la moneta elettronica

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La Moneta elettronica. Seminario, 29 Aprile 2013. Percorso del seminario. PRIMA PARTE: Riferimenti normativi e descrizione dei tipi di moneta elettronica SECONDA PARTE: Gli IMEL TERZA PARTE: Problematiche connesse alla moneta elettronica. PARTE PRIMA. Qual è la normativa di riferimento?. - PowerPoint PPT Presentation

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  • La Moneta elettronicaSeminario, 29 Aprile 2013

  • Percorso del seminario

    PRIMA PARTE: Riferimenti normativi e descrizione dei tipi di moneta elettronica

    SECONDA PARTE: Gli IMEL

    TERZA PARTE: Problematiche connesse alla moneta elettronica

  • PARTE PRIMA

  • Qual la normativa di riferimento?

  • AMBITO COMUNITARIOLa prima definizione di MONETA ELETTRONICA rinvenibile nella RACCOMANDAZIONE 97/489/CE, nella quale per STRUMENTO DI MONETA ELETTRONICA si intende uno strumento di pagamento ricaricabile che non sia uno strumento di pagamento mediante accesso a distanza, sia esso una carta con valore immagazzinato o una memoria di elaboratore elettronico, sulla quale caricato elettronicamente il valore, affinch il titolare possa effettuare le operazioni di cui allArt.1, par. 1 della suddetta raccomandazione.

  • AMBITO NAZIONALELemissione di moneta elettronica regolata dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), successivamente integrato e modificato, nella parte relativa alla moneta elettronica, a seguito del recepimento di due direttive comunitarie attraverso la legge comunitaria n.39 del 2002.

  • Le due direttive comunitarie sono:La direttiva 2000/28/CE, che ha modificato la direttiva n.21 del 2000 relativa allaccesso allattivit degli enti creditizi e al suo esercizio;

    La direttiva 2000/46/CE relativa allavvio, allesercizio ed alla vigilanza prudenziale degli istituti emittenti moneta elettronica (acronimo IMEL).

  • Queste due direttive hanno introdotto due definizioni:La definizione di Istituto emittente moneta elettronica, con riferimento alle imprese emittenti moneta elettronica diverse dalle banche;

    La definizione di moneta elettronica, che viene individuata come: UN VALORE MONETARIO RAPPRESENTATO DA UN CREDITO VERSO LEMITTENTE. TALE CREDITO CHE DEVESSERE MEMORIZZATO SU DI UN DISPOSITIVO ELETTRONICO EMESSO PREVIA RICEZIONE DI FONDI DI VALORE NON INFERIORE AL VALORE MONETARIO EMESSO ED ACCETTATO COME MEZZO DI PAGAMENTO DA SOGGETTI DIVERSI DALLEMITTENTE.

  • Prospettive futureQuesto quadro normativo che vi ho prospettato soggetto ad una proposta di modifica. Infatti, stato trasmesso alla Presidenza del Senato, il 20 gennaio 2012, al fine del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione delladirettiva 2009/110/CE, concernente lavvio, lesercizioe la vigilanza prudenziale dellattivit degli istituti dimoneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2006/46/CE, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012.Il provvedimento recepisce nellordinamento italiano la direttiva comunitaria 2009/110/Ce che amplia la definizione di moneta elettronica includendo non solo tutti i prodotti disponibili oggi sul mercato creditizio ma anche quelli che verranno sviluppati in futuro.

  • Prospettive future: elementi di novit

    Tra gli elementi di novit del provvedimento, sicuramente rileva la prescrizione decennale per i rimborsi di moneta elettronica, ovvero il diritto ad avere indietro dalle banche e dagli altri istituti di moneta virtuale le somme depositate per far fronte ai piccoli pagamenti di tutti i giorni, che si prescriver dopo dieci anni dalla scadenza del rapporto e non pi dopo un anno come avviene oggi. Inoltre, ai sensi della normativa antiriciclaggio (dlgs n.231/2007) scatter lobbligo di adeguata verifica della clientela ogniqualvolta sul dispositivo di moneta elettronica venga memorizzato un importo superiore a 250 euro (prima 150 euro).Il decreto legislativo, composto da cinque articoli in tutto, introduce delle novelle specifiche al Testo unico bancario (d.lgs n.385/1993) adeguandolo alla direttiva comunitaria. Cambia la stessa definizione di moneta elettronica, che adesso esprime il valore monetario memorizzato elettronicamente rappresentato da un credito nei confronti dellemittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento. Da qui, limpossibilit per le banche di corrispondere interessi sulle somme depositate.

  • Quali sono gli elementi costitutivi la moneta elettronica?

    Il Dispositivo: su di esso, infatti, viene memorizzato il valore monetario. Corrispondenza fra fondi ricevuti dallemittente e valore monetario emesso e memorizzato sul dispositivo.Accettazione della moneta elettronica quale mezzo di pagamento da parte di imprese diverse dallemittente.

  • Primo elemento costitutivo: il DISPOSITIVOA seconda che il valore monetario venga memorizzato su di una carta piuttosto che sulla memoria di un computer si parla di moneta elettronica:CARD BASED: il valore monetario memorizzato nel microchip che si trova sulla carta.SOFTWARE BASED: le disponibilit liquide dellacquirente sono memorizzate su di un file del computer e il POS che stabilisce un collegamento informatico con il computer sul quale sia memorizzato tale file un POS virtuale.

  • Moneta elettronica: CARD BASEDQuesto tipo di moneta elettronica quella pi diffusa, sicuramente perch molto simile alle forme di pagamento pi tradizionale come il bancomat o la carta di credito.In altri termini, la carta dotata di un chip sul quale sono elettronicamente registrati i contanti spendibili dallacquirente.

  • Qual la differenza tra una moneta card based ed un bancomat?

  • Nel bancomat i contanti spendibili non sono memorizzati sul chip della carta, ma sono depositati sul conto che lacquirente ha acceso presso la propria banca. Quindi, quando si usa il bancomat o la carta di credito perch possa avvenire il trasferimento dei contanti spendibili necessario che avvenga una connessione telematica fra pos e banca.Con la card based, invece, tale necessit non sussiste in quanto non vi la necessit di interrogare la banca dellacquirente per sapere o meno se sul conto si abbia sufficiente disponibilit, il contante spendibile gi registrato sul chip.

    IN PRATICA E COME SE SI PAGASSE IN CONTANTI

  • QUALI SONO ALLORA I VANTAGGI DEL SUO UTILIZZO?

  • VANTAGGILa carta viene ugualmente passata nel lettore, solo che anche nel caso di mancata connessione telefonica con la banca dellacquirente il trasferimento della somma corrispondente alla spesa avviene ugualmente.Lesercente che accetta luso della card based ha la possibilit di godere di un risparmio in termini di costi in quanto luso della card based rende superfluo il collegamento telefonico con listituto bancario per la verifica delle disponibilit dellutente.Limitare i rischi connessi allaccesso abusivo da parte di terzi ai fondi monetari dei titolari. Infatti, luso della moneta elettronica si accompagna alla libera scelta da parte dei titolari di quanto precaricare sulla carta. Si pu decidere di precaricare la carta anche solo della somma necessaria per effettuare uno specifico acquisto.

  • Seconda Parte

  • La direttiva 2000/46/CE e gli IMELDando attuazione alla direttiva comunitaria 2000/46/CE, il legislatore nazionale ha introdotto un intero Titolo nel TESTO UNICO BANCARIO (il Titolo V-bis, composto dagli artt.114-bis, 114-ter, 114-quater e 114-quinques), al fine di disciplinare specificatamente:lattivit degli istituti di moneta elettronica, regolando le modalit di emissione; lautorizzazione allattivit e loperativit transfrontaliera;la vigilanza sugli istituti di moneta elettronica.

  • Attivit degli IMELLart. 1 della direttiva 46/2000/CE qualifica gli IMEL come qualsiasi impresa o altra persona giuridica diversa da un ente creditizio che emetta mezzi di pagamento sotto forma di moneta elettronica.La loro ATTIVITA si concentra UNICAMENTE alla sola emissione di moneta elettronica, alla prestazione di servizi finanziari e non finanziari strettamente correlati, esclusa la concessione di qualsiasi forma di credito.

    IMPORTANTE: GLI IMEL NON POSSONO CONCEDERE CREDITI.

  • IN PRATICAE attivit degli IMEL: tutte quelle operazioni elementari attraverso le quali lemittente riceve da parte del richiedente lemissione di una somma di denaro

    Lemittente procede a memorizzare nel dispositivo elettronico del richiedente una posizione di disponibilit monetaria di entit non superiore alla somma preventivamente ricevuta (il c.d. CARICAMENTO)

    Mette il titolare del dispositivo in condizione di disporre della moneta elettronica in esso caricata.

  • Rapporti fra gli emittenti moneta elettronica e gli utenti Esiste una sola disposizione in merito, contenuta sempre nella direttiva 46/2000/CE, che lart.3 rubricato Rimborsabilit.Tale articolo riconosce a tutela dei detentori di moneta elettronica il diritto ad esigere dallemittente durante il periodo di validit, il rimborso al valore nominale in monete metalliche e banconote o mediante un versamento su un conto corrente senza altre spese che non siano quelle strettamente necessarie per lesecuzione di tale operazione.

    Il contratto tra emittente e detentore deve contenere indicazioni chiare sulle condizioni del rimborso e pu prevedere un limite minimo che non pu essere superiore a 10 Euro.

  • Specifichiamo meglio la ratio Se loperazione sottostante al caricamento nel dispositivo elettronico consiste nello scambio di moneta bancaria o legale con moneta elettronica, la rimborsabilit assicura che abbia luogo loperazione inversa e cio la conversione del residuo quantitativo di moneta elettronica nel corrispondente quantitativo di moneta legale o bancaria. Tutto ci a garanzia del detentore di moneta elettronica che, grazie alla previsione della rimborsabilit obbligatoria, verr stimolato allutilizzo di detto strumento di pagamento.

  • Rapporti di fiducia fra gli utent e gli IMELSi prevede che le autorit competenti eseguano periodicamente dei controlli al fine di sottoporre a verifica il rispetto da parte degli IMEL di quelli che sono i limiti a cui sono assoggettati in materia di capitale iniziale e fondi propri. Infatti, lesigenza di evitare quelle distorsioni di mercato che potrebbero derivare dallintroduzione di questi istituti, la cui presenza incide comunque sul moltiplicatore monetario, ha portato il parlamento europeo e il Consiglio dellUE ad estendere a questi istituti la definizione di enti creditizi.

  • Quindi, la nuova definizione comunitaria di ente creditizio affianca, ora, alle banche gli IMEL.Un autorevole dottrina ha individuato la ratio della collocazione degli IMEL nella definizione di ente creditizio nellesigenza di consentire lapplicabilit ad essi di previsioni comunitarie ispirate al perseguimento di finalit di politica monetaria. Esigenza rimarcata anche dal Considerando n. 2 della direttiva n. 2000/28/CE, che sottolinea che tale estensione da un lato, ha dato il potere alla Banca Centrale Europea di regolare lobbligo di riserva cui sono assoggettati gli IMEL, dallaltra ha modificato la nozione di ente creditizio.

  • Perch gli IMEL devono detenere delle riserve obbligatorie visto che per essi preclusa lattivit di erogazione del credito?

  • La risposta semplice: pur essendo preclusa per questi soggetti la concessione di credito, concessa agli IMEL la possibilit di svolgere attivit di investimento. Infatti, essi possono investire un importo non inferiore alle proprie passivit connesse alla moneta elettronica in attivit sufficientemente liquide e con un coefficiente di ponderazione del rischio di credito pari a zero.

  • La vigilanza sugli Istituti emittenti moneta elettronicaCon lentrata in vigore del sistema europeo dei pagamenti e lattuazione di quanto espresso nel trattato di Maastricht stato attribuito alle banche centrali nazionali il compito di implementare le linee guida delleurosistema sui pagamenti e sulla vigilanza relativa ai controlli.

  • Requisiti allattivit e operativitI requisiti di cui gli IMEL devono essere in possesso per poter essere autorizzati dalla Banca dItalia allo svolgimento della loro specifica attivit:Capitale sociale non inferiore ad un milione di EuroPassivit adeguate allattivit di investimento svolta dallImelUna gestione sana e prudente, nonch sane e prudenti procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno. Questi ultimi devono essere commisurati ai rischi finanziari e non finanziari ai quali listituto esposto compresi i rischi tecnici e procedurali e i rischi derivanti dalla cooperazione con imprese che svolgono funzioni operative o accessorie connesse alla sua attivit.

  • Terza Parte

  • Problemi connessi alla moneta elettronica1 Problema: rappresentato dagli effetti liberatori del pagamento mediante moneta elettronica nellobbligazione pecuniaria2 Problema connesso al primo: la moneta elettronica equiparabile alla moneta legale?3 Problema: la moneta elettronica pu essere equiparata ad un titolo di credito?4 Problematica: rapporto fra la privacy e la moneta elettronica

  • Prima problematicaLart.1277 del cod.civ. dispone: I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

    Occorre chiedersi, quindi, se il pagamento con moneta elettronica estingua lobbligazione ed in particolare occorre interrogarsi sullaccettabilit o meno del pagamento elettronico al posto della moneta avene corso legale (seconda problematica).

  • Una parte della dottrina attribuendo alla moneta elettronica il valore di moneta convenzionale e non di moneta legale ritiene che si possa rifiutare il pagamento di unobbligazione pecuniaria con moneta elettronica. Seguendo questo indirizzo, quindi, luso della moneta elettronica non consentirebbe di per s di estinguere unobbligazione pecuniaria.

  • Recentemente, per, si affermata anche unaltra teoria che invece si pronuncerebbe favorevolmente alla possibilit di estinguere obbligazioni pecuniarie tramite luso di moneta elettronica.

  • Questa dottrina trova fondamento nel fatto che:La normativa antiriciclaggio prevede che i pagamenti di importo superiore a 5000 Euro, il creditore ha lobbligo di rifiutare il pagamento in contanti e quindi, per lasciare la traccia del pagamento, accettare bonifici, assegni ed equivalenti.Art. 1197, il quale prevede che con il consenso del creditore, il debitore possa liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta e che in questo caso lobbligazione si estingue con la diversa esecuzione. Quindi in base a tale articolo, il pagamento tramite assegno bancario estingue unobbligazione pecuniaria, se il creditore presta il suo consenso alla diversa prestazione.

  • La giurisprudenza ha seguito questo orientamento e cos il pagamento mediante moneta elettronica potrebbe essere considerato estintivo di unobbligazione pecuniaria non solo qualora sussista il consenso del creditore e lesecuzione abbia esito positivo, ma anche qualora sussistano le circostanze dellart.1281 cod.civ. (le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali) e lart. 1175 cod.civ. (Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza).

  • Nel caso venga a mancare, quindi, una dichiarazione esplicita da parte del beneficiario che renda esplicito il rifiuto di mezzi di pagamento elettronici, laccettazione pu essere desunta dal contesto nel quale il pagamento richiesto.

  • Terza Problematica: M.E. equiparabile ad un titolo di credito?Fanno propendere verso la non equiparazione la totale assenza di quelli che sono i requisiti di un titolo di credito, ossia:Letteralit: il contenuto del diritto cartolare esclusivamente quello che risulta dal contesto letterale del titolo;Autonomia: chi acquista la propriet sul titolo acquista il diritto in esso contenuto in modo autonomo, cio senza subire pregiudizio per i vizi del rapporto di emissione e di trasmissione del titolo o per qualsiasi fatto relativo ai precedenti rapporti causali precorsi tra lemittente e i precedenti possessori.Astrattezza Inoltre se la moneta elettronica fosse equiparabile ad un titolo di credito, il soggetto che fosse il destinatario del pagamento elettronico dovrebbe necessariamente rivolgersi allemittente della moneta per ottenere la conversione in moneta legaLE O ACCREDITO.

  • Quarta problematica: rapporto tra privacy e moneta elttronicaI pagamenti effettuati tramite moneta elettronica sono files e quindi sono facilmente tracciabili e memorizzabili. Quindi a differenza del contante la moneta elettronica tendenzialmente non anonima. Allo scopo di garantire una maggiore sicurezza, molti sistemi di pagamento su Internet fanno riferimento a metodi di identificazione dellutente. Se ci costituisce unimportante misura di sicurezza, anche se non assoluta, certamente essa presenta il grave difetto di costituire una potenziale violazione della privacy dellutente.

  • Ci viene in aiuto cos la disciplina per la conservazione dei dati personali, che avviene in base a quanto previsto dagli artt.11 e 3 del Codice della privacy.

  • Art.11 cod. privacyModalit del trattamento e requisiti dei dati1. I dati personali oggetto di trattamento sono:a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;c) esatti e, se necessario, aggiornati;d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalit per le quali sono raccolti o successivamente trattati;e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

  • Art.3 cod. privacyPrincipio di necessit nel trattamento dei dati1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalit perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalit che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessit.

  • Grazie per lattenzione!