l’apprendistato di alta formazione & ricerca ai sensi dell’art. 5 - d. lgs 167/2011

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L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE & RICERCA ai sensi dell’art. 5 - D. Lgs 167/2011

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Page 1: L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE & RICERCA ai sensi dell’art. 5 - D. Lgs 167/2011

L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE & RICERCA

ai sensi dell’art. 5 - D. Lgs 167/2011

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APPRENDISTATO

Art.1 DLG. 167/2011 (TU

dell’Apprendistato)

«E’ un contratto di lavoro a tempo

indeterminato, finalizzato alla formazione e

all’occupazione dei giovani.»

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3

Componente formativaPeriodo di prova

Lavoro a tempo indeterminato

Libero recesso (art.2118 cc)

Giusta causa o giustificato motivo (art. 2119 cc)

APPRENDISTATO un contratto a tempo indeterminato

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Modifiche L.92/2012 e DL 34/2014convertito il Legge n.78 16 maggio 2014

• sono escluse le imprese artigiane: restano in vigore i limiti dimensionali di cui all'art. 4 L. 443/85 (Legge-quadro per l'artigianato)

• fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8 comma 5

A Piano Formativo in forma sintetica (art 2 comma 1 lettera a Dlg 167/2011 modifiche L78/2014)

BConferma apprendisti per inserimento di nuovi: azienda con più di 50 dipendenti (nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione) conferma di almeno il 20% degli apprendisti (art 2 comma 3 bis Dlg 167/2011-modifiche L78/2014)

C

Assunzione nuovi apprendisti. Per aziende con*:9 o + dipendenti : 3 apprendisti ogni 2 maestranze

specializzate0/9 dipendenti: il rapporto rimane 1/1.da 0 a 2 maestranze specializzate: max 3 apprendisti

( L.92 /2012 -art. 1 c. 16 lett d - c. 18)

D Durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi** (art 2 c. 1 lett.a-bis modifica L92/2012)

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DESTINATARI

ETÀ

18-29 ANNI compiuti (17 anni per soggetti in possesso di qualifica professionale ai sensi D.lgs.

226/2005) in possesso dei requisiti di accesso alle specifiche tipologie di percorso.

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FINALITA’

TITOLI CONSEGUIBILI

O

ALTRE FINALIZZAZIONI

titoli di studio universitari e dell’alta formazione

(lauree – master – dottorati)

diploma di Istruzione secondaria

superiore

specializzazione tecnica superiore (ITS – IFTS)

attività di ricerca

praticantato per l'accesso alle professioni

ordinistiche

Esperienze professionali

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APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (art. 5 – D.Lgs. 167/2011)

DURATA

Minima 6 mesi

Massima: definita dalle Regioni in sede di regolamentazione dei profili formativi, in relazione al titolo da conseguire

REGOLAMENTAZIONE PROFILI FORMATIVI

Rimessa alle Regioni in accordo con le Parti Sociali, le Università, gli istituti di istruzione, le istituzioni formative o di ricerca

(Protocolli di Intesa)

In assenza apposite convenzioni stipulate dalle imprese o loro

associazioni con le istituzioni formative o di ricerca

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Attori e Processo

ImpresaUniversità

placement

didatticaQuadro di regole regionali

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Adempimenti a carico dell’impresa 1/2

Selezione e assunzione dell’apprendista

Modalità:

- reperire l’apprendista tra un gruppo di studenti- Inserire un giovane selezionato secondo i propri canali in un

percorso già programmato con l’istituzione formativa

Verifica aspetti disciplinati dal CCNL di riferimento

In generale competono alla contrattazione collettiva i seguenti aspetti:

- Predisposizione di moduli e formulari per il contratto- Definizione livelli retributivi e inquadramento dell’apprendista- Regolamentazione della figura del tutor (individuazione del ruolo,

delle funzioni e di requisiti professionali e/o scolastici)- Sospensione (malattia maternità) e prolungamento del periodo di

apprendistato- Ferie- Orario di lavoro

Verifica elementi per stipula convenzione

Disciplina la durata e il profilo formativo del contratto. In generale gli aspetti regolamentati sono:

- Requisiti dei destinatari (titolo di studio in possesso, cfu da possedere..)

- Durata della componente formativa- Format del PFI (laddove non definita nel CCNL)

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Individuazione TUTOR o REFERENTE AZIENDALE

Qualora i requisiti non fossero disciplinati dal CCNL di riferimento (o ad integrazione di quanto disciplinato) vengono regolamentati nella convenzione.Le funzioni del tutor possono riguardare:- co-progettazione del percorso formativo- Facilitazione e supporto all’apprendimento - Insegnamento delle materie oggetto di formazione interna- Controllo del corretto svolgimento della formazione- Raccordo e coordinamento tra apprendista e istituzione formativa- Valutazione degli apprendimenti

Comunicazione obbligatoria di assunzione (CO)

E’ effettuata on-line dal consulente del lavoro dell’impresa.

Redazione del PFI Come disposto dal comma 1 lettera a) dell’art 2 D.Lgs 167/2011, l’impresa è tenuta, entro 30 gg dall’assunzione, a compilare un PFI sintetico (L78/2014) ed allegarlo al contratto. Nel PFI vengono descritti i contenuti dell’azione formativa e di supporto metodologico e/o strumentale (dati anagrafici, indicazione tutor aziendale, attività…)

Gestione della formazione interna all’impresa

L’impresa, con il supporto dell’ateneo, per organizzare e gestire efficacemente la parte di formazione interna, predispone:- registro presenze- luoghi adibiti alla formazione- strumenti e materiali didattici (pc, dispense, materiali per

esercitazioni, verifiche…)

Adempimenti a carico dell’impresa 2/2

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ELEMENTI FONDAMENTALI

CONVENZIONE

PIANO FORMATIVO e patto di prova

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IL PIANO FORMATIVO

E’ l’elemento essenziale ed integrante del contratto dove i diversi soggetti definiscono il progetto formativo di riferimento per l’apprendista. Deve essere definito entro 30 gg dalla stipula del contrattoCon la Legge 16 maggio 2014, n. 78 (Jobs Act) si prevede una forma sintetica

Dati Anagrafici dell’ apprendista, titolo di studio, esperienze pregresse (in ambito formativo e lavorativo)

Dati identificativi dell’ Impresa Dati ateneo Indicazione Tutor aziendale Riferimento alla Qualifica da conseguire CCNL applicato Livello inquadramento iniziale e finale Contenuti dell’attività formativa con l’indicazione del luogo (ateneo/impresa),

delle modalità di erogazione (frontale, FAD,…) e degli obiettivi formativi correlati Doveri delle parti

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VANTAGGI

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VANTAGGI

Giovani

• Regolare contratto di lavoro;

• Sviluppare competenze professionali;

• Conseguire un titolo di studio di livello secondario e terziario o una qualifica ai fini contrattuali;

• Tutele assicurative/previdenziali

Imprese

• Flessibilità nella gestione;

• Possibilità di valutazione delle nuove risorse;

• Definizione percorso formativo;

• Alte professionalità;

• Incentivi fiscali.

Istituzioni formative

• Ampliamento offerta formativa;

• Competitività;

• Finanziamenti;

• Rete con imprese.

Cecilia
viene adattato in base alle specifiche esigenze organizzative e al fabbisogno di competenze dell’impresa stessaPossibilità di personalizzare il piano di studi dell’apprendista in ragione di proprie specifiche esigenze e fabbisogni di competenze
Cecilia
Favorisce le condizioni per valutare e valorizzare le potenzialità dei nuovi inserimenti
Cecilia
opportunità di inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche, che possono contribuire a portare innovazione nelle imprese e far crescere la produttività del lavoro;
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ALTRI VANTAGGI PER GLI APPRENDISTI

Il TU elenca tutte le tutele che sono riconosciute agli apprendisti al pari di tutti gli altri lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

o assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o assicurazione contro le malattieo assicurazione contro l’invalidità e vecchiaiao maternitào assegno familiareo ASPI (introdotto dalla Cir. INPS n. 128/2012)

TUTELE ASSICURATIVO/PREVIDENZIALI RICONOSCIUTE AGLI APPRENDISTI

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ALTRI VANTAGGI PER LE IMPRESE

SGRAVI CONTRIBUTIVI

BENEFICI RETRIBUTIVI

INCENTIVI ECONOMICI

1

2

3

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1. SGRAVI CONTRIBUTIVI

*L’incentivo prosegue per l’anno successivo al termine della componente formativa del contratto, in caso di conferma in servizio del lavoratore.

**per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016 e per i primi tre anni di contratto. Resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. (Legge di stabilità L.183/2011 – art. 22)

Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.

Dipendenti Aliquota contributiva datore di lavoro

Aliquota contributiva apprendista

TOT

Più di 9 addetti 10%* +1,61% Aspi 5,84% 17,45%

Meno di 9 addetti 0 (100% di sgravio)** +1,61% Aspi 5,84% 7,45%

Anno successivo contratto 10%*

+1,61% Aspi 5,84% 17,45%

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2. BENEFICI RETRIBUTIVI

Crescente in relazione all’anzianità

La retribuzione dell’apprendista può essere:

livelli %

Fino a 2 livelli inferiori a quello del lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto

Stabilita in % rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto

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VANTAGGI ECONOMICIESEMPIO 1:

Azienda con 9 dipendenti che applica il CCNL metalmeccanico industria - per un posto da impiegato al 7° livelloFINALITA’: Master di II livello (2 anni)

ALTO APPRENDISTATO TOTper 13 mesi

CONTRATTO ORDINARIO A TEMPO INDET.

TOT per 13 mesi

1° anno 5°livello (1.679 €) 21.838 € 7°livello (2.094 €) 27.228 €

2° anno 6°livello (1.928 €) 25.066 € 7°livello (2.094 €) 27.228 €

Contributi (sgravio 100%) 0 Contributi INPS (29%) 15.792

TOTALE (2 anni) 46.904 € TOTALE (2 anni) 70.248 €

Risparmio per i due anni di master: 70.248-46.904 = 23.344 €Risparmio per il primo anno dopo il master (se l’apprendista è confermato) = 15.792 €Risparmio tot (min.) per i primi tre anni dall’inizio del master = 39.136 €Risparmio ulteriore: le spese di formazione sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP e le spese di TFR sono inferiori.

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VANTAGGI ECONOMICIESEMPIO 2:

Azienda con 9 dipendenti che applica il CCNL metalmeccanico industria - per un posto da impiegato al 4° livelloFINALITA’: Master di II livello (2 anni)

ALTO APPRENDISTATO TOTper 13 mesi

CONTRATTO ORDINARIO A TEMPO INDET.

TOT per 13 mesi

1° anno 2°livello (1.363,11€) 17.720,43 € 4°livello (1.570,69 €) 20.417,67 €

2° anno 3°livello (1.506,69 €) 19.586,97 € 4°livello (1.570,69 €) 20.417,67 €

Contributi (sgravio 100%) 0 Contributi INPS (29%) 15.792

TOTALE (2 anni) 37.307,4 € TOTALE (2 anni) 56.627,34 €

Risparmio per i due anni di master: 56.627,34 – 37.307,94 = 19.319,94 €Risparmio per il primo anno dopo il master (se l’apprendista è confermato) = 15.792 €Risparmio tot (min.) per i primi tre anni dall’inizio del master = 35.111,94 €Risparmio ulteriore: le spese di formazione sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP e le spese di TFR sono inferiori.

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3. INCENTIVI ECONOMICI

BANDO FIXO

Avviso pubblico a sportello rivolto alle imprese, per richiedere contributi finalizzati all’inserimento occupazionale di laureandi, laureati e dottorandi con contratto di

apprendistato di alta formazione e ricerca

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BANDO FIXOBeneficiari:

IMPRESE E DATORI DI LAVORO PRIVATI

(con sede operativa sul territorio nazionale) che assumano

- a tempo pieno o a tempo parziale -con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca :

GIOVANI di età compresa tra i 18 e i 29 anni

per il conseguimento dei seguenti titoli di studio:laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unicoMaster universitario I e II livello, dottorati di ricerca, specializzazione tecnica superiore (ITS, IFTS)

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BANDO FIXOImporto contributo:

Le imprese che stipulino contratti di Apprendistato di Alta formazione e ricerca a partire dalla data di emissione del bando (prevista per luglio 2014) riceveranno un contributo pari a:

- € 6.000,00 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno

- € 4.000,00 per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale

**Importi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio**non cumulabili con altri contributi erogati da Italia Lavoro S.p.A. per assumere lo stesso lavoratore. **cumulabili con altri contributi erogati da soggetti terzi, fatti salvi gli eventuali divieti ivi previsti.

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ULTERIORI APPROFONDIM

ENTI

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ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATOD.lgs. 167/2011: QUALITÀ E TUTELE PER IL LAVORATORE

Divieto di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un

giustificato motivoPossibilità di recedere dal contratto da entrambe le

parti con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione

(art. 2118 cc)

Per la parte contrattuale la disciplina dell’apprendistato è rimessa, alla contrattazione collettiva a livello

nazionale o ad accordi interconfederali

Forma scritta del contratto e del patto di prova

Divieto di retribuzione a cottimo

PUNTUALIZZATA NATURA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA

FORMAZIONE E ALLA OCCUPAZIONE DEI GIOVANI

ASPETTI CONTRATTUALI

CONTRATTO, PATTO DI PROVA

RETRIBUZIONE

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ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATOD.lgs. 167/2011: OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il

calcolo dell’IRAP

SGRAVI FISCALI

Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti (quali la normativa sul collocamento mirato) o dalla contrattazione collettiva

INCENTIVI NORMATIVI

Aliquote ordinarie : primo anno 1,5%, secondo anno 3%, annualità successive 10%

Dal 1°gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 è previsto uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto. Per contratti di durata superiore (figure artigiane) dopo i primi 3 anni: aliquota ordinaria del 10% (Legge di stabilità L.183/2011 – art. 22)Dal 1/1/2013, viene aggiunto il contributo A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) pari al 1,61%

INCENTIVI CONTRIBUTIVI(aziende fino a 9

dipendenti) Circolare INPS n. 128 del

2/11/ 2012

Il regime contributivo

agevolato relativo ai

primi 3 anni rientra nei

vincoli per gli aiuti di

Stato in «deminimis» , di

cui al Reg. CE n.

1998/2006

La contribuzione a carico dei datori di lavoro ridotta al 10% della

retribuzione imponibile.Dal 1/1/2013, viene

aggiunto il contributo A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)

pari al 1,61%

INCENTIVI CONTRIBUTIVI(aziende oltre 9

dipendenti)

Per tutti i rapporti di apprendistato instaurati,

con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

l’aliquota è del 10% per i primi 18 mesi

INCENTIVI CONTRIBUTIVI(lavoratori in mobilità)

I benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo

di formazione (escluso mobilità)

INCENTIVI CONTRIBUTIVIper prosecuzione contratto

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ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATOD.lgs. 167/2011: VINCOLI E OPPORTUNITÀ NORMATIVE

Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria

spettante (CCNL)OPPURE

Possibilità di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in

modo graduale alla anzianità di servizio

INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE

I lavoratori in mobilità, possono essere

assunti in apprendistato, ai fini

della loro qualificazione o riqualificazione

professionale, anche derogando ai limiti di età anagrafica previsti

LAVORATORI MOBILITA’

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, non può superare il 100% delle maestranze

specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso

NUMERO DI APPRENDISTI

L. 92 del 28 giugno 2012

(art. 1 c. 16 lett d - c. 18)

Dal 1 gennaio 2013:-aziende con più di 9 dipendenti: il rapporto diventa 3 apprendisti ogni 2 specializzati e qualificati- aziende fino a 9 dipendenti: il rapporto rimane 1/1.- aziende con specializzati e qualificati da 0 a 2: max 3 apprendisti- imprese artigiane: restano in vigore i limiti dimensionali di cui all'art. 4 L. 443/85 (Legge-quadro per l'artigianato)

Page 28: L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE & RICERCA ai sensi dell’art. 5 - D. Lgs 167/2011

Il D.Lgs 167/2011(modifiche L.92/2012)LIMITI NUMERICI

A partire da gennaio 2013 l’assunzione dell’apprendista è subordinata al rispetto del seguente limite numerico complessivo (non applicabile alle imprese artigiane):

Lavoratori dipendenti ApprendistiTra 0 e 2 maestranze specializzate Max 3

- di 10 100%

+ di 10 3 (ogni 2 maestranze specializzate e qualificate)

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LIMITI NUMERICI IN CASO DI NUOVI APPRENDISTI (modifiche L78/2012)

Per l’inserimento di nuovi apprendisti l’azienda con più di 50 dipendenti deve aver proseguito il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (L.78/2014)

Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato a partire dalla data di costituzione del rapporto.

Dal computo sono escluse le cessazioni derivanti da: Recesso durante il periodo di prova Dimissioni Licenziamento per giusta causa

In mancanza del rispetto di tale percentuale, il datore di lavoro può confermare un solo apprendista.

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Circolare n.128/2012 INPSASPI

In base alla Circolare INPS n. 128 del 2 novembre 2012 vengono chiariti i seguenti punti:

• a partire dal 1 gennaio 2013 anche gli apprendisti saranno destinatari dell’ASpI (assicurazione sociale per l’impiego) ed il carico contributivo aziendale avra’ un aumento del 1,61%

• il regime contributivo agevolato previsto dall’art. 22 della Legge di stabilita’ 2012 deve avvenire in conformita’ alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006.

Page 31: L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE & RICERCA ai sensi dell’art. 5 - D. Lgs 167/2011

Approfondimento :Il D.Lgs 167/2011 ; Novità del TUA

• Contratto a tempo indeterminato, con espressa estensione delle tutele previdenziali e assistenziali (INAIL, INPS, ASSEGNO FAMILIARE);

• Forma scritta del contratto, del patto di prova, e del relativo piano formativo individuale (PFI);

• Previsione di una durata minima del contratto, non inferiore a sei mesi (fatti salvi i contratti stagionali previsti dall’art. 4 co. 5)

• Aperto a tutti i settori (anche pubblico impiego);

• Presenza di un tutore o referente aziendale;

• Disciplina generale rimessa ai CCNL;

Page 32: L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE & RICERCA ai sensi dell’art. 5 - D. Lgs 167/2011

Approfondimento :Il D.Lgs 167/2011 ; Novità del TUA

Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di sospensioni involontarie superiori a 30 giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

• Divieto di retribuzione a cottimo;• Divieto di recesso durante il periodo formativo per entrambe le parti senza

giusta causa o giustificato motivo;• Possibilità di recesso al termine del periodo di formazione, ai sensi di

quanto disposto dall'articolo 2118 del c.c., altrimenti il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

• Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

• Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative o istituti.

Page 33: L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE & RICERCA ai sensi dell’art. 5 - D. Lgs 167/2011

ASPETTI CONTRATTUALIIl Patto di Prova

Il Patto di prova:

clausola facoltativa nel contratto, deve essere in forma scritta;

Possibilità da entrambe le parti di recedere il contratto; indicazioni delle mansioni per la quale sarà esperita la

prova; indicazione della durata e dell’eventuale preavviso; durata massima di 6 mesi (il riferimento sono i CCNL)

Page 34: L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE & RICERCA ai sensi dell’art. 5 - D. Lgs 167/2011

Indicazioni della Circolare INPS n.128/2012AIUTI DE MINIMIS

La concessione dello sgravio contributivo totale (100%) deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti «de minimis*», di cui al Regolamento CE n. 198/2006**.

* aiuti «de minimis»: aiuti di esigua entità che non alterano la concorrenza > limiti previsti dal Reg. CE n. 1998/2006.**I datori di lavoro dovranno presentare all’Inps apposita dichiarazione sugli aiuti «de minimis».

AIUTI DE MINIMIS Art.2 par.2 Reg.CE n.1998/2006:

Stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» non deve superare la somma di 200.000 € nell’arco dei tre esercizi finanziari. (100 mila nel settore dei trasporti, 7.500 mila nel settore agricolo che limita la possibilità di assunzione ad un solo apprendista; resta invece il limite di 500 mila € per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale).

Page 35: L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE & RICERCA ai sensi dell’art. 5 - D. Lgs 167/2011

REGIME SANZIONATORIO

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Circolare 5/2012 MLPSSANZIONI

In caso di mancata erogazione della formazione

La totale assenza della formazione può inoltre determinare la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

C’è la possibilità di recuperare la formazione entro «congruo termine»

il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.

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In caso di:

- Mancata individuazione di un tutor- Mancata forma scritta del PFI- Sottoinquadramento contrattuale- Retribuzione a cottimo- Trattamento retribuito inferiore a quello stabilito

E’ prevista una sanzione amministrativa da 100 a 600 €

In caso di recidiva la sanzione va da 300 a 1.500 €

Circolare 5/2012 MLPSSANZIONI

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Regime sanzionatorio 1/2 art. 7, comma 1, d.lgs. 167/2011

1. FORMAZIONE NON RECUPERABILEIn caso di responsabilità esclusiva del datore di lavoro, questi è obbligato a versare la

differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del contratto di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

2. FORMAZIONE RECUPERABILEQualora sussistano le condizioni affinché il datore di lavoro possa recuperare

l’inadempimento nell’erogazione della formazione prevista, il personale ispettivo ministeriale adotterà un provvedimento di disposizione assegnando al datore di lavoro un congruo termine per adempiere.

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Regime sanzionatorio 2/2 art. 7, comma 1, d.lgs. 167/2011

Il datore di lavoro è punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 600 euro (in caso di recidiva da 300 a 1500 euro) per ogni violazione dei principi concernenti:

1. La forma scritta del contratto, del patto di prova, e del relativo piano formativo individuale;

2. Il divieto di retribuzione a cottimo;

3. La possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle del conseguimento delle quali è finalizzato il contratto, ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio;

4. La presenza di un tutore o referente aziendale.

N.B. Cfr. Circolare n. 5 del 2013 del Ministero del Lavoro

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CONVENZIONE

In caso di assenza di accordo tra Regione e PPSS è possibile avviare contratti in apprendistato tramite convenzioni apposite tra

In via cedevole rispetto alle eventuali future regolamentazioni regionali

ISTITUZIONE FORMATIVA e IMPRESA o ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

ASPETTI CONTRATTUALI

eventuali moduli e formulari per il contratto, il patto di prova livelli retributivi e inquadramento (sottoinquadramento o percentualizzazione) la sospensione e prolungamento del periodo di Apprendistato disciplina previdenziale e assistenziale

ASPETTI FORMATIVI

Finalità degli interventi Requisiti dei destinatari Durata della componente formativa modalità di erogazione delle attività formative contenuti della formazione Tutor aziendale Format PFI modalità di attestazione dei CFU Impegni delle partifinanziamento della formazione

In via cedevole rispetto ad accordi interconfederali e/o CCNL

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VANTAGGI PER LE UNIVERSITÀ

Favorisce la creazione di reti tra università e imprese, che consentono l’avvicinamento delle università alle concrete esigenze del mondo del lavoro innestando un circolo virtuoso in cui l’università può supportare le imprese nelle scelte in merito al fabbisogno di nuovi e/o ulteriori figure professionali.

Aumenta la competitività sul territorio per la capacità di «occupare» i giovani anche prima del conseguimento del titolo

Riduce il mismatch tra la propria offerta formativa e le esigenze in termini di competenze e professionalità espresse dal mercato del lavoro.

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VANTAGGI PER GLI APPRENDISTI

Accedere al mercato del lavoro con un regolare rapporto di lavoro;

Conseguire un titolo di studio di livello secondario, terziario o una qualifica professionale ai fini contrattuali.

Sviluppare le competenze professionali necessarie per una specifica professione o ruolo aziendale;

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Apprendistato di alta formazione e di ricerca, art. 5, d.lgs. 167/2011

Contratto A tempo indeterminato (fase formativa a libera recedibilità)

Per giovani Dai 18 (17*) ai 29 anni

Per conseguire Un titolo di studio di alta formazione, accesso alle professioni, qualificazione contrattuale ricercatore

Settori Tutti

Regolato da Regioni in accordo con istituzioni formative e parti sociali. Se manca intervento regionale, intese ad hoc impresa-istituzioni formative

Come e dove funziona

Si seguono, là dove ci sono, le regolamentazioni regionali; altrimenti è immediatamente operativo con intese ad hoc impresa-istituzioni

formative

Durata Minima: 6 mesi. Massima: definita da Regioni in accordo con parti sociali e istituzioni formative

*17 anni per soggetti in possesso di qualifica professionale ai sensi D.lgs. 226/2005

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Adempimenti a carico dell’impresa 1/2

Selezione e assunzione dell’apprendista

Le imprese possono concordare con l’istituzione formativa di riferimento le seguenti modalità: -reperire l’apprendista tra un gruppo di studenti- Inserire un giovane selezionato secondo i propri canali in un percorso già programmato con l’istituzione formativa

Verifica aspetti disciplinati dal CCNL di riferimento

L’articolo 2 c.1 D.Lgs 167/2011 rimette ad appositi accordi interconfederali o ai CCNL la disciplina del contratto di apprendistato, specificandone i principi direttivi. In generale competono alla contrattazione collettiva i seguenti aspetti:- Predisposizione di moduli e formulari per il contratto- Definizione livelli retributivi e inquadramento dell’apprendista- Regolamentazione della figura del tutor (individuazione del ruolo,

delle funzioni e di requisiti professionali e/o scolastici)- Sospensione (malattia maternità) e prolungamento del periodo di

apprendistato- Ferie- Orario di lavoro

Verifica elementi per stipula convenzione con istituzione formativa o di ricerca

In caso di mancata regolamentazione regionale si stipula una convenzione tra i soggetti che disciplina la durata e il profilo formativo del contratto. In generale gli aspetti regolamentati sono:- Requisiti dei destinatari (titolo di studio in possesso, cfu da

possedere..)- Durata della componente formativa- Format del PFI (laddove non definita nel CCNL)

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Individuazione TUTOR o REFERENTE AZIENDALE

Ai sensi del comma1 lettera d) art.2 D.Lgs 167/2011 per l’attivazione di un contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor o referente aziendale i cui requisiti sono regolamentati all’interno del CCNL o appositi accordi interconfederali. Qualora non fosse disciplinato dal CCNL di riferimento (o ad integrazione di quanto disciplinato) viene regolamentato nella convenzione. Le funzioni del tutor possono riguardare:- co-progettazione del percorso formativo- Facilitazione e supporto all’apprendimento - Insegnamento delle materie oggetto di formazione interna- Controllo del corretto svolgimento della formazione- Raccordo e coordinamento tra apprendista e istituzione formativa- Valutazione degli apprendimenti

Comunicazione obbligatoria di assunzione (COB)

E’ effettuata on-line dal consulente del lavoro dell’impresa.

Redazione del PFI Come disposto dal comma 1 lettera a) dell’art 2 D.Lgs 167/2011, l’impresa è tenuta, entro 30 gg dall’assunzione, a compilare un PFI sintetico (L.78/2014) ed allegarlo al contratto. Nel PFI vengono descritti i contenuti dell’azione formativa e di supporto metodologico e/o strumentale (dati anagrafici, indicazione tutor aziendale, attività…)

Gestione della formazione interna all’impresa

Per organizzare e gestire efficacemente la parte di formazione interna all’impresa occorre che l’impresa, con il supporto dell’ateneo, predisponga: registro presenze, luoghi adibiti alla formazione, strumenti e materiali didattici (pc, dispense, materiali per esercitazioni, verifiche…)

Adempimenti a carico dell’impresa 2/2

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SOGGETTI COINVOLTI

Istituzioni formative

Imprese

Regione Parti sociali

Giovani

Regolamentazione formazione e durata

oppure...Convenzione

Contratto di lavoro