indennità di disoccupazione aspi per i lavoratori sospesi

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Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi (L. 92/2012, art. 3, comma 17) Convenzione INPS - EBLART 2015 A chi spetta Cosa spetta Modalità di presentazione della domanda FSBA Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato

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Grazie alla convenzione stipulata tra l'EBLART e la sede Regionale dell'INPS per l’erogazione della tutela di sostegno al reddito di cui all’art. 3, comma 17, legge n.92/2012, le aziende artigiane iscritte all’Ente Bilaterale, possono presentare domanda all’INPS per usufruire dell’indennità ASpI in favore dei lavoratori dipendenti sospesi per crisi occupazionale. L’EBLART interviene validando presso l’INPS le pratiche regolari ed erogando con FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato) un contributo integrativo pari al 20% dell'indennità. L’INPS erogherà ai lavoratori aventi diritto la restante quota dell’indennità spettante.

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Page 1: Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi

Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi (L. 92/2012, art. 3, comma 17)

Convenzione INPS - EBLART 2015

▷ A chi spetta ▷ Cosa spetta ▷ Modalità di presentazione della domanda

FSBA Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato

Page 2: Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ASpI PER I LAVORATORI SOSPESI

• La Legge n. 92/2012 introduce in via sperimentale per il biennio 2013-2015 l’erogazione della indennità di disoccupazione collegata all’ASpI per i lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale (20 milioni di euro annui)

Premessa e Quadro

normativo

• Articolo 3, comma 17 Legge n. 92 del 28/06/2012 • Circolare INPS n. 36 del 14/03/2013

Riferimento normativo

• Obbligatorio nella misura del 20% dell’indennità Intervento

Eblart

Page 3: Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi

• In sintesi (Decreto intermin. n. 46441 del 19/05/2009): • Crisi di mercato comprovata • Mancanza o contrazione di lavoro • Mancanza di materie prime o contrazione di attività non

dovuta ad inadempienze del titolare • Sospensione o contrazione dell’attività lavorativa a causa di

scelte dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente

• Calamità naturali, incendi, condizioni meteorologiche incerte

Cause intervento

• Lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, inclusi i lavoratori con la qualifica di apprendista e i lavoratori dipendenti da aziende che hanno già usufruito di periodi di CIG in deroga.

Beneficiari

Page 4: Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi

• I lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale e i contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

Esclusioni

• La prestazione è concessa nel limite massimo di 90 giornate per ciascun lavoratore, da computarsi nel biennio mobile.

• Il biennio mobile viene calcolato per ciascun lavoratore a partire dalla prima giornata effettiva di inizio della sospensione, e per la quale l’azienda/Ente bilaterale ha presentato rendicontazione all’INPS.

• Per calcolare il biennio mobile bisogna considerare le 104 settimane immediatamente precedenti la data di inizio dell’effettiva sospensione.

Durata dell’indennità

Page 5: Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi

• L’indennità è rapportata ad una base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non, e delle mensilità aggiuntive (si tratta della retribuzione imponibile presente in Uniemens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per 4,33.

Base di calcolo

dell’indennità

• L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile, così determinata, ed è pari:

• al 75% nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore per il 2015 all'importo di 1.195,37 euro mensili;

• al 75% di 1.195,37 euro incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore a 1.195,37 euro.

• Per l’anno 2015, l’importo massimo mensile per l’indennità ASpI è pari a 1.167,91 euro (circ. INPS 30/01/2015, n. 19).

Misura dell’indennità

Page 6: Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi

• Per il periodo di fruizione dell’indennità, ovvero per le giornate fruite in caso di sospensione non continuativa, sono riconosciuti i contributi figurativi utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici.

• Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare quale prestazione accessoria dell’indennità di disoccupazione (ASpI) ai lavoratori sospesi.

Prestazioni accessorie

• Modello MOD. DS/Sosp COD. SR74 – 2013/2015 • La modalità di trasmissione è esclusivamente telematica

(Circolare INPS n. 68 del 14/05/2012) • La domanda deve essere presentata domanda all’Inps entro

20 giorni dall’inizio della sospensione. Se la domanda è presentata oltre tale termine, la prestazione decorre dalla data della sua effettiva presentazione.

Modalità di presentazione della richiesta

Page 7: Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi

Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi

(L. 92/2012, art. 3, comma 17)

Page 8: Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi

• Prima dell’inizio del periodo di sospensione, l’impresa deve stipulare un accordo aziendale con le OO.SS. e con i lavoratori interessati.

• Nel verbale devono essere definite le modalità di sospensione dell’attività lavorativa concordata fra le parti firmatarie.

• Una copia dell’accordo sindacale dovrà essere trasmessa all’EBLART entro 20 giorni dall’inizio della sospensione stessa.

① Accordo

sindacale

1/3

• Le aziende devono inviare all’EBLART, insieme all’accordo sindacale, la RICHIESTA DI INTERVENTO INTEGRATIVO DEL FONDO BILATERALE contenente la dichiarazione di avvenuta trasmissione all’INPS per via telematica della domanda di sospensione, riportando il numero di protocollo INPS e la data di presentazione.

② Presentazione all’INPS della

dichiarazione di sospensione attività

e della domanda di prestazione

• Il datore di lavoro deve trasmettere all’INPS, esclusivamente per via telematica, la dichiarazione di sospensione attività e l’elenco dei lavoratori sospesi, indicati nell’accordo sindacale.

• L’invio può essere effettuato anche dall’EBLART, dal consulente o dall’Associazione di categoria, per conto delle aziende assistite.

• La domanda deve essere presentata all’Inps entro 20 giorni dall’inizio della sospensione. Se la domanda viene presentata oltre tale termine, la prestazione decorre dalla data della sua effettiva presentazione.

Richiesta intervento

integrativo del Fondo Bilaterale

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• Le domande protocollate vengono inviate, con lo stesso flusso telematizzato, alle strutture territoriali di competenza, individuate in base al domicilio dichiarato dal lavoratore.

• Quest’ultima fase avverrà solo a seguito della approvazione dei nominativi dei lavoratori da parte dell’ENTE BILATERALE

• L’ENTE BILATERALE, infatti, tramite esplicito assenso, potrà dare avvio all’istruttoria INPS delle domande che intendono assistere, oppure rifiutarne il patrocinio.

⑥ Istruttoria

pratiche

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• La procedura attualmente in uso, “Elenchi Lavoratori Sospesi”, consente, previa identificazione con codice fiscale e PIN attraverso il percorso www.inps.it – “Servizi on line” - “Per tipologia di utente”, l’acquisizione e la gestione delle dichiarazioni di sospensione da parte degli utenti abilitati all’accesso, quali Aziende, consulenti ed Enti bilaterali.

• Effettuato l’accesso, i predetti utenti potranno compilare la dichiarazione di sospensione e inserire la lista dei lavoratori coinvolti e i periodi di sospensione.

• Inserito l’elenco dei lavoratori interessati, la procedura genera in maniera automatica la domanda di disoccupazione per ciascun lavoratore sospeso.

Presentazione all’INPS della

dichiarazione di sospensione attività

e della domanda di prestazione

• Dopo essere stata acquisita nel sistema informatico dell’Istituto, l’INPS rilascia una ricevuta per ciascuna dichiarazione trasmessa.

• Le pratiche trasmesse saranno protocollate con il sistema di protocollo informatico dell’Inps.

• Sarà quindi possibile stampare, per ogni lavoratore coinvolto nel processo di sospensione, la domanda di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi (MOD. DS/Sosp - 2013/2015 Cod. SR74).

Presentazione all’INPS della

dichiarazione di sospensione attività e

della domanda di prestazione

④ ⑤

Page 12: Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi

• Attraverso l’EBLART, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) corrisponderà agli aventi diritto la quota a proprio carico (pari al 20 % della prestazione) entro 90 giorni dal ricevimento, da parte delle aziende, della rendicontazione mensile delle riprese lavorative effettuate dai lavoratori nel periodo di sospensione.

• L’INPS erogherà ai lavoratori – ai quali l’ENTE BILATERALE ha corrisposto la quota a proprio carico – la restante quota dell’indennità spettante.

• Per quanto qui non previsto, si rinvia al REGOLAMENTO del Fondo Sostegno al Reddito consultabile sul sito dell’Ente www.eblart.it.

• La MODULISTICA relativa alla prestazione può essere richiesta alla Segreteria dell’EBLART ([email protected]) o scaricata dalla sezione «Prestazioni» del sito www.eblart.it

⑧ Erogazione

indennità

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• L’INPS accerta i requisiti soggettivi di accesso alla prestazione dei lavoratori sospesi e restituisce all’ENTE BILATERALE l’indicazione degli aventi diritto.

• L’Ente Bilaterale avrà la possibilità di disconoscere le domande avviate all’istruttoria entro 7 giorni dalla data di fine istruttoria delle stesse.

• Se tale volontà non viene espressa nei termini indicati le domande passeranno alle fasi successive della lavorazione e quindi al pagamento.

⑦ Istruttoria

pratiche