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GIORNATA DI STUDIO ANNO FORMATIVO 2018 IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO A cura di Luca BRENNA Massimiliano FERRARI Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi

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GIORNATA DI STUDIO

ANNO FORMATIVO

2018IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

A cura diLuca BRENNAMassimiliano FERRARI

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

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La presente edizione è stata chiusa in redazione il 26 ottobre 2018.

I presenti materiali sono a cura dei relatori della Giornata di studio e costituiscono esclusivamente documentazione di supporto alle relazioni. Non hanno, pertanto, alcuna pretesa di esaustività bibliografica e non esprimono le posizioni del Gruppo di Studio Eutekne sulle materie trattate.

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INDICE

SLIDE

1 IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO 4 A cura di Luca Brenna e Massimiliano Ferrari

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

A cura di Luca Brenna e Massimiliano Ferrari

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

IL PROCESSO TRIBUTARIO

ü  Le fonti

ü  Gli atti impugnabili

ü  Il ricorso

ü  La mediazione

ü  L’appello

ü  Le controdeduzioni e l’appello incidentale

SOMMARIO

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

IL PROCESSO TRIBUTARIO

ü  Vantaggi e svantaggi

ü  Le fonti del processo tributario telematico

ü  L’introduzione del PTT

ü  Il Regolamento del PTT

ü  Il portale del processo tributario telematico

ü  La registrazione del professionista

ü  Il deposito degli atti, i controlli del sistema e le notifiche

ü  Il fascicolo processuale

SOMMARIO

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ü  D.Lgs. n.546/92

ü  Per quanto non disposto si applica il codice di procedura civile

LE FONTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

L’oggetto della giurisdizione tributaria è composto da tutte le controversie riguardanti i tributi in genere per i quali ad un soggetto sia stato notificato un atto impositivo relativo a:

ü  Imposte sui redditi (comprese imposte sostitutive e ritenute alla fonte);

ü  Iva (esclusa l’azione di rivalsa tra cedente e cessionario per la restituzione di quanto pagato che rientra nella competenza del giudice ordinario);

ü  Altre imposte indirette (ad esempio l’imposta di registro);

ü  Tributi doganali;

ü  Tributi locali quali IMU/ICI;

ü  Contributi e tasse (solo quelli che hanno caratteristica di tributo, ad esempio il contributo unificato per iscrizione cause a ruolo e tasse automobilistiche);

ü  Addizionali, sanzioni e interessi;

ü  Catasto ed estimo;

ü  Rimborsi.

IL PROCESSO TRIBUTARIO

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Sono impugnabili tutti gli atti con cui l’Amministrazione Finanziaria ha comunicato al contribuente, con apposita notifica, una pretesa tributaria ovvero: ü  Avviso di accertamento; ü  Avviso di liquidazione; ü  Atto di irrogazione delle sanzioni; ü  Ruolo e cartella di pagamento; ü  Intimazione di pagamento; ü  Ipoteca su immobili e fermo amministrativo; ü  Atti relativi alle operazioni catastali; ü  Diniego della restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori non

dovuti; ü  Diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione

agevolata.

IL PROCESSO TRIBUTARIO – ATTI IMPUGNABILI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ü  La materia del contendere è delimitata innanzitutto dalla motivazione dell’atto impositivo che deve permettere al contribuente di conoscere la pretesa tributaria, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e devono consentire a quest’ultimo una adeguata difesa.

ü  In secondo luogo la materia del contendere è delimitata dai motivi di ricorso (o domande) che il contribuente deposita presso la controparte e presso la CT.

ü  L’indagine sul giudizio tributario si limiterà ai motivi di contestazione riportati nell’atto introduttivo di ricorso.

IL PROCESSO TRIBUTARIO – LA MOTIVAZIONE E I MOTIVI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Conseguenze:

ü  L’amministrazione Finanziaria non potrà variare l’atto notificato al contribuente

ü  Il contribuente non potrà aggiungere ulteriori motivi di impugnazione nel processo, salvo che non siano ancora spirati i termini per l’impugnazione

ü  Il giudice avrà il dovere di rispettare la demarcazione della controversia senza pronunciarsi oltre i limiti della domanda e delle eccezioni di parte, pena vizio di ultra petizione ai sensi dell’art.112 c.p.c.

IL PROCESSO TRIBUTARIO – LA MOTIVAZIONE E I MOTIVI

9

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

LA “BIVALENZA” DEI MOTIVI DI RICORSO

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ATTO IMPOSITIVO RICORSO

DA

DB

DC

MRA

MRB

MRC

ATTO IMPOSITIVO

SA

SB

SC

ART. 115 C.P.C.

ART. 112 C.P.C.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ü  Atto introduttivo di un giudizio, caratterizzato dal fatto che la parte (contribuente) in primo luogo notifica il proprio atto alla controparte e successivamente si rivolge al giudice presso la competente Commissione Tributaria, tramite costituzione in giudizio, il quale con decreto fissa la data della prima udienza.

ü  Il ricorso deve essere notificato alla controparte, pena l’inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo. Una volta trascorso il termine infatti l’atto diventa definitivo ad esclusione dei casi di prolungamento del termine previsti dalla legge.

ü  Il termine per la costituzione in giudizio è 30 giorni dalla notifica del ricorso alla controparte salvo nei casi di mediazione tributaria e/o sospensione termini feriali.

IL RICORSO – DEFINIZIONE E TERMINI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Il ricorso deve contenere tutti gli elementi elencati nell’articolo 18 D.Lgs. 546/92 di seguito riepilogati:

ü  Denominazione di ricorso;

ü  Commissione tributaria competente;

ü  Le generalità del contribuente (in caso di società anche i dati del legale rappresentante);

ü  L’ufficio dell’Amministrazione finanziaria contro la quale viene proposto ricorso;

ü  Gli estremi dell’atto impugnato;

ü  I motivi ovvero le ragioni che dovranno convincere il giudice a disporre un giudizio in favore del ricorrente;

ü  L’indicazione del ricorrente e della procura, con tutti i dati del procuratore;

ü  L’indicazione del valore della controversia;

ü  La sottoscrizione ovvero la firma del difensore su tutte le copie dell’atto e sulla procura;

ü  L’elenco dei documenti prodotti.

IL RICORSO – CONTENUTI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Il redattore del ricorso deve applicare uno stile di “marketing visivo” e considerare i seguenti elementi:

ü  Chiarezza espositiva

ü  Capacità di sintesi

ü  Sommario dei motivi

ü  Separazione del motivo tra DIRITTO e FATTO

ü  Richiamo degli allegati nel testo (all.1, all.2 ecc)

ü  Utilizzo di grassetto e corsivo

ü  Precisa descrizione degli allegati

ü  Richiesta spese di lite (descrizione dei motivi)

IL RICORSO – STILE DI REDAZIONE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Se il ricorso notificato ha valore non superiore 50.000€ si apre la fase di mediazione tributaria che durerà 90 giorni, nei quali l’Ufficio riesaminerà l’atto impositivo e, qualora lo ritenesse opportuno, potrà accettare l’eventuale proposta del contribuente oppure invitare lo stesso ad accettare una nuova proposta transattiva o infine chiudere il procedimento di mediazione con un provvedimento di diniego, al quale seguirà la fase processuale presso la Commissione Tributaria.

MEDIAZIONE – CENNI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ü  Sarà sempre necessario presentare memorie o repliche alle controdeduzioni dell’Ufficio?

ü  art.115 c.p.c.: principio della non contestazione. Ciò che non è contestato

dall’Ufficio nelle controdeduzioni si trasforma in un fatto di causa non contestabile

MEMORIE E BREVI REPLICHE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ü  L’atto di appello permette, a chi ne ha interesse, di impugnare la sentenza di primo grado introducendo di conseguenza il giudizio di secondo grado nei limiti delle domande descritte nel primo grado del giudizio. L’appello segue le regole del ricorso per quanto esse compatibili con il grado di giudizio come previsto dall’art. 61 del D.lgs 546/92.

ü  In sostanza attraverso l’appello si ottiene il riesame della causa nel merito della questione se si ritiene che in primo grado i giudici non abbiano valutato correttamente le questioni sottoposte; l’intenzione è di convincere il giudice di secondo grado a riformulare il giudizio a proprio favore. In seguito alla notifica dell’atto di appello alle parti, l’appellante dovrà costituirsi in giudizio depositando il ricorso presso la CT regionale entro 30 giorni, con le stesse modalità previste in primo grado.

L’APPELLO – DEFINIZIONE E TERMINI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Il contenuto dell’appello è normato dall’art.53 del D.Lgs 546/92 che prevede nell’atto, pena l’inammissibilità, l’indicazione di:

ü  Commissione tributaria a cui è diretto l’atto

ü  Dati dell’appellante

ü  Dati delle parti nei cui confronti è proposto

ü  Estremi della sentenza impugnata

ü  Esposizione sommaria dei fatti

ü  Oggetto della domanda e motivi specifici di impugnazione

ü  Sottoscrizione dell’atto da parte del proponente

L’APPELLO – CONTENUTI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ü  Lettura della sentenza per verificare se tutte le domande di primo grado sono state trattate dal giudice

ü  Possibilità/obbligo di proposizione di appello incidentale, anche tardivo con impugnazione delle domande non considerate o cassate e controdeduzioni difensive sulle domande giudicate in senso favorevole per il contribuente

ü  Riproposizione delle domande di primo grado

CONTRODEDUZIONI O APPELLO INCIDENTALE?

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Vantaggi: ü  Informatizzazione dei processi

ü  Telematizzazione delle operazioni di consegna e ritiro degli atti

ü  Miglioramenti nelle comunicazioni da parte degli organi

VANTAGGI E SVANTAGGI DEL PTT

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Svantaggi: ü  Complessità nella gestione dei

documenti sul portale

ü  Dubbi su applicazione del PTT ai processi cartacei in orgine

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ü  Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 03 dicembre 2013 n.163

ü  Decreto del Direttore generale delle Finanze, 4 agosto 2015

ü  Decreto del Direttore Generale delle finanze, 30 giugno 2016

ü  Decreto del Direttore generale delle Finanze, 22 dicembre 2016

ü  Circolare n. 2 DF dell’11 maggio 2016

ü  Decreto direttoriale del 28 novembre 2017

LE FONTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

INTRODUZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

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ü  Dal 01.12.2016 - Commissioni Tributarie di Umbria e Toscana

ü  Dal 15.10.2016 - Commissioni Tributarie di Abruzzo e Molise

ü  Dal 15.11.2016 - Commissioni Tributarie di Piemonte e Liguria

ü  Dal 15.12.2016 - Commissioni Tributarie di Emilia-Romagna e Veneto

ü  Dal 15.02.2017 - Commissioni Tributarie di Basilicata, Campania e Puglia

ü  Dal 15.04.2017 - Commissioni Tributarie di Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia

ü  Dal 15.06.2017 - Commissioni Tributarie di Calabria, Sicilia e Sardegna

ü  Dal 15.07.2017 - Commissioni Tributarie di Marche, Val d’Aosta e Trentino-Alto Adige

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

INTRODUZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

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Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 03 dicembre 2013 n.163 è il provvedimento attuativo della disciplina degli strumenti informatici nel processo tributario contenuto nel DL 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011 n.111. (GU n.37 del 14-2-2014)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.1 – DEFINIZIONI

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ü  Commissioni Tributarie

ü  documento informatico

ü  copia per immagine su supporto informatico

ü  fascicolo informatico

ü  firma elettronica qualificata

ü  firma digitale

ü  S.I.Gi.T – Sistema Informativo della Giustizia tributaria

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.1 – DEFINIZIONI

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ü  soggetto abilitato

ü  ricevuta di accettazione

ü  ricorso

ü  istanza di reclamo e mediazione nota di iscrizione a ruolo

ü  INI-PEC

ü  segretario di sezione

ü  processo verbale dell’udienza

ü  processo tributario telematico

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

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ü  L’articolo 2 nell’indicare quali atti possano accedere al PTT testualmente riporta il termine “atti” indicando volontariamente tutti gli atti in generale.

ü  Quindi possono accedere al PTT i ricorsi presentati alle commissioni tributarie provinciali, con o senza obbligatoria mediazione tributaria, ma anche gli appelli presso le commissioni tributarie regionali, anche se il primo grado si è svolto con processo cartaceo.

ü  Di conseguenza chi propone ricorso o appello “decide” la scelta del procedimento tra cartaceo e telematico.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

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«Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento».

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

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ü  Riguardo al canale con cui notificare gli atti successivi al primo, è stabilito che la parte che ha utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzare le medesime per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello.

ü  L’unica eccezione è ammessa nel caso di sostituzione del difensore.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

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ü  Avvalersi della giustizia telematica rappresenta, ad oggi, una facoltà e non un obbligo perciò il Legislatore ha ritenuto che, nel caso di sostituzione del difensore in corso di svolgimento dell’iter processuale, quello di nuova nomina potrà optare per la prosecuzione in secondo grado con le modalità telematiche o scegliere di utilizzare la modalità cartacea.

ü  La facoltà per il nuovo difensore si presenta prima dell’avvio del secondo grado di giudizio, dal momento che egli si trova a scegliere a quale canale far notificare l’appello.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

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L’eventuale scelta del nuovo difensore di seguire la modalità cartacea in avvio del grado di appello lascia libero anche il resistente di adeguarsi ad essa o di proseguire con quella telematica.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

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Per quanto riguarda l’appello sulla sentenza della Commissione Provinciale, le regole da seguire sono le medesime illustrate sopra, ovvero:

ü  se il ricorrente si era avvalso del canale telematico deve continuare ad avvalersene anche durante il secondo grado (eccezion fatta nel caso di sostituzione del difensore);

ü  se il ricorrente ha mantenuto il canale analogico in primo grado potrà, in secondo, decidere se mantenere la modalità cartacea o avvalersi di quella digitale.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

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ü  L’unica modalità di passaggio alle modalità telematiche dopo che sia avvenuta una notifica con quelle tradizionali è rappresentata dal caso in cui alla parte ricorrente, dopo aver eseguito la notifica cartacea, residuino ancora giorni utili per effettuare la notifica telematica.

ü  Il ricorrente dovrà avere l’accortezza di specificare, all’interno del ricorso, che si tratta del medesimo atto già notificato con le modalità tradizionali. Questo per evitare che l’ente impositore si costituisca due volte per lo stesso procedimento.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

CTR Toscana, sent. 31 maggio 2017, n. 1377

Un contribuente ha eccepito l'inammissibilità della notifica dell’appello effettuata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate al domicilio PEC del difensore, in quanto il ricorso presso la Commissione di primo grado era stato presentato con modalità cartacee. La Commissione Regionale della Toscana ha accolto tale motivazione ritenendo che la scelta della modalità telematica di costituzione in giudizio debba essere effettuata fin dall’instaurarsi del contenzioso.

TELEMATICO SÌ VS TELEMATICO NO

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

CTP Reggio Emilia, sent. 12 ottobre 2017 Se il ricorso è introdotto tramite PEC la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente deve avvenire in modo telematico tramite Sigit, mentre nel caso il ricorso sia stato introdotto in modo cartaceo, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente deve avvenire in modo cartaceo. In sostanza le modalità seguite dal ricorrente per introdurre il ricorso vincolano per tutti lo sviluppi del giudizio di primo grado e di appello.

TELEMATICO SÌ VS TELEMATICO NO

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Cassazione, sent. 22320 del 27 giugno 2017 Non può dirsi che, nell’attuale contesto di diffusione degli strumenti informatici, quello che consenta di leggere correntemente il formato di un atto notificato nel rispetto di quelle regole, corrispondenti a standard tecnici minimi comporti per un professionista legale quale ordinario ovvero normale destinatario di quelle regole, un onere eccezionale od eccessivamente gravoso. Va esclusa qualsiasi contrarietà agli artt. 3 e 24 Cost. perché la normativa sulle notifiche telematiche costituisce la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguatamente al mutato contesto tecnologico.

TELEMATICO SÌ VS TELEMATICO NO

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

CTR Emilia Romagna n.1908 del 16 luglio 2018 La facoltatività che connota ancora oggi l’utilizzo delle tecnologie del processo telematico tributario per entrambe le parti del processo, non può essere unilateralmente vanificata dalla scelta operata dal ricorrente in favore dell’atto analogico tradizionale ma connota un regime proprio di ciascuna delle parti processuali, non potendo l’opzione di una parte vincolare l’altra, in ragione del favore espresso dal legislatore per l’utilizzo delle nuove tecnologie degli atti processuali

TELEMATICO SÌ VS TELEMATICO NO

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ü  la CTP sosteneva che l’articolo 10, comma 3, D.M. 163/2013 , nel disciplinare la costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente e rinviando alle modalita indicate dal primo comma del medesimo articolo 10, implicitamente facoltizza la costituzione telematica in giudizio nella sola ipotesi in cui l'iter costitutivo prescelto dal ricorrente abbia riprodotto nella sua interezza la disposizione normativa del primo comma, compresa la notificazione a mezzo PEC.

ü  I giudici dell’appello rilevano che gli articoli 12 e 13 D.M. 163/2013 assicurano comunque continuita operativa alla formazione del fascicolo informatico della Commissione mediante la copia informatica degli atti e documenti depositati in formato cartaceo, formazione che viene perseguita dalle Commissioni a prescindere dalla scelta operata dalle parti.

TELEMATICO SÌ VS TELEMATICO NO

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Novità in cantiere:

ü  Introduzione obbligo del PTT dal 1 luglio 2019

ü  Possibilità di intervenire in udienza tramite videoconferenza

ü  Sanatoria disparità di canale telematico/analogico

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO - PROSSIMI PREVEDIBILI SVILUPPI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Sistema informativo della giustizia tributaria

ü  Descrizione del servizio e delle funzionalità

ü  Indicazione dei soggetti che vi hanno accesso: giudici, parti, funzionari della Commissione Tributaria

ü  Descrizione delle regole tecniche di accesso

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 3 – S.I.GI.T.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

La procura alle liti viene acquisita nel medesimo format del processo tributario cartaceo con indicazione di tutti gli elementi necessari al conferimento di incarico: a)  potrà essere firmata digitalmente dalla parte ricorrente (dal contribuente) e

successivamente controfirmata sempre digitalmente dal difensore incaricato

b)  sarà possibile allegare la procura alle liti firmata in originale dal contribuente, ma in questo caso sarà necessaria anche la firma in originale per autentica del difensore, oltre alla firma digitale di quest’ultimo sulla scansione successivamente creata

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 4 – PROCURA ALLE LITI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ü  Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno essere telematiche ed effettuate all’indirizzo PEC fornito in sede di atto introduttivo del procedimento o comunque reperibile sui siti relativi alla consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata per aziende e professionisti nonché per la Pubblica Amministrazione.

ü  L’invio della comunicazione si intenderà perfezionato quando e se il sistema avrà generato una ricevuta di avvenuta consegna al destinatario.

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.5 – NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONI TELEMATICHE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Cosa succede nel caso in cui la consegna tramite PEC non venga perfezionata?

Se il mancato perfezionamento è imputabile al difensore (ad esempio per comunicazione di un indirizzo PEC errato, o per casella piena) le comunicazioni saranno comunque valide se depositate presso la segreteria della Commissione Tributaria

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.5 – NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONI TELEMATICHE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Cosa succede nel caso in cui la consegna tramite PEC non venga perfezionata? Se al contrario il mancato perfezionamento è imputabile a qualunque altra causa, le comunicazioni dovranno essere spedite con plico raccomandato

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.5 – NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONI TELEMATICHE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ü  L’indicazione dell’indirizzo PEC contenuta nel ricorso introduttivo notificato tramite posta elettronica certificata equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche

ü  La variazione del domicilio digitale avrà validità decorsi 10 giorni dalla notifica alla segreteria della commissione tributaria e alle parti costituite.

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 6 – ELEZIONE DI DOMICILIO TELEMATICO E VARIAZIONI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ü  L’indirizzo di posta elettronica certificata viene rilasciata da appositi enti e deve essere indicato nell’atto introduttivo del processo tributario oltre che nella nota di iscrizione nel momento della costituzione in giudizio della parte presso la commissione tributaria

ü  Quindi per le aziende e professionisti si fa riferimento a quanto contenuto nell’INI-PEC, mentre per gli enti impositori o comunque per le aziende della Pubblica Amministrazione a quanto contenuto nell’IPA

ü  Infine il presente articolo si occupa di assicurare la pubblicità degli indirizzi di posta certificata anche per gli uffici di segreteria delle commissioni grazie alla loro pubblicazione nel portale del S.I.Gi.T

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 7 – INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Il sistema di scambio delle mail di posta elettronica certificata, quale che sia l’ente certificatore che ha rilasciato l’indirizzo di posta, genera due distinte ricevute: ü  una di accettazione, del sistema, della mail inviata. Questa ricevuta dà evidenza del fatto

che il soggetto ha spedito telematicamente una comunicazione ad un altro soggetto; pertanto tale ricevuta ha valore di prova dell’avvenuta spedizione per il mittente;

ü  una di consegna al destinatario. Questa ricevuta invece dà evidenza del fatto che il soggetto a cui è stata inviata la comunicazione ha effettivamente ricevuto la stessa; e ciò indipendentemente dal fatto che acceda o meno alla casella di posta per leggere quanto ricevuto. Quindi tale ricevuta ha valore di prova dell’effettiva ricezione della comunicazione.

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 8 – ATTESTAZIONE TEMPORALE DELLE COMUNICAZIONI, DELLE NOTIFICAZIONI TELEMATICHE E DEI DEPOSITI TELEMATICI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

L’ultimo comma invece si propone di dare certezza della spedizione e ricezione dei documenti da parte del S.I.Gi.T, che si perfeziona con il rilascio da parte di quest’ultimo di una apposta attestazione di ricezione, inviata al mittente tramite PEC “2. Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.”

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 8 – ATTESTAZIONE TEMPORALE DELLE COMUNICAZIONI, DELLE NOTIFICAZIONI TELEMATICHE E DEI DEPOSITI TELEMATICI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 9 – NOTIFICAZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI

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L’art.9 descrive tecnicamente e proceduralmente l’aspetto del deposito dell’atto introduttivo del processo tributario e di tutti gli ulteriori depositi per la costituzione in giudizio, nonché per gli altri atti e documenti post-costituzione. Il processo tributario telematico si attiva con la notificazione tramite PEC dell’atto di ricorso e dei relativi allegati alla controparte. Si precisa che gli atti che vengono notificati dovranno sottostare ad alcune formalità informatiche. Infatti i file inviato dovranno essere creati o trasformati in documenti informatici PDF/A e dovranno essere sottoscritti digitalmente dal difensore incaricato.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 9 – NOTIFICAZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI

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ü  La circolare n. 2/DF ricorda che i servizi del PTT risultano operativi per l'intera giornata (24 ore): ciò vale per quanto riguarda il deposito telematico di atti e documenti, mentre non è così relativamente alle notificazioni.

ü  Infatti, in virtù dell’espresso richiamo operato dall’art. 1 del D.Lgs. 546/1992, è applicabile l’art. 147 c.p.c. che prevede che “Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”, ragion per cui nel caso di notificazioni nel processo telematico occorre essere cauti perché si corre il rischio che la notificazione effettuata a mezzo PEC oltre le ore 21.00 si consideri perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo, per cui – magari – tardivamente.

ü  Si auspica un intervento normativo che risolva il problema.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 9 – NOTIFICAZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI

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Il deposito delle parti degli atti procedurali con PEC si fermano alla notifica dell’atto di impugnazione (ricorso o appello), mentre la costituzione in giudizio e tutti gli altri depositi presso la Commissione tributaria avvengono tramite sistema S.I.Gi.T.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

CARTELLE DI PAGAMENTO RICEVUTE VIA PEC

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Se la creazione di un PDF/A serve a rendere immodificabile il file stesso, perché la P.A. a maggior ragione non dovrebbe essere obbligata a tale adempimento? Se la firma digitale serve ad identificare il soggetto responsabile dell’emissione di un atto, peraltro adempimento obbligatorio per il contribuente, perché invece per l’Agente della Riscossione non sarebbe necessaria tale formalità?

ü  CTP Lecce sentenza n.611 del 25 febbraio 2016; ü  CTP di Milano sentenza del 3 febbraio 2017; ü  CTP Reggio Emilia sentenza del 31 luglio 2017; ü  CTR della Campania con sentenza n.9464 del 9 novembre 2017.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.10 – MODALITÀ DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

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ü  L’articolo 10 del regolamento interviene sulle modalità e le formalità da eseguire per la costituzione in giudizio e quindi per l’instaurazione dell’iter processuale presso la competente commissione tributaria

ü  Lo stesso articolo descrive anche come il sistema S.I.Gi.T. “reagisce” alla presentazione della pratica telematica: -  inizialmente viene rilasciata via PEC una ricevuta di accettazione del

ricorso recante la data di trasmissione -  successivamente viene rilasciato, sempre tramite PEC, il numero di

iscrizione al registro generale (R.G.R. o R.G.A.)

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REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.10 – MODALITÀ DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

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ü  L’articolo 10 del regolamento interviene sulle modalità e le formalità da eseguire per la costituzione in giudizio e quindi per l’instaurazione dell’iter processuale presso la competente commissione tributaria

ü  Lo stesso articolo descrive anche come il sistema S.I.Gi.T. “reagisce” alla presentazione della pratica telematica: -  inizialmente viene rilasciata via PEC una ricevuta di accettazione del

ricorso recante la data di trasmissione -  successivamente viene rilasciato, sempre tramite PEC, il numero di

iscrizione al registro generale (R.G.R. o R.G.A.)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.10 – MODALITÀ DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

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Documenti da inviare al S.I.Gi.T. ovviamente tutti con apposito formato digitale PDF/A e firma digitale apposta:

ü  atto di ricorso o appello;

ü  allegati;

ü  ricevute di accettazione e consegna PEC atto inviato alla controparte;

ü  procura alle liti;

ü  copia atto con attestazione di conformità a quello inviato tramite PEC alla controparte;

ü  ricevuta pagamento CUT (in base alla opzione scelta per il pagamento; vedasi art.19 del regolamento).

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.10 – MODALITÀ DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

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ü  Ugualmente anche la parte resistente dovrà costituirsi e depositare la documentazione secondo le modalità e con le avvertenze già indicate per chi ha introdotto il procedimento.

ü  L’insieme di tali documenti e la descrizione del contenzioso tributario (atto impugnato, tipologia di contenzioso, tipologia di imposte, parti coinvolte, eccetera) sarà riepilogato nella N.I.R. (nota di iscrizione a ruolo presso la Commissione Tributaria) che il sistema genera automaticamente.

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REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.10 – MODALITÀ DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

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ü  Sebbene non richiesto, è possibile depositare una copia di cortesia cartacea presso la Commissione competente

ü  ATTENZIONE: il deposito della copia di cortesia deve essere accompagnato da una breve lettera in carta libera nella quale si fa presente il deposito della copia di cortesia e si includono tutti i dati essenziali relativi al ricorso.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 11 – DEPOSITO DEGLI ATTI SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

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ü  Una volta costituiti in giudizio secondo modalità telematiche le parti sono obbligate a continuare con le medesime modalità per il deposito di eventuale ulteriore documentazione.

ü  Ovviamente ogni ulteriore deposito deve contenere l’indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato all’atto introduttivo e deve essere “agganciato” telematicamente allo stesso tramite la procedura messa a disposizione sul sistema S.I.Gi.T.

ü  Il sistema rilascia, tramite invio PEC, una ricevuta di accettazione indicante la data di trasmissione e la corretta acquisizione dei documenti prodotti.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 12 – DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI NON INFORMATICI

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ü  “Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

ü  Le segreterie di Commissione assicurano l’acquisizione nel fascicolo informatico anche delle copie cartacee.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.13 – GIUDIZIO D'APPELLO

59

Il regolamento con il presente articolo ribadisce il fatto che:

ü  anche il secondo grado di giudizio può essere attivato con modalità telematiche se il primo grado si è svolto in forma cartacea (con le cautele esposte all’art.2);

ü  mentre il processo DEVE essere attivato con modalità telematiche se il primo grado si è svolto in tale formato (salvo il caso di sostituzione del difensore come esposto all’art.2).

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.14 – FASCICOLO INFORMATICO

60

Nel processo tributario telematico il fascicolo processuale informatico viene a formarsi attraverso una azione congiunta del sistema informatico e della segreteria della commissione tributaria: ü  il sistema farà confluire all’interno del fascicolo tutti gli atti validamente inviati

dalle parti tramite S.I.Gi.T.

ü  la segreteria della commissione assicurerà la presenza anche dei documenti analogici trasformati in forma digitale, inserendovi anche le attestazioni ed ogni altro atto e documento informatico acquisito

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REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.14 – FASCICOLO INFORMATICO

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ü  Il fascicolo informatico consente la diretta consultazione dello stesso da parte dei giudici e delle parti ed esonera la segreteria delle commissioni dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo

ü  su richiesta la segreteria provvede all’invio tramite PEC, previo pagamento

delle spese, di eventuali copie autentiche di documenti in esso contenuti

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.15 – PROCESSO VERBALE DELL'UDIENZA

62

ü  l’art.15 del regolamento del PTT prevede che anche i processi verbali di udienza siano creati in formato digitale, firmati da digitalmente da chi presiede l’udienza e dal segretario di commissione e, successivamente, inseriti nel fascicolo telematico.

ü  è possibile però che il processo verbale dell’udienza venga redatto in forma cartacea. In questo caso tale documento dovrà essere firmato nei modi ordinari, scannerizzato ed inserito nel fascicolo informatico.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.16 – REDAZIONE E DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI

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ü  La trasmissione di tutti i documenti tra i componenti della commissione utili alla formazione delle sentenze, decreti ed ordinanze redatto come documento informatico dovrà essere veicolata tramite S.I.Gi.T.

ü  Il segretario di sezione dovrà sottoscrivere, digitalmente, i documenti e depositare la sentenza presso la Commissione nonché nel fascicolo informatico.

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REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.17 – FORMULA ESECUTIVA

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1. In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.18 – TRASMISSIONE DEI FASCICOLI

65

ü  La Commissione tributaria provinciale, trasferisce il fascicolo informatico alla competente Commissione tributaria regionale tramite il S.I.Gi.T. con le modalità descritte all’art.3 al fine di assicurare la data certa, l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dell’invio.

ü  La trasmissione ad altri organi giurisdizionali avviene per via telematica, ma non tramite servizio S.I.Gi.T.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.19 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DELLE ALTRE SPESE DI GIUSTIZIA

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Il pagamento del contributo unificato viene effettuato a scelta secondo le seguenti modalità: ü  Tramite marca da bollo con specifica che si tratta di contributo unificato

tributario: in questo caso, si invierà scansione digitale in PDF/A con firma digitale come allegato al deposito e una volta depositato l’atto tramite S.I.Gi.T. sarà necessario portare fisicamente tale marca presso la segreteria della commissione tributaria per il suo annullamento

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART.19 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DELLE ALTRE SPESE DI GIUSTIZIA

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ü  Tramite F23: una volta effettuato il pagamento, verrà effettuata scansione della ricevuta e depositata come allegato tramite S.I.Gi.T.

ü  Telematicamente tramite sistema “Pago PA”: in questo caso il sistema permette di associare al ricorso depositato il pagamento telematico effettuato (con carta di credito o debito o altri strumenti similari)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGOLAMENTO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

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Il regolamento prevedeva una introduzione graduale per singole regioni; attualmente la fase sperimentale di introduzione è terminata e il PTT è attivo in tutta l’Italia.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

IL PORTALE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGISTRAZIONE DEL PROFESSIONISTA SUL SIGIT

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Per poter depositare telematicamente un ricorso è necessario effettuare la registrazione sul portale dedicato. Una volta effettuato l’accesso al sito internet https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/ bisogna cliccare sulla voce registrati e nell’ordine:

ü  inserire tutti i dati richiesti, compreso il numero di iscrizione all’ordine del professionista

ü  scaricare il modulo di registrazione

ü  allegare scansionati e firmati in pdf/a il modulo di registrazione, il documento d’identità ed il tesserino.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGISTRAZIONE DEL PROFESSIONISTA SUL SIGIT

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

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REGISTRAZIONE DEL PROFESSIONISTA SUL SIGIT

Oltre alla tradizionale modalità di registrazione sul SIGIT esistono due sistemi alternativi: ü  CNS: i professionisti in possesso della carta nazionale dei servizi possono

così registrarsi; il sistema acquisirà in automatico alcuni dati e non è richiesta la firma degli allegati

ü  SPID: Anche il Sistema Pubblico di Identità Digitale, permette la registrazione al SIGIT

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

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NOTIFICA DEL RICORSO A MEZZO PEC

Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato da parte dell'ente impositore stesso. […] La notifica del ricorso all'ente impositore da parte del ricorrente deve avvenire secondo una delle seguenti modalità (art. 16, commi 2 e 3, e art. 16 bis D.Lgs. n° 546/92):

ü  notifica a mezzo ufficiale giudiziario (art. 137 c.p.c.);

ü  consegna diretta da parte del ricorrente all'ufficio impositore, che ne rilascia ricevuta;

ü  spedizione postale, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, all'ente impositore che ha emanato l'atto.

ü  a partire dal 1° gennaio 2016 le notifiche tra le parti possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel regolamento sul processo tributario telematico (D.M. del 23 dicembre 2013, n° 163). L'indicazione dell'indirizzo di PEC ha valore di elezione di domicilio a tutti gli effetti (art. 16 bis, c.4 D.Lgs. n° 546/92).

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

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PRIMA DEL DEPOSITO IN AGENZIA

Il deposito presso la Commissione tributaria attraverso il portale SIGIT avviene solo in un secondo momento, prima è indispensabile presentare il ricorso tramite PEC all’Agenzia delle Entrate.

Per il deposito è necessario nell’ordine:

ü  avere a disposizione il ricorso, la procura (firmati da ricorrente e difensore) e tutti gli allegati al ricorso;

ü  trasformare tutti i file in PDF/A

ü  firmare digitalmente tutti i file (firma professionista)

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

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FORMATO DEGLI ATTI – ART.10 DEL DM 04/08/15

Gli atti devono rispettare i seguenti requisiti:

ü  Formato PDF/A-1a o PDF/B – 1b

ü  Privi di elementi attivi quali macro e campi variabili

ü  Sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale in formato CAdes-bes che conferisce al file la denominazione <nome file>.pdf.p7m

ü  Redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti: non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

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FORMATO DEGLI ATTI – ART.10 DEL DM 04/08/15

I documenti allegati invece, che possono essere scansionati, devono possedere i seguenti requisiti:

ü  Formato PDF/A – 1a o PDF/B- 1b, oppure TIFF con risoluzione non superiore a 300DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group VI (modalità fax)

ü  Privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili

ü  Sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale Per qualsiasi atto o documento la dimensione massima consentita è 10 MB. I file che superano questa dimensione devono essere suddivisi.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Il formato PDF/A è un “formato standard internazionale creato appositamente per l’archiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato sul formato PDF”. Per trasformare un file in PDF/A, una volta aperto il file è necessario seguire la suddetta procedura: ü  Con Open Office

file -> esporta -> selezionare il formato pdf -> nella sezione opzioni/generale spuntare PDF/A-1a

ü  Con Microsoft Office file -> salva con nome – > cliccare su altre opzioni -> selezionare il formato PDF -> selezionare “Opzioni”-> spuntare Conforme a PDF/A

COME OTTENERE UN FILE PDF/A

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Esistono diversi programmi che consentono di firmare un file nel formato richiesto, facciamo l’esempio con Inforcert – Dike6. Una volta aperto il programma è sufficiente nell’ordine: ü  Cliccare su firma ü  Selezionare il file da firmare

digitalmente ü  Selezionare la tipologia di firma (Cades

–bes) ü  Inserire il PIN e selezionare firma Il sistema restituirà una schermata di conferma di corretta esecuzione. Il file ottenuto è firmato digitalmente con formato PDF.p7m. È necessario ripetere l’operazione con tutti i documenti indicati in precedenza.

LA FIRMA DIGITALE CADES-BES

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ü  Una volta pronta tutta la documentazione necessaria è possibile depositare, tramite PEC, il ricorso all’Agenzia delle Entrate. La pec del destinatario può essere recuperata sul sito http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php

ü  L’oggetto della PEC sarà costituito da nome-cognome o denominazione del ricorrente con rispettivo codice fiscale o partita iva e numero dell’atto contro il quale si propone ricorso.

ü  Nel contenuto verranno inserite le specifiche del ricorrente e dell’atto.

ü  Gli allegati includono tutta la documentazione indicata in precedenza nel formato conforme e firmata digitalmente.

IL DEPOSITO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Una volta inoltrata la PEC all’Agenzia, il soggetto che ha inviato il ricorso riceverà alla propria PEC nell’ordine:

-  Ricevuta di accettazione

-  Ricevuta di consegna

ü  Le ricevute provano l’avvenuta notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate.

ü  Entrambe dovranno essere allegate in sede di deposito in Commissione.

ü  Il termine di 30 giorni per il deposito in CT decorre dall’avvenuta notifica.

LE RICEVUTE DI ACCETTAZIONE E CONSEGNA

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

La circolare n. 2/2016 del Dipartimento delle Finanze del MEF ritiene che ai fini del computo dei termini processuali, ogni notifica/comunicazione effettuata tramite PEC si considera andata a buon fine:

ü  per il mittente: alla data in cui la comunicazione/notificazione è stata inviata al proprio gestore, attestata dalla relativa ricevuta di accettazione;

ü  per il destinatario: alla data in cui la comunicazione/notificazione è resa disponibile nella propria casella PEC, indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo.

EFFICACIA DELLE NOTIFICHE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

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Nel caso in cui si sia presentata istanza di mediazione reclamo il termine per il deposito in CT non sarà di 30 giorni ma di 90 giorni sempre a decorrere dalla data di presentazione del ricorso presso l’Agenzia delle Entrate

L’ISTANZA DI MEDIAZIONE - RECLAMO

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ü  Per effettuare un deposito telematico presso la CT competente è necessario inserire le credenziali ottenute in precedenza e fare clic su entra.

ü  Il sistema aprirà in automatico la

schermata «nuova compilazione» nella quale scegliere la Commissione (provinciale o regionale) presso la quale deve essere depositato l’atto in questione.

DEPOSITO DEL RICORSO IN COMMISSIONE

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DEPOSITO DEL RICORSO IN COMMISSIONE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Una volta indicati la Commissione, e la tipologia di deposito e procedimento si aprirà la schermata «DATI GENERALI» da completare inserendo:

ü  Numero parti ricorrenti e resistenti ed eventuali rappresentanti

ü  Numero atti impugnati

ü  Difensori dei ricorrenti

ü  Numero di allegati

ü  Notifiche al ricorso

ü  Eventuale richiesta di trattazione in pubblica udienza

ü  Difesa da parte di un professionista

DATI GENERALI - COMPILAZIONE

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N.B. Il numero di allegati include procura, copia atto impugnato, prova della notifica e tutti i documenti.

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DATI GENERALI - COMPILAZIONE

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RICORRENTI - COMPILAZIONE

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Completati i campi della sezione dati generali si può procedere inserendo tipologia e dati del soggetto che agisce davanti alla Commissione

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RICORRENTI - COMPILAZIONE

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La sezione rappresentanti deve essere compilata solo in presenza di «ricorrenti» rappresentati da altri o nel caso di società per le quali devono essere inseriti i dati relativi al legale rappresentante o ad altri soggetti che la rappresentano in giudizio.

RAPPRESENTANTI DEI RICORRENTI

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I dati dell’utente vengono acquisiti automaticamente dal sistema mentre dovranno essere specificati: ü  la data di nomina del difensore

ü  i dati dei ricorrenti difesi. Ogni volta che si seleziona un ricorrente difeso è necessario cliccare «SELEZIONA» per confermare la scelta.

DIFENSORI

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DIFENSORI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Il campo «domicilio eletto» consente di scegliere il domicilio del ricorrente. Nel caso in cui nella schermata dei dati generali si è selezionato «la parte si avvale di un difensore abilitato», il domicilio proposto è in automatico quello del difensore.

ELEZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Questa sezione è dedicata all’ente che ha emesso l’atto oggetto di ricorso. I dati richiesti sono:

ü La tipologia di ente e sede territoriale

ü La data di notifica del ricorso al resistente

PARTI RESISTENTI

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PARTI RESISTENTI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Nella sezione dedicata agli atti impugnati devono essere inseriti:

ü  tipologia e numero dell’atto

ü  data di notifica

ü  importo complessivo e controverso dell’atto Proprio sulla base del valore controverso, cliccando calcola CU, è possibile calcolare il valore del contributo unificato. Nei ricorsi per i quali si è presentata istanza di sospensione dell’atto, istanza di reclamo-mediazione è necessario apporre il flag sulle caselle dedicate in alto a destra. Lo stesso vale se l’atto è di valore indeterminabile.

ATTI IMPUGNATI

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ATTI IMPUGNATI

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ATTI IMPUGNATI

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La sezione atti impugnati include anche la schermata «Imposte» dove inserire:

ü  materia procedimentale

ü  tipologia e anno d’imposta

ü  Importo della maggior imponibile, delle sanzioni e degli interessi. Per confermare le selezioni è indispensabile selezionare «aggiungi materia» e «inserisci imposta». Per completare la sezione vanno aggiunti almeno un contribuente e un ente resistente alla voce «parti collegate all’atto» facendo clic su aggiungi soggetto dopo averlo selezionato.

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ATTI IMPUGNATI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

In questa sezione deve essere inserito il ricorso (formato PDF/A – firmato digitalmente) selezionando prima «scegli file» e successivamente «carica documento principale». Una volta caricato il ricorso si può procedere con l’inserimento degli allegati solo dopo aver indicato per ognuno il «tipo atto» e aver selezionato «acquisisci tipo documento» Si ricorda che anche gli allegati devono essere file PDF/A firmati digitalmente con dimensioni non superiori a 10MB. Il numero di allegati caricabili corrisponde al numero indicato nella sezione «dati generali».

DOCUMENTI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

In aggiunta alla documentazione allegata per il deposito presso l’Agenzia dell’Entrate è necessario includere anche:

ü  Ricevuta di accettazione

ü  Ricevuta di consegna

ü  Attestazione di conformità

Il sottoscritto ________ attesta, ai sensi di legge, la conformità della presente copia informatica a quella spedita a mezzo posta elettronica certificata in data dell’invio. Luogo, lì _______ Firma ___________”

Tale attestazione potrà essere inserita direttamente in calce al file word del ricorso notificato (da trasformare in file PDF/A e quindi firmare in CAdES) ovvero sul pdf del ricorso notificato con la funzione “commenta” di adobe pdf reader (il file andrà poi trasformato in PDF/A, rendendo così immodificabile il “commento” inserito, e firmato digitalmente in CAdES).

DOCUMENTI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

DOCUMENTI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ü  nel caso in cui il ricorrente sia sprovvisto di firma digitale, la procura alle liti sarà rilasciata su atto separato dall’atto principale con firma autografa, regolarmente autenticata dal difensore. Tale atto dovrà essere oggetto di scansione da parte del difensore, firmato digitalmente e allegato al ricorso/appello; in tal caso non potrà essere rilasciata a margine del ricorso/appello

ü  qualora il ricorrente sia in possesso della firma digitale è sua facoltà firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del regolamento

ü  il contribuente che si difende personalmente per le controversie di valore inferiore o uguale ai 3.000 euro può avvalersi del deposito telematico degli atti, purché in possesso della firma digitale e di un indirizzo PEC

ASSISTENZA TECNICA E PROCURA ALLE LITI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

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L’importo del contributo unificato tributario dipende dal valore della controversia. Le modalità di pagamento del CUT sono le seguenti:

ü  Modello F23

ü  Pago P.A.

ü  Contrassegno (depositando l’originale presso la Commissione competente)

Nel caso in cui si opti per il pagamento tramite F23 o c/c è necessario scansionare la ricevuta.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Il campo validazione contiene un riepilogo dettagliato di tutti i dati forniti; in questa sede è possibile stampare anche una bozza della NIR per un ultimo controllo. Una volta premuto il tasto valida in fondo al riepilogo dei dati non è più possibile apportare modifiche.

VALIDAZIONE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

105

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE

Completate le operazioni di deposito ossia: ü  inserite le informazioni contenute

nelle schermate del PTT ü  allegati singolarmente i file degli

atti processuali e i documenti ü  validati e tramessi gli atti Il PTT rilascia in modo sincrono una ricevuta di accettazione a video e consultabile successivamente nell’area riservata personale. L’informazione contenuta nella suddetta ricevuta viene inviata anche all’indirizzo PEC del depositante.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Successivamente alla fase di accettazione degli atti, si procede ai seguenti controlli e verifiche:

ü  controllo dell’assenza di virus nei file trasmessi

ü  verifica della dimensione dei file trasmessi

ü  verifica della validità della firma digitale apposta sui file trasmessi

ü  verifica dell’integrità dei file trasmessi

ü  controllo del formato dei file trasmessi

L’esito dei predetti controlli può dar luogo al perfezionamento del deposito dell’atto processuale ovvero alla mancata acquisizione dell’atto principale o di alcuni dei suoi allegati, per la presenza di determinate anomalie.

CONTROLLI SVOLTI DAL PORTALE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Alcune anomalie risultano “bloccanti” ed altre “non bloccanti” con riferimento al deposito degli atti. Entrambe le tipologie di anomalie sono rilevate dal sistema e comunicate alla PEC del soggetto depositante e rese disponibili nell’area riservata personale PTT, per ciascuna operazione di deposito effettuata. ü  Le fattispecie “bloccanti” sono tassative e limitate alle anomalie più gravi ü  Le anomalie “non bloccanti” permettono comunque il deposito dell’atto e dei

documenti In caso di riscontro di gravi anomalie riferibili al ricorso/appello, il PTT non rilascia il numero di RGR/RGA e contestualmente rende disponibile nell’area riservata personale la tipologia delle anomalie riscontrate con riguardo alla singola operazione di deposito, come individuata dal numero di ricevuta sincrona di accettazione rilasciata dal sistema. Analoga informazione viene, comunque, inviata anche all’indirizzo PEC del soggetto abilitato al deposito.

CONTROLLI SVOLTI DAL PORTALE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Il ricorso/appello viene, comunque, iscritto a ruolo se: ü  nell’atto principale si riscontrino anomalie “non bloccanti” riferibili al solo

formato dei file, ossia non corrispondenti al formato PDF/A ü  negli allegati si riscontrino anomalie sia “bloccanti” sia “non bloccanti” Con riguardo agli allegati, fermo restando l’iscrizione a ruolo del ricorso/appello, è opportuno precisare che le anomali riscontrate nei soli allegati producono effetti diversi. In caso di esito positivo delle verifiche e controlli del ricorso e degli allegati, il PTT provvede al rilascio del numero di iscrizione al Registro generale dei ricorsi/appelli (RGR/RGA). In tal caso, la data di deposito degli atti coincide con la data della ricevuta di accettazione rilasciata in modo sincrono dal sistema informatico. L’informazione del numero di RGR/RGA, presente nell’area riservata personale, viene inviata anche all’indirizzo PEC del soggetto abilitato al deposito.

CONTROLLI SVOLTI DAL PORTALE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ANOMALIE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Se ci sono anomalie bloccanti nell’atto principale il termine processuale non è fissato. In sostanza, l’attestazione temporale del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti informatici coincide con la data in cui il PTT rilascia la ricevuta sincrona di accettazione, sempreché i file abbiano superato i previsti controlli (antivirus, formati, etc.). Pertanto, la comunicazione successiva alla suddetta ricevuta di accettazione conferma la validità dell’operazione di deposito alla data attestata dalla ricevuta stessa.

EFFICACIA DELLE NOTIFICHE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Nel caso di esito positivo dei controlli verrà inviata entro 24 ore dal deposito una pec nella quale si certifica l’iscrizione a ruolo del ricorso e si fornisce il numero di RGR/RGA.

L’ISCRIZIONE A RUOLO

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

A seguito dell’esito positivo dei controlli effettuati dal sistema e dell’iscrizione a ruolo del ricorso è possibile accedere nuovamente al portale con le proprie credenziali e consultare ogni qualvolta sia necessario il «fascicolo informatico» relativo al ricorso depositato. Importante! Il fascicolo viene creato a cura della segreteria della CT anche se il ricorrente opta per il deposito cartaceo

IL FASCICOLO INFORMATICO

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Fascicolo ricorrente e resistente ü  Atti processuali ü  Allegati ü  Ricevute PEC ü  Messaggi di sistema Fascicolo d’ufficio ü  Comunicazioni processuali della segreteria ü  Verbale d’udienza ü  Provvedimenti giurisdizionali ü  Altri atti (esempio nomina ctu, perizia…)

IL FASCICOLO INFORMATICO - CONTENUTI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Consultazione delle parti: ü  Servizio telecontenzioso ü  Estrazione copia dei documenti ü  Nessun diritto di copia per estrazione

documenti senza certificazione di conformità

Gestione del fascicolo ü  Eseguita dalla segreteria della CT; ü  Abbinamento dei documenti; ü  Corretta compilazione delle schermate; ü  Numero RGR/RGR; ü  Numero ricevuta di accettazione.

IL FASCICOLO INFORMATICO - CONTENUTI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Anche per le controdeduzioni, una volta compilate le schermate presenti nel P.T.T., allegati singolarmente i file degli atti processuali e documenti e validati gli atti, il sistema rilascia una ricevuta a video, successivamente consultabile nell’area riservata personale. Al termine delle verifiche riguardanti le controdeduzioni e gli allegati depositati, il sistema provvede alla loro acquisizione confermando la trasmissione con la ricevuta, consultabile nell’area riservata personale. La medesima informazione viene inviata anche all’indirizzo PEC del soggetto abilitato al deposito. Quanto descritto per il deposito delle controdeduzioni, risulta valido anche qualora queste contengano l’impugnazione incidentale

CONTRODEDUZIONI E APPELLO INCIDENTALE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

CONTRODEDUZIONI E APPELLO INCIDENTALE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

La medesima procedura effettuata per il deposito delle controdeduzioni va seguita anche per il deposito di altri atti e documenti.

DEPOSITO DI ALTRI ATTI E DOCUMENTI

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

COMPLETAMENTI E INTERROGAZIONI

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ü Cliccando su questa voce è possibile recuperare depositi non inviati inserendo gli estremi degli stessi o interrogare quelli già inviati.

ü  Il sistema permette inoltre di Compilare telematicamente NIR per il successivo deposito cartaceo.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

BLOCCO DEL SISTEMA PER VERIFICA

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SLIDEIl processo tributario telematico(a cura di Luca Brenna e Massimiliano Ferrari)

A cura di Luca BRENNA e Massimiliano FERRARI

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