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AREA LAVORO E PREVIDENZA INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE (a cura di Ernesto Murolo)

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AREA LAVORO E PREVIDENZA

INFORTUNIO SUL

LAVORO E MALATTIA

PROFESSIONALE

(a cura di Ernesto Murolo)

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Indice QUANDO SI MANIFESTA UN INFORTUNIO SUL LAVORO..................................... 5

1. Se l’infortunio ha prognosi fino a 3 giorni .................................................. 5 1.1 Obblighi del datore di lavoro.........................................................................5 1.2 Diritti del datore di lavoro ............................................................................5 1.3 Obblighi del lavoratore.................................................................................5 1.4 Diritti del lavoratore: ...................................................................................6

2. Se l’infortunio è mortale ............................................................................ 7 2.1 Obblighi del datore di lavoro.........................................................................7 2.2 Diritti del datore di lavoro ............................................................................7 2.3 Obblighi del lavoratore.................................................................................8 2.4 Diritti del lavoratore ....................................................................................8

3. Se l’infortunio è collettivo......................................................................... 9 3.1 Obblighi del datore di lavoro........................................................................9 3.2 Diritti del datore di lavoro ............................................................................9 3.3 Obblighi dei lavoratori infortunati ................................................................10 3.4 Diritti dei lavoratori infortunati....................................................................11

4. Infortunio con prognosi superiore a 3 giorni ........................................... 13 4.1 Obblighi del lavoratore infortunato ..............................................................13 4.2 Diritti del lavoratore infortunato..................................................................14 4.3 Obblighi del datore di lavoro.......................................................................16 4.4 Diritti del datore di lavoro ..........................................................................18

QUANDO SI MANIFESTA UNA MALATTIA PROFESSIONALE............................... 19

5. Diritti e obblighi....................................................................................... 19 5.1 Obblighi del lavoratore tecnopatico..............................................................19 5.2 Diritti del lavoratore tecnopatico .................................................................20 5.3 Obblighi del datore di lavoro.......................................................................23 5.4 Diritti del datore di lavoro ..........................................................................25

PRESTAZIONI................................................................................................... 27

6. Prestazioni sanitarie per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ............................................................................................ 27

6.1 Diritti del lavoratore ..................................................................................27

7. Prestazioni integrative (o assistenziali) per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali .............................................................................. 29

7.1 Diritti del lavoratore ..................................................................................29

8. Prestazioni economiche INAIL................................................................. 31 8.1 L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta al lavoro...................31 8.2 L’indennizzo delle inabilita’ permanenti per danno biologico e conseguenze patrimoniali ......................................................................................................32 8.3 L’integrazione della rendita diretta ..............................................................34 8.4 La rendita ai familiari superstiti nel caso di morte del lavoratore per infortunio o tecnopatia ........................................................................................................34 8.5 L’assegno funerario ...................................................................................35 8.6 La rendita di passaggio per i lavoratori affetti da silicosi o asbestosi ................35 8.7 L’assegno per assistenza personale continuativa (a.p.c.)................................36

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8.8 Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro ........36

ALLEGATI ......................................................................................................... 39

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QUANDO SI MANIFESTA UN INFORTUNIO SUL LAVORO

1. Se l’infortunio ha prognosi fino a 3 giorni

1.1 Obblighi del datore di lavoro

- Deve annotare cronologicamente il caso sul Registro Infortuni aziendale, se l’infortunio comporta l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell’evento (art. 53, c. 6, del D.Lgs. n. 81/2008);

- deve corrispondere al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio, anche se è occorso durante la prima ora di lavoro (art. 73 del DPR n. 1124/1965);

- deve corrispondere al lavoratore infortunato almeno il 60% della retribuzione per i tre giorni successivi di carenza dell’assicurazione, salvo migliori condizioni previste dal CCNL (art. 73 del DPR n. 1124/1965);

- se l’infortunio, già diagnosticato guaribile entro 3 gg., si prolunga poi al 4°, il termine per l’inoltro della denuncia di infortunio all’INAIL e alla P.S. decorre da quest’ultimo giorno (art. 53 del DPR n. 1124/19659);

- non c’è alcun obbligo di denuncia all’INAIL: l’assicurazione sociale non interviene perché si tratta di un periodo che è considerato di carenza o franchigia;

- non c’è, ovviamente, nemmeno l’obbligo di informare l’autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove è avvenuto l’infortunio.

1.2 Diritti del datore di lavoro

- Queste tipologie di brevi infortuni non configurano, di norma, diritti per il datore di lavoro, nemmeno quello al parziale esonero dalla responsabilità civile che in queste fattispecie non può esservi perché l’infortunio non ha, di fatto, causato danni, nemmeno al lavoratore.

1.3 Obblighi del lavoratore

- “L’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro.” (art. 52 del DPR 1124/1965);

- il lavoratore infortunato ha l’obbligo di fare avere subito al datore di lavoro, il primo certificato medico redatto dal Pronto Soccorso o dal medico che per primo l’ha soccorso.

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1.4 Diritti del lavoratore

- Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio, anche se questo è occorso durante la prima ora di lavoro. (art. 73 del DPR n. 1124/1965);

- iI lavoratore infortunato ha diritto ad almeno il 60% della retribuzione per i tre giorni successivi di carenza dell’assicurazione, salvo migliori condizioni previste dal CCNL di categoria. (art. 73 del DPR n. 1124/1965).

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2. Se l’infortunio è mortale

2.1 Obblighi del datore di lavoro

- Se l’infortunio ha causato la morte del lavoratore, o comunque vi è pericolo di vita, il datore di lavoro deve anticipare la Denuncia d’infortunio all’INAIL entro 24 ore a mezzo telegramma, oppure a mezzo fax, e-mail, ecc.;

- deve corrispondere al lavoratore l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio, anche se è occorso durante la prima ora di lavoro (art. 73 del DPR n. 1124/1965);

- deve inviare copia della denuncia d’infortunio alla autorità di P.S.;

- per il resto, nei casi di infortuni mortali, il datore di lavoro ha poi gli stessi, identici obblighi che sono previsti per gli infortuni con prognosi superiore a 3 gg. non mortali, che sono riportati in dettaglio nella parte specifica della presente;

- la DPL, cui l’Autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortunio invierà la copia della denuncia d’infortunio, disporrà e darà corso alla prevista Inchiesta Amministrativa d’ufficio (art. 56 del DPR n. 1124/1965).

2.2 Diritti del datore di lavoro

- Nel caso di infortuni mortali, come peraltro in tutti gli altri casi di infortuni con prognosi superiore a 3 gg., il datore di lavoro ha diritto al parziale esonero dalla responsabilità civile per i danni che l’infortunio ha causato al lavoratore e a eventuali terzi (art. 10 del DPR n. 1124/1965);

- l’esonero, che può riguardare solo il datore di lavoro e mai un terzo, anche se dipendente della stessa azienda, è parziale perché opera soltanto se esistono le condizioni, ed entro i limiti che sono tassativamente previsti dalla legge;

- l’esonero opera anche se il datore di lavoro non ha adempiuto ai suoi obblighi assicurativi nei confronti dell’INAIL, perché i ritardati o i mancati pagamenti dei premi, le evasioni o le omissioni contributive non incidono su questo aspetto ma comportano soltanto conseguenze di ordine sanzionatorio;

- l’esonero non opera quando il datore di lavoro o le persone dei cui operato egli deve rispondere secondo le norme del codice civile, abbiano riportato condanna definitiva, sia in sede penale che civile, per il fatto dal quale è occorso l’infortunio;

- in particolare il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità civile ed è chiamato a rispondere con il risarcimento del danno secondo il diritto comune quando:

� il fatto da cui è stato causato l’infortunio è un reato perseguibile d’ufficio e non a querela di parte;

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� il reato è stato accertato con una sentenza penale di condanna passata in giudicato.

2.3 Obblighi del lavoratore

- “L’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro”. (art. 52 del DPR 1124/1965);

- poiché il lavoratore è deceduto a seguito dell’infortunio, qualcun’altro (sovrintendente, superiore gerarchico, compagno di lavoro, ecc.) dovrà avvisare subito il datore di lavoro dell’incidente che è avvenuto e fargli avere il primo certificato medico redatto dal Pronto Soccorso o dal medico che per primo l’ha soccorso.

2.4 Diritti del lavoratore

- Il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio che ne ha causato la morte, anche se questo è occorso durante la prima ora di lavoro (art. 73 del DPR n. 1124/1965);

- tutti gli altri diritti del lavoratore deceduto a causa dello infortunio passano, per diritto soggettivo proprio e non a titolo ereditario, ai suoi superstiti aventi diritto che sono: il coniuge, (non legalmente ed effettivamente separato), e i figli (legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi, ecc.). Se non ve ne sono subentrano gli ascendenti (genitori) e i collaterali (fratelli e sorelle) (art. 85 del DPR n. 1124/1965);

- i superstiti del lavoratore deceduto a seguito dell’infortunio hanno diritto a ricevere dall’INAIL le prestazione assicurative economiche, tra cui la rendita ai superstiti nelle misure previste dalla legge a seconda della composizione del nucleo familiare (art. 85 del DPR n. 1124/1965);

- quando i superstiti aventi diritto sono gli ascendenti (genitori) questi, per ottenere dall’INAIL le prestazioni assicurative, devono provare la c.d. “vivenza a carico”, cioè dimostrare che sono senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e che al loro mantenimento concorreva in modo efficiente il defunto (art. 106 del DPR n. 1124/1965);

- la rendita che l’INAIL costituisce a favore dei superstiti del lavoratore deceduto a seguito dell’infortunio decorre dal giorno successivo a quello della morte (art. 105 del DPR n. 1124/1965).

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3. Se l’infortunio è collettivo

3.1 Obblighi del datore di lavoro

- Sono detti infortuni collettivi quelli che vedono coinvolti, contemporaneamente, più di un lavoratore della stessa azienda;

- in questi casi il datore di lavoro deve inoltrare all’INAIL tante distinte Denunce d’infortunio quanti sono i lavoratori coinvolti nell’incidente;

- corrispondere ai lavoratori l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio, anche se è occorso durante la prima ora di lavoro (art. 73 del DPR n. 1124/1965);

- corrispondere ai lavoratori infortunati almeno il 60% della retribuzione per i 3 giorni successivi, salvo migliori condizioni previste dal CCNL (art. 73 del DPR n. 1124/1965);

- inviare le copie di tutte le denunce d’infortunio alla P.S.;

- la DPL disporrà e darà corso alla prevista inchiesta amministrativa d’ufficio (art. 56 del DPR n. 1124/1965).

Per il resto, nei casi di infortuni collettivi, il datore di lavoro ha gli stessi, identici obblighi che sono previsti per gli infortuni con prognosi superiore a 3 gg. non collettivi.

3.2 Diritti del datore di lavoro

- Nel caso di infortuni collettivi, come peraltro in tutti gli altri casi di infortuni con prognosi superiore a 3 gg., il datore di lavoro ha diritto al parziale esonero dalla responsabilità civile per i danni che l’infortunio ha causato al lavoratore e a eventuali terzi (art. 10 del DPR n. 1124/1965);

- l’esonero, che può riguardare solo il datore di lavoro e mai un terzo, anche se dipendente della stessa azienda, è parziale perché opera soltanto se esistono le condizioni, ed entro i limiti che sono tassativamente previsti dalla legge;

- l’esonero opera anche se il datore di lavoro non ha adempiuto ai suoi obblighi assicurativi nei confronti dell’INAIL, perché i ritardati o i mancati pagamenti dei premi, le evasioni o le omissioni contributive non incidono su questo aspetto ma comportano soltanto conseguenze di ordine sanzionatorio;

- l’esonero non opera quando il datore di lavoro o le persone dei cui operato egli deve rispondere secondo le norme del codice civile, abbiano riportato condanna definitiva, sia in sede penale che civile, per il fatto dal quale è occorso l’infortunio;

- in particolare il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità civile ed è chiamato a rispondere con il risarcimento del danno secondo il diritto comune quando:

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� il fatto da cui è stato causato l’infortunio è un reato perseguibile d’ufficio e non a querela di parte;

� il reato è stato accertato con una sentenza penale di condanna passata in giudicato.

3.3 Obblighi dei lavoratori infortunati

- “L’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro.” (art. 52 del DPR 1124/1965);

- il lavoratore che non informa per tempo il datore di lavoro dell’infortunio subito, e lo costringe quindi a inoltrare in ritardo la Denuncia d’infortunio all’INAIL, è punito con la perdita del diritto a ottenere le prestazioni economiche per i giorni precedenti quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio e ha ricevuto il primo certificato medico (art. 52 del DPR 1124/1965);

- ognuno dei lavoratori infortunati, o chi per loro se a ciò sono impediti ha l’obbligo di fare avere:

� subito al datore di lavoro, il primo certificato medico redatto dal Pronto Soccorso o dal medico che per primo l’ha soccorso;

� al datore di lavoro, per l’inoltro all’INAIL, gli eventuali certificati di continuazione delle cure redatti dal medico di famiglia curante o da altro sanitario;

� al datore di lavoro, per l’inoltro all’INAIL, il certificato definitivo di conclusione dell’infortunio redatto dal medico di famiglia curante o da altro sanitario;

- è da notare che il certificato definitivo non sempre è indispensabile perché, per prassi, l’INAIL è solito chiudere in automatico gli infortuni alla scadenza della prima prognosi, salvo riaprirli se e quando perviene l’eventuale certificato di continuazione delle cure;

- i certificati di continuazione e di chiusura degli infortuni possono essere rilasciati gratuitamente dall’INAIL presentandosi a visita presso la Sede che gestisce la pratica;

- “l’infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l’Istituto assicuratore ritenga necessarie.” (art. 87 del DPR n. 1124/1965);

- ognuno dei lavoratori infortunati ha l’obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che l’INAIL intende eseguire, presentandosi, a seguito di convocazione presso le Sedi territoriali dell’Istituto;

- non esistono i controlli domiciliari e quindi nemmeno le fasce orarie di reperibilità, ma i CCNL possono prevedere l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie anche per le assenze dei lavoratori per infortunio o malattia professionale;

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- il mancato rispetto di tale obbligo però, se accertato dai medici ASL o INPS, autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, se prevista dal CCNL, ma non comporta la perdita delle indennità INAIL da parte del lavoratore;

- nel caso l’infortunio è dovuto a incidente stradale, gli infortunati non possono accettare indennizzi, né conciliare o transigere con la Compagnia assicuratrice che, in virtù della polizza RC Auto, copre l’automobilista responsabile del sinistro, se a ciò non è espressamente autorizzati dall’INAIL;

- in ogni caso l’indennizzo potrà riguardare le sole voci di danno non riconosciute dall’INAIL (c.d. danno differenziale);

- ognuno dei lavoratori ha il dovere di sottoporsi, su invito dell’INAIL entro 10 anni dalla data di costituzione della rendita, alle visite medico-legali di revisione periodica del grado di inabilità permanente (ciò potrà portare una conferma, un aumento o la riduzione del grado d’invalidità precedentemente riconosciuto).

Le revisioni sono al massimo 4 nei primi 4 anni, di cui la prima dopo almeno 1 anno dalla data dell’infortunio e non prima di 6 mesi dalla data di costituzione della rendita; mentre le altre non prima di 1 anno da quella precedente.

Dopo i primi 4 anni sono possibili solo altre 2 revisioni, da eseguire rispettivamente alla scadenza del 7° e del 10° anno dalla data di c ostituzione della rendita.

3.4 Diritti dei lavoratori infortunati

- Ognuno dei lavoratori infortunati ha diritto a:

� essere trasportato al più vicino posto di Pronto Soccorso a cura e spese del datore di lavoro (art. 92 del DPR n. 1124/1965);

� percepire dal datore di lavoro l’intera retribuzione per il giorno in cui è avvenuto l’infortunio, anche se è accaduto durante la prima ora di lavoro (art. 73 del DPR n. 1124/1965);

� percepire dal datore di lavoro almeno il 60% della retribuzione per i 3 gg. successivi a quello dello infortunio, salvo eventuali, migliori condizioni previste dal CCNL di categoria (art. 73 del DPR n. 1124/1965).

- Altri diritti dei lavoratori infortunati: � in quanto cittadino e non quale assicurato INAIL, ha diritto a ricevere dal

Servizio Sanitario Nazionale (ASL) le cure sanitarie e le prestazioni mediche, ospedaliere, chirurgiche, ecc.;

� ha diritto alle prestazioni assicurative anche quando l’infortunio non è stato denunciato dal datore di lavoro, a condizione che la denuncia venga fatta entro 3 anni dalla data dell’infortunio (art. 112 del DPR n. 1124/1965);

� non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l’INAIL ritenga necessarie (art. 87 del DPR n. 1124/1965);

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� ha il diritto di chiedere, producendo idonea certificazione medica entro 10 anni dalla costituzione della rendita, la revisione del grado di invalidità permanente nel caso di aggravamento delle sue condizioni;

� ha diritto di chiedere la riapertura dell’infortunio nel caso di eventuali, successive “ricadute dovute allo stesso evento infortunistico;

� ha diritto a ricevere comunque le prestazioni previdenziali nei “casi dubbi” (infortunio o di malattia comune) dall’Ente che per primo ha avuto notizia dell’evento, in virtù di apposita convenzione stipulata tra INPS e INAIL (circ. INAIL n. 38/2009);

� ha diritto di opporsi alle decisioni dell’INAIL inoltrando ricorso (opposizione) entro 60 gg. dalla data di piena conoscenza del provvedimento dell’Istituto (ad es.: disconoscimento del caso come infortunio sul lavoro o divergenze circa l’entità del grado d’invalidità assegnato, sia in prima istanza che in sede di revisione);

� ha diritto di avvalersi della consulenza e dell’intervento, completamente gratuito, degli enti di Patronato che lo assistono;

� ognuno dei lavoratori è legittimato, ex art. 185 c.p., ad agire avverso il datore di lavoro nei confronti del quale sia stata accertata la responsabilità civile: diretta (per fatto proprio) o indiretta (per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro e di coloro del cui operato deve comunque rispondere ex art. 2049 c.c.), per essere risarcito secondo le norme comuni, sia per i danni patrimoniali (art. 2056 c.c.), sia per i danni non patrimoniali (art. 2059 c.c.);

� tale azione deve però essere limitata alla sola quota di danno che eccede l’ammontare delle prestazioni già erogate dall’INAIL, vale a dire al c.d. “danno differenziale” (art. 10, commi 6 e 7, del DPR n. 1124/1965);

� l’azione risarcitoria può riguardare anche eventuali voci di danno non coperte dall’assicurazione INAIL, come ad es. il danno morale ex art. 2059 c.c. ;

� non rientra nel danno differenziale il valore capitale della rendita calcolato ex art. 10, c. 8, del DPR n. 1124/1965 in base al sistema tabellare di cui all’art. 39 del DPR n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni (Cass., n. 3503/1986);

� analoga azione risarcitoria può essere esperita, sempre per il danno differenziale o per quelli non assicurati dall’INAIL, dai lavoratori nei confronti del terzo riconosciuto civilmente responsabile dell’infortunio;

� ognuno dei lavoratori infortunati ha il diritto di ricevere le prestazioni che la vigente legislazione sull’assicurazione sociale gestita dall’INAIL prevede, e che sono:

- sanitarie; - economiche; - integrative.

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4. Infortunio con prognosi superiore a 3 giorni

4.1 Obblighi del lavoratore infortunato

- “L’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro”. (art. 52 del DPR 1124/1965);

- il lavoratore che non informa per tempo il datore di lavoro dell’infortunio subito, e lo costringe quindi a inoltrare in ritardo la Denuncia d’infortunio all’INAIL, è punito con la perdita del diritto a ottenere le prestazioni economiche per i giorni precedenti quello in cui il datore di lavoro, avuto notizia dell’infortunio e ricevuto il primo certificato medico, può fare la denuncia (art. 52 del DPR 1124/1965);

- Il lavoratore infortunato, o chi per lui se a ciò è impedito, ha l’obbligo di fare avere al datore di lavoro:

• subito, il primo certificato medico redatto dal Pronto Soccorso o dal medico che per primo l’ha soccorso;

• per l’inoltro all’INAIL, gli eventuali certificati di continuazione delle cure redatti dal medico di famiglia curante o da altro sanitario;

• per l’inoltro all’INAIL, il certificato definitivo di conclusione dell’infortunio redatto dal medico di famiglia curante o da altro sanitario;

- da notare che il certificato definitivo non sempre è indispensabile perché, per prassi, l’INAIL è solito chiudere in automatico gli infortuni alla scadenza della prima prognosi, salvo riaprirli se e quando perviene l’eventuale certificato di continuazione delle cure;

- i certificati di continuazione e di chiusura degli infortuni possono essere rilasciati gratuitamente dall’INAIL presentandosi a visita presso la Sede che gestisce la pratica;

- “l’infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l’Istituto assicuratore ritenga necessarie.” (art. 87 del DPR n. 1124/1965);

- il lavoratore infortunato ha l’obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che l’INAIL intende eseguire, e a tal fine l’Istituto gli invia apposite cartoline di convocazione presso le proprie Sedi territoriali;

- non esistono i controlli domiciliari e quindi nemmeno le fasce orarie di reperibilità, ma i CCNL possono prevedere l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie anche per le assenze dei lavoratori dovute a infortunio o a malattia professionale;

- il mancato rispetto di tale obbligo però, se accertato dai medici ASL o INPS, autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, eventualmente prevista dal CCNL, ma non comporta la perdita delle indennità INAIL da parte del lavoratore;

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- il lavoratore che simula un infortunio mai avvenuto o aggrava in modo doloso le conseguenze di un infortunio accaduto perde il diritto ad ogni prestazione assicurativa, ferme restando le ulteriori pene stabilite dalla legge per più gravi reati (art. 65 del DPR n. 1124/1965);

- nei casi di infortuni sul lavoro dovuti a incidenti stradali, il lavoratore ha l’obbligo di non accettare indennizzi, né di conciliare o transigere con la Compagnia assicuratrice che, in virtù della polizza RC Auto, copre l’automobilista responsabile del sinistro, se non viene espressamente autorizzato a farlo dall’INAIL. In ogni caso l’eventuale indennizzo potrà riguardare le sole voci di danno che non sono state già riconosciute dall’INAIL (c.d. danno differenziale);

- il lavoratore ha il dovere di sottoporsi, su invito dell’INAIL entro 10 anni dalla data di costituzione della rendita, alle visite medico-legali di revisione periodica del grado di inabilità permanente (ciò potrà portare una conferma, l’aumento o la riduzione del grado d’invalidità precedentemente riconosciuto).

Le revisioni sono al massimo 4 nei primi 4 anni, di cui la prima dopo almeno 1 anno dalla data dell’infortunio e non prima di 6 mesi dalla data di costituzione della rendita; mentre le altre non prima di 1 anno da quella precedente.

Dopo i primi 4 anni sono possibili solo altre 2 revisioni, da eseguire rispettivamente alla scadenza del 7° e del 10° anno dalla data di c ostituzione della rendita.

4.2 Diritti del lavoratore infortunato

Il principale diritto del lavoratore infortunato è quello di ricevere le prestazioni che la vigente legislazione sull’assicurazione sociale gestita dall’INAIL prevede, e che sono di carattere:

- sanitario; - economico; - integrativo.

Altri diritti del lavoratore infortunato: - il lavoratore ha diritto a essere trasportato al più vicino posto di Pronto Soccorso a

cura e spese del datore di lavoro (art. 92 del DPR n. 1124/1965);

- ha diritto a percepire dal datore di lavoro l’intera retribuzione per il giorno in cui è avvenuto l’infortunio, anche se è accaduto durante la prima ora di lavoro (art. 73 del DPR n. 1124/1965);

- ha diritto a percepire dal datore di lavoro almeno il 60% della retribuzione per i 3 gg. successivi a quello dello infortunio, salvo eventuali, migliori condizioni previste dal CCNL di categoria (art. 73 del DPR n. 1124/1965);

- ha comunque diritto alle prestazioni assicurative anche quando l’infortunio non è stato denunciato dal datore di lavoro, ma a condizione che la denuncia venga fatta entro 3 anni dalla data in cui è avvenuto l’infortunio (art. 112 del DPR n. 1124/1965);

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- ha il diritto di chiedere, producendo idonea certificazione medica entro 10 anni dalla data di costituzione della rendita, la revisione del grado di invalidità permanente nel caso di aggravamento delle sue condizioni fisiche;

- ha diritto di chiedere la riapertura dell’infortunio nel caso di eventuali, successive “ricadute” dovute allo stesso evento infortunistico;

- ha diritto a ricevere comunque le prestazioni previdenziali nei “casi dubbi” (infortunio o di malattia comune) dall’Ente che per primo ha avuto notizia dell’evento, in virtù di apposita convenzione stipulata tra INPS e INAIL (circ. INAIL n. 38/2009);

- in questi casi l’Ente che per primo ha ricevuto il certificato medico eroga le prestazioni economiche in via provvisoria nel limite dell’indennità di malattia comune secondo le modalità indicate dall’INPS, fino all’assunzione del caso da parte dell’Istituto competente e, comunque, entro i limiti del periodo massimo indennizzabile (180 gg.);

- quando è l’INAIL a ricevere il certificato, segnala il caso di infortunio che ritiene dubbio all’INPS entro 60 giorni, e ne informa per conoscenza sia il lavoratore che il datore di lavoro; l’operazione soggiace al termine di prescrizione INAIL di 3 anni e a quello di decadenza INPS di 1 anno;

- il lavoratore ha diritto di opporsi sia al rifiuto dell’INAIL di corrispondergli le prestazioni, sia in merito alla loro entità, presentando ricorso (opposizione amministrativa) entro 3 anni dal ricevimento del provvedimento contestato (art. 104 del DPR n. 1124/1965);

- se il ricorso riguarda questioni sanitarie e viene respinto dall’INAIL, si effettua la c.d. “collegiale medica” tra il medico dell’Istituto e quello del lavoratore. Questa procedura non è prevista da alcuna norma, ma è nata dalla consuetudine ed è una prassi ormai consolidata;

- il procedimento amministrativo si esaurisce in 150 gg. che diventano 210 nel caso di revisione delle rendite (art. 111 del DPR n. 1124/1965) e, se l’esito è sfavorevole o c’è il silenzio dell’INAIL, il lavoratore può fare ricorso giudiziario;

- il lavoratore ha diritto di avvalersi della consulenza e dell’intervento, completamente gratuito, degli enti di Patronato;

- il lavoratore è legittimato, ex art. 185 c.p., ad agire nei confronti del datore di lavoro nei confronti del quale sia stata accertata la responsabilità civile: diretta (per fatto proprio) o indiretta (per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro e di coloro del cui operato deve comunque rispondere ex art. 2049 c.c.), per essere risarcito secondo le norme comuni, sia per i danni patrimoniali (art. 2056 c.c.), sia per i danni non patrimoniali (art. 2059 c.c.);

- tale azione deve però essere limitata alla sola quota di danno che eccede l’ammontare delle prestazioni già erogate dall’INAIL, vale a dire al c.d. “danno differenziale” (art. 10, commi 6 e 7, del DPR n. 1124/1965);

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- l’azione risarcitoria del lavoratore può riguardare anche eventuali voci di danno non coperte dall’assicurazione INAIL, come ad es. il danno estetico, il danno morale ex art. 2059 c.c., ecc.);

- analoga azione risarcitoria può essere esperita dal lavoratore nei confronti del terzo riconosciuto civilmente responsabile dell’infortunio, ma sempre avuto riguardo al solo danno differenziale o a quelli non coperti dall’ assicurazione INAIL;

- non rientra nel danno differenziale il valore capitale della rendita calcolato ai sensi dell’art. 10, comma 8, del DPR n. 1124/1965 in base al sistema tabellare di cui all’art. 39 dello stesso DPR n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni (Cass. n. 3503/1986);

- il lavoratore ha diritto alla riabilitazione, alla riqualificazione e al reinserimento socio lavorativo garantito dall’INAIL a norma di legge.

4.3 Obblighi del datore di lavoro (allegato 1-Mod. 4-Prest)

- Deve registrare cronologicamente entro 24 ore il caso sul Registro Infortuni aziendale, se l’infortunio comporta l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell’evento (art. 53, c. 6, del D.lgs. n. 81/2008);

- deve corrispondere al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio, anche se è occorso durante la prima ora di lavoro (art. 73 del DPR n. 1124/1965);

- deve corrispondere al lavoratore infortunato almeno il 60% della retribuzione per i tre giorni successivi di carenza, salvo migliori condizioni previste dal CCNL (art. 73 del DPR n. 1124/1965);

- di norma i CCNL prevedono situazioni di miglior favore, disponendo che il datore di lavoro eroghi anche durante il periodo di carenza l’intera retribuzione, e per i giorni successivi vada ad integrare quanto erogato dall’INAIL;

- il datore di lavoro, nel calcolare l’integrazione dovuta, deve ricordarsi di applicare la cd. “lordizzazione” poiché l’importo dovuto dall’Istituto è esente da imposizione previdenziale;

- se previsto dal CCNL il datore di lavoro deve anche anticipare, per conto dell’INAIL, la retribuzione all’infortunato durante il periodo di inabilità temporanea al lavoro;

- in questi casi il datore deve chiedere, sia con una generale, esplicita istanza indirizzata all’INAIL, sia barrando caso per caso la scelta sui moduli di denuncia d’infortunio, l’applicazione dell’art. 70 del DPR n. 1124/1965 che prevede il pagamento delle indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro da parte dell’INAIL direttamente all’azienda che le ha anticipate;

- il datore di lavoro, in sede di anticipazione delle somme per conto INAIL, deve operare le ritenute fiscali e riconoscere le detrazioni di imposta spettanti al lavoratore;

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- il datore di lavoro deve consentire l’accesso in azienda agli ispettori dell’Istituto per eseguire gli accertamenti ritenuti necessari ai fini dell’erogazione delle prestazioni assicurative previste per i casi di infortunio sul lavoro (art. 19 del DPR n. 1124/1965);

- il datore di lavoro deve garantire il posto di lavoro ai lavoratori rimasti disabili a seguito d’infortunio sul lavoro (legge n. 68/1999);

- il datore di lavoro deve fare la denuncia d’infortunio all’INAIL entro 2 gg. da quando è venuto a conoscenza dell’evento, vale a dire da quando ha ricevuto il primo certificato medico (art. 53 del DPR n. 1124/1965);

- alla denuncia d’infortunio, se cartacea (mod. 4-Prest), deve sempre essere allegato il primo certificato medico;

- se invece la denuncia è effettuata on-line, nel Punto Cliente all’interno del sito Internet dell’INAIL (www.inail.it), il primo certificato medico deve essere trasmesso per posta raccomandata alla Sede INAIL competente, solo se è questa a richiederlo (art. 53 del DPR n. 1124/1965);

- con la denuncia il datore di lavoro deve indicare le modalità di pagamento delle indennità INAIL, barrando le caselle presenti sul modulo: al lavoratore (presso il suo domicilio o presso l’azienda) o al datore di lavoro (art. 70 del DPR n. 1124/1965);

- se l’infortunio, dapprima diagnosticato guaribile in 3 gg. o meno, successivamente, attraverso un’ulteriore certificazione medica, supera tale prognosi, il computo dei termini per l’inoltro della denuncia d’infortunio all’INAIL decorre dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio;

- il datore di lavoro deve effettuare, nei modi e nei termini previsti, la denuncia di infortunio per assolvere a un preciso obbligo di legge, senza peraltro fare alcuna valutazione sull’indennizzabilità o meno del caso come infortunio sul lavoro, compito che la vigente normativa riserva in esclusiva all’INAIL (art. 53 del DPR n. 1124/1965);

- la denuncia d’infortunio, se cartacea (mod. 4-Prest), deve essere consegnata o inviata per posta alla Sede INAIL competente per la località di domicilio del lavoratore infortunato; se invece la denuncia è on-line l’invio alla Sede competente è automatico (art. 13 del DPR n. 1124/1965 modificato dal D.M. 26.1.1988);

- copia cartacea della denuncia d’infortunio, anche quando questa è effettuata on-line, deve essere inviata per posta o consegnata all’autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dov’è avvenuto l’infortunio entro 2 gg. da quando il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza, senza allegare alcuna certificazione medica (art. 54 del DPR n. 1124/1965);

- se l’infortunio è avvenuto in viaggio o all’estero la copia della denuncia d’infortunio deve essere inviata all’autorità di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata del lavoratore in territorio italiano: stazione ferroviaria, porto, aeroporto, ecc. (art. 54 del DPR n. 1124/1965);

- se l’infortunio ha una prognosi superiore a 30 gg. la DPL, cui l’Autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortunio invia la copia della denuncia d’infortunio,

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disporrà e darà corso alla prevista Inchiesta Amministrativa d’ufficio (art. 56 e segg. del DPR n. 1124/1965);

- l’omesso o tardivo inoltro all’INAIL della denuncia d’infortunio comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va da € 1.291 a € 7.746 (art. 53 del DPR n. 1124/1965), cui è peraltro applicabile la prevista procedura di diffida obbligatoria (art. 13 del D.lgs. n. 124/2004);

- analoga sanzione da € 1.291 a € 7.746 (art. 54 del DPR n. 1124/1965), è prevista per l’omesso o tardivo inoltro della copia della denuncia d’infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dov’è avvenuto l’infortunio, ma non è applicabile la procedura di diffida.

4.4 Diritti del datore di lavoro (allegato 2)

- Nel caso di infortuni con prognosi superiore a 3 gg., il datore di lavoro ha diritto al parziale esonero dalla responsabilità civile per i danni che l’infortunio ha causato al lavoratore e a eventuali terzi (art. 10 del DPR n. 1124/1965);

- l’esonero, che può riguardare solo il datore di lavoro e mai un terzo, anche se dipendente della stessa azienda, è parziale perché opera soltanto se esistono le condizioni, ed entro i limiti che sono tassativamente previsti dalla legge;

- l’esonero opera anche se il datore di lavoro non ha adempiuto ai suoi obblighi assicurativi nei confronti dell’INAIL, perché i ritardati o i mancati pagamenti dei premi, le evasioni o le omissioni contributive non incidono su questo aspetto ma comportano soltanto conseguenze di ordine Sanzionatorio;

- l’esonero non opera quando il datore di lavoro o le persone dei cui operato egli deve rispondere secondo le norme del codice civile, abbiano riportato condanna definitiva, sia in sede penale che civile, per il fatto dal quale è occorso l’infortunio;

- in particolare il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità civile ed è chiamato a rispondere con il risarcimento del danno secondo il diritto comune quando:

• il fatto da cui è stato causato l’infortunio è un reato perseguibile d’ufficio e non a querela di parte;

• il reato è stato accertato con una sentenza penale di condanna passata in giudicato.

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QUANDO SI MANIFESTA UNA MALATTIA PROFESSIONALE

5. Diritti e obblighi

5.1 Obblighi del lavoratore tecnopatico

- “La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni 15 dalla manifestazione di essa ...” (art. 52, comma 2, del DPR 1124/1965);

- il lavoratore che non informa per tempo il datore di lavoro della malattia professionale, e lo costringe quindi a inoltrare in ritardo la Denuncia di malattia professionale all’INAIL, decade dal diritto all’indennizzo per il tempo antecedente la denuncia (art. 52, comma 2, del DPR 1124/1965);

- il lavoratore tecnopatico, o chi per lui se a ciò è impedito, ha l’obbligo di fare avere al datore di lavoro il certificato con il quale un medico (ospedaliero, curante, di famiglia, competente aziendale, o altro sanitario) ha diagnosticato una malattia che potrebbe avere origine professionale;

- tali obblighi riguardano senz’altro i lavoratori asseriti tecnopatici che ancora svolgono attività lavorativa;

- mentre i lavoratori che non svolgono più attività lavorativa (pensionati, deceduti) possono presentare, essi stessi o i loro familiari, direttamente all’INAIL la domanda di riconoscimento della malattia professionale con la certificazione medica;

- in questi casi l’INAIL chiede all’ultimo datore di lavoro l’inoltro della denuncia di malattia professionale;

- importante individuare, ai fini della trattazione delle malattie professionali, il momento esatto in cui la patologia si è manifestata e, siccome di solito non è semplice, per convenzione si è stabilito che:

� se la patologia comporta inabilità, si considera manife-stata il primo giorno di completa assenza dal lavoro (art. 135, comma 1, T.U.);

� se la malattia non determina astensione dal lavoro, si considera manifestata il giorno in cui il lavoratore diventa consapevole di esserne affetto (Corte Costituzionale, sentenza n. 31/1991);

- se la malattia è compresa nell’elenco di cui al D.M. 11.12.2009 il medico che l’ha diagnosticata ha l’obbligo di denunciarla alla ASL, alla DPL e all’INAIL, avvalendosi della modulistica e delle istruzioni presenti nel sito Internet www.inail.it;

- l’omessa comunicazione, che è un reato penale, è punita con l’irrogazione della pena dell’arresto o dell’ammenda (art. 139 del DPR 1124/1965);

- il lavoratore tecnopatico ha l’obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che l’INAIL intende eseguire, e a tal fine l’Istituto invia apposite cartoline di convocazione presso le proprie Sedi territoriali;

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- non esistono controlli domiciliari e quindi nemmeno le fasce orarie di reperibilità, ma i CCNL possono prevedere l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie anche per le assenze dei lavoratori dovute a infortunio o a malattia professionale, quando questa causa inabilità al lavoro;

- il mancato rispetto di tale obbligo però, se accertato dai medici ASL o INPS, autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, eventualmente prevista dal CCNL, ma non comporta la perdita delle indennità INAIL da parte del lavoratore;

- il lavoratore ha il dovere di sottoporsi, su invito dell’INAIL entro 15 anni dalla data di costituzione della rendita, alle visite medico - legali di revisione periodica del grado di inabilità permanente;

- ciò potrà portare ogni volta a una conferma, a un aumento o a una riduzione del grado d’invalidità precedentemente riconosciuto che, laddove dovesse risultare inferiore al minimo indennizzabile previsto dalla legge, potrà anche comportare la revoca della rendita in godimento.

La prima visita di revisione potrà essere eseguita dopo un anno dalla data di manifestazione della malattia e almeno dopo 6 mesi dalla data di costituzione della rendita; mentre le altre potranno essere effettuate non prima di un anno da quella precedente.

L’ultima vista dovrà essere eseguita alla scadenza dei 15 anni dalla data di decorrenza della rendita:

- nei casi di Silicosi o Asbestosi le visite di revisione possono sempre essere eseguite, senza alcun limite di tempo;

- nel rispetto dei tempi in precedenza indicati, se il lavoratore ritiene che le sue condizioni di salute si siano aggravate, può presentare egli stesso una richiesta di revisione accompagnata da apposita certificazione medica alla Sede INAIL di appartenenza;

- le decisioni dell’Istituto in proposito vengono comunicate per iscritto all’interessato che, contro tali provvedimenti, può presentare, se ritiene, ricorso alla stessa Sede INAIL di appartenenza che li ha emessi.

5.2 Diritti del lavoratore tecnopatico

Il principale diritto del lavoratore tecnopatico è quello di ricevere le prestazioni che la vigente legislazione sull’assicurazione sociale gestita dall’INAIL prevede, e che sono di carattere:

- sanitario; - economico; - integrativo; - altri diritti del lavoratore tecnopatico;

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- a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 il vecchio sistema solo “tabellare” di gestione delle malattie professionali si è evoluto e si è trasformato in un sistema “misto” di indennizzo;

- siccome la Corte Costituzionale ha stabilito che tutte le malattie possono essere d’origine professionale, il lavoratore ha diritto a veder riconosciuta l’origine professionale della sua patologia, qualunque essa sia;

- se fa parte di quelle “tabellate” (allegati nn. 4 e 5) al DPR n. 1124/1965) gode della presunzione legale della origine professionale e non deve provare nulla;

- se invece la malattia non è inclusa nelle tabelle (“non tabellata”), siccome non gode della presunzione legale dell’origine professionale, il lavoratore deve dimostrarne, caso per caso, l’origine lavorativa avvalendosi dei normali mezzi di prova (documentali, testimoniali, ecc.);

- il lavoratore ha diritto a percepire dal datore di lavoro l’intera retribuzione per il giorno in cui si è manifestata la malattia professionale, se questa comporta inabilità temporanea al lavoro, anche se ciò è avvenuto durante la prima ora di lavoro (art. 73 del DPR n. 1124/1965);

- ha diritto a percepire dal datore di lavoro almeno il 60% della retribuzione per i 3 gg. successivi a quello in cui si è manifestata la malattia professionale se questa comporta inabilità temporanea al lavoro, salvo eventuali, migliori condizioni previste dal CCNL di categoria (art. 73 del DPR n. 1124/1965);

- il lavoratore affetto da malattia professionale, in quanto cittadino e non quale assicurato INAIL, ha diritto a ricevere dal Servizio Sanitario Nazionale (ASL) le cure sanitarie e le prestazioni mediche, ospedaliere, chirurgiche, ecc.;

- il lavoratore ha comunque diritto alle prestazioni assicurative anche quando la malattia professionale non è stata denunciata dal datore di lavoro, ma a condizione che la denuncia venga fatta comunque entro 3 anni dalla data in cui è si è manifestata la tecnopatia (art. 112 del DPR n. 1124/1965);

- il lavoratore, asserito tecnopatico, che non svolge più attività lavorativa, perché pensionato o per altri motivi, ha diritto a presentare personalmente e direttamente all’INAIL la certificazione medica e la domanda di riconoscimento della malattia professionale e delle relative prestazioni assicurative;

- i familiari aventi causa del lavoratore asserito tecnopatico deceduto, per qualsiasi motivo, possono presentare direttamente all’INAIL la certificazione medica e la domanda di riconoscimento della malattia professionale e delle relative prestazioni assicurative;

- il lavoratore ha il diritto di chiedere, producendo idonea certificazione medica entro 10 anni dalla data di costituzione della rendita, la revisione del grado di invalidità permanente nel caso di aggravamento delle sue condizioni fisiche;

- il lavoratore ha diritto a ricevere comunque le prestazioni previdenziali nei “casi dubbi” (malattia professionale o malattia comune) dall’Ente che per primo ha avuto notizia dell’evento, in virtù dell’apposita convenzione stipulata tra INPS e INAIL (circ. INAIL n. 38/2009);

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- in questi casi l’Ente che per primo ha ricevuto il certificato medico eroga le prestazioni economiche in via provvisoria nel limite dell’indennità di malattia comune secondo le modalità indicate dall’INPS, fino all’assunzione del caso da parte dell’Istituto competente e, comunque, entro i limiti del periodo massimo indennizzabile (180 gg.);

- quando è l’INAIL a ricevere il certificato, segnala il caso di malattia professionale che ritiene dubbio all’INPS entro 90, e ne informa per conoscenza sia il lavoratore che il datore di lavoro;

- l’operazione soggiace al termine di prescrizione INAIL di 3 anni e a quello di decadenza INPS di 1 anno;

- il lavoratore ha diritto di opporsi sia al rifiuto dell’INAIL di corrispondergli le prestazioni, sia in merito alla loro entità, presentando ricorso (opposizione amministrativa) entro 3 anni dal ricevimento del provvedimento contestato (art. 104 del DPR n. 1124/1965) - il procedimento amministrativo si esaurisce in 150 gg. che diventano 210 nel caso di revisione delle rendite (art. 111 del DPR n. 1124/1965) e, se l’esito è sfavorevole o c’è il silenzio dell’INAIL, il lavoratore può fare ricorso giudiziario;

- il lavoratore ha diritto di avvalersi della consulenza e dell’intervento, completamente gratuito, degli enti di Patronato;

- il lavoratore è legittimato, ex art. 185 c.p., ad agire nei confronti del datore di lavoro nei confronti del quale sia stata accertata la responsabilità civile: diretta (per fatto proprio) o indiretta (per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro e di coloro del cui operato deve comunque rispondere ex art. 2049 c.c.), per essere risarcito secondo le norme comuni, sia per i danni patrimoniali (art. 2056 c.c.), sia per i danni non patrimoniali (art. 2059 c.c.);

- tale azione deve però essere limitata alla sola quota di danno che eccede l’ammontare delle prestazioni già erogate dall’INAIL, vale a dire al c.d. “danno differenziale” (art. 10, commi 6 e 7, del DPR n. 1124/1965);

- l’azione risarcitoria del lavoratore può riguardare anche eventuali voci di danno non coperte dall’assicurazione INAIL, come ad es. il danno estetico, il danno morale ex art. 2059 c.c., ecc.;

- analoga azione risarcitoria può essere esperita dal lavoratore nei confronti dell’eventuale terzo riconosciuto civilmente responsabile della malattia professionale, ma sempre avuto riguardo al solo danno differenziale o a quelli non coperti dalla assicurazione INAIL;

- non rientra nel danno differenziale il valore capitale della rendita calcolato ai sensi dell’art. 10, comma 8, del DPR n. 1124/1965 in base al sistema tabellare di cui all’art. 39 dello stesso DPR n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni (Cass. n. 3503/1986);

- il lavoratore ha diritto alla riabilitazione, alla riqualificazione e al reinserimento socio lavorativo garantito dall’INAIL a norma di legge.

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5.3 Obblighi del datore di lavoro (allegato 3-Mod. 101-Prest - allegato 4-Mod. 101/bis-Prest)

- Il datore di lavoro NON deve registrare il caso sul Registro Infortuni aziendale;

- deve corrispondere al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per il giorno in cui si è manifestata la malattia professionale, se questa comporta inabilità temporanea, anche se ciò è accaduto durante la prima ora di lavoro (art. 73 del DPR n. 1124/1965);

- il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore affetto da tecnopatia, se questa comporta inabilità temporanea, almeno il 60% della retribuzione per i 3 giorni successivi, salvo migliori condizioni previste dal CCNL (art. 73 del DPR n. 1124/1965);

- di norma i CCNL prevedono situazioni di miglior favore, disponendo che il datore di lavoro eroghi anche durante il periodo di carenza l’intera retribuzione, e per i giorni successivi vada ad integrare quanto erogato dall’INAIL;

- il datore di lavoro, nel calcolare l’integrazione dovuta, deve ricordarsi di applicare la cd. “lordizzazione” poiché l’importo dovuto dall’Istituto è esente da imposizione Previdenziale;

- se previsto dal CCNL il datore di lavoro deve anche anticipare, per conto dell’INAIL, la retribuzione all’infortunato durante il periodo di inabilità temporanea al lavoro;

- in questi casi il datore deve chiedere con una generale, esplicita istanza indirizzata alla Sede INAIL competente, l’applicazione dell’art. 70 del DPR n. 1124/1965 che prevede il pagamento delle indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro direttamente all’azienda che le ha anticipate per conto dell’INAIL;

- il datore di lavoro, in sede di anticipazione delle somme per conto INAIL, deve operare le ritenute fiscali e riconoscere le detrazioni di imposta spettanti al lavoratore;

- il datore di lavoro deve consentire l’accesso in azienda agli ispettori dell’Istituto per eseguire gli accertamenti ritenuti necessari ai fini dell’erogazione delle prestazioni assicurative previste per i casi di malattie professionali (art. 19 del DPR n. 1124/1965);

- il datore di lavoro deve garantire il posto di lavoro ai lavoratori rimasti disabili a seguito di malattia professionale (legge n. 68/1999);

- il datore di lavoro deve fare la denuncia di malattia professionale all’INAIL entro 5 gg. da quando ne è venuto a conoscenza, vale a dire da quando ha ricevuto il certificato medico (art. 53 del DPR n. 1124/1965);

- alla denuncia di malattia professionale cartacea (mod. 101-Prest), deve sempre essere allegato il certificato medico;

- se invece la denuncia è effettuata on-line, nel Punto Cliente del sito Internet dell’INAIL (www.inail.it), il certificato medico deve essere trasmesso per posta

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raccomandata alla Sede INAIL competente, solo se è questa a richiederlo espressamente (art. 53 del DPR n. 1124/1965);

- con la denuncia il datore di lavoro deve anche indicare le modalità di pagamento delle indennità INAIL, quando dovute, barrando sul modulo: al lavoratore (presso il suo domicilio o presso l’azienda) o al datore di lavoro (art. 70 del DPR n. 1124/1965);

- il datore di lavoro deve effettuare, nei modi e nei termini previsti, la denuncia di malattia professionale per assolvere a un preciso obbligo di legge, senza peraltro fare alcuna valutazione sull’indennizzabilità o meno del caso come malattia professionale, compito che la vigente normativa riserva in esclusiva all’INAIL (art. 53 del DPR n. 1124/1965);

- per valutare l’origine professionale delle malattie denunciate e la loro indennizzabilità, l’INAIL spesso invia al datore di lavoro un apposito Questionario informativo, diversificato per tipologia di lavorazione e per patologia, con il quale chiede anche della documentazione inerente le lavorazioni svolte e la patologia;

- fare la denuncia di malattia professionale all’INAIL risponde solo a un obbligo di legge e non vuol dire né avallare, confermare, sottoscrivere quanto dichiarato dal lavoratore, né riconoscersi responsabile di alcunché, né tanto meno accollarsi colpe o oneri di sorta scaturenti dalla patologia;

- in particolare, se il datore di lavoro dissente da quanto ha dichiarato il lavoratore circa la malattia, oppure è a conoscenza di fatti e circostanze particolari o ha proprie valutazioni che vuole far conoscere all’INAIL, può indicarle nella denuncia, se possibile, oppure farne oggetto di una specifica memoria, di uno scritto da trasmettere a parte o da allegare al modulo;

- la denuncia di malattia professionale, se cartacea (mod. 101-Prest), deve essere consegnata o inviata alla Sede INAIL competente per la località di domicilio del lavoratore tecnopatico; se invece la denuncia è on-line l’invio alla Sede competente è automatico (art. 13 del DPR n. 1124/1965);

- NON è previsto l’invio di copia della denuncia di malattia professionale all’autorità di Pubblica Sicurezza;

- l’omesso o tardivo inoltro all’INAIL della denuncia di malattia professionale comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va da € 1.291 a € 7.746 (art. 53 del DPR n. 1124/1965), cui è peraltro applicabile la prevista procedura di diffida obbligatoria (art. 13 del D.lgs. n. 124/2004);

- il datore di lavoro ha l’obbligo di fare la denuncia di malattia professionale e, se del caso, fornire informazioni, anche quando l’INAIL le richiede con riferimento a ex dipendenti, sia attualmente pensionati, sia dipendenti di altre aziende, nel primo caso, perché l’obbligo della denuncia è a carico dell’ultimo datore di lavoro del tecnopatico; nel secondo caso perché le informazioni servono a individuare l’azienda presso cui la tecnopatia è stata contratta, anche ai fini della corretta attribuzione dei relativi oneri al bilancio della PAT del datore di lavoro interessato in occasione dell’annuale oscillazione dei tassi di premio;

- sia quando ricorrono le condizioni (ricezione del certificato medico), che quando viene richiesta dall’INAIL, la denuncia di malattia professionale deve sempre e

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comunque essere compilata e presentata, naturalmente con i dati e le informazioni, anche limitate, di cui il datore di lavoro dichiarante è comunque in possesso o ne ha conoscenza, ciò si verifica soprattutto quando la patologia è stata contratta, magari molti anni prima, svolgendo lavorazioni diverse da quella attuale, alle dipendenze di altre aziende;

- se si è manifestato un caso di silicosi o di asbestosi, in considerazione della specifica trattazione prevista per queste due patologie (allegato n. 8) al DPR n. 1124/1965 e legge n. 780/1975), l’INAIL ha predisposto uno specifico modulo di denuncia (mod. 101/bis - Prest.) cartacea;

- è disponibile comunque anche per questi casi la consueta procedura on-line nel sito “www.inail.it”.

5.4 Diritti del datore di lavoro (allegato 2)

- Anche nel caso di malattie professionali il datore di lavoro ha diritto al parziale esonero dalla responsabilità civile per i danni che la tecnopatia ha causato al lavoratore e a eventuali terzi (art. 10 del DPR n. 1124/1965);

- l’esonero, che può riguardare solo il datore di lavoro e mai un terzo, anche se dipendente della stessa azienda, è parziale perché opera soltanto se esistono le condizioni, ed entro i limiti che sono tassativamente previsti dalla legge;

- l’esonero opera anche se il datore di lavoro non ha adempiuto ai suoi obblighi assicurativi nei confronti dell’INAIL, perché i ritardati o i mancati pagamenti dei premi, le evasioni o le omissioni contributive non incidono su questo aspetto ma comportano soltanto conseguenze di ordine sanzionatorio;

- l’esonero non opera quando il datore di lavoro o le persone dei cui operato egli deve rispondere secondo le norme del codice civile, abbiano riportato condanna definitiva, sia in sede penale che civile, per il fatto dal quale è occorso l’infortunio;

- in particolare il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità civile ed è chiamato a rispondere con il risarcimento del danno secondo il diritto comune quando:

• il fatto da cui è stata causata la malattia professionale è un reato perseguibile d’ufficio e non a querela di parte;

• il reato è stato accertato con una sentenza penale di condanna passata in giudicato.

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PRESTAZIONI

6. Prestazioni sanitarie per gli infortuni sul lavo ro e le malattie professionali

6.1 Diritti del lavoratore

- I lavoratori hanno diritto a ottenere gratuitamente le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici (art. 66 del DPR n. 1124/1965), sia ai fini della guarigione, sia dopo la guarigione, a tutte le cure ritenute utili per il recupero della capacità lavorativa;

- le prestazioni sanitarie a infortunati e tecnopatici, così come a tutti i cittadini, sono fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, per il tramite delle Regioni e delle A.S.L.;

- l’INAIL svolge solo compiti medico-legali in materia di infortuni e tecnopatie, ma può stipulare con le Regioni convenzioni per fornire anche le “prime cure” (art. 12 della legge n. 67/1988);

- se a seguito dell’infortunio o della tecnopatia sono necessari apparecchi di protesi, l’INAIL li fornisce attraverso le proprie Sedi (art. 66 del DPR n. 1124/1965) e ditte specializzate, curandone anche rinnovo, modifiche e riparazioni;

- si tratta di dispositivi tecnici (protesi, ortési e ausili tecnici) su misura o di serie e di ausili finalizzati all’autonomia personale, all’accessibilità ambientale, ecc. (ad es: ausili informatici);

- l’erogazione di tali prestazioni, mirata a favorire il massimo recupero fisico, si realizza nell’ambito di un progetto terapeutico - riabilitativo attuato da un’equipe multidisciplinare INAIL (medico, assistente sociale, ecc.);

- il lavoratore può fruire di cure idrofangotermali e di soggiorni climatici, sia durante l’inabilità temporanea che dopo la costituzione della rendita se, a giudizio del medico, da ciò può trarre beneficio per le lesioni subite;

- le cure idrofangotermali sono a carico della A.S.L., mentre gli oneri accessori (spese di albergo, viaggi, ecc.) sono a carico dell’INAIL, anche per l’eventuale accompagnatore;

- i soggiorni climatici e i relativi oneri accessori sono invece a completo carico dell’INAIL;

- durante le cure e i soggiorni spetta al lavoratore l’indennità di inabilità temporanea.

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7. Prestazioni integrative (o assistenziali) per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

7.1 Diritti del lavoratore

- I grandi invalidi del lavoro hanno diritto a una serie di prestazioni, per lo più economiche, da parte dell’INAIL;

- l’assegno di incollocabilità, che spetta agli invalidi del lavoro di età fino a 65 anni e con un’invalidità almeno del 20% che non hanno diritto al collocamento obbligatorio;

- l’erogazione integrativa di fine anno, che spetta agli invalidi del lavoro con almeno il 60% d’invalidità e con un reddito personale entro il limite fissato ogni anno dallo INAIL. Un’altra, minore erogazione è prevista a favore dei figli dei grandi invalidi di età fino a 12 anni, indipendentemente dal reddito;

- l’INAIL, quale speciale riconoscimento di alto valore morale e sociale, rilascia distintivi e brevetti d’onore ai cittadini italiani, grandi invalidi del lavoro con almeno il 50% d’invalidità, e che non hanno subito condanne penali di durata complessiva non superiore a 2 anni;

- si tratta di prestazioni di carattere economico che prevedono l’elargizione di somme una-tantum, che vengono, di norma, consegnate nel corso della festa di fine anno organizzata dall’INAIL e dall’Anmil;

- gli importi sono differenti a seconda che l’invalidità sia compresa tra il 35% e il 59% o tra il 60% e il 100%;

- lo speciale assegno continuativo mensile che è una prestazione economica non soggetta a IRPEF di sostegno ai superstiti dei titolari di rendita INAIL per inabilità permanente di almeno il 48% deceduti per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale;

- hanno diritto alla prestazione il coniuge e i figli senza altri redditi, escluso quello della casa di abitazione, d’importo pari o superiore a quello dell’assegno;

- l’assegno viene erogato previa richiesta all’INAIL da parte dei superstiti da inoltrare entro 180 gg. dal decesso del lavoratore assicurato;

- l’importo dell’assegno è dato da una percentuale della rendita del lavoratore deceduto che è pari al:

• 50% per il coniuge; • 20% per ciascun figlio fino alla maggiore età (18 anni), prorogata

a 21 anni se è studente medio e a 26 anni se è studente universitario;

• 40% per i figli orfani di entrambi i genitori; • 50% per i figli inabili.

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8. Prestazioni economiche INAIL Le principali prestazioni economiche dell’assicurazione sociale gestita dall’INAIL sono:

- l’indennità per inabilità temporanea assoluta; - l’indennizzo delle inabilità permanenti (danno biologico); - l’integrazione della rendita diretta; - la rendita ai superstiti in caso di morte; - l’assegno funerario; - la rendita di passaggio per silicosi o asbestosi; - l’assegno per Assistenza Personale Continuativa (APC); - il fondo per i familiari delle vittime di gravi infortuni.

8.1 L’indennità giornaliera per inabilità temporan ea assoluta al lavoro (allegato 5)

- A decorrere dal 4° giorno successivo a quello del l’infortunio l’INAIL corrisponde un’indennità economica giornaliera che è sostitutiva della retribuzione, ed è soggetta all’imposizione fiscale (IRPEF);

- l’indennità spetta anche a decorrere dal 4° giorn o successivo a quello di manifestazione di una malattia professionale, ma solo se la patologia comporta la completa astensione dal lavoro dell’asserito tecnopatico;

- la trattenuta fiscale è effettuata direttamente dall’INAIL, che rilascia all’assicurato anche la relativa certificazione (CUD);

- la trattenuta fiscale invece non viene effettuata dall’INAIL quando il datore di lavoro anticipa la retribuzione durante i periodi di inabilità temporanea al lavoro (art. 70 del DPR n. 1124/1965);

- per esservi il diritto alla prestazione è necessaria:

• la causa lavorativa dell’infortunio o l’esistenza di una malattia professionale indennizzabile;

• una inabilità che comporta l’effettiva astensione dal lavoro per più di 3 giorni;

- l’indennità spetta per tutto il periodo di durata della inabilità temporanea assoluta al lavoro, compresi i giorni festivi, e fino alla guarigione clinica;

- l’INAIL paga direttamente l’indennità, a titolo di acconto, entro 20 giorni dalla data di ricezione della denuncia e, a titolo di saldo, entro 30 giorni dalla data di ricezione del certificato medico definitivo di guarigione;

- dal 4° giorno e fino al 90° giorno dalla data del l’infortunio o di manifestazione della malattia professionale l’indennità è pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita dall’assicurato nei 15 gg. precedenti la data dell’evento;

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- dal 91° giorno dalla data dell’infortunio o di ma nifestazione della malattia professionale e fino alla guarigione clinica (senza postumi) ovvero fino al consolidamento dei postumi (se presenti) l’indennità per inabilità temporanea è pari al 75% della retribuzione media giornaliera percepita dall’assicurato nei 15 gg. precedenti la data dell’evento;

- la retribuzione media giornaliera (art. 117 del DPR n. 1124/1965) è determinata calcolando il guadagno medio orario degli ultimi 15 giorni immediatamente precedenti quello dello evento, e deve comprendere anche i compensi diversi dalla retribuzione ordinaria erogati dal datore di lavoro;

- a tale fine dovranno pertanto essere considerati:

• gli eventuali compensi corrisposti per le ore di lavoro straordinario;

• i ratei di ferie;

• i permessi per Riduzione Orario di Lavoro;

• i ratei di tredicesima e di altre eventuali mensilità aggiuntive - le festività (con esclusione dei lavoratori retribuiti in misura fissa mensile);

- in caso di ricovero di un lavoratore privo di carichi di famiglia presso un istituto di cura durante il periodo di inabilità assoluta, l’INAIL ha la facoltà di ridurre di un terzo l’importo dell’indennità per tutta la durata del ricovero (art. 72 del DPR n. 1124/1965);

- l’indennità per inabilità temporanea assoluta sostituisce ogni altra prestazione previdenziale erogata dall’INPS durante l’astensione lavorativa (ad es. indennità di malattia, di maternità e il trattamento di integrazione salariale);

- l’unica situazione in cui è riconosciuta la compatibilità tra indennità per inabilità temporanea da infortunio o malattia professionale e prestazioni INPS è quella relativa al congedo matrimoniale;

- in questo caso l’importo dell’assegno per congedo sarà pari alla differenza tra l’importo spettante per congedo matrimoniale e quanto corrisposto dall’INAIL a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta.

8.2 L’indennizzo delle inabilità permanenti per da nno biologico e conseguenze patrimoniali

- L’art. 13 del D.lgs n. 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale;

- per queste menomazioni, sempre di carattere permanente, l’INAIL riconosce una prestazione economica che non ha natura reddituale e quindi è esente da IRPEF;

- l’indennizzo sociale del danno biologico è determinato sulla base di tabelle, indipendentemente dal reddito del lavoratore, e sostituisce a tutti gli effetti la precedente rendita per inabilità permanente (art. 68 del DPR n. 1124/1965);

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- il sistema tabellare d’indennizzo del danno biologico prevede tre Tabelle approvate con D.M. 12 luglio 2000:

• la “Tabella delle menomazioni”, che stabilisce il grado di inabilità di circa 400 patologie;

• la “Tabella indennizzo danno biologico” che è:

- areddituale, perché prescinde dalla retribuzione, dal momento che la menomazione in sé ha lo stesso effetto sulla salute per tutte le persone;

- crescente, perché aumenta con la maggiore gravità della menomazione;

- variabile, in funzione dell’età (decresce al crescere dell’età), e del sesso (più longeve le donne);

- uguale, per tutti i settori (industria, agricoltura, ecc.);

• la “Tabella dei coefficienti” serve per valutare la quota di rendita vitalizia spettante per le conseguenze patrimoniali presunte dalla legge per invalidità pari o superiori al 16%;

- il coefficiente previsto dalla tabella si applica alla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore nell’anno precedente, entro i limiti del minimale e del massimale di rendita (art. 116 del DPR n. 1124/1965);

- l’indennizzo sociale del danno biologico prevede che per inabilità permanenti:

• inferiori al 6%, non vi sia alcun indennizzo (franchigia); • dal 6 al 15%, l’erogazione di un capitale una-tantum; • superiori al 15%, la costituzione di una rendita vitalizia costituita da due

diverse quote, una per danno biologico, l’altra per danno economico;

- la liquidazione in capitale una tantum tiene conto del grado di inabilità permanente (dal 6 al 15%), del sesso e dell’età del lavoratore e gli importi in concreto da riconoscere sono riportati dalla Tabella indennizzo danno biologico;

- la rendita vitalizia è costituita a favore del lavoratore (rendita diretta), tiene conto del grado di inabilità permanente (dal 16 al 100%), del sesso e dell’età, per la quota relativa al danno biologico; della retribuzione percepita nell’anno precedente, entro i limiti del minimale e del massimale, e del coefficiente riportato dalla Tabella dei coefficienti, per la quota relativa al danno economico;

- se il lavoratore ha familiari a carico l’importo della rendita è aumentato delle Quote Integrative pari a 1/20 (5%) ciascuna, ma calcolate sulla sola quota che è erogata per le conseguenze patrimoniali (art. 77 del DPR n. 1124/1965);

- le Quote integrative, che sono parte integrante della rendita e ne seguono le sorti, spettano:

• al coniuge, anche se sposato dopo l’evento, e anche in caso di separazione o divorzio se l’assicurato è tenuto a corrispondere gli alimenti;

• ai figli legittimi, naturali, adottivi, ecc., anche se nati dopo l’evento, fino a 18 anni, prorogati a 21 anni se studenti medi e a 26 anni se studenti universitari;

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• ai figli inabili, anche se l’inabilità è successiva all’evento, fino a che perdura l’inabilità, vale a dire una grave infermità o difetto fisico o mentale che comporta un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi proficua attività lavorativa - le Quote Integrative hanno natura indennitaria per cui, non essendo assimilabili agli assegni per il nucleo familiare (A.N.F.) erogati dall’INPS, sono cumulabili con altri trattamenti di famiglia (notiziario INAIL n. 39/1986);

- l’assicurato con inabilità permanente inferiore al 6% o dal 6% al 15% può fare domanda all’INAIL di aggravamento dei postumi (art.13, c. 4, del D.lgs. n. 38/2000).

8.3 L’integrazione della rendita diretta

- L’integrazione della rendita diretta è una prestazione di carattere economico che ha natura reddituale e quindi è soggetta alla tassazione IRPEF;

- la prestazione è a favore degli assicurati, già titolari di rendita INAIL per inabilità permanente, che hanno la necessità di effettuare delle cure per il recupero, sia dell’attitudine al lavoro che dell’integrità psico-fisica;

- il lavoratore deve farne richiesta, e la quota giornaliera della rendita percepita può essere integrata fino a un massimo del 75% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 15 gg. di lavoro.

8.4 La rendita ai familiari superstiti nel caso di morte del lavoratore per infortunio o tecnopatia

- Nel caso di morte del lavoratore per infortunio o malattia professionale la legge prevede la costituzione da parte dell’INAIL di una rendita a favore dei familiari superstiti;

- la rendita, che spetta ai superstiti per un diritto soggettivo proprio e non in qualità di eredi del lavoratore deceduto, è esente dalla tassazione IRPEF;

- i familiari superstiti che hanno diritto alla prestazione sono: il coniuge e i figli (legittimi, adottivi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, ecc.), in mancanza dei quali subentrano i genitori (naturali o adottivi) e i fratelli e le sorelle nel rispetto delle condizioni previste (art. 85 del DPR n. 1124/1965);

- quando subentrano i genitori o i fratelli e le sorelle devono dimostrare la “vivenza a carico” (art. 106 del DPR n. 1124/1965);

- la rendita ai superstiti, che è pari alla retribuzione annua del lavoratore deceduto, ma valutata entro i limiti del minimale e del massimale di rendita, è così suddivisa:

• 50% a favore del coniuge superstite; • 20% a favore di ciascun figlio; • 40% se i figli sono orfani di entrambi i genitori;

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• 20% a favore di ciascuno dei genitori e di ciascun fratello o sorella; • il totale di tutte le quote non deve comunque superare la retribuzione. Se ciò

accade, le varie quote vengono tutte adeguate in proporzione;

- esempio: coniuge e 3 figli

50% + (20% x 3) =110%

Siccome il totale è maggiore del 100% consentito, ogni quota sarà ridotta del 2,5% e diventeranno pertanto:

47,5% + (17,5% x 3) =100%

- ogni volta che una quota cesserà (nuovo matrimonio del coniuge, maggiore età dei figli, ecc.) le quote rimanenti saranno opportunamente ricalcolate;

- la rendita a favore del coniuge è di norma vitalizia, ma cessa nel caso di nuovo matrimonio. In queste ipotesi però l’INAIL riconosce, una-tantum, tre annualità di rendita;

- la rendita a favore dei figli inabili totali (100%) è vitalizia, mentre quella a favore degli altri figli cessa con il compimento della maggiore età (18 anni), ma viene prorogata a 21 anni se i figli sono studenti medi e a 26 anni se sono studenti universitari.

8.5 L’assegno funerario

- Nel caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale l’INAIL riconosce un assegno per coprire le spese del funerale;

- di norma hanno diritto all’assegno i familiari superstiti del lavoratore deceduto, ma la prestazione può essere erogata anche a chiunque dimostri, in concreto, di aver sostenuto le spese funerarie;

- l’entità dell’assegno viene rivalutata ogni anno in base alla variazione dei prezzi al consumo, con lo stesso D.M. che fissa il minimale e il massimale di rendita.

8.6 La rendita di passaggio per i lavoratori affet ti da silicosi o asbestosi

- La rendita di passaggio è una prestazione economica INAIL non soggetta a IRPEF che ha carattere di profilassi perché tende ad allontanare dalla lavorazione nociva il lavoratore già affetto da silicosi o da asbestosi con grado d’invalidità pari o inferiore al 60%;

- la prestazione viene erogata su richiesta del lavoratore, ha la durata massima di un anno ed è pari:

• ai 2/3 della differenza in meno tra la retribuzione percepita nei 30 gg. precedenti l’abbandono della lavorazione nociva e quella percepita per la nuova attività oppure;

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• nel caso il lavoratore rimanga disoccupato, è pari ai 2/3 della retribuzione percepita nei 30 gg. precedenti l’abbandono della lavorazione nociva, anche se il soggetto percepisce l’indennità di disoccupazione involontaria;

- la rendita di passaggio può essere riconosciuta anche una seconda volta, entro 10 anni dalla cessazione della prima e sempre per la durata di un anno, ma a condizione che la nuova lavorazione svolta risulti comunque dannosa.

8.7 L’assegno per Assistenza Personale Continuativa (APC)

- L’assegno per Assistenza Personale Continuativa (APC) è una prestazione economica INAIL esente da IRPEF, non cumulabile con altri assegni di accompagnamento, che è sospesa durante i periodi di ricovero del lavoratore;

- spetta ai titolari di rendita INAIL non autosufficienti che hanno bisogno di assistenza personale e continuativa (artt. 18, comma 1, e 218, comma 1, del DPR n. 1124/1965);

- l’entità dell’assegno, che è erogato previa richiesta del lavoratore all’INAIL, viene rivalutata ogni anno in base alla variazione dei prezzi al consumo, con lo stesso D.M. che fissa il minimale e il massimale di rendita.

8.8 Fondo di sostegno per i familiari delle vittim e di gravi infortuni sul lavoro

- L’art.1, comma 1187, della legge n. 296/2006 ha istituito, presso il Ministero del lavoro, un Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (non di malattie professionali) e il D.lgs. n. 81/2008 ha affidato all’INAIL il compito di erogare le relative prestazioni;

- il Fondo eroga due tipologie di benefici non soggette a tassazione;

- una prestazione una-tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro, anche non assicurati INAIL, per l’importo fissato ogni anno a seconda del numero dei superstiti (D.M. 22.1.2010):

• i benefici del Fondo sono erogati previa istanza degli interessati all’INAIL sull’apposita modulistica, entro 30 gg. dall’accertamento sommario da cui risulti che il decesso è riconducibile a infortunio sul lavoro;

• l’accertamento sommario presuppone un’ispezione congiunta dell’INAIL e del Servizio Ispezioni del Lavoro della competente Direzione Provinciale del Lavoro;

• l’istanza per ottenere il beneficio, anche con l’ausilio di un Patronato, deve essere inoltrata alla competente Sede dell’INAIL da uno solo degli aventi diritto entro 40 gg. dalla data del decesso del lavoratore, assicurato o no presso l’Istituto;

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• i superstiti aventi diritto sono: il coniuge, i figli (legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi); i genitori, naturali o adottivi, se a carico del lavoratore; i fratelli e le sorelle, se a carico e conviventi con il lavoratore (art. 85 del DPR n. 1124/1965);

- oltre all’una-tantum, il Fondo eroga anche un’anticipazione della rendita ai superstiti pari a tre mensilità della rendita annua calcolata sul minimale di legge, ma solo ai familiari dei lavoratori assicurati all’INAIL;

- in caso di rifiuto delle prestazioni da parte dell’INAIL si potrà solo attivare il contenzioso giudiziario.

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ALLEGATI

1. Denuncia di infortunio - Modalità di compilazione

2. La responsabilità civile

3. Denuncia di malattia professionale - Modalità di compilazione

4. Denuncia di silicosi e asbestosi

5. Calcolo indennità per inabilità temporanea INAIL