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Il contratto di Il contratto di apprendistato apprendistato Un’opportunità formativa per i giovani 1

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Page 1: Il contratto di apprendistato Unopportunità formativa per i giovani 1

Il contratto di Il contratto di apprendistatoapprendistato

Un’opportunità formativa per i giovani

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Page 2: Il contratto di apprendistato Unopportunità formativa per i giovani 1

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I parte: la regolamentazione generale del nuovo apprendistato

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Apprendistato, vecchio e nuovoApprendistato, vecchio e nuovo

Nuova disciplina contenuta nel d.lvo 276/03 (c.d. nuovo apprendistato)

Era ed è: contratto di lavoro, di durata, a causa mista Lavoratore: obbligo prestazione lavorativa Datore di lavoro: obbligo retribuzione e formazione Regime transitorio: mancano i provvedimenti attuativi, si

applicano le disposizioni precedenti (c.d. vecchio apprendistato)

Raccolta fonti: http://www.apprendiveneto.it/apprendiveneto/ http://www.fmb.unimore.it/on-line/Home/IndiceA-Z.html

Page 4: Il contratto di apprendistato Unopportunità formativa per i giovani 1

Situazione “attuale”

Professionalizzante ex art. 49, attuato in via amministrativa e sperimentale (alcuni settori, nuovo)

Apprendistato ex art. 16 L. 196/97 non in diritto dovere (altri settori manca CCNL, vecchio)

Apprendistato ex art. 16 L. 196/97 in diritto dovere (tutti i settori, manca intesa)

Sperimentazione Alto apprendistato

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Nuovo apprendistato

Modifica radicale d.lvo 276/2003 (art. 47 al 54)◦ Contratto formativo per eccellenza:

Diritto/dovere istruzione e formazione (l.53/03) Apprendimento professionale (anche alta specializzazione)

L’operatività è subordinata a provvedimenti attuativi:◦ Leggi nazionali (diritto/dovere)◦ Leggi regionali (profili formativi)◦ Regolamenti ministeriali◦ Contratti collettivi

In attesa della legge regionale: percorsi sperimentali con accordi con le parti sociali (anche in raccordo con i contratti collettivi)

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Tipologie del nuovo apprendistato

276 individua 3 percorsi formativi:◦ Espletamento diritto/dovere istruzione e formazione (l. 53/2003 fino a

18 anni)◦ Professionalizzante◦ Per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

Contratto di lavoro con obbligazione negoziale a contenuto formativo◦ Retribuzione◦ Formazione (direttamente o a mezzo di soggetti all’uopo individuati)

volta a: Qualifica professionale Qualificazione tecnico professionale Titoli di studio (secondario, Universitario, alta formazione)

◦ Percorsi di formazione interni esterni esclusivamente aziendali

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Limitazioni numeriche apprendistato (tutte le tipologie)

Numero apprendisti (art. 47, 2 c.):◦ Non + del 100% maestranze specializzate e qualificate

presenti in azienda◦ Non + di 3, se < di 3 dipendenti (salvo diversa

disposizione dei contratti collettivi)Imprese artigiane art. 4 legge quadro

sull’artigianato (l. 443/85)◦ Non lavora in serie: 18/9◦ Lavora in serie: 9/5◦ Lav. Artistiche, etc: 32/16◦ Edili: 10/5◦ Regole specifiche per il computo dei limiti

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Apprendistato diritto/dovere

Legge 53/2003 e art. 48 276/2003 Giovani e adolescenti di 16 anni di età (dal sett. 2007)

◦ Adolescenti tra i 16 e i 18 anni che hanno assolto l’obbligo scolastico (10 anni)

◦ Giovani soggetti tra i 18 e i 25 anni Per il conseguimento di una qualifica professionale Unico contratto di lavoro a tempo pieno per soggetti

minori di 18 anni sprovvisti di qualifica professionale Manca ancora l’intesa per renderlo operativo;

attualmente si applica l’apprendistato in diritto/dovere ex art. 16 L. 196/97

Page 9: Il contratto di apprendistato Unopportunità formativa per i giovani 1

Diritto / dovere: regolamentazionedr Alessandro Agostinetti 9

Durata non > di 3 anni determinata in funzione della qualifica da conseguire

Profili formativi: Regioni d’intesa con Ministeri Istruzione e Lavoro

Forma scritta + piano formativo individuale + qualifica da acquisire

Divieto di cottimo Possibile il recesso con preavviso alla fine del rapporto

(prima è necessaria la giusta causa o il giustificato motivo) Monte ore formazione interna e esterna con modalità

stabilite dalla contrattazione collettiva e dagli E.B. entro i criteri generali previsti dalle Regioni

Registrazione della formazione nel libretto formativo Conseguimento della qualifica professionale Presenza di un tutore con competenze adeguate

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Apprendistato Professionalizzante

Regolato dall’art. 49 del 276Età: da 18 (17, se in possesso di qualifica

professionale) a 29 anniPer il conseguimento di una qualificazione

professionale◦ Formazione sul lavoro◦ Acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico

professionaliOperatività a condizione che vi siano:

◦ Leggi regionali◦ Contrattazione Collettiva

In assenza: l. 25/55 e art. 16 del 196, salvo che per la parte economica (si applica comunque il professionalizzante)

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Durata appr. Prof.Durata appr. Prof.

Deve essere prevista dai contratti collettivi

In ragione della qualificazione da conseguire

Non c’è più un limite minimo (prima 2 anni)

Solo un limite massimo (6 anni)Sono pertanto legittimi i contratti collettivi

che prevedono l’assunzione di apprendisti anche in cicli “stagionali” di lavoro

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Profili formativi prof. (3 ipotesi)

Regolamentazione regionale (art. 49, comma 5): formazione pubblica

Regolamentazione Contrattazione Collettiva (art 49, comma 5 bis): in surroga della regolamentazione regionale qualora fosse carente

Regolamentazione Contrattazione Collettiva / Bilaterale (art 49, comma 5 ter ): c.d. “canale parallelo” per la formazione esclusivamente aziendale a carico delle aziende

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Profili formativi stabiliti dalle Regioni

Regolati dalle regioni (legge), competenza concorrente D’intesa con le parti sociali maggiormente rappresentative

a livello regionale Criteri (vedi diritto/dovere)

◦ Almeno 120 ore per anno di formazione formale, interna o esterna all’azienda, per acquisire le competenze di base e tecnico professionali

◦ Rinvio alla contrattazione (di ogni livello) per modalità di erogazione e articolazione formazione formale interna ed esterna (tenuto conto della capacità formativa interna e dei soggetti esterni)

◦ Registrazione nel libretto formativo◦ Presenza di un tutor aziendale (formato e competente)◦ Conseguimento della qualificazione

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Profili formativi ex art. 49, comma 5 bis

In alcune regioni manca ancora la legge regionale

Il legislatore ha previsto che la contrattazione collettiva nazionale di categoria possa dettare la disciplina dell’apprendistato

Si tratta di una surroga della legge regionaleÈ sufficiente una regolamentazione diretta o

anche indiretta (rinvio agli E.B o a prassi ISFOL) con elementi minimi di erogazione e articolazione formazione

Page 15: Il contratto di apprendistato Unopportunità formativa per i giovani 1

Profili formativi ex art. 49, comma 5 ter

Novità della finanziaria d’estate (legge 133/08)◦ Molte regioni hanno presentato ricorso alla Corte

CostituzionaleIn caso di formazione “esclusivamente aziendale”

non opera il comma 5◦ Pagata dall’azienda anche se delegata all’esterno

Si tratta di un canale nuovo e parallelo, volto a favorire ◦ la diffusione del contratto di apprendistato ◦ la formazione degli apprendisti

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Profili formativi ex art. 49, comma 5 ter

I profili formativi sono regolati dai c.c. di ogni livello o dagli E.B che devono definire:◦ La nozione di formazione aziendale◦ La durata e le modalità di erogazione della formazione

Perciò anche meno di 120 ore anno, purché la formazione sia coerente con la qualificazione da conseguire (competenze di base e tecnico-professionali)

◦ Le modalità di conseguimento della qualificazione prevista dai contratti collettivi

◦ La registrazione nel libretto formativoPer il Ministero del Lavoro è possibile applicare

anche previsioni di contratti collettivi previgenti che regolino la “formazione aziendale”

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Alto Apprendistato

Per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione◦ Giovani di 18 anni

◦ (17, se qualifica professionale -> titolo di scuola secondaria superiore o qualifica professionale triennale)

◦ Fino a 29 anni◦ Per un titolo di studio (secondario, universitario, di alta

specializzazione)Regole di disciplina e durata:

◦ Regioni in accordo con associazioni dei datori di lavoro, università, istituzioni formative

◦ In assenza di disciplina regionale sono sufficienti convenzioni tra le altre parti

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Alto apprendistato

◦Forma scritta ad substantiam◦Deve indicare: qualifica, durata, piano

formativo◦Senza P.F. il contratto è nullo◦L’attività lavorativa è integrata con il percorso

formativo previsto nel P.F.◦Si applicano norme su diritti e doveri, e

disciplina previdenziale e assistenziale◦Operativo in Veneto

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Adempimenti

Dal 2004 non c’è obbligo di autorizzazione preventiva delle DPL◦Salvo venga reintrodotto dalle norme regionali

Dal 2008 viene meno anche l’obbligo della visita medica preassuntiva e periodica prevista dalla legge 55, si applica la disciplina generale valida per tutti i lavoratori

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Regole che continuano ad applicarsi al nuovo apprendistato

20

Legge 25/1955◦Art. 11 doveri del datore di lavoro◦Art. 12 doveri dell’apprendista◦Art. 13, 1 comma: retribuzione graduata◦Art. 19 disciplina del recesso◦Art. 21 previdenza e assistenza obbligatoria◦Art. 22 versamento dei contributi

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Precedenti rapporti di lavoro

Condizioni per instaurare un rapporto di apprendistato con un giovane che ha già lavorato:◦Diversa qualifica professionale, nessun

problema◦Stessa qualifica, è necessaria una valutazione

con le parti sociali Individuare un preciso percorso addestrativo di

carattere tecnico-professionale Durata (indicativamente periodo non > alla metà

della durata prevista dai contratti collettivi)

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Cumulabilità dei rapporti di apprendistato

Le vecchie norme trovano vigore in quanto compatibili con il nuovo quadro normativo e quindi non abrogate

Circolare del Ministero: cumulabili anche rapporti di vecchi e nuovo apprendistato◦ Il nuovo rapporto deve individuare contenuti formativi

diversi e aggiuntiviNon è possibile invece la trasformazione dal

vecchio al nuovoE’ possibile cumulare periodi di apprendistato in

diritto/dovere con il professionalizzante (nel rispetto dei limiti di durata)

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Trasformazione anticipata del rapporto

È possibile la trasformazione anticipata del rapporto da apprendistato a tempo indeterminato

È comunque applicabile l’art. 21, comma 6, della legge 56/87: per un anno si conserva il regime contributivo agevolato

Attenzione: non è vero in assoluto, perché gli ispettori del lavoro potrebbero accertare una frode qualora mancasse del tutto l’attività formativa

L’assunto implicito è che l’apprendista abbia raggiunto anzitempo la qualificazione necessaria

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Incentivi economici e normativi

Categoria di inserimento (non inferiore per più di due livelli)(276)

Percentualizzazione della retribuzione graduale in base all’anzianità di servizio (da coordinare con il precedente)(L. 55)

Gli apprendisti non vengono computati nei limiti numerici per l’applicazione di particolari normative o istituti

Per la durata del contratto e per 12 mesi dalla conferma a tempo indeterminato, fino alla rifoma incentivi, le agevolazioni contributive previste dalla vecchia legge (dal 1.1.07 contributo in percentuale sulla retribuzione per il datore di lavoro; contributo ridotto per l’apprendista)

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Inquadramento retributivo dell’apprendista

Primo criterio: Legge del ’55: gradualità retributiva in relazione all’anzianità di servizio (art. 13, 1 comma)

Secondo criterio: Dlvo 276/03, art. 53,1: tetto max al c.d. sottoinqudramento, non potrà essere inferiore, per più di due livelli, rispetto alla qualifica finale

Norme da coordinare:◦ Il secondo è un vincolo per la c.c.: sull’inquadramento e

non sulla retribuzione◦ Retribuzione potrà perciò essere anche una percentuale

in applicazione del primo criterio, sul livello dell’inquadramento (o iniziale o anche finale)

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Responsabilità del datore di lavoro

Art. 53 del 276:il datore di lavoro è responsabile della mancata formazione (formazione, causa contrattuale) se non si raggiungono le finalità previste dalla legge (art. 48,49 e 50, 276/03)

Si guarda al piano formativo individuale◦ Meno ore di formazione prevista◦ Mancanza del tutor◦ Altri elementi probatori

Sanzione: differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per la qualifica superiore che l’apprendista avrebbe conseguito, somma maggiorata del 100%

Esimenti: mancanza offerta formativa pubblica in ambito regionale (non applicabile quando si rientra nella fattispecie del 49, 5 c., ter)

La maggiorazione esclude l’applicazione di altre sanzioni per mancato versamento di contribuzione

Non può essere proseguito il rapporto con lo stesso soggetto né instaurato un nuovo rapporto per la stessa qualifica o qualificazione

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Abrogazioni semplificative L. 133/08

Comunicazione dati apprendista e tutore entro 30 giorni dall’assunzione

Informazioni alla famiglia e comunicazione agli Uffici del Collocamento degli apprendisti che hanno o meno conseguito la qualifica

Visita sanitaria ex legge del 55. Regime ordinario di sorveglianza sanitaria.

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II parte: la regolamentazione del vecchio apprendistato

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Nozione

Speciale rapporto di lavoroRegolato dal codice civile, legge 55, riforma del

1996Imprenditore ha l'obbligo di impartire o far

impartire nell'ambito dell'impresa l'insegnamento◦ Capacità tecnica per essere lavoratore qualificato

E ha l'obbligo di utilizzare l'opera nell'impresa stessa

Dal 1996 obbligatoria la formazione esternaLa qualifica di apprendista di per sé non è

sufficiente

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Ambiti regolati dai CCNL

Limiti di legge◦Durata◦Prova◦Orario di lavoro◦Contribuzione◦Ferie◦Insegnamento complementare◦Iniziative formative esterne all'azienda◦Età◦Modalità per le attività stagionali◦Prove di idoneità

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Costituzione rapporto di lavoro

Da 24/10/2003 non c'è obbligo autorizzazione preventiva DPL

Limiti numerici◦ Non > 100% dei lavoratori specializzati◦ Non più di 3, per chi non ha lavoratori specializzati o qualificati

o meno di 3 Campo Applicazione

◦ Qualunque Impresa Agricola Artigianale Commercio/Stagionale (compatibilmente con la finalità della formazione)

◦ Occorra addestramento pratico e un insegnamento tecnico professionale Escluse mansioni elementari

◦ Anche titolo di studio post obbligo o qualifica Omogeneo all'attività da svolgere

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Costituzione rapporto di lavoro

Età◦Non meno di 16 anni assolto l'obbligo scolastico

(10 anni) Tutti i settori

◦Non più di 24 +2 aree svantaggiate

◦Non più di 26 handicap +2 aree svantaggiate

◦Non più di 29 artigianato alte qualifiche (CCNL)

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Costituzione rapporto di lavoro

Visite mediche◦Modifiche recenti (133, 08)◦Apprendisti Minorenni

Si applica il Dlvo 626/94 per le attività soggette a sorveglianza sanitaria◦Accertamenti preventivi◦Accertamenti periodici◦Idoneità alla mansione◦Effettuati dal Medico Competente

Attività non soggette a sorveglianza sanitaria◦Accertamenti di un Medico SSN

◦Apprendisti Maggiorenni Solo la sorveglianza sanitaria ex Dlvo 626/94

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Costituzione rapporto di lavoro

Collocamento◦ Obbligo comunicare l'assunzione il giorno antecedente al

CPI◦ Apposite procedure on line (CO.VENETO)

Specificare che si tratta di apprendistato◦ Rilasciare copia all'Apprendista della Comunicazione◦ Oppure Lettera di Assunzione con informazioni sul

rapporto di lavoro (copia del contratto)Prova

◦ Convenuto tra le parti◦ Non più di 2 mesi◦ Prova con atto scritto (2096 codice civile)

Part time: non è escluso in linea di principio

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Durata apprendistato

Limite stabilito dai contratti collettivi per categoria professionale

Non inferiore a 18 mesiNon superiore a 4 anni

◦Artigianato 5 anniSi cumulano i periodi svolti presso diversi

datori di lavoro◦Non sia passato più di 1 anno◦Riguardino la stessa attività

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Svolgimento rapporto di lavoro

Orario di lavoro◦Maggiorenni

Come gli altri lavoratori (66/2003) 40 ore a settimana (salvo diversa previsione CCNL) o durata

media su max 12 mesi Max a settimana 48 ore (con straordinario) media su 4 mesi (o

anche 6-12 se CCNL) Insegnamento è orario di lavoro

◦Minorenni Tutela l. 977/1967 Max 8 ore al giorno Max 40 ore alla settimana

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Svolgimento rapporto di lavoro

Lavoro Notturno◦L. 25/1955 e dlvo 345/99◦Meno di 18 anni

Divieto di lavoro notturno 12 ore, che comprendono, 22/6 o 23/7

◦Maggiorenni Non c'è più il divieto

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Svolgimento rapporto lavoro

Doveri (art. 11 e 12, legge 25/55)

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Doveri datore di lavoro

Insegnamento per qualificaCollaborare con gli organi preposti

all'organizzazione dei corsi integrativiOsservare il CCNLNo lavori faticosi o non attinentiPeriodo ferie retribuiteNo cottimoPermessi per i corsiPermessi per esami titoli di studioInformare famiglia progressiNo manovalanza o produzione in serie

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Doveri apprendista

Seguire gli insegnamentiOperare con diligenzaComportarsi correttamenteFrequentare assiduamente i corsi

complementariOsservare le norme contrattuali

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Svolgimento rapporto di lavoro

Retribuzione◦In base al contratto collettivo◦Anche graduata con l'anzianità di servizio

Ferie◦Minimo

4 settimane all'anno Salvo diversa previsone CCNL

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Svolgimento rapporto lavoro

Malattia◦ Dal 1 gennaio 2007 (finanziaria 2006) esteso agli

apprendisti l'indennità economica di malattia come gli altri lavoratori subordinati

◦ TUTTI gli apprendisti (vecchio e nuovo)◦ Malattie successive al 1 gennaio 2007◦ Certificato INPS e datore di lavoro entro 2 giorni◦ Fasce orarie reperibilità◦ Max 180 giorni all'anno◦ Anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con il DM

10CIG

◦ Non sono ammessi gli apprendisti

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Formazione

Art. 16 legge 25/55◦Addestramento pratico: abilità◦Insegnamento complementare: nozioni teoriche

Art. 16 legge 196/97◦Frequenza corsi complementari obbligatoria e

gratutia Salvo che si abbia un adeguato titolo di studio

◦Iniziative esterne all'azienda◦Presupposto agevolazioni contributive◦Almeno 120 ore per anno

Page 44: Il contratto di apprendistato Unopportunità formativa per i giovani 1

Formazione

120 ore anno modulari◦Contenuti trasversali almeno 35%

Lingua e matematica Relazioni e organizzazione Gestione ed economia

◦Professionale tecnico scientifico operativo Diversa per figura professionale Resto del tempo Presso strutture accredidate dalle Regioni

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Formazione

Assenza solo per cause contrattualmente previste e imputabili all'apprendista da certificare

Assenze da recuperareObbligo formativo assolto almeno 80% di

frequenza

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Tutore

DM DEL 2000Chi può farlo

◦ Meno di 15 dip, titolare o socio◦ Artigiani, socio o familiare◦ Altre imprese, lav. qualificato con inquadramento

superiore e almeno 3 anni di esperienzaCompiti

◦ Non più di 5 apprendisti◦ Trasmettere competenze◦ Favorire l'integrazione◦ Collaborare struttura esterna formazione◦ Valutare l'apprendista◦ Fare una formazione di 8 ore all'avvio 1 annualità

formativa

Page 47: Il contratto di apprendistato Unopportunità formativa per i giovani 1

Attestato formativo

Al termine il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite

I periodi di formazione esterna sono credito formativo

L'apprendista che passa ad altro datore di lavoro può essere esonerato dal frequentare moduli già svolti

Page 48: Il contratto di apprendistato Unopportunità formativa per i giovani 1

Apprendistato e altri Istituti

Indennità econmica malattia (SI)Maternità (SI)Cassa Integrazione Guadagni, Mobilità,

Disoccupazione (NO)Congedo matrimoniale (SI)Contratto di solidarietà (SI)

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Previdenza e assistenza

Assicurazioni obbligatorie◦Infortuni e malattie professionali◦Contro le malattie◦Contro invalidità e vecchiaia◦Contro la tubercolosi◦Tutela fisica e economica lavoratrice madre

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Contribuzione

Benefici contributivi◦ Dal 1 gennaio 2007◦ Con più di 9 addetti: 15,84% (di cui 10% datore di lavoro)◦ Meno di 9 addetti

1 anno: 7,34 (di cui 1,50 datore di lavoro) 2 anno 9,84 (di cui 3,00 datore di lavoro) 3 anno, come sopra

◦ Dettagli vedi circolare INPS 22/2007◦ Conservano per un anno dalla trasformazione (anche se

anticipata)◦ Purché si faccia la formazione esterna proposta dalla

regione (dal 1998)

Page 51: Il contratto di apprendistato Unopportunità formativa per i giovani 1

Termine contratto

Prove di idoneità◦Diritto per l'apprendista che ha 18 e ha fatto 2

anni di apprendistatoQualificaModalità Prove, contratti collettivi o

Ispettorato lavoroTrasformazione

◦Da comunicare al CPI◦Vale come anzianità di servizio

Page 52: Il contratto di apprendistato Unopportunità formativa per i giovani 1

Termine contratto

Al termine il datore di lavoro può recedere dando formale disdetta (art. 2118 codice civile)◦ Si è infatti esaurita la causa del contratto,

addestramento professionale (Corte Costituzionale, 1973)

In caso contrario, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato

Con la qualifica conseguitaPrima della scadenza: solo per giusta causa o

giustificato motivoSi applica la legge 604/66 (Corte Costituzionale

1973)

Page 53: Il contratto di apprendistato Unopportunità formativa per i giovani 1

Limiti numerici e sanzioni

Esclusione dal ComputoNorme previdenza e assistenza

◦Sanzioni generaliMancata comunicazione assunzione

◦Da 100 a 500 euro

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III Parte: la sperimentazione regionale

Sistema formativoper l’apprendistato, direttiva 2008, la sperimentazione regionale

Page 55: Il contratto di apprendistato Unopportunità formativa per i giovani 1

Iter della revisione:• Confronto con le Parti Sociali per la revisione del protocollo di intesa del gennaio 2005• Sottoscrizione del protocollo il 18.10.07• Ratifica del protocollo e Direttiva 2008 approvati con DGR 3434 del 30.10.07• Approvazione progetti il 20.12.2007• Emanazione prima graduatoria prevista per il 31.3.2008•Tutti i documenti sono disponibili su www.apprendiveneto.it•L’istituto dell’apprendistato è in corso di revisione a livello nazionale. Le conclusioni di questo processo di revisione potrebbero comportare una ulteriore ridefinizione del modello proposto.

Apprendistato professionalizzante: revisione del modello

Page 56: Il contratto di apprendistato Unopportunità formativa per i giovani 1

L’APPRENDISTATO IN VENETO: analisi del fenomeno

Stock al 31.10.2007 72.800 apprendisti di cui

8% in diritto/dovere38% non in diritto/dovere art. 1654% apprendistato professionalizzante

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

App

rend

isti

Artigianato Credito Commercio Edilizia Industria Altri

Art 68 Art 16 Art 49

Page 57: Il contratto di apprendistato Unopportunità formativa per i giovani 1

L’identikit dell’apprendista

TIPOLOGIA MACROSETTORE TITOLO DI STUDIO ETÀ MEDIA GENERE

ART LIC. MEDIA (92%) 16,4 M (71%)

CTS LIC. MEDIA (95%) 16,5 M (58%)

EDI LIC. MEDIA (92%) 16,5 M (99%)

IND LIC. MEDIA (90%) 16,4 M (89%)

DIRITTO/DOVERE

TOTALE LIC. MEDIA (92%) 16,4 M (76%)

ART LIC. MEDIA (44%) 20,3 M (61%)

CTS DIPLOMA (48%) 21,6 F (65%)

EDI LIC.MEDIA (59%) 21,6 M (91%)

IND DIPLOMA (44%) 21 M (69%)

NON DIRITTO/DOVERE

TOTALE DIPLOMA (41%) 21,2 M (54%)

TOTALE GENERALE LIC. MEDIA (39%) 20,8 M (56%)

L’APPRENDISTATO IN VENETO: analisi del fenomeno

Page 58: Il contratto di apprendistato Unopportunità formativa per i giovani 1

La capacità formativa delle imprese (percentuale assunzioni con capacità formativa su totale)

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

apr-05

mag-0

5

giu

-05

lug-0

5

ago-0

5

set-05

ott-0

5

nov-0

5

dic

-05

gen-0

6

feb-0

6

mar-06

apr-06

mag-0

6

giu

-06

lug-0

6

ago-0

6

set-06

ott-0

6

nov-0

6

dic

-06

gen-0

7

feb-0

7

mar-07

apr-07

mag-0

7

giu

-07

c.f prof. c.f. trasv. form. trasv. Interna

L’APPRENDISTATO IN VENETO: analisi del fenomeno

Page 59: Il contratto di apprendistato Unopportunità formativa per i giovani 1

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL MODELLO

Gli obiettivi:

•aumentare il numero di apprendisti coinvolti nella formazione di almeno il 20%

• incentivare la formazione interna alle imprese, sperimentando nuovi modelli formativi

• incentivare la formazione per i tutor aziendali, per rafforzare la centralità del loro ruolo nel rapporto di apprendistato

• mantenere il modello gestionale attuale per gli apprendisti non interessati alle modifiche (art. 16 L. 196/97 e apprendisti in diritto/dovere)

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Azioni per raggiungere l’obiettivo di apprendisti formati:

Diminuzione della quota regionale per le azioni collegate (-40% sul totale, +10% per le Province) e aumento della quota percentuale destinata alla formazione

• Ridefinizione del parametro di costo per la formazione esterna

• Incremento della formazione interna con un minor costo a carico del sistema pubblico

•Formazione per la seconda annualità utilizzando le risorse del Fondo Sociale Europeo

Con le risorse disponibili per le attività formative (-8% rispetto al 2005) il numero di apprendisti formati per la prima annualità dovrebbe restare stabile.

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Azioni per raggiungere l’obiettivo di incentivare la formazione interna:

- Ridefinizione delle modalità di dichiarazione della capacità formativa dell’impresa (sulla base del CCNL o secondo il modello regionale)

- Semplificazione adempimenti per aziende con capacità formativa interna (compilazione PFID)

- Definizione della “formazione interna assistita” per aziende che non hanno capacità formativa

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Le principali modifiche del modello gestionale (solo assunzioni art 49):

2005 2008

Dichiarazione sulla capacità formativa

- Sulla base dei requisiti regionali

- Sulla base dei requisiti regionali- Sulla base di quanto previsto dal CCNL

Capacità formativa

- Assente- Parziale (solo modulo prof.)- Totale

- Assente- Totale

Erogazione della formazione

- Esterna- Mista (modulo prof. interno)- Interna

- Esterna- Interna- Interna “assistita” (modulo prof.)

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Le procedure di assunzione:

Con la Legge Finanziaria del 2007 sono stati modificati le modalità ed i termini per l’inoltro delle comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro. Ora le assunzioni devono essere comunicate il giorno prima l’inizio del rapporto di lavoro.

Questo ha comportato la necessità di una revisione della procedura telematica (AOL) e il rilascio di un nuovo applicativo, denominato CO_VENETO.

CO_VENETO è diventato, dal 7 dicembre, la modalità esclusiva di inoltro delle comunicazioni riferite agli apprendisti.

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Le procedure di assunzione:

Per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, l’azienda potrà comunicare la propria capacità formativa secondo quattro possibilità:

Dichiarazione basata suirequisiti previsti dal CCNL

Dichiarazione basata sui criteriprevisti dal modello regionale

L’azienda dichiaradi possedere irequisiti per laC.F. previsti dalproprio CCNL

L’azienda dichiaradi NON possederei requisiti per laC.F. previsti dalproprio CCNL

L’azienda compila la dichiarazione da cui risulta che ha

C.F. totale

L’azienda compila la dichiarazione da cui risulta che NON

ha C.F.

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La semplificazione nella compilazione del Piano Formativo Individuale di Dettaglio (PFID) per le aziende con capacità formativa interna:

- Possibilità di duplicazione del PFID di un apprendista già assunto nella stessa azienda

- Facoltà di compilare le autodiagnosi apprendista

- Possibilità di compilare la valutazione tutor aziendale solo alla fine del percorso

- Scadenzario attività da realizzare per l’azienda

- Tool off-line per la compilazione in locale del PFID e successivo inoltro

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La formazione interna assistita:

Qualora l’azienda che assume in apprendistato professionalizzante non abbia i requisiti per l’erogazione della formazione formale interna, può comunque erogare internamente il solo modulo professionalizzante se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- l’assistenza da parte di un Organismo di formazione accreditato attraverso l’assegnazione di uno specifico voucher

- la frequenza integrale del modulo di formazione specifico per il tutor aziendale

- la disponibilità di locali idonei all’erogazione della formazione

- l’individuazione di figure idonee a trasferire le competenze richieste

- la dichiarazione esplicita di scelta dell’erogazione interna della formazione formale professionalizzante

Se non sussistono tutte le condizioni l’apprendista frequenterà tutto il percorso di formazione esterno.

La formazione trasversale viene comunque erogata all’esterno attraverso l’offerta formativa pubblica.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL MODELLO

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La formazione interna assistita:

- In fase di emanazione della graduatoria all’apprendista viene assegnato un voucher per il modulo professionalizzante del valore previsto (Euro 850)

- In fase di compilazione del PFID (colloquio di accompagnamento) viene comunque scelto il modulo professionalizzante esterno

- Se si realizzano tutte le condizioni previste e l’azienda sceglie la formazione interna assistita, il voucher viene “convertito” in voucher per l’assistenza, con rideterminazione dell’importo (Euro 680)

- In caso contrario, l’apprendista frequenterà il modulo professionalizzante previsto in fase di compilazione del PFID

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL MODELLO

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Voucher mod. prof.

Voucher diassistenza

Vouchermod. trasv.

Voucherdi accomp.

Il percorso di formazione assistita:

Comunicazionedi assunzione

Emanazionegraduatorie

Formazionetrasv.esterna

Formazionetutor az.le

CompilazionePFID

Form. Tutorcompletata?

Moduloprof. interno

Moduloprof. esterno

Altri requisiti?SISI

NONO

Scelta form.interna?

SI

NO

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL MODELLO

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Formazione interna assistita: il supporto dell’Organismo di Formazione

Fase Sede Tempi stimati

Definizione del Piano di lavoro con azienda e apprendista

In azienda 4 ore(2 ore per l’apprendista)

Attività gestionale e organizzativa

In sede 8 ore

Monitoraggio in itinere

Parte in sede (massimo 60%)Parte in azienda (almeno 40%)

4 ore

Valutazione degli apprendimenti e certificazioni

In azienda 4 ore

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REVISIONE DEL MODELLO

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VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Per le attività di formazione interna assistita, la verifica degli apprendimenti avviene come segue:

- Rilevazione degli esiti della formazione da parte dell’Odf e dell’azienda

- Eventuale piano di recupero delle competenze definito dall’Odf e dall’azienda

- Eventuale nuova valutazione degli esiti

- Dichiarazione dei risultati da parte dell’Odf e dell’azienda

Le Province effettuano due tipi di controllo:

- Visite di monitoraggio qualitativo (20% degli apprendisti): un esperto della Provincia partecipa insieme all’Odf e all’azienda alla verifica degli apprendimenti

- Controllo ex-post (tra il 10 e il 20% degli apprendisti): un esperto della Provincia visita l’azienda successivamente alla conclusione della formazione

E’ previsto un incremento dei controlli ex-post inversamente proporzionale alla percentuale di apprendisti che non raggiungono gli obiettivi formativi

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MODIFICHE DIRETTIVA 2008: PARTE GESTIONALE

- Ridefinizione numeri minimi e massimi per gruppi classe

Tipo moduloIn diritto/dovere Non diritto/dovere

Minimo Massimo Minimo Massimo

Base, trasvers., aggiuntivo

10 20 10 20

Professionalizzante

4 12 8 12

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- Ridefinizione metodi di didattica attiva:- moduli base, trasv., agg. almeno 50% del modulo- modulo profess. almeno 40% del modulo- eliminati i metodi obbligatori (8 ore di testimoni esterni)- possibilità di modificare “in corsa” i metodi e di adottarne

di nuovi

- Ridefinizione offerta formativa:- riduzione moduli professionalizzanti (almeno due per

gruppo di qualifica)- possibilità di proporre moduli “trasversali” (per più gruppi

di qualifica)

- Revisione criteri di punteggio

MODIFICHE DIRETTIVA 2008: PARTE GESTIONALE

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MODIFICHE DIRETTIVA 2008: PARTE FINANZIARIA

- Ridefinizione valori voucher:- Modulo trasversale: 500 Euro- Modulo professionalizzante: 850 Euro

- Ridefinizione tempi erogazione finanziamento:- 30 gg. per la richiesta di erogazione- 60 gg. per la liquidazione

- Overbooking in graduatoria: viene finanziato il 15% di voucher di accompagnamento in più rispetto alle risorse disponibili per compensare le cessazioni di apprendisti dopo l’emanazione della graduatoria

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DIRETTIVA 2008: IL RUOLO DELLE PROVINCE

- Azioni di accompagnamento per gli apprendisti in diritto/dovere

- Emanazione pregraduatorie e graduatorie

- Validazione e supporto nella compilazione del PFID per le aziende e gli apprendisti che non partecipano al colloquio di accompagnamento

- Gestione e liquidazione attività di accompagnamento, formazione formale esterna e assistenza alla formazione interna assistita

-Verifiche in itinere formazione formale esterna (almeno il 20% degli apprendisti interessati)

- Coordinamento attività formative sul territorio provinciale Verifica dati di frequenza e rilascio attestazioni

- Azioni di promozione locale (facoltative – in stretto raccordo con la Regione)

- Monitoraggio qualitativo e controlli ex-post esiti degli apprendimenti per la formazione interna assistita