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Le fonti di finanziamento Torino 28 ottobre 2011 Roberto Randazzo

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Page 1: Le fonti di finanziamento Torino 28 ottobre 2011 Roberto Randazzo

Le fonti di finanziamentoTorino 28 ottobre 2011

Roberto Randazzo

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Indice• Premesse

• Donazioni e lasciti testamentari

• Raccolte pubbliche di fondi

• Manifestazioni di sorte

• Sponsorizzazioni e CRM

• Sms Solidale

• La partecipazione in società commerciali

• Il 5 x1000

• Il credito: gli istituti dedicati

• Il futuro:Borsa Sociale, Fondi di investimento, Social Impact Bond

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Premesse

• Smantellamento dei servizi

• Carenza di risorse dal settore pubblico/ritardi nei pagamenti

• Diminuzione donazioni private

• Necessità di individuare fonti alternative e di sfruttare al meglio quelle attualmente esistenti

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Premesse

• Il fundraising, rappresenta una delle funzioni vitali di una organizzazione senza scopo di lucro

• Oltre all’aspetto strategico, occorre tener conto anche degli aspetti prettamente operativi che caratterizzano l’attività di raccolta fondi

• La conoscenza degli elementi giuridici, perlomeno quelli basilari, può assicurare un vantaggio nella pianificazione e nell’attività di raccolta

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• Fonte di finanziamento rilevante

• Ricerca Fondazione Cariplo

“Il valore economico dei patrimoni potenzialmente oggetto di lasciti ad istituzioni di beneficenza in Italia nel periodo 2004-2020 si può stimare in circa € 105 miliardi”.

Lasciti e Donazioni

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TestamentoDefinizione

• Il testamento è un atto revocabile, con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

• Olografo

• Atto pubblico

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• Autografia

• Data ( indicazione del giorno, del mese e dell’anno)

• Sottoscrizione (indicazione del nome e cognome del testatore)

Testamento OlografoElementi Essenziali

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• La dichiarazione di volontà manifestata dal testatore al notaio

• La predisposizione dell’atto per iscritto, da parte del notaio, alla presenza di due testimoni

• La lettura dell’atto al testatore, da parte del notaio

• La sottoscrizione dell’atto da parte del testatore e dei testimoni

• L’indicazione, del luogo, della data di ricevimento e dell’ora della sottoscrizione

Testamento per Atto PubblicoElementi Essenziali

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• La “scheda” testamentaria che contiene le disposizioni del testatore e che viene consegnata al notaio in presenza di due testimoni

• L’atto di ricevimento sottoscritto dal notaio, dai testimoni e dal testatore

Testamento per atto pubblicoSegreto

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• Manca l’autografia o la sottoscrizione

• Manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’ uno o dell’altro

TestamentoNullità

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Eredità e Legato

• Successione a titolo universale

• Successione a titolo particolare

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Donazione

• È un contratto con il quale per spirito di liberalità una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa un diritto proprio presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa un’obbligazione

• Animus donandi del donatore

• Arricchimento del donatario

• Atto pubblico sotto pena di nullità

• Accettazione del donatario

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Và valutato di volta in volta, in relazione alle condizioni economiche del donante e del donatario

DonazioneModico valore

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La donazione è annullabile quando:

• è effettuata da coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni

• è fatta da persona incapace d’intendere e di volere

• è fatta da inabilitato

• è fatta da rappresentanti di persone incapaci

Donazione

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• Se manifestata contestualmente alla donazione non necessita di forme particolari

• Se manifestata in un momento successivo necessita di atto pubblico

DonazioneAccettazione

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Articolo 17 codice civile

La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredita, né conseguire legati senza l’autorizzazione governativaSenza questa autorizzazione, l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto

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Il donante attribuisce un determinato bene al donatario con l’obbligo di quest’ultimo di utilizzare il bene per un determinato motivo o tramite una modalità stabilita dal donatore

DonazioneModale

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La donazione è revocabile solo in due casi:

• Per ingratitudine

• Per sopravvenienza di figli

DonazioneRevoca

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Raccolte “occasionali” di fondiD.Lgs 460/97

Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

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Manifestazioni di sorte

• Tombole, lotterie, pesche di beneficenza

• Concorsi a premio

• Operazioni a premio

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La disciplina

• E’ vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche.

• Il legislatore consente a livello locale la realizzazione di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza se dette manifestazioni sono promosse da enti senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, per far fronte alle loro esigenze finanziarie

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Lotterie, Tombole, Pesche• Lotteria: deve intendersi la manifestazione di sorte

effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione

• Tombola: manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, con premi assegnati alle cartelle nelle quali all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite

• Pesche o banchi di beneficenza: manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio

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Concorsi a premio

• Sono considerati concorsi a premio «le manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi dipende:

• dalla sorte;

• da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;

• dall’abilità o dalla capacità di concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazione sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;

• dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento.

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Ma…

Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del decreto le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.

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“Il marketing della cause di interesse sociale, è costituito da qualsiasi sforzo effettuato da un’impresa per accrescere le proprie vendite, contribuendo alla realizzazione degli obbiettivi di una o più aziende non profit.”

(Kotler e Andersen)

Cause Related MarketingUna definizione

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“Una nuova tecnica pubblicitaria (…) che consiste nella valorizzazione di un marchio o nel lanciare un prodotto destinando risorse predeterminate o percentuali di ricavi al restauro di un’opera d’arte o al finanziamento di una struttura pubblica o ancora nell’abbinare il proprio marchio ad un’iniziativa di solidarietà sociale o ad un progetto collettivo.”

Cause Related MarketingL’amministrazione finanziaria

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L’accordo attraverso cui un soggetto titolare del marchio osserva la titolarità dei diritti relativi quest’ultimo, conferendo ad altri la facoltà di farne uso.

Cause Related MarketingIl contratto di licenza del marchio

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Codice della Proprietà Industriale

“Il marchio può essere oggetto di licenza, anche non esclusiva per la totalità o parte dei prodotti o servizi per cui è stato registrato e per la totalità o parte del territorio dello Stato (…)”

Cause Related MarketingIl contratto di licenza del marchio

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• L’azienda tende ad ottenere un ritorno anche di natura commerciale

• L’organizzazione senza scopo di lucro riceve un sostegno economico per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali

IL CAUSE RELATED MARKETINGUna definizione…

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SPONSORIZZAZIONE

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SPONSORIZZAZIONE

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LA SPONSORIZZAZIONE

Lo Sponsee si obbliga nei confronti di un altro soggetto (sponsor) ad utilizzare, nello svolgimento delle proprie attività o nella realizzazione di determinate iniziative, il nome, il marchio o un altro segno distintivo riconducibile a quest’ultimo, promuovendone l’immagine, a fronte di un corrispettivo in denaro o in natura.

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• Lo sponsor promuoverà la propria immagine presso il pubblico

• Lo sponsee reperirà nuove risorse per lo svolgimento della propria attività

IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

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• Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a forma libera essendo qualificato come “atipico” non è espressamente richiesta la forma scritta

• La forma scritta è comunque opportuna per esigenze di prova e di tutela delle parti.

IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

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SMS SOLIDALEIl mandato

• L'esistenza di un contratto di mandato con rappresentanza tra [l’ente non profit] e la società telefonica, fa sì che quest'ultima agisca in nome e per conto dello stesso [ente non profit], nella cui sfera giuridica ricadono tutti gli effetti

• La società telefonica fungerebbe solo da tramite - fra il donatore e l’ente non profit - assumendo esclusivamente il ruolo di strumento attuativo delle finalità di quest’ultimo.

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• E’ il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra

• Non è necessaria la forma scritta, e tale accordo può essere concluso anche “per fatti concludenti

• Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato “con la diligenza del buon padre di famiglia” e non può eccedere i limiti del mandato ricevuto

IL MANDATOL’SMS SOLIDALE

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Atto indirizzo 15 marzo 2005

• La detenzione di quote di partecipazione in società di capitali è perfettamente compatibile con lo status giuridico di Onlus

• Non c’è alcuna conflittualità con la normativa in vigore

• Secondo l’Agenzia, la titolarità di partecipazioni, rappresenta unicamente una forma di impiego del patrimonio, che può determinare un godimento passivo, senza implicare in se lo svolgimento di alcuna attività. 

Detenzione di quote in società commerciali - Atto indirizzo 15 marzo 2005

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Detenzione di quote in società commercialiLa Risoluzione n. 83/E del 30 giugno 2005 dell’Agenzia delle Entrate

• Il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzi in una “gestione statico-conservativa del patrimonio”;

• Le risorse patrimoniali vengano impiegate per la realizzazione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali

• Al contrario, prosegue l’Agenzia, si configurerebbe lo svolgimento di una attività non consentita qualora la Onlus, assumesse funzioni di coordinamento incidendo in modo determinante sulle scelte operative della società commerciale.

• In base a questa interpretazione, sarebbe quindi preclusa alla Onlus - pena la perdita della qualifica - la possibilità di detenere partecipazioni in società nel caso in cui, mediante la partecipazione, venisse esercitata una attività di gestione della partecipata.

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Onlus/impresa socialeCircolare n. 38/E 1 agosto 2011

Il carattere non lucrativo dell’impresa sociale, unitamente all’obbligo, per la stessa, di svolgere l’attività in particolari settori di rilevanza sociale o al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, inducono a ritenere ammissibile, da parte di una ONLUS, la detenzione di partecipazioni in una organizzazione che abbia assunto la qualifica di impresa sociale.

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5 x 1000

• Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef),

• il contribuente indica il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille.

• Non è ancora una “legge”, viene riconfermato annualmente in finanziaria

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5 x 1000Per l’anno finanziario 2011, il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità:

• enti del volontariato di cui alla legge 266 del 1991

• Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

• associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali

• associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori indicati dall‘articolo 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs 460/97finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università

• finanziamento agli enti della ricerca sanitaria

• sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente

• sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

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Gli istituti di credito

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Quindi…

• Modelli di rating “dedicati”

• Prodotti innovativi ed in linea con le esigenze del terzo settore

• Soluzioni ad hoc

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Capitali Pazienti

• Tecniche e strumenti propri del mondo finanziario

• Rappresentano una grande opportunità per le organizzazioni del terzo settore e le imprese socialmente orientate che realizzano attività di interesse generale.

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• Consiste nell’ applicare alcuni degli schemi tipici del venture capital alla filantropia

• I venture philanthropist sono soggetti che mirano a supportare le organizzazioni non solo in termini economico-finanziari, ma fornendo un contributo anche strategico, finalizzato a gestire la sostenibilità del proprio intervento

Capitali Pazienti

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Il donatore non deve essere più attivo solo nella fase di erogazione

Ma occorre strutturare soluzioni innovative che permettano una sintesi tra gli strumenti della finanza e quelli della “beneficenza”

Capitali Pazienti

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Gli investitori otterrebbero un ritorno sui propri investimenti composta da:

• Componente finanziaria

• Componente sociale

Capitali Pazienti

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Social Venture

Fondazioni e investitori istituzionali non profit Investitori Privati

Fondo

Investimenti con cap

Imprese low profit a finalità sociale

Mix di strumenti finanziari

Fondazione

Investimenti con cap

Erogazioni

Erogazioni

Cooperative sociali

Imprese sociali

Enti non profit

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Social Impact Bonds

• E’ uno strumento assimilabile ai titoli obbligazionari che può essere utilizzato per la realizzazione di iniziative all’interno di aree di particolare fragilità sociale

• Un soggetto pubblico, si impegna a garantire indirettamente il finanziamento finanziare la realizzazione di un progetto di utilità sociale, gestito da un ente senza scopo di lucro, a fronte del raggiungimento di un «risultato»

• Le risorse sono raccolte tra investitori privati che presentino uno specifico interesse verso il progetto

• Una volta raggiunti gli obiettivi stabiliti, l’ente pubblico erogherà le risorse pattuite, che verranno in parte girate ai sottoscrittori dei Sibs

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L’esperienza di Social Finance (Uk)

• Realizzare un intervento nel settore della riabilitazione dei giovani detenuti che, dopo aver scontato una pena detentiva di durata inferiore ai dodici mesi, presentano difficoltà di reinserimento nel tessuto sociale

• Il progetto mira alla creazione di una struttura assistenziale, che possa supportare gli ex-detenuti a reinserirsi nel tessuto sociale cosi da evitare il rischio di reiterazione del reato

• Il meccanismo di pagamento, in capo all’ente pubblico, viene però azionato solo qualora il progetto di rieducazione produca una diminuzione della “recidiva”.

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Ad esempio

Ente Senza Scopo di Lucro

Ente Pubblico (es. Governo)

“Intermediario Finanziario

Progetto

SIBS

Sottoscrittori

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La Borsa Sociale

• E’ in corso uno studio finalizzato alla creazione di un mercato di capitali per le imprese a finalità sociale, “La Borsa Sociale”.

• Tra i soggetti che potrebbero negoziare i propri titoli all’interno della Borsa Sociale figurano:

• Società di capitali a finalità sociale

• Società cooperative

• Imprese a finalità sociale, “controllate” da organizzazioni del libro I del Codice Civile

• Tra i soggetti che potrebbero investire all’interno della Borsa Sociale figurano:

• Investitori istituzionali

• Soggetti privati

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La Borsa Sociale

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Venture Philanthrophy

• Da un’analisi della storia degli ultimi anni emerge come si sia passati dalla nozione di filantropo come singolo individuo che destina parte del proprio patrimonio ad una causa benefica, alla corporate philanthropy - analoga al modello individuale con la differenza che le erogazioni vengono effettuate da una impresa - fino ad arrivare alla nozione di venture philanthropy.

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• Con questo termine, si è soliti identificare una operazione di investimento che mira alla creazione di una relazione di lungo periodo, strutturata in capitale di rischio e know how in imprese e organizzazioni che abbiano come obiettivo principale quello del raggiungimento del benessere per gli individui e la collettività.

• La caratteristica principale consiste nell’applicare alcuni degli schemi tipici del venture capital alla filantropia, investendo tempo e danaro in organizzazioni non profit e in imprese con una finalità sociale, offrendo anche un sostegno manageriale.

• Mentre le azioni del venture capitalist sono orientate alla massimizzazione del profitto, la venture philanthropy si distacca da questo modello, in quanto le proprie azioni sono indirizzate verso la creazione di una utilità sociale.

Venture Philantrophy

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FdP

Regione Comune Fondazioni Bancarie Altri Enti

L’innovazione

Privati

Coop Istituti di credito

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La governance

Cittadini

Soci Partecipanti

Soci Fondatori

CdA

Presidente

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Le attività della FdP

FdP

Ricerca

Istruzione- Formazione

Altri servizi

Assistenza

Trasporto anziani