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Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma Pagina 1 di 58 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO.............................................. 3 GESTIONE DEL PERSONALE – Revisione 01.33.40 UPD. 9.2015 ............................................... 4 Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE .............................................................................................. 4 Quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) ......................................................................................... 6 Fondo di solidarietà - Personale dipendente imprese del credito........................................................... 18 Rappresentanza sindacale ...................................................................................................................... 24 Interventi vari ......................................................................................................................................... 27 Busta paga ................................................................................................................................... 27 Rilevazione costi e salari ............................................................................................................. 31 Scheda anagrafica dipendente ..................................................................................................... 33 Parametri azienda ........................................................................................................................ 35 Tabella dati C.I.G./C.I.G.S.......................................................................................................... 35 Acquisizione presenze ................................................................................................................. 35 Addizionale regionale ABRUZZO.............................................................................................. 36 CASSA EDILE – Rev. 01.33.40 UPDATE 9.2015 ............................................................................. 37 Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE ............................................................................................ 37 SCADENZE PERIODICHE – Revisione 01.33.40 UPD. 9.2015 .................................................... 40 Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE ............................................................................................ 40 IRAP 2015.............................................................................................................................................. 41 GESTIONE PARASUBORDINATI – Revisione 01.33.40 UPD. 9.2015 ........................................ 42 Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE ............................................................................................ 42 Interventi vari ......................................................................................................................................... 43 Addizionale regionale ABRUZZO.............................................................................................. 43 MENSILIZZAZIONE TELEMATICA – Rev. 01.24.40 UPDATE 9.2015 ..................................... 45 Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE ............................................................................................ 45 Archivi mensilizzazione telematica ....................................................................................................... 45 Quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) ....................................................................................... 46 Fondo di solidarietà - Personale dipendente imprese del credito........................................................... 51

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Page 1: Gruppo Buffetti S.p.A. - linformatica.it · circolare INPS n. 82 del 23/04/2015 ... inquadrati con i CSC 10106 e 50102; 3. Lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto

Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma

Pagina 1 di 58

VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO..............................................3

GESTIONE DEL PERSONALE – Revisione 01.33.40 UPD. 9.2015 ...............................................4

Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE ..............................................................................................4

Quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) .........................................................................................6

Fondo di solidarietà - Personale dipendente imprese del credito...........................................................18

Rappresentanza sindacale ......................................................................................................................24

Interventi vari .........................................................................................................................................27

Busta paga ...................................................................................................................................27

Rilevazione costi e salari .............................................................................................................31

Scheda anagrafica dipendente .....................................................................................................33

Parametri azienda ........................................................................................................................35

Tabella dati C.I.G./C.I.G.S..........................................................................................................35

Acquisizione presenze.................................................................................................................35

Addizionale regionale ABRUZZO..............................................................................................36

CASSA EDILE – Rev. 01.33.40 UPDATE 9.2015.............................................................................37

Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE ............................................................................................37

SCADENZE PERIODICHE – Revisione 01.33.40 UPD. 9.2015 ....................................................40

Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE ............................................................................................40

IRAP 2015..............................................................................................................................................41

GESTIONE PARASUBORDINATI – Revisione 01.33.40 UPD. 9.2015........................................42

Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE ............................................................................................42

Interventi vari .........................................................................................................................................43

Addizionale regionale ABRUZZO..............................................................................................43

MENSILIZZAZIONE TELEMATICA – Rev. 01.24.40 UPDATE 9.2015.....................................45

Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE ............................................................................................45

Archivi mensilizzazione telematica .......................................................................................................45

Quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) .......................................................................................46

Fondo di solidarietà - Personale dipendente imprese del credito...........................................................51

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Rappresentanza sindacale ......................................................................................................................53

Allineamento versione 3.1 documento tecnico UniEmens ....................................................................57

Interventi vari .........................................................................................................................................58

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VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

Modulo Versione corrente Versione minima Modulo base 02.73.70 02.73.00

Gestione del personale 01.33.40 01.33.22

Gestione agricoli 01.33.40 01.33.22

Presenze/Libro unico per aziende 01.33.40 01.33.22

Cassa edile 01.33.40 01.33.22

Cassa marittima 01.33.40 01.33.22

Lavoratori a domicilio 01.33.40 01.33.22

PAG – Lavoratori dello spettacolo 01.33.30 01.33.10

Scadenze periodiche 01.33.40 01.33.22

Gestione parasubordinati 01.33.40 01.33.22

SUB – Lavoratori dello spettacolo 01.31.30 01.31.10

Budget del personale 01.28.30 01.28.00

Comunicazioni agli enti 01.26.40 01.26.22

Mensilizzazione telematica 01.24.40 01.24.22

Denuncia mensile analitica 01.33.30 01.33.20

Il Codice identificativo dell’Aggiornamento è 20261508A

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GESTIONE DEL PERSONALE – Revisione 01.33.40 UPD. 9.2015

Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE Di seguito si elencano i lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell’ordine riportato,

dopo aver eseguito il presente aggiornamento:

1. Adeguamento archivi;

2. Aggiornamento tabelle.

Adeguamento archivi A seguire le principali fasi di adeguamento: Manutenzione Motivazione

Tabella indici

ISTAT

Inserito l’indice ISTAT di Marzo (0,375000).

Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Adeguamenti

Archivi paghe

Aggiornamento tabelle Sono stati predisposti i seguenti aggiornamenti tabellari:

Motivazione

Codici DM10 Inseriti i codici DM10 previsti dall’allegato al documento tecnico

dell’UnieEmens versione 3.0.3 e 3.1.

Tabella causali Ripassate le causali di seguito:

• 928 – Qu.I.R. del mese;

• 931 – Qu.I.R. mese prec. finanziato.

necessarie per la gestione dell’erogazione del TFR in busta paga

Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Aggiornamenti

Tabelle

Attenzione!! E’ possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche.

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Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.

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Quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.)

Commi da 26 a 34, art. 1 Legge 190/2014 (Legge stabilità 2015) e

circolare INPS n. 82 del 23/04/2015 Premessa La suddetta legge prevede, per i lavoratori dipendenti, la possibilità di aver

liquidato mensilmente il trattamento di fine rapporto maturando dal 1°

maggio 2015 al giugno 2018.

L’articolo 1, comma 26, della legge di stabilità 2015, dispone che i

lavoratori dipendenti del settore privato possono richiedere ai rispettivi

datori di lavoro, in via sperimentale in relazione ai periodi di paga

decorrenti dal 1° maggio 2015 al 30 giugno 2018, di percepire la quota

maturanda di cui all’articolo 2120 del codice civile come quota integrativa

della retribuzione (Qu.I.R.), nei limiti e alle condizioni fissate dal decreto

attuativo.

A chi spetta Hanno diritto a richiedere la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i

lavoratori dipendenti da un datore di lavoro del settore privato, con rapporto

di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi con il medesimo datore

di lavoro, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR, ad eccezione dei

seguenti:

1. Lavoratori dipendenti domestici;

2. Lavoratori dipendenti del settore agricolo. Nell’ambito della predetta

nozione vanno inclusi tutti i lavoratori subordinati del settore a

prescindere dalla specifica qualifica (operai, impiegati, dirigenti, ecc.).

Si ricorda che, ai fini previdenziali, i datori di lavoro agricoli sono

inquadrati con i CSC 10106 e 50102;

3. Lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo

nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di

secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero

l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi. Si tratta, ad

esempio, dei marittimi componenti gli equipaggi delle navi in regime di

legge n. 413/1984, nonché dei lavoratori dell’edilizia per i quali il TFR

è accantonato presso le Casse Edili. Parimenti, l’esclusione opera con

riferimento ai dipendenti delle società esercenti attività di riscossione

delle imposte dirette, che risultano destinatari della specifica normativa

di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni,

nonché dei lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza per il personale

addetto alla gestione delle imposte di consumo (cd. fondo dazieri);

4. Lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure

concorsuali;

5. Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel

registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui

all’art. 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive

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modificazioni e integrazioni (di seguito, anche “Legge fallimentare”);

6. Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il

Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’art.

67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;

7. Lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle

disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di

integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione

dell’integrazione straordinaria stessa. Detta esclusione opera

limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità produttiva interessata

dai predetti interventi e in relazione al periodo di durata stabilito

nell’ambito dei provvedimenti ministeriali;

8. Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un

accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui

all’art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n.3.

Sono, altresì, esclusi dalla possibilità di richiedere l’erogazione mensile

della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR

come garanzia di contratti di finanziamento stipulati. Difatti, nell’ambito di

contratti di finanziamento, il lavoratore e l’ente mutuante possono

prevedere che, nel caso di risoluzione o di scadenza del contratto di lavoro

prima della totale restituzione del prestito, il recupero delle somme non

restituite sia effettuato attraverso l’utilizzo del TFR, per cui il datore di

lavoro è chiamato a detrarre dal TFR spettante al lavoratore l’importo del

debito residuo del contratto di finanziamento ed a versare detto importo

all’ente mutuante. Va rilevato che, nelle situazioni sopra descritte, la

preclusione di accesso alla Qu.I.R. opera fino alla notifica, da parte del

mutuante, dell’estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

Fatte salve le esclusioni sopra riportate, sul piano generale possono optare

per la liquidazione mensile della Qu.I.R. anche i dipendenti che, in

conseguenza della scelta operata a seguito della riforma della destinazione

del TFR, hanno aderito, sulla base di modalità tacite o esplicite, alle forme

pensionistiche complementari ovvero coloro il cui TFR è versato al fondo

per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti

di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. costituito ai sensi dell’art. 1, comma

755, della legge n. 296/2006 (“Fondo di tesoreria”).

Nei confronti dei lavoratori che non esercitano l’opzione volta a ottenere la

Qu.I.R., ovvero per coloro che non hanno le caratteristiche per accedervi,

resta confermata, in materia di TFR, la disciplina prevista dall’art. 2120

c.c., così come modificata dalla legge n. 296/2006 e dal d.lgs. n. 252/2005 e

dalle relative disposizioni amministrative.

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Requisiti del richiedente

Come già anticipato, ai fini del diritto alla liquidazione della Qu.I.R., il

lavoratore deve avere in essere un rapporto di lavoro subordinato con un

datore di lavoro privato da almeno sei mesi.

Per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro necessaria per il diritto

alla liquidazione della Qu.I.R., si sottolinea che si tratta di anzianità di

lavoro minima maturata presso il medesimo datore di lavoro, per cui la

successione di rapporti di lavoro azzera l’anzianità di servizio. Alla predetta

regola fanno eccezione le fattispecie nell’ambito delle quali, pur mutando il

datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità. Ci si

riferisce, in particolare, alla cessione del contratto di lavoro in forma

individuale ai sensi dell’art. 1406 c.c.., nonché alle variazioni di datore di

lavoro per effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo di

azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c..

Oltre al possesso dei citati requisiti soggettivi, è altresì necessario, come già

anticipato, che ricorra il requisito, di natura oggettiva, dell’assenza di

disposizione del TFR, da parte del lavoratore, a garanzia di contratti di

finanziamento.

Si sottolinea come, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Dpcm, l’accertamento

della sussistenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi e oggettivi per il

diritto alla liquidazione mensile della Qu.I.R. è operato dal datore di lavoro,

anche con riferimento all’esistenza di pattuizioni che vincolano il TFR a

garanzia di contratti di finanziamento stipulati dal lavoratore, purché le

medesime gli siano state notificate dal lavoratore ovvero dall’ente

mutuante.

Misura della Qu.I.R.

La Qu.I.R. è pari alla misura della quota maturanda del TFR determinata

secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto

della detrazione operata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3, ultimo

comma, della legge n. 297/282 (0,50%), per il finanziamento dell’aumento

dell’aliquota contributiva IVS a partire dall’1.07.1982 (0,30%) e

dall’1.01.1983 (0,20%), ove detto contributo risulti dovuto e non oggetto di

agevolazioni contributive. Nel merito, si ricorda che il predetto contributo

dello 0,50% non opera per i lavoratori con qualifica di apprendista e che,

con riferimento ai lavoratori assunti con misure agevolate, in sede di

determinazione della detrazione, il datore di lavoro applicherà la detrazione

esclusivamente nei limiti della contribuzione effettivamente versata, dopo

l’applicazione delle misure di agevolazione.

Per i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari che optano

per la liquidazione della Qu.I.R., la misura della Qu.I.R. è pari all’intera

quota del TFR maturando, anche laddove abbiano esercitato, ricorrendone

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le condizioni di legge, la scelta del conferimento parziale del TFR alle

citate forme pensionistiche.

Ai fini del calcolo della Qu.I.R., si richiamano le disposizioni dettate al

paragrafo 4 della circolare n. 70/2007.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della Legge di stabilità, la Qu.I.R. non è

imponibile ai fini previdenziali.

Tassazione Come prescrive il comma 756-bis, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre

2006, n.296, introdotto dall’articolo 1, comma 26, lettera a), della legge di

stabilità 2015, ai fini dell’imposta sui redditi di lavoro dipendente, la

Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini

previdenziali. Per l’applicazione della tassazione separata di cui all’articolo

19 del TUIR, la Qu.I.R. non è considerata ai fini della determinazione della

aliquota di imposta per la tassazione del TFR.

Istanza di richiesta

I lavoratori che ne hanno titolo possono richiedere al datore di lavoro la

liquidazione mensile della Qu.I.R., come sopra individuata (ossia quota

maturanda di cui all’articolo 2120 del codice civile come quota integrativa

della retribuzione) attraverso la presentazione al datore di lavoro, di

apposita istanza debitamente compilata e sottoscritta.

Dopo che il datore di lavoro avrà accertato il possesso da parte del

lavoratore dei requisiti, la manifestazione di volontà esercitata dal

lavoratore dipendente sarà efficace a partire dal mese successivo a quello di

formalizzazione della istanza sino al periodo di paga che scade il 30 giugno

2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro,

ove antecedente.

Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volontà esercitata è

irrevocabile.

In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede all’erogazione

mensile della Qu.I.R., e per tutto il periodo di operatività, si sospende, ove

dovuto, il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e alle forme

pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,

n. 252. L’adesione del lavoratore dipendente alle citate forme

pensionistiche complementari prosegue, senza soluzione di continuità, sulla

base della posizione individuale maturata nonché dell’eventuale

contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

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Mese di erogazione della Qu.I.R.

Per quanto concerne i termini di decorrenza delle disposizioni in esame,

considerato che ai fini dell’accesso all’erogazione della Qu.I.R., il Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29, entrato in

vigore il 3 aprile 2015, definisce i termini di attuazione dei commi da 26 a

34 della legge n. 190/2014, il primo periodo di paga utile per l’accesso alla

citata erogazione coincide con il periodo di paga di maggio 2015.

In particolare, i lavoratori che hanno presentato o presenteranno, ai

rispettivi datori di lavoro relativa istanza a partire dal 3 aprile 2015 e fino al

30 dello stesso mese, avranno accesso alla Qu.I.R. che matura con il

periodo di paga di maggio 2015, con la relativa liquidazione nell’ambito

delle competenze retributive di maggio 2015, nel caso in cui il datore di

lavoro non ricorra al Finanziamento garantito, ovvero dalle competenze

retributive di agosto, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al

predetto Finanziamento.

Finanziamento garantito

La legge di stabilità 2015 ha previsto, a favore delle piccole e medie

imprese, misure finalizzate a favorire l’accesso alle risorse finanziarie

necessarie per l’erogazione della Qu.I.R. con costi analoghi a quelli previsti

dalla legge per la rivalutazione del TFR accantonato in azienda.

Nello specifico, sulla base del disposto dell’art. 6, comma 1, del Dpcm, i

datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e,

al contempo, non siano tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria,

possono accedere ad un apposito finanziamento erogato dagli intermediari

aderenti all’accordo-quadro stipulato, il 20 marzo 2015, fra il ministero

dell’Economia e delle finanze, il ministero del Lavoro e delle politiche

sociali e l’Associazione Bancaria Italiana. Il predetto finanziamento

riguarda anche l’erogazione della Qu.I.R. dei lavoratori che, in precedenza,

avevano scelto la destinazione del TFR, in misura integrale o parziale, ai

fondi di previdenza complementare.

Attenzione! La richiesta di finanziamento, può essere preventivamente effettuata allo scopo di verificare l’idoneità dell’accesso allo stesso, indipendentemente dall’effettivo utilizzo.

Si rimanda alla circolare INPS n. 82 del 23/4/2015 per conoscere, in

dettaglio, quanto previsto in questo caso.

Finanziamento del fondo di garanzia

E’ stato istituito presso l’INPS, lo specifico Fondo di garanzia, in forza

della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 32 della legge di stabilità

2015, con dotazione iniziale, a carico del bilancio dello Stato, in misura

pari, per l'anno 2015, a 100 milioni di euro.

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Detto fondo è alimentato dal gettito di un contributo in misura pari allo

0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i

quali i datori di lavoro utilizzano il Finanziamento assistito da garanzia ai

fini dell’erogazione della Qu.I.R.

L’obbligo di versamento del predetto contributo opera con riferimento al

mese di maturazione della Qu.I.R..

Si precisa che il contributo di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20%)

resta escluso da qualsiasi disposizione in materia di agevolazioni

contributive, compreso l’esonero per le nuove assunzioni con contratto di

lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai sensi

dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge di stabilità 2015.

Misure compensative

Nei confronti dei datori di lavoro che provvedono, con risorse proprie

ovvero tramite il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia,

all’erogazione della Qu.I.R. trova applicazione la misura compensativa di

cui all’articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, vale a dire l’esonero

dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2

della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni.

Detta misura di esonero opera sulla base del principio della competenza,

pertanto si applica con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R.,

che, nel caso di ricorso al finanziamento assistito da garanzia, non coincide

con il mese di erogazione della Qu.I.R. medesima. Al riguardo, a titolo di

esempio, in relazione alla quota di TFR maturata nel mese di agosto 2015,

ancorché la relativa liquidazione in forma di Qu.I.R. avvenga con la busta

paga del mese di novembre 2015, la misura esonero si applica nel mese di

agosto 2015, che è quello di maturazione della Qu.I.R..

Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza

accedere al finanziamento assistito da garanzia, trovano applicazione anche

le ulteriori misure compensative (fiscali e contributive) di cui all’articolo

10, commi 1 e 3, del citato d.lgs. n. 252/2005. Si ricorda che, a far tempo

dal 2014, le suddette misure compensative di natura contributiva sono

fissate nella percentuale massima dello 0,28% ex art. 8 del D.L. n.

203/2005.

Esposizione in UniEmens

Si rimanda alla circolare del modulo Mensilizzazione telematica per le

specifiche normative e di calcolo.

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Implementazioni Aggiornamento tabella codici DM10

Inseriti i seguenti codici:

• TF03;

• TF17;

• M500.

necessari per la gestione della Qu.I.R. in UniEmens.

Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Aggiornamenti

Tabelle

Codici DM10

Aggiornamento tabella causali

Ripassate le causali di seguito:

• 928 – Qu.I.R. del mese;

• 931 – Qu.I.R. mese prec. finanziato. necessarie per la gestione dell’erogazione del TFR in busta paga

Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Aggiornamenti

Tabelle

Causali

Parametri azienda

All’interno del nodo Altri dati/Contrib. è stata inserita la sezione

Sospensione Qu.I.R., contenente le informazioni necessari per gestire

l’eventuale sospensione della liquidazione della Qu.I.R.

Sono stati inseriti i seguenti campi:

Sospensione

Al verificarsi di una delle condizioni previste dal

DPCM, che determina l'interruzione della liquidazione

in busta del TFR maturando quale Quota integrativa di

retribuzione, occorrerà selezionare la casella in oggetto,

compilando, altresì, i successivi campi “Data inizio/fine sospensione”.

La sospensione avverrà, per tutti i dipendenti per i quali

è prevista la liquidazione della Qu.I.R., a partire dal

mese di retribuzione specificato sul campo “Data inizio sospensione” e fino al mese di retribuzione, specificato

sulla “Data fine sospensione”.

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Non specificando nessuna “Data fine sospensione”, la

sospensione verrà protratta per tutto il periodo.

Se la sospensione non è da attivare per tutti i

dipendenti, la procedura può essere attivata

direttamente dalle anagrafiche dei soli dipendenti

interessati.

Data inizio sospensione

Identifica la data a partire dalla quale iniziare, per tutti i

dipendenti interessati alla liquidazione della Qu.I.R., la

sospensione dell’erogazione.

Data fine sospensione

Identifica la data fino alla quale sospendere, per tutti i

dipendenti interessati la liquidazione della Qu.I.R..

Scheda anagrafica Dipendente

All’interno della sezione TFR/Fondi pensione, in corrispondenza del campo

“Tipo scelta” è stato inserito il nuovo valore IQ – Integrazione Qu.I.R..

Inoltre, è stata inserita la sezione denominata Scelta Qu.I.R.,

automaticamente abilitata se selezionato il suddetto codice IQ.

La suddetta sezione contiene i seguenti campi:

Data richiesta QUIR

Occorre indicare la data nella quale il dipendente ha

fatto richiesta di erogazione del TFR maturando in

busta come QUIR.

NB Si ricorda che la data di scelta deve essere

successiva a marzo 2015.

Richiesta finanziamento

Selezionare la casella se per l'erogazione in busta del

TFR maturando, quale QUIR, il datore di lavoro ha

effettuato richiesta di finanziamento assistito da

garanzia;

Attenzione! La richiesta di finanziamento non può essere effettuata per le aziende con obbligo di versamento al Fondo Tesoreria INPS.

Mese/Anno -Inizio maturazione QUIR

In base all’impostazione della “Data richiesta QUIR”

sarà automaticamente compilato il mese e l’anno di

inizio maturazione della QUIR in busta paga;

Sospensione Selezionare la casella se, a causa del verificarsi di una

delle condizioni previste dal DPCM, si procede

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all'interruzione della liquidazione in busta del TFR

maturando quale QUIR.

Se la sospensione è da attivare per tutti i dipendenti la

procedura può essere eseguita direttamente dai

parametri azienda.

Data inizio/fine

Selezionata la casella precedente, saranno abilitati i

campi in oggetto nei quali indicare le date di inizio/fine

della sospensione della QUIR.

La sospensione avverrà a partire dal mese di

retribuzione specificato sulla “Data inizio” e fino al

mese di retribuzione, specificato sulla “Data fine”.

Non specificando nessuna “Data fine” la sospensione

verrà protratta per tutto il periodo.

Scheda numerica

All’interno della sezione Dati T.F.R. – Quote maturate dall’ 1/1/2001, è

stato inserito il campo “Quota integrativa della retribuzione”. Sul campo

viene storicizzata la quota di TFR che risulta erogata in busta quale Quota

Integrativa della Retribuzione.

Tale quota non è cumulata quale accantonamento progressivo e non viene

inclusa nel calcolo delle rivalutazioni annuali.

NB Il medesimo campo è stato inserito all’interno della sezione

TFR maturato nell’anno di Dati T.F.R.

Busta paga

Diverse le modifiche apportate:

Causale con personalizzazione QUIRCO

La causale viene utilizzata nel caso in cui il datore

di lavoro non ricorra al Finanziamento garantito.

In questo caso, il primo periodo utile per la

maturazione e relativa erogazione della Qu.I.R. è

Maggio/2015.

Se selezionata la casella “Scelta QUIR” sulla

scheda anagrafica del dipendente e in assenza di

una sospensione, a partire dall’elaborazione delle

buste paga con mese/anno uguale al mese/anno di

“Inizio maturazione QUIR” (con la scelta

effettuata ad Aprile/2015 il mese/anno saranno

automaticamente valorizzati con Maggio/2015),

sarà automaticamente riportata una causale con

personalizzazione QUIRCO, il cui importo sarà

uguale al “TFR presunto” maturato nel mese.

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L’importo di detta causale, non è soggetto al

previdenziale, ma solo al fiscale (tassazione

ordinaria a scaglioni di reddito) ed è ovviamente

portato in aumento della retribuzione lorda del

mese.

Causale con personalizzazione QUIRFI

La causale viene utilizzata nel caso in cui il datore

di lavoro acceda al Finanziamento garantito.

In questo caso, il primo periodo utile per la

maturazione della Qu.I.R. è Maggio/2015, la cui

erogazione in busta avverrà ad Agosto/2015 (la

quota maturata, viene erogata con tre mesi di

“ritardo”).

Se selezionata la casella “Scelta QUIR” sulla

scheda anagrafica del dipendente, in assenza di una

sospensione e se selezionata la casella “Richiesta finanziamento”, sarà automaticamente riportata

una causale con personalizzazione QUIRFI, il cui

importo sarà uguale al “TFR presunto” maturato

nelle buste di tre mesi precedenti.

In questa condizione, quindi, sulle buste elaborate

da Maggio a Luglio/2015, nessuna erogazione di

Qu.I.R. sarà eseguita. Solo sulla busta di Agosto

sarà liquidata la Qu.I.R. maturata a Maggio e così

via.

L’importo di detta causale, non è soggetto al

previdenziale, ma solo al fiscale (tassazione

ordinaria a scaglioni di reddito) ed è ovviamente

portato in aumento della retribuzione lorda del

mese.

Fine rapporto In presenza di fine rapporto, la procedura

verificherà la selezione o meno della casella

“Richiesta finanziamento” posta nella scheda

anagrafica del dipendente.

Se non selezionata (nessun finanziamento

richiesto), nella busta sarà normalmente erogata la

Qu.I.R. maturata del mese, tramite il riporto della

causale con personalizzazione QUIRCO.

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Altrimenti, in busta sarà erogata sia la Qu.I.R.

finanziata nei tre mesi precedenti e non ancora

erogata (causale con personalizzazione QUIRFI),

sia la Qu.I.R. maturata nel mese (causale con

personalizzazione QUIRCO).

TFR presunto All’interno della sezione T.F.R., ai fini della

determinazione del campo in oggetto, si terrà conto,

oltre che del TFR versato all’eventuale fondo di

previdenza complementare, anche dell’erogazione

della Qu.I.R..

Il risultato di quanto sopra sarà evidenziato in

corrispondenza del campo “Al netto conferimenti

previdenza complementare/Erogazione QuIR”;

Sezione Importi Quota Integrativa della Retribuzione

All’interno della sezione T.F.R. è stata inserita la

sotto sezione in oggetto, contenente i seguenti

campi:

Corrente Viene riportato il contenuto del

campo “TFR presunto” maturato in

busta paga ed esposto in chiaro sul

corpo della busta paga, tramite la

causale con personalizzazione

QUIRCO;

Finanziato Se selezionata la casella “Richiesta

finanziamento” sulla scheda

anagrafica del dipendente, in luogo

del campo “Corrente” sarà

valorizzato il campo “Finanziato”.

Tale importo sarà erogato ed

esposto nella busta del terzo mese

successivo il mese di maturazione,

tramite una causale con

personalizzazione QUIRFI;

Erogato il Identifica il mese e l’anno di

erogazione del TFR presunto

maturato in busta paga. In assenza

di finanziamento garantito i campi

saranno sempre vuoti.

Solo con il finanziamento garantito i

campi saranno automaticamente

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valorizzati con il mese/anno di

erogazione della Qu.I.R..

Sospensione In presenza di una sospensione inserita nei

parametri azienda e/o sulla scheda anagrafica del

dipendente non maturerà più alcuna Qu.I.R. nelle

buste con mese/anno uguali al mese/anno delle date

di inizio/fine sospensione.

Fondo pensione e/o tesoreria INPS

Se per il dipendente è previsto il conferimento del

TFR ad un fondo di previdenza complementare o al

fondo tesoreria INPS, lo stesso sarà sospeso e

l’importo del TFR erogato come Qu.I.R.;

Bonus DL 66/2014 (Bonus Renzi)

L’importo della QUIR erogata in busta sarà escluso

dal calcolo del reddito complessivo utile al calcolo

del Bonus DL 66/2014 (Bonus Renzi).

UniEmens Si rimanda alla circolare del modulo Mensilizzazione telematica per le

specifiche normative e di calcolo.

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Fondo di solidarietà - Personale dipendente imprese del credito

Circolare INPS n. 90 del 06/05/2015 Premessa Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori

dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale,

l’articolo 3 della legge n. 92/2012, intitolato “Tutele in costanza di rapporto

di lavoro”, e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che le

organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più

rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e

contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di

Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.

I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di

ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di

riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare, ai

lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica

in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione

dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di

integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire

l’ulteriore finalità di erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito

riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo a lavoratori

che raggiungano i requisiti minimi previsti per il pensionamento di

vecchiaia o anticipato entro 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di

lavoro.

Il comma 42 del citato articolo 3, dispone che i Fondi di solidarietà di

settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del

23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle norme previste dalla novella

legislativa del 2012, con decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il

Ministro delle finanze, la cui adozione determina, ai sensi del successivo

comma 43, l’abrogazione dei decreti interministeriali recanti i preesistenti

regolamenti dei relativi Fondi.

In data 20 dicembre 2013 è stato stipulato un accordo sindacale nazionale

tra Abi e Dircredito FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito,

Uilca e Falcri-Silcea con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge

sopra richiamate, si è convenuto di adeguare il “Fondo di solidarietà per il

sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e

riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del

credito” alle previsioni di cui al citato articolo 3 della legge n. 92 del 28

giugno 2012.

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Il predetto accordo è stato recepito con decreto interministeriale n. 83486

del 28 luglio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23

ottobre 2014 (allegato n. 1), che ha dettato la nuova disciplina del

preesistente Fondo di solidarietà del personale del credito di cui al decreto

n. 158 del 28 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni, già

istituito presso l’Inps, e del quale rappresenta una gestione.

L’entrata in vigore del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014 ha determinato

l’abrogazione del suddetto decreto n. 158/2000.

Il Fondo assume la nuova denominazione di “Fondo di solidarietà per la

riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno

dell’occupazione e del reddito del personale del credito”.

Finalità e applicazione

Il Fondo di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di

ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione

aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, ha lo

scopo di attuare, nei confronti del personale delle aziende di credito,

interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle

professionalità e realizzino politiche attive di sostegno al reddito e

all’occupazione.

Il Fondo di solidarietà tutela i lavoratori delle imprese, ivi comprese quelle

facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche, che

applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), ed i

relativi contratti complementari, anche con meno di quindici dipendenti.

Il Ccnl del credito si applica ai dipendenti delle aziende del credito,

finanziarie ed ai dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività

creditizia, finanziaria ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 385

del 10 settembre 1993.

Prestazioni Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di

situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione

o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al

Fondo:

In via ordinaria:

• A contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione

e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi

fondi nazionali e/o comunitari;

• Al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori

dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione

dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività

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lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale,

di cui all’articolo 10, comma 6;

In via straordinaria:

• All’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito,

riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di

agevolazione all’esodo, ed al versamento della contribuzione correlata;

In via emergenziale: All’erogazione nei confronti dei lavoratori in esubero (non aventi i requisiti

per l’accesso alle prestazioni previste dalla precedente lettera b, assegni

straordinari) di trattamenti di cui all’articolo 12 del decreto, che disciplina

la così detta sezione emergenziale:

• All’erogazione per un massimo di 24 mesi di un assegno per il sostegno

del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;

• Al finanziamento, per un massimo di 12 mesi a favore dei predetti

lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla

ricollocazione professionale ridotto dell’eventuale concorso degli

apposti fondi nazionali e dell’Unione europea.

Tale prestazione è soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla

sospensione e sulla decadenza previste per la indennità Aspi.

Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata

calcolata sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile dovuta spettante al

lavoratore, alla competente gestione assicurativa obbligatoria. E’ escluso il

versamento della contribuzione correlata per tutto il periodo di percezione

da parte del lavoratore dell’indennità Aspi.

Finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti

contributi:

• Contributo ordinario dello 0,20% (di cui lo 0,133% a carico del datore

di lavoro e lo 0,067% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione

imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con

contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti; eventuali

incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno

ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione

(articolo 6, comma 2, del D.I. in oggetto); tenuto conto delle

disposizioni dell’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legge n. 150/2013,

convertito con modifiche dalla legge n. 15/2014, che ha prorogato il

termine di legge di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del decreto legge n.

216/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2012, cui

consegue la proroga della disciplina contenuta nei decreti

interministeriali adottati ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto legge n.

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78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, il

finanziamento delle prestazioni previste dal Fondo, secondo le norme

del decreto interministeriale di adeguamento, è dovuto a decorrere dal

1° luglio 2014;

• Contributo addizionale; in caso di eventuale finanziamento di specifici

trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di

lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto,

altresì, un contributo a carico del datore di lavoro, determinato nella

misura dell’1,50%; a norma dell’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n.

83486 del 2014, il contributo è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai

fini previdenziali perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni;

• Contributo straordinario, dovuto da parte del datore di lavoro per i

lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni straordinari in

misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni

straordinari erogabili e della contribuzione correlata;

• Per le prestazioni della sezione emergenziale di cui all’articolo 12,

commi 1, 3 e 4, è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo il

cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni, comprensive della

contribuzione correlata, deliberate dal Comitato.

Ai contributi di finanziamento ordinari, addizionali e straordinari, compresi

quelli di cui alla sezione emergenziale, si applicano le disposizioni vigenti

in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, secondo quanto

previsto dall’articolo 3, comma 25, della legge n. 92/2012, compreso

l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle

relative agli sgravi contributivi.

Esposizione in UniEmens

Si rimanda alla circolare del modulo Mensilizzazione telematica per le

specifiche normative e di calcolo.

Ulteriori chiarimenti

Si rimanda alla circolare INPS in oggetto per ulteriori approfondimenti.

Implementazioni Parametri azienda

Il preesistente campo “Contributo ordinario”, all’interno della sezione

Fondo solidarietà L. 92/2012 di Dati INPS, è stato modificato in un campo

con scelta multipla, in cui è possibile inserire uno dei seguenti valori:

N Se l'azienda non è tenuta al versamento del contributo ordinario ai

Fondi di solidarietà stabilito dalla Legge 92 del 28 giugno;

R Se l'azienda, in base a quanto stabilito dalla Legge 92 del 28 giugno,

è tenuta al versamento del contributo ordinario al fondo di

solidarietà residuale;

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C Se l'azienda, in base a quanto stabilito dalla Legge 92 del 28 giugno,

è tenuta al versamento del contributo ordinario al fondo di

solidarietà per il personale dipendente delle aziende del credito. Scheda anagrafica dipendente

Ricordiamo la presenza all’interno della sezione Dati INPS della casella

“Escluso fondo solidarietà L. 92/2012”. Se selezionata, in elaborazione

della busta paga, nessun contributo al fondo di solidarietà sarà calcolato.

Indipendentemente dall’impostazione della suddetta casella, il contributo

non sarà calcolato per i lavoratori a tempo determinato.

Busta paga Le contribuzioni al fondo saranno così calcolate: Contribuzione corrente

Con il campo “Contributo ordinario” nei parametri

azienda posto a C, sarà calcolato il contributo al fondo

di solidarietà per le aziende del credito.

Sia la quota c/azienda che quella c/dipendente saranno

calcolate a partire dalle buste del mese di

Maggio/2015, ad esclusione dei dipendenti a tempo

determinato che non risultano soggetti al calcolo.

NB Per escludere comunque un dipendente

dal calcolo dei contributi al fondo è possibile selezionare la casella “Escluso fondo L. 92/2012” della scheda anagrafica.

Il contributo ordinario totale equivale allo 0,20%

dell’imponibile previdenziale del mese ed è così

ripartito:

• 0,133% (2/3 di 0,20%) c/azienda;

• 0,067 % (1/3 di 0,20%) c/dipendente.

Il contributo c/azienda, ovviamente, non intaccherà

alcun importo all’interno della busta paga. Il contributo

c/dipendente, invece, sarà aggiunto alla consueta

contribuzione c/dipendente.

Il calcolo del contributo ordinario è visibile all’interno

della sotto sezione denominata “F.do solid. L. 92/2012,

di Ritenute sociali/INPS.

Contribuzione arretrata

Il contributo ordinario arretrato, dovuto per le mensilità

da luglio 2014 a aprile 2015, potrà essere versato entro

il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di

emanazione della circolare INPS n.90 del 6/5/2015

(16 Agosto 2015).

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Il calcolo di detto contributo, quindi, sarà oggetto del

prossimo aggiornamento.

Busta TFR

Si terrà conto della contribuzione azienda corrente relativa al fondo di

solidarietà in presenza di eventuali causali soggette al previdenziale.

Costi mensili busta

Si terrà conto della contribuzione azienda corrente relativa al fondo di

solidarietà.

Esposizione in UniEmens

Si rimanda alla circolare del modulo Mensilizzazione telematica per le

specifiche normative e di calcolo.

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Rappresentanza sindacale

Circolare INPS n.76 del 14/4/2015 Premessa

Con la determinazione presidenziale n. 5 del 12 marzo 2015 è stata

approvata la convenzione con cui Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, in

attuazione del testo unico (T.U.) sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014,

hanno affidato all’Istituto il servizio di raccolta, elaborazione e

comunicazione del numero delle deleghe sindacali relative a ciascun ambito

di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro riconducibili

nell’alveo di CONFINDUSTRIA ai fini della certificazione della

rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione

collettiva nazionale di categoria.

La citata convenzione, siglata il 16 marzo 2015, avrà validità triennale dalla

data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo a cura di Confindustria, Cgil,

Cisl e Uil dovrà pervenire all'INPS almeno tre mesi prima della scadenza.

L’INPS provvederà a raccogliere dalle aziende per le quali trova

applicazione il T.U. sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 le

informazioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ed

alle Federazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori.

Decorrenza Sul piano temporale, si fa presente che i datori di lavoro potranno fornire,

con cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle

deleghe sulla base delle indicazioni di seguito descritte, con la

presentazione delle denunce UniEmens relative ai periodi di competenza

decorrenti dall’1.4.2015.

Si precisa, altresì, che, in fase di avvio, con la denuncia afferente al mese di

aprile saranno accettati anche i dati informativi sulla rappresentanza

sindacale, già disponibili, aventi competenza 1 gennaio 2015 – 31 marzo

2015.

Qualora l’azienda non riuscisse a rispettare i termini previsti, o avesse

necessità di integrare/sostituire i dati già trasmessi, potrà fornire gli

elementi informativi di cui si tratta nell’ambito delle dichiarazioni

contributive UniEmens relative alle mensilità immediatamente successive.

Codice autorizzazione 0R

Affinché gli adempimenti propedeutici di registrazione, richiamati in

premessa, possano essere svolti in tempo utile alla trasmissione della prima

dichiarazione contributiva, l’Istituto ha reso disponibile, per le aziende per

le quali si applica il T.U. sulla rappresentanza sindacale

CONFINDUSTRIA, un apposito servizio on-line operativo a partire dalla

data di pubblicazione della presente circolare.

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In particolare, le imprese, o gli intermediari autorizzati, mediante la nuova

funzionalità denominata ”Rappresentanza Sindacale”, accessibile

all’interno del Cassetto Previdenziale Azienda/Gestione Istanze online,

trasmettono un’apposita comunicazione telematica finalizzata al rilascio di

un codice di autorizzazione per la trasmissione mensile dei dati di

rappresentanza mediante la denuncia contributiva UniEmens.

Una volta selezionata l’applicazione RASI (Censimento – Rappresentanza

Sindacale), l’utente inserirà una delle matricole associate al codice fiscale

dell’azienda, digitando il pulsante di conferma. L’applicazione mostrerà

una finestra di dialogo contenente l’elenco delle matricole associate al

codice fiscale dell’azienda. Seguirà la visualizzazione di un’apposita

schermata mediante la quale l’azienda, cliccando sull’apposito bottone

“OK”, confermerà l’iscrizione al censimento rappresentanza sindacale

CONFINDUSTRIA.

L’Istituto, effettuati con esito positivo i controlli automatizzati, attribuirà

alla/alle matricole

interessata/e del soggetto giuridico azienda il codice di autorizzazione

“0R”, che, nel contraddistinguere la particolarità di carattere statistico

dell’informazione raccolta sulla base delle previsioni di cui alla

convenzione, assume il significato di “azienda che conferisce i dati relativi

alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione

collettiva nazionale di categoria – industria”.

Esposizione in UniEmens

Si rimanda alla circolare del modulo Mensilizzazione telematica per le

specifiche normative e di calcolo.

Implementazioni Tabella sindacati

E’ stata modificata la vista sul campo “Cod. sindacale per UniEmens”.

Solo se la sigla sindacale è firmataria/aderente al Testo Unico sulla

rappresentanza sindacale, sarà visualizzato il relativo codice assegnato

dall’INPS, codice che sarà, altresì, riportato in corrispondenza del nuovo

campo “Organizzaz. aderente TU rappr. sindacale”.

Parametri Azienda

All’interno della sezione Dati INPS/Dati per UniEmens è stata inserita la

sotto sezione Rappresentanza sindacale, attivabile con l’apposita casella di

selezione. Selezionando detta casella, da Aprile/2015 in poi, ricorrendo le

condizioni, sarà creata in UniEmens la sezione Rappresentanza sindacale

per la comunicazione delle informazioni del mese in elaborazione.

Ai soli fini della comunicazione delle informazioni relative ai mesi

pregressi rispetto quello di invio, sono sati inseriti i seguenti campi:

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Mese invio Va indicato il mese della denuncia UniEmens in cui

comunicare i dati della rappresentanza sindacale relativi

ai mesi pregressi rispetto a quello di invio;

Mesi da comunicare

Identifica i mesi pregressi per i quali comunicare le

informazioni relative alla rappresentanza sindacale.

Scheda anagrafica dipendente

Nella sezione Dati anagrafici/Dati contrattuali, è stato inserito il campo

“Codice per Confidustria”, in cui va indicato il codice del contratto

collettivo di categoria riconducibile a Confindustria ai fini della

certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali da

riportare in UniEmens.

Il codice viene automaticamente inserito se trovata corrispondenza tra il

CCNL e il codice contratto assegnato dall’INPS.

NB In assenza del “Codice per Confindustria” nessun elemento

sarà creato all’interno della sezione Rappresentanza sindacale.

Nella sezione Dati anagrafici/Altri dati è stata inserita la sotto sezione

Sindacato, con all’interno, oltre al preesistente campo “Codice sindacato” i

seguenti campi:

Organizzaz. aderente TU rappr. Sindacale

Dopo l’indicazione della tabella sindacato, solo se la

sigla sindacale è firmataria/aderente al Testo Unico

sulla rappresentanza sindacale, sarà visualizzato il

relativo codice assegnato dall’INPS.

RSA

Selezionare la casella se il dipendente riveste la

funzione di RSA.

Esposizione in UniEmens

Si rimanda alla circolare del modulo Mensilizzazione telematica per le

specifiche normative e di calcolo.

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Interventi vari A seguire le modifiche apportate:

Busta paga Lavoratori Ex ENPALS iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995

Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il

31.12.1995, l’aliquota aggiuntiva, ai sensi dell’art. 3-ter del D.L. n.

384/1992 convertito in L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si

applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2015,

l’importo di € 46.123,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.844,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad €

100.324,00).

Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il

criterio della mensilizzazione. Si precisa che l’applicazione di detto

contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto

minimo su base annua, pari, per l’anno 2015, a € 46.123,00, posto che a

fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile

effettuare il relativo conguaglio.

In conseguenza a quanto sopra, dal presente aggiornamento saranno

operative le seguenti implementazioni:

Criterio di mensilizzazione Mensilmente, busta per busta, sarà calcolato il contributo aggiuntivo IVS

sulla parte di imponibile eccedente il massimale mensile (€ 3.844,00).

Detto contributo, come di consueto, sarà indicato in corrispondenza del

campo sotto evidenziato:

A conguaglio Il criterio della mensilizzazione, sopra visto, può rendere necessario

procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito, degli importi

dovuti a detto titolo qualora per tali lavoratori, sulla base della

retribuzione effettivamente percepita, non si sia verificato il superamento

del limite minimo nelle misure annualmente vigenti (€ 46.123,00), così

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come espressamente previsto dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992,

convertito in L. n. 438/1992. Detti conguagli saranno effettuati alla fine

dell’anno ovvero, per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel

corso dell'anno, nella busta del mese in cui è intervenuta la cessazione

stessa.

Il conguaglio sarà elaborato nel modo seguente:

In pratica, sarà controllato l’ammontare dell’imponibile previdenziale

complessivo (scheda numerica + buste non aggiornate, compresa quella

in elaborazione), verificando se maggiore/minore del massimale annuo

IVS (€ 46.123,00).

Sull’eventuale parte eccedente, fino al raggiungimento del massimale

Legge 335/95 (€ 100.324,00), ma solo se il dipendente è soggetto (casella

“Massimale L. 335/95” in scheda anagrafica, selezionata), sarà calcolato

un contributo IVS dell’1% a carico del lavoratore e saranno poi sottratti i

contributi versati in precedenza, presenti in corrispondenza del campo

“Contributo agg. art. 3 ter L. 438/92” posto nella sezione Dati

previdenziali/Altri enti previdenziali della scheda numerica,

determinando così il risultato del conguaglio che, ovviamente, può essere

a debito o a credito.

Il risultato del conguaglio, infine, sarà sommato/detratto dalle ritenute

INPS c/dipendente della busta paga e successivamente portato all’interno

della denuncia unimens per il versamento o il rimborso.

Nulla è dovuto se l’imponibile previdenziale complessivo non supera il

massimale annuo (€ 46.123,00). In questo caso, quindi, si procederà,

all’eventuale rimborso di quanto trattenuto in precedenza, se presente,

ovvero se nulla è stato in precedenza trattenuto, il conguaglio sarà nullo.

Il risultato del conguaglio e il relativo imponibile saranno indicati in

corrispondenza dei campi sotto evidenziati:

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Per gestire il calcolo a conguaglio sono stati inseriti i seguenti campi

all’interno della sezione Dati previdenziali/Altri enti previdenziali della

scheda numerica del dipendente:

Imponibile contributo agg. art. 3 ter L. 438/92

In fase di aggiornamento/ricostruzione delle schede

numerica, viene riportato l’imponibile su cui,

mensilmente, è calcolato il contributo aggiuntivo

IVS;

Contributo agg. art. 3 ter L. 438/92

In fase di aggiornamento/ricostruzione delle schede

numerica, sarà riportato il contributo aggiuntivo IVS

(al lordo di eventuali esenzioni c/dipendente). Il

contenuto del campo, in fase di conguaglio, sarà

confrontato con contributo calcolato

trattenendo/rimborsando la differenza.

Lavoratori Ex ENPALS già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche al

31/12/1995, l’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica

sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2015,

l’importo di € 148,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera

imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce.

Per gli sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche al

31/12/1995, l’aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992,

convertito in L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore) si applica sulla

parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2015, l’importo di €

148,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a €

322,00.

In entrambi i suddetti casi, l’applicazione di detto contributo aggiuntivo

avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base

annua, pari, per l’anno 2015, a € 46.123,00, posto che a fine anno o alla

cessazione del rapporto di lavoro, in relazione al contributo versato in

eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio elaborato con le

stesse modalità già viste in precedenza.

Sezione presenze

Con la casella “Solo foglio presenze” selezionata all’interno dei Parametri

azienda, la sezione relativa alle presenze della busta paga, sotto

evidenziata:

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dal presente aggiornamento visualizzerà il foglio presenze effettivo se già

inserito al momento di elaborazione della busta paga.

Se non presente, come di consueto, sarà visualizzato il calendario

giornaliero:

Inoltre, si potrà accedere al foglio presenze, tramite il relativo tasto GP –

Gestione presenze, restando all’interno della busta paga.

Sezione Ex ENPALS

La sezione dedicata all’esposizione della contribuzione ex ENPALS, dal

presente aggiornamento, sarà visibile anche all’interno della sezione

Ritenute sociali/INPS.

NB Detta sezione resta, altresì, visualizzabile da Ritenute

sociali/Altri enti.

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Costi mensili effettivi

Nella sezione Costi mensili effettivi, per tutte le tipologie di buste

elaborate dal 2015 in poi, l’eventuale contribuzione ex ENPALS c/azienda

non sarà più indicata separatamente, ma diverrà un “Di cui” della

contribuzione INPS c/azienda.

NB Ricordiamo che con la soppressione dell’ENPALS, la relativa

contribuzione confluisce all’INPS. Dal 2015, per i dipendenti ex ENPALS occorre calcolare la denuncia UniEmens – Dipendenti.

Apprendisti All’inserimento della busta e in tutte le fasi di ricalcolo della stessa, è stato

inserito un messaggio di attenzione non bloccante con il quale si avverte

l’utente che la contribuzione Ex ENPALS non sarà calcolata per tali

lavoratori, poiché non previsto normativamente.

Contribuzione contrattuale a PREVEDI

L’art. 97 del CCNL Edili Industria, modificato a seguito del rinnovo

contrattuale del 1^ luglio 2014 e reso operativo con il successivo accordo

del 18 novembre 2014, prevede che dal 1^ gennaio 2015 le imprese

debbano versare al fondo PREVEDI un “contributo contrattuale” mensile

a favore dei lavoratori iscritti e non.

Dal presente aggiornamento, detto contributo contrattuale versato, al

PREVEDI sarà considerata deducibile dal reddito del dipendente fino ad

un importo di 5164,57 annui.

Giorni assenza con infortunio

Inserendo un evento di infortunio per un dipendente part-time verticale

mensilizzato, non venivano correttamente conteggiati i giorni assenza da

stornare alla retribuzione lorda del mese.

Rilevazione costi e salari Sezione Contabile

Nella sezione Contabile, l’eventuale contribuzione ex ENPALS

c/dipendente non sarà più indicata separatamente, ma diverrà un “Di cui”

della contribuzione INPS c/dipendente, il campo resterà, tuttavia, esposto

in dettaglio come sotto evidenziato:

NB Per anni inferiori al 2015 l’esposizione resterà distinta.

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Sezione previdenziale

All’interno della sezione previdenziale, in corrispondenza del bottone

“Somme previdenziali a debito C/INPS” sono stati inseriti i campi di

seguito evidenziati:

Di cui Ex ENPALS Azienda

Identifica l’importo dei contributi Ex ENPALS

c/azienda. Viene riportato quanto calcolato nelle

buste paga del mese al netto di eventuali

esenzioni. L’importo esposto, costituisce un “Di

cui” della contribuzione azienda totale;

Di cui Ex ENPALS dipendenti

Identifica l’importo dei contributi Ex ENPALS

c/dipendenti. Viene riportato quanto calcolato

nelle buste paga del mese al netto di eventuali

esenzioni. L’importo esposto, costituisce un “Di

cui” della contribuzione dipendenti totale.

NB Ricordiamo che con la soppressione dell’ENPALS, la relativa

contribuzione confluisce all’INPS. Dal 2015, per i dipendenti ex ENPALS occorre calcolare la denuncia UniEmens – Dipendenti.

Costi mensili effettivi

Nella sezione Costi mensili effettivi, l’eventuale contribuzione ex

ENPALS c/azienda non sarà più indicata separatamente, ma diverrà un

“Di cui” della contribuzione INPS c/azienda.

NB Ricordiamo che con la soppressione dell’ENPALS, la relativa

contribuzione confluisce all’INPS. Dal 2015, per i dipendenti ex ENPALS occorre calcolare la denuncia UniEmens – Dipendenti.

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Scheda anagrafica dipendente Nuova sezione Agevolazioni contributive

La sezione Dati INPS è stata riorganizzata creando una sotto

sezione denominata Agevolazioni contributive, nella quale sono

state riunite tutte le agevolazioni/sgravi/riduzioni contributive

associabili al dipendente.

Esonero contributivo Legge 190/2014

A seguire le modifiche apportate:

Data trasformazione

La data in oggetto posta all’interno della

sezione Dati anagrafici identifica la

conversione in rapporto di lavoro a tempo

indeterminato di un rapporto a termine. Se

valorizzata con una data successiva alla data

di assunzione e assoggettando il dipendente

ad esonero Legge 190/2014, come data di

inizio esonero, sarà riportata la data di

trasformazione;

Proroga periodo esonero

Con la circolare n. 84 del 1999, l’INPS ha

chiarito che il Ministero del lavoro,

Direzione generale della previdenza e

assistenza sociale, con nota prot. n.

6/PS/50004/INPS/57 del 4/1/1999, ha

espresso il parere, condiviso anche dalla

Direzione generale dei rapporti di lavoro,

che, nei casi di sospensione del rapporto di

lavoro (quiescenza del rapporto) per

maternità e servizio militare il datore di

lavoro abbia diritto ad usufruire dei benefici

contributivi previsti dalle leggi 407/90 e

223/91 per l’intero periodo, consentendo il

differimento temporale del periodo di

fruizione dei benefici.

Tramite assosoftware, l’INPS ha chiarito che

la detta interpretazione va estesa anche

all’esonero contributivo previsto dalla Legge

190/2014.

In conseguenza a quanto sopra, all’interno

della sezione Esonero Legge 190/2014 di

Dati INPS/Agevolazioni contributive, sono

stati inseriti i campi di seguito evidenziati:

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Per ciascuna tipologia di assenza, inserendo i

relativi giorni la successiva data slitterà di

conseguenza in avanti.

I campi saranno automaticamente

valorizzati, tramite l’aggiornamento di fine

ciclo delle buste paga contenenti periodi di

assenza dovuta a servizio militare e/o

maternità obbligatoria/facoltativa.

Immissione scheda – Sezione Progressivi numerici

Ricordiamo la presenza, ma solo in immissione della scheda

anagrafica del dipendente, della sezione Progressivi numerici,

sotto evidenziata:

La sezione accoglie eventuali informazioni provenienti da un

precedente rapporto di lavoro. In pratica, i valori manualmente

inseriti in questa pagina, confermando la scheda anagrafica,

saranno riportati sui corrispondenti campi della scheda numerica e,

di conseguenza, saranno presi in considerazione anche nell’attuale

rapporto di lavoro.

Tra gli altri è presente il campo “Imponibile previdenziale”, se

valorizzato, la procedura verificherà se il dipendente risulta essere

soggetto Ex ENPALS o meno ai fini della corretta valorizzazione

dei progressivi previdenziali altra azienda posti all’interno di Dati

fiscali/Altra azienda della scheda numerica.

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Dipendente non soggetto Ex ENPALS Se valorizzato il campo “Imponibile previdenziale”, qualora

l’importo sia maggiore del limite annuale previsto dall’art. 3 ter

legge 438/1992 (che per il 2015 è pari a 46123,00), posto in tabella

dati generici, la differenza sarà riportata sul campo “Imponibile IVS” della sezione Dati fiscali/Altra azienda della scheda

numerica, di conseguenza sarà calcolato il “Contributo IVS”

all’interno della stessa sezione.

Nulla di quanto sopra sarà eseguito se l’importo contenuto in

“Imponibile previdenziale” è minore del limite annuale.

Dipendente soggetto Ex ENPALS Se associata al dipendente una tabella altri enti, nella quale è stata

specificata la contribuzione ENPALS su base annua (nuovi

iscritti), se valorizzato il campo “Imponibile previdenziale”,

qualora l’importo sia maggiore del limite annuale previsto dall’art.

3 ter legge 438/1992 (che per il 2015 è pari a 46123,00), posto in

tabella massimali contributivi ENPALS, la differenza sarà riportata

sul campo “Imponibile IVS” della sezione Dati fiscali/Altra

azienda della scheda numerica, di conseguenza sarà calcolato il

“Contributo IVS” all’interno della stessa sezione.

Nulla di quanto sopra sarà eseguito se l’importo contenuto in

“Imponibile previdenziale” è minore del limite annuale oppure se

specificata la contribuzione ENPALS su base giornaliera (vecchi

iscritti).

Infine, se valorizzato il campo “Imponibile previdenziale”, sarà

valorizzato anche il campo “Imponibile ENPALS”.

Parametri azienda All’interno della sezione CIG/Solid./AS.COM di Dati INPS, è stata inserita la casella

“Rateo mensilità aggiuntive”. La casella, ad oggi, non attiva alcun calcolo, con i prossimi

aggiornamenti saranno rilasciate le implementazioni ad essa legate.

Tabella dati C.I.G./C.I.G.S. E’ stata inserita la sezione Ratei soggetti e non al contributo addizionale, con all’interno i

relativi campi suddivisi in CIG ordinaria, straordinaria e in deroga.

Inoltre, è stato inserito il campo “Codice rimborso quota TFR c/INPS”.

A tutti i suddetti campi, ad oggi, non è legato alcun automatismo, con i prossimi

aggiornamenti saranno rilasciate le implementazioni ad essi legate.

Acquisizione presenze Dopo aver importato le presenze da un file contenente, per ciascun giorno, oltre le ore

ordinarie anche delle maggiorazioni diurne e/o notturne, il conteggio delle ore di presenza

nel mese risultava non coerente.

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Addizionale regionale ABRUZZO La Regione Abruzzo ha comunicato all’Agenzia delle Entrate che la sentenza della Corte

Costituzionale n. 55 del 10 marzo 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 dell’8

aprile 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge

della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32, con cui, limitatamente al periodo d’imposta

in corso al 31 dicembre 2014, erano state stabilite, in base a scaglioni di reddito, diverse

aliquote da applicare per il calcolo dell’addizionale regionale all’Irpef.

Conseguentemente, per il 2014, l’aliquota per il calcolo dell’addizionale regionale all’Irpef

è stata rideterminata ed è pari all’1,73%.

La tabella della regione Abruzzo è stata ripassata tenendo conto di quanto sopra.

L’Agenzia delle Entrate, a partire dal 27 aprile 2015, ha reso disponibile il prospetto di

liquidazione del modello 730 precompilato aggiornato con la nuova aliquota. I contribuenti,

che hanno prelevato la dichiarazione prima di quella data, sono stati invitati a rieffettuare il

prelievo.

Pertanto il contribuente che si ritrova nella casistica deve essere invitato ad effettuare la

dichiarazione 730 o dei redditi; in quella sede verrà ricalcolata l’addizionale e determinato

quanto dovuto dal contribuente.

Attenzione! I datori di lavoro che per qualsivoglia motivo, intendono modificare o hanno modificato l’importo dell’addizionale regionale a saldo con la nuova aliquota 1,73%, tramite il lavoro di servizio posto alla seguente chiamata di menù Lavori di servizio Ricostruzioni Addizionale regionale

dovranno obbligatoriamente una volta effettuata la modifica, ricalcolare il modello CU da riconsegnare al lavoratore, inserendo nelle annotazione (cod. CF) che se intende avvalersi della dichiarazione precompilata dovrà provvedere a modificare il contenuto sulla base dei dati forniti con l’ultima CU rilasciata dal sostituto di imposta.

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CASSA EDILE – Rev. 01.33.40 UPDATE 9.2015

Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE Di seguito si elencano i lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell’ordine riportato, dopo aver

eseguito il presente aggiornamento:

1. Adeguamento archivi;

2. Aggiornamento tabelle.

Adeguamento archivi A seguire le principali fasi di adeguamento: Manutenzione Motivazione

Tabella indici

ISTAT

Inserito l’indice ISTAT di Marzo (0,375000).

Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Adeguamenti

Archivi paghe

Aggiornamento tabelle

Sono stati predisposti i seguenti aggiornamenti tabellari: Manutenzione Motivazione

Cassa edile Sono state aggiornate se seguenti tabelle:

• C.E. ASTI

• C.E. GENOVA

• C.E. ALESSANDRIA

• C.E. GROSSETO

• C.E. CUNEO

• C.E. MACERATA

• C.E. ASCOLI PICENO

• C.E. FIRENZE E PROV.

• C.E. VITERBO

• C.E. RIETI

• C.E. ROMA E PROV.

• C.E. LATINA 1° FASCIA

• C.E. LATINA 2° FASCIA

• C.E. LATINA 3° FASCIA

• C.E. CASERTA

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• C.E. POTENZA

• C.E. MATERA

• C.E. CATANZARO

• C.E. AGRIGENTO (CEAMA)

• C.E. CATANIA (AMICA)

• C.E. CAGLIARI

• C.E. VARESE

• C.E. L’AQUILA

• C.E. COSENZA

• C.E. FROSINONE

• C.E. VENEZIA

• C.E. BOLOGNA

• C.E. ENNA

• C.E. REGGIO EMILIA

• C.E. MILANO

• C.E. TERNI

• C.E.N.A.I. AVELLINO

• C.E. BIELLA

• C.E. BENEVENTO

• C.E. VERONA

• C.E. CALTANISSETTA

• C.E. RAGUSA

• C.E. CHIETI

• C.E. CAMPOBASSO

• C.E. LA SPEZIA

• C.ED.A.M. ANCONA-MACERATA

• C.ED.A.M. ASCOLI PICENO

• C.ED.A.M. PESARO URBINO

• C.E. BOLZANO

• C.E. ROVIGO

• C.E. PISTOIA

• C.E. PISA

• C.E. LIVORNO

• C.E. SIENA

• C.E. GORIZIA

• C.E. AREZZO

• C.E. PARMA

• C.E. AOSTA

• C.E. PAVIA

• C.E. RAVENNA

• C.E. VERCELLI

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• C.E. FORLI’ CESENA

• C.E. COOPERAZIONE FORLI’-CESENA

• C.E. MANTOVA C.O.E.

• C.E. MODENA

• C.E.D.A.I.I.E.R. FORLI’-CESENA

• C.E.D.A.I.I.E.R. PIACENZA

• C.E.D.A.I.I.E.R. RIMINI

• C.E. TRIESTE

• C.E. PESCARA

• EDILCASSA LAZIO FR – ARTIG.

• EDILCASSA LAZIO FR – PICCOLE E MEDIE

• EDILCASSA LAZIO FR – COOPERATIVE

• C.E.R.T. C.E. REG. TOSCANA

• C.E. SAVONA

• EDILCASSA ABRUZZO

• C.E. FERRARA

• CEMAUD C.E. UDINE

Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Aggiornamenti

Tabelle

Attenzione!! E’ possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche. Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.

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SCADENZE PERIODICHE – Revisione 01.33.40 UPD. 9.2015

Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE Di seguito si elencano i lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell’ordine riportato,

dopo aver eseguito il presente aggiornamento:

1. Adeguamento archivi;

Adeguamento archivi A seguire le principali fasi di adeguamento: Manutenzione Motivazione

Tabella indici

ISTAT

Inserito l’indice ISTAT di Marzo (0,375000).

Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Adeguamenti

Archivi paghe

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IRAP 2015 Se nella verifica al diritto all’agevolazione, si realizza un decremento dei dipendenti utili al

calcolo della deduzione per incremento della base occupazionale, oppure se nella verifica

dell’ eccedenza dei neoassunti rispetto ai licenziati nell’anno, risulta un valore uguale o

minore a zero, la procedura attiverà un nuovo messaggio di attenzione, con il quale l’utente

potrà decidere se riportare il valore della deduzione effettiva, per i dipendenti neoassunti

nell’anno fiscale.

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GESTIONE PARASUBORDINATI – Revisione 01.33.40 UPD. 9.2015

Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE Di seguito si elencano i lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell’ordine riportato, dopo aver

eseguito il presente aggiornamento:

1. Adeguamento archivi;

Adeguamento archivi Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Adeguamenti

Archivi parasubordinati

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Interventi vari A seguire le modifiche apportate:

Busta paga Costi mensili effettivi

Nella sezione Costi mensili effettivi, per le buste elaborate dal 2015 in

poi, l’eventuale contribuzione ex ENPALS c/azienda non sarà più

indicata separatamente, ma diverrà un “Di cui” della contribuzione INPS

c/azienda.

NB Ricordiamo che con la soppressione dell’ENPALS, la relativa

contribuzione confluisce all’INPS.

Rilevazione costi e salari Costi mensili effettivi

Nella sezione Costi mensili effettivi, l’eventuale contribuzione ex

ENPALS c/azienda non sarà più indicata separatamente, ma diverrà un

“Di cui” della contribuzione INPS c/azienda.

NB Ricordiamo che con la soppressione dell’ENPALS, la relativa

contribuzione confluisce all’INPS.

Addizionale regionale ABRUZZO La Regione Abruzzo ha comunicato all’Agenzia delle Entrate che la sentenza della Corte

Costituzionale n. 55 del 10 marzo 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 dell’8

aprile 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge

della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32, con cui, limitatamente al periodo d’imposta

in corso al 31 dicembre 2014, erano state stabilite, in base a scaglioni di reddito, diverse

aliquote da applicare per il calcolo dell’addizionale regionale all’Irpef.

Conseguentemente, per il 2014, l’aliquota per il calcolo dell’addizionale regionale all’Irpef

è stata rideterminata ed è pari all’1,73%.

La tabella della regione Abruzzo è stata ripassata tenendo conto di quanto sopra.

L’Agenzia delle Entrate, a partire dal 27 aprile 2015, ha reso disponibile il prospetto di

liquidazione del modello 730 precompilato aggiornato con la nuova aliquota. I contribuenti,

che hanno prelevato la dichiarazione prima di quella data, sono stati invitati a rieffettuare il

prelievo.

Pertanto il contribuente che si ritrova nella casistica deve essere invitato ad effettuare la

dichiarazione 730 o dei redditi; in quella sede verrà ricalcolata l’addizionale e determinato

quanto dovuto dal contribuente.

Attenzione! I datori di lavoro che per qualsivoglia motivo, intendono modificare o hanno modificato l’importo dell’addizionale regionale a saldo con

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la nuova aliquota 1,73%, tramite il lavoro di servizio posto alla seguente chiamata di menù Lavori di servizio Ricostruzioni Addizionale regionale

dovranno obbligatoriamente una volta effettuata la modifica, ricalcolare il modello CU da riconsegnare al lavoratore, inserendo nelle annotazione (cod. CF) che se intende avvalersi della dichiarazione precompilata dovrà provvedere a modificare il contenuto sulla base dei dati forniti con l’ultima CU rilasciata dal sostituto di imposta.

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MENSILIZZAZIONE TELEMATICA – Rev. 01.24.40 UPDATE 9.2015

Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE Di seguito si elencano i lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell’ordine riportato,

dopo aver eseguito il presente aggiornamento:

1. Adeguamento archivi;

Adeguamento archivi Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Adeguamenti

Archivi mensilizzazione telematica

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Quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.)

Commi da 26 a 34, art. 1 Legge 190/2014 (Legge stabilità 2015) e

circolare INPS n. 82 del 23/4/2015 I datori di lavoro valorizzeranno l’erogazione della Qu.I.R. nella sezione <GestioneTFR>

dell’elemento <DenunciaIndividuale> del flusso UniEmens.

In particolare, all’interno della sezione <GestioneTFR> è presente l’elemento

<DestinazioneTFR>, a sua volta articolata in:

• <TipoScelta>

• <DataScelta>

• <ProfiloLav>

<SceltaDest>, a sua volta articolato in:

• <SceltaTFR>

• <SceltaPrevCompl>

<MeseTFR>, a sua volta articolata in:

• <BaseCalcoloTFR>

• <BaseCalcoloPrevCompl>

• <MeseTesoreria>

• <MeseFONDINPS>

• <MisureCompensative>

• <RecBaseCalcCredito2012>

Ferma restando la modalità di valorizzazione dei predetti elementi sulla base delle vigenti

disposizioni, per consentire la trasmissione dei dati afferenti all’erogazione della Qu.I.R. e

il corretto calcolo della contribuzione obbligatoria a seguito dell’applicazione delle misure

compensative, vengono introdotti gli elementi di seguito indicati, che operano sulla base

delle modalità di seguito descritte.

Ai codici dell’elemento <TipoScelta> viene aggiunto il codice “IQ”, che va valorizzato in

caso di opzione del lavoratore per la liquidazione della Qu.I.R.. L’elemento <DataScelta>

va valorizzato con la data di presentazione dell’istanza da parte del lavoratore

esclusivamente nel mese di avvio della maturazione della Qu.I.R.. A titolo di esempio, la

data di adesione alla Qu.I.R. effettuata il 20 maggio 2015, va indicata, nell’elemento

<DataScelta>, solo nella denuncia di competenza di giugno 2015, mese a partire dal quale –

a prescindere dalla circostanza che la liquidazione sia o meno erogata con il ricorso al

Finanziamento garantito – decorre la maturazione delle quote della Qu.I.R..

Si evidenzia che nel caso di <TipoScelta> = “IQ” gli unici elementi di <DestinazioneTFR>

che dovranno essere valorizzati sono <DataScelta> e <SceltaQuir> di <SceltaDest>.

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Nell’ambito dell’elemento <SceltaDest>, viene inserito il seguente elemento:

• <SceltaQUIR>: elemento che va esposto solo in caso di opzione del lavoratore per la

liquidazione della Qu.I.R., una volta accertati i requisiti da parte del datore di lavoro, da

valorizzare con il carattere “S”.

Nell’ambito dell’elemento <MeseTFR>, viene aggiunto l’elemento <MeseQuir>, avente la

seguente struttura:

<MeseQUIR>:

• <QUIRLiquidataBustaPaga>: riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. erogata con

risorse proprie del datore di lavoro, vale a dire senza il ricorso al Finanziamento

assistito da garanzia. In particolare, l’elemento riporta il valore della Qu.I.R. maturata

ed erogata nel mese di competenza della denuncia. Sul piano dell’assetto contributivo,

la valorizzazione del presente elemento comporta l’applicazione:

o della misura compensativa di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. 252/2005, vale a

dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'art.

2 della l. n. 297/1982 - pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, allo

0,20% della retribuzione imponibile (elevato a 0,40% per i dirigenti di aziende

industriali). Detta misura opera con la valorizzazione dell’elemento

<CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova

istituzione “TF03”;

o della misura compensativa di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. 252/2005, che, a

far tempo dal 2014, è fissata nella misura massima dello 0,28% della retribuzione

imponibile. Detta misura opera con la valorizzazione dell’elemento

<CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova

istituzione “TF17”;

• <QUIRDaFinanziare>: riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. erogata attraverso il

ricorso al Finanziamento assistito da garanzia di cui al par. 5 della presente circolare. E’

articolato in:

• <QUIRFinMaturato>: riporta il valore della Qu.I.R. maturata nel mese di competenza

della denuncia individuale. Sul piano dell’assetto contributivo, la valorizzazione del

presente elemento comporta l’applicazione:

o della misura compensativa di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. 252/2005, vale a

dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'art.

2 della l. n. 297/1982 - pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, allo

0,20% della retribuzione imponibile (elevato a 0,40% per i dirigenti di aziende

industriali). Detta misura opera con la valorizzazione dell’elemento

<CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova

istituzione “TF03”;

o del contributo destinato al Fondo di garanzia ex art. 1, c. 32 legge 190/2014, che

alimenta l’apposito fondo costituito a garanzia dei Finanziamenti erogati dagli

Intermediari per favorire l’erogazione della Qu.I.R. da parte dei datori di lavoro

con meno di 50 addetti non soggetti al versamento al Fondo di Tesoreria. Si

ricorda che la misura del predetto contributo è pari allo 0,20% della retribuzione

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imponibile. Alla ricorrenza del predetto contributo va valorizzato l’elemento

<CausaleADebito> di <AltreADebito> della sezione <DatiRetributivi>,

utilizzando il il codice di nuova istituzione “M500”.

<QUIRFinLiquidato>: riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga

attraverso il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia di cui al par. 5 della presente

circolare. Qualora, con la denuncia di competenza fosse necessario liquidare quote di

Qu.I.R. riferite a più mesi di maturazione, l’elemento va valorizzato più volte con

l’evidenza di ogni mese/anno di maturazione e del relativo importo. Sulla base della

predetta modalità vanno trattate, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del

periodo di fruizione della Qu.I.R., le quote di Qu.I.R. eventualmente liquidate

congiuntamente.

E’ articolato in:

• <QUIRFinAnnoMese>: riporta l’anno e il mese di maturazione della Qu.I.R. erogata in

busta paga nel mese di competenza della denuncia individuale. Si ricorda che, di regola,

il periodo di maturazione della Qu.I.R. liquidata attraverso il ricorso al Finanziamento

assistito da garanzia coincide con il terzo mese antecedente a quello di competenza della

denuncia individuale (es. nel mese di settembre 2015, avviene l’erogazione della

Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2015);

• <QUIRFinImporto>: riporta il valore della Qu.I.R. maturata nel periodo indicato

nell’elemento <QUIRFinAnnoMese> erogata in busta paga, con il ricorso al

Finanziamento assistito da garanzia, con la retribuzione riferita al mese di competenza

della denuncia individuale.

L’utilizzo dei nuovi elementi e dei nuovi codici per l’erogazione della Qu.I.R. indicati nel

presente paragrafo è valido a partire dalle denunce contributive con competenza maggio

2015.

Implementazioni Tipo scelta In corrispondenza del campo “Tipo scelta” della sezione Destinazione

TFR di Gestione TFR, è stato inserito il valore IQ, che identifica i

lavoratori per i quali viene erogata la Qu.I.R..

Il campo viene automaticamente valorizzato riportando quanto presente

in corrispondenza dell’omonimo campo della scheda anagrafica

dipendente;

Scelta QuIR E’ stata inserita la casella “Scelta QuIR” all’interno della sezione

Destinazione TFR di Gestione TFR, automaticamente selezionata per i

lavoratori che hanno optato per la liquidazione del TFR in busta come

QUIR;

Mese QuIR E’ stata inserita la sezione Mese QuIR all’interno della sezione Mese

TFR di Gestione TFR.

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La sezione contiene i seguenti campi:

QuIR liquidato Viene indicato l’importo liquidato in busta paga

come QuIR (somma dell’importo finale di tutte le

causali con personalizzazione QUIRCO di segno

positivo).

E’ stata inserita anche la sotto sezione QuIR finanziato, utilizzata per

comunicare gli importi per i quali il datore di lavoro chiede il

finanziamento assistito da garanzia.

In questa sotto sezione sono presenti i campi:

QuIR maturato Viene indicato l’importo presente sul campo

“Finanziato”, nodo TFR, frame Importo Quota

Integrativa della Retribuzione delle buste paga

presenti nel mese;

Sempre dentro QuIR Finanziato è stato inserito un ulteriore sotto nodo

denominato QuIR Finanziato Liquidato, con il quale si comunicano gli

importi della QUIR finanziata che viene liquidata in busta.

In questa sotto sezione sono presenti i campi:

Anno/Mese Identifica il mese e l’anno nel quale è maturato

l’importo QuIR finanziato ed erogato nella busta

del mese di competenza dell’UniEmens;

Importo Viene indicato l’importo liquidato in busta paga

come QuIR (somma dell’importo finale di tutte le

causali con personalizzazione QUIRFI di segno

positivo).

Finanziamento fondo di garanzia

Il finanziamento erogato a favore delle aziende con meno di 50 lavoratori

che liquidano la QUIR ai propri dipendenti, prevede l’istituzione di un

fondo di garanzia che verrà a sua volta finanziato con il versamento di un

contributo, pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini

previdenziali dei lavoratori per i quali si utilizza il finanziamento stesso.

L’obbligo di versamento opera con riferimento al mese di maturazione

della QUIR, indipendentemente dal mese di effettiva erogazione

Il contributo resta escluso da qualsiasi agevolazione contributive a carico

dell’azienda o del lavoratore.

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Detto contributo, esposto con il codice M500, sarà determinato

applicando la percentuale dello 0,20 all’imponibile previdenziale del

mese.

Misure compensative

Nei confronti dei datori di lavoro che provvedono, con risorse proprie

ovvero tramite il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia,

all’erogazione della QuIR sono applicate delle misure compensative

quale misura di esonero dei versamenti del contributo a fondo di garanzia

TFR.

Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che liquidano la QuIR senza

utilizzare il finanziamento assistito è inoltre prevista una ulteriore misura

compensativa pari allo 0,28% della retribuzione imponibile.

Entrambi le misure di esonero operano sul principio di competenza e si

applicano nel mese di maturazione della QuIR, anche nel caso in cui, a

fronte di finanziamento assistito, il mese di maturazione non corrisponde

al mese di erogazione.

Per dette misure compensative si utilizzano i codici TF03 e TF17.

Attenzione! Il contributo azienda preso a riferimento per il calcolo dell’esonero L.190/2014 è assunto al netto delle misure compensative, ivi comprese quelle di nuova istituzione (codici TF03 e TF17).

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Fondo di solidarietà - Personale dipendente imprese del credito

Circolare INPS n. 90 del 06/05/2015 Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, a decorrere dal mese di maggio 2015 a

differenza del passato, la contribuzione ordinaria non dovrà più essere esposta con separato

codice contributivo ma sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni

imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo

indeterminato. Tale disposizione vale sia per i dipendenti iscritti alla gestione privata che

per i dipendenti di che hanno optato per l’iscrizione alla gestione pubblica.

Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da luglio 2014 a

aprile 2015, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della

presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del

26/3/1993, approvata con decreto 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).

Ai fini del versamento degli arretrati (nei limiti sopra definiti luglio 2014 – aprile 2015), le

aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito>

indicando i seguenti dati:

• In <CausaleADebito> il nuovo codice “M151” che assume il significato di "Contributo

ordinario Fondo del Credito luglio 2014 - aprile 2015";

• In <Retribuzione> l’importo dell’imponibile arretrato, calcolato sulla retribuzione

imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo

indeterminato;

• In <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,20% dell’imponibile.

Con riferimento alle competenze arretrate (periodo da luglio 2014 a aprile 2015), resta

ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti

contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi

di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si

ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno

facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora

presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese

successivo alla data di emanazione della presente circolare).

Implementazioni Versamento della contribuzione corrente

Il versamento del contributo ordinario non prevede alcuna modifica alla

compilazione del modello UniEmens, in quanto il contributo è parte

integrante dell’aliquota complessiva e non necessità di separata

esposizione.

Attenzione! Il contributo azienda preso a riferimento per il calcolo dell’esonero L.190/2014 è assunto al netto del contributo al fondo di solidarietà, che si conseguenza va versato per intero.

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Versamento della contribuzione arretrata

Il contributo ordinario arretrato, dovuto per le mensilità da luglio 2014 a

aprile 2015, potrà essere versato entro il giorno 16 del terzo mese

successivo alla data di emanazione della circolare INPS n.90 del

6/5/2015 (16 Agosto 2015).

Il calcolo di detto contributo, quindi, sarà oggetto del prossimo

aggiornamento.

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Rappresentanza sindacale

Circolare INPS n.76 del 14/4/2015 UniEmens

Il numero delle deleghe verrà acquisito dall’INPS attraverso un’apposita

sezione della denuncia aziendale del modulo UniEmens.

I dati raccolti verranno elaborati dall’Istituto che aggregherà, per ciascun

contratto collettivo nazionale di lavoro, il dato relativo al numero delle

deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria

relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno.

Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla citata convenzione,

mediante l’acquisizione dei dati relativi alla rappresentanza sindacale

secondo quanto definito tra le parti, l’Istituto ha adeguato il tracciato

relativo al flusso UniEmens. In particolare, nell’ambito della sezione

<DenunciaAziendale> sono stati istituiti gli elementi volti all’acquisizione

dei dati sulla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la

contrattazione nazionale di categoria, così come definiti nell’ambito

dell’art. 2 della

convenzione:

• contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;

• federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono;

numero dei lavoratori aderenti, con distinta indicazione del numero degli

iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove

siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia

presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

Come anticipato, le aziende così censite, contraddistinte dal predetto codice

di autorizzazione, nell’ambito delle dichiarazioni contributive relative ai

periodi di competenza decorrenti da aprile 2015, potranno fornire gli

elementi informativi volti alla rilevazione del numero delle deleghe relative

sia al mese di competenza che dei mesi antecedenti avvalendosi,

eventualmente, anche dei flussi UniEmens relativi alle mensilità

immediatamente successive a quella di aprile.

In particolare, nella sezione <DenunciaAziendale> è stato istituito un

apposito elemento denominato <RappresentanzaSindacale>, che a sua volta

si compone dell’elemento <ContrattoRS>, volto ad accogliere le

informazioni utili per la rilevazione del numero delle

deleghe sindacali relative a ciascun ambito di applicazione del CCNL a

favore delle organizzazioni sindacali di categoria secondo quanto previsto

dal T.U. sulla rappresentanza

sottoscritto da CONFINDUSTRIA – CGIL, CISL e UIL in data

10/01/2014.

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Si riepilogano di seguito le modalità di compilazione dei sottoelementi di

cui si compone l’elemento <ContrattoRS>:

• <AnnoMeseRS>: va indicato, nel formato “aaaa-mm”, il periodo di

riferimento delle informazioni relative al contratto e alle deleghe

sindacali;

• <CodContrattoRS>: va indicato il codice del contratto attribuito

dall’Inps;

• <CodFederazSindRS>: va valorizzato il codice assegnato dall’Istituto

alle organizzazioni sindacali di categoria a cui i dipendenti aderiscono;

• <NumIscrittiRS>: va indicato il numero delle deleghe (in essere nel

mese di competenza) dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale

riportato nell’elemento <CodFederazSindRS>, relative al periodo

indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>, nelle unità

produttive aziendali;

• <NumIscrittiRSA>: va valorizzato il numero delle deleghe (in essere nel

mese di competenza) dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale

indicata nell’elemento <CodFederazSindRS>, relative al periodo

indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>, nelle unità

produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti

RSA ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

Si precisa che il numero indicato nell’elemento <NumIscrittiRSA> è un di

cui di <NumIscrittiRS> e che l’elemento va valorizzato solo ove ricorra la

casistica indicata.

Implementazioni All’interno della sezione Cong./RapprSind di Denuncia aziendale, è stata inserita la sotto

sezione Rappresentanza sindacale, automaticamente popolata se vere le seguenti

condizioni:

• Campo “Codice per Confidustria”, sulla scheda anagrafica valorizzato;

• Casella “Rappresentanza sindacale” nei parametri azienda selezionata;

• In presenza di trattenute sindacali in busta paga;

All’interno della sezione saranno valorizzati i campi di seguito:

Anno Sarà riportato l’anno di riferimento (anno di calcolo della denuncia)

delle informazioni sul contratto e sulle deleghe sindacali.

Mese Sarà riportato il mese di riferimento (mese di calcolo della denuncia)

delle informazioni sul contratto e sulle deleghe sindacali.

Codice contratto

E’ stata predisposta internamente una sorta di tabella di corrispondenza

tra i codici contratto e i codici per Confindustria istituiti dall’INPS.

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In base a quanto sopra, il “Codice contratto” sarà valorizzato con il

codice corrispondente al contratto presente in busta paga.

Se nessuna corrispondenza viene trovata, il campo sarà valorizzato in

base al contenuto del campo “Codice per Confidustria” della scheda

anagrafica del dipendente.

Codice federazione

Il campo sarà valorizzando in base alla seguente priorità:

• Sarà riportato il contenuto del campo “Organizzaz. aderente TU rappr. Sindacale”, associato alla tabella sindacati presente in busta

paga, in corrispondenza del campo sotto evidenziato:

• Se in busta paga non è presente alcuna tabella sindacati, sarà

riportato il contenuto del campo “Organizzaz. aderente TU rappr. Sindacale”, associato alla tabella sindacati presente in tabella

causali, in corrispondenza del campo sotto evidenziato:

• Se anche questa tabella dovesse essere vuota, sarà riportato il

contenuto del campo “Organizzaz. aderente TU rappr. Sindacale”, specificato sulla scheda anagrafica del dipendente.

Se in tutte le condizione precedenti il campo “Organizzaz. aderente

TU rappr. Sindacale” dovesse sempre risultare vuoto, sarà creato un

elemento con codice federazione F99999, con il quale si comunica che

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nessun dipendente, per il contratto indicato, è iscritto ad alcuna sigla

sindacale.

Numero iscritti

Sarà riportato il numero di dipendenti iscritti alla relativa sigla sindacale.

Numero iscritti RSA

Sarà riportato il numero di dipendenti iscritti alla relativa sigla sindacale

(se maggiori di 15 e in presenza di un RSA in azienda).

Il campo è un di cui del campo “Numero iscritti”.

Attenzione! Se valorizzati i relativi campi all’interno dei parametri azienda, la sezione Rappresentanza sindacale, sarà compilata, come sopra definito, anche per i mesi pregressi rispetto quello di invio.

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Allineamento versione 3.1 documento tecnico UniEmens Oltre alle implementazioni sulla Qu.I.R. e sulla Rappresentanza sindacale, viste in

precedenza, sono state apportate le modifiche di seguito:

Denuncia Dipendenti

Tipo lavoratore

Inserito il codice P1 - Lavoratori marittimi iscritti al

regime obbligatorio della Legge 26 luglio 1984,

n.413 PERSONALE DI MACCHINA e

STAZIONE RADIOTELEGRAFICA;

Giorni utili Per i lavoratori dello spettacolo/sportivi

professionisti (“Tipo lavoratore” = SX/SY/SZ) è

stato inserito un controllo in base al quale il valore

indicato sul campo in oggetto posto all’interno della

sezione Sport/Spett di Dati particolari, non può

eccedere 2600.

Denuncia Collaboratori

E’ stato isnerito il codice 02 - Agevolazione contributiva in favore degli

ex L.S.U. che collaborano con la Pubblica Amministrazione, di cui al

D. Legislativo 28-2-2000, n. 81 (per periodi ante 2005), in

corrispondenza del campo “Tipo agevolazione”.

Si ricorda che la valorizzazione del campo è di INPUT manuale da parte

dell’utente.

Denuncia Dipendenti ex INPDAP (DMA)

Aggiornata la tabella qualifiche e contratti con i seguenti codici:

• 0D0183 - RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO ART.17

L.127/97;

• 0D0184 - RICER. A TEM. DET. CIRC.BERLINGUER 17/03/97

PROT ACG 678/97;

• 0D0185 - TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO ART. 24BIS

L.240/2010.

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Interventi vari A seguire le modifiche apportate:

Contributo c/lavoratore Ex ENPALS

All’interno della sezione Dati retributivi è stato inserito il campo in

oggetto valorizzato solo sulle denunce dei lavoratori parasubordinati

soggetti Ex ENPALS, per i quali viene elaborata una denuncia di tipo D –

Dipendente.

Il campo viene valorizzato con il contributo IVS c/lavoratore presente in

busta paga al netto di eventuali agevolazioni.

Viene utilizzato per la corretta valorizzazione dei contributi INPS

c/lavoratore all’interno della sezione previdenziale della rilevazione costi

e salari, in presenza di un’azienda con dipendenti e collaboratori soggetti

Ex ENPALS.

Sezione Incentivo – Esonero L.190/2014

E’ stata modificata l’interfaccia grafica della sezione Incentivo, come

sotto riportata, allo scopo di inserire tutti i campi necessari per

l’elaborazione del conguaglio previsto per l’esonero contributivo

L.190/2014.

A tutti i suddetti campi, ad oggi, non è legato alcun automatismo, con i

prossimi aggiornamenti saranno rilasciate le implementazioni ad essi

legate.