i vini do e ig dell’abruzzo - agroqualitamodificato con d.m. 3.10.2012 g.u. 245 - 19.10.2012...

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I vini DO e IG dell’Abruzzo in numeri

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Page 1: I vini DO e IG dell’Abruzzo - AGROQUALITAModificato con D.M. 3.10.2012 G.U. 245 - 19.10.2012 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP

I vini DO e IG dell’Abruzzoin numeri

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DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “ABRUZZO”Approvato con DM 09.08.2010 G.U. 196 - 23.08.2010

Modificato con DM 30.11.2011 Modificato con D.M. 3.10.2012 G.U. 245 - 19.10.2012

Pubblicato sul sito ufficiale del MipaafProdotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del MipaafProdotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 22.12.2014 G.U. 10 - 14.01.2015Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP

La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le tipologie: “Abruzzo” bianco; “Abruzzo” rosso; “Abruzzo” passito bianco; “Abruzzo” passito rosso; “Abruzzo” spumante bianco; “Abruzzo” spumante rosé; “Abruzzo” Cococciola; “Abruzzo” Cococciola superiore; “Abruzzo” Malvasia; “Abruzzo” Malvasia superiore; “Abruzzo” Montonico; “Abruzzo” Montonico superiore; “Abruzzo” Passerina; “Abruzzo” Passerina superiore; “Abruzzo” Pecorino; “Abruzzo” Pecorino superiore.La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Abruzzo” comprende comuni in provincia di Chieti; in provincia dell’Aquila; in provincia di Pescara e in provincia di Teramo.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata “Abruzzo” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all’uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, appassimento, conservazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione. La resa massima dell’uva in vino a denominazione di origine controllata “Abruzzo” è pari al 70%. La resa massima dell’uva per le tipologie “passito bianco” e “passito rosso” non deve superare per il vino finito il 50%. I vini all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle caratteristiche tipiche per ogni tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo varia da 11% vol. al 16% vol. nel passito.

UVA RIVENDICATA

VINO CERTIFICATO

VINO IMBOTTIGLIATO

Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg) Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg) Variazione percentuale

1680373 1485104 -11,6%

Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

4841,04 5774,81 19,3%

Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

3705,9 4249,49 14,7%

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DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “CERASUOLO D’ABRUZZO”

Approvata come tipologia della DOC “Montepulciano d’Abruzzo” con DPR 24.05.1968, G.U. n.178 - 15.07.1968Riconosciuta DOC con DM 05.10.2010 G.U. 242 - 15.10.2010

Modificato con DM 07.12.2010 G.U. 298 - 22.12.2010Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 3.10.2012 G.U. 245 - 19.10.2012Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGPModificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGPModificato con D.M. 22.12.2014 G.U. 10 - 14.01.2015

Pubblicato sul sito ufficiale del MipaafProdotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP

La Denominazione di Origine Controllata “Cerasuolo d’Abruzzo” è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno all’85%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.La zona di produzione dei vini comprende i terreni nei comuni in provincia di Chieti, dell’Aquila, Pescara e Teramo. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.Le operazioni di vinificazione, conservazione ed affinamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel disciplinare. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata per il “Cerasuolo d’Abruzzo” è di 14 ton/ha mentre per il “Cerasuolo d’Abruzzo” superiore è di 12 ton/ha. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Questo vino DOC ha un caratteristico colore rosa ciliegia più o meno carico, odore gradevole finemente vinoso, fruttato, fine e intenso. Il sapore è secco, morbido, armonico, delicato con retrogusto gradevolmente mandorlato. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo è il 12% vol. per il “Cerasuolo d’Abruzzo” e 12,5% vol. per il “Cerasuolo d’Abruzzo” superiore.

UVA RIVENDICATA

VINO CERTIFICATO

VINO IMBOTTIGLIATO

Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg) Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg) Variazione percentuale

8608122 7929665 -7,9%

Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

48659,9 48456,11 -0,4%

Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

39720,65 37041,65 -6,7%

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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “CONTROGUERRA”

Approvato con DM 20.08.1996 G.U. 201 - 28.08.1996 Modificato con DM 21.03.2006 G.U. 75 - 30.03.2006

Modificato con DM 30.10.2007 G.U. 266 - 15.11.2007 Modificato con DM 10.02.2011 G.U. 46 - 25.02.2011

Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con DM 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

La Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le tipologie: “Controguerra” bianco; “Controguerra” rosso; “Controguerra” rosato; “Controguerra” passito bianco; “Controguerra” passito rosso; “Controguerra” spumante metodo classico; “Controguerra” Merlot; “Controguerra” Cabernet; “Controguerra” Passerina; “Controguerra” Chardonnay; “Controguerra” Pecorino.La zona di produzione dei vini comprende i vigneti siti nei seguenti comuni in provincia di Teramo: Controguerra, Torano Nuovo, Ancarano, Corropoli, Colonnella. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono esclusi i terreni di fondovalle.Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel disciplinare. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata per il “Controguerra” è di 14 ton/ha per le tipologie a bacca bianca, mentre è di 12 ton/ha per le tipologie a bacca rossa. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, al 45% per la tipologia passito. I vini all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle caratteristiche tipiche per ogni tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo è il 12% per i vini rossi varietali e non e per la tipologia Pecorino, 11,5% per i bianchi e 14 per il passito.

UVA RIVENDICATA

VINO CERTIFICATO

VINO IMBOTTIGLIATO

Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg) Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg) Variazione percentuale

403690 380505 -5,7%

Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

2241,13 2207,95 -1,5%

Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

1103,55 1541,99 39,7%

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DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO”

Approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 - 15.07.1968Modificato con DPR 14.07.1975 G.U. n. 301 - 14.11.1975Modificato con DM 23.10.1992 G.U. n. 254 - 28.10.1992Modificato con DM 01.04.1995 G.U. n. 94 - 22.04.1995

Modificato con DM 24.09.2001 G.U. n. 240 - 15.10.2001Modificato con DM 06.09.2002 G.U. n. 218 - 17.09.2002Modificato con DM 15.05.2003 G.U. n. 121 - 27.05.2003Modificato con DM 29.03.2006 G.U. n. 84 - 10.04.2006

Modificato con DM 30.10.2007 G.U. n. 266 - 15.11.2007Modificato con DM 02.02.2010 G.U. n. 41 - 19.02.2010

Modificato con DM 05.10.2010 G.U. n. 240 - 13.10.2010Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del MipaafProdotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 22.12.2014 G.U. 10 - 14.01.2015Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP

La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo” è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno all’85%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.La zona di produzione del “Montepulciano d’Abruzzo” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Chieti, dell’Aquila, Pescara e Teramo.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione “Montepulciano d’Abruzzo” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all’uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione dei comuni sopra citati. La resa massima dell’uva in vino a denominazione di origine controllata è pari al 70%.Il vino DOP “Montepulciano d’Abruzzo” presenta un colore rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l’invecchiamento; il profumo è di frutti rossi, spezie, intenso ed etereo; il sapore risulta essere pieno, secco, armonico, giustamente tannico. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo risulta essere di 12% vol.La DOC presenta le seguenti sottozone: “Casauria” o “Terre di Casauria”, “Terre dei Vestini”, “Alto Tirino” e “Terre dei Peligni”.

UVA RIVENDICATA

VINO CERTIFICATO

VINO IMBOTTIGLIATO

Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg) Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg) Variazione percentuale

118976422 113221530 -4,8%

Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

708071,14 917642,36 29,6%

Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

622163,6 663903,14 6,7%

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DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE”

Approvato DOC con DPR 24.05.1968 G.U. 178 - 15.07.1968Approvato DOCG con D.M. 20.02.2003 G.U. 54 - 06.03.2003

Modificato con D.M. 30.10.2007 G.U. 266 - 15.11.2007Modificato con D.M. 20.11.2009 G.U. 281 - 02.11.2009Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011

Pubblicato sul sito ufficiale del MipaafSezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del MipaafSezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 7.05.2014 G.U. 112- 16.05.2014Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

La denominazione di origine controllata e garantita “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane” comprende le tipologie “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane” e “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane riserva”. La zona di produzione di questi vini ricade nel territorio di alcuni comuni della provincia di Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Celino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant’Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto. Le condizioni ambientali dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. Sono ammessi solo terreni collinari o di altopiano, mentre sono esclusi i fondovalle. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane” non deve essere superiore a 9,5 ton/ha in coltura specializzata mentre la resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%. Questo vino ha un colore rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee tendenti al granato con l’invecchiamento; l’odore è caratteristico, etereo, intenso; infine il sapore risulta essere asciutto, pieno, robusto, armonico e vellutato. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo risulta essere di 12,5% vol. sia per la tipologia base che per quella riserva.

UVA RIVENDICATA

VINO CERTIFICATO

VINO IMBOTTIGLIATO

Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg) Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg) Variazione percentuale

985470 812190 -17,6%

Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

1962,02 2650,58 35,1%

Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

823,57 414,19 -49,7%

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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “ORTONA”

Approvato con DM 20.04.2011 G.U. 106 - 9.05.2011 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011

Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Modificato con DM 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

La Denominazione di Origine Controllata “Ortona” bianco e rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti per il rosso dal vitigno Montepulciano almeno al 95%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 5%. Per il bianco il vino deve essere ottenuto da vigneti composti per almeno il 70% da Trebbiano abruzzese e/o toscano più altre vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Abruzzo, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.La zona di produzione dei vini comprende i vigneti siti nel comune di Ortona in provincia di Chieti. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli utilizzati tradizionalmente nella zona.Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel disciplinare. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata è di 14 ton/ha. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Il vino Ortona rosso ha colore rosso rubino, con sfumature violacee e odore vinoso, leggermente speziato. L’Ortona bianco ha colore giallo paglierino, con riflessi verdolini, odore gradevole, delicatamente fruttato. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo è il 12,5% per i vini rossi, 12% per i bianchi.

UVA RIVENDICATA

VINO CERTIFICATO

VINO IMBOTTIGLIATO

Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg) Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg) Variazione percentuale

253370 239356 -5,5%

Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

0 100,4 100%

Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

0 99,96 100%

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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “TERRE TOLLESI” O “TULLUM”

Approvato con D.M. 23.07.2008 G.U. 179 - 1.08.2008Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011

Pubblicato sul sito ufficiale del MipaafSezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 03.10.2012 G.U. 244 - 18.10.2012Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGPModificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

La Denominazione di Origine Controllata “Terre Tollesi” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le tipologie: “Terre Tollesi” bianco; “Terre Tollesi” rosso; “Terre Tollesi” bianco superiore; “Terre Tollesi” passito bianco; “Terre Tollesi” passito rosso; “Terre Tollesi” spumante; “Terre Tollesi” Merlot; “Terre Tollesi” Cabernet; “Terre Tollesi” Passerina; “Terre Tollesi” Sangiovese; “Terre Tollesi” Pecorino, “Terre Tollesi” Falanghina.La zona di produzione dei vini comprende il comune di Tollo in provincia di Chieti. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta e ad un’altitudine di almeno 80 m sul livello del mare. Sono esclusi i terreni di fondovalle.Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel disciplinare. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata per il “Terre Tollesi” oscilla tra 9 e 13 ton/ha in funzione della tipologia. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, al 45% per la tipologia passito. I vini all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle caratteristiche tipiche per ogni tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo è il 12% per il novello, lo spumante e la Falanghina, 12,5% per il bianco, la Passerina e il Sangiovese, 13% per il rosso, il Pecorino, il Merlot, il bianco superiore, il Cabernet, 13,5% per il rosso riserva e 16% per il passito.

UVA RIVENDICATA

VINO CERTIFICATO

VINO IMBOTTIGLIATO

Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg) Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg) Variazione percentuale

219124 206821 -5,6%

Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

1037,63 858,86 -17,3%

Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

824,13 681,59 -17,3%

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DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “TREBBIANO D’ABRUZZO”

Approvato con DPR 28.06.1972 G.U. 221 - 25.08.1972Modificato con DM 23.10.1992 G.U. 254 - 28.10.1992Modificato con DM 24.09.2001 G.U. 240 - 15.10.2001Modificato con DM 6.09.2002 G.U. 218 - 17.09.2002

Modificato con DM 15.05.2003 G.U. 120 - 26.05.2003Modificato con DM 30.10.2007 G.U. 266 - 15.11.2007Modificato con DM 20.11.2009 G.U. 281 - 02.12.2009

Modificato con DM 2.02.2010 G.U. 41 - 19.02.2010Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del MipaafProdotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 22.12.2014 G.U. 10 - 14.01.2015Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP

La denominazione di origine controllata “Trebbiano d’Abruzzo” è riservata ai vini “Trebbiano d’Abruzzo”, “Trebbiano d’Abruzzo” superiore e “Trebbiano d’Abruzzo” riserva.Questi vini DOC sono ottenuti da vigneti contenenti Trebbiano abruzzese e/o Bombino Bianco e/o Trebbiano toscano almeno all’85%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l’intero territorio della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.La zona di produzione di questo vino DOC comprende comuni in provincia di Chieti, dell’Aquila, Pescara e Teramo. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Trebbiano d’Abruzzo” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all’uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata è di 14 ton/ha per il Trebbiano d’Abruzzo, 13 ton/ha per il Trebbiano d’Abruzzo Superiore e 12 ton/ha per il “Trebbiano d’Abruzzo” Riserva. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Questo vino DOC presenta un colore giallo paglierino intenso, odore caratteristico con profumo intenso e delicato, il sapore invece risulta essere asciutto, vellutato, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo varia da 11,50% vol. per il “Trebbiano d’Abruzzo”, 12% vol. per il “Trebbiano d’Abruzzo” superiore e infine 12,50% vol. per il “Trebbiano d’Abruzzo” riserva.

UVA RIVENDICATA

VINO CERTIFICATO

VINO IMBOTTIGLIATO

Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg) Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg) Variazione percentuale

27137043 24344923 -10,3%

Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

128750,52 143179,51 11,2%

Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

91367,49 96925,99 6,1%

Page 10: I vini DO e IG dell’Abruzzo - AGROQUALITAModificato con D.M. 3.10.2012 G.U. 245 - 19.10.2012 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “VILLAMAGNA” Approvato con DM 20.04.2011 G.U. 106 - 09.05.2011

Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGPModificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP

La Denominazione di Origine Controllata “Villamagna” è riservata al vino rosso, anche nella tipologia “riserva”, ottenuta dalle uve provenienti da vigneti che, nell’ambito aziendale, risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 95%.Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino ad un massimo del 5%. La zona di produzione dei vini comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio del comune di Villamagna e parte dei territori confinanti dei comuni di Bucchianico e Vacri. Sono esclusi i terreni esposti a nord nonché quelli con una quota relativa agli alvei dei corsi d’acqua Foro e Serepenne inferiore a 30 m dal punto più basso dell’appezzamento di riferimento. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Villamagna” devono essere quelle normali della zona atte a conferire all’uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata risulta di 12 ton/ha. La resa di uva/vino non deve essere superiore al 70%, mentre la produzione massima di vino è di 84 hl/ha. Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel disciplinare.Il vino DOC Villamagna ha un colore rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento, l’odore fruttato, intenso e caratteristico e il sapore pieno, asciutto e armonico. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari ad almeno 13% vol. e 13,5% per la tipologia riserva.

UVA RIVENDICATA

VINO CERTIFICATO

VINO IMBOTTIGLIATO

Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg) Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg) Variazione percentuale

490265 344804 -29,7%

Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

49 185,86 279,3%

Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

48,93 107,9 120,5%

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INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “COLLI APRUTINI” Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995Modificato con DM 18.01.2006 G.U. 22 -27.01.2006Modificato con DM 18.02.2010 G.U. 60 - 13.03.2010

Modificato con DM 23.07.2010 G.U. 190 - 16.08.2010Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del MipaafProdotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP

L’indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.I vini ad indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Carzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messere Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d’Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossiccia e la frazione di Trignano del comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, in provincia di Teramo.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità. La resa di uva/ha non deve essere superiore a 24 ton/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato e 22 ton/ha per le tipologie con indicazione del vitigno. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. I vini ad indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” all’atto dell’immissione al consumo devono avere caratteristiche tipiche per ogni tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo varia da 10,00% vol. fino a raggiungere il 15% vol. nel rosso passito.

UVA RIVENDICATA

VINO RIVENDICATO

VINO IMBOTTIGLIATO

Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg) Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg) Variazione percentuale

2042350 2254234 10,4%

Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

17409,59 20047,2 15,1%

Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

7530,65 7867,56 4,5%

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INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “COLLI DEL SANGRO” Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995Modificato con DM 18.01.2006 G.U. 22 - 27.01.2006Modificato con DM 18.02.2010 G.U. 59 - 12.03.2010

Modificato con DM 23.07.2010 G.U. 190 - 16.08.2010Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del MipaafProdotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP

L’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.I vini ad indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Torino di Sangro, Paglieta, Atessa, Bomba, Archi, Sant’Eusanio del Sangro, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità. La resa di uva/ha non deve essere superiore a 25 ton/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato e 24 ton/ha per le tipologie con indicazione del vitigno. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. I vini ad indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” all’atto dell’immissione al consumo devono avere caratteristiche tipiche per ogni tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo risulta essere dal 10% vol. al 16% vol. per le tipologie passito.

UVA RIVENDICATA

VINO RIVENDICATO

VINO IMBOTTIGLIATO

Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg) Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg) Variazione percentuale

98000 45110 -54%

Vino rivendicato vendemmia 2012 (hl) Vino rivendicato vendemmia 2013 (hl) Variazione percentuale

1504,1 1060,48 -29,5%

Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

151,4 852,8 463,3%

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INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “COLLINE FRENTANE” Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995Modificato con DM 18.01.2006 G.U. 22 - 27.01.2006Modificato con DM 02.03.2010 G.U. 65 - 19.03.2010

Modificato con DM 23.07.2010 G.U. 190 - 16.08.2010Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del MipaafProdotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP

L’indicazione geografica tipica “Colline Frentane” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Frentane” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica “Colline Frentane” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Archi, Atessa, Altino, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, Sant’Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Treglio, in provincia di Chieti. La resa di uva/ha non deve essere superiore a 26 ton/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato e 24 ton/ha per le tipologie con indicazione del vitigno. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Frentane” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le caratteristiche tipiche per ogni tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo varia da 10,00% vol. a 16% vol. per il passito.

UVA RIVENDICATA

VINO RIVENDICATO

VINO IMBOTTIGLIATO

Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg) Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg) Variazione percentuale

308110 192450 -37,5%

Vino rivendicato vendemmia 2012 (hl) Vino rivendicato vendemmia 2013 (hl) Variazione percentuale

2696,8 1539,60 -42,9%

Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

2129,67 1323,9 -37,8%

Page 14: I vini DO e IG dell’Abruzzo - AGROQUALITAModificato con D.M. 3.10.2012 G.U. 245 - 19.10.2012 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “COLLINE PESCARESI” Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995Modificato con DM 18.01.2006 G.U. 22 - 27.01.2006Modificato con DM 18.02.2010 G.U. 56 - 09.03.2010

Modificato con DM 23.07.2010 G.U. 190 - 16.08.2010Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 28.11.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione del disciplinare) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

L’indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” comprende le aree collinari dell’intero territorio amministrativo della provincia di Pescara, nella regione Abruzzo. La resa di uva/ha non deve essere superiore a 24 ton/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato e 22 ton/ha per le tipologie con indicazione del vitigno. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” all’atto dell’immissione al consumo devono avere caratteristiche tipiche per ogni tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo varia da 10,5%vol a 16%vol.

UVA RIVENDICATA

VINO RIVENDICATO

VINO IMBOTTIGLIATO

Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg) Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg) Variazione percentuale

3853955 4792593 24,3%

Vino rivendicato vendemmia 2012 (hl) Vino rivendicato vendemmia 2013 (hl) Variazione percentuale

34113,44 43058,73 26,2%

Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

25754,23 21624,08 -16%

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INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “COLLINE TEATINE” Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995Modificato con DM 18.01.2006 G.U. 22 - 27.01.2006Modificato con DM 18.02.2010 G.U. 58 - 11.03.2010

Modificato con DM 23.07.2010 G.U. 190 - 16.08.2010Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 30.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

L’indicazione geografica tipica “Colline Teatine” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Teatine” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colline Teatine”, comprende l’area collinare dell’intero territorio amministrativo dei comuni di Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Filetto, Francavilla al mare, Guardiagrele, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, S. Giovanni Teatino, San Martino sulla Marruccina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna, in provincia di Chieti.La resa di uva/ha non deve essere superiore a 26 ton/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato e 24 ton/ha per le tipologie con indicazione del vitigno. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare l’indicazione geografica tipica.I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Teatine” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le caratteristiche tipiche per ogni tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo varia dal 10% vol. al 16% vol. nel passito.

UVA RIVENDICATA

VINO RIVENDICATO

VINO IMBOTTIGLIATO

Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg) Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg) Variazione percentuale

1094963 1215671 11

Vino rivendicato vendemmia 2012 (hl) Vino rivendicato vendemmia 2013 (hl) Variazione percentuale

916877,6 986536,8 11,1

Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

3297,8 2874,44 -12,8%

Page 16: I vini DO e IG dell’Abruzzo - AGROQUALITAModificato con D.M. 3.10.2012 G.U. 245 - 19.10.2012 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “DEL VASTESE” o “HISTONIUM”

Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995Modificato con DM 18.01.2006 G.U. 22 - 27.01.2006Modificato con DM 18.02.2010 G.U. 58 - 11.03.2010

Modificato con DM 23.07.2010 G.U. 190 - 16.08.2010Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

L’indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante e novello. I vini ad indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Casalbordino, Carpineto Sinello, Carunchio, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Salvo, Scerni, Vasto, Villalfonsina, in provincia di Chieti.La resa di uva/ha non deve essere superiore a 29 ton/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato e 24 ton/ha per le tipologie con indicazione del vitigno. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. I vini ad indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le caratteristiche tipiche per ogni tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo varia dal 10% vol. al 16% vol. nel passito.

UVA RIVENDICATA

VINO RIVENDICATO

VINO IMBOTTIGLIATO

Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg) Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg) Variazione percentuale

93887 116504 24,1%

Vino rivendicato vendemmia 2012 (hl) Vino rivendicato vendemmia 2013 (hl) Variazione percentuale

751,1 932,03 24,1

Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

326,85 322,8 -1,2%

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INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “TERRE AQUILANE” O “TERRE DE L’AQUILA”

Approvato con DM 06.06.2008 G.U. 142 - 19.06.2008Modificato con DM 03.08.2010 G.U. 191 - 17.08.2010

Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 23.10.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

(concernente correzione del disciplinare) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

L’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito; rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosato, anche nella tipologia frizzante; Chardonnay, Cococciola, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah. I vini ad indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia de L’Aquila, nella regione Abruzzo. La resa di uva/ha non deve essere superiore a 19 ton/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato e 17 ton/ha per le tipologie con indicazione del vitigno. La resa massima delle uve in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale la resa vino/uve fresche non deve essere superiore al 50%. I vini all’atto dell’immissione al consumo devono avere caratteristiche tipiche per ogni tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo varia da 11,00% vol. a 16% vol.

UVA RIVENDICATA

VINO RIVENDICATO

VINO IMBOTTIGLIATO

Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg) Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg) Variazione percentuale

198400 266355 34,2%

Vino rivendicato vendemmia 2012 (hl) Vino rivendicato vendemmia 2013 (hl) Variazione percentuale

1651 3041,3 84,2%

Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

550,02 923,07 67,8%

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INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “TERRE DI CHIETI” Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995Modificato con DM 18.01.2006 G.U. 22 - 27.01.2006Modificato con DM 18.02.2010, G.U. 59 - 12.03.2010Modificato con DM 23.07.2010 G.U. 190 - 16.08.2010

Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGPModificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

L’indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” è riservata ai seguenti vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.I vini ad indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Chieti, nella regione Abruzzo. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa di uva/ha non deve essere superiore a 26 ton/ha per le tipologie bianco, 24 ton/ha per le tipologie rosso e rosato e 22 ton/ha per le tipologie con indicazione del vitigno. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. I vini ad indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le caratteristiche tipiche di ogni tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale varia da 10%vol. a 16% vol.

UVA RIVENDICATA

VINO RIVENDICATO

VINO IMBOTTIGLIATO

Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg) Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg) Variazione percentuale

28785495 28533470 -0,9%

Vino rivendicato vendemmia 2012 (hl) Vino rivendicato vendemmia 2013 (hl) Variazione percentuale

275150,15 265447,68 -3,5%

Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale

117861,05 104450,27 -11,4%

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