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STUDIO LEGALE avv. Giuseppina Iaria Patrocinante in Cassazione Largo Salvatore Delfino,5 - 89018 Villa San Giovanni (RC) tel. e fax 0965.799013 Via Stadio,26 - 89063 Mèlito di Porto Salvo (RC) tel. e fax. 0965.781169 Via Vincenzo Monti,6 – 20123 Milano cell. : 333.8588165 - Segreteria cell : 345.4154715 - P IVA : 02362320802 - C.F. : RIAGPP74H47F112H Presidente associazione Malasanità e Giustizia e-mail : [email protected] – avv. [email protected] Ai spettabili Il secolo XIX in pers del direttore pro tempore segreteria@ilsecolo XIX.it X La Stampa di Torino in pers del direttore pro tempore ( autore Massimiliano Peggio) Per la redazione stampa Web [email protected] La stampa di Alessandria in pers del direttore pro tempore Abruzzo Web .it in pers del direttore pro tempore Email redazione@abruzzoweb .it Il centroedizione l’Aquila in pers del direttore pro tempore [email protected] Sette Giorni ( Tortona) in pers del direttore pro tempore [email protected] Oggi cronaca in pers del direttore pro tempore [email protected] Obiettivo news in pers del direttore pro tempore Radio gold in pers del direttore pro tempore [email protected] Aquila TV in pers del direttore pro tempore REDAZIONE@AQUILA TV.IT La voce del Lavanese in pers del direttore pro tempore

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STUDIO LEGALE avv. Giuseppina Iaria Patrocinante in Cassazione

Largo Salvatore Delfino,5 - 89018 Villa San Giovanni (RC) tel. e fax 0965.799013 Via Stadio,26 - 89063 Mèlito di Porto Salvo (RC) tel. e fax. 0965.781169

Via Vincenzo Monti,6 – 20123 Milano cell. : 333.8588165 - Segreteria cell : 345.4154715 - P IVA : 02362320802 - C.F. : RIAGPP74H47F112H

Presidente associazione Malasanità e Giustizia e-mail : [email protected] – avv. [email protected]

Ai spettabili Il secolo XIX in pers del direttore pro tempore segreteria@ilsecolo XIX.it X La Stampa di Torino in pers del direttore pro tempore( autore Massimiliano Peggio) Per la redazione stampa Web [email protected]

La stampa di Alessandria in pers del direttore pro temporeAbruzzo Web .it in pers del direttore pro temporeEmail redazione@abruzzoweb .it

Il centroedizione l’Aquila in pers del direttore pro tempore [email protected] Giorni ( Tortona) in pers del direttore pro tempore [email protected] cronaca in pers del direttore pro tempore [email protected] news in pers del direttore pro tempore Radio gold in pers del direttore pro [email protected]

Aquila TV in pers del direttore pro tempore REDAZIONE@AQUILA TV.IT La voce del Lavanese in pers del direttore pro tempore LIBORIOLAMATTINA@GIORNALE LAVOCE.IT

La sottoscritta avvocatessa Giuseppina Iaria del foro di Reggio Calabria difensore e procuratore del sig Carosiello Francesco nato a Stornarella il 06.08.1959 con residenza in Londra e domicilio in Alessandria tratto in arresto il 27/10/2015 su ordinanza custodiale emessa dal Gip dottoressa Valori presso Tribunale di Milano per reato associativo con reati fine truffe per cui pende giudizio innanzi alla prima sezione collegiale del Tribunale di Milano presidente dott .Fazio proc n 3313/16 rgt e 727/15 rgnr in fase dibattimentale su espresso suo mandato e per ratifica da parte dello stesso di quanto si dirà

Premesso che le vostre testate giornalistiche e le vostre trasmissioni hanno rappresentato e portato in grande diffusione la notizia dell’arresto con dovizie di particolari immagini rappresentative ed altro Che nel corso del processo sono emersi fatti e circostanze di particolare rilievo e considerando che il diritto di cronaca è stato sottoposto a varie definizioni precisazioni sia legislative che giurisprudenziali con cui si è chiarito che

. "In tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo (Corte costituzionale 184/1986, 479/87), in particolare nell'articolo 2 (oltre che nell'articolo 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. L'articolo 2 della Costituzione, nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità L'espresso riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo articolo 3 (cpv.) della Costituzione (implicitamente su questo punto Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13). Infatti, nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto". (Cass. civ. Sez.III 10-05-2001, n. 6507; Cancani c. Paglierini; FONTI Diritto e Giustizia, 2001, f. 22, 15 nota di Rossetti).

E che va sottolineata l’importanza dell’articolo 11 del Dlgs n. 196/2003, che completa il quadro dei doveri richiesti al giornalista dall’articolo 2 della legge professionale n. 69/1963. Questo articolo 11 vuole che i dati personali (=notizie) debbano essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Che quindi E’ di importanza strategica per una società democratica il nuovo diritto fondamentale dei cittadini all’informazione ("corretta e completa"), costruito dalla Corte costituzionale (vedi tra le tante la sentenza n. 112/1993) sulla base dell’articolo 21 della Costituzione e dell’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomoLa Corte Costituzionale con una serie di decisioni ha, infatti, riconosciuto e affermato non soltanto il principio che i cittadini-utenti hanno diritto di ricevere informazioni, ma che essi hanno diritto a ricevere un'informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata. Valori, questi, trasfusi dal legislatore nell’articolo 1 (II comma) della legge n. 223/1990 sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato; questa legge, infatti, pone a base del sistema radiotelevisivo pubblico e privato <il pluralismo, l’obiettività, la

completezza e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione>.Sulla base di queste affermazioni della Corte, sin dalla fine degli anni 70, una dottrina ha ritenuto di poter riconoscere esistente nel nostro ordinamento un vero e proprio diritto soggettivo ad essere informati. In realtà, fin dal 1972 la Corte Costituzionale ha riconosciuto esistente un "interesse generale all'informazione, anch'esso indirettamente protetto dall'articolo 21 della Costituzione" . Con una successiva sentenza, la Corte nuovamente affermava esistente, e tutelato implicitamente dall'articolo 21 della Costituzione, "un interesse generale della collettività all'informazione ". Le linee-cardine fissate dalle sentenze emesse dal 1960 in poi hanno trovato un’ampia conferma in nella fondamentale sentenza 24 marzo 1993 n. 112, che dice:".....la libertà di manifestare il proprio pensiero ...ricomprende tanto il diritto di informare quanto il diritto ad essere informati (v., ad esempio, sentt. nn. 202 del 1976, 148 del 1981, 826 del 1988). L’art. 21....colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell’inviolabilità (art. 2 Cost.), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell’individuo di carattere assoluto. Tuttavia, l’attuazione di tali valori fondamentali nei rapporti della vita comporta una serie di relativizzazioni, alcune delle quali derivano da precisi vincoli di ordine costituzionale, altre da particolari fisionomie della realtà nella quale quei valori sono chiamati ad attuarsi. Sotto il primo profilo, questa Corte ha da tempo affermato che il "diritto all'informazione" va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale. Di qui deriva l'imperativo costituzionale che il "diritto all'informazione" garantito dall'art. 21 sia qualificato e caratterizzato:a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse - in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti;b) dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti;c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata; d) dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori". Che , quindi , è palese che i giornalisti sia con mezzo stampa sia con mezzo radiotelevisivo devono dare non solo una prima notizia ma seguire il percorso gli sviluppi della vicenda con obbligo di pubblicare le nuove risultanze ai fini di una corretta completa imparziale rappresentazione della vicenda

Tutto ciò premesso allora si rappresenta che nel procedimento di cui sopra sono emersi diversi elementi di particolare ed inaspettato rilievo oggi il sig Carosiello Francesco è da un lato imputato nel processo Proc n.727/2015 rgnr Proc n 7680/2015 RGGIP Proc n3313/2016 RGTtRIB  Pm dott Scudieri e dall’altro è parte offesa in due procedimenti uno per presentazione di denuncia querela presso la Procura di Milano in data 12.09.01\6 catalogato e registrato  come mod 45 -8319/2016 dott Scudieri  DP1 13/09/2016 e poi integrata con altra denuncia in data 20.-03.017 ed un altro su esposto prima e poi su denuncia querela del 20.03.017 presentati presso la Procura della Repubblica di Brescia via pec . Si sono accertati , infatti ,fatti e documenti che imponevano le presentazione delle denunce ( si allegano) Il nucleo essenziale è che sono state non solo violate le norme in materia di intercettazione 267e 268 cpp e ss e legge 48 ed altro ma si è verificata anche l’assenza di fonte fonica originaria e la presenza e consegna al perito per le trascrizioni di buste aperte e senza sigilli contenenti il dato fonico in dvd non AG ma in copia PG reiscrivibili , dvd, inoltre, in un numero inferiore a quello originariamente presente per come risulta dal rinvenimento di verbale di apertura sigilli ( avvenuta dopo la chiusura delle buste da parte della guardia di finanza e la consegna al pm ad opera di PG su delega del Pm Parodi di Torino )Fondamentale, infatti, ai fini di comprendere come era possibile che al perito del Tribunale Rosati fossero state consegnate buste aperte e senza sigilli con dvd reiscrivibili non immodificabili in assenza di fonte fonica originale e è Il rinvenimento tra gli atti di indagini del Verbale di apertura sigilli su delega

del PM del 9.10.014 a firma dell’ufficiale di PG Luogotenente Carlo Tonante da cui risulta il seguente testo “l’anno 2014 addi’ 9.10.014 alle ore 1500 in Torino presso gli uffici della sezione di PG carabinieri procura della Repubblica stanza 61501—Il sottoscritto luogotenente Tonante Carlo ,appartenente alla suddetta sezione, riferisce a chi di dovere che in esecuzione della delega datata 07.10.2014 dal p.m. C. Parodi ,si è provveduto, previo controllo dell’integrità degli stessi , all’apertura del sigillo in piombo , apposti in data in data 05.06.2014 , dal nucleo di polizia tributaria – guardia di finanza di Torino , al plico contenente 6 dvd contenenti registrazioni e brogliacci di utenze telefoniche 3482376578” Da ciò emerge ,chiaramente, che sul plico contenente i dvd vi era un sigillo e che i dvd relativi alle intercettazioni del Carosiello Francesco erano 6 viceversa quelli consegnati al perito del tribunale sono 4 per quell’utenza ( vedasi verbale apertura sigilli ed informativa del nostro perito con fotografie)Per come eccepito e posto nei motivi già, tutte le buste contenenti i dvd sono state aperte ed erano prive di sigilli e non vi è corrispondenza tra il contenuto e quanto indicato sulla busta ed ancora risulta come anche da fotografie che i dvd relativi al n 3482376578” contenuti nella busta indicata come 3 di 4 in uso a Carosiello Francesco sono 4 e non più sei ( come attesta il luogotenente Tonante) ne mancano due .Infatti , le altre due buste consegnate al perito del tribunale ,aperte pure queste e senza sigilli ,contengono ognuna un dvd delle intercettazioni dei numeri in utenza Maurizio Risi 338290118 e 3357764938 per come risultanti già dal frontespizio delle buste e dalle analisi dei periti Nell’informativa del perito si legge

alle ore 10:30 del 27/07/2016 si dava quindi inizio alle operazioni peritali in Milano Corso di Porta Vittoria, procedendo in prima battuta a visionare i

reperti.

Al riguardo si segnala che gli stessi risultavano contenuti in nr. 3 (tre) buste, prive di sigillo, indicazioni di repertazione e firma inerente la catena di

custodia. Così come verbalizzato dal ROSSATI, le tre buste risultavano inoltre aperte, circostanza questa rispetto alla quale lo stesso perito riferiva di

averle ritirate in questo stesso stato.

Rispetto a quanto ora detto occorre quindi metter in luce la gravità dell’anomalia rilevata rispetto allo stato in cui furono ricevuti i reperti dal perito

Rossati. Se difatti il contraddittorio tecnico si basa su evidenze espresse attraverso un dato digitale e questo è contenuto in supporti ottici quali i DVD

forniti, appare di tutta evidenza l’inadeguatezza delle modalità con cui questi furono repertati, custoditi ed inseriti nel procedimento. Gli stessi non

risultano infatti garantiti dallo stesso soggetto che pretende trarne evidenze ed elementi di prova, e in tali stesse condizioni furono sottoposti al perito

incaricato di analizzarli. Posto quindi che in base allo stato materiale in cui ricevette i reperti lo stesso perito non possa esser in grado di determinarne

l’integrità e l’iter precedentemente seguito, dal punto di vista tecnico-peritale sarebbe risultato più adeguato non procedere alla presa in carico

deireperti e, informandosi al rigorescientifico richiesto per il trattamento del dato digitale (di per sé estremamente alterabile), interpellare il Tribunale

Giudicante al fine di stabilire la bontà e processabilità delmateriale informatico, astenendosi fino ad allora dal dar avvio alle operazioni peritali.

Vista l’anomalia si è dunque ritenuto utile documentare fotograficamente i plichi così come da immagini che appresso si riportano:

Foto frontale delle tre buste.

Foto del retro delle tre buste ove si nota come le stesse risultino aperte.

Si è dunque passati ad esaminare il contenuto delle buste, rilevando che quanto indicato non corrisponde all’effettivo contenuto delle stesse. In tal

senso, leggendo attentamente le etichette delle buste, si nota infatti che quella il cui contenuto viene indicato come “disco 3 di 4 “ contenga di fatto al

suo interno 4 dischi, numerati da 1 a 4.

All’interno della busta 4 dvd+r (WR) RISCRIVIBILI

Altra sensibile discrepanza è poi emersa in ordine all’indicazione del Procedimento penale posto che nella busta si riporta “ Proc. Pen. 5974/2013

R.G.N.R.“ e il materiale fonico, frutto delle intercettazioni effettuate dalla Procura della Repubblica di Torino con l’utilizzo del sistema AREA Server MCR

00415, indicato con “RIT. 1446/2013”

Si evidenzia inoltre chiaramente l’indicazione relativa al fatto che il supporto sia una Copia PG (ossia la copia su cui operano i tecnici della Polizia

Giudiziaria durante propria attività investigativa), e non piuttosto una Copia AG (la c.d. copia originale del dato digitale per come acquisita dal Server e

quindi costituente il reperto originale con reale valenza probatoria).Su tale aspetto si forniranno argomentazioni di maggior dettaglio in sede di

esposizione delle conclusioni a cui è giunta la presente.

All’interno della busta la custodia di 1 dvd+r nella cui copertina è chiaramente leggibile l’indicazione del fatto che si tratti di COPIA PG

Tutti i supporti rilevati all’interno delle buste risultano poi essere del tipo DVD+R RW, di marca Verbatim e aventi memoria di 4.7 GB, velocità

compatibile di scrittura 16x e capacità di 120 min.; da ciò la constatazione per cui gli stessi risultano dei comuni supporti informatici di tipo

commerciale e non gli specifici e reali supporti originali di memorizzazione etichettati AREA SpA.

Relazionato quindi come sopra lo svolgimento dell’incontro avuto con il perito Rossati, prima di esporre ed argomentare con maggior dettaglio le

particolarità e problematiche riscontrate nei reperti, giova quindi riassumere quanto dal loro esame si è potuto constatare che

I DVD consegnati al perito ROSSATI risultano essere delle copie di dato digitale generate

- a seguito di opera di masterizzazione condotta con modalità meramente “domestiche”,

- effettuata da operatore sconosciuto,

- con applicativi e metodologie non specificate.

Non risulta inoltre possibile avere informazioni relative alla gestione della catena di custodia e alla bontà dei supporti posto che in base alla

documentazione con cui essi accedono al procedimento

- non si ha indicazione alcuna rispetto ai soggetti intervenuti nel loro trattamento e

- le buste contenenti i DVD furono prodotte senza alcun sigillo e

- ricevute già aperte dal perito Rossati che le

- prese in carico senza perciò interpellare od esser autorizzato dall’Autorità Giudicante.

Oltre al fatto che alle operazioni da cui procede il materiale digitale non abbia partecipato nè il perito ROSSATI né lo scrivente CTP, e che i DVD son stati

ricevuti dal perito in plichi/buste aperte e prive di alcun sigillo o garanzia, si richiama poi l’attenzione in ordine alla circostanza per cui

- le copie sono state riversate e memorizzate su supporti DVD+R RW (Riscrivibili),

sicchè supporti il cui contenuto può esser facilmente cancellato e le cui caratteristiche permettono di riscrivervi nuovi dati o comunque alterare quelli

già risiedenti.

Alla luce di quanto sopra non risulta dunque possibile stabilire chi abbia effettuato le copie e con quali modalità e metodologia,così come per le

caratteristiche dei reperti non è possibile ottenere alcuna informazione in merito alla genuinità ed integrità del dato digitale contenuto nei supporti, dal

momento che lecopie disponibili

- non son state acquisite direttamente dal perito

- non son state acquisite alla presenza del CT P

- non son state acquisite dalServer MCR00415 Area SpA Procura della Repubblica di TORINO, essendo questo l’unica e autentica fonte della prova

originale, e, parimenti,

- non son state acquisite da copia AG.

VI è QuiNDI PROVA 1) che le 3 buste consegnate al perito del tribunale contenenti i dvd erano già prima della

consegna aperte e prive di sigilli( vedasi verbale di inizio operazioni peritali ed informativa)

2) CHE MANCA IL VERBALE DI CHIUSURA DI INTERCETTAZIONI DEL numero in uso a Carosiello Francesco 3482376578 da cui ,se vi fosse stato, si sarebbe evinto che i dvd relativi ad utenza in uso a Carosiello erano 6 in origine quelli contenuti nel plico sigillato dalla guardia di finanza e non 4 , numero consegnato ai periti

3) che i dvd prodotti per tali utenza sono in copia PG e non copia AG copia forense ( quella cioè in uso alla guardia di finanza modificabile trascrivibile )e 5)che Il numero dei DVD consegnati ai periti in busta aperta n3 di 4 non corrisponde a quanto era contenuto nel plico sigillato che e’ stato aperto in data 9.10.014 non dalla Guardia di Finanza di Torino ma dal luogotenente dei carabinieri C. Tonante. Il luogotente attesta che i dvd quelli di Carosiello erano 6 ;oggi sono prodotti solo 4 ed in più in buste aperte con dvd reiscrivibili . che per gli altri plichi contenenti i dvd relativi ad utenze di RISI non vi è verbale di apertura sigilli eppure ora i due dvd relativi ad utenze di Risi sono contenute in due buste aperte e senza sigilli .Non si sa come siano stati tolti i sigilli e per quale motivo e da chi e quando e perché non sigillate

5) che , inoltre, l’ indicazione sulla busta aperta 3 di quattro prova che vi era una quarta busta con altri dvd che ora non vi sono e che le buste sono aperte .6) che con l’apertura dei sigilli IN PIOMBO apposti dalla guardia di Finanza di Torino da parte del Luogotenente dei carabinieri in piena attività di indagine in assenza di comunicazione alle parti si è violata tutta la procedura prevista dagli art 267 e 268 CPP, procedura prevista a garanzia dell’integrità del dato fonico dell’originalità della conformità della copia alla fonte fonica del diritto di contraddittorio, il tutto quindi in lesione del diritti DI DIFESA del CAROSIELLO E del principio del giusto processo CON CONSEGUENTE INTEGRAZIONE DI ipotesi di NULLITà GENERALE EX ART 178 LETT C CPP eed ex art 180 cpp E DI IPOTESI DI INUTILIZZABILITà EX ART 191 CPP E 271 CPP A ciò si aggiunga altro dato fattuale che i DVD non sono stati richiusi e sigillati tanto da rinvenirne due in meno per utenza Carosiello ed in buste aperte senza sigilli nella forma di dischi reiscrivibili in formato pg e non ag E’ palese l’inutilizzabilità di tali intercettazioni e la nullità delle stesse 7) che quanto agli altri due dvd relativi a registrazioni di utenze Risi degli stessi non vi è verbale apertura sigilli eppure anche questi sono contenuti in buste aperte e senza sigilli .. Si precisa Che per tutto quanto ulteriormente scoperto e sopra illustrato è stata presentata via pec denuncia querela presentata presso la Procura della Repubblica di Brescia e di Milano ad integrazione dell’esposto presentato a Brescia e della denuncia presentata presso la Procura della Repubblica di Milano che si allegano Non abbiamo più plico con sigillo in piombo apposto dalla Guardia di Finanza di Torino contenente n 6 dvd contenenti registrazioni e brogliacci di utenze telefoniche 3482376578 , per come attestato dal Luogotenente, ma una busta aperta senza sigilli indicata come 3 di 4 con solo 4 dvd ,reiscrivibili ,in copia pg con mancanza di quarta busta. L’ indicazione sulla busta aperta 3 di quattro , per come detto , prova che vi era una quarta busta con altri dvd che ora non vi sono ; ciò rafforzato dalla circostanza fattuale che le buste sono state consegnate aperte e prive di sigilli .Facili e scontate le conclusioni . Il verbale del luogotenente ,le fotografie delle buste effettuate dai periti all’inizio operazioni peritali e il verbale di inizio operazioni peritali sono prove inattaccabili in quanto atti pubblici di quanto sopra eccepito e rilevato.La presente difesa produce ,pertanto, tali prove . Quindi oltre a mancare verbali di chiusura nei termini sopra rappresentati ( quindi con violazione degli artt 267e 268 cpp) vi sono tutti gli altri profili evidenziati sopra (buste aperte prive di sigillo ,verbale di apertura dei sigilli del luogotenente dei carabinieri da cui risulta la non corrispondenza del numero dei dvd ( da lui individuati in 6 e non 4 come ora : nella busta 3 di 4 consegnata al perito vi sono solo 4 dvd )e assenza di copia forense e presenza solo copia pg) che fanno venir meno la certezza di autenticità ed,anzi, provano la sottrazione di due dvd del Carosiello , e l’apertura di plichi senza sigilli tutti ( uno dei quali quello contenente quelli relativi al

Carosiello aperto da luogotenente e gli altri aperti non si sa da chi e perché e non sigillati e l’assenza di immodificabilità dei dischetti .Sono stati sottratti due dischetti e lasciati altri in formato riscrivibile in buste aperte senza sigilli PER TALI MOTIVI

Si chiedeChe i giornali ed il servizio televisivo vogliano rappresentare e diffondere i fatti occorsi di cui sopra in un’ottica dovuta e necessaria per una corretta e aggiornata informazione . Cioè si chiede che a tale emerse evenienze e circostanze fattuali relative alle intercettazioni si dia la stessa pubblicità e portata rispetto a quella data all’arresto del Carosiello in forza ed in esecuzione e in rispetto dei principi in materia di giornalismo di cui si è detto sopra ,pena le responsabilità in cui si incomberebbe in assenza di rispetto degli stessi

Si allegano denunce ed esposti Villa San Giovanni lì 19.05.017Avv. Giuseppina Iaria Per mandato e ratifica Carosiello Francesco

Villa San Giovanni 26 / 04 / 2017

Avv. Giuseppina Iaria