il commercio elettronico nella società dell'informazione - avv. luigi foglia

30

Category:

Law


0 download

TRANSCRIPT

Page 2: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

COMMERCIO ELETTRONICO ?rappresenta la principale espressione dell’attività economica telematica

<< Il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende

attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on line di contenuti digitali;

l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di

tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni>> Comunicazione della Commissione al Parlamento COM (97) 157

-         business to business (B2B) - si tratta della forma "classica" di commercio elettronico, realizzata tra diversi operatori commerciali; viene utilizzato da vari anni anche grazie alla nascita delle reti private; -         business to administration - è la categoria che riguarda i rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione. Inizialmente sperimentata con successo negli Stati Uniti e nei Paesi anglosassoni, ormai modello di e-governement in tutta Europa; -         business to consumer (B2C) - è la vendita elettronica al minuto (definita dagli americani electronic retailing) e deve la sua diffusione al Web. 

Definizione giuridica di commercio

elettronico

Page 3: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

Definizi

Page 4: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia
Page 5: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

Alcuni degli adempimenti e delle domande che deve porsi il titolare di un sito web:

- quale è la disciplina italiana (o straniera) applicabile?

- devo chiedere delle autorizzazioni?

- ci sono delle informazioni obbligatorie da inserire sul sito web?

- posso fare webmarketing in maniera indisturbata? Come faccio la pubblicità dei miei prodotti?

- come proteggo il mio domain name? come proteggo i contenuti del sito web e le fotografie inserite?

- posso utilizzare i contenuti di altri siti web e copiarli?

- devo fare dei contratti? posso fare sottoscrivere i contratti di acquisto sul mio sito? Li posso conservare e archiviare solo in digitale? Hanno valore di prova?

- sono responsabile dei link e banner inseriti sul mio sito web?

- come tutelo la privacy e la sicurezza mia e del visitatore? Posso inserire una web cam sul mio sito che riprende la spiaggia e il mio albergo?

- posso creare una rete con i miei distributori o fare da intermediario tra fornitori e rivenditori? ….etc. etc.

Page 6: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

Si possono distinguere tre fasi principali nel commercio elettronico:

1) Ricerca informazioni da parte del consumatore e del fornitore - marketing on line -

2) Transazione telematica (ordine di acquisto e pagamento)- contratto on line -

3) Consegna dei beni o dei servizi per i quali la transazione si è conclusa - logistica -

commercio elettronico diretto commercio elettronico indiretto

Page 7: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

Tutta la normativa nazionale, comunitaria e internazionale si è andata evolvendo verso un’articolata tutela del consumatore

Chi intende commerciare in rete, oltre a definire un contratto di natura sopranazionale deve predisporre gli strumenti tecnici che consentano:

-la riservatezza delle transazioni,

-l'autenticità e l'identificabilità delle parti,

-la possibilità di dimostrare la formazione di una volontà negoziale delle parti,

-la sicurezza e l'integrità dei dati,

-una adeguata informazione e protezione per il consumatore

Page 8: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

Le tendenze legislative in materia di servizi della società dell’informazione

Consumatore

Destinatario del servizio

Cyberconsumatore

Diritto di informazione prima dell’acquisto di servizi o beni “virtualizzati”

- fase precontrattuale e contrattuale

- tutela della privacy

- pubblicità

"destinatario del servizio": la persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni ex art. 2 lett.d) direttiva 2000/31/CE)

Page 9: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

Definizioniart. 2 D.Lgs. 206/2005

consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;

Page 10: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

…ma c’è oggi un quadro unitario in Europa e in Italia?

Numerosissime appaiono le normative di livello nazionale (di recepimento di direttive europee), susseguitesi nel corso degli anni, che in generale interferiscono, in modo più o meno penetrante, con la problematica inerente alla conclusione del contratto e regolamentano il commercio elettronico B2B e soprattutto B2C:

La situazione di qualche tempo fa:

a) il D.Lgs. 15-1-1992, n° 50 (di attuazione della Direttiva n° 85/5777/CE, pubblicato in G.U. 3-3-1992, n° 27, S.O.), in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;b) il D.Lgs. 25-1-1992, n° 74 (di attuazione della Direttiva n° 84/450/CE, pubblicato in G.U. 13-2-1992, n° 36, S.O.), in materia di pubblicità ingannevole, come di recente modificato dal D.Lgs. 25-2-2000, n° 67 (di attuazione della Direttiva n° 97/55/CE, pubblicato in G.U 27-3-2000, n° 72), per includervi la pubblicità comparativa che prevede, quale finalità, di tutelare la collettività dalla pubblicità ingannevole, dalle sue conseguenze sleali, e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa;c) gli artt. 1469-bis e ss. c.c. (introdotti in attuazione della Direttiva n° 93/13/CE, con L. 6-2-1996, n° 52);

Page 11: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

d) la L. 31-12-1996, n° 675 e successive modificazioni ed integrazioni - ivi compreso il D.Lgs. 13-5-1998, n° 171, sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni - (nota come "legge sulla privacy") oggi abrogati e sostituiti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - G.U. 29/7/2003 n. 174)

e) l'art. 15, comma 2, L. 15-3-1997, n° 59 (la c.d. "legge Bassanini"), attuato con D.P.R. 10-11-1997, n° 513 (in G.U. 13-3-1998, n° 60), e con il collegato DPCM 8-2-1999 (in G.U. 15-4-1999, n° 97), contenente le specifiche tecniche per la concreta applicazione del detto decreto presidenziale, in oggi ripresi e rielaborati dal D.P.R. 28-12-2000, n° 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (in G.U. 20-2-2001, n° 42, S.O.) come modificato di recente dal D. Lgs. n. 10/2002 (attuativo della direttiva 1999/93/CE);

f) il D.Lgs. 31-3-1998, n° 114 (in G.U. 24-4-1998, n° 95, S.O.), di riforma della disciplina relativa al settore del commercio (c.d. "decreto Bersani");

g) la L. 30-7-1998, n° 281 (in G.U. 14-8-1998, n° 189), recante la "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", da considerarsi una sorta di "carta costituzionale" dei diritti dei consumatori, come integrata dal D.Lgs. 23-4-2001, n° 224 (in G.U. 15-6-2001, n° 137), attuativo della Direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;

Page 12: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

h) il D.Lgs. 22-5-1999, n° 185 (di attuazione della Direttiva n° 97/7/CE, pubblicato in G.U. 21-6-1999, n° 143), sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;i) il recente Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea del 22-12-2000, n° 44, Reg. (CE) 44/2001 (in GUCE, n° L012 del 16-1-2001), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,, in sostituzione, in ambito comunitario, della Convenzione di Bruxelles 27-9-1968 e della Convenzione di Lugano 16-9-1998.l) il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 (di recepimento della Direttiva 85/374CE) in materia di tutela del consumatore dai danni derivanti dai prodotti difettosim) D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 24 attuativo della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo (artt. 1519bis e ss. cod. civ.). n) D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 - di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.(…) Aggiungiamo la Circolare n. 3487/C del 01.06.2000 "Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico" del Ministero dell'industria, commercio e artigianato sul decreto legislativo 114/88 e avremo un quadro abbastanza completo della normativa generale italiana in materia di commercio elettronico…

Page 13: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

Oggi invece quanto meno tutto (o quasi) si ritrova in pochi “Codici” che racchiudono la materia:

-Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003)

-Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005)

-Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005)

- D. Lgs. 70/2003 (sul commercio elettronico e servizi della Società dell’Informazione)

- D. Lgs. 114/1998 (Riforma del Commercio)

…il problema è che non sempre questi “codici” sono tra loro collegati e amalgamati!

Page 14: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici

dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico

È diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio

elettronico.

Assenza di autorizzazione preventiva

L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione e il suo esercizio non sono

soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente.

Page 15: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

Codice del consumoD. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

Il Codice del Consumo armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

Diritti fondamentali del consumatore

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;

d) all'educazione al consumo;

e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Page 16: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

contratto a distanza: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

contratto negoziato fuori dei locali commerciali: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in

un luogo diverso dai locali del professionista;

2) per cui e' stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;

3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore e' stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;

4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;

Page 17: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia
Page 18: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

Art. 7 D.Lgs 70/2003 (Informazioni generali obbligatorie)

1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:

- il nome, la denominazione o la ragione sociale;

- il domicilio o la sede legale;

- gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;

- il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;

- il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;

- l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;

- l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.

Page 19: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

Art. 7 D.Lgs 70/2003 (Informazioni generali obbligatorie)

1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:

- gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;

per quanto riguarda le professioni regolamentate:

1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;

2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;

3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi.

L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi

Page 20: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

Codice del Consumo - Art. 49 Obblighi di informazione

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b) l'identità del professionista;

c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;

d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;

Page 21: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;

f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;

h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso;

Page 22: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;

l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3;

m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;

n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;

o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;

Page 23: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;

r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;

s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e' tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;

t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;

v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista e' soggetto e le condizioni per avervi accesso.

Page 24: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

Art. 51 (Codice del Consumo)

Requisiti formali dei contratti a distanza

Le informazioni di cui all’art. 49 devono essere messe a disposizione del consumatore in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile.

Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni relative a: caratteristiche del bene, prezzo/costo totale, durata (minima).

Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista.

Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non e' vincolato dal contratto o dall'ordine.

Page 25: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

Art. 51 (Codice del Consumo). Requisiti formali dei contratti a distanza

I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso (unitamente alle informazioni precontrattuali) su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio.

Restano impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Page 26: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

D.Lgs. 70/2003 – Art. 12

(Informazioni dirette alla conclusione del contratto)

Il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni :

- le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;

-il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;

- i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;

- gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;

- le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;

- l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

Page 27: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

D.Lgs. 70/2003 – Art. 13

(Inoltro dell'ordine)

1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.

2. Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

Page 28: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

Diritto di recessoCodice del Consumo art. 52 e ss.

Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57.

Page 29: Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

Grazie per l’attenzione

Avv. Luigi Foglia

email: [email protected]

D&L Department s.r.l.telefax +39 0832 25 60 65

Studio Legale Lisi è anche