il bugiardino delle riforme costituzionali

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Il bugiardino delle riforme costituzionali Ufficio Legislativo Gruppo parlamentare Lega Nord

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a cura dell'Ufficio legislativo del gruppo parlamentare Lega Nord

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Page 1: Il bugiardino delle riforme costituzionali

Il bugiardino delle riforme costituzionali

Ufficio Legislativo Gruppo parlamentare

Lega Nord

Page 2: Il bugiardino delle riforme costituzionali

Come si cambia la Costituzione?Il Parlamento deve votare un testo identico per quattro

volte Tra la prima e la seconda lettura devono

necessariamente passare tre mesiNella prima e nella seconda lettura non è necessario un

determinato quorum Nella terza e quarta lettura se non viene approvato con

la maggioranza dei due terzi, può essere richiesto un referendum da: un quinto dei Deputati, un quinto dei Senatori, 500.000 elettori o 5 Consigli regionali

Il Referendum confermativo non prevede quorum votanti

Page 3: Il bugiardino delle riforme costituzionali

La riforma in numeri8 aprile 2014: inizio esame al Senato8 agosto 2014: votato dal Senato con 183 voti favorevoli (Pd,

FI, Ncd, Sc, Popolari, Gal-Autonomie, Psi), 0 contrari, 4 astenuti, 14 assenti in missione e 118 assenti per netta contrarietà non solo nel merito ma soprattutto sul modus procedendi della riforma (Lega, M5S, Sel, ex-M5S, parte di FI e parte del Pd)

16 dicembre 2014: inizio esame in I Commissione Camera dei Deputati

10 febbraio 2015: termine esame emendamenti Aula con “Aventino” di tutte le opposizione dopo forzature della maggioranza e del Governo volte a neutralizzarne l’azione politica

Marzo 2015: prevista votazione finale Camera

Page 4: Il bugiardino delle riforme costituzionali

La Riforma in pilloleIl ddl costituzionale modifica la Parte II della Costituzione:

1) Istituzioni: il Senato diventa organo di secondo livello composto da 95 Senatori (74 Consiglieri regionali, 21 Sindaci e 5 Senatori nominati dal Presidente della Repubblica con mandato quinquiennale più gli ex Presidenti della Repubblica con mandato settennale), non vota la fiducia al Governo, ha funzioni legislative limitate.

Il Presidente della Repubblica, votato dai 630 Deputati e i 100 Senatori con maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea per i primi tre scrutini, dei 3/5 dell’Assemblea dal quarto al settimo scrutinio e dei 3/5 dei votanti dal settimo scrutinio in poi. In caso di impedimento le sue funzioni vengono assunte dal Presidente della Camera.

Il CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro) e le Province vengono soppresse.

2)Bicameralismo differenziato: Il processo legislativo bicamerale o paritario resta sulle leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, leggi in materie di tutela delle minoranze linguistiche, leggi dell’ordinamento, legislazione elettorale (si introduce il controllo preventivo di costituzionalità da richiedere entro 10gg dall’approvazione delle leggi di modifica del sistema elettorale), sui referendum popolari, in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane, leggi elettorali regionali, le ratifiche dei trattati internazionali.

Il processo legislativo differenziato è previsto per tutte le restanti materie. La Camera dei Deputati avrà potestà ed iniziativa legislativa primaria in quanto il Senato potrà soltanto concorrere alla funzione legislativa. Al Senato verrà semplicemente data la possibilità, con deliberazione della maggioranza assoluta, di richiedere alla Camera di procedere all’esame di un provvedimento e la possibilità, entro trenta giorni, di proporre modifiche delle leggi votate dalla Camera (queste modifiche potranno comunque essere superate dalla Camera con un voto a maggioranza semplice). È richiesta invece una maggioranza assoluta per superare le proposte di modifica del Senato nei ddl in materia di: ordinamento di Roma capitale; governo del territorio e protezione civile; tutela dell’interesse nazionale; accordi internazionali e accordi UE statali; intese e accordi regionali con enti territoriali stranieri; coordinamento fra Stato e Regioni su immigrazione e ordine pubblico e sicurezza; beni culturali e paesaggistici; fondo perequativo; gli indicatori di riferimento di costo e fabbisogno del finanziamento dei Comuni, Città metropolitane e Regioni; interventi speciali per Comuni, Città Metropolitane e Regioni per promuovere lo sviluppo economico e sociale; patrimonio, indebitamento ed equilibrio di bilancio di Comuni, Città Metropolitane e Regioni; potere sostitutivo del Governo agli organi degli enti locali; referendum su modifiche territoriali delle Regioni; bilancio e rendiconto consuntivo; adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’UE.

Page 5: Il bugiardino delle riforme costituzionali

La Riforma in pillole

3) Democrazia diretta: Referendum abrogativo: si lascia invariato il numero dei 500.000 elettori o dei 5 Consigli regionali, ma se il numero dei sottoscrittori è pari o superiore ad 800.000, si abbassa il quorum per l’approvazione della proposta referendaria. Si mantiene l’inammissibilità per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali.Si introduce il referendum propositivo e di indirizzo, ma se ne demanda la regolamentazione a successiva legge costituzionale e l’attuazione ad ulteriore legge ordinaria.Per le proposte di iniziativa popolare si eleva il numero dei sottoscrittori da 50.000 a 150.000 senza del resto introdurre una garanzia costituzionale che stabilisca i tempi certi di esame della proposta.I Senatori non saranno più eletti dal popolo.

4)Riparto competenza legislativa Stato-Regioni Viene ridisegnato il Titolo V sopprimendo le materie di potestà legislativa concorrente, rimodulandole e riassegnandole in gran parte alla competenza esclusiva dello Stato.

Inoltre, attraverso l’introduzione della clausola di supremazia, la legge dello Stato può intervenire, su proposta del Governo, in materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica ovvero la tutela dell’interesse nazionale.

5)Funzioni amministrative e autonomia finanziaria Si stabilisce che le funzioni amministrative devono essere esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza conformandosi a criteri di efficienza e responsabilità.

Vengono rafforzati i vincoli del rispetto del Patto di stabilità per gli Enti locali introducendo, in materia di autonomia finanziaria degli enti locali, il rispetto, oltre che dei principi costituzionali, anche delle norme stabilite con legge dello Stato. Viene inoltre costituzionalizzato il principio degli indicatori di riferimento di costo e fabbisogno.

Page 6: Il bugiardino delle riforme costituzionali

Una Riforma Centralista

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Page 7: Il bugiardino delle riforme costituzionali

Riforma e controriforma

Page 8: Il bugiardino delle riforme costituzionali

1) Federalismo

Cosa prevede la riforma La nostra controriforma

• Introduzione di un bicameralismo differenziato, che però mantiene la Camera dei Deputati ed un Senato della Repubblica depotenziato, con composizione e funzioni differenti. I Senatori non saranno più eletti dai cittadini ma fra i Consiglieri regionali, i Sindaci e i Consiglieri delle Province autonome.

• Fine del bicameralismo perfetto e trasformazione in Stato federale che riconosce e promuove le diverse istanze territoriali attraverso l’istituzione del Senato delle Autonomie (con propria iniziativa e competenza legislativa sulle materie di interesse federale), un effettivo decentramento amministrativo e il potenziamento del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale.

• Limitare la potestà legislativa esclusiva dello Stato alle sole materie necessarie a tutelare e garantire l’omogenea applicazione delle fondamentali funzioni dello Stato nazionale, delegando alle Regioni l’autonomia legislativa su tutte le altre materie.

• In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate proprie può essere assegnato allo Stato.

• Lo Stato, in materia di finanza pubblica e di tributi degli enti locali, dispone solo norme generali di principio

• Il fondo perequativo statale deve essere parametrato sulla base di indicatori di riferimento che promuovono condizioni di efficienza

Page 9: Il bugiardino delle riforme costituzionali

Cosa prevede la riforma La nostra controriforma

• I Senatori non sono più eletti a suffragio universale.

• Il Presidente della Repubblica sarà eletto in seduta comune senza i grandi elettori regionali, divenendo in realtà espressione della sola maggioranza parlamentare.

• Non si apportano sostanziali modifiche agli strumenti di partecipazione democratica, quali il referendum.

• Si demanda ad un’ulteriore legge costituzionale l’introduzione di un non ben definito referendum popolare propositivo.

• Elezione diretta del Senato delle Autonomie o, in caso di elezione di secondo livello, incompatibilità tra la carica di Consigliere regionale e Senatore e introduzione del vincolo di mandato rispetto alla linea politico-programmatica della Regione di appartenenza.

• Elezione a suffragio universale del Presidente della Repubblica.

• Soppressione della nomina dei Senatori a vita • Divieto per i decreti legge di istituire nuovi

tributi o di estendere i tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.

• Potenziamento degli strumenti di democrazia partecipata:

1) introduzione del referendum deliberativo sul modello svizzero

2) riduzione del numero delle sottoscrizioni necessarie per le proposte di iniziativa popolare e il referendum

3) previsione della consultazione referendaria sulle leggi di materia economica e sulle leggi di ratifica dei trattati internazionali e dell’Unione Europea

2) Sovranità popolare

Page 10: Il bugiardino delle riforme costituzionali

3) Riduzione della spesa pubblica

Cosa prevede la riforma La nostra controriforma

• Il numero dei Deputati rimane invariato, si interviene solo sul numero dei Senatori, ridotto da 315 a 100 (di cui 5 nominati dal Presidente della Repubblica).

• Viene soppresso il CNEL. • Vengono soppresse le Province.

• Riduzione della metà del numero totale dei parlamentari sia Camera che Senato.

• Oltre alla soppressione del CNEL e delle Province, soppressione degli attuali organi di raccordo tra lo Stato centrale, le Regioni e gli enti locali le cui funzioni sono assorbite dal Senato delle Autonomie.

• Definizione e costituzionalizzazione dei principi del contenimento della spesa della Pubblica Amministrazione a tutti i livelli, sia centrale che locale, improntato sui fabbisogni e i costi standard.

Page 11: Il bugiardino delle riforme costituzionali

4) Ridimensionamento ingerenza Unione Europea

Cosa prevede la riforma La nostra controriforma

• Non è ammesso il ricorso al referendum in materie di trattati dell’Unione Europea.

• Rimane invariato l’obbligo degli Enti locali ad osservare i vincoli economici e finanziari stabiliti a livello europeo.

• Possibilità di referendum sui trattati internazionali e comunitari.

• Enti territoriali non vincolati al rispetto del patto di stabilità sui parametri fissati a livello europeo.

Page 12: Il bugiardino delle riforme costituzionali

La nostra Controriforma

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