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I CONTRATTI TIPICI I CONTRATTI TIPICI

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Page 1: I CONTRATTI TIPICI. LA COMPRAVENDITA 1470. Nozione. 1. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il

I CONTRATTI TIPICII CONTRATTI TIPICI

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LA COMPRAVENDITALA COMPRAVENDITA

1470. Nozione. — 1. La vendita è il 1470. Nozione. — 1. La vendita è il contratto che ha per oggetto il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un diritto verso il corrispettivo di un prezzo (c. 1350 n. 1, 1376 ss., 18621 prezzo (c. 1350 n. 1, 1376 ss., 18621 , 2751-bis n. 4 e 5)., 2751-bis n. 4 e 5).

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E’ un contratto E’ un contratto CONSENSUALECONSENSUALE Il Il PREZZOPREZZO è un ELEMENTO è un ELEMENTO

ESSENZIALE. Deve essere ESSENZIALE. Deve essere determinatodeterminato o o determinabiledeterminabile, , altrimenti il contratto è nullo. V. artt. altrimenti il contratto è nullo. V. artt. 1473 – 1474 1473 – 1474

E’ un contratto ad E’ un contratto ad EFFETTI REALIEFFETTI REALI

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Ipotesi di VENDITA ad EFFICACIA Ipotesi di VENDITA ad EFFICACIA OBBLIGATORIAOBBLIGATORIA

Il venditore si obbliga a procurare Il venditore si obbliga a procurare l’acquisto al compratore.l’acquisto al compratore.

a)a) VENDITA DI COSE GENERICHE art. VENDITA DI COSE GENERICHE art. 1378. es. stoffa1378. es. stoffa

b)b) VENDITA ALTERNATIVAVENDITA ALTERNATIVA

c)c) VENDITA DI COSA FUTURA art. 1472VENDITA DI COSA FUTURA art. 1472

d)d) VENDITA di COSA ALTRUI art. 1478VENDITA di COSA ALTRUI art. 1478

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OBBLIGAZIONI del VENDITOREOBBLIGAZIONI del VENDITORE

1476. 1. Le obbligazioni principali del 1476. 1. Le obbligazioni principali del venditore sono:venditore sono:

1) quella di consegnare la cosa al 1) quella di consegnare la cosa al compratore (c. 11822 , 1183, 1477, 1510);compratore (c. 11822 , 1183, 1477, 1510);

2) quella di fargli acquistare la proprietà 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto (c. 1285, effetto immediato del contratto (c. 1285, 1376, 1377, 1378, 1472, 1478);1376, 1377, 1378, 1472, 1478);

3) quella di garantire il compratore dal 3) quella di garantire il compratore dal l'evizione (c. 1483 ss.) e dai vizi della cosa l'evizione (c. 1483 ss.) e dai vizi della cosa (c. 1490 ss. ).(c. 1490 ss. ).

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La GARANZIA per EVIZIONELa GARANZIA per EVIZIONE

1483. Evizione totale della cosa. — 1483. Evizione totale della cosa. — 1. Se il compratore (c. 797, 11972 , 1. Se il compratore (c. 797, 11972 , 1553, 2254, 2921, 2927)subisce 1553, 2254, 2921, 2927)subisce l'evizione totale della cosa per effetto l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno (c. 1223 ss.) a risarcirlo del danno (c. 1223 ss.) a norma dell'art. 1479.norma dell'art. 1479.

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1485. Chiamata in causa del 1485. Chiamata in causa del venditore. — 1. Il compratore venditore. — 1. Il compratore convenuto da un terzo che pretende di convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore (p.c. chiamare in causa il venditore (p.c. 106). Qualora non lo faccia e sia 106). Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in condannato con sentenza passata in giudicato (p.c. 324), perde il diritto alla giudicato (p.c. 324), perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.respingere la domanda.

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1487. Modificazione o esclusione 1487. Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia. — 1. I convenzionale della garanzia. — 1. I contraenti possono aumentare o diminuire contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.garanzia alcuna.

2. Quantunque sia pattuita l'esclusione 2. Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo per l'evizione derivante da un fatto suo proprio (c. 7972). È nullo ogni patto proprio (c. 7972). È nullo ogni patto contrario (c. 12661 , 1375, 1489).contrario (c. 12661 , 1375, 1489).

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La GARANZIA per i VIZILa GARANZIA per i VIZI

VIZI della COSA: imperfezioni o VIZI della COSA: imperfezioni o alterazioni del bene dovute alla sua alterazioni del bene dovute alla sua produzione o alla sua conservazione.produzione o alla sua conservazione.

Come la garanzia per evizione, si Come la garanzia per evizione, si tratta di una garanzia tratta di una garanzia ex legeex lege..

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1490. Garanzia per i vizi della cosa 1490. Garanzia per i vizi della cosa venduta. — 1. Il venditore è tenuto a venduta. — 1. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (c. 1578, 1667, 1698, apprezzabile il valore (c. 1578, 1667, 1698, 2226, 2254, 29221).2226, 2254, 29221).

2. Il patto con cui si esclude o si limita la 2. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (c. 1229, 1579).cosa (c. 1229, 1579).

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1491. Esclusione della garanzia. — 1491. Esclusione della garanzia. — 1. Non è dovuta la garanzia se al 1. Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da dichiarato che la cosa era esente da vizi (c. 1579).vizi (c. 1579).

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Actio redhibitoriaActio redhibitoria ed ed Actio Actio aestimatoria.aestimatoria.

1492. Effetti della garanzia. — 1. 1492. Effetti della garanzia. — 1. Nei casi indicati dall'art. 1490 il Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (c. scelta la risoluzione del contratto (c. 1453 ss. ) ovvero la riduzione del 1453 ss. ) ovvero la riduzione del prezzo (c. 1668), salvo che, per prezzo (c. 1668), salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.risoluzione.

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1495. Termini e condizioni per l'azione. — 1. Il 1495. Termini e condizioni per l'azione. — 1. Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore (c. 17451 , 21121)entro denunzia i vizi al venditore (c. 17451 , 21121)entro otto giorni dalla scoperta (c. 1511), salvo il diverso otto giorni dalla scoperta (c. 1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti (c. 2965) o dalla legge termine stabilito dalle parti (c. 2965) o dalla legge (c. 1511, 1512, 1522).(c. 1511, 1512, 1522).

2. La denunzia non è necessaria se il venditore ha 2. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

3. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno 3. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia (c. 14424 , 14492), sempre far valere la garanzia (c. 14424 , 14492), purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.dell'anno dalla consegna.

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1497. Mancanza di qualità. — 1. Quando la 1497. Mancanza di qualità. — 1. Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (c. 1453 ss.), purché il difetto inadempimento (c. 1453 ss.), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.dagli usi.

2. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione 2. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.stabilite dall'art. 1495.

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Aliud pro alioAliud pro alio

Si distingue dalla garanzia per vizi o per Si distingue dalla garanzia per vizi o per difetto delle qualità promesse od difetto delle qualità promesse od essenziali.essenziali.

Consegna di un bene radicalmente Consegna di un bene radicalmente diverso da quello previsto nel contratto.diverso da quello previsto nel contratto.

Si applica la disciplina della risoluzione Si applica la disciplina della risoluzione del contratto = non ci sono termini di del contratto = non ci sono termini di decadenza o di prescrizione.decadenza o di prescrizione.

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OBBLIGAZIONI del OBBLIGAZIONI del COMPRATORECOMPRATORE

1498. Pagamento del prezzo. — 1. Il 1498. Pagamento del prezzo. — 1. Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto (c. termine e nel luogo fissati dal contratto (c. 2817 n. 1).2817 n. 1).

2. In mancanza di pattuizione e salvi gli 2. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue (c. 1510, 1528).questa si esegue (c. 1510, 1528).

3. Se il prezzo non si deve pagare al 3. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore (c. 1182).fa al domicilio del venditore (c. 1182).

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Vendita con patto di riscattoVendita con patto di riscatto

Vendita sottoposta a condizione Vendita sottoposta a condizione risolutiva potestativa.risolutiva potestativa.

Il venditore può riservarsi il diritto di Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi.prezzo e i rimborsi.

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1503. Esercizio del riscatto. — 1. Il venditore decade 1503. Esercizio del riscatto. — 1. Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato (c. dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato (c. 1501) non comunica al compratore la dichiarazione di 1501) non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.vendita.

2. Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di 2. Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale (c. 1209 ss.) qualora non ne faccia offerta reale (c. 1209 ss.) entro otto giorni dalla scadenza del termine.entro otto giorni dalla scadenza del termine.

3. Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di 3. Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità (c. 1350, 2653 n. 3, 2691).nullità (c. 1350, 2653 n. 3, 2691).

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1501. Termini. — 1. Il termine per il 1501. Termini. — 1. Il termine per il riscatto non può essere maggiore di riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili due anni nella vendita di beni mobili (c. 1510 ss.) e di cinque anni in (c. 1510 ss.) e di cinque anni in quella di beni immobili (c. 1537 ss.). quella di beni immobili (c. 1537 ss.). Se le parti stabiliscono un termine Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello maggiore, esso si riduce a quello legale.legale.

2. Il termine stabilito dalla legge è 2. Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.perentorio e non si può prorogare.

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IL MUTUOIL MUTUO

IL MUTUO E’ IL CONTRATTO CON IL MUTUO E’ IL CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE CONSEGNA IL QUALE UNA PARTE CONSEGNA ALL’ALTRA UNA DETERMINATA ALL’ALTRA UNA DETERMINATA QUANTITA’ DI DENARO O DI QUANTITA’ DI DENARO O DI ALTRE COSE FUNGIBILI, E ALTRE COSE FUNGIBILI, E L’ALTRA SI OBBLIGA A L’ALTRA SI OBBLIGA A RESTITUIRE COSE DELLA STESSA RESTITUIRE COSE DELLA STESSA SPECIE E QUALITA’.SPECIE E QUALITA’.

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CaratteristicheCaratteristiche

CONTRATTO REALE AD EFFETTI CONTRATTO REALE AD EFFETTI REALIREALI

CONTRATTO ONEROSO, salvo diversa CONTRATTO ONEROSO, salvo diversa volontà delle parti.volontà delle parti.

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INTERESSIINTERESSI

1815. Interessi. — 1. Salvo diversa 1815. Interessi. — 1. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.disposizioni dell'art. 1284.

2. Se sono convenuti interessi 2. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (1).sono dovuti interessi (1).

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1820. Mancato pagamento degli 1820. Mancato pagamento degli interessi. — 1. Se il mutuatario non interessi. — 1. Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto chiedere la risoluzione del contratto (c. 1455).(c. 1455).

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1822. Promessa di mutuo. — 1. Chi 1822. Promessa di mutuo. — 1. Chi ha promesso di dare a mutuo può ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee e non gli sono offerte idonee garanzie (c. 1461).garanzie (c. 1461).

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MUTUO vs. MUTUO di SCOPOMUTUO vs. MUTUO di SCOPO

MUTUO DI SCOPO MUTUO DI SCOPO Figura di Figura di elaborazione dottrinale. Secondo la elaborazione dottrinale. Secondo la Cassazione mutuo e mutuo di scopo si Cassazione mutuo e mutuo di scopo si distinguerebbero: a) modalità di distinguerebbero: a) modalità di perfezionamento (reale – consensuale); perfezionamento (reale – consensuale); b) effetti (mutuo di scopo oltre che b) effetti (mutuo di scopo oltre che restituzione del capitale e degli restituzione del capitale e degli interessi anche realizzazione dello interessi anche realizzazione dello scopo previsto); c) causa.scopo previsto); c) causa.

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La FIDEIUSSIONELa FIDEIUSSIONE

Garanzia personale (mediante tutto il Garanzia personale (mediante tutto il patrimonio patrimonio exex art. 2740 c.c.) art. 2740 c.c.)

DEFINIZIONEDEFINIZIONE art. 1936: E’ fideiussore art. 1936: E’ fideiussore colui che, obbligandosi personalmente colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione l’adempimento di un’obbligazione altrui.altrui.

FORMA: in modo espressoFORMA: in modo espresso PARTI: creditore e terzo fideiussorePARTI: creditore e terzo fideiussore

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CaratteristicheCaratteristiche L’obbligazione fideiussoria è L’obbligazione fideiussoria è accessoriaaccessoria

rispetto all’obbligazione principale.rispetto all’obbligazione principale. Obbligazione solidale salvo che non sia Obbligazione solidale salvo che non sia

prevista in contratto la preventiva prevista in contratto la preventiva escussione del debitore principale.escussione del debitore principale.

La garanzia non può eccedere quanto La garanzia non può eccedere quanto dovuto dal debitore principale. (nullità dovuto dal debitore principale. (nullità parziale).parziale).

Eccezioni opponibili dal fideiussore: tutte Eccezioni opponibili dal fideiussore: tutte quelle opponibili dal debitore principale quelle opponibili dal debitore principale tranne quella derivante dalla sua incapacità.tranne quella derivante dalla sua incapacità.

Diritto di regresso.Diritto di regresso.

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Figure affiniFigure affini

FIDEIUSSIONE FIDEIUSSIONE OMNIBUSOMNIBUS LETTERE di LETTERE di PATRONAGEPATRONAGE