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INFORMATIVA N. 085 – 27 MARZO 2013 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] DICHIARAZIONI LE DEDUZIONI IRAP PER IL 2012 Art. 11, D.Lgs. n. 446/97 Art. 2, comma 2, DL n. 201/2011 Circolare Agenzia Entrate 19.11.2007, n. 61/E Risoluzioni Agenzia Entrate 17.3.2008, n. 99/E; 10.6.2008, n. 235/E; 21.4.2009, n. 104/E e 28.10.2009, n. 265/E Istruzioni mod. IRAP 2013 A favore dei soggetti passivi IRAP (con alcune esclusioni) sono previste una serie di deduzioni dal valore della produzione connesse con la presenza di personale dipendente. Per il 2012 va evidenziato, in particolare, l’incremento della deduzione c.d. “cuneo fiscale” relativamente ai dipendenti a tempo indeterminato di sesso femminile ovvero di età inferiore a 35 anni. Oltre alle deduzioni per il personale dipendente, qualora il valore della produzione non superi un determinato ammontare, è altresì riconosciuta un’ulteriore deduzione. Si segnala, infine, l’operatività a livello regionale (Piemonte e Provincia di Trento) di specifiche deduzioni.

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INFORMATIVA N. 085 – 27 MARZO 2013

RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]

DICHIARAZIONI

LE DEDUZIONI IRAP PER IL 2012

• Art. 11, D.Lgs. n. 446/97 • Art. 2, comma 2, DL n. 201/2011 • Circolare Agenzia Entrate 19.11.2007, n. 61/E • Risoluzioni Agenzia Entrate 17.3.2008, n. 99/E; 10.6.2008,

n. 235/E; 21.4.2009, n. 104/E e 28.10.2009, n. 265/E • Istruzioni mod. IRAP 2013

A favore dei soggetti passivi IRAP (con alcune esclusioni) sono previste una serie di deduzioni dal valore della produzione connesse con la presenza di personale dipendente. Per il 2012 va evidenziato, in particolare, l’incremento della deduzione c.d. “cuneo fiscale” relativamente ai dipendenti a tempo indeterminato di sesso femminile ovvero di età inferiore a 35 anni. Oltre alle deduzioni per il personale dipendente, qualora il valore della produzione non superi un determinato ammontare, è altresì riconosciuta un’ulteriore deduzione. Si segnala, infine, l’operatività a livello regionale (Piemonte e Provincia di Trento) di specifiche deduzioni.

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Come noto, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP l’art. 11, D.Lgs. n. 446/97 riconosce:

alcune deduzioni collegate al personale dipendente; un’ulteriore deduzione differenziata a seconda dell’ammontare della base imponibile che comunque non deve superare € 180.999,91.

TIPOLOGIA DEDUZIONE ART. 11, D.LGS. N. 446/97

DEDUZIONI PERSONALE DIPENDENTE

Deduzione contributi per assicurazioni contro infortuni sul lavoro comma 1, lett. a), n. 1

Deduzione forfetaria per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale). Si distingue in deduzione “base” e “maggiorata” (prevista per le Regioni svantaggiate)

comma 1, lett. a), nn. 2 e 3

Deduzione contributi previdenziali ed assistenziali comma 1, lett. a), n. 4

Deduzione spese apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo comma 1, lett. a), n. 5

Deduzione di € 1.850 per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti comma 4-bis.1

Le deduzioni per il personale dipendente: sono usufruibili dai soggetti passivi IRAP, a prescindere dal metodo (“contabile” o

“da bilancio”) utilizzato per la determinazione della base imponibile; spettano per ciascun dipendente, per un ammontare non superiore alla

retribuzione ed agli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. ULTERIORE DEDUZIONE

Deduzione da € 7.350 a € 1.850 a seconda dell’ammontare della base imponibile IRAP comma 4-bis

Le citate deduzioni spettano, in generale, a tutti i soggetti passivi IRAP, ossia alle società di capitali, società di persone e ditte individuali, ai lavoratori autonomi e alle associazioni professionali, nonché agli enti non commerciali ed ai produttori agricoli. Tuttavia:

le deduzioni di cui al comma 1, lett. a), nn. 2, 3, 4, 5 (limitatamente alla deduzione per spese di ricerca e sviluppo), 4-bis e 4-bis.1 non possono essere fruite dalle Pubbliche amministrazioni (Regioni, Province, Comuni, ecc.); la “deduzione maggiorata” di cui al comma 1, lett. a), n. 3, non può essere usufruita: – dalle imprese operanti in concessione e a tariffa in particolari settori economici (energia,

acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti). Tali soggetti non possono avvalersi altresì della deduzione base, ex comma 1, lett. a), n. 2;

– dalle banche, enti finanziari ed imprese di assicurazione. A tali soggetti è comunque riconosciuta la deduzione base.

Per gli enti non commerciali che svolgono sia attività istituzionale che attività commerciale le deduzioni ex comma 1, lett. a), nn. 1, 2, 3, 4 e comma 4-bis.1 spettano esclusivamente in relazione ai dipendenti impiegati nell’attività commerciale. Per i dipendenti utilizzati “promiscuamente”, la deduzione spetta in misura proporzionale ai ricavi e proventi dell'attività commerciale rispetto ai ricavi e proventi complessivi.

A decorrere dal 2012, per effetto di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, DL n. 201/2011, è stata incrementata la deduzione c.d. cuneo fiscale relativamente a particolari tipologie di dipendenti.

DEDUZIONE PER ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Dal valore della produzione è possibile dedurre, ai sensi del citato art. 11, comma 1, lett. a), n. 1, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (ad esempio, contributi INAIL, IPSEMA per il settore marittimo, ENPAIA per il settore agricolo).

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Nell'ipotesi di distacco del personale o somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale.

Tale deduzione, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.3.2008, n. 99/E spetta anche in relazione ai contributi riferiti: alla posizione personale del contribuente; ai collaboratori dell’impresa familiare,

sempreché gli stessi non abbiano già concorso alla determinazione della base imponibile IRAP.

L’importo dei contributi previdenziali deducibili dalla base imponibile IRAP va individuato, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.10.2009, n. 265/E: – per i lavoratori autonomi, in base al principio di cassa, e pertanto relativamente ai contributi

pagati nell’anno; – per le imprese, in base al principio di competenza, nei limiti comunque dei contributi dovuti.

DEDUZIONI PER IL “CUNEO FISCALE”

La deduzione IRAP finalizzata a contrastare il c.d. “cuneo fiscale e contributivo”, disciplinata dal citato comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, si concretizza, relativamente a ciascun dipendente a tempo indeterminato, nella deducibilità: – di un importo forfetario differenziato a seconda della Regione di impiego del dipendente e, dal

2012, della tipologia di dipendente; – del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Le deduzioni in esame: non sono applicabili, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 4.4.2008, n.

132/E, ai costi connessi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ad esempio, compensi corrisposti ai soci di una società per l’attività di amministratore) e, in generale, “in relazione a rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente a tempo indeterminato”;

non spettano con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato destinati dall'impresa a strutture produttive estere, secondo quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.11.2007, n. 61/E;

nell’ipotesi di personale dipendente distaccato presso un’altra struttura, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 10.6.2008, n. 235/E, spettano all’impresa distaccataria, ossia a quella che effettivamente impiega il lavoratore, per il numero di giorni in cui il dipendente è distaccato. A tal fine è necessario: − verificare in capo all’impresa distaccante che il lavoratore sia a tempo indeterminato; − computare i giorni in cui il lavoratore viene impiegato presso l’impresa distaccataria.

Nell'ipotesi in cui il distacco riguardi un periodo di tempo inferiore all'anno le deduzioni dovranno essere proporzionalmente ripartite tra il distaccante e il distaccatario;

− verificare che l’impresa distaccataria possa usufruire delle deduzioni per il cuneo fiscale.

AMMONTARE DELLA DEDUZIONE La deduzione è riconosciuta con riferimento ai lavoratori impiegati nel periodo d’imposta assunti con contratto a tempo indeterminato ed è costituita, come accennato, da un importo forfetario e da un importo analitico.

Deduzione forfetaria La deduzione forfetaria è differenziata a seconda della Regione in cui è impiegato il lavoratore nonché, dal 2012, dal sesso e dall’età dello stesso. In particolare la misura della deduzione spettante per ciascun lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta è pari a:

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REGIONE DI IMPIEGO DEL LAVORATORE

FINO AL 2011 PER IL 2012 – 2013

DEDUZIONE

DEDUZIONE DIPENDENTE DI

SESSO FEMMINILE O DI ETÀ < 35 ANNI

ALTRO DIPENDENTE

Non svantaggiata € 4.600 € 10.600 € 4.600 Svantaggiata (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)

€ 9.200 € 15.200 € 9.200

Si evidenzia che dal 2014: − la “deduzione base” (prevista per le Regioni non svantaggiate) sarà pari a € 7.500 per la

generalità dei dipendenti, e a € 13.500 per le donne ed i giovani; − la “deduzione maggiorata” (prevista per i dipendenti impiegati nelle Regioni svantaggiate)

sarà pari a € 15.000 per la generalità dei dipendenti e a € 21.000 per le donne ed i giovani.

La “deduzione maggiorata”: – è alternativa alla “deduzione base” in relazione ai singoli lavoratori impiegati. Non è

quindi necessario effettuare un'unica scelta valida per tutti i dipendenti; – è soggetta alle regole degli aiuti “de minimis”, secondo le quali l’importo massimo di aiuti

concessi non può essere superiore a € 200.000 (€ 100.000 per le imprese operanti nel settore del trasporto su strada) nell’arco di 3 esercizi finanziari.

La “deduzione base” e la “deduzione maggiorata” devono essere ragguagliate: − in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi nonché di

inizio o cessazione dell’attività in corso d’anno; − ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta. Se il rapporto di lavoro è a tempo parziale le deduzioni vanno ridotte in misura proporzionale.

Contributi assistenziali e previdenziali La deduzione c.d. cuneo fiscale è rappresentata anche dalla componente analitica dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori a tempo indeterminato. Tale deduzione:

va individuata, secondo la citata Risoluzione n. 265/E: − per i lavoratori autonomi, in base al principio di cassa, e pertanto considerando i contributi

pagati nell’anno; − per le imprese, in base al principio di competenza, nei limiti comunque dei contributi dovuti. spetta con riferimento a quanto versato dal datore di lavoro: − in ottemperanza a disposizioni di legge; − alle forme pensionistiche complementari ex D.Lgs. n. 252/2005; − a Casse, Fondi, Gestioni previste dai contratti collettivi o da accordi / regolamenti aziendali

al fine di erogare prestazioni integrative di assistenza o previdenza; non è riconosciuta come precisato nella citata Circolare n. 61/E: − per i contributi riferiti ai dipendenti impiegati all'estero; − ai soggetti che determinano l’IRAP con il metodo retributivo. Relativamente ai contributi previdenziali riferiti alla 13esima mensilità l'importo della deduzione va determinato “pro-quota con riferimento a ciascuna mensilità” e spetta in misura pari al 100% dei contributi riferiti al dipendente, sia relativi alla retribuzione ordinaria, alla 13esima / 14esima mensilità ed alle ferie e permessi.

DURC Ai fini della fruizione della deduzione in esame, il citato art. 11 non prevede alcun particolare

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adempimento in capo al contribuente. Tuttavia, considerato che la Finanziaria 2007 ha disposto che:

“a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva …”

si è posta la questione circa la necessità del DURC anche ai fini dell’agevolazione in esame. A tale proposito, il Ministero del Lavoro: in un primo momento, nell’ambito della Circolare 30.1.2008, n. 5, aveva ritenuto necessario il

DURC, affermando che nel concetto di “benefici normativi e contributivi” rientrano anche le agevolazioni fiscali connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro tra cui appunto il cuneo fiscale;

successivamente, in via ufficiosa, ha sostenuto che non sussiste la necessità di tale documento poiché per le agevolazioni di natura fiscale sarà l’Amministrazione finanziaria a verificare la regolarità contributiva mediante il collegamento informatico con gli enti previdenziali. Tale seconda interpretazione è stata sostenuta anche dalla Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro nella Circolare 27.4.2009, n. 4, secondo la quale per la fruizione del cuneo fiscale non è necessario il DURC.

DEDUZIONE PER APPRENDISTI, CFL, DISABILI E RICERCA E SVILUPPO

Dal valore della produzione sono integralmente deducibili, come previsto dal citato art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, anche le spese (salari e stipendi, contributi previdenziali, quota accantonamento TFR, ecc.) sostenute nel periodo d'imposta dal datore di lavoro con riferimento alle seguenti tipologie di lavoratori:

Apprendisti

La deduzione spetta, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.4.2005, n. 13/E, anche con riguardo ai costi per il personale assunto con un contratto di inserimento di cui al D.Lgs. n. 276/2003.

Se nel corso del periodo d’imposta si verifica la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, come specificato anche nelle istruzioni al mod. IRAP 2013, è possibile fruire: − per il periodo (numero giorni) in cui il lavoratore è inquadrato

come apprendista della deduzione specifica per tali soggetti, pari al costo del lavoro;

− per la rimanente parte dell’anno della deduzione per il cuneo fiscale ovvero, in alternativa, di quella di cui al comma 4-bis.1, pari a € 1.850 per dipendente.

Personale con contratto di

formazione lavoro

La deduzione spetta anche per i costi relativi al personale assunto con i contratti di inserimento previsti dal citato D.Lgs. n. 276/2003.

Disabili

La deduzione spetta per i soggetti: di cui all'art. 1, Legge n. 68/99 (persone in età lavorativa affette da

minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, ecc.);

che, al momento dell'assunzione (avvenuta entro il 23.3.99), erano in possesso dei requisiti ex Legge n. 482/68 (soggetti affetti da minorazioni fisiche che ne riducono la capacità lavorativa in misura non inferiore a 1/3);

anche se intrattengono con l’impresa un rapporto di co.co.co.

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Personale addetto alla

ricerca

La deduzione è riconosciuta a fronte dei costi per il personale addetto: - alla ricerca di base, ossia alle attività di studio, esperimenti, indagini e

ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono un'utilità generica per l'impresa;

- alla ricerca applicata e sviluppo, ossia all'attività finalizzata alla realizzazione di uno specifico progetto;

anche se sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. La deduzione è subordinata all’attestazione dell’effettività dei costi da parte del Presidente del Collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore dei conti, da un professionista contabile o dal responsabile del CAF.

Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 21.4.2009, n. 104/E, nelle società di capitali l’attestazione va rilasciata dal soggetto deputato allo svolgimento della funzione di controllo contabile, ossia dal revisore / società di revisione ancorché la società sia dotata del Collegio sindacale.

DEDUZIONE DI € 1.850

Tutti soggetti passivi IRAP, con la sola esclusione delle Amministrazioni pubbliche, possono usufruire, ai sensi del citato art. 11, comma 4-bis.1, di una deduzione pari ad € 1.850 per ogni lavoratore dipendente (a tempo determinato o indeterminato) impiegato nel periodo d’imposta. Tale deduzione: • spetta:

− se l’ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione è inferiore o uguale a € 400.000. L'importo dei componenti positivi va ragguagliato in caso di inizio / cessazione dell'attività in corso d'anno o di esercizio con durata superiore / inferiore a 12 mesi;

− con riferimento ad un numero massimo di 5 lavoratori dipendenti impiegati. Di fatto, pertanto, la deduzione massima usufruibile è pari a € 9.250 (1.850 x 5);

• non spetta in relazione agli apprendisti, ai disabili, ai soggetti assunti con contratto di formazione lavoro nonché al personale assunto con i contratti di inserimento previsti dal citato D.Lgs. n. 276/2003;

• deve essere: − ragguagliata alla durata del rapporto di lavoro (giorni) nel periodo d’imposta nel caso di

lavoro a tempo determinato; − ridotta proporzionalmente nel caso di lavoro a tempo parziale (part-time).

ALTERNATIVITÀ DELLE DEDUZIONI

Per effetto di quanto previsto dall’art. 11, comma 4-septies, D.Lgs. n. 446/97:

è sempre consentita la deduzione dei contributi assicurativi ex comma 1, lett. a), n. 1, che pertanto, come specificato anche nelle istruzioni al mod. IRAP 2013, “non è alternativa rispetto alle altre deduzioni previste dall’articolo 11”; le deduzioni per il “cuneo fiscale” sono alternative, per ciascun lavoratore:

alla deduzione per spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale con contratto di formazione lavoro (art. 11, comma 1, lett. a, n. 5);

alla deduzione di € 1.850 per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 per i soggetti con componenti positivi del VAP non superiori a € 400.000 (art. 11, comma 4-bis.1).

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Al fine di usufruire della massima deduzione possibile è necessario confrontare, per ciascun dipendente a tempo indeterminato: 1. l’ammontare spettante applicando la deduzione c.d. “cuneo fiscale”; 2. l’ammontare spettante applicando le altre deduzioni; e considerare, ovviamente, quella di ammontare più elevato.

ULTERIORE DEDUZIONE

L’art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/97 prevede un’ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP, spettante ai soggetti passivi che presentano un valore della produzione inferiore o uguale a € 180.999,91, quantificata come segue:

VALORE DELLA PRODUZIONE

DEDUZIONE • snc, sas e soggetti equiparati e

persone fisiche imprenditori • persone fisiche, società semplici e

soggetti equiparati, esercenti arti e professioni

Altri soggetti

Non superiore a € 180.759,91 € 7.350 + € 2.150 € 7.350

Superiore a € 180.759,91 ma non a € 180.839,91 € 5.500 + € 1.625 € 5.500

Superiore a € 180.839,91 ma non a € 180.919,91 € 3.700 + € 1.050 € 3.700

Superiore a € 180.919,91 ma non a € 180.999,91 € 1.850 + € 525 € 1.850

Superiore a € 180.999,91 non spettante

Si evidenzia che dal 2014 la deduzione in esame aumenta, così come disposto dall’art. 1, comma 484, lett. b), Legge n. 228/2012 (Finanziaria 2013).

DEDUZIONI REGIONALI

PIEMONTE

Ai sensi della LR n. 19/2010, a favore dei soggetti passivi IRAP che incrementano, nei 3 anni successivi a quello in corso al 31.12.2010 (generalmente dal 2011 al 2013) il numero di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, una deduzione forfetaria nella seguente misura.

DEDUZIONE FORFETARIA BENEFICIO SPETTANTE

€ 15.000 Per ogni nuovo lavoratore assunto a partire dall’anno di assunzione e fino al terzo anno compiuto (la deduzione spetta per ognuno dei 3 anni)

€ 30.000 Per ogni nuovo lavoratore con più di 50 anni o meno di 35 anni a partire dall’anno di assunzione e fino al terzo anno compiuto (la deduzione spetta per ognuno dei 3 anni)

Va evidenziato che la deduzione in esame: non può eccedere il costo del singolo dipendente; non è cumulabile con “analoghi interventi volti a favorire l’incremento occupazionale”, ad

eccezione di quanto previsto dalla Legge n. 296/2006.

PROVINCIA DI TRENTO La LP n. 27/2010 ha previsto:

dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 (in generale, dal 2012), la

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deduzione, da parte dei soggetti passivi titolari di reddito d’impresa, del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (ACE) determinato secondo le regole contenute nell’art. 1, DL n. 201/2011. Il rendimento nozionale deducibile per il 2012 è pari al 19,83% del nuovo capitale proprio;

la deduzione delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione dei contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività, ex art. 26, DL n. 98/2011.

Come specificato dalla PAT nella Circolare 5.3.2013, n. 1/2013, prot. S016/128593/12/5.5 a seguito dell’introduzione della deduzione in esame si è realizzato “un perfetto parallelismo tra requisiti per beneficiare della tassazione agevolata ai fini IRPEF in favore del dipendente e requisiti per beneficiare della deduzione IRAP per l’azienda”.

COMPILAZIONE DEL MOD. IRAP 2013

DEDUZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Nel mod. IRAP 2013 le deduzioni per il personale dipendente vanno riportate: ⇒ nell’apposito rigo del quadro di riferimento. In particolare:

• le deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a) (deduzione per i contributi assistenziali, “cuneo fiscale”, deduzione dei contributi previdenziali, deduzione per apprendisti, disabili, CFL, personale addetto alla ricerca e sviluppo) vanno evidenziate nei seguenti righi:

SOGGETTO PASSIVO QUADRO IQ

persone fisiche

QUADRO IP società di persone

QUADRO IC società di

capitali

QUADRO IE enti non

commerciali

Impresa art. 5-bis, D.Lgs.n. 446/97 IQ11 IP11 --- ---

Impresa art. 5, D.Lgs. n. 446/97 IQ39 IP45 IC62 IE32, col. 2 e 3

Impresa in regime forfetario IQ44 IP50 --- IE37

Produttore agricolo IQ48 IP54 --- IE41

Lavoratore autonomo IQ52 IP58 --- IE45 (*)

(*) la compilazione interessa gli ENC non residenti esercenti arti e professioni

• la deduzione ex art. 11, comma 4-bis.1 (€ 1.850) va riportata nei seguenti righi:

SOGGETTO PASSIVO QUADRO IQ QUADRO IP QUADRO IC QUADRO IE

Impresa art. 5-bis, D.Lgs.n. 446/97

IQ63 IP69 IC67 IE56

Impresa art. 5, D.Lgs. n. 446/97

Impresa in regime forfetario

Produttore agricolo

Lavoratore autonomo

⇒ nell’apposita Sezione I – “Deduzioni – art. 11 D.Lgs. n. 446/97” del quadro IS (compilata da tutti i soggetti che usufruiscono delle deduzioni). Tale sezione presenta la seguente struttura:

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In tale Sezione: − nella colonna 1 di tutti i righi va indicato il numero di soggetti per i quali si usufruisce della

deduzione; − nella colonna 2 dei righi IS1, IS3 e IS5 e colonna 3 dei righi IS2 e IS4 va indicato

l’ammontare della deduzione spettante; − nella nuova colonna 2 di rigo IS2, denominata “soggetti al «de minimis»”, va riportato

l’ammontare della deduzione “maggiorata” (€ 9.200 o € 15.200) già ricompresa a colonna 3 dello stesso rigo e nella colonna 2 di rigo IS4, vanno indicati i costi riferiti al personale addetto alla ricerca e sviluppo già compresi a colonna 3.

ULTERIORE DEDUZIONE L’ulteriore deduzione, il cui ammontare, come sopra evidenziato, è differenziato a seconda del valore della produzione, non va riportata nel quadro IS del mod. IRAP ma evidenziata esclusivamente nella Sezione VI dei singoli quadri di riferimento, destinata alla determinazione del “Valore della produzione netta”, nei seguenti righi:

SOGGETTO PASSIVO QUADRO IQ QUADRO IP QUADRO IC QUADRO IE

Impresa art. 5-bis, D.Lgs.n. 446/97

IQ62 IP68 IC66 IE55

Impresa art. 5, D.Lgs. n. 446/97

Impresa in regime forfetario

Produttore agricolo

Lavoratore autonomo

DEDUZIONI REGIONALI L’ammontare delle deduzioni regionali (Piemonte / Provincia di Trento) vanno indicate a colonna 4 dei righi della Sezione I del quadro IR.

Alternative

(per ciascun dipendente)

INAIL

Cuneo fiscale

Comma 1, lett. a), n. 5

Comma 4-bis.1

NEW

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ESEMPLIFICAZIONI Esempio 1

Un riparatore di motocicli, senza dipendenti, che applica il metodo fiscale di determinazione della base imponibile IRAP, nel 2012 ha realizzato un valore della produzione pari a € 102.645 ed ha corrisposto per il 2012 contributi INAIL pari a € 740. La ditta individuale usufruisce:

della deduzione ai fini IRAP per i contributi previdenziali, da evidenziare nel mod. IRAP 2013 come segue:

dell’ulteriore deduzione collegata al valore della produzione, pari a € 9.500 (7.350 + 2.150), che va così esposta nel mod. IRAP 2013:

Esempio 2

Una società di persone, con sede in Veneto, che adotta il metodo fiscale per la determinazione della base imponibile IRAP, nel 2012 ha realizzato un valore della produzione pari a € 280.645.

Inoltre, per tutto l’anno ha impiegato i seguenti 4 dipendenti:

DIPENDENTI IMPIEGATI NEL 2012 COSTI SOSTENUTI con contratto di inserimento Luca Neri € 18.000

a tempo indeterminato

Pietro Verdi (50 anni) € 42.000 (al netto dei contributi INAIL) + € 7.200 per contributi previdenziali

Lucia Bianchi (42 anni) € 33.000 (al netto dei contributi INAIL) + € 5.800 per contributi previdenziali

Sandro Rossi (31 anni) € 26.000 (al netto dei contributi INAIL) + € 4.100 per contributi previdenziali

I contributi INAIL relativi al 2012 ammontano complessivamente a € 3.300.

Deduzioni spettanti Deduzioni per il personale dipendente

a) per il dipendente con contratto di inserimento, non essendo applicabile né il cuneo fiscale né la deduzione di € 1.850, la società può usufruire della deduzione ex art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, pari al costo complessivamente sostenuto (€ 18.000);

b) per i 3 dipendenti a tempo indeterminato, la società deve valutare la convenienza ad applicare la deduzione pari a € 1.850 ovvero il cuneo fiscale. In caso di fruizione della deduzione di € 1.850, complessivamente la società potrebbe dedurre € 5.550 (1.850 x 3). La deduzione “cuneo fiscale” è così determinata:

DIPENDENTE DEDUZIONE FORFETARIA ONERI SOCIALI TOTALE

DEDUZIONI Verdi 4.600 7.200 11.800 Bianchi (donna) 10.600 5.800 16.400 Rossi (età < 35 anni) 10.600 4.100 14.700 Totale 25.800 17.100 42.900

740

7401

9.500

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Con riguardo ai 3 dipendenti a tempo indeterminato risulta evidente la convenienza all’applicazione del cuneo fiscale. La società pertanto usufruisce, per 1 dipendente della deduzione per il contratto di inserimento, per 3 dipendenti della deduzione cuneo fiscale nonché, per tutti i 4 dipendenti, della deduzione relativa ai contributi INAIL 2012 pari a € 3.300. Il mod. IRAP 2013 va così compilato:

Le deduzioni complessivamente spettanti possono essere usufruite per intero, in quanto non eccedono le retribuzioni 2012. Ulteriore deduzione La società non può usufruire dell’ulteriore deduzione stante il superamento del valore della produzione del limite di € 180.999,91.

TABELLA RIEPILOGATIVA

DEDUZIONI DALLA BASE IMPONIBILE IRAP

2011 2012

DEDUZIONI PERSONALE DIPENDENTE

Contributi per assicurazioni contro infortuni sul lavoro

Contributi per assicurazioni contro infortuni sul lavoro

Contributi previdenziali ed assistenziali Contributi previdenziali ed assistenziali Spese apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo

Spese apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo

€ 1.850 per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti

€ 1.850 per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti

€ 4.600 (o € 9.200) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale)

Per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. “cuneo fiscale”): ⇒ € 4.600 (€ 9.200) per la generalità dei

soggetti; ⇒ € 10.600 (€ 15.200) per donne e

giovani di età inferiore a 35 anni

ULTERIORE DEDUZIONE

da € 1.850 a € 7.350 (da € 2.375 a € 9.500 per società di persone, ditte individuali e lavoratori autonomi a seconda dell’ammontare della base imponibile

da 1.850 a € 7.350 (da € 2.375 a € 9.500 per società di persone, ditte individuali e lavoratori autonomi a seconda dell’ammontare della base imponibile

4 3.300

3 25.800

17.100

1 18.000

64.200

64.200

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DEDUZIONI REGIONALI

PIEMONTE

2011 2012 In caso di incremento del numero lavoratori con contratto a tempo indeterminato: - € 15.000 per ogni nuovo lavoratore a

partire dall’anno di assunzione e fino al terzo anno;

- € 30.000 per ogni nuovo lavoratore > 50 anni a partire dall’anno di assunzione e fino al terzo anno

In caso di incremento del numero lavoratori con contratto a tempo indeterminato: - € 15.000 per ogni nuovo lavoratore a

partire dall’anno di assunzione e fino al terzo anno;

- € 30.000 per ogni nuovo lavoratore > 50 anni o < 35 anni a partire dall’anno di assunzione e fino al terzo anno

PROVINCIA DI TRENTO _ _

- deduzione ACE pari al 19,83% del nuovo capitale proprio;

- deduzione salario di produttività