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copyright © Ordine dei Consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Roma

INPSLe Prestazioni a sostegno del reddito

Le prestazioni a sostegno del reddito

L'assegno per il nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori parasubordinati

Gli assegni familiari

L'indennità di mobilità

La cassa integrazione guadagni ordinaria

La cassa integrazione guadagni straordinaria

Le integrazioni salariali in agricoltura

L'indennità di malattia

L'indennità di malattia dei lavoratori parasubordinati

L'indennità di maternità

L'indennità di maternità dei lavoratori parasubordinati

Le indennità antitubercolari

Le cure termali

L'indennità di richiamo alle armi

L'assegno per il congedo matrimoniale

Il trattamento di fine rapporto

Il fondo nazionale per le politiche migratorie

L'assegno per il nucleo familiare

E' una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei

pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i

cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. Dal

1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e

continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps) a particolari

condizioni.

L'assegno per il nucleo familiare

A CHI SPETTA

Ai lavoratori dipendenti in attività;

ai disoccupati indennizzati;

ai lavoratori cassintegrati;

ai lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili;

ai lavoratori assenti per malattia o maternità;

ai lavoratori richiamati alle armi;

ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;

ai lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale;

alle persone assistite per tubercolosi;

ai pensionati ex lavoratori dipendenti;

ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori;

ai soci di cooperative.

L'assegno per il nucleo familiare

I REQUISITI

Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati

limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del

richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo

familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello

prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30

giugno dell'anno successivo.

Ad esempio, per il periodo dal 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007, si deve considerare il reddito

prodotto nel 2005.

L'assegno per il nucleo familiare

Quali redditi si considerano

Ai fini del diritto all'assegno, si

considera la somma dei redditi

complessivi assoggettabili all'Irpef

(imposta sul reddito delle persone

fisiche) e dei redditi di qualsiasi

natura, compresi - se superiori a �

1.032,91 - quelli esenti da imposta

e quelli soggetti a ritenuta alla

fonte.

I redditi da lavoro vanno

considerati al netto dei contributi

previdenziali ed assistenziali.

Quali redditi non si considerano Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di

infortunio; le pensioni di guerra; le rendite Inail; le indennità di accompagnamento agli inabili

civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;

le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;

le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;

gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;

le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;

le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;

i trattamenti di famiglia; i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni; gli arretrati delle integrazioni salariali.

L'assegno per il nucleo familiare

Almeno il 70%

L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro

dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad

attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione

ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno

al 70% dell'intero reddito familiare.

L'assegno per il nucleo familiare

PER QUALI PERSONE SPETTA

Per i componenti del nucleo familiare:

il richiedente l'assegno;

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente

dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i

nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;

i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e

permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a

condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai

superstiti.

L'assegno per il nucleo familiare

LA DOMANDA

Per ottenere il pagamento dell'assegno l'interessato deve presentare domanda utilizzando

l'apposito modulo predisposto dall'Inps.

Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati

nel modulo.

I moduli sono disponibili presso gli uffici dell'Inps e sul sito www.Inps.it nella sezione

"moduli".

La domanda va presentata:

al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente

non agricola;

alla Sede dell'Inps, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio

agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è

effettuato direttamente dall'Inps).

L'assegno per il nucleo familiare

CHI PAGA L'ASSEGNO

Il datore di lavoro deve pagare l'assegno su richiesta diretta del lavoratore che dimostri di averne

diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato

preventivamente autorizzato dall'Inps. L'autorizzazione dell'Inps è richiesta per il pagamento

dell'assegno alle seguenti persone: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da

entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata

l'invalidità al 100%, i familiari residenti all'estero.

Ai lavoratori

Ai lavoratori in attività l'assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento

della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'Inps il rimborso delle somme pagate. Per colf,

operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps.

Ai pensionati

Ai pensionati l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps insieme alla rata di pensione.

L'assegno per il nucleo familiare

ASSEGNO DI SOSTEGNO

Dal 1° gennaio 1999 i nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno a carico del

Comune di residenza, il cui importo dal 1° gennaio 2007 è pari a � 122,80 al mese per tredici mesi l'anno

(riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali). L'assegno si ottiene a condizione che il nucleo

non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal

"redditometro".

Per le domande relative al 2007, il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), con riferimento

ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a � 22.105,12.

La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. I Comuni

provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicare all'Inps i dati necessari per il

pagamento. Inoltre i Comuni possono affidare all'Inps il servizio di concessione della prestazione,

mediante specifici accordi.

L'assegno per il nucleo familiare

LIMITI DI REDDITO ANNUO

Il diritto all'assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che

non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare

hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo; sono

stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale

dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

calcolato dall'Istat.

L'assegno per il nucleo familiare

LIMITI DI REDDITO ANNUO - FINANZIARIA 2007

Con la Finanziaria 2007 sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare. Risulta

parzialmente modificato il precedente sistema che, prevedendo un ampio intervallo fra i limiti di reddito, portava alla

riduzione o alla perdita della prestazione in presenza di aumenti anche minimi del reddito familiare. Gli importi dell'assegno

per le famiglie in cui sia presente, oltre ai genitori, almeno un minore e non vi siano componenti inabili, diminuiscono adesso

gradualmente per ogni 100 euro di aumento del reddito.

Viene introdotto un assegno aggiuntivo per le famiglie monoparentali: fino a un massimo di 1.000 euro annui per i nuclei con

almeno tre o quattro componenti, tra cui un figlio minore, oltre al genitore; fino ad un massimo di 1.550 euro per quelli con 5

componenti oltre il genitore.

Per le famiglie composte da più di 5 persone, oltre ai genitori, viene invece aumentato l'importo complessivo del 15%, oltre

all'introduzione di un incremento di 660 euro per ogni componente oltre al quinto.

Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano ora in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni

indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall'attività lavorativa) sono considerati per la

determinazione dell'assegno anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.

L'assegno per il nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori parasubordinati

Dal 1° gennaio 2007, gli iscritti alla gestione separata che non risultano assicurati a forme

pensionistiche obbligatorie sono soggetti all'aliquota contributiva del 23,50%. In tale aliquota

è compresa la quota dello 0,50% che serve a finanziare il fondo per la maternità, gli assegni

per il nucleo familiare e l'indennità di malattia.

LA DOMANDA

La domanda per ottenere il pagamento dell'assegno deve essere fatta presso la Sede

dell'Inps nella cui circoscrizione territoriale risiede il lavoratore.

La domanda deve essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a

quello in cui sono stati corrisposti i compensi e dal 1° gennaio 1998 in poi, nei limiti,

comunque, della prescrizione quinquennale.

L'assegno per il nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori parasubordinati

L'assegno spetta nei casi in cui almeno il 70% del reddito complessivo familiare, percepito

nell'anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di

collaborazione coordinata e continuativa a progetto, da vendita porta a porta e da libera

professione.

L'assegno per il nucleo familiare spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che

raggiunga il requisito del 70% del reddito complessivo sommando i redditi derivanti da lavoro

dipendente con i redditi derivanti da lavoro parasubordinato.

Tale requisito si considera realizzato nel caso in cui il reddito derivante dalle due attività

(dipendente e parasubordinata) risulta percepito dal solo lavoratore richiedente, anche se il

70% del suo reddito complessivo deriva da lavoro dipendente e quello da attività

parasubordinata è uguale a zero.

Gli assegni familiari

Gli assegni familiari spettano ad alcune categorie di lavoratori escluse dalla

normativa dell'assegno per il nucleo familiare.

Ne hanno diritto:

i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti;

i pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,

coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Gli assegni spettano per i seguenti familiari:

il coniuge, anche se legalmente separato (solo per i pensionati delle gestioni speciali);

i figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o

giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di

legge, nipoti minori viventi a carico dell'ascendente);

i fratelli, le sorelle e i nipoti.

Gli assegni familiari

L'IMPORTO

La misura mensile degli assegni familiari è di � 10,21 per ogni beneficiario.

Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri (non pensionati) è di � 8,18 mensili per i

figli ed equiparati e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi. Gli assegni familiari

vengono corrisposti direttamente dall'Inps.

L'indennità di mobilità

E' una prestazione che spetta ai lavoratori che sono stati collocati in mobilità

dalla loro azienda a seguito di:

1. esaurimento della cassa integrazione straordinaria;

2. licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di

lavoro;

3. licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda

Il lavoratore ne ha diritto quando:

1. è iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego;

2. ha un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;

3. può far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività,

infortuni.

L'indennità di mobilità

L'IMPORTO

Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe

spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo

mensile.

Per i periodi successivi: 80% del predetto importo.

In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in

anno, importo che dal 1° gennaio 2007 è di � 844,06 lordi mensili (netto � 794,77), elevato a � 1.014,48

lordi mensili (netto � 955,23) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile

superiore a � 1.826,07.

L'indennità è pagata ogni mese dall'Inps direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l'interessato è

assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.

L'indennità di mobilità

Il trattamento si interrompe quando l'interessato:

1. viene cancellato dalle liste di mobilità;

2. viene assunto con contratto a tempo indeterminato;

3. raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di

anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità

senza aver optato per l'indennità di mobilità.

La cassa integrazione guadagni ordinaria

La cassa integrazione guadagni ordinaria è un intervento a sostegno delle

imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della

retribuzione.

Spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e

delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli

apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per

situazioni aziendali dovute a:

eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;

situazioni temporanee di mercato.

La cassa integrazione guadagni ordinaria

L'IMPORTO

Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le

ore di lavoro non prestate.

L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite

massimo mensile stabilito di anno in anno (per il 2007 è di � 844,06 ed è

elevato a � 1.014,48 in caso di retribuzione mensile superiore a � 1.826,07).

Tali importi sono ridotti di un'aliquota che attualmente è pari al 5,84%.

I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la

misura della pensione.

La cassa integrazione guadagni ordinaria

PER QUANTO TEMPO

La cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più

eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a

24 mesi.

Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di

sospensione del lavoro, è di 13 settimane; è di 52 settimane quando deriva da una

riduzione dell'orario di lavoro.

Sospensione e decadenza

- Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita

senza averlo prima comunicato alla propria Sede Inps, decade dal diritto alla

prestazione.

- In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata

dell'attività lavorativa.

La cassa integrazione guadagni straordinaria

La cassa integrazione guadagni straordinaria è un intervento a sostegno delle

imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della

retribuzione.

Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione,

di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle:

- imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione

e dei servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre

precedente la presentazione della domanda;

- imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che

occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di

formazione e lavoro;

- imprese di vigilanza.

La cassa integrazione guadagni straordinaria

La rotazione

La scelta dei lavoratori da porre in Cassa integrazione deve essere effettuata in base

al criterio della rotazione tra coloro che svolgono le stesse mansioni.

Se l'azienda non ritiene di poter applicare la rotazione, deve indicarne i motivi nella

domanda di ammissione al trattamento speciale di Cassa integrazione.

L'IMPORTO

L'importo corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al

lavoratore per le ore di lavoro non svolte.

L'importo del trattamento straordinario non può però superare un limite massimo

mensile (per il 2007 tale importo è di � 844,06; il limite è elevato a � 1.014,48 in caso di

retribuzione mensile superiore a � 1.826,07).

Tali importi sono ridotti di un'aliquota pari al 5,84%.

La cassa integrazione guadagni straordinaria

PER QUANTO TEMPO

La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24

mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i

casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interventi ordinari e straordinari non

possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio. Sono peraltro

intervenute varie disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che hanno

modificato i limiti temporali suddetti.

Sospensione e decadenza

Se il lavoratore in CIGS svolge contemporaneamente attività retribuita senza averne

prima dato notizia alla propria sede dell'Inps, decade dal diritto alla prestazione.

In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di

lavoro.

Le integrazioni salariali in agricoltura

E' un intervento che vuole:

�sostenere le aziende quando non sia possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa;

�garantire al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.

Spetta agli operai, agli impiegati e ai quadri, che siano lavoratori dipendenti a tempo

indeterminato di aziende agricole, che svolgono annualmente oltre 180 giornate

lavorative presso la stessa azienda.

La prestazione corrisponde all'80% della retribuzione globale del mese precedente

quello nel corso del quale si è verificata o ha avuto inizio la sospensione. Tale

importo è ridotto di un'aliquota pari al 5,84%.

L'integrazione salariale viene pagata al lavoratore direttamente dall'Inps.

La durata massima del periodo di integrazione è di 90 giorni all'anno.

L�indennità di malattia

E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che è pagata ai lavoratori in caso di

malattia, a partire dal 4° giorno. Non sono pagati i primi 3 giorni.

A CHI SPETTA

L'indennità di malattia spetta per periodi non superiori a 180 giorni di calendario:

alla quasi totalità degli operai del settore privato e agli impiegati del settore Terziario

e Servizi (ex commercio);

ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché

il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell'inizio

della malattia.

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto all'indennità di malattia

cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro.

Prestazioni di malattia agli apprendisti

A decorrere dal 1° gennaio 2007, la legge finanziaria 2007 ha esteso anche agli

apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori

dipendenti. Anche a tali lavoratori, pertanto, spetta l'indennità giornaliera e il

riconoscimento della contribuzione figurativa secondo le regole previste per la

generalità dei lavoratori subordinati e sono loro applicate le disposizioni in materia di

certificazione della malattia e di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di

malattia.

L�indennità di malattia

COME SI OTTIENE

Il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in

due copie ed entro 2 giorni , dalla compilazione da parte del medico, deve inviare la

prima copia alla propria Sede dell'Inps (quella di residenza abituale) e la seconda

copia al datore di lavoro.

Il lavoratore ammalato deve rimanere a casa a disposizione per eventuali controlli

effettuati dai medici dell'Inps, nelle seguenti fasce orarie:

dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, comprese le domeniche e i giorni festivi.

L�indennità di malattia

Motivi che giustificano l'assenza al controllo

� Necessità di eseguire visite generiche urgenti o accertamenti specialistici

che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli previsti per le

fasce orarie;

� situazioni in cui è necessaria la presenza del lavoratore fuori di casa per

evitare di arrecare gravi danni a sé o ad un familiare, ad esempio:

partecipazione ad esami pubblici, ricoveri ospedalieri o gravi infortuni,

convocazione da parte di autorità pubbliche. Necessità di effettuare

accertamenti specialistici durante le fasce orarie.

L�indennità di malattia

L'IMPORTO

L'indennità è pari, per la maggior parte delle categorie, al 50% della retribuzione

media globale giornaliera per i primi venti giorni di malattia; al 66,66% per i giorni

successivi della stessa malattia o ricaduta.

L'indennità è pagata in genere dal datore di lavoro, il quale procede al relativo

conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.

L'indennità viene pagata invece direttamente dall'Inps:

�ai disoccupati e sospesi dal lavoro (che non fruiscono del trattamento di integrazione

salariale) per i quali l'indennità è ridotta;

�agli operai agricoli;

�ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lavori stagionali.

L�indennità di malattia

DURANTE LE FERIE

La malattia sorta durante le ferie ne sospende il decorso a meno che il datore di

lavoro provi, attraverso accertamenti sanitari, che la malattia stessa è di fatto

compatibile con le finalità delle ferie. Il lavoratore è tenuto a comunicare lo stato di

malattia al datore di lavoro e all'Inps.

L�indennità di malattia

IL RICORSO

Nel caso in cui l'indennità di malattia non venga concessa l'interessato può

presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni

dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

�presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;

�inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;

�presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

L�indennità di malattia

La legge ha esteso l'indennità di malattia, in caso di ricovero ospedaliero, ai lavoratori

parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta,

liberi professionisti ecc.) a decorrere dal 1° gennaio 2000.

L'indennità spetta ai collaboratori e ai professionisti che non sono iscritti ad altre gestioni

pensionistiche e che versano all'Inps, dal 1° gennaio 2004, il contributo del 17,80%.

Per ottenere l'indennità di malattia l' assicurato deve:

1. essere in possesso di un reddito non superiore al 70% del massimale su cui si versano i

contributi all'Inps;

2. avere un accredito contributivo di almeno tre mensilità;

3. essere affetto da una malattia che comporta un ricovero ospedaliero presso strutture

pubbliche o private che sono accreditate al Servizio sanitario nazionale oppure presso

strutture estere ospedaliere autorizzate o riconosciute dal Servizio sanitario nazionale.

L'indennità spetta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

L'indennità di malattia dei lavoratori parasubordinati

L'IMPORTO

L'indennità è pari a una percentuale del massimale contributivo valido nell'anno in cui

ha avuto inizio il ricovero. Vediamo come:

� 8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a quattro mensilità di

contributi;

� 12% del massimale contributivo se risultano accreditate da cinque a otto mensilità

di contributi;

� 16% del massimale contributivo se risultano accreditate da nove a dodici

mensilità di contributi.

LA DOMANDA

Per ottenere l'indennità l'assicurato può fare domanda presso le Sedi dell'Inps entro

180 giorni dalla data di dimissioni dalla struttura ospedaliera.

L'indennità di malattia dei lavoratori parasubordinati

E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata alle lavoratrici assenti

dal servizio per gravidanza e puerperio.

Per ottenere l'indennità di maternità le lavoratrici dipendenti devono avere un

rapporto di lavoro in essere con diritto a retribuzione.

L'indennità di maternità

per astensione obbligatoria spetta per un periodo massimo di cinque mesi;

per astensione facoltativa, per un periodo non superiore a 11 mesi complessivi tra i

due genitori, da fruire nei primi otto anni di vita del bambino.

L'indennità di maternità

L'indennità per astensione obbligatoria spetta alle lavoratrici dipendenti che debbono

astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del

parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto. *

La legge 53/2000 ha introdotto la flessibilità dell'astensione obbligatoria, cioè la

possibilità per la lavoratrice di posticipare la sospensione del lavoro al mese

precedente la data presunta del parto; il periodo non goduto sarà così fruito dopo la

nascita del bambino. **

La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione obbligatoria per i tre mesi

successivi alla data effettiva del parto anche nei casi in cui:

il bambino sia nato morto;

il bambino sia deceduto successivamente al parto;

ci sia stata un'interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione

L'indennità di maternità ASTENSIONE OBBLIGATORIA

In caso di adozione l'indennità spetta

Alle lavoratrici dipendenti, che abbiano adottato bambini o che li abbiano presi in

affidamento (preadottivo o provvisorio), per i 3 mesi successivi all'effettivo ingresso

del minore nella famiglia adottiva o affidataria, sempre che il bambino adottato non

abbia ancora compiuto i sei anni (i 18 anni di età in caso di adozione o affidamento

preadottivo internazionale). Spetta anche al padre lavoratore dipendente, in

alternativa alla madre lavoratrice dipendente.

L'indennità di maternità ASTENSIONE OBBLIGATORIA

l'indennità spetta anche

Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e

commercianti), a partire dal 27 aprile 2001 (entrata in vigore Testo unico sulla

maternità), spetta l'indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, ma per

queste categorie non c'è l'obbligo di astensione dal lavoro, come avviene invece per

le lavoratrici dipendenti. Spetta sempre per 5 mesi anche in caso di parto prematuro e

in caso di parto successivo alla data presunta.

Alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi,

che versano il contributo del 18,20% o del 19,20% secondo il reddito (collaboratrici

coordinate e continuative, venditrici porta a porta, libere professioniste)

L'indennità di maternità ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro entro gli otto anni di età del proprio

figlio; le astensioni non possono superare un periodo complessivo tra i genitori di

dieci mesi, elevabili a undici.

L'indennità per astensione facoltativa spetta, indipendentemente dalle condizioni di

reddito del richiedente, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi

entro il terzo anno di età del bambino.

L'indennità di maternità ASTENSIONE FACOLTATIVA

Possono chiedere l'astensione facoltativa:

�le madri lavoratrici dipendenti (escluse quelle disoccupate o sospese, quelle addette

ai servizi domestici e familiari e quelle addette ai lavori a domicilio), le quali possono

astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, fino al

compimento di otto anni di età del bambino;

�i padri lavoratori dipendenti, i quali possono astenersi per un periodo continuativo o

frazionato non superiore a sei mesi (elevabili a sette, nel caso in cui il padre

lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi);

�il genitore solo, il quale può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non

superiore a dieci mesi;

�le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a

titolo principale, artigiane e commercianti), le quali hanno diritto ad astenersi per tre

mesi entro il primo anno di età del bambino.

L'indennità di maternità ASTENSIONE FACOLTATIVA

RIPOSI ORARI

Durante il primo anno di vita del bambino la madre ha diritto a dei riposi giornalieri di

due ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere. Se l'orario

di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere è previsto un permesso di 1 ora al giorno. Il

padre non può utilizzare i riposi giornalieri durante il periodo di congedo per

maternità della madre, anche nel caso in cui la madre non se ne avvalga in quanto

assente dal lavoro per cause di aspettativa, permessi non retribuiti ecc.

L'indennità di maternità

MALATTIA DEL BAMBINO

I genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro durante la malattia

del figlio: fra i tre e gli otto anni di età del bambino nel limite di cinque giorni

lavorativi l'anno per ciascun genitore, senza limite di giorni, invece, se il bambino è al

di sotto dei tre anni. Per tali assenze non è corrisposta la retribuzione, l'interessato ha

diritto alla contribuzione figurativa fino al terzo anno di vita del bambino. Dai tre agli

otto anni ha invece diritto ad una contribuzione ridotta.

Il lavoratore assente per malattia del figlio è tenuto a presentare un certificato

rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso

convenzionato.

La malattia del bambino che dà luogo a ricovero ospedaliero interrompe il periodo di

ferie del genitore.

L'indennità di maternità

LE DOMANDE

Le domande di astensione obbligatoria e facoltativa vanno presentate all'Inps e al

datore di lavoro.

La domanda di riposi orari della madre, per allattamento, va presentata al datore di

lavoro, quella del padre va presentata all'Inps e al datore di lavoro; la domanda per

ottenere i giorni di congedo per malattia del bambino deve essere presentata al

datore di lavoro con allegato un certificato di un medico specialista del Servizio

Sanitario Nazionale che attesti la malattia e, inoltre, una dichiarazione che attesti che

l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro per gli stessi giorni.

L'indennità di maternità

LE DOMANDE

Le domande di astensione obbligatoria e facoltativa vanno presentate all'Inps e al

datore di lavoro.

La domanda di riposi orari della madre, per allattamento, va presentata al datore di

lavoro, quella del padre va presentata all'Inps e al datore di lavoro; la domanda per

ottenere i giorni di congedo per malattia del bambino deve essere presentata al

datore di lavoro con allegato un certificato di un medico specialista del Servizio

Sanitario Nazionale che attesti la malattia e, inoltre, una dichiarazione che attesti che

l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro per gli stessi giorni.

L'indennità di maternità

L'IMPORTO

Per le lavoratrici dipendenti l'indennità per astensione obbligatoria è pari all'80% della

retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria.

Per le colf, le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e

commercianti) e le lavoratrici agricole a tempo determinato la misura dell'indennità è

pari all'80% delle retribuzioni "convenzionali" stabilite anno per anno dalla legge; per

le parasubordinate l'indennità di maternità è di importo variabile a seconda dei

contributi accreditati.

L'indennità di maternità

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

L'IMPORTO

L'indennità per astensione facoltativa è pari al 30% della retribuzione media

giornaliera.

L'indennità di maternità è pagata in genere dal datore di lavoro, il quale viene poi

rimborsato dall'Inps tramite il conguaglio dei contributi.

Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e

commercianti), alle colf, alle lavoratrici agricole dipendenti, alle lavoratrici stagionali e

alle disoccupate o sospese che non usufruiscono di trattamenti di integrazione

salariale e alle parasubordinate, l'indennità è pagata direttamente dall'Inps.

L'indennità di maternità

ASTENSIONE FACOLTATIVA

FIGLI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE

AGEVOLAZIONI

I genitori di figli portatori di handicap grave possono fruire di particolari agevolazioni:

�prolungamento dell'astensione facoltativa o, in alternativa, una o due ore (a seconda

della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno

di età del bambino;

�tre giorni di permessi mensili retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa, oltre il

terzo anno di età del bambino.

L'indennità di maternità

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata versano all'Inps, dal 1° gennaio 2007, il

contributo del 23,50% comprensivo dello 0,50%, quota utilizzata a finanziare la

maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia. Tali lavoratrici possono

fruire dell'astensione obbligatoria per maternità per la durata di due mesi prima della

data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino.

Per ottenere l'indennità di maternità è necessario che risultino accreditate almeno tre

mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità.

I contributi sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio - salvo iscrizione

successiva - dell'anno in cui il compenso è effettivamente corrisposto,

indipendentemente dal periodo lavorativo cui si riferisce.

L'indennità di maternità dei lavoratori parasubordinati

L'IMPORTO

L'indennità spetta nella misura dell'80% del reddito derivante da collaborazione

coordinata e continuativa o derivante da lavoro libero professionale, prodotto nei 12

mesi precedenti l'astensione per maternità. Per calcolare l'indennità il reddito viene

diviso per 365 giornate e sull'importo di una giornata si applica l'80%

LA DOMANDA

L'indennità è corrisposta dall'Inps a domanda dell'interessato corredata dalla

certificazione richiesta a seconda della categoria degli iscritti. I lavoratori possono

presentare domanda per ricevere l'indennità per i periodi precedenti all'entrata in

vigore del decreto.

L'indennità di maternità dei lavoratori parasubordinati

Sono indennità sostitutive o integrative della retribuzione che vengono pagate, a

determinate condizioni, al lavoratore dipendente e ai suoi familiari (coniuge, figli,

fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi. Non è necessario che i familiari siano

assicurati.

L'Inps paga le indennità economiche, mentre l'assistenza sanitaria è a carico del

Servizio Sanitario Nazionale.

Per ottenere le indennità il lavoratore deve avere almeno un anno di contribuzione (52

contributi settimanali) nell'intera vita lavorativa.

L'indennità giornaliera - Spetta all'interessato che non ha diritto all'intera retribuzione

durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali.

Le indennità antitubercolari

Gli importi del 2007

Assegno di cura o di sostentamento mensile� 76,79

Indennità giornaliera post-sanatoriale spettante: �agli assistiti in qualità di familiari di assicurato �ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari

� 9,53

Indennità giornaliera post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati� 19,04

Indennità giornaliera spettante: �agli assistiti in qualità di familiari di assicurato �ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari

� 5,71

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati� 11,43

Tipo di prestazioneImporto

Le indennità antitubercolari

E' una prestazione che l'Inps può concedere per evitare, ritardare o rimuovere uno

stato di invalidità.Hanno diritto alle cure termali tutti i lavoratori dipendenti e

autonomi iscritti all'Inps. La prestazione non spetta né ai familiari degli assicurati

né ai titolari di pensione di qualsiasi tipo, a meno che non siano titolari di assegno

di invalidità.

1. sono necessari cinque anni di assicurazione presso l'Inps e tre anni di contribuzione

nel quinquennio precedente la domanda.

2. Le cure possono essere praticate per forme bronco-catarrali e reumo-artropatiche.

3. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale; quello del soggiorno è a

carico dell'Inps.

4. L'assicurato è tenuto al pagamento del "ticket" nella misura prevista dalla legge.

5. Le cure termali possono essere effettuate soltanto per cinque anni, fatta eccezione per alcuni

casi particolari individuati dai medici dell'Inps.

Le cure termali

E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata ai lavoratori richiamati

alle armi, dopo il servizio di leva, per qualunque esigenza delle Forze Armate (per

esempio, per corsi di addestramento e aggiornamento).

L'indennità spetta, per tutto il tempo del richiamo, agli operai, agli impiegati e ai

dirigenti dipendenti da aziende private industriali, artigiane, dell'agricoltura, del

commercio, del credito, delle assicurazioni, delle professioni ed arti.

L'indennità spetta anche:

ai lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di formazione;

ai lavoratori in prova o durante il preavviso di licenziamento;

ai sospesi dal lavoro che percepiscono le integrazioni salariali;

ai lavoratori stagionali e a domicilio.

L'indennità di richiamo alle armi

L'IMPORTO

Per i primi due mesi del richiamo

Spetta un'indennità pari alla retribuzione civile. Questo importo è concesso una sola volta nell'arco di un

anno, anche se il lavoratore è assoggettato a più richiami che superano i due mesi.

Per il periodo successivo

�per gli ufficiali, sottufficiali, graduati e appartenenti a corpi speciali, spetta un'indennità mensile pari alla

differenza tra retribuzione civile e trattamento militare, se inferiore;

�per i militari di truppa spetta un' indennità pari alla retribuzione civile.

L'importo dell'indennità spettante è al netto delle ritenute erariali e della quota a carico del lavoratore per

l'assicurazione obbligatoria per la pensione.

L'indennità è pagata:

�direttamente dall'Inps ai dipendenti del commercio, degli studi professionali ed artistici e dell'agricoltura;

�dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai dipendenti dell'industria, dell'artigianato, del credito e delle

assicurazioni, alla scadenza di ogni periodo di paga. Il datore di lavoro chiede poi all'Inps il rimborso delle

somme pagate.

L'indennità di richiamo alle armi

LA DOMANDA

Se paga l'Inps

I lavoratori devono inviare all'Inps il modulo di domanda (a disposizione presso gli

Uffici dell'Inps o gli Enti di Patronato), il certificato di lavoro e il documento

dell'autorità militare dal quale risulti la decorrenza del richiamo e il grado rivestito, da

rinnovarsi ogni tre mesi.

Se paga il datore di lavoro

I lavoratori devono trasmettere al datore di lavoro il documento dell'autorità militare

dal quale risulti la decorrenza del richiamo e il grado rivestito, da rinnovarsi ogni tre

mesi.

L'indennità può essere chiesta entro due anni dalla fine del periodo di richiamo.

L'indennità di richiamo alle armi

E' un assegno che viene concesso in occasione del matrimonio.

SPETTA

�Ai lavoratori, non aventi qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali,

artigiane e cooperative (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio) e al

personale di bassa forza dell'armamento libero (sottufficiali e comuni) che alla data

del matrimonio possono far valere un rapporto di lavoro di almeno una settimana;

�agli operai e ai marittimi che si dimettono per contrarre matrimonio;

�ai lavoratori che, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, non sono

comunque in servizio per malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.;

�ai lavoratori e ai marittimi disoccupati che, alla data del matrimonio, possono far

valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei novanta precedenti il matrimonio;

�ai marittimi in servizio militare che possono far valere un rapporto di arruolamento di

almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data di richiamo alle armi ovvero la data di

ultimazione del servizio di leva.

L'assegno per il congedo matrimoniale

LA DOMANDA

La domanda di assegno, con allegata la copia del certificato di matrimonio, deve

essere presentata all'Inps entro un anno (in caso di pagamento da parte dell'Inps).

Nel caso in cui l'indennità è anticipata dal datore di lavoro, i lavoratori devono

presentare la copia del certificato di matrimonio a quest'ultimo, entro i 60 giorni

successivi al matrimonio.

L'IMPORTO

L'assegno è pari a 7 giorni di retribuzione (8 giorni per i marittimi) ed è calcolato sulla

base della retribuzione percepita nell'ultimo periodo di paga (ultimi due periodi di

paga per i lavoratori dell'industria e artigianato retribuiti a settimana).

L'assegno è corrisposto dai datori di lavoro per conto dell'Inps all'inizio del periodo di

congedo. L'azienda chiede poi il rimborso all'Inps, entro un anno dalla data dei singoli

pagamenti.

L'assegno per il congedo matrimoniale

Il trattamento di fine rapporto è una somma che spetta ai lavoratori che si siano

dimessi o che siano stati licenziati da un datore di lavoro nei confronti del quale siano

state messe in atto le seguenti procedure concorsuali: fallimento, liquidazione coatta

amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo.

Il trattamento di fine rapporto e i crediti di lavoro (ultime tre mensilità) sono somme

che vengono pagate dal datore di lavoro.sono pagate dall'Inps solo quando il datore

di lavoro non può adempiere a questo obbligo.La prestazione spetta nel caso in cui il

debito è stato accertato con l'inserimento nello stato passivo definitivo, o nel caso in

cui è stata inutilmente svolta l'esecuzione forzata.

Il trattamento di fine rapporto

LA DOMANDA

La domanda per ottenere il pagamento del TFR va redatta in carta semplice. La

domanda per ottenere il pagamento dei crediti di lavoro va redatta sull'apposito

modulo di domanda DL-80.

Entrambe le domande devono essere presentate alla Sede Inps dell'assicurato,

integrate dai documenti che provano il credito del lavoratore (dichiarazione del

curatore, verbale di pignoramento in tutto o in parte negativo ecc.).

Il trattamento di fine rapporto

E' un Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha lo scopo di:

�adottare misure straordinarie di accoglienza per gli stranieri;

�provvedere all'istruzione degli stranieri;

�predisporre centri di accoglienza;

�favorire attività per gli stranieri che soggiornano in Italia;

�diffondere ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società

italiana.

Il fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari dal 1° gennaio 2000 è stato

soppresso. E con esso è stato soppresso il contributo dello 0,50% che lo alimentava.

Il fondo nazionale per le politiche migratorie

FINE