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I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE:
UNA BREVE INTRODUZIONE
Università di Bergamo, 16 maggio 2017
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
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Per tutelare e valorizzare la proprietà intellettuale ci si può
avvalere, nei casi in cui ciò è possibile, di alcuni strumenti
giuridici, chiamati privative, che permettono di sfruttare sul
mercato la proprietà intellettuale in regime di favore.
Esiste un numero limitato di privative, quindi non tutto può
essere protetto attraverso privative. La regola è che al di fuori
delle privative esiste il regime della libera concorrenza.
Privative di proprietà intellettuale
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Codice della Proprietà Industriale - D.lgs. n. 30 del
10.02.2005 (“CPI”)
1. Invenzioni: brevetto; modello di utilità.
2. Elementi distintivi e forma di un prodotto:
marchio; design.
Privative di proprietà industriale
10/05/2016
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Possono costituire oggetto di brevetto le
invenzioni nuove che implicano
un’attività inventiva e sono atte ad avere
un’applicazione industriale.
Consente di tutelare gli aspetti tecnici di
prodotti o procedimenti nuovi e in
qualsiasi settore della tecnica.
Brevetto
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Novità
L’invenzione non deve essere compresa nello stato della
tecnica (ovvero tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico). Ogni
divulgazione può rendere il brevetto nullo.
Originalità
L’invenzione non deve risultare evidente ad un esperto (medio)
del ramo.
Industrialità
L’invenzione deve poter avere un'applicazione industriale (ripetitività del processo di fabbricazione per un numero non finito di volte con risultati
costanti).
Liceità
Contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume.
Requisiti di brevettabilità
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Il brevetto attribuisce al titolare il diritto
all’uso esclusivo dell’invenzione brevettata
nel territorio di brevettazione.
Durata: 20 anni dalla data di deposito del
titolo.
Brevetto
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Brevetto che protegge un’innovazione tecnologica, ovvero
nuove conformazioni di prodotti atte a fornire particolare
comodità di applicazione o di impiego a macchine, loro parti,
utensili, oggetti di uso in genere.
Requisiti: novità, attività inventiva e applicazione industriale (gli
stessi dei brevetti di invenzione, ma ad un livello inferiore).
Durata: 10 anni dalla data di deposito.
Modelli di utilità
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Strumento di comunicazione tra l’impresa ed i
consumatori e parte importante del patrimonio
dell’azienda:
• apposto sul prodotto permette di distinguere un prodotto
da altri prodotti uguali o simili (funzione distintiva);
• con l’uso, la pubblicità, le pratiche commerciali ecc. si
arricchisce di significati e comunica ulteriori informazioni
al prodotto (funzione informativa);
• collettore di clientela (funzione attrattiva e
suggestiva).
Marchio
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Possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente
• le parole, compresi i nomi di persone,
• i disegni,
• le lettere,
• le cifre,
• i suoni,
• la forma del prodotto o della confezione di esso,
• le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano
atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da
quelli di altre imprese.
Marchio
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Novità
Marchio diverso da marchi altrui anteriori usati per prodotti
uguali o affini.
Capacità distintiva
Non possono essere registrati come marchi i “segni privi
di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti
esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti
o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si
riferiscono”.
Eccezione
I segni che a seguito dell’uso che ne sia stato fatto,
abbiano acquistato carattere distintivo (ad es. Il Giornale).
Requisiti di concessione
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Liceità
Marchio non contrario alla legge, all’ordine pubblico e al
buon costume.
Requisiti di concessione
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Principio di territorialità e di specialità.
Marchi che godono di rinomanza, tutela extramerceologica.
Limiti alla registrazione: nomi altrui (se non lede fama e
decoro o non sono notori), ritratto, segni “notori”, opere tutelate
dal diritto d’autore.
Durata: 10 anni (rinnovabili all’infinito).
Marchi collettivi (Regolamento).
Marchi
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Marchio di fatto
Il diritto di esclusiva
• si acquisisce con l’uso,
• è limitato ai soli prodotti sui quali viene usato e al
territorio in cui è usato e conosciuto,
• cessa con il cessare dell’uso,
• rende possibile la coesistenza con marchi confondibili o
usati successivamente; in caso di conflitto, l’utilizzatore
ha l’onere di provare l’uso attuale e l’estensione
(merceologica e territoriale) del segno.
Marchi
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Tutela delle caratteristiche estetiche di un prodotto
• Protezione nazionale:
Es. solo per il territorio italiano o con una domanda per ogni
Stato.
• Protezione comunitaria:
una domanda per tutti i Paesi dell'Unione Europea.
Durata: 5 anni rinnovabili fino a 25 anni.
Design
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Novità
Nessun design identico deve essere stato divulgato in
precedenza.
Carattere individuale
Un design ha carattere individuale se l'impressione generale
che suscita nell'utilizzatore informato è diversa dall'impressione
suscitata da qualsiasi design che sia stato divulgato prima della
data di presentazione della domanda di registrazione.
Requisiti per la protezione
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Legge sul diritto d’autore: L. n. 633 del 22.04.1941 (“LDA”)
Art. 1 LDA: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere
dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al
teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la
forma di espressione”.
Art. 2 LDA: “In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,
religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e
le composizioni musicali, ...; 3) le opere coreografiche ...; 4) le
opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, ...;
Diritti d’autore
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5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte
cinematografica ...; 7) le opere fotografiche ....; 8) i programmi
per elaboratore....; 9) le banche di dati ..., intese come raccolte
di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili .... La
tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto ...
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé
carattere creativo e valore artistico”.
Diritti d’autore
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• Il diritto sorge dalla creazione senza formalità di
registrazione.
• Idea v. Espressione: no tutela di idea o informazioni.
• Forma di espressione: no formalità per esistenza tutela.
Diritto d’autore
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• Diritti patrimoniali - esclusivi di utilizzazione economica
- generalmente previsto compenso
- eccezioni: libere utilizzazioni
• Diritti morali - paternità
- integrità
- inedito
- ritiro opera dal commercio
Diritti d’autore
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Diritti patrimoniali di utilizzazione economica
• Pubblicazione
• Riproduzione
• Esecuzione in pubblico
• Diffusione, comunicazione al pubblico
• Messa a disposizione del pubblico
• Distribuzione, noleggio e prestito
• Elaborazione, adattamento, traduzione
Diritti d’autore
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Design:
la parte estetica
di una forma, un
pattern, colori o
combinazioni di
colori
Marchi:
Segni (disegni, lettere, font, loghi o
forme) apposti su prodotti o servizi
Brevetti:
Nuovi aspetti tecnici
Diritto d’autore:
Tutela le creazioni
letterarie, scientifiche,
artistiche/musicali
(pubblicità, forme con
particolari caratteristiche)
Pubblicità: Campagne pubblicitarie
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Diritti di proprietà industriale: un caso pratico
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Design: la
forma del
prodotto
Marchio:
Black Opium
Payoff: Brand: Yves Saint Laurent
Brevetto:
Materiali o formula
Diritti di proprietà industriale: un caso pratico
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Look and feel, format, layout Sito Internet, domain name
Profumo Testimonial
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Diritti di proprietà industriale: un caso pratico