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ISPETTORATO LOGISTICO DELL’ESERCITO Dipartimento di Amministrazione e Commissariato IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI ATTIVITA’ - 2003 -

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ISPETTORATO LOGISTICO DELL’ESERCITO Dipartimento di Amministrazione e Commissariato

IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI ATTIVITA’

- 2003 -

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INDICE PREFAZIONE

PARTE PRIMA

CAPITOLO I - LO STIPENDIO 1. Generalità 13 2. Caratteristiche fondamentali dello stipendio dei dipendenti dello Stato 14 3. Stipendi del personale militare 14 4. Iter per le determinazioni stipendiali 15 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 17

CAPITOLO II - LEGGE 10 DICEMBRE 1973, n. 804 1. Generalità 48 2. Incrementi stipendiali agli ufficiali “dirigenti” (art. 8) 48 3. Secondo livello stipendiale a favore dei Colonnelli (art. 8) 48 4. Indennità di funzione (art. 8) 49 5. Sistema parametrale a favore dei Tenenti Colonnelli (art. 12) 49 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 50

CAPITOLO III - LEGGE 27 OTTOBRE 1973, n. 628 1. Generalità (art. 1 – 1°, 2° e 3° comma) 56 2. Misure dell’assegno perequativo (art. 1 – 1° comma) 56 3. Indennità soppresse 57 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 60

CAPITOLO IV - LEGGE 5 MAGGIO 1976, n. 187 1. Generalità 62 2. Determinazione stipendio per anzianità di servizio complessiva 62 3. Determinazione stipendio per anzianità di grado (art. 5 R.D. 3458/1928) 63 4. Sistema parametrale a favore dei Tenenti Colonnelli (art. 21) 63 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 65 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 69

CAPITOLO V - ANZIANITA’ CONVENZIONALI 1. Generalità 73 2. Anzianità convenzionali 73 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 77

CAPITOLO VI - LEGGE 10 APRILE 1954, n. 113 e LEGGE 31 LUGLIO 1954,

n. 599 1. Generalità 85 2. Aspettativa 85 3. Sospensione dall’impiego 90 4. Richiamo e trattenimento in servizio 91 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 93

PARTE SECONDA

CAPITOLO I - LEGGE 11 LUGLIO 1980, n. 312 1. Generalità 114 2. I livelli funzionali retributivi (art. 137 – 1° e 2° comma) 114 3. Le classi e gli scatti stipendiali (art. 137 – 3°, 4° e 5° comma) 115 4. Il maturato economico (art. 140 - 1° e 2° comma) 116 5. L’anzianità pregressa (art. 140 – 3° comma) 117 6. Situazioni particolari (art. 141 - 1° comma) 117

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INDICE PREFAZIONE

PARTE PRIMA

CAPITOLO I - LO STIPENDIO 1. Generalità 13 2. Caratteristiche fondamentali dello stipendio dei dipendenti dello Stato 14 3. Stipendi del personale militare 14 4. Iter per le determinazioni stipendiali 15 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 17

CAPITOLO II - LEGGE 10 DICEMBRE 1973, n. 804 1. Generalità 48 2. Incrementi stipendiali agli ufficiali “dirigenti” (art. 8) 48 3. Secondo livello stipendiale a favore dei Colonnelli (art. 8) 48 4. Indennità di funzione (art. 8) 49 5. Sistema parametrale a favore dei Tenenti Colonnelli (art. 12) 49 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 50

CAPITOLO III - LEGGE 27 OTTOBRE 1973, n. 628 1. Generalità (art. 1 – 1°, 2° e 3° comma) 56 2. Misure dell’assegno perequativo (art. 1 – 1° comma) 56 3. Indennità soppresse 57 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 60

CAPITOLO IV - LEGGE 5 MAGGIO 1976, n. 187 1. Generalità 62 2. Determinazione stipendio per anzianità di servizio complessiva 62 3. Determinazione stipendio per anzianità di grado (art. 5 R.D. 3458/1928) 63 4. Sistema parametrale a favore dei Tenenti Colonnelli (art. 21) 63 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 65 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 69

CAPITOLO V - ANZIANITA’ CONVENZIONALI 1. Generalità 73 2. Anzianità convenzionali 73 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 77

CAPITOLO VI - LEGGE 10 APRILE 1954, n. 113 e LEGGE 31 LUGLIO 1954,

n. 599 1. Generalità 85 2. Aspettativa 85 3. Sospensione dall’impiego 90 4. Richiamo e trattenimento in servizio 91 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 93

PARTE SECONDA

CAPITOLO I - LEGGE 11 LUGLIO 1980, n. 312 1. Generalità 114 2. I livelli funzionali retributivi (art. 137 – 1° e 2° comma) 114 3. Le classi e gli scatti stipendiali (art. 137 – 3°, 4° e 5° comma) 115 4. Il maturato economico (art. 140 - 1° e 2° comma) 116 5. L’anzianità pregressa (art. 140 – 3° comma) 117 6. Situazioni particolari (art. 141 - 1° comma) 117

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7. Attribuzione dello stipendio a seguito di promozione (artt. 138 – 1° e 4° comma e 141 – 2° comma) 118

8. L’azione perequativa (art. 138 – 3° comma) 118 9. Situazione particolari legate alla concessione dei benefici combattentistici, demografici

etc. 119 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 121 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 124

CAPITOLO II - LEGGE 6 AGOSTO 1981, n. 432 1. Generalità 134 2. La progressione economica (art. 16) 134 3. Norme di primo inquadramento (art. 17) 135 4. Personale proveniente da carriere militari diverse (art. 17 – 2° comma let. c) 136 5. Percentualizzazione degli aumenti stipendiali 137 6. Non reiterabilità di alcuni benefici 137 7. Irreversibilità stipendiale (art. 24 bis) 138 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 139 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 147

CAPITOLO III - LEGGE 20 MARZO 1984, n. 34 1. Generalità 155 2. Nuova distribuzione dei vari gradi del personale militare nei livelli funzionali retributivi

(art. 4 – 1° comma) 155 3. Inquadramento economico del personale (art. 4 – 3° e 9° comma) 156 4. Determinazione del miglioramento stipendiale e del minimo garantito (art. 4 – 10° e 11°

comma) 157 5. Percentualizzazione degli incrementi stipendiali (art. 4 - 7° e 8° comma) 157 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 158 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 174

CAPITOLO IV - LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, n. 468 1. Generalità 180 2. Inquadramento economico del personale in servizio al 1.1.1986. La retribuzione

individuale di anzianità (art. 1 – 1°, 3° e 5° comma). 180 3. La parziale omogeneizzazione e l’assegno funzionale (art. 1 - 8° e 9° co.) 181 4. Lo scatto gerarchico – i benefici demografici – i benefici combattentistici - lo scatto

congelato. 182 5. Situazioni particolari 183 6. La perequazione stipendiale (art. 1 – 7° comma) 186 7. Equiparazione dello stipendio spettante al sottotenente cpl. 1ª nomina a quello del pari

grado in servizio permanente 186 8. Indennità militare (art. 2 - 1°comma) 186 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 187 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 189

CAPITOLO V - LEGGE 15 LUGLIO 1950, n. 539 1. Generalità 196 2. Destinatari 196 3. Acquisizione del diritto e fruizione del beneficio 197 4. Modalità di calcolo del beneficio 198 5. Effetti del beneficio 199 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 200 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 204

CAPITOLO VI - LEGGE 8 AGOSTO 1990, n. 231 1. Generalità 208 2. Incrementi stipendiali (art. 1) 208 3. incremento della retribuzione individuale di anzianità (art. 2) 209 4. Incremento dell’assegno funzionale e rideterminazione della parziale omogeneizzazione

(art. 4 e art. 5 – 1°, 2° e 3° comma) 210 5. Rideterminazione degli scatti gerarchici 211

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6. Le anzianità convenzionali 211 7. L’orario di servizio (art. 10 – 1° comma) 211 8. L'indennità militare (art. 9) 211 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 212 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 221

CAPITOLO VII - LEGGE 6 MARZO 1992, n. 216 1. Generalità 229 2. Le “deleghe” al Governo 229 3. Lo strumento normativo delegificato 230 4. La “concertazione” 231 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 233

CAPITOLO VIII - LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, n. 438 1. Generalità 240 2. Compenso forfettario per mancato rinnovo contratti (art. 7 – 1° comma) 240 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 241 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 244

CAPITOLO IX - LEGGE 2 FEBBRAIO 1993, n. 23 1. Generalità 246 2. I livelli funzionali retributivi (art. 1) 246 3. Norme di primo inquadramento 247 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 249

CAPITOLO X - D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, n. 29 e LEGGE 17 MAGGIO 1995,

n. 186 1. Generalità 254 2. Compenso mensile di “vacanza contrattuale” 254 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 256

CAPITOLO XI - D.LGS. 12 MAGGIO 1995, n. 196 1. Generalità 262 2. I ruoli del servizio permanente (art.1) 262 3. I nuovi gradi dei Sottufficiali e volontari di truppa. L’inquadramento nei livelli retributivi

(art. 31 – comma 1) 262 4. Inquadramento stipendiale (art. 31 – 2° e 3° comma, art. 32) 263 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 264 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 267

CAPITOLO XII - D.P.R. 31 LUGLIO 1995, n. 394 1. Generalità 272 2. Inquadramento stipendiale (art. 2) 272 3. L’assegno pensionabile (art. 4) 274 4. La parziale omogeneizzazione e l’assegno funzionale (art. 6) 274 5. L’indennità militare ed il compenso per la prestazione obbligatoria aggiuntiva (art. 5,

6° comma e art. 10, 3° comma) 275 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 276 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 278

CAPITOLO XIII - D.P.R. 10 MAGGIO 1996, n. 360 1. Generalità 295 2. Nuovi stipendi (artt. 1,2 e 3) 295 3. Assegno funzionale e parziale omogeneizzazione (art. 5) 296 4. Importo aggiuntivo pensionabile (art. 4) 297 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 298 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 305

CAPITOLO XIV - LEGGE 8 AGOSTO 1996, n. 427 1. Generalità 311 2. Trattamento stipendiale dei Tenenti Colonnelli e gradi equiparati delle tre FF.AA. (art. 1) 311

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3. L'autonoma maggiorazione stipendiale (art. 2). 311 4. L’assegno pensionabile (art. 4) 312 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 313 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 317

CAPITOLO XV - LEGGE 28 MARZO 1997, n. 85 1. Generalità 322 2. Stipendi 322 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 323 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 326

CAPITOLO XVI - D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, n.490 1. Generalità 332 2. Modalità applicative 332 3. Effetti dei miglioramenti economici 333 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 334 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 344

CAPITOLO XVII - D.P.R. 16 MARZO 1999, n. 255 1. Generalità 347 2. Stipendi (art. 2) 347 3. Assegno funzionale ed assegno di parziale omogeneizzazione (art. 5) 348 4. Importo aggiuntivo pensionabile (art. 9) 349 5. Emolumento ex art. 3 – Legge n. 85/1997 (art. 22) 350 6. Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 4 della Legge 869/1982 350 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 352 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 356

CAPITOLO XVIII - LEGGE 28 LUGLIO 1999, n. 266 1. Generalità 374 2. Scatti gerarchici - Autonoma maggiorazione stipendiale (art. 14). 374 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 376 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 379

CAPITOLO XIX - D.P.R. 8 FEBBRAIO 2001, n. 139 1. Generalità 384 2. Nuovi stipendi (art. 2). 384 3. Importo aggiuntivo pensionabile (art. 4). 385 4. Assegno funzionale e parziale omogeneizzazione (art. 5). 385 5. Indennità di vacanza contrattuale 387 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 388 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 392

CAPITOLO XX - D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, n. 82 1. Generalità 399 2. Scatti aggiuntivi (artt. 2, 3 e 4) 399 3. Scatti gerarchici 401 4. Emolumento pensionabile (art. 17) 401 5. Attribuzione del trattamento economico superiore ai Marescialli Capi e gradi

corrispondenti 403 6. Assegno personale pensionabile di riordino (art. 19) 404 7. Emolumento ex art. 3, 2° comma, legge 28.03.1997, n. 85 (art. 22) 405 8. Trattamento economico spettante al personale militare in qualità di allievo (art. 21) 405 9. Personale in ausiliaria 405 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 406 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 410

CAPITOLO XXI - D.LGS 5 OTTOBRE 2000, n. 298, ART. 32 e 32 BIS

INTEGRATI ED AGGIUNTI DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, n. 186 1. Generalità 434 2. Riflessi dell’applicazione della norma e destinatari 434

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3. Applicazione art. 3 della Legge 30.11.2000, n. 356. – Ufficiali provenienti da carriere militari diverse. 435

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 437 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 439

CAPITOLO XXII - LEGGE 29 MARZO 2001, n. 86. 1. Generalità 444 2. Disposizioni in materia di Ufficiali delle Forze Armate (art. 5 - 1°, 2° e 3° comma). 444 3. Decorrenza dei provvedimenti 445 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 446 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 449

CAPITOLO XXIII - D.P.R. 13 GIUGNO 2002, n. 163 1. Generalità 452 2. Incrementi stipendiali (art. 3 - 1°, 2°, 3° comma e art. 4 - 1° e 4° comma) 452 3. Indennità integrativa speciale (art. 6) 453 4. Importo aggiuntivo pensionabile(art. 10) 453 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 455 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 459

PARTE TERZA

CAPITOLO I - LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312 E LEGGE 6 AGOSTO 1981,

N. 432 1. Generalità 465 2. Riflessi della legge 312/1980 e della legge 432/1981 465 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 467 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 471

CAPITOLO II - LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 869 1. Generalità 475 2. Inquadramento stipendiale 475 3. Stipendi iniziali spettanti a decorrere dall' 1.1.1983 477 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 478 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 480

CAPITOLO III - LEGGE 17 APRILE 1984, N. 79 1. Generalità 484 2. Inquadramento stipendiale (art. 1 – 4° e 5° comma) 484 3. Stipendi iniziali spettanti a decorrere dal 1.1.1984 485 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 486 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 488

CAPITOLO IV - LEGGE 8 MARZO 1985, N. 72 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 491

CAPITOLO V - LEGGE 11 LUGLIO 1986, N. 341 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 494 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 496

CAPITOLO VI - LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, N. 468

CAPITOLO VII - LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 37 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 500 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 502

CAPITOLO VIII - LEGGE 8 AGOSTO 1990, N. 231 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 505

CAPITOLO IX - LEGGE 23 GENNAIO 1991, N. 21 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 508

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PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 510 CAPITOLO X - LEGGE 6 MARZO 1992, N. 216

CAPITOLO XI - LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, N. 438 1. Generalità 513 2. Sospensione della progressione economica (art. 7 – 2° comma) 513 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 514

CAPITOLO XII - D.P.R. 5 SETTEMBRE 1994 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 517 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 519

CAPITOLO XIII - D.P.R. 5 LUGLIO 1995 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 522 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 524

CAPITOLO XIV - D.P.R. 10 MAGGIO 1996 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 527 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 529

CAPITOLO XV - LEGGE 8 AGOSTO 1996, N. 427 1. Generalità 531 2. L'assegno provvisorio (art. 2) 531 3. L'assegno pensionabile (art. 4) 531 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 533

CAPITOLO XVI - D.P.R. 8 MAGGIO 1997 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 538 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 540

CAPITOLO XVII - INDENNITA' DI POSIZIONE 1. Generalità 542 2. Determinazione dell’importo annuo della indennità di posizione e modalità di

attribuzione 542 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 546

CAPITOLO XVIII - D.P.R. 5 OTTOBRE 1998 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 553 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 555

CAPITOLO XIX - D.P.C.M. 30 APRILE 1999 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 558 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 560

CAPITOLO XX - D.P.C.M. 27 GIUGNO 2000 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 563 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 565

CAPITOLO XXI - INDENNITA' PEREQUATIVA 1. Generalità 567 2. Corresponsione dell’indennità perequativa 567 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 568

CAPITOLO XXII - D.P.C.M. 28 MAGGIO 2001 ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE 574 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 576

CAPITOLO XXIII - D.P.C.M. 17 MAGGIO 2002 PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO 579

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APPENDICE TABELLE RIEPILOGATIVE CONCERNENTI LA DISTRIBUZIONE DEI VARI GRADI NEI LIVELLI FUNZIONALI - RETRIBUTIVI 582

PRONTUARIO

LEGGE 27 OTTOBRE 1973, N. 628

LEGGE 10 DICEMBRE 1973, N. 804

LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 187

LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312

LEGGE 6 AGOSTO 1981, N. 432

LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 869

LEGGE 20 MARZO 1984, N. 34

LEGGE 17 APRILE 1984, N. 79

LEGGE 8 MARZO 1985, N. 72

LEGGE 11 LUGLIO 1986, N. 341

LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, n. 468

LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 37

LEGGE 8 AGOSTO 1990, N. 231

LEGGE 23 GENNAIO 1991, N. 21

D.P.R. 5 SETTEMBRE 1994

D.P.R. 5 LUGLIO 1995

D.P.R. 31 LUGLIO 1995, N. 394

D.P.R. 10 MAGGIO 1996

D.P.R. 10 MAGGIO 1996, n. 360

LEGGE 8 AGOSTO 1996, N. 427

D.P.R. 8 MAGGIO 1997

LEGGE 2 OTTOBRE 1997 N. 334

D.LVO 31 MARZO 1998 N. 80

D.P.R. 5 OTTOBRE 1998

LEGGE 23.12.1998 N. 448

D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 255

D.P.C.M. 30 APRILE 1999

D.P.C.M. 27 GIUGNO 2000

D.P.R. 8 FEBBRAIO 2001, N. 139

D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 82

D.P.C.M. 28 MAGGIO 2001

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D.P.C.M. 17 MAGGIO 2002

D.P.R. 13 GIUGNO 2002, N. 163

INDICAZIONE DEI PRINCIPALI ISTITUTI STIPENDIALI TRATTATI

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PREFAZIONE

Il "Trattamento Economico di Attività" è, indubbiamente, uno dei principali

compiti dell'Amministrazione Militare di diretto ed immediato impatto sugli

interessi economici del personale e con ovvi ed altrettanti immediati riflessi

morali e motivazionali.

L'assolvimento di tale incombenza è divenuto, da oltre due lustri sempre più

arduo rispetto al passato, atteso il proliferare di una regolamentazione i cui

precetti, caratterizzati da disposizioni normative particolari ovvero settoriali,

discendono, per lo più dalla dinamica del trattamento economico del pubblico

impiego, a cui la componente militare è stata agganciata.

Di fronte a questa realtà è fin troppo evidente constatare la complessità -in

termini operativi/applicativi- dell' attuale quadro normativo di riferimento,

,contrapposto alla sicuramente più statica e, per alcuni versi, più semplice

legislazione esistente in passato.

Per quadri maturi è facile ricordare che "ai loro tempi giovanili" lo stipendio

(voce base del trattamento economico) si calcolava in relazione al grado

(parametro), all'anzianità di grado ovvero di servizio.

Tale perduta semplicità è, oggi, divenuta un indispensabile obiettivo da

perseguire.

Previsioni normative di lineare applicazione, la cui valenza si è protratta per

decenni, sono state modificate, se non completamente stravolte nella loro "ratio

originaria", per far posto a nuovi istituti che, peraltro, appena introdotti sono

stati subito revisionati a causa della loro complessità applicativa.

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Nell'attesa che il legislatore intervenga, viene sempre più avvertita la necessità,

da un lato che il personale operante nel settore addivenga ad una analitica

specializzazione, dall'altro che ciascun amministrato comprenda quanto "il

diritto gli accordi".

In tale contesto, nasce la presente pubblicazione.

Essa si inserisce in un "solco già tracciato nel passato" (*) ma in forma più

attuale, vale a dire su supporto informatico, per proporsi sia come strumento di

lavoro per gli addetti al settore sia come guida di facile ed immediata

consultazione per coloro che vogliono comprendere l'origine del "quantum"

loro spettante.

L'opera, frutto del costante impegno dell'autore, Ten. Col. Ammcom. Luigi

Massaro, vuole migliorare la raccolta e la lettura delle disposizioni, al fine di

enunciare le stesse in un quadro chiaro e dinamico.

Tale finalità è ottenuta per mezzo di una presentazione degli argomenti

strutturata secondo le seguenti linee generali:

ØØ stralcio della norma legislativa;

ØØ schema di determinazione;

ØØ aggiornamenti giuridico/amministrativi.

--------------------

(*) L'Autore di seguito menzionato ha già curato le seguenti pubblicazioni:

- Lo stipendio del personale militare;

- La pensione del personale dell''Amministrazione Difesa.

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Il lavoro del Ten. Col. Luigi Massaro risulta, quindi, fondamentale per

comprendere la complessa materia.

L'obiettivo costante è quello di chiarire e spiegare i difficili passaggi che

concorrono alla formazione del trattamento economico di attività, rendendoli

semplici, chiari e comprensibili.

La volontà di semplificare è un merito che deve essere attribuito e riconosciuto

in sommo grado all'Autore, cui volgo il ringraziamento per la preziosa

collaborazione e la disponibilità fino ad oggi assicurata.

L'auspicio o, in altri termini, la non nascosta ambizione è che la presente

pubblicazione si riveli utile nella realtà quotidiana, contribuendo a rendere

sempre più chiara e trasparente una materia che, purtroppo, per cause non

dipendenti da nessuno, è diventata padroneggiabile solo dai veri esperti.

Il positivo riscontro che, si spera, tale lavoro incontrerà, tra i destinatari sarà il

miglior riconoscimento per lo sforzo e l'impiego sia del Ten. Col. Luigi Massaro

sia di quanti altri sono protesi al sempre meglio operare in un settore così

delicato come il Trattamento economico di attività.

Ten. Gen. Paolo MEARINI

Vice Ispettore e Capo Dipartimento di Ammnistrazione e Commissariato

Dell'Ispettorato Logistico dell'Esercito

Capo del Corpo di Amministrazione e Commissariato dell'Esercito

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PARTE PRIMA – Pagina 12

PARTE PRIMA

Nozioni di carattere generale

e normativa anteriore all'introduzione

dei livelli funzionali retributivi

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PARTE PRIMA – Pagina 13

CAPITOLO I - LO STIPENDIO

Il rapporto giuridico intercorrente tra lo Stato (o l’Ente pubblico) e le persone fisiche preposte ai suoi Organi (o uffici pubblici), che attraverso la loro opera (prestazione) professionale pongono in essere le azioni necessarie per attuare i fini istituzionali, può assumere diverse forme, a seconda che si instauri per effetto di un obbligo (come nella fattispecie del servizio militare o dell’ufficio di giurato) ovvero a causa dell’accettazione di una nomina o volontariamente; in tale ultimo caso, la prestazione fornita può essere retribuita o meno.

Laddove alle prestazioni fornite in conseguenza di un rapporto giuridico instauratosi per effetto di una nomina o volontariamente corrisponda una retribuzione, si instaura un rapporto di pubblico impiego in cui la persona fisica si configura come “impiegato pubblico”.

Il rapporto di pubblico impiego, definito nei suoi elementi essenziali dal “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” (D.P.R. 10.1.1957, n. 3), comprende una serie di situazioni soggettive che comportano, per l’impiegato, dei diritti e dei doveri.

Tra i diritti risaltano quelli patrimoniali, che hanno carattere di diritti soggettivi perfetti.

Essi sono:

- il diritto allo stipendio; - il diritto all’assistenza sanitaria, a mezzo di istituti particolari preordinati

appositamente dallo Stato; - il diritto a sospensioni temporanee retribuite dalle prestazioni del servizio

(licenze, congedi, riposo settimanale, ecc.); - il diritto alla pensione ed alla liquidazione.

L’insieme dei cennati diritti patrimoniali costituisce il cosiddetto trattamento economico di pubblico impiego, che viene comunemente distinto in trattamento economico di attività e di quiescenza, a seconda che sia riferito ai diritti patrimoniali, rispettivamente, contemporanei o successivi alla cessazione del rapporto d’impiego.

La presente pubblicazione si prefigge lo scopo di illustrare l’applicazione delle norme che regolano la corresponsione del principale dei diritti patrimoniali testé citati, lo stipendio, con particolare riferimento a quelle afferenti al personale militare.

RLeo
1. Generalità
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PARTE PRIMA – Pagina 14

2. Caratteristiche fondamentali dello stipendio dei dipendenti dello Stato

Lo stipendio degli appartenenti alle categorie del pubblico impiego presenta le seguenti caratteristiche generali:

- intangibilità degli emolumenti maturati ovvero principio dell’irreversibilità stipendiale (art. 1, comma 5, del D.P.R. 28.12.1970, n. 1079);

- prescrizione degli assegni (art 380 del R.D. 23.5.1924 n. 827 modificato dall'art. 2 del R.D.L. 19.1.1939, n. 295);

- irripetibilità degli assegni percepiti in buona fede (decisione Consiglio di Stato n. 497 del 25.8.1983);

- limitazioni alla sequestrabilità e pignorabilità (D.P.R. 5.1.1950, n. 180 artt. 1 e 6).

3. Stipendi del personale militare

La retribuzione del personale militare assume caratteristiche e denominazioni diverse in relazione al rapporto giuridico intercorrente con l’Amministrazione della Difesa.

Lo stipendio è il compenso spettante ai soggetti legati da rapporto d’impiego. Esso viene determinato in misura annua lorda, con pagamento in ratei mensili posticipati rispetto alla prestazione di lavoro.

Le norme che regolano la corresponsione dello stipendio al personale militare, sino all’entrata in vigore della legge 11.7.1980, n. 312, (decorrenza giuridica 1.1.1978 ed economica 1.7.1978) introduttiva dei livelli funzionali retributivi, sono essenzialmente ispirate alle disposizioni contenute nel T.U. sugli assegni, approvato con R.D. 31.12.1928, n. 3458.

In base a tale ultima norma (artt. 5 e 75) gli stipendi del personale militare possono essere determinati con riferimento all’anzianità di grado oppure, se più favorevole, all’anzianità di servizio complessiva.

Essi si articolano in un importo iniziale e successivi aumenti biennali del 2,50% (art. 1 comma 3, del D.P.R. 11.1.1956, n. 19).

Inoltre, in caso di promozione, ovvero di variazione di posizione di stato, lo stipendio deve essere attribuito con l’osservanza del principio dell’irreversibilità stipendiale, in base al quale, qualora a seguito di un avanzamento di grado competa uno stipendio inferiore a quello già percepito, occorre procedere all’attribuzione di tanti aumenti periodici convenzionali quanti ne occorrono per assicurare una retribuzione d’importo pari o immediatamente superiore a quella in godimento.

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PARTE PRIMA – Pagina 15

La paga è, invece, la retribuzione che compete al personale di truppa. Si diversifica dallo stipendio in quanto i benefici sono vincolati da

rapporto di servizio e non d’impiego; essa è determinata in misura giornaliera lorda.

Di seguito, vengono esaminate le disposizioni di legge di più recente applicazione, in vigore dal 1.1.1978, riferite all’attribuzione del trattamento stipendiale agli Ufficiali ed ai Sottufficiali delle Forze Armate.

Vengono effettuati, inoltre, richiami alla pregressa normativa esclusivamente per le ipotesi di possibile interesse (leggi 10.12.1973, n. 804, 27.10.1973, n. 628 e 5.5.1976, n. 187 e norme che attribuiscono anzianità di servizio di natura convenzionale).

Allorquando la norma esaminata introduce un istituto stipendiale di rilievo, si è ritenuto opportuno analizzarlo in modo organico introducendo tutti i riferimenti alle disposizioni che hanno modificato, nel tempo, la regolamentazione.

Le “digressioni” riscontrabili durante l’esame di alcuni provvedimenti normativi sono, quindi, finalizzate a “sviscerare”, in un quadro univocamente percettibile, gli argomenti di maggiore importanza.

4. Iter per le determinazioni stipendiali

Il D.P.R. 5.6.1965, n. 760, all’art. 1, stabilisce che l’attribuzione degli aumenti biennali normali di stipendio, paga o retribuzione avvenga con atto dispositivo, immediatamente esecutivo, emesso dai Comandanti di Corpo e dai Direttori degli Enti.

Tali provvedimenti formali sono assoggettati al controllo successivo della Direzione di Amministrazione da cui l’Ente dipende sotto il profilo amministrativo, per l’approvazione.

Per quanto concerne, invece, le determinazioni stipendiali a seguito di promozione o per attribuzioni di particolari benefici, si rappresenta quanto segue: a) Ufficiali

Trova applicazione il disposto dell’art. 3 del R.D. 31.12.1928, n. 3458, così come sostituito dalla legge 26.2.1960, n. 165 che recita:

"L’attribuzione degli stipendi degli ufficiali generali è fatta con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei Conti.

All’attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli altri gradi si provvede con decreti dei comandanti militari territoriali o del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, soggetti a controllo preventivo da parte delle ragionerie regionali dello Stato ai termini dell’art. 15, lett. a), del D.P.R. 30.6.1955, n. 1544 e da registrarsi dagli uffici di controllo distaccati dalla Corte dei Conti".

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PARTE PRIMA – Pagina 16

A seguito dell'evoluzione che ha subito la normativa nel tempo, l’emissione dei decreti stipendiali è devoluta:

- a PERSOMIL, per tutti gli Ufficiali Generali (D.M. 26.1.1998, successivamente integrato con D.M. 8.6.2001);

- alle Direzioni di Amministrazione, per gli Ufficiali sino al grado di Colonnello (legge 20.2.1981, n. 30 e D.lgs. 28.12.1997, n. 464); (*)

- alla Direzione di Amministrazione del Comando Generale dei Carabinieri, per gli Ufficiali dell’Arma sino al grado di Colonnello compreso (legge 20.2.1981, n. 30).

Gli Enti che hanno in forza matricolare gli Ufficiali, al fine di consentire l’emissione dei citati decreti, provvedono all’inoltro, agli Organi competenti, della proposta di determinazione stipendio (art. 2, comma 1, del R.D. 23 giugno 1930, n. 983).

Infine, si precisa che l'art. 3 della Legge 20/1994 non ha incluso i decreti di attribuzione stipendiale fra gli atti soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti.

b) Sottufficiali

Trova applicazione il disposto dell’art. 74 del R.D. 31.12.1928, n° 3458, che recita:

"l’attribuzione degli stipendi e delle paghe giornaliere ai Sottufficiali ed ai militari di truppa è fatta dai corpi interessati".

Per tale ultimo personale è prevista, in ogni caso, l’emissione di un atto dispositivo, soggetto al controllo preventivo della competente Direzione di Amministrazione (art. 41, comma 2, del R.D. 23 giugno 1930, n. 983).

L’iter procedurale evidenziato, riferito sia agli Ufficiali, sia ai Sottufficiali, ha trovato parziale modifica nel disposto dell’art. 172 della legge 11 luglio 1980, n° 312 che, a decorrere dal 1.7.1978 (data di decorrenza economica di tale ultimo provvedimento), consente l’immediata corresponsione, con carattere di provvisorietà, del maggior stipendio spettante (per promozione, per maturazione temporale, per benefici di varia natura e per rinnovo contrattuale), mediante l’emissione di atto dispositivo, a cura dell’Organismo che amministra il personale interessato. ______________ (*) Disposizione così modificata dall’art. 28 della Legge 16.1.2003, n. 3: “Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli Ufficiali, di cui all’art. 3 secondo comma, del T.U. di cui al R. D. 31.12.1928, n. 3458, come sostituito dalla Legge 26.2.1960, n. 165, nonché quelle in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento al riposo per età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all’art. 2, secondo comma del D.P.R. 19.1.1976, pubblicato nella G.U. n. 182 del 13.7.1976, già conferite ai Comandanti di Regione Militare, sono attribuite all’Ispettore Logistico dell’Esercito, che le esplica anche a mezzo delega”.

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PARTE PRIMA – Pagina 17

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

R.D. 23.5.1924, n. 827 R.D. 31.12.1928, n. 3458 D.P.R. 11.1.1956, n. 19 D.P.R. 5.6.1965, n. 760 D.P.R. 28.12.1970, n. 1079 LEGGE 20.2.1981, n. 30 D.lgs 28.11.1997, n. 464 D.M. 26.1.1998 D.P.R. 28.7.1950, n. 895 D.M. 8.6.2001 (integrale)

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PARTE PRIMA – Pagina 18

R.D. 23 MAGGIO 1924, n. 827 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1924, n. 130)

successivamente modificato per effetto del

R.D.L. 19 GENNAIO 1939, n. 295 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1939, n. 49)

Art. 2

Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel D.L.Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono col decorso di 10 anni. La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di, regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato. La prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora.

R.D. 31 DICEMBRE 1928, n. 3458 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1929, n. 55)

(stralcio)

Art. 3 (primo comma dell'art. 12 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). - L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali generali è fatta con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti. All'attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli altri gradi si provvede con decreti dei comandanti militari territoriali o del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, soggetti a controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali dello Stato ai termini dell'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da registrarsi dagli uffici di controllo distaccati della Corte dei conti.

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PARTE PRIMA – Pagina 19

Art. 5

(art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.) - Gli stipendi degli ufficiali sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio da ufficiale se risulti più favorevole.

Art. 6 (art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.) - L'anzianità di grado è quella risultante dal decreto di nomina o promozione, dedotto il tempo trascorso nel grado stesso, che non viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. Per gli ufficiali trasferiti di ruolo, l'anzianità di grado è computata, agli effetti della determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o promozione al grado stesso nel ruolo di provenienza, con le deduzioni di cui al comma precedente.

Art. 7 (art. 3 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). - L'anzianità di servizio da ufficiale decorre dalla data del decreto di nomina ad ufficiale, tranne che nel decreto stesso sia fissata una decorrenza diversa.

Art. 9 Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato per metà, agli effetti della determinazione dello stipendio in base all'anzianità di servizio.

Art. così sostituito dall'art. 30 - 1° comma del D.P.R. 28.12.1970, n. 1079:

Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio in base all'anzianità di servizio.

Art. 10 (art. 3 del regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079, e art. 3 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). - Agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente, e per quelli stati nominati in seguito a speciale concorso per titoli di studi universitari, saranno riconosciuti, agli effetti del computo dell'anzianità di servizio da ufficiali, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di un anno.

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PARTE PRIMA – Pagina 20

Art. così sostituito dall'art. 30 - 2° comma del D.P.R. 28.12.1970, n. 1079:

Agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente, e per quelli stati nominati in seguito a speciale concorso per titoli di studi universitari, saranno riconosciuti, agli effetti del computo dell'anzianità di servizio da ufficiali, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di un anno.

Art. 15

(art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.) - Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni appresso indicato per ciascun grado:

Generale di brigata e maggiore generale Anni 28 Colonnello e tenente colonnello » 21 Maggiore » 16 Capitano » 10 Tenente » 4

Art. 16 (art. 5 del regio decreto 26 luglio 1925, n. 1318). - La decorrenza degli stipendi, in caso di nomina o promozione, comincia dal 16 del mese se la data del decreto è compresa tra il 1° ed il 15; ovvero dal 1° del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto ne sia fissata altrimenti la decorrenza. In ogni modo, lo stipendio del nuovo grado non può decorrere da una data anteriore a quella fissata per l'anzianità del grado stesso.

Art. 17 (art. 6 del regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079, e art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.) - Gli aumenti di stipendio per compimento degli anni di servizio o dell'anzianità di grado decorrono dal 16 del mese oppure dal 1° del mese successivo, secondo che il compimento degli anni di servizio o dell'anzianità di grado avvenga tra il 1° ed il 15 del mese, oppure dopo il 15.

Art. 24 (art. 11 regolamento assegni fissi, comma primo e secondo, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882). - L'ufficiale, che, per ritardata partecipazione del provvedimento che lo colloca in aspettativa o in disponibilità o lo sospende dall'impiego, rimane in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento stesso, ha diritto allo stipendio e agli altri assegni, di cui è provvisto, fino al giorno in cui cessa di prestare servizio.

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PARTE PRIMA – Pagina 21

Lo stesso trattamento compete a coloro, che, per giustificati interessi dell'amministrazione, sono trattenuti oltre la data di decorrenza dei provvedimenti sopraindicati. Qualora il trattenimento in servizio dovesse durare più di quindici giorni è necessaria la prerata di giorni sessanta.

Art. 26 (art. 3 regolamento sugli assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882). - Agli ufficiali, che per qualsiasi motivo lasciano il servizio, lo stipendio cessa dalla data da cui decorre il relativo provvedimento. Qualora nel decreto non sia indicata la decorrenza del provvedimento, lo stipendio cessa dal 16 del mese o dal 1° del mese successivo, secondo che la data del decreto sia compresa tra il 1° ed il 15 o posteriore al 15. In caso di diserzione però lo stipendio cessa dal giorno stesso in cui è avvenuta la diserzione. In caso di morte, lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello del decesso.

Art. 50

L'ufficiale, a cui viene partecipato con ritardo il provvedimento che dal servizio permanente lo colloca in posizione ausiliaria, o in congedo provvisorio, ha diritto allo stipendio e agli altri assegni, di cui è provvisto, dalla data di decorrenza del provvedimento stesso fino al giorno in cui cessa di prestare servizio. Lo stesso trattamento è dovuto all'ufficiale, che, per giustificati interessi dell'amministrazione è trattenuto in servizio (nella precedente posizione) oltre la data di decorrenza dei provvedimenti sopraindicati. Qualora il trattenimento in servizio dovesse durare più di quindici giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero della guerra. In ogni caso tale trattenimento in servizio col relativo trattamento non potrà eccedere la durata di giorni sessanta.

Art. 52

(art. 11 regio decreto del 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma, del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032). - Agli ufficiali richiamati dal congedo, che sono provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato, ed a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria è dovuto lo stipendio loro spettante, restando sospeso il pagamento della pensione e dell'indennità di servizio ausiliario. Detta pensione ed indennità però continuano in luogo dello stipendio militare se più favorevole.

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PARTE PRIMA – Pagina 22

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti o richiamati in servizio, oltre a ricevere gli assegni del grado, continuano a percepire la pensione di guerra di cui sono provvisti. L'impiegato civile dello Stato, richiamato in servizio come ufficiale, conserva per i primi due mesi lo stipendio di cui è provvisto.

Art. 54 (artt. 156 e 158 regio decreto n. 2395, 1923, e art. 6 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). - Gli stipendi degli ufficiali richiamati dal congedo sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base alla anzianità di servizio se risulti più favorevole. L'anzianità di grado è computata soltanto per il tempo passato effettivamente in servizio nel grado stesso. Nell'anzianità di servizio è computato solo il tempo passato effettivamente in servizio da ufficiale. Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni stabilito dal precedente art. 15. Per gli ufficiali medici, farmacisti e veterinari è pure computata nella anzianità di servizio la durata legale dei rispettivi corsi universitari diminuita di un anno. Per gli ufficiali del congedo provvisorio, della posizione ausiliaria, e per quelli della riserva pensionati provenienti dagli ufficiali effettivi, lo stipendio è determinato con le stesse norme stabilite per gli ufficiali in servizio permanente, tenendo conto del tempo passato in servizio dopo il richiamo.

Art. 56 (art. 73 regolamento assegni fissi, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882). - Per gli ufficiali delle categorie in congedo, in caso di prima nomina o di richiamo in servizio, lo stipendio decorre dal giorno della presentazione al corpo. Nei ricollocamenti in congedo lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello in cui ha termine il servizio dell'ufficiale. Lo stesso dicasi per gli ufficiali riassunti in servizio.

Art. 74 (art. 21 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). - L'attribuzione degli stipendi e delle paghe giornaliere ai sottufficiali ed ai militari di truppa è fatta dai corpi interessati.

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PARTE PRIMA – Pagina 23

Art. 75

(art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.) - Gli stipendi dei marescialli sono determinati in base all'anzianità di grado oppure in base all'anzianità di servizio se risulti più favorevole.

Art. 76 (art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.) - L'anzianità di grado è computata secondo le disposizioni che regolano l'anzianità stessa ai fini dell'avanzamento.

Art. 77 L'anzianità di servizio decorre dalla data di presentazione alle armi.

Art. 78 (art. 22 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). - Nella anzianità di servizio va computato anche il tempo che i sottufficiali hanno passato in servizio come ufficiale di complemento o di milizia territoriale.

Art. 79

(art. 23 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). - Dalla anzianità di servizio si deduce il tempo che non viene computato agli effetti dell'anzianità di grado per l'avanzamento, giusta le vigenti disposizioni riguardanti l'avanzamento dei sottufficiali.

Art. 83 (art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 1395). - Quando lo stipendio dei marescialli viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni appresso indicato per ciascun grado:

Maresciallo ordinario, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali e gradi corrispondenti. Anni 6

Maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri reali e gradi corrispondenti. » 10

Marescialli d'alloggio maggiori dei carabinieri reali » 12

Marescialli maggiori e gradi corrispondenti » 14

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PARTE PRIMA – Pagina 24

Art. così modificato dall'art. 28 del D.P.R. 28.12.1970, n. 1079.

Con effetto dal 1° luglio 1970, gli aumenti biennali di stipendio dei seguenti sottufficiali sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, la differenza tra gli anni di servizio, valutati secondo le vigenti disposizioni, ed il numero di anni per essi in appresso indicati:

Sergenti maggiori o secondi capi anni 2

Marescialli ordinari e gradi corrispondenti. » 6

Marescialli capi e gradi corrispondenti » 10

Marescialli maggiori e gradi corrispondenti » 12

Aiutanti di battaglia » 12

Marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o di scelto. » 18

Art. così modificato dall'art. 23 della Legge 5.5.1976, n. 187.

(Detrazioni di anzianità di servizio) Le detrazioni dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, previste dallo articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, e dall'articolo 4 della legge 7 ottobre 1957, n. 969, sono modificate per gli ufficiali dell'Esercito e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e rese uguali a quelle indicate nei predetti articoli per i corrispondenti gradi degli ufficiali della Marina, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. La detrazione dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, di cui allo articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è così modificata per i sottufficiali dei seguenti gradi:

Sergenti maggiori o secondi capi: anni 0;

Marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o scelto: anni 14.

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PARTE PRIMA – Pagina 25

Art. 107

(Disposizioni comuni) Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa non spettano assegni quando ricevono, a carico di altre amministrazioni, il trattamento economico loro dovuto.

Art. 109 (art 15 del testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e art. 1 della legge 30 giugno 1908, n. 335). - Gli stipendi, le paghe giornaliere, le indennità e gli assegni tutti che possono spettare agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa non possono cedersi né sequestrarsi, eccettuati i casi di debiti verso lo Stato dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni, e di debiti verso gli enti di cui alla legge 30 giugno 1908, n. 335, nonché per causa di alimenti dovuti per legge. Per gli alimenti la ritenuta non potrà eccedere il terzo dell'importo degli assegni dovuti; in tutti gli altri casi la ritenuta non potrà eccedere il quinto.

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PARTE PRIMA – Pagina 26

D.P.R. 11 GENNAIO 1956, n. 19 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1956, n. 14)

(stralcio)

Art. 1

comma 1 Le tabelle allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, sono sostituite con la tabella unica allegata al presente decreto (1).

comma 2 La misura ragguagliata a mese o a giornata degli stipendi, paghe e retribuzioni previsti nella tabella unica di cui al primo comma, è pari, rispettivamente, al dodicesimo ed al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella stessa. Per il personale salariato dello Stato pagato per le sole giornate lavorative, la misura ragguagliata a giornata è pari al trecentododicesimo di quella annua tabellare.

comma 3 Le misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, di cui alla tabella unica prevista nei precedenti commi, si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti funzioni, categorie, gradi o qualifiche indicate nella tabella medesima. Tali stipendi; paghe e retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nella stessa funzione, categoria, grado o qualifica (2).

comma 4 In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova funzione, categoria, grado o qualifica, sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione, d'importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

comma 5 Nella prima applicazione del presente decreto ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al terzo comma del presente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado, categoria o qualifica del cessato ordinamento, corrispondenti alla nuova funzione, categoria, grado o qualifica rivestiti al 1° luglio 1956, ed alle altre eventuali particolari circostanze che a termini delle disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione alla stessa data.

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PARTE PRIMA – Pagina 27

comma 6 Qualora l'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione, derivante dalla prima applicazione del presente articolo, risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956 per stipendio, paga o retribuzione, e per indennità di funzione o assegno perequativo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna , da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.

(1) Le tabelle in vigore sono, fino al 1° marzo 1966, quelle allegate al

D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, dal 1° marzo 1966 quelle allegate al D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749.

(2) Per il caso di anticipazione dell'aumento periodico di stipendio per merito: vedi art. 33, quinto comma, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Per il caso di aumento e di riduzione di anzianità, ai fini dell'attribuzione dell'aumento periodico di stipendio, gli artt. 17, 20, 21, R.D.L. 23 ottobre 1919, n. 1971, rispettivamente recano: - Art. 17. Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo

giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi.

- Art. 20. Per gli impiegati della carriera d'ordine ed agenti subalterni provenienti dai sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina, della Regia guardia di finanza ed in genere dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stesso stipendio nei gradi di ciascuna delle carriere predette, quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato.

- Art. 21. Agli impiegati che abbiano prestato in modo continuativo un servizio in qualità di straordinario o di avventizio in virtù di un provvedimento reale o ministeriale speciale, e senza interruzione siano assunti in ruolo, è concessa l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario o di avventizio. Non si computano le frazioni di tre anni».

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PARTE PRIMA – Pagina 28

Gli artt. 43 e 44, R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, così come, rispettivamente modificati dall'art. 2, R.D.L. 18 dicembre 1922, n. 1637 e dall'art. 2, R.D.L. 17 maggio 1923, n. 1284, così dispongono: - Art. 43. Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle

amministrazioni dello Stato, compresi i magistrati, i capi e gli insegnanti degli istituti di istruzione superiore e media, e agli avventizi che, a norma di disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, i quali durante la guerra 1915-18, abbiano prestato, con buona condotta, servizio in reparti combattenti, in qualità di militari, o assimilati, il tempo trascorso nei reparti suddetti sarà computato, per gli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, in aumento all'anzianità utile. Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti, per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera come passato presso i reparti predetti, agli effetti del collocamento di cui al presente articolo. A favore dei mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al D.Lgt. 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, sarà computato come servizio prestato in reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio.

- Art. 44. Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai magistrati, ai capi ed insegnanti negli istituti di istruzione superiore e media, nonché agli avventizi, che, a norma delle disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, è concesso, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione, indipendentemente da ogni altro beneficio loro spettante:

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PARTE PRIMA – Pagina 29

a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano

conseguito ricompense al valore militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al D.Lgt. 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto. In applicazione del presente articolo, non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni. Le ricompense al valor militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922. L'art. 22, R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, così come, modificato dalla legge di conversione 3 gennaio 1939, n. 1, reca: - Art. 22. Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni

statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si considera compiuto dal primo del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal primo del mese successivo. Agli insegnanti elementari straordinari è concesso, nel caso di nascita di figli, lo stipendio iniziale di ordinario della rispettiva categoria, fermo il supplemento di servizio attivo di straordinario. Tale concessione non implica anticipata nomina ad ordinario. Ai dipendenti statali che abbiano avuto un figlio durante il periodo di prova di cui all'art. 17 del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, l'aumento periodico è concesso con decorrenza dalla nomina in ruolo.

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PARTE PRIMA – Pagina 30

Alla attribuzione degli aumenti di cui al presente articolo si fa luogo in base al semplice accertamento della nascita, omesso ogni parere dei Consigli di amministrazione o di altri consessi similari. Qualora entrambi i coniugi siano dipendenti statali, l'aumento periodico si concede ad uno solo di essi, salvo la facoltà di scelta del trattamento più favorevole. In occasione di parti multipli, si fa luogo alla concessione di un solo aumento periodico indipendentemente dal numero dei figli nati. I figli nati morti o deceduti entro cinque giorni dalla nascita non danno diritto alla concessione degli aumenti periodici di cui al presente articolo. Nel caso in cui l'aumento periodico per anzianità di servizio dovuto secondo le disposizioni vigenti, venga a maturare alla stessa data dalla quale decorre l'aumento concesso per la nascita del figlio in applicazione del primo comma del presente articolo, è concesso anche il successivo aumento periodico di stipendio eventualmente previsto per il grado ricoperto. La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi a quella delle promozioni, che ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate per effetto della concessione di cui ai commi precedenti».

D.P.R. 5 GIUGNO 1965, n. 760 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 1965, n. 170)

(stralcio)

Art. 1 (Aumenti biennali)

Gli aumenti biennali normali di stipendio, paga o retribuzione spettanti, in applicazione delle vigenti norme, ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono liquidati e ordinati insieme con i predetti assegni mensili - senza che occorra alcun provvedimento formale per la loro attribuzione agli aventi diritto - al compimento del prescritto biennio dagli uffici amministrativi centrali e periferici aventi competenza in materia ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

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PARTE PRIMA – Pagina 31

D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, n. 1079 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 1971, n. 4)

(stralcio)

Art. 1

comma 1 Le tabelle degli stipendi, paghe o retribuzioni allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sono sostituite, con effetto dal 1° luglio 1970, dalla tabella unica allegata al presente decreto. I nuovi stipendi, paghe o retribuzioni si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie, gradi e qualifiche, o delle singole classi di stipendio. Nei casi in cui per una stessa qualifica siano previste più classi successive alla prima sono attribuite, con decorrenza giuridica ed economica, dalla data di compimento dei periodi di servizio senza demerito, indicati nella tabella unica, adottando le procedure previste per il conferimento degli aumenti biennali. Gli stipendi, paghe o retribuzioni di cui ai precedenti commi sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50% della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nella stessa categoria, grado, qualifica, o classe di stipendio. In caso di promozione, o di conferimento in una stessa qualifica della classe successiva, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione, sono attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione, d'importo immediatamente superiore a quello in godimento. La disposizione di cui al precedente comma si applica agli operai dello Stato nei casi di nomina a categoria superiore o a capo operaio. Rimangono in vigore le norme di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, con le modifiche disposte dal presente decreto.

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PARTE PRIMA – Pagina 32

LEGGE 20 FEBBRAIO 1981, n. 30 (Pubblicata nella Gazz. Uff.. 25 febbraio 1981, n.55)

(stralcio)

Art. 1 (Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito)

Alle dipendenze di ciascuno dei sottonotati comandi è istituita una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi: 1) comando generale dell'Arma dei carabinieri, con sede a Roma e competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo comando generale; 2) comando regione militare nord-ovest con sede a Torino; comando regione militare nord-est, con sede a Padova; comando regione militare tosco-emiliana con sede a Firenze; comando regione militare centrale, con sede a Roma; comando regione militare meridionale, con sede a Napoli; comando regione militare della Sicilia, con sede a Palermo. In Sardegna, per la quale le attribuzioni dei comandanti di regione militare sono devolute al comandante militare della Sardegna, è istituita, con sede a Cagliari, una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dello stesso comando.

Art. 2 (Istituzione di direzioni di amministrazione della Marina militare)

Alle dipendenze del comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno e di quello dello Jonio e del Canale d'Otranto sono istituite rispettivamente le direzioni di amministrazione di:

a) La Spezia, con competenza per gli enti situati nelle circoscrizioni territoriali del comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno, di quello dell'Adriatico e del comando militare della Sardegna; b) Taranto, con competenza per gli enti situati nelle circoscrizioni territoriali del comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, di quello del Basso Tirreno e del comando militare marittimo della Sicilia.

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PARTE PRIMA – Pagina 33

Art. 3 (Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Aeronautica militare)

Alle dipendenze di ciascuno dei sottonotati comandi di regione aerea è istituita una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi: 1) comando della I regione aerea, con sede a Milano; 2) comando della II regione aerea, con sede a Roma; 3) comando della III regione aerea, con sede a Bari.

Art. 4 (Compiti delle direzioni di amministrazione)

Le direzioni di amministrazione assolvono i compiti seguenti: a) assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti,

attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali, e la resa dei conti relativi;

b) svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa ad esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole Forze armate;

c) esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche della ragioneria centrale del Ministero della difesa.

Art.5

(Istituzione di una direzione di amministrazione interforze). È istituita una direzione di amministrazione, con le attribuzioni ed i compiti indicati nel precedente articolo 4, con competenza sugli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo stato maggiore della Difesa e dall'ufficio del segretario generale della Difesa, da individuare con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, unitamente a tutti gli altri enti speciali che rendevano il conto all'ufficio centrale dei servizi contabili.

Art. 6 (Istituzione di un reparto per il coordinamento amministrativo)

Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale della Difesa è istituito un reparto per il coordinamento amministrativo, retto da un ufficiale generale o ammiraglio dei servizi o corpi tecnico-amministrativi.

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PARTE PRIMA – Pagina 34

La direzione di amministrazione istituita con il precedente articolo 5 è posta alle dipendenze del predetto reparto. Sono attribuite al capo del predetto reparto di coordinamento amministrativo le funzioni previste dalla normativa vigente per i comandanti di regione militare, di dipartimento militare marittimo e di regione aerea in ordine alla gestione degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione di cui all'articolo precedente. Il reparto per il coordinamento amministrativo tiene i rapporti, nell'ambito delle proprie competenze, con la ragioneria centrale del Ministero della difesa, sovrintende alla chiusura a pareggio - eseguita dalla direzione interforze - della contabilità speciale di tutte le direzioni di amministrazione, alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi chiesti dalla ragioneria centrale nonché al loro esame anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in rapporto alla forza o ad altri parametri di raffronto; coordina l'attività di tutte le direzioni di amministrazione; emana, inoltre, le disposizioni amministrative relative alla gestione in denaro ed in materia degli enti militari. Il predetto reparto per il coordinamento amministrativo propone alla ragioneria centrale del Ministero della difesa le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato per ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale; mantiene altresì i rapporti con gli organi di controllo per le materie concernenti la gestione in denaro degli enti direttamente dipendenti. Successivamente, il D.M. 4 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1981 n. 341) ha così disposto: «Art. 1. Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale della Difesa è costituito il reparto per il coordinamento amministrativo, retto da un ufficiale generale o ammiraglio dei servizi o corpi tecnico-amministrativi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Art. 2. Il reparto per il coordinamento amministrativo assolve i compiti previsti dell'art. 6 della L. 20 febbraio 1981, n. 30, e presiede alla trattazione delle questioni tecnico-amministrative di competenza dell'ufficio del segretario generale della Difesa. Le funzioni che per effetto della normativa vigente sono decentrate, per limiti di somma, ai comandanti territoriali di regione militare, di dipartimento militare marittimo e di regione aerea sono attribuite al capo del reparto per il coordinamento amministrativo quando i relativi atti si riferiscono alla gestione degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione interforze. Il funzionamento del suddetto reparto avrà inizio dal 1° gennaio 1982».

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PARTE PRIMA – Pagina 35

Art.7 (Ispezioni amministrative)

Le ispezioni amministrative ordinarie di cui al regio decreto del 16 aprile 1934, n. 859, ed al regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 1963, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2415, sono attribuite anche agli ufficiali del servizio di amministrazione dell'Esercito.

Art. 8

Data di costituzione delle direzioni di amministrazione e del reparto per il coordinamento amministrativo. La data di costituzione delle direzioni di amministrazione di cui agli articoli 2, 3 e 5, e del reparto per il coordinamento amministrativo di cui all'articolo 6, sarà stabilita con decreto del Ministro della difesa, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 (Incompatibilità)

Le cariche di direttore centrale e di direttore generale del Ministero della difesa sono incompatibili con la carica di capo del reparto per il coordinamento amministrativo. Le cariche anzidette sono incompatibili con l'esplicazione delle funzioni di capo di un servizio o di un Corpo di forza armata. Nei casi di impiego dei capi di servizio o di Corpo nelle cariche indicate al precedente comma, le funzioni relative sono conferite ad altro ufficiale generale o ammiraglio dello stesso ruolo, fatta salva la partecipazione alla commissione superiore di avanzamento. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

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PARTE PRIMA – Pagina 36

D.LGS. 28 NOVEMBRE 1997, n. 464. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1998, n. 3.

(Stralcio)

Art. 1

comma 1. Lo strumento militare, riordinato per effetto dei provvedimenti di cui al presente decreto, è volto a consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza armata ed interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unità terrestri, navali ed aeree di intervento rapido preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aeree, nonché finalizzato a partecipare a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; le relative predisposizioni di mobilitazione sono pertanto limitate al completamento dei comandi, enti ed unità in vita.

comma 2. Per una più efficace ed economica articolazione dello strumento

militare, pienamente integrato in un'ottica interforze e operativamente compatibile con quelli alleati, le disposizioni del presente decreto disciplinano: a) la soppressione, la riorganizzazione, anche mediante la ridefinizione, dei comandi operativi e territoriali, delle altre strutture periferiche della Difesa e degli istituti di formazione; b) la istituzione dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze; c) la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale.

comma 3. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «soppressione», qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la ridefinizione dell'organismo per altra missione; b) per «riorganizzazione», qualsiasi provvedimento connesso alla revisione o all'integrazione della missione dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare in nuovi organismi funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti ai sensi del presente decreto.

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PARTE PRIMA – Pagina 37

Art. 2

comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto:

a) sono soppressi il comando regione militare nord-ovest e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono attribuite al comando regione militare nord, con sede a Padova, costituito per riorganizzazione del comando regione militare nord-est; b) sono soppressi il comando regione militare centrale e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite fra il comando regione militare nord, il comando regione militare sud e la direzione di amministrazione che accentra le funzioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud. È istituito, con sede in Roma, il comando militare della capitale, che assume le funzioni di comando del reclutamento e delle forze di completamento interregionale centro e di comando del reclutamento e delle forze di completamento della regione Lazio; c) sono soppressi il comando regione militare della Sicilia e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare sud, con sede a Napoli, costituito per riorganizzazione del comando regione militare meridionale, ed il comando militare autonomo della Sicilia, con sede a Palermo, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sicilia; d) sono soppressi il comando regione militare della Sardegna e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare centro, con sede a Firenze, di cui alla lettera b) del presente comma, ed il comando militare autonomo della Sardegna, con sede a Cagliari, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sardegna; e) è soppresso il comando in capo del dipartimento militare marittimo del Basso Tirreno, con sede a Napoli. Le relative competenze sono ripartite tra i dipartimenti militari marittimi di Taranto e La Spezia ed il comando militare marittimo autonomo della Sicilia; f) sono soppressi il comando della 2 regione aerea, le relative direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e le connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze sono ripartite secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto;

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PARTE PRIMA – Pagina 38

g) sono soppressi l'ispettorato per le telecomunicazioni e l'assistenza al volo e l'ispettorato logistico. Le relative competenze sono ripartite tra il comando logistico ed il comando della squadra aerea, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto; h) sono soppresse, nell'ambito di tutti i comandi di regione militare, le direzioni di commissariato e le connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze sono attribuite ai comandi logistici di area di cui alla tabella B allegata al presente decreto;

ALLEGATO A

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE (OMISSIS)

ALLEGATO B

PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE

D'INTERESSE DELLA MARINA

Sezione di commissariato della Marina di Augusta Riarticolata in direzione per consentire il mantenimento dell'attuale livello di spesa in relazione alla soppressione di alcuni organismi amministrativi della sede.

Direzione di commissariato della Marina di Napoli Declassata a sezione di commissariato della Marina di Napoli.

D'INTERESSE DELL'AERONAUTICA

Comandi 1 e 3 Regione aerea (R.A.)

Assorbimento delle funzioni del comando 2 R.A., relative Direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e connesse articolazioni funzionali,ad esclusione delle funzioni in materia del comando della squadra aerea e del comando operativo delle Forze aeree,nonché riordino degli alti comandi territoriali mediante riorganizzazione o soppressione delle relative direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e connesse articolazioni funzionali.Transito di detti Alti comandi alle dipendenze del comando logistico.

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PARTE PRIMA – Pagina 39

ALLEGATO C

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE D'INTERESSE DELL'ESERCITO

Comando regione militare centro e la corrispondente direzione di

amministrazione Già costituito per riorganizzazione del comando militare tosco-emiliana a seguito della soppressione della regione militare centrale, confluisce, riconfigurato, nel costituendo Ispettorato per il reclutamento e le Forze di completamento.

Direzione di amministrazione del comando regione militare nord

È riconfigurata in direzione di amministrazione distaccata posta alle dipendenze della direzione di amministrazione.

Direzione di amministrazione del comando regione militare sud È riconfigurata in direzione di amministrazione distaccata posta alle dipendenze della direzione di amministrazione.

ALLEGATO D

PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE D'INTERESSE DELL'ESERCITO

Direzione di amministrazione Si costituisce a seguito delle soppressioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud ed è posta alle dipendenze dell'ispettorato logistico dell'E.I. Essa svolge i compiti indicati all'art. 4 della legge 20 febbraio1981, n. 30, con competenza su tutti gli enti dell'E.I. Le soppresse direzioni di amministrazione delle regioni militari nord e sud sono riconfigurate in direzioni di amministrazione distaccate e poste alle dipendenze della direzione di amministrazione.

Ispettore logistico dell'Esercito Le funzioni in materia di decentramento di servizi del Ministero della difesa, già conferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore logistico dell'esercito, che le esercita per il tramite della propria direzione di amministrazione.

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PARTE PRIMA – Pagina 40

D.M. 26 GENNAIO 1998

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1998, n. 80) successivamente modificato ed integrato per effetto del

D.M. 8 GIUGNO 2001

(Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. nr. 211 dell' 11 settembre 2001)

Art. 3

comma 1 La Direzione generale per il personale militare è articolata in un ufficio del direttore generale, reparti e divisioni come segue: A) Ufficio del direttore generale, retto da un ufficiale con il grado di colonnello o grado corrispondente delle Forze armate: compiti di segreteria del direttore generale; pratiche relative al personale in servizio presso la direzione generale; coordinamento e consulenza giuridica nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più reparti e su specifici argomenti; coordinamento, sulla base delle leggi vigenti in materia, delle attività concernenti l'antinfortunistica; relazioni sull'attività della direzione generale; gestione e custodia dei documenti classificati; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza; servizi di economato e generali; trattazione del contenzioso non di competenza dei reparti; attività di pubbliche relazioni con gli amministrati ed utenti; rilascio tessere di riconoscimento per il personale militare degli organi centrali del Ministero della difesa; gestione delle risorse assegnate. B) 1° Reparto (Reclutamento), retto da un ufficiale con il grado di brigadier generale o grado corrispondente delle Forze armate: 1ª Divisione (reclutamento ufficiali), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: attività connesse con il reclutamento degli ufficiali delle Forze armate nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza. 2ª Divisione (reclutamento sottufficiali), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il reclutamento dei sottufficiali delle Forze armate nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza. 3ª Divisione (reclutamento volontari), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il reclutamento dei volontari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza.

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C) 2° Reparto (Stato giuridico e Avanzamento), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente. 4ª Divisione (stato giuridico e avanzamento ufficiali), retta da un funzionario civile con la qualifica di dirigente: attività connesse con lo stato e l'avanzamento degli ufficiali in servizio e in congedo delle Forze armate nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza. 5ª Divisione (stato giuridico e avanzamento sottufficiali), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con lo stato e l'avanzamento dei sottufficiali in servizio e in congedo delle Forze armate nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza. 6ª Divisione (stato giuridico e avanzamento truppa), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con lo stato e l'avanzamento dei militari di truppa volontari e di leva in servizio e in congedo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nonché attività istruttoria del contenzioso di competenza. D) 3° Reparto (Disciplina, Onorificenze, Ricompense e Provvidenze), retto da un ufficiale con il grado di brigadier generale o grado corrispondente delle Forze armate. 7ª Divisione (disciplina), retta da un ufficiale con il grado di colonnello o grado corrispondente delle Forze armate: attività conseguenti ai procedimenti penali e disciplinari a carico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate, nonché alle pratiche di stato civile ed extraprofessionali; attività istruttoria del contenzioso di competenza. 8ª Divisione (ricompense e onorificenze), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività relative alle ricompense, ai brevetti e alle certificazioni professionali, alle onorificenze e alle distinzioni onorifiche per tutto il personale militare del Ministero della difesa; attività istruttoria del contenzioso di competenza. 9ª Divisione (provvidenze), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare in servizio ed in congedo e delle loro famiglie; attività tendenti a facilitare l'acquisizione di qualificazioni professionali civili e ad agevolare il collocamento del personale cessato dal servizio; attività istruttoria del contenzioso di competenza. E) 4° Reparto (Trattamento economico e Bilancio), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente.

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PARTE PRIMA – Pagina 42

10ª Divisione (bilancio ed affari finanziari), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla direzione generale, nonché di quelli riguardanti le spese per il personale in servizio all'estero; pratiche relative all'impostazione ed alle variazioni di bilancio per la parte di competenza della direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici di pertinenza. 11ª Divisione (trattamento economico continuativo), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il trattamento economico fisso, le indennità e gli assegni spettanti al personale militare delle Forze armate; attività istruttoria del contenzioso di competenza. 12ª Divisione (trattamento economico eventuale), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il trattamento economico eventuale spettante al personale militare delle Forze armate, attività istruttoria del contenzioso di competenza. 13ª Divis ione (equo indennizzo), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il riconoscimento delle cause di servizio e dell'equo indennizzo del personale militare; attività istruttoria del contenzioso di competenza. F) 5° Reparto (Documentazione), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente. 14ª Divisione (documentazione esercito), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con la conservazione e l'aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, dei sottufficiali, dei militari di truppa volontari e di leva dell'esercito; attività istruttoria del contenzioso di competenza. 15ª Divisione (documentazione marina), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con la conservazione e l'aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, dei sottufficiali, dei militari di truppa volontari e di leva della marina; attività istruttoria del contenzioso di competenza. 16ª Divisione (documentazione aeronautica), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con la conservazione e l'aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, dei

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PARTE PRIMA – Pagina 43

sottufficiali, dei militari di truppa volontari e di leva dell'aeronautica, attività istruttoria del contenzioso di competenza. 17ª Divisione (documentazione carabinieri), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con la conservazione e l'aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare nonché dei libretti caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e dei carabinieri dell'Arma dei Carabinieri; attività istruttoria del contenzioso di competenza. G) 6° Reparto (Trattamento Pensionistico), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente. 18ª Divisione (ufficiali), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il trattamento pensionistico normale e privilegiato degli ufficiali delle Forze armate; attività istruttoria del contenzioso di competenza. 19ª Divisione (sottufficiali), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il trattamento pensionistico normale e privilegiato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e ispettori dell'Arma dei Carabinieri; attività istruttoria del contenzioso di competenza. 20ª Divisione (truppa), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il trattamento pensionistico normale e privilegiato dei militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e allievi carabinieri; attività istruttoria del contenzioso di competenza. 21ª Divisione (sovrintendenti, appuntati e carabinieri), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse con il trattamento pensionistico normale e privilegiato dei sovrintendenti, appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri; attività istruttoria del contenzioso di competenza. H) 7° Reparto (Recupero crediti, Infortunistica, Informatizzazione e Ricompense ai partigiani), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente. 22ª Divisione (recupero crediti), retta da un ufficiale con il grado di colonnello o grado corrispondente delle Forze armate: attività connesse alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con sentenza o ordinanza esecutiva a carico del personale della difesa responsabile del danno erariale; applicazione delle ritenute sulle somme dovute ai responsabili in base al rapporto di lavoro, di impiego o servizio; rateizzazione del pagamento;

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PARTE PRIMA – Pagina 44

iscrizione a ruolo, nei casi previsti, dei crediti dello Stato; iscrizione di ipoteca sui beni del debitore; gestione dei rapporti con il procuratore regionale della Corte dei conti; attività inerente ai giudizi di responsabilità contabile e amministrativa di competenza della Direzione generale per il personale militare. Le attività e i procedimenti coinvolgenti il personale amministrato dalla Direzione generale per il personale civile sono svolte in coordinamento con tale direzione generale. 23ª Divisione (infortunistica ordinaria e speciale NATO), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse all'infortunistica stradale ed agli infortuni derivanti da attività delle Forze armate italiane e straniere regolate da accordi internazionali, relative transazioni ed esecuzione di sentenze di condanna; attività connessa all'infortunistica ordinaria di competenza della Direzione generale per il personale militare. 24ª Divisione (informatizzazione procedure), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: studi per l'introduzione di princìpi e tecniche organizzative nella direzione generale, gestione di sistemi informatici in uso presso la direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici». 25ª Divisione (riconoscimento qualifiche e ricompense ai partigiani), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attività connesse alla ricezione, documentazione, istruttoria delle istanze di riconoscimento qualifiche ed inoltro all'autorità competente per la decisione; approntamento, sanzione e pubblicità, agli effetti stabiliti, o notifica agli enti competenti dei documenti conseguenti alle delibere definitive (concessione ricompense al Valor Militare per attività partigiana e relativi decreti, atti ufficiali di riconoscimento qualifiche e conseguenti disposizioni di variazione matricolare, etc.); ricezione, documentazione ed istruttorie dei ricorsi avverso le delibere in materia di qualifiche e ricompense, ed inoltro agli organi competenti; raccolta, catalogazione e custodia di tutta la documentazione connessa con l'attività suesposta, con speciale riguardo a quella che riveste interesse storico, supporto di segreteria all'autorità deliberante.

comma 2 I capi reparto, ciascuno per le attività di competenza delle divisioni sottordinate: definiscono le linee progettuali, assicurandone l'omogeneità di indirizzo, delle attività di carattere generale; gestiscono i rapporti con gli organi di controllo, consultivi e giurisdizionali;

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PARTE PRIMA – Pagina 45

curano la verifica periodica dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi prefissati ed alle risorse assegnate dal direttore generale; individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti e verificano, anche su richiesta dei terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

Art. 3 bis comma 1. Nell'ambito dei compiti della soppressa Direzione generale del

contenzioso devoluti alle competenti strutture ordinative della direzione generale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, si intendono ricompresi anche quelli concernenti: a) vertenze relative a incidenti e infortuni del personale di competenza, senza coinvolgimento di mezzi dell'amministrazione, relative transazioni - ivi compresa l'azione di ripetizione a carico di terzi responsabili di somme corrisposte dall'amministrazione - ed esecuzione delle sentenze di condanna; b) attività inerente ai giudizi di responsabilità contabile e amministrativa a carico del personale di competenza, con esclusione di quella attribuita alle direzioni generali tecniche; c) procedimenti penali a carico del personale di competenza, con eventuale costituzione di parte civile, per fatto in danno dell'amministrazione e recupero del danno erariale; d) procedimenti penali, con eventuale costituzione di parte civile, a carico di terzi in cui l'amministrazione risulti parte offesa per danni arrecati o indebiti pagamenti effettuati al personale di competenza.

comma 2. In caso di attività e procedimenti coinvolgenti per uno stesso fatto

personale militare e civile il coordinamento è devoluto alla direzione del personale che amministra il personale numericamente prevalente.

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PARTE PRIMA – Pagina 46

D.P.R. 28 LUGLIO 1950, n. 895 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 novembre 1950, n. 268)

(stralcio)

Art. 1 (Casi di inapplicabilità)

Le disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni e di altri emolumenti, contenute nel testo unico di leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, numero 180, non si applicano alle somme che dallo Stato e dagli altri enti od imprese pubbliche siano dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza.

Art. 2 (Notificazione di atti)

Ferma restando per i sequestri e pignoramenti la notificazione presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato in persona dell'ispettore generale capo dell'ufficio o presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del direttore generale, così come stabilito dall'art. 3 del testo unico di leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, per la notificazione di qualsiasi atto o provvedimento processuale si osservano le norme stabilite dal Codice di procedura civile e dalle disposizioni di legge sull'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato e sulla rappresentanza e difesa in giudizio delle Amministrazioni dello Stato. Quando la prossimità del pagamento della somma formante oggetto del sequestro o del pignoramento faccia prevedere che l'ufficiale incaricato di tale pagamento possa non ricevere tempestivamente le istruzioni dalla competente Amministrazione, il creditore deve notificare copia degli atti anche al detto ufficiale. Questi sospenderà precauzionalmente il pagamento dandone comunicazione all'Amministrazione interessata, dalla quale attenderà le istruzioni.

Art. 3 (Norme riguardanti gli atti di sequestro o di pignoramento)

Gli atti di sequestro e di pignoramento devono indicare l'emolumento che si vuol colpire. Non si possono colpire con un solo atto emolumenti dovuti da amministrazioni diverse.

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PARTE PRIMA – Pagina 47

Art. 4

(Calcolo delle quote sequestrabili o pignorabili)

Le quote sequestrabili e pignorabili sono calcolate sull'emolumento al netto delle ritenute dovute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Per gli impiegati retribuiti ad aggio, il calcolo è fatto sulla media dei proventi netti percepiti negli ultimi tre anni anteriori a quello del sequestro o pignoramento.

Art. 5 (Compiti dell'Ispettorato generale per gli atti di sequestro o di pignoramento)

Il capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuti gli atti di cui all'art. 3 del testo unico, li trasmette ai competenti Ministeri o uffici centrali delle Amministrazioni indicate negli artt. 9 e 10 del testo medesimo, dando ad essi le opportune istruzioni per la sospensione o meno dei pagamenti, per il giudizio e per la esecuzione delle sentenze, dei provvedimenti e di atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Degli atti stessi deve essere data notizia alla Corte dei conti.

Art. 6

(Effetti della riduzione degli emolumenti gravati di sequestro o pignoramento) Nei casi di riduzione degli emolumenti contemplati dall'art. 2 del testo unico l'ufficio che emette gli ordini di pagamento provvede a ridurre le trattenute nei limiti consentiti dall'articolo stesso, all'uopo uniformandosi alle eventuali istruzioni dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

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PARTE PRIMA – Pagina 48

CAPITOLO II - LEGGE 10 DICEMBRE 1973, n. 804

“Norme per l’attuazione dell’art. 16 quater della legge 18.3.1968, n. 249, quale risulta modificato dall’art. 12 della legge 28.10.1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dei Corpi di polizia di Stato”.

1. Generalità

La norma è rivolta agli appartenenti alla “dirigenza militare” (Ufficiali Generali e Colonnelli), nonché ai Tenenti Colonnelli valutati ai fini dell’avanzamento con giudizio di idoneità.

2. Incrementi stipendiali agli ufficiali “dirigenti” (art. 8)

A decorrere dal 1.1.1971, la legge in esame dispone, a favore degli Ufficiali “dirigenti”, nuovi importi stipendiali, secondo le decorrenze e gli importi di seguito riportati:

Grado dal 1.1.1971 dal 1.7.1972 dal 1.12.1972

Generale C.A.

Generale D.

Generale B.

Colonnello + 2 anni di grado

Colonnello - 2 anni di grado

€ 3.268,32

€ 2.957,49

€ 2.449,56

€ 1.993,52

€ 1.993,52

€ 5.767,27

€ 4.777,74

€ 2.916,95

€ 2.482,35

€ 2.277,57

€ 6.476,37

€ 5.267,86

€ 2.979,96

€ 2.520,52

€ 2.277,57

3. Secondo livello stipendiale a favore dei Colonnelli (art. 8)

I Colonnelli, a decorrere dal 1.1.1972, hanno titolo ad un secondo livello di stipendio, al compimento di due anni di anzianità nel grado.

Analogamente a quanto previsto nei confronti dei Tenenti Colonnelli in sede di attribuzione dei parametri stipendiali (vds. successivo paragrafo 5.), all’atto dell’attribuzione dello stipendio previsto per il 2° livello deve essere detratto il relativo tempo di attesa, ai fini del calcolo degli anni utili alla determinazione degli aumenti biennali.

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PARTE PRIMA – Pagina 49

4. Indennità di funzione (art. 8)

Oltre ai cennati benefici, il provvedimento legislativo dispone l’attribuzione, a favore dei Generali di Brigata e dei Colonnelli, dell’indennità di funzione, nelle misure ed alle decorrenze appresso indicate:

Grado Dall' 1.7.1972 Dall'1.12.1972

Generale di Brigata Colonnello

€ 1.146,53 € 604,25

€ 1.497,73 € 846,99

5. Sistema parametrale a favore dei Tenenti Colonnelli (art. 12)

I Tenenti Colonnelli, a far data dal 1.12.1972, hanno diritto ad una progressione di carriere economica, in relazione al tempo di permanenza nel grado. Tale progressione, che si articola su base parametrale (par. 420 – par. 500 – par. 530 – par. 560 – par. 615), si concretizza nell’ammissione del predetto personale allo stipendio del par. 500, a decorrere del 1° gennaio dell’anno in cui il personale sia risultato idoneo all’avanzamento, anche senza iscrizione in quadro.

I tempi necessari alla maturazione dei successivi parametri, dopo l’acquisizione del par. 500, sono i seguenti:

- par. 530, dopo 3 anni; - par. 560, dopo 6 anni; - par. 615, dopo 8 anni.

I tempi di attesa per la maturazione dei parametri ai fini del calcolo degli adempimenti biennali spettanti vanno detratti dal servizio utile alla determinazione stipendiale.

Gli importi iniziali di stipendio, stabiliti per ciascun parametro, sono i seguenti:

Parametro Stipendio dal 1.12. 1972

500 530 560 615

€ 1.897,98 € 2.011,86 € 2.125,74 € 2.334,51

In ciascun parametro sono previsti aumenti biennali con incremento

costante del 2,5% calcolato sull’importo iniziale.

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PARTE PRIMA – Pagina 50

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 24.5.1970 n. 336 LEGGE 10.12.1973, n. 804

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PARTE PRIMA – Pagina 51

LEGGE 24 MAGGIO 1970, n. 336 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1970, n. 144)

(stralcio)

Art. 1

comma 1 I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.

comma 2 Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione

degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.

Art. 2

comma 1 . Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un'aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento.

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PARTE PRIMA – Pagina 52

comma 2 Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a

richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

LEGGE 10 DICEMBRE 1973, n. 804 (Pubblicata nella Gazz. Uff.22 dicembre 1973, n. 329)

(stralcio)

Art. 7 comma 1 Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero

massimo di cui al precedente articolo 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente più anziano ed, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale e secondo il seguente ordine: ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo; ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»; ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro; ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366; ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto dell'articolo 48 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della L. 13 dicembre 1965, n. 1366; ufficiali in servizio permanente effettivo. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa.

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PARTE PRIMA – Pagina 53

comma 3 Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il

periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 8

comma 1 Agli ufficiali generali e ai colonnelli sono attribuiti gli stipendi e le

indennità di cui alla seguente tabella a decorrere dalle date ivi indicate:

GRADO dal 1.1.1971 dal 1.7.1972 dal 1.12.1972

Generale di C.A.

Generale di Div.

Generale di B. (1)

Colonnello + 2 anni (2)

Colonnello (2)

6.328.350

5.726.500

4.743.000

3.860.000

3.860.000

11.167.000

9.251.000

5.648.000

4.806.500

4.410.000

12.540.000

10.200.000

5.770.000

4.880.400

4.410.000

Indennità di funzione

(1) Compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di L. 2.220.000 dal 1°.7.1972 e di L. 2.900.000 dal 1°.12.1972.

(2) Compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di L. 1.170.000 dal 1°.7.1972 e di L. 1.640.000 dal 1°.12.1972.

Art. 9

comma 1 L'indennità di funzione, prevista per i generali di brigata e per i colonnelli, in calce alla tabella degli stipendi, è pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione.

Art. 10

comma 1 Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'articolo 8 sono considerate ai fini dei relativi aumenti periodici, della 13ª mensilità, dell'indennità di buonuscita, della determinazione dell'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e dell'assegno alimentare.

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PARTE PRIMA – Pagina 54

comma 2 Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione della

pensione ordinaria e degli assegni sostitutivi nulla è innovato sino alla data del 30 novembre 1972, con effetto dalla quale si provvederà in materia, ai sensi del successivo articolo 14.

Art. 12

comma 1 Ai tenenti colonnelli che siano stati valutati ai fini dell'avanzamento con giudizio di idoneità, sono attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione, i seguenti stipendi:

Parametro

Anni di permanenza

nella classe di stipendio

Stipendio dal 1.12.1972

615 === 4.520.000

560 2 4.116.000

530 3 3.895.000

500 3 3.675.000 comma 2 Ai tenenti colonnelli che cessano dal servizio permanente per limiti

di età o per infermità o perché deceduti, che non conseguano la promozione al grado superiore, è attribuito, dal giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso, lo stipendio corrispondente al parametro 615, in sostituzione della promozione prevista della legge 22.7.1971, n. 536. Tale beneficio non è cumulabile con quello previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge 24.5.1970, n. 336 ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Art. 13

comma 1 Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto

della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione dell'indennità di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'articolo 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

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PARTE PRIMA – Pagina 55

comma 2 Gli aumenti periodici di cui al comma precedente sono attribuiti, in

luogo della promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età, soppressa con l'articolo 1 della presente legge, anche ai generali e ai colonnelli in servizio permanente effettivo iscritti in quadro di avanzamento o che siano stati valutati una o più volte e giudicati idonei ma non iscritti in quadro. Per gli ufficiali di cui al presente comma detti aumenti periodici non sono cumulabili con il beneficio previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

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PARTE PRIMA – Pagina 56

CAPITOLO III - LEGGE 27 OTTOBRE 1973, n. 628

“Concessione dell’assegno perequativo al personale militare e adeguamento delle indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza”.

1. Generalità (art. 1 – 1°, 2° e 3° comma)

Gli Ufficiali di grado inferiore a Colonnello (con esclusione dei Sottotenenti di complemento di 1ª nomina) hanno diritto, con decorrenza 1.1.1973, alla corresponsione di un assegno perequativo di natura stipendiale. Tale assegno, commisurato al grado, per espressa previsione normativa non è rivalutabile per aumenti periodici, non è computabile nella 13° mensilità, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di provvedimento disciplinare o di altra posizione di stato comportante riduzione dello stipendio ed è, infine, sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio. In caso di nomina a grado che comporti una riduzione del predetto assegno perequativo, deve essere mantenuta la percezione della maggiore somma spettante. La differenza deve essere corrisposta sotto forma di assegno personale, riassorbibile con l’ulteriore progressione di carriera (criterio dell’ irreversibilità stipendiale).

2. Misure dell’assegno perequativo (art. 1 – 1° comma)

Di seguito, vengono riportate le misure del citato assegno, distinte per grado, così come indicate nella tabella 1 allegata alla legge in esame:

Grado Importo

Tenente Colonnello per. 615 Tenente Colonnello par. 560 Tenente Colonnello par. 530 Tenente Colonnello par. 500 Tenente Colonnello par. 420 Maggiore e 1° Capitano Capitano Tenente S. Tenente Aiut. di Batt. e Mar. Magg. “A” Mar. Magg. - Capo – Ordinario Sergente Maggiore Sergente par. 125 Sergente par. 105

€ 803,09 € 741,63 € 694,92 € 652,29 € 652,29 € 537,12 € 475,14 € 414,71 € 335,70 € 516,07 € 430,96 € 361,52 € 286,50 € 265,98

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PARTE PRIMA – Pagina 57

3. Indennità soppresse

Ai sensi dell’art. 2 della legge 628/1973, a decorrere dall'1.1.1973, nei confronti del personale militare fino al grado di Ten. Colonnello è soppressa la corresponsione dei sottoelencati compensi, indennità ed emolumenti (tabella 2 della legge):

- razioni foraggio di cui al decreto legge 2.11.1919, n. 2079, convertito nella legge 17.4.1925, n. 473, e successive modificazioni;

- indennità di alloggio, di cui al regio decreto 27.2.1921, n. 285; - indennità cavalli, di cui all’art. 175 del regio decreto 11.11.1923, n. 2395,

e successive modificazioni; - assegno al personale destinato al Museo storico della Marina a Venezia; - indennità per speciali destinazioni e per incarichi speciali; indennità per

prove in moto; - soprassoldi a terra e soprassoldi speciali per incarichi per i Sottufficiali e

per i Militari del Corpo equipaggi militari marittimi; indennità per rimborso spese; supplemento vitto ai Militari della Marina destinati in servizio di terra; quota di soprassoldo di missione agli Ufficiali e ragionieri-geometri del genio militare collocati a disposizione alla marina, di cui al regio decreto 2.6.1924, n. 931, e successive modificazioni;

- compenso al personale dell’Arma dei Carabinieri addetto alla manutenzione e alla riparazione dei materiali presso i Corpi di cui al regio decreto 31.12.1924, n. 2262;

- indennità per la perdita di ogni cavallo; indennità annua al direttore e al segretario del museo storico del genio militare e indennità annue al personale dell’Istituto centrale militare di radiotelegrafia e di elettronica;

- indennità mensile per spese di domestico e governo quadrupedi; soprassoldo giornaliero agli Ufficiali addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco; indennità di vestiario giornaliera ai Sottufficiali e militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri a cavallo; soprassoldo giornaliero ai Sottufficiali e militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta , di assistenza e per altri speciali incarichi;

- soprassoldo giornaliero ai militari dell’Arma dei Carabinieri comandanti a prestare servizio negli arsenali marittimi, di cui al decreto ministeriale 14.8.1925, e successive modificazioni;

- compensi di lavoro ai militari, di cui agli artt. da 260 a 266 del regio decreto 31.12.1924, n. 2262, e successive modificazioni;

- remunerazioni per servizi speciali, di cui all’art. 156 del regio decreto 10.2.1927, n. 443;

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PARTE PRIMA – Pagina 58

- compensi per la stazzatura delle navi e dei galleggianti, di cui al regio decreto 5.4.1928, n. 929, e dal decreto ministeriale di attuazione 7.5.1948;

- indennità di piantonamento in luogo di cura; soprassoldo per i trombettieri; premio di buon governo; compensi ai maniscalchi, di cui al regio decreto 30.11.1930, n. 1629;

- speciali premi annui agli Ufficiali dei servizi tecnici, di cui all’art. 1 del decreto legge 23.1.1936, n. 264, convertito nella legge 6.4.1936, n. 745;

- indennità agli Ufficiali di commissariato abilitati alle funzioni di perito in merceologia, di cui al decreto legge 22.10.1936, n. 2134, convertito nella legge 28.4.1937, n. 753, e al decreto ministeriale di attuazione 31.3.1937;

- indennità di accantonamento agli Ufficiali ed ai Sottufficiali appartenenti a reparti dislocati in località di altitudine non inferiore ai mille metri, di cui alla legge 6.6.1939, n. 974;

- trattamento economico del personale delle Forze Armate in servizio nell’isola di Pantelleria, di cui al regio decreto 6.6.1939, n. 1242;

- indennità di servizio di frontiera agli Ufficiali, Sottufficiali, graduati e militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri e dei Corpi della Guardia di Finanza e delle guardie di pubblica sicurezza; indennità agli Ufficiali, Sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo della Guardia di Finanza che prestano servizio nei reparti situati in zone malariche o che appartengono al contingente del ramo mare del Corpo, di cui al decreto legislativo 9.3.1948, n. 451, e alla legge 9.10.1951, n. 1134;

- indennità giornaliera di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11.11.1950, n. 807;

- indennità di disagiata residenza e indennità di malaria agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, di cui alla 21.10.1950, n. 1073;

- indennità di specializzazione, di cui alla legge 8.1.1952, n. 15; - assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legge 31.7.1954, n.

533, convertito con modificazioni nella legge 26.9.1954, n. 869 e successive modificazioni;

- indennità e compensi per incarichi di insegnamento di cui all’art. 20 del regio decreto 30.11.1930, n. 1629; alle leggi 16.6.1949, n. 307, 5.12.1955, n. 1305, 20.6.1956, n. 617, 29.4.1952, n. 310; all’art. 8 della legge 23.4.1959, n. 189; alla legge 19.5.1964, n. 345; al decreto del Presidente della repubblica 13.8.1968, n. 1512;

- soprassoldo al personale dello squadrone guardia del Presidente della repubblica di cui alla legge 20.10.1960, n. 1255;

- premio speciale per il personale in servizio presso gli ispettorati del lavoro, di cui agli artt. 10 e 15 della legge 22.7.1961, n. 628;

- indennità fissa annua ai primi capitani e primi Tenenti di vascello di cui all’art. 1 della legge 26.7.1967, n. 710;

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PARTE PRIMA – Pagina 59

- indennità ai maestri direttori dei Corpi musicali, ai Sottufficiali vice

Direttori o capi musica e ai musicisti e soprassoldo a Sottufficiali, graduati e militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri, del corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetti al servizio radiocollegamenti di cui alla legge 26.7.1961, n. 710;

- premio agli Ufficiali direttori del tiro e agli Ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina, di cui alla legge 11.6.1962, n. 606;

- indennità al direttore, al segretario agli istruttori teorico - pratici delle Scuole allievi operai di cui all’art. 7 della legge 19.5.1964, n. 345;

- indennità di cui agli artt. 5 e 6 e assegno personale di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5.6.1965, n. 749;

- speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici, di cui alla legge 17.10.1967, n. 965;

- indennità di alloggio di cui alla legge 22.12.1969, n. 965; - gettoni di presenza e compensi di esame di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 11.1.1956, n. 5, e successive modificazioni.

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PARTE PRIMA – Pagina 60

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 27.10.1973, n. 628

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PARTE PRIMA – Pagina 61

LEGGE 27 OTTOBRE 1973, n. 628 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1973, n. 281)

(stralcio)

Art. 1 (*)

comma 1 Agli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello e

ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché agli appuntati e ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita e del premio di congedamento, nelle misure di cui all'allegata tabella 1.

comma 2 L'assegno perequativo pensionabile non è suscettibile di aumenti

periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

comma 3 Nei casi di promozione o di nomina, al personale provvisto di

assegno perequativo pensionabile d'importo superiore a quello spettante nel nuovo o nei nuovi gradi è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'assegno perequativo già goduto e il nuovo o i nuovi, da riassorbire con i successivi aumenti per ulteriore progressione di carriera].

(*) Articolo abrogato dall'art. 173, L. 11.7.1980, n. 312.

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PARTE PRIMA – Pagina 62

CAPITOLO IV - LEGGE 5 MAGGIO 1976, n. 187

“Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le FF. AA.”

1. Generalità

La norma, rivolta agli Ufficiali ed ai Sottufficiali, introduce importanti elementi innovativi in materia di trattamento economico.

Per una migliore cognizione delle argomentazioni di seguito trattate, si ritiene opportuno rammentare che gli stipendi del personale militare, come in precedenza accennato, possono essere determinati sia in funzione dell’anzianità di servizio complessiva, sia in relazione al periodo di permanenza nel grado. Appare utile precisare che nei confronti degli ex allievi delle scuole militari viene considerato servizio militare quello prestato a decorrere dal compimento del sedicesimo anno di età. Ciò, ai sensi del D.P.R. 9.3.1976, n. 471 che ha sostituito l'art. 17 del D.P.R. 20.6.1956, n. 950 che prevedeva la possibilità di contrarre l'arruolamento volontario all'atto del compimento del diciassettesimo anno di età.

2. Determinazione stipendio per anzianità di servizio complessiva

Per “anzianità di servizio complessiva” s’intende la durata del servizio militare effettivamente prestato, maggiorata dell’anzianità convenzionale derivante dall’applicazione di taluni benefici (analizzati in dettaglio al successivo capitolo V), tra i quali i più comuni sono quelli connessi con:

- studi universitari (qualora richiesti per l’accesso in carriera);

- benefici combattentistici;

- concessione dell’equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio.

Lo stipendio spettante in base all’anzianità di servizio è determinato previo abbattimento (detrazione) di determinati anni in relazione al grado rivestito (art. 27 D.P.R. 1079/1970, modificato dall'art. 23 legge 187/1976).

Gli aumenti biennali spettanti in ciascun grado, all’atto dell’inquadramento ai sensi della legge in esame, si determinano in ragione di uno per ogni biennio di servizio complessivamente prestato, previa detrazione degli anni di abbattimento specificati. Eventuali frazioni temporali residue concorrono alla maturazione del successivo aumento periodico.

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PARTE PRIMA – Pagina 63

Di seguito, si riportano gli anni di detrazione riferiti ai vari gradi:

Grado Anni Generale di C.A. Generale di Div. Generale di Brig. Colonnello (2° livello) Colonnello Tenente Colonnello Maggiore Capitano - Tenente - S.Tenente Aiutante di battaglia Maresciallo Maggiore Maresciallo Capo Maresciallo Ordinario Sergente Maggiore - Sergente

29 27 25 21 19 17 6 0 14 12 10 6 0

3. Determinazione stipendio per anzianità di grado (art. 5 R.D. 3458/1928)

La determinazione dello stipendio spettante, come precedentemente evidenziato, può avvenire, qualora più favorevole, per anzianità di grado.

In tale evenienza, all’atto della promozione compete lo stipendio previsto per il nuovo grado rivestito, nella misura iniziale.

La successiva progressione economica si sviluppa in scatti, da attribuire giuridicamente al compimento di ciascun biennio di servizio prestato nel grado.

Il diritto alla fruizione delle competenze mensili si perfeziona dal 16 del mese oppure dal 1° giorno del mese successivo, rispettivamente, qualora il biennio trovi compimento fra il giorno 1 ed il 15 del mese o dopo tale periodo.

4. Sistema parametrale a favore dei Tenenti Colonnelli (art. 21)

La disposizione modifica quanto già stabilito dall’art. 12 della precedente legge n. 804/1973 a favore dei Tenenti Colonnelli, in ordine al conseguimento dei parametri stipendiali successivi al primo (par. 420) attribuito all’atto della promozione.

In tale contesto, a decorrere dall'1.1.1976, lo sviluppo della carriera economica nel grado di Tenente Colonnello risulta così articolato:

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PARTE PRIMA – Pagina 64

- par. 500, dopo 2 anni di permanenza nel grado; - par. 530, dopo 5 anni di permanenza nel grado; - par. 560, dopo 8 anni di permanenza nel grado; - par. 615, dopo 10 anni di permanenza nel grado.

Particolare rilievo assume il disposto del comma 3 dello stesso art. 21 che prevede, a favore dei Tenenti Colonnelli che al 1° gennaio 1976 abbiano maturato 20 anni di servizio dalla data di promozione a Tenente ma non ancora due anni di anzianità nel grado, l’attribuzione del par. 500, con decorrenza economica e giuridica dall’1.1.1976, senza operare la detrazione sopra accennata.

Di seguito, vengono riepilogati gli importi iniziali dello stipendio annuo lordo spettante agli Ufficiali ed ai Sottufficiali, nei vari gradi, ai sensi della legge 5.5.1976, n. 187:

Grado Importo

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello (2° livello) Colonnello Tenente Colonnello (parametro 615) Tenente Colonnello (parametro 560) Tenente Colonnello (parametro 530) Tenente Colonnello (parametro 500) Tenente Colonnello (parametro 420) Maggiore Capitano Tenente Sottotenente spe Sottotenente rich. d’autorità S.Ten. rich. a domanda - S.Ten. di 1ª nomina Aiutante. di Batt. - Mar. Magg. “Aiutante” Maresciallo Maggiore Maresciallo Capo Maresciallo Ordinario Sergente Maggiore

€ 6.476,37 € 5.267,86 € 2.979,96 € 2.520,52 € 2.277,57 € 2.334,51 € 2.125,74 € 2.011,86 € 1.897,98 € 1.594,30 € 1.309,61 € 1.081,85 € 948,99 € 664,29 € 626,33 € 607,35 € 930,01 € 827,52 € 745,38 € 637,72 € 580,78

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PARTE PRIMA – Pagina 65

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE PRIMA – Pagina 66

TENENTE COLONNELLO arruolato in data 08/11/1950; Promosso S.Tenente SPE in data 01/09/1951; " Tenente in data 01/09/1953; " Capitano in data 01/09/1957; " Maggiore in data 01/09/1966; " Tenente Colonnello in data 01/09/1970.

APPLICAZIONE LEGGE 5.5.1976 N.187 gg mm aaaa aa mm gg Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/09/1970 01/01/1976 Servizio 25 1 23 08/11/1950 Benefici di Laurea == == == ----------------- Totale Servizio 25 1 23 Detrazione fissa 17 == == Tempo di attesa nel par.420 2 == == Tempo di attesa nel par.500 3 == == 3 1 23 Servizio utile agli a.b. 2 == == Residuo 1 1 23 01/01/1976 2.062,15 1^ a.b. - parametro 530 694,92 Assegno perequativo - parametro 530 Residuo 1 1 23 08/11/1976 Servizio == 10 7 01/01/1976 ----------------- Totale 2 == == 16/11/1976 2.112,45 2^ a.b. - parametro 530

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PARTE PRIMA – Pagina 67

TENENTE COLONNELLO arruolato in data 01/10/1960; Promosso S.Tenente SPE in data 01/01/1961; " Tenente in data 01/01/1963; " Capitano in data 01/01/1965; " Maggiore in data 01/01/1974; " Tenente Colonnello in data 01/01/1978.

APPLICAZIONE LEGGE 5.5.1976 N.187 gg mm aaaa aa mm gg Maggiore con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/01/1974 01/01/1976 Servizio 15 3 == 01/10/1960 Benefici di Laurea == == == ----------------- Totale Servizio 15 3 == Detrazione fissa 6 == == 9 3 == Servizio utile agli a.b. 8 == == Residuo 1 3 == 01/01/1976 1.440,57 4^ a.b. 537,12 Assegno perequativo Residuo 1 3 == 01/10/1977 Servizio == 9 == 01/01/1976 ------------------ Totale 2 == == 01/10/1977 1.473,31 5^ a.b. Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/01/1978 01/01/1978 Servizio 17 3 == 01/10/1960 Benefici di Laurea == == == ------------------ Totale Servizio 17 3 == Detrazione fissa 17 == == == 3 == Servizio utile agli a.b. 0 == == Residuo == 3 == 01/01/1978 1.594,30 Iniziale - parametro 420 652,29 Assegno perequativo - parametro 420

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PARTE PRIMA – Pagina 68

TENENTE COLONNELLO arruolato in data 01/01/1955; Promosso Tenente SPE in data 01/01/1955; " Capitano in data 01/01/1958; " Maggiore in data 01/01/1967; " Tenente Colonnello in data 01/12/1975.

APPLICAZIONE LEGGE 5.5.1976 N.187 gg mm aaaa aa mm gg Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/12/1975 01/01/1976 Servizio 21 == == 01/01/1955 Benefici di Laurea == == == ------------------ Totale Servizio 21 == == Detrazione fissa 17 == == Tempo di attesa nel par.420 == == == 4 == == Servizio utile agli a.b. 4 == == Residuo == == == 01/01/1976 1.992,88 2^ a.b. - parametro 500 652,29 Assegno perequativo - parametro 500 Residuo == == == 01/01/1978 Servizio 2 == == 01/01/1976 ------------------ Totale 2 == == 01/01/1978 2.040,33 3^ a.b. - parametro 500

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PARTE PRIMA – Pagina 69

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

R.D. 31.12.1928, n. 3458 D.P.R. 28.12.1970, n. 1079 LEGGE 5.5.1976, n. 187

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PARTE PRIMA – Pagina 70

R.D. 31.12.1928, n. 3458 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1929, n. 55)

(stralcio)

Art. 5 (art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.) - Gli stipendi degli ufficiali sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio da ufficiale se risulti più favorevole.

D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, n. 1079 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 1971, n. 4)

(stralcio)

Art. 27 Con effetto dal 1° luglio 1970, la detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, è così modificata per gli ufficiali dei seguenti gradi e di quelli corrispondenti:

- tenente e capitano anni 0 - maggiore » 6 - tenente colonnello » 17

LEGGE 5 MAGGIO 1976, n. 187

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 maggio 1976, n. 122) (stralcio)

Art. 21

(Attribuzione dei parametri di stipendio) comma 1 A modifica del primo comma dell'articolo 12 della legge 10

dicembre 1973, n. 804, e della tabella 1 allegata alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio all'entrata in vigore della presente legge e agli ufficiali che pervengono a tali gradi successivamente, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti,

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PARTE PRIMA – Pagina 71

anziché dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la prima valutazione, al compimento di due anni di anzianità nel grado. Dal compimento della predetta anzianità di grado decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi dell'assegno perequativo.

comma 2 Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per i tenenti

colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si computa anche l'anzianità di grado maturata anteriormente alla predetta data. I conseguenti benefici economici decorrono dal 1° gennaio 1976.

comma 3 Ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla entrata

in vigore della presente legge che alla data del 1° gennaio 1976 abbiano compiuto 20 anni di servizio effettivo successivi alla nomina o promozione al grado di tenente o corrispondente ma non ancora due anni di anzianità di grado, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti dal 1° gennaio 1976 e da tale data decorrono i periodi stabiliti per la attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi di assegno perequativo. Se la predetta anzianità di servizio è stata o viene compiuta dopo il 1° gennaio 1976, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti alla data di compimento dell'anzianità stessa.

comma 4 Agli ufficiali che successivamente all'entrata in vigore della

presente legge pervengono al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dopo aver compiuto venti anni di servizio effettivo successivi alla nomina o promozione al grado di tenente o corrispondente, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti all'atto della promozione e dalla promozione decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi di assegno perequativo.

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PARTE PRIMA – Pagina 72

Art. 23 (Detrazioni di anzianità di servizio)

comma 1 Le detrazioni dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali

di stipendio, previste dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, e dall'articolo 4 della legge 7 ottobre 1957, n. 969, sono modificate per gli ufficiali dell'Esercito e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e rese uguali a quelle indicate nei predetti articoli per i corrispondenti gradi degli ufficiali della Marina, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

comma 2 La detrazione dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali

di stipendio, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è così modificata per i sottufficiali dei seguenti gradi: - sergenti maggiori o secondi capi: anni zero; - marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita

la qualifica di aiutante o scelto: anni 14.

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PARTE PRIMA – Pagina 73

CAPITOLO V - ANZIANITA' CONVENZIONALI

1. Generalità

Il servizio utile all’inquadramento stipendiale, come accennato nel precedente capitolo, è costituito dal servizio effettivamente prestato maggiorato, ove spettante, delle cosiddette "anzianità convenzionali" derivanti da situazioni particolari ovvero da prestazioni rese a carattere individuale.

Di seguito vengono esaminate le norme che più frequentemente danno luogo alla concessione di incrementi figurativi del servizio.

Essi hanno piena valenza fino all’entrata in vigore della legge 312/1980 e seguenti che, con l'adozione dei livelli funzionali-retributivi hanno profondamente innovato il sistema stipendiale del personale appartenente alla Pubblica Amministrazione (vds. II Parte - capitoli I - II - IV - VI).

2. Anzianità convenzionali

a) Beneficio per studi universitari (D.P.R. n. 1079 /1970 art. 30, comma 3)

Agli Ufficiali il cui accesso in carriera è subordinato al possesso del diploma di laurea, sono concessi benefici economici rappresentati dalla valutazione, come servizio effettivo, degli anni di durata del corso legale di studi, con esclusione di eventuale servizio coincidente, già prestato ad altro titolo (generalmente servizio militare).

La norma trova applicazione anche nei confronti degli Ufficiali reclutati ai sensi della legge 1414/1962, per i quali è richiesta l’avvenuta frequenza del biennio o del triennio di studi universitari.

Il beneficio di cui trattasi, reiterabile con la successiva progressione economica nei vari gradi conseguibili, compete anche ai Cappellani Militari, in quanto, in qualità di sacerdoti cattolici, debbono necessariamente aver superato il Corso di S. Teologia, a norma del Canone 1365 del Codex Iuris Canonici.

In tale contesto, si rappresenta, infine, che gli artt. 91, 92 e 93 della legge 1.6.1961, n. 512, relativa allo stato giuridico, all’avanzamento ed al trattamento economico del personale del sevizio di assistenza spirituale delle FF.AA., stabiliscono che ai Cappellani militari compete lo stipendio rapportato al grado militare di assimilazione.

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PARTE PRIMA – Pagina 74

b) Benefici derivanti dalla concessione dell’equo indennizzo (legge 539/1950)

Le leggi 15.7.1950, n. 539 e 3.4.1958, n. 474 hanno equiparato la categoria degli invalidi e mutilati per servizio a quella degli invalidi e mutilati di guerra.

Pertanto, in caso di riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio, il personale militare ha titolo, ai sensi degli artt. 117 e 120 del R.D. 31.12.1928, n. 3458 (riguardanti gli invalidi di guerra), ad una maggiorazione convenzionale del servizio utile alla determinazione stipendiale pari a:

- 2 anni, per infermità ascritte ad una delle prime 6 categorie della tabella annessa al D.P.R. 30.12.1981, n. 834;

- 1 anno, per infermità ascritte alle ultime due categorie della citata tabella.

c) Beneficio combattentistico (legge 336/1970 – art. 1)

Il personale militare che ha partecipato ad eventi bellici ha diritto all’attribuzione dell’anzianità convenzionale di due anni ovvero, qualora più favorevole , di un anno per ogni campagna di guerra o per il periodo trascorso in prigionia, internamento , ricovero in luoghi di cura ed in convalescenza per ferita o infermità contratta per causa di guerra.

Tale beneficio può essere richiesto una sola volta nel corso della carriera e produce effetti limitatamente al periodo di permanenza nel grado in cui viene concesso. L’attribuzione della precitata anzianità convenzionale è subordinata alla accertata condizione di: - ex combattente; - partigiano; - mutilato o invalido di guerra; - vittima civile di guerra; - orfano di guerra; - profugo; - ex deportato ed ex perseguitato sia politico, sia razziale, assimilato agli

ex combattenti. Non rientra in tali categorie il personale impiegato in zona di

intervento per conto dell’O.N.U.. La maggiorazione del servizio derivante dall’applicazione dell’art. 1

della legge 336/1970 abbrevia i tempi di attesa ai parametri concedibili ai Tenenti Colonnelli ed è utile al conseguimento del 2° livello di stipendio, stabilito per i Colonnelli.

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PARTE PRIMA – Pagina 75

d) Beneficio per la bonifica dei campi minati (D.Lgs.Lgt. 320/1946)

Il D.P.R. 20.2.1948, n. 1116 dispone che i benefici a favore dei combattenti e dei reduci di guerra vengano concessi a favore del personale di cui al D.Lgs. Lgt. 12.4.1946, n. 320. Agli Addetti alla bonifica dei campi minati viene applicato il disposto del D.P.R. n. 1116/1948 purché abbiano prestato servizio sui campi minati per un effettivo periodo di tempo non inferiore a 90 gg. anche se non consecutivi, ed abbiano reso servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli compiuti dai dirigenti, dagli assistenti e dagli sminatori specializzati.

Il periodo minimo suddetto non è richiesto per coloro che abbiano contratto mutilazioni, ferite ovvero invalidità per cause inerenti al servizio di bonifica. Tale ultima norma prevede l’estensione a detta categoria di personale dei benefici già concessi a favore dei combattenti. Essi si concretizzano nella supervalutazione del periodo prestato nella citata attività ai fini dell’anticipazione degli aumenti biennali di stipendio; è il caso di precisare che, per effetto della sentenza n. 1672 in data 10.3.1984 della corte di Cassazione “i benefici combattentistici di cui alla legge 336/1970, volti a risarcire i dipendenti pubblici dei danni conseguenti ad eventi bellici, spettano esclusivamente ai soggetti contemplati in detta legge e, pertanto, non sono applicabili agli sminatori che non rientrano neppure tra le categorie equiparate di cui alla legge 824/1977 riguardante soltanto coloro che hanno partecipato direttamente agli eventi bellici o ne hanno subito un danno diretto”.

e) Beneficio per cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo (legge 1222/1971)

Gli Ufficiali ed i Sottufficiali che hanno prestato servizio a titolo di cooperazione tecnica nei Paesi in via di sviluppo hanno titolo, ai fini del conseguimento degli aumenti periodici di stipendio, alla supervalutazione di 1/3 del servizio prestato in tali Paesi.

Il beneficio trova applicazione con cadenza trimestrale, a decorrere dalla data di effettiva prestazione.

Si rappresenta infine che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 20 della legge 1222/71 e dell’art. 144 del D.P.R. 18/1967, il beneficio in esame comporta la maggiorazione di ½ del servizio prestato come cooperazione tecnica sia ai fini del trattamento di quiescenza sia per il computo della buonuscita.

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PARTE PRIMA – Pagina 76

f) Beneficio per servizio reso in zona intervento O.N.U. (legge

1746/1962)

Il periodo trascorso in zone di intervento O.N.U. deve essere valutato, ai fini della determinazione dello stipendio, in misura doppia rispetto alla durata effettiva.

Il beneficio decorre dal giorno di prestazione del servizio e produce effetti per tutto il periodo di permanenza nel grado in cui viene concesso.

Appare utile precisare che il disposto della legge 1746/1962 è riconducibile al R.D. 31.12.1928, n. 3458, art. 117.

Infine, si rappresenta che ai destinatari della citata legge 1746/1962, per espressa previsione dell’art. 5 della legge 824/1971, non è estensibile la previsione normativa di cui alla legge 336/1970 in ordine ai benefici riservati agli ex combattenti e categorie assimilate.

g) Beneficio demografico (legge n.1/1939)

Il periodo di servizio necessario alla concessione dell’aumento biennale di stipendio in corso di maturazione si considera compiuto al primo giorno del mese, se la nascita del figlio avviene entro il giorno 15; diversamente, decorre dal primo del mese successivo.

La concessione del beneficio demografico non influenza la maturazione dei futuri aumenti stipendiali, per i quali è prevista la normale cadenza.

Il riconoscimento della prole naturale e/o di quella adottiva (adozione speciale prevista dall’art. 4 della legge 5.6.1967, n. 431), è equiparata a quella legittima e produce effetti a decorrere dalla manifestazione della volontà, ovvero dalla data del decreto definitivo di adozione speciale.

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PARTE PRIMA – Pagina 77

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

R.D. 31.12.1928, n. 3458 LEGGE 3.1.1939, n. 1 D.Lgs. Lgt. 12.4.1946, n. 320 D.P.R. 20.2.1948, n. 1116 LEGGE 15.7.1950, n. 539 LEGGE 3.4.1958, n. 474 LEGGE 11.12.1962, n. 1746 D.P.R. 5.1.1967, n. 18 LEGGE 24.5.1970, n. 336 D.P.R. 28.12.1970 n. 1079 LEGGE 9.10.1971, n. 824 LEGGE 15.12.1971, n. 1222

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PARTE PRIMA – Pagina 78

R.D. 31 DICEMBRE 1928, n. 3458 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1929, n. 55)

(stralcio)

Art. 117

Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio:

a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto. In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni. Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922.

Art. 120

Agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe giornaliere per i sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si applicano le disposizioni contenute nei precedenti artt. 115, 116, 117 e 118, ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 118, che è applicabile soltanto ai sottufficiali di carriera che erano tali prima del 24 maggio 1915.

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PARTE PRIMA – Pagina 79

Per sottufficiali di carriera devono intendersi coloro che prima del 24 maggio

1915 rivestivano i seguenti gradi: sergente maniscalco, sergente musicante, vice-brigadiere dei carabinieri reali; sergente maggiore, sergente maggiore maniscalco, sergente maggiore musicante e brigadiere dei carabinieri reali; maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe e maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali; maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe e maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri reali; maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe e maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri reali.

I sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) i benefici sopraindicati, avranno il trattamento stabilito dagli articoli sopra citati, fermo il disposto del primo comma dell'art. 99.

LEGGE 3 GENNAIO 1939, n. 1 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1939, n. 10)

Conversione in legge con modificazione del: R.D.L. 21 AGOSTO 1937, n. 1542

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 1937, n. 1542) (stralcio)

Art. 22

Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle

con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo.

La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate in dipendenza della concessione di cui al precedente comma.

D.Lgs. Lgt. 12 APRILE 1946, n. 320 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1946, n. 119)

(stralcio)

Art. 10

Agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, che abbiano prestato servizi particolarmente rischiosi, sono estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e dei reduci di guerra.

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PARTE PRIMA – Pagina 80

Con successivo provvedimento, emanato su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati, verranno dettate le norme per l'applicazione del comma precedente.

Agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate nell'espletamento delle operazioni di bonifica suddette, sono estese le norme concernenti il distintivo d'onore per i mutilati ed invalidi di guerra nonché tutte le norme di assistenza e protezione previste per dette categorie di persone, salvo per quanto riguarda pensioni ed assegni, quanto disposto dagli articoli 11 e 12.

Alle vedove ed agli orfani degli addetti alle operazioni di bonifica di immobili minati, deceduti in seguito a lesioni incontrate nell'espletamento delle operazioni di bonifica suddette, sono estese tutte le norme di assistenza e protezione previste per le vedove e gli orfani di guerra.

D.P.R. 20 FEBBRAIO 1948, n. 1116 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 1948, n. 196)

(stralcio)

Art. 1

Gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati, per poter conseguire, giusta il primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, i benefici previsti dalle disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra, devono possedere i seguenti requisiti: a) aver prestato servizio sui campi minati per un effettivo periodo di tempo non

inferiore a 90 giorni, anche se non consecutivi; b) aver prestato servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli

compiuti dai dirigenti, dagli assistenti e dagli sminatori specializzati. Il periodo minimo suddetto non è richiesto per coloro che siano rimasti feriti o mutilati o invalidi per cause inerenti al servizio di bonifica dei campi minati.

Art. 2

Ai fini della lettera a) dell'art. 1, il sevizio prestato dal personale, di cui alla lettera b) dell'articolo stesso, alla dipendenza di proprietari, concessionari di terreni demaniali, arenili e spiagge, di consorzi e di ditte appaltatrici, a norma degli articoli 7 e 8 del decreto 12 aprile 1946, n. 320, sarà computato sulla base delle risultanze del «Registro del personale brevettato e dei manovali specializzati addetti ai lavori, di bonifica», la cui tenuta è regolata dall'Amministrazione.

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PARTE PRIMA – Pagina 81

Per il personale stesso, dipendente dall'Amministrazione militare, il computo del servizio sarà fatto sulla base delle risultanze del giornale dei lavori.

LEGGE 15 LUGLIO 1950, n. 539 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° agosto 1950, n. 174)

(stralcio)

Art. 1

I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti in servizio.

Art. 3

Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19.2.1942, n. 137.

LEGGE 3 APRILE 1958, n. 474 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 maggio 1958, n. 114)

(stralcio)

Art. 5

I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell’ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini. La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione.

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PARTE PRIMA – Pagina 82

LEGGE 11 DICEMBRE 1962, n. 1746

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1963, n. 6)

Articolo unico Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa.

D.P.R. 5 GENNAIO 1967, n. 18 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44)

(stralcio)

Art. 144 (Residenze disagiate)

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per le più gravose condizioni di vita o di clima.

Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate è computato ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie.

Ai fini del computo del servizio in particolari sedi richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate è valutato con un aumento di sei dodicesimi. Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate è trasferito a richiesta dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non può essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata.

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PARTE PRIMA – Pagina 83

LEGGE 24 MAGGIO 1970, n. 336 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1970, n. 144)

(stralcio)

Art. 1

I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione. Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.

D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, n. 1079 (Pubblicato sul Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 gennaio 1971, n. 4)

(stralcio)

Art. 30 comma 3 Agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo

equipollente e per quelli nominati tali in seguito a speciale concorso per titoli di studio universitari sono computati agli stessi effetti del primo comma del presente articolo gli anni di studi corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori.

LEGGE 9 OTTOBRE 1971, n. 824

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 ottobre 1971, n. 262) (stralcio )

Art. 5

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336 e quelle della presente

legge sono estese, in quanto applicabili e con le stesse decorrenze, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei corpi di polizia in

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PARTE PRIMA – Pagina 84

servizio permanente o continuativo, ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.

Tali disposizioni non si applicano al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

La disposizione dell'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica ai militari che abbiano fruito della promozione prevista dalla legge 25 luglio 1971, n. 536, recante norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.

LEGGE 15 DICEMBRE 1971, n. 1222 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 gennaio 1972, n. 18)

(stralcio)

Art. 20

Salve diverse disposizioni particolari della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera a) dell'articolo 11 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Al personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'articolo 11 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso, in quanto non vi risieda una Rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti e al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

Al personale militare continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti; ai fini del primo comma del presente articolo e dell'ultimo comma dell'art. 24.

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PARTE PRIMA – Pagina 85

CAPITOLO VI - LEGGE 10 APRILE 1954, n. 113 e LEGGE 31 LUGLIO 1954, n. 599

“Trattamento economico durante la permanenza in particolari posizioni di stato”.

1. Generalità

Lo stato degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (legge 10.4.1954, n. 113 ) nonché lo stato dei Sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (legge 31.7.1954, n. 599 ) prevedono, tra le altre, le seguenti posizioni di stato: - Aspettativa (art. 21 legge 113/1954 ed art. 15 legge 599/1954); - Sospensione dall’impiego (art. 28 legge 113/1954 ed art. 19 legge

599/1954); - Richiamo o trattenimento in servizio (art. 65 legge 113/1954 ed art. 47

legge 599/1954). Di seguito, vengono esaminati gli aspetti giuridici ed i relativi riflessi

economici conseguenti alle cennate modifiche temporanee dello "status del personale militare". I medesimi provvedimenti disciplinano, inoltre, il richiamo ed il trattenimento in servizio degli Ufficiali e dei Sottufficiali delle FF.AA..

2. Aspettativa

La posizione di aspettativa costituisce una modifica temporanea del rapporto d’impiego, limitata al periodo in cui il dipendente è esonerato dalla prestazione della propria attività professionale.

L’aspettativa è concessa per le seguenti cause: - prigionia di guerra; - infermità dipendente e non da causa di servizio; - riduzione dei quadri; - motivi privati.

Di seguito, vengono esaminati gli aspetti giuridici dell’aspettativa per infermità, per riduzione di quadri e per motivi privati.

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PARTE PRIMA – Pagina 86

A. Aspettativa per infermità (artt. 24 e 25 legge 113/1954 ed art. 16 e 18 legge 599/1954) a) Aspetti giuridici.

La durata dell’aspettativa per infermità non può superare il termine perentorio di due anni nel quinquennio.

Occorre precisare, preliminarmente che i periodi trascorsi in aspettativa per infermità sono computati sia ai fini della determinazione stipendiale, sia ai fini pensionistici come servizio effettivamente prestato (art. 26 legge 187/1996). I periodi trascorsi in detta posizione si sommano allorquando tra essi non intercorre una prestazione di servizio superiore a tre mesi.

Non sono considerati come aspettativa i periodi di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio (D.P.R. 394/1995 art. 14). Parimenti sono esclusi i periodi di licenza straordinaria per malattia (massimo 45 giorni - legge 537/1993 - art. 3 comma 40 bis). Le cennate disposizioni non trovano applicazione nei riguardi degli Ufficiali di complemento di 1^ nomina in quanto il rapporto con l’Amministrazione si basa sul vincolo di soggezione derivante dall’obbligo delle prestazioni della ferma di leva.

b) Effetti economici. Di seguito per completezza di trattazione vengono riportate

alcune tabelle riepilogative, per ciascuna categoria di personale nelle quali viene specificata la durata massima della licenza straordinaria di convalescenza, nonché dei relativi riflessi sul trattamento economico.

A fattor comune, va precisato che, in luogo dell’indennità operativa “maggiorata” eventualmente prevista per il Reparto di appartenenza a partire dal 16° giorno di assenza a seguito di infermità, compete l’indennità di impiego operativo di base.

Ufficiali e Sottufficiali in servizio permanente (o posizioni assimilabili)

Per il personale in questione, la normativa di riferimento di cui alle leggi 10.4.1954, n. 113 (artt. 21-22-23), 31.7.1954, n. 599 (artt. 15-16) e 5.5.1976, n. 187 (artt. 26-27) ha subito modificazioni per effetto delle disposizioni (estese al personale militare non dirigente dall’art. 13 del D.P.R. 31.7.1995, n. 394) previste dalla legge 24.12.1993, n. 537 (art. 3 ultimo comma) e dalla legge 23.12.1994, n. 724 (art. 22, commi 22 e 23).

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PARTE PRIMA – Pagina 87

INFERMITA’ NON

DIPENDENTE INFERMITA’ DIPENDENTE

Lic. str. conv. Aspettativa Lic. Str. Conv. Aspettativa Durata fino al

31.12.95 60 gg 2 anni (ogni 5) 60 gg. 2 anni(ogni 5)

Durata dal 1.1.1996 45 gg. 2 anni (ogni 5) 45 gg. 2 anni (ogni 5)

Tratt.Ec/co fino al

31.12.95

1° mese intero 2° mese all’80%

1° anno intero 3° sem. al 50%

dopo il 3° sem. 0% Intero tratt. Intero tratt.

Tratt. Ec/co dal 1.1.1996

1° giorno a 2/3 rimanente periodo

intero (*)

1° anno intero 3° sem. al 50%

dopo il 3° sem. 0% Intero tratt. Intero tratt.

(*) abrogato per effetto dell’art. 12 del D.P.R. 16.3.1999, n. 255

Ufficiali di cpl in ferma volontaria o rafferma (art. 37 legge 574/1984 e art. 9 legge 224/1986) e sergenti in ferma prolungata

INFERMITA’

NON DIPENDENTE INFERMITA’ DIPENDENTE

Lic. Str. Conv. Lic. Str. Conv.

DURATA 2 anni (per l’intero periodo di ferma o rafferma)

2 anni (per l’intero periodo di ferma o rafferma)

DURATA 1° mese intero 2° mese all’80% 3° mese in poi al 60%

Intero trattamento

Il personale in questione può chiedere, prima dell’invio in licenza di

convalescenza, di fruire della licenza ordinaria spettante nell’anno. Inoltre, il personale in esame, cessato dalla ferma o rafferma per

non aver riacquistato l’ idoneità al termine del periodo massimo di licenza di convalescenza consentito, qualora l’infermità sia dipendente da causa di servizio, continuerà, se del caso, a fruire di cure a domicilio o di ricovero in luogo di cura, sino a quando nei suoi confronti non potrà essere adottato un provvedimento medico legale definitivo.

Ufficiali di cpl. di prima nomina

INFERMITA’ NON DIP. INFERMITA’ DIP. Lic. Str. Conv. Lic. Str. Conv.

DURATA La misura necessaria a coprire l’intero periodo di inidoneità

La misura necessaria a coprire l’intero periodo di inidoneità

TRATT. EC/CO Primi 15 gg. intero trattamento dal 16° giorno sospensione del trattamento

Primi 90 gg. Intero trattamento dal 91° gg. sospensione del trattamento

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PARTE PRIMA – Pagina 88

Volontari in ferma prolungata e ferma breve

INFERMITA’ NON DIPENDEN.

INFERMITA’ DIPENDENTE

RICOVERI IN LUOGHI DI CURA LIC.STR.CONV. LIC.STR.CONV.

DURATA ////

La misura necessaria a coprire l’intero

periodo di idoneità

La misura necessaria a coprire l’intero

periodo di idoneità

TRATTAMENTO ECONOMICO

La paga è sempre dovuta a prescindere dalla dipendenza o meno della causa di servizio dell’evento che ha determinato il ricovero

La paga non è dovuta

La paga è sempre dovuta

Graduati e militari di truppa in servizio di leva

INFERMITA’ NON DIPENDEN.

INFERMITA’ DIPENDENTE

RICOVERI IN LUOGHI DI CURA

LIC.STR.CONV. LIC.STR.CONV.

DURATA ////

La misura necessaria a coprire l’intero periodo di idoneità

La misura necessaria a coprire l’intero periodo di idoneità

TRATTAMENTO ECONOMICO

La paga è sempre dovuta a prescindere dalla dipendenza o meno della causa di servizio dell’evento che ha determinato il ricovero

La paga non è dovuta

La paga è sempre dovuta

B. Aspettativa per riduzione dei quadri (artt. 7 e 17 L. 804/1973)

La norma, rivolta ai soli Ufficiali Generali e Colonnelli, disciplina i riflessi economici derivanti dal transito nella posizione di a.r.q. (aspettativa per riduzione quadri). In sede di prima applicazione, era previsto il mantenimento degli assegni a carattere stipendiale (stipendio, indennità di funzione, tredicesima mensilità e indennità integrativa speciale), in misura ridotta ai quattro quinti, con esclusione degli emolumenti legati all’effettiva prestazione di servizio, quali l’indennità d’impiego operativo e l’indennità di aeronavigazione.

Successivamente, tale disposizione ha subito modificazioni per effetto della legge 19 febbraio 1979, n. 52 art. 1 bis. che ha stabilito, con decorrenza 22.2.1979, il diritto, per gli ufficiali in a.r.q., alla percezione degli assegni spettanti al pari grado in servizio, come di seguito riportato:

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PARTE PRIMA – Pagina 89

a) ridotti a nove decimi: - stipendio; - indennità di funzione (conglobata nello stipendio con decorrenza

1.2.1981 ai sensi dell’art. 21, c. 2, della legge 6.8.1981, n. 432); - indennità di impiego operativo di base; - compenso per lavoro straordinario obbligatorio (istituito dall’art.

10, comma 1, della legge 8.8.1990, n. 231 e riassorbito con D.P.R. 31.7.1995, n. 394 che ha istituito l'assegno pensionabile);

- indennità di aeronavigazione; - indennità di istituto.

b) in misura intera: - indennità integrativa speciale; - aggiunta di famiglia.

Inoltre, la legge 52/1979 prevede che il servizio prestato nella posizione di a.r.q. sia valido ai fini dell’acquisizione degli aumenti periodici di stipendi e dell’indennità di funzione, nonché, a favore dei Colonnelli, per il conseguimento del secondo livello stipendiale.

Infine, in base all’art 43, comma 2, della legge 19.5.1986, n. 224 il trattamento economico spettante al personale in a.r.q., a decorrere dal 15.6.1986 (attualmente vigente) prevede che gli assegni già corrisposti con riduzione a 9 decimi, vengano liquidati nella misura di 9,5 decimi).

C. Aspettativa per motivi privati (art. 10 L. 113/1954 ed art. 8 L.

599/1954)

In tale evenienza, non compete alcun emolumento. Il lasso di tempo trascorso in detta posizione, massimo due anni nel quinquennio non è computabile come servizio prestato sia ai fini della determinazione stipendiale sia pensionistici. Si differenzia: - l’aspettativa concessa a favore del personale che ricopre cariche

elettive presso Amministrazioni locali o presso Enti Autonomi Territoriali (legge 12.12.1966, n. 1078 e legge 27.12.1985, n. 816). Agli interessati non compete alcun trattamento a carico dell’Amministrazione Difesa. Tuttavia il periodo di assenza dal servizio è computato come prestato, ai fini dell’anzianità di servizio, ed è valutabile per il trattamento di quiescenza e previdenza;

- l’aspettativa concessa agli eletti al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o al Cons. Reg. (D.Lvo 6.2.1993 n. 29). Gli eletti hanno, in tali casi, diritto ad optare per il trattamento corrisposto dall’A.D. Per quanto concerne la valutabilità del servizio, si richiama a quanto precisato per le Amministrazioni locali.

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PARTE PRIMA – Pagina 90

3. Sospensione dall’impiego

a) Aspetti giuridici. La sospensione dall’impiego è disciplinata dalle seguenti norme:

- art. 28 della Legge 113/1954 - Ufficiali in Spe o categorie assimilate; - art. 52 della Legge 113/1954 - Ufficiali della categoria in congedo

(Ufficiali Cpl. ecc.); - art. 19 della Legge 599/1954 - Sottufficiali.

Essa può avere carattere precauzionale, disciplinare e penale e viene disposta con decreto del Direttore Generale.

Durante il periodo di sospensione il dipendente è privato dell’esercizio giuridico e materiale dell’attività professionale, pur rimanendo vincolato verso l’A.D. da rapporto d’impiego.

Scaturisce dall’accertamento di un illecito a carattere penale e/o disciplinare o da eventi che ne hanno relazione.

b) Effetti economici.

Agli Ufficiali della categoria dello Spe e del Congedo, compete il trattamento economico in godimento alla data dell’emissione del provvedimento, ridotto al 50%, a titolo di assegno alimentare.

Analogo trattamento è riservato ai Sottufficiali, ai sensi dell’art. 23 della legge 599/1954. Per contro non può essere esteso agli Ufficiali Cpl. 1^ nomina ed ai graduati e militari in ferma prolungata e breve.

Infatti, mentre per i primi la prestazione lavorativa non è configurabile come quella degli Ufficiali in Spe, bensì come corrispettivo del rapporto di servizio, lo status dei secondi non contempla la possibilità di essere sospesi dall’impiego.

Pertanto, la paga non è dovuta nei periodi di detenzione in attesa di giudizio, salvo la corresponsione postuma nel caso di proscioglimento.

Analoga procedura deve essere adottata nei riguardi dei graduati e militari di truppa in servizio di leva.

Ai fini del trattamento pensionistico, il periodo di sospensione dall’impiego è computato per metà.

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PARTE PRIMA – Pagina 91

4. Richiamo e trattenimento in servizio

a) Aspetti giuridici.

Il D.Lgs. 30.12.1997, n. 498 (art. 1 comma 7) - abrogativo del 1° comma dell’art. 55 della legge 10.4.1954, n. 113 e la legge 31.7.1954, n. 599 art. 47, dispongono rispettivamente che gli Ufficiali ed i Sottufficiali in congedo possono essere richiamati in temporaneo servizio per esigenze dell’A.D., ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni. Il predetto richiamo può avvenire con o senza assegni (art. 50 legge 113/1954).

Il richiamo con assegni è stabilito con decreto del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanza.

Per contro il richiamo senza assegni è posto in essere con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare.

Il richiamo in servizio, per espressa previsione del D.Lgs 30.4.1997, n. 165 art. 3 può avvenire esclusivamente previo assenso dell’interessato. Tale condizione è indispensabile per il collocamento in ausiliaria del personale militare avente diritto.

Si rappresenta, infine, che il personale cessato dal servizio a domanda, ai sensi dell’art 43, 5° comma della legge 19.5.1986, n. 224, può essere richiamato a domanda, senza assegni, solo in caso di mobilitazione.

Tuttavia, nei confronti del citato personale è previsto il richiamo in servizio d’autorità, con assegni, dalla posizione dell’ausiliaria.

b) Effetti economici.

Al personale militare richiamato in servizio compete il trattamento economico del pari grado , di pari anzianità, in servizio permanente.

Il trattamento economico eventuale deve riflettere gli impegni e gli incarichi attribuiti a ciascun interessato.

In alternativa, a domanda, ai sensi dell' art. 52 del R.D. 31.12.1928, n. 3458, può essere corrisposto il trattamento pensionistico spettante all’atto del richiamo, qualora questo risulti più favorevole.

Qualora il richiamo in servizio abbia durata di almeno un anno, senza soluzione di continuità, compete la riliquidazione del trattamento pensionistico computando gli assegni pensionabili goduti durante il richiamo, nonché gli aumenti biennali maturati durante il periodo trascorso in ausiliaria.

Analogamente, compete un supplemento d’indennità di buonuscita, da calcolarsi sull’ultima base contributiva e rapportato all’ulteriore servizio prestato da richiamato.

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PARTE PRIMA – Pagina 92

Qualora il richiamo sia di durata non inferiore al biennio, senza

soluzione di continuità, occorre riliquidare l’indennità di buonuscita rapportandola all’intero servizio prestato con iscrizione al fondo.

Comunque, ai sensi dell’art. 41, 3° comma del D.P.R. 29.12.1973, n. 1032, nel caso di trattenimento in servizio senza soluzione di continuità con percezione degli assegni, l'iscrizione al fondo per l'indennità di buonuscita prosegue per tutta la durata dell'ulteriore servizio. Resta salva la facoltà di richiedere la liquidazione dell’indennità di buonuscita alla data di cessazione dal servizio permanente.

Nel caso di richiamo in servizio senza assegni, previsto esclusivamente per gli Ufficiali ai sensi dell’art. 50 della legge 113/ 1954, non compete alcun trattamento economico a carattere continuativo.

Per contro è riconoscibile il trattamento economico eventuale, qualora ne ricorrano le condizioni, di seguito elencato:

- compenso per lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 10 della legge 8.8.1990, n. 231, qualora sia previsto - per l’attività espletata - l’orario di servizio regolato dalla stessa norma;

- l’indennità di missione per servizio fuori sede connesso all’incarico; - l’indennità prevista dall'art. 1 della legge 29.3.2001, n. 86, qualora –

nel corso del richiamo - sia disposto un trasferimento “d’autorità” da una a un’altra sede di servizio;

- l’indennità di imbarco di cui all’art. 4 della legge 23.3.1983, n. 78, che dovrà essere attribuita per i giorni di effettiva presenza a bordo ai sensi del Regio Decreto 15.7.1938, n. 1156;

- il trattamento economico previsto dalla legge 8.7.1961, n. 642, nel caso di destinazione all’estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso Enti, Comandi ed Organismi internazionali.

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PARTE PRIMA – Pagina 93

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 10.4.1954, n. 113 LEGGE 31.7.1954, n. 599 LEGGE 10.12.1973, n. 804 D.P.R. 29.12.1973, n. 1032 LEGGE 5.5.1976, n. 187 R.D. 31.12.1928, n. 3458 LEGGE 19.2.1979, n. 52 LEGGE 19.5.1986, n. 224 D.P.R. 31.7.1995, n. 394 D.Lgs. 30.4.1997, n. 165 D.Lgs. 30.12.1997, n. 498

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PARTE PRIMA – Pagina 94

LEGGE 10 APRILE 1954, n. 113 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1954, n.98 )

(stralcio)

Art. 5 (L'anzianità di grado assoluta e relativa)

Per l'anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dall'ufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge. Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

Art. 10 L'ufficiale del servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato: 1) detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese; 2) detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese; 3) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale; 4) in aspettativa per motivi privati; 5) [in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione]. La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate.

Art. 21 (Aspettativa)

comma 1 L'aspettativa è la posizione dell'Ufficiale esonerato

temporaneamente dal servizio per una delle seguenti cause: a) prigionia di guerra, o altre cause di limitazione della libertà personale nel corso di operazioni di carattere umanitario, o di polizia internazionale, o di conflitti armati assimilabili allo stato di guerra, ancorché non formalmente dichiarato;

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PARTE PRIMA – Pagina 95

b) infermità temporanee; c) motivi privati; d) riduzione di quadri; e) cariche elettive politiche e amministrative.

comma 2 L'aspettativa è disposta di diritto per le cause di cui al comma 1,

lettera a), a domanda o d'autorità per la causa di cui al comma 1, lettera b); a domanda per la causa di cui al comma 1, lettera c); d'autorità per la causa di cui al comma 1, lettera d).

comma 3 La causa indicata dal comma 1, lettera b), deve essere accertata

dall'amministrazione. Prima del collocamento in aspettativa per infermità all'Ufficiale sono concessi, a domanda, i periodi di licenza non ancora fruiti, previsti dalle disposizioni vigenti.

comma 4 Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'ufficiale deve motivare la

richiesta di aspettativa. L'aspettativa non può avere durata inferiore a quattro mesi e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio. Trascorsi i primi quattro mesi, l'ufficiale può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.

comma 5 L'aspettativa di cui al comma 1, lettera e), per le cariche elettive

politiche è disposta d'ufficio ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le cariche elettive amministrative è disposta a domanda, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Art 22

L'aspettativa non può durare più di due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata. Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra. L'ufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

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PARTE PRIMA – Pagina 96

Art. 24 Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo o a disposizione. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari. Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'art. 22. Se allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'art. 36. Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.

Art. 25 comma 1 L'ufficiale in aspettativa per infermità, che abbia maturato le

condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

comma 2 È parimenti richiamato in servizio, a domanda, l'ufficiale in

aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1.

Art. 28

La sospensione dall'impiego può avere carattere: a) precauzionale; b) disciplinare; c) penale. La sospensione dall'impiego può essere applicata anche agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.

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PARTE PRIMA – Pagina 97

Art. 29

L'ufficiale cui siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare può, ove la gravità di tali fatti lo consigli, essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare. Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso ordine o mandato di cattura. Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. Quando, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare. Oltre al caso di cui al terzo comma la sospensione dall'impiego è revocata a tutti gli effetti quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a procedimento disciplinare oppure quando questo si esaurisca senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale, revocandosi l'eventuale eccedenza. L'Ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.

Art. 30

La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un Consiglio di disciplina; la sua durata non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici.

Art. 31

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la sospensione dall'impiego come pena accessoria ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

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PARTE PRIMA – Pagina 98

Art. 36

(Cessazione dal servizio permanente per infermità) L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. Se trattisi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. Se trattasi di infermità non provenienti da cause di servizio:

a) l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo; c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni, di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Art. 50 L'ufficiale in congedo può essere richiamato in servizio, d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dalla presente legge. Può anche essere richiamato a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Il richiamo a domanda con assegni ha luogo con decreto Ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro.

Art. 65 L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età: 65 anni se ufficiale superiore; 62 anni se ufficiale inferiore.

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PARTE PRIMA – Pagina 99

LEGGE 31 LUGLIO 1954, n. 599 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 1954, n. 181 S.O.)

(stralcio)

Art. 8 Il sottufficiale delle categorie in congedo detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata della detenzione o della sospensione.

Art. 15 Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause: a) prigionia di guerra; b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio; c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio; d) motivi privati. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa. L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio. L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

Art. 16

L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge. Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra. Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.

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PARTE PRIMA – Pagina 100

Art. 18 Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio né altro assegno. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà; il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

Art. 19

La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare, o penale. La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione. La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

Art. 23 Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego è computato per metà.

Art. 47 Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità, nei casi previsti dalla presente legge. Il sottufficiale può, col suo consenso, essere richiamato in servizio anche oltre i casi predetti, per qualsiasi occorrenza. I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, è tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo. I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto ministeriale e, salvo che vengano effettuati per sopperire a deficienze organiche di carattere transitorio, previa intesa col Ministero del tesoro.

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PARTE PRIMA – Pagina 101

Il sottufficiale in congedo, richiamato in servizio temporaneo, è impiegato in relazione alla età e alle condizioni fisiche.

LEGGE 10 DICEMBRE 1973, n. 804 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1973, n. 329)

(stralcio)

Art. 7 Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente articolo 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente più anziano ed, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale e secondo il seguente ordine:

- ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo;

- ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»; - ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio

permanente effettivo ma non iscritti in quadro; - ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 48 della

legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

- ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto dell'articolo 48 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della L. 13 dicembre 1965, n. 1366;

- ufficiali in servizio permanente effettivo. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa. Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge. Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8. Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di

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PARTE PRIMA – Pagina 102

cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennità di cui agli artt. 67 e 68 della L. 10 aprile 1954, numero 113, e agli artt. 47 e 48 della L. 29 marzo 1956, n. 288. Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma. La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennità di buonuscita, per l'applicazione del precedente quinto comma e del quinto comma del successivo articolo 17 della presente legge, farà carico al Ministero del tesoro.

Art. 17

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito la promozione nella posizione di a disposizione o che la conseguano in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, non sono computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della presente legge. Gli ufficiali di cui al precedente comma permangono in servizio fino al 31 dicembre 1978, ma non oltre il limite di età del grado conseguito nella posizione di a disposizione. Qualora entro la predetta data non siano stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, fino al raggiungimento di detto limite di età, con un trattamento economico ridotto ai 4/5 degli stipendi e delle indennità di funzione stabilite dall'articolo 8 della presente legge. Il relativo trattamento di quiescenza verrà, comunque, calcolato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8. Agli ufficiali di cui ai precedenti commi fino alla predetta data del 31 dicembre 1978 compete il trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9, con la osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge. Gli ufficiali di cui al presente articolo possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda anche prima del 31 dicembre 1978. In tal caso, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni di servizio quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore a sei mesi intercorrenti fra la data di cessazione dal servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

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PARTE PRIMA – Pagina 103

D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, n. 1032

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 1974, n. 71) (stralcio)

Art. 41

(Decorrenza e cessazione dell'iscrizione) L'iscrizione ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e cessa dalla data di cessazione dal servizio per qualunque causa. Nel caso in cui il dipendente sia trattenuto o richiamato in servizio senza soluzione di continuità e con percezione degli assegni di attività, l'iscrizione prosegue per tutto il periodo di trattenimento o di richiamo. Resta salva la facoltà dell'interessato di far valere i propri diritti alla data di cessazione dal servizio, anteriore al trattenimento o richiamo.

LEGGE 5 MAGGIO 1976, n. 187 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 maggio 1976, n. 122)

(stralcio)

Art. 26 (Trattamento durante l'aspettativa)

Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonché ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto. Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre

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PARTE PRIMA – Pagina 104

1973, n. 824, limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme vigenti per le singole categorie di personale.

Art. 27. (Trattamento economico durante la licenza di convalescenza)

La licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio per il personale indicato al precedente articolo 26 non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi. Durante l'indicato periodo al predetto personale competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese, ridotti a quattro quinti per il secondo mese. Per il personale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 26, il suddetto periodo di due mesi non è computato ai fini della durata dei periodi massimi consentiti di assenza dal servizio. Ai sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia nonché ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia in ferma volontaria o in rafferma, durante la licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio competono, salvo quanto previsto dal precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese e ridotti a quattro quinti per il secondo mese, fermo il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il restante periodo dalle stesse consentito. Qualora il medesimo personale abbia almeno sei anni di servizio militare, il periodo di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo in misura intera, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, è elevato a sei mesi; per il restante periodo lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, sono ridotti a tre quinti. Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 26 in licenza di convalescenza può, a domanda, essere collocato in aspettativa per infermità anche prima della scadenza della licenza stessa.

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PARTE PRIMA – Pagina 105

R.D. 31.12.1928, n. 3458

(stralcio)

Art. 52 (art. 11 regio decreto del 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma, del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032). - Agli ufficiali richiamati dal congedo, che sono provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato, ed a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria è dovuto lo stipendio loro spettante, restando sospeso il pagamento della pensione e dell'indennità di servizio ausiliario. Detta pensione ed indennità però continuano in luogo dello stipendio militare se più favorevole. Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti o richiamati in servizio, oltre a ricevere gli assegni del grado, continuano a percepire la pensione di guerra di cui sono provvisti. L'impiegato civile dello Stato, richiamato in servizio come ufficiale, conserva per i primi due mesi lo stipendio di cui è provvisto. L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità, per giustificati motivi di famiglia, per servizio militare o per elezione all'ufficio di deputato al parlamento. Nei tre ultimi casi non ha diritto a stipendio. L'aspettativa per infermità può essere disposta anche d'ufficio, su proposta del consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte. L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio. L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare. L'impiegato, invece, richiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purché l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa. L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto. Per gli impiegati sotto le armi in tempo di guerra, si provvede con disposizioni speciali.

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PARTE PRIMA – Pagina 106

LEGGE 19 FEBBRAIO 1979, n. 52 Conversione in legge del

D.L. 23 DICEMBRE 1978, n. 814 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1979, n. 51)

(stralcio)

Art. 1 bis

Agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi degli articoli 7 e 17 della legge 10 dicembre 1973, numero 804, per il periodo in cui permangono in tale posizione, competono gli assegni previsti per i pari grado in servizio, con riduzione ai 9/10 dello stipendio e delle indennità di funzione, e di impiego operativo di base, di aeronavigazione e di istituto. Agli stessi ufficiali competono, altresì, l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere. Il relativo trattamento di quiescenza viene comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico pensionabile. Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettative per riduzione di quadri e agli ufficiali che cessano dal servizio permanente a domanda ai sensi del settimo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e del quinto comma dell'articolo 17 della stessa legge competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante: - il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita, che agli stessi

sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici biennali e gli eventuali passaggi di classe di stipendio;

- le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 20 marzo 1956, n. 288.

LEGGE 19 MAGGIO 1986, n. 224 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 maggio 1986, n. 125)

(stralcio)

Art. 43

comma 1 Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.

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PARTE PRIMA – Pagina 107

comma 2 Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi

beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali competono, altresì, l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.

comma 3 Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per

riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante: a) il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio; b) le indennità di cui agli articoli 67, come modificato dal successivo articolo 44, e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113; i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei.

comma 4 Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al precedente comma 3 e per essi non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417 , e ulteriormente modificato dall'articolo 44 della presente legge.

comma 5 Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle

rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età.

comma 6 Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri

sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

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PARTE PRIMA – Pagina 108

comma 7 Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti commi 4 e

5 possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione.

comma 8 Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di

quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.

D.P.R 31 LUGLIO 1995, n. 394 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222)

(stralcio)

Art. 10 (Orario di lavoro)

comma 1 La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. comma 2 In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il

personale di cui all'art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

comma 3 Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui all'art. 10,

comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Art. 14 (Aspettativa per motivi privati e per infermità)

comma 1 Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, l'aspettativa per motivi

privati e per infermità è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113, alla legge 31 luglio 1954, n. 599, e per i volontari di truppa in servizio permanente dall'art. 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza per il personale in ferma e rafferma volontaria, per l'intero periodo di ferma e rafferma, è di 2 anni.

comma 2 Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

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PARTE PRIMA – Pagina 109

comma 3 Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del

personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

comma 4 Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio

1996.

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PARTE PRIMA – Pagina 110

D.Lgs 30 APRILE 1997, n. 165

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 giugno 1997 , n. 139) (stralcio)

Art. 3

(Ausiliaria)

comma 1 Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.

comma 2 Il personale militare permane in ausiliaria:

a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni; b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

comma 3 All'atto della cessazione dal servizio, il personale viene iscritto in

appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza ed in incarichi adeguati al ruolo ed al grado rivestito. Le norme di attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 97 e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, statuiranno l'accesso, la permanenza e le cause di esclusione dall'ausiliaria.

comma 4 Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale,

all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.

comma 5 Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il

sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995. Al termine del periodo di permanenza in tale

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PARTE PRIMA – Pagina 111

posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.

comma 6 Sull'indennità di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di

perequazione automatica delle pensioni previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la misura dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente indennità è ridotta ogni anno a partire dal 1° gennaio 1998 di un punto percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento.

comma 7 Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione

dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.

comma 8 Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con periodicità triennale, la congruità delle disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 1, ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificativi.

D.Lgs. 30 DICEMBRE 1997, n. 498 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 gennaio 1998, n. 21)

(stralcio)

Art. 1 comma 7 È abrogato il primo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile

1954, n. 113.

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PARTE PRIMA – Pagina 112

"[La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti. Il richiamo in temporaneo servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro]. L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed è collocato nella riserva con perdita anche dell'indennità eventualmente spettantegli ai sensi dell'art. 68."

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PARTE SECONDA – Pagina 113

PARTE SECONDA

Normativa a decorrere dall’introduzione dei livelli funzionali retributivi

Personale non dirigente

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PARTE SECONDA – Pagina 114

CAPITOLO I - LEGGE 11 LUGLIO 1980, n. 312

1. Generalità

La legge 11.7.1980, n. 312 apporta significative innovazioni al sistema retributivo previgente relativo al personale dello Stato non appartenente alla categoria dirigenziale.

La finalità precipua della nuova normativa non è di rivalutare gli stipendi in godimento, bensì di instaurare un nuovo assetto retributivo fondato sulla “funzione” svolta dal singolo dipendente nell’ambito della Pubblica Amministrazione, prescindendo dalla posizione gerarchica.

A tal fine, abbandonando definitivamente il criterio parametrale, a decorrere dal 1.7.1978, il personale non appartenente alla "dirigenza militare" è inquadrato nei livelli funzionali - amministrativi in relazione al grado/qualifica rivestito.

Siffatto sistema prevede che lo sviluppo economico di carriera sia realizzato con incrementi stipendiali derivanti dalla concessione di classi e scatti, la cui acquisizione è legata a cause e cadenze di seguito meglio specificate.

La nuova metodologia, che di per sé mal si addiceva al trattamento economico degli Ufficiali e dei Sottufficiali, esistendo un imprescindibile correlazione tra grado e retribuzione, ha subito, nel tempo, modifiche a salvaguardia del principio della progressione della retribuzione in rapporto a quella gerarchica, con l’introduzione dello “scatto gerarchico”.

2. I livelli funzionali retributivi (art. 137 – 1° e 2° comma)

Di seguito, si riportano i vari livelli, i gradi di appartenenza ed i relativi stipendi nel loro importo iniziale annuo:

Grado Livello Importo iniziale

Tenente Colonnello e Maggiore Capitano e Tenente Sottotenente - Aiut. di Battaglia Maresciallo Magg. “A” - Maresciallo Magg. Maresciallo Capo - Maresciallo Ordinario Sergente Maggiore Sergente

VIII VII VI VI V V IV

€ 2.788,87 € 2.324,06 € 1.859,24 € 1.859,24 € 1.626,84 € 1.626,84 € 1.440,91

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PARTE SECONDA – Pagina 115

I Tenenti Colonnelli, al compimento di 24 anni di servizio ovvero dei 4 anni di grado, sono ammessi all’VIII livello bis (virtuale), il cui importo iniziale è di € 3.067,75.

3. Le classi e gli scatti stipendiali (art. 137 – 3°, 4° e 5° comma)

La progressione economica nei livelli funzionali-retributivi si sviluppa in classi di stipendio che, a loro volta, si articolano in scatti biennali da riassorbirsi all’atto del conseguimento della classe di stipendio successiva.

Ogni classe comporta un aumento costante del 16%, calcolato sul valore dello stipendio iniziale o “piede di livello”, lo scatto è pari al 2,50% dell’importo della classe conseguita.

I tempi di acquisizione delle classi sono i seguenti: - classe I: al compimento del 3° anno di permanenza nel livello; - classe II: al compimento del 6° anno di permanenza nel livello; - classe III: al compimento del 10° anno di permanenza nel livello; - classe IV: al compimento del 15° anno di permanenza nel livello; - classe V: al compimento del 20° anno di permanenza nel livello.

Pertanto, la normale progressione economica nell’ambito di ciascun livello si concretizza nell’attribuzione: - di uno scatto ordinario, dopo due anni di permanenza nel livello iniziale; - della prima classe, dopo tre anni di permanenza nel livello iniziale; - di uno scatto ordinario, dopo due anni di permanenza nella prima classe.

Si limita la citazione alla prima classe, poiché il procedimento introdotto dalla legge 312/1980 produce effetti sino al 31.1.1981, in quanto il sistema retributivo così come descritto è stato totalmente modificato dalla legge 432/1981, a decorrere dal 1.2.1981 (vds. successivo Cap. II).

Gli scatti stipendiali si distinguono in: - ordinari e tabellari (art. 137 - 5° e 6° comma)

Come già rappresentato, la permanenza di un biennio nella classe dà titolo all’acquisizione di uno scatto ordinario; esso si definisce “tabellare” in quanto utile a determinare il tempo di attesa per il transito alla classe successiva.

Parimenti, si definiscono ordinari o tabellari gli aumenti biennali che vengono attribuiti in misura costante ed in numero illimitato in riferimento al successivo al conseguimento dell’ultima classe di stipendio.

- convenzionali (artt. 138 - 1° comma e 140 - 2° comma) Essi si conferiscono, in osservanza del già citato principio

dell’irreversibilità stipendiale (art. 1 del D.P.R. 1079/1970), esclusivamente all’atto dell’inquadramento ovvero all’atto di promozione o nomina a grado o qualifica comportante passaggio a livello retributivo superiore.

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PARTE SECONDA – Pagina 116

- aggiuntivi “gerarchici” (artt. 138 - 5 comma e 140 - 5° comma)

Essi vengono attribuiti, nell’ambito dello stesso livello retributivo, per assicurare la differenziazione stipendiale fra ciascun grado della medesima carriera (Ufficiali e Sottufficiali); vengono mantenuti nei passaggi di classi e riassorbiti con il cambio di livello e non hanno natura temporale.

Di seguito, si riporta il numero degli scatti gerarchici spettanti in ciascun grado:

Grado Scatti gerarchici

Sergente Maggiore Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo Maresciallo Maggiore Maresciallo Maggiore Aiutante Aiutante di Battaglia Sottotenente - Tenente Capitano Maggiore Tenente Colonnello Ten. Col. con più di 24 anni di servizio ovvero con 4 anni di anzianità di grado

0 1 2 0 1 2 0 1 0 1

0

In ordine alla decorrenza economica delle classi e degli scatti, si evidenzia

che, ai sensi dell’art. 137 - 7° comma della legge 312/1980, essa è fissata al primo giorno del mese in cui si consegue il diritto. Per contro, la variazione retributiva per passaggio di livello (art. 138 - 1° comma) opera dalla data della promozione da cui scaturisce.

4. Il maturato economico (art. 140 - 1° e 2° comma)

L’attribuzione dello stipendio spettante, in sede di primo inquadramento (a decorrere dal 1.1.1978 ai fini giuridici e dal 1.7.1978 ai fini economici), deve avvenire previo calcolo del “maturato economico”.

Tale elemento è costituito dalla somma di: - stipendio ed eventuale assegno personale; - assegno perequativo; - acconto sui miglioramenti economici (complessivi € 216,91, quota

costante), di cui alle leggi 14 aprile 1977, n. 112 e 17 novembre 1978, n. 715, maturati in data 30.6.1978.

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PARTE SECONDA – Pagina 117

Nel caso in cui il maturato economico, così determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello d'inquadramento previsto dalla legge 312/1980, viene attribuito quest’ultimo stipendio; qualora, invece, il maturato economico risulti d’importo superiore (maturato economico attivo) è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti, anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore a quello del maturato economico. Gli eventuali scatti gerarchici conseguiti debbono essere attribuiti dopo aver stabilito lo stipendio spettante.

5. L’anzianità pregressa (art. 140 – 3° comma)

Ad inquadramento effettuato, viene attribuito, in relazione agli anni di permanenza alle armi (minimo di anni 15), un determinato numero di scatti biennali in ragione del 2,5% a titolo di monetizzazione dell'anzianità di servizio prestato.

Essi presentano le seguenti caratteristiche: - si calcolano sulla base stipendiale attribuita all’atto dell’inquadramento; - si applicano in aggiunta a quelli spettanti per anzianità di permanenza

nella classe di stipendio o per promozione o nomina a grado/qualifica superiore che non comporti passaggio di livello retribuito;

- vengono comunque conservati, nell’importo determinato per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge (1.1.1978), in aggiunta a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo. Di seguito, si riporta il numero di scatti spettanti a titolo di compenso per

anzianità pregressa, in relazione al servizio prestato alla citata data del 1° gennaio 1978: - inferiore a 15 anni, scatti 0; - da 15 a 17 anni, scatti 2; - da 18 a 19 anni, scatti 2; - da 20 a 21 anni, scatti 4; - da 22 a 23 anni, scatti 5; - da 24 a 25 anni, scatti 6; - da 26 a 27 anni, scatti 7; - da 28 anni in poi, scatti 8.

6. Situazioni particolari (art. 141 - 1° comma)

L'art. 141 della norma in esame disciplina le particolari situazioni d'inquadramento, che possono così essere sintetizzate:

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PARTE SECONDA – Pagina 118

a) Il personale che abbia conseguito miglioramenti economici nel periodo 1.7.1978 - 31.5.1979, per effetto del preesistente ordinamento, ha diritto ad ulteriori inquadramenti stipendiali successivamente al primo. Qualora il maturato economico rideterminato a seguito di detti miglioramenti superi lo stipendio in percezione, debbono essere attribuiti scatti di natura convenzionale.

b) Il personale assunto in servizio nel periodo 1.1.1978 - 30.6.1978 è inquadrato nei livelli funzionali retributivi con decorrenza giuridica dalla data di nomina ed economica dal 1.7.1978. In particolare, si evidenzia che ai S. Tenenti provenienti dall’Accademia Militare, agli Aspiranti dell’Accademia di Sanità Militare dell’Esercito ed ai Sergenti provenienti dalla Scuola Allievi Sottufficiali, all’atto dell’inquadramento deve essere valorizzato il servizio militare antecedentemente prestato. Tale beneficio produce effetti economici allorquando non sussistano le condizioni ostative (azione frenante) previste dall’art. 140, ultimo comma della 312/1980, che recita:

“ ai militari ammessi in servizio a partire dal 1.1.1978, in ogni caso, va attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore anzianità di servizio militare comunque prestato”.

c) Il personale assunto in servizio successivamente al 30.6.1978 deve essere inquadrato nel relativo livello di appartenenza a decorrere dalla data di nomina.

7. Attribuzione dello stipendio a seguito di promozione (artt. 138 – 1° e 4° comma e 141 – 2° comma)

La procedura d’inquadramento stipendiale a seguito di promozione si differenzia a seconda che il nuovo grado acquisito comporti o meno transito di livello. Nel caso di permanenza nell’ambito dello stesso livello d’inquadramento, al personale militare compete uno scatto gerarchico. Viceversa, qualora la promozione dia luogo a passaggio di livello, l’Ufficiale od il Sottufficiale deve essere inquadrato nella 1ª classe con uno stipendio immediatamente superiore a quello in godimento.

Anche in tali situazioni, la progressione economica si articola come previsto al precedente punto 4.

8. L’azione perequativa (art. 138 – 3° comma)

La legge 312/1980 contempla la possibilità di sanare eventuali disparità di trattamento economico che dovessero verificarsi in dipendenza delle particolari procedure connesse con le leggi sull’avanzamento o, almeno nella prima fase di applicazione, di anomalie efferenti al suo stesso meccanismo contabile.

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PARTE SECONDA – Pagina 119

Ciò si concretizza con l’ ”azione perequativa”, di possibile effettuazione

qualora i due soggetti a confronto: - abbiano conseguito l’inquadramento nello stesso livello funzionale-

retributivo; - appartengano allo stesso ruolo od alla stessa categoria; - siano in possesso, perlomeno, di identica anzianità di servizio militare

complessiva. Ovviamente, l’azione perequativa deve essere esercitata anche qualora il

soggetto più anziano, promosso prima, venga ad essere superato, in termini stipendiali, dall’altro soggetto meno anziano, promosso in data successiva.

Il confronto fra retribuzioni deve avvenire escludendo dagli importi stipendiali gli eventuali benefici connessi con situazioni soggettive. La perequazione fra personale di grado diverso, ma inquadrato nello stesso livello, deve avvenire con l’esclusione, dallo stipendio del meno favorito, del valore degli scatti gerarchici.

L’azione perequativa non può essere esercitata:

- tra personale inquadrato in livelli diversi; - nei confronti di coloro che, qualora non promossi, avrebbero fruito, nel

livello di provenienza, di una retribuzione superiore a quella loro attribuita a seguito della promozione. In tale ultima fattispecie rientra il caso dei Tenenti Colonnelli inquadrati

direttamente nell’VIII livello bis (virtuale) all’atto della promozione, in quanto già in possesso di un’anzianità di servizio di 24 anni.

Infatti, essi maturano la prima classe stipendiale dopo 3 anni di permanenza nel predetto livello, a differenza dei soggetti meno anziani che, inquadrati nell'VIII livello all'atto della promozione, sono portatori generalmente, di un maturato stipendiale superiore, all’atto del transito nella seconda fascia del predetto livello.

Infine, si rappresenta che, qualora la data di promozione coincida con quella di acquisizione di un beneficio, trova applicazione il principio del “maturato per percepito”, secondo cui l’inquadramento nel nuovo grado deve essere effettuato in relazione al maggior stipendio maturato, nello stesso giorno, nella posizione di provenienza.

9. Situazione particolari legate alla concessione dei benefici combattentistici, demografici etc.

I vantaggi economici connessi a situazioni particolari, già attribuiti nel preesistente sistema retributivo (antecedentemente cioè al 30.6.1978), non possono essere reiterati in sede di primo inquadramento in quanto inglobati nel “maturato economico”.

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PARTE SECONDA – Pagina 120

Per contro, qualora l’acquisizione dei predetti vantaggi avvenga in data

successiva al 30.6.1978, essi debbono essere attribuiti secondo le seguenti procedure:

a) beneficio combattentistico (legge 336/1970): in merito al diritto ed all’attribuzione, si rimanda a quanto precisato nella parte I -Cap. V. Tale concessione si concretizza nell’attribuzione di una anzianità convenzionale, utile all’acquisizione di scatti e classi, dalla data di presentazione della domanda, ovvero da quella espressamente richiesta dall’interessato;

b) beneficio demografico (legge 1/1939): produce effetti dal primo giorno del mese in cui avviene la nascita del figlio naturale, ovvero l’emissione del decreto da parte del Tribunale attestante l’adozione speciale;

c) beneficio derivante dalla concessione dell’equo indennizzo (legge

539/1950). Al pari del beneficio combattentistico, esso si concretizza nell’acquisizione di una anzianità convenzionale che rimane attribuita per tutto il tempo di permanenza nel livello da parte del beneficiario (vds. successivo Cap. V).

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PARTE SECONDA – Pagina 121

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 122

TENENTE COLONNELLO arruolato in data 16/12/1954; Promosso S.Tenente SPE in data 16/12/1955; " Tenente in data 16/12/1957; " Capitano in data 16/12/1962; " Maggiore in data 16/12/1971; " Tenente Colonnello in data 16/12/1976. APPLICAZIONE LEGGE 11.7.1980 N.312 gg mm aaaa aa mm gg 01/01/1978 Servizio 23 == 15 16/12/1954 Benefici di Laurea == == == ------------------ 23 == 15 MATURATO ECONOMICO 30/06/1978 1.713,88 (L.187/1976) Ten.Col. 652,29 (Ass.Pereq.) 216,91 (Ant.senza titolo) -------------------------------- 2.583,08 01/07/1978 2.858,59 - Liv. VIII - Classe 1^ 1 Scatto (0 Ord.; 1 Ger.; 0 Conv.) 01/07/1978 Anz. Pregr. n.5 sc. x 69,72 = 348,61 Ammesso al Liv. VIII bis in data 16/12/1978 16/12/1978 3.067,75 - Liv. VIII bis - Classe 1^ 0 Scatti (0 Ord. ; 0 Ger. ; 0 Conv.) 16/12/1980 Servizio (Maturazione Sc. Ord.) 2 == == 16/12/1978 01/12/1980 3.144,45 - Liv. VIII bis - Classe 1^ 1 Scatto (1 Ord.; 0 Ger.; 0 Conv.)

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PARTE SECONDA – Pagina 123

TENENTE COLONNELLO arruolato in data 16/11/1956; Promosso S.Tenente SPE in data 16/11/1957; " Tenente in data 16/11/1960; " Capitano in data 16/11/1965; " Maggiore in data 16/11/1970; " Tenente Colonnello in data 16/11/1974. APPLICAZIONE LEGGE 11.7.1980 N.312 gg mm aaaa aa mm gg 01/01/1978 Servizio 21 1 15 16/11/1956 Benefici di Laurea == == == ------------------ 21 1 15 MATURATO ECONOMICO 30-06-1978 1.634,16 (L.187/1976) Tenente Colonnello 652,29 (Ass.Pereq.) 216,91 (Ant.senza titolo) -------------------------------- 2.503,36 01/07/1978 2.858,59 - Liv. VIII - Classe 1^ 1 Scatto (0 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.) 01/07/1978 Anzianita' Pregressa n.4 sc. x 69,72 = 278,89 Ammesso al Liv. VIII bis in data 16/11/1978 16/11/1978 3.067,75 - Liv. VIII bis - Classe 1^ 0 Scatti (0 Ord. ; 0 Ger. ; 0 Conv.) 16/11/1980 Servizio (Maturazione Scatto Ordinario) 2 == == 16/11/1978 01/11/1980 3.144,45 - Liv. VIII bis - Classe 1^ 1 Scatto (1 Ord. ; 0 Ger. ; 0 Conv.)

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PARTE SECONDA – Pagina 124

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 3.1.1939, n. 1 LEGGE 24.5.1970, n. 336 D.P.R. 28.12.1970, n. 1079 LEGGE 11.7.1980, n. 312

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PARTE SECONDA – Pagina 125

LEGGE 3 GENNAIO 1939, n. 1 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1939, n. 10)

Conversione in legge con modificazione del: R.D.L. 21 AGOSTO 1937, n. 1542

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 1937, n. 1542)

Art. 22 comma 1 Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese

quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo.

comma 2 La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e

quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate in dipendenza della concessione di cui al precedente comma.

LEGGE 24 MAGGIO 1970, n. 336 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1970, n. 144)

(stralcio)

Art. 1

comma 1 I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in

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PARTE SECONDA – Pagina 126

licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione. Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.

D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, n. 1079 (Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 gennaio 1971, n. 4)

(stralcio)

Art. 1 comma 1 Le tabelle degli stipendi, paghe o retribuzioni allegate al decreto del

Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sono sostituite, con effetto dal 1° luglio 1970, dalla tabella unica allegata al presente decreto.

comma 2 I nuovi stipendi, paghe o retribuzioni si riferiscono alla posizione

iniziale delle corrispondenti categorie, gradi e qualifiche, o delle singole classi di stipendio.

comma 3 Nei casi in cui per una stessa qualifica siano previste più classi

successive alla prima sono attribuite, con decorrenza giuridica ed economica, dalla data di compimento dei periodi di servizio senza demerito, indicati nella tabella unica, adottando le procedure previste per il conferimento degli aumenti biennali.

comma 4 Gli stipendi, paghe o retribuzioni di cui ai precedenti commi sono

suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50% della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nella stessa categoria, grado, qualifica, o classe di stipendio.

comma 5 In caso di promozione, o di conferimento in una stessa qualifica

della classe successiva, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione, sono attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione, d'importo immediatamente superiore a quello in godimento.

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PARTE SECONDA – Pagina 127

comma 6 La disposizione di cui al precedente comma si applica agli operai dello Stato nei casi di nomina a categoria superiore o a capo operaio.

comma 7 Rimangono in vigore le norme di cui agli articoli 2 e 3 del decreto

del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, con le modifiche disposte dal presente decreto.

Art. 27 Con effetto dal 1° luglio 1970, la detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, è così modificata per gli ufficiali dei seguenti gradi e di quelli corrispondenti:

- tenente e capitano anni 0 - maggiore » 6 - tenente colonnello » 17

LEGGE 11 LUGLIO 1980, n. 312 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190)

(stralcio)

Art. 133 (Retribuzioni)

comma 1 In attesa che apposita legge da approvarsi entro il 30 giugno 1980

provveda alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale, alla revisione dell'organico, delle responsabilità, delle funzioni e dei criteri di accesso, di selezione e di mobilità dei dirigenti dello Stato, le retribuzioni attualmente spettanti nelle stesse misure stabilite con provvedimenti di legge a decorrere dal 1° dicembre 1972 sono transitoriamente elevate, a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 134, dal 1° gennaio 1979, in ragione del 40 per cento.

comma 2 A decorrere dal 1° gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle

qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all' 80 per cento della retribuzione per stipendio ed indennità di funzione spettante al primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

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PARTE SECONDA – Pagina 128

comma 3 Resta ferma l'attribuzione al personale di cui al precedente secondo

comma, sino al 31 dicembre 1978, dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, o analoghe indennità pensionabili, e delle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116, 21 novembre 1978, n. 718 ed altre disposizioni analoghe nonché dei miglioramenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1979, n. 223.

Art. 136

(Area di applicazione) comma 1 Le norme di cui al presente titolo si applicano al personale militare

delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere.

comma 2 Per quanto attiene alle forze di polizia, le norme del presente titolo

si applicano transitoriamente sino a quando non sarà diversamente provveduto in materia.

comma 3 Negli articoli successivi sono indicati:

a) con la dizione unica di «militari», la generalità dei destinatari; b) con i gradi dell'Esercito, anche i corrispondenti gradi delle altre

Forze armate e dei Corpi di polizia.

Art. 137 (Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello)

comma 1 A decorrere dal 1° luglio 1978, gli stipendi annui lordi iniziali dei

militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue, avuto riguardo ai livelli retributivi nei quali, in applicazione delle norme di cui al titolo I della presente legge, viene distribuito il personale civile dei Ministeri:

a) IV livello lire 2.790.000: carabiniere, appuntato e sergente; b) V livello lire 3.150.000: sergente maggiore, maresciallo

ordinario, maresciallo capo; c) VI livello lire 3.600.000: maresciallo maggiore, maresciallo

maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia e sottotenente; d) VII livello lire 4.500.000: tenente e capitano; e) VIII livello lire 5.400.000: maggiore e tenente colonnello.

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PARTE SECONDA – Pagina 129

comma 2 Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o

ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio di lire 5.940.000.

comma 3 La progressione economica nell'ambito del livelli di cui ai commi

precedenti si articola su classi di stipendio conseguibili al terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di permanenza nei livelli stessi nonché su scatti biennali in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla classe stipendiale conseguita.

comma 4 Le classi di stipendio comportano ognuna un aumento costante pari

al 16 per cento della misura dello stipendio iniziale. comma 5 Gli scatti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono

riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva. comma 6 Per il periodo di servizio successivo al conseguimento dell'ultima

classe di stipendio, sono attribuiti aumenti periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della suddetta classe per ogni biennio di permanenza nella stessa.

comma 7 Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se

convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

comma 8 Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 138, ai sottotenenti

provenienti dalle Accademie militari, agli ufficiali arruolati mediante concorsi a nomina diretta ed ai sottufficiali provenienti dalle scuole militari è attribuito in relazione agli anni di servizio prestato, ivi compreso quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, lo stipendio iniziale del livello spettante con l'aggiunta di uno scatto periodico per il primo biennio di servizio già prestato e di successivi scatti convenzionali per i restanti bienni eventualmente computabili.

comma 9 Il precedente comma si applica anche nei confronti degli aspiranti

ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari di cui alla legge 24 settembre 1977, n. 717.

comma 10 L'art. 156, R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, e successive

modificazioni e integrazioni, non si applica nei confronti del militare di grado pari o inferiore a tenente colonnello.

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PARTE SECONDA – Pagina 130

Art. 138 (Attribuzione stipendi per passaggio di grado)

comma 1 All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che

comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando l'anzianità maturata, ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza.

comma 2 Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal

primo e dal quinto Comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

comma 3 Al militare con stipendio inferiore a quello spettante al collega con

pari o minore anzianità nel grado di provenienza ma promosso successivamente è attribuito lo stipendio di quest'ultimo.

comma 4 Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad

altro ruolo, retrocedono di grado, è attribuito, nel livello retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali.

comma 5 Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore,

nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe.

comma 6 Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano

comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

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PARTE SECONDA – Pagina 131

Art. 139 (Trattamento economico del personale richiamato)

comma 1 Al personale militare collocato in congedo anteriormente al 1°

gennaio 1978, qualora richiamato in servizio, è attribuito, anche ai fini della successiva progressione economica, lo stipendio iniziale del livello spettante. Ove tale stipendio risultasse di importo inferiore al maturato economico calcolato sulla base delle spettanze conseguite al momento della cessazione dal servizio, ai sensi del primo comma del successivo articolo 140 in quanto applicabile, è attribuito lo stipendio per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al predetto maturato.

comma 2 Al personale militare collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1978,

nella posizione di cui al precedente comma, qualora richiamato in servizio, è attribuito lo stipendio a norma del precedente articolo 137 di importo pari a quello in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 140 (Inquadramento nei livelli retributivi)

comma 1 Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla

data del 1° gennaio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, nei livelli retributivi in applicazione del precedente art. 137 sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° luglio 1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con L. 27 ottobre 1973, n. 628, somma di lire 300.000 annue di cui alla L. 14 aprile 1977, n. 112, e somma di lire 120.000 annue di cui alla L. 17 novembre 1978, n. 715.

comma 2 Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra

determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento è attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti

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PARTE SECONDA – Pagina 132

periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

comma 3 Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi iene

attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli scatti biennali in ragione del 2,50 per cento di cui alla seguente tabella:

Anzianità di servizio

militare Numero scatti

da 15 a 17 anni da 18 a 19 anni da 20 a 21 anni da 22 a 23 anni da 24 a 25 anni da 26 a 27 anni

da 28 anni in poi

2 3 4 5 6 7 8

comma 4 Gli scatti di cui alla presente tabella:

- si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo inquadramento;

- si applicano in aggiunta a quelli spettanti per:

a) anzianità di permanenza nella classe di stipendio;

b) promozione o nomina a grado o qualifica superiore, che non comporti passaggio di livello retributivo;

- vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il personale in servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrano nella base pensionabile di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

comma 5 Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi

gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente art. 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello ai fini della ulteriore progressione economica.

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PARTE SECONDA – Pagina 133

comma 6 Ai militari immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 1978 è in ogni caso attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore anzianità di servizio militare comunque prestato.

Art. 141 (Modificazioni delle situazioni soggettive)

comma 1 Per i militari che, successivamente al 1° luglio 1978, abbiano

conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello, con decorrenza dalla data del conseguimento del miglioramento.

comma 2 Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, i militari abbiano

conseguito una promozione che comporti il passaggio ad un livello retributivo superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello retributivo superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello.

Art. 142 (Stipendi dei generali e dei colonnelli)

comma 1 Nei confronti dei generali e dei colonnelli si applicano le

disposizioni di cui al precedente titolo V (art. 133 comma 1).

Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento)

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

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PARTE SECONDA – Pagina 134

CAPITOLO II - LEGGE 6 AGOSTO 1981, n. 432

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981,

n. 283, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione”.

1. Generalità

L’istituto del “maturato economico”, introdotto dalla legge 312/1980 quale elemento di base per l’inquadramento nei livelli funzionali-retributivi, risultava carente ai fini della valorizzazione dell’anzianità di servizio complessiva, nonché del tempo di permanenza nei livelli stessi. L’esigenza di tramutare in inequivocabili termini retributivi gli elementi temporali derivanti dall’anzianità di servizio comunque prestato, ha portato alla formulazione di una nuova disciplina, assunta a fonte normativa con decorrenza 1 febbraio 1981 (legge 6.8.1981, n. 432). Oltre all’aspetto già evidenziato, le innovazioni più sostanziali apportate dal nuovo ordinamento riguardano:

- l’ammissione al VI livello bis dei Marescialli Maggiori Aiutanti, all’atto del compimento di cinque anni di servizio nella qualifica;

- il conseguimento delle classi stipendiali con cadenza biennale, in percentuale pari all’8% del valore dello stipendio iniziale;

- la concessione dei benefici individuali con scatti del 2,50% sul valore della classe in godimento;

- l’assorbimento degli scatti per “anzianità pregressa”; - la preclusione dell’ “azione perequativa” prevista dall’art. 138 - 3°

comma della legge 312/1980.

2. La progressione economica (art. 16)

La progressione economica nell’ambito di ciascun livello, a decorrere dal 1.2.1981, si sviluppa in otto classi biennali, con un incremento costante dell’ 8% calcolato sul valore del piede di livello, ed in successivi aumenti biennali del 2,50%, calcolati sul valore dell’ultima classe.

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PARTE SECONDA – Pagina 135

Qualora occorra concedere benefici di natura soggettiva (demografici, connessi alla concessione dell’equo indennizzo, ecc.), si attribuiscono scatti convenzionali dal 2,50% calcolati sul valore della classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

L'attribuzione dello "scatto gerarchico", in caso di promozione non comportante passaggio di livello, avviene in ragione del 2,50% sul valore della classe in godimento.

Di seguito, si riportano i vari livelli, il loro valore iniziale ed i relativi gradi gerarchici:

Grado Livello Imp. Iniz.

Tenente Colonnello e Maggiore Capitano e Tenente Mar. Magg.“A” con almeno 5 anni di anzianità di qualif. S.Ten. - Aiut. di Batt. - Mar. Magg. “A” - Mar. Magg. Mar. Capo – Mar. Ordinario e Sergente Maggiore Sergente

VIII VII

VI bis VI V IV

€ 3.098,74 € 2.602,94 € 2.365,37 € 2.127,80 € 1.890,23 € 1.714,64

Il valore iniziale dell’VIII livello bis (virtuale) è di € 3.408,62.

3. Norme di primo inquadramento (art. 17)

L’attribuzione stipendiale, a norma della legge 432/1981, è effettuata con riferimento al servizio militare comunque prestato alla data del 31.1.1981. Non sono destinatari della predetta disposizione, in quanto non inquadrati nei livelli funzionali-retributivi:

- il personale “dirigente”; - i Sottotenenti di complemento di 1ª nomina.

L’inquadramento del personale militare non proveniente da carriere militari diverse si effettua secondo la procedura di seguito riportata:

Sottufficiali

- nel V livello (primo livello retributivo), se alla data del 31.1.1981 rivestiva il grado minimo di Sergente Maggiore;

- nel VI livello (secondo livello retributivo), se alla data del 31.1.1981 rivestiva il grado minimo di Maresciallo Maggiore.

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PARTE SECONDA – Pagina 136

Ufficiali

- nel VII livello (primo livello retributivo), se alla data del 31.1.1981 rivestiva il grado minimo di Tenente;

- nell’ VIII livello (secondo livello retributivo), se alla data del 31.1.1981 rivestiva il grado minimo di Maggiore.

Il livello iniziale d’inquadramento dei soggetti che alla data del 31.1.1981 rivestivano il grado di Sergente e Sottotenente è, rispettivamente, il IV ed il VI.

Lo stipendio spettante alla data del 1.2.1981 si determina attribuendo tante classi quanti sono i bienni di servizio prestati nel grado relativo al livello iniziale della carriera di appartenenza. All’importo così ottenuto, deve essere sommato il valore degli eventuali scatti gerarchici.

L’inquadramento del personale che si trova nel II livello retributivo si effettua determinando dapprima lo stipendio spettante nel livello iniziale della carriera di appartenenza, al fine di attribuire lo stipendio che, per classi o scatti, risulti immediatamente superiore a quello primariamente calcolato. Tale entità deve essere maggiorata di tante classi (o scatti) quanti sono i bienni di servizio prestati fino al 31.1.1981 nei gradi riferiti al II livello retributivo, con l’aggiunta degli scatti gerarchici, qualora previsti. L’anzianità di servizio residua è utile al conseguimento della successiva progressione economica. L'inquadramento nei successivi livelli retributivi deve essere effettuato, sempre secondo la procedura sopraindicata, computando nel livello superiore le frazioni temporali residue inferiori al biennio.

Tale assunto trova applicazione anche nei confronti dei Tenenti Colonnelli ammessi all’VIII livello bis (€ 3.408,62), ancorché il suddetto transito non costituisca una promozione in senso tecnico.

Si rappresenta infine che, ai sensi dell’art. 18 della legge in trattazione, ai Sottotenenti provenienti dalle Accademie, all’atto della promozione al grado di Tenente (con conseguente transito nel VII livello), deve essere riconosciuta l’anticipazione di un anno ai fini dell’attribuzione della classe di stipendio spettante nel nuovo livello.

4. Personale proveniente da carriere militari diverse (art. 17 – 2° comma let. c)

In sede di primo inquadramento, ai sensi delle legge 432/1981, il servizio utile all’attribuzione dello stipendio spettante a favore del personale proveniente da carriere diverse da quella di appartenenza veniva valutato con il riconoscimento del servizio prestato nella posizione di provenienza interamente nel VI livello, se Ufficiali, e nel IV, se Sottufficiali.

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PARTE SECONDA – Pagina 137

Successivamente, tale criterio applicativo è stato modificato a seguito del giudizio di legittimità espresso dalla Corte Costituzionale sull’art 17. – 3° comma del D.L. 6.6.1981, n. 283, convertito nella Legge 6.8.1981, n. 432, nella parte in cui considera nei confronti degli Ufficiali provenienti da carriere militari inferiori, ai fini della determinazione stipendiale, il VII livello retributivo come base iniziale per la valutazione dell’anzianità pregressa.

5. Percentualizzazione degli aumenti stipendiali

Gli incrementi stipendiali derivanti dall’applicazione della norma in esame debbono essere corrisposti in ragione del 75%, in sede di primo inquadramento (1.2.1981) ed in misura intera, a decorrere dal 1.2.1982.

Eventuali classi o scatti maturati successivamente al 1.2.1981 debbono essere attribuiti nel loro intero ammontare.

In sede di prima applicazione occorre operare un confronto fra l’importo dello stipendio in percezione al 30.1.1981, comprensivo dell’anticipazione senza titolo di cui alla legge 3.11.1980, n. 707, e l’importo dello stipendio spettante al 1.2.1981.

Qualora l’ammontare degli emolumenti percepiti sia superiore a quello dello stipendio ultimo spettante, deve essere mantenuto il trattamento più favorevole. La differenza fra quanto dovuto e quanto spettante va attribuita con un “assegno ad personam”, il cui importo, da temporizzare, contribuisce ad abbreviare i tempi di attesa per l’acquisizione delle successive classi stipendiali.

6. Non reiterabilità di alcuni benefici

La legge 432/1981 conferma il principio della non reiterabilità dei benefici derivanti da situazioni particolari.

Pertanto, a decorrere del 1.2.1981, i periodi di servizio virtualmente prestati in applicazione dei seguenti provvedimenti aventi forza di legge: 1/1939, 320/1946, 539/1950, 1746/1962, 336/1970 e 1222/1971, producono effetti economici esclusivamente nel periodo di vigenza del provvedimento legislativo durante il quale sono stati primariamente attribuiti.

Tale assunto trova fondamento nella deliberazione n. 84/1990 in data 10.12.1990 della Sezione del controllo della Corte dei Conti, emessa a seguito dell’esame di due provvedimenti dell’A.D. con cui venivano reiterati i benefici combattentistici precedentemente goduti da un Ufficiale e da un operaio.

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PARTE SECONDA – Pagina 138

I benefici economici derivanti dall’applicazione delle citate leggi, qualora

attribuibili, cioè che risalgono a situazioni verificatesi a decorrere dalla citata data dell' 1.2.1981, si concretizzano nel conferimento di aumenti biennali del 2,50%, calcolati sulla classe stipendiale in godimento (o nella successiva, una volta esaurita la struttura di questa), riassorbibili con l’ulteriore progressione economica.

7. Irreversibilità stipendiale (art. 24 bis)

Di seguito, si trascrive il testo dell’art. 24 bis introdotto in sede di conversione del D.L. 6.6.1981, n. 283 nella legge 432/1981:

“con effetto dalle decorrenze previste dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, al personale al quale compete dalle stesse date uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alle date medesime si fosse trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quello previsto, sono attribuite le classi stipendiali o gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, page o retribuzione pari o immediatamente superiore a questi ultimi”.

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PARTE SECONDA – Pagina 139

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 140

TENENTE COLONNELLO arruolato in data 01/10/1960; Promosso S.Tenente SPE in data 01/01/1961; " Tenente in data 01/01/1963; " Capitano in data 01/01/1965; " Maggiore in data 01/01/1974; " Tenente Colonnello in data 01/01/1978. APPLICAZIONE LEGGE 6.8.1981 N.432 gg mm aaaa aa mm gg 01/01/1974 Servizio 13 3 == 01/10/1960 Benefici di Laurea == == == ------------------ 13 3 == da valutare nel Liv. VII 12 == == Residuo 1 3 == 01/01/1974 3.948,66 - Liv. VII - Classe 6^ 1 Scatto ( di cui 1 Ger.) 31/01/1981 Servizio 7 1 == 01/01/1974 ------------------ Totale 8 4 == da valutare nel Liv. VIII 8 == == Residuo == 4 == 01/02/1981 5.208,98 - Liv. VIII - Classe 8^ 1 Scatto ( di cui 1 Ger.) (virtuale) 5.208,98 - 3.315,96 = 1.893,02 3.315,96 + 75% di 1.893,02 = 4.735,73 (ridotto) Tenente Colonnello ammesso al Liv. VIII bis in data 01/01/1982

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PARTE SECONDA – Pagina 141

01/01/1982 5.317,44 - Liv. VIII bis - Classe 7^ 0 Scatti ( di cui 0 Ger.) (virtuale) 5.317,44 - 5.208,98 = 108,46 4.735,73 + 108,46 = 4.844,18 (ridotto) 01/02/1982 5.317,44 - Liv. VIII bis - Classe 7^ 0 Scatti ( di cui 0 Ger.) Residuo == 4 == 01/10/1982 Servizio 1 8 == 31/01/1981 ------------------- Totale 2 == == 01/10/1982 5.590,13 - Liv. VIII bis - Classe 8^ 0 Scatti ( di cui 0 Ger.) Residuo == == == 31/12/1982 Servizio == 3 == 01/10/1982 Totale Residuo == 3 ==

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PARTE SECONDA – Pagina 142

MARESCIALLO ORDINARIO arruolato in data 09/10/1966; Promosso Sergente in data 10/07/1968; “ Sergente Maggiore in data 10/01/1971; “ Maresciallo Ordinario in data 10/07/1979.

APPLICAZIONE LEGGE 11.7.1980 N. 312 gg mm aaaa aa mm gg

01/01/1978 Servizio 11 2 22 09/10/1966 01/07/1978 Anzianità pregressa: n. 0 scatti essendo il servizio inferiore ad anni 15 ------------------ 11 2 22 MATURATO ECONOMICO 30-06-1978 653,38 (L.187/1976) Sergente Maggiore 361,52 (Ass.Pereq.) 216,91 (Anticip.senza titolo) ----------- 1.231,81 01/07/1978 1.626,84 - Liv. V - Classe 1^ 0 Scatti (0 Ord. ; 0 Ger. ; 0 Conv.) Maresciallo Ordinario con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 10/07/1979 10/07/1979 1.667,51 - Liv. V - Classe 1^ 1 Scatto (0 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.) 01/01/1980 Servizio (Maturazione Scatto Ordinario) 2 == == 01/01/1978 01/01/1980 1.708,18 - Liv. V - Classe 1^ 2 Scatti (1 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.) 01/01/1981 Servizio (Maturazione 2^ Classe) 3 == == 01/01/1978 01/01/1981 1.934,31 - Liv. V - Classe 2^ 1 Scatto (0 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.)

APPLICAZIONE LEGGE 6.8.1981 N. 432

gg mm aaaa aa mm gg

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PARTE SECONDA – Pagina 143

31/01/1981 Servizio 14 3 22 09/10/1966 ------------------ 14 3 22 da valutare nel Liv. V 14 == == Residuo == 3 22 01/02/1981 3.022,48 - Liv. V - Classe 7^ 1 Scatto ( di cui 1 Ger.) (virtuale) 3.022,48 - 1.934,31 = 1.088,17 1.934,31 + 75% di 1.088,17 = 2.750,44 (ridotto) 01/02/1982 3.022,48 - Liv. V - Classe 7^ 1 Scatto ( di cui 1 Ger.) Residuo == 3 22 09/10/1982 Servizio 1 8 8 31/01/1981 ------------------ Totale 2 == == 01/10/1982 3.177,48 - Liv. V - Classe 8^ 1 Scatto ( di cui 1 Ger.) Residuo == == == 31/12/1982 Servizio == 2 22 09/10/1982 Totale Residuo == 2 22

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PARTE SECONDA – Pagina 144

SERGENTE arruolato in data 09/12/1980; Promosso Sergente in data 23/11/1981. Trattenuto in servizio a domanda ed ammesso al 1° vincolo annuale rinnovabile in data 24/11/1981.

APPLICAZIONE LEGGE 6.8.1981 N. 432 gg mm aaaa aa mm gg 24/11/1981 Servizio == 11 15 09/12/1980 ------------------ == 11 15 da valutare nel Liv. IV 0 == == Residuo == 11 15 24/11/1981 1.714,64 - Liv. IV - Classe 0^ 0 Scatti ( di cui 0 Ger.) Residuo == 11 15 09/12/1982 Servizio 1 == 15 24/11/1981 ------------------ Totale 2 == == 01/12/1982 1.851,81 - Liv. IV - Classe 1^ 0 Scatti ( di cui 0 Ger.)

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PARTE SECONDA – Pagina 145

MARESCIALLO MAGGIORE arruolato in data 03/03/1961; Promosso Sergente in data 01/09/1962; “ Sergente Maggiore in data 01/03/1965; “ Maresciallo Ordinario in data 01/09/1973; “ Maresciallo Capo in data 01/09/1977; “ Maresciallo Maggiore in data 01/01/1982.

APPLICAZIONE LEGGE 11.7.1980 N. 312 gg mm aaaa aa mm gg 01/01/1978 Servizio 16 9 28 03/03/1961 ------------------ 16 9 28 MATURATO ECONOMICO 30/06/1978 795,73 (L.187/1976) Maresciallo Capo 430,96 (Ass.Pereq.) 216,91 (Anticip.senza titolo) ----------- 1.443,60 01/07/1978 1.708,18 - Liv. V - Classe 1^ 2 Scatti (0 Ord. ; 2 Ger. ; 0 Conv.) 01/07/1978 Anzianità Pregressa n.2 sc. x 40,67 = 81,34 01/01/1980 Servizio (Maturazione Scatto Ordinario) 2 == == 01/01/1978 01/01/1980 1.748,85 - Liv. V - Classe 1^ 3 Scatti (1 Ord. ; 2 Ger. ; 0 Conv.) 01/01/1981 Servizio (Maturazione 2^ Classe) 3 == == 01/01/1978 01/01/1981 1.981,49 - Liv. V - Classe 2^ 2 Scatti (0 Ord. ; 2 Ger. ; 0 Conv.)

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PARTE SECONDA – Pagina 146

APPLICAZIONE LEGGE 6.8.1981 n. 432 gg mm aaaa aa mm gg 01/01/1982 Servizio 20 9 28 03/03/1961 ------------------ 20 9 28 da valutare nel Liv. V 20 == == Residuo == 9 28 01/01/1982 3.409,98 - Liv. V - Classe 8^ 4 Scatti ( di cui 2 Ger.) 3.409,98 - 1.981,49 = 1.428,49 1.981,49 + 75% di 1.428,49 = 3.052,86 (ridotto) (virtuale) Maresciallo Maggiore con anzianità assoluta e decorrenza assegni in data 01/01/1982 01/01/1982 3.489,60 - Liv. VI - Classe 8^ 0 Scatti ( di cui 0 Ger.) (virtuale) 3.489,60 - 3.409,98 = 79,62 3.052,86 + 79,62 = 3.132,47 (ridotto) 01/02/1982 3.489,60 - Liv. VI - Classe 8^ 0 Scatti ( di cui 0 Ger.) Residuo == 9 28 31/12/1982 Servizio 1 == == 01/01/1982 Totale Residuo 1 9 28

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PARTE SECONDA – Pagina 147

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 11.7.1980, n. 312 LEGGE 3.11.1980, n. 707 LEGGE 6.8.1981, n. 432

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PARTE SECONDA – Pagina 148

LEGGE 11 LUGLIO 1980, n. 312 (Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190)

Art. 138 (Attribuzioni stipendi per passaggio di grado)

comma 3 Al militare con stipendio inferiore a quello spettante al collega con

pari o minore anzianità nel grado di provenienza ma promosso successivamente è attribuito lo stipendio di quest'ultimo.

LEGGE 3 NOVEMBRE 1980, n. 707 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 novembre 1980, n. 302)

Art. 3 (Copertura finanziaria dell'accordo per il personale dei Ministeri e per quello

contemplato dai successivi articoli 4 e 5) È autorizzata la spesa di lire 73.900 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 320.400 milioni per l'anno finanziario 1980 relativa: a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 9 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 10 luglio 1980 dalle confederazioni sindacali autonome e dalla CISNAL, per la concessione al personale indicato nel decreto medesimo di una somma una tantum di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1° gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1° gennaio 1980; b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 4 e 5 della presente legge.

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PARTE SECONDA – Pagina 149

Art. 5 I benefici di cui al decreto richiamato nel precedente articolo 3 sono corrisposti, con le stesse misure, modalità e decorrenze, anche agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, con esclusione dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti provvisti del trattamento economico di cui all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ai sottufficiali delle stesse armi e corpi e del Corpo forestale dello Stato, nonché ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, escluso il personale di leva.

LEGGE 6 AGOSTO 1981, n. 432 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 agosto 1981, n. 217)

Conversione in legge con modificazione del: D.L. 6 GIUGNO 1981, n. 283

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 1981, n. 156)

Art. 10 comma 1 Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le

misure degli stipendi e dell'indennità di funzione dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dei dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, quali risultano dall'applicazione degli articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento.

comma 2 Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, la indennità di

funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, è conglobata nello stipendio.

comma 3 Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti.

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PARTE SECONDA – Pagina 150

Art. 11 comma 1 Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, ai

destinatari del precedente articolo 10, esclusi i dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, è attribuito, per ogni mensilità, compresa la tredicesima, a titolo di acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed economico della categoria, un assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15 per cento dello stipendio e della indennità di funzione mensili lordi spettanti al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario.

Art. 16

comma 1 A decorrere dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue:

a) IV livello L. 3.320.000; carabiniere, appuntato e sergente; b) V livello L. 3.660.000; sergente maggiore, maresciallo ordinario,

maresciallo capo; c) VI livello L. 4.120.000; maresciallo maggiore, maresciallo

maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia o sottotenente; d) VI livello-bis L. 4.580.000; maresciallo maggiore aiutante o

scelto con cinque o più anni di anzianità di qualifica; e) VII livello L. 5.040.000; tenente e capitano; f) VIII livello L. 6.000.000; maggiore e tenente colonnello.

comma 2 Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o

ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio di L. 6.600.000.

comma 3 La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di

stipendio dell'otto per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, e in successivi aumenti periodici biennali del due e mezzo per cento computati sull'ultima classe di stipendio.

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PARTE SECONDA – Pagina 151

comma 4 Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la

nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

Art. 17

comma 1 L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente art. 16 è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato anche anteriormente alla nomina ad ufficiale o a sottufficiale o a carabiniere, ivi compreso quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, alla data del 31 gennaio 1981.

comma 2 Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:

a. per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, l'attribuzione dello stipendio spettante avviene con il riconoscimento dell'intera anzianità di carriera nel livello di inquadramento. La eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;

b. per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel 2° livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo prestato nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente lettera a). Si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento dell'interessato attribuendo la classe o lo scatto immediatamente superiore e ai fini dell'ulteriore progressione economica si tiene conto dell'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio non utilizzata nel livello di provenienza e del servizio prestato nel livello di inquadramento. La residua frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio. Con gli stessi sopra indicati criteri si determina lo stipendio del personale militare inquadrato in livelli retributivi superiori a quello iniziale;

c. per il personale militare che abbia prestato servizio anche in carriere militari diverse da quella di appartenenza, detto servizio viene valutato con i criteri di cui al punto b).

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PARTE SECONDA – Pagina 152

comma 3 Ai fini della determinazione dello stipendio di cui al precedente

comma per il personale non proveniente da carriere militari inferiori, che alla data del 31 gennaio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a questo successivi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si considera livello iniziale il 5° per i sottufficiali ed il 7° per gli ufficiali.

comma 4 A decorrere dal 1° febbraio 1981 gli scatti biennali di stipendio del

2,50 per cento di cui al terzo e quarto comma dell'art. 140 della L. 11 luglio 1980, n. 312, sono assorbiti.

Art. 18 comma 1 A decorrere dal 1° febbraio 1981, il primo comma dell’art. 138

della legge 11 luglio 1980, n, 312 è così modificato: “All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando l'anzianità maturata, ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza”.

comma 2 Con effetto dalla data indicata al precedente primo comma è

soppresso il terzo comma dell'art. 138 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

comma 3 Ai sottotenenti, provenienti dalle Accademie, all'atto della

promozione al grado superiore viene riconosciuta l'anticipazione di un anno ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio spettante nel nuovo livello.

Art. 19 comma 1 Con effetto dalla data di entrata in vigore dei nuovi trattamenti

economici previsti per il personale della polizia di Stato, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, il personale militare delle Forze armate che rivestiva a quella stessa data o rivestirà successivamente i gradi di appuntato e di sergente, nonché la qualifica di maresciallo, maggiore carica speciale, all'atto della promozione ai predetti gradi

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PARTE SECONDA – Pagina 153

e comunque da data non anteriore a quella suindicata è inquadrato, rispettivamente, nei livelli V e VI-bis, con l'osservanza dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Dalla stessa data gli stipendi dei sergenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali stabilite dalle norme vigenti.

Art. 20 comma 1 L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1°

febbraio 1981 in applicazione del precedente art. 17 e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sarà corrisposto per il 75 per cento a partire dal 1° febbraio 1981 e per l'ulteriore 25 per cento dal 1° febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente art. 16 e quello iniziale fissato dall'art. 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

comma 2 I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di

stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

comma 3 Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di L.

40.000 mensili di cui all'art. 5 della legge 3 novembre 1980, n. 707, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione dell'art. 17, ferma restando la conservazione ad personam del più elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico di importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. La differenza tra lo stipendio ad personam e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata per l'ulteriore progressione economica, mediante temporizzazione che si determina in misura pari a 24 volte la differenza predetta divisa per l'importo della classe o scatto in corso di maturazione.

Art. 21 comma 1 Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le

misure degli stipendi e dell'indennità di funzione previste per gli ufficiali generali e per i colonnelli, quali risultano all'applicazione degli articoli 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e 142 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento.

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PARTE SECONDA – Pagina 154

comma 2 Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, la indennità di

funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è conglobata nello stipendio.

comma 3 Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del

presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti.

Art. 22 comma 1 Agli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia di grado non

inferiore a colonnello e gradi corrispondenti, è attribuito con la stessa decorrenza e disciplina l'assegno personale pensionabile di cui al precedente art. 11.

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PARTE SECONDA – Pagina 155

CAPITOLO III - LEGGE 20 MARZO 1984, n. 34

“Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione”.

1. Generalità

La legge 34/1984, oltre ad apportare innovazioni al sistema retributivo in vigore sino al 31.12.1982, ha concesso incrementi stipendiali al personale militare inquadrato nei livelli funzionali retributivi.

Di seguito, si riepilogano le novità di maggior rilievo: - progressione economica, nell’ambito di ciascun livello, basata su otto

classi biennali del 6% (e non più dell’8%) e successivi scatti del 2,50%, calcolati sull’ultima di esse (art. 4 - 2° comma);

- inquadramento dei Tenenti Colonnelli, all’atto della promozione, direttamente nell’VIII livello bis (art. 4 - 1° comma);

- inquadramento dei Sergenti nel V livello, con assoggettamento alle ritenute previdenziali ed assistenziali e conseguente iscrizione al Fondo di previdenza e credito gestito dall’ E.N.P.A.S. (ora I.N.P.D.A.P.) (art. 4 - 1° comma);

- attribuzione, a favore del personale che al 1.1.1983 risulti inquadrato nel VII ed VIII livello retributivo, di uno scatto aggiuntivo del 2,5%, calcolato sullo stipendio in godimento all’atto del primo inquadramento (art. 4 - 1° comma). La norma in trattazione, inoltre, conferma la figura giuridica dello scatto

gerarchico, la cui attribuzione deve essere effettuata considerando la mutata collocazione nei livelli retributivi dei Tenenti Colonnelli e dei Sergenti.

2. Nuova distribuzione dei vari gradi del personale militare nei livelli funzionali retributivi (art. 4 – 1° comma)

Di seguito, si riporta la nuova distribuzione dei gradi nei livelli funzionali retributivi, nonché l’importo stipendiale iniziale di ciascuno di essi:

Grado Livello Importo iniziale

Tenete Colonnello Maggiore Capitano e Tenente Mar. Magg. “A” con 5 anni di anzianità di qualifica Mar. Magg. Carica Speciale S.Tenente - Aiut. di Batt. – Mar. Magg. “A” Mar. Magg. Mar. Capo - Mar. Ord. - Serg. Magg. e Serg.

VIII bis VIII VII

VI bis VI bis

VI VI V

€ 4.374,39 € 3.976,72 € 3.305,32 € 3.072,92 € 3.072,92 € 2.840,51 € 2.840,51 € 2.478,99

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PARTE SECONDA – Pagina 156

3. Inquadramento economico del personale (art. 4 – 3° e 9° comma)

a. Inquadramento del personale in servizio al 31.12.1982 (art. 4 – 3° comma).

La legge in esame dispone che, in data 1.1.1983, venga rideterminato l'inquadramento economico sulla base del livello, della classe e dello scatto in godimento al 31.12.1982. Il personale in servizio al 1.1.1983, inquadrato nel VII e VIII livello retributivo (art. 4 - 6° comma), ha titolo ad uno scatto aggiuntivo del 2,50%, computato sullo stipendio spettante alla medesima data. Detto importo deve essere temporizzato, in relazione al disposto dell’art. 2 del D.P.R. 310/1981. Lo stipendio spettante ai Tenenti Colonnelli ed ai Sergenti, a seguito della mutata collocazione nell’ambito dei livelli, deve essere determinato secondo la procedura prevista dall’art. 4 – 1° comma, di seguita riportata:

- inquadramento virtuale, a decorrere dal 31.12.1982, nel livello di appartenenza, in base alle nuove entità stipendiali introdotte in data 1.1.1983 ed agli eventuali scatti gerarchici acquisiti, con esclusione dello scatto aggiuntivo previsto per gli appartenenti all’ VIII livello;

- attribuzione, nel nuovo livello di inquadramento, dello stipendio di importo immediatamente superiore a quello precedentemente acquisito.

Gli eventuali residui temporali, risultanti in sede di primo inquadramento, producono effetti sull’ulteriore progressione economica, anche in caso di promozione che comporti passaggio di livello.

b. Inquadramento economico del personale assunto in servizio

successivamente al 31.12.1982 (art. 4 - 9° comma).

In tale evenienza occorre dapprima stabilire lo stipendio virtualmente spettante in applicazione della legge 432/1981. In relazione a tale entità, nel livello di appartenenza, viene determinato quanto effettivamente spettante, attribuendo lo stipendio d’importo immediatamente superiore, secondo la procedura indicata per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame.

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PARTE SECONDA – Pagina 157

4. Determinazione del miglioramento stipendiale e del minimo garantito (art. 4 – 10° e 11° comma)

La differenza tra gli importi stipendiali spettanti in data 1.1.1983 ed in data 31.12.1982 rappresenta il “miglioramento economico”, il cui valore deve necessariamente essere pari o superiore al “minimo garantito”.

Quest’ultima entità si ricava dalla differenza tra il valore dello stipendio iniziale di livello introdotto dalla nuova normativa e quello iniziale spettante nel medesimo livello al 31.12.1982 negli importi previsti dalla legge 432/1981.

Il “minimo garantito”, a favore del personale inquadrato nel VII e VIII livello retributivo, deve essere calcolato sommando, al valore iniziale di livello previsto dalla legge 34/1984, lo scatto aggiuntivo del 2,50%.

Qualora in sede di primo inquadramento il “miglioramento stipendiale” risulti inferiore al “minimo garantito”, la differenza deve essere corrisposta secondo le percentuali indicate al precedente punto 4 e tradotta in termini temporali, secondo quanto previsto dal già citato art. 2 del D.P.R. 310/1981, ai fini dell’abbreviazione del tempo utile al conseguimento della successiva classe stipendiale.

5. Percentualizzazione degli incrementi stipendiali (art. 4 - 7° e 8° comma)

Il “miglioramento stipendiale” derivante dall’applicazione della legge 34/1984 compete secondo le seguenti percentuali e decorrenze: - 35% dal 1° gennaio 1983; - 75% dal 1° gennaio 1984; - 100% dal 1° gennaio 1985.

Il valore delle classi o scatti stipendiali maturati a decorrere dall' 1.1.1983, anche per effetto della temporizzazione, deve essere attribuito per intero.

Gli eventuali importi temporizzati (colmatura e scatto aggiuntivo) debbono essere portati in detrazione del valore della prima classe (o scatto) maturata nell’arco temporale 1.1.1983 - 31.12.1985, nella stessa ragione percentuale prevista per la corresponsione degli incrementi stipendiali.

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PARTE SECONDA – Pagina 158

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 159

CAPITANO arruolato in data 17/12/1975; Promosso S.Tenente SPE in data 01/01/1976; " Tenente in data 01/01/1978; " Capitano in data 01/01/1982. APPLICAZIONE LEGGE 20.3.1984 N.34 gg mm aaaa aa mm gg Stipendio giuridicamente maturato al 31/12/1982 Liv. VII - Classe 3^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.) (Legge 432/1981) 3.308,34 01/01/1983 Liv. VII - Classe 3^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.) (Legge 34/1984) 3.900,28 Scatti Gerarchici 1 97,51 Scatto Aggiuntivo 2,50% 97,51 TOTALE 4.095,30 MIGLIORAMENTO STIPENDIALE 786,96 Iniziale Liv. VII (Legge 34/1984) 3.305,32 Scatto Aggiuntivo 2,50% 82,63 Iniziale Liv. VII (Legge 432/1981) 2.602,94 MINIMO GARANTITO 785,01 COLMATURA 0 TEMPORIZZAZIONE (D.P.R. 9-6-1981, n.310 - art.2) Scatto aggiuntivo 2,50% 97,51 Colmatura 0 97,51 97,51 x 24 --------------- = 11,80 == 11 24 198,32 Anzianita' residua al 31/12/1982 1 == 14 Tempo utile alla maturazione classe o scatto successivi 2 == 8 Servizio utile 2 Residuo == == 8

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PARTE SECONDA – Pagina 160

Dal 01/01/1983 lo stipendio (Liv. VII - Classe 4^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.) annuo lordo di 13.347,97 Cosi' composto: Stipendio legge 432/1981 3.308,34 35% su (786,96) 275,43 Valore 1^ Classe (o scatto) successiva - 35% importo temporizzato 169,15 Valore Cl. o Sc. Succ. 0 Dal 01/01/1984 lo stipendio (Liv. VII - Classe 4^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.) annuo lordo di 13.623,75 Cosi' composto: Stipendio legge 432/1981 3.308,34 75% su (786,96) 590,22 Valore 1^ Classe (o scatto) successiva - 75% importo temporizzato 130,15 Valore Cl. o Sc. Succ. 0 Differenza Transito 0 23/12/1984 Servizio 1 11 22 31/12/1982 Liv. VII - Classe 5^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.) 01/12/1984 Stipendio annuo lordo di 13.827,03 Cosi' composto: Ultimo Stipendio percepito 13.623,75 Valore Classe 5^ 203,28 Dal 01/01/1985 lo stipendio (Liv. VII - Classe 5^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.) annuo lordo di 13.999,39 Cosi' composto: Stipendio legge 432/1981 3.308,34 100% su (786,96) 786,96 Valore 1^ Classe (o scatto) successiva - 100% importo temporizzato 105,77 Valore Cl. o Sc. Succ. 9.798,33 Differenza Transito 0 Residuo == == == 31/12/1985 Servizio 1 == 8 23/12/1984 Residuo Totale 1 == 8

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PARTE SECONDA – Pagina 161

TENENTE COLONNELLO arruolato in data 14/04/1967; Promosso S.Tenente SPE in data 14/04/1968; " Tenente in data 14/04/1970; " Capitano in data 14/04/1974; " Maggiore in data 14/04/1979; " Tenente Colonnello in data 14/04/1982. APPLICAZIONE LEGGE 20.3.1984 N.34 gg mm aaaa aa mm gg Liv. VIII - Classe 5^ - 0 Scatto (Legge 34/1984) 5.298,98 Stipendio giuridicamente maturato al 31/12/1982 Liv. VIII - Classe 5^ - 1 Scatto ( di cui 0 Ger.) (Legge 432/1981) 4.446,69 Liv. VIII - Classe 5^ - 1 Scatto (Legge 34/1984) 5.298,98 01/01/1983 Liv. VIII bis - Classe 4^ - 0 Sc.( di cui 0 Ger.) (Legge 34/1984) 5.424,24 Scatti Gerarchici 0 0 Scatto Aggiuntivo 2,50% 0 TOTALE 5.424,24 MIGLIORAMENTO STIPENDIALE 977,55 Iniziale Liv. VIII bis (Legge 34/1984) 4.374,39 Scatto Aggiuntivo 2,50% 0 Iniziale Liv. VIII bis (Legge 432/1981) 3.408,62 MINIMO GARANTITO 965,77 COLMATURA 0 Anzianita' residua al 31/12/1982 1 8 17 Tempo utile alla maturazione classe o scatto successivi 1 8 17

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PARTE SECONDA – Pagina 162

Dal 01/01/1983 lo stipendio (Liv. VIII bis - Classe 4^ - 0 Sc. ( di cui 0 Ger.) annuo lordo di 4.788,84 Cosi' composto: Stipendio legge 432/1981 4.446,69 35% su (977,55) 342,14 Valore Cl. o Sc. Succ. 0 14/04/1983 Servizio == 3 13 31/12/1982 Liv. VIII bis - Cl. 5^ - 0 Sc. ( di cui 0 Ger.) 01/04/1983 Stipendio annuo lordo di 5.051,30 Cosi' composto: Ultimo Stipendio percepito 4.788,84 Valore Classe 5^ 262,46 Dal 01/01/1984 lo stipendio (Liv. VIII bis - Cl. 5^ - 0 Sc. ( di cui 0 Ger.) annuo lordo di 5.442,32 Cosi' composto: Stipendio legge 432/1981 4.446,69 75% su (977,55) 733,16 Valore Cl. o Sc. Succ. 262,46 Differenza Transito 0 Dal 01/01/1985 lo stipendio (Liv. VIII bis - Cl. 5^ - 0 Sc. ( di cui 0 Ger.) annuo lordo di 5.686,71 Cosi' composto: Stipendio legge 432/1981 4.446,69 100% su (977,55) 977,55 Valore Cl. o Sc. Succ. 262,46 Differenza Transito 0 14/04/1985 Servizio 2 == == 14/04/1983 Liv. VIII bis - Cl. 6^ - 0 Sc. ( di cui 0 Ger.) 01/04/1985 Stipendio annuo lordo di 5.949,17 Cosi' composto: Ultimo Stipendio percepito 5.686,71 Valore Classe 6^ 262,46 Residuo == == == 31/12/1985 Servizio == 8 17 14/04/1985 Residuo Totale == 8 17

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PARTE SECONDA – Pagina 163

MARESCIALLO MAGGIORE “A” arruolato in data 29/10/1944. Congedato il 08/07/1949 rientrato 20/02/1953 Promosso Sergente in data 26/09/1954; “ Sergente Maggiore in data 23/10/1959; “ Maresciallo Ordinario in data 26/09/1965; “ Maresciallo Capo in data 26/09/1969; “ Maresciallo Maggiore in data 01/09/1974; “ Maresciallo Maggiore “A” in data 01/04/1978; (con 5 anni di anzianità di qualifica) in data 01/04/1983.

APPLICAZIONE LEGGE 11.7.1980 N. 312 gg mm aaaa aa mm gg 08/07/1949 Servizio 4 8 9 29/10/1944 01/01/1978 Servizio 24 10 11 20/02/1953 ------------------ 29 6 20 MATURATO ECONOMICO 30/06/1978 1.116,01 (L.187/1976) Maresciallo Maggiore “A” 516,07 (Ass.Pereq.) 216,91 (Anticip.senza titolo) ----------- 1.848,99 01/07/1978 1.905,73 - Liv. VI - Classe 1^ 1 Scatto (0 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.) 01/07/1978 Anzianità Pregressa n. 8 sc. x 46,48 = 371,85 01/01/1980 Servizio (Maturazione Scatto Ordinario) 2 == == 01/01/1978 01/01/1980 1.952,21 - Liv. VI - Classe 1^ 2 Scatti (1 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.) 01/01/1981 Servizio (Maturazione 2^ Classe) 3 == == 01/01/1978 01/01/1981 2.210,64 - Liv. VI - Classe 2^ 1 Scatto (0 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.)

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PARTE SECONDA – Pagina 164

APPLICAZIONE LEGGE 6.8.1981 N. 432 gg mm aaaa aa mm gg 08/07/1949 Servizio 4 8 9 29/10/1944 01/09/1974 Servizio 21 6 11 20/02/1953 ------------------ 26 2 20 da valutare nel Liv. V 26 == == Residuo == 2 20 01/09/1974 3.642,48 - Liv. V - Classe 8^ 7 Scatti ( di cui 2 Ger.) 31/01/1981 Servizio 6 5 == 01/09/1974 ------------------ Totale 6 7 20 da valutare nel Liv. VI 6 == == Residuo == 7 20 01/02/1981 4.013,04 - Liv. VI - Classe 8^ 6 Scatti ( di cui 1 Ger.) (virtuale) 4.013,04 - 2.210,64 = 1.802,39 2.210,64 + 75% di 1.802,39 = 3.562,44 (ridotto) 01/02/1982 4.013,04 - Liv. VI - Classe 8^ 6 Scatti ( di cui 1 Ger.) Residuo == 7 20 11/06/1982 Servizio 1 4 10 31/01/1981 ------------------ Totale 2 == == 01/06/1982 4.100,28 - Liv. VI - Classe 8^ 7 Scatti ( di cui 1 Ger.) Residuo == == == 31/12/1982 Servizio == 6 20 11/06/1982 Totale Residuo == 6 20

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PARTE SECONDA – Pagina 165

APPLICAZIONE LEGGE N. 432 (Virtuale) gg mm aaaa aa mm gg 08/07/1949 Servizio 4 8 9 29/10/1944 01/09/1974 Servizio 21 6 11 20/02/1953 ------------------ 26 2 20 da valutare nel Liv. V 26 == == Residuo == 2 20 01/09/1974 3.719,98 - Liv. V - Classe 8^ - 8 Scatti ( di cui 3 Ger.) 31/12/1982 Servizio 8 4 == 01/09/1974 ------------------ Totale 8 6 20 da valutare nel Liv. VI 8 == == Residuo == 6 20 01/01/1983 4.187,52 - Liv. VI - Classe 8^ - 8 Scatti ( di cui 1 Ger.)

APPLICAZIONE LEGGE 20.3.1984 N. 34

gg mm aaaa aa mm gg Stipendio giuridicamente maturato al 31/12/1982 Liv. VI - Classe 8^ - 8 Scatti ( di cui 1 Ger.) (Legge 432/1981) 4.187,52 01/01/1983 Liv. VI - Classe 8^ - 8 Scatti ( di cui 1 Ger.) (Legge 34/1984) 4.939,65 Scatti Gerarchici 1 105,10 Scatto Aggiuntivo 2,50% 0 TOTALE 5.044,75

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PARTE SECONDA – Pagina 166

MIGLIORAMENTO STIPENDIALE 857,24 Iniziale Liv. VI (Legge 34/1984) 2.840,51 Scatto Aggiuntivo 2,50% 0 Iniziale Liv. VI (Legge 432/1981) 2.127,80 MINIMO GARANTITO 712,71 COLMATURA 0 Anzianità residua al 31/12/1982 == 6 20 Tempo utile alla maturazione classe o scatto successivi == 6 20 gg mm aaaa aa mm gg Dal 01/01/1983 lo stipendio (Liv. VI - Classe 8^ - 8 Scatti ( di cui 1 Ger.) annuo lordo di 4.487,55 Così composto: Stipendio legge 432/1981 4.187,52 35% su (857,24) 300,03 Valore Cl. o Sc. Succ. 0 Maresciallo Maggiore “A” ammesso al Liv. VI bis in data 01/04/1983 01/04/1983 Liv. VI bis - Classe 8^ - 5 Scatti ( di cui 0 Ger.) Stipendio annuo lordo: 4.559,21 Così composto: Stipendio legge 34/1984 4.487,55 Differenza transito nuovo livello (5.116,41 - 5.044,75) = 71,66 Dal 01/01/1984 lo stipendio (Liv. VI bis - Classe 8^ - 5 Scatti ( di cui 0 Ger.) annuo lordo di 4.902,10 Così composto: Stipendio legge 432/1981 4.187,52 75% su (857,24) 642,93 Valore Cl. o Sc. Succ. 0 Differenza Transito 71,66

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PARTE SECONDA – Pagina 167

gg mm aaaa aa mm gg 11/06/1984 Servizio 1 5 10 31/12/1982 Liv. VI bis - Classe 8^ - 6 Scatti ( di cui 0 Ger.) 01/06/1984 Stipendio annuo lordo di 5.015,80 Così composto: Ultimo Stipendio percepito 4.902,10 Valore Scatto 6^ 113,70 Dal 01/01/1985 lo stipendio (Liv. VI bis - Classe 8^ - 6 Scatti ( di cui 0 Ger.) annuo lordo di 5.230,11 Così composto: Stipendio legge 432/1981 4.187,52 100% su (857,24) 857,24 Valore Cl. o Sc. Succ. 113,70 Differenza Transito 71,66 Residuo == == == 31/12/1985 Servizio 1 6 20 11/06/1984 Residuo Totale 1 6 20

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PARTE SECONDA – Pagina 168

MARESCIALLO ORDINARIO arruolato in data 11/01/1965; Promosso Sergente in data 08/03/1966; “ Sergente Maggiore in data 11/09/1970; “ Maresciallo Ordinario in data 11/03/1979.

APPLICAZIONE LEGGE 11.7.1980 N. 312 gg mm aaaa aa mm gg 01/01/1978 Servizio 12 11 20 11/01/1965 ------------------ 12 11 20 MATURATO ECONOMICO 30/06/1978 667,90 (L.187/1976) Sergente Maggiore 361,52 (Ass.Pereq.) 216,91 (Anticip.senza titolo) ----------- 1.246,33 01/07/1978 1.626,84 - Liv. V - Classe 1^ 0 Scatti (0 Ord. ; 0 Ger. ; 0 Conv.) Maresciallo Ordinario con anzianità assoluta e decorrenza assegni in data 11/03/1979 11/03/1979 1.667,51 - Liv. V - Classe 1^ 1 Scatto (0 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.) 01/01/1980 Servizio (Maturazione Scatto Ordinario) 2 == == 01/01/1978 01/01/1980 1.708,18 - Liv. V - Classe 1^ 2 Scatti (1 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.) 01/01/1981 Servizio (Maturazione 2^ Classe) 3 == == 01/01/1978 01/01/1981 1.934,31 - Liv. V - Classe 2^ 1 Scatto (0 Ord. ; 1 Ger. ; 0 Conv.)

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PARTE SECONDA – Pagina 169

APPLICAZIONE LEGGE 6.8.1981 N. 432 gg mm aaaa aa mm gg 31/01/1981 Servizio 16 == 20 11/01/1965 -------------------- 16 == 20 da valutare nel Liv. V 16 == == Residuo == == 20 01/02/1981 3.177,48 - Liv. V - Classe 8^ 1 Scatto ( di cui 1 Ger.) (virtuale) 3.177,48 - 1.934,31 = 1.243,17 1.934,31 + 75% di 1.243,17 = 2.866,69 (ridotto) 01/02/1982 3.177,48 - Liv. V - Classe 8^ 1 Scatto ( di cui 1 Ger.) Residuo == == 20 31/12/1982 Servizio 1 11 == 31/01/1981 Totale Residuo 1 11 20

APPLICAZIONE LEGGE N. 432 (Virtuale)

gg mm aaaa aa mm gg 31/12/1982 Servizio 17 11 20 11/01/1965 ------------------ 17 11 20 da valutare nel Liv. V 16 == == Residuo 1 11 20 01/01/1983 3.254,98 - Liv. V - Classe 8^ - 2 Scatti ( di cui 2 Ger.)

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PARTE SECONDA – Pagina 170

APPLICAZIONE LEGGE 20.3.1984 N. 34 gg mm aaaa aa mm gg Stipendio giuridicamente maturato al 31/12/1982 Liv. V - Classe 8^ - 2 Scatti ( di cui 2 Ger.) (Legge 432/1981) 3.254,98 01/01/1983 Liv. V - Classe 8^ - 2 Scatti ( di cui 2 Ger.) (Legge 34/1984) 3.668,91 Scatti Gerarchici 2 183,45 Scatto Aggiuntivo 2,50% 0 TOTALE 3.852,36 MIGLIORAMENTO STIPENDIALE 597,38 Iniziale Liv. V (Legge 34/1984) 2.478,99 Scatto Aggiuntivo 2,50% 0 Iniziale Liv. V (Legge 432/1981) 1.890,23 MINIMO GARANTITO 588,76 COLMATURA 0 Anzianità residua al 31/12/1982 1 11 20 Tempo utile alla maturazione classe o scatto successivi 1 11 20 Dal 01/01/1983 lo stipendio (Liv. V - Classe 8^ - 2 Scatti ( di cui 2 Ger.) annuo lordo di 3.464,06 Così composto: Stipendio legge 432/1981 3.254,98 35% su (597,38) 209,08 Valore Cl. o Sc. Succ. 0 (virtuale) 11/01/1983 Servizio == == 10 31/12/1982 Liv. V - Classe 8^ - 3 Scatti ( di cui 2 Ger.) 01/01/1983 Stipendio annuo lordo di 3.555,78 Così composto: Ultimo Stipendio percepito 3.464,06 Valore Scatto 1^ 91,72

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PARTE SECONDA – Pagina 171

SERGENTE MAGGIORE arruolato in data 10/01/1975; Promosso Sergente in data 10/01/1976; “ Sergente Maggiore in data 10/07/1978.

APPLICAZIONE LEGGE 11.7.1980 N. 312 gg mm aaaa aa mm gg 01/01/1978 Servizio 2 11 21 10/01/1975 ------------------ 2 11 21 MATURATO ECONOMICO 30/06/1978 408,54 (L.187/1976) Sergente 265,98 (Ass.Pereq.) 216,91 (Anticip.senza titolo) ---------- 891,43 01/07/1978 1.440,91 - Liv. IV - Classe 1^ 0 Scatti (0 Ord. ; 0 Ger. ; 0 Conv.) Sergente Maggiore con anzianità assoluta e decorrenza assegni in data 10/07/1978 10/07/1978 1.626,84 - Liv. V - Classe 1^ 0 Scatti (0 Ord. ; 0 Ger. ; 0 Conv.) 10/07/1980 Servizio (Maturazione Scatto Ordinario) 2 == == 10/07/1978 01/07/1980 1.667,51 - Liv. V - Classe 1^ 1 Scatto (1 Ord. ; 0 Ger. ; 0 Conv.)

APPLICAZIONE LEGGE 6.8.1981 N. 432 gg mm aaaa aa mm gg 31/01/1981 Servizio 6 == 21 10/01/1975 ------------------ 6 == 21 da valutare nel Liv. V 6 == == Residuo == == 21 01/02/1981 2.343,89 - Liv. V - Classe 3^ 0 Scatti ( di cui 0 Ger.) (virtuale) 2.343,89 - 1.667,51 = 676,38 1.667,51 + 75% di 676,38 = 2.174,79 (ridotto)

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PARTE SECONDA – Pagina 172

gg mm aaaa aa mm gg 01/02/1982 2.343,89 - Liv. V - Classe 3^ 0 Scatti ( di cui 0 Ger.) Residuo == == 21 31/12/1982 Servizio 1 11 == 31/01/1981 Totale Residuo 1 11 21

APPLICAZIONE LEGGE N. 432 (Virtuale) gg mm aaaa aa mm gg 31/12/1982 Servizio 7 11 21 10/01/1975 ------------------ 7 11 21 da valutare nel Liv. V 6 == == Residuo 1 11 21 01/01/1983 2.402,49 - Liv. V - Classe 3^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.)

APPLICAZIONE LEGGE 20.3.1984 N. 34 gg mm aaaa aa mm gg Stipendio giuridicamente maturato al 31/12/1982 Liv. V - Classe 3^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.) (Legge 432/1981) 2.402,49 01/01/1983 Liv. V - Classe 3^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.) (Legge 34/1984) 2.925,21 Scatti Gerarchici 1 73,13 Scatto Aggiuntivo 2,50% 0 TOTALE 2.998,34 MIGLIORAMENTO STIPENDIALE 595,86 Iniziale Liv. V (Legge 34/1984) 2.478,99 Scatto Aggiuntivo 2,50% 0 Iniziale Liv. V (Legge 432/1981) 1.890,23 MINIMO GARANTITO 588,76 COLMATURA 0

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PARTE SECONDA – Pagina 173

Anzianità residua al 31/12/1982 1 11 21 Tempo utile alla maturazione classe o scatto successivi 1 11 21 gg mm aaaa aa mm gg Dal 01/01/1983 lo stipendio (Liv. V - Classe 3^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.) annuo lordo di 2.611,04 Così composto: Stipendio legge 432/1981 2.402,49 35% su (595,86) 208,55 Valore Cl. o Sc. Succ. 0 (virtuale) 10/01/1983 Servizio == == 09 31/12/1982 Liv. V - Classe 4^ - 1 Scatto ( di cui 1 Ger.) 01/01/1983 Stipendio annuo lordo di 2.763,50 Così composto: Ultimo Stipendio percepito 2.611,04 Valore Classe 4^ 152,46

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PARTE SECONDA – Pagina 174

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

D.P.R. 9.6.1981, n. 310 LEGGE 20.3.1984, n. 34

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PARTE SECONDA – Pagina 175

D.P.R. 9 GIUGNO 1981, n. 310 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 1981, n. 167)

(stralcio)

Art. 2 (Inquadramento)

L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente articolo è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 gennaio 1981 e dei benefici indicati al successivo art. 3. Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue: a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel

livello retributivo più alto tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, si determina sul livello inferiore lo stipendio corrispondente al periodo di servizio prestato nella prima o nelle prime due qualifiche per le carriere che erario strutturate, rispettivamente, in due o in tre qualifiche, o prestato in posizione economica corrispondente alle prime due qualifiche delle carriere ordinarie ove trattisi di personale che apparteneva a carriere articolate su una sola qualifica, valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta, escluse le frazioni di mese. Allo stipendio così determinato si aggiunge, ove spettante, l'importo relativo al beneficio di cui al successivo art. 3. Lo stipendio risultante dall'applicazione dei suesposti criteri si riporta nel livello retributivo di inquadramento e qualora l'importo si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, è attribuita la classe o l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di vertice, o a quello reso da data non anteriore al 13 luglio 1980 dal personale inquadrato nello stesso livello retributivo ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;

b) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più basso tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, lo stipendio è determinato sulla base dell'intera anzianità di carriera. A tale anzianità va aggiunta quella derivante dalla temporizzazione dell'eventuale beneficio di cui al successivo art. 3. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio si valuta ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio. La temporizzazione del beneficio di cui al successivo art. 3 espressa in mesi è pari a 24 volte il beneficio stesso diviso per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione;

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PARTE SECONDA – Pagina 176

c) per il personale che abbia prestato servizio di ruolo anche in carriera o

categoria diverse da quella di appartenenza, detto servizio è valutato attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, del relativo periodo, fino al decimo anno, e del 3 per cento, per i successivi anni, applicando tali percentuali sullo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera in cui il servizio è stato prestato. Il relativo importo si aggiunge allo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera di appartenenza e si procede poi, secondo i criteri di cui ai precedenti punti a) e b), alla determinazione dello stipendio spettante, provvedendo alla temporizzazione degli eventuali benefici aggiuntivi solo quando questi competano direttamente nel livello di inquadramento;

d) per il personale che abbia prestato anche servizio non di ruolo, tale servizio è valutato attribuendo un beneficio pari all'1,25 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, computato sullo stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla categoria non di ruolo interessata, secondo quanto previsto dall'art. 30, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per la determinazione dello stipendio spettante nel livello di inquadramento si osservano i criteri indicati nelle precedenti lettere a), b) e c). Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, al personale che abbia conseguito la nomina alla carriera superiore, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono riconosciuti nel livello retributivo più basso tra quelli relativi alla suddetta carriera: a) anni tre di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera direttiva; b) anni cinque se il passaggio sia avvenuto nella carriera di concetto od esecutiva. Gli anni predetti si detraggono dal periodo di servizio trascorso nella carriera di provenienza.

Art. 3

(Benefici convenzionali) Al personale che, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sia pervenuto ad una qualifica superiore mediante esami, è riconosciuta una maggiorazione, computata sul valore iniziale del livello relativo alla qualifica conseguita, del 5 per cento se abbia superato il concorso per merito distinto e del 2,50 per cento se abbia superato l'esame di idoneità o il concorso per esami. Al personale che nella carriera di appartenenza abbia conseguito una o più promozioni mediante scrutinio per merito comparativo o esame speciale di cui

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PARTE SECONDA – Pagina 177

all'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è riconosciuta, per una sola volta, una maggiorazione dell'1,25 per cento computata sul valore iniziale del livello retributivo relativo alla qualifica conseguita. Qualora siano state conseguite più promozioni, ai fini dell'applicazione del precedente comma, si considera la qualifica più elevata.

LEGGE 20 MARZO 1984, n. 34 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 marzo 1984, n. 84)

(stralcio)

Art. 4 (Militari delle Forze armate)

comma 1 A decorrere dal 1° gennaio 1983, gli stipendi annui lordi iniziali dei

militari delle Forze armate, sino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere, sono stabiliti come segue:

a) IV livello L. 4.400.000 b) V livello L. 4.800.000 c) VI livello L. 5.500.000 d) VI livello-bis. L. 5.950.000 e) VIIl livello L. 6.400.000 f) VIII livello L. 7.700.000

ai tenenti colonnelli è attribuito il livello di stipendio ottavo-bis pari a lire 8.470.000.

comma 2 La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali del 6

per cento e in successivi scatti biennali del 2,50 per cento sull'ultima classe.

comma 3 La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato

nel precedente primo comma è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1° gennaio 1983.

comma 4 Al personale di cui al primo comma promosso o nominato a grado o

qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio a livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di

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PARTE SECONDA – Pagina 178

classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe.

comma 5 Gli scatti attribuiti ai sensi del precedente comma non comportano

comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini della ulteriore progressione economica.

comma 6 Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente ai livelli

retributivi settimo e ottavo, è attribuito, dalla predetta data, uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento; l'ammontare del predetto scatto è temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

comma 7 L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1°

gennaio 1983, in applicazione del presente articolo, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:

- dal 1° gennaio 1983: 35 per cento; - dal 1° gennaio 1984: 75 per cento; - dal 1° gennaio 1985: 100 per cento.

comma 8 I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di

stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo, anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non viene attribuito nella misura intera.

comma 9 Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è

attribuito lo stipendio iniziale del relativo livello di nomina, nell'importo previsto dalla precedente normativa, maggiorato delle percentuali indicate nel settimo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal primo comma del medesimo articolo e quello di cui alla precedente normativa.

comma 10 Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del

nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza previsto dalla presente legge, e quello iniziale fissato per il medesimo livello dalla normativa precedente, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato, secondo il criterio di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini della ulteriore progressione economica.

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PARTE SECONDA – Pagina 179

comma 11 Al personale che, in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 19

del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e del primo comma del presente articolo, è inquadrato in un livello diverso da quello di cui all'articolo 16 del predetto decreto-legge n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 432 del 1981, lo stipendio è attribuito con le seguenti modalità:

a) inquadramento nel livello corrispondente a quello posseduto alla

data del 31 dicembre 1982, con l'applicazione delle disposizioni previste dai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo;

b) transito nel nuovo livello con le modalità di cui all'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

Art. 5 (Effetti dei nuovi stipendi)

comma 1 I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in

relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente articolo 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull' indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi compresi la ritenuta in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Art. 6 (Liquidazione dei nuovi stipendi)

comma 1 Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti

dall'applicazione della presente legge e dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

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PARTE SECONDA – Pagina 180

CAPITOLO IV - LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, n. 468

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato del personale ad essi collegato ed equiparato”.

1. Generalità

I miglioramenti economici già concessi al personale militare per effetto della legge 34/1984 hanno subito un ulteriore incremento, a decorrere dal 1.1.1988, in applicazione della legge 468/1987, di conversione del D.L. 379/1987. Nel biennio 1986/1987, la preesistente normativa ha subito modificazioni per effetto dei DD.LL. 92/1987, 189/1987 e 282/1987. Al riguardo, si riassumono le innovazioni più significative: - attribuzioni del VI livello bis ai Marescialli Maggiori, all’atto del

conferimento della qualifica di “Aiutante” (a decorrere dal 16.11.1987); - sospensione della progressione economica per il biennio 1987/1988; - introduzione della “retribuzione individuale di anzianità”; - istituzione della “parziale omogeneizzazione stipendiale” con le forze

militari di Polizia, a favore dei Capitani, Maggiori e Tenenti Colonnelli; - istituzione dell’ “assegno funzionale” a favore dei Sottufficiali con

particolari anzianità di servizio militare; - reviviscenza della clausola perequativa tra il personale appartenente alle

tre FF.AA. , anche se di ruoli diversi; - conglobamento di una quota (€ 558,29 annua lorda) dell’indennità

integrativa speciale negli stipendi iniziali di livello (art. 1 - 11° comma); - istituzione, in misura percentuale, dell’ “indennità militare forfettaria”, in

rapporto allo stipendio iniziale di livello.

2. Inquadramento economico del personale in servizio al 1.1.1986. La retribuzione individuale di anzianità (art. 1 – 1°, 3° e 5° comma).

La legge in esame stabilisce che per il triennio 1986/1988, vengano corrisposti i seguenti aumenti stipendiali annui lordi, non cumulabili tra loro:

Grado Livello Dal 1.1.1986 Dal 1.1.1987 Dal 1.1.1988

Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo Mar. Magg. S.Ten. Mar.Magg.Aiut. Ten. Cap. Magg. Ten. Col.

V VI

VI bis VII VIII

VIII bis

€ 216,91 € 263,39 € 286,63 € 309,87 € 418,33 € 460,16

€ 469,98 € 570,68 € 620,78 € 671,39 € 906,38 € 997,02

€ 723,04 € 877,98 € 955,45 € 1.032,91 € 1.394,43 € 1.533,88

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PARTE SECONDA – Pagina 181

Pertanto, a decorrere dal 1.1.1988, gli stipendi aa.ll. iniziali di livello

appaiono così modificati (art. 1 – 2° comma):

Grado Livello Importo iniziale

Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo Mar. Magg. S.Ten. Mar.Magg.Aiut. Ten. Cap. Magg. Ten. Col.

V VI

VI bis VII VIII

VIII bis

€ 3.202,03 €.3.718,49 € 4.028,36 € 4.338,24 € 5.371,15 € 5.908,27

Inoltre, la stessa norma prevede che, a decorrere dal 1.1.1987, venga sospesa la concessione degli incrementi di stipendio per anzianità, con contemporanea istituzione della retribuzione individuale di anzianità, costituita dal valore delle classi e scatti, nonché dei relativi ratei, maturati al 31.12.1986. Detti ratei vanno attribuiti in relazione ai mesi o frazione di mese di servizio prestato, non valutabili per classi o scatti, e non soggiacciono alle limitazioni previste dall’art. 161, comma 3, della legge 312/1980 (4 mm. e gg.1 danno diritto a 5 ratei).

Pertanto, a decorrere dal 1.1.1987, lo stipendio spettante al personale inquadrato nei livelli funzionali retributivi è costituito dalla somma dei seguenti elementi: - importo del piede di livello di appartenenza, fissato dalla legge 34/1984; - retribuzione individuale di anzianità, - incremento percentuale di cui alla legge 468/1987.

3. La parziale omogeneizzazione e l’assegno funzionale (art. 1 - 8° e 9° co.)

Lo stipendio spettante agli Ufficiali delle tre Forze Armate (dal grado di Capitano a quello di Colonnello compreso), a decorrere dal 1.1.1987, è parzialmente ragguagliato a quello corrisposto agli appartenenti alle Forze Militari di Polizia mediante la corresponsione dell’indennità di “parziale omogeneizzazione”. Di seguito, si riportano i relativi importi, differenziati in relazione al grado ed agli anni di servizio maturati dalla data di promozione a Tenente:

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PARTE SECONDA – Pagina 182

a) a decorrere dal 1.1.1987:

Grado 15 anni di servizio dalla promozione a Tenente

(senza demerito)

25 anni di servizio dalla promozione a Tenente

(senza demerito)

Ten. Colonnello € 619,75 € 1.239,50

b) a decorrere dal 1.6.1987:

Grado 15 anni di servizio dalla promozione a Tenente

(senza demerito)

25 anni di servizio dalla promozione a Tenente

(senza demerito) Capitano Maggiore Ten. Colonnello

€ 774,69 € 1.032,91 € 1.239,50

€ 1.859,24 € 1.859,24 € 1.859,24

La norma in esame prevede che, a decorrere dal 1.6.1987, a favore degli Ufficiali provenienti da carriere militari diverse, al compimento del 19° e 29° anno di servizio militare prestato, vengano concesse allo stesso titolo le seguenti somme annue lorde:

Grado 19 anni di servizio (senza demerito)

29 anni di servizio (senza demerito)

Tenente - Capitano Maggiore Ten. Colonnello

€ 774,69 € 1.032,91 € 1.239,50

€ 1.032,91 € 1.859,24 € 1.859,24

Il beneficio di cui trattasi non costituisce base per il calcolo della progressione economica per classi e scatti del personale dirigente ed è riassorbibile col passaggio di grado.

A decorrere dal 1.6.1987, ai Sottufficiali che abbiano compiuto 19 e 29 anni di servizio effettivo é attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari, rispettivamente, a € 619,75 e a € 929,62.

4. Lo scatto gerarchico – i benefici demografici – i benefici combattentistici - lo scatto congelato.

La norma in esame prevede una particolare disciplina in ordine alla corresponsione:

a) dello scatto gerarchico (art. 1 – 7° comma), il cui importo deve essere calcolato: - per l’anno 1986, sui valori stipendiali fissati dalla legge 34/1984,

nonché sugli incrementi apportati dalla successiva legge 468/1987;

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PARTE SECONDA – Pagina 183

- per l’anno 1987, sugli importi iniziali di livello della legge 34/1984, incrementati dai miglioramenti della legge 468/1987, nonché dalla R.I.A., comprensiva di ratei di classe o scatto, calcolata al 31.12.1986;

- per il primo semestre dell’anno 1988, sui valori stipendiali della legge 468/1987 e sulla R.I.A..

Appare utile sottolineare che lo scatto gerarchico non rientra tra gli elementi che costituiscono la R.I.A., avendo acquisito la caratteristica di entità a sé stante, rivalutabile nel tempo per effetto degli incrementi dello stipendio, della R.I.A. e della quota dell’indennità integrativa speciale (€ 558,29) conglobata nello stipendio a decorrere dal 30.6.1988.

Si rappresenta che gli scatti gerarchici attribuiti in data successiva al 31.12.1986 sono mantenuti in caso di passaggio di livello. In tale evenienza, comunque, il loro importo non è rivalutabile secondo i parametri precedentemente esposti, ma rimane “congelato” nel prosieguo della “carriera economica”;

b) dello scatto anticipato per nascita figlio, sospeso a partire dall’1.1.1987. Le somme erogate a tale titolo devono essere recuperate, in sede d’inquadramento al 31.12.1986, nel caso in cui il valore del rateo di anzianità maturato a tale data sia superiore a quello del beneficio demografico già concesso.

c) dei benefici previsti dall’art.1 della legge 336/1970 (benefici combattentistici). La corresponsione di tale beneficio è sospesa a decorrere dal 1.1.1987. Tuttavia, qualora in fruizione al 31.12.1986, esso concorre alla formazione della retribuzione individuale di anzianità.

d) dell’importo della classe o scatto maturato nel biennio 1987/1988. Esso costituisce incremento all’importo della R.I.A. a decorrere dal 1.1.1989, come precisato in corso di esame dalla successiva legge 231/1990.

5. Situazioni particolari

La disciplina delle situazioni particolari, già regolamentata sino al 31.12.1986 dalla pregressa normativa, può essere così riassunta:

a) personale assunto in servizio dopo il 31.12.1986. Compete lo stipendio iniziale di livello previsto dalla legge 468/1987.

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PARTE SECONDA – Pagina 184

b) valutazione del corso legale di studi, qualora la laurea sia requisito indispensabile per l’accesso in carriera.

A favore del personale vincolato da rapporto d’impiego, a decorrere dal 1.1.1987, il beneficio di laurea viene attribuito, ai fini della determinazione della retribuzione individuale di anzianità, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito entro il 31.12.1986.

In tale caso si procede ad un inquadramento virtuale, ai sensi della legge 34/1984. Per contro, ai sensi dell’art. 1 legge 468/1987, non debbono essere valutati i periodi di studio effettuati successivamente al 31.12.1986. Si rimanda alla consultazione della successiva lettera h., in quanto sull’argomento la Corte dei Conti ha fornito ulteriori precisazioni;

c) servizio militare e corsi presso Accademie Militari. La valutazione di tali periodi soggiace alla disciplina di cui al

precedente punto b..

d) Sottufficiali nominati Tenenti in spe., ai sensi della legge 10.5.1983, n. 212. L’inquadramento stipendiale, nei confronti di tale personale, è differenziato in relazione alla data di nomina, a seconda che la stessa sia o meno avvenuta entro il 31.12.1986.

Nel primo caso, trova applicazione l’art. 138 della legge 312/1980, che prevede l’inquadramento nel VII livello previa valutazione nel VI livello di tutto il servizio militare prestato. Ciò, al fine di consentire il successivo inquadramento, ai sensi dell’art. 1 della legge 468/1987.

Nel secondo caso, trova applicazione l’art. 138 della legge 312/1980, che prevede l’inquadramento nel VII livello previa valutazione nel VI livello di tutto il servizio militare prestato. Ciò, al fine di consentire il successivo inquadramento, ai sensi dell’art.1 della legge 468/1987.

e) Promozioni avvenute dopo il 31.12.1986 (art. 1 – 6° comma). Qualora la promozione al grado superiore non comporti passaggio di

livello, deve essere attribuito uno scatto gerarchico, con le modalità già fissate al precedente punto 4.

Nel caso in cui le promozioni siano avvenute dopo il 31.12.1986 e comportino passaggio di livello, i soggetti interessati hanno diritto allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, nell’importo stabilito dalla legge 34/1984, nonché alla fruizione dello scatto gerarchico già attribuito nel grado di provenienza, alla retribuzione individuale di anzianità precedentemente calcolata ed all’incremento retributivo apportato dalla legge 468/1987.

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PARTE SECONDA – Pagina 185

f) Retrocessioni di grado. Nei casi di retrocessione di grado (per es. Tenente in rafferma vincitore

di concorso che viene nominato Sottotenente in servizio permanente effettivo) trova applicazione il principio della irreversibilità stipendiale fissato dal 4° comma dell’art. 138 della legge 312/1980. Pertanto, al personale interessato deve essere corrisposto un assegno personale riassorbibile, il cui importo consenta il mantenimento dello stipendio già in godimento.

g) Inquadramento dei Sergenti. A decorrere dal 16.11.1987, i Sergenti sono inquadrati nel V livello

retributivo, computando, ai fini stipendiali, l’intero servizio militare prestato (art. 1, 3° comma della legge 468/1987).

Pertanto, la retribuzione individuale di anzianità, calcolata secondo la normativa precedentemente illustrata, è suscettibile di rivalutazione, a decorrere dall’entrata in vigore della citata legge, sulla base dello stipendio virtualmente acquisito al 31.12.1986 per effetto della nuova disciplina economica.

h) Personale militare inquadrato nei livelli funzionali retributivi successivamente al 31.12.1986.

A modifica di quanto specificato alla precedente lettera b., a seguito di rilievo mosso dalla Corte dei Conti, il personale inquadrato nei livelli retributivi in data successiva al 31.12.1986 non ha titolo alla fruizione della “retribuzione individuale di anzianità” per il biennio 1987 – 1988.

Ciò in quanto il comma 3° dell’art. 1 della legge 468/1987, stabilisce che la suddetta voce retributiva deve essere calcolata con riferimento al valore delle classi e degli scatti in godimento dal personale in servizio al 31.12.1986; condizione questa non riconoscibile nei confronti dei soggetti assunti dopo la predetta data.

Pertanto, la valutazione dell’anzianità del servizio militare (effettivamente prestato o convenzionale), che dà luogo all’attribuzione delle classi e/o scatti, lungi dall’essere eliminata dal sistema retributivo attuale, viene effettuata, in conformità alle precisazioni avute dalla Corte dei Conti, a decorrere dal 1.1.1989, atteso che sia realizzata la previsione normativa contenuta nel 4° comma dell’art. 1, che consente il recupero, dalla predetta data, delle anzianità pregresse non utilizzate.

Si rimanda alla consultazione della parte seconda -Cap. VI per gli ulteriori sviluppi sull'argomento trattato.

i) Modalità applicative dei benefici che danno luogo ad anzianità di servizio convenzionale.

Il sistema retributivo vigente dal 1.1.1987 prevede l’abolizione delle classi e degli scatti stipendiali. Pertanto, non sono applicabili i benefici che si sostanziano in incrementi del servizio utile alla determinazione stipendiale.

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PARTE SECONDA – Pagina 186

6. La perequazione stipendiale (art. 1 – 7° comma)

La clausola perequativa, introdotta dalla legge 312/1980 e successivamente soppressa dalla legge 432/1981, trova riviviscenza a decorrere dal 16.11.1987.

I criteri di attuazione di detta clausola sono quelli illustrati in sede di esame della legge 312/1980 (art. 138 - 3° e 4° comma), tuttavia, la norma in esame prevede che la comparazione stipendiale possa essere effettuata anche fra personale appartenente a ruoli diversi ed a carattere interforze, con esclusione dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Successivamente, la legge 14.11.1992, n. 438 – di conversione del Decreto Legge 19.9.1992, n. 384 – ha abolito, a decorrere dall’11.7.1992, la perequazione stipendiale vigente fra gli appartenenti alle tre FF.AA. (vds. successivo Cap. VIII).

Pertanto, a decorrere dalla predetta data, rimangono valide esclusivamente le posizioni perequative già formalizzate, anche se con atto provvisorio.

7. Equiparazione dello stipendio spettante al sottotenente cpl. 1ª nomina a quello del pari grado in servizio permanente

A decorrere dal 30.1.1987, gli Ufficiali di complemento in servizio di 1^ nomina, per espressa disposizione dell’art. 32 1° comma della legge 24.12.1986, n. 958, hanno diritto allo stesso stipendio dei pari grado in servizio permanente effettivo. Il predetto personale, ai soli fini stipendiali, deve intendersi inquadrato nel VI livello retributivo, secondo le procedure previste dalle leggi 6.8.1981, n. 432 e 20.3.1984, n. 34.

8. Indennità militare (art. 2 - 1°comma)

A favore degli Ufficiali e Sottufficiali appartenenti alle tre FF.AA., la legge in esame attribuisce, a decorrere dall' 1.1.1988 un'indennità militare forfetaria annua lorda, non pensionabile, il cui importo è fissato secondo le misure percentuali dello stipendio iniziale tabellare del grado effettivamente rivestito. Di seguito si riportano le percentuali in relazione ai vari gradi:

- fino al grado di Tenente Colonnello compreso 20%; - Colonnelli e Generali 10%; - Sergenti 10%; - rimanenti Sottufficiali 22%.

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PARTE SECONDA – Pagina 187

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 188

TENENTE COLONNELLO arruolato in data 02/02/1962; Promosso Tenente in data 02/02/1962; " Capitano in data 02/02/1965; " Maggiore in data 02/02/1973; " Tenente Colonnello in data 02/02/1977. APPLICAZIONE LEGGE 14.11.1987 N.468 gg mm aaaa aa mm gg 01/01/1986 Stipendio Liv. VIII bis - Classe 8^ 1 Scatto 6.635,95 Incremento legge 468/1987 460,16 Totale 7.096,11 01/01/1987 Iniziale del Liv. VIII bis (legge 34/1984) 4.374,39 Incremento legge 468/1987 997,02 Totale 5.371,41 Retribuzione Individua le di Anzianita' Classi maturate al 31/12/1986 8 x 262,46 = 2.099,71 Scatti non ger. al 31/12/1986 1 x 161,85 = 161,85 18 ------ x 161,85 = 121,39 24 Totale R.I.A. 2.382,95 01/01/1987 Parziale Omogeneizzazione Ten. Col. promosso Tenente in data 02/02/1962 619,75 02/02/1987 Parziale Omogeneizzazione Ten. Col. promosso Tenente in data 02/02/1962 1.239,50 01/06/1987 Parziale Omogeneizzazione Tenente Colonnello promosso Tenente in data 02/02/1962 1.859,24 01/01/1988 Iniziale del Liv. VIII bis (legge 34/1984) 4.374,39 Incremento legge 468/1987 1.533,88 Totale 5.908,27 R.I.A. 2.382,95 30-06-1988 Stipendio 5.908,27 Quota Indennita' Integrativa Speciale 558,29 Totale 6.466,56 R.I.A. 2.382,95 Totale 8.849,51

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PARTE SECONDA – Pagina 189

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 11.7.1980, n. 312 LEGGE 10.5.1983, n. 212 LEGGE 14.11.1987, n. 468

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PARTE SECONDA – Pagina 190

LEGGE 11 LUGLIO 1980, n. 312 (Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190)

(stralcio)

Art. 138 (Attribuzione stipendi per passaggio di grado)

comma 3 Al militare con stipendio inferiore a quello spettante al collega con

pari o minore anzianità nel grado di provenienza ma promosso successivamente è attribuito lo stipendio di quest'ultimo.

comma 4 Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad

altro ruolo, retrocedono di grado, è attribuito, nel livello retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali.

Art. 161

comma 3 Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.

LEGGE 10 MAGGIO 1983, n. 212 (Pubblicata sulla Gazz. Uff. 23 maggio 1983, n. 138)

(stralcio)

Art. 53 Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo: nell'Esercito: - Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo; - altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo; nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica; nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo. I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono soppressi; in loro vece è istituito il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali. Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti primo e secondo comma in sottoruoli in base alle

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PARTE SECONDA – Pagina 191

specializzazioni, categorie e specialità in cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalità di avanzamento, il numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianità minima richiesti per la valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, annesse alla presente legge.

Art. 55 L'immissione nei ruoli del servizio permanente di cui all'articolo 53 ha luogo con il grado di tenente, o corrispondente, mediante concorso per titoli ed esami. Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, determinano al 31 gennaio di ciascun anno, in relazione alle vacanze prevedibili al 31 dicembre dello stesso anno, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli, ripartendo i posti, se necessario, tra le categorie, specialità e specializzazioni di provenienza dei sottufficiali concorrenti. Il numero dei posti e la relativa ripartizione devono essere indicati nei bandi di concorso. Ai concorsi possono partecipare, per non più di due volte, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle specializzazioni, categorie e specialità indicate nei bandi di concorso, che negli ultimi cinque anni abbiano riportato qualifica non inferiore a «superiore alla media».

Art. 59 I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 sono stabiliti come segue: maggiore o grado corrispondente: 63 anni; ufficiali inferiori e subalterni: 61 anni. Per i suddetti ufficiali la permanenza massima nell'ausiliaria è di quattro anni e gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso della stessa. Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è stabilito come segue: maggiore o grado corrispondente: 67 anni; ufficiali inferiori e subalterni: 65 anni. Le norme di cui al presente comma non si applicano al Corpo della Guardia di finanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.

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PARTE SECONDA – Pagina 192

LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, n. 468

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 novembre 1987, n. 268) (stralcio)

Art. 1

(modificato dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 1987, n. 379) comma 1 Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente

decreto per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

LIVELLO dal 1.1.1986 dal 1.1.1987 dal 1.1.1988 V VI

VI bis VII VIII

VIII bis

420.000 510.000 555.000 600.000 810.000 891.000

910.000 1.105.000 1.202.000 1.300.000 1.755.000 1.930.500

1.400.000 1.700.000 1.850.000 2.000.000 2.700.000 2.970.000

comma 2 A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai militari di cui al comma 1 competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

livello V £. 6.200.000 livello VI £. 7.200.000 livello VI-bis £. 7.800.000 livello VII £. 8.400.000 livello VIII £. 10.400.000 livello VIII-bis £. 11.440.000

comma 2 bis. Al maresciallo maggiore aiutante e gradi corrispondenti, è

attribuito il sesto livello-bis all'atto dell'assegnazione della qualifica.

comma 3 Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con

l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34. Per i sottufficiali delle Forze armate che alla data del 1° gennaio 1983 si trovavano nel 1° livello retributivo della carriera di appartenenza, l'inquadramento nel suddetto livello viene effettuato sulla base degli anni di servizio militare comunque prestato antecedentemente alla predetta data.

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PARTE SECONDA – Pagina 193

comma 4 In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 3 verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

comma 5 Le classi o gli scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti

prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.

comma 6 Nei casi di promozione o di nomina del personale indicato al

comma 1, che comportino passaggi al livello superiore, successivamente al 31 dicembre 1986, oltre l'importo del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici.

comma 7 In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore,

nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore. [A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia].

comma 8 A decorrere dal 1° giugno 1987, in attesa di una legge organica di riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le norme di avanzamento per tutto il personale militare, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli

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PARTE SECONDA – Pagina 194

ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annuali lordi a fianco di ciascun grado indicati:

Grado 15 anni di servizio 25 anni di servizio Colonnello

Tenente Colonnello Maggiore Capitano

==== 2.400.000 2.000.000 1.500.000

3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000

Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato. Ai tenenti e ai capitani provenienti da carriere e ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato è attribuito un importo annuo lordo rispettivamente di 1.500.000 e 2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro cumulabili e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo è riassorbito in caso di promozione al grado superiore; per gli ufficiali colonnelli il rispettivo importo non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore.

comma 9 A decorrere dal 1° giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio è attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo è elevato a lire 1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio. I predetti importi non sono cumulabili tra loro, né con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità.

comma 10 I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul

trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale ed equo indennizzo, con esclusione a tali ultimi due fini degli importi di cui ai commi 3, 7, 8 e 9.

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PARTE SECONDA – Pagina 195

comma 11 Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio

iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale militare delle Forze armate una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

comma 12 Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa

speciale spettante al personale militare delle Forze armate in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

Art. 2 comma 1 A decorrere dal 1° gennaio 1988, a favore di tutti gli ufficiali e

sottufficiali delle Forze armate, con esclusione del personale a cui viene applicato il trattamento previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, è istituita l'indennità militare forfettaria annua lorda non pensionabile da corrispondere nelle seguenti misure percentuali dello stipendio iniziale tabellare del grado effettivamente rivestito: • sergenti: 10 per cento; • rimanenti sottufficiali: 22 per cento; • ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso: 20 per

cento; • colonnelli e generali: 10 per cento.

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PARTE SECONDA – Pagina 196

CAPITOLO V - LEGGE 15 LUGLIO 1950, n. 539

“Benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n.3458, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539”.

1. Generalità

La concessione di benefici derivanti da situazioni particolari, la cui applicazione si concretizzava nella attribuzione di anzianità di servizio convenzionali ai fini della determinazione del trattamento stipendiale, ha subito modificazioni dapprima con l'introduzione dei livelli funzionali retributivi, per poi cessare di fatto con l'entrata in vigore della legge 468/1987 (1.1.1987).

La problematica ha interessato principalmente il personale non provvisto di trattamento economico dirigenziale. Per gli appartenenti a tale ultima categoria, infatti, le norme successive all'instaurazione dei livelli retributivi hanno dato spazio alla concessione di incrementi dello stipendio legate in principal modo all'applicazione delle leggi 536/1950, 1746/1962, 336/1970 e 1220/1971. Ciò in quanto il trattamento stipendiale delle categorie cosiddette dirigenziali ha mantenuto una progressione legata al decorso del tempo con connessa maturazione di classi/aumenti biennali.

Di recente, la pronuncia di vari consessi (tra cui il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti) ha permesso alla Direzione generale per il Personale Militare una rivisitazione della problematica relativa all'applicazione dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928, che estendono al personale militare il disposto della legge 15.7.1950, n. 539 concernente le invalidità per servizio, dando soluzione al cospicuo contenzioso instauratosi nel decorso del tempo.

2. Destinatari

Alla luce delle recenti direttive della Direzione Generale del Personale Militare, che in sostanza confermano ed adattano le norme anzidette all'evoluzione dei profili di stato degli appartenenti alle FF.AA., i benefici stipendiali derivanti dal riconoscimento di infermità contratte in servizio e per causa di servizio, con ascrivibilità a categoria di pensione (tabella "A" annessa al D.P.R. 30.12.1981, n. 834) sono concedibili al seguente personale:

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PARTE SECONDA – Pagina 197

a) Ufficiali in servizio permanente (ivi compresi i Maestri Direttori e Vice

Direttori di Banda Musicale), nonché quelli provvisti di tale posizione di stato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1990, n.404;

b) Ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224;

c) Ufficiali di complemento in ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

d) Ufficiali di complemento in servizio di prima nomina; e) Sottufficiali in servizio permanente; f) Sergenti e gradi corrispondenti di complemento in ferma di leva

prolungata, di cui alla legge 24.12.1986, n. 958, ovvero, in ferma breve; g) Volontari di truppa in servizio permanente di cui al decreto legislativo

12.5.1995, n. 196; h) Appuntati / Carabinieri in servizio permanente; i) Personale del Servizio dell'Assistenza Spirituale.

3. Acquisizione del diritto e fruizione del beneficio

La pronuncia del Consiglio di Stato (parere n. 452 in data 13.12.1999) ha confermato che l'acquisizione del beneficio economico, nei casi di specie, si concretizza con l'emissione da parte dei competenti Organi sanitari del verbale di riconoscimento dell'infermità invalidante contratta per causa di servizio. Pertanto, il momento che segna l'insorgenza del diritto coincide con la data del cennato documento.

Tale beneficio va attribuito d'ufficio e non più a seguito di istanza dell'interessato che, qualora prodotta, assume mera valenza segnalatrice nei confronti dell'Amministrazione. E' abolito altresì il vincolo della sussistenza del decreto di "equo indennizzo".

Sono destinatari delle citate norme sia il personale in attività di servizio sia il personale in congedo, anche qualora il riconoscimento dell'invalidità avvenga in data successiva alla cessazione dal servizio. Il caso, infatti, del personale collocato a riposo per infermità viene regolato nel senso che il riconoscimento di quanto in argomento s'intende occorso il giorno antecedente la cessazione dall'attività, cioè fintanto questa sia produttiva di benefici a carattere stipendiale.

Va precisato inoltre che, qualora il riconoscimento d'infortunio avvenga prima dell'acquisizione del diritto al trattamento stipendiale da parte degli

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PARTE SECONDA – Pagina 198

interessati, nel caso ad esempio di personale in servizio pre-ruolo, l'attribuzione del beneficio non può che avvenire con la decorrenza del primo stipendio.

Parimenti, nell'eventualità in cui il citato riconoscimento avvenga in data successiva a quella di collocamento a riposo i correlati effetti di maturazione economica possono concretizzarsi solo in caso di richiamo in servizio con assegni.

Appare utile precisare, infine, che qualora il personale destinatario della

norma in esame sia sprovvisto di trattamento stipendiale metropolitano (personale con profilo d'impiego o Status internazionale a norma dell'art. 6 della legge 27.7.1962, n. 1114) ovvero sia in godimento di stipendio ridotto, la base di computo, ai fini di cui trattasi, è costituita dalla misura intera dello stipendio di cui sarebbero stati titolari.

Dalla varietà di tali situazioni emerge, quindi, come la natura di tale beneficio sia strettamente correlata allo stipendio nel quale è insito e di cui segue sempre le sorti. Nel caso infatti di sospensione o riduzione di quest'ultimo, l'emolumento in argomento verrà adeguato di conseguenza, per poi essere ripristinato in toto ad avvenuta cessazione degli effetti limitativi sopramenzionati.

4. Modalità di calcolo del beneficio

Gli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928 dispongono la concessione di due ovvero un anno di servizio convenzionale, utile per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio.

Tale criterio, però, a causa della nota evoluzione della materia stipendiale, può trovare applicazione, come precedentemente accennato, esclusivamente nei confronti dei destinatari di trattamento dirigenziale.

Pertanto, al fine di rendere applicabile il disposto della norma anche al rimanente personale, si è addivenuti, seguendo le indicazioni del Consiglio di Stato, all'adozione di un artificio contabile consistente nel computo delle ragioni percentuali previste dal citato R.D. 3458/1928 (2,50% per infermità dalla 1^ alla 6^ categoria ed 1,25% per quelle di 7^ ed 8^ categoria) sull'importo del piede di livello, maggiorato della R.I.A. e degli eventuali miglioramenti stipendiali concessi prima ancora che essi non siano stati corrisposti "a regime".

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PARTE SECONDA – Pagina 199

Sono esclusi dal computo gli scatti gerarchici non compresi nella R.I.A.

ed ulteriori eventuali componenti stipendiali diverse da quelle citate.

5. Effetti del beneficio

Il beneficio di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928 non è soggetto a rivalutazioni, ovvero ad assorbimento, nemmeno al verificarsi di transito di livello o di passaggio dal sistema retributivo "a livelli" a quello dirigenziale.

Inoltre è concesso una sola volta nella carriera di appartenenza, salva la possibilità di attribuire la ulteriore percentuale residua dell'1,25% nel caso di aggravamento di patologia o insorgenza di nuova, che comportino il passaggio dalla 2^ classe di ascrivibilità (7^/8^ categoria) alla 1^ classe (1^/6^ categoria).

Come già specificato, detto beneficio costituisce una componente contabile ampliativa dello stipendio ed in quanto tale produce, pertanto, effetti:

- sulla tredicesima mensilità; - sull'indennità di buonuscita; - sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi

la ritenuta in conto entrata I.N.P.D.A.P. ed i contributi di riscatto.

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PARTE SECONDA – Pagina 200

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 201

ATTRIBUZIONE BENEFICI ART. 120 R.D. 3458/1928 Processo Verbale in data 24.06.1993. Domanda presentata in data 05.05.1999. MARESCIALLO CAPO arruolato in data 22/01/1982; Promosso Sergente in data 22/01/1983; “ Sergente Maggiore in data 22/07/1985; “ Maresciallo Ordinario in data 22/01/1993; “ Maresciallo Capo in data 22/01/1998.

APPLICAZIONE LEGGE 2.2.1993 N.23 gg mm aaaa 01/01/1992 Stipendio Liv. VI 5.851,97 R.I.A. 520,59 Totale 6.372,56 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (6.372,56) = 159,31

APPLICAZIONE LEGGE 14.11.1992 N.438 gg mm aaaa 01/01/1993 Stipendio Liv. VI 5.851,97 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 R.I.A. 520,59 Totale 6.496,51 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (6.372,56) = 159,31 Maresciallo Ordinario con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 22/01/1993 22/01/1993 Stipendio Liv. VI 5.851,97 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 R.I.A. 520,59 Totale 6.496,51 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.372,56) = 318,63 01/04/1994 Indennita' di vacanza contrattuale Legge 17.05.95 N.186 128,34 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.500,90) = 325,05 05/05/1994 Stipendio Liv. VI 5.851,97 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 R.I.A. 520,59 Totale 6.496,51 Benefici art. 120 79,66 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.372,56) = 325,05 Indennita' di vacanza contrattuale 128,34 01/07/1994 Indennita' di vacanza contrattuale Legge 17.05.95 N.186 213,90 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.586,46) = 329,32

APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N.394 gg mm aaaa 01/01/1995 Stipendio Liv. VI 5.851,97

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PARTE SECONDA – Pagina 202

Incremento al 01/01/1995 582,56 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 R.I.A. 520,59 Totale 7.079,08 Benefici art. 120 79,66 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.955,13) = 347,76

APPLICAZIONE D. L.VO. 12.05.1995 N.196 gg mm aaaa 01/09/1995 Stipendio Liv. VI bis 6.368,43 Incremento al 01/09/1995 619,75 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 R.I.A. (Legge 28.07.1999, n.266) 868,35 Totale 7.980,48 Benefici art. 120 79,66 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (7.856,53) = 196,41

APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N.394 gg mm aaaa 01/12/1995 Stipendio Liv. VI bis 7.304,25 R.I.A. 868,35 Totale 8.172,60 Benefici art. 120 79,66 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (8.172,60) = 204,32 31/12/1995 Assegno pensionabile 886,24

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PARTE SECONDA – Pagina 203

Processo Verbale in data 24.06.1993. Domanda presentata in data 05.05.1999.

ATTO DISPOSITIVO N° __________________ IN DATA _______________ V I S T O il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il

Regio Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, con particolare riguardo agli articoli 117 e 120, che hanno riconosciuto una speciale provvidenza stipendiale nei confronti dei militari invalidi o mutilati di guerra;

V I S T O il regolamento al citato testo unico, approvato con regio decreto 23 giugno 1930, n. 983;

V I S T A la legge 15 luglio 1950, n. 539, che ha esteso agli invalidi per servizio i medesimi benefici riconosciuti ai mutilati o mutilati di guerra;

V I S T O il processo verbale emesso dalla Commissione Medica Ospedaliera [Istituto Medico Legale] n. AB/ML 312558/14 del 24.06.1993, relativo al Mar. Ord. , con il quale è stata al medesimo riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed in costanza di esso, ascrivibile a Tabella A 8ª categoria;

V I S T O il seguente sviluppo contabile, ai fini della determinazione della posta stipendiale di cui agli articoli 117 e 120 del citato regio decreto n. 3458/1928:

DATA DEL PROCESSO VERBALE 2 4 0 6 1 9 9 3 DATA DEL PROCESSO VERBALE 2 4 0 6 1 9 9 3

CATEGORIA DI ASCRIVIBILITA' DELL'INFERMITA' DEL PROCESSO VERBALE: Tabella A 8 ̂ Categoria

ALIQUOTA PERCENTUALE DELLO STIPENDIO IN RELAZIONE ALLA SUDDETTA ASCRIVIBILITA' 1,25%

STIPENDIO ANNUO LORDO IN G ODIMENTO ALLA DATA DEL 2 4 0 6 1 9 9 3

DIRIGENZA LIVELLATI

STIPENDIO DI CLASSE

IMPORTO DI LIVELLO

4.276,78

RETRIBUZ. INDIVIDUALE ANZIANITA'

520,59

AUMENTO PARZIALE CONCERTAZIONE

1.575,19

T O T A L E

6.372,56

BASE DI CALCOLO DELBENEFICIO ALLA MEDESIMA DATA

BASE DI CALCOLO ALIQUOTA MISURA DOVUTA

MISURA ANNUA LORDA DEL BENEFICIO

6.372,56

X 1,25%

= 79,66

S I D I S P O N E

1. - Al Mar. Ord. è attribuita, a decorrere dal 24.06.1993, la posta stipendiale di cui

all'articolo 117 o 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, nella misura annua lorda di Euro 79,66, non rivalutabile e non riassorbibile.

2. - Le rate del maggior stipendio conseguenti all'attribuzione del beneficio di cui al precedente punto 1, relative al periodo dal 24.06.1993 al 04.05.1994, sono prescritte, ai sensi dell'articolo 2 del R.DL. 19 gennaio 1939, n. 295.

MARESCIALLO CAPO arruolato in data 22/01/1982. Promosso Sergente in data 22/01/1983; “ Sergente Maggiore in data 22/07/1985; “ Maresciallo Ordinario in data 22/01/1993; “ Maresciallo Capo in data 22/01/1998.

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PARTE SECONDA – Pagina 204

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

R.D. 31.12.1928, n. 3458 LEGGE 15.7.1950, n. 539 LEGGE 27.7.1962, n. 1114

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PARTE SECONDA – Pagina 205

R.D. 31 DICEMBRE 1928, n. 3458 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1928, n. 55)

Art. 117 (art. 8 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e artt. 2 e 3 del regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284). - Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio: a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito

ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto. In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni. Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922.

Art. 120 (art. 28 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, sostituito dall'art. 9 regio decreto del 17 maggio 1923, n. 1284, e art. 24 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48). - Agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe giornaliere per i sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si applicano le disposizioni contenute nei precedenti artt. 115, 116, 117 e 118, ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 118, che è applicabile soltanto ai sottufficiali di carriera che erano tali prima del 24 maggio 1915.

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PARTE SECONDA – Pagina 206

Per sottufficiali di carriera devono intendersi coloro che prima del 24 maggio 1915 rivestivano i seguenti gradi: sergente maniscalco, sergente musicante, vice-brigadiere dei carabinieri reali; sergente maggiore, sergente maggiore maniscalco, sergente maggiore musicante e brigadiere dei carabinieri reali; maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe e maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali; maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe e maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri reali; maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe e maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri reali. I sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) i benefici sopraindicati, avranno il trattamento stabilito dagli articoli sopra citati, fermo il disposto del primo comma dell'art. 99.

LEGGE 15 LUGLIO 1950, n. 539 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° agosto 1950, n. 174)

Art. 1 I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio. Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Art. 2 Nell'ordine delle preferenze a parità di merito, stabilito dall'art. 1 del R.D.L. 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni, per la formazione della graduatoria dei concorsi per le ammissioni alle carriere statali, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini: n. 2-ter: i mutilati ed invalidi per servizio; n. 3-ter: gli orfani dei caduti per servizio; n. 6-ter: i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio; n. 7-ter: le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.

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PARTE SECONDA – Pagina 207

Art. 3 Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

LEGGE 27 LUGLIO 1962, n. 1114 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1962, n. 202)

Art. 6

Il primo comma dell' art. 1 ed il primo comma dell' art. 4 si applicano anche nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la difesa ed il Ministro per gli affari esteri, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali, anche se per tale impiego esercitino funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Per essi cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano. Ai medesimi può essere corrisposto l'assegno integrativo di cui al precedente art. 3. Nei confronti degli ufficiali richiamati dall'ausiliaria che, autorizzati nei modi suddetti, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri, nella forma di cui al primo comma, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano. Il personale di cui al presente articolo è tenuto a versare all'Amministrazione italiana di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute che, per legge, avrebbe gravato sul trattamento economico che sarebbe allo stesso spettato a carico dello Stato italiano. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, per quanto compatibile, anche al personale dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché al personale militare in genere in forma volontaria o rafferma.

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PARTE SECONDA – Pagina 208

CAPITOLO VI - LEGGE 8 AGOSTO 1990, n. 231

“Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare”.

1. Generalità

Il sistema retributivo introdotto dalla legge 468/1987 trova conferma, per il triennio 1988/1990, nel disposto della legge 231/1990. Le innovazioni apportate dalla normativa sono: - nuovi stipendi iniziali di livello a decorrere dal 1.7.1990, con incrementi

retributivi a far data dal 1.7.1988 e dal 1.10.1989 (art. 1); - incremento della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) dal

1.1.1989 (art. 2); - maggiorazione, con decorrenza 1.1.1990, degli importi già in godimento

da parte degli Ufficiali e dei Sottufficiali rispettivamente a titolo di parziale omogeneizzazione e di assegno funzionale (art. 4 ed art. 5);

- corresponsione, a favore dei Tenenti Colonnelli in possesso di determinate anzianità e requisiti, dello stipendio riferito al grado superiore (art. 5 - 3° comma);

- introduzione dell’orario di servizio e del compenso per lavoro straordinario (art. 10 - 1° comma).

2. Incrementi stipendiali (art. 1)

Gli stipendi già fissati dalla pregressa normativa nei confronti del personale militare inquadrato nei livelli funzionali retributivi subiscono i seguenti incrementi stipendiali annui lordi, alle decorrenze di seguito indicate:

Grado Livello Dal 1.7.1988 Dal 1.10.1989

Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo Mar. Magg. S.Ten. Mar.Magg.Aiut. Ten. Cap. Magg. Ten. Col.

V VI

VI bis VII VIII

VIII bis

€ 183,14 € 199,15 € 225,23 € 251,31 € 264,43 € 290,87

€ 861,76 € 937,47 € 1.060,21 € 1.182,94 € 1.244,66 € 1.402,44,

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PARTE SECONDA – Pagina 209

- dall' 1.7.1990 gli stipendi iniziali di livello annui lordi risultano così modificati:

Grado Livello Importo

Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo Mar. Magg. S.Ten. Mar.Magg.Aiut. Ten. Cap. Magg. Ten. Col.

V VI

VI bis VII VIII

VIII bis

€ 5.206,40 € 5.851,97 € 6.368,43 € 6.884,89 € 8.021,09 € 8.823,15

3. Incremento della retribuzione individuale di anzianità (art. 2)

La retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), già determinata al 31.12.1986 per effetto della pregressa normativa, a decorrere dal 1.1.1989 subisce un incremento, differenziato in base al livello d’inquadramento, pari al valore di una classe secondo gli importi (piede di livello) previsti dalla legge 34/1984.

Di seguito, gli importi lordi degli incrementi concessi:

Grado Livello Importo

Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo Mar. Magg. S.Ten. Mar.Magg.Aiut. Ten. Cap. Magg. Ten. Col.

V VI

VI bis VII VIII

VIIII bis

€ 148,74 € 170,43 € 184,38 € 198,32 € 238,60 € 262,46

Nei confronti del personale che ha conseguito l'inquadramento nei livelli retributivi nel corso del biennio 1987/1988, le maggiori somme spettanti devono essere quotizzate in relazione ai mesi di servizio prestato sino al 31.12.1986. Tale principio non è applicabile nei confronti dei soggetti che nello stesso periodo risultano inquadrati in più livelli retributivi.

In siffatta evenienza, l’incremento in parola deve essere rapportato alla situazione economica acquisita all' 1.1.1989.

In sede di liquidazione degli incrementi di cui sopra, debbono essere recuperate le somme corrisposte ai sensi dell’art. 1 – 4° comma della D.L. 16.9.1987, n. 379 convertito con modificazioni nella legge 14.11.1987, n. 468.

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PARTE SECONDA – Pagina 210

4. Incremento dell’assegno funzionale e rideterminazione della parziale omogeneizzazione (art. 4 e art. 5 – 1°, 2° e 3° comma)

L’assegno funzionale, istituito dalla legge 468/1987 a favore dei Sottufficiali, viene rideterminato, a decorrere dall' 1.1.1990, secondo i seguenti importi annui lordi:

Grado 19 anni di servizio 29 anni di servizio

Sottufficiali

€ 877,98

€ 1.291,14

L’assegno di parziale omogeneizzazione , a decorrere dall' 1.1.1990,

viene, parimenti, rideterminato secondo le misure annue lorde di seguito riportate: a) Ufficiali con 15 o 25 anni di servizio effettivo dalla nomina a Tenente:

Grado 15 anni di servizio dalla promozione a Tenente

25 anni di servizio dalla promozione a Tenente

Capitano Maggiore Ten. Colonnello

€ 1.084,56 € 1.446,08 € 1.652,66

€ 2.324,06 € 2.324,06 € 2.324,06

b) Ufficiali provenienti da carriere militari o ruoli diversi al compimento di

19 o 29 anni di servizio effettivo:

Grado 19 anni di servizio 29 anni di servizio

Tenente - Capitano Maggiore Ten. Colonnello

€ 1084,56 € 1.446,08 € 1.652,66

€ 1.394,43 € 2.324,06 € 2.324,06

Gli importi relativi all’assegno di funzione ed alla parziale

omogeneizzazione vanno ad aggiungersi alla somma spettante a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 5, 3° comma della legge 231/1990, a decorrere dall' 1.9.1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di Polizia, ai Tenenti Colonnelli che abbiano prestato 15 anni di servizio senza demerito dalla nomina a tenente viene corrisposto lo stipendio previsto per il grado di Colonnello.

I beneficiari del trattamento economico previsto per il grado superiore non hanno titolo alla fruizione dell’assegno di parziale omogeneizzazione.

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PARTE SECONDA – Pagina 211

5. Rideterminazione degli scatti gerarchici

Gli scatti gerarchici debbono essere calcolati o rivalutati in ragione del 2,5% dello stipendio, comprensivo degli incrementi subiti, nonché della R.I.A. nella sua piena entità.

6. Le anzianità convenzionali

La legge in esame riconferma, per il personale inquadrato nei livelli funzionali retributivi, il congelamento della progressione economica per classi e scatti.

Pertanto, le anzianità convenzionali connesse ai benefici combattentistici, ai benefici demografici, alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai servizi prestati in zone di intervento O.N.U. ecc., non sono valutabili ai fini stipendiali.

7. L’orario di servizio (art. 10 – 1° comma)

Il personale militare appartenente alle FF.AA., a decorrere dall' 1.7.1990, ferma restando la totale disponibilità al servizio, è tenuto a prestare 36 ore lavorative settimanali più 2 ore di straordinario obbligatorio.

Quest’ultimo va calcolato secondo il disposto dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 10.4.1987, n. 150.

Successivamente, il D.P.R. 394/1995 (vds. successivo Cap. XII) ha modificato la cennata disciplina abolendo il compenso per il servizio aggiuntivo, con l'istituzione dell'assegno pensionabile.

8. L'indennità militare (art. 9)

La legge in esame sopprime, a decorrere dall'1.7.1990, la corresponsione dell'indennità militare come disposta dalla legge 468/1987. In pari data, fissa allo stesso titolo le seguenti misure mensili lorde:

- Ufficiali e Sottufficiali € 38,73; - Sergenti € 15,49.

Limitatamente all'ultimo trimestre dell'anno 1990 competono i seguenti importi lordi:

- Cap. e Magg. con + 25 a. di servizio dalla nomina a Tenente € 129,11; - Ten. e Cap. prov. da carriere mil. diverse con almeno 25 a. serv.€ 129,11; - Marescialli € 129,11.

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PARTE SECONDA – Pagina 212

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 213

TENENTE arruolato in data 07/07/1970; Promosso Sergente in data 01/01/1971; " Sergente Maggiore in data 01/01/1973; " Maresciallo Ordinario in data 01/01/1977; " Maresciallo Capo in data 01/01/1979; " Maresciallo Maggiore in data 01/01/1981; " Maresciallo Maggiore "A" in data 01/01/1984; " Tenente in data 01/01/1985. APPLICAZIONE LEGGE 8.8.1990 N.231 gg mm aaaa 01/07/1988 STIPENDIO: Maturato al 30/6/1988 (L. 468/87) 4.896,53 Incremento stipendiale Liv. VII 251,31 TOTALE 5.147,84 R.I.A. 1.239,50 TOTALE 6.387,34 01/01/1989 R.I.A. calcolata al31/12/1986 (L.468/87) 1.239,50 Incremento al 1/1/1989 (L. 34/84) 198,32 TOTALE 1.437,82 Stipendio al 1.1.1989 5.147,84 R.I.A. 1.437,82 TOTALE 6.585,66 07/07/1989 Parziale omogeneizzazione Tenente arruolato in data 07/07/1970 774,69 01/07/1988 STIPENDIO: Maturato al 30/6/1988 (L. 468/87) 4.896,53 Incremento stipendiale Liv. VII 1.182,94 TOTALE 6.079,47 R.I.A. 1.437,82 TOTALE 7.517,29 01/01/1990 Parziale omogeneizzazione Tenente arruolato in data 07/07/1970 1.084,56 01/07/1990 STIPENDIO: Iniziale Liv. VII 6.884,89 R.I.A. 1.437,82 TOTALE 8.322,71

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PARTE SECONDA – Pagina 214

SOTTOTENENTE di complemento arruolato 9/4/1985 e nominato in data 22/9/1985 con decorrenza assegni dal giorno successivo. Raffermato in data 9/7/1986. Nominato Sottotenente in spe in data 26/9/1987.

APPLICAZIONE LEGGE 5.5.1976 N. 187 gg mm aaaa aa mm gg S.Tenente 1a nomina con anzianità assoluta 22/09/1985 e decorrenza assegni in data 23/09/1985 23/09/1985 607,35 Iniziale alla nomina

APPLICAZIONE LEGGE 14.11.1987 N. 468 gg mm aaaa aa mm gg 09/07/1986 Servizio 1 3 == 09/04/1985 Benefici di laurea == == == ------------------ Totale 1 3 == Servizio Utile 0 Residuo 1 3 == 09/07/1986 Stipendio Liv. VI - Classe 0^ 0 Scatti 3.103,91 Così composto: Stipendio Legge 34/1984 2.840,51 Incremento Legge 468/1987 263,39 01/01/1987 Iniziale del Liv. VI (legge 34/1984) 2.840,51 Incremento legge 468/1987 570,68 Totale 3.411,20 Retribuzione Individuale di Anzianità Classi maturate al 31/12/1986 0 x 170,43 = 0 Scatti non ger. al 31/12/1986 0 x 105,10 = 0 21 ------ x 170,43 = 149,13 24 Totale R.I.A. 149,13 S.Tenente SPE con anzianità assoluta e decorrenza assegni in data 26/09/1987

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PARTE SECONDA – Pagina 215

26/09/1987 Stipendio Liv. VI 2.840,51 Incremento legge 468/1987 570,68 Assegno ad personam Totale 3.411,20 R.I.A. 149,13 Totale 3.560,33 gg mm aaaa aa mm gg 01/01/1988 Iniziale del Liv. VI (legge 34/1984) 2.840,51 Incremento legge 468/1987 877,98 R.I.A. 149,13 Totale 3.867,62 30/06/1988 Stipendio 3.718,49 Quota Indennità Integrativa Speciale 558,29 Totale 4.276,78 R.I.A. 149,13 Totale 4.425,91

APPLICAZIONE LEGGE 08.08.1990 N. 231 gg mm aaaa 01/07/1988 STIPENDIO: Maturato al 30-06-1988 (Legge 468/1987) 4.276,78 Incremento stipendiale Liv. VI 199,15 Totale 4.475,93 R.I.A. 149,13 Totale 4.625,06 01/01/1989 Retribuzione Individuale di Anzianita' Calcolata al 31/12/1986 (Legge 468/1987) 149,13 Incremento al 01/01/1989 (Legge 34/1984) 170,43 Totale 319,56 Stipendio al 01/01/1989 4.475,93 R.I.A. 319,56 Totale 4.795,49 01/10/1989 STIPENDIO: Maturato al 30-06-1988 (Legge 468/1987) 4.276,78 Incremento stipendiale Liv. VI 937,47 Totale 5.214,25 R.I.A. 319,56 Totale 5.533,81 01/07/1990 STIPENDIO: Iniziale Liv. VI 5.851,97 R.I.A. 319,56 Totale 6.171,53

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PARTE SECONDA – Pagina 216

SOTTOTENTENTE CPL 1ª nomina in data 05/10/1982. Arruolato in data 20/04/1982; Promosso S.Tenente Raffermato in data 20/07/1983; " Tenente cpl in data 13/02/1985; " S.Tenente spe in data 20/07/1985; " Tenente in data 20/07/1987.

APPLICAZIONE LEGGE 5.5.1976 N. 187 gg mm aaaa aa mm gg S.Tenente 1ª nomina con anzianità assoluta e decorrenza assegni in data 05/10/1982 05/10/1982 607,35 Iniziale alla nomina

APPLICAZIONE LEGGE 20.3.1984 N. 34 gg mm aaaa aa mm gg S.Tenente Raffermato con anzianità assoluta e decorrenza assegni in data 20/07/1983 Stipendio giuridicamente maturato al 20/07/1983 Liv. VI - Classe 0^ - 0 Scatti ( di cui 0 Ger.) (Legge 432/1981) 2.127,80 20/07/1983 Liv. VI - Classe 0^ - 0 Scatti ( di cui 0 Ger.) (Legge 34/1984) 2.840,51 Scatti Gerarchici 0 0 Scatto Aggiuntivo 2,50% 0 TOTALE 2.840,51 MIGLIORAMENTO STIPENDIALE 712,71 Iniziale Liv. VI (Legge 34/1984) 2.840,51 Scatto Aggiuntivo 2,50% 0 Iniziale Liv. VI (Legge 432/1981) 2.127,80 MINIMO GARANTITO 712,71 COLMATURA 0 Anzianità residua al 20/07/1983 1 3 == Tempo utile alla maturazione classe o scatto successivi 1 3 == Dal 20/07/1983 lo stipendio (Liv. VI - Classe 0^ - 0 Scatti ( di cui 0 Ger.) annuo lordo di 2.377,25 Così composto: Stipendio legge 432/1981 2.127,80 35% su (712,71) 249,45 Valore Cl. o Sc. Succ. 0

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PARTE SECONDA – Pagina 217

gg mm aaaa aa mm gg Dal 01/01/1984 lo stipendio (Liv. VI - Classe 0^ - 0 Scatti ( di cui 0 Ger.) annuo lordo di 2.662,33 Così composto: Stipendio legge 432/1981 2.127,80 75% su (712,71) 534,53 Valore Cl. o Sc. Succ. 0 Differenza Transito 0 20/04/1984 Servizio == 9 == 20/07/1983 Liv. VI - Classe 1^ - 0 Scatti ( di cui 0 Ger.) 01/04/1984 Stipendio annuo lordo di 2.832,76 Così composto: Ultimo Stipendio percepito 2.662,33 Valore Classe 1^ 170,43 Dal 01/01/1985 lo stipendio (Liv. VI - Classe 1^ - 0 Scatti ( di cui 0 Ger.) annuo lordo di 3.010,94 Così composto: Stipendio legge 432/1981 2.127,80 100% su (712,71) 712,71 Valore Cl. o Sc. Succ. 170,42 Differenza Transito 0 Tenente CPL con anzianità assoluta e decorrenza assegni in data 13/02/1985 13/02/1985 Liv. VII - Classe 0^ - 0 Scatti ( di cui 0 Ger.) Stipendio annuo lordo: 3.305,32 Così composto: Stipendio legge 34/1984 3.010,94 Differenza transito nuovo livello (3.305,32 - 3.010,94) = 294,38 S.Tenente SPE con anzianità assoluta e decorrenza assegni in data 20/07/1985 20/07/1985 Liv. VI - Classe 3^ - 0 Scatti ( di cui 0 Ger.) Stipendio annuo lordo: 3.351,80 Così composto: Stipendio legge 34/1984 3.305,32 Differenza transito nuovo livello (3.351,81 - 3.305,32) = 46,48

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PARTE SECONDA – Pagina 218

Residuo == == == 31/12/1985 Servizio 1 8 11 20/04/1984 Residuo Totale 1 8 11

APPLICAZIONE LEGGE 14.11.1987 N. 468 gg mm aaaa aa mm gg 01/01/1986 Stipendio Liv. VI - Classe 3^ 0 Scatti 3.351,80 Incremento legge 468/1987 263,39 Totale 3.615,19 21/04/1986 Servizio == 3 20 31/12/1985 Totale Servizio 2 == == 01/04/1986 Stipendio Liv. VI - Classe 4^ 0 Scatti 3.522,24 Incremento legge 468/1987 263,39 Totale 3.785,63 01/01/1987 Iniziale del Liv. VI (legge 34/1984) 2.840,51 Incremento legge 468/1987 570,68 Totale 3.411,20 Retribuzione Individuale di Anzianità Classi maturate al 31/12/1986 4 x 170,43 = 681,72 Scatti non ger. al 31/12/1986 0 x 105,10 = 0 9 ------ x 170,43 = 63,91 24 Totale R.I.A. 745,63 Tenente con anzianità assoluta e decorrenza assegni in data 20/07/1987 20/07/1987 Stipendio Liv. VII 3.305,32 Incremento legge 468/1987 671,39 Totale 3.976,72 R.I.A. 745,63 Totale 4.722,35

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PARTE SECONDA – Pagina 219

01/01/1988 Iniziale del Liv. VII (legge 34/1984) 3.305,32 Incremento legge 468/1987 1.032,91 R.I.A. 745,63 Totale 5.083,87 30-06-1988 Stipendio 4.338,24 Quota Indennità Integrativa Speciale 558,29 Totale 4.896,53 R.I.A. 745,63 Totale 5.642,16

APPLICAZIONE LEGGE 08.08.1990 N. 231 gg mm aaaa 01/07/1988 STIPENDIO: Maturato al 30-06-1988 (Legge 468/1987) 4.896,53 Incremento stipendiale Liv. VII 251,31 Totale 5.147,84 R.I.A. 745,63 Totale 5.893,47 01/01/1989 Retribuzione Individuale di Anzianita' Calcolata al 31/12/1986 (Legge 468/1987) 745,63 Incremento al 01/01/1989 (Legge 34/1984) 198,32 Totale 943,95 Stipendio al 01/01/1989 5.147,84 R.I.A. 943,95 Totale 6.091,79 01/10/1989 STIPENDIO: Maturato al 30-06-1988 (Legge 468/1987) 4.896,53 Incremento stipendiale Liv. VII 1.182,94 Totale 6.079,47 R.I.A. 943,95 Totale 7.023,42 01/07/1990 STIPENDIO: Iniziale Liv. VII 6.884,89 R.I.A. 943,95 Totale 7.828,84

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PARTE SECONDA – Pagina 220

MARESCIALLO CAPO arruolato in data 10/05/1976; Promosso Sergente in data 10/05/1977; “ Sergente Maggiore in data 10/11/1979; “ Maresciallo Ordinario in data 10/05/1987; “ Maresciallo Capo in data 10/05/1991.

APPLICAZIONE LEGGE 08.08.1990 N. 231 gg mm aaaa 01/07/1988 STIPENDIO: Maturato al 30-06-1988 (Legge 468/1987) 3.760,32 Incremento stipendiale Liv. V 183,14 Totale 3.943,46 R.I.A. 793,28 Totale 4.736,74 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (4.736,74) = 236,84 01/01/1989 Retribuzione Individuale di Anzianità Calcolata al 31/12/1986 (Legge 468/1987) 793,28 Incremento al 01/01/1989 (Legge 34/1984) 148,74 Totale 942,02 Stipendio al 01/01/1989 3.943,46 R.I.A. 942,02 Totale 4.885,48 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (4.885,48) = 244,27 01/10/1989 STIPENDIO: Maturato al 30-06-1988 (Legge 468/1987) 3.760,32 Incremento stipendiale Liv. V 861,76 Totale 4.622,08 R.I.A. 942,02 Totale 5.564,10 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (5.564,10) = 278,21 01/07/1990 STIPENDIO: Iniziale Liv. V 5.206,40 R.I.A. 942,02 Totale 6.148,42 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.148,42) = 307,42 Maresciallo Capo con anzianità assoluta e decorrenza assegni in data 10/05/1991 10/05/1991 STIPENDIO: Iniziale Liv. V 5.206,40 R.I.A. 942,02 Totale 6.148,42 Scatti Gerarchici 3 x 2,50% (6.148,42) = 461,13

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PARTE SECONDA – Pagina 221

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

D.P.R. 10.4.1987 n. 150 LEGGE 14.11.1987 n. 468 LEGGE 8.8.1990, n. 231

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PARTE SECONDA – Pagina 222

D.P.R. 10 APRILE 1987, n. 150 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1987, n. 92)

Art. 5 comma 1 A decorrere dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi

per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: stipendio base iniziale di livello mensile; indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima mensilità, relativo ai due elementi precedenti.

LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, n. 468 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 novembre 1987, n. 268)

Conversione con modificazioni del: D.L. 16 SETTEMBRE 1987, n. 379

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1987, n. 217)

Art. 1

comma 4 In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 3 verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

LEGGE 8 AGOSTO 1990, n. 231

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1990, n. 187)

Art. 1 (Nuovi stipendi)

comma 1 I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 1 del decreto-legge

16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla

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legge 14 novembre 1987, n. 468, comprensivi del conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'articolo 1, comma 11, dello stesso decreto, per il personale militare dello Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, a regime sono:

a) livello V £. 10.081.000; b) livello VI £. 11.331.000; c) livello VI-bis £. 12.331.000; d) livello VII £. 13.331.000; e) livello VIII £. 15.531.000; f) livello VIII-bis £. 17.084.000.

comma 2 Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei

nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

comma 3 Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti

aumenti stipendiali annui lordi:

a) livello V £. 354.600; b) livello VI £. 385.600; c) livello VI-bis £. 436.100; d) livello VII £. 486.600; e) livello VIII £. 512.000; f) livello VIII-bis £. 563.200.

comma 4 Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti

aumenti stipendiali annui lordi:

a) livello V £. 1.668.600; b) livello VI £. 1.815.200; c) livello VI-bis £. 2.052.850; d) livello VII £. 2.290.500; e) livello VIII £. 2.420.000; f) livello VIII-bis £. 2.715.500.

comma 5 Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti

aumenti stipendiali annui lordi:

a) livello V £. 2.800.000; b) livello VI £. 3.050.000; c) livello VI-bis £. 3.450.000; d) livello VII £. 3.850.000; e) livello VIII £. 4.050.000; f) livello VIII-bis £. 4.563.000.

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PARTE SECONDA – Pagina 224

comma 6 Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

Art. 2 (Retribuzione individuale di anzianità)

comma 1 A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale di cui

all'articolo 1, che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

a) livello V £. 288.000; b) livello VI £. 330.000; c) livello VI-bis £. 357.000; d) livello VII £. 384.000; e) livello VIII £. 462.000; f) livello VIII-bis £. 508.200.

comma 2 Al personale assunto in data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il

31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1 è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

comma 3 Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1°

gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

Art. 3 (Effetto dei nuovi stipendi )

comma 1 Le nuove misure degli stipendi hanno effetto sulla tredicesima

mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrata tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dell'indennità integrativa speciale.

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PARTE SECONDA – Pagina 225

comma 2 I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge

sono corrisposti integralmente alle scadenze e nelle percentuali previste dalla medesima legge, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione, nel triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990.

comma 3 Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti

dall'applicazione della presente legge si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 4 (Assegno funzionale)

comma 1 Le misure dello assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo

1, comma 9, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate dal 1° gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi:

a) lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio;

b) lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio.

comma 2 Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, né con

gli importi ed i benefìci previsti dall'articolo 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità.

Art. 5

(Omogeneizzazione stipendiale) comma 1 Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni

di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

Grado 15 anni di servizio 25 anni di servizio

Colonnello Tenente Colonnello Maggiore Capitano

==== 3.200.000 2.800.000 2.100.000

4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

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PARTE SECONDA – Pagina 226

comma 2 Gli importi previsti dall'art. 1, comma 8, del D.L. 16 settembre

1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19° e 29° anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1°, gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

Grado 19 anni di servizio 29 anni di servizio

Tenente Colonnello Maggiore Capitano Tenente

3.200.000 2.800.000 2.100.000 2.100.000

4.500.000 4.500.000 2.700.000 2.700.000

comma 3 A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore

omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:

a) ai Tenenti Colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a Tenente, è attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica;

+

b) ai Colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a Tenente, è attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

comma 3-bis Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei

trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

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PARTE SECONDA – Pagina 227

comma 3-ter Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29

marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni.

comma 4 Ai colonnelli, all'atto della cessazione dal servizio, si applicano, se

più favorevoli ai fini del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita, le condizioni previste dalla normativa precedentemente in vigore.

comma 5 Per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate,

cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1985, il trattamento di quiescenza e di ausiliaria è determinato, se più favorevole per gli interessati, sulla base dello stipendio, maggiorato di sei scatti, e degli altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado immediatamente inferiore a quello rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

comma 6 Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun caso cumulabili

tra loro, né con il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo, né, con gli importi di cui all'articolo 4 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per il personale fino al grado di tenente colonnello. Per i tenenti colonnelli i rispettivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di promozione al grado superiore. Per i colonnelli il rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore.

Art. 9

(Indennità militare) comma 1 A decorrere dal 1° luglio 1990 è corrisposta al personale di cui

all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, un'indennità militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde: a) Ufficiali e sottufficiali-----------------L. 75.000 b) Sergenti----------------------------------L. 30.000

comma 2 A decorrere dal 1° luglio 1990 è soppressa l'indennità militare

forfettaria prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

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PARTE SECONDA – Pagina 228

comma 3 A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente

all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi: - maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore

aiutante o scelto: lire 250.000; - tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25

anni di servizio: L. 250.000; - capitani e maggiori con più di 15 anni di servizio da tenente: L.

250.000.

Art. 10 (Orario delle attività giornaliere)

comma 1 Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal

1° luglio 1990 l'orario delle attività giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.

Art. 11

(Scatti stipendiali)

comma 1 sostituito dal comma 15-bis dell’art. 1 del D.L. 16.9.1987, n. 379: “15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46, L. 10 maggio 1983, n. 212”.

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PARTE SECONDA – Pagina 229

CAPITOLO VII - LEGGE 6 MARZO 1992, n. 216

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio

1992, n.5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 3 – 12 giugno 1991, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici”.

1. Generalità

La legge in esame, che non ha immediati riflessi dal punto di vista economico - retributivo, può, tuttavia, definirsi “storica” per le innovazioni che introduce in ordine alle modalità giuridiche per il rinnovo del trattamento economico del personale militare.

2. Le “deleghe” al Governo

In sintesi, la legge 216/1992 delega il Governo ad emanare:

- un decreto legislativo che definisca le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d’impiego delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare e del personale delle Forze Armate, ad esclusione dei dirigenti e del personale di leva (art. 2);

- dei decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare e del personale delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea.

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Le due deleghe si sono concretizzate, per quanto d’interesse del personale

delle Forze Armate, rispettivamente, nel: - Decreto Legislativo 12.5.1995, n. 195; - Decreto Legislativo 12.5.1995, n. 196.

3. Lo strumento normativo delegificato

Per disciplinare gli aspetti retributivi del rapporto d’impiego militare, il citato art. 2 della legge 216/1992 ha previsto (comma 3) uno strumento delegificato: il Decreto del Presidente della Repubblica.

Tale atto regolamentare era già utilizzato in precedenza per recepire i contenuti economici dei “contratti collettivi” del personale civile non dirigente dello Stato.

Infatti, l’art. 15 della legge quadro sul pubblico impiego (legge 29.3.1983, n. 93), aveva previsto che la copertura finanziaria degli accordi sindacali (contratti triennali) fosse inserita nella Legge Finanziaria, in modo da porre un limite di spesa al contratto in itinere e consentire il recepimento dei contenuti economici con provvedimento regolamentare (D.P.R.).

In questo modo veniva rispettato il dettato dell’art. 81 della Costituzione, che subordina l’iscrizione degli stanziamenti in bilancio alla loro previsione in una legge sostanziale.

La procedura summenzionata non era applicabile al personale militare e, pertanto, i contenuti economici generali e speciali del relativo rapporto d’impiego dovevano essere disciplinati con una legge di copertura finanziaria, che veniva normalmente emanata molto tempo dopo il D.P.R. destinato al personale civile.

Per il personale militare la possibilità di inserire nella legge finanziaria gli oneri relativi ai miglioramenti economici è stata prevista dal decreto legislativo 3.2.1993, n. 29, che ha, quindi, reso attuabile la facoltà, introdotta dalla legge 216/1992, di recepire con atto regolamentare (D.P.R.) i contenuti retributivi del “contratto”.

Successivamente, il decreto legislativo 12.5.1995, n, 195 ha esteso al personale militare altre disposizioni contenute nel D.Lgs. 29/1993 in materia di contrattazione collettiva, come quelle concernenti la durata degli aspetti normativi del contratto (4 anni) e di quelli economici (2 anni), nonché la facoltà di proroga dell’efficacia temporale e di sospensione dell’esecuzione in caso di spesa eccedente i limiti prefissati.

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4. La “concertazione”

Il D.Lgs. 195/1995 ha regolato le procedure per disciplinare il rapporto d’impiego del personale non dirigente del “Comparto Sicurezza” sia in ordine ai contenuti normativi ed economici, sia in ordine alla composizione delle delegazioni, prevedendo la “contrattazione” per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e la “concertazione” per le Forze Armate e per le Forze di Polizia ad ordinamento militare.

La “contrattazione” per le Forze di Polizia ad ordinamento civile vede contrapposta, alla parte pubblica ministeriale, le rappresentanze dei sindacati maggiormente rappresentativi.

Per le Forze Armate e per le Forze di Polizia ad ordinamento militare la “concertazione” non affida al COCER un ruolo di antagonista della parte pubblica, ma lo inserisce direttamente nella delegazione del dicastero di appartenenza (composta dai delegati del Capo di Stato Maggiore della Difesa), rendendolo, come tale, partecipe dei lavori.

I contenuti normativi ed economici dei provvedimenti che scaturiscono dalla contrattazione/concertazione vengono recepiti in distinti provvedimenti delegificati da emanare con D.P.R..

Ovviamente, il citato strumento normativo non può trovare applicazione per adeguamento del trattamento economico del personale dirigente, per il quale, invece, la citata legge delega (216/1992) ha introdotto, in attesa della approvazione delle norme per il riordino generale della dirigenza, modalità di adeguamento automatico del trattamento economico, da attuarsi annualmente in forma delegificata sulla base degli incrementi medi ottenuti da tutto il personale del pubblico impiego durante l’anno precedente.

Il Decreto Legislativo 195/1995 ha regolato anche i contenuti del rapporto d’impiego del personale militare, definendo le materie oggetto di contrattazione/concertazione.

E’, comunque, riservato alla disciplina per legge o per atto normativo/amministrativo emanato in base alla legge, l’ordinamento generale delle seguenti materie:

- organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell’orario di lavoro straordinario;

- procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l’estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;

- mobilità ed impiego del personale; - sanzioni disciplinari e relativo procedimento; - determinazione delle dotazioni organiche; - trattamento accessorio per i servizi prestati all’estero.

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Inoltre, per quanto riguarda le Forze Armate, le materie oggetto di “concertazione” sono stabilite dall’art. 5 del D.Lgs 195/1995, che vi comprende tra l’altro:

- il trattamento economico fondamentale e accessorio; - la durata massima dell’orario di lavoro settimanale; - le licenze, le aspettative ed i permessi brevi; - il trattamento economico di missione e di trasferimento; - l’elevazione e l’aggiornamento culturale del personale.

L’attività di “concertazione” interministeriale (il “tavolo negoziale” è composto, oltre che dai delegati del Capo di SMD e dai rappresentanti delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del COCER, anche dai Ministri per la Funzione Pubblica, del Tesoro e della Difesa) relativa al personale delle Forze Armate è stata avviata a seguito della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 1995 e si è protratta fino al 20.7.1995, con la sottoscrizione , da parte dei componenti il “tavolo” negoziale, di uno schema di provvedimento riguardante il quadriennio 1994 – 1995, per gli aspetti economici.

Detto provvedimento di concertazione è stato successivamente formalizzato a livello regolamentare, attraverso l’emanazione del D.P.R. 31.7.1995, n. 394.

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PARTE SECONDA – Pagina 233

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 29.3.1983, n. 93 LEGGE 6.3.1992, n. 216 D.L.vo 12.5.1995, n. 195

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PARTE SECONDA – Pagina 234

LEGGE 29 MARZO 1983, n. 93 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1983, n. 93)

(stralcio)

Art. 15 (copertura finanziaria)

[Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego. In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati. L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente. Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non può assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468. All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo. Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i comuni nonché gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge]

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PARTE SECONDA – Pagina 235

LEGGE 6 MARZO 1992, n. 216 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56)

(stralcio)

Art. 2 comma 1 Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31

dicembre 1992, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, per la funzione pubblica e del tesoro, un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea, nel rispetto dei princìpi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché del personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva. Fino alla riforma della contrattazione collettiva del pubblico impiego nulla è innovato per ciò che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni.

comma 3 Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il decreto legislativo

dovrà prevedere: distinte modalità per il procedimento, relativamente al personale ad ordinamento civile, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello appartenente alle Forze armate, per pervenire a distinti provvedimenti che saranno emanati con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente per le Forze di polizia e per le Forze armate; le materie da disciplinare, ivi compresi gli aspetti retributivi; la composizione delle delegazioni di parte pubblica e rappresentative del personale. Il procedimento dovrà essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale nella quale la delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare un'adeguata partecipazione degli organismi di rappresentanza militare.

comma 4 Ferma restando la sostanziale unitarietà dell'intera materia da

disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1 potrà anche avere riguardo a materie diverse, a seconda dello status del personale interessato; tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. È comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:

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PARTE SECONDA – Pagina 236

a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi

compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario; b) procedure per la costituzione, la modificazione di stato

giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;

c) mobilità ed impiego del personale; d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento; e) determinazione delle dotazioni organiche; f) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi; g) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale; h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.

comma 5 Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento

generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente.

Art. 3

comma 1 Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31

dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'articolo 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

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PARTE SECONDA – Pagina 237

D.L.VO 12 MAGGIO 1995, n. 195 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122)

(stralcio)

Art. 1 (Ambito di applicazione)

comma 1 Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego

del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

comma 2 Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e

per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.

Art. 2

(Provvedimenti) comma 1 Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma

2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato: A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile

(Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato,

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PARTE SECONDA – Pagina 238

individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

comma 2 Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2,

concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

comma 3 Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1,

lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.

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PARTE SECONDA – Pagina 239

Art. 5

(Forze Armate) comma 1 Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto

di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio; b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche

complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; d) le licenze; e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di

lavoro straordinario; h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e

salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

comma 2 Per le materie oggetto di informazione e per le forme di

partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

comma 3 Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di

concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.

Art. 6

(Materie riservate alla legge) comma 1 Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla

disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

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PARTE SECONDA – Pagina 240

CAPITOLO VIII - LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, n. 438

“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 settembre 1992, n.

384, recante misure urgenti in materia di previdenza, sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali”.

1. Generalità

La necessità di contenere la spesa pubblica per l’anno 1993 ha portato all’emanazione della legge 438/1992 che, tra l’altro, dispone la corresponsione di un assegno mensile per il mancato rinnovo dei contratti ed il congelamento, fino al 31.12.1993, di tutti gli automatismi stipendiali che apportano benefici economici maturati nell’arco temporale 1/1 – 31/12/1993.

2. Compenso forfettario per mancato rinnovo contratti (art. 7 – 1° comma)

Il personale non dirigente, con decorrenza 1.1.1993, a seguito del mancato rinnovo dei contratti in materia di trattamento economico, ha titolo alla corresponsione di una somma forfettaria mensile lorda di € 10,33.

Tale importo, da considerare entità a sé stante, non concorre al calcolo dell’importo dello scatto gerarchico.

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PARTE SECONDA – Pagina 241

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 242

MAGGIORE arruolato in data 13/07/1985; Promosso Tenente in data 13/07/1985; “ Capitano in data 13/07/1988; “ Maggiore in data 13/07/1992.

APPLICAZIONE LEGGE 14.11.1992 N. 438 gg mm aaaa 01/01/1993 Iniziale livello VIII (legge 231/1990) 8.021,09 Incremento (legge 438/92) 123,95 Totale 8.145,04 R.I.A. 527,86 Totale 8.672,90 01/04/1994 Indennità di vacanza contrattuale Legge 17.05.1995, n. 186 152,95 01/07/1994 Indennità di vacanza contrattuale decorrenza assegni in data 21/04/1993 254,91

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PARTE SECONDA – Pagina 243

MARESCIALLO ORDINARIO arruolato in data 09/12/1981; Promosso Sergente in data 01/12/1982; “ Sergente Maggiore in data 21/10/1985; “ Maresciallo Ordinario in data 21/04/1993.

APPLICAZIONE LEGGE 02.02.1993 N. 23 gg mm aaaa 01/01/1992 Stipendio Liv. VI 5.851,97 R.I.A. 526,79 Totale 6.378,76 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (6.378,76) = 159,47

APPLICAZIONE LEGGE 14.11.1992 N. 438 gg mm aaaa 01/01/1993 Stipendio Liv. VI 5.851,97 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 Totale 5.975,92 R.I.A. 526,79 Totale 6.502,71 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (6.378,76) = 159,47 Maresciallo Ordinario con anzianità assoluta e decorrenza assegni in data 21/04/1993 21/04/1993 Stipendio Liv. VI 5.851,97 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 Totale 5.975,92 R.I.A. 526,79 Totale 6.502,71 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.378,76) = 318,94 01/04/1994 Indennità di vacanza contrattuale Legge 17.05.95 N.186 128,34 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.507,10) = 325,36 01/07/1994 Indennità di vacanza contrattuale Legge 17.05.95 N.186 213,90 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.592,66) = 329,63

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PARTE SECONDA – Pagina 244

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 14.11.1992, n. 438

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PARTE SECONDA – Pagina 245

LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, n 438 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 febbraio 1993, n. 26)

(stralcio)

Art. 7 (Misure in materia di pubblico impiego)

comma 1 Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata

sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.

comma 2 Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il

personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché quelli previsti per il personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal medesimo articolo 8.

comma 3 Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque

comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.

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PARTE SECONDA – Pagina 246

CAPITOLO IX - LEGGE 2 FEBBRAIO 1993, n. 23

“Conversione in legge del D.L. 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in

materia di trattamento economico dei Sottufficiali delle Forze Armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico”.

1. Generalità

La legge 2.2.1993, n. 23 non apporta modifiche ai valori stipendiali stabiliti dalla legge 231/1990, ma prevede una diversa collocazione nei livelli funzionali retributivi dei vari gradi dei Sottufficiali appartenenti alle Forze Armate.

2. I livelli funzionali retributivi (art. 1)

Di seguito, si riporta la nuova distribuzione nei livelli retributivi, in relazione al recente assetto dei vari gradi, come stabilito dall’art.1 della legge in esame a decorrere dal 1.1.1992:

Grado Livello

Mar. Magg. Aiut. – Mar. Magg. Maresciallo Capo Maresciallo Ordinario Sergente Maggiore Sergente con + di 4 anni di servizio Sergente

VII VI bis

VI VI VI V

Ne consegue che al Sergente Maggiore ed al Maresciallo Ordinario, in

quanto inquadrati nel VI livello retributivo al pari del Sergente con più di quattro anni di servizio, competono, rispettivamente, uno e due scatti gerarchici; parimenti, deve essere attribuito uno scatto gerarchico al Maresciallo maggiore “aiutante”, in quanto inquadrato nello stesso livello retributivo del Maresciallo Maggiore.

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PARTE SECONDA – Pagina 247

3. Norme di primo inquadramento

Nella considerazione che nel periodo di vigenza della legge in esame è ancora operante la sospensiva introdotta dall’art. 1 – 5° comma del D.L. 379/1987 convertito nella legge 468/1987, che ha abolito, nell’ambito dei livelli retributivi, a decorrere dal 1.1.1987 la progressione economica per classi e scatti, allo scopo di assicurare un incremento stipendiale non inferiore alla differenza fra gli importi previsti dai livelli di provenienza e quelli attuali, nei confronti dei Mar. Capo, dei Mar. Magg. e dei Mar. Magg. Aiutanti, in sede di primo inquadramento, non deve essere riassorbito l’importo degli scatti gerarchici acquisiti al 31.12.1991. Ciò in quanto, per effetto della legge 23/1993, i predetti gradi non mantengono la posizione precedentemente acquisita nei vari livelli.

L’importo dei citati scatti gerarchici non concorrerà al calcolo dello scatto da attribuire, in data 1.1.1992, ai Mar. Magg. "Aiutanti".

Per contro, rimanendo immutato nel VI livello retributivo l’ordine gerarchico precedentemente fissato nel V livello, ai Serg. Magg. ed ai Mar. Ord., alla citata data del 1.1.1992, deve essere recuperato l’importo degli scatti gerarchic i in fruizione.

Il computo degli scatti in esame, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte dei Conti con delibera n. 103/1991, deve essere effettuato sull’importo:

- degli aumenti stipendiali intervenuti in virtù delle leggi 468/1987 e 231/1990;

- della classe o scatto maturato entro il 31.12.1986; - della R.I.A. maturata al 31.12.1986 ed incrementata a decorrere dal

1.1.1989, depurata degli scatti gerarchici.

Il mutato inquadramento dei Sottufficiali nei livelli retributivi ha dato luogo ad una situazione di "convivenza" nel settimo livello tra i Marescialli Maggiori ed i Tenenti e Capitani. Pertanto, al fine di assicurare una graduazione economica tra i vari gradi secondo la previsione normativa racchiusa nell’art. 140 della legge 312/1980, anche se espressamente non previsto dalle leggi in esame, a decorrere dal 1.1.1992 l’attribuzione degli scatti gerarchici nel VII livello retributivo è la seguente:

Gradi Scatti

Maresciallo Maggiore MarescialloMaggiore - Aiutante Tenete Capitano

Nessuno scatto gerarchico 1 scatto gerarchico 2 scatti gerarchici 3 scatti gerarchici

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PARTE SECONDA – Pagina 248

Appare necessario evidenziare, con particolare riferimento alla posizione del Tenente e del Capitano, che gli scatti gerarchici concessi al primo rientrano nel disposto del citato art. 140 della legge 312/1980, mentre al Capitano solo i primi due di essi (scatti gerarchici) rivestono l’analoga natura essendo il terzo corrisposto in virtù dell’art. 138 della precitata legge 312/1980, quale elemento differenziatore del VII livello rispetto alla retribuzione del Tenente.

In merito a tale problematica, si rimanda alla consultazione dei successivi Capitoli: XV concernente la legge 28.3.1997, n. 85 e XVIII relativo alla legge 28.7.1999, n. 266.

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PARTE SECONDA – Pagina 249

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 11.7.1980, n. 312 LEGGE 14.11.1987 n. 468 LEGGE 2.2.1993, n. 23

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PARTE SECONDA – Pagina 250

LEGGE 11 LUGLIO 1980, n. 312 (Pubblicata sul Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190)

(stralcio)

Art. 138 (Attribuzioni stipendi per passaggio di grado)

comma 1 All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che

comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando l'anzianità maturata, ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza.

comma 2 Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal

primo e dal quinto Comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

comma 3 Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad

altro ruolo, retrocedono di grado, è attribuito, nel livello retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali.

comma 4 Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore,

nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe. Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

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PARTE SECONDA – Pagina 251

Art. 140 (Inquadramento nei livelli retributivi)

comma 1 Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla

data del 1° gennaio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, nei livelli retributivi in applicazione del precedente art. 137 sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° luglio 1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con L. 27 ottobre 1973, n. 628, somma di lire 300.000 annue di cui alla L. 14 aprile 1977, n. 112, e somma di lire 120.000 annue di cui alla L. 17 novembre 1978, n. 715.

comma 2 Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra

determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento è attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

comma 3 Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene

attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli scatti biennali in ragione del 2,50 per cento di cui alla seguente tabella:

Anzianità di servizio militare Numero scatti da 15 a 17 anni 2 da 18 a 19 anni 3 da 20 a 21 anni 4 da 22 a 23 anni 5 da 24 a 25 anni 6 da 26 a 27 anni 7 da 28 anni in poi 8

Gli scatti di cui alla presente tabella: - si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo

inquadramento;

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PARTE SECONDA – Pagina 252

- si applicano in aggiunta a quelli spettanti per:

• anzianità di permanenza nella classe di stipendio; • promozione o nomina a grado o qualifica superiore, che non

comporti passaggio di livello retributivo; - vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il

personale in servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrano nella base pensionabile di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

comma 4 Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi

gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente art. 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello ai fini della ulteriore progressione economica.

comma 5 Ai militari immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 1978 è in ogni

caso attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore anzianità di servizio militare comunque prestato.

LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, n. 468

(Pubblicata nella Gazz.Uff. 16 novembre 1987, n. 268) Conversione con modificazioni del:

D.L. 16 SETTEMBRE 1987, n. 379 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1987, n. 217)

(stralcio)

Art. 1 comma 5 Le classi o gli scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti

prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.

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PARTE SECONDA – Pagina 253

LEGGE 2 FEBBRAIO 1993, n. 23 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 febbraio 1993, n. 26)

(stralcio)

Art. 1 comma 1 Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze

armate è attribuito, con decorrenza 1° gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

Sergente V Sergente con + 4 anni di servizio VI Sergente maggiore - 2° Capo VI Maresciallo ordinario - Capo 3ª classe VI Maresciallo 3ª classe VI Maresciallo capo - Capo 2ª classe VI-bis Maresciallo 2ª classe VI-bis Maresciallo maggiore - Capo 1ª classe VII Maresciallo 1ª classe VII Maresciallo maggiore “A” VII Capo 1ª classe “Scelto” VII Maresciallo 1ª classe “Scelto” VII

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PARTE SECONDA – Pagina 254

CAPITOLO X - D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, n. 29 e LEGGE 17 MAGGIO 1995, n. 186

“Razionalizzazione dell’organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n 421”.

“Conversione in legge del decreto – legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego”.

1. Generalità

Il D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 ha razionalizzato l’organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche ed ha revisionato la disciplina in materia di pubblico impiego, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della legge 23.10.1992, n. 421.

In particolare, l’art. 50 istituisce l’Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN). Tale Organismo rappresenta, in sede di contrattazione collettiva a livello nazionale, le Pubbliche Amministrazioni ed ha lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggior rendimento dei servizi per la collettività con il minor onere di spesa.

2. Compenso mensile di “vacanza contrattuale”

A causa del mancato rinnovo per l’anno 1994 dei contratti collettivi di lavoro del Pubblico Impiego, in data 20.4.1994, il Presidente del Consiglio dei Ministri – d’intesa con il Ministro del Tesoro – e l’ARAN hanno concordato che, a decorrere dal mese di aprile dell’anno 1994 e sino a conclusione delle trattative per ciascun comparto e per ciascuna area di contrattazione, venga mensilmente corrisposta una indennità, definita di “vacanza contrattuale”, attribuita con il D.L. 27.3.1995, n. 89 – convertito nella legge 17.5.1995, n. 186 - secondo gli importi e le decorrenze di seguito evidenziati:

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PARTE SECONDA – Pagina 255

Livello Grado APRILE LUGLIO

Liv. VIII bis Liv. VIII Liv. VII Liv. VI bis Liv. VI

Liv. V

Ten.Col non omogeneizzato Maggiore Mar. Mag. – Mar Mag. Aiut. Tenente – Capit. Marescallo Capo Serg. con più 4 a.s. – Serg. Magg. – Mar. Ord. – S.Ten. – S.Ten.cpl. 1° nom. Serg. Con meno 4 a.s.

€ 13,50 € 12,75 € 11,66 € 11,18

€ 10,70 € 10,08

€ 22,50 € 21,24 € 19,44 € 18,63

€ 17,82 € 16,81

Tale indennità:

- costituisce elemento provvisorio di retribuzione, da conguagliare in sede di definizione degli accordi contrattuali;

- non è computabile nella tredicesima mensilità ; - non riassorbe l’importo forfettario di € 10,33 mensili, in fruizione dal

personale non dirigente e assimilato ai sensi della legge 438/1992.

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PARTE SECONDA – Pagina 256

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 LEGGE 17.5.1995, n. 186

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PARTE SECONDA – Pagina 257

D.Lgs. 3 FEBBRAIO 1993, n. 29 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1993, n. 30)

(stralcio)

Art. 50 (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)

comma 1 Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate

dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 46 e 51, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all’assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.

comma 2 Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza

dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.

comma 3 L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione

necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

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PARTE SECONDA – Pagina 258

comma 4 Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa, viene istituito presso l'ARAN, un apposito osservatorio a composizione paritetica. I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali.

comma 5 Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN,

entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

comma 6 Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti

ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designa tre dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, il presidente. Degli altri componenti, uno è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.

comma 7 I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in

materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, e nominati ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

comma 8 Per la sua attività, l'ARAN si avvale:

a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, ed è riferita a ciascun biennio contrattuale;

b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.

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PARTE SECONDA – Pagina 259

comma 9 La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:

a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.

comma 10 L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia

organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

comma 11 Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è costituito da

cinquanta unità ripartite tra il personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato.

comma 12 L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque unità

di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato.

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PARTE SECONDA – Pagina 260

Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10.

comma 13 In sede di prima applicazione del comma 11, il personale in servizio

presso l'ARAN da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto può presentare richiesta di trasferimento all'ARAN entro il termine da questa fissato, ai sensi della normativa vigente. Il comitato direttivo dell'ARAN procede ad apposita selezione ai fini dell'inquadramento nel relativo ruolo per la qualifica ricoperta nell'amministrazione di appartenenza e con salvaguardia del trattamento economico in godimento.

comma 14 Sino all'applicazione del comma 12, l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

comma 15 In via transitoria il conferimento finanziario rimane fissato

nell'importo complessivo iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

comma 16 Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono

avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.

LEGGE 17 MAGGIO 1995, n. 186 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 maggio 1995, n. 118)

(stralcio)

Art. 1 comma 1 L'indennità di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del

residente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, è corrisposta fino al 31 dicembre 1994.

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PARTE SECONDA – Pagina 261

Art. 2 comma 1 Per l'anno 1994 è attribuito un miglioramento economico mensile

lordo, determinato con gli stessi criteri, modalità e decorrenze stabiliti per l'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, alle seguenti categorie di personale comprese tra quelle indicate nell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) personale dei Corpi di polizia civili e militari fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa e gradi o qualifiche corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva;

b) personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e di quello retribuito con paghe giornaliere;

c) personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa.

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PARTE SECONDA – Pagina 262

CAPITOLO XI - D.LGS. 12 MAGGIO 1995, n. 196

“Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli , modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate”.

1. Generalità

Il D.Lgs. 12.5.1995, n. 196, di attuazione dell’art. 3 della legge 6.3.1992, n. 216, concernente, come precedentemente esaminato, il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale delle Forze Armate (esclusi i dirigenti ed i direttivi), ha disposto, con decorrenza 1.9.1995, l’istituzione di nuovi ruoli del servizio permanente ed il correlato trattamento stipendiale.

2. I ruoli del servizio permanente (art.1)

Di seguito, si specificano i nuovi ruoli del personale non direttivo in servizio permanente delle Forze Armate, stabiliti dalla norma in esame:

- ruolo dei Marescialli; - ruolo dei Musicisti; - ruolo dei Sergenti; - ruolo dei volontari di truppa.

3. I nuovi gradi dei Sottufficiali e volontari di truppa. L’inquadramento nei livelli retributivi (art. 31 – comma 1)

Al fine di agevolare la cognizione delle innovazioni apportate, si riporta il seguente prospetto dal quale si evincono i nuovi gradi dei Sottufficiali e dei Volontari di truppa dell’Esercito, nonché il livello d’inquadramento stipendiale e gli scatti gerarchici spettanti:

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PARTE SECONDA – Pagina 263

Ruoli Gradi Livello Scatti

gerarchici

Ruolo Marescialli Ruolo Sergenti Ruolo volontari di truppa

Aiutante Maresciallo Capo Maresciallo Ordinario Maresciallo Sergente Maggiore Capo Sergente Maggiore Sergente Caporal Maggiore Capo Scelto Caporal Maggiore Capo Caporal Maggiore Scelto 1° Caporal Maggiore

VII bis VII

VI bis VI

VI bis VI VI

V V V V

// //

+1 +2

//

+1 //

+3 +2 +1 //

4. Inquadramento stipendiale (art. 31 – 2° e 3° comma, art. 32)

In sede di prima applicazione della norma in esame, occorre procedere ad un nuovo inquadramento economico. In merito, si forniscono le seguenti precisazioni:

a) gli stipendi da attribuire alla data dell' 1.9.1995 sono quelli previsti dal D.P.R. 31.7.1995, n. 394, già vigente con decorrenza 1.1.1995;

b) gli scatti gerarchici debbono essere calcolati in misura percentuale pari al 2,5% sull’importo:

- dello stipendio iniziale di livello previsto dal D.P.R. 394/1995;

- della Retribuzione Individuale di Anzianità, stabilita ai sensi della legge 231/1990, comprensiva degli scatti gerarchici maturati alla data del 31.8.1995;

c) gli scatti gerarchici maturati dai Volontari di truppa successivamente alla predetta decorrenza del 1.9.1995, debbono essere computati sull’importo dello stipendio iniziale del V livello retributivo. Il predetto personale, in caso di transito al livello superiore a seguito di promozione (VI liv. e VI liv. Bis), per espressa previsione normativa, conserva uno scatto gerarchico, qualora acquisito nel grado di provenienza.

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PARTE SECONDA – Pagina 264

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 265

MARESCIALLO CAPO arruolato in data 12/01/1982; Promosso Sergente in data 12/01/1983; “ Sergente Maggiore in data 12/07/1985; “ Maresciallo Ordinario in data 12/01/1993; “ Maresciallo Capo in data 12/01/1998.

APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N. 394 gg mm aaaa 01/01/1995 Stipendio Liv. VI 5.851,97 Incremento al 01/01/1995 582,56 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 R.I.A. 520,59 Totale 7.079,07 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.955,13) = 347,76

APPLICAZIONE DECRETO L.VO 12.05.1995 N. 196 gg mm aaaa 01/09/1995 Stipendio Liv. VI bis 6.368,43 Incremento al 01/09/1995 619,75 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 R.I.A. 520,59 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Ordinario:2 347,76 Totale 7.980,48 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (7.856,52) = 196,41

APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N. 394 gg mm aaaa 01/12/1995 Stipendio Liv. VI bis 7.304,25 R.I.A. 520,59 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Ordinario:2 347,76 Totale 8.172,60 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (8.172,60) = 204,31 31/12/1995 Assegno pensionabile 886,24

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PARTE SECONDA – Pagina 266

APPLICAZIONE D.P.R. 10.05.96 N. 360 gg mm aaaa 01/01/1996 Stipendio Liv. VI bis (Legge 28.3.97, n.85) 7.304,25 Incremento al 01/01/1996 458,61 R.I.A. 520,59 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Ordinario:2 347,76 Totale 8.631,21 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (8.631,21) = 215,78 01/12/1996 Stipendio Liv. VI bis 7.304,25 Incremento al 01/12/1996 973,00 R.I.A. 520,59 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Ordinario:2 347,76 Totale 9.145,60 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (9.145,60) = 228,64 01/01/1997 Assegno pensionabile 886,24 01/01/1997 Importo aggiuntivo pensionabile 173,53 01/07/1997 Stipendio Liv. VI bis 8.605,72 R.I.A. 520,59 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Ordinario:2 347,76 Totale 9.474,07 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (9.474,07) = 236,85 Maresciallo Capo con anzianità assoluta e decorrenza assegni in data 12/01/1998 12/01/1998 Stipendio Liv. VII 9.233,73 R.I.A. 520,59 Totale 9.754,32 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Ordinario:2 347,76 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Ordinario:1 236,85 12/01/1998 Assegno pensionabile 923,42 12/01/1998 Importo aggiuntivo pensionabile 185,92 01/04/1998 Indennità di vacanza contrattuale art.1 - comma 3 del D.P.R. 10.05.96, n.360 84,67 01/07/1998 Indennita' di vacanza contrattuale (fino al 30/9/1998) art.1 - comma 3 del D.P.R. 10.05.96, n.360 141,12

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PARTE SECONDA – Pagina 267

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

D.Lgs. 12.5.1995, n. 196

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PARTE SECONDA – Pagina 268

D.Lgs. 12 MAGGIO 1995, n. 196 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122)

(stralcio)

Art. 1 (Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei

marescialli e dei musicisti) comma 1 Nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono

istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti:

a) ruolo dei volontari di truppa; b) ruolo dei sergenti; c) ruolo dei marescialli; d) ruolo dei musicisti.

Art. 2 (Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente)

comma 1 Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è articolato

nei seguenti gradi:

a) Esercito: - 1° caporal maggiore; - caporal maggiore scelto; - caporal maggiore capo; - caporal maggiore capo scelto.

b) Marina: - sottocapo di 3ª classe; - sottocapo di 2ª classe; - sottocapo di 1ª classe; - sottocapo di 1ª classe scelto.

c) Aeronautica: - aviere capo; - 1° aviere scelto; - 1° aviere capo; - 1° aviere capo scelto.

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PARTE SECONDA – Pagina 269

comma 2 La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio

permanente è così costituita: Esercito: 16.722; Marina: 4.615; Aeronautica: 2.250. Nell'ambito della Marina è previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unità.

comma 3 Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute

in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1° del successivo articolo 7.

Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei marescialli).

comma 1 Il ruolo dei sergenti è articolato nei seguenti gradi:

a) Esercito: - sergente; - sergente maggiore; - sergente maggiore capo.

b) Marina: - sergente; - secondo capo; - secondo capo scelto.

c) Aeronautica: - sergente; - sergente maggiore; - sergente maggiore capo.

comma 2 Il ruolo dei marescialli è articolato nei seguenti gradi:

a) Esercito: - maresciallo; - maresciallo ordinario; - maresciallo capo; - primo maresciallo.

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PARTE SECONDA – Pagina 270

b) Marina: - capo di 3ª classe; - capo di 2ª classe; - capo di 1ª classe; - primo maresciallo.

c) Aeronautica: - maresciallo di 3ª classe; - maresciallo di 2ª classe; - maresciallo di 1ª classe; - primo maresciallo.

comma 3 La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli è cosi

costituita:

a) Esercito - sergenti: 10.700; - marescialli: 17.000 (di cui 5.100 primi marescialli);

b) Marina: - sergenti: 7.875; - marescialli: 7.425 (di cui 2.227 primi marescialli); - Capitanerie di Porto: - sergenti: 2.100; - marescialli: 2.000 (di cui 600 primi marescialli);

c) Aeronautica: - sergenti: 10.044; - marescialli: 24.300 (di cui 7.290 primi marescialli).

Art. 31 (Trattamento economico).

comma 1 Con decorrenza dal 1° settembre 1995 è attribuito il trattamento

economico stipendiale risultante dalla Tabella «D», allegata al presente decreto, nonché gli scatti stipendiali ivi stabiliti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo.

comma 2 In aggiunta al trattamento economico stipendiale di cui al comma 1,

allo stesso personale viene corrisposto il trattamento

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PARTE SECONDA – Pagina 271

economico integrativo, quello accessorio e quello eventuale previsto dalle norme in vigore.

comma 3 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto giuridico ed

economico dal 1° settembre 1995, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

comma 4 Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella

posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto legislativo, ai fini dell'adeguamento dell'indennità di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi previsti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23.

Art. 32 (Disposizioni diverse).

comma 1 Ai volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate

compete il trattamento stipendiale previsto per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla base della corrispondenza dei gradi di cui alla Tabella «A/1» allegata al presente decreto, fatta eccezione del trattamento accessorio e dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

comma 2 Ad essi sono attribuite le indennità operative, di cui alla legge 23

marzo 1983, n. 78, e l'indennità militare nelle misure percepite dal sergente o gradi corrispondenti, nonché il compenso per prestazioni straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

comma 3 Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa in servizio

permanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché dell'art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

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PARTE SECONDA – Pagina 272

CAPITOLO XII - D.P.R. 31 LUGLIO 1995, n. 394

“Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995

riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica.”.

1. Generalità

Il decreto in titolo, che riporta i contenuti dello schema di provvedimento concertato - ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 195/1995 - in data 20 luglio 1995 delle Delegazioni di parte pubblica, dello Stato Maggiore della Difesa e delle Sezioni COCER di Esercito, Marina ed Aeronautica, apporta modifiche al trattamento economico del personale militare appartenente alle tre Forze Armate, con esclusione dell’Arma dei Carabinieri, inquadrato nei livelli retributivi.

Le innovazioni più significative riguardano:

- l’incremento, a decorrere dal 1.1.1995, degli stipendi fissati dalla legge 231/1990;

- i nuovi importi iniziali di livello stabiliti a decorrere dal 1.12.1995; - l’istituzione di un assegno pensionabile che ingloba il compenso per il

servizio obbligatorio aggiuntivo; - la nuova disciplina di attribuzione dell’indennità d’impiego operativo ed i

correlati nuovi importi spettanti in base al grado ed all’anzianità di servizio maturata, che conglobano l’indennità militare;

- la rivalutazione dell’indennità di parziale omogeneizzazione e dell’assegno funzionale, esteso al personale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;

- l’estensione al personale militare della disciplina sulla licenza straordinaria prevista dall’art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall’art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Inquadramento stipendiale (art. 2)

Gli stipendi in fruizione alla data 31.12.1994 da parte del personale inquadrato nei livelli funzionali – retributivi vengono incrementati, a decorrere dal 1.1.1995,dei seguenti importi mensili lordi, distinti per livello:

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PARTE SECONDA – Pagina 273

Dal 1.1.1995 al 30.11.1995

Grado Livello Importo mensile

Serg. - 4 a. serv Serg.+4 a.serv. Serg.Magg. Mar.Ord. S.Ten. Mar.Capo Mar. Magg. Mar.Magg.Aiut. Ten. Cap. Magg. Ten. Col.

V VI

VI bis VII VIII IX

€ 44,42 € 48,55 € 51,65 € 54,74 € 63,52 € 69,72

I nuovi stipendi tabellari a.l. da corrispondere al predetto personale, a

decorrere dal 1.12.1995, sono i seguenti:

Grado Livello Importo iniziale

Serg. - 4 a. serv Serg.+4 a.serv. Serg.Magg. Mar.Ord. S.Ten. Mar.Capo Mar. Magg. Mar.Magg. Ten. Cap. Aiut. Magg. Ten. Col.

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 6.030,67 € 6.738,21 € 7.304,25 € 7.870,29 € 8.506,56 € 9.142,84 € 10.584,78

A regime, i predetti miglioramenti assorbono sia l’elemento distinto di retribuzione di cui alla legge 438/1992 di conversione del D.L. 19.9.1992, n. 384 art. 7, sia l’indennità di vacanza contrattuale di cui alla legge 186/1995.

Il Ministero del Tesoro – I.G.O.P., con la circolare n. 978 – III Div. in data 27.2.1997, ha precisato che l’emolumento di cui trattasi costituisce “elemento distinto di retribuzione” fino alla sua inclusione nello stipendio di base per livello occorsa in data 1.12.1995. Conseguentemente, detto elemento retributivo deve essere escluso dal computo dello scatto gerarchico nell’arco temporale 1.1.1993 – 30.11.1995.

Analogamente, esso non costituisce, nel citato periodo, base di calcolo per l’attribuzione dei seguenti benefici:

- scatti periodici per gli ex combattenti (legge 336/1970 – art. 2 – 1° comma);

- aumenti periodici per termine permanenza in ausiliaria (D.P.R.1092/1973 – art 55 e D.P.R. 19/1956 – art. 1);

- sei scatti di stipendio (legge 231/1990 – art. 11); - scatti stipendiali aggiuntivi agli invalidi per servizio (R.D. 3458/1928 –

artt. 117 e 120).

Al Tenente Colonnello non omogeneizzato, inquadrato, per effetto della legge 8.8.1996, n. 427, a decorrere dal 1.6.1995, nel IX livello, in luogo del livello VIII bis, compete dalla stessa data un incremento stipendiale mensile lordo di € 72,30.

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PARTE SECONDA – Pagina 274

Parimenti, l’Aiutante (grado istituito con D.Lgs 196/1995), a decorrere dal 1.9.1995, è inquadrato nel livello VII bis, con incremento stipendiale mensile lordo, da tale data, di € 58,88.

3. L’assegno pensionabile (art. 4)

Il personale militare destinatario del D.P.R. 394/1995, a decorrere dal 31.12.1995, ha titolo ad un assegno pensionabile, distinto per livello di inquadramento, nelle misure mensili lorde di seguito riportate, da corrispondere per 13 mensilità:

Grado Livello Importo mensile

Serg. - 4 a. serv Serg.+4 a.serv. Serg.Magg. Mar.Ord. S.Ten. Mar. Capo Mar. Magg. Mar.Magg. Ten. Cap. Aiut. Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 66,62 € 70,24 € 73,85 € 76,95 € 80,57 € 84,18 € 91,93

4. La parziale omogeneizzazione e l’assegno funzionale (art. 6)

I commi 2 e 3 dell’art. 6 della norma in esame reiterano i criteri di attribuzione dell’assegno di “parziale omogeneizzazione” introdotti dalla legge 468/1987, come risultano modificati dalla successiva legge 231/1990. Di seguito si riportano gli importi a.l. spettanti a tale titolo:

Grado 15 anni di servizio dalla promozione a Tenente

25 anni di servizio dalla promozione a Tenente

Capitano Maggiore Ten. Colonnello

€ 1.084,56 € 1.446,08 € 1.652,66

€ 2.324,06 € 2.324,06 € 2.324,06

Ufficiali provenienti da carriere militari diverse:

Grado 19 anni di servizio

29 anni di servizio

Tenente - Capitano Maggiore Ten. Colonnello

€ 1084,56 € 1.446,08 € 1.652,66

€ 1.394,43 € 2.324,06 € 2.324,06

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PARTE SECONDA – Pagina 275

Il comma 1 dello stesso articolo 6, analogamente a quanto previsto per la “parziale omogeneizzazione”, riconferma gli importi annui lordi spettanti ai Sottufficiali (ruolo marescialli e sergenti) a titolo di “assegno funzionale” in € 877,98 e in € 1.291,14 rispettivamente al compimento del 19° e 29° anno di servizio militare effettivamente prestato.

La fruizione dell’assegno funzionale, inoltre, viene estesa al personale militare appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente (istituito dal D.Lgs. 196/1995) al compimento del 19° e 29° anno di servizio militare prestato, rispettivamente nella misura annua lorda di € 671,39 e di € 877,98.

Il comma 4 dell’art. 6 stabilisce, infine, che dal computo degli anni utili alla maturazione della “parziale omogeneizzazione” e dell’ “assegno funzionale” debbono essere esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a “nella media”.

Grado 19 anni di servizio

29 anni di servizio

Sottufficiali Volontari di truppa spe

€ 877,98 € 671,39

€ 1.291,14 € 877,98

5. L’indennità militare ed il compenso per la prestazione obbligatoria aggiuntiva (art. 5, 6° comma e art. 10, 3° comma)

Il D.P.R. in esame dispone la soppressione dell’indennità militare di cui all’art. 9 della legge 231/1990, nonché del compenso per la prestazione aggiuntiva prevista dall’art. 10 della stessa legge 231/1990, rispettivamente a decorrere dal 1.12.1995 e dal 31.12.1995.

In buona sostanza, l’indennità militare viene conglobata nelle indennità di impiego operativo, che sono state rivalutate significativamente; invece le 2 ore di straordinario obbligatorio vengono sostituite dall’assegno pensionabile di cui al precedente paragrafo 3.

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PARTE SECONDA – Pagina 276

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 277

MARESCIALLO arruolato in data 12/04/1985; Promosso Sergente in data 12/04/1986; “ Sergente Maggiore in data 12/10/1989; “ Maresciallo in data 01/09/1995.

APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N. 394 gg mm aaaa 01/01/1995 Stipendio Liv. VI 5.851,97 Incremento al 01/01/1995 582,56 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 R.I.A. 278,89 Totale 6.837,37 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (6.713,42) = 167,84

APPLICAZIONE DECRETO L.VO 12.05.1995 N. 196 gg mm aaaa Maresciallo con anzianità assoluta e decorrenza assegni in data 01/09/1995 01/09/1995 Stipendio Liv. VI 5.851,97 Incremento al 01/09/1995 582,56 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 R.I.A. 278,89 Totale 6.837,37 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.713,42) = 335,67

APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N. 394 gg mm aaaa 01/12/1995 Stipendio Liv. VI 6.738,21 R.I.A. 278,89 Totale 7.017,10 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (7.017,10) = 350,86 31/12/1995 Assegno pensionabile 842,86

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PARTE SECONDA – Pagina 278

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

R.D. 31.12.1928, n. 3458 D.P.R. 11.1.1956, n. 19 LEGGE 24.5.1970, n 336 D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 LEGGE 8.8.1990, n. 231 LEGGE 14.11.1992, n. 438 LEGGE 23.12.1994, n. 724 LEGGE 17.5.1995, n. 186 D.P.R. 31.7.1995, n. 394 LEGGE 8.8.1996, n. 427

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PARTE SECONDA – Pagina 279

R.D. 31 DICEMBRE 1928, n. 3458 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1928, n. 55)

(stralcio)

Art. 117 (art. 8 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e artt. 2 e 3 del regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284). - Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio: - l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito

ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

- l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni. Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922.

Art. 120 (art. 28 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, sostituito dall'art. 9 regio decreto del 17 maggio 1923, n. 1284, e art. 24 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48). - Agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe giornaliere pei sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si applicano le disposizioni contenute nei precedenti artt. 115, 116, 117 e 118, ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 118, che è applicabile soltanto ai sottufficiali di carriera che erano tali prima del 24 maggio 1915.

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PARTE SECONDA – Pagina 280

Per sottufficiali di carriera devono intendersi coloro che prima del 24 maggio 1915 rivestivano i seguenti gradi: sergente maniscalco, sergente musicante, vice-brigadiere dei carabinieri reali; sergente maggiore, sergente maggiore maniscalco, sergente maggiore musicante e brigadiere dei carabinieri reali; maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe e maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali; maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe e maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri reali; maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe e maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri reali. I sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) i benefici sopraindicati, avranno il trattamento stabilito dagli articoli sopra citati, fermo il disposto del primo comma dell'art. 99.

D.P.R. 11 GENNAIO 1956, n. 19 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1956, n. 14)

(stralcio)

Art. 1 comma 1 Le tabelle allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 17

agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, sono sostituite con la tabella unica allegata al presente decreto. La misura ragguagliata a mese o a giornata degli stipendi, paghe e retribuzioni previsti nella tabella unica di cui al primo comma, è pari, rispettivamente, al dodicesimo ed al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella stessa. Per il personale salariato dello Stato pagato per le sole giornate lavorative, la misura ragguagliata a giornata è pari al trecentododicesimo di quella annua tabellare. Le misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, di cui alla tabella unica prevista nei precedenti commi, si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti funzioni, categorie, gradi o qualifiche indicate nella tabella medesima. Tali stipendi; paghe e retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nella stessa funzione, categoria, grado o qualifica.

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PARTE SECONDA – Pagina 281

In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova funzione, categoria, grado o qualifica, sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione, d'importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento. Nella prima applicazione del presente decreto ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al terzo comma del presente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado, categoria o qualifica del cessato ordinamento, corrispondenti alla nuova funzione, categoria, grado o qualifica rivestiti al 1° luglio 1956, ed alle altre eventuali particolari circostanze che a termini delle disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione alla stessa data. Qualora l'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione, derivante dalla prima applicazione del presente articolo, risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956 per stipendio, paga o retribuzione, e per indennità di funzione o assegno perequativo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.

LEGGE 24 MAGGIO 1970, n. 336 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1970, n. 144)

(stralcio)

Art. 2 comma 1 Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal

servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un'aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento.

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PARTE SECONDA – Pagina 282

D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, n. 1092 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 120)

(stralcio)

Art. 55 (Ufficiali in ausiliaria)

L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente è collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria ha diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, la nuova pensione è liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti periodici inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità o a domanda, il computo del periodo di permanenza in tale categoria è ridotto alla metà. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria in seguito alla cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di cui sopra è computato limitatamente alla eventuale differenza tra il periodo stesso e l'aumento di sei anni già computato ai sensi del terzo comma del successivo art. 63. Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante il quale l'ufficiale abbia prestato servizio computabile agli effetti di altro trattamento di quiescenza, salvo che l'ufficiale opti per il computo di detto periodo ai fini della pensione militare.

LEGGE 8 AGOSTO 1990, n. 231 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1990, n. 187)

(stralcio)

Art. 9 (Indennità militare)

comma 1 A decorrere dal 1° luglio 1990 è corrisposta al personale di cui

all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, un'indennità militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde: c) Ufficiali e sottufficiali-----------------L. 75.000 d) Sergenti----------------------------------L. 30.000

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PARTE SECONDA – Pagina 283

comma 2 A decorrere dal 1° luglio 1990 è soppressa l'indennità militare

forfettaria prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

comma 3 A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente

all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi: - maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore

aiutante o scelto: L. 250.000; - tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25

anni di servizio: L. 250.000; - capitani e maggiori con più di 15 anni di servizio da tenente: L.

250.000.

Art. 10 (Orario delle attività giornaliere)

comma 1 Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal

1° luglio 1990 l'orario delle attività giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.

comma 2 Entro il 1° settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa,

saranno disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attività giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze.

comma 3 Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni

straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile,

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PARTE SECONDA – Pagina 284

le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.

comma 4 Nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

comma 5 Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

sarà emanato, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme relative alle licenze del personale militare.

comma 6 All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in

lire 230 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87 miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e, per lire 2 miliardi, al capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

comma 7 Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei capitoli di cui al

comma 6, detratte le somme utilizzate come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

comma 8 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

le occorrenti variazioni di bilancio.

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PARTE SECONDA – Pagina 285

Art. 11 (Scatti stipendiali)

comma 1 Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei

carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46, L. 10 maggio 1983, n. 212.

LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, n. 438 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 novembre 1992, n. 221)

Conversione con modificazioni del D.L. 19 SETTEMBRE 1992, n. 384

(stralcio)

Art. 7 (Misure in materia di pubblico impiego)

comma 1 Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata

sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società

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PARTE SECONDA – Pagina 286

produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.

comma 2 Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il

personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché quelli previsti per il personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal medesimo articolo 8.

comma 3 Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque

comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.

comma 4 Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai

fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.

comma 5 Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi

genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.

comma 6 Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive

dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

comma 7 L'art. 2, comma 4, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con

modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992.

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PARTE SECONDA – Pagina 287

LEGGE 23 DICEMBRE 1994, n. 724 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304)

(stralcio)

Art. 22 comma 22 Il primo comma dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39 dell'art. 3 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel senso che l'espressione «primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario», ivi contenuta, si riferisce anche all'essenza di un solo giorno.

comma 23 (modifica il comma 40 dell’art. 3 legge 24.12.1993, n. 537)

Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché ai lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanità nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.

LEGGE 17 MAGGIO 1995, n. 186 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 maggio 1995, n. 118)

Convertione in legge con modificazioni del D.L. 27 MARZO 1995, n. 89

(stralcio)

Art. 1 comma 1 L'indennità di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, è corrisposta fino al 31 dicembre 1994.

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PARTE SECONDA – Pagina 288

D.P.R. 31 LUGLIO 1995, n. 394 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222)

(stralcio)

Art. 1 (Area di applicazione e durata)

comma 1 Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

comma 2 Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31

dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.

comma 3 Dopo un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza della parte

economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori 3 mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Art. 2

(Nuovi stipendi) comma 1 Gli stipendi stabiliti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 231,

comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

livello V £. 113.000 livello VI £. 123.000 livello VI-bis £. 131.000 livello VII £. 139.000 livello VII-bis £. 150.000 livello VIII £. 161.000 livello IX £. 182.000

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PARTE SECONDA – Pagina 289

comma 2 Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° dicembre 1995.

comma 3 Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti

aumenti stipendiali mensili lordi:

livello V £. 86.000 livello VI £. 94.000 livello VI-bis £. 100.000 livello VII £. 106.000 livello VIII £. 123.000 livello IX £. 135.000

comma 4 Dal 1° giugno 1995 al livello IX di cui al decreto-legge 30 giugno

1995, n. 268, in luogo del livello VIII-bis, compete l'aumento mensile lordo di L. 140.000. Dal 1° settembre 1995 al livello VII-bis di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000.

comma 5 Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del

conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n., convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.

comma 6 I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti

dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

livello V £. 11.667.000 livello VI £. 13.047.000 livello VI-bis £. 14.143.000 livello VII £. 15.239.000 livello VII-bis £. 16.471.000 livello VIII £. 17.703.000 livello IX £. 20.495.000

Art. 3

(Effetti dei nuovi stipendi) comma 1 Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del

presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82

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PARTE SECONDA – Pagina 290

del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

comma 2 I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto

sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

comma 3 Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti

dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

comma 4 Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla

determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

comma 5 La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni

straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.

Art. 4

(Assegno pensionabile) comma 1 In relazione alla peculiarità organizzativa e funzionale conseguente

al nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3, dell'art. 10, al personale di cui al comma 1 dell'art. 1 compete, con decorrenza dal 31 dicembre 1995, un assegno pensionabile mensile lordo nei seguenti importi:

livello V £. 129.000 livello VI £. 136.000 livello VI-bis £. 143.000 livello VII £. 149.000 livello VII-bis £. 156.000 livello VIII £. 163.000 livello IX £. 178.000

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PARTE SECONDA – Pagina 291

comma 2 L'assegno pensionabile di cui al comma 1 va corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Art. 6 (Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione)

comma 1 Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della legge 8

agosto 1990, n. 231, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado 19 anni di servizio 29 anni di servizio

Ruolo dei volontari Ruolo dei sergenti Ruolo dei marescialli

1.300.000 1.700.000 1.700.000

1.700.000 2.500.000 2.500.000

comma 2 Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da

carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231 del 1990, sono dovuti nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado 19 anni di servizio 29 anni di servizio

Tenente e Capitano Maggiore Tenente Colonnello

2.100.000 2.800.000 3.200.000

2.700.000 4.500.000 4.500.000

comma 3 L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art.

5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, è dovuto nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado 15 anni di servizio 25 anni di servizio

Tenente e Capitano Maggiore Tenente Colonnello

2.100.000 2.800.000 3.200.000

4.500.000 4.500.000 4.500.000

comma 4 Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal

computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».

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PARTE SECONDA – Pagina 292

Art. 10 (Orario di lavoro)

comma 1 La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. comma 2 In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il

personale di cui all'art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

comma 3 Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui all'art. 10,

comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231. comma 4 L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio. L'orario

normale delle attività giornaliere è ripartito nell'arco di 6 giorni, fatta salva la possibilità di contenere l'arco settimanale in 5 giorni quando reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza armata.

comma 5 I servizi continuativi di durata pari a 24 ore, fatto salvo l'eventuale

recupero della festività qualora effettuati in giornata festiva, danno titolo ad una compensazione pari ad una giornata lavorativa, più 2 ore di riposo compensativo, più un compenso pari a 2 ore.

comma 6 Ove la settimana lavorativa si articoli su cinque giorni, i servizi

continuativi di durata pari a 24 ore, con inizio nella giornata di sabato, danno diritto, oltre al recupero di cui al comma precedente, anche al recupero della giornata del venerdì antecedente al servizio stesso. Qualora ciò non sia possibile, per esigenze di servizio, al posto del venerdì verranno concesse, entro i successivi 60 giorni, sei ore libere dal servizio.

comma 7 Le ore di effettiva attività lavorativa da compensare con il recupero,

di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della difesa del 25 settembre 1990, ad eccezione di quelle derivanti da servizi che richiedono un immediato recupero fisiologico, sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili. Il periodo di fruizione è programmato dall'Autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/capo ufficio, tenendo presente le richieste del personale, fatte salve improrogabili esigenze di servizio.

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PARTE SECONDA – Pagina 293

Art. 13 (Licenze straordinarie)

comma 1 Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria è

disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

comma 4 Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre

1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.

comma 5 Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio

1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14 (Aspettativa per motivi privati e per infermità)

comma 1 Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, l'aspettativa per motivi

privati e per infermità è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113, alla legge 31 luglio 1954, n. 599, e per i volontari di truppa in servizio permanente dall'art. 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza per il personale in ferma e rafferma volontaria, per l'intero periodo di ferma e rafferma, è di 2 anni.

comma 2 Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni

riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

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PARTE SECONDA – Pagina 294

comma 3 Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del

personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

comma 4 Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio

1996.

LEGGE 8 AGOSTO 1996, n. 427 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 agosto 1996, n. 193)

Conversione con modificazioni del D.L. 29 GIUGNO 1996, n. 341

(stralcio)

Art. 1 comma 4 A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi

equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990.

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PARTE SECONDA – Pagina 295

CAPITOLO XIII - D.P.R. 10 MAGGIO 1996, n. 360

“Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996,

riguardante il biennio 1996 – 1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994 – 1997, per gli aspetti normativi, ed il biennio 1994 – 1995, per gli aspetti retributivi”.

1. Generalità

Il D.P.R. 10.5.1996, n. 360, nel recepire gli aspetti retributivi evidenziati dal D.P.R. 394/1994, dispone nell’arco temporale 1.1.1996 – 31.12.1997 miglioramenti economici agli appartenenti alle Forze Armate, con esclusione dell’Arma dei Carabinieri, dei dirigenti e categorie assimilate e del personale di leva.

In particolare il citato provvedimento prevede miglioramenti per quanto concerne: - lo stipendio (artt. 1,2 e 3); - l’indennità “una tantum” (art. 4 – 6° comma); - l’importo aggiuntivo pensionabile (art. 4 – 8° comma); - l’assegno pensionabile e la parziale omogeneizzazione (art. 5 – 1°,2° e

3°comma); - l’indennità pensionabile (art. 7).

2. Nuovi stipendi (artt. 1,2 e 3)

La norma in esame dispone aumenti tra il 15% ed il 20% (scaglionati in tre tranches: 1.1.96, 1.12.96 e 1.7.97) dei valori stipendiali stabiliti dall’art. 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394.

Si riportano le misure degli incrementi mensili lordi previsti dal D.P.R. in esame alle scadenze di seguito specificate:

Grado Livello dal 1.1.96 Importo

dal 1.12.96 Importo

dal 1.7.97 Importo

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 33,57 € 36,15 € 38,22 € 40,28 € 41,57 € 42,87 € 47,00

€ 72,30 € 77,47 € 81,08 € 85,22 € 88,83 € 92,45 € 101,23

€ 96,58 € 103,29 € 108,46 € 113,62 € 118,50 € 123,43 € 135,31

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PARTE SECONDA – Pagina 296

Pertanto i nuovi stipendi annui lordi, distinti per livello, da corrispondere a regime a decorrere dal 1.7.1997 sono i seguenti:

Grado Livello Importo iniziale

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col.

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 7.189,60 € 7.977,71 € 8.605,72 € 9.233,73 € 9.928,88 € 10.624,03 € 12.208,52

Gli aumenti stipendiali concessi assorbono l’elemento provvisorio della

retribuzione corrisposto al personale inquadrato nei livelli retributivi, a partire dal mese di aprile 1996, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.P.R. 394/1995.

Inoltre, essi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla buonuscita, sull’assegno alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, nonché – dal 1.7.1997 – sulla misura oraria del compenso per lavoro straordinario.

3. Assegno funzionale e parziale omogeneizzazione (art. 5)

E’ previsto, con decorrenza 1.7.1996, un incremento percentuale in misura del 5% dell’assegno funzionale e della parziale omogeneizzazione.

Di seguito, si riportano le nuove misure annue lorde:

ASSEGNO FUNZIONALE

Ruolo 19 anni di servizio 29 anni di servizio

Volontari Sergenti Marescialli

€ 704,96 € 921,88 € 939,95

€ 921,88 € 1.355,70 € 1.381,52

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PARTE SECONDA – Pagina 297

INDENNITA’ DI PARZIALE OMOGENEIZZAZIONE

Grado 15 anni di servizio dalla promozione a Tenente

25 anni di servizio dalla promozione a Tenente

Capitano Maggiore Tenente Colonnello

€ 1.138,79 € 1.518,38 € 1.735,30

€ 2.440,26 € 2.440,26 € 2.440,26

Ufficiali provenienti da carriere militari diverse:

Grado 19 anni di servizio 29 anni di servizio

Tenente - Capitano Maggiore Ten. Colonnello

€ 1.138,79 € 1.518,38 € 1.735,30

€ 1.464,16 € 2.440,26 € 2.440,26

4. Importo aggiuntivo pensionabile (art. 4)

Il comma 8 dell'art. 4 del provvedimento in esame istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'importo aggiuntivo pensionabile, le cui misure mensili lorde vengono di seguito riportate:

Grado Livello Importo

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 12,39 € 13,43 € 14,46 € 15,49 € 17,04 € 18,08 € 20,66

Detto assegno non produce effetti sull’indennità di buonuscita.

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PARTE SECONDA – Pagina 298

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 299

CAPITANO arruolato in data 04/12/1980; Promosso S.Tenente SPE in data 04/01/1981; " Tenente in data 04/01/1983; " Capitano in data 04/01/1987.

APPLICAZIONE LEGGE 02.02.1993 N.23

gg mm aaaa 01/01/1992 Stipendio Liv. VII 6.884,89 R.I.A. 603,22 Totale 7.488,11 Scatti Gerarchici 3 x 2,50% (7.488,11) = 561,61

APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N.394 gg mm aaaa 01/01/1995 Stipendio Liv. VII 6.884,89 Incremento al 01/01/1995 656,93 Totale 7.541,82 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 Totale 7.665,77 R.I.A. 603,22 Totale 8.268,99 Scatti Gerarchici 3 x 2,50% (8.145,04) = 610,88 01/09/1995 Autonoma maggiorazione D.L. 29.12.1995 n.564 867,65 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (8.145,04) = 203,63 01/12/1995 Stipendio Liv. VII 7.870,29 R.I.A. 603,22 Totale 8.473,51 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (8.473,51) = 211,84 (virtuale) 01/12/1995 Autonoma maggiorazione D.L. 29.12.1995 n.564 929,62 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (8.473,51) = 211,84 31/12/1995 Assegno pensionabile 923,42

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PARTE SECONDA – Pagina 300

APPLICAZIONE D.P.R. 10.05.96 N.360 gg mm aaaa 01/01/1996 Stipendio Liv. VIII (Legge 28.3.97, n.85) 9.142,84 Incremento al 01/01/1996 514,39 Totale 9.657,23 R.I.A. (Legge 28.07.1999, n.266) 815,06 Totale 10.472,29 01/01/1996 Assegno pensionabile 1.010,19 01/12/1996 Stipendio Liv. VIII 9.142,84 Incremento al 01/12/1996 1.109,35 Totale 10.252,19 R.I.A. 815,06 Totale 11.067,25 01/01/1997 Assegno pensionabile 1.010,19 01/01/1997 Importo aggiuntivo pensionabile 216,91 01/07/1997 Stipendio Liv. VIII 10.624,03 R.I.A. 815,06 Totale 11.439,09 04/01/1998 Parziale Omogeneizzazione Capitano promosso Ten. In data 4/1/1983 1.138,79

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PARTE SECONDA – Pagina 301

MAGGIORE arruolato in data 05/05/1975; Promosso S.Tenente SPE in data 05/05/1976; " Tenente in data 05/05/1979; " Capitano in data 05/05/1984; " Maggiore in data 05/05/1993.

APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N.394 gg mm aaaa 01/01/1995 Stipendio Liv. VIII 8.021,09 Incremento al 1/1/1995 762,29 Totale 8.783,38 Incremento (L. 438/92) 123,95 Totale 8.907,33 R.I.A. 1.679,76 Totale 10.587,09 01/09/1995 Autonoma maggiorazione D.L. 29.12.1995 n.564 185,92 01/12/1995 Stipendio Liv. VIII 9.142,84 R.I.A. 1.679,76 Totale 10.822,60 01/09/1995 Autonoma maggiorazione D.L. 29.12.1995 n.564 198,32 31/12/1995 Assegno Pensionabile 1.010,19

APPLICAZIONE D.P.R. 10.05.1996 N.360 gg mm aaaa 01/01/1996 Stipendio Liv. VIII (L. 85/97) 9.142,84 Incremento al 01/01/1996 514,39 Totale 9.657,23 R.I.A. 1.679,76 Totale 11.336,99 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (11.336,99) = 283,42 01/07/1996 Parziale omogeneizzazione Magg. Promosso Ten. In data 5/5/1979= 1.518,38

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PARTE SECONDA – Pagina 302

01/12/1996 Stipendio Liv. VIII 9.142,84 Incremento al 1/12/1996 1.109,35 Totale 10.252,19 R.I.A. 1.679,76 Totale 11.931,95 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (11.931,95) = 298,30 01/01/1997 Assegno Pensionabile 1.010,19 01/01/1997 Importo aggiuntivo Pensionabile 261,91 01/07/1997 Stipendio Liv. VIII 10.624,03 R.I.A. 1.679,76 Totale 12.303,79 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (12.303,79) = 307,59

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PARTE SECONDA – Pagina 303

MARESCIALLO CAPO arruolato in data 12/01/1982; Promosso Sergente in data 12/01/1983; “ Sergente Maggiore in data 12/07/1985; “ Maresciallo Ordinario in data 12/01/1993; “ Maresciallo Capo in data 12/01/1998.

APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N. 394 gg mm aaaa 01/01/1995 Stipendio Liv. VI 5.851,97 Incremento al 01/01/1995 582,56 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 R.I.A. 520,59 Totale 7.079,07 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.955,13) = 347,76

APPLICAZIONE DECRETO L.VO 12.05.1995 N. 196 gg mm aaaa 01/09/1995 Stipendio Liv. VI bis 6.368,43 Incremento al 01/09/1995 619,75 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 R.I.A. 520,59 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Ordinario:2 347,76 Totale 7.980,48 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (7.856,52) = 196,41

APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N. 394 gg mm aaaa 01/12/1995 Stipendio Liv. VI bis 7.304,25 R.I.A. 520,59 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Ordinario:2 347,76 Totale 8.172,60 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (8.172,60) = 204,31 31/12/1995 Assegno pensionabile 886,24

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PARTE SECONDA – Pagina 304

APPLICAZIONE D.P.R. 10.05.96 N. 360 gg mm aaaa 01/01/1996 Stipendio Liv. VI bis (Legge 28.3.97, n.85) 7.304,25 Incremento al 01/01/1996 458,61 R.I.A. 520,59 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Ordinario:2 347,76 Totale 8.631,21 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (8.631,21) = 215,78 01/12/1996 Stipendio Liv. VI bis 7.304,25 Incremento al 01/12/1996 973,00 R.I.A. 520,59 Scatti Gerarchici Conge lati nel grado di Maresciallo Ordinario:2 347,76 Totale 9.145,60 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (9.145,60) = 228,64 01/01/1997 Assegno pensionabile 886,24 01/01/1997 Importo aggiuntivo pensionabile 173,53 01/07/1997 Stipendio Liv. VI bis 8.605,72 R.I.A. 520,59 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Ordinario:2 347,76 Totale 9.474,07 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (9.474,07) = 236,85 Maresciallo Capo con anzianità assoluta e decorrenza assegni in data 12/01/1998 12/01/1998 Stipendio Liv. VII 9.233,73 R.I.A. 520,59 Totale 9.754,32 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Ordinario:2 347,76 Scatti Gerarchici Conge lati nel grado di Maresciallo Ordinario:1 236,85 12/01/1998 Assegno pensionabile 923,42 12/01/1998 Importo aggiuntivo pensionabile 185,92 01/04/1998 Indennità di vacanza contrattuale art.1 - comma 3 del D.P.R. 10.05.96, n.360 84,67 01/07/1998 Indennita' di vacanza contrattuale (fino al 30/9/1998) art.1 - comma 3 del D.P.R. 10.05.96, n.360 141,12

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PARTE SECONDA – Pagina 305

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

D.P.R. 10.5.1996, n. 360

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PARTE SECONDA – Pagina 306

D.P.R. 10 MAGGIO 1996, n. 360 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 1996, n. 160)

(stralcio)

Art. 1 (Area di applicazione e durata)

comma 1 Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

Comma 2 Il presente decreto - a seguito del provvedimento di concertazione,

sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.

Comma 3 Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente

decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Art. 2

(Nuovi stipendi) comma 1 Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

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PARTE SECONDA – Pagina 307

- livello V £. 187.000 - livello VI £. 200.000 - livello VI-bis £. 210.000 - livello VII £. 220.000 - livello VII-bis £. 229.000 - livello VIII £. 239.000 - livello IX £. 262.000

comma 2 Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° luglio

1997. comma 3 Dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti

aumenti stipendiali mensili lordi:

- livello V £. 65.000 - livello VI £. 70.000 - livello VI-bis £. 74.000 - livello VII £. 78.000 - livello VII-bis £. 80.000 - livello VIII £. 83.000 - livello IX £. 91.000

comma 4 Dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti

aumenti stipendiali mensili lordi:

- livello V £. 140.000 - livello VI £. 150.000 - livello VI-bis £. 157.000 - livello VII £. 165.000 - livello VII-bis £. 172.000 - livello VIII £. 179.000 - livello IX £. 196.000

comma 5 Gli aumenti di cui al comma 3 e 4 hanno effetto fino alla data del

conseguimento di quello successivo. comma 6 I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti

dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

- livello V £. 13.921.000 - livello VI £. 15.447.000 - livello VI-bis £. 16.663.000 - livello VII £. 17.879.000 - livello VII-bis £. 19.225.000 - livello VIII £. 20.571.000 - livello IX £. 23.639.000

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PARTE SECONDA – Pagina 308

comma 7 Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento

provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

Art. 3 (Effetti dei nuovi stipendi)

comma 1 Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del

presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

comma 2 I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente

decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamento maturati alla data di cessazione dal servizio.

comma 3 Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti

dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

comma 4 Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla

determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 1997 in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 1, comma 6.

comma 5 La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni

straordinarie per l'anno 1997 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione del ministero della difesa per l'anno 1996.

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PARTE SECONDA – Pagina 309

Art. 4

(Indennità di impiego operativo) comma 6 Al personale di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente

della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, è corrisposta, nel mese di gennaio 1997, un indennità "una tantum" pari a L. 85.000 lorde.

comma 8 A decorrere dal 1° gennaio 1997 compete un importo aggiuntivo

pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure:

- livello V £. 24.000 - livello VI £. 26.000 - livello VI-bis £. 28.000 - livello VII £. 30.000 - livello VII-bis £. 33.000 - livello VIII £. 35.000 - livello IX £. 40.000

Art. 5

(Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione) comma 1 Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della L. 8 agosto

1990, n. 231, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni di servizio

29 anni di servizio

R u o l o

Lire Lire

Ruolo dei volontari . . . . . Ruolo dei sergenti . . . . . Ruolo dei Marescialli . . .

1.365.000 1.785.000 1.820.000

1.785.000 2.625.000 2.675.000

comma 2 Gli importi pensionabili previsti per gli Ufficiali provenienti da

carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 321 del 1990, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 sono rideterminati nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

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PARTE SECONDA – Pagina 310

19 anni di servizio

29 anni di servizio

R u o l o

Lire Lire

Tenente - Capitano . . . . Maggiore . . . . . . . . . Tenente Colonnello . . .

2.205.000 2.940.000 3.360.000

2.835.000 4.725.000 4.725.000

comma 3 L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art.

5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto delPresidente della Repubblica n. 394 del 1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:

15 anni

di servizio 25 anni

di servizio

R u o l o Lire Lire

Capitano . . . . . . . . . Maggiore . . . . . . . . . Tenente Colonnello . . .

2.205.000 2.940.000 3.360.000

4.725.000 4.725.000 4.725.000

Art. 7

(Personale delle Capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena)

comma 1 Per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare

in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all'art. 2-bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, la quota percentuale dell'indennità pensionabile prevista nella predetta norma, va rapportata alle misure dell'indennità pensionabile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare previste dal comma 3 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, nelle nuove misure a decorrenze successivamente rideterminate.

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PARTE SECONDA – Pagina 311

CAPITOLO XIV - LEGGE 8 AGOSTO 1996, n. 427

“Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di Ufficiali delle

Forze Armate e di Polizia”.

1. Generalità

La legge 427/1996, di conversione con modificazioni del D.L. 29.6.1996, n. 341, ha fatto salvo gli effetti ed i rapporti giuridici sorti in esecuzione del disposto dei precedenti DD.LL. 30.6.1995, n. 268, 30.10.1995, n. 453, 29.12.1995, n. 564, 28.2.1996, n. 92 e 29.4.1996, n. 229.

Per quanto concerne l' applicazione della norma in esame a favore del "personale dirigente", si rimanda alla consultazione del cap. XV parte terza.

2. Trattamento stipendiale dei Tenenti Colonnelli e gradi equiparati delle tre FF.AA. (art. 1)

Il provvedimento, come già previsto dal D.L. 30.6.1995, n. 268, dispone che i Tenenti Colonnelli, con decorrenza 12.6.1995, in sostituzione del trattamento stipendiale dell’VIII livello bis di cui all’art. 1, comma 1 della legge 231/1990, fruiscano di quello corrispondente al IX livello retributivo pari a € 9.332,89. Per espressa previsione della norma, il beneficio non è cumulabile con quello di cui all’art. 5, comma 3, lettera a) della citata legge 231/1990, riguardante l’attribuzione della “omogeneizzazione stipendiale”.

In buona sostanza, viene così realizzato l’allineamento stipendiale dei Tenenti Colonnelli appartenenti alle Forze Armate con i pari grado delle Forze di Polizia, già inquadrati nel IX livello retributivo a decorrere da 1.7.1988, ai sensi dell’art. 22 della legge 7.8.1990 n. 232.

3. L'autonoma maggiorazione stipendiale (art. 2).

In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale direttivo delle FF.AA., ai Tenenti, ai Capitani ed ai Maggiori è attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, secondo gli importi mensili lordi ed alle scadenze di seguito specificati:

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PARTE SECONDA – Pagina 312

Grado dal 1/9/1995 dal 1/12/1995

Tenenti Capitani Maggiori

€ 41,32 € 72,30 € 15,49

€ 46,48 € 77,47 € 16,53

L’autonoma maggiorazione stipendiale, trova attribuzione fino alla data

del 31.12.1996 ed ha valenza sulla tredicesima mensilità.

4. L’assegno pensionabile (art. 4)

La legge in esame dispone che ai Colonnelli ed ai Generali e gradi corrispondenti delle FF.AA. venga corrisposto, in analogia e con la medesima decorrenza stabilita dal D.P.R. 31.7.1995, n. 394 per il personale non dirigente (31.12.1995), un assegno pensionabile negli importi mensili lordi di seguito indicati:

Grado Importo

Colonnello Colonnello +2 anni di grado Generale di Brigata Generale di Divisione Generale di Corpo d’Armata

€ 124,98 € 132,21 € 162,17 € 183,86 € 216,40

L’assegno, che produce effetti sulla 13ª mensilità, compete nelle misure

indicate anche al personale cui è attribuito lo stipendio spettante al Colonnello ovvero al Generale di Brigata, per effetto della cosiddetta omogeneizzazione stipendiale (legge 231/1990).

In tali casi, la corresponsione dell’assegno pensionabile è legata all’aver prestato servizio nel triennio precedente alla data di maturazione del diritto senza aver riportato una sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore" ovvero un giudizio complessivo inferiore a “nella media”.

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PARTE SECONDA – Pagina 313

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 314

TENENTE COLONNELLO arruolato in data 01/01/1982; Promosso Tenente in data 01/01/1982; " Capitano in data 01/01/1984; " Maggiore in data 01/01/1990; " Tenente Colonnello in data 10/05/1995.

APPLICAZIONE D.P.R. 31.07.1995 N.394 gg mm aaaa 01/01/1995 Stipendio Liv. VIII 8.021,09 Incremento al 01/01/1995 762,29 Totale 8.783,38 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 Totale 8.907,33 R.I.A. 948,16 Totale 9.855,49 Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 10/05/1995 10/05/1995 Stipendio Liv. VIII Bis 8.947,10 Incremento al 10/05/1995 836,66 Totale 9.783,76 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 Totale 9.907,71 R.I.A. 948,16 Totale 10.855,87 01/06/1995 Stipendio Liv. IX 9.332,89 Incremento al 01/06/1995 867,65 Totale 10.200,54 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 Totale 10.324,49 R.I.A. 948,16 Totale 11.272,65 01/12/1995 Stipendio Liv. IX 10.584,78 R.I.A. 948,16 Totale 11.532,94 31/12/1995 Assegno pensionabile 1.103,15

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PARTE SECONDA – Pagina 315

TENENTE COLONNELLO arruolato in data 16/11/1956. Promosso S.Tenente S.P.E. in data 16/11/1957; " Tenente in data 16/11/1960; " Capitano in data 16/11/1965; " Maggiore in data 16/11/1970; " Tenente Colonnello in data 16/11/1974.

APPLICAZIONE D.P.R. 05.07.95 (ART.5 LEGGE 231/90) gg mm aaaa aa mm gg Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 16/11/1974 01/01/1995 Servizio 38 1 15 16/11/1956 Benefici di Laurea == == == ------------------- 38 1 15 Detrazione fissa 21 == == ------------------- Da valutare 16 == == Residuo 1 1 15 01/01/1995 22.929,85 2^ Liv. Classe 7 1^ scatto Residuo 1 1 15 16/11/1995 Servizio == 10 15 01/01/1995 ------------------ 2 == == 01/11/1995 23.489,11 2^ Liv. Classe 7 2^ scatto 31/12/1995 Assegno pensionabile D.L. 29.02.1996 n.92 1.586,56

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PARTE SECONDA – Pagina 316

APPLICAZIONE D.P.R. 10.05.96 (ART.5 LEGGE 231/90) gg mm aaaa aa mm gg Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 16/11/1974 01/01/1996 Servizio 39 1 15 16/11/1956 Benefici di Laurea == == == ------------------ 39 1 15 Detrazione fissa 21 == == ------------------ Da valutare 18 == == Residuo == 1 15 01/01/1996 24.167,95 2^ Liv. Classe 7 2^ scatto APPLICAZIONE D.P.R. 08.05.1997 (ART.5 LEGGE 231/90) gg mm aaaa aa mm gg Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 16/11/1974 01/01/1997 Servizio 40 1 15 16/11/1956 Benefici di Laurea == == == ------------------ 40 1 15 Detrazione fissa 21 == == ------------------ Da valutare 18 == == Residuo 1 1 15 01/01/1997 26.483,24 2^ Liv. Classe 7 2^ scatto 01/01/1997 Assegno pensionabile D.L. 29.02.1996 n.92 1.738,55 Residuo 1 1 15 16/11/1997 Servizio == 10 15 01/01/1997 ------------------ 2 == == 01/11/1997 27.113,79 2^ Liv. Classe 7 3^ scatto

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PARTE SECONDA – Pagina 317

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 8.8.1990, n. 231 D.P.R. 31.7.1995, n. 394 LEGGE 8.8.1996, n. 427

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PARTE SECONDA – Pagina 318

LEGGE 8 AGOSTO 1990, n. 231 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1990, n. 187)

(stralcio)

Art. 5 comma 3 A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore

omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia: - agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza

demerito per 15 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica;

- agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

D.P.R. 31 LUGLIO 1995, n. 394 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222)

(stralcio)

Art. 4 (Assegno pensionabile)

comma 1 In relazione alla peculiarità organizzativa e funzionale conseguente

al nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3, dell'art. 10, al personale di cui al comma 1 dell'art. 1 compete, con decorrenza dal 31 dicembre 1995, un assegno pensionabile mensile lordo nei seguenti importi:

Livello V L. 129.000

“ VI “ 136.000 “ VI-bis “ 143.000 “ VII “ 149.000 “ VII-bis “ 156.000 “ VIII “ 163.000 “ IX “ 178.000

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PARTE SECONDA – Pagina 319

comma 2 L'assegno pensionabile di cui al comma 1 va corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

LEGGE 8.8.1996, n. 427 (Pubblicata nella Gazz.Uff. 19 agosto 1996, n. 193)

Conversione con modificazioni del D.L. 29 GIUGNO 1996, n. 341

(stralcio)

Art. 1 comma 1 A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi

equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis di cui all'art. 1, comma 1, delle legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990.

Art. 2 comma 1 In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale

direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi: a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai

tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;

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PARTE SECONDA – Pagina 320

b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai

tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000.

comma 2 In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo

di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal 1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:

a) generale di c.a. e di div., lire 190.000; b) generale di brigata, lire 170.000; c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire 150.000; d) colonnello, lire 130.000.

comma 3 L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2

saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Art. 4

comma 1 L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle

Forze di polizia ed al personale equiparato è incrementata, con le stesse modalità e decorrenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle somme sottoindicate: a) di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del

supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

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PARTE SECONDA – Pagina 321

b) degli importi mensili lordi così determinati: - Primo dirigente e colonnello £. 242.000 - Primo dirigente e colonnello (+2) £. 256.000 - Dirigente superiore e generale di brigata £. 314.000 - Dirigente generale e generale di divisione £. 356.000 - Prefetto di 1ª classe e generale di C.A. £. 419.000

comma 2 Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze

armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è attribuito, con le stesse modalità e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al comma 1, lettera b). Il predetto assegno pensionabile è corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Comma 3 Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche al

personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale cui è attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata.

Comma 4 Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si

applicano al personale delle capitanerie di porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

Comma 5 Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale

omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».

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PARTE SECONDA – Pagina 322

CAPITOLO XV - LEGGE 28 MARZO 1997, n. 85

“Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli Ufficiali delle Forze Armate e qualifiche equiparate delle Forze di Polizia”.

1. Generalità

La norma è rivolta agli Ufficiali delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché delle qualifiche equiparate delle Forze di Polizia.

I benefici economici apportati, tra l’altro, riguardano:

- l’eliminazione delle anomalie stipendiali verificatesi nei confronti dei Tenenti e dei Capitani a seguito del riordino dei livelli retributivi dei Sottufficiali di cui al D.Lgs. 12.5.1995, n. 196 (art. 3);

- la corresponsione del compenso per il servizio obbligatorio aggiuntivo, di cui all’art. 10 – comma 1 – della legge 231/1990, che inequivocabilmente viene stabilita con riferimento a 12 mensilità (art. 10).

2. Stipendi

A decorrere dall' 1.1.1996, al sottonotato personale militare sono attribuiti i trattamenti stipendiali riferiti ai seguenti livelli retributivi:

- Tenenti - livello VII bis; - Capitani - livello VIII.

Ai Maggiori, già inquadrati nell'VIII livello, viene, conseguentemente attribuito uno scatto gerarchico.

Per quanto concerne le entità stipendiali relative alle citate mutate situazioni si conferma che esse sono quelle stabilite dal D.P.R. 360/1996 (vds. precedente capitolo XIII).

Sotto la decorrenza dell' 1.1.1996 ai gradi sopracitati viene assorbita l’autonoma maggiorazione stipendiale di cui alla legge 427/1996 (vds. precedente capitolo XIV).

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PARTE SECONDA – Pagina 323

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 324

TENENTE arruolato in data 22/10/1991; Promosso S.Tenente SPE in data 22/10/1993; " Tenente in data 22/10/1995.

APPLICAZIONE D.P.R. 10.05.96 N.360 gg mm aaaa 01/01/1996 Stipendio Liv. VII bis (Legge 28.3.97, n.85) 8.506,56 Incremento al 01/01/1996 498,90 Totale 9.005,46 01/01/1996 Assegno pensionabile 966,81 01/12/1996 Stipendio Liv. VII bis 8.506,56 Incremento al 01/12/1996 1.065,97 Totale 9.572,53 01/01/1997 Assegno pensionabile 966,81 01/01/1997 Importo aggiuntivo pensionabile 204,52 01/07/1997 Stipendio Liv. VII bis 9.928,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITANO arruolato in data 22/10/1986; Promosso S.Tenente in data 22/10/1988; " Tenente in data 22/10/1990; " Capitano in data 22/10/1996.

APPLICAZIONE D.P.R. 10.05.96 N.360 gg mm aaaa 01/01/1996 Stipendio Liv. VII bis (Legge 28.3.97, n.85) 8.506,56 Incremento al 01/01/1996 498,90 Totale 9.005,46 R.I.A. 21,30 Totale 9.026,76 01/01/1996 Assegno pensionabile 966,81 Capitano con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 22/10/1996 22/10/1996 Stipendio Liv. VIII 9.142,84 Incremento al 22/10/1996 514,39 Totale 9.657,23 R.I.A. 21,30 Totale 9.678,53 22/10/1996 Assegno pensionabile 1.010,19 01/12/1996 Stipendio Liv. VIII 9.142,84 Incremento al 01/12/1996 1.109,35 Totale 10.252,19 R.I.A. 21,30 Totale 10.273,49 01/01/1997 Assegno pensionabile 1.010,19 01/01/1997 Importo aggiuntivo pensionabile 216,91

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PARTE SECONDA – Pagina 325

MAGGIORE arruolato in data 22/10/1980; Promosso S.Tenente SPE in data 22/10/1982; " Tenete in data 22/10/1984; " Capitano in data 22/10/1989; " Maggiore in data 22/10/1996.

APPLICAZIONE D.P.R. 10.05.96 N.360 gg mm aaaa 01/01/1996 Stipendio Liv. VIII (Legge 28.3.97, n.85) 9.142,84 Incremento al 01/01/1996 514,39 Totale 9.657,23 R.I.A. (Legge 28.07.1999, n.266) 628,72 Totale 10.285,95 01/01/1996 Assegno pensionabile 1.010,19 Maggiore con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 22/10/1996 22/10/1996 Stipendio Liv. VIII 9.142,84 Incremento al 22/10/1996 514,39 Totale 9.657,23 R.I.A. 628,72 Totale 10.285,95 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (10.285,95) = 257,15 01/12/1996 Stipendio Liv. VIII 9.142,84 Incremento al 01/12/1996 1.109,35 Totale 10.252,19 R.I.A. 628,72 Totale 10.880,91 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (10.880,91) = 272,02 01/01/1997 Assegno pensionabile 1.010,19 01/01/1997 Importo aggiuntivo pensionabile 216,91 01/07/1997 Stipendio Liv. VIII 10.624,03 R.I.A. 628,72 Totale 11.252,75 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (11.252,75) = 281,32 01/04/1998 Indennita' di vacanza contrattuale art.1 - comma 3 del D.P.R. 10.05.96, n.360 92,71 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (11.345,46) = 283,64 01/07/1998 Indennita' di vacanza contrattuale (fino al 30/9/1998) art.1 - comma 3 del D.P.R. 10.05.96, n.360 154,52 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (11.407,27) = 285,18

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PARTE SECONDA – Pagina 326

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 8.8.1990 n. 231 D.LGS. 12.5.1995 n. 196 LEGGE 8.8.1996 n. 427 LEGGE 28.3.1997 n. 85

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PARTE SECONDA – Pagina 327

LEGGE 8 AGOSTO 1990, n. 231 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1990, n. 187)

(stralcio)

Art. 10

comma 1 Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1990 l'orario delle attività giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.

D.Lgs. 12 MAGGIO 1995, n. 196 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122)

(stralcio)

Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei marescialli)

- Il ruolo dei sergenti è articolato nei seguenti gradi: - Esercito:

sergente; sergente maggiore; sergente maggiore capo.

- Marina: sergente; secondo capo; secondo capo scelto.

- Aeronautica: sergente; sergente maggiore; sergente maggiore capo.

- Il ruolo dei marescialli è articolato nei seguenti gradi: - Esercito:

maresciallo; maresciallo ordinario; maresciallo capo; primo maresciallo.

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PARTE SECONDA – Pagina 328

- Marina: capo di 3ª classe; capo di 2ª classe; capo di 1ª classe; primo maresciallo.

- Aeronautica: maresciallo di 3ª classe; maresciallo di 2ª classe; maresciallo di 1ª classe; primo maresciallo.

- La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli è cosi costituita:

- Esercito: sergenti: 10.700; marescialli: 17.000 (di cui 5.100 primi marescialli).

- Marina: sergenti: 7.875; marescialli: 7.425 (di cui 2.227 primi marescialli); Capitanerie di Porto: sergenti: 2.100; marescialli: 2.000 (di cui 600 primi marescialli).

- Aeronautica: sergenti: 10.044; marescialli: 24.300 (di cui 7.290 primi marescialli).

LEGGE 8.8.1996, n. 427

(Pubblicata nella Gazz.Uff. 19 agosto 1996, n. 193) Conversione con modificazioni del

D.L. 29 GIUGNO 1996, n. 341 (stralcio)

Art. 1 comma 1 A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi

equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis di cui all'art. 1, comma 1, delle legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990.

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PARTE SECONDA – Pagina 329

Art. 2

comma 1 In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale

direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:

a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;

b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000.

comma 2 In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo

di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal 1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:

a) generale di c.a. e di div., lire 190.000; b) generale di brigata, lire 170.000; c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire 150.000; d) colonnello, lire 130.000.

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PARTE SECONDA – Pagina 330

comma 3 L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

LEGGE 28 MARZO 1997, n. 85 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1997, n. 76)

(stralcio)

Art. 3 comma 1 A decorrere dal 1° gennaio 1996, ai vice commissari, ai commissari

della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delleForze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi: a) ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-bis, calcolato a

norma dell'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121); b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII.

Comma 2 Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile,

ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonché ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianità di servizio nella qualifica o nel grado è attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalità e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

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PARTE SECONDA – Pagina 331

Il medesimo emolumento è inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando misure perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianità di servizio comunque prestato.

comma 3 Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispondente al livello VII-bis è attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianità di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato.

Comma 4 Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli direttivi

dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato.

comma 5 I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente

articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1° gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi.

Art. 10 comma 1 A decorrere dal 1° luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1995 la

retribuzione di cui all'art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, è riferita, in via di sanatoria, a dodici mensilità.

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PARTE SECONDA – Pagina 332

CAPITOLO XVI - D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, n.490

“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli Ufficiali, a norma dell’articolo 1, comma 97, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

1. Generalità

L’art. 65 – commi 2 e 3 del Decreto in titolo prevede che i Maggiori e Tenenti Colonnelli che abbiano prestato servizio militare senza demerito, rispettivamente per 15 e 25 anni dalla nomina a Tenente, sia attribuito il trattamento economico del Colonnello e del Brigadiere Generale, con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tali benefici, ai sensi dell'art. 58 commi 4 e 5 debbono essere corrisposti per gli anni 1998 – 1999 – 2000 e successivi, rispettivamente nella misura del 20, 50 e 100 per cento della differenza risultante fra lo stipendio in godimento e la nuova determinazione economica.

2. Modalità applicative

Al fine di determinare gli incrementi stipendiali stabiliti dal D.Lgs. n. 490/1997, occorre procedere preliminarmente all' inquadramento virtuale nel grado di Colonnello e Generale di Brigata:

- alla data del 1.1.1998, per coloro che hanno già il requisito dei 15 e 25 anni di servizio militare prestato, senza demerito, dalla data di nomina a Tenente;

- alla data di maturazione di tale requisito, per tutti gli altri.

La differenza risultante dalla determinazione stipendiale sopra indicata e dal trattamento economico in godimento alle predette date costituisce l'incremento stipendiale da corrispondere ai sensi del citato art. 58, commi 4 e 5. Da quanto precede, consegue che solo all'atto della corresponsione del beneficio economico apportato dalla norma in esame nel suo pieno ammontare sarà interamente sostituito il trattamento stipendiale previsto dalla precedente normativa (art. 5, comma 3, lett. a) e b) della Legge 231/1990).

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PARTE SECONDA – Pagina 333

In tale contesto, appare il caso di rappresentare che per trattamento

economico in godimento deve intendersi:

- per il Maggiore, lo stipendio tabellare comprensivo dello scatto gerarchico, della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), dell'assegno perequatore e dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'art. 1 - comma 8 - della Legge n. 468/1987 e successive modificazioni;

- per il Tenente Colonnello, lo stipendio attribuito a titolo di ulteriore parziale omogeneizzazione di cui all'art. 5 - comma 3 - lett. a) della Legge n. 231/1990.

Inoltre, con l'analogo criterio sopraindicato, i predetti incrementi percentuali sono applicabili:

- sull'indennità integrativa speciale; - sul compenso per lavoro straordinario in quanto costituiscono

elementi retributivi correlati alla voce stipendiale; - sull'assegno pensionabile di cui all'art. 4 - comma 2 - della Legge n.

427/1996 (per effetto del successivo comma 3 che dispone che le relative misure stabilite per il Colonnello e Generale di Brigata, spettano al personale beneficiario della ulteriore omogeneizzazione prevista dall'art. 5 comma 3 - della Legge n. 231/1990).

3. Effetti dei miglioramenti economici

Gli incrementi stipendiali stabiliti dall'art. 58 - commi 4 e 5 - della norma in esame hanno valenza su:

- tredicesima mensilità; - trattamento ordinario di quiescenza e privilegiato; - indennità di buonuscita; - assegno alimentare di cui all'art, 82 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e

analoghe disposizioni; - equo indennizzo; - ritenute INPDAP e previdenziali; - contributi di riscatto.

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PARTE SECONDA – Pagina 334

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 335

TENENTE COLONNELLO arruolato in data 17/12/1969; Promosso S.Tenente SPE in data 01/11/1970; " Tenente in data 01/11/1973; " Capitano in data 01/11/1978; " Maggiore in data 01/11/1986; " Tenente Colonnello in data 01/11/1990.

APPLICAZIONE D.L.VO 30.12.1997 n. 490 gg mm aaaa aa mm gg Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/11/1990 01/11/1998 Servizio 28 10 14 17/12/1969 Benefici di Laurea == == == ------------------ 28 10 14 Detrazione fissa 21 == == ------------------ Da valutare 6 == == Residuo 1 10 14 01/11/1998 22.323,68 Classe 3 scatto iniziale 01/11/1998 Assegno pensionabile D.L. 29.02.1996 n.92 1.851,73 Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/11/1990 01/11/1998 Servizio 28 10 14 17/12/1969 Benefici di Laurea == == == ------------------ 28 10 14 Detrazione fissa 25 == == ------------------ Da valutare 2 == == Residuo 1 10 14 26.186,08 Classe 1 scatto iniziale (Generale) 22.323,68 Stipendio (Colonnello) 3.862,40 Differenza

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PARTE SECONDA – Pagina 336

22.323,68 Stipendio Colonnello 772,48 20% differenza 01/11/1998 23.096,16 Stipendio spettante 2.271,26 Assegno pensionabile (Generale) 1.851,73 Assegno pensionabile (Colonnello) 419,53 Differenza 1.851,73 Assegno pensionabile (Colonnello) 83,91 20% differenza 01/11/1998 1.935,63 Assegno pensionabile spettante Residuo 1 10 14 17/12/1998 Servizio == 1 16 01/11/1998 ------------------ 2 == == 01/12/1998 27.668,32 Classe 2 scatto iniziale (virtuale) Residuo == == == 17/12/1998 Servizio == 1 16 01/11/1998 ------------------ == 1 16 27.668,32 Classe 2 scatto iniziale (Generale) 23.458,78 Stipendio (Colonnello) 4.209,53 Differenza 23.458,78 Stipendio Colonnello 841,91 20% differenza 01/12/1998 24.300,69 Stipendio spettante

APPLICAZIONE D.P.C.M. 30.04.1999 (D.L.vo 30.12.1997 n.490) gg mm aaaa aa mm gg Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/11/1990 01/01/1999 Servizio 29 == 14

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PARTE SECONDA – Pagina 337

17/12/1969 Benefici di Laurea == == == ------------------ 29 == 14 Detrazione fissa 21 == == ------------------ Da valutare 8 == == Residuo == == 14 01/01/1999 23.660,53 Classe 4 scatto iniziale (virtuale) 01/01/1999 Assegno pensionabile D.L. 29.02.1996 n.92 1.867,65 Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/11/1990 01/01/1999 Servizio 29 == 14 17/12/1969 Benefici di Laurea == == == ------------------ 29 == 14 Detrazione fissa 25 == == ------------------ Da valutare 4 == == Residuo == == 14 27.906,26 Classe 2 scatto iniziale (Generale) 23.660,53 Stipendio (Colonnello) 4.245,73 Differenza 23.660,53 Stipend io Colonnello 2.122,87 50% differenza 01/01/1999 25.783,40 Stipendio spettante

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PARTE SECONDA – Pagina 338

2.290,79 Assegno pensionabile (Generale) 1.867,65 Assegno pensionabile (Colonnello) 423,14 Differenza 1.867,65 Assegno pensionabile (Colonnello) 211,57 50% differenza 01/01/1999 2.079,22 Assegno pensionabile spettante

APPLICAZIONE D.P.C.M. 27.06.2000 gg mm aaaa aa mm gg Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/11/1990 01/01/2000 Servizio 30 == 14 17/12/1969 Benefici di Laurea == == == ------------------ 30 == 14 Detrazione fissa 25 == == ------------------ Da valutare 4 == == Residuo 1 == 14 01/01/2000 28.486,71 Classe 2 scatto iniziale 01/01/2000 Assegno pensionabile D.L. 29.02.1996 n.92 2.338,44 Residuo 1 == 14 17/12/2000 Servizio == 11 16 01/01/2000 ------------------ 2 == == 01/12/2000 30.012,79 Classe 3 scatto iniziale

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PARTE SECONDA – Pagina 339

MAGGIORE arruolato in data 02/10/1976. Promosso S.Tenente SPE in data 02/12/1976; " Tenente in data 02/10/1978; " Capitano in data 02/10/1981; " Maggiore in data 01/10/1987.

APPLICAZIONE D.L.VO 30.12.1997 n. 490 gg mm aaaa aa mm gg Maggiore con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/10/1987 01/01/1998 Servizio 21 2 29 02/10/1976 Benefici di Laurea == == == ------------------ 21 2 29 Detrazione fissa 21 == == ------------------ Da valutare 0 == == Residuo == 2 29 01/01/1998 18.918,37 2^ Liv. Classe 0 scatto iniziale (virtuale) Maggiore con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/10/1987 01/01/1998 Servizio 21 2 29 02/10/1976 Benefici di Laurea == == == ------------------ 21 2 29

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PARTE SECONDA – Pagina 340

Detrazione fissa 21 == == ------------------ Da valutare 0 == == Residuo == 2 29 18.918,37 2^ Liv. Classe 0 scatto iniziale (Colonnello) 10.624,03 Stipendio 1.481,46 Ria 302,64 Scatti gerarchici 1.518,38 Parziale Omogeneizzazione 13.926,52 Stipendio (Maggiore) 4.991,86 Differenza 13.926,52 Stipendio Maggiore 998,37 20% differenza 01/01/1998 14.924,89 Stipendio spettante 1.851,73 Assegno pensionabile (Colonnello) 1.227,10 Assegno pensionabile (Maggiore) 624,63 Differenza 1.227,10 Assegno pensionabile (Maggiore) 124,93 20% differenza 01/01/1998 1.352,03 Assegno pensionabile spettante

APPLICAZIONE D.P.C.M. 30.04.1999 (D.L.vo 30.12.1997 n.490) gg mm aaaa aa mm gg Maggiore con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/10/1987 01/01/1999 Servizio 22 2 29 02/10/1976 Benefici di Laurea == == == ------------------ 22 2 29 Detrazione fissa 21 == == ------------------ Da valutare 0 == == Residuo 1 2 29

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PARTE SECONDA – Pagina 341

01/01/1999 19.081,07 2^ Liv. Classe 0 scatto iniziale (virtuale) Maggiore con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/10/1987 01/01/1999 Servizio 22 2 29 02/10/1976 Benefici di Laurea == == == ------------------ 22 2 29 Detrazione fissa 21 == == ------------------ Da valutare 0 == == Residuo 1 2 29 19.081,07 2^ Liv. Classe 0 scatto iniziale (Colonnello) 10.927,71 Stipendio 1.481,46 Ria 302,64 Scatti gerarchici 1.518,38 Parziale Omogeneizzazione 14.230,19 Stipendio (Maggiore) 4.850,88 Differenza 14.230,19 Stipendio Maggiore 2.425,44 50% differenza 01/01/1999 16.655,63 Stipendio spettante 1.867,65 Assegno pensionabile (Colonnello) 1.227,10 Assegno pensionabile (Maggiore) 640,55 Differenza 1.227,10 Assegno pensionabile (Maggiore) 320,28 50% differenza 01/01/1999 1.547,38 Assegno pensionabile spettante Residuo 1 2 29 02/10/1999 Servizio == 9 1 01/01/1999 ------------------ 2 == ==

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PARTE SECONDA – Pagina 342

01/10/1999 20.225,94 2^ Liv. Classe 1 scatto iniziale (virtuale) Residuo == == == 02/10/1999 Servizio == 9 1 01/01/1999 ------------------ == 9 1 20.225,94 2^ Liv. Classe 1 scatto iniziale (Colonnello) 11.181,81 Stipendio 1.481,46 Ria 302,64 Scatti gerarchici 1.518,38 Parziale Omogeneizzazione 14.484,29 Stipendio (Maggiore) 5.741,65 Differenza 14.484,29 Stipendio Maggiore 2.870,82 50% differenza 01/10/1999 17.355,11 Stipendio spettante

APPLICAZIONE D.P.C.M. 27.06.2000 gg mm aaaa aa mm gg Maggiore con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/10/1987 01/01/2000 Servizio 23 2 29 02/10/1976 Benefici di Laurea == == == ------------------ 23 2 29 Detrazione fissa 21 == == ------------------ Da valutare 2 == == Residuo == 2 29 01/01/2000 20.646,64 2^ Liv. Classe 1 scatto iniziale 01/01/2000 Assegno pensionabile D.L. 29.02.1996 n.92 1.906,50

APPLICAZIONE D.P.C.M. 28.05.2001 gg mm aaaa aa mm gg

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PARTE SECONDA – Pagina 343

Maggiore con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/10/1987 01/01/2001 Servizio 24 2 29 02/10/1976 Benefici di Laurea == == == ------------------ 24 2 29 Detrazione fissa 21 == == ------------------ Da valutare 2 == == Residuo 1 2 29 01/01/2001 21.183,45 2^ Liv. Classe 1 scatto iniziale 01/01/2001 Assegno pensionabile D.L. 29.02.1996 n.92 1.956,07 Residuo 1 2 29 02/10/2001 Servizio == 9 1 01/01/2001 ------------------ 2 == == 01/10/2001 22.382,51 2^ Liv. Classe 2 scatto iniziale

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PARTE SECONDA – Pagina 344

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 8.8.1990 n. 231 D.LGS. 30.12.1997 n. 490

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PARTE SECONDA – Pagina 345

LEGGE 8 AGOSTO 1990, n. 231 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1990.)

(stralcio)

Art. 5

comma 3 A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia: a) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza

demerito per 15 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica;

b) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

D.Lgs 30 DICEMBRE 1997, n. 490 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 1998, n. 17)

(stralcio)

Art. 58 (Disposizioni varie)

comma 4 Ai Maggiori con 15 anni di servizio dalla nomina a Tenente è

corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di cui al comma 2 dell'articolo 65.

comma 5 Ai Tenenti Colonnelli con 25 anni di servizio dalla nomina a

Tenente è corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di cui al comma 3 dell'articolo 65.

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PARTE SECONDA – Pagina 346

Art. 65 comma 2 Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto

1990, n. 231, prima delle parole «ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti» sono inserite le seguenti: «ai maggiori ed».

comma 3 Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto

1990, n. 231, prima delle parole «ai colonnelli e gradi corrispondenti» sono inserite le seguenti: «ai tenenti colonnelli ed».

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PARTE SECONDA – Pagina 347

CAPITOLO XVII - D.P.R. 16 MARZO 1999, n. 255

“Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze Armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998- 1999”.

1. Generalità

Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, apporta per il periodo 1.1.1998 – 31.12.1999 incrementi al trattamento economico del personale delle Forze Armate inquadrato nei livelli funzionali retributivi con esclusione degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, dei dirigenti (tra cui i Ten. Col. ed i Maggiori “omogeneizzati”) e del personale di leva.

La norma in titolo si applica, inoltre, ai S. Ten. Cpl. 1ª nomina, per effetto dell’art. 32 della legge 958/1986 ed, ai fini della determinazione della paga giornaliera, ai Volontari in ferma breve, ai sensi dell’art. 32 – comma 5 della legge 958/1986, come modificato dall’art. 39 – comma 14 del D.Lgs. 196/1995.

2. Stipendi (art. 2)

Nell'arco temporale 1.10.1998 - 1.8.1999 gli stipendi stabiliti dall’art. 2 del D.P.R. 360/1996 sono incrementati dei seguenti importi mensili lordi:

Grado Livello Dal 1.10.1998 Dal 1.8.1999

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 20,14 € 21,69 € 22,47 € 23,24 € 24,27 € 25,31 € 28,41

€ 36,67 € 39,77 € 41,32 € 42,87 € 44,67 € 46,48 € 52,16

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PARTE SECONDA – Pagina 348

Gli incrementi di cui sopra inglobano, a decorrere dal 1.10.1998, l’elemento provvisorio della retribuzione di cui all’art. 1 - comma 3 del D.P.R. 360/1996.

I nuovi stipendi tabellari annui lordi, da corrispondersi a regime, con decorrenza 1.8.1999, sono:

Grado Livello Importo

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 7.629,62 € 8.454,92 € 9.101,52 € 9.748,12 € 10.464,97 € 11.181,81 € 12.834,47

3. Assegno funzionale ed assegno di parziale omogeneizzazione (art. 5)

a) L’assegno funzionale pensionabile, istituito dalla legge 231/1990, continua ad essre corrisposto, nelle misure stabilite dall’art. 5 del D.P.R. 360/1996, al compimento dei sottoelencati anni di servizio effettivo.

Ruolo 19 anni di servizio 29 anni di servizio

Volontari Sergenti Marescialli

€ 704,96 € 921,88 € 939,95

€ 921,88 € 1.355,70 € 1.381,52

b) L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione previsto per gli Ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi istituto dalla legge 231/1990, è dovuto nelle seguenti misure annue lorde previste dall’art. 5 del D.P.R. 360/1996, al compimento degli anni di servizio effettivo indicati:

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PARTE SECONDA – Pagina 349

Grado 19 anni di servizio 29 anni di servizio Tenente - Capitano Maggiore Ten. Colonnello

€ 1.138,79 € 1.518,38 € 1.735,30

€ 1.464,16 € 2.440,26 € 2.440,26

c) L’assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione compete negli importi annui lordi di seguito riportati, parimenti stabiliti dal più volte citato dal D.P.R. 360/1996, al compimento delle anzianità di servizio dalla nomina a Tenente indicate:

Grado 15 anni di servizio dalla promozione a Tenente

25 anni di servizio dalla promozione a Tenente

Capitano Maggiore Tenente Colonnello

€ 1.138,79 € 1.518,38 € 1.735,30

€ 2.440,26 € 2.440,26 € 2.440,26

Gli anni di servizio effettivo non debbono comprendere quelli in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a “nella media”.

4. Importo aggiuntivo pensionabile (art. 9)

A decorrere dal 1.11.1999 l’importo aggiuntivo di cui all’art. 4 – comma 8 del D.P.R. 360/1996, è incrementato delle seguenti misure mensili lorde:

Grado Livello Dal 1.11.1999 Dal 31.12.1999

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col.

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 12,91 € 12,39 € 11,88 € 11,36 € 10,85 € 10,33 € 9,30

€ 4,13 € 3,87 € 3,62 € 3,62 € 3,10 € 3,10 € 2,58

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PARTE SECONDA – Pagina 350

Pertanto, i valori mensili dell’importo aggiuntivo pensionabile a regime, sono così determinati a decorrere dal 31.12.1999:

Grado Livello Importo

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 29,44 € 29,70 € 29,95 € 30,47 € 30,99 € 31,50 € 32,54

5. Emolumento ex art. 3 – Legge n. 85/1997 (art. 22)

Agli Aiutanti del ruolo Marescialli delle Forze Armate, in possesso di almeno 2 anni e 4 mesi di anzianità nel grado, maturata a partire da data non anteriore al 1.9.1995, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo,valido anche per il calcolo della tredicesima mensilità e dell’indennità di buonuscita, non superiore alla differenza tra lo stipendio previsto per il proprio livello di inquadramento e quello riferito al livello retributivo superiore. Tale beneficio è corrisposto, nel triennio 1998 – 2000, nella misura annua lorda di € 340,86. Esso è attribuito anche i Tenenti provenienti dai Marescialli con almeno 20 anni di servizio comunque prestato. Detto emolumento, viene riassorbito all’atto del transito nel livello superiore (VII liv.) e non costituisce, conseguentemente, base di calcolo per gli scatti gerarchici.

6. Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 4 della Legge 869/1982

La D.G. Personale Militare (PERSOMIL), con la circolare n. DGPM/IV/11/1/150475 in data 1.12.1999, ha disposto che, nei confronti del personale militare dirigente e categorie assimilate, a decorrere dal 15.12.1999, gli atti formali provvisori e definitivi debbono essere emessi, al fine di conseguire l’obiettivo di una completa uniformità di comportamento nell’applicazione delle normative vigenti in materia di inquadramento stipendiale del personale militare dirigenziale ed assimilato anche con l’adozione dell’istituto della “ulteriore omogeneizzazione”, secondo i seguenti criteri applicativi:

a) Ai fini del conferimento della seconda posizione retributiva del Colonnello (Colonnello con due anni di grado), qualora non sia configurabile l’incremento pari alla metà del valore delle classi ed aumenti periodici

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PARTE SECONDA – Pagina 351

derivanti dalla progressione economica del grado di provenienza, occorre preliminarmente accertare che si sia verificato l’effettivo decorso di un biennio di servizio prestato nella posizione inferiore, non potendosi considerare l’anzianità convenzionale discendente dal meccanismo previsto dall’art. 156. del R.D. 23.11.1923, n. 2395 (art. 4, 3° comma , della legge n. 869/1982);

b) Non possono essere operate nel tempo (nei confronti dell’intera fascia retributiva del personale militare dirigenziale ed assimilato) commutazioni tra le due formule di determinazione stipendiale previste dal primo e dal terzo comma dell’art. 4 della legge n. 869/1982. Individuata la formula più favorevole per l’interessato al momento dell’inquadramento stipendiale, questa non può essere più modificata sino al verificarsi delle condizioni previste per un nuovo inquadramento economico. Tale modifica non va, peraltro effettuata neppure nell’ipotesi in cui l’Ufficiale destinatario, titolare del trattamento stipendiale superiore, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della legge n. 231/1990, consegua successivamente il sovraordinato grado di Colonnello o di Generale di Brigata;

c) Nel caso in cui la data di nomina giuridica al grado di Tenente non coincida con l’effettiva assunzione del servizio, il periodo temporale previsto dall’art. 5, comma 3, della legge n. 231/1990 sarà computato con decorrenza dalla suddetta data di nomina giuridica.

La procedura interessa, in pratica, i Tenenti Colonnelli ed i Maggiori che

acquisiscono titolo all'omogeneizzazione stipendiale a decorrere dal 15.12.1999 e che non abbiano a tale data maturato 21 anni di servizio complessivo.

Verificandosi tale ultima ipotesi, infatti, sarebbero ammessi direttamente allo stipendio del secondo livello da Colonnello.

Il meccanismo di computo si concretizza con il raffronto fra lo stipendio determinato ai sensi dell'art. 156 del R.D. 2395/1923 e quello ottenuto secondo il disposto dell'art. 4, 3° comma della Legge 869/1982, applicabile anche qualora l'interessato non sia in possesso, nel grado rivestito, di progressione economica per classi e scatti.

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PARTE SECONDA – Pagina 352

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 353

TENENTE arruolato in data 17/12/1993; Promosso S.Tenente S.P.E. in data 01/01/1994; “ Tenente in data 01/01/1997.

APPLICAZIONE D.P.R. 16.3.1999 N. 255 gg mm aaaa aa mm gg 01/10/1998 Stipendio Liv. VII bis 9.928,88

Incremento al 01/10/1998 291,28 Totale 10.220,17 01/08/1999 Stipendio Liv. VII bis 10.464,97 01/11/1999 Assegno Pensionabile 966,81 01/11/1999 Importo aggiuntivo pensionabile 334,66 31/12/1999 Assegno Pensionabile 966,81 31/12/1999 Importo aggiuntivo pensionabile 371,85

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PARTE SECONDA – Pagina 354

APPLICAZIONE ART. 4 - 1° COMMA LEGGE 869/1982

TENENTE COLONNELLO arruolato in data 03/09/1981; Promosso S.Tenente 1ª nomina in data 21/09/1982; " S.Tenente S.P.E. in data 18/09/1983; " Tenente in data 21/03/1984; " Capitano in data 21/03/1989; " Maggiore in data 01/01/1994; " Tenente Colonnello in data 01/01/1997. L'Ufficiale ha diritto, a decorrere dal 21.3.1999, allo stipendio riferito al grado di Colonnello avendo maturato a tale data 15 anni di servizio effettivo dalla promozione al grado di Tenente. A tale data, nel grado di Tenente Colonnello, fruiva dello stipendio a.l. di € 13.548,69. Lo stipendio d'importo immediatamente superiore nel grado di Colonnello è pari a € 17.665,85. L'incremento, ridotto al 50%, per classi e scatti acquisito nel grado di provenienza è pari a € 131,23. Pertanto lo stipendio spettante è pari a € 17.797,08 (€ 17.665,85 + € 131,23) (art. 2 - 3° comma legge 869/1982). Occorre procedere alla temporizzazione, al fine di tradurre in termini temporali il vantaggio economico acquisito: - stipendio in godimento al 21.3.1999 ( a ) € 17.797,08 - stipendio inferiore ( b ) € 17.665,85 - stipendio superiore ( c ) € 19.081,07 24 x a-b = 3.149,56 = aa. // mm. 2 gg. 6 c-b 1.415,22 utili per l'anticipazione della maturazione della successiva classe stipendiale.

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PARTE SECONDA – Pagina 355

APPLICAZIONE ART. 4 - 1° COMMA LEGGE 869/1982 COLONNELLO arruolato in data 24/10/1968; Promosso S.Tenente in data 12/10/1970; " Tenente in data 12/04/1972; " Capitano in data 12/04/1974; " Maggiore in data 01/01/1980; " Tenente Colonnello in data 01/01/1981; " Colonnello in data 31/12/1988. L'Ufficiale ha diritto, a decorrere dal 12.4.1997, allo stipendio riferito al grado di Generale di Brigata, avendo maturato a tale data 25 anni di servizio effettivo dalla promozione al grado di Tenente. A tale data, nel grado di Colonnello, fruiva dello stipendio a.l. di € 19.126,88. Lo stipendio d'importo immediatamente superiore nel grado di Generale di Brigata è pari a € 23.193,93. L'incremento, ridotto al 50%, per classi e scatti acquisito nel grado di provenienza è pari a € 2.257,28. Pertanto lo stipendio spettante è pari a € 25.451,09 (€ 23.193,93 + € 2.257,28) (art. 2 - 3° comma legge 869/1982). Occorre procedere alla temporizzazione, al fine di tradurre in termini temporali il vantaggio economico acquisito: - stipendio in godimento al 12.4.1997 ( a ) € 25.451,21 - stipendio inferiore ( b ) € 24.585,57 - stipendio superiore ( c ) € 25.977,20 24 x a-b = 20.775,51 = aa. 1 mm. 2 gg. 27 c-b 1.391,64

utili per l'anticipazione della maturazione della successiva classe stipendiale.

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PARTE SECONDA – Pagina 356

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 24.12.1986 n. 958 D.LGS. 12.5.1995 n. 196 LEGGE 28.3.1997 n. 85 D.P.R. 16.3.1999 n. 255

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PARTE SECONDA – Pagina 357

LEGGE 24 DICEMBRE 1986, n. 958 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1987, n. 11)

(stralcio)

Art. 32 (Trattamento economico)

comma 1 Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, in servizio di prima nomina o richiamato a domanda, compete lo stesso trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, del pari grado in servizio permanente effettivo.

comma 2 Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata compete lo stesso trattamento economico al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado in ferma volontaria.

comma 3 Ai sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, e gradi corrispondenti, ed ai sergenti di complemento e gradi corrispondenti, è corrisposta la tredicesima mensilità.

comma 4 L'indennità di rischio, nei casi e nelle misure previste dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è corrisposta anche al personale di cui al comma 3 ed ai graduati e militari di truppa di leva o in ferma prolungata o in ferma volontaria.

comma 5 Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale di cui alla tabella allegata alla presente legge rispetto al valore della retribuzione mensile del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, costituita dallo stipendio mensile iniziale lordo e dall'indennità integrativa speciale vigente per i dipendenti dello Stato al 1° gennaio di ogni anno.

D.Lgs. 12 MAGGIO 1995, n. 196 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122)

(stralcio)

Art. 39

Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale di cui alla tabella allegata alla presente

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PARTE SECONDA – Pagina 358

legge rispetto al valore della retribuzione mensile del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, costituita dallo stipendio mensile iniziale lordo e dall'indennità integrativa speciale vigente per i dipendenti dello Stato al 1° gennaio di ogni anno. Comma così modificato dall'art. 39, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, con effetto dal 1° settembre 1995. Il comma 3-bis dell'art. 32, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 186 (Gazz. Uff. 22 maggio 2001, n. 117), ha disposto, in deroga al presente articolo, che l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche in esso prevista, non si applica agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in rafferma, ai quali continua ad applicarsi il trattamento economico relativo ai livelli retributivi VI e VII-bis.

LEGGE 28 MARZO 1997, n. 85 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1997, n. 76)

(stralcio)

Art. 3 comma 1 A decorrere dal 1° gennaio 1996, ai vice commissari, ai commissari

della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:

a. ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-bis, calcolato a norma dell'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121);

b. ai commissari ed ai capitani, il livello VIII.

comma 2 Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonché ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianità di servizio nella qualifica o nel grado è attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalità e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure

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PARTE SECONDA – Pagina 359

di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il medesimo emolumento è inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando misure perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianità di servizio comunque prestato.

comma 3 Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli degli

ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispondente al livello VII-bis è attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianità di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato.

comma 4 Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli direttivi

dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato.

comma 5 I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente

articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1° gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi

D.P.R. 16 MARZO 1999, n. 255 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n. 180)

(stralcio)

Art. 1. (Area di applicazione e durata)

comma 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

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PARTE SECONDA – Pagina 360

comma 2. Il presente decreto concerne il quadriennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido per il biennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.

comma 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di

scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Art. 2

(Nuovi stipendi)

comma 1 Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello Importo

Livello V Livello VI Livello VI bis Livello VII Livello VII bis Livello VIII Livello IX

£. 71.000 £. 77.000 £. 80.000 £. 83.000 £. 86.500 £. 90.000 £.101.000

comma 2 Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.

comma 3 Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti

stipendiali mensili lordi: Livello Importo

livello V livello VI livello VI-bis livello VII livello VII-bis livello VIII livello IX

£. 39.000 £. 42.000 £. 43.000 £. 45.000 £. 47.500 £. 49.000 £. 55.000

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PARTE SECONDA – Pagina 361

comma 4 Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del

conseguimento di quello successivo. comma 5 I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti

dall'applicazione del presente articolo, sono:

Livello Importo livello V livello VI livello VI-bis livello VII livello VII-bis livello VIII livello IX

£. 14.773.000 £. 16.371.000 £. 17.623.500 £. 18.875.000 £. 20.263.000 £. 21.651.000 £. 24.851.000

comma 6 Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento

provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

Art. 3.

(Effetti dei nuovi stipendi) comma 1 Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del

presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

comma 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente

decreto riguardanti il biennio 1998-1999 sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

comma 3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti

dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

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PARTE SECONDA – Pagina 362

comma 4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto

sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.

Art. 4. (Indennità operative ed altre indennità)

comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell'articolo 5 del

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le parole: «articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13» e le parole: «articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 11, 15 e 16». Sono soppressi il comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonché il comma 2 dell'articolo 8 ed il comma 9 dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

comma 2. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di

impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1°, 2° e 3°, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dall'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.

comma 3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'indennità giornaliera prevista per

i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonché al restante personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, è incrementata rispettivamente di lire 4.000, lire 3.000 e lire 2.000.

comma 4. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo

fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

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PARTE SECONDA – Pagina 363

comma 5. A decorrere dal 1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare

servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività un compenso nella misura di lire 63.000.

comma 6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione

mensile dell'indennità supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l'applicazione della maggiorazione del 180% dell'indennità operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto.

Art. 5 (Assegno funzionale)

comma 1 Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 4 della legge 8

agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni

di servizio 29 anni

di servizio

GRADI

Lire

Lire

1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti Sergente e gradi corrispondenti Sergente maggiore e gradi corrispondenti Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti Maresciallo e gradi corrispondenti Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Maresciallo capo e gradi corrispondenti Aiutante e gradi corrispondenti

1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.785.000 1.785.000 1.785.000 1.820.000 1.820.000 1.820.000 1.820.000

1.785.000 1.785.000 1.785.000 1.785.000 2.625.000 2.625.000 2.625.000 2.675.000 2.675.000 2.675.000 2.675.000

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PARTE SECONDA – Pagina 364

comma 2 Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da

carriere e ruoli diversi, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni di servizio

29 anni di servizio

G R A D O

Lire

Lire

Tenente Capitano Maggiore Tenente Colonnello

2.205.000 2.205.000 2.940.000 3.360.000

2.835.000 2.835.000 4.725.000 4.725.000

comma 3 L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui

all'articolo 5, comma 1, della legge n. 231, del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:

15 anni di servizio

25 anni di servizio

G R A D O

Lire

Lire

Capitano Maggiore Tenente Colonnello

2.205.000 2.940.000 3.360.000

4.725.000 4.725.000 4.725.000

comma 4 Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal

computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, per gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».

Art. 8.

(Alta valenza operativa)

comma 1. Per l'utilizzo delle risorse derivanti dalla quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8% di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, dei risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge n. 449 del 1997, da specificare disposizioni normative che

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PARTE SECONDA – Pagina 365

destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza di servizi, nonché di quelle che potranno derivare - in relazione alle stabili modifiche degli assetti organizzativi che le Amministrazioni sono tenute a porre in essere - dalla riduzione pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 ed al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio, è istituito un compenso di alta valenza operativa. tale compenso è attribuito, nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella II, in relazione alle particolari condizioni di prolungato impegno in attività operative, per i giorni di effettiva navigazione e di impiego e fino ad un massimo di sessanta giorni l'anno, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in navigazione o impiegato in esercitazioni o in operazioni fuori dell'ordinaria sede di servizio.

comma 2. Con distinti decreti del Ministro della Difesa, su proposta del Capo

di Stato Maggiore della Difesa, previa informazione delle Rappresentanze militari, ai sensi del successivo articolo 15, sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario delle misure previste al comma precedente.

Art. 9

(Importo aggiuntivo pensionabile)

comma 1 A decorrere dal 1° novembre 1999 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'art. 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, è incrementato nelle seguenti misure mensili lorde: - livello V . £. 25.000 - livello VI £. 24.000 - livello VI-bis £. 23.000 - livello VII £. 22.000 - livello VII-bis £. 21.000 - livello VIII £. 20.000 - livello IX £. 18.000

comma 2 A decorrere dal 31 dicembre 1999, l'importo aggiuntivo

pensionabile è ulteriormente incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:

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PARTE SECONDA – Pagina 366

- livello V . £. 8.000 - livello VI £. 7.500 - livello VI-bis £. 7.000 - livello VII £. 7.000 - livello VII-bis £. 6.000 - livello VIII £. 6.000 - livello IX £. 5.000

comma 3 I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile a regime,

derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sono:

Livello Importo

livello V livello VI livello VI-bis livello VII livello VII-bis livello VIII livello IX

£. 57.000 £. 57.500 £. 58.000 £. 59.000 £. 60.000 £. 61.000 £. 63.000

Art. 10. (Orario di lavoro)

comma 1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali. comma 2. In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui

all'articolo 1, comma 1, è tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione del provvedimento di concertazione per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di concertazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria è subordinata alla possibilità che il relativo costo venga con esse compensato.

comma 3. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio

continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.

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PARTE SECONDA – Pagina 367

comma 4. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro,

danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.

comma 5. Le ore eccedenti l'orario di lavoro che non siano state retribuire

devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

comma 6. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la

durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.

comma 7. Ove l'Amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri di

flessibilità, esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali è consentito l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.

Art. 11. (Licenza ordinaria)

comma 1. La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

comma 2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si

procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.

comma 3. La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre

dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero di cui all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.

comma 4. La licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di durata

inferiore a due giorni.

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PARTE SECONDA – Pagina 368

Art. 12. (Licenze straordinarie ed aspettative)

comma 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24

dicembre 1993, n. 537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale di cui all'articolo 1, comma 1.

comma 2. La licenza straordinaria spetta anche al personale che si sottopone

alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.

comma 3. parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo

stesso numero di giornate di licenza straordinaria indipendentemente dal grado posseduto.

comma 4. Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il

rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di licenza straordinaria per gravi motivi.

comma 5. Il provvedimento di collocamento in aspettativa, che non comporti

riduzione o sospensione del trattamento stipendiale, è emanato dal comandante di corpo.

Art. 13. (Diritto allo studio)

comma 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del

Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.

comma 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale

trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.

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PARTE SECONDA – Pagina 369

comma 3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi

universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore.

comma 4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi

organizzati dagli Enti pubblici territoriali. comma 5. Pr la preparazione ad esami universitari o postuniversitari,

nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.

Art. 15.

(Informazione) comma 1. L'Amministrazione informa preventivamente i COCER in ordine:

a) alle emanate disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) ai criteri e alle modalità di individuazione dei destinatari per l'utilizzazione delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 8 da parte dell'Amministrazione.

comma 2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle

disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

comma 3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni

informative preliminari, anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza.

comma 4. Dell'esito degli incontri è redatto il verbale dal quale risultano le

posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del personale. In caso di divergenza, i COCER possono trasmettere le loro osservazioni o richieste entro 5 giorni al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382. Durante il periodo in cui si svolge l'informazione preventiva l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di

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PARTE SECONDA – Pagina 370

posizioni divergenti o di motivata urgenza, l'Amministrazione assume determinazioni definitive.

Art 16.

(Procedure di raffreddamento dei conflitti) comma 1. Ai fini dell'eventuale attivazione da parte del COCER delle

procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 195, i COBAR ed i COIR, osservate le procedure ed i tempi previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, interessano sia l'organo di rappresentanza confluente, sia i comandamenti ai quali siano affiancati, in ordine a questioni di rilevanza generale circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 17.

(Buoni pasto) comma 1. Qualora presso l'ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa

sede sia impossibile assicurare direttamente o mediante appalto il servizio mensa, oppure il personale sia impiegato in servizio di istituto che comporti specificatamente la permanenza sul luogo di servizio, ovvero non possa allontanarsi per il tempo necessario per la consumazione del pasto nel proprio domicilio, l'Amministrazione può concedere un buono-pasto dell'importo giornaliero non superiore a lire 9.000, oppure attivare convenzioni con strutture di ristoro, che sostituiscono l'attuale sistema di somministrazione del vitto a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

comma 2. L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli

stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

Art. 18. (Asili nido)

comma 1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e

nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

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PARTE SECONDA – Pagina 371

Art. 19.

(Proroga concessione alloggi) comma 1. Il personale militare concessionario di alloggio ASI o AST in

possesso di titolo valido, trasferito d'autorità a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della Difesa, mantiene la titolarità della concessione fino al 31 dicembre 2001, fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, a condizione che non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l'alloggio assegnato.

Art. 20. (Assicurazione)

comma 1. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di

proprietà delle Forze Armate sono integrate con la copertura dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui è stato autorizzato il trasporto nei limiti di massimali previsti per i corrispondenti danni dalla assicurazione obbligatoria.

comma 2. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze di

cui al comma 1 o stipulate da terzi responsabili sono detratti delle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Art. 21.

(Tutela legale) comma 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del militare deceduto.

Art. 22 (Emolumento ex articolo 3, comma 2, legge n. 85 del 1997)

comma 1 Agli aiutanti del ruolo dei marescialli delle Forze Armate, con

almeno due anni e quattro mesi di anzianità nel grado, maturata a partire da data non anteriore al 1° settembre 1995, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo valido anche per la tredicesima mensilità e l'indennità di buonuscita, non superiore nel

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PARTE SECONDA – Pagina 372

triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livellodi inquadramento ed il livello retributivo superiore.

comma 2 L'emolumento di cui al comma 1 è corrisposto per ciascun anno del

triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.

comma 3 Ai tenenti e gradi equiparati, provenienti dai marescialli, con

almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalità e le decorrenze previste nel comma 2.

comma 4 I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non

competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.

Art. 23.

(Norme transitorie e finali) comma 1. Sulle procedure e sui tempi di attuazione delle stabili modifiche

degli assetti organizzativi di cui all'articolo 10, comma 2, per ciò che può attenere agli orari di lavoro, viene data informazione preventiva ai COGER, i quali entro i 15 giorni formulano pareri. I COCER possono esprimere i predetti pareri anche nell'ambito di incontri con l'Amministrazione, dei quali viene redatto verbale.

Art. 24. (Trattamento di fine rapporto e previdenza complememtare)

comma 1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la

prima applicazione, ai sensi del citato articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, provvedono a definire: a) la costituzione di uno o più fondi-pensione complementare

nazionali per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995, della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;

b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;

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PARTE SECONDA – Pagina 373

c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento

di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

comma 2. Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 è il personale che

liberamente aderisce ai fondi stessi.

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PARTE SECONDA – Pagina 374

CAPITOLO XVIII - LEGGE 28 LUGLIO 1999, n. 266

“Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia,

nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della Difesa, per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio Superiore della Magistratura”.

1. Generalità

L’art. 14, 7° comma della Legge 28.7.1999, n. 266, ha definito la problematica concernente l’attribuzione degli scatti aggiuntivi ai Tenenti e Capitani nel periodo 1.1.1992/31.8.1995, quali elementi differenziatori rispetto agli stipendi spettanti ai Marescialli Maggiori e Marescialli Maggiori Aiutanti.

I precitati gradi degli Ufficiali e Sottufficiali, infatti, all’epoca si erano venuti a trovare nella medesima condizione retributiva (VII livello) per effetto della Legge 23/1993, che aveva elevato questi ultimi al livello superiore.

2. Scatti gerarchici - Autonoma maggiorazione stipendiale (art. 14).

La citata Legge 266/1999 ha disposto che nell’anzidetto arco temporale 1.1.1992 / 31.8.1995 devono essere attribuit i nei riguardi dei Tenenti e Capitani n. 2 scatti aggiuntivi a mente dell’art. 140 della legge 312/1980. Essi devono essere mantenuti fino a data, comunque, non successiva al 31.8.1995, in quanto assorbiti a decorrere dal 1.9.1995 dall’autonoma maggiorazione stipendiale di cui alla legge 427/1996, art. 2.

Per quanto concerne, invece lo scatto “grado” spettante al Capitano nei riguardi del Tenente ai sensi dell’art.138 della predetta legge 312/1980, si rappresenta che esso non deve confluire nell’autonoma maggiorazione stipendiale. Pertanto, ne è prevista la corresponsione anche oltre il 31.8.1995 e, comunque, fino al verificarsi delle condizioni per l’inquadramento nell’VIII livello retributivo (promozione entro il 31.12.1995 o transito disposto dalla L. 85/1997 a decorrere dal 1.1.1996).

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PARTE SECONDA – Pagina 375

Ne consegue che tale scatto grado dovrà confluire nella R.I.A. solo con l’acquisizione dell’VIII livello retributivo.

Sebbene non disciplinato dalla disposizione in esame, al fine di ovviare a disparità di trattamento tra i Maggiori promossi tali nell’arco temporale 1.1.1992 – 31.8.1995 e coloro che sono assurti a tale grado in data successiva, si ritiene che, comunque, lo scatto da far confluire nella R.I.A. in tale evenienza sia unicamente quello spettante al Capitano spettante ai sensi dell’art. 138, 5° comma della legge 312/1980 tralasciando i due scatti fruiti in virtù dell’art. 140 della medesima disposizione.

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PARTE SECONDA – Pagina 376

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 377

CAPITANO arruolato in data 22/10/1986; Promosso S.Tenente in data 22/10/1988; " Tenente in data 22/10/1990; " Capitano in data 22/10/1996.

APPLICAZIONE LEGGE 02.02.1993 N.23 gg mm aaaa 01/01/1992 Stipendio Liv. VII 6.884,89 R.I.A. 21,30 Totale 6.906,19 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.906,19) = 345,31

APPLICAZIONE LEGGE 14.11.1992 N.438 gg mm aaaa 01/01/1993 Stipendio Liv. VII 6.884,89 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 Totale 7.008,84 R.I.A. 21,30 Totale 7.030,14 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (6.906,19) = 345,31 01/04/1994 Indennita' di vacanza contrattuale Legge 17.05.95 N.186 139,97 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (7.046,16) = 352,31 01/07/1994 Indennita' di vacanza contrattuale Legge 17.05.95 N.186 233,29 Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (7.139,48) = 356,97 APPLICAZIONE DPR 31.07.1995 N.394 gg mm aaaa 01/01/1995 Stipendio Liv. VII 6.884,89 Incremento al 01/01/1995 656,93 Totale 7.541,82 Incremento (Legge 438/1992) 123,95 Totale 7.665,77 R.I.A. 21,30 Totale 7.687,07

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PARTE SECONDA – Pagina 378

Scatti Gerarchici 2 x 2,50% (7.563,12) = 378,16 01/09/1995 Autonoma maggiorazione Legge 5.5.1996 n.427 495,80 01/12/1995 Stipendio Liv. VII 7.870,29 R.I.A. 21,30 Totale 7.891,59 01/12/1995 Autonoma maggiorazione Legge 5.5.1996 n.427 557,77 (attribuita fino al 30/06/1996) 31/12/1995 Assegno pensionabile 923,42

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PARTE SECONDA – Pagina 379

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 11.7.1980 n. 312 LEGGE 8.8.1996 n. 427 LEGGE 28.7.1999 n. 266

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PARTE SECONDA – Pagina 380

LEGGE 11 LUGLIO 1980, n. 312 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190)

(stralcio)

Art. 138

comma 5 Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Art. 140 (Inquadramento nei livelli retributivi)

comma 1 Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla

data del 1° gennaio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, nei livelli retributivi in applicazione del precedente art. 137 sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° luglio 1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con L. 27 ottobre 1973, n. 628, somma di lire 300.000 annue di cui alla L. 14 aprile 1977, n. 112, e somma di lire 120.000 annue di cui alla L. 17 novembre 1978, n. 715.

comma 2 Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra

determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento è attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

comma 3 Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene

attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli scatti biennali in ragione del 2,50 per cento di cui alla seguente tabella:

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PARTE SECONDA – Pagina 381

Anzianità di servizio

militare Numero scatti

da 15 a 17 anni da 18 a 19 anni da 20 a 21 anni da 22 a 23 anni da 24 a 25 anni da 26 a 27 anni da 28 anni in poi

2 3 4 5 6 7 8

Gli scatti di cui alla presente tabella: - si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo

inquadramento; - si applicano in aggiunta a quelli spettanti per:

• anzianità di permanenza nella classe di stipendio; • promozione o nomina a grado o qualifica superiore, che non

comporti passaggio di livello retributivo; - vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il

personale in servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrano nella base pensionabile di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

comma 4 Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi

gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente art. 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello ai fini della ulteriore progressione economica.

comma 5 Ai militari immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 1978 è in

ogni caso attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore anzianità di servizio militare comunque prestato.

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PARTE SECONDA – Pagina 382

LEGGE 8 AGOSTO 1996, n. 427 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 agosto 1996, n. 193)

(stralcio)

Art. 2

comma 1 In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi: a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000; b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000.

comma 2 In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal 1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi: a) generale di c.a. e di div., lire 190.000; b) generale di brigata, lire 170.000; c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire 150.000; d) colonnello, lire 130.000.

comma 3 L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma

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PARTE SECONDA – Pagina 383

1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

LEGGE 28 LUGLIO 1999, n. 266

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1999, n. 183) (stralcio)

Art. 14

(Disposizioni relative al personale militare) comma 7 L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, si interpreta nel senso che l'autonoma maggiorazione stipendiale ivi prevista non assorbe gli scatti aggiuntivi attribuiti ai tenenti ed ai capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed alle qualifiche equivalenti delle Forze di polizia rispettivamente ai sensi dell'articolo 138, quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. A decorrere dal 1° gennaio 1992 e fino al 31 agosto 1995, ai tenenti e capitani delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed alle qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia sono attribuiti gli scatti aggiuntivi previsti dall'articolo 140, quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione ai diversi gradi comunque inseriti nel medesimo livello retributivo anche in deroga al presupposto dell'appartenenza alla stessa carriera. Tali scatti si intendono assorbiti nella autonoma maggiorazione stipendiale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 8.100 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

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PARTE SECONDA – Pagina 384

CAPITOLO XIX - D.P.R. 8 FEBBRAIO 2001, n. 139

“Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze Armate relativo al biennio economico 2000-2001”.

1. Generalità

Il D.P.R. 139/2001 è rivolto al personale militare appartenente alle Forze Armate Carabinieri esclusi, inquadrati nei livelli retributivi.

Non si applica, pertanto, alla “dirigenza militare”, nonchè ai Tenenti Colonnelli ed ai Maggiori cosiddetti “omogeneizzati”.

Per contro, ne beneficiano i Sottotenenti di 1° nomina, in quanto equiparati, relativamente al trattamento economico, ai pari grado in servizio permanente.

Il provvedimento produce effetti economici nell'arco temporale 1.1.2000/31.12.2001, restando valido, sotto l’aspetto normativo, il disposto del D.P.R. 255/1999 per il quadriennio 1998/2001.

La norma in esame , tra l’altro, dispone: - la corresponsione di incrementi stipendiali a regime (art. 2, 1° - 2° - 3° e

4° comma); - la soppressione dell’istituto dell’assegno pensionabile (art. 4); - la rideterminazione dell’assegno funzionale e della parziale

omogeneizzazione (art 5, 1° - 2° - 3° e 4° comma);

2. Nuovi stipendi (art. 2)

Di seguito, si riportano i nuovi stipendi annui lordi che derivano dagli importi fissati dal D.P.R. 16.3.1999, n. 255, incrementati a decorrere dal 1.7.2000 e dal 1.1.2001.

Le nuove misure hanno incidenza sulla 13° mensilità, sull’assegno alimentare di cui al D.P.R. n. 3/1957, nonché sul trattamento di quiescenza, sulla liquidazione dell’indennità di buonuscita e sull’equo indennizzo.

Non produce effetti sull’indennità integrativa speciale. Le nuove misure stipendiali assorbono l'elemento provvisorio della

retribuzione previsto dall'art. 1, comma 3 del D.P.R. 16.3.1999, n. 255.

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PARTE SECONDA – Pagina 385

Grado Livello Dal 1.7.2000 Dal 1.1.2001

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 17,56 € 18,59 € 19,37 € 20,14 € 21,17 € 22,21 € 24,27

€ 46,48 € 49,58 € 51,90 € 54,23 € 56,81 € 59,39 € 65,07

Pertanto, gli stipendi annui lordi, iniziali di livello a regime a decorrere dal 1.1.2001 sono i seguenti:

Grado Livello Importo iniziale 1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col

V VI VI bis VII VII bis VIII IX

€ 8.187,39 € 9.049,87 € 9.724,37 € 10.398,86 € 11.146,69 € 11.894,52 € 13.615,35

3. Importo aggiuntivo pensionabile (art. 4).

A decorrere dall’ 1.1.2001 l’istituto dell’assegno pensionabile introdotto dal D.P.R. 394/1995 è soppresso. I relativi importi lordi sono assorbiti nelle misure mensili dell’importo aggiuntivo pensionabile, di cui al D.P.R. 360/1996.

L’emolumento, peraltro, viene incrementato per effetto della norma in esame. Appare utile precisare che l’importo aggiuntivo pensionabile produce effetti sulla determinazione della 13° mensilità.

Grado

Livello

Rideterminazione Imp. Aggiuntivo

Pensionabile

Incremento Importo Agg. Pensionabile

Importo Agg. pens. da

corrisp. dal 1.1.2001

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 96,06 € 99,93 € 103,81 € 107,42 € 111,55 € 115,69 € 124,47

€ 40,28 € 42,09 € 43,38 € 44,93 € 45,96 € 48,55 € 48,55

€ 136,34 € 142,03 € 147,19 € 152,35 € 157,52 € 164,23 € 173,01

4. Assegno funzionale e parziale omogeneizzazione (art. 5).

Di seguito, si riportano le misure dell’assegno funzionale, introdotto dalla legge 231/1990, già fissate dal D.P.R. 255/1999 ed incrementate a decorrere dall’ 1.1.2001 per effetto della norma in esame.

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PARTE SECONDA – Pagina 386

Gradi 19 anni di servizio

29 anni di servizio

1° Caporal maggiore Caporal maggiore scelto Caporal maggiore capo Caporal maggiore capo scelto Sergente Sergente maggiore Sergente maggiore capo Maresciallo Maresciallo ordinario Maresciallo capo Aiutante

€ 890,89 € 890,89 € 890,89 € 890,89 € 1.107,80 € 1.107,80 € 1.107,80 € 1.125,88 € 1.125,88 € 1.125,88 € 1.125,88

€ 1.107,80 € 1.107,80 € 1.107,80 € 1.107,80 € 1.541,62 € 1.541,62 € 1.541,62 € 1.567,45 € 1.567,45 € 1.567,45 € 1.567,45

Analogamente, è stato rideterminato l’assegno di parziale

omogeneizzazione, i cui importi, già previsti dall’art. 5, 1 comma del D.P.R. 255/1999, trovano corresponsione a decorrere dal 1.1.2001, nelle misure annue lorde che vengono di seguito riportate, al compimento dei seguenti anni di servizio dalla nomina a Tenente:

Grado 15 anni di serviziodalla promozione a

Tenenete

25 anni di servizio dalla promozione a

Tenente Capitano Maggiore Tenente Col.

€ 1.138,79 € 1.518,38 € 1.735,30

€ 2.440,26 € 2.440,26 € 2.440,26

Di seguito, si riportano le misure annue lorde dell’assegno di parziale omogeneizzazione di cui all’art. 5, 2° comma del D.P.R. 255/1999 stabilite a favore del personale proveniente da carriere militari diverse, al compimento dei seguenti anni di servizio che trovano corresponsione a decorrere dall’1.1.2001, rivalutate per effetto della norma in esame.

Grado 19 anni di servizio 29 anni di servizio

Tenente - Capitano Maggiore Tenente Col.

1.324,71 1.704,31 1.921,22

1.650,08 2.626,18 2.626,18

Per l’attribuzione degli assegni in esame vanno esclusi dal computo degli

anni di servizio, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore ovvero un giudizio complessivo inferiore a “nella media”.

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PARTE SECONDA – Pagina 387

5. Indennità di vacanza contrattuale

Trascorso un periodo di tre mesi dalla data del 31.12.2001, qualora non sia intervenuto un provvedimento di carattere economico che rimoduli il trattamento economico del personale destinatario del D.P.R. 139/2001, allo stesso compete a decorrere dal mese successivo un elemento provvisorio di retribuzione fino al 30% del tasso di inflazione programmato calcolato sull’importo dei livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale.

Dopo ulteriori tre mesi, detto importo deve essere aggiornato in ragione del 50% del tasso d’inflazione programmato e cessare di essere erogato in concomitanza degli effetti economici del nuovo D.P.R., emanato ai sensi del D.Lvo 129/2000, art. 4.

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PARTE SECONDA – Pagina 388

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 389

TENENTE COLONNELLO arruolato in data 01/11/1983; Promosso S.Tenente SPE in data 01/11/1983; " Tenente in data 01/11/1987; " Capitano in data 01/11/1990; " Maggiore in data 01/11/1997; " Tenente Colonnello in data 17/07/2000.

APPLICAZIONE D.P.R. 08.02.2001 N.139 gg mm aaaa 01/07/2000 Stipendio Liv. VIII 11.181,81 Incremento al 01/07/2000 266,49 Totale 11.448,30 R.I.A. 749,42 Totale 12.197,72 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (12.197,72) = 304,94 Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 17/07/2000 17/07/2000 Stipendio Liv. IX 12.834,47 Incremento al 17/07/2000 291,28 Totale 13.125,75 R.I.A. (Legge 28.07.1999, n.266) 1.054,36 Totale 14.180,11 17/07/2000 Assegno pensionabile 1.103,15 17/07/2000 Importo aggiuntivo pensionabile 390,44 01/01/2001 Stipendio Liv. IX 13.615,35 R.I.A. 1.054,36 Totale 14.669,71 01/01/2001 Importo aggiuntivo pensionabile 2.076,16

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PARTE SECONDA – Pagina 390

AIUTANTE arruolato in data 21/07/1978; Promosso Sergente in data 21/07/1979; “ Sergente Maggiore in data 21/07/1981; “ Maresciallo Ordinario in data 21/03/1985; “ Maresciallo Capo in data 21/03/1989; “ Maresciallo Maggiore in data 01/01/1993; “ Aiutante in data 01/01/1995.

APPLICAZIONE D.P.R. 10.05.96 N. 360 gg mm aaaa 01/01/1996 Stipendio Liv. VII bis (Legge 28.3.97, n.85) 8.506,56 Incremento al 01/01/1996 498,90 R.I.A. 780,88 Totale 9.786,34 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Capo:3 449,05 01/12/1996 Stipendio Liv. VII bis 8.506,56 Incremento al 01/12/1996 1.065,97 R.I.A. 780,88 Totale 10.353,41 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Capo:3 449,05 01/01/1997 Assegno pensionabile 966,81 01/01/1997 Importo aggiuntivo pensionabile 204,52 01/07/1997 Stipendio Liv. VII bis 9.928,88 R.I.A. 780,88 Totale 10.709,76 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Capo:3 449,05 21/07/1997 ASSEGNO FUNZIONALE 939,95 Arruolato in data 21/07/1978 01/01/1998 Emolumento ex legge N.85/1997 Promosso Aiutante in data 01/09/1995 340,86 01/04/1998 Indennità di vacanza contrattuale art.1 - comma 3 del D.P.R. 10.05.96, n.360 88,42 01/07/1998 Indennità di vacanza contrattuale (fino al 30/9/1998) art.1 - comma 3 del D.P.R. 10.05.96, n.360 147,37

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PARTE SECONDA – Pagina 391

APPLICAZIONE D.P.R. 16.03.99 N. 255

gg mm aaaa 01/10/1998 Stipendio Liv. VII bis 9.928,88 Incremento al 01/10/1998 291,28 R.I.A. 780,88 Totale 11.001,05 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Capo:3 449,05 01/08/1999 Stipendio Liv. VII bis 10.464,97 R.I.A. 780,88 Totale 11.245,85 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Capo:3 449,05 01/11/1999 Assegno pensionabile 966,81 01/11/1999 Importo aggiuntivo pensionabile 334,66 31/12/1999 Assegno pensionabile 966,81 31/12/1999 Importo aggiuntivo pensionabile 371,85

APPLICAZIONE D.P.R. 08.02.2001 N. 139 gg mm aaaa 01/07/2000 Stipendio Liv. VII bis 10.464,97 Incremento al 01/07/2000 254,10 R.I.A. 780,88 Totale 11.499,94 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Capo:3 449,05 01/01/2001 Stipendio Liv. VII bis 11.146,69 R.I.A. 780,88 Totale 11.927,57 Scatti Gerarchici Congelati nel grado di Maresciallo Capo:3 449,05 01/01/2001 Importo aggiuntivo pensionabile 1.890,23 01/01/2001 Emolumento ex legge N.85/1997 Promosso Aiutante in data 01/09/1995 747,83

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PARTE SECONDA – Pagina 392

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

D.P.R. 10.1.1957 n. 3 D.P.R. 31.7.1995 n. 394 D.P.R. 10.5.1996 n. 360 D.P.R. 8.2.2001 n. 139

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PARTE SECONDA – Pagina 393

D.P.R. 10 GENNAIO 1957, n. 3 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22)

(stralcio)

Art. 82 (Assegno alimentare)

comma 1 All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura

non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

D.P.R. 31 LUGLIO 1995, n. 394 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222)

(stralcio)

Art. 4 (Assegno pensionabile)

comma 1 In relazione alla peculiarità organizzativa e funzionale conseguente

al nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3, dell'art. 10, al personale di cui al comma 1 dell'art. 1 compete, con decorrenza dal 31 dicembre 1995, un assegno pensionabile mensile lordo nei seguenti importi:

Livello V L. 129.000 “ VI “ 136.000 “ VI-bis “ 143.000 “ VII “ 149.000 “ VII-bis “ 156.000 “ VIII “ 163.000 “ IX “ 178.000

comma 2 L'assegno pensionabile di cui al comma 1 va corrisposto anche sulla

tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare. Per la soppressione dell'assegno di cui al presente comma, vedi l'art. 4, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.

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PARTE SECONDA – Pagina 394

D.P.R. 10 MAGGIO 1996, n. 360

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 1996 n. 160) (stralcio)

Art. 4 comma 8 A decorrere dal 1° gennaio 1997 compete un importo aggiuntivo

pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure:

Livello V L. 24.000 “ VI “ 26.000 “ VI-bis “ 28.000 “ VII “ 30.000 “ VII-bis “ 33.000 “ VIII “ 35.000 “ IX “ 40.000

D.P.R. 8 FEBBRAIO 2001, n. 139 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2001, n. 93)

(stralcio)

Art. 2 (Nuovi stipendi)

comma 1 Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della

Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

- Livello V L. 90.000 - “ VI “ 96.000 - “ VI-bis “ 100.500 - “ VII “ 105.000 - “ VII-bis “ 110.000 - “ VIII “ 115.000 - “ IX “ 126.000

comma 2 Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° gennaio 2001.

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PARTE SECONDA – Pagina 395

comma 3 Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti

aumenti stipendiali mensili lordi:

- Livello V L. 34.000 - “ VI “ 36.000 - “ VI-bis “ 37.500 - “ VII “ 39.000 - “ VII-bis “ 41.000 - “ VIII “ 43.000 - “ IX “ 47.000

comma 4 Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del

conseguimento degli incrementi di cui al comma 1. comma 5 I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti

dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

- Livello V L. 15.853.000 - “ VI “ 17.523.000 - “ VI-bis “ 18.829.000 - “ VII “ 20.135.000 - “ VII-bis “ 21.583.000 - “ VIII “ 23.031.000 - “ IX “ 26.363.000

comma 6 Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento

provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.

Art. 4 (Importo aggiuntivo pensionabile)

comma 1 A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'importo aggiuntivo pensionabile

di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nelle misure derivanti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, assorbe gli importi mensili lordi dell'assegno pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, che viene contestualmente soppresso. L'importo aggiuntivo pensionabile è rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:

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PARTE SECONDA – Pagina 396

- Livello V L. 186.000 - “ VI “ 193.500 - “ VI-bis “ 201.000 - “ VII “ 208.000 - “ VII-bis “ 216.000 - “ VIII “ 224.000 - “ IX “ 241.000

comma 2 A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli importi di cui al comma 1

sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:

- Livello V L. 78.000 - “ VI “ 81.500 - “ VI-bis “ 84.000 - “ VII “ 87.000 - “ VII-bis “ 89.000 - “ VIII “ 94.000 - “ IX “ 94.000

comma3 I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime,

derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, sono:

- Livello V L. 264.000 - “ VI “ 275.000 - “ VI-bis “ 285.000 - “ VII “ 295.000 - “ VII-bis “ 305.000 - “ VIII “ 318.000 - “ IX “ 335.000

comma 4 L'importo aggiuntivo pensionabile è corrisposto per tredici

mensilità ed è valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Art. 5

(Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione) comma 1 Le misure dell'assegno funzionale pensionabili di cui all'articolo 5

del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

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PARTE SECONDA – Pagina 397

19 anni di servizio

29 anni di servizio

GRADI

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1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti Sergente e gradi corrispondenti Sergente maggiore e gradi corrispondenti Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti Maresciallo e gradi corrispondenti Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Maresciallo capo e gradi corrispondenti Aiutante e gradi corrispondenti

1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 2.145.000 2.145.000 2.145.000 2.180.000 2.180.000 2.180.000 2.180.000

2.145.000 2.145.000 2.145.000 2.145.000 2.985.000 2.985.000 2.985.000 3.035.000 3.035.000 3.035.000 3.035.000

comma 2 Per gli Ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure

dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrerde dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni di servizio

29 anni di servizio

G R A D O

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Tenente Capitano . . . . . Maggiore . . . . . . . . . . Tenente Colonnello . . . .

2.565.000 2.565.000 3.300.000 3.720.000

3.195.000 3.195.000 5.085.000 5.085.000

comma 3 L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui

all'articolo 5, comma 1, della legge n. 231, del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:

15 anni di servizio

25 anni di servizio

G R A D O

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Capitano . . . . . . . . . . Maggiore . . . . . . . . . . Tenente Colonnello . . . .

2.205.000 2.940.000 3.360.000

4.725.000 4.725.000 4.725.000

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PARTE SECONDA – Pagina 398

comma 4 Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal

computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».

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PARTE SECONDA – Pagina 399

CAPITOLO XX - D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, n. 82

“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, in

materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate”.

1. Generalità

Le innovazioni apportate alle previgenti disposizioni dal D.Lgs. 82/2001 possono essere così sintetizzate:

- ridenominazione del grado apicale del Ruolo Marescialli da “Aiutante” a “Primo Maresciallo” ed istituzione della qualifica di “Luogotenente”;

- attribuzione di scatti aggiuntivi a favore dei Caporali Maggiori Capi Scelti, dei Sergenti Maggiori Capi, nonché dei Primi Marescialli e gradi corrispondenti, in funzione dell’acquisizione di determinate anzianità di grado e del rendimento in servizio;

- attribuzione di emolumenti pensionabili ai Sergenti, Marescialli e Marescialli Ordinari e gradi corrispondenti, in funzione dell’acquisizione di determinate anzianità di grado e del rendimento in servizio;

- attribuzione del trattamento economico del Primo Maresciallo a favore dei Marescialli Capi e gradi corrispondenti, all’atto della maturazione di determinate anzianità di grado;

- attribuzione di un assegno personale di riordino a favore dei Sottufficiali appartenenti al Ruolo Marescialli, in servizio alla data del 31.12.2000;

- attribuzione completa dell’emolumento di cui all’art. 3 – 2° comma, della legge 28.3.1997, n. 85 (€ 340,86), per i Primi marescialli e i Tenenti e gradi equiparati proveniente dal Ruolo Marescialli;

- attribuzione del trattamento economico più favorevole, in relazione al grado rivestito all’atto dell’ammissione ai corsi, al personale militare del Ruolo Sergenti e del Ruolo Volontari di Truppa in Servizio Permanente.

2. Scatti aggiuntivi (artt. 2, 3 e 4)

a) A decorrere dal 15.3.2001, ai Caporali Maggiori, Capi Scelti ed ai Sergenti Maggiori Capi e gradi corrispondenti che abbiano compiuto 8 anni di permanenza nel grado, fermo restando il livello di appartenenza, è attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale di livello - R.I.A. comprensiva degli scatti gerarchici “congelati” e attribuiti eventualmente nel livello precedente) a condizione che:

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PARTE SECONDA – Pagina 400

- nel triennio precedente, non abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a “nella media”;

- nell’ultimo biennio non abbiano ottenuto una sanzione disciplinare più grave della “consegna di rigore”.

Lo scatto aggiuntivo concesso ai Sergenti Maggiori Capi e gradi corrispondenti è attribuito, nel caso di passaggio ai ruoli superiori, come assegno ad personam, riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo nel ruolo d’accesso.

b) Ai Primi Marescialli che abbiano compiuto sette anni di permanenza nel grado, fermo restando il livello di appartenenza, (VII bis), viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale di livello - R.I.A. comprensiva degli scatti gerarchici “congelati” attribuiti eventualmente nel livello precedente) a condizione che:

- nel triennio precedente, non abbiamo ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a “nella media”;

- nell’ultimo biennio non abbiano ottenuto una sanzione disciplinare più grave della “consegna di rigore”.

Il suddetto scatto deve essere riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore.

Il Decreto Legislativo in argomento ha comunque previsto una fase

transitoria, fino all’anno 2007, ai fini dell’attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui sopra nei confronti di tutti i Primi Marescialli (Aiutanti) che hanno conseguito tale grado con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001, in deroga a quanto sopra specificato, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni richieste dal medesimo decreto legislativo.

Inoltre, il riconoscimento del suddetto scatto deve avvenire anche per tutti i Primi Marescialli promossi alla data del 1° gennaio dell'anno:

- 2002 dopo un anno di anzianità nel grado; - 2003 dopo due anni di anni anzianità nel grado; - 2004 dopo tre anni di anzianità nel grado; - 2005 dopo quattro anni di anzianità nel grado; - 2006 dopo cinque anni di anzianità nel grado; - 2007 dopo sei anni di anzianità nel grado;

c) Ai Luogotenenti, cui è stata conferita tale qualifica secondo le modalità e i criteri stabiliti dal medesimo D.Lgs. 82/2001, è attribuito un ulteriore scatto aggiuntivo pari al 2,50% da calcolarsi come sopra specificato escludendo dalla base del computo lo scatto aggiuntivo già attribuito nello

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PARTE SECONDA – Pagina 401

stesso livello retributivo (VII bis) per il grado di Primo Maresciallo. Il suddetto scatto aggiuntivo viene riassorbito all’atto del passaggio al

livello retributivo superiore. L’attribuzione degli scatti aggiuntivi, al personale destinatario sospeso

precauzionalmente dall’impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato avviene sempre in relazione ai requisiti richiesti, anche con effetto retroattivo al cessare delle sopraindicate cause impeditive sempre che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente. d) Ai fini dell’attribuzione degli scatti aggiuntivi, il computo dell’anzianità

di grado deve essere effettuato con riferimento alla data di effettiva nomina al singolo grado (decorrenza giuridica) prescindendo da quella amministrativa.

e) Ai fini dell’attribuzione degli scatti aggiuntivi, il computo dell’anzianità di grado deve essere effettuato con riferimento alla data di effettiva nomina al singolo grado (decorrenza giuridica) prescindendo da quella amministrativa.

f) Le disposizioni relative all’attribuzione dello scatto aggiuntivo per i Primi Marescialli e per i Luogotenenti, in quanto compatibili, si applicano anche al personale del ruolo Musicisti.

3. Scatti gerarchici

Gli scatti gerarchici spettanti al personale non dirigente e non direttivo delle FF.AA. continuano ad essere computati, come specificato nella tabella “D” allegata al citato decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, calcolando il 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale di livello – R.I.A comprensiva degli scatti gerarchici “congelati” attribuiti nel livello precedente).

4. Emolumento pensionabile (art. 17)

a) A decorrere dal 14 aprile 2001, data di entrata in vigore del decreto legislativo in argomento, è attribuito ai Sergenti, ai Marescialli nonché ai Marescialli Ordinari e gradi corrispondenti, un emolumento pensionabile rispettivamente al compimento degli anni di permanenza nel grado e negli importi sottoindicati:

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PARTE SECONDA – Pagina 402

Grado Permanenza nel grado Importo

Sergente 3 anni e 6 mesi € 191,09 Maresciallo Maresciallo 3 classe Capo 3 classe

1 anno

€ 258,23

Maresciallo ordinario Maresciallo 2 classe Capo 2 classe

3 anni e 6 mesi

€ 258,23

L’emolumento pensionabile di cui sopra, è valido anche ai fini del computo della 13ª mensilità e dell’indennità di buonuscita e deve essere riassorbito all’atto del passaggio dal livello retributivo di appartenenza al livello retributivo superiore. Lo stesso decreto legislativo 82/2001, ha inoltre espressamente specificato che la corresponsione dell’emolumento pensionabile spetta ai Sergenti e ai Marescialli Ordinari e gradi corrispondenti solo se nel biennio precedente alla maturazione della anzianità di grado prevista abbiano ottenuto una valutazione caratteristica non inferiore a “ nella media” e non abbiano riportato nell’ultimo biennio una sanzione disciplinare più grave della “consegna di rigore”.

b) Ai fini della corresponsione del suddetto miglioramento economico è stata

prevista una fase transitoria per la quale al personale inquadrato nel Ruolo Marescialli, ai sensi dell'art. 34 del D.L.gs. 12.5.1995 n. 196, in servizio alla data del 31.12.2000, l'emolumento pensionabile di cui sopra deve essere attribuito in deroga ai limiti temporali, un anno - tre anni e sei mesi, come specificato dall'art. 19, 2° comma, del medesimo D.L.gs 82/2001. Tale condizione derogativa viene mantenuta nel caso di promozione al grado di Maresciallo Ordinario e gradi corrispondenti. In buona sostanza, per effetto del combinato disposto dall'art.34 bis del D.Lgs. 12.5.1995, n. 196, aggiunto dall'art. 19 del D.Lgs. 82/2001, e degli artt. 31 ter. e 31 quater dello stesso D.Lgs. 196/1996, i limiti temporali stabiliti per l'acquisizione dell'emolumento pensionabile hanno valenza esclusivamente per i Sergenti ed i Marescialli in servizio alla data del 31.12.2000.

c) L’attribuzione degli emolumenti pensionabili, al personale destinatario

sospeso precauzionalmente dall’impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato, avviene sempre in relazione ai requisiti richiesti, anche con effetto retroattivo al cessare delle sopraindicate cause impeditive sempre che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

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PARTE SECONDA – Pagina 403

5. Attribuzione del trattamento economico superiore ai Marescialli Capi e gradi corrispondenti

L’articolo 17, del Decreto Legislativo 28.2.2001, n. 82, ha disposto dal 14 aprile 2001, a favore dei Marescialli Capi e gradi corrispondenti, l’attribuzione del trattamento economico previsto per il Primo Maresciallo con effetto dal giorno successivo al compimento dei 10 anni di permanenza nel grado.

Tale beneficio economico deve essere riassorbito all’atto della promozione al grado superiore.

Ai fini della determinazione del requisito temporale richiesto vanno esclusi gli anni per i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei all’avanzamento al grado di Primo Maresciallo e i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità dovuti ad interruzioni dal servizio.

Nei confronti del personale destinatario, si deve procedere non soltanto all’adeguamento dello stipendio iniziale di livello dal VII al VII livello bis, ma anche di tutti gli istituti economici fissi, continuativi ed accessori correlati al grado di Primo Maresciallo.

Inoltre, il trattamento economico di cui sopra va corrisposto al personale a condizione che:

- abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all’anno di maturazione del requisito temporale, la qualifica di almeno “nella media” o giudizio equivalente;

- non abbia riportato nell’ultimo biennio alcuna sanzione disciplinare più grave della “consegna di rigore”;

- non sia, all’atto della maturazione del requisito temporale, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, sottoposto a procedimento disciplinare di stato o sospeso dall’ impiego. In tal caso, l’attribuzione del trattamento economico in argomento, avviene sempre in relazione ai requisiti richiesti, anche con effetto retroattivo al cessare delle sopraindicate cause impeditive sempre che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

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PARTE SECONDA – Pagina 404

6. Assegno personale pensionabile di riordino (art. 19)

A decorrere dal 15.3.2001, ai Sottufficiali inquadrati nel Ruolo Marescialli, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo 12.5.1995, n. 196, in servizio alla data del 31.12.2000 è attribuito un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di appartenenza e quello:

- del Primo Maresciallo, per i Sottufficiali che alla data del 31.12.2000 rivestono il grado di maresciallo Capo e gradi corrispondenti;

- del Maresciallo Capo e gradi corrispondenti, per i Sottufficiali che alla data del 31.12.2000 rivestono il grado di Maresciallo Ordinario e gradi corrispondenti;

- del Maresciallo Ordinario e gradi corrispondenti, per i Sottufficiali che alla data del 31.12.2000 rivestono il grado di Maresciallo e gradi corrispondenti.

L'assegno personale pensionabile di riordino deve essere assorbito definitivamente all'atto della promozione al grado superiore, ovvero dell'attribuzione del trattamento economico del VII liv. bis., per i Marescialli Capi con più di 10 anni di servizio. Nella seguente Tabella, a titolo esemplificativo, sono stati determinati gli

assegni di riordino con riferimento agli importi dei livelli previsti dal D.P.R. 8.2.2001, n. 139:

Sott/li inquadrati nel Ruolo Marescialli ai sensi art. 34 D.Lgs. 196/96 in servizio al

31.12.2000 con il grado di:

LIVELLO

Appartenenza al 15.3.2001

GRADO

di riferimento

LIVELLO

di riferimento

ASSEGNO Personale

Pensionabile di Riordino a.l.

Maresciallo Capo Maresciallo 1° cl. Capo 1° cl.

VII

1° Mar.

VII bis

€ 747,83

Maresciallo Ord. Maresciallo 2° cl. Capo 2° cl.

VI bis

Mar. Capo

VII

€ 674,49

Maresciallo Maresciallo 3° cl. Capo 3° cl.

VI

Mar.o Ord.

VI bis

€ 674,49

L’assegno personale pensionabile di riordino di cui sopra è cumulabile

con l’emolumento pensionabile di cui all'art. 17 dello stesso D.L.gs 82/2001.

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PARTE SECONDA – Pagina 405

Tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 50, comma 9 della legge

23.12.2000, n. 388, i sopracitati assegni, dovuti per il mese di dicembre 2002, sono incrementati di un ammontare pari a cinque mensilità, a titolo di acconto sugli assegni dovuti per l'anno successivo.

L’acconto viene recuperato mediante una riduzione proporzionale degli assegni erogati per ognuno dei mesi dell’anno 2003, fino alla concorrenza dell’acconto.

Nel caso in cui l’assegno non sia più dovuto nel corso dell’anno 2003, il recupero ha luogo mediante una trattenuta sulle competenze mensili di un ammontare pari a cinque dodicesimi dell’assegno cessato, fino alla concorrenza dell’acconto.

7. Emolumento ex art. 3, 2° comma, legge 28.03.1997, n. 85 (art. 22)

A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai Primi Marescialli appartenenti al Ruolo Marescialli, con almeno 2 anni e 4 mesi di anzianità di grado maturata a partire da data non antecedente al 1° settembre 1995, e ai Tenenti e gradi equiparati, provenienti dai Marescialli con almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito un emolumento di importo pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.

8. Trattamento economico spettante al personale militare in qualità di allievo (art. 21)

Si precisa che il decreto legislativo in oggetto, ha previsto espressamente che nei confronti del personale del Ruolo dei Volontari di Truppa in Servizio Permanente e del Ruolo Sergenti, ammesso in qualità di allievo alla frequenza dei corsi formativi previsti dalla normativa in vigore, vanno attribuiti, qualora più favorevoli, gli assegni relativi al grado rivestito all’atto dell’ammissione ai corsi.

9. Personale in ausiliaria

Per il personale che alla data del 1° aprile 2001 si trova nella posizione di ausiliaria, non possono applicarsi le disposizioni del più volte citato decreto legislativo n. 82/2001, ai fini dell’adeguamento dell’indennità di cui all’art. 46, della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni.

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PARTE SECONDA – Pagina 406

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 407

MARESCIALLO ORDINARIO arruolato in data 01/09/1986; Promosso Sergente in data 01/09/1987; “ Sergente Maggiore in data 01/03/1990; “ Maresciallo in data 01/09/1995; “ Maresciallo Ordinario in data 01/09/1997.

APPLICAZIONE D.P.R. 08.02.2001 N.139 gg mm aaaa 01/07/2000 Stipendio Liv. VI bis 9.101,52 Incremento al 01/07/2000 232,41 Totale 9.333,93 R.I.A. 503,00 Totale 9.836,93 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (9.836,93) = 245,92 01/01/2001 Stipendio Liv. VI bis 9.724,37 R.I.A. 503,00 Totale 10.227,37 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (10.227,37) = 255,68 01/01/2001 Importo aggiuntivo pensionabile 1.766,28

APPLICAZIONE D.L.VO 28.02.2001 N. 82 gg mm aaaa 15/03/2001 Assegno pensionabile di riordino (art.19) 674,49 14/04/2001 Emolumento pensionabile (art.17) 258,23

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PARTE SECONDA – Pagina 408

1° MAR. “LUOGOTENENTE” arruolato in data 06/02/1967; Promosso Sergente in data 10/03/1969; “ Sergente Maggiore in data 24/12/1971; “ Maresciallo Ordinario in data 24/06/1980; “ Maresciallo Capo in data 24/06/1984; “ Maresciallo Maggiore in data 08/09/1989; “ Maresciallo Maggiore “A” in data 08/09/1994; “ Aiutante in data 01/09/1995; Cambio denominazione grado apicale da Aiutante a 1° Maresciallo in data 15/03/2001; Promosso 1° Maresciallo “Luogotenente” in data 14/04/2001.

APPLICAZIONE D.P.R. 08.02.2001 N. 139 gg mm aaaa 01/07/2000 Stipendio Liv. VII bis 10.464,97 Incremento al 01/07/2000 254,10 Totale 10.719,06 R.I.A. 2.164,65 Totale 12.883,71 Assegno Funzionale 1.381,52 01/01/2001 Stipendio Liv. VII bis 11.146,69 R.I.A. 2.164,65 Totale 13.311,34 Assegno Funzionale 1.567,45 01/01/2001 Importo aggiuntivo pensionabile 1.890,23 01/01/2001 Emolumento ex legge N.85/1997 Promosso Aiutante in data 01/09/1995 747,83

APPLICAZIONE D.L.VO 28.02.2001 N. 82 gg mm aaaa Cambio denominazione grado apicale da Aiutante a 1^ Maresciallo 15/03/2001 Stipendio Liv. VII bis 11.146,69 R.I.A. 2.164,65 Totale 13.311,34 Assegno Funzionale 1.567,45 15/03/2001 Scatto aggiuntivo (art.4 DL 82/01) 332,78 I Maresciallo "Luogotenente" con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 14/04/2001 14/04/2001 Stipendio Liv. VII bis 11.146,69 R.I.A. 2.164,65 Totale 13.311,34 Assegno Funzionale 1.567,45 Scatti aggiuntivi (art.4 DL 82/01) 665,57

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PARTE SECONDA – Pagina 409

MARESCIALLO CAPO (+ 10 anni di servizio nel grado – attribuzione trattamento economico del 1° Maresciallo) arruolato in data 21/07/1978; Promosso Sergente in data 21/07/1979; “ Sergente Maggiore in data 21/07/1981; “ Maresciallo Ordinario in data 21/03/1987;

“ Maresciallo Capo in data 21/02/1993 (dec. giur. 21/02/1991).

APPLICAZIONE D.P.R. 08.02.2001 N. 139 gg mm aaaa 01/07/2000 Stipendio Liv. VII 9.748,12 Incremento al 01/07/2000 241,70 Totale 9.989,83 R.I.A. 1.112,52 Totale 11.102,35 Assegno Funzionale 939,95 01/01/2001 Stipendio Liv. VII 10.398,86 R.I.A. 1.112,52 Totale 11.511,38 Assegno Funzionale 1.125,88 01/01/2001 Importo aggiuntivo pensionabile 1.828,26

APPLICAZIONE D.L.VO 28.02.2001 N. 82 gg mm aaaa 15/03/2001 Assegno pensionabile di riordino (art.19) 747,83 14/04/2001 Attribuzione trattamento economico previsto per il 1^ Maresciallo 11.146,69 R.I.A. 1.112,52 Totale 12.259,21 Assegno Funzionale 1.125,88 14/04/2001 Importo aggiuntivo pensionabile 1.890,23

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PARTE SECONDA – Pagina 410

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

D.LGS. 12.5.1995 n. 196 LEGGE 28.3.1997 n. 85 D.LGS. 28.2.2001, n. 82

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PARTE SECONDA – Pagina 411

D.LGS. 12 MAGGIO 1995, n. 196 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122)

(stralcio)

Art. 1 (Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei

marescialli e dei musicisti) comma 1 Nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono

istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti:

a) ruolo dei volontari di truppa; b) ruolo dei sergenti; c) ruolo dei marescialli; d) ruolo dei musicisti.

Art. 2 (Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente)

comma 1 Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è articolato

nei seguenti gradi:

a) Esercito:

- 1° caporal maggiore; - caporal maggiore scelto; - caporal maggiore capo; - caporal maggiore capo scelto.

b) Marina:

- sottocapo di 3ª classe; - sottocapo di 2ª classe; - sottocapo di 1ª classe; - sottocapo di 1ª classe scelto.

c) Aeronautica:

- aviere capo; - 1° aviere scelto; - 1° aviere capo; - 1° aviere capo scelto.

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PARTE SECONDA – Pagina 412

comma 2 La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio

permanente è così costituita: Esercito: 16.722; Marina: 4.615; Aeronautica: 2.250. Nell'ambito della Marina è previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unità.

comma 3 Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute

in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1° del successivo articolo 7.

Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei marescialli).

comma 1 Il ruolo dei sergenti è articolato nei seguenti gradi:

a) Esercito:

- sergente; - sergente maggiore; - sergente maggiore capo.

b) Marina:

- sergente; - secondo capo; - secondo capo scelto.

c) Aeronautica:

- sergente; - sergente maggiore; - sergente maggiore capo.

comma 2 Il ruolo dei marescialli è articolato nei seguenti gradi:

a) Esercito:

- maresciallo; - maresciallo ordinario; - maresciallo capo; - primo maresciallo.

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PARTE SECONDA – Pagina 413

b) Marina:

- capo di 3ª classe; - capo di 2ª classe; - capo di 1ª classe; - primo maresciallo.

c) Aeronautica:

- maresciallo di 3ª classe; - maresciallo di 2ª classe; - maresciallo di 1ª classe; - primo maresciallo.

comma 3 La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli è cosi

costituita:

a) Esercito:

- sergenti: 10.700; - marescialli: 17.000 (di cui 5.100 primi marescialli);

b) Marina:

- sergenti: 7.875; - marescialli: 7.425 (di cui 2.227 primi marescialli); - Capitanerie di Porto: - sergenti: 2.100; - marescialli: 2.000 (di cui 600 primi marescialli);

c) Aeronautica:

- sergenti: 10.044; - marescialli: 24.300 (di cui 7.290 primi marescialli).

Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio

permanente) comma 1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio,

attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.

comma 2 I volontari di truppa in servizio permanente dovranno essere prioritariamente impiegati nelle unità operative o addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

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PARTE SECONDA – Pagina 414

comma 3 Il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio

permanente del corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

Art. 4 bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai caporal maggiori capi scelti e gradi

corrispondenti) comma 1 Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai caporal maggiori

capi scelti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a «nella media» o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore».

Art. 25 (Aspettativa)

comma 1 I volontari di truppa in servizio permanente possono essere collocati

in aspettativa per infermità, per motivi privati e per le altre cause previste dalla normativa vigente. Sono, altresì, collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.

comma 2 L'aspettativa, ad eccezione di quella per prigionia di guerra, non

può superare due anni in un quinquennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

comma 3 Il militare in aspettativa per infermità, che debba essere valutato per

l'avanzamento o frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari e se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

comma 4 Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di

servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni.

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PARTE SECONDA – Pagina 415

comma 5 L'aspettativa per motivi privati è disposta su motivata richiesta

dell'interessato. La concessione è subordinata alle esigenze di servizio. Fermo il limite del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato, che sia già stato in aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell'avanzamento. Il militare in aspettativa per motivi privati è richiamato in servizio a domanda, qualora debba essere valutato per l'avanzamento o debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.

comma 6 Al volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa per

prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio. L'aspettativa per prigionia di guerra decorre dalla data della cattura. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.

comma 7 L'aspettativa è disposta con determinazione ministeriale.

Art. 26 (Sospensione dal servizio)

comma 1 La sospensione dal servizio può avere carattere precauzionale,

disciplinare o penale. comma 2 Il volontario di truppa in servizio permanente, che abbia assunto in

un procedimento penale la qualità di imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento penale e/o disciplinare. Nei confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva, il provvedimento di sospensione precauzionale è sempre adottato dalla data in cui l'interessato è stato privato della libertà personale.

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PARTE SECONDA – Pagina 416

comma 3 La sospensione precauzionale è revocata a tutti gli effetti se il

procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. È revocata, inoltre, quando, dopo il proscioglimento in sede penale, il volontario di truppa in servizio permanente non venga sottoposto a procedimento disciplinare ovvero quando il procedimento disciplinare si esaurisca senza dar luogo a sanzioni disciplinari di stato.

comma 4 La sospensione disciplinare è inflitta, previa inchiesta formale, e

decorre dalla data di notifica del provvedimento. La sua durata non può essere inferiore a un mese né superiore a sei. Nel periodo trascorso in sospensione disciplinare dal servizio viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta con revoca dell'eventuale eccedenza.

comma 5 Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena

accessoria della sospensione dal grado, ai sensi del codice penale militare di pace, la condanna all'arresto per un tempo non inferiore a un mese comporta la sospensione per motivi penali durante l'espiazione della pena.

comma 6 Al volontario di truppa in servizio permanente durante la

sospensione dal servizio compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.

comma 7 La sospensione dal servizio è disposta con decreto ministeriale e

può essere applicata anche nei confronti del volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa.

comma 7 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese, ove

compatibili, ai volontari in ferma breve o in rafferma.

Art. 27 (Cessazione dal servizio permanente)

comma 1 Il volontario di truppa in servizio permanente cessa dal servizio

permanente per una delle seguenti cause: a) età; b) infermità; c) domanda;

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PARTE SECONDA – Pagina 417

d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio; e) nomina all'impiego civile; f) perdita del grado; g) scarso rendimento.

comma 2 Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale.

comma 3 I volontari di truppa in servizio permanente cessano dal servizio

permanente per età al compimento del cinquantaseiesimo anno e sono collocati nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a secondo dell'idoneità. Essi permangono nella categoria dell'ausiliaria per otto anni. Successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.

comma 4 Gli interessati, tre mesi prima del compimento del

cinquantaseiesimo anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.

comma 5 Nella categoria dell'ausiliaria sono inoltre collocati i volontari di truppa in servizio permanente che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato.

Art. 28 (Ausiliaria)

comma 1 La categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente al

ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.

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PARTE SECONDA – Pagina 418

comma 2 Il militare in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire

cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.

comma 3 Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per

raggiunti limiti di età o a domanda, sia collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

comma 4 Al personale collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al

trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno per nucleo familiare.

comma 5 Sono estese al volontario di truppa in ausiliaria le disposizioni di

cui all'art. 46, comma secondo e terzo, della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Art. 29 (Riserva)

comma 1 La categoria della riserva comprende i militari che, essendo cessati

dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

comma 2 I volontari di truppa cessano di appartenere alla riserva e sono

collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età. In tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l' onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

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PARTE SECONDA – Pagina 419

Art. 30 (Norma di rinvio)

comma 1 Al personale dei ruoli dei marescialli e dei sergenti si applicano le

disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto.

comma 2 Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in

servizio permanente si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto legislativo, sostituendo le espressioni «sottufficiale» e «complemento» rispettivamente con le dizioni «volontario di truppa» e «congedo illimitato».

Art. 31.

(Trattamento economico) comma 1 Con decorrenza dal 1° settembre 1995 è attribuito il trattamento

economico stipendiale risultante dalla Tabella «D», allegata al presente decreto, nonché gli scatti stipendiali ivi stabiliti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo.

comma 2 In aggiunta al trattamento economico stipendiale di cui al comma 1,

allo stesso personale viene corrisposto il trattamento economico integrativo, quello accessorio e quello eventuale previsto dalle norme in vigore.

comma 3 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto giuridico ed

economico dal 1° settembre 1995, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

comma 4 Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella

posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto legislativo, ai fini dell'adeguamento dell'indennità di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni.

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PARTE SECONDA – Pagina 420

Ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi previsti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23.

Art. 31-bis. (Attribuzione ai sergenti e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile) comma 1 Ai sergenti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e

sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a «nella media» e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore», è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

Art. 31-ter. (Attribuzione ai marescialli e gradi corrispondenti di un emolumento

pensionabile) comma 1 Ai marescialli e gradi corrispondenti che abbiano compiuto un anno

di permanenza nel grado, che nell'anno precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a «nella media» e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore», è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

Art. 31-quater. (Attribuzione ai marescialli ordinari e gradi corrispondenti di un emolumento

pensionabile) comma 1 Ai marescialli ordinari e gradi corrispondenti che abbiano compiuto

tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a «nella media» e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna

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PARTE SECONDA – Pagina 421

di rigore», è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

Art. 31-quinquies. (Cause impeditive)

comma 1 Per il personale di cui agli articoli 31-bis, 31-ter, 31-quater sospeso

precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

Art. 31-sexies. (Attribuzione ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente

del trattamento economico superiore)

comma 1 Ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente è

attribuito il trattamento economico previsto per il grado di primo maresciallo, a condizione che:

a) abbiano maturato 10 anni di permanenza nel grado. Ai fini del computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado di primo maresciallo nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensione dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di interruzione dal servizio;

b) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, la qualifica di almeno «nella media» o giudizio equivalente;

c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio alcuna sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore»;

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PARTE SECONDA – Pagina 422

d) non siano, all'atto della maturazione del requisito temporale, rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non colposo, sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego. In tale caso, al venir meno delle citate cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, agli interessati verrà corrisposto il trattamento di cui al presente comma, con la decorrenza che sarebbe ad essi spettata in assenza di tali impedimenti.

comma 2 Il trattamento economico di cui al comma 1 è attribuito con

decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore.

Art. 32 (Disposizioni diverse)

comma 1 Ai volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate

compete il trattamento stipendiale previsto per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla base della corrispondenza dei gradi di cui alla Tabella «A/1» allegata al presente decreto, fatta eccezione del trattamento accessorio e dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

comma 2 Ad essi sono attribuite le indennità operative, di cui alla legge 23

marzo 1983, n. 78, e l'indennità militare nelle misure percepite dal sergente o gradi corrispondenti, nonché il compenso per prestazioni straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

comma 3 Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa in servizio

permanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché dell'art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

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PARTE SECONDA – Pagina 423

Art. 34-bis.

(Attribuzione di un assegno personale di riordino)

comma 1 Ai sottufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2000, inquadrati nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, a decorrere dal 15 marzo 2001, è attribuito un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di appartenenza e quello:

a) del primo maresciallo, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti;

b) del maresciallo capo e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;

c) del maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo e gradi corrispondenti.

comma 2 L'assegno di cui al presente articolo è cumulabile con gli

emolumenti previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater da attribuirsi in deroga ai limiti temporali rispettivamente di un anno e tre anni e sei mesi, e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore o dell'attribuzione del trattamento economico di cui all'articolo 31-sexies ).

Art. 34-ter. (Acconto sugli assegni personali di riordino dovuti per l'anno 2003)

Gli assegni personali di riordino di cui all'articolo 34-bis, dovuti per il

mese di dicembre dell'anno 2002 sono incrementati, a titolo di acconto sugli assegni dovuti per l'anno successivo, di un ammontare pari a cinque mensilità. L'acconto è recuperato mediante riduzione proporzionale degli assegni erogati per ognuno dei mesi dell'anno 2003, fino a concorrenza dell'acconto; nel caso l'assegno non sia più dovuto nel corso dell'anno 2003, il recupero ha luogo mediante una trattenuta sulle competenze mensili di ammontare pari ai cinque dodicesimi dell'assegno cessato, fino a concorrenza dell'acconto.

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PARTE SECONDA – Pagina 424

Art. 39-bis. (Attribuzione dell'emolumento ex articolo 3, comma 2, legge 28 marzo 1997, n.

85) comma 1 Ai primi marescialli del ruolo marescialli ed ai tenenti e gradi

equiparati provenienti dai marescialli, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo l999, n. 255, l'emolumento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, è corrisposto dal 1° gennaio 2001 in misura pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.

Art. 42 (Entrata in vigore)

comma 1 Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1°

settembre 1995.

LEGGE. 28 MARZO 1997, n. 85

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 aprile 1997, n. 76) (stralcio )

Art. 3

comma 2 Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonché ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianità di servizio nella qualifica o nel grado è attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalità e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Il medesimo emolumento è inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando misure perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianità di servizio comunque prestato.

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PARTE SECONDA – Pagina 425

D.Lgs. 28 FEBBRAIO 2001, n. 82 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 2001, n. 75)

(stralcio)

Art. 2 (Aggiunge l’art. 4 bis al D.Lgs 12 maggio 1995, n. 196)

Art. 4 bis

(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti)

comma 1 Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai caporal maggiori

capi scelti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a «nella media» o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore».

Art. 3 (Aggiunge l’art. 5 bis al D.Lgs 12 maggio 1995, n. 196)

Art. 5 bis

(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti)

comma 1 Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai sergenti maggiori

capi e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a «nella media» o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore».

comma 2 Lo scatto aggiuntivo di cui al comma 1 è attribuito come assegno ad

personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo in caso di accesso ai ruoli superiori.

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PARTE SECONDA – Pagina 426

Art. 4

(Aggiunge l’art. 6 bis, 6 ter e 6 quater al D.Lgs 12 maggio 1995, n. 196)

Art. 6 bis (Attribuzione ai primi marescialli di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di

«luogotenente») comma 1 Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai primi marescialli

che abbiano compiuto sette anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a «nella media» o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore».

comma 2 I primi marescialli, dopo che siano trascorsi sette anni

dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma 1, sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di «luogotenente» secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento dell'ottavo anno dall'attribuzione del predetto scatto aggiuntivo. A tale attribuzione di qualifica consegue il conferimento di uno scatto aggiuntivo.

comma 3 Gli scatti di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti all'atto dell'accesso

al livello retributivo superiore. comma 4 Con decreto dirigenziale vengono determinate al 31 dicembre di

ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di «luogotenente». In relazione alle esigenze funzionali ed ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, viene stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti all'articolo 3.

comma 5 Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'àmbito delle

funzioni di cui all'articolo 6, comma 2, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.

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PARTE SECONDA – Pagina 427

comma 6 I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari

grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.

comma 7 Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il

Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, determina le caratteristiche del distintivo della qualifica di «luogotenente». Sino all'emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.

Art. 6 ter

(Norme transitorie) comma 1 In deroga alle disposizioni dell'articolo 6-bis, comma 1, fermi

restando gli altri requisiti e condizioni previsti al medesimo articolo e all'articolo 6-quater, fino all'anno 2007, lo scatto aggiuntivo viene attribuito ai primi marescialli:

a) che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001;

b) promossi alla data del 1° gennaio:

- 2002, dopo un anno di anzianità nel grado; - 2003, dopo due anni di anzianità nel grado; - 2004, dopo tre anni di anzianità nel grado; - 2005, dopo quattro anni di anzianità nel grado; - 2006, dopo cinque anni di anzianità nel grado; - 2007, dopo sei anni di anzianità nel grado.

comma 2 Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di «luogotenente» ai sensi del comma 2 dell'articolo 6-bis, avviene:

a. per l'anno 2001, includendo in aliquota tutti i sottufficiali che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore con qualifica di «aiutante» e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro della Difesa con proprio decreto determina il numero di qualifiche da attribuire che, comunque, non deve essere superiore, in relazione alle esigenze ordinativo funzionali di ciascuna Forza armata, a sette volte l'entità massima delle qualifiche attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis;

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PARTE SECONDA – Pagina 428

b. per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianità richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonché il numero di qualifiche di «luogotenente» da attribuire, che non potrà comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis.

Art. 6 quater

(Cause impeditive) comma 1 Per il personale di cui agli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis e 6-ter sospeso

precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

Art. 17 (Aggiunge l’art. 31 bis, 31 ter, 31 quater, 31 quinquies e 31 sexies al D.Lgs 12

maggio 1995, n. 196)

Art. 31 bis (Attribuzione ai sergenti e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile) comma 1 Ai sergenti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e

sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a «nella media» e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore», è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

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PARTE SECONDA – Pagina 429

Art. 31 ter (Attribuzione ai marescialli e gradi corrispondenti di un emolumento

pensionabile)

comma 1 Ai marescialli e gradi corrispondenti che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, che nell'anno precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a «nella media» e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore», è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

Art. 31 quater

(Attribuzione ai marescialli ordinari e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile)

comma 1 Ai marescialli ordinari e gradi corrispondenti che abbiano compiuto

tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a «nella media» e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore», è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

Art. 31 quinquies (Cause impeditive)

comma 1 Per il personale di cui agli articoli 31-bis, 31-ter, 31-quater sospeso

precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

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PARTE SECONDA – Pagina 430

Art. 31 sexies (Attribuzione ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente

del trattamento economico superiore) comma 1 Ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente è

attribuito il trattamento economico previsto per il grado di primo maresciallo, a condizione che:

a) abbiano maturato 10 anni di permanenza nel grado. Ai fini del computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado di primo maresciallo nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensione dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di interruzione dal servizio;

b) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, la qualifica di almeno «nella media» o giudizio equivalente;

c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio alcuna sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore»;

d) non siano, all'atto della maturazione del requisito temporale, rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non colposo, sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego. In tale caso, al venir meno delle citate cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, agli interessati verrà corrisposto il trattamento di cui al presente comma, con la decorrenza che sarebbe ad essi spettata in assenza di tali impedimenti.

comma 2 Il trattamento economico di cui al comma 1 è attribuito con

decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore.

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PARTE SECONDA – Pagina 431

Art. 19

(Aggiunge l’art. 34 bis, 34 ter, 34 quater e 34 quinquies al D.Lgs 12 maggio 1995, n. 196)

Art. 34 bis

(Attribuzione di un assegno personale di riordino) comma 1 Ai sottufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2000,

inquadrati nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, a decorrere dal 15 marzo 2001, è attribuito un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di appartenenza e quello:

a) del primo maresciallo, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti;

b) del maresciallo capo e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;

c) del maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo e gradi corrispondenti.

comma 2 L'assegno di cui al presente articolo è cumulabile con gli

emolumenti previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater da attribuirsi in deroga ai limiti temporali rispettivamente di un anno e tre anni e sei mesi, e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore o dell'attribuzione del trattamento economico di cui all'articolo 31-sexies.

Art. 34 ter

(Acconto sugli assegni personali di riordino dovuti per l'anno 2003).

Gli assegni personali di riordino di cui all'articolo 34-bis, dovuti per il mese di dicembre dell'anno 2002 sono incrementati, a titolo di acconto sugli assegni dovuti per l'anno successivo, di un ammontare pari a cinque mensilità. L'acconto è recuperato mediante riduzione proporzionale degli assegni erogati per ognuno dei mesi dell'anno 2003, fino a concorrenza dell'acconto; nel caso l'assegno non sia più dovuto nel corso dell'anno 2003, il recupero ha luogo mediante una trattenuta sulle competenze mensili di ammontare pari ai cinque dodicesimi dell'assegno cessato, fino a concorrenza dell'acconto.

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PARTE SECONDA – Pagina 432

Art. 34 quater

(Norme transitorie per il reclutamento nel ruolo dei marescialli)

comma 1 Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma breve, fino al 2020, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11, in misura:

a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;

b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo Sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all'articolo 11, comma 3. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.

I posti di cui alla lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

Art. 34 quinquies

(Norme transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo) comma 1 In relazione alle specifiche esigenze organiche e qualora lo

richiedano imprescindibili esigenze funzionali, fino al 2020 l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti percentuali fissati dai commi 3 e 4 dell'art. 20:

a) in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta;

b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio ed esami.

comma 2 Con decreto del direttore generale del personale militare, su

proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1.

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PARTE SECONDA – Pagina 433

Art. 21 (Modifica l’art. 39 del D.Lgs 12 maggio 1995, n. 196)

comma 15-bis Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio

permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, è cancellato dai ruoli per assumere la qualità di allievo. Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta qualità, è reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado ed il tempo trascorso presso le scuole è computato nell'anzianità di grado. Il personale di truppa in ferma e rafferma, assunto in qualità di allievo perché vincitore di concorso, qualora perda la qualità di allievo, è restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo. Il predetto personale, ove in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualità di allievo; qualora perda detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito. Durante la frequenza del corso, al personale allievo di cui al presente comma competono, qualora più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.

Art. 22 (Aggiunge l’art. 39 bis al D.Lgs 12 maggio 1995, n. 196)

Art. 39 bis

(Attribuzione dell'emolumento ex articolo 3, comma 2, legge 28 marzo 1997, n. 85)

comma 1 Ai primi marescialli del ruolo marescialli ed ai tenenti e gradi

equiparati provenienti dai marescialli, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo l999, n. 255, l'emolumento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, è corrisposto dal 1° gennaio 2001 in misura pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.

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PARTE SECONDA – Pagina 434

CAPITOLO XXI - D.LGS 5 OTTOBRE 2000, n. 298, ART. 32 e 32 BIS INTEGRATI ED AGGIUNTI DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, n. 186

“Equiparazione dei gradi degli Ufficiali con le qualifiche dei Funzionari

delle Forze di Polizia ed incremento della retribuzione individuale di anzianità conseguente alla valutazione dell'anzianità pregressa”.

1. Generalità

L' art. 32 del D.Lgs 5.10.2000, n. 298 ha sancito, con decorrenza 15.3.2001, l'equiparazione fra i gradi degli Ufficiali in s.p.e. appartenenti alle FF.AA. con le qualifiche dei funzionari di polizia, stabilendone la relativa scansione, come di seguito riportato:

Grado militare Carabinieri e Guardia di Finanza

Qualifica dei Funzionari delle altre forze di Polizia

Generale di Corpo d'Armata Dirigente Generale di livello B Generale di Divisione Dirigente Generale Generale di Brigata Dirigente Superiore Colonnello Primo Dirigente Tenente Colonnello Vice Questore Aggiunto Maggiore Vice Questore Aggiunto Capitano Commissario Capo Tenente Commissario Sottotenente Vice Commissario

2. Riflessi dell’applicazione della norma e destinatari

Per espressa previsione della norma sono esclusi da detto reinquadramento gli Ufficiali di complemento in servizio di 1ª nomina, nonché quelli raffermati.

Parimenti, debbono intendersi esclusi gli Ufficiali beneficiari di trattamento stipendiale dirigenziale, ai sensi della legge 8.8.1990, n. 231 art. 5 (vds. precedente cap. VI) e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, la distribuzione dei vari gradi nei livelli funzionali retributivi, a decorrere dalla citata data del 15.3.2001, risulta così modificata:

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PARTE SECONDA – Pagina 435

Grado Livello N. Scatti Gerarchici

Tenente Colonnello (e corrispondente) IX 1 Maggiore (e corrispondente) IX -- Capitano (e corrispondente) VIII 1 Tenente (e corrispondente) VIII -- Sottotenente (e corrispondente) VII - bis --

Relativamente allo scatto gerarchico precedentemente fruito dal Maggiore nell'VIII livello, ove coesisteva con il Capitano, si puntualizza che il relativo importo deve essere inglobato nella R.I.A. all'atto del transito nell'attuale livello di appartenenza. Gli effetti economici del provvedimento in esame si riflettono sui seguenti assegni a carattere continuativo:

- stipendio; - indennità integrativa speciale; - importo aggiuntivo pensionabile; - assegno funzionale o di parziale omogeneizzazione; - compenso per lavoro straordinario.

3. Applicazione art. 3 della Legge 30.11.2000, n. 356. – Ufficiali provenienti da carriere militari diverse.

L'art. 32 bis del D.L.vo 298/2000 ha inoltre fornito un'utile precisazione in ordine ai destinatari dell'art. 3 della legge 30.11.2000, n. 356, che dispone un incremento della R.I.A. con decorrenza 1.1.1999, a favore degli Ufficiali provenienti da carriere militari diverse, rivalutando "l'anzianità pregressa" già determinata ai sensi dell'art. 17 della legge 432/1981.

In tale contesto occorre, preliminarmente stabilire in maniera inequivocabile i destinatari della norma precitata.

Per Ufficiali "provenienti da carriere militari diverse" debbono intendersi:

- i Sottufficiali transitati nella categoria degli Ufficiali ai sensi dell'art. 53 della legge 10.5.1983, n. 212 (per l'Esercito il ruolo tecnico-amministrativo);

- gli Ufficiali provenienti dalle categorie di cui all'art. 3 - 1 comma lettere b) e c) del regolamento di disciplina militare, compresi i soggetti che, rinunciando al grado acquisito ma conservando il relativo trattamento economico, partecipano e superano il concorso per l'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia militare.

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PARTE SECONDA – Pagina 436

L'art. 2 del D.Lgs. 3.5.2001, n. 186 integrativo dell'art. 32 bis. del D.Lgs. 5.10.2001, n. 298 ha ulteriormente disposto che il nuovo computo dell'anzianità pregerssa deve avvenire esclusivamente a favore dei precitati soggetti che acquisiscono la nomina ad Ufficiale in data non anteriore al 1.2.1981.

Ovviamente, il campo di applicazione del descritto quadro normativo è ristretto ai possessori di R.I.A., cioè al personale già in servizio durante il periodo di vigenza delle Leggi 468/1987 (vds. precedente cap. IV) e 231/1990 (vds. precedente cap. VI).

Per quanto concerne il procedimento contabile per il tramite del quale deve essere attivata la previsione della norma, si specifica che lo stesso si articola nella determinazione di due quote.

Ai fini del calcolo della prima di esse occorre preliminarmente monetizzare l'anzianità di servizio effettivamente maturata alla data del 31.12.1986, secondo i parametri economici previsti dalla legge 20.3.1984 n. 34, riferiti al VII livello retributivo, per poi determinare la differenza fra l'importo così ottenuto e la R.I.A.,già attribuita alla data dell' 1.1.1987, in applicazione della legge 14.11.1987, n. 468. In proposito, si rimanda alla consultazione dei precedenti capitoli III e IV.

Il calcolo della 2ª quota è teso ad assicurare al personale di cui trattasi un incremento della R.I.A. pari a € 198,32, corrispondente al valore stabilito dalla Legge 231/90 alla data del 1.1.1989 per il 7° livello retributivo, anche se a tale data inquadrato in livello inferiore. Analogo criterio deve essere seguito nei confronti dei soggetti che sotto la medesima decorrenza dell'1.1.1989 avevano fruito di un incremento della R.I.A. quotizzato, in quanto inquadrati nei livelli funzionali attributivi in data intermedia fra il 1.1.1987 ed il 31.12.1988.

La somma delle due quote così determinate costituisce il beneficio previsto dalla citata legge 356/2000, il cui importo deve essere conglobato nella R.I.A. a decorrere dal 1.1.1989 ovvero dalla data della nomina ad Ufficiale, se posteriore.

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PARTE SECONDA – Pagina 437

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 438

CAPITANO proveniente da carriera militare diversa. Arruolato in data 01.10.1974.

Nominato Ufficiale in data 20.10.1995.

R.I.A. attribuita in data 31.12.1986 (legge 468/1987) € 911,03 Incremento R.I.A. in data 1.1.1989 (legge 231/1990) € 148,74 R.I.A. in godimento € 1.529,66

APPLICAZIONE ART. 3 LEGGE 356/2000

Calcolo della 1ª quota d'incremento R.I.A. Servizio militare valorizzabile per la rideterminazione della R.I.A. aa. mm. gg. (dal 1.10.1974 al 20.10.1995) 12 3 == ------------------- € 198,32 x 6 bienni = € 1.189,92 (valore classe nel VII livello legge 34/1984) € 198,32 x 3/24 = € 24,79 R.I.A. rideterminata € 1.214,71 R.I.A. già attribuita al 31.12.1986 € 911,03 Differenza € 303.68

Calcolo della 2ª quota d'incremento R.I.A. Incremento R.I.A. al 1.1.1989 riferito al VII liv. Legge 231/1990 € 198,32 Incremento R.I.A. al 1.1.1989 già attribuito Riferito al V liv. Legge 231/1990 € 148,74 Differenza € 49,58 Incremento totale R.I.A. per effetto L. 356/2000 € 303,68 (1ª quota) + 49,58 (2ª quota) € 353,26 R.I.A. annua lorda in godimento € 1.529,66 R.I.A. annua lorda rideterminata € 1.882,92

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PARTE SECONDA – Pagina 439

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 6.8.1981 n. 432 D.Lgs. 5.10.2000 n. 298 LEGGE 30.11.2000 n. 356

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PARTE SECONDA – Pagina 440

LEGGE 6 AGOSTO 1981, n. 432 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 agosto 1981, n. 217)

Conversione in legge con modificazioni del: D.L. 6 GIUGNO 1981, n. 283

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 1981, n. 156) (stralcio)

Art. 17

comma 1 L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente art. 16 è

effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato anche anteriormente alla nomina ad ufficiale o a sottufficiale o a carabiniere, ivi compreso quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, alla data del 31 gennaio 1981.

Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue: a) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si

trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, l'attribuzione dello stipendio spettante avviene con il riconoscimento dell'intera anzianità di carriera nel livello di inquadramento. La eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;

b) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel 2° livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo prestato nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente lettera a). Si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento dell'interessato attribuendo la classe o lo scatto immediatamente superiore e ai fini dell'ulteriore progressione economica si tiene conto dell'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio non utilizzata nel livello di provenienza e del servizio prestato nel livello di inquadramento. La residua frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio. Con gli stessi sopra indicati criteri si determina lo stipendio del personale militare inquadrato in livelli retributivi superiori a quello iniziale;

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PARTE SECONDA – Pagina 441

c) per il personale militare che abbia prestato servizio anche in carriere militari diverse da quella di appartenenza, detto servizio viene valutato con i criteri di cui al punto b).

comma 2 Ai fini della determinazione dello stipendio di cui al precedente

comma per il personale non proveniente da carriere militari inferiori, che alla data del 31 gennaio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a questo successivi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si considera livello iniziale il 5° per i sottufficiali ed il 7° per gli ufficiali. A decorrere dal 1° febbraio 1981 gli scatti biennali di stipendio del 2,50 per cento di cui al terzo e quarto comma dell'art. 140 della L. 11 luglio 1980, n. 312, sono assorbiti. La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 marzo 1992, n. 105 (Gazz. Uff. 25 marzo 1992, n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17, secondo comma, lett. a), nella parte in cui non prevede - ai fini dell'inquadramento ivi contemplato - l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in servizio permanente effettivo, che segue nel ruolo al militare pari grado che abbia conseguito un trattamento stipendiale inferiore.

D.L.gs 5 OTTOBRE 2000, n. 298 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2000, n. 248)

(stralcio)

Art. 32 (Equiparazione tra gradi e qualifiche)

comma 1 Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui

all'articolo 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per effetto del presente decreto e degli articoli 3, 4, 5, 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, è stabilita come di seguito:

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PARTE SECONDA – Pagina 442

a. generale di corpo d'armata: dirigente generale di livello; b. generale di divisione: dirigente generale; c. generale di brigata: dirigente superiore; d. colonnello: primo dirigente; e. tenente colonnello-maggiore: vice questore aggiunto; f. capitano: commissario capo; g. tenente: commissario.

comma 2 Analoghe modalità di equiparazione si applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato, equiparando, altresì, il sottotenente al vice commissario.

comma 3 A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti

dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.

comma 3 bis L'equiparazione tra i gradi e le qualifiche prevista dal presente

articolo non si applica agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in deroga all'articolo 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il trattamento economico relativo ai livelli retributivi VI e VII-bis.

Art. 32 bis (Riconoscimento della anzianità pregressa)

comma 1 Nei confronti del personale delle Forze armate e del Corpo della

Guardia di finanza proveniente da carriere e ruoli diversi, nominato ufficiale a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianità in godimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente settimo livello retributivo è quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

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PARTE SECONDA – Pagina 443

comma 2 L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 1999, ovvero dalla data della nomina, se successiva, e non ha effetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di trattamenti economici spettanti al colonnello e generale di brigata e gradi corrispondenti.

LEGGE 30 NOVEMBRE 2000, n. 356 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2000, n. 283)

(stralcio)

Art. 3 (Riconoscimento dell'anzianità pregressa)

comma 1 Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse la retribuzione

individuale di anzianità è incrementata dal 1° gennaio 1999, ai soli fini economici, dell'importo annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento ed il corrispondente valore computato nel VII livello retributivo. Analogamente si provvede nei confronti dei funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere militari e dai ruoli sottostanti.

comma 2 All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, secondo periodo,

valutato in lire 290 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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PARTE SECONDA – Pagina 444

CAPITOLO XXII - LEGGE 29 MARZO 2001, n. 86.

"Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia".

1. Generalità

La legge 86/2001, di conversione del D.L. 3.5.2001, n. 157, tra l'altro, prevede una diversa applicazione di quanto disposto dalla legge 231/1990, in tema di "omogeneizzazione stipendiale" senza apportare variazioni all'importo degli stipendi già fissati dalla normativa in vigore per l'anno 2001.

Sono esclusi dall'applicazione della norma gli appartenenti all'arma dei Carabinieri, come peraltro già previsto dalla citata legge 231/1990.

2. Disposizioni in materia di Ufficiali delle Forze Armate (art. 5 - 1°, 2° e 3° comma).

La legge 86/2001 prevede che il disposto dell'art. 5, 3° comma della legge 231/1990 (vds. precedente Cap. VI), come modificato dall'art. 65, 2° comma del D.L.vo 490/1997 (vds. precedente Cap. XVI), venga esteso a tutti i gradi degli Ufficiali (precedentemente erano beneficiari solo i Maggiori e i Tenenti Colonnelli), computando, ai fini dell'acquisizione del diritto allo stipendio riferito al grado di Colonnello o Generale gli anni intercorrenti dalla nomina ad Ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di Aspirante (precedentemente era utile solo il servizio prestato a decorrere dalla nomina a Tenente).

Il provvedimento in esame prevede, infine, che nei confronti degli Ufficiali a nomina diretta con il grado di Tenente, il periodo di 15 anni o di 25 anni previsto dalla citata legge 231/1990 venga ridotto di due anni.

Analoga disposizione si applica agli Ufficiali del Ruolo Tecnico Amministrativo (art.53 legge 212/1983).

Da quanto precede, ne consegue che:

- gli Ufficiali, fino al grado di Tenente Colonnello compreso, acquisiscono il diritto allo stipendio riferito al grado di Colonnello e di Brigadiere Generale ad avvenuta prestazione rispettivamente di 15 anni e 25 anni di servizio senza demerito dalla nomina a Sottotenente, ovvero dal conseguimento della qualifica di Aspirante;

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PARTE SECONDA – Pagina 445

- gli ufficiali con il grado di Colonnello acquisiscono lo stipendio di Brigadiere Generale ad avvenuto conseguimento dei 25 anni di servizio senza demerito dalla nomina a Sottotenente, ovvero dal conseguimento della qualifica di Aspirante;

- i predetti periodi debbono essere ridotti di anni due (13 anni e 23 anni) per gli Ufficiali in S.P.E. la cui nomina in ruolo avviene direttamente con il grado di Tenente.

3. Decorrenza dei provvedimenti

La legge 3.7.2001, n. 250, di conversione del D.L. 3.5.2001, n. 157, aggiunge all'art. 3 della legge 86/2001 l'art. 3-bis con cui si dispone che i provvedimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge 86/2001 trovino applicazione a decorrere dal 1° aprile 2001.

Ne deriva che gli Ufficiali, fino al grado di Tenente Colonnello compreso, provvisti di un'anzianità di servizio di minimo 13 anni senza demerito dalla nomina a Sottotenente, ovvero dalla qualifica ad Aspirante, acquisiscono il diritto allo stipendio riferito al grado di Colonnello a decorrere da tale ultima data, senza tuttavia alcun effetto ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Quest'ultima inizierà, pertanto, ad avvenuta acquisizione delle condizioni preesistenti all'entrata in vigore del presente provvedimento, cioè al conseguimento dei 15 anni di servizio dalla nomina a Tenente, tenendo conto delle precisazioni fornite in ordine all'applicazione dell'art. 4, 3° comma della legge 869/1982 (vds. precedente cap. XVII).

Analogamente avviene nei confronti dei Colonnelli che abbiano maturato un'anzianità di servizio senza demerito di almeno 23 anni dalla nomina a Sottotenente ovvero dall'acquisizione della qualifica di aspirante, ai fini dell'attribuzione dello stipendio di Brigadier Generale.

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PARTE SECONDA – Pagina 446

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 447

CAPITANO Arruolato in data 26/10/1983; Promosso S.Tenente SPE in data 26/10/1985; " Tenente in data 26/10/1989; " Capitano in data 30/01/1995.

APPLICAZIONE D.L.vo 05.10.2000 N.298 (Art.32) gg mm aaaa 15/03/2001 Stipendio Liv. VIII 11.894,52 R.I.A. 655,32 Totale 12.549,84 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (12.549,84) = 313,75 APPLICAZIONE Legge 29.03.2001 N.86 (S.Tenente SPE in data 26/10/1985) gg mm aaaa Capitano con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 30/01/1995 01/04/2001 18.502,16 1^ Liv. Classe 0 scatto iniziale 01/04/2001 Assegno pensionabile 1.849,10 APPLICAZIONE D.P.C.M. 17.05.2002 gg mm aaaa aa mm gg Capitano con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 30/01/1995 01/01/2002 19.299,61 1^ Liv. Classe 0 scatto iniziale 01/01/2002 Assegno pensionabile 1.928,79 Capitano con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 30/01/1995 26/10/2002 20.845,71 2^ Liv. Classe 0 scatto iniziale 26/10/2002 Assegno pensionabile 2.040,37

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PARTE SECONDA – Pagina 448

CAPITANO Arruolato in data 01/10/1988; Promosso Tenente in data 01/10/1988; " Capitano in data 20/10/1996. APPLICAZIONE D.L.vo 05.10.2000 N.298 (Art.32) gg mm aaaa 15/03/2001 Stipendio Liv. VIII 11.894,52 R.I.A. 24,79 Totale 11.919,31 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (11.919,31) = 297,98 APPLICAZIONE Legge 29.03.2001 N.86 (Tenente in data 01/10/1988) gg mm aaaa Capitano con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 20/10/1996 01/10/2001 18.502,16 1^ Liv. Classe 0 scatto iniziale 01/10/2001 Assegno pensionabile 1.849,10 APPLICAZIONE D.P.C.M. 17.05.2002 gg mm aaaa aa mm gg Capitano con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 20/10/1996 01/01/2002 19.299,61 1^ Liv. Classe 0 scatto iniziale 01/01/2002 Assegno pensionabile 1.928,79 Capitano con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 20/10/1996 01/10/2003 20.845,71 2^ Liv. Classe 0 scatto iniziale 01/10/2003 Assegno pensionabile 2.040,37

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PARTE SECONDA – Pagina 449

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 29.3.2001 n. 86 LEGGE 3.7.2001 n. 250

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PARTE SECONDA – Pagina 450

LEGGE 29 MARZO 2001, n. 86.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 2001, n. 77) (stralcio)

Art. 1

(Indennità di trasferimento)

comma 1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

comma 2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il

personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.

comma 3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio

può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

comma 4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo compete anche

al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia.

Art. 5

(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).

comma 1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «nomina a

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PARTE SECONDA – Pagina 451

tenente» sono sostituite dalle seguenti: «nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante».

comma 2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n.

231, come modificata dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «nomina a tenente» sono sostituite dalle seguenti: «nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante».

comma 3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del

servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, è ridotto di due anni.

LEGGE 3 LUGLIO 2001, n. 250

(Pubblicata sulla Gazz. Ufficiale 3 luglio 2001, n. 152) (stralcio)

(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate).

Art. 2

comma 3-bis. Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2001

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PARTE SECONDA – Pagina 452

CAPITOLO XXIII - D.P.R. 13 GIUGNO 2002, n. 163

“Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”.

1. Generalità

La norma è rivolta agli Ufficiali e Sottufficiali appartenenti alle FF.AA., con esclusione dei Carabinieri, inquadrati nei livelli funzionali retributivi.

Essa trova applicazione, peraltro, nei confronti dei Sottotenenti di cpl. 1° nomina, ai sensi dell'art. 32 della Legge 958/1986, nonché dei volontari in ferma breve, ai sensi dell'art. 32 e dell'art. 39 - 14° comma del DLgs. 12.5.1995, n. 196. Il decreto in esame ha valenza per il periodo 1.1.2002 - 31.12.2005, per la parte normativa e per il periodo 1.1.2002 - 31.12.2003 per la parte economica.

Le innovazioni di carattere economico contemplate riguardano, tra l'altro:

- l'aggiornamento del trattamento stipendiale; - l'incremento dell'importo aggiuntivo pensionabile; - l'istituzione della misura dell'I.I.S. per gli appartenenti al settimo

livello bis; - la nuova misura dell'indennità d'impiego operativo.

Inoltre è previsto che, trascorsi tre mesi dalla data di scadenza economica del provvedimento (31.12.2003), qualora non sia intervenuto un ulteriore D.P.R. a disciplina della materia trattata, al personale destinatario venga corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso d'inflazione programmato, calcolato sull'importo della voce stipendio nonché dell'I.I.S..

Trascorsi ulteriori 3 mesi detto importo sarà pari al 50% del tasso d'inflazione programmato e cesserà di essere erogato in concomitanza con l'entrata in vigore (effetti economici) del futuro provvedimento di concertazione.

Restano confermate le misure dell'assegno funzionale e di parziale omogeneizzazione di cui al D.P.R. 8.2.2001, n. 139.

2. Incrementi stipendiali (art. 3 - 1°, 2°, 3° comma e art. 4 - 1° e 4° comma)

Il provvedimento in esame dispone che gli importi stipendiali annui lordi previsti dall'art. 2 del D.P.R. 8.2.2001, n. 139, (vds. precedente cpt. XIX) siano incrementati alle scadenze 1.1.2002 e 1.1.2003 secondo le seguenti somme mensili lorde:

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PARTE SECONDA – Pagina 453

Grado Livello dall' 1.1.2002 dall' 1.1.2003

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.cpl. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo 1° M.llo Ten.cpl. S.Ten. Ten.spe Cap. Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 30,20 € 32,10 € 33,60 € 35,10 € 36,70 € 38,40 € 42,20

€ 18,90 € 20,00 € 21,00 € 21,90 € 22,90 € 24,00 € 26,30

I predetti incrementi debbono intendersi cumulabili; pertanto a decorrere

dall'1.1.2003 gli importi iniziali di livello annui lordi a regime, vengono fissati come di seguito elencato:

Grado Livello Importo di livello a regime

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.cpl. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo 1° M.llo Ten.cpl. S.Ten. Ten.spe Cap. Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 8.776,59 € 9.675,07 € 10.379,57 € 11.082,86 € 11.861,89 € 12.643,32 € 14.437,35

Le nuove misure stabilite alle varie scadenze hanno incidenza sulla 13^

mensilità, sull'assegno alimentare di cui al D.P.R. 3/1957, nonché sulla liquidazione dell'equo indennizzo.

Per contro, non concorrono alla formazione del compenso per lavoro straordinario essendo espressamente disposta la soppressione, a decorrere dall'1.1.2002, dell'art. 5 del D.P.R. 10.4.1987, n. 150.

3. Indennità integrativa speciale (art. 6)

La previgente normativa non prevedeva un apposito importo relativo alla I.I.S. a favore degli appartenenti al VII livello bis che, pertanto, percepivano quello previsto per il VII livello.

La norma in esame a decorre dall' 1.1.2002 fissa, nei casi di specie, l'I.I.S. nella misura mensile lorda di € 541,29.

4. Importo aggiuntivo pensionabile(art. 10)

L'importo aggiuntivo pensionabile, da corrispondersi per 13 mensilità, è valutabile ai fini del computo dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

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PARTE SECONDA – Pagina 454

Il provvedimento in esame fissa un nuovo valore mensile lordo del

predetto assegno alla data del 1.1.2002, nonché l'incremento mensile lordo decorrente dal 1.7.2002 e dal 1.1.2003.

Grado dall'1.1.2002 dall'1.7.2002 (incremento)

dall'1.1.2003 (incremento)

1° Caporal Maggiore Caporal Maggiore Scelto Caporal Maggiore Capo Caporal Maggiore Capo Scelto Sergente Sergente Maggiore Sergente Maggiore Capo Maresciallo S. Ten. Cpl. Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo 1° Maresciallo S.Tenente Tenente Capitano Magg. Ten. Col.

€ 136,35 € 136,35 € 136,35 € 136,35 € 142,03 € 142,03 € 147,19 € 142,03 € 147,19 € 152,36 € 157,52 € 157,52 € 164,23 € 164,23 € 173,01

€ 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 22,00 € 22,00 € 22,00 € 19,00

€ 29,65 € 30,65 € 31,65 € 32,65 € 28,97 € 31,97 € 29,81 € 32,97 € 31,81 € 30,64 € 29,48 € 24,48 € 25,77 € 27,77 € 20,99

Lo stesso provvedimento stabilisce infine gli importi mensili lordi dell'assegno in esame spettanti, a regime, a decorrere dall'1.1.2003, che di seguito si riportano.

Grado

dall'1.1.2003

1° Caporal Maggiore Caporal Maggiore Scelto Caporal Maggiore Capo Caporal Maggiore Capo Scelto Sergente Sergente Maggiore Sergente Maggiore Capo Maresciallo S. Ten. Cpl. Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo 1° Maresciallo S.Tenente Tenente Capitano Magg. Ten. Col.

€ 166,00 € 167,00 € 168,00 € 169,00 € 171,00 € 17400 € 177,00 € 175,00 € 179,00 € 183,00 € 187,00 € 182,00 € 190,00 € 192,00 € 194,00

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PARTE SECONDA – Pagina 455

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE SECONDA – Pagina 456

SERGENTE arruolato in data 11/11/1992; congedato in data 11/11/1995; rientrato in data 01/09/1996; Promosso Sergente in data 02/09/1996. Benefici di Laurea aa: 0 mm: 0 gg: 0

APPLICAZIONE D.P.R. 13.06.02 N.163 gg mm aaaa 01/01/2002 Stipendio Liv. VI 9.049,87 Incremento al 01/01/2002 385,20 Totale 9.435,07 Emolumento pensionabile (art.17) 191,09 01/01/2002 Importo aggiuntivo pensionabile 1.704,36 01/07/2002 Importo aggiuntivo pensionabile 2.004,36 01/01/2003 Stipendio Liv. VI 9.675,07 Emolumento pensionabile (art.17) 191,09 01/01/2003 Importo aggiuntivo pensionabile 2.052,00

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PARTE SECONDA – Pagina 457

MARESCIALLO ORDINARIO arruolato in data 07/01/1981; Promosso Sergente in data 07/01/1982;

Sergente Maggiore in data 07/07/1984; Maresciallo Ordinario in data 12/01/1994.

APPLICAZIONE D.P.R. 13.06.02 N.163 gg mm aaaa 01/01/2002 Stipendio Liv. VI bis 9.724,37 Incremento al 01/01/2002 403,20 Totale 10.127,57 R.I.A. 946,43 Totale 11.074,00 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (11.074,00) = 276,85 Emolumento pensionabile (art.17) 258,23 Assegno pensionabile di riordino (art.19) 674,49 Importo aggiuntivo pensionabile 2.042,28 Assegno Funzionale 1.125,88 01/07/2002 Importo aggiuntivo pensionabile 2.042,28 01/01/2003 Stipendio Liv. VI bis 10.379,57 R.I.A. 946,43 Totale 11.326,00 Scatti Gerarchici 1 x 2,50% (11.326,00) = 283,15 Emolumento pensionabile (art.17) 258,23 Assegno pensionabile di riordino (art.19) 703,29 Assegno Funzionale 1.125,88 Importo aggiuntivo pensionabile 2.148,00

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PARTE SECONDA – Pagina 458

1° MARESCIALLO arruolato in data 07/02/1971; Promosso Sergente in data 12/01/1973; Sergente Maggiore in data 01/01/1976;

Maresciallo Ordinario in data 01/07/1984; Maresciallo Capo in data 01/07/1988;

Maresciallo Maggiore in data 15/09/1994; Aiutante in data 01/09/1995; Cambio denomin.grado apic. da Aiut. a 1° Mar. in data 15/03/2001.

Benefici di Laurea aa: 0 mm: 0 gg: 0

APPLICAZIONE D.P.R. 13.06.02 N. 163 gg mm aaaa 01/01/2002 Stipendio Liv. VII bis 11.146,69 Incremento al 01/01/2002 440,40 Totale 11.587,09 R.I.A. 1.822,87 Totale 13.409,96 Scatto aggiuntivo (art.4 DL 82/01) 335,25 Emolumento ex legge N.85/1997 747,83 Assegno Funzionale 1.567,45 Importo aggiuntivo pensionabile 1.890,24 01/07/2002 Importo aggiuntivo pensionabile 2.166,24 01/01/2003 Stipendio Liv. VII bis 11.861,89 R.I.A. 1.822,87 Totale 13.684,76 Scatto aggiuntivo (art.4 DL 82/01) 342,12 Emolumento ex legge N.85/1997 781,43 Assegno Funzionale 1.567,45 Importo aggiuntivo pensionabile 2.244,00

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PARTE SECONDA – Pagina 459

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

D.P.R. 13.6.2002, n. 163

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PARTE SECONDA – Pagina 460

D.P.R. 13 GIUGNO 2002, n. 163

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 178) (stralcio)

Art. 2

(Ambito di applicazione e durata)

comma 1 Il presente decreto si applica al personale delle Forze Armate. comma 2 Il presente decreto concerne il periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2005

per la parte normativa, dall'1.1.2002 al 31.12.2003 per la parte economica.

comma 3 Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di

scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze Armate è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale . Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% del tasso d'inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto sulle procedure.

Art. 3

(Nuovi stipendi) comma 1 Gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dall'art. 2 del

biennio economico Forze Armate 2000-2001, sono incrementati dall' 1.1.2002, delle seguenti misura mensili lorde:

Livello V

Livello VI

Livello VI bis

Livello VII

Livello VII bis

Livello VIII

Livello IX

€ 30,20

€ 32,10

€ 33,60

€ 35,10

€ 36,70

€ 38,40

€ 42,20

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PARTE SECONDA – Pagina 461

comma 2 Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dall'1.1.2003, sono

ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

Livello V

Livello VI

Livello VI bis

Livello VII

Livello VII bis

Livello VIII

Livello IX

€ 18,90

€ 20,00

€ 21,00

€ 21,90

€ 22,90

€ 24,00

€ 26,30

comma 3 I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti

dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

Livello V

Livello VI

Livello VI bis

Livello VII

Livello VII bis

Livello VIII

Livello IX

€ 8.776,59

€ 9.675.07

€ 10.379,57

€ 11.082,86

€ 11.861,89

€ 12.643,32

€ 14.437,35

comma 4 Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento

provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dell'art. 1, comma 3, del biennio economico forze Armate 2000-2001.

Art. 6 (Indennità integrativa speciale)

comma 1 A decorrere dall' 1.1.2002 al personale inquadrato nel livello

retributivo settimo bis è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.

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PARTE SECONDA – Pagina 462

Art. 10 (Importo aggiuntivo pensionabile)

comma 1 A decorrere dall'1.1.2002 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'art. 4 del biennio economico Forze Armate 2000-2001 compete nelle seguenti misure mensili lorde:

Grado Importo

Ten. Colonnello - Maggiore

Capitano - Tenente

Sottotenente - Primo M.llo

M.llo Capo

M.llo Ordinario - Sergente M.C.

Maresciallo - Serg. Magg. - Serg.

Capor. Magg. C.S - .Capor. M. Capo

Capor. M.S. - 1° Capor. Magg.

Sottotenente Cpl.

€ 173,01

€ 164,23

€ 157,52

€ 152,36

€ 147,19

€ 142,03

€ 136,35

€ 142,03

comma 2 A decorrere dall'1.1.2003, gli importi di cui al comma 1 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

Grado Importo

Ten. Colonnello - Maggiore

Capitano

Tenente

Sottotenente

Primo M.llo

M.llo Capo

M.llo Ordinario

Maresciallo

Sergente M.C.

Serg. Magg.

Sergente

Capor. Magg. C.S.

Capor. M. Capo

Capor. M.S.

1° Capor. Magg.

Sottotenente Cpl.

€ 20,99

€ 27,77

€ 25,77

€ 24,48

€ 29,48

€ 30,64

€ 31,81

€ 32,97

€ 29,81

€ 31,97

€ 28,97

€ 32,65

€ 31,65

€ 30,65

€ 29,65

€ 32,97 comma 3 A decorre dall'1.1.2002 e fino al 31.12.2002, gli importi di cui al

comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lordi:

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PARTE SECONDA – Pagina 463

Grado Importo

Ten. Colonnello - Maggiore

Capitano - Tenente - Sottotenente

Primo M.llo - M.llo Capo - M.llo Ord. - M.llo

Serg. M.C. - Serg. Magg. - Sergente

Capor. Magg. C.S. - Capor. M. Capo

Capor. M.S. - 1° Capor. Magg.

Sottotenente Cpl.

€ 19,00

€ 22,00

€ 23,00

€ 25,00

€ 23,00 comma 4 I valori mensili lordi dell'importo aggiuntivo pensionabile, a

regime, derivanti dall'applicazione del comma 2 sono:

Grado Importo

Ten. Colonnello - Maggiore

Capitano

Tenente

Sottotenente

Primo M.llo

M.llo Capo

M.llo Ordinario

Maresciallo

Sergente M.C.

Serg. Magg.

Sergente

Capor. Magg. C.S.

Capor. M. Capo

Capor. M.S.

1° Capor. Magg.

Sottotenente Cpl.

€ 194,00

€ 192,00

€ 190,00

€ 182,00

€ 187,00

€ 183,00

€ 179,00

€ 175,00

€ 177,00

€ 174,00

€ 171,00

€ 169,00

€ 168,00

€ 167,00

€ 166,00

€ 175,00 comma 5 L'importo aggiuntivo pensionabile è corrisposto per tredici

mensilità ed è valitabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

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PARTE TERZA – Pagina 464

PARTE TERZA

Normativa a decorrere dall’introduzione dei livelli funzionali retributivi

Personale dirigente

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PARTE TERZA – Pagina 465

CAPITOLO I - LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312 E LEGGE 6 AGOSTO 1981, N. 432

1. Generalità

L’attribuzione degli stipendi al personale militare appartenente alla "categoria dirigenziale", pur subendo gli influssi delle innovazioni introdotte in materia di attribuzione degli stipendi a favore del personale inquadrato nei livelli retributivi della legge 312/1980, continua ad essere sostanzialmente disciplinata dal testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi del Regio Esercito approvato con R.D. 31.12.1928, n. 3458 e successive modificazioni (vds. parte prima cap. I), che prevede la valutazione, ai fini del calcolo degli aumenti biennali di stipendio del servizio prestato depurato degli anni di abbattimento ove previsto dalla legge 187/1976, differenziati per carriere di appartenenza e grado rivestito. Di seguito, vengono esaminate le innovazioni verificatesi a decorrere dal 1.1.1979.

2. Riflessi della legge 312/1980 e della legge 432/1981

A decorrere dal 1.1.1979, la legge 312/1980 (art. 133) ha incrementato del 40% l'importo dello stipendio e dell’indennità di funzione fruiti, in virtù della preesistente normativa, dagli appartenenti alla “dirigenza militare” (colonnelli e generali). Di seguito, si riportano i valori iniziali annui lordi:

Grado Stipendio Indennità funzione

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello (2° livello) Colonnello

€ 9.066,92 € 7.375,00 € 4.171,94 € 3.528,72 € 3.188,60

--- ---

€ 2.096,82 € 1.185,79 € 1.185,79

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PARTE TERZA – Pagina 466

La successiva legge 432/1981 (art. 10), nel sopprimere, con effetto dall’1.2.1981, la corresponsione dell’indennità di funzione istituita dalla legge 804/1973, ha stabilito che, con la stessa decorrenza (1.2.1981), fermi restando i criteri attributivi fissati dal citato T.U. sugli assegni, il predetto personale fruisca dei seguenti stipendi iniziali annui lordi (art. 10 – 1° comma):

Grado Importo iniziale Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni di grado Colonnello – 2 anni di grado

€ 11.152,31 € 9.071,26 € 7.710,57 € 5.835,31 € 5.380,50

Sotto la medesima decorrenza, il combinato disposto dagli artt. 11 e 22 della legge in trattazione prevede, inoltre, la corresponsione di un assegno mensile non rivalutabile e non riassorbibile, commisurato al 15% dello stipendio e dell’indennità di funzione mensile lorda spettanti al 31.1.1981, in relazione agli importi degli stipendi fissati dalla legge 312/1980.

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PARTE TERZA – Pagina 467

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE TERZA – Pagina 468

COLONNELLO arruolato in data 17/12/1954. Promosso S.Tenente SPE in data 01/01/1955; " Tenente in data 01/01/1958; " Capitano in data 01/01/1961; " Maggiore in data 01/01/1969; " Tenente Colonnello in data 01/01/1974; " Colonnello in data 01/01/1978.

APPLICAZIONE LEGGE 5.5.1976 N. 187 gg mm aaaa aa mm gg Tenente Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/01/1974 01/01/1976 Servizio 21 == 14 17/12/1954 Benefici di Laurea == == == ------------------ Totale Servizio 21 == 14 Detrazione fissa 17 == == Tempo di attesa nel par.420 2 == == 2 == 14 Servizio utile agli a.b. 2 == == Residuo == == 14 01/01/1976 1.945,43 1^ a.b. - parametro 500 652,29 Assegno perequativo - parametro 500

APPLICAZIONE LEGGE 5.5.1976 N. 187 DIRIGENTI gg mm aaaa aa mm gg Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/01/1978 01/01/1978 Servizio 23 == 14 17/12/1954 Benefici di Laurea == == == ------------------ 23 == 14 Detrazione fissa 19 == == ------------------- Da valutare 4 == == Residuo == == 14

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PARTE TERZA – Pagina 469

01/01/1978 2.391,45 1^ Liv.2^ a.b. 889,34 indennita' di funz. 2^ a.b.

APPLICAZIONE LEGGE 11.7.1980 N. 312 DIRIGENTI gg mm aaaa aa mm gg 01/01/1979 Servizio 24 == 14 17/12/1954 Benefici di Laurea == == == ------------------ 24 == 14 Detrazione fissa 19 == == ------------------ Da valutare 4 == == Residuo 1 == 14 01/01/1979 3.348,04 1^ Liv.2^ a.b. 1.245,07 indennita' di funz. 2^ a.b. Residuo 1 == 14 17/12/1979 Servizio == 11 16 01/01/1979 ------------------ 2 == == 01/12/1979 3.427,75 1^ Liv.3^ a.b. 1.274,72 indennita' di funz. 3^ a.b. Ammesso al 2^ liv. in data 01/01/1980 01/01/1980 Servizio 25 == 14 17/12/1954 Benefici di Laurea == == == ------------------ 25 == 14 Detrazione fissa 21 == == ------------------ Da valutare 4 == == Residuo == == 14 01/01/1980 3.705,16 2^ Liv.2^ a.b. 1.274,72 indennita' di funz. 3^ a.b.

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PARTE TERZA – Pagina 470

APPLICAZIONE LEGGE 6.8.1981 N. 432 DIRIGENTI gg mm aaaa aa mm gg 01/02/1981 Servizio 26 1 14 17/12/1954 Benefici di Laurea == == == ------------------ 26 1 14 Detrazione fissa 21 == == ------------------ Da valutare 4 == == Residuo 1 1 14 01/02/1981 6.127,07 2^ Liv.2^ a.b. Assegno personale (combinato disposto art.11 e 22) 31/01/1981 Stipendio (Legge 312/1980) 3.705,16 Indennita' di funzione 1.274,72 01/02/1981 Assegno (15% su 4.979,88) 746,98 Residuo 1 1 14 17/12/1981 Servizio == 10 16 01/02/1981 ------------------ 2 == == 01/12/1981 6.272,96 2^ Liv.3^ a.b.

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PARTE TERZA – Pagina 471

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 11.7.1980 n. 312 LEGGE 6.8.1981 n. 432

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PARTE TERZA – Pagina 472

LEGGE 11 LUGLIO 1980,n. 312 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190)

(stralcio)

Art. 133 (Retribuzioni)

comma 1 In attesa che apposita legge da approvarsi entro il 30 giugno 1980

provveda alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale, alla revisione dell'organico, delle responsabilità, delle funzioni e dei criteri di accesso, di selezione e di mobilità dei dirigenti dello Stato, le retribuzioni attualmente spettanti nelle stesse misure stabilite con provvedimenti di legge a decorrere dal 1° dicembre 1972 sono transitoriamente elevate, a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 134, dal 1° gennaio 1979, in ragione del 40 per cento.

comma 2 A decorrere dal 1° gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle

qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'80 per cento della retribuzione per stipendio ed indennità di funzione spettante al primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

comma 3 Resta ferma l'attribuzione al personale di cui al precedente secondo

comma, sino al 31 dicembre 1978, dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, o analoghe indennità pensionabili, e delle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, numero 116, 21 novembre 1978, n. 718 ed altre disposizioni analoghe nonché dei miglioramenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1979, n. 223.

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PARTE TERZA – Pagina 473

LEGGE 6 AGOSTO 1981, n. 432 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 agosto 1981, n. 217)

Conversione in legge con modificazioni del: D.L. 6 GIUGNO 1981, n. 283

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 1981, n. 156) (stralcio)

Art. 10

(Personale dirigente)

comma 1 Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dei dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, quali risultano dall'applicazione degli articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento.

Art. 11

comma 1 Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, ai destinatari del precedente articolo 10, esclusi i dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, è attribuito, per ogni mensilità, compresa la tredicesima, a titolo di acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed economico della categoria, un assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15 per cento dello stipendio e della indennità di funzione mensili lordi spettanti al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario.

Art. 12 comma 1 A decorrere dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981 lo

stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'art. 61, D.P.R. 30.6.1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95% ed all' 85% per cento dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità.

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PARTE TERZA – Pagina 474

comma 2 Al personale delle qualifiche ad esaurimento richiamate nel

precedente comma è attribuito anche l'assegno personale pensionabile previsto dall' art. 11.

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PARTE TERZA – Pagina 475

CAPITOLO II - LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 869

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 27 settembre

1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.”

1. Generalità

La norma in titolo ha apportato, con decorrenza 1.1.1983, sostanziali modifiche al trattamento economico del personale dirigente. Tali innovazioni riguardano:

- la soppressione dell’assegno personale del 15%, di cui al combinato disposto dagli artt. 11 e 22 della legge 432/1981;

- la maggiorazione del 12,20% dell’importo dello stipendio iniziale di grado, in fruizione sino al 31.12.1982;

- l’articolazione della progressione economica dei nuovi stipendi previsti in otto classi biennali dell’8%, computate sullo stipendio iniziale ed i successivi aumenti biennali, calcolati in ragione del 2,50% sul valore dell’ultima di dette classi.

2. Inquadramento stipendiale

I criteri di attribuzione dello stipendio dovuto ai Colonnelli, a decorrere dal 1.1.1983, si diversificano in relazione alla data in cui è avvenuta la promozione a tale grado. I Colonnelli, già tali alla data di entrata in vigore della legge in esame (1.1.1983), beneficiano dell’art. 1 della legge 869/1982; gli Ufficiali promossi successivamente a tale grado sono destinatari dell’art. 4, 1° o 3° comma, qualora quest’ultimo risulti più favorevole.

a) Applicazione art. 1

La procedura d’inquadramento ai sensi dell’art. 1 della legge 869/1982, consiste nel monetizzare, dapprima, l’anzianità pregressa come di seguito indicato:

- 2% dello stipendio di € 2.602.94 (€ 52.06) per ogni anno di servizio – o frazione superiore a sei mesi – in relazione al servizio militare prestato sino alla promozione a Maggiore, comprendendo l’eventuale durata del corso legale di laurea, qualora richiesto per l’accesso in carriera;

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PARTE TERZA – Pagina 476

- 2% dello stipendio di € 3.098,74 (€ 61,97) per ogni anno di servizio – o frazione superiore a sei mesi – in relazione al tempo trascorso nei gradi di Maggiore e di Tenente Colonnello con meno di quattro anni di anzianità di grado o ventiquattro anni di anzianità di servizio;

- 2% dello stipendio di € 3.408,62 (€ 68,17) per ogni anno di servizio - o frazione superiore a sei mesi – in relazione al tempo trascorso nel grado di Tenente Colonnello dopo il compimento del quarto anno di anzianità di grado o del ventiquattresimo anno di servizio;

- 2% dello stipendio di € 6.036,92 (€ 120,74) per ogni anno di servizio - o frazione superiore a sei mesi – in relazione al tempo trascorso nel grado di Colonnello;

- 2% dello stipendio di € 8.651,26 (€ 173,02) per ogni anno di servizio – o frazione superiore a sei mesi – in relazione al tempo trascorso nel grado di Generale di Brigata o corrispondente;

- 2% dello stipendi di € 10.177,95 (€ 203,56) per ogni anno di servizio – o frazione superiore a sei mesi – in relazione al tempo trascorso nel grado di Generale di Divisione o corrispondente. L’importo complessivo, ottenuto valutando l’anzianità pregressa ai fini

del calcolo dello stipendio spettante, deve essere maggiorato del valore iniziale di livello stabilito alla data del 1.1.1983. A detto ammontare occorre aggiungere l’incremento derivante dalla progressione economica maturata nel grado, valutando esclusivamente i bienni di servizio in esso prestati.

Nel caso in cui l’entità numerica così determinata si collochi tra due classi o tra l’ultima classe ed il primo aumento periodico del 2,50%, ovvero tra due aumenti periodici successivi – fermo restando il diritto dell’interessato a percepire l’importo spettante – l’inquadramento deve intendersi effettuato nella classe od aumento periodico immediatamente inferiore.

Per espressa previsione normativa, la differenza tra l’importo dello stipendio fruito e quello attribuito per inquadramento influenza i tempi di maturazione dell’ulteriore progressione economica, tramite l’istituto della “temporizzazione”. Il procedimento di computo consiste nel moltiplicare per 24 la differenza sopra citata, dividendo successivamente il prodotto per l’importo della classe o aumento periodico in corso di maturazione.

Il periodo di permanenza nel primo livello non è valutabile a favore dei Colonnelli già ammessi al secondo livello, trattandosi di servizio prestato nel grado in atto rivestito.

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PARTE TERZA – Pagina 477

b) Applicazione art. 4 – 1° e 3° comma

Il personale dirigente, promosso dopo l' 1.1.1983 e provvisto all’atto della promozione di uno stipendio superiore a quello iniziale relativo al nuovo grado, in virtù del 1° comma dell’art. 4 della norma in trattazione, deve fruire di uno stipendio d’importo, per classi e scatti, pari o immediatamente superiore a quello in godimento nel grado di provenienza. A tale entità deve essere sommata la metà dell’incremento acquisito, per classi e scatti biennali, nel solo grado precedente.

Qualora più favorevole, nei confronti di detto personale trova applicazione l’art. 156 del R.D. 23.11.1923, n. 2395 e successive modificazioni, che prevede la determinazione dello stipendio spettante in base agli anni di servizio prestati.

La legge 869/1982, inoltre prevede l’applicazione della clausola perequativa già introdotta dall’art. 138, 3° comma della legge 312/1980. Pertanto, al pari grado, appartenente allo stesso ruolo, con stipendio inferiore a quello spettante al collega con uguale o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito lo stipendio di quest’ultimo.

3. Stipendi iniziali spettanti a decorrere dall' 1.1.1983

Di seguito, si riportano gli importi degli stipendi iniziali anni lordi riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere dall' 1.1.1983:

Grado Importo iniziale

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni di anzianità grado Colonnello – 2 anni di anzianità grado

€ 12.512,89 € 10.177,95 € 8.651,26 € 6.547,22 € 6.036,92

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PARTE TERZA – Pagina 478

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE TERZA – Pagina 479

COLONNELLO arruolato in data 05/11/1961. Promosso S.Tenente SPE in data 01/01/1962; " Tenente in data 05/11/1965; " Capitano in data 01/01/1969; " Maggiore in data 01/01/1977; " Tenente Colonnello in data 01/01/1980; " Colonnello in data 01/01/1983.

APPLICAZIONE LEGGE 20.11.82 N. 869 DIRIGENTI gg mm aaaa aa mm gg 01/01/1983 Servizio 21 1 26 05/11/1961 Benefici di Laurea == == == ------------------ 21 1 26 Detrazione fissa 21 == == ------------------ Da valutare 0 == == Residuo == 1 26 01/01/1983 6.547,22 2^ Liv. Classe 0 scatto iniziale 31-12-1983 Residuo 1 1 26 ------------------

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PARTE TERZA – Pagina 480

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 20.11.1982 n. 869

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PARTE TERZA – Pagina 481

LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, n. 869

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 novembre 1982, n. 325) (stralcio)

Art. 1

comma 1 Il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli artt.

10, 11, 11-bis, 12, 21 e 22, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 1981, n. 432, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1983, con le modifiche previste dal presente decreto.

comma 2 Con effetto dal 1° gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali

risultanti all'applicazione degli articoli 10, 11-bis e 21 del decreto-legge di cui al precedente comma sono maggiorate del 12,20%, restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.

comma 3 Con la stessa decorrenza di cui al precedente secondo comma lo

stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata di cui all'art. 61 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95% ed all'85% dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità. È soppresso il secondo comma dell'art. 12 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 1981, n. 432.

comma 4 Con effetto dal 1° gennaio 1983, la progressione economica dei

nuovi stipendi previsti dal presente articolo si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe di stipendio.

comma 5 Per il primo dirigente con due anni di servizio la progressione

economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio computate sullo stipendio relativo a tale posizione.

comma 6 Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la

nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

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PARTE TERZA – Pagina 482

comma 7 Ai professori universitari straordinari, ordinari ed associati compete, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, secondo le proporzioni fissate dall'art. 36 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, l'aumento di cui al precedente secondo comma.

Art. 2 comma 3 Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi o tra una classe

e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

Art. 3 comma 1 Per il personale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 giugno

1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, la determinazione di nuovi stipendi di cui al precedente articolo 1 è effettuata sulla base degli anni di servizio militare comunque prestato fino al 31 dicembre 1982 anche anteriormente alla nomina a ufficiale, ivi compreso quanto previsto al terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

comma 2 Ai fini di quanto previsto nel precedente comma, i servizi prestati

fino al grado di tenente colonnello e quelli svolti nei gradi dirigenziali inferiori a quello rivestito fino al 31 dicembre 1982, si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore ai sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sugli stipendi di L. 5.040.000 per il servizio prestato fino al grado di capitano, di L. 6.000.000 per il periodo di servizio trascorso nel grado di maggiore e di tenente colonnello con meno di ventiquattro anni di servizio o quattro anni di grado, di lire 6.600.000 per il rimanente periodo di servizio trascorso nel grado di tenente colonnello e sugli stipendi iniziali dei singoli gradi dirigenziali interessati per il servizio prestato nei gradi medesimi inferiori a quello di appartenenza.

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PARTE TERZA – Pagina 483

L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo stipendio iniziale del grado rivestito e all'ammontare così ottenuto si somma un incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nel grado stesso.

comma 3 Si applica il terzo comma del precedente articolo 2.

Art. 4 comma 1 Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promosso o

nominato alla qualifica superiore successivamente al 1° gennaio 1983, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della metà dell'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.

comma 2 La disciplina di cui al comma precedente si applica anche al

personale che consegue la qualifica di primo dirigente o equiparata, fatte salve le vigenti norme più favorevoli.

comma 3 Per il personale militare, in caso di promozione a colonnello o

grado superiore, se più favorevole, continua ad applicarsi la norma di cui all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni. [Al personale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito lo stipendio di quest'ultimo].

comma 4 Si applica il terzo comma del precedente articolo 2.

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PARTE TERZA – Pagina 484

CAPITOLO III - LEGGE 17 APRILE 1984, N. 79

“Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti

dell’Amministrazione dello Stato, anche ad orientamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all’ultima classe di stipendio”.

1. Generalità

La legge 79/1984 ha esteso al personale dirigente i concetti di “miglioramento stipendiale” e “minimo garantito” già stabiliti dalla legge 34/1984 a favore dei soggetti inquadrati nei livelli funzionali retributivi.

In particolare, le innovazioni più significative riguardano: - la proroga, sino al 31.12.1984, del trattamento economico provvisorio

previsto per il personale in questione (art. 1 – 1° comma); - la maggiorazione del 13% della misura iniziale degli stipendi previsti

dalla legge 869/1982 (art. 1 – 2° comma); - una nuova progressione economica per classi del 6% e non più dell’8%

(art. 1 – 3° comma).

2. Inquadramento stipendiale (art. 1 – 4° e 5° comma)

Lo stipendio spettante alla data dell' 1.1.1984 agli appartenenti alle categorie dirigenziali, ai sensi della legge 79/1984, si determina inquadrando dapprima i soggetti beneficiari nella medesima classe o scatto maturato al 31.12.1983.

Il “miglioramento stipendiale” è costituito dalla differenza tra l’importo dello stipendio spettante per effetto della citata legge 79/1984 e quello già attribuito ai sensi della legge 869/1982. Tale entità deve essere raffrontata con il “minimo garantito”, ottenuto dalla comparazione tra lo stipendio iniziale del livello di appartenenza previsto dalla legge 869/1982 e quello relativo alla legge 79/1984.

Qualora il miglioramento stipendiale risulti inferiore al minimo garantito, occorre corrispondere la differenza risultante (colmatura). Tale importo deve essere, peraltro, “temporizzato”, trasformato cioè in anzianità di servizio utile alla successiva progressione stipendiale in aggiunta alle frazioni temporali maturate al 31.12.1983.

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PARTE TERZA – Pagina 485

La temporizzazione si ottiene moltiplicando la colmatura per 24 (mesi) e successivamente dividendo il prodotto per il valore della classe o aumento biennale in corso di maturazione.

Si rappresenta che l’importo spettante per assicurare il minimo garantito deve essere decurtato della somma già temporizzata ai sensi della legge 869/1982 e non ancora riassorbita, con la successiva progressione economica, nel periodo di vigenza della legge stessa.

Tale procedura riguarda, principalmente, gli Ufficiali promossi nel corso dell’anno 1983, che beneficiano, in quanto più favorevole, della norma racchiusa nel 1° comma dell’art. 4 della legge 869/1982.

Ovviamente, qualora l’entità temporale ottenuta secondo la procedura sopra descritta, sommata all’anzianità residua al 31.12.1983, superi i due anni, non si dà luogo ad alcuna progressione stipendiale; ciò al fine di non valutare lo stesso beneficio sia in termini monetari che temporali.

Infine, si pone in evidenza che, nel caso in cui l’interessato sia in godimento al 31.12.1983 di uno stipendio non tabellare, il nuovo stipendio deve essere calcolato con una proporzione matematica, al fine di raffrontare entità aggregabili (stipendio non tabellare della legge 79/1984).

In pratica il nuovo stipendio viene ottenuto maggiorando del 13% quello in godimento al 31.12.1983.

3. Stipendi iniziali spettanti a decorrere dal 1.1.1984

Di seguito, si riportano gli importi degli stipendi iniziali annui lordi riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere dall' 1.1.1984:

Grado Importo iniziale

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello – 2 anni anzianità grado

€ 14.139,57 € 11.501,08 € 9.775,92 € 7.398,35 € 6.821,72

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PARTE TERZA – Pagina 486

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE TERZA – Pagina 487

COLONNELLO arruolato in data 05/11/1961. Promosso S.Tenente SPE in data 01/01/1962; " Tenente in data 05/11/1965; " Capitano in data 01/01/1969; " Maggiore in data 01/01/1977; " Tenente Colonnello in data 01/01/1980; " Colonnello in data 01/01/1983.

APPLICAZIONE LEGGE 17.4.84 N. 79 DIRIGENTI gg mm aaaa aa mm gg 31/12/1983 Servizio 22 1 26 05/11/1961 Benefici di Laurea == == == ------------------ 22 1 26 Detrazione fissa 21 == == ------------------ Da valutare 0 == == Residuo 1 1 26 01/01/1984 2^ Liv. - Cl. 0 sc.iniziale (L.79/84) 7.398,35 31/12/1983 2^ Liv. - Cl. 0 sc.iniziale (L.869/83) 6.547,22 Miglioramento stipendiale 851,14 Iniziale 2^ Liv. (L.79/84) 7.398,35 Iniziale 2^ Liv. (L.869/83) 6.547,22 Minimo Garantito 851,14 01/01/1984 7.398,35 2^ Liv. Classe 0 scatto iniziale Residuo 1 1 26 05/11/1984 Servizio == 10 4 01/01/1984 ------------------ 2 == == 01/11/1984 7.842,25 2^ Liv. Classe 1 scatto iniziale 31-12-1984 Servizio == 1 26 05/11/1984 31/12/1984 Residuo Totale == 1 26

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PARTE TERZA – Pagina 488

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 17.4.1984 n. 79

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PARTE TERZA – Pagina 489

LEGGE 17 APRILE 1984, n. 79 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 1984, n. 110)

(stralcio)

Art. 1 comma 1 Il trattamento economico provvisorio del personale di cui

all'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3), convertito nella legge 22 marzo 1984, n. 29, è prorogato fino al 31 dicembre 1984.

comma 2 A decorrere dal 1° gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi,

nelle misure risultanti dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni, sono maggiorati del 13 per cento.

comma 3 Con effetto dal 1° gennaio 1984 la progressione economica si

sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima classe di stipendio. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni.

comma 4 La determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base delle

classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1° gennaio 1984.

comma 5 Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del

nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza, previsto dal precedente secondo comma, e quello iniziale fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

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PARTE TERZA – Pagina 490

CAPITOLO IV - LEGGE 8 MARZO 1985, N. 72

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato”.

La legge 72/1985 ha prorogato fino al 31.12.1985 (termine poi ulteriormente protratto fino al 30.04.1986, ai sensi del D.L. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 18.4.1986 n. 120) gli effetti della precedente normativa, con una maggiorazione degli importi stipendiali del 4,50% calcolata sulle entità retributive iniziali di grado in godimento al 31.12.1984.

Di seguito si riportano gli stipendi iniziali annui lordi riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere dall' 1.1.1985.

Grado Importo iniziale

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello – 2 anni anzianità grado

€ 14.775,85 € 12.018,63 € 10.215,84 € 7.731,28 € 7.128,70

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PARTE TERZA – Pagina 491

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 8.3.1985 n. 72 LEGGE 19.4.1986 n. 120

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PARTE TERZA – Pagina 492

LEGGE 8 MARZO 1985, n. 72 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 marzo 1985, n. 62)

(stralcio)

Art. 1

comma 1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 1, della L. 17 aprile 1984, n. 79, come determinato negli artt. 1, 2, 4, 6 e 7 della medesima legge, è prorogato fino al 31 dicembre 1985.

comma 2. Con decorrenza 1° gennaio 1985, sono maggiorati del 4,50 per

cento gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione dell'art. 1, della L. 17 aprile 1984, n. 79, e le classi e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale di cui al precedente comma 1.

LEGGE 19 APRILE 1986, n. 120 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 aprile 1986, n. 96)

Conversione in legge con modificazione del: D.L. 28 FEBBRAIO 1986, n. 49

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 1986, n. 50)

Art. 1

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 della legge medesima, è prorogato fino al 30 aprile 1986.

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PARTE TERZA – Pagina 493

CAPITOLO V - LEGGE 11 LUGLIO 1986, N. 341

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate”.

La legge 341/1986 apporta, con decorrenza 1.5.1986, un considerevole incremento del trattamento economico percepito dal personale dirigente sino a tale data. Infatti, per effetto del provvedimento in esame, le misure iniziali di livello previste dalla legge 72/1985 risultano maggiorate del 42%. Di seguito si riportano gli stipendi iniziali annui lordi riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere dall' 1.5.1986.

Grado Importo iniziale

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni grado Colonnello – 2 anni grado

€ 20.981,70 € 17.066,46 € 14.506,49 € 10.978,42 € 10.122,75

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PARTE TERZA – Pagina 494

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE TERZA – Pagina 495

COLONNELLO arruolato in data 05/11/1961. Promosso S.Tenente SPE in data 01/01/1962; " Tenente in data 05/11/1965; " Capitano in data 01/01/1969; " Maggiore in data 01/01/1977; " Tenente Colonnello in data 01/01/1980; " Colonnello in data 01/01/1983.

APPLICAZIONE LEGGE 11.7.86 N. 341 DIRIGENTI gg mm aaaa aa mm gg 01/05/1986 11.637,12 2^ Liv. Classe 1 scatto iniziale Residuo 1 5 26 06/11/1986 Servizio == 6 4 01/05/1986 ------------------ 2 == == 01/11/1986 12.295,83 2^ Liv. Classe 2 scatto iniziale Residuo == == == 06/11/1988 Servizio 2 == == 06/11/1986 ------------------- 2 == == 01/11/1988 12.954,53 2^ Liv. Classe 3 scatto iniziale Residuo == == == 31-12-1988 Servizio == 1 25 06/11/1988 31-12-1988 Residuo Totale == 1 25

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PARTE TERZA – Pagina 496

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 11.7.1986 n. 341

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PARTE TERZA – Pagina 497

LEGGE 11 LUGLIO 1986, n. 341 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 luglio 1986, n. 159)

(stralcio)

Art. 1 comma 1 Il trattamento economico provvisorio del personale di cui

all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 del decreto medesimo, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica con l'incremento del 42 per cento a decorrere dal 1° maggio 1986.

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PARTE TERZA – Pagina 498

CAPITOLO VI - LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, N. 468

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 16 settembre

1987, n. 379, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato”.

L’art. 1 – 8° comma della legge 468/1987 istituisce, a decorrere dal 1°

giugno 1987, l’indennità di “parziale omogeneizzazione” (pari a € 1.859,24) a favore dei Colonnelli, al compimento dei 25 anni di servizio dalla nomina a Tenente.

Per una completa disamina del provvedimento, si rimanda alla consultazione della Parte II -Capitolo IV.

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PARTE TERZA – Pagina 499

CAPITOLO VII - LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 37

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 27 dicembre

1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego”.

Una quota dell’indennità integrativa speciale pari ad € 558,29, a decorrere dall' 1.1.1989, viene portata in aumento dell'importo iniziale degli stipendi già fruiti dal personale dirigente in applicazione della legge 11.7.1986, n. 341.

Di seguito si riportano i nuovi importi così ottenuti che, per espressa volontà del legislatore, a decorrere dall' 1.3.1989 subiscono un incremento del 15%.

A decorrere dall' 1.1.1989:

Grado Importo iniziale

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello – 2 anni anzianità grado

€ 21.539,99 € 17.624,75 € 15.064,78 € 11.536,71 € 10.681,04

A decorrere dall' 1.3.1989:

Grado Importo iniziale

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Corpo d’Armata Colonnello +2 anni anzianità grado Colonnello – 2 anni anzianità grado

€ 24.770,99 € 20.268,46 € 17.324,49 € 13.267,21 € 12.283,20

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PARTE TERZA – Pagina 500

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE TERZA – Pagina 501

COLONNELLO arruolato in data 05/11/1961. Promosso S.Tenente SPE in data 01/01/1962; " Tenente in data 05/11/1965; " Capitano in data 01/01/1969; " Maggiore in data 01/01/1977; " Tenente Colonnello in data 01/01/1980; " Colonnello in data 01/01/1983.

APPLICAZIONE LEGGE 28.2.90 N. 37 DIRIGENTI

gg mm aaaa aa mm gg 01/01/1989 13.613,31 2^ Liv. Classe 3 scatto iniziale 01/03/1989 15.655,31 2^ Liv. Classe 3 scatto iniziale Residuo == 1 26 30/06/1990 Servizio 1 3 29 01/03/1989 30/06/1990 Residuo Totale 1 5 25

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PARTE TERZA – Pagina 502

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 28.2.1990 n. 37

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PARTE TERZA – Pagina 503

LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, n. 37 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1990, n. 49)

(stralcio)

Art. 1 comma 1 A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello

Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonché al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

comma 2 Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del

personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990.

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PARTE TERZA – Pagina 504

CAPITOLO VIII - LEGGE 8 AGOSTO 1990, N. 231

“Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare”

La parziale omogeneizzazione introdotta dalla legge 468/1987, a decorrere dal 1.9.1990, trova una più proficua applicazione a favore dei Colonnelli all’atto del compimento dei 25 anni di servizio effettivo dalla promozione a Tenente. Infatti, gli Ufficiali che rivestono detto grado e sono in possesso della citata anzianità di servizio hanno diritto (art. 5, comma 3, let. b) a fruire dello stipendio riferito al grado superiore (Generale di Brigata o corrispondente), secondo le modalità di determinazione e progressione economica stabilite dall’art. 156 del R.D. 2395/1923 e successive modificazioni.

Per una completa disamina del provvedimento, si rimanda alla consultazione della parte II - Cap. VI.

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PARTE TERZA – Pagina 505

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE TERZA – Pagina 506

COLONNELLO arruolato in data 05/11/1961. Promosso S.Tenente SPE in data 01/01/1962; " Tenente in data 05/11/1965; " Capitano in data 01/01/1969; " Maggiore in data 01/01/1977; " Tenente Colonnello in data 01/01/1980; " Colonnello in data 01/01/1983.

APPLICAZIONE LEGGE 8.8.90 N. 231 DIRIGENTI (Tenente in data 05/11/1965) gg mm aaaa aa mm gg Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/01/1983 05/11/1990 Servizio 29 == == 05/11/1961 Benefici di Laurea == == == ------------------ 29 == == Detrazione fissa 25 == == ------------------ Da valutare 4 == == Residuo == == == 05/11/1990 22.313,95 Classe 2 scatto iniziale Residuo == == == 05/11/1992 Servizio 2 == == 05/11/1990 ------------------ 2 == == 01/11/1992 23.509,34 Classe 3 scatto iniziale

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PARTE TERZA – Pagina 507

CAPITOLO IX - LEGGE 23 GENNAIO 1991, N. 21

“Conversione in legge, con modificazioni del decreto – legge 24.11.1990, n.

344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988 – 1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego”.

Gli stipendi iniziali di livello goduti dagli appartenenti alla dirigenza militare

per effetto della precedente normativa, subiscono un ulteriore incremento del 15% a decorrere dal 1.7.1990. Di seguito si riportano gli stipendi iniziali annui lordi riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere dal 1.7.1990.

Grado Importo iniziale

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello – 2 anni anzianità grado

€ 28.486,64 € 23.308,73 € 19.923,17 € 15.257,30 € 14.125,68

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PARTE TERZA – Pagina 508

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE TERZA – Pagina 509

COLONNELLO arruolato in data 05/11/1961. Promosso S.Tenente SPE in data 01/01/1962; " Tenente in data 05/11/1965; " Capitano in data 01/01/1969; " Maggiore in data 01/01/1977; " Tenente Colonnello in data 01/01/1980; " Colonnello in data 01/01/1983.

APPLICAZIONE LEGGE 23.1.91 N. 21 DIRIGENTI gg mm aaaa aa mm gg Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/01/1983 01/07/1990 18.003,61 2^ Liv. Classe 3 scatto iniziale Residuo 1 7 26 05/11/1990 Servizio == 4 4 01/07/1990 ------------------ 2 == == 01/11/1990 18.919,04 2^ Liv. Classe 4 scatto iniziale

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PARTE TERZA – Pagina 510

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 23.1.1991 n. 21

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PARTE TERZA – Pagina 511

LEGGE 23 GENNAIO 1991, n. 21 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1991, n. 19)

(stralcio)

Art. 5 comma 1 Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello

Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate, nonché dei dipendenti che godono dei trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono incrementati del quindici per cento con decorrenza 1° luglio 1990.

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PARTE TERZA – Pagina 512

CAPITOLO X - LEGGE 6 MARZO 1992, N. 216

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 3 – 12 giugno 1991 e all’esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di Polizia e del personale delle Forze Armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici”

La legge 6.3.1992, n. 216 dispone (art. 2, comma 5), tra l’altro, che il trattamento economico del personale dirigente e categorie assimilate venga aggiornato annualmente sulla base della media degli incrementi realizzati dalle altre categorie di personale durante l’anno precedente.

Le predette modalità di adeguamento del trattamento economico del personale dirigente sono state confermate successivamente dal decreto legislativo 3.2.1993, n. 29, che ha escluso tale categoria di personale sia dalla “contrattazione”, sia dalla “privatizzazione” del rapporto d’impiego, per sottrarlo – in quanto responsabile di settori vitali dello Stato – alle logiche ed ai comportamenti di tipo sindacale.

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PARTE TERZA – Pagina 513

CAPITOLO XI - LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, N. 438

"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali."

1. Generalità

La necessità di contenere la spesa pubblica per l’anno 1993 ha portato all’emanazione della legge 438/1992 che, tra l’altro, dispone la corresponsione di un assegno mensile per il mancato rinnovo dei contratti ed il congelamento, fino al 31.12.1993, di tutti gli automatismi stipendiali che apportano benefici economici maturati nell’arco temporale 1.1 – 31.12.1993.

2. Sospensione della progressione economica (art. 7 – 2° comma)

La norma in esame dispone che per l’anno 1993 non vengano applicate disposizioni che comunque prevedano incrementi retributivi, pur rimanendo valida l’acquisizione degli stessi sotto il profilo giuridico.

Pertanto, i soggetti che maturano il diritto alla parziale omogeneizzazione ed all’assegno funzionale nell’anno 1993, possono godere del beneficio solo a decorrere dall' 1.1.1994.

Parimenti, gli Ufficiali “dirigenti” ed assimilati che conseguono il diritto allo stipendio del grado superiore nello stesso arco temporale, non ne fruiscono prima dell’ 1.1.1994.

Analoga procedura deve essere seguita per gli aumenti biennali maturati nell’anno 1993.

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PARTE TERZA – Pagina 514

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 14.11.1992, n. 438

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PARTE TERZA – Pagina 515

LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, n. 438 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 febbraio 1993, n. 26)

(stralcio)

Art. 7 (Misure in materia di pubblico impiego)

comma 1 Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata

sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.

comma 2 Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il

personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché quelli previsti per il personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal medesimo articolo 8.

comma 3 Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque

comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.

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PARTE TERZA – Pagina 516

CAPITOLO XII - D.P.R. 5 SETTEMBRE 1994

“Aggiornamento del trattamento economico del personale dirigenziale dello

Stato non contrattualizzato” Il D.P.R. 5.9.1994 apporta, a decorrere dall' 1.1.1994, un incremento dello

stipendio, dell’indennità di impiego operativo, dell’indennità militare e del compenso per lavoro straordinario in misura dell’1,93%, da calcolare sugli importi in fruizione alla data dell' 1.1.1992 dai Generali, dai Colonnelli, nonché dai Tenenti Colonnelli omogeneizzati ai sensi della Legge 231/1990. Di seguito si riportano gli stipendi iniziali annui lordi riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere dall' 1.1.1994.

Grado Importo iniziale

Generale di corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello – 2 anni anzianità grado

€ 29.036,43 € 23.758,58 € 20.307,68 € 15.551,76 € 14.398,30

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PARTE TERZA – Pagina 517

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE TERZA – Pagina 518

COLONNELLO arruolato in data 05/11/1961. Promosso S.Tenente SPE in data 01/01/1962; " Tenente in data 05/11/1965; " Capitano in data 01/01/1969; " Maggiore in data 01/01/1977; " Tenente Colonnello in data 01/01/1980; " Colonnello in data 01/01/1983.

APPLICAZIONE D.P.R. 5.9.94 (ART.5 LEGGE 231/90) gg mm aaaa aa mm gg Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/01/1983 01/01/1994 Servizio 32 1 26 05/11/1961 Benefici di Laurea == == == ------------------ 32 1 26 Detrazione fissa 25 == == ------------------ Da valutare 6 == == Residuo 1 1 26 01/01/1994 23.963,07 Classe 3 scatto iniziale Residuo 1 1 26 05/11/1994 Servizio == 10 4 01/01/1994 ------------------ 2 == == 01/11/1994 25.181,53 Classe 4 scatto iniziale

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PARTE TERZA – Pagina 519

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

D.P.R. 5.9.1994

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PARTE TERZA – Pagina 520

D.P.R. 5 SETTEMBRE 1994 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 ottobre 1994, n. 232)

(stralcio) Gli stipendi e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti generali statali, nonché del personale con qualifica dirigenziale indicato all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dall'art. 4 del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, in godimento alla data del 1° gennaio 1992 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, in misura percentuale pari all'1,93 per cento. Il relativo onere resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.

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PARTE TERZA – Pagina 521

CAPITOLO XIII - D.P.R. 5 LUGLIO 1995

“Aggiornamento, per l’anno 1995, del trattamento economico del personale

dirigenziale dello Stato non contrattualizzato”. Il D.P.R. 5.7.1995 apporta un ulteriore incremento agli importi delle

competenze spettanti al personale dirigente ed assimilato fissati dal precedente D.P.R. 5.9.1994. Pertanto, a decorrere dall’1.1.1995, gli assegni fissi e continuativi già rivalutati per l’anno 1994 subiscono un incremento percentuale dell’1,30%. Di seguito si riportano gli stipendi iniziali annui lordi riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere dall' 1.1.1995.

Grado Importo iniziale

Generale di corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello – 2 anni anzianità grado

€ 29.413,90 € 24.067,45 € 20.571,68 € 15.753,93 € 14.585,48

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PARTE TERZA – Pagina 522

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE TERZA – Pagina 523

COLONNELLO arruolato in data 05/11/1961. Promosso S.Tenente SPE in data 01/01/1962; " Tenente in data 05/11/1965; " Capitano in data 01/01/1969; " Maggiore in data 01/01/1977; " Tenente Colonnello in data 01/01/1980; " Colonnello in data 01/01/1983.

APPLICAZIONE D.P.R. 5.7.95 (ART.5 LEGGE 231/90) gg mm aaaa aa mm gg Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/01/1983 01/01/1995 Servizio 33 1 26 05/11/1961 Benefici di Laurea == == == ------------------ 33 1 26 Detrazione fissa 25 == == ------------------ Da valutare 8 == == Residuo == 1 26 01/01/1995 25.508,89 Classe 4 scatto iniziale 31/12/1995 Assegno pensionabile D.L. 29.02.1996 n.92 1.946,01

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PARTE TERZA – Pagina 524

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

D.P.R. 5.7.1995

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PARTE TERZA – Pagina 525

D.P.R. 5 LUGLIO 1995 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 1995, n. 173)

(stralcio) Gli stipendi e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti generali statali, nonché del personale con qualifica dirigenziale indicato all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in godimento alla data del 1° gennaio 1994 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in misura percentuale pari all'1,30 per cento. Il relativo onere resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.

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PARTE TERZA – Pagina 526

CAPITOLO XIV - D.P.R. 10 MAGGIO 1996

“Aggiornamento per l’anno 1996, del trattamento economico del personale dirigenziale dello Stato non contrattualizzato”.

Il D.P.R. 10.5.1996 apporta un ulteriore incremento agli importi delle

competenze spettanti al personale dirigente ed assimilato fissati dal precedente D.P.R. 05.07.1995. Pertanto, a decorrere dall’1.1.1996, gli assegni fissi e continuativi già rivalutati per l’anno 1995 subiscono un incremento percentuale del 2,89%. Di seguito si riportano gli stipendi iniziali annui lordi riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere dall' 1.1.1996.

Grado Importo Iniziale

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello – 2 anni anzianità grado

€ 30.263,96 € 24.762,99 € 21.166,21 € 16.209,22 € 15.007,00

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PARTE TERZA – Pagina 527

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE TERZA – Pagina 528

COLONNELLO arruolato in data 05/11/1961; Promosso S.Tenente SPE in data 01/01/1962; " Tenente in data 05/11/1965; " Capitano in data 01/01/1969; " Maggiore in data 01/01/1977; " Tenente Colonnello in data 01/01/1980; " Colonnello in data 01/01/1983.

APPLICAZIONE D.P.R. 10.5.96 (ART.5 LEGGE 231/90) gg mm aaaa aa mm gg Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/01/1983 01/01/1996 Servizio 34 1 26 05/11/1961 Benefici di Laurea == == == ------------------ 34 1 26 Detrazione fissa 25 == == ------------------ Da valutare 8 == == Residuo 1 1 26 01/01/1996 26.246,10 Classe 4 scatto iniziale Residuo 1 1 26 05/11/1996 Servizio == 10 4 01/01/1996 ------------------ 2 == == 01/11/1996 27.516,07 Classe 5 scatto iniziale

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PARTE TERZA – Pagina 529

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

D.P.R. 10.5.1996

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PARTE TERZA – Pagina 530

D.P.R. 10 MAGGIO 1996 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 130)

(stralcio) Gli stipendi e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti generali statali e del personale con qualifica dirigenziale nonché dei professori e ricercatori universitari indicati all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in godimento alla data del 1° gennaio 1995 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1996, in misura percentuale pari a 2,89 per cento. Il relativo onere resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.

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PARTE TERZA – Pagina 531

CAPITOLO XV - LEGGE 8 AGOSTO 1996, N. 427

“Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di Ufficiali delle

Forze Armate e di Polizia ”.

1. Generalità

La Legge 8.8.1996, n. 427, di conversione del D.L. 29.6.1996, n.341 ha fatto salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti in esecuzione del disposto dei precedenti DD.LL. 30.6.1995, n. 268, 30.10.1995, n. 453, 29.12.1995, n. 564, 28.2.1996, n. 92 e 29.4.1996, n. 229. Di seguito vengono esaminate le disposizioni riguardanti il personale appartenente alla c.d. "dirigenza militare".

2. L'assegno provvisorio (art. 2)

A decorrere dall' 1.12.1995, a favore degli Ufficiali appartenenti alla "dirigenza militare", con esclusione dei Carabinieri, è corrisposto un assegno provvisorio, in attesa della riformulazione dell'indennità di impiego operativo, in analogia a quanto già previsto per il personale non dirigente dall' art. 5 del D.P.R. 31.7.1995, n. 394.

Di seguito si riportano gli importi annui lordi di detto assegno provvisorio distinto per ciascun grado:

Grado Importo

Generale di corpo d'Armata e Divisione Generale di Brigata Colonnello con più di 25 anni di servizio Colonnello

€ 1.177,56 € 1.053,60 € 929,64 € 805,68

3. L'assegno pensionabile (art. 4)

La legge in esame dispone la corresponsione, con decorrenza 31.12.1995 a favore dei Colonnelli e Generali e gradi corrispondenti, di un assegno pensionabile nei seguenti importi annui lordi:

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PARTE TERZA – Pagina 532

Grado Importo

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata e Colonnello omogeneizzato Col. + 2 a. anz. grado e Ten. Col. omogeneizzato Colonnello e Ten. Col. omogeneizzato

€ 2.596,75 € 2.206,30 € 1.946,01 € 1.586,56 € 1.499,79

Il predetto emolumento, già previsto per il personale non dirigente dal D.P.R. 31.7.1995, n. 394 (vds. Parte II - Cap. XII), produce effetti sulla tredicesima mensilità. Inoltre, esso compete, nelle misura sopraindicate, anche al personale militare cui è attribuito lo stipendio del grado superiore (Colonnello o Generale) per effetto della cosiddetta "omogeneizzazione stipendiale" (Legge 231/1990). In tali ultimi casi, la corresponsione dell'assegno è condizionata dall'aver prestato servizio nel triennio precedente alla data di maturazione del diritto senza aver riportato una sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore" ovvero un giudizio complessivo inferiore a "nella media". L'assegno pensionabile assorbe il compenso legato alla prestazione dello straordinario obbligatorio (2 ore settimanali) non più previsto.

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PARTE TERZA – Pagina 533

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 8.8.1996 n. 427

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PARTE TERZA – Pagina 534

LEGGE 8 AGOSTO 1996, n. 427

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 agosto 1996, n. 193) Conversione in legge con modificazioni del:

D.L. 29 GIUGNO 1996, n. 341 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 luglio 1996, n. 152)

(stralcio)

Art. 2

comma 1 In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale

direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi: a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai

tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;

b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000.

comma 2 In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo

di Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal 1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi: a) generale di c.a. e di div., lire 190.000; b) generale di brigata, lire 170.000; c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire 150.000; d) colonnello, lire 130.000.

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PARTE TERZA – Pagina 535

comma 3 L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2

saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Art. 4

comma 1 L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle

Forze di polizia ed al personale equiparato è incrementata, con le stesse modalità e decorrenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle somme sottoindicate: a) di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del

supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) degli importi mensili lordi così determinati: Primo dirigente e colonnello L. 242.000 Primo dirigente e colonnello (+2) » 256.000 Dirigente super. e generale di brigata » 314.000 Dirigente gen. e generale di divisione » 356.000 Prefetto di 1ª classe e generale di corpo d'armata » 419.000 comma 2 Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze

armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è attribuito, con le stesse modalità e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al comma 1, lettera b).

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PARTE TERZA – Pagina 536

Il predetto assegno pensionabile è corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

comma 3 Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche al

personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale cui è attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata.

comma 4 Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si

applicano al personale delle capitanerie di porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

comma 5 Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale

omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».

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PARTE TERZA – Pagina 537

CAPITOLO XVI - D.P.R. 8 MAGGIO 1997

“Aggiornamento per l’anno 1997, del trattamento economico del personale

dirigenziale dello Stato non contrattualizzato”. Il D.P.R. 8.5.1997 apporta, a decorrere dall' 1.1.1997 un incremento del

9,58% degli importi delle competenze spettanti al personale militare dirigente ed assimilato, già fissati dal D.P.R. 10.5.1996.

L’incremento ha effetto anche sull’assegno pensionabile di cui all’art. 6, comma 2 della legge 8.8.1996, n. 427.

Di seguito si riportano gli importi degli stipendi iniziali annui lordi e

dell’assegno pensionabile riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere dall' 1.1.1997.

Grado Stipendio iniziale Assegno Pensionabile

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello

€ 33.163,25 € 27.135,29 € 23.193,93 € 17.762,06 € 16.444,67

€ 2.845,51 € 2.417,67 € 2.132,44 € 1.738,55 € 1.643,47

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PARTE TERZA – Pagina 538

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE TERZA – Pagina 539

COLONNELLO arruolato in data 05/11/1961; Promosso S.Tenente SPE in data 01/01/1962; " Tenente in data 05/11/1965; " Capitano in data 01/01/1969; " Maggiore in data 01/01/1977; " Tenente Colonnello in data 01/01/1980; " Colonnello in data 01/01/1983.

APPLICAZIONE D.P.R. 8.5.1997 (ART.5 LEGGE 231/90) gg mm aaaa aa mm gg Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/01/1983 01/01/1997 Servizio 35 1 26 05/11/1961 Benefici di Laurea == == == ------------------ 35 1 26 Detrazione fissa 25 == == ------------------ Da valutare 10 == == Residuo == 1 26 01/01/1997 30.152,11 Classe 5 scatto iniziale 01/01/1997 Assegno pensionabile D.L. 29.02.1996 n.92 2.132,44

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PARTE TERZA – Pagina 540

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

D.P.R. 8.5.1997

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PARTE TERZA – Pagina 541

D.P.R. 8 MA.GGIO 1997 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 maggio 1997, n. 119)

(stralcio) Gli stipendi e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti generali dello Stato e del personale con qualifica dirigenziale, nonché dei professori e ricercatori universitari, indicati all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in godimento alla data del 1° gennaio 1996, sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1997, in misura percentuale pari a 9,58 per cento. Il relativo onere resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.

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PARTE TERZA – Pagina 542

CAPITOLO XVII - INDENNITA' DI POSIZIONE

“Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico”.

1. Generalità

La legge 2.10.1997, n. 334 (art. 1 e 2) istituisce, a favore dei Dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali un’indennità di posizione, correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali.

L'emolumento, peraltro pensionabile ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lvo 30.12.1992, n. 503, compete anche ai Generali di Corpo d’Armata e di Divisione e gradi corrispondenti delle FF.AA..

La citata indennità, per espressa previsione della legge 334/1997, non produce effetti sulla determinazione delle indennità di ausiliaria, nonché su qualsiasi altro beneficio di carattere economico derivante dalla c.d. promozione alla vigilia e dagli scatti concedibili il giorno antecedente la cessazione dal servizio.

2. Determinazione dell’importo annuo della indennità di posizione e modalità di attribuzione

L’importo annuo dell’indennità in analisi (da corrispondere suddiviso in tredici mensilità) è suscettibile, ai sensi dell’art. 2 commi 5 e 7 della legge 216/1992, di rideterminazione annuale sulla base della percentuale media degli incrementi retributivi realizzati dalle altre categorie nell’anno precedente.

La corresponsione dell'emolumento in analisi risulta così fissata nel tempo:

Legge 2.10.1997, n. 334 (art. 1 comma 1)

Anni 1996 e 1997

€ 12.394,97 * ai Generali di Corpo d’Armata senza (1^ Fascia) riferimento all’incarico ricoperto;

* ai Generali di Divisione che ricoprono un incarico previsto dalle TT.OO. per il predetto grado ovvero per il grado Superiore.

€ 9.296,22 * tutti gli altri Generali di Divisione. (2^ Fascia)

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PARTE TERZA – Pagina 543

D.L.vo 31.3.1998, n. 80 (art. 45 comma 19)

Criteri analoghi a quelli stabiliti dalla Legge 334/1997. Anno 1998 € 13.201,88 * ai Generali di Corpo d’Armata senza (1^ Fascia) riferimento all’incarico ricoperto;

* ai Generali di Divisione che ricoprono un incarico previsto dalle TT.OO. per il predetto grado ovvero per il grado Superiore.

€ 9.901,40 * tutti gli altri Generali di Divisione. (2^ Fascia)

Legge 23.12.1998, n. 448 (art. 24 comma 6)

Criteri analoghi a quelli stabiliti dalla Legge 334/1997.

Anno 1999 Anno 2000

€ 13.315,42 € 13.592,38 *ai Generali di Corpo d’Armata senza (1^ Fascia) riferimento all’incarico ricoperto;

*ai Generali di Divisione che ricoprono un incarico previsto dalle TT.OO. per il predetto grado ovvero per il grado Superiore.

€ 9.986,55 €10.194,27 *tutti gli altri Generali di Divisione. (2^ Fascia)

il Sig. Ministro della Difesa, attese le particolari condizioni di complessità e rilevanza delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 1 comma 1, lettera a), della legge 2 10 1997, n. 334 (prorogato nei termini stabiliti dall’art. 24, comma 6, della legge 23.12.1998, n. 448), ha approvato, in data 12.6.1999, la seguente configurazione della maggiorazione dell’indennità in oggetto per il personale militare:

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PARTE TERZA – Pagina 544

a) maggiorazione del 30%:

- Membri del Comitato dei Capo di Stato Maggiore; - Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

b) maggiorazione del 25%:

- Tenenti generali e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto dalle tabelle ordinative;

- Tenenti Generali/Maggior Generali e gradi corrispondenti con funzioni di capo di Gabinetto, Sottocapo di Stato Maggiore di Forza Armata e di Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri;

- Tenenti Generali/Maggior Generali e gradi corrispondenti con funzioni di Vice Segretario Generale, Direttore Generale e Capo di Ufficio Centrale.

c) Maggiorazione del 15%:

- Maggior Generali e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto dalle tabelle ordinative;

- Maggior Generali e gradi corrispondenti con compiti di Vice Capo di Gabinetto.

A decorrere dal 12.6.1999

Fascia Percentuale di Maggiorazione

Importo annuo lordo per tredici mensilità

misura base

€ 13.315,42

15%

€ 15.312,73

25%

€ 16.644,27

1^

30% € 17.310,05

2^

€ 9.986,55

A decorrere dall'1.1.2000

Fascia Percentuale di Maggiorazione

Importo annuo lordo per tredici mensilità

misura base

€ 13.592,38

15%

€ 15.631,24

25%

€ 20.898,28

1^

30% € 16.994,47

2^

€ 10.194,27

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PARTE TERZA – Pagina 545

D.P.C.M. 28.05.2001

Anno 2001

Fascia Percentuale di Maggiorazione

Importo annuo lordo per tredici mensilità

misura base

€ 21.179,90

15%

€ 24.356,88

25%

€ 26.474,87

1^

30% € 27.533,87

2^

€ 16.660,90

D.P.C.M. 17.05.2002

Anno 2002

Fascia Percentuale di Maggiorazione

Importo annuo lordo per tredici mensilità

misura base

€ 22.092,75

15%

€ 25.406,66

25%

€ 27.615,94

1^

30% € 28.720,58

2^

€ 17.378,98

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PARTE TERZA – Pagina 546

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

LEGGE 6.3.1992 n. 216 D.Lvo 30.12.1992 n. 503 LEGGE 2.10.1997 n. 334 D.Lvo 23.3.1998 n. 80 LEGGE 23.12.1998 n. 448 D.P.C.M. 28.5.2001 D.P.C.M. 17.5.2002

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PARTE TERZA – Pagina 547

LEGGE 6 MARZO 1992, n. 216 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56)

(stralcio)

Art. 2 comma 5 Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento

generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente.

comma 7 Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle procedure previste

dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono superare gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche generali definite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale. Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle procedure previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono superare gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche generali definite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.

D.Lgs. 30 DICEMBRE 1992, n. 503 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305)

(stralcio)

Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle pensioni)

comma 1 Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi

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PARTE TERZA – Pagina 548

iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo

della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.

LEGGE 2 OTTOBRE 1997, n. 334

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 ottobre 1997, n. 232) (stralcio)

Art. 1 (Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico)

comma 1 In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di

lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità; a) lire 24 milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore; b) lire 18 milioni per ogni altra funzione.

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PARTE TERZA – Pagina 549

In presenza di particolari condizioni di complessità o rilevanza delle posizioni, ciascun Ministro può riconoscere una maggiorazione della indennità di cui alla lettera a) fino al 30 per cento del suo importo, nel limite delle risorse assegnate dal Ministro del tesoro in proporzione alle unità di personale in servizio al 1° gennaio 1996.

comma 2 L'indennità di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi

criteri, spetta al personale delle carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonché ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio, nonché ai dirigenti generali equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di compensi o indennità aventi analoga natura, fatto salvo il trattamento di miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli enti di appartenenza.

Art. 2

(Trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato)

Il bilancio triennale 1998-2000, e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato, nonché dei professori e ricercatori universitari, con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi di trattamento comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2.

D.Lvo 23 MARZO 1998, n. 80 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 82)

Art. 45

comma 19 Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997,

n. 334, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei contratti

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PARTE TERZA – Pagina 550

collettivi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in lire 37 miliardi per l'anno 1998, si provvede utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

LEGGE 23 DICEMBRE 1998, n. 448 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 Dicembre 1998, n. 302)

Art. 24

comma 6 Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

D.P.C.M. 28 MAGGIO 2001 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2001, n. 160)

Articolo Unico

Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari dei colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1° gennaio 2000 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in misura percentuale pari a 2,60 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

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PARTE TERZA – Pagina 551

D.P.C.M. 17 MAGGIO 2002 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 2002, n. 161)

Articolo Unico

Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei Colonnelli e Generali delle Forze armate in godimento alla data del 1° gennaio 2001 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in misura percentuale pari a 4,31 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente misura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

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PARTE TERZA – Pagina 552

CAPITOLO XVIII - D.P.R. 5 OTTOBRE 1998

“Aggiornamento, per l’anno 1998, del trattamento economico del personale

dirigente dello Stato non contrattualizzato”. Il D.P.R. 5.10.1998, concernente i miglioramenti spettanti al personale

dirigenziale dello Stato non contrattualizzato a decorrere dall' 1.1.1998 dispone un incremento nella misura percentuale del 6,51% con effetto sullo stipendio, sull’indennità integrativa speciale, sul compenso per lavoro straordinario, sugli assegni fissi e continuativi in godimento all' 1.1.1997. L’incremento del 6,51% concorre indirettamente alla rivalutazione del compenso per lavoro straordinario. Di seguito si riportano gli importi degli stipendi iniziali annui lordi e dell’assegno pensionabile riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere dall’ 1.1.1998.

Grado Stipendio iniziale Assegno pensionabile

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello

€ 35.322,18 € 28.901,80 € 24.703,85 € 18.918,37 € 17.515,22

€ 3.030,76 € 2.575,06 € 2.271,26 € 1.851,73 € 1.750,46

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PARTE TERZA – Pagina 553

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE TERZA – Pagina 554

COLONNELLO arruolato in data 05/11/1961; Promosso S.Tenente SPE in data 01/01/1962; " Tenente in data 05/11/1965; " Capitano in data 01/01/1969; " Maggiore in data 01/01/1977; " Tenente Colonnello in data 01/01/1980; " Colonnello in data 01/01/1983.

APPLICAZIONE D.P.R. 5.10.98 (ART.5 LEGGE 231/90) gg mm aaaa aa mm gg Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/01/1983 01/01/1998 Servizio 36 1 26 05/11/1961 Benefici di Laurea == == == ------------------ 36 1 26 Detrazione fissa 25 == == ------------------ Da valutare 10 == == Residuo 1 1 26 01/01/1998 32.115,01 Classe 5 scatto iniziale 01/01/1998 Assegno pensionabile D.L. 29.02.1996 n.92 2.271,26 Residuo 1 1 26 05/11/1998 Servizio == 10 4 01/01/1998 ------------------ 2 == == 01/11/1998 33.597,24 Classe 6 scatto iniziale

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PARTE TERZA – Pagina 555

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

D.P.R. 5.10.1998

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PARTE TERZA – Pagina 556

D.P.R. 5 OTTOBRE 1998 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1998, n. 254)

Articolo Unico Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti che ricoprono uffici di livello dirigenziale generale o comunque funzioni di analogo livello e del personale con qualifica dirigenziale già destinatario della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dei professori e ricercatori universitari indicati all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in godimento alla data del 1° gennaio 1997 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in misura percentuale pari al 6,51 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

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PARTE TERZA – Pagina 557

CAPITOLO XIX - D.P.C.M. 30 APRILE 1999

“Adeguamento annuale del trattamento economico del personale non

contrattualizzato, di cui all’art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 488”.

Il D.P.C.M. 30.4.1999, prevede per il personale non contrattualizzato,

l’aumento, in misura percentuale pari allo 0,86% ed a decorrere dall' 1.1.1999, degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi in godimento alla data dell' 1.1.1998. L’incremento dello 0,86% va calcolato anche sull’importo dell’indennità di posizione ex lege n. 334/1997, di cui fruiscono Tenenti Generale, Maggiori Generale e gradi corrispondenti e concorre indirettamente alla rivalutazione del compenso per lavoro straordinario. Di seguito si riportano gli importi degli stipendi iniziali annui lordi e dell’assegno pensionabile riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere dall’1.1.1999.

Grado Stipendio iniziale Assegno pensionabile

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello

€ 35.625,95 € 29.150,35 € 24.916,31 € 19.081,07 € 17.665,85

€ 3.056,82 € 2.597,20 € 2.290,79 € 1.867,65 € 1.765,52

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PARTE TERZA – Pagina 558

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE TERZA – Pagina 559

COLONNELLO arruolato in data 05/11/1961; Promosso S.Tenente SPE in data 01/01/1962; " Tenente in data 05/11/1965; " Capitano in data 01/01/1969; " Maggiore in data 01/01/1977; " Tenente Colonnello in data 01/01/1980; " Colonnello in data 01/01/1983.

APPLICAZIONE D.P.C.M. 30.4.99 gg mm aaaa aa mm gg Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/01/1983 01/01/1999 Servizio 37 1 26 05/11/1961 Benefici di Laurea == == == ------------------ 37 1 26 Detrazione fissa 25 == == ------------------ Da valutare 12 == == Residuo == 1 26 01/01/1999 33.886,18 Classe 6 scatto iniziale 01/01/1999 Assegno pensionabile D.L. 29.02.1996 n.92 2.290,79

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PARTE TERZA – Pagina 560

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

D.P.C.M. 30.4.1999

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PARTE TERZA – Pagina 561

D.P.C.M. 30 APRILE 1999 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 1999, n. 153)

Articolo Unico Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia nonché del personale della carriera diplomatica in godimento alla data del 1° gennaio 1998 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in misura percentuale pari a 0,86 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

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PARTE TERZA – Pagina 562

CAPITOLO XX - D.P.C.M. 27 GIUGNO 2000

“Aumenti per assegni fissi, indennità e stipendi delle categorie di personale

non contrattualizzato”. Il D.P.C.M. 27.6.2000 prevede, a decorrere dall' 1.1.2000, per il personale

dirigente, l’aumento in misura percentuale del 2,08% degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi in godimento alla data dell' 1.1.1999.

L’incremento del 2,08% va applicato anche sull’importo dell’indennità di posizione ex lege n. 334/1997, di cui fruiscono gli Ufficiali aventi gradi apicali dell’ordinamento gerarchico militare (attualmente: Generale, Tenente Generale, maggiore Generale, e/o gradi corrispondenti) e concorre indirettamente alla rivalutazione del compenso per lavoro straordinario. Di seguito si riportano gli importi degli stipendi iniziali annui lordi e dell’assegno pensionabile riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere dall’1.1.2000:

Grado Stipendio iniziale Assegno pensionabile

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello

€ 36.366,97 € 29.756,68 € 25.434,57 € 19.477,96 € 18.033,30

€ 3.120,40 € 2.651,23 € 2.338,44 € 1.906,50 € 1.802,24

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PARTE TERZA – Pagina 563

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE TERZA – Pagina 564

COLONNELLO arruolato in data 05/11/1961; Promosso S.Tenente SPE in data 01/01/1962; " Tenente in data 05/11/1965; " Capitano in data 01/01/1969; " Maggiore in data 01/01/1977; " Tenente Colonnello in data 01/01/1980; " Colonnello in data 01/01/1983.

APPLICAZIONE D.P.C.M. 27.6.2000 gg mm aaaa aa mm gg Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/01/1983 01/01/2000 Servizio 38 1 26 05/11/1961 Benefici di Laurea == == == ------------------ 38 1 26 Detrazione fissa 25 == == ------------------ Da valutare 12 == == Residuo 1 1 26 01/01/2000 34.591,01 Classe 6 scatto iniziale 01/01/2000 Assegno pensionabile D.L. 29.02.1996 n.92 2.338,44 Residuo 1 1 26 05/11/2000 Servizio == 10 4 01/01/2000 ------------------ 2 == == 01/11/2000 36.117,08 Classe 7 scatto iniziale

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PARTE TERZA – Pagina 565

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

D.P.C.M. 27.6.2000

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PARTE TERZA – Pagina 566

D.P.C.M. 27 GIUGNO 2000 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 2000, n. 201)

Articolo Unico Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia nonché del personale della carriera diplomatica in godimento alla data del 1° gennaio 1999 sono aumentati, da decorrere dal 1° gennaio 2000, in misura percentuale pari a 2,08 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

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PARTE TERZA – Pagina 567

CAPITOLO XXI - INDENNITA' PEREQUATIVA

“Perequazione del trattamento economico del personale dirigente delle

Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare nonché delle Forze Armate”.

1. Generalità

L’art. 24, commi 5 e 6 del D.Lvo 3.2.1993, n. 29 dispone il riequilibrio del trattamento economico del personale civile e militare non contrattualizzato (dirigenti) con i trattamenti economici complessivi e gli incrementi fruiti dal personale contrattualizzato, comunque determinatisi a partire dal mese di febbraio dell’anno 1993.

2. Corresponsione dell’indennità perequativa

Il D.P.C.M. in data 3.1.2001, emanato in attuazione dell’art. 19 della legge 28.7.1999, n. 266 concernente quanto individuato dal D.Lvo 29/1993, ha previsto che nei confronti degli Ufficiali di seguito specificati venga corrisposto , a decorrere dall' 1.1.2000, un indennità perequativa di:

€ 6.507,36 - Brigadiere Generale e gradi corrispondenti; € 4.183,30 - Colonnelli e gradi corrispondenti.

L’indennità, da corrispondere per 13 mensilità in ragione di 1/13 di detti importi, pur essendo pensionabile, non produce effetti sulla determinazione dell’indennità di ausiliaria, nonché su qualsiasi altro beneficio economico acquisibile per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione del servizio. Parimenti, non è computabile ai fini dell’indennità di buonuscita.

Detti importi sono stati rideterminati, per effetto del D.P.C.M. 28.5.2001 e del D.P.C.M. 17.5.2002, rispettivamente con decorrenza 1.1.2001 e 1.1.2002 nelle seguenti misure annue lorde:

D.P.C.M. 28.5.2001

ANNO 2001

€ 11.999,36 - Brigadieri Generali e gradi corrispondenti

€ 7.133,30 - Colonnelli e gradi corrispondenti

D.P.C.M. 17.5.2002

ANNO 2002

€ 12.516,53 - Brigadieri Generali e gradi corrispondenti

€ 7.440,75 - Colonnelli e gradi corrispondenti

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PARTE TERZA – Pagina 568

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

D.Lvo 3.2.1993 n. 29 LEGGE 28.7.1999 n. 266 D.P.C.M. 3.1.2001 D.P.C.M. 28.5.2001 D.P.C.M. 17.5.2002

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PARTE TERZA – Pagina 569

D.Lgs. 3 FEBBRAIO 1993, n. 29 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1993, n. 30)

Art. 24

comma 5 Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle

risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

comma 6 I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre

1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 2, comma 5, sono assegnati alle Università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le Università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le Università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione europea e internazionale. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile

LEGGE 28 LUGLIO 1999, n. 266

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1999, n. 183) (stralcio)

Art. 19

(Disposizioni finali)

comma 1 Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce, d'intesa con il Dipartimento

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PARTE TERZA – Pagina 570

della funzione pubblica, il quadro delle esigenze ai fini della

perequazione dei trattamenti del personale di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

comma 2 Nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel quadro delle più generali compatibilità della finanza pubblica e della complessiva politica per il personale pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

comma 3 La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in attuazione degli

indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del triennio considerato.

comma 4 Previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, dei criteri, dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.

comma 5 I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10 della presente

legge, in relazione agli obiettivi di conferma e rafforzamento della specificità ed unitarietà di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale delle predette carriere.

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PARTE TERZA – Pagina 571

D.P.C.M. 3 GENNAIO 2001 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2001, n. 37)

Articolo Unico comma 1 Ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai

gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un'indennità perequativa determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: a) L. 12.600.000 per il personale con il grado di brigadiere

generale o grado o qualifica corrispondente; b) L. 8.100.000 per il personale con il grado di colonnello o grado

o qualifica corrispondente.

comma 2. L'indennità perequativa, da erogare utilizzando quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, compete esclusivamente al personale che riveste i gradi o le qualifiche indicate al comma 1, è pensionabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non produce effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

D.P.C.M. 28 MAGGIO 2001 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2001, n. 160)

Articolo Unico

Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1° gennaio 2000 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in misura percentuale pari a 2,60 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

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PARTE TERZA – Pagina 572

D.P.C.M. 17 MAGGIO 2002 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 2002, n. 161)

Articolo Unico

Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei Colonnelli e Generali delle Forze armate in godimento alla data del 1° gennaio 2001 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in misura percentuale pari a 4,31 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente misura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

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PARTE TERZA – Pagina 573

CAPITOLO XXII - D.P.C.M. 28 MAGGIO 2001

“Adeguamento della retribuzione delle categorie di docenti e ricercatori

universitari, del personale dirigente della Polizia di stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei Colonnelli e Generali delle Forze Armate”.

Il D.P.C.M. 28.5.2001 prevede l’aumento in misura percentuale pari al 2,60% a decorrere dall' 1.1.2001, degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi in godimento alla data dell' 1.1.2000 da parte del personale dirigente non contrattualizzato.

L’incremento del 2,60% determina inoltre, per effetto indotto, dall' 1.1.2001, la rivalutazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Non va, invece applicato sulle misure dell’indennità di posizione di cui alla legge 2.10.1997, n. 334, né in quelle dell’indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3.1.2001.

Tali indennità sono state, infatti, appositamente rideterminate con separato provvedimento. Di seguito si riportano gli importi degli stipendi iniziali annui lordi e dell’assegno pensionabile riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere dall’1.1.2001.

Grado Stipendio iniziale Assegno pensionabile

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello

€ 37.312,51 € 30.530,35 € 26.095,87 € 19.984,39 € 18.502,16

€ 3.201,53 € 2.720,16 € 2.399,24 € 1.956,07 € 1.849,10

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PARTE TERZA – Pagina 574

ESEMPI DI DETERMINAZIONE STIPENDIALE

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PARTE TERZA – Pagina 575

COLONNELLO arruolato in data 05/11/1961. Promosso S.Tenente SPE in data 01/01/1962; " Tenente in data 05/11/1965; " Capitano in data 01/01/1969; " Maggiore in data 01/01/1977; " Tenente Colonnello in data 01/01/1980; " Colonnello in data 01/01/1983.

APPLICAZIONE D.P.C.M. 28.5.2001 gg mm aaaa aa mm gg Colonnello con anzianita' assoluta e decorrenza assegni in data 01/01/1983 01/01/2001 Servizio 39 1 26 05/11/1961 Benefici di Laurea == == == ------------------ 39 1 26 Detrazione fissa 25 == == ------------------ Da valutare 14 == == Residuo == 1 26 01/01/2001 37.056,13 Classe 7 scatto iniziale 01/01/2001 Assegno pensionabile D.L. 29.02.1996 n.92 2.399,24

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PARTE TERZA – Pagina 576

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

D.P.C.M. 28.5.2001

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PARTE TERZA – Pagina 577

D.P.C.M. 28 MAGGIO 2001 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2001, n. 160)

Articolo Unico

Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1° gennaio 2000 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in misura percentuale pari a 2,60 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

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PARTE TERZA – Pagina 578

CAPITOLO XXIII - D.P.C.M. 17 MAGGIO 2002

“Adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei Colonnelli e Generali delle Forze Armate”.

Il D.P.C.M. 17 maggio 2002 prevede l’aumento in misura percentuale pari al 4,31% a decorrere dal 1 gennaio 2002, degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi in godimento alla data del 1 gennaio 2000 da parte del personale dirigente non contrattualizzato.

L’incremento del 4,31% determina inoltre, per effetto indotto, dal 1 gennaio 2002, la rivalutazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Va inoltre applicato sulle misure dell’indennità di posizione di cui alla legge 2.10.1997, n. 334, nonché sull’indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3.1.2001. Di seguito si riportano gli importi degli stipendi iniziali annui lordi e dell’assegno pensionabile riferiti ai "gradi dirigenziali" spettanti a decorrere dall’1.1.2002.

Grado Stipendio iniziale Assegno pensionabile

Generale di Corpo d’Armata

Generale di Divisione

Generale di Brigata

Colonnello + 2 anni anzianità grado

Colonnello

€ 38.920,68

€ 31.846,21

€ 27.220,602

€ 20.845,72

€ 19.299,60

€ 3.339,52

€ 2.837,40

€ 2.502,65

€ 2.040,38

€ 1.928,80

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PARTE TERZA – Pagina 579

PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN STRALCIO

D.P.C.M. 17.5.2002

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PARTE TERZA – Pagina 580

D.P.C.M. 17 MAGGIO 2002 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 2002, n. 161)

Articolo Unico

Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei Colonnelli e Generali delle Forze armate in godimento alla data del 1° gennaio 2001 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in misura percentuale pari a 4,31 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente misura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

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APPENDICE – Pagina 581

APPENDICE

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APPENDICE – Pagina 582

TABELLE RIEPILOGATIVE CONCERNENTI LA DISTRIBUZIONE DEI VARI GRADI NEI LIVELLI FUNZIONALI - RETRIBUTIVI

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APPENDICE – Pagina 583

LEGGE 312/80 dal 1.7.1978

LEGGE 432/81 Dal 1.2.1981

LEGGE 34/84 dal 1.1.1983

LEGGE 468/87 dal 16.11.1987

LEGGE 231/90 dal 1.7.1990

LEGGE 23/93 dal 1.1.1992

GRADI livello scatti livello Scatti livello Sc. livello Sc. livello Sc. livello Scatti

1° Cap. Magg. = = = = = = = = = = = =

Cap. Magg. Sc. = = = = = = = = = = = =

Cap. Magg. Ca. = = = = = = = = = = = =

Cap. Magg. Ca. scelto = = = = = = = = = = = =

Cap. Magg. Ca. sc. + 8 anni serv. gr.

= = = = = = = = = = = =

Serg. – 4 anni serv. = = = = = = = = = = V = Serg. + 4 anni serv. = = = = = = = = = = VI =

Sergente IV = IV = V = V = V = = =

Serg. Magg.

V

=

V

=

V

1

V

1

V

1

VI

1 Serg. Magg. Ca. = = = = = = = = = = = =

Serg. Magg. Ca + 8 anni serv. gr.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Maresciallo = = = = = = = = = = = =

Mar. Ord.

V

1

V

1

V

2

V

2

V

2

VI

2 Mar. Capo

V

2

V

2

V

3

V

3

V

3

VI bis =

Mar. Magg. VI = VI = VI = VI = VI = VII= =

Mar. Magg. Aiut

VI

1

VI

1

VI

1

VI bis

=

VI bis = VII= 1

Mar. Magg. Aiut con + 5 anni a.g.

=

=

VI bis =

VI bis =

= = = = = =

Aiutante = = =

= = = = = = = = =

1° Maresciallo = = = = = = = = = = = =

1° Maresciallo + 7 anni nel grado

=

=

=

= = =

=

= = =

=

=

1° M.llo “Luogot.”

=

=

=

=

=

=

=

= = =

=

=

S.Tenente

VI

=

VI

=

VI

=

VI

=

VI =

=

=

Tenente

VII

=

VII

=

VII

=

VII

=

VII =

=

2

Capitano

VII

1

VII

1

VII

1

VII

1

VII

1

=

3

Maggiore

VIII

=

VIII

=

VIII

=

VIII

=

VIII =

=

= Ten. Col. VIII 1 VIII 1 VIII bis = VIII bis = VIII bis = = =

Ten. Col. 4 a.g./24 a.s. VIII bis = VIII bis = = = = = = = = =

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APPENDICE – Pagina 584

GRADI

D.P.R. 394/95 Dal 1.1.1995

D.L.gs 196/95 (riordino SU) dal 1.9.1995

D.L. 564/95

(auton. magg.) dal 1.9.1995

Legge 85/97 dal 1.1.1996

D.P.R. 360/96 dal 1.1.1996

D.P.R. 255/99 dal 1.10.1998

D.P.R. 139/01 dal 1.7.2000

D.L.gs 196/95 così

mod. dal D.L.gs 82/01 (riordino SU) dal

15.03.2001

D.L.gs 298/00 così mod. dal D.L.gs 186/01 dal 15.03.2001

Livello scatti livello Scatti livello scatti livello Scatti livello scatti Livello scatti livello scatti Livello Sc. ger

.

Sc. agg.

livello. Scat.tii

1° Cap. Magg. = = V = = = = =

V = V =

V = V = = = =

Cap. Magg. Sc. = = V

1

= = = = V

1

V

1

V

1

V

1

= = =

Cap. Magg. Ca. = = V

2

= = = = V

2

V

2

V

2

V

2

= = =

Cap. Magg. Ca. scelto = = V 3 = = = = V 3 V 3 V 3 V 3 = = =

Cap. Magg. Ca. sc. + 8 anni serv. gr. = = = = = = = = = = = = = = V 3 1 = =

Serg. – 4 anni serv. V = = = = = = = = = = = = = = = = = = Serg. + 4 anni serv. VI = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Sergente = = VI = = = = = VI = VI = VI = VI = = = = Serg. Magg. VI 1 VI 1 = = = = VI 1 VI 1 VI 1 VI 1 = = =

Serg. Magg. Ca. = = VI bis = = = = = VI bis = VI bis = VI bis = VI bis = = = = Serg. Magg. Ca + 8 anni

serv. gr. = = = = = = = = = = = = = = VI bis = = = =

Maresciallo = = VI 2 = = = = VI 2 VI 2 VI 2 VI = = = =

Mar. Ord. VI 2 VI bis 1 = = = = VI bis 1 VI bis 1 VI bis 1 VI bis = = = =

Mar. Capo VI bis = VII = = = = = VII = VII = VII = VII = = = =

Mar. Magg. VII = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Mar. Magg. Aiut VII 1 = = = = = = = = = = = = = = = = =

Aiutante VII bis (1.9.95) VII bis = = = = = VII bis = VII bis = VII bis = = = = = =

1° Maresciallo = = = = = = = = = = = = = = VII bis = = = = 1° Maresciallo + 7 anni

nel grado = = = = = = = = = = = = = = VII bis = 1 = =

1° M.sciallo “Luogotenente”

= = = = = = = = = = = = = = VII bis = 2 = =

S.Tenente

VI = = = VI = VI = VI = VI = VI = = = = VII bis =

Tenente

VII 2 = = VII = VII bis = VII bis = VII bis = VII bis = = = 1 VIII =

Capitano

VII 3 = = VII 1 VIII = VIII = VIII = VIII = = = = VIII =

Maggiore

VIII = = = VIII = VIII 1 VIII 1 VIII 1 VIII 1 = = = IX =

Ten. Col. dal 1.6.1995

IX = = = IX = IX = IX = IX = IX = = = = IX =

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APPENDICE – Pagina 585

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APPENDICE – Pagina 586

PRONTUARIO

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APPENDICE – Pagina 587

LEGGE 27 OTTOBRE 1973, N. 628

Misure dell'assegno perequativo:

Grado Importo

Tenente Colonnello per. 615 Tenente Colonnello par. 560 Tenente Colonnello par. 530 Tenente Colonnello par. 500 Tenente Colonnello par. 420 Maggiore e 1° Capitano Capitano Tenente S. Tenente Aiut. di Batt. e Mar. Magg. “A” Mar. Magg. - Capo – Ordinario Sergente Maggiore Sergente par. 125 Sergente par. 105

€ 803,09 € 741,63 € 694,92 € 652,29 € 652,29 € 537,12 € 475,14 € 414,71 € 335,70 € 516,07 € 430,96 € 361,52 € 286,50 € 265,98

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APPENDICE – Pagina 588

LEGGE 10 DICEMBRE 1973, N. 804

Stipendi anni lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti" (importi iniziali):

Grado dal 1.1.1971 dal 1.7.1972 dal 1.12.1972

Generale C.A.

Generale D.

Generale B.

Colonnello + 2 anni di grado

Colonnello - 2 anni di grado

€ 3.268,32

€ 2.957,49

€ 2.449,56

€ 1.993,52

€ 1.993,52

€ 5.767,27

€ 4.777,74

€ 2.916,95

€ 2.482,35

€ 2.277,57

€ 6.476,37

€ 5.267,86

€ 2.979,96

€ 2.520,52

€ 2.277,57 Indennità di funzione (importi iniziali):

Grado Dall' 1.7.1972 Dall'1.12.1972

Generale di Brigata Colonnello

€ 1.146,53 € 604,25

€ 1.497,73 € 846,99

Sistema parametrale a favore dei tenenti Colonnelli (importi iniziali):

Parametro Stipendio dal 1.12. 1972

500 530 560 615

€ 1.897,98 € 2.011,86 € 2.125,74 € 2.334,51

La progressione economica si articola in aumenti biennali in ragione del 2,5%

calcolato sul valore iniziale.

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APPENDICE – Pagina 589

LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 187

Stipendi annui lordi spettanti a decorrere dall' 1.1.1976 (importi iniziali):

Grado Importo

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello (2° livello) Colonnello Tenente Colonnello (parametro 615) Tenente Colonnello (parametro 560) Tenente Colonnello (parametro 530) Tenente Colonnello (parametro 500) Tenente Colonnello (parametro 420) Maggiore Capitano Tenente Sottotenente spe Sottotenente rich. d’autorità S.Ten. rich. a domanda - S.Ten. di 1ª nomina Aiutante. di Batt. - Mar. Magg. “Aiutante” Maresciallo Maggiore Maresciallo Capo Maresciallo Ordinario Sergente Maggiore

€ 6.476,37 € 5.267,86 € 2.979,96 € 2.520,52 € 2.277,57 € 2.334,51 € 2.125,74 € 2.011,86 € 1.897,98 € 1.594,30 € 1.309,61 € 1.081,85 € 948,99 € 664,29 € 626,33 € 607,35 € 930,01 € 827,52 € 745,38 € 637,72 € 580,78

La progressione economica si articola in aumenti biennali in ragione del 2,5%

calcolato sul valore iniziale.

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APPENDICE – Pagina 590

Abbattimento dell'anzianità di servizio per la determinazione dello

stipendio e dell'indennità di funzione (art. 27 D.P.R. 1079/1970 - modificato

dall'art. 23 della legge 187/1976).

Grado Anni Generale di C.A. Generale di Div. Generale di Brig. Colonnello (2° livello) Colonnello Tenente Colonnello Maggiore Capitano - Tenente - S.Tenente Aiutante di battaglia Maresciallo Maggiore Maresciallo Capo Maresciallo Ordinario Sergente Maggiore - Sergente

29 27 25 21 19 17 6 0 14 12 10 6 0

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APPENDICE – Pagina 591

LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312

Stipendi annui lordi spettanti a decorrere dall' 1.7.1978 (importi iniziali):

Grado Livello Importo Classe

Tenente Colonnello 24 anni di servizio o 4 anni di grado Tenente Colonnello e Maggiore Capitano e Tenente Sottotenente - Aiut. di Battaglia Maresciallo Magg. “A” - Maresciallo Magg. Maresciallo Capo - Maresciallo Ordinario Sergente Maggiore Sergente

VIII bis

VIII VII VI VI V V IV

€ 3.067,75 € 2.788,87 € 2.324,06 € 1.859,24 € 1.859,24 € 1.626,84 € 1.626,84 € 1.440,91

€ 490,84 € 446,22 € 371,85 € 297,48 € 297,48 € 260,29 € 260,29 € 230,55

La progressione economica nell'ambito di ciascun livello si articola in classi del

valore del 16% calcolato sul piede di livello ed in scatti del valore del 2,5%

calcolato sull'importo di ciascuna classe.

Le classi sono conseguibili al compimento di: tre, sei, dieci, quindici e venti anni

di permanenza nel livello.

Per l'ultima classe il numero di scatti attribuibili è illimitato.

Stipendi annui lordi ed indennità di funzione spettanti a decorrere dall'

1.1.1979 (importi iniziali):

Grado Stipendio

Scatto Indennità funzione

Scatto

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello (2° livello) Colonnello

€ 9.066,92 € 7.375,00 € 4.171,94 € 3.528,72 € 3.188,60

€ 226,67 € 184,37 € 104,30 € 88,22 € 79,72

--- ---

€ 2.096,82 € 1.185,79 € 1.185,79

--- ---

€ 52,42 € 29,64 € 29,64

La progressione economica si articola in scatti biennali del 2,5% calcolato

sull'importo iniziale.

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APPENDICE – Pagina 592

LEGGE 6 AGOSTO 1981, N. 432

Stipendi annui lordi iniziali di livello spettanti dall' 1.2.1981:

Grado Livello Imp. Iniz. Classe

Tenente Colonnello 24 anni servizio o 4 anni grado Tenente Colonnello e Maggiore Capitano e Tenente Mar. Magg.“A” con almeno 5 anni di anzianità di qualif. S.Ten. - Aiut. di Batt. - Mar. Magg. “A” - Mar. Magg. Mar. Capo – Mar. Ordinario e Sergente Maggiore Sergente

VIII bis VIII VII

VI bis

VI

V IV

€ 3.408,62 € 3.098,74 € 2.602,94 € 2.365,37

€ 2.127,80

€ 1.890,23 € 1.714,64

€ 272,69 € 247,90 € 208,24 € 189,23

€ 170,23

€ 151,22 € 137,17

La progressione economica si articola in 8 classi biennali in ragione dell'8%

calcolato sul piede di livello.

In ciascuna classe sono previsti 2 scatti biennali in ragione del 2,5% sul valore

iniziale di classe.

Sull'ottava classe è concedibile un numero illimitato di scatti biennali.

Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti" a decorrere dall'

1.2.1981 (importi iniziali):

Grado Importo iniziale Scatto Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni di grado Colonnello – 2 anni di grado

€ 11.152,31 € 9.071,26 € 7.710,57 € 5.835,31 € 5.380,50

€ 278,81 € 226,78 € 192,76 € 145,88 € 134,51

La progressione economica si articola in scatti biennali del 2,5% calcolato

sull'importo iniziale.

Soppressione in data 1.2.1981 dell'indennità di funzione.

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APPENDICE – Pagina 593

LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 869

Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti" a decorrere dall'1.1.1983 (importi iniziali):

Grado Importo

iniziale

Classe

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni di anzianità grado Colonnello – 2 anni di anzianità grado

€ 12.512,89 € 10.177,95 € 8.651,26 € 6.547,22 € 6.036,92

€ 1.001,03 € 814,24 € 692,10 € 523,78 € 482,95

La progressione economica si articola in otto classi biennali in ragione dell'8%,

calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del

2,5% calcolati sul valore dell'ultima classe.

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APPENDICE – Pagina 594

LEGGE 20 MARZO 1984, N. 34

Stipendi annui lordi iniziali di livello spettanti dall' 1.1.1983:

Grado Livello Importo

iniziale

Classe

Tenete Colonnello Maggiore Capitano e Tenente Mar. Magg. “A” con 5 anni di anzianità di qualifica - Mar. Magg. Carica Speciale S.Tenente - Aiut. di Batt. – Mar. Magg. “A” Mar. Magg. Mar. Capo - Mar. Ord. - Serg. Magg. e Serg.

VIII bis VIII VII

VI bis

VI

V

€ 4.374,39 € 3.976,72 € 3.305,32 € 3.072,92

€ 2.840,51

€ 2.478,99

€ 262,46 € 238,60 € 198,32 € 184,37

€ 170,43

€ 148,74

La progressione economica si articola in 8 classi biennali in ragione del 6%

calcolato sul piede di livello.

In ciascuna classe sono previsti 2 scatti biennali in ragione del 2,5% sul valore

iniziale di classe.

Sull'ottava classe è previsto un numero illimitato di scatti biennali del 2,5%

calcolati sul valore iniziale di detta classe.

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APPENDICE – Pagina 595

LEGGE 17 APRILE 1984, N. 79

Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti" a decorrere dall'1.1.1984 (importi iniziali):

Grado Importo iniziale Classe

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello – 2 anni anzianità grado

€ 14.139,57 € 11.501,08 € 9.775,92 € 7.398,35 € 6.821,72

€ 848,37 € 690,06 € 586,55 € 443,90 € 409,30

La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6% (e non

più del 8%) calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti

biennali del 2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.

Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il

grado di Colonnello in numero di 7.

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APPENDICE – Pagina 596

LEGGE 8 MARZO 1985, N. 72

Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti" a decorrere dall'

1.1.1985 (importi iniziali):

Grado Importo iniziale Classe

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello – 2 anni anzianità grado

€ 14.775,85 € 12.018,63 € 10.215,84 € 7.731,28 € 7.128,70

€ 886,55 € 721,12 € 612,95 € 463,88 € 427,72

La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%

calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del

2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.

Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il

grado di Colonnello in numero di 7.

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APPENDICE – Pagina 597

LEGGE 11 LUGLIO 1986, N. 341

Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti" a decorrere dall'

1.5.1986 (importi iniziali):

Grado Importo iniziale Classe

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni grado Colonnello – 2 anni grado

€ 20.981,70 € 17.066,46 € 14.506,49 € 10.978,42 € 10.122,75

€ 1.258,90 € 1.023,99 € 870,39 € 658,70 € 607,36

La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%,

calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del

2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe

Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il

grado di Colonnello in numero di sette.

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APPENDICE – Pagina 598

LEGGE 14 NOVEMBRE 1987, N. 468

Incrementi agli stipendi annui lordi fissati dalla legge 34/1984:

Grado Livello Dal 1.1.1986 Dal 1.1.1987 Dal 1.1.1988

Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo Mar. Magg. S.Ten. Mar.Magg.Aiut. Ten. Cap. Magg. Ten. Col.

V VI

VI bis VII VIII

VIII bis

€ 216,91 € 263,39 € 286,63 € 309,87 € 418,33 € 460,16

€ 469,98 € 570,68 € 620,78 € 671,39 € 906,38 € 997,02

€ 723,04 € 877,98 € 955,45 € 1.032,91 € 1.394,43 € 1.533,88

Sospensione a decorrere dal 1.1.1987 della progressione economica ed

istituzione, in data 31.12.1986, della R.I.A..

Stipendi annui lordi, iniziali di livello a regime a decorrere dall' 1.1.1988:

Grado Livello Importo iniziale

Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo Mar. Magg. S.Ten. Mar.Magg.Aiut. Ten. Cap. Magg. Ten. Col.

V VI

VI bis VII VIII

VIII bis

€ 3.202,03 €.3.718,49 € 4.028,36 € 4.338,24 € 5.371,15 € 5.908,27

Parziale omogeneizzazione; a decorrere dal 1.1.1987:

Grado 15 anni di servizio dalla promozione a Tenente

(senza demerito)

25 anni di servizio dalla promozione a Tenente

(senza demerito)

Ten. Colonnello € 619,75 € 1.239,50

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APPENDICE – Pagina 599

a decorrere dal 1.6.1987:

Grado 15 anni di servizio dalla promozione a Tenente

(senza demerito)

25 anni di servizio dalla promozione a Tenente

(senza demerito) Capitano Maggiore Ten. Colonnello

€ 774,69 € 1.032,91 € 1.239,50

€ 1.859,24 € 1.859,24 € 1.859,24

Ufficiali provenienti da carriere militari diverse:

Grado 19 anni di servizio

(senza demerito) 29 anni di servizio (senza demerito)

Tenente - Capitano Maggiore Ten. Colonnello

€ 774,69 € 1.032,91 € 1.239,50

€ 1.032,91 € 1.859,24 € 1.859,24

Assegno funzionale; a decorrere dall'1.6.1987:

Grado 19 anni di servizio (senza demerito)

29 anni di servizio (senza demerito)

Sottufficiali

€ 619,75

€ 929,62

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APPENDICE – Pagina 600

LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 37

Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti", spettanti a decorrere dall'1.1.1989 (importi iniziali):

Grado Importo iniziale Classe

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello – 2 anni anzianità grado

€ 21.539,99 € 17.624,75 € 15.064,78 € 11.536,71 € 10.681,04

€ 1.292,40 € 1.057,48 € 903,89 € 692,20 € 640,86

Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti", spettanti a decorrere dall'1.3.1989 (importi iniziali):

Grado Importo iniziale Classe

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Corpo d’Armata Colonnello +2 anni anzianità grado Colonnello – 2 anni anzianità grado

€ 24.770,99 € 20.268,46 € 17.324,49 € 13.267,21 € 12.283,20

€ 1.486,26 € 1.216,11 € 1.039,47 € 796,03 € 736,99

La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%

calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del

2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.

Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il

grado di Colonnello in numero di 7.

A decorrere dall'1.1.1989 una quota dell'indennità integrativa speciale pari ad €

558,29 viene portata in aumento degli stipendi iniziali in fruizione alla data del

31.12.1988.

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APPENDICE – Pagina 601

LEGGE 8 AGOSTO 1990, N. 231

Incrementi agli stipendi annui lordi a regime lordi fissati dalla legge 468/1987:

Grado Livello Dal 1.7.1988 Dal 1.10.1989

Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo Mar. Magg. S.Ten. Mar.Magg.Aiut. Ten. Cap. Magg. Ten. Col.

V VI

VI bis VII VIII

VIII bis

€ 183,14 € 199,15 € 225,23 € 251,31 € 264,43 € 290,87

€ 861,76 € 937,47 € 1.060,21 € 1.182,94 € 1.244,66 € 1.402,44,

Stipendi annui lordi, iniziali di livello, a regime a decorrere dall' 1.7.1990:

Grado Livello Importo

Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo Mar. Magg. S.Ten. Mar.Magg.Aiut. Ten. Cap. Magg. Ten. Col.

V VI

VI bis VII VIII

VIII bis

€ 5.206,40 € 5.851,97 € 6.368,43 € 6.884,89 € 8.021,09 € 8.823,15

Incremento della R.I.A. pari al valore di una classe nel livello di appartenenza:

Grado Livello Importo

Serg. Serg. Magg. Mar.Ord. e Capo Mar. Magg. S.Ten. Mar.Magg.Aiut. Ten. Cap. Magg. Ten. Col.

V VI

VI bis VII VIII

VIIII bis

€ 148,74 € 170,43 € 184,38 € 198,32 € 238,60 € 262,46

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APPENDICE – Pagina 602

Parziale omogeneizzazione; a decorrere dall'1.1.1990:

Grado 15 anni di servizio dalla promozione a Tenente

25 anni di servizio dalla promozione a Tenente

Capitano Maggiore Ten. Colonnello Colonnello

€ 1.084,56 € 1.446,08 € 1.652,66

€ 2.324,06 € 2.324,06 € 2.324,06 € 2.324,06

Ufficiali provenienti da carriere militari diverse:

Grado 19 anni di servizio 29 anni di servizio

Tenente - Capitano Maggiore Ten. Colonnello

€ 1084,56 € 1.446,08 € 1.652,66

€ 1.394,43 € 2.324,06 € 2.324,06

A decorrere dall'1.9.1990 ai Tenenti Colonnelli con + 15 anni di servizio dalla promozione a Tenente , senza demerito, è corrisposto lo stipendio previsto per il grado di Colonnello. Assegno funzionale:

Grado 19 anni di servizio 29 anni di servizio

Sottufficiali

€ 877,98

€ 1.291,14

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APPENDICE – Pagina 603

LEGGE 23 GENNAIO 1991, N. 21

Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti", spettanti a decorrere dall'1.7.1990 (importi iniziali):

Grado Importo iniziale Classe

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello – 2 anni anzianità grado

€ 28.486,64 € 23.308,73 € 19.923,17 € 15.257,29 € 14.125,68

€ 1.709,20 € 1.398,52 € 1.195,39 € 915,44 € 847,54

La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%

calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del

2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.

Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il

grado di Colonnello in numero di 7.

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APPENDICE – Pagina 604

D.P.R. 5 SETTEMBRE 1994

Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti", spettanti a decorrere dall'1.1.1994 (importi iniziali):

Grado Importo iniziale Classe

Generale di corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello – 2 anni anzianità grado

€ 29.036,43 € 23.758,58 € 20.307,68 € 15.551,76 € 14.398,30

€ 1742,18 € 1.425,51 € 1.218,46 € 933,10 € 863,90

La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%

calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del

2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.

Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il

grado di Colonnello in numero di 7.

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APPENDICE – Pagina 605

D.P.R. 5 LUGLIO 1995

Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti", spettanti a decorrere dall'1.1.1995 (importi iniziali):

Grado Importo iniziale Classe

Generale di corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello – 2 anni anzianità grado

€ 29.413,90 € 24.067,45 € 20.571,68 € 15.753,93 € 14.585,48

€ 1.764,83 € 1.444,05 € 1.234,30 € 945,23 € 875,13

La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%

calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del

2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.

Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il

grado di Colonnello in numero di 7.

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APPENDICE – Pagina 606

D.P.R. 31 LUGLIO 1995, N. 394

Incrementi mensili agli stipendi annui lordi a regime fissati dalla legge 231/90:

Dal 1.1.1995 al 30.11.1995

Grado Livello Importo mensile

Serg. - 4 a. serv Serg.+4 a.serv. Serg.Magg. Mar.Ord. S.Ten. Mar.Capo Mar. Magg. Mar.Magg.Aiut. Ten. Cap. Magg. Ten. Col.

V VI

VI bis VII VIII IX

€ 44,42 € 48,55 € 51,65 € 54,74 € 63,52 € 69,72

Stipendi annui lordi, iniziali di livello, a regime a decorrere dall' 1.12.1995:

Grado Livello Importo iniziale

Serg. - 4 a. serv Serg.+4 a.serv. Serg.Magg. Mar.Ord. S.Ten. Mar.Capo Mar. Magg. Mar.Magg. Ten. Cap. Aiut. Magg. Ten. Col.

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 6.030,67 € 6.738,21 € 7.304,25 € 7.870,29 € 8.506,56 € 9.142,84 € 10.584,78

Assegno pensionabile; a decorrere dal 31.12.1995 (per 13 mensilità):

Grado Livello Importo mensile

Serg. - 4 a. serv Serg.+4 a.serv. Serg.Magg. Mar.Ord. S.Ten. Mar.Capo Mar. Magg. Mar.Magg. Ten. Cap. Aiut. Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 66,62 € 70,24 € 73,85 € 76,95 € 80,57 € 84,18 € 91,93

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APPENDICE – Pagina 607

Parziale omogeneizzazione; a decorrere dall' 1.1.1995 (conferma importi precedentemente stabiliti dalla

legge 231/1990):

Grado 15 anni di servizio dalla promozione a Tenente

(*)

25 anni di servizio dalla promozione a Tenente

(*) Capitano Maggiore Ten. Colonnello

€ 1.084,56 € 1.446,08 € 1.652,66

€ 2.324,06 € 2.324,06 € 2.324,06

Ufficiali provenienti da carriere militari diverse:

Grado 19 anni di servizio (*)

29 anni di servizio (*)

Tenente - Capitano Maggiore Ten. Colonnello

€ 1084,56 € 1.446,08 € 1.652,66

€ 1.394,43 € 2.324,06 € 2.324,06

Assegno funzionale:

Grado 19 anni di servizio (*)

29 anni di servizio (*)

Sottufficiali Volontari di truppa spe

€ 877,98 € 671,39

€ 1.291,14 € 877,98

(*) con esclusione dal servizio, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, degli anni in cui sia stata riportata una sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore" o un giudizio complessivi inferiore a "nella media".

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APPENDICE – Pagina 608

D.P.R. 10 MAGGIO 1996

Stipendi annui lordi relativi agli Ufficiali "dirigenti", spettanti a decorrere dall'1.1.1996 (importi iniziali):

Grado Importo Iniziale Classe

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello – 2 anni anzianità grado

€ 30.263,96 € 24.762,99 € 21.166,21 € 16.209,22 € 15.007,00

€ 1.815,84 € 1.485,78 € 1.269,97 € 972,55 € 900,42

La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%

calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del

2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.

Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il

grado di Colonnello in numero di 7.

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APPENDICE – Pagina 609

D.P.R. 10 MAGGIO 1996, N. 360

Incrementi mensili lordi agli stipendi fissati a regime dal D.P.R. 394/1995:

Grado Livello dal 1.1.96 Importo

dal 1.12.96 Importo

dal 1.7.97 Importo

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 33,57 € 36,15 € 38,22 € 40,28 € 41,57 € 42,87 € 47,00

€ 72,30 € 77,47 € 81,08 € 85,22 € 88,83 € 92,45 € 101,23

€ 96,58 € 103,29 € 108,46 € 113,62 € 118,50 € 123,43 € 135,31

Stipendi annui lordi, iniziali di livello, a regime a decorrere dall' 1.7.1997:

Grado Livello Importo iniziale

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 7.189,60 € 7.977,71 € 8.605,72 € 9.233,73 € 9.928,88 € 10.624,03 € 12.208,52

Importo aggiuntivo pensionabile (mensile); a decorrere dal 1.1.1997:

Grado Livello Importo

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 12,39 € 13,43 € 14,46 € 15,49 € 17,04 € 18,08 € 20,66

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APPENDICE – Pagina 610

Parziale omogeneizzazione; a decorrere dall'1.7.1996:

Grado 15 anni di servizio dalla promozione a Tenente

25 anni di servizio dalla promozione a Tenente

Capitano Maggiore Tenente Colonnello

€ 1.138,79 € 1.518,38 € 1.735,30

€ 2.440,26 € 2.440,26 € 2.440,26

Ufficiali provenienti da carriere militari diverse:

Grado 19 anni di servizio 29 anni di servizio

Tenente - Capitano Maggiore Ten. Colonnello

€ 1.138,79 € 1.518,38 € 1.735,30

€ 1.464,16 € 2.440,26 € 2.440,26

Assegno funzionale:

Ruolo 19 anni di servizio 29 anni di servizio

Volontari Sergenti Marescialli

€ 704,96 € 921,88 € 939,95

€ 921,88 € 1.355,70 € 1.381,52

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APPENDICE – Pagina 611

LEGGE 8 AGOSTO 1996, N. 427

Importi mensili lordi dell'autonoma maggiorazione stipendiale:

Grado dal 1/9/1995 dal 1/12/1995

Tenenti Capitani Maggiori

€ 41,32 € 72,30 € 15,49

€ 46,48 € 77,47 € 16,53

L’autonoma maggiorazione stipendiale, trova attribuzione fino alla data del

31.12.1996 ed ha valenza sulla tredicesima mensilità.

Importi mensili lordi dell'assegno pensionabile;

a decorrere dal 31.12.1995:

Grado Importo

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello +2 anni di grado Colonnello

€ 216,40 € 183,86 € 162,17 € 132,21 € 124,98

Produce effetti sulla 13ª mensilità; compete nelle misure indicate anche al personale cui è attribuito lo stipendio spettante al Colonnello ovvero al Generale di Brigata, per effetto della cosiddetta omogeneizzazione stipendiale (legge 231/1990). In tali casi, la corresponsione dell’assegno pensionabile è legata all’aver prestato servizio nel triennio precedente alla data di maturazione del diritto senza aver riportato una sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore" ovvero un giudizio complessivo inferiore a “nella media”.

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APPENDICE – Pagina 612

Importi mensili lordi dell'assegno provvisorio; a decorrere dall' 1.12.1995:

Grado Importo Generale di corpo d'Armata e Divisione Generale di Brigata Colonnello con più di 25 anni di servizio Colonnello

€ 98,13 € 87,80 € 77,47 € 67,14

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APPENDICE – Pagina 613

D.P.R. 8 MAGGIO 1997

Stipendi annui lordi ed assegno pensionabile relativi agli Ufficiali "dirigenti", spettanti a decorrere dall' 1.1.1997 (importi iniziali):

Stipendio Grado

Iniziale Classe

Assegno

Pensionabile

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello

€ 33.163,25 € 27.135,29 € 23.193,93 € 17.762,06 € 16.444,67

€ 1.989,79 € 1.628,12 € 1.391,63 € 1.065,72 € 986,68

€ 2.845,51 € 2.417,67 € 2.132,44 € 1.738,55 € 1.643,47

La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%

calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del

2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.

Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il

grado di Colonnello in numero di 7.

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APPENDICE – Pagina 614

LEGGE 2 OTTOBRE 1997 N. 334

Indennità di posizione

Grado Decorrenza Importi Generali di Corpo d’Armata senza riferimento all’incarico ricoperto; Generali di Divisione che ricoprono un incarico previsto dalle TT.OO. per il predetto grado ovvero per il grado Superiore Tutti gli altri Generali di Divisione

Dal 1.1.1996 al 31.12.1997

€ 12.394,97 (1^ fascia)

€ 9.296,22 (2^ fascia)

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APPENDICE – Pagina 615

D.LVO 31 MARZO 1998 N. 80

Indennità di posizione:

Grado Decorrenza Importi Generali di Corpo d’Armata senza riferimento all’incarico ricoperto; Generali di Divisione che ricoprono un incarico previsto dalle TT.OO. per il predetto grado ovvero per il grado Superiore Tutti gli altri Generali di Divisione

Dal 1.1.1998 al 31.12.1998

€ 13.201,88 (1^ fascia)

€ 9.901,40 (2^ fascia)

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APPENDICE – Pagina 616

D.P.R. 5 OTTOBRE 1998

Stipendi annui lordi ed assegno pensionabile relativi agli Ufficiali "dirigenti", spettanti a decorrere dall’ 1.1.1998 (importi iniziali):

Stipendio Grado

Iniziale Classe

Assegno

pensionabile

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anz. grado Colonnello

€ 35.322,18 € 28.901,80 € 24.703,85 € 18.918,37 € 17.515,22

€ 2.119,33 € 1.734,11 € 1.482,23 € 1.135,10 € 1.050,91

€ 3.030,76 € 2.575,06 € 2.271,26 € 1.851,73 € 1.750,46

La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%

calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del

2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.

Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il

grado di Colonnello in numero di 7.

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APPENDICE – Pagina 617

LEGGE 23.12.1998 N. 448

Indennità di posizione:

Grado Decorrenza Importi Generali di Corpo d’Armata senza riferimento all’incarico ricoperto; Generali di Divisione che ricoprono un incarico previsto dalle TT.OO. per il predetto grado ovvero per il grado Superiore Tutti gli altri Generali di Divisione

Dal 1.1.1999 al 31.12.1999 Dal 1.1.2000 al 31.12.2000

Dal 1.1.1999 al 31.12.1999 Dal 1.1.2000 al 31.12.2000

€ 13.315,42 € 13.592,38 (1^ fascia)

€ 9.986,55 € 10.194,27 (2^ fascia)

A decorrere dal 12.6.1999 e fino al 31.12.1999:

Grado Percentuale di Maggiorazione

Importo annuo lordo per tredici

mensilità

misura base

€ 13.315,42

15%

€ 15.312,73

25%

€ 16.644,27

1^ Fascia Magg. Gen. e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto dalle tabelle ordinative; Magg. Gen. e gradi corrispondenti con compiti di Vice Capo di Gabinetto;

Ten. Gen. e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto dalle tabelle ordinative; Ten. Gen./Magg. Gen. e gradi corrispondenti con funzioni di Capo di Gabinetto, Sottocapo di Stato Maggioredi Forza Armata e di Vice Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri; Ten. Gen./Magg. Gen. e gradi corrispondenti con funzioni di vice Segretario Generale

Membri del Comitato dei Capi di Stato Maggiore; Comandante Generale dell'arma dei Carabinieri

30%

€ 17.310,05

2^ Fascia Tutti gli altri Generali di Divisione

€ 9.986,55

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APPENDICE – Pagina 618

A decorrere dal 1.1.2000 e fino al 31.12.2000:

Grado Percentuale di Maggiorazione

Importo annuo lordo per tredici

mensilità

misura base

€ 13.592,38

15%

€ 15.631,24

25%

€ 20.898,28

1^ Fascia Magg. Gen. e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto dalle tabelle ordinative; Magg. Gen. e gradi corrispondenti con compiti di Vice Capo di Gabinetto;

Ten. Gen. e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto dalle tabelle ordinative; Ten. Gen./Magg. Gen. e gradi corrispondenti con funzioni di Capo di Gabinetto, Sottocapo di Stato Maggioredi Forza Armata e di Vice Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri; Ten. Gen./Magg. Gen. e gradi corrispondenti con funzioni di vice Segretario Generale

Membri del Comitato dei Capi di Stato Maggiore; Comandante Generale dell'arma dei Carabinieri

30%

€ 16.994,47

2^ Fascia Tutti gli altri Generali di Divisione

€ 10.194,27

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APPENDICE – Pagina 619

D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 255

Incrementi mensili lordi agli stipendi fissati a regime dal D.P.R. 360/1996:

Grado Livello Dal 1.10.1998 Dal 1.8.1999

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 20,14 € 21,69 € 22,47 € 23,24 € 24,27 € 25,31 € 28,41

€ 36,67 € 39,77 € 41,32 € 42,87 € 44,67 € 46,48 € 52,16

Stipendi annui lordi, iniziali di livello, a regime a decorrere dall'1.8.1999:

Grado Livello Importo

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 7.629,62 € 8.454,92 € 9.101,52 € 9.748,12 € 10.464,97 € 11.181,81 € 12.834,47

Parziale omogeneizzazione; a decorrere dall'1.1.1998 (conferma importi precedentemente stabiliti dalla

D.P.R. 360/1996):

Grado 15 anni di servizio dalla promozione a Tenente

25 anni di servizio dalla promozione a Tenente

Capitano Maggiore Tenente Colonnello

€ 1.138,79 € 1.518,38 € 1.735,30

€ 2.440,26 € 2.440,26 € 2.440,26

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APPENDICE – Pagina 620

Ufficiali provenienti da carriere militari diverse:

Grado 19 anni di servizio 29 anni di servizio

Tenente - Capitano Maggiore Ten. Colonnello

€ 1.138,79 € 1.518,38 € 1.735,30

€ 1.464,16 € 2.440,26 € 2.440,26

Assegno funzionale:

Ruolo 19 anni di servizio 29 anni di servizio

Volontari Sergenti Marescialli

€ 704,96 € 921,88 € 939,95

€ 921,88 € 1.355,70 € 1.381,52

Incrementi importo aggiuntivo pensionabile (mensile):

Grado Livello Dal 1.11.1999 Dal 31.12.1999

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 12,91 € 12,39 € 11,88 € 11,36 € 10,85 € 10,33 € 9,30

€ 4,13 € 3,87 € 3,62 € 3,62 € 3,10 € 3,10 € 2,58

Importo mensile aggiuntivo pensionabile a decorrere dal 31.12.1999:

Grado Livello Importo

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col

V VI VI bis VII VII bis VIII IX

€ 29,44 € 29,70 € 29,95 € 30,47 € 30,99 € 31,50 € 32,54

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APPENDICE – Pagina 621

D.P.C.M. 30 APRILE 1999

Stipendi annui lordi ed assegno pensionabile relativi agli Ufficiali "dirigenti", spettanti a decorrere dall’ 1.1.1999 (importi iniziali):

Stipendio Grado

Iniziale Classe

Assegno pensionabile

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anz. grado Colonnello

€ 35.625,95 € 29.150,35 € 24.916,31 € 19.081,07 € 17.665,85

€ 2.137,56 € 1.749,03 € 1.494,98 € 1.144,86 € 1.059,95

€ 3.056,82 € 2.597,2 € 2.290,79 € 1.867,65 € 1.765,52

La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%

calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del

2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.

Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il

grado di Colonnello in numero di 7.

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APPENDICE – Pagina 622

D.P.C.M. 27 GIUGNO 2000

Stipendi annui lordi ed assegno pensionabile relativi agli Ufficiali "dirigenti", spettanti a decorrere dall’ 1.1.2000 (importi iniziali):

Stipendio Grado

Iniziale Classe

Assegno

pensionabile

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anzianità grado Colonnello

€ 36.366,97 € 29.756,68 € 25.434,57 € 19.477,96 € 18.033,30

€ 2.182,02 € 1.785,40 € 1.526,07 € 1.168,68 € 1.082,00

€ 3.120,39 € 2.651,23 € 2.338,44 € 1.906,50 € 1.802,24

La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%

calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del

2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.

Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il

grado di Colonnello in numero di 7.

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APPENDICE – Pagina 623

D.P.R. 8 FEBBRAIO 2001, N. 139

Incrementi mensili lordi agli stipendi fissati a regime dal D.P.R. 255/1999:

Grado Livello Dal 1.7.2000 Dal 1.1.2001 1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 17,56 € 18,59 € 19,37 € 20,14 € 21,17 € 22,21 € 24,27

€ 46,48 € 49,58 € 51,90 € 54,23 € 56,81 € 59,39 € 65,07

Stipendi annui lordi, iniziali di livello, a regime a decorrere dall'1.1.2001:

Grado Livello Importo iniziale 1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col

V VI VI bis VII VII bis VIII IX

€ 8.187,39 € 9.049,87 € 9.724,37 € 10.398,86 € 11.146,69 € 11.894,52 € 13.615,35

Parziale omogeneizzazione; a decorrere dall'1.1.2001:

Grado 15 anni di serviziodalla promozione a Tenenete

25 anni di servizio dalla promozione a Tenente

Capitano Maggiore Tenente Col.

€ 1.138,79 € 1.518,38 € 1.735,30

€ 2.440,26 € 2.440,26 € 2.440,26

Ufficiali provenienti da carriere militari diverse:

Grado 19 anni di servizio 29 anni di servizio

Tenente - Capitano Maggiore Tenente Col.

1.324,71 1.704,31 1.921,22

1.650,08 2.626,18 2.626,18

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APPENDICE – Pagina 624

Assegno funzionale; a decorrere dall'1.1.2001:

Gradi 19 anni di servizio

29 anni di servizio

1° Caporal maggiore Caporal maggiore scelto Caporal maggiore capo Caporal maggiore capo scelto Sergente Sergente maggiore Sergente maggiore capo Maresciallo Maresciallo ordinario Maresciallo capo Aiutante

€ 890,89 € 890,89 € 890,89 € 890,89 € 1.107,80 € 1.107,80 € 1.107,80 € 1.125,88 € 1.125,88 € 1.125,88 € 1.125,88

€ 1.107,80 € 1.107,80 € 1.107,80 € 1.107,80 € 1.541,62 € 1.541,62 € 1.541,62 € 1.567,45 € 1.567,45 € 1.567,45 € 1.567,45

Importo aggiuntivo pensionabile (importi mensili); a decorrere dal 1.1.2001:

Grado

Livello

Rideterminazione Imp. Aggiuntivo

Pensionabile

Incremento Importo Agg. Pensionabile

Importo Agg. pens. da

corrisp. dal 1.1.2001

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo Aiut. Ten. Cap. e Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 96,06 € 99,93 € 103,81 € 107,42 € 111,55 € 115,69 € 124,47

€ 40,28 € 42,09 € 43,38 € 44,93 € 45,96 € 48,55 € 48,55

€ 136,34 € 142,03 € 147,19 € 152,35 € 157,52 € 164,23 € 173,01

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APPENDICE – Pagina 625

D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 82

Emolumento pensionabile; a decorrere dal 14.4.2001:

Grado Permanenza nel grado Importo

Sergente 3 anni e 6 mesi € 191,09 Maresciallo Maresciallo 3 classe Capo 3 classe

1 anno

€ 258,23

Maresciallo ordinario Maresciallo 2 classe Capo 2 classe

3 anni e 6 mesi

€ 258,23

Assegno personale pensionabile di riordino; a decorrere dal 15.3.2001:

Sott/li inquadrati nel Ruolo Marescialli ai sensi

art. 34 D.Lgs. 196/96 in servizio al 31.12.2000 con

il grado di:

LIVELLO

Appartenenza al 15.3.2001

GRADO

di riferimento

LIVELLO

di riferimento

ASSEGNO Personale

Pensionabile di Riordino a.l.

Maresciallo Capo Maresciallo 1° cl. Capo 1° cl.

VII

1° Mar.

VII bis

€ 747,83

Maresciallo Ord. Maresciallo 2° cl. Capo 2° cl.

VI bis

Mar. Capo

VII

€ 674,49

Maresciallo Maresciallo 3° cl. Capo 3° cl.

VI

Mar.o Ord.

VI bis

€ 674,49

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APPENDICE – Pagina 626

D.P.C.M. 28 MAGGIO 2001

Stipendi annui lordi ed assegno pensionabile relativi agli Ufficiali "dirigenti", spettanti a decorrere dall’ 1.1.2001 (importi iniziali):

Stipendio Grado

Iniziale Classe

Assegno

pensionabile

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anz. grado Colonnello

€ 37.312,51 € 30.530,35 € 26.095,87 € 19.984,39 € 18.502,16

€ 2.238,75 € 1.831,82 € 1.565,75 € 1.199,06 € 1.110,13

€ 3.201,53 € 2.720,16 € 2.399,24 € 1.956,07 € 1.849,10

La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%

calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del

2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe.

Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il

grado di Colonnello in numero di 7.

Articolazione delle misure lorde dell'indennità di posizione (e relativa

maggiorazione) dal 1° gennaio 2001:

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APPENDICE – Pagina 627

A decorrere dal 1.1.2001 e fino al 31.12.2001:

Grado Percentuale di Maggiorazione

Importo annuo lordo per tredici

mensilità

misura base

€ 21.179,90

15%

€ 24.356,88

25%

€ 26.474,87

1^ Fascia Magg. Gen. e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto dalle tabelle ordinative; Magg. Gen. e gradi corrispondenti con compiti di Vice Capo di Gabinetto;

Ten. Gen. e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto dalle tabelle ordinative; Ten. Gen./Magg. Gen. e gradi corrispondenti con funzioni di Capo di Gabinetto, Sottocapo di Stato Maggioredi Forza Armata e di Vice Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri; Ten. Gen./Magg. Gen. e gradi corrispondenti con funzioni di vice Segretario Generale

Membri del Comitato dei Capi di Stato Maggiore; Comandante Generale dell'arma dei Carabinieri

30%

€ 27.533,87

2^ Fascia Tutti gli altri Generali di Divisione

€ 16.660,90

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APPENDICE – Pagina 628

D.P.C.M. 17 MAGGIO 2002

Stipendi annui lordi ed assegno pensionabile relativi agli Ufficiali "dirigenti", spettanti a decorrere dall’ 1.1.2002 (importi iniziali):

Stipendio Grado

Iniziale Classe Assegno pensionabile

Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello + 2 anni anz. grado Colonnello

€ 38.920,68 € 31.846,21 € 27.220,60 € 20.845,72 € 19.299,60

€ 2.335,24 € 1.910,77 € 1.633,24 € 1.250,74 € 1.157,98

€ 3.339,52 € 2.837,40 € 2.502,65 € 2.040,38 € 1.928,80

La progressione stipendiale si articola in classi biennali in ragione del 6%, calcolato sul valore degli stipendi iniziali ed in successivi scatti biennali del 2,5% calcolati sul valore iniziale dell'ultima classe. Per gli Ufficiali Generali le classi sono stabilite in numero di 8, mentre per il grado di Colonnello in numero di 7.

Articolazione delle misure lorde dell'indennità di posizione (e relativa maggiorazione) dal 1° gennaio 2002: A decorrere dal 1.1.2002 e fino al 31.12.2002:

Grado Percentuale di Maggiorazione

Importo annuo lordo per tredici

mensilità

misura base

€ 22.092,75

15%

€ 25.406,66

25%

€ 27.615,94

1^ Fascia Magg. Gen. e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto dalle tabelle ordinative; Magg. Gen. e gradi corrispondenti con compiti di Vice Capo di Gabinetto;

Ten. Gen. e gradi corrispondenti titolari di incarico previsto dalle tabelle ordinative; Ten. Gen./Magg. Gen. e gradi corrispondenti con funzioni di Capo di Gabinetto, Sottocapo di Stato Maggioredi Forza Armata e di Vice Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri; Ten. Gen./Magg. Gen. e gradi corrispondenti con funzioni di vice Segretario Generale

Membri del Comitato dei Capi di Stato Maggiore; Comandante Generale dell'arma dei Carabinieri

30%

€ 28.720,58

2^ Fascia Tutti gli altri Generali di Divisione

€ 17.378,98

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APPENDICE – Pagina 629

D.P.R. 13 GIUGNO 2002, N. 163

Incrementi mensili lordi agli stipendi fissati a regime dal D.P.R. 139/2001:

Grado Livello dall' 1.1.2002 dall' 1.1.2003

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.cpl. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo 1° M.llo Ten.cpl. S.Ten. Ten.spe Cap. Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 30,20 € 32,10 € 33,60 € 35,10 € 36,70 € 38,40 € 42,20

€ 18,90 € 20,00 € 21,00 € 21,90 € 22,90 € 24,00 € 26,30

I predetti incrementi debbono intendersi cumulabili.

Stipendi annui lordi, iniziali di livello, a regime a decorrere dal 1.1.2003:

Grado Livello Importo di livello a regime

1°C.M. C.M.Sc. C.M.Ca. e Sc. Serg. Serg.Magg. Mar. S.Ten.cpl. Serg.Magg.Capo Mar.Ord. Mar.Capo 1° M.llo Ten.cpl. S.Ten. Ten.spe Cap. Magg. Ten. Col

V VI

VI bis VII

VII bis VIII IX

€ 8.776,59 € 9.675,07 € 10.379,57 € 11.082,86 € 11.861,89 € 12.643,32 € 14.437,35

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APPENDICE – Pagina 630

Importo aggiuntivo pensionabile (importi mensili):

Grado dall'1.1.2002 dall'1.7.2002 (incremento)

dall'1.1.2003 (incremento)

1° Caporal Maggiore Caporal Maggiore Scelto Caporal Maggiore Capo Caporal Maggiore Capo Scelto Sergente Sergente Maggiore Sergente Maggiore Capo Maresciallo S. Ten. Cpl. Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo 1° Maresciallo S.Tenente Tenente Capitano Magg. Ten. Col.

€ 136,35 € 136,35 € 136,35 € 136,35 € 142,03 € 142,03 € 147,19 € 142,03 € 147,19 € 152,36 € 157,52 € 157,52 € 164,23 € 164,23 € 173,01

€ 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 22,00 € 22,00 € 22,00 € 19,00

€ 29,65 € 30,65 € 31,65 € 32,65 € 28,97 € 31,97 € 29,81 € 32,97 € 31,81 € 30,64 € 29,48 € 24,48 € 25,77 € 27,77 € 20,99

a decorrere dall'1.1.2003:

Grado

dall'1.1.2003 1° Caporal Maggiore Caporal Maggiore Scelto Caporal Maggiore Capo Caporal Maggiore Capo Scelto Sergente Sergente Maggiore Sergente Maggiore Capo Maresciallo S. Ten. Cpl. Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo 1° Maresciallo S.Tenente Tenente Capitano Magg. Ten. Col.

€ 166,00 € 167,00 € 168,00 € 169,00 € 171,00 € 17400 € 177,00 € 175,00 € 179,00 € 183,00 € 187,00 € 182,00 € 190,00 € 192,00 € 194,00

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APPENDICE – Pagina 631

INDICAZIONE DEI PRINCIPALI ISTITUTI STIPENDIALI TRATTATI

AGGIORNAMENTO STIPENDI DIRIGENTI

3^ parte cap. X - Legge 6 marzo 1992 n. 216 ANZIANITA' PREGRESSA

2^ parte cap. I - Legge 11 luglio 1980 n. 312 cap. II - Legge 8 agosto 1981 n. 432 ASPETTATIVA

1^ parte cap. VI - Legge 10 aprile 1954 n. 113 Legge 31 luglio 1954 n. 599 ASSEGNO AD PERSONAM

2^ parte cap. II - Legge 6 agosto 1981 n. 4 ASSEGNO FUNZIONALE

2^ parte cap. IV - Legge 14 novembre 1987 n. 468 cap. VI - Legge 8 agosto 1990 n. 231 cap. XII - D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 cap. XIII - D.P.R. 10 maggio 1996 n. 360 cap. XVII - D.P.R. 16 marzo 1999 n. 255 cap. XIX - D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 139 ASSEGNO MENSILE NON RIVALUTABILE

3^ parte cap. I - Legge 6 agosto 1981 n. 432 cap. II - Legge 20 novembre 1982 n. 869

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APPENDICE – Pagina 632

ASSEGNO PENSIONABILE

2^ parte cap. XII - D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 cap. XIV - Legge 8 agosto 1996 n. 427 cap. XIX - D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 139

3^ parte cap. XV - Legge 8 agosto 1996 n. 427 cap. XVI - D.P.R. 8 maggio 1997 cap. XVIII - D.P.R. 5 ottobre 1998 cap. XIX - D.P.C.M. 30 aprile 1999 cap. XX - D.P.C.M. 27 giugno 2000 cap. XXII - D.P.C.M. 28 maggio 2001 cap. XXIII - D.P.C.M. 17 maggio 2002 ASSEGNO PEREQUATIVO

1^ parte cap. III - Legge 27 ottobre 1973 n. 628

2^ parte cap. I - Legge 11 luglio 1980 n. 312 ASSEGNO PERSONALE DI RIORDINO

2^ parte cap. XX - D.Lgs. 28 febbraio 2001 n. 82 ASSEGNO PROVVISORIO

3^ parte cap. XV - Legge 8 agosto 1996 n. 427 AUTONOMA MAGGIORAZIONE STIPENDIALE

2^ parte cap. XIV - Legge 8 agosto 1996 n. 427 cap. XV - Legge 28 marzo 1997 n. 85 cap. XVIII - Legge 28 luglio 1999 n. 266

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APPENDICE – Pagina 633

AZIONE PEREQUATIVA

2^ parte cap. I - Legge 11 luglio 1980 n. 312 cap. IV - Legge 14 novembre 1987 n. 468 3^ parte cap. II - Legge 20 novembre 1982 n. 869 BENEFICIO BONIFICA CAMPI MINATI

1^ parte cap. V - D.Lgs Lgt 12 aprile 1946 n. 320

2^parte cap. I - Legge 11 luglio 1980 n. 312 cap. II - Legge 6 agosto 1981 n. 432 cap. IV - Legge 14 novembre 1987 n. 468 BENEFICIO COMBATTENTISTICO

1^ parte cap. V - Legge 24 maggio 1970 n. 336

2^parte cap. I - Legge 11 luglio 1980 n. 312 cap. II - Legge 6 agosto 1981 n. 432 cap. IV - Legge 14 novembre 1987 n. 468 BENEFICIO COOPERAZIONE TECNICA PAESI IN VIA DI SVILUPPO

1^ parte cap. V - Legge 15 dicembre 1971 n. 1222

2^parte cap. I - Legge 11 luglio 1980 n. 312 cap. II - Legge 6 agosto 1981 n. 432 cap. IV - Legge 14 novembre 1987 n. 468 BENEFICIO DEMOGRAFICO

1^ parte cap. V - Legge 3 gennaio 1939 n. 1

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APPENDICE – Pagina 634

2^parte cap. I - Legge 11 luglio 1980 n. 312 cap. II - Legge 6 agosto 1981 n. 432 cap. IV - Legge 14 novembre 1987 n. 468 BENEFICIO INFERMITA' CAUSA DI SERVIZIO

1^ parte cap. V - Legge 15 luglio 1950 n. 539

2^parte cap. I - Legge 11 luglio 1980 n. 312 cap. II - Legge 6 agosto 1981 n. 432 cap. IV - Legge 14 novembre 1987 n. 4 BENEFICIO SERVIZIO ZONE INTERVENTO O.N.U.

1^ parte cap. V- Legge 11 dicembre 1962 n. 1746

2^parte cap. I - Legge 11 luglio 1980 n. 312 cap. II - Legge 6 agosto 1981 n. 432 cap. IV - Legge 14 novembre 1987 n. 4 BENEFICIO STUDI UNIVERSITARI

1^ parte cap. V - D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079

2^ parte cap. IV - Legge 14 novembre 1987 n. 468 COMPENSO FORFETTARIO MANCATO RINNOVO CONTRATTI

2^ parte cap. VIII - Legge 14 novembre 1992 n. 438

3^ parte cap. XI - Legge 14 novembre 1992 n. 438

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APPENDICE – Pagina 635

COMPENSO SERVIZIO OBBLIGATORIO AGGIUNTIVO

2^ parte cap. VI - Legge 8 agosto 1990 n. 231 cap. XII - D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 cap. XV - Legge 28 marzo 1997 n. 85 COMPENSO VACANZA CONTRATTUALE

2^ parte cap. X - D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 186 cap. XII - D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 COMPUTABILITA' DEL SERVIZIO RESO DAGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI

1^ parte cap. IV - Legge 5 maggio 1976 n. 187 DETERMINAZIONE STIPENDIO PER ANZIANITA' SERVIZIO DETERMINAZIONE STIPENDIO PER ANZIANITA' GRADO

1^ parte cap. IV - Legge 5 maggio 1976 n. 187 EMOLUMENTO EX ART. 3 LEGGE 85/1996

2^ parte cap. XVII - D.P.R. 16 marzo 1999 n. 255 cap. XX - D.Lgs. 28 febbraio 2001 n. 82 EQUIPARAZIONE GRADI UFFICIALI CON QUALIFICHE FUNZIONARI FORZE DI POLIZIA

2^ parte cap. XXI - D.Lgs. 5 ottobre 2000 n. 298 EQUIPARAZIONE STIPENDIALE SOTTOTENENTI CPL 1^ NOMINA CON PARIGRADO IN SPE

2^ parte cap. IV - Legge 14 novembre 1987 n. 468

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APPENDICE – Pagina 636

IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE

2^ parte cap. XII - D.P.R. 10 maggio 1996 n. 360 cap. XVII - D.P.R. 16 marzo 1999 n. 255 cap. XIX - D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 139 cap. XXIII - D.P.R. 13 giugno 2002 n. 163 INDENNITA' DI FUNZIONE

1^ parte cap. II - Legge 10 dicembre 1973 n. 804 INDENNITA' DI POSIZIONE

3^ parte cap. VII - Legge 2 ottobre 1997 n. 334 D.Lvo 31 marzo 1998 n. 80 Legge 23 dicembre 1998 n. 448 D.P.C.M. 28 maggio 2001 D.P.C.M. 17 maggio 2002 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE

2^ parte cap. VIII Legge 14 novembre 1992 n. 438 cap. X - Legge 17 maggio 1995 n. 186 cap. XII - D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 cap. XVII - D.P.R. 16 marzo 1999 n. 255 cap. XIX - D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 139 INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

2^ parte cap. IV - Legge 14 novembre 1987 n. 468 cap. XXIII - D.P.R. 13 giugno 2002 n. 163

3^ parte cap. VII - Legge 28 febbraio 1990 n. 37

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APPENDICE – Pagina 637

INDENNITA' MILITARE

2^ parte cap. IV - Legge 14 novembre 1987 n. 468 cap. VI - Legge 8 agosto 1990 n. 231 cap. XII - D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 INDENNITA' PEREQUATIVA

3^ parte cap. XXI - D.P.C.M. 28 maggio 2001 D.P.C.M. 17 maggio 2002 IRREVERSIBILITA' STIPENDIALE

2^ parte cap. II - Legge 6 agosto 1981 n. 432 MATURATO ECONOMICO

2^ parte cap. I - Legge 11 luglio 1980 n. 140 MIGLIORAMENTO STIPENDIALE

2^ parte cap. III - Legge 20 marzo 1984 n. 34

3^ parte cap. III - Legge 17 aprile 1984 n. 79 MINIMO GARANTITO

2^ parte cap. III - Legge 20 marzo 1984 n. 34

3^ parte cap. III - Legge 17 aprile 1984 n. 79 OMOGENEIZZAZIONE STIPENDIALE

2^ parte cap. XVI - D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 490 cap. XXII - Legge 29 marzo 2001 n. 86

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APPENDICE – Pagina 638

3^ parte cap. VIII - Legge 8 agosto 1990 n. 231 PARAMETRI STIPENDIALI

1^ parte cap. II - Legge 10 dicembre 1973 n. 804 cap. IV - Legge 5 maggio 1976 n. 187 PARZIALE OMOGENEIZZAZIONE

2^ parte cap. IV - Legge 14 novembre 1987 n. 468 cap. VI - Legge 8 agosto 1990 n. 231 cap. XII - D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 cap. XIII - D.P.R. 10 maggio 1996 n. 360 cap. XVII - D.P.R. 16 marzo 1999 n. 255 cap. XIX - D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 139

3^ parte cap. VI - Legge 14 novembre 1987 n. 468 PEREQUAZIONE STIPENDIALE

2^ parte cap. I - Legge 11 luglio 1980 n. 312 cap. II - Legge 6 agosto 1981 n. 432 cap. IV - Legge 14 novembre 1987 n. 468 cap. VIII - Legge 14 novembre 1992 n. 438

3^ parte cap. II - Legge 20 novembre 1982 n. 869 cap. XI - Legge 14 novembre 1992 n. 438 R.I.A.

2^ parte cap. IV - Legge 14 novembre 1987 n. 468 cap. VI - Legge 8 agosto 1990 n. 231 cap. XXI - D.Lgs. 5 ottobre 2000 n. 298

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APPENDICE – Pagina 639

RICHIAMO IN SERVIZIO

1^ parte cap. VI - Legge 10 aprile 1954 n. 113 Legge 31 luglio 1954 n. 599 RIORDINO DELLE CARRIERE SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA

2^ parte cap. XI - D.Lgs. 12 maggio 1995 n. 196 RIORDINO DEI RUOLI DEI SOTTUFFICIALI

2^ parte cap. XX - D.Lgs. 28 febbraio 201 n. 82 SCATTI STIPENDIALI ORDINARI E TABELLARI

2^ parte cap. I - Legge 11 luglio 1980 n. 312 SCATTI STIPENDIALI CONVENZIONALI

2^ parte cap. I - Legge 11 luglio 1980 n. 312 SCATTI STIPENDIALI GERARCHICI

2^ parte cap. I - Legge 11 luglio 1980 n. 312 cap. IV - Legge 14 novembre 1987 n. 468 cap. VI - Legge 8 agosto 1990 n. 231 SECONDO LIVELLO STIPENDIALE PER I COLONNELLI

1^ parte cap. II - Legge 10 dicembre 1973 n. 804 SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO

1^ parte cap. VI - Legge 10 aprile 1954 n. 113 Legge 31 luglio 1954 n. 599

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APPENDICE – Pagina 640

TEMPORIZZAZIONE

2^ parte cap. III - Legge 20 marzo 1984 n. 34

3^ parte cap. III - Legge 17 aprile 1984 n. 79 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

1^ parte cap. VI - Legge 10 aprile 1954 n. 113 Legge 31 luglio 1954 n. 599