le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - cittadella 18.03.16

27
PROCESSO CIVILE TELEMATICO E NOTIFICHE VIA PEC DOPO IL D.L. 83/2015: CITTADELLA, 18 MARZO 2016 Movimento Forense Padova

Upload: edoardo-ferraro

Post on 12-Jan-2017

115 views

Category:

Law


0 download

TRANSCRIPT

PROCESSO CIVILE TELEMATICOE NOTIFICHE VIA PECDOPO IL D.L. 83/2015:CITTADELLA, 18 MARZO 2016

Movimento Forense Padova

LE ISCRIZIONI A RUOLO NELLE ESECUZIONIAVV. EDOARDO FERRARO

Movimento Forense Padova

I RIFERIMENTI NORMATIVINEL D.L. 179/12

Art. 16 bis comma 2 D.L. 179/12

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito

dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo

esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a

ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557,

secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai

casi previsti dal comma 9-bis ((e dall'articolo 16-decies))Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

I RIFERIMENTI NORMATIVIDELLE ISCRIZIONI A RUOLO

ART. 518 CPC

PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

ART. 521 BIS CPC

PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI

ART. 543 CPC

PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL TERZO

ART. 557 CPC

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

ART. 518 COMMA 6 CPC

[VI] Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna.

Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Sino alla scadenza del

termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento Il pignoramento

perde efficaciaperde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il oltre il

terminetermine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

ART. 521 BIS COMMI 5 E 6 CPC

[V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla

trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma (COMUNICAZIONE DA IVG), il

creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato

del creditore ai soli fini del presente articolo.

[VI] Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento Il pignoramento perde efficaciaperde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie

dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il terminedepositate oltre il termine di cui al quinto comma.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

ART. 543 COMMI 5 CPC

[V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di

citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a

ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento Il pignoramento perde efficaciaperde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie

degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il oltre il terminetermine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

ART. 557 CPC

[I] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal

conservatore dei registri immobiliari.

[II] Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo

esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni della consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma (Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma (TRASCRIZIONE A CURA DEL TRASCRIZIONE A CURA DEL

CREDITORECREDITORE), il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena ), il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

[III] Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde pignoramento perde efficaciaefficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di

pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il depositate oltre il termine di quindici giornitermine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

ART. 159 BIS DISP. ATT. CPC

La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle

parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa

o del bene oggetto di pignoramento.

Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella

nota di iscrizione a ruolo.

… ed arrivò il

Decreto Ministero Giustizia 19/03/2015, G.U. 23/03/2015

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

I dati identificativi del Creditore

- Se il creditore procedente è una persona fisica:

Cognome, Nome, Codice fiscale.

- Se il creditore procedente è una persona giuridica:

Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria.

- Vanno altresì indicati i dati identificativi del difensore:

Cognome, Nome, Codice Fiscale.

I dati identificativi del Debitore

- Se il debitore è una persona fisica:

Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica atto di precetto, data di notifica del pignoramento.

- Se il debitore è una persona giuridica:

Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria, data di notifica atto di precetto data di notifica del pignoramento.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

I dati dei titoli esecutivi

Nome, Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo.

I dati identificativi del bene immobile

Indirizzo; Descrizione del bene; Tipo di catasto (Urbano/Terreni), Classe/tipologia (A1, A2, ecc.).

L’identificazione del bene immobile aggredito

Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento).

Va specificato se trattasi di bene immobile sito in un Comune ove vige il sistema tavolare

Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea).

Inoltre per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria l’indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale.

Vanno poi menzionati i diritti sul bene immobile

Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento) o Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.),

Frazione (xx su xxx).

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO MOBILIARE

I dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo

Cognome, Nome, Codice Fiscale.

I dati identificativi dell’eventuale Custode:

Cognome, nome, Codice Fiscale.

I dati dei titoli esecutivi:

Nome Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo; Tipologia del bene (secondo la classificazione già

presente in SIECIC).

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO MOBILIARE

L’importo dell’atto di precetto

I dati identificativi del creditore

- Se il creditore procedente è una persona fisica:

Cognome, Nome, Codice fiscale.

- Se il creditore procedente è una persona giuridica:

Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria.

I dati identificativi del Debitore

- Se il debitore è una persona fisica:

Cognome, Nome, codice fiscale, data di notifica dell’atto di precetto.

- Se il debitore è una persona giuridica:

Denominazione, CF/PI, categoria, data di notifica dell’atto di precetto.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

L’importo dell’atto di precetto

La data dell’udienza indicata in atto di citazione

I dati identificativi del creditore

- Se il creditore procedente è una persona fisica:

Cognome, nome, Codice fiscale.

- Se il creditore procedente è una persona giuridica:

Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria.

Vanno altresì indicati i dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo

Cognome, Nome, Codice Fiscale.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

D.M. 19.03.15 G.U. 23.03.15–PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

I dati identificativi del Debitore

- Se il debitore è una persona fisica:

Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precetto.

- Se il debitore è una persona giuridica:

Denominazione, CF/PI, Categoria, data notifica precetto.

I dati identificativi del terzo pignorato

- Se il terzo pignorato è una persona fisica:

Cognome, nome, codice fiscale.

- Se il terzo pignorato è una persona giuridica:

Denominazione, Categoria.

I dati identificativi del Custode

Cognome, nome, Codice Fiscale.

I dati del titolo esecutivo

Nome e Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo; Tipologia del bene.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

NOTA IMPORTANTE SUIPIGNORAMENTI PRESSO TERZI

PROBLEMAIn caso di pignoramento presso terzi, il redattore consente l'inserimento di un solo terzo.

In caso di più terzi?

Alcuni Tribunali chiedono di inserire i dati dei terzi come fossero debitori: saranno poi i cancellieri a riqualificarli come terzi.In altri fori le cancellerie richiedono l'inserimento di un solo terzo, con successivo accesso alla cancelleria per portare i dati da inserire manualmente.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

L ATTO PRINCIPALE E LA' 'NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

L'atto principale nelle procedure esecutive diventa la

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

Nella finestra diGESTIONE DEPOSITO,

dopo aver inserito tutti i dati, cliccate sulla

WW di Wordnella casella

REDAZIONE ATTI,e vi si aprirà una Nota di

Iscrizione a Ruolo precompilata.

L ATTO PRINCIPALE E LA' 'NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

L'atto conterrà tutti (o quasi) i dati che avrete inserito al momento della creazione del fascicolo e dell'inserimento dei dati aggiuntivi,

ed è tendenzialmente completa.

Vi consigliamo comunque di verificarla bene

PROBLEMA (ad esempio)

Se inserite due avvocati per il creditore procedente, la Consolle Avvocato ne registrerà comunque solo uno nella NIR.

La NIR è comunque un file di Word sempre modificabile: il consiglio è salvarlo nella vostra cartella relativa alla procedura e poi correggere gli eventuali problemi (o aggiungere le possibili

mancanze).

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

CASI PARTICOLARICONVERSIONE DA SEQUESTRO

Non vi saranno tutti gli atti previsti dalla normativa

Importo precetto: trascrivere l’importo indicato nel titolo esecutivo;

Data consegna pignoramento: indicare la data di pubblicazione della sentenza;

Cronologico del pignoramento: riportare il numero della sentenza;

Date notifiche del precetto e del pignoramento: trascrivere quella dell’iscrizione a ruolo.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

CASI PARTICOLARICONVERSIONE DA SEQUESTRO

È opportuno indicare nella nota di iscrizione a ruolo o in un atto separato che si tratta di conversione di sequestro in

pignoramento

(per avvertire la cancelleria)

Allegati

Il sistema ne prevede di obbligatori, come per esempio l’atto di precetto, che nel caso non esiste.

1. Se bloccante, inserire un atto in .pdf con indicato: “Tipo atto non previsto per la procedura di conversione del sequestro in

pignoramento“

2. Se non bloccante si può non inserire nulla

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

CASI PARTICOLARICONVERSIONE DA SEQUESTRO

Il predetto D.M. 19.03.15 precisa che qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati

relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti anche i seguenti dati:

il Tribunale che ha emesso la sentenza od il diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione;

il numero del provvedimento;

la data provvedimento;

l’importo del credito.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

CASI PARTICOLARINOTIFICA DI TITOLO+PRECETTO

PROBLEMA

Come allegare gli atti in caso di titolo e precetto notificati congiuntamente?

Visto l'obbligo di allegare i tre atti, si creeranno due copie di titolo e precetto e si allegheranno entrambe, una come titolo e l'altra come precetto.

ASSOLUTAMENTE VIETATO staccare gli atti e autenticarli separatamente: si autenticherebbe un atto che non esiste, con tutti i problemi del caso.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

CASI PARTICOLARIPIGNORAMENTO DI QUOTE

Fattispecie trascurata dalle riforme.

La dottrina e la giurisprudenza hanno via via assimilato la fattispecie al pignoramento presso terzi (credito verso la

società), a quello mobiliare (bene del socio) e a quello immobiliare (iscrizione nel registro imprese).

In realtà ha caratteristiche proprie e, in caso, potrebbe applicarsi la normativa delle esecuzioni mobiliari solo in via analogica.

In questo caso NON dovrebbero applicarsi le norme eccezionali:

1. I termini di legge per il deposito della nota di iscrizione

2. Le regole e le modalità di autentica

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

GLI ATTI SUCCESSIVIALL ISCRIZIONE A RUOLO'

Come si è visto nel comma 2 dell'art. 16 bis D.L. 179/12

Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si

applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

L'obbligo del comma 1 è

il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituiteparti precedentemente costituite ha

luogo esclusivamente con modalità telematiche

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

GLI ATTI SUCCESSIVIALL ISCRIZIONE A RUOLO'

Nessun dubbio che gli atti del creditore procedente debbano obbligatoriamente essere depositati in via telematica.

Ma gli atti delle altre parti?

Molte cancellerie interpretano la norma in senso oggettivo:

Una volta avvenuto il deposito del pignoramento, l'obbligo del deposito viene esteso agli altri creditori che volessero

intervenire o a chi volesse fare opposizione all'esecuzione.

Leggendo la norma, però, resta il dubbio che vi sia un OBBLIGO in quanto il creditore che interviene o il debitore che si oppone

non sono parti costituite.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

GLI ATTI SUCCESSIVIALL ISCRIZIONE A RUOLO'

PROBLEMA

Se il Tribunale ha l'orientamento per cui, pur non essendovi l'obbligo di deposito telematico, lo stesso si può comunque

fare in quanto NON VIETATO, allora nulla quaestio.

Purtroppo vi sono Tribunali che tutt'ora ritengono che, se non vi è obbligo, nemmeno vi è facoltà di depositare in via

telematica se non espressamente consentito.

Il rischio è quello di vedersi eccepire il deposito con eventuale venir meno della costituzione, della opposizione o

dell'intervento.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

GRAZIE PER L ATTENZIONE'

KEEPCALM

&TRUSTIN PCT

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro