gruppo buffetti s.p.a. - linformatica.it · circolare inps n. 82 del 23/04/2015 ... inquadrati con...
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VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO..............................................3
GESTIONE DEL PERSONALE – Revisione 01.33.40 UPD. 9.2015 ...............................................4
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE ..............................................................................................4
Quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) .........................................................................................6
Fondo di solidarietà - Personale dipendente imprese del credito...........................................................18
Rappresentanza sindacale ......................................................................................................................24
Interventi vari .........................................................................................................................................27
Busta paga ...................................................................................................................................27
Rilevazione costi e salari .............................................................................................................31
Scheda anagrafica dipendente .....................................................................................................33
Parametri azienda ........................................................................................................................35
Tabella dati C.I.G./C.I.G.S..........................................................................................................35
Acquisizione presenze.................................................................................................................35
Addizionale regionale ABRUZZO..............................................................................................36
CASSA EDILE – Rev. 01.33.40 UPDATE 9.2015.............................................................................37
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE ............................................................................................37
SCADENZE PERIODICHE – Revisione 01.33.40 UPD. 9.2015 ....................................................40
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE ............................................................................................40
IRAP 2015..............................................................................................................................................41
GESTIONE PARASUBORDINATI – Revisione 01.33.40 UPD. 9.2015........................................42
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE ............................................................................................42
Interventi vari .........................................................................................................................................43
Addizionale regionale ABRUZZO..............................................................................................43
MENSILIZZAZIONE TELEMATICA – Rev. 01.24.40 UPDATE 9.2015.....................................45
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE ............................................................................................45
Archivi mensilizzazione telematica .......................................................................................................45
Quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) .......................................................................................46
Fondo di solidarietà - Personale dipendente imprese del credito...........................................................51
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Rappresentanza sindacale ......................................................................................................................53
Allineamento versione 3.1 documento tecnico UniEmens ....................................................................57
Interventi vari .........................................................................................................................................58
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VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO
Modulo Versione corrente Versione minima Modulo base 02.73.70 02.73.00
Gestione del personale 01.33.40 01.33.22
Gestione agricoli 01.33.40 01.33.22
Presenze/Libro unico per aziende 01.33.40 01.33.22
Cassa edile 01.33.40 01.33.22
Cassa marittima 01.33.40 01.33.22
Lavoratori a domicilio 01.33.40 01.33.22
PAG – Lavoratori dello spettacolo 01.33.30 01.33.10
Scadenze periodiche 01.33.40 01.33.22
Gestione parasubordinati 01.33.40 01.33.22
SUB – Lavoratori dello spettacolo 01.31.30 01.31.10
Budget del personale 01.28.30 01.28.00
Comunicazioni agli enti 01.26.40 01.26.22
Mensilizzazione telematica 01.24.40 01.24.22
Denuncia mensile analitica 01.33.30 01.33.20
Il Codice identificativo dell’Aggiornamento è 20261508A
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GESTIONE DEL PERSONALE – Revisione 01.33.40 UPD. 9.2015
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE Di seguito si elencano i lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell’ordine riportato,
dopo aver eseguito il presente aggiornamento:
1. Adeguamento archivi;
2. Aggiornamento tabelle.
Adeguamento archivi A seguire le principali fasi di adeguamento: Manutenzione Motivazione
Tabella indici
ISTAT
Inserito l’indice ISTAT di Marzo (0,375000).
Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:
Lavori di servizio
Adeguamenti
Archivi paghe
Aggiornamento tabelle Sono stati predisposti i seguenti aggiornamenti tabellari:
Motivazione
Codici DM10 Inseriti i codici DM10 previsti dall’allegato al documento tecnico
dell’UnieEmens versione 3.0.3 e 3.1.
Tabella causali Ripassate le causali di seguito:
• 928 – Qu.I.R. del mese;
• 931 – Qu.I.R. mese prec. finanziato.
necessarie per la gestione dell’erogazione del TFR in busta paga
Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:
Lavori di servizio
Aggiornamenti
Tabelle
Attenzione!! E’ possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche.
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Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.
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Quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.)
Commi da 26 a 34, art. 1 Legge 190/2014 (Legge stabilità 2015) e
circolare INPS n. 82 del 23/04/2015 Premessa La suddetta legge prevede, per i lavoratori dipendenti, la possibilità di aver
liquidato mensilmente il trattamento di fine rapporto maturando dal 1°
maggio 2015 al giugno 2018.
L’articolo 1, comma 26, della legge di stabilità 2015, dispone che i
lavoratori dipendenti del settore privato possono richiedere ai rispettivi
datori di lavoro, in via sperimentale in relazione ai periodi di paga
decorrenti dal 1° maggio 2015 al 30 giugno 2018, di percepire la quota
maturanda di cui all’articolo 2120 del codice civile come quota integrativa
della retribuzione (Qu.I.R.), nei limiti e alle condizioni fissate dal decreto
attuativo.
A chi spetta Hanno diritto a richiedere la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i
lavoratori dipendenti da un datore di lavoro del settore privato, con rapporto
di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi con il medesimo datore
di lavoro, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR, ad eccezione dei
seguenti:
1. Lavoratori dipendenti domestici;
2. Lavoratori dipendenti del settore agricolo. Nell’ambito della predetta
nozione vanno inclusi tutti i lavoratori subordinati del settore a
prescindere dalla specifica qualifica (operai, impiegati, dirigenti, ecc.).
Si ricorda che, ai fini previdenziali, i datori di lavoro agricoli sono
inquadrati con i CSC 10106 e 50102;
3. Lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo
nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di
secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero
l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi. Si tratta, ad
esempio, dei marittimi componenti gli equipaggi delle navi in regime di
legge n. 413/1984, nonché dei lavoratori dell’edilizia per i quali il TFR
è accantonato presso le Casse Edili. Parimenti, l’esclusione opera con
riferimento ai dipendenti delle società esercenti attività di riscossione
delle imposte dirette, che risultano destinatari della specifica normativa
di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni,
nonché dei lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza per il personale
addetto alla gestione delle imposte di consumo (cd. fondo dazieri);
4. Lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure
concorsuali;
5. Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel
registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui
all’art. 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive
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modificazioni e integrazioni (di seguito, anche “Legge fallimentare”);
6. Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il
Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’art.
67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;
7. Lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle
disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di
integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione
dell’integrazione straordinaria stessa. Detta esclusione opera
limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità produttiva interessata
dai predetti interventi e in relazione al periodo di durata stabilito
nell’ambito dei provvedimenti ministeriali;
8. Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un
accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui
all’art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n.3.
Sono, altresì, esclusi dalla possibilità di richiedere l’erogazione mensile
della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR
come garanzia di contratti di finanziamento stipulati. Difatti, nell’ambito di
contratti di finanziamento, il lavoratore e l’ente mutuante possono
prevedere che, nel caso di risoluzione o di scadenza del contratto di lavoro
prima della totale restituzione del prestito, il recupero delle somme non
restituite sia effettuato attraverso l’utilizzo del TFR, per cui il datore di
lavoro è chiamato a detrarre dal TFR spettante al lavoratore l’importo del
debito residuo del contratto di finanziamento ed a versare detto importo
all’ente mutuante. Va rilevato che, nelle situazioni sopra descritte, la
preclusione di accesso alla Qu.I.R. opera fino alla notifica, da parte del
mutuante, dell’estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.
Fatte salve le esclusioni sopra riportate, sul piano generale possono optare
per la liquidazione mensile della Qu.I.R. anche i dipendenti che, in
conseguenza della scelta operata a seguito della riforma della destinazione
del TFR, hanno aderito, sulla base di modalità tacite o esplicite, alle forme
pensionistiche complementari ovvero coloro il cui TFR è versato al fondo
per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti
di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. costituito ai sensi dell’art. 1, comma
755, della legge n. 296/2006 (“Fondo di tesoreria”).
Nei confronti dei lavoratori che non esercitano l’opzione volta a ottenere la
Qu.I.R., ovvero per coloro che non hanno le caratteristiche per accedervi,
resta confermata, in materia di TFR, la disciplina prevista dall’art. 2120
c.c., così come modificata dalla legge n. 296/2006 e dal d.lgs. n. 252/2005 e
dalle relative disposizioni amministrative.
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Requisiti del richiedente
Come già anticipato, ai fini del diritto alla liquidazione della Qu.I.R., il
lavoratore deve avere in essere un rapporto di lavoro subordinato con un
datore di lavoro privato da almeno sei mesi.
Per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro necessaria per il diritto
alla liquidazione della Qu.I.R., si sottolinea che si tratta di anzianità di
lavoro minima maturata presso il medesimo datore di lavoro, per cui la
successione di rapporti di lavoro azzera l’anzianità di servizio. Alla predetta
regola fanno eccezione le fattispecie nell’ambito delle quali, pur mutando il
datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità. Ci si
riferisce, in particolare, alla cessione del contratto di lavoro in forma
individuale ai sensi dell’art. 1406 c.c.., nonché alle variazioni di datore di
lavoro per effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo di
azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c..
Oltre al possesso dei citati requisiti soggettivi, è altresì necessario, come già
anticipato, che ricorra il requisito, di natura oggettiva, dell’assenza di
disposizione del TFR, da parte del lavoratore, a garanzia di contratti di
finanziamento.
Si sottolinea come, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Dpcm, l’accertamento
della sussistenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi e oggettivi per il
diritto alla liquidazione mensile della Qu.I.R. è operato dal datore di lavoro,
anche con riferimento all’esistenza di pattuizioni che vincolano il TFR a
garanzia di contratti di finanziamento stipulati dal lavoratore, purché le
medesime gli siano state notificate dal lavoratore ovvero dall’ente
mutuante.
Misura della Qu.I.R.
La Qu.I.R. è pari alla misura della quota maturanda del TFR determinata
secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto
della detrazione operata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3, ultimo
comma, della legge n. 297/282 (0,50%), per il finanziamento dell’aumento
dell’aliquota contributiva IVS a partire dall’1.07.1982 (0,30%) e
dall’1.01.1983 (0,20%), ove detto contributo risulti dovuto e non oggetto di
agevolazioni contributive. Nel merito, si ricorda che il predetto contributo
dello 0,50% non opera per i lavoratori con qualifica di apprendista e che,
con riferimento ai lavoratori assunti con misure agevolate, in sede di
determinazione della detrazione, il datore di lavoro applicherà la detrazione
esclusivamente nei limiti della contribuzione effettivamente versata, dopo
l’applicazione delle misure di agevolazione.
Per i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari che optano
per la liquidazione della Qu.I.R., la misura della Qu.I.R. è pari all’intera
quota del TFR maturando, anche laddove abbiano esercitato, ricorrendone
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le condizioni di legge, la scelta del conferimento parziale del TFR alle
citate forme pensionistiche.
Ai fini del calcolo della Qu.I.R., si richiamano le disposizioni dettate al
paragrafo 4 della circolare n. 70/2007.
Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della Legge di stabilità, la Qu.I.R. non è
imponibile ai fini previdenziali.
Tassazione Come prescrive il comma 756-bis, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre
2006, n.296, introdotto dall’articolo 1, comma 26, lettera a), della legge di
stabilità 2015, ai fini dell’imposta sui redditi di lavoro dipendente, la
Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini
previdenziali. Per l’applicazione della tassazione separata di cui all’articolo
19 del TUIR, la Qu.I.R. non è considerata ai fini della determinazione della
aliquota di imposta per la tassazione del TFR.
Istanza di richiesta
I lavoratori che ne hanno titolo possono richiedere al datore di lavoro la
liquidazione mensile della Qu.I.R., come sopra individuata (ossia quota
maturanda di cui all’articolo 2120 del codice civile come quota integrativa
della retribuzione) attraverso la presentazione al datore di lavoro, di
apposita istanza debitamente compilata e sottoscritta.
Dopo che il datore di lavoro avrà accertato il possesso da parte del
lavoratore dei requisiti, la manifestazione di volontà esercitata dal
lavoratore dipendente sarà efficace a partire dal mese successivo a quello di
formalizzazione della istanza sino al periodo di paga che scade il 30 giugno
2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro,
ove antecedente.
Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volontà esercitata è
irrevocabile.
In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede all’erogazione
mensile della Qu.I.R., e per tutto il periodo di operatività, si sospende, ove
dovuto, il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252. L’adesione del lavoratore dipendente alle citate forme
pensionistiche complementari prosegue, senza soluzione di continuità, sulla
base della posizione individuale maturata nonché dell’eventuale
contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.
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Mese di erogazione della Qu.I.R.
Per quanto concerne i termini di decorrenza delle disposizioni in esame,
considerato che ai fini dell’accesso all’erogazione della Qu.I.R., il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29, entrato in
vigore il 3 aprile 2015, definisce i termini di attuazione dei commi da 26 a
34 della legge n. 190/2014, il primo periodo di paga utile per l’accesso alla
citata erogazione coincide con il periodo di paga di maggio 2015.
In particolare, i lavoratori che hanno presentato o presenteranno, ai
rispettivi datori di lavoro relativa istanza a partire dal 3 aprile 2015 e fino al
30 dello stesso mese, avranno accesso alla Qu.I.R. che matura con il
periodo di paga di maggio 2015, con la relativa liquidazione nell’ambito
delle competenze retributive di maggio 2015, nel caso in cui il datore di
lavoro non ricorra al Finanziamento garantito, ovvero dalle competenze
retributive di agosto, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al
predetto Finanziamento.
Finanziamento garantito
La legge di stabilità 2015 ha previsto, a favore delle piccole e medie
imprese, misure finalizzate a favorire l’accesso alle risorse finanziarie
necessarie per l’erogazione della Qu.I.R. con costi analoghi a quelli previsti
dalla legge per la rivalutazione del TFR accantonato in azienda.
Nello specifico, sulla base del disposto dell’art. 6, comma 1, del Dpcm, i
datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e,
al contempo, non siano tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria,
possono accedere ad un apposito finanziamento erogato dagli intermediari
aderenti all’accordo-quadro stipulato, il 20 marzo 2015, fra il ministero
dell’Economia e delle finanze, il ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e l’Associazione Bancaria Italiana. Il predetto finanziamento
riguarda anche l’erogazione della Qu.I.R. dei lavoratori che, in precedenza,
avevano scelto la destinazione del TFR, in misura integrale o parziale, ai
fondi di previdenza complementare.
Attenzione! La richiesta di finanziamento, può essere preventivamente effettuata allo scopo di verificare l’idoneità dell’accesso allo stesso, indipendentemente dall’effettivo utilizzo.
Si rimanda alla circolare INPS n. 82 del 23/4/2015 per conoscere, in
dettaglio, quanto previsto in questo caso.
Finanziamento del fondo di garanzia
E’ stato istituito presso l’INPS, lo specifico Fondo di garanzia, in forza
della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 32 della legge di stabilità
2015, con dotazione iniziale, a carico del bilancio dello Stato, in misura
pari, per l'anno 2015, a 100 milioni di euro.
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Detto fondo è alimentato dal gettito di un contributo in misura pari allo
0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i
quali i datori di lavoro utilizzano il Finanziamento assistito da garanzia ai
fini dell’erogazione della Qu.I.R.
L’obbligo di versamento del predetto contributo opera con riferimento al
mese di maturazione della Qu.I.R..
Si precisa che il contributo di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20%)
resta escluso da qualsiasi disposizione in materia di agevolazioni
contributive, compreso l’esonero per le nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai sensi
dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge di stabilità 2015.
Misure compensative
Nei confronti dei datori di lavoro che provvedono, con risorse proprie
ovvero tramite il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia,
all’erogazione della Qu.I.R. trova applicazione la misura compensativa di
cui all’articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, vale a dire l’esonero
dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni.
Detta misura di esonero opera sulla base del principio della competenza,
pertanto si applica con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R.,
che, nel caso di ricorso al finanziamento assistito da garanzia, non coincide
con il mese di erogazione della Qu.I.R. medesima. Al riguardo, a titolo di
esempio, in relazione alla quota di TFR maturata nel mese di agosto 2015,
ancorché la relativa liquidazione in forma di Qu.I.R. avvenga con la busta
paga del mese di novembre 2015, la misura esonero si applica nel mese di
agosto 2015, che è quello di maturazione della Qu.I.R..
Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza
accedere al finanziamento assistito da garanzia, trovano applicazione anche
le ulteriori misure compensative (fiscali e contributive) di cui all’articolo
10, commi 1 e 3, del citato d.lgs. n. 252/2005. Si ricorda che, a far tempo
dal 2014, le suddette misure compensative di natura contributiva sono
fissate nella percentuale massima dello 0,28% ex art. 8 del D.L. n.
203/2005.
Esposizione in UniEmens
Si rimanda alla circolare del modulo Mensilizzazione telematica per le
specifiche normative e di calcolo.
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Implementazioni Aggiornamento tabella codici DM10
Inseriti i seguenti codici:
• TF03;
• TF17;
• M500.
necessari per la gestione della Qu.I.R. in UniEmens.
Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:
Lavori di servizio
Aggiornamenti
Tabelle
Codici DM10
Aggiornamento tabella causali
Ripassate le causali di seguito:
• 928 – Qu.I.R. del mese;
• 931 – Qu.I.R. mese prec. finanziato. necessarie per la gestione dell’erogazione del TFR in busta paga
Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:
Lavori di servizio
Aggiornamenti
Tabelle
Causali
Parametri azienda
All’interno del nodo Altri dati/Contrib. è stata inserita la sezione
Sospensione Qu.I.R., contenente le informazioni necessari per gestire
l’eventuale sospensione della liquidazione della Qu.I.R.
Sono stati inseriti i seguenti campi:
Sospensione
Al verificarsi di una delle condizioni previste dal
DPCM, che determina l'interruzione della liquidazione
in busta del TFR maturando quale Quota integrativa di
retribuzione, occorrerà selezionare la casella in oggetto,
compilando, altresì, i successivi campi “Data inizio/fine sospensione”.
La sospensione avverrà, per tutti i dipendenti per i quali
è prevista la liquidazione della Qu.I.R., a partire dal
mese di retribuzione specificato sul campo “Data inizio sospensione” e fino al mese di retribuzione, specificato
sulla “Data fine sospensione”.
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Non specificando nessuna “Data fine sospensione”, la
sospensione verrà protratta per tutto il periodo.
Se la sospensione non è da attivare per tutti i
dipendenti, la procedura può essere attivata
direttamente dalle anagrafiche dei soli dipendenti
interessati.
Data inizio sospensione
Identifica la data a partire dalla quale iniziare, per tutti i
dipendenti interessati alla liquidazione della Qu.I.R., la
sospensione dell’erogazione.
Data fine sospensione
Identifica la data fino alla quale sospendere, per tutti i
dipendenti interessati la liquidazione della Qu.I.R..
Scheda anagrafica Dipendente
All’interno della sezione TFR/Fondi pensione, in corrispondenza del campo
“Tipo scelta” è stato inserito il nuovo valore IQ – Integrazione Qu.I.R..
Inoltre, è stata inserita la sezione denominata Scelta Qu.I.R.,
automaticamente abilitata se selezionato il suddetto codice IQ.
La suddetta sezione contiene i seguenti campi:
Data richiesta QUIR
Occorre indicare la data nella quale il dipendente ha
fatto richiesta di erogazione del TFR maturando in
busta come QUIR.
NB Si ricorda che la data di scelta deve essere
successiva a marzo 2015.
Richiesta finanziamento
Selezionare la casella se per l'erogazione in busta del
TFR maturando, quale QUIR, il datore di lavoro ha
effettuato richiesta di finanziamento assistito da
garanzia;
Attenzione! La richiesta di finanziamento non può essere effettuata per le aziende con obbligo di versamento al Fondo Tesoreria INPS.
Mese/Anno -Inizio maturazione QUIR
In base all’impostazione della “Data richiesta QUIR”
sarà automaticamente compilato il mese e l’anno di
inizio maturazione della QUIR in busta paga;
Sospensione Selezionare la casella se, a causa del verificarsi di una
delle condizioni previste dal DPCM, si procede
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all'interruzione della liquidazione in busta del TFR
maturando quale QUIR.
Se la sospensione è da attivare per tutti i dipendenti la
procedura può essere eseguita direttamente dai
parametri azienda.
Data inizio/fine
Selezionata la casella precedente, saranno abilitati i
campi in oggetto nei quali indicare le date di inizio/fine
della sospensione della QUIR.
La sospensione avverrà a partire dal mese di
retribuzione specificato sulla “Data inizio” e fino al
mese di retribuzione, specificato sulla “Data fine”.
Non specificando nessuna “Data fine” la sospensione
verrà protratta per tutto il periodo.
Scheda numerica
All’interno della sezione Dati T.F.R. – Quote maturate dall’ 1/1/2001, è
stato inserito il campo “Quota integrativa della retribuzione”. Sul campo
viene storicizzata la quota di TFR che risulta erogata in busta quale Quota
Integrativa della Retribuzione.
Tale quota non è cumulata quale accantonamento progressivo e non viene
inclusa nel calcolo delle rivalutazioni annuali.
NB Il medesimo campo è stato inserito all’interno della sezione
TFR maturato nell’anno di Dati T.F.R.
Busta paga
Diverse le modifiche apportate:
Causale con personalizzazione QUIRCO
La causale viene utilizzata nel caso in cui il datore
di lavoro non ricorra al Finanziamento garantito.
In questo caso, il primo periodo utile per la
maturazione e relativa erogazione della Qu.I.R. è
Maggio/2015.
Se selezionata la casella “Scelta QUIR” sulla
scheda anagrafica del dipendente e in assenza di
una sospensione, a partire dall’elaborazione delle
buste paga con mese/anno uguale al mese/anno di
“Inizio maturazione QUIR” (con la scelta
effettuata ad Aprile/2015 il mese/anno saranno
automaticamente valorizzati con Maggio/2015),
sarà automaticamente riportata una causale con
personalizzazione QUIRCO, il cui importo sarà
uguale al “TFR presunto” maturato nel mese.
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L’importo di detta causale, non è soggetto al
previdenziale, ma solo al fiscale (tassazione
ordinaria a scaglioni di reddito) ed è ovviamente
portato in aumento della retribuzione lorda del
mese.
Causale con personalizzazione QUIRFI
La causale viene utilizzata nel caso in cui il datore
di lavoro acceda al Finanziamento garantito.
In questo caso, il primo periodo utile per la
maturazione della Qu.I.R. è Maggio/2015, la cui
erogazione in busta avverrà ad Agosto/2015 (la
quota maturata, viene erogata con tre mesi di
“ritardo”).
Se selezionata la casella “Scelta QUIR” sulla
scheda anagrafica del dipendente, in assenza di una
sospensione e se selezionata la casella “Richiesta finanziamento”, sarà automaticamente riportata
una causale con personalizzazione QUIRFI, il cui
importo sarà uguale al “TFR presunto” maturato
nelle buste di tre mesi precedenti.
In questa condizione, quindi, sulle buste elaborate
da Maggio a Luglio/2015, nessuna erogazione di
Qu.I.R. sarà eseguita. Solo sulla busta di Agosto
sarà liquidata la Qu.I.R. maturata a Maggio e così
via.
L’importo di detta causale, non è soggetto al
previdenziale, ma solo al fiscale (tassazione
ordinaria a scaglioni di reddito) ed è ovviamente
portato in aumento della retribuzione lorda del
mese.
Fine rapporto In presenza di fine rapporto, la procedura
verificherà la selezione o meno della casella
“Richiesta finanziamento” posta nella scheda
anagrafica del dipendente.
Se non selezionata (nessun finanziamento
richiesto), nella busta sarà normalmente erogata la
Qu.I.R. maturata del mese, tramite il riporto della
causale con personalizzazione QUIRCO.
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Altrimenti, in busta sarà erogata sia la Qu.I.R.
finanziata nei tre mesi precedenti e non ancora
erogata (causale con personalizzazione QUIRFI),
sia la Qu.I.R. maturata nel mese (causale con
personalizzazione QUIRCO).
TFR presunto All’interno della sezione T.F.R., ai fini della
determinazione del campo in oggetto, si terrà conto,
oltre che del TFR versato all’eventuale fondo di
previdenza complementare, anche dell’erogazione
della Qu.I.R..
Il risultato di quanto sopra sarà evidenziato in
corrispondenza del campo “Al netto conferimenti
previdenza complementare/Erogazione QuIR”;
Sezione Importi Quota Integrativa della Retribuzione
All’interno della sezione T.F.R. è stata inserita la
sotto sezione in oggetto, contenente i seguenti
campi:
Corrente Viene riportato il contenuto del
campo “TFR presunto” maturato in
busta paga ed esposto in chiaro sul
corpo della busta paga, tramite la
causale con personalizzazione
QUIRCO;
Finanziato Se selezionata la casella “Richiesta
finanziamento” sulla scheda
anagrafica del dipendente, in luogo
del campo “Corrente” sarà
valorizzato il campo “Finanziato”.
Tale importo sarà erogato ed
esposto nella busta del terzo mese
successivo il mese di maturazione,
tramite una causale con
personalizzazione QUIRFI;
Erogato il Identifica il mese e l’anno di
erogazione del TFR presunto
maturato in busta paga. In assenza
di finanziamento garantito i campi
saranno sempre vuoti.
Solo con il finanziamento garantito i
campi saranno automaticamente
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valorizzati con il mese/anno di
erogazione della Qu.I.R..
Sospensione In presenza di una sospensione inserita nei
parametri azienda e/o sulla scheda anagrafica del
dipendente non maturerà più alcuna Qu.I.R. nelle
buste con mese/anno uguali al mese/anno delle date
di inizio/fine sospensione.
Fondo pensione e/o tesoreria INPS
Se per il dipendente è previsto il conferimento del
TFR ad un fondo di previdenza complementare o al
fondo tesoreria INPS, lo stesso sarà sospeso e
l’importo del TFR erogato come Qu.I.R.;
Bonus DL 66/2014 (Bonus Renzi)
L’importo della QUIR erogata in busta sarà escluso
dal calcolo del reddito complessivo utile al calcolo
del Bonus DL 66/2014 (Bonus Renzi).
UniEmens Si rimanda alla circolare del modulo Mensilizzazione telematica per le
specifiche normative e di calcolo.
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Fondo di solidarietà - Personale dipendente imprese del credito
Circolare INPS n. 90 del 06/05/2015 Premessa Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori
dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale,
l’articolo 3 della legge n. 92/2012, intitolato “Tutele in costanza di rapporto
di lavoro”, e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e
contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di
Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.
I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di
ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di
riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare, ai
lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica
in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire
l’ulteriore finalità di erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito
riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo a lavoratori
che raggiungano i requisiti minimi previsti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato entro 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di
lavoro.
Il comma 42 del citato articolo 3, dispone che i Fondi di solidarietà di
settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del
23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle norme previste dalla novella
legislativa del 2012, con decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il
Ministro delle finanze, la cui adozione determina, ai sensi del successivo
comma 43, l’abrogazione dei decreti interministeriali recanti i preesistenti
regolamenti dei relativi Fondi.
In data 20 dicembre 2013 è stato stipulato un accordo sindacale nazionale
tra Abi e Dircredito FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito,
Uilca e Falcri-Silcea con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge
sopra richiamate, si è convenuto di adeguare il “Fondo di solidarietà per il
sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del
credito” alle previsioni di cui al citato articolo 3 della legge n. 92 del 28
giugno 2012.
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Il predetto accordo è stato recepito con decreto interministeriale n. 83486
del 28 luglio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23
ottobre 2014 (allegato n. 1), che ha dettato la nuova disciplina del
preesistente Fondo di solidarietà del personale del credito di cui al decreto
n. 158 del 28 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni, già
istituito presso l’Inps, e del quale rappresenta una gestione.
L’entrata in vigore del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014 ha determinato
l’abrogazione del suddetto decreto n. 158/2000.
Il Fondo assume la nuova denominazione di “Fondo di solidarietà per la
riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno
dell’occupazione e del reddito del personale del credito”.
Finalità e applicazione
Il Fondo di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di
ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione
aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, ha lo
scopo di attuare, nei confronti del personale delle aziende di credito,
interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle
professionalità e realizzino politiche attive di sostegno al reddito e
all’occupazione.
Il Fondo di solidarietà tutela i lavoratori delle imprese, ivi comprese quelle
facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche, che
applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), ed i
relativi contratti complementari, anche con meno di quindici dipendenti.
Il Ccnl del credito si applica ai dipendenti delle aziende del credito,
finanziarie ed ai dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività
creditizia, finanziaria ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 385
del 10 settembre 1993.
Prestazioni Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di
situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione
o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al
Fondo:
In via ordinaria:
• A contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione
e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi
fondi nazionali e/o comunitari;
• Al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori
dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione
dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività
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lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale,
di cui all’articolo 10, comma 6;
In via straordinaria:
• All’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito,
riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di
agevolazione all’esodo, ed al versamento della contribuzione correlata;
In via emergenziale: All’erogazione nei confronti dei lavoratori in esubero (non aventi i requisiti
per l’accesso alle prestazioni previste dalla precedente lettera b, assegni
straordinari) di trattamenti di cui all’articolo 12 del decreto, che disciplina
la così detta sezione emergenziale:
• All’erogazione per un massimo di 24 mesi di un assegno per il sostegno
del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;
• Al finanziamento, per un massimo di 12 mesi a favore dei predetti
lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla
ricollocazione professionale ridotto dell’eventuale concorso degli
apposti fondi nazionali e dell’Unione europea.
Tale prestazione è soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla
sospensione e sulla decadenza previste per la indennità Aspi.
Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata
calcolata sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile dovuta spettante al
lavoratore, alla competente gestione assicurativa obbligatoria. E’ escluso il
versamento della contribuzione correlata per tutto il periodo di percezione
da parte del lavoratore dell’indennità Aspi.
Finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti
contributi:
• Contributo ordinario dello 0,20% (di cui lo 0,133% a carico del datore
di lavoro e lo 0,067% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con
contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti; eventuali
incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno
ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione
(articolo 6, comma 2, del D.I. in oggetto); tenuto conto delle
disposizioni dell’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legge n. 150/2013,
convertito con modifiche dalla legge n. 15/2014, che ha prorogato il
termine di legge di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del decreto legge n.
216/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2012, cui
consegue la proroga della disciplina contenuta nei decreti
interministeriali adottati ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto legge n.
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78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, il
finanziamento delle prestazioni previste dal Fondo, secondo le norme
del decreto interministeriale di adeguamento, è dovuto a decorrere dal
1° luglio 2014;
• Contributo addizionale; in caso di eventuale finanziamento di specifici
trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di
lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto,
altresì, un contributo a carico del datore di lavoro, determinato nella
misura dell’1,50%; a norma dell’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n.
83486 del 2014, il contributo è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai
fini previdenziali perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni;
• Contributo straordinario, dovuto da parte del datore di lavoro per i
lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni straordinari in
misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni
straordinari erogabili e della contribuzione correlata;
• Per le prestazioni della sezione emergenziale di cui all’articolo 12,
commi 1, 3 e 4, è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo il
cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni, comprensive della
contribuzione correlata, deliberate dal Comitato.
Ai contributi di finanziamento ordinari, addizionali e straordinari, compresi
quelli di cui alla sezione emergenziale, si applicano le disposizioni vigenti
in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, secondo quanto
previsto dall’articolo 3, comma 25, della legge n. 92/2012, compreso
l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle
relative agli sgravi contributivi.
Esposizione in UniEmens
Si rimanda alla circolare del modulo Mensilizzazione telematica per le
specifiche normative e di calcolo.
Ulteriori chiarimenti
Si rimanda alla circolare INPS in oggetto per ulteriori approfondimenti.
Implementazioni Parametri azienda
Il preesistente campo “Contributo ordinario”, all’interno della sezione
Fondo solidarietà L. 92/2012 di Dati INPS, è stato modificato in un campo
con scelta multipla, in cui è possibile inserire uno dei seguenti valori:
N Se l'azienda non è tenuta al versamento del contributo ordinario ai
Fondi di solidarietà stabilito dalla Legge 92 del 28 giugno;
R Se l'azienda, in base a quanto stabilito dalla Legge 92 del 28 giugno,
è tenuta al versamento del contributo ordinario al fondo di
solidarietà residuale;
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C Se l'azienda, in base a quanto stabilito dalla Legge 92 del 28 giugno,
è tenuta al versamento del contributo ordinario al fondo di
solidarietà per il personale dipendente delle aziende del credito. Scheda anagrafica dipendente
Ricordiamo la presenza all’interno della sezione Dati INPS della casella
“Escluso fondo solidarietà L. 92/2012”. Se selezionata, in elaborazione
della busta paga, nessun contributo al fondo di solidarietà sarà calcolato.
Indipendentemente dall’impostazione della suddetta casella, il contributo
non sarà calcolato per i lavoratori a tempo determinato.
Busta paga Le contribuzioni al fondo saranno così calcolate: Contribuzione corrente
Con il campo “Contributo ordinario” nei parametri
azienda posto a C, sarà calcolato il contributo al fondo
di solidarietà per le aziende del credito.
Sia la quota c/azienda che quella c/dipendente saranno
calcolate a partire dalle buste del mese di
Maggio/2015, ad esclusione dei dipendenti a tempo
determinato che non risultano soggetti al calcolo.
NB Per escludere comunque un dipendente
dal calcolo dei contributi al fondo è possibile selezionare la casella “Escluso fondo L. 92/2012” della scheda anagrafica.
Il contributo ordinario totale equivale allo 0,20%
dell’imponibile previdenziale del mese ed è così
ripartito:
• 0,133% (2/3 di 0,20%) c/azienda;
• 0,067 % (1/3 di 0,20%) c/dipendente.
Il contributo c/azienda, ovviamente, non intaccherà
alcun importo all’interno della busta paga. Il contributo
c/dipendente, invece, sarà aggiunto alla consueta
contribuzione c/dipendente.
Il calcolo del contributo ordinario è visibile all’interno
della sotto sezione denominata “F.do solid. L. 92/2012,
di Ritenute sociali/INPS.
Contribuzione arretrata
Il contributo ordinario arretrato, dovuto per le mensilità
da luglio 2014 a aprile 2015, potrà essere versato entro
il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di
emanazione della circolare INPS n.90 del 6/5/2015
(16 Agosto 2015).
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Il calcolo di detto contributo, quindi, sarà oggetto del
prossimo aggiornamento.
Busta TFR
Si terrà conto della contribuzione azienda corrente relativa al fondo di
solidarietà in presenza di eventuali causali soggette al previdenziale.
Costi mensili busta
Si terrà conto della contribuzione azienda corrente relativa al fondo di
solidarietà.
Esposizione in UniEmens
Si rimanda alla circolare del modulo Mensilizzazione telematica per le
specifiche normative e di calcolo.
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Rappresentanza sindacale
Circolare INPS n.76 del 14/4/2015 Premessa
Con la determinazione presidenziale n. 5 del 12 marzo 2015 è stata
approvata la convenzione con cui Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, in
attuazione del testo unico (T.U.) sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014,
hanno affidato all’Istituto il servizio di raccolta, elaborazione e
comunicazione del numero delle deleghe sindacali relative a ciascun ambito
di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro riconducibili
nell’alveo di CONFINDUSTRIA ai fini della certificazione della
rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione
collettiva nazionale di categoria.
La citata convenzione, siglata il 16 marzo 2015, avrà validità triennale dalla
data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo a cura di Confindustria, Cgil,
Cisl e Uil dovrà pervenire all'INPS almeno tre mesi prima della scadenza.
L’INPS provvederà a raccogliere dalle aziende per le quali trova
applicazione il T.U. sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 le
informazioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ed
alle Federazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori.
Decorrenza Sul piano temporale, si fa presente che i datori di lavoro potranno fornire,
con cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle
deleghe sulla base delle indicazioni di seguito descritte, con la
presentazione delle denunce UniEmens relative ai periodi di competenza
decorrenti dall’1.4.2015.
Si precisa, altresì, che, in fase di avvio, con la denuncia afferente al mese di
aprile saranno accettati anche i dati informativi sulla rappresentanza
sindacale, già disponibili, aventi competenza 1 gennaio 2015 – 31 marzo
2015.
Qualora l’azienda non riuscisse a rispettare i termini previsti, o avesse
necessità di integrare/sostituire i dati già trasmessi, potrà fornire gli
elementi informativi di cui si tratta nell’ambito delle dichiarazioni
contributive UniEmens relative alle mensilità immediatamente successive.
Codice autorizzazione 0R
Affinché gli adempimenti propedeutici di registrazione, richiamati in
premessa, possano essere svolti in tempo utile alla trasmissione della prima
dichiarazione contributiva, l’Istituto ha reso disponibile, per le aziende per
le quali si applica il T.U. sulla rappresentanza sindacale
CONFINDUSTRIA, un apposito servizio on-line operativo a partire dalla
data di pubblicazione della presente circolare.
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In particolare, le imprese, o gli intermediari autorizzati, mediante la nuova
funzionalità denominata ”Rappresentanza Sindacale”, accessibile
all’interno del Cassetto Previdenziale Azienda/Gestione Istanze online,
trasmettono un’apposita comunicazione telematica finalizzata al rilascio di
un codice di autorizzazione per la trasmissione mensile dei dati di
rappresentanza mediante la denuncia contributiva UniEmens.
Una volta selezionata l’applicazione RASI (Censimento – Rappresentanza
Sindacale), l’utente inserirà una delle matricole associate al codice fiscale
dell’azienda, digitando il pulsante di conferma. L’applicazione mostrerà
una finestra di dialogo contenente l’elenco delle matricole associate al
codice fiscale dell’azienda. Seguirà la visualizzazione di un’apposita
schermata mediante la quale l’azienda, cliccando sull’apposito bottone
“OK”, confermerà l’iscrizione al censimento rappresentanza sindacale
CONFINDUSTRIA.
L’Istituto, effettuati con esito positivo i controlli automatizzati, attribuirà
alla/alle matricole
interessata/e del soggetto giuridico azienda il codice di autorizzazione
“0R”, che, nel contraddistinguere la particolarità di carattere statistico
dell’informazione raccolta sulla base delle previsioni di cui alla
convenzione, assume il significato di “azienda che conferisce i dati relativi
alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione
collettiva nazionale di categoria – industria”.
Esposizione in UniEmens
Si rimanda alla circolare del modulo Mensilizzazione telematica per le
specifiche normative e di calcolo.
Implementazioni Tabella sindacati
E’ stata modificata la vista sul campo “Cod. sindacale per UniEmens”.
Solo se la sigla sindacale è firmataria/aderente al Testo Unico sulla
rappresentanza sindacale, sarà visualizzato il relativo codice assegnato
dall’INPS, codice che sarà, altresì, riportato in corrispondenza del nuovo
campo “Organizzaz. aderente TU rappr. sindacale”.
Parametri Azienda
All’interno della sezione Dati INPS/Dati per UniEmens è stata inserita la
sotto sezione Rappresentanza sindacale, attivabile con l’apposita casella di
selezione. Selezionando detta casella, da Aprile/2015 in poi, ricorrendo le
condizioni, sarà creata in UniEmens la sezione Rappresentanza sindacale
per la comunicazione delle informazioni del mese in elaborazione.
Ai soli fini della comunicazione delle informazioni relative ai mesi
pregressi rispetto quello di invio, sono sati inseriti i seguenti campi:
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Mese invio Va indicato il mese della denuncia UniEmens in cui
comunicare i dati della rappresentanza sindacale relativi
ai mesi pregressi rispetto a quello di invio;
Mesi da comunicare
Identifica i mesi pregressi per i quali comunicare le
informazioni relative alla rappresentanza sindacale.
Scheda anagrafica dipendente
Nella sezione Dati anagrafici/Dati contrattuali, è stato inserito il campo
“Codice per Confidustria”, in cui va indicato il codice del contratto
collettivo di categoria riconducibile a Confindustria ai fini della
certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali da
riportare in UniEmens.
Il codice viene automaticamente inserito se trovata corrispondenza tra il
CCNL e il codice contratto assegnato dall’INPS.
NB In assenza del “Codice per Confindustria” nessun elemento
sarà creato all’interno della sezione Rappresentanza sindacale.
Nella sezione Dati anagrafici/Altri dati è stata inserita la sotto sezione
Sindacato, con all’interno, oltre al preesistente campo “Codice sindacato” i
seguenti campi:
Organizzaz. aderente TU rappr. Sindacale
Dopo l’indicazione della tabella sindacato, solo se la
sigla sindacale è firmataria/aderente al Testo Unico
sulla rappresentanza sindacale, sarà visualizzato il
relativo codice assegnato dall’INPS.
RSA
Selezionare la casella se il dipendente riveste la
funzione di RSA.
Esposizione in UniEmens
Si rimanda alla circolare del modulo Mensilizzazione telematica per le
specifiche normative e di calcolo.
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Interventi vari A seguire le modifiche apportate:
Busta paga Lavoratori Ex ENPALS iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995
Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il
31.12.1995, l’aliquota aggiuntiva, ai sensi dell’art. 3-ter del D.L. n.
384/1992 convertito in L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si
applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2015,
l’importo di € 46.123,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.844,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad €
100.324,00).
Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il
criterio della mensilizzazione. Si precisa che l’applicazione di detto
contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto
minimo su base annua, pari, per l’anno 2015, a € 46.123,00, posto che a
fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile
effettuare il relativo conguaglio.
In conseguenza a quanto sopra, dal presente aggiornamento saranno
operative le seguenti implementazioni:
Criterio di mensilizzazione Mensilmente, busta per busta, sarà calcolato il contributo aggiuntivo IVS
sulla parte di imponibile eccedente il massimale mensile (€ 3.844,00).
Detto contributo, come di consueto, sarà indicato in corrispondenza del
campo sotto evidenziato:
A conguaglio Il criterio della mensilizzazione, sopra visto, può rendere necessario
procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito, degli importi
dovuti a detto titolo qualora per tali lavoratori, sulla base della
retribuzione effettivamente percepita, non si sia verificato il superamento
del limite minimo nelle misure annualmente vigenti (€ 46.123,00), così
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come espressamente previsto dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992,
convertito in L. n. 438/1992. Detti conguagli saranno effettuati alla fine
dell’anno ovvero, per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel
corso dell'anno, nella busta del mese in cui è intervenuta la cessazione
stessa.
Il conguaglio sarà elaborato nel modo seguente:
In pratica, sarà controllato l’ammontare dell’imponibile previdenziale
complessivo (scheda numerica + buste non aggiornate, compresa quella
in elaborazione), verificando se maggiore/minore del massimale annuo
IVS (€ 46.123,00).
Sull’eventuale parte eccedente, fino al raggiungimento del massimale
Legge 335/95 (€ 100.324,00), ma solo se il dipendente è soggetto (casella
“Massimale L. 335/95” in scheda anagrafica, selezionata), sarà calcolato
un contributo IVS dell’1% a carico del lavoratore e saranno poi sottratti i
contributi versati in precedenza, presenti in corrispondenza del campo
“Contributo agg. art. 3 ter L. 438/92” posto nella sezione Dati
previdenziali/Altri enti previdenziali della scheda numerica,
determinando così il risultato del conguaglio che, ovviamente, può essere
a debito o a credito.
Il risultato del conguaglio, infine, sarà sommato/detratto dalle ritenute
INPS c/dipendente della busta paga e successivamente portato all’interno
della denuncia unimens per il versamento o il rimborso.
Nulla è dovuto se l’imponibile previdenziale complessivo non supera il
massimale annuo (€ 46.123,00). In questo caso, quindi, si procederà,
all’eventuale rimborso di quanto trattenuto in precedenza, se presente,
ovvero se nulla è stato in precedenza trattenuto, il conguaglio sarà nullo.
Il risultato del conguaglio e il relativo imponibile saranno indicati in
corrispondenza dei campi sotto evidenziati:
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Per gestire il calcolo a conguaglio sono stati inseriti i seguenti campi
all’interno della sezione Dati previdenziali/Altri enti previdenziali della
scheda numerica del dipendente:
Imponibile contributo agg. art. 3 ter L. 438/92
In fase di aggiornamento/ricostruzione delle schede
numerica, viene riportato l’imponibile su cui,
mensilmente, è calcolato il contributo aggiuntivo
IVS;
Contributo agg. art. 3 ter L. 438/92
In fase di aggiornamento/ricostruzione delle schede
numerica, sarà riportato il contributo aggiuntivo IVS
(al lordo di eventuali esenzioni c/dipendente). Il
contenuto del campo, in fase di conguaglio, sarà
confrontato con contributo calcolato
trattenendo/rimborsando la differenza.
Lavoratori Ex ENPALS già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995
Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche al
31/12/1995, l’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica
sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2015,
l’importo di € 148,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera
imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce.
Per gli sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche al
31/12/1995, l’aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992,
convertito in L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore) si applica sulla
parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2015, l’importo di €
148,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a €
322,00.
In entrambi i suddetti casi, l’applicazione di detto contributo aggiuntivo
avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base
annua, pari, per l’anno 2015, a € 46.123,00, posto che a fine anno o alla
cessazione del rapporto di lavoro, in relazione al contributo versato in
eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio elaborato con le
stesse modalità già viste in precedenza.
Sezione presenze
Con la casella “Solo foglio presenze” selezionata all’interno dei Parametri
azienda, la sezione relativa alle presenze della busta paga, sotto
evidenziata:
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dal presente aggiornamento visualizzerà il foglio presenze effettivo se già
inserito al momento di elaborazione della busta paga.
Se non presente, come di consueto, sarà visualizzato il calendario
giornaliero:
Inoltre, si potrà accedere al foglio presenze, tramite il relativo tasto GP –
Gestione presenze, restando all’interno della busta paga.
Sezione Ex ENPALS
La sezione dedicata all’esposizione della contribuzione ex ENPALS, dal
presente aggiornamento, sarà visibile anche all’interno della sezione
Ritenute sociali/INPS.
NB Detta sezione resta, altresì, visualizzabile da Ritenute
sociali/Altri enti.
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Costi mensili effettivi
Nella sezione Costi mensili effettivi, per tutte le tipologie di buste
elaborate dal 2015 in poi, l’eventuale contribuzione ex ENPALS c/azienda
non sarà più indicata separatamente, ma diverrà un “Di cui” della
contribuzione INPS c/azienda.
NB Ricordiamo che con la soppressione dell’ENPALS, la relativa
contribuzione confluisce all’INPS. Dal 2015, per i dipendenti ex ENPALS occorre calcolare la denuncia UniEmens – Dipendenti.
Apprendisti All’inserimento della busta e in tutte le fasi di ricalcolo della stessa, è stato
inserito un messaggio di attenzione non bloccante con il quale si avverte
l’utente che la contribuzione Ex ENPALS non sarà calcolata per tali
lavoratori, poiché non previsto normativamente.
Contribuzione contrattuale a PREVEDI
L’art. 97 del CCNL Edili Industria, modificato a seguito del rinnovo
contrattuale del 1^ luglio 2014 e reso operativo con il successivo accordo
del 18 novembre 2014, prevede che dal 1^ gennaio 2015 le imprese
debbano versare al fondo PREVEDI un “contributo contrattuale” mensile
a favore dei lavoratori iscritti e non.
Dal presente aggiornamento, detto contributo contrattuale versato, al
PREVEDI sarà considerata deducibile dal reddito del dipendente fino ad
un importo di 5164,57 annui.
Giorni assenza con infortunio
Inserendo un evento di infortunio per un dipendente part-time verticale
mensilizzato, non venivano correttamente conteggiati i giorni assenza da
stornare alla retribuzione lorda del mese.
Rilevazione costi e salari Sezione Contabile
Nella sezione Contabile, l’eventuale contribuzione ex ENPALS
c/dipendente non sarà più indicata separatamente, ma diverrà un “Di cui”
della contribuzione INPS c/dipendente, il campo resterà, tuttavia, esposto
in dettaglio come sotto evidenziato:
NB Per anni inferiori al 2015 l’esposizione resterà distinta.
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Sezione previdenziale
All’interno della sezione previdenziale, in corrispondenza del bottone
“Somme previdenziali a debito C/INPS” sono stati inseriti i campi di
seguito evidenziati:
Di cui Ex ENPALS Azienda
Identifica l’importo dei contributi Ex ENPALS
c/azienda. Viene riportato quanto calcolato nelle
buste paga del mese al netto di eventuali
esenzioni. L’importo esposto, costituisce un “Di
cui” della contribuzione azienda totale;
Di cui Ex ENPALS dipendenti
Identifica l’importo dei contributi Ex ENPALS
c/dipendenti. Viene riportato quanto calcolato
nelle buste paga del mese al netto di eventuali
esenzioni. L’importo esposto, costituisce un “Di
cui” della contribuzione dipendenti totale.
NB Ricordiamo che con la soppressione dell’ENPALS, la relativa
contribuzione confluisce all’INPS. Dal 2015, per i dipendenti ex ENPALS occorre calcolare la denuncia UniEmens – Dipendenti.
Costi mensili effettivi
Nella sezione Costi mensili effettivi, l’eventuale contribuzione ex
ENPALS c/azienda non sarà più indicata separatamente, ma diverrà un
“Di cui” della contribuzione INPS c/azienda.
NB Ricordiamo che con la soppressione dell’ENPALS, la relativa
contribuzione confluisce all’INPS. Dal 2015, per i dipendenti ex ENPALS occorre calcolare la denuncia UniEmens – Dipendenti.
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Scheda anagrafica dipendente Nuova sezione Agevolazioni contributive
La sezione Dati INPS è stata riorganizzata creando una sotto
sezione denominata Agevolazioni contributive, nella quale sono
state riunite tutte le agevolazioni/sgravi/riduzioni contributive
associabili al dipendente.
Esonero contributivo Legge 190/2014
A seguire le modifiche apportate:
Data trasformazione
La data in oggetto posta all’interno della
sezione Dati anagrafici identifica la
conversione in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di un rapporto a termine. Se
valorizzata con una data successiva alla data
di assunzione e assoggettando il dipendente
ad esonero Legge 190/2014, come data di
inizio esonero, sarà riportata la data di
trasformazione;
Proroga periodo esonero
Con la circolare n. 84 del 1999, l’INPS ha
chiarito che il Ministero del lavoro,
Direzione generale della previdenza e
assistenza sociale, con nota prot. n.
6/PS/50004/INPS/57 del 4/1/1999, ha
espresso il parere, condiviso anche dalla
Direzione generale dei rapporti di lavoro,
che, nei casi di sospensione del rapporto di
lavoro (quiescenza del rapporto) per
maternità e servizio militare il datore di
lavoro abbia diritto ad usufruire dei benefici
contributivi previsti dalle leggi 407/90 e
223/91 per l’intero periodo, consentendo il
differimento temporale del periodo di
fruizione dei benefici.
Tramite assosoftware, l’INPS ha chiarito che
la detta interpretazione va estesa anche
all’esonero contributivo previsto dalla Legge
190/2014.
In conseguenza a quanto sopra, all’interno
della sezione Esonero Legge 190/2014 di
Dati INPS/Agevolazioni contributive, sono
stati inseriti i campi di seguito evidenziati:
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Per ciascuna tipologia di assenza, inserendo i
relativi giorni la successiva data slitterà di
conseguenza in avanti.
I campi saranno automaticamente
valorizzati, tramite l’aggiornamento di fine
ciclo delle buste paga contenenti periodi di
assenza dovuta a servizio militare e/o
maternità obbligatoria/facoltativa.
Immissione scheda – Sezione Progressivi numerici
Ricordiamo la presenza, ma solo in immissione della scheda
anagrafica del dipendente, della sezione Progressivi numerici,
sotto evidenziata:
La sezione accoglie eventuali informazioni provenienti da un
precedente rapporto di lavoro. In pratica, i valori manualmente
inseriti in questa pagina, confermando la scheda anagrafica,
saranno riportati sui corrispondenti campi della scheda numerica e,
di conseguenza, saranno presi in considerazione anche nell’attuale
rapporto di lavoro.
Tra gli altri è presente il campo “Imponibile previdenziale”, se
valorizzato, la procedura verificherà se il dipendente risulta essere
soggetto Ex ENPALS o meno ai fini della corretta valorizzazione
dei progressivi previdenziali altra azienda posti all’interno di Dati
fiscali/Altra azienda della scheda numerica.
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Dipendente non soggetto Ex ENPALS Se valorizzato il campo “Imponibile previdenziale”, qualora
l’importo sia maggiore del limite annuale previsto dall’art. 3 ter
legge 438/1992 (che per il 2015 è pari a 46123,00), posto in tabella
dati generici, la differenza sarà riportata sul campo “Imponibile IVS” della sezione Dati fiscali/Altra azienda della scheda
numerica, di conseguenza sarà calcolato il “Contributo IVS”
all’interno della stessa sezione.
Nulla di quanto sopra sarà eseguito se l’importo contenuto in
“Imponibile previdenziale” è minore del limite annuale.
Dipendente soggetto Ex ENPALS Se associata al dipendente una tabella altri enti, nella quale è stata
specificata la contribuzione ENPALS su base annua (nuovi
iscritti), se valorizzato il campo “Imponibile previdenziale”,
qualora l’importo sia maggiore del limite annuale previsto dall’art.
3 ter legge 438/1992 (che per il 2015 è pari a 46123,00), posto in
tabella massimali contributivi ENPALS, la differenza sarà riportata
sul campo “Imponibile IVS” della sezione Dati fiscali/Altra
azienda della scheda numerica, di conseguenza sarà calcolato il
“Contributo IVS” all’interno della stessa sezione.
Nulla di quanto sopra sarà eseguito se l’importo contenuto in
“Imponibile previdenziale” è minore del limite annuale oppure se
specificata la contribuzione ENPALS su base giornaliera (vecchi
iscritti).
Infine, se valorizzato il campo “Imponibile previdenziale”, sarà
valorizzato anche il campo “Imponibile ENPALS”.
Parametri azienda All’interno della sezione CIG/Solid./AS.COM di Dati INPS, è stata inserita la casella
“Rateo mensilità aggiuntive”. La casella, ad oggi, non attiva alcun calcolo, con i prossimi
aggiornamenti saranno rilasciate le implementazioni ad essa legate.
Tabella dati C.I.G./C.I.G.S. E’ stata inserita la sezione Ratei soggetti e non al contributo addizionale, con all’interno i
relativi campi suddivisi in CIG ordinaria, straordinaria e in deroga.
Inoltre, è stato inserito il campo “Codice rimborso quota TFR c/INPS”.
A tutti i suddetti campi, ad oggi, non è legato alcun automatismo, con i prossimi
aggiornamenti saranno rilasciate le implementazioni ad essi legate.
Acquisizione presenze Dopo aver importato le presenze da un file contenente, per ciascun giorno, oltre le ore
ordinarie anche delle maggiorazioni diurne e/o notturne, il conteggio delle ore di presenza
nel mese risultava non coerente.
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Addizionale regionale ABRUZZO La Regione Abruzzo ha comunicato all’Agenzia delle Entrate che la sentenza della Corte
Costituzionale n. 55 del 10 marzo 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 dell’8
aprile 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge
della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32, con cui, limitatamente al periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2014, erano state stabilite, in base a scaglioni di reddito, diverse
aliquote da applicare per il calcolo dell’addizionale regionale all’Irpef.
Conseguentemente, per il 2014, l’aliquota per il calcolo dell’addizionale regionale all’Irpef
è stata rideterminata ed è pari all’1,73%.
La tabella della regione Abruzzo è stata ripassata tenendo conto di quanto sopra.
L’Agenzia delle Entrate, a partire dal 27 aprile 2015, ha reso disponibile il prospetto di
liquidazione del modello 730 precompilato aggiornato con la nuova aliquota. I contribuenti,
che hanno prelevato la dichiarazione prima di quella data, sono stati invitati a rieffettuare il
prelievo.
Pertanto il contribuente che si ritrova nella casistica deve essere invitato ad effettuare la
dichiarazione 730 o dei redditi; in quella sede verrà ricalcolata l’addizionale e determinato
quanto dovuto dal contribuente.
Attenzione! I datori di lavoro che per qualsivoglia motivo, intendono modificare o hanno modificato l’importo dell’addizionale regionale a saldo con la nuova aliquota 1,73%, tramite il lavoro di servizio posto alla seguente chiamata di menù Lavori di servizio Ricostruzioni Addizionale regionale
dovranno obbligatoriamente una volta effettuata la modifica, ricalcolare il modello CU da riconsegnare al lavoratore, inserendo nelle annotazione (cod. CF) che se intende avvalersi della dichiarazione precompilata dovrà provvedere a modificare il contenuto sulla base dei dati forniti con l’ultima CU rilasciata dal sostituto di imposta.
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CASSA EDILE – Rev. 01.33.40 UPDATE 9.2015
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE Di seguito si elencano i lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell’ordine riportato, dopo aver
eseguito il presente aggiornamento:
1. Adeguamento archivi;
2. Aggiornamento tabelle.
Adeguamento archivi A seguire le principali fasi di adeguamento: Manutenzione Motivazione
Tabella indici
ISTAT
Inserito l’indice ISTAT di Marzo (0,375000).
Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:
Lavori di servizio
Adeguamenti
Archivi paghe
Aggiornamento tabelle
Sono stati predisposti i seguenti aggiornamenti tabellari: Manutenzione Motivazione
Cassa edile Sono state aggiornate se seguenti tabelle:
• C.E. ASTI
• C.E. GENOVA
• C.E. ALESSANDRIA
• C.E. GROSSETO
• C.E. CUNEO
• C.E. MACERATA
• C.E. ASCOLI PICENO
• C.E. FIRENZE E PROV.
• C.E. VITERBO
• C.E. RIETI
• C.E. ROMA E PROV.
• C.E. LATINA 1° FASCIA
• C.E. LATINA 2° FASCIA
• C.E. LATINA 3° FASCIA
• C.E. CASERTA
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• C.E. POTENZA
• C.E. MATERA
• C.E. CATANZARO
• C.E. AGRIGENTO (CEAMA)
• C.E. CATANIA (AMICA)
• C.E. CAGLIARI
• C.E. VARESE
• C.E. L’AQUILA
• C.E. COSENZA
• C.E. FROSINONE
• C.E. VENEZIA
• C.E. BOLOGNA
• C.E. ENNA
• C.E. REGGIO EMILIA
• C.E. MILANO
• C.E. TERNI
• C.E.N.A.I. AVELLINO
• C.E. BIELLA
• C.E. BENEVENTO
• C.E. VERONA
• C.E. CALTANISSETTA
• C.E. RAGUSA
• C.E. CHIETI
• C.E. CAMPOBASSO
• C.E. LA SPEZIA
• C.ED.A.M. ANCONA-MACERATA
• C.ED.A.M. ASCOLI PICENO
• C.ED.A.M. PESARO URBINO
• C.E. BOLZANO
• C.E. ROVIGO
• C.E. PISTOIA
• C.E. PISA
• C.E. LIVORNO
• C.E. SIENA
• C.E. GORIZIA
• C.E. AREZZO
• C.E. PARMA
• C.E. AOSTA
• C.E. PAVIA
• C.E. RAVENNA
• C.E. VERCELLI
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• C.E. FORLI’ CESENA
• C.E. COOPERAZIONE FORLI’-CESENA
• C.E. MANTOVA C.O.E.
• C.E. MODENA
• C.E.D.A.I.I.E.R. FORLI’-CESENA
• C.E.D.A.I.I.E.R. PIACENZA
• C.E.D.A.I.I.E.R. RIMINI
• C.E. TRIESTE
• C.E. PESCARA
• EDILCASSA LAZIO FR – ARTIG.
• EDILCASSA LAZIO FR – PICCOLE E MEDIE
• EDILCASSA LAZIO FR – COOPERATIVE
• C.E.R.T. C.E. REG. TOSCANA
• C.E. SAVONA
• EDILCASSA ABRUZZO
• C.E. FERRARA
• CEMAUD C.E. UDINE
Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:
Lavori di servizio
Aggiornamenti
Tabelle
Attenzione!! E’ possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche. Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.
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SCADENZE PERIODICHE – Revisione 01.33.40 UPD. 9.2015
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE Di seguito si elencano i lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell’ordine riportato,
dopo aver eseguito il presente aggiornamento:
1. Adeguamento archivi;
Adeguamento archivi A seguire le principali fasi di adeguamento: Manutenzione Motivazione
Tabella indici
ISTAT
Inserito l’indice ISTAT di Marzo (0,375000).
Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:
Lavori di servizio
Adeguamenti
Archivi paghe
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IRAP 2015 Se nella verifica al diritto all’agevolazione, si realizza un decremento dei dipendenti utili al
calcolo della deduzione per incremento della base occupazionale, oppure se nella verifica
dell’ eccedenza dei neoassunti rispetto ai licenziati nell’anno, risulta un valore uguale o
minore a zero, la procedura attiverà un nuovo messaggio di attenzione, con il quale l’utente
potrà decidere se riportare il valore della deduzione effettiva, per i dipendenti neoassunti
nell’anno fiscale.
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GESTIONE PARASUBORDINATI – Revisione 01.33.40 UPD. 9.2015
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE Di seguito si elencano i lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell’ordine riportato, dopo aver
eseguito il presente aggiornamento:
1. Adeguamento archivi;
Adeguamento archivi Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:
Lavori di servizio
Adeguamenti
Archivi parasubordinati
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Interventi vari A seguire le modifiche apportate:
Busta paga Costi mensili effettivi
Nella sezione Costi mensili effettivi, per le buste elaborate dal 2015 in
poi, l’eventuale contribuzione ex ENPALS c/azienda non sarà più
indicata separatamente, ma diverrà un “Di cui” della contribuzione INPS
c/azienda.
NB Ricordiamo che con la soppressione dell’ENPALS, la relativa
contribuzione confluisce all’INPS.
Rilevazione costi e salari Costi mensili effettivi
Nella sezione Costi mensili effettivi, l’eventuale contribuzione ex
ENPALS c/azienda non sarà più indicata separatamente, ma diverrà un
“Di cui” della contribuzione INPS c/azienda.
NB Ricordiamo che con la soppressione dell’ENPALS, la relativa
contribuzione confluisce all’INPS.
Addizionale regionale ABRUZZO La Regione Abruzzo ha comunicato all’Agenzia delle Entrate che la sentenza della Corte
Costituzionale n. 55 del 10 marzo 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 dell’8
aprile 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge
della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32, con cui, limitatamente al periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2014, erano state stabilite, in base a scaglioni di reddito, diverse
aliquote da applicare per il calcolo dell’addizionale regionale all’Irpef.
Conseguentemente, per il 2014, l’aliquota per il calcolo dell’addizionale regionale all’Irpef
è stata rideterminata ed è pari all’1,73%.
La tabella della regione Abruzzo è stata ripassata tenendo conto di quanto sopra.
L’Agenzia delle Entrate, a partire dal 27 aprile 2015, ha reso disponibile il prospetto di
liquidazione del modello 730 precompilato aggiornato con la nuova aliquota. I contribuenti,
che hanno prelevato la dichiarazione prima di quella data, sono stati invitati a rieffettuare il
prelievo.
Pertanto il contribuente che si ritrova nella casistica deve essere invitato ad effettuare la
dichiarazione 730 o dei redditi; in quella sede verrà ricalcolata l’addizionale e determinato
quanto dovuto dal contribuente.
Attenzione! I datori di lavoro che per qualsivoglia motivo, intendono modificare o hanno modificato l’importo dell’addizionale regionale a saldo con
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la nuova aliquota 1,73%, tramite il lavoro di servizio posto alla seguente chiamata di menù Lavori di servizio Ricostruzioni Addizionale regionale
dovranno obbligatoriamente una volta effettuata la modifica, ricalcolare il modello CU da riconsegnare al lavoratore, inserendo nelle annotazione (cod. CF) che se intende avvalersi della dichiarazione precompilata dovrà provvedere a modificare il contenuto sulla base dei dati forniti con l’ultima CU rilasciata dal sostituto di imposta.
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MENSILIZZAZIONE TELEMATICA – Rev. 01.24.40 UPDATE 9.2015
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE Di seguito si elencano i lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell’ordine riportato,
dopo aver eseguito il presente aggiornamento:
1. Adeguamento archivi;
Adeguamento archivi Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:
Lavori di servizio
Adeguamenti
Archivi mensilizzazione telematica
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Quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.)
Commi da 26 a 34, art. 1 Legge 190/2014 (Legge stabilità 2015) e
circolare INPS n. 82 del 23/4/2015 I datori di lavoro valorizzeranno l’erogazione della Qu.I.R. nella sezione <GestioneTFR>
dell’elemento <DenunciaIndividuale> del flusso UniEmens.
In particolare, all’interno della sezione <GestioneTFR> è presente l’elemento
<DestinazioneTFR>, a sua volta articolata in:
• <TipoScelta>
• <DataScelta>
• <ProfiloLav>
<SceltaDest>, a sua volta articolato in:
• <SceltaTFR>
• <SceltaPrevCompl>
<MeseTFR>, a sua volta articolata in:
• <BaseCalcoloTFR>
• <BaseCalcoloPrevCompl>
• <MeseTesoreria>
• <MeseFONDINPS>
• <MisureCompensative>
• <RecBaseCalcCredito2012>
Ferma restando la modalità di valorizzazione dei predetti elementi sulla base delle vigenti
disposizioni, per consentire la trasmissione dei dati afferenti all’erogazione della Qu.I.R. e
il corretto calcolo della contribuzione obbligatoria a seguito dell’applicazione delle misure
compensative, vengono introdotti gli elementi di seguito indicati, che operano sulla base
delle modalità di seguito descritte.
Ai codici dell’elemento <TipoScelta> viene aggiunto il codice “IQ”, che va valorizzato in
caso di opzione del lavoratore per la liquidazione della Qu.I.R.. L’elemento <DataScelta>
va valorizzato con la data di presentazione dell’istanza da parte del lavoratore
esclusivamente nel mese di avvio della maturazione della Qu.I.R.. A titolo di esempio, la
data di adesione alla Qu.I.R. effettuata il 20 maggio 2015, va indicata, nell’elemento
<DataScelta>, solo nella denuncia di competenza di giugno 2015, mese a partire dal quale –
a prescindere dalla circostanza che la liquidazione sia o meno erogata con il ricorso al
Finanziamento garantito – decorre la maturazione delle quote della Qu.I.R..
Si evidenzia che nel caso di <TipoScelta> = “IQ” gli unici elementi di <DestinazioneTFR>
che dovranno essere valorizzati sono <DataScelta> e <SceltaQuir> di <SceltaDest>.
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Nell’ambito dell’elemento <SceltaDest>, viene inserito il seguente elemento:
• <SceltaQUIR>: elemento che va esposto solo in caso di opzione del lavoratore per la
liquidazione della Qu.I.R., una volta accertati i requisiti da parte del datore di lavoro, da
valorizzare con il carattere “S”.
Nell’ambito dell’elemento <MeseTFR>, viene aggiunto l’elemento <MeseQuir>, avente la
seguente struttura:
<MeseQUIR>:
• <QUIRLiquidataBustaPaga>: riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. erogata con
risorse proprie del datore di lavoro, vale a dire senza il ricorso al Finanziamento
assistito da garanzia. In particolare, l’elemento riporta il valore della Qu.I.R. maturata
ed erogata nel mese di competenza della denuncia. Sul piano dell’assetto contributivo,
la valorizzazione del presente elemento comporta l’applicazione:
o della misura compensativa di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. 252/2005, vale a
dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'art.
2 della l. n. 297/1982 - pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, allo
0,20% della retribuzione imponibile (elevato a 0,40% per i dirigenti di aziende
industriali). Detta misura opera con la valorizzazione dell’elemento
<CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova
istituzione “TF03”;
o della misura compensativa di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. 252/2005, che, a
far tempo dal 2014, è fissata nella misura massima dello 0,28% della retribuzione
imponibile. Detta misura opera con la valorizzazione dell’elemento
<CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova
istituzione “TF17”;
• <QUIRDaFinanziare>: riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. erogata attraverso il
ricorso al Finanziamento assistito da garanzia di cui al par. 5 della presente circolare. E’
articolato in:
• <QUIRFinMaturato>: riporta il valore della Qu.I.R. maturata nel mese di competenza
della denuncia individuale. Sul piano dell’assetto contributivo, la valorizzazione del
presente elemento comporta l’applicazione:
o della misura compensativa di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. 252/2005, vale a
dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'art.
2 della l. n. 297/1982 - pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, allo
0,20% della retribuzione imponibile (elevato a 0,40% per i dirigenti di aziende
industriali). Detta misura opera con la valorizzazione dell’elemento
<CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova
istituzione “TF03”;
o del contributo destinato al Fondo di garanzia ex art. 1, c. 32 legge 190/2014, che
alimenta l’apposito fondo costituito a garanzia dei Finanziamenti erogati dagli
Intermediari per favorire l’erogazione della Qu.I.R. da parte dei datori di lavoro
con meno di 50 addetti non soggetti al versamento al Fondo di Tesoreria. Si
ricorda che la misura del predetto contributo è pari allo 0,20% della retribuzione
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imponibile. Alla ricorrenza del predetto contributo va valorizzato l’elemento
<CausaleADebito> di <AltreADebito> della sezione <DatiRetributivi>,
utilizzando il il codice di nuova istituzione “M500”.
<QUIRFinLiquidato>: riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga
attraverso il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia di cui al par. 5 della presente
circolare. Qualora, con la denuncia di competenza fosse necessario liquidare quote di
Qu.I.R. riferite a più mesi di maturazione, l’elemento va valorizzato più volte con
l’evidenza di ogni mese/anno di maturazione e del relativo importo. Sulla base della
predetta modalità vanno trattate, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del
periodo di fruizione della Qu.I.R., le quote di Qu.I.R. eventualmente liquidate
congiuntamente.
E’ articolato in:
• <QUIRFinAnnoMese>: riporta l’anno e il mese di maturazione della Qu.I.R. erogata in
busta paga nel mese di competenza della denuncia individuale. Si ricorda che, di regola,
il periodo di maturazione della Qu.I.R. liquidata attraverso il ricorso al Finanziamento
assistito da garanzia coincide con il terzo mese antecedente a quello di competenza della
denuncia individuale (es. nel mese di settembre 2015, avviene l’erogazione della
Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2015);
• <QUIRFinImporto>: riporta il valore della Qu.I.R. maturata nel periodo indicato
nell’elemento <QUIRFinAnnoMese> erogata in busta paga, con il ricorso al
Finanziamento assistito da garanzia, con la retribuzione riferita al mese di competenza
della denuncia individuale.
L’utilizzo dei nuovi elementi e dei nuovi codici per l’erogazione della Qu.I.R. indicati nel
presente paragrafo è valido a partire dalle denunce contributive con competenza maggio
2015.
Implementazioni Tipo scelta In corrispondenza del campo “Tipo scelta” della sezione Destinazione
TFR di Gestione TFR, è stato inserito il valore IQ, che identifica i
lavoratori per i quali viene erogata la Qu.I.R..
Il campo viene automaticamente valorizzato riportando quanto presente
in corrispondenza dell’omonimo campo della scheda anagrafica
dipendente;
Scelta QuIR E’ stata inserita la casella “Scelta QuIR” all’interno della sezione
Destinazione TFR di Gestione TFR, automaticamente selezionata per i
lavoratori che hanno optato per la liquidazione del TFR in busta come
QUIR;
Mese QuIR E’ stata inserita la sezione Mese QuIR all’interno della sezione Mese
TFR di Gestione TFR.
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La sezione contiene i seguenti campi:
QuIR liquidato Viene indicato l’importo liquidato in busta paga
come QuIR (somma dell’importo finale di tutte le
causali con personalizzazione QUIRCO di segno
positivo).
E’ stata inserita anche la sotto sezione QuIR finanziato, utilizzata per
comunicare gli importi per i quali il datore di lavoro chiede il
finanziamento assistito da garanzia.
In questa sotto sezione sono presenti i campi:
QuIR maturato Viene indicato l’importo presente sul campo
“Finanziato”, nodo TFR, frame Importo Quota
Integrativa della Retribuzione delle buste paga
presenti nel mese;
Sempre dentro QuIR Finanziato è stato inserito un ulteriore sotto nodo
denominato QuIR Finanziato Liquidato, con il quale si comunicano gli
importi della QUIR finanziata che viene liquidata in busta.
In questa sotto sezione sono presenti i campi:
Anno/Mese Identifica il mese e l’anno nel quale è maturato
l’importo QuIR finanziato ed erogato nella busta
del mese di competenza dell’UniEmens;
Importo Viene indicato l’importo liquidato in busta paga
come QuIR (somma dell’importo finale di tutte le
causali con personalizzazione QUIRFI di segno
positivo).
Finanziamento fondo di garanzia
Il finanziamento erogato a favore delle aziende con meno di 50 lavoratori
che liquidano la QUIR ai propri dipendenti, prevede l’istituzione di un
fondo di garanzia che verrà a sua volta finanziato con il versamento di un
contributo, pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali dei lavoratori per i quali si utilizza il finanziamento stesso.
L’obbligo di versamento opera con riferimento al mese di maturazione
della QUIR, indipendentemente dal mese di effettiva erogazione
Il contributo resta escluso da qualsiasi agevolazione contributive a carico
dell’azienda o del lavoratore.
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Detto contributo, esposto con il codice M500, sarà determinato
applicando la percentuale dello 0,20 all’imponibile previdenziale del
mese.
Misure compensative
Nei confronti dei datori di lavoro che provvedono, con risorse proprie
ovvero tramite il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia,
all’erogazione della QuIR sono applicate delle misure compensative
quale misura di esonero dei versamenti del contributo a fondo di garanzia
TFR.
Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che liquidano la QuIR senza
utilizzare il finanziamento assistito è inoltre prevista una ulteriore misura
compensativa pari allo 0,28% della retribuzione imponibile.
Entrambi le misure di esonero operano sul principio di competenza e si
applicano nel mese di maturazione della QuIR, anche nel caso in cui, a
fronte di finanziamento assistito, il mese di maturazione non corrisponde
al mese di erogazione.
Per dette misure compensative si utilizzano i codici TF03 e TF17.
Attenzione! Il contributo azienda preso a riferimento per il calcolo dell’esonero L.190/2014 è assunto al netto delle misure compensative, ivi comprese quelle di nuova istituzione (codici TF03 e TF17).
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Fondo di solidarietà - Personale dipendente imprese del credito
Circolare INPS n. 90 del 06/05/2015 Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, a decorrere dal mese di maggio 2015 a
differenza del passato, la contribuzione ordinaria non dovrà più essere esposta con separato
codice contributivo ma sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato. Tale disposizione vale sia per i dipendenti iscritti alla gestione privata che
per i dipendenti di che hanno optato per l’iscrizione alla gestione pubblica.
Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da luglio 2014 a
aprile 2015, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della
presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del
26/3/1993, approvata con decreto 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Ai fini del versamento degli arretrati (nei limiti sopra definiti luglio 2014 – aprile 2015), le
aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito>
indicando i seguenti dati:
• In <CausaleADebito> il nuovo codice “M151” che assume il significato di "Contributo
ordinario Fondo del Credito luglio 2014 - aprile 2015";
• In <Retribuzione> l’importo dell’imponibile arretrato, calcolato sulla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato;
• In <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,20% dell’imponibile.
Con riferimento alle competenze arretrate (periodo da luglio 2014 a aprile 2015), resta
ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti
contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi
di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si
ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno
facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora
presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese
successivo alla data di emanazione della presente circolare).
Implementazioni Versamento della contribuzione corrente
Il versamento del contributo ordinario non prevede alcuna modifica alla
compilazione del modello UniEmens, in quanto il contributo è parte
integrante dell’aliquota complessiva e non necessità di separata
esposizione.
Attenzione! Il contributo azienda preso a riferimento per il calcolo dell’esonero L.190/2014 è assunto al netto del contributo al fondo di solidarietà, che si conseguenza va versato per intero.
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Versamento della contribuzione arretrata
Il contributo ordinario arretrato, dovuto per le mensilità da luglio 2014 a
aprile 2015, potrà essere versato entro il giorno 16 del terzo mese
successivo alla data di emanazione della circolare INPS n.90 del
6/5/2015 (16 Agosto 2015).
Il calcolo di detto contributo, quindi, sarà oggetto del prossimo
aggiornamento.
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Rappresentanza sindacale
Circolare INPS n.76 del 14/4/2015 UniEmens
Il numero delle deleghe verrà acquisito dall’INPS attraverso un’apposita
sezione della denuncia aziendale del modulo UniEmens.
I dati raccolti verranno elaborati dall’Istituto che aggregherà, per ciascun
contratto collettivo nazionale di lavoro, il dato relativo al numero delle
deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria
relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno.
Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla citata convenzione,
mediante l’acquisizione dei dati relativi alla rappresentanza sindacale
secondo quanto definito tra le parti, l’Istituto ha adeguato il tracciato
relativo al flusso UniEmens. In particolare, nell’ambito della sezione
<DenunciaAziendale> sono stati istituiti gli elementi volti all’acquisizione
dei dati sulla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la
contrattazione nazionale di categoria, così come definiti nell’ambito
dell’art. 2 della
convenzione:
• contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;
• federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono;
numero dei lavoratori aderenti, con distinta indicazione del numero degli
iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove
siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia
presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.
Come anticipato, le aziende così censite, contraddistinte dal predetto codice
di autorizzazione, nell’ambito delle dichiarazioni contributive relative ai
periodi di competenza decorrenti da aprile 2015, potranno fornire gli
elementi informativi volti alla rilevazione del numero delle deleghe relative
sia al mese di competenza che dei mesi antecedenti avvalendosi,
eventualmente, anche dei flussi UniEmens relativi alle mensilità
immediatamente successive a quella di aprile.
In particolare, nella sezione <DenunciaAziendale> è stato istituito un
apposito elemento denominato <RappresentanzaSindacale>, che a sua volta
si compone dell’elemento <ContrattoRS>, volto ad accogliere le
informazioni utili per la rilevazione del numero delle
deleghe sindacali relative a ciascun ambito di applicazione del CCNL a
favore delle organizzazioni sindacali di categoria secondo quanto previsto
dal T.U. sulla rappresentanza
sottoscritto da CONFINDUSTRIA – CGIL, CISL e UIL in data
10/01/2014.
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Si riepilogano di seguito le modalità di compilazione dei sottoelementi di
cui si compone l’elemento <ContrattoRS>:
• <AnnoMeseRS>: va indicato, nel formato “aaaa-mm”, il periodo di
riferimento delle informazioni relative al contratto e alle deleghe
sindacali;
• <CodContrattoRS>: va indicato il codice del contratto attribuito
dall’Inps;
• <CodFederazSindRS>: va valorizzato il codice assegnato dall’Istituto
alle organizzazioni sindacali di categoria a cui i dipendenti aderiscono;
• <NumIscrittiRS>: va indicato il numero delle deleghe (in essere nel
mese di competenza) dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale
riportato nell’elemento <CodFederazSindRS>, relative al periodo
indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>, nelle unità
produttive aziendali;
• <NumIscrittiRSA>: va valorizzato il numero delle deleghe (in essere nel
mese di competenza) dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale
indicata nell’elemento <CodFederazSindRS>, relative al periodo
indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>, nelle unità
produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti
RSA ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.
Si precisa che il numero indicato nell’elemento <NumIscrittiRSA> è un di
cui di <NumIscrittiRS> e che l’elemento va valorizzato solo ove ricorra la
casistica indicata.
Implementazioni All’interno della sezione Cong./RapprSind di Denuncia aziendale, è stata inserita la sotto
sezione Rappresentanza sindacale, automaticamente popolata se vere le seguenti
condizioni:
• Campo “Codice per Confidustria”, sulla scheda anagrafica valorizzato;
• Casella “Rappresentanza sindacale” nei parametri azienda selezionata;
• In presenza di trattenute sindacali in busta paga;
All’interno della sezione saranno valorizzati i campi di seguito:
Anno Sarà riportato l’anno di riferimento (anno di calcolo della denuncia)
delle informazioni sul contratto e sulle deleghe sindacali.
Mese Sarà riportato il mese di riferimento (mese di calcolo della denuncia)
delle informazioni sul contratto e sulle deleghe sindacali.
Codice contratto
E’ stata predisposta internamente una sorta di tabella di corrispondenza
tra i codici contratto e i codici per Confindustria istituiti dall’INPS.
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In base a quanto sopra, il “Codice contratto” sarà valorizzato con il
codice corrispondente al contratto presente in busta paga.
Se nessuna corrispondenza viene trovata, il campo sarà valorizzato in
base al contenuto del campo “Codice per Confidustria” della scheda
anagrafica del dipendente.
Codice federazione
Il campo sarà valorizzando in base alla seguente priorità:
• Sarà riportato il contenuto del campo “Organizzaz. aderente TU rappr. Sindacale”, associato alla tabella sindacati presente in busta
paga, in corrispondenza del campo sotto evidenziato:
• Se in busta paga non è presente alcuna tabella sindacati, sarà
riportato il contenuto del campo “Organizzaz. aderente TU rappr. Sindacale”, associato alla tabella sindacati presente in tabella
causali, in corrispondenza del campo sotto evidenziato:
• Se anche questa tabella dovesse essere vuota, sarà riportato il
contenuto del campo “Organizzaz. aderente TU rappr. Sindacale”, specificato sulla scheda anagrafica del dipendente.
Se in tutte le condizione precedenti il campo “Organizzaz. aderente
TU rappr. Sindacale” dovesse sempre risultare vuoto, sarà creato un
elemento con codice federazione F99999, con il quale si comunica che
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nessun dipendente, per il contratto indicato, è iscritto ad alcuna sigla
sindacale.
Numero iscritti
Sarà riportato il numero di dipendenti iscritti alla relativa sigla sindacale.
Numero iscritti RSA
Sarà riportato il numero di dipendenti iscritti alla relativa sigla sindacale
(se maggiori di 15 e in presenza di un RSA in azienda).
Il campo è un di cui del campo “Numero iscritti”.
Attenzione! Se valorizzati i relativi campi all’interno dei parametri azienda, la sezione Rappresentanza sindacale, sarà compilata, come sopra definito, anche per i mesi pregressi rispetto quello di invio.
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Allineamento versione 3.1 documento tecnico UniEmens Oltre alle implementazioni sulla Qu.I.R. e sulla Rappresentanza sindacale, viste in
precedenza, sono state apportate le modifiche di seguito:
Denuncia Dipendenti
Tipo lavoratore
Inserito il codice P1 - Lavoratori marittimi iscritti al
regime obbligatorio della Legge 26 luglio 1984,
n.413 PERSONALE DI MACCHINA e
STAZIONE RADIOTELEGRAFICA;
Giorni utili Per i lavoratori dello spettacolo/sportivi
professionisti (“Tipo lavoratore” = SX/SY/SZ) è
stato inserito un controllo in base al quale il valore
indicato sul campo in oggetto posto all’interno della
sezione Sport/Spett di Dati particolari, non può
eccedere 2600.
Denuncia Collaboratori
E’ stato isnerito il codice 02 - Agevolazione contributiva in favore degli
ex L.S.U. che collaborano con la Pubblica Amministrazione, di cui al
D. Legislativo 28-2-2000, n. 81 (per periodi ante 2005), in
corrispondenza del campo “Tipo agevolazione”.
Si ricorda che la valorizzazione del campo è di INPUT manuale da parte
dell’utente.
Denuncia Dipendenti ex INPDAP (DMA)
Aggiornata la tabella qualifiche e contratti con i seguenti codici:
• 0D0183 - RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO ART.17
L.127/97;
• 0D0184 - RICER. A TEM. DET. CIRC.BERLINGUER 17/03/97
PROT ACG 678/97;
• 0D0185 - TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO ART. 24BIS
L.240/2010.
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Interventi vari A seguire le modifiche apportate:
Contributo c/lavoratore Ex ENPALS
All’interno della sezione Dati retributivi è stato inserito il campo in
oggetto valorizzato solo sulle denunce dei lavoratori parasubordinati
soggetti Ex ENPALS, per i quali viene elaborata una denuncia di tipo D –
Dipendente.
Il campo viene valorizzato con il contributo IVS c/lavoratore presente in
busta paga al netto di eventuali agevolazioni.
Viene utilizzato per la corretta valorizzazione dei contributi INPS
c/lavoratore all’interno della sezione previdenziale della rilevazione costi
e salari, in presenza di un’azienda con dipendenti e collaboratori soggetti
Ex ENPALS.
Sezione Incentivo – Esonero L.190/2014
E’ stata modificata l’interfaccia grafica della sezione Incentivo, come
sotto riportata, allo scopo di inserire tutti i campi necessari per
l’elaborazione del conguaglio previsto per l’esonero contributivo
L.190/2014.
A tutti i suddetti campi, ad oggi, non è legato alcun automatismo, con i
prossimi aggiornamenti saranno rilasciate le implementazioni ad essi
legate.