il contratto di apprendistato unopportunità formativa per i giovani 1
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Il contratto di Il contratto di apprendistatoapprendistato
Un’opportunità formativa per i giovani
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I parte: la regolamentazione generale del nuovo apprendistato
Apprendistato, vecchio e nuovoApprendistato, vecchio e nuovo
Nuova disciplina contenuta nel d.lvo 276/03 (c.d. nuovo apprendistato)
Era ed è: contratto di lavoro, di durata, a causa mista Lavoratore: obbligo prestazione lavorativa Datore di lavoro: obbligo retribuzione e formazione Regime transitorio: mancano i provvedimenti attuativi, si
applicano le disposizioni precedenti (c.d. vecchio apprendistato)
Raccolta fonti: http://www.apprendiveneto.it/apprendiveneto/ http://www.fmb.unimore.it/on-line/Home/IndiceA-Z.html
Situazione “attuale”
Professionalizzante ex art. 49, attuato in via amministrativa e sperimentale (alcuni settori, nuovo)
Apprendistato ex art. 16 L. 196/97 non in diritto dovere (altri settori manca CCNL, vecchio)
Apprendistato ex art. 16 L. 196/97 in diritto dovere (tutti i settori, manca intesa)
Sperimentazione Alto apprendistato
Nuovo apprendistato
Modifica radicale d.lvo 276/2003 (art. 47 al 54)◦ Contratto formativo per eccellenza:
Diritto/dovere istruzione e formazione (l.53/03) Apprendimento professionale (anche alta specializzazione)
L’operatività è subordinata a provvedimenti attuativi:◦ Leggi nazionali (diritto/dovere)◦ Leggi regionali (profili formativi)◦ Regolamenti ministeriali◦ Contratti collettivi
In attesa della legge regionale: percorsi sperimentali con accordi con le parti sociali (anche in raccordo con i contratti collettivi)
Tipologie del nuovo apprendistato
276 individua 3 percorsi formativi:◦ Espletamento diritto/dovere istruzione e formazione (l. 53/2003 fino a
18 anni)◦ Professionalizzante◦ Per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Contratto di lavoro con obbligazione negoziale a contenuto formativo◦ Retribuzione◦ Formazione (direttamente o a mezzo di soggetti all’uopo individuati)
volta a: Qualifica professionale Qualificazione tecnico professionale Titoli di studio (secondario, Universitario, alta formazione)
◦ Percorsi di formazione interni esterni esclusivamente aziendali
Limitazioni numeriche apprendistato (tutte le tipologie)
Numero apprendisti (art. 47, 2 c.):◦ Non + del 100% maestranze specializzate e qualificate
presenti in azienda◦ Non + di 3, se < di 3 dipendenti (salvo diversa
disposizione dei contratti collettivi)Imprese artigiane art. 4 legge quadro
sull’artigianato (l. 443/85)◦ Non lavora in serie: 18/9◦ Lavora in serie: 9/5◦ Lav. Artistiche, etc: 32/16◦ Edili: 10/5◦ Regole specifiche per il computo dei limiti
Apprendistato diritto/dovere
Legge 53/2003 e art. 48 276/2003 Giovani e adolescenti di 16 anni di età (dal sett. 2007)
◦ Adolescenti tra i 16 e i 18 anni che hanno assolto l’obbligo scolastico (10 anni)
◦ Giovani soggetti tra i 18 e i 25 anni Per il conseguimento di una qualifica professionale Unico contratto di lavoro a tempo pieno per soggetti
minori di 18 anni sprovvisti di qualifica professionale Manca ancora l’intesa per renderlo operativo;
attualmente si applica l’apprendistato in diritto/dovere ex art. 16 L. 196/97
Diritto / dovere: regolamentazionedr Alessandro Agostinetti 9
Durata non > di 3 anni determinata in funzione della qualifica da conseguire
Profili formativi: Regioni d’intesa con Ministeri Istruzione e Lavoro
Forma scritta + piano formativo individuale + qualifica da acquisire
Divieto di cottimo Possibile il recesso con preavviso alla fine del rapporto
(prima è necessaria la giusta causa o il giustificato motivo) Monte ore formazione interna e esterna con modalità
stabilite dalla contrattazione collettiva e dagli E.B. entro i criteri generali previsti dalle Regioni
Registrazione della formazione nel libretto formativo Conseguimento della qualifica professionale Presenza di un tutore con competenze adeguate
Apprendistato Professionalizzante
Regolato dall’art. 49 del 276Età: da 18 (17, se in possesso di qualifica
professionale) a 29 anniPer il conseguimento di una qualificazione
professionale◦ Formazione sul lavoro◦ Acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico
professionaliOperatività a condizione che vi siano:
◦ Leggi regionali◦ Contrattazione Collettiva
In assenza: l. 25/55 e art. 16 del 196, salvo che per la parte economica (si applica comunque il professionalizzante)
Durata appr. Prof.Durata appr. Prof.
Deve essere prevista dai contratti collettivi
In ragione della qualificazione da conseguire
Non c’è più un limite minimo (prima 2 anni)
Solo un limite massimo (6 anni)Sono pertanto legittimi i contratti collettivi
che prevedono l’assunzione di apprendisti anche in cicli “stagionali” di lavoro
Profili formativi prof. (3 ipotesi)
Regolamentazione regionale (art. 49, comma 5): formazione pubblica
Regolamentazione Contrattazione Collettiva (art 49, comma 5 bis): in surroga della regolamentazione regionale qualora fosse carente
Regolamentazione Contrattazione Collettiva / Bilaterale (art 49, comma 5 ter ): c.d. “canale parallelo” per la formazione esclusivamente aziendale a carico delle aziende
Profili formativi stabiliti dalle Regioni
Regolati dalle regioni (legge), competenza concorrente D’intesa con le parti sociali maggiormente rappresentative
a livello regionale Criteri (vedi diritto/dovere)
◦ Almeno 120 ore per anno di formazione formale, interna o esterna all’azienda, per acquisire le competenze di base e tecnico professionali
◦ Rinvio alla contrattazione (di ogni livello) per modalità di erogazione e articolazione formazione formale interna ed esterna (tenuto conto della capacità formativa interna e dei soggetti esterni)
◦ Registrazione nel libretto formativo◦ Presenza di un tutor aziendale (formato e competente)◦ Conseguimento della qualificazione
Profili formativi ex art. 49, comma 5 bis
In alcune regioni manca ancora la legge regionale
Il legislatore ha previsto che la contrattazione collettiva nazionale di categoria possa dettare la disciplina dell’apprendistato
Si tratta di una surroga della legge regionaleÈ sufficiente una regolamentazione diretta o
anche indiretta (rinvio agli E.B o a prassi ISFOL) con elementi minimi di erogazione e articolazione formazione
Profili formativi ex art. 49, comma 5 ter
Novità della finanziaria d’estate (legge 133/08)◦ Molte regioni hanno presentato ricorso alla Corte
CostituzionaleIn caso di formazione “esclusivamente aziendale”
non opera il comma 5◦ Pagata dall’azienda anche se delegata all’esterno
Si tratta di un canale nuovo e parallelo, volto a favorire ◦ la diffusione del contratto di apprendistato ◦ la formazione degli apprendisti
Profili formativi ex art. 49, comma 5 ter
I profili formativi sono regolati dai c.c. di ogni livello o dagli E.B che devono definire:◦ La nozione di formazione aziendale◦ La durata e le modalità di erogazione della formazione
Perciò anche meno di 120 ore anno, purché la formazione sia coerente con la qualificazione da conseguire (competenze di base e tecnico-professionali)
◦ Le modalità di conseguimento della qualificazione prevista dai contratti collettivi
◦ La registrazione nel libretto formativoPer il Ministero del Lavoro è possibile applicare
anche previsioni di contratti collettivi previgenti che regolino la “formazione aziendale”
Alto Apprendistato
Per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione◦ Giovani di 18 anni
◦ (17, se qualifica professionale -> titolo di scuola secondaria superiore o qualifica professionale triennale)
◦ Fino a 29 anni◦ Per un titolo di studio (secondario, universitario, di alta
specializzazione)Regole di disciplina e durata:
◦ Regioni in accordo con associazioni dei datori di lavoro, università, istituzioni formative
◦ In assenza di disciplina regionale sono sufficienti convenzioni tra le altre parti
Alto apprendistato
◦Forma scritta ad substantiam◦Deve indicare: qualifica, durata, piano
formativo◦Senza P.F. il contratto è nullo◦L’attività lavorativa è integrata con il percorso
formativo previsto nel P.F.◦Si applicano norme su diritti e doveri, e
disciplina previdenziale e assistenziale◦Operativo in Veneto
Adempimenti
Dal 2004 non c’è obbligo di autorizzazione preventiva delle DPL◦Salvo venga reintrodotto dalle norme regionali
Dal 2008 viene meno anche l’obbligo della visita medica preassuntiva e periodica prevista dalla legge 55, si applica la disciplina generale valida per tutti i lavoratori
Regole che continuano ad applicarsi al nuovo apprendistato
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Legge 25/1955◦Art. 11 doveri del datore di lavoro◦Art. 12 doveri dell’apprendista◦Art. 13, 1 comma: retribuzione graduata◦Art. 19 disciplina del recesso◦Art. 21 previdenza e assistenza obbligatoria◦Art. 22 versamento dei contributi
Precedenti rapporti di lavoro
Condizioni per instaurare un rapporto di apprendistato con un giovane che ha già lavorato:◦Diversa qualifica professionale, nessun
problema◦Stessa qualifica, è necessaria una valutazione
con le parti sociali Individuare un preciso percorso addestrativo di
carattere tecnico-professionale Durata (indicativamente periodo non > alla metà
della durata prevista dai contratti collettivi)
Cumulabilità dei rapporti di apprendistato
Le vecchie norme trovano vigore in quanto compatibili con il nuovo quadro normativo e quindi non abrogate
Circolare del Ministero: cumulabili anche rapporti di vecchi e nuovo apprendistato◦ Il nuovo rapporto deve individuare contenuti formativi
diversi e aggiuntiviNon è possibile invece la trasformazione dal
vecchio al nuovoE’ possibile cumulare periodi di apprendistato in
diritto/dovere con il professionalizzante (nel rispetto dei limiti di durata)
Trasformazione anticipata del rapporto
È possibile la trasformazione anticipata del rapporto da apprendistato a tempo indeterminato
È comunque applicabile l’art. 21, comma 6, della legge 56/87: per un anno si conserva il regime contributivo agevolato
Attenzione: non è vero in assoluto, perché gli ispettori del lavoro potrebbero accertare una frode qualora mancasse del tutto l’attività formativa
L’assunto implicito è che l’apprendista abbia raggiunto anzitempo la qualificazione necessaria
Incentivi economici e normativi
Categoria di inserimento (non inferiore per più di due livelli)(276)
Percentualizzazione della retribuzione graduale in base all’anzianità di servizio (da coordinare con il precedente)(L. 55)
Gli apprendisti non vengono computati nei limiti numerici per l’applicazione di particolari normative o istituti
Per la durata del contratto e per 12 mesi dalla conferma a tempo indeterminato, fino alla rifoma incentivi, le agevolazioni contributive previste dalla vecchia legge (dal 1.1.07 contributo in percentuale sulla retribuzione per il datore di lavoro; contributo ridotto per l’apprendista)
Inquadramento retributivo dell’apprendista
Primo criterio: Legge del ’55: gradualità retributiva in relazione all’anzianità di servizio (art. 13, 1 comma)
Secondo criterio: Dlvo 276/03, art. 53,1: tetto max al c.d. sottoinqudramento, non potrà essere inferiore, per più di due livelli, rispetto alla qualifica finale
Norme da coordinare:◦ Il secondo è un vincolo per la c.c.: sull’inquadramento e
non sulla retribuzione◦ Retribuzione potrà perciò essere anche una percentuale
in applicazione del primo criterio, sul livello dell’inquadramento (o iniziale o anche finale)
Responsabilità del datore di lavoro
Art. 53 del 276:il datore di lavoro è responsabile della mancata formazione (formazione, causa contrattuale) se non si raggiungono le finalità previste dalla legge (art. 48,49 e 50, 276/03)
Si guarda al piano formativo individuale◦ Meno ore di formazione prevista◦ Mancanza del tutor◦ Altri elementi probatori
Sanzione: differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per la qualifica superiore che l’apprendista avrebbe conseguito, somma maggiorata del 100%
Esimenti: mancanza offerta formativa pubblica in ambito regionale (non applicabile quando si rientra nella fattispecie del 49, 5 c., ter)
La maggiorazione esclude l’applicazione di altre sanzioni per mancato versamento di contribuzione
Non può essere proseguito il rapporto con lo stesso soggetto né instaurato un nuovo rapporto per la stessa qualifica o qualificazione
Abrogazioni semplificative L. 133/08
Comunicazione dati apprendista e tutore entro 30 giorni dall’assunzione
Informazioni alla famiglia e comunicazione agli Uffici del Collocamento degli apprendisti che hanno o meno conseguito la qualifica
Visita sanitaria ex legge del 55. Regime ordinario di sorveglianza sanitaria.
II parte: la regolamentazione del vecchio apprendistato
Nozione
Speciale rapporto di lavoroRegolato dal codice civile, legge 55, riforma del
1996Imprenditore ha l'obbligo di impartire o far
impartire nell'ambito dell'impresa l'insegnamento◦ Capacità tecnica per essere lavoratore qualificato
E ha l'obbligo di utilizzare l'opera nell'impresa stessa
Dal 1996 obbligatoria la formazione esternaLa qualifica di apprendista di per sé non è
sufficiente
Ambiti regolati dai CCNL
Limiti di legge◦Durata◦Prova◦Orario di lavoro◦Contribuzione◦Ferie◦Insegnamento complementare◦Iniziative formative esterne all'azienda◦Età◦Modalità per le attività stagionali◦Prove di idoneità
Costituzione rapporto di lavoro
Da 24/10/2003 non c'è obbligo autorizzazione preventiva DPL
Limiti numerici◦ Non > 100% dei lavoratori specializzati◦ Non più di 3, per chi non ha lavoratori specializzati o qualificati
o meno di 3 Campo Applicazione
◦ Qualunque Impresa Agricola Artigianale Commercio/Stagionale (compatibilmente con la finalità della formazione)
◦ Occorra addestramento pratico e un insegnamento tecnico professionale Escluse mansioni elementari
◦ Anche titolo di studio post obbligo o qualifica Omogeneo all'attività da svolgere
Costituzione rapporto di lavoro
Età◦Non meno di 16 anni assolto l'obbligo scolastico
(10 anni) Tutti i settori
◦Non più di 24 +2 aree svantaggiate
◦Non più di 26 handicap +2 aree svantaggiate
◦Non più di 29 artigianato alte qualifiche (CCNL)
Costituzione rapporto di lavoro
Visite mediche◦Modifiche recenti (133, 08)◦Apprendisti Minorenni
Si applica il Dlvo 626/94 per le attività soggette a sorveglianza sanitaria◦Accertamenti preventivi◦Accertamenti periodici◦Idoneità alla mansione◦Effettuati dal Medico Competente
Attività non soggette a sorveglianza sanitaria◦Accertamenti di un Medico SSN
◦Apprendisti Maggiorenni Solo la sorveglianza sanitaria ex Dlvo 626/94
Costituzione rapporto di lavoro
Collocamento◦ Obbligo comunicare l'assunzione il giorno antecedente al
CPI◦ Apposite procedure on line (CO.VENETO)
Specificare che si tratta di apprendistato◦ Rilasciare copia all'Apprendista della Comunicazione◦ Oppure Lettera di Assunzione con informazioni sul
rapporto di lavoro (copia del contratto)Prova
◦ Convenuto tra le parti◦ Non più di 2 mesi◦ Prova con atto scritto (2096 codice civile)
Part time: non è escluso in linea di principio
Durata apprendistato
Limite stabilito dai contratti collettivi per categoria professionale
Non inferiore a 18 mesiNon superiore a 4 anni
◦Artigianato 5 anniSi cumulano i periodi svolti presso diversi
datori di lavoro◦Non sia passato più di 1 anno◦Riguardino la stessa attività
Svolgimento rapporto di lavoro
Orario di lavoro◦Maggiorenni
Come gli altri lavoratori (66/2003) 40 ore a settimana (salvo diversa previsione CCNL) o durata
media su max 12 mesi Max a settimana 48 ore (con straordinario) media su 4 mesi (o
anche 6-12 se CCNL) Insegnamento è orario di lavoro
◦Minorenni Tutela l. 977/1967 Max 8 ore al giorno Max 40 ore alla settimana
Svolgimento rapporto di lavoro
Lavoro Notturno◦L. 25/1955 e dlvo 345/99◦Meno di 18 anni
Divieto di lavoro notturno 12 ore, che comprendono, 22/6 o 23/7
◦Maggiorenni Non c'è più il divieto
Svolgimento rapporto lavoro
Doveri (art. 11 e 12, legge 25/55)
Doveri datore di lavoro
Insegnamento per qualificaCollaborare con gli organi preposti
all'organizzazione dei corsi integrativiOsservare il CCNLNo lavori faticosi o non attinentiPeriodo ferie retribuiteNo cottimoPermessi per i corsiPermessi per esami titoli di studioInformare famiglia progressiNo manovalanza o produzione in serie
Doveri apprendista
Seguire gli insegnamentiOperare con diligenzaComportarsi correttamenteFrequentare assiduamente i corsi
complementariOsservare le norme contrattuali
Svolgimento rapporto di lavoro
Retribuzione◦In base al contratto collettivo◦Anche graduata con l'anzianità di servizio
Ferie◦Minimo
4 settimane all'anno Salvo diversa previsone CCNL
Svolgimento rapporto lavoro
Malattia◦ Dal 1 gennaio 2007 (finanziaria 2006) esteso agli
apprendisti l'indennità economica di malattia come gli altri lavoratori subordinati
◦ TUTTI gli apprendisti (vecchio e nuovo)◦ Malattie successive al 1 gennaio 2007◦ Certificato INPS e datore di lavoro entro 2 giorni◦ Fasce orarie reperibilità◦ Max 180 giorni all'anno◦ Anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con il DM
10CIG
◦ Non sono ammessi gli apprendisti
Formazione
Art. 16 legge 25/55◦Addestramento pratico: abilità◦Insegnamento complementare: nozioni teoriche
Art. 16 legge 196/97◦Frequenza corsi complementari obbligatoria e
gratutia Salvo che si abbia un adeguato titolo di studio
◦Iniziative esterne all'azienda◦Presupposto agevolazioni contributive◦Almeno 120 ore per anno
Formazione
120 ore anno modulari◦Contenuti trasversali almeno 35%
Lingua e matematica Relazioni e organizzazione Gestione ed economia
◦Professionale tecnico scientifico operativo Diversa per figura professionale Resto del tempo Presso strutture accredidate dalle Regioni
Formazione
Assenza solo per cause contrattualmente previste e imputabili all'apprendista da certificare
Assenze da recuperareObbligo formativo assolto almeno 80% di
frequenza
Tutore
DM DEL 2000Chi può farlo
◦ Meno di 15 dip, titolare o socio◦ Artigiani, socio o familiare◦ Altre imprese, lav. qualificato con inquadramento
superiore e almeno 3 anni di esperienzaCompiti
◦ Non più di 5 apprendisti◦ Trasmettere competenze◦ Favorire l'integrazione◦ Collaborare struttura esterna formazione◦ Valutare l'apprendista◦ Fare una formazione di 8 ore all'avvio 1 annualità
formativa
Attestato formativo
Al termine il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite
I periodi di formazione esterna sono credito formativo
L'apprendista che passa ad altro datore di lavoro può essere esonerato dal frequentare moduli già svolti
Apprendistato e altri Istituti
Indennità econmica malattia (SI)Maternità (SI)Cassa Integrazione Guadagni, Mobilità,
Disoccupazione (NO)Congedo matrimoniale (SI)Contratto di solidarietà (SI)
Previdenza e assistenza
Assicurazioni obbligatorie◦Infortuni e malattie professionali◦Contro le malattie◦Contro invalidità e vecchiaia◦Contro la tubercolosi◦Tutela fisica e economica lavoratrice madre
Contribuzione
Benefici contributivi◦ Dal 1 gennaio 2007◦ Con più di 9 addetti: 15,84% (di cui 10% datore di lavoro)◦ Meno di 9 addetti
1 anno: 7,34 (di cui 1,50 datore di lavoro) 2 anno 9,84 (di cui 3,00 datore di lavoro) 3 anno, come sopra
◦ Dettagli vedi circolare INPS 22/2007◦ Conservano per un anno dalla trasformazione (anche se
anticipata)◦ Purché si faccia la formazione esterna proposta dalla
regione (dal 1998)
Termine contratto
Prove di idoneità◦Diritto per l'apprendista che ha 18 e ha fatto 2
anni di apprendistatoQualificaModalità Prove, contratti collettivi o
Ispettorato lavoroTrasformazione
◦Da comunicare al CPI◦Vale come anzianità di servizio
Termine contratto
Al termine il datore di lavoro può recedere dando formale disdetta (art. 2118 codice civile)◦ Si è infatti esaurita la causa del contratto,
addestramento professionale (Corte Costituzionale, 1973)
In caso contrario, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato
Con la qualifica conseguitaPrima della scadenza: solo per giusta causa o
giustificato motivoSi applica la legge 604/66 (Corte Costituzionale
1973)
Limiti numerici e sanzioni
Esclusione dal ComputoNorme previdenza e assistenza
◦Sanzioni generaliMancata comunicazione assunzione
◦Da 100 a 500 euro
III Parte: la sperimentazione regionale
Sistema formativoper l’apprendistato, direttiva 2008, la sperimentazione regionale
Iter della revisione:• Confronto con le Parti Sociali per la revisione del protocollo di intesa del gennaio 2005• Sottoscrizione del protocollo il 18.10.07• Ratifica del protocollo e Direttiva 2008 approvati con DGR 3434 del 30.10.07• Approvazione progetti il 20.12.2007• Emanazione prima graduatoria prevista per il 31.3.2008•Tutti i documenti sono disponibili su www.apprendiveneto.it•L’istituto dell’apprendistato è in corso di revisione a livello nazionale. Le conclusioni di questo processo di revisione potrebbero comportare una ulteriore ridefinizione del modello proposto.
Apprendistato professionalizzante: revisione del modello
L’APPRENDISTATO IN VENETO: analisi del fenomeno
Stock al 31.10.2007 72.800 apprendisti di cui
8% in diritto/dovere38% non in diritto/dovere art. 1654% apprendistato professionalizzante
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
App
rend
isti
Artigianato Credito Commercio Edilizia Industria Altri
Art 68 Art 16 Art 49
L’identikit dell’apprendista
TIPOLOGIA MACROSETTORE TITOLO DI STUDIO ETÀ MEDIA GENERE
ART LIC. MEDIA (92%) 16,4 M (71%)
CTS LIC. MEDIA (95%) 16,5 M (58%)
EDI LIC. MEDIA (92%) 16,5 M (99%)
IND LIC. MEDIA (90%) 16,4 M (89%)
DIRITTO/DOVERE
TOTALE LIC. MEDIA (92%) 16,4 M (76%)
ART LIC. MEDIA (44%) 20,3 M (61%)
CTS DIPLOMA (48%) 21,6 F (65%)
EDI LIC.MEDIA (59%) 21,6 M (91%)
IND DIPLOMA (44%) 21 M (69%)
NON DIRITTO/DOVERE
TOTALE DIPLOMA (41%) 21,2 M (54%)
TOTALE GENERALE LIC. MEDIA (39%) 20,8 M (56%)
L’APPRENDISTATO IN VENETO: analisi del fenomeno
La capacità formativa delle imprese (percentuale assunzioni con capacità formativa su totale)
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
apr-05
mag-0
5
giu
-05
lug-0
5
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mag-0
6
giu
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6
ago-0
6
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ott-0
6
nov-0
6
dic
-06
gen-0
7
feb-0
7
mar-07
apr-07
mag-0
7
giu
-07
c.f prof. c.f. trasv. form. trasv. Interna
L’APPRENDISTATO IN VENETO: analisi del fenomeno
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL MODELLO
Gli obiettivi:
•aumentare il numero di apprendisti coinvolti nella formazione di almeno il 20%
• incentivare la formazione interna alle imprese, sperimentando nuovi modelli formativi
• incentivare la formazione per i tutor aziendali, per rafforzare la centralità del loro ruolo nel rapporto di apprendistato
• mantenere il modello gestionale attuale per gli apprendisti non interessati alle modifiche (art. 16 L. 196/97 e apprendisti in diritto/dovere)
Azioni per raggiungere l’obiettivo di apprendisti formati:
Diminuzione della quota regionale per le azioni collegate (-40% sul totale, +10% per le Province) e aumento della quota percentuale destinata alla formazione
• Ridefinizione del parametro di costo per la formazione esterna
• Incremento della formazione interna con un minor costo a carico del sistema pubblico
•Formazione per la seconda annualità utilizzando le risorse del Fondo Sociale Europeo
Con le risorse disponibili per le attività formative (-8% rispetto al 2005) il numero di apprendisti formati per la prima annualità dovrebbe restare stabile.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL MODELLO
Azioni per raggiungere l’obiettivo di incentivare la formazione interna:
- Ridefinizione delle modalità di dichiarazione della capacità formativa dell’impresa (sulla base del CCNL o secondo il modello regionale)
- Semplificazione adempimenti per aziende con capacità formativa interna (compilazione PFID)
- Definizione della “formazione interna assistita” per aziende che non hanno capacità formativa
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL MODELLO
Le principali modifiche del modello gestionale (solo assunzioni art 49):
2005 2008
Dichiarazione sulla capacità formativa
- Sulla base dei requisiti regionali
- Sulla base dei requisiti regionali- Sulla base di quanto previsto dal CCNL
Capacità formativa
- Assente- Parziale (solo modulo prof.)- Totale
- Assente- Totale
Erogazione della formazione
- Esterna- Mista (modulo prof. interno)- Interna
- Esterna- Interna- Interna “assistita” (modulo prof.)
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL MODELLO
Le procedure di assunzione:
Con la Legge Finanziaria del 2007 sono stati modificati le modalità ed i termini per l’inoltro delle comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro. Ora le assunzioni devono essere comunicate il giorno prima l’inizio del rapporto di lavoro.
Questo ha comportato la necessità di una revisione della procedura telematica (AOL) e il rilascio di un nuovo applicativo, denominato CO_VENETO.
CO_VENETO è diventato, dal 7 dicembre, la modalità esclusiva di inoltro delle comunicazioni riferite agli apprendisti.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL MODELLO
Le procedure di assunzione:
Per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, l’azienda potrà comunicare la propria capacità formativa secondo quattro possibilità:
Dichiarazione basata suirequisiti previsti dal CCNL
Dichiarazione basata sui criteriprevisti dal modello regionale
L’azienda dichiaradi possedere irequisiti per laC.F. previsti dalproprio CCNL
L’azienda dichiaradi NON possederei requisiti per laC.F. previsti dalproprio CCNL
L’azienda compila la dichiarazione da cui risulta che ha
C.F. totale
L’azienda compila la dichiarazione da cui risulta che NON
ha C.F.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL MODELLO
La semplificazione nella compilazione del Piano Formativo Individuale di Dettaglio (PFID) per le aziende con capacità formativa interna:
- Possibilità di duplicazione del PFID di un apprendista già assunto nella stessa azienda
- Facoltà di compilare le autodiagnosi apprendista
- Possibilità di compilare la valutazione tutor aziendale solo alla fine del percorso
- Scadenzario attività da realizzare per l’azienda
- Tool off-line per la compilazione in locale del PFID e successivo inoltro
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL MODELLO
La formazione interna assistita:
Qualora l’azienda che assume in apprendistato professionalizzante non abbia i requisiti per l’erogazione della formazione formale interna, può comunque erogare internamente il solo modulo professionalizzante se si verificano tutte le seguenti condizioni:
- l’assistenza da parte di un Organismo di formazione accreditato attraverso l’assegnazione di uno specifico voucher
- la frequenza integrale del modulo di formazione specifico per il tutor aziendale
- la disponibilità di locali idonei all’erogazione della formazione
- l’individuazione di figure idonee a trasferire le competenze richieste
- la dichiarazione esplicita di scelta dell’erogazione interna della formazione formale professionalizzante
Se non sussistono tutte le condizioni l’apprendista frequenterà tutto il percorso di formazione esterno.
La formazione trasversale viene comunque erogata all’esterno attraverso l’offerta formativa pubblica.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL MODELLO
La formazione interna assistita:
- In fase di emanazione della graduatoria all’apprendista viene assegnato un voucher per il modulo professionalizzante del valore previsto (Euro 850)
- In fase di compilazione del PFID (colloquio di accompagnamento) viene comunque scelto il modulo professionalizzante esterno
- Se si realizzano tutte le condizioni previste e l’azienda sceglie la formazione interna assistita, il voucher viene “convertito” in voucher per l’assistenza, con rideterminazione dell’importo (Euro 680)
- In caso contrario, l’apprendista frequenterà il modulo professionalizzante previsto in fase di compilazione del PFID
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL MODELLO
Voucher mod. prof.
Voucher diassistenza
Vouchermod. trasv.
Voucherdi accomp.
Il percorso di formazione assistita:
Comunicazionedi assunzione
Emanazionegraduatorie
Formazionetrasv.esterna
Formazionetutor az.le
CompilazionePFID
Form. Tutorcompletata?
Moduloprof. interno
Moduloprof. esterno
Altri requisiti?SISI
NONO
Scelta form.interna?
SI
NO
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL MODELLO
Formazione interna assistita: il supporto dell’Organismo di Formazione
Fase Sede Tempi stimati
Definizione del Piano di lavoro con azienda e apprendista
In azienda 4 ore(2 ore per l’apprendista)
Attività gestionale e organizzativa
In sede 8 ore
Monitoraggio in itinere
Parte in sede (massimo 60%)Parte in azienda (almeno 40%)
4 ore
Valutazione degli apprendimenti e certificazioni
In azienda 4 ore
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL MODELLO
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
Per le attività di formazione interna assistita, la verifica degli apprendimenti avviene come segue:
- Rilevazione degli esiti della formazione da parte dell’Odf e dell’azienda
- Eventuale piano di recupero delle competenze definito dall’Odf e dall’azienda
- Eventuale nuova valutazione degli esiti
- Dichiarazione dei risultati da parte dell’Odf e dell’azienda
Le Province effettuano due tipi di controllo:
- Visite di monitoraggio qualitativo (20% degli apprendisti): un esperto della Provincia partecipa insieme all’Odf e all’azienda alla verifica degli apprendimenti
- Controllo ex-post (tra il 10 e il 20% degli apprendisti): un esperto della Provincia visita l’azienda successivamente alla conclusione della formazione
E’ previsto un incremento dei controlli ex-post inversamente proporzionale alla percentuale di apprendisti che non raggiungono gli obiettivi formativi
MODIFICHE DIRETTIVA 2008: PARTE GESTIONALE
- Ridefinizione numeri minimi e massimi per gruppi classe
Tipo moduloIn diritto/dovere Non diritto/dovere
Minimo Massimo Minimo Massimo
Base, trasvers., aggiuntivo
10 20 10 20
Professionalizzante
4 12 8 12
- Ridefinizione metodi di didattica attiva:- moduli base, trasv., agg. almeno 50% del modulo- modulo profess. almeno 40% del modulo- eliminati i metodi obbligatori (8 ore di testimoni esterni)- possibilità di modificare “in corsa” i metodi e di adottarne
di nuovi
- Ridefinizione offerta formativa:- riduzione moduli professionalizzanti (almeno due per
gruppo di qualifica)- possibilità di proporre moduli “trasversali” (per più gruppi
di qualifica)
- Revisione criteri di punteggio
MODIFICHE DIRETTIVA 2008: PARTE GESTIONALE
MODIFICHE DIRETTIVA 2008: PARTE FINANZIARIA
- Ridefinizione valori voucher:- Modulo trasversale: 500 Euro- Modulo professionalizzante: 850 Euro
- Ridefinizione tempi erogazione finanziamento:- 30 gg. per la richiesta di erogazione- 60 gg. per la liquidazione
- Overbooking in graduatoria: viene finanziato il 15% di voucher di accompagnamento in più rispetto alle risorse disponibili per compensare le cessazioni di apprendisti dopo l’emanazione della graduatoria
DIRETTIVA 2008: IL RUOLO DELLE PROVINCE
- Azioni di accompagnamento per gli apprendisti in diritto/dovere
- Emanazione pregraduatorie e graduatorie
- Validazione e supporto nella compilazione del PFID per le aziende e gli apprendisti che non partecipano al colloquio di accompagnamento
- Gestione e liquidazione attività di accompagnamento, formazione formale esterna e assistenza alla formazione interna assistita
-Verifiche in itinere formazione formale esterna (almeno il 20% degli apprendisti interessati)
- Coordinamento attività formative sul territorio provinciale Verifica dati di frequenza e rilascio attestazioni
- Azioni di promozione locale (facoltative – in stretto raccordo con la Regione)
- Monitoraggio qualitativo e controlli ex-post esiti degli apprendimenti per la formazione interna assistita