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Percorso formativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 30/04/2015 – Dott.ssa Federica Provelli FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI

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Percorso formativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

30/04/2015 – Dott.ssa Federica Provelli

FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI

Attività formativa per i lavoratori

• Formazione Generale (art. 37 co. 1 lett. a)

• Formazione Specifica (art. 37 co. 1 lett. b e art. 37 co. 3)

Formazione generale dei lavoratori

Formazione Generale

Durata 4 ore per tutti i settori produttivi • concetti generali in tema di prevenzione e

sicurezza sul lavoro

Contenuti (art. 37, comma 1, lettera a) • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,

organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Formazione generale dei lavoratori

(art. 37, comma 1, lett. b)

… in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda…

Formazione Specifica

RIFERIMENTO ai Codici ATECO

Formazione generale dei lavoratori

TIPOLOGIA DEL PERCORSO FORMATIVO Tre differenti livelli di rischio: BASSO Commercio - Bar, ristoranti, alberghi – Servizi - Terziario MEDIO Agricoltura – Pesca – Trasporti – Assistenza sociale non residenziale – Pubblica Amministrazione e istruzione ALTO Cave, costruzioni – Manifatturiero – Chimico – Sanità – Energia – Acqua, fognature, rifiuti

Formazione generale dei lavoratori

DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE

per i tre differenti livelli di rischio BASSO Form. gen. 4 + spec. 4 = Tot. 8 ore MEDIO Form. gen. 4 + spec. 8 = Tot. 12 ore ALTO Form. gen. 4 + spec. 12 = Tot. 16 ore N.B. Durata e contenuti sono considerati come minimi

e subordinati all’esito della valutazione dei rischi I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

Formazione generale dei lavoratori

Periodicità quinquennale

Durata minima di 6 ore, indipendentemente dai livelli di rischio

Contenuti: • approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-

normativi; • sistemi di gestione e processi organizzativi; • fonti di rischio compresi quelli di tipo ergonomico,

psicosociale.

AGGIORNAMENTI

Formazione generale dei lavoratori

QUANDO REALIZZARE LA FORMAZIONE

GENERALE E SPECIFICA

Costituzione del rapporto di lavoro ART. 37 CO. 4

SOLO LA FORMAZIONE SPECIFICA

- Trasferimento o cambio di mansioni - Introduzione di nuove attrezzature o tecnologie, - Introduzione di nuove sostanze o preparati pericolosi

DEVE ESSERE PERIODICAMENTE RIPETUTA - in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi

Formazione generale dei lavoratori

Sine cura

Senza preoccupazioni

=

SICUREZZA

Formazione generale dei lavoratori

SICUREZZA

SECURITY SAFETY

Formazione generale dei lavoratori

SAFETY

TUTELA SALUTE

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente

solo in un’assenza di malattia o d’infermità;

(d.Lgs. 81/08 – Art 2 – c1, l o)

Formazione generale dei lavoratori

LA NORMATIVA VIGENTE

Formazione generale dei lavoratori

“Riordino e coordinamento in nuovo unico testo normativo” Riprende - Esplicita – Innova D.Lgs. 626/94

13 TITOLI

51 ALLEGATI 51 ALLEGATI

51 ALLEGATI 51 ALLEGATI

306 Articoli

Formazione generale dei lavoratori

NON SEMPRE PERCEPIAMO IL RISCHIO COME UN ELEMENTO DI REALE GRAVITA’…….

Formazione generale dei lavoratori

La non percezione può essere dovuta a: • Non conosciamo o riconosciamo il rischio • Abbiamo una capacità percettiva alterata • Pensiamo che gli infortuni siano un evento raro • Si valutano i rischi in modo errato • Riteniamo che il danno possibile sia lieve • Sopravvalutiamo le proprie o altrui capacità • Si tende a sopravvalutare alcuni rischi rispetto ad altri

Formazione generale dei lavoratori

Il RISCHIO…

Spesso non è percepito..

Formazione generale dei lavoratori

Formazione generale dei lavoratori

PERICOLO (Fattore di Rischio) :

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore

avente il potenziale di causare danni (TU)

Ambiente Attrezzature o macchinari Sostanze Metodo di lavoro

In altre parole: la possibilità che un fattore possa nuocere in particolari condizioni che si potrebbero sviluppare all’interno del sistema lavoratore-luogo di lavoro

Formazione generale dei lavoratori

RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

In altre parole: Condizione, dovuta alla presenza di pericoli, che può causare effetti sfavorevoli a persone, impianti o beni

Formazione generale dei lavoratori

DIVERSI TIPI DI RISCHI

Occasione di lavoro

Rischio per la sicurezza (macchine, impianti ecc.)

Infortunio (evento traumatico)

Riconoscimento “agevole” delle cause

Occasione di lavoro

Rischio per la salute (sostanza, rumore ecc.)

Malattia professionale (evento progressivo)

Riconoscimento complicato delle cause

Occasione di lavoro

Rischio trasversale (organizzazione ecc.)

Malattia professionale (stress, disagio ecc.)

Riconoscimento complicatissimo delle

cause

Formazione generale dei lavoratori

INCIDENTE: Evento non voluto potenzialmente in grado di provocare danni a cose o persone Convenzionalmente: infortunio mancato

INFORTUNIO: Evento lesivo accaduto per causa violenta in occasione di lavoro dal quale possono derivare: •La morte •Un’inabilità permanente, parziale o assoluta, un’inabilità assoluta temporanea che comporta l’astensione dal lavoro

Per essere considerato tale deve avere: • Rilevanza clinica (criterio di gravità) • Nesso causa-effetto (criterio di causalità) • Il danno deve svilupparsi, se non immediatamente, in poca distanza nel tempo (criterio cronologico)

Formazione generale dei lavoratori

SALUTE: Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità.

MALATTIA: Qualsiasi alterazione dello stato fisiologico dell’organismo, capace di ridurre, modificare negativamente o persino eliminare le funzionalità normali del corpo. Ogni alterazione della salute che non dipende da un infortunio

Formazione generale dei lavoratori

PREVENZIONE:

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. Tutte le azioni che possono essere messe in atto allo scopo di evitare il verificarsi di un evento dannoso.

Tutte le azioni che possono essere messe in atto allo scopo di evitare il verificarsi di un evento dannoso

La prevenzione è: Primaria - eliminazione/contenimento dei fattori di rischio per malattia o infortunio Secondaria - diagnosi precoce del danno alla salute, prima che si manifestino i sintomi e il danno diventi irreversibile Terziaria - misure per impedire che un danno, già presente, possa aggravarsi

Formazione generale dei lavoratori

PREVENZIONE PRIMARIA

Interventi alla sorgente

Interventi sulla propagazione

Interventi sull’uomo

Eliminazione sostanza nociva

Modifica processo produttivo

Modifica impianto

Modifica organizz. lavoro

Aspirazione localizzata

Ventilazione generale

Dispositivi di protezione individuale

Manutenzione

Informazione

Riduzione tempo di esposizione

Lay-out

Spazio

Pulizia

Modifica organizz. lavoro

Modifica organizz. lavoro

Controllo ritmi produttivi

Chiusura in cabina

Formazione generale dei lavoratori

PREVENZIONE SECONDARIA

SORVEGLIANZA SANITARIA per gli esposti a fattori di rischio professionali

- Accertamenti Sanitari Preventivi: prima dell’assunzione per il rilascio dell’idoneità

- Accertamenti Sanitari Periodici: per la verifica e il controllo dello stato di salute

Formazione generale dei lavoratori

PROTEZIONE: Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali, idonei a ridurre l’esposizione al rischio

In altri termini: la misura di prevenzione tende ad abbattere la probabilità che si verifichi il danno, mentre la misura di protezione tende a ridurre la gravità del danno stesso (entrambe concorrono a diminuire il rischio)

Formazione generale dei lavoratori

RISCHIO

EVENTO

ESPOSIZIONE

DANNO

PREVENZIONE PROTEZIONE

Formazione generale dei lavoratori

0

50%

100%

gravissimo grave medio lieve

Gravità del danno

Prob

abili

tà d

i acc

adim

ento

Formazione generale dei lavoratori

Il Servizio di Prevenzione e Protezione e le sue

figure

SISTEMI PER LA PREVENZIONE AZIENDALE

MODALITA’ OPERATIVE FIGURE

Formazione generale dei lavoratori

Datore di Lavoro

Preposto

Dirigente per la Sicurezza

RSPP Medico Competente

RLS Lavoratori

Formazione generale dei lavoratori

MODALITÀ OPERATIVE a) Valutazione dei rischi e individuazione ed adozione delle misure di prevenzione e protezione b) Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) c) Informazione/formazione/addestramento d) Sorveglianza sanitaria RISCHI PER LA

SICUREZZA Possono causare incidenti, infortuni, danni o menoma- zioni fisiche conseguenti a impatto fisico-traumatico di diversa natura(meccani- ca, elettrica,chimica, ter- mica ecc…) • strutture • attrezzature • impianti elettrici • sostanze pericolose • incendio-esplosioni

RISCHI PER LA SALUTE Possono causare danni in seguito ad esposizione del personale addetto • agenti chimici • agenti fisici • agenti biologici

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (aspetti organizzativi e gestionali) Possono causare danni con- seguenti alle caratteristiche del complesso rapporto fra operatore ed organizzazione del lavoro • organizzazione del lavoro • fattori psicologici • fattori ergonomici • condizioni di lavoro difficili

Formazione generale dei lavoratori

COMPITI DEL SPP:

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione a) All’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro b) Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive

c) Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica

f) A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

Formazione generale dei lavoratori

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32

designata dal Datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di

prevenzione e protezione dai rischi.

RSPP:

a) Individua e valuta i rischi b) Elabora misure preventive e protettive c) Individua le attrezzature di protezione d) Elabora procedure di sicurezza e) Propone programmi di formazione e informazione f) Partecipa alla riunione periodica g) Fornisce ai lavoratori informazioni circa la salute e la sicurezza in azienda

COMPITI DEL RSPP:

Formazione generale dei lavoratori

DATORE DI LAVORO: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,

secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la

propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in

quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Obblighi del datore di lavoro (art.17 e 18)

Delegabili Non Delegabili

• Valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del documento

• Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Formazione generale dei lavoratori

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI…

a) Nominare il medico competente

b) Designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza.

c) Tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla

sicurezza.

d) Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.

e) Permettere l’accesso alle zone a rischio solo ai lavoratori formati e addestrati

f) Far osservare ai parte dei singoli lavoratori le norme vigenti in materia di salute

e sicurezza.

g) Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste

Formazione generale dei lavoratori

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI…

h) Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di

emergenza

i) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio grave o immediato

l) Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento

m) Non permettere ai lavoratori di operare in caso di rischio grave o pericolo

imminente

n) Consentire ai lavoratori di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza

o) Consegnare tempestivamente al RLS il documento di valutazione dei rischi

(DVR)

p) Elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)

Formazione generale dei lavoratori

q) Prendere appropriati provvedimenti per non mettere a rischio la popolazione o

l'ambiente

r) Tenere le comunicazioni per via telematica con INAIL e IPSEMA

s) Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

t) Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e

dell’evacuazione

u) Munire i lavoratori in appalto di apposita tessera di riconoscimento

v) Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica

z) Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e

produttivi

…OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI

Gli obblighi possono essere delegati al

Formazione generale dei lavoratori

DIRIGENTE PER LA SICUREZZA:

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico

conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa

Formazione generale dei lavoratori

Quando è ammessa la delega?

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non

espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e

condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed

esperienza richiesti dalla specifica professionalità ed

esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni

delegate;

Formazione generale dei lavoratori

Quando è ammessa la delega?

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di

organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica

natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa

necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Formazione generale dei lavoratori

Delega di… • funzioni • responsabilità • per espletare determinati adempimenti

Il Datore di lavoro può incaricare, con delega, dirigenti, preposti, responsabile del servizio, tecnici, consulenti ad attuare gli obblighi previsti dalla normativa della sicurezza sul lavoro.

Formazione generale dei lavoratori

È possibile la subdelega?

SI! Ma…. • Il datore di lavoro deve essere consapevole e

d’accordo • Il delegante non perde l’obbligo di vigilanza • Il delegante può delegare solo una parte dei suoi

compiti • Il sub delegato non può a sua volta delegare le funzioni

ricevute

Formazione generale dei lavoratori

Formazione generale dei lavoratori

PREPOSTO:

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti

di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico

conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale

potere di iniziativa.

Formazione generale dei lavoratori

OBBLIGHI DEL PREPOSTO:

a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza di obblighi e disposizioni aziendali

b) Verificare affinché soltanto i lavoratori formati accedano alle zone a rischio

c) Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di

emergenza

d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e

immediato e) Non richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di

emergenza

f) Segnalare tempestivamente le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e

dei DPI

g) Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Formazione generale dei lavoratori

LAVORATORE:

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un Datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Equiparati:

• Soci lavoratori di società o cooperative • Associati; tirocinanti; • Allievi corsi di istruzioni e di formazione

professionale con uso laboratori, vdt • Volontari

Formazione generale dei lavoratori

OBBLIGHI DEL LAVORATORE (Art.20)

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

Tutti sanzionati penalmente

Formazione generale dei lavoratori

OBBLIGHI DEL LAVORATORE (Art.20)

Tutti sanzionati penalmente

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Formazione generale dei lavoratori

DIRITTI DEL LAVORATORE (Art.20)

• Formazione • Informazione • Addestramento

• Interventi da parte di enti specifici in materia di ssl

QUANDO?! •all’assunzione •al cambiamento di mansioni •alla introduzione di nuovi cicli produttivi

Formazione generale dei lavoratori

Gli interventi da parte degli enti in materia di salute e sicurezza possono essere

ASSISTENZA VIGILANZA

Formazione generale dei lavoratori

PRINCIPALI ORGANI DI VIGILANZA:

ASL SPSAL (luoghi di lavoro) SSIA (impiantistica e antinfortunistica) SIAN e SVET (igiene degli alimenti e veterinaria) Direzione provinciale del lavoro INAIL Vigili del Fuoco Carabinieri e Polizia

Formazione generale dei lavoratori

ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (ORA CONFLUITO NELL’INAIL)

Prime verifiche su: Ascensori e mezzi di sollevamento Apparecchi a pressione e generatori di vapore Idroestrattori a forza centrifuga

Controlli a campione su: Protezione contro le scariche atmosferiche Impianti di terra

INAIL ex ISPESL

Relazioni esterne Formazione generale dei lavoratori

Verifiche periodiche su

Fonti e di fattori di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del

suolo, acustico ed elettromagnetico;

Monitoraggio delle diverse componenti ambientali: clima,

qualità dell'aria, delle acque, del suolo, livello sonoro

dell'ambiente;

Controllo e vigilanza del rispetto della normativa vigente in

materie ambientali;

AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE ARPA

Relazioni esterne Formazione generale dei lavoratori

Servizio Ispettivo del Lavoro - Ministero del Lavoro compiti di vigilanza e controllo sul lavoro in genere

Contratti Orario Libretto di lavoro Minimo paga e prospetti paga Minori avviati al lavoro Lavoratrici madri Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali Vigilanza in materia di sicurezza solo nelle attività e previa comunicazione allo SPISAL:

Edilizia (costruzioni, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, etc.) Lavori in sotterraneo o in galleria anche con impiego di esplosivi Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei

Indagini di PG su delega della Autorità Giudiziaria

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO (ex Ispettorato del Lavoro)

DTL

Relazioni esterne Formazione generale dei lavoratori

Ente del Ministero dell’Interno

Servizio Ispettivo per le attività produttive e per le altre attività soggette alla normativa di prevenzione incendi

Vigilanza sulla prevenzione incendi Informazione, consulenza, assistenza Attività autorizzativa

COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO VV.FF

Relazioni esterne Formazione generale dei lavoratori

mission istituzionale la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni

causati o correlati al lavoro il miglioramento del benessere del lavoratore

strumenti vigilanza assistenza informazione

Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro SPISAL

Relazioni esterne Formazione generale dei lavoratori

Certificazioni di idoneità al lavoro (minori, utilizzo di esplosivi, conduzione caldaie a vapore, impiego di gas tossici, attività di autoriparazione, responsabile impianti a fune, maestri di sci, ecc). Ricorsi contro il parere espresso dal medico competente Visite specialistiche in medicina del lavoro per consulenza a medici di base e ospedalieri. Esami strumentali di screening (audiometrie, spirometrie). Vigilanza e controllo sull’attività del medico competente Tutela delle lavoratrici madri mediante accertamento delle condizioni lavorative e ambientali di rischio per le gravidanze

Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro SPISAL

Attività sanitarie

Relazioni esterne Formazione generale dei lavoratori

Partecipazione e realizzazione di corsi di formazione / informazione

Progettazione e realizzazione di interventi di educazione e promozione alla salute

Divulgazione di documentazione scientifica, tecnica e normativa

Dati statistici ed epidemiologici su infortuni e malattie professionali

Pareri su soluzioni di bonifica ambientale o di antinfortunistica

Assistenza e informazione

Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro SPISAL

Relazioni esterne Formazione generale dei lavoratori

Valutazione requisiti di idoneità e salubrità dei nuovi luoghi di lavoro Autorizzazione piani di lavoro per rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto Vidimazione dei registri infortuni Ricezione di comunicazioni, notifiche o registri obbligatori:

notifica per apertura cantieri; comunicazioni per situazioni pericolose, di superamento dei limiti o di emergenza (rumore, impiego cancerogeni, uso di agenti biologici, amianto); registro degli esposti (rumore, cancerogeni, agenti biologici, amianto); relazione annuale sulle attività di rimozione materiali contenenti amianto

Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro SPISAL

Attività amministrative-autorizzative

Relazioni esterne Formazione generale dei lavoratori

Verifica dell'attuazione delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Controllo dei fattori di nocività attraverso misurazioni dei principali inquinanti ambientali

Riconoscimento delle cause e delle responsabilità nei casi di infortunio e malattia professionale

Vigilanza

Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro SPISAL

Relazioni esterne Formazione generale dei lavoratori

Attività giudiziarie

Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro SPISAL

ART. 8 DPR 520/55

potere di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri … i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti … ART. 10 DPR 520/55

potere di disposizione (potere di impartire, specifiche, disposizioni immediatamente esecutive, contro le quali è ammesso ricorso in via amministrativa) ART. 64 DPR 303/56

Potere di visitare in qualsiasi momento e in ogni parte i luoghi di lavoro e le loro dipendenza di sottoporre a visita il personale occupato, di prelevare campioni di materiali, di richiedere al personale ogni informazione ritenuta necessaria

Relazioni esterne Formazione generale dei lavoratori

Tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro INAIL

Relazioni esterne Formazione generale dei lavoratori

Sono tenuti a stipulare l’assicurazione:

i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti o nelle attività individuate come rischiose:

svolte con uso di macchine, apparecchi o impianti, svolte in ambienti organizzati in opere e servizi, complementari o sussidiarie alle attività rischiose

gli artigiani titolari (assicurano se stessi) i lavoratori autonomi dell’agricoltura (assicurano se stessi)

Il costo dell’assicurazione è definito premio

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro INAIL

Relazioni esterne Formazione generale dei lavoratori

Altre prestazioni

Rendita per silicosi e asbestosi Rendita ai superstiti (rendita mensile, assegno per spese

funerarie, assegno speciale continuativo mensile) Assegno per assistenza personale continuativa Assegno per incollocabilità Erogazione integrativa per i grandi invalidi Protesi e presidi Cure termali e soggiorni climatici Cure ambulatoriali

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro INAIL

Relazioni esterne Formazione generale dei lavoratori

Eroga le rendite pensionistiche di fine lavoro e la prestazione economica sostitutiva della retribuzione in caso di assenza per malattia o gravidanza.

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale INPS

Relazioni esterne Formazione generale dei lavoratori

CON QUALI MODALITÀ SI PUÒ ATTIVARE UN ORGANO DI VIGILANZA?

• Telefonata diretta

• Lettera firmata

– Consegna a mano presso le sedi territoriali

– Recapito con raccomandata rr

• Comunicazione tramite @mail

• Incontro presso le sedi territoriali

Formazione generale dei lavoratori

Il Sistema Sanzionatorio

Sono previste sanzioni anche in caso di violazione dell’art. 43 comma 3 che impedisce ai lavoratori di rifiutare la designazione per uno dei ruoli per la tutela della sicurezza sul lavoro, se non per giustificato motivo.

Elenco non esaustivo

Formazione generale dei lavoratori

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 € sono previsti per il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81

Elenco non esaustivo

Formazione generale dei lavoratori

Elenco non esaustivo Formazione generale dei lavoratori

Con la recente Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 sono state innalzate tutte le sanzioni penali pecuniarie e amministrative del 9,6% , aumentando quindi il costo economico della mancata prevenzione e protezione per chi dovesse violare le norme di sicurezza e igiene del lavoro.

Art. 9 (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione) (...) 2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente: "4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". (...)

Formazione generale dei lavoratori

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Attribuzioni :

a) Accede ai luoghi di lavoro

b) È consultato preventivamente per la valutazione dei rischi e la gestione della prevenzione

c) Riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi

d) Viene formato nei modi di cui all’art.37 del D.Lgs 81/2008

e) Promuove l’elaborazione di misure di tutela per i lavoratori

f) Formula osservazioni in occasione della visita da parte delle competenti autorità g) Partecipa alla riunione periodica h) Comunica al responsabile gli eventuali rischi riscontrati nel corso della sua attività

i) Può fare riscorso alle autorità competenti quando ritenga inadeguate le misure adottate

l) Deve disporre del tempo e dei mezzi necessari a svolgere il proprio ruolo

Formazione generale dei lavoratori

N. dipendenti (*)

dell'unità produttiva

N. rappresentanti

per la sicurezza

Ore annue di permesso retribuito

per rappresentante

in complesso

fino a 5 1 12 12 da 6 a 15 1 30 30

da 16 a 200 1 40 40 da 301 a 1.000 3 40 120

oltre 1.000 6 40 240

Formazione generale dei lavoratori

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e

professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto

previsto all’articolo 29, comma 1, con il Datore di lavoro ai fini della

valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la

sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente

decreto.

MEDICO COMPETENTE:

Formazione generale dei lavoratori

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPENTENTE:

a) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria.

b) Istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni

lavoratore.

c) Consegna alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo

possesso

d) Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della

cartella

e) Fornisce informazioni ai lavoratori circa la sorveglianza sanitaria cui sono

sottoposti

f) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria

g) Comunica i risultati, in forma anonima, in occasione delle riunioni periodiche

h) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta

i) Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori

è sanzionato penalmente

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SORVEGLIANZA SANITARIA La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare

l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

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c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

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SORVEGLIANZA SANITARIA

RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con

prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente.

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GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE:

Tra gli obblighi previsti per il datore di lavoro, vi è quello di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

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GLI ADDETTI ANTINCENDIO (A.I.)

Si tratta di lavoratori designati dal datore di lavoro e addestrati al fine di prevenire l'insorgere di incendi e, in caso di emergenza, di limitare i danni alle cose e alle persone.

Svolgono infatti un importante ruolo nella prevenzione antincendio, attraverso il controllo periodico dei luoghi di lavoro e la segnalazione di eventuali anomalie suscettibili di sviluppare un focolaio o, in caso di incendio, di facilitare la propagazione dello stesso.

In caso di emergenza, intervengono sull'evento in corso per controllarne l'evoluzione, per assicurare un esodo sicuro di tutte le persone in caso si renda necessario allontanarle dal luogo in cui si trovano.

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La formazione obbligatoria degli addetti, varia secondo il tipo di azienda ed il rischio di incendio (art. 37 del D.Lgs. 81/08). La normativa prevede che, nelle aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro possa svolgere in prima persona le funzioni di addetto antincendio, sottoponendosi alla formazione prevista. Durata corsi a seconda della tipologia di aziende: Attività a rischio di incendio basso 4 ore Attività a rischio di incendio medio 8 ore Attività a rischio di incendio elevato 16 ore Aggiornamento triennale

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I COMPITI DELL’ADDETTO ANTINCENDIO

In relazione all’entità dell’evento DEVE:

•attivare lo stato di preallarme (vocale o telefonico); • recarsi immediatamente nel luogo del pericolo e valutare

l'entità dello stesso; • verificare l'effettiva presenza di una situazione di emergenza; • Intervenire in caso di incendio facilmente controllabile •nel caso non sia sicuro di poter controllare l'incendio o

comunque intervenire sul pericolo, deve evitare di perdere tempo in vani tentativi, ma piuttosto deve dare inizio alle procedure di evacuazione,

NON IMPROVVISARSI EROE O VIGILE DEL FUOCO

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• isolare il più possibile il luogo in cui si è sviluppato l'incendio o altra anomalia, chiudendo le porte di accesso, dopo essersi assicurati che non siano rimaste persone all'interno;

• occuparsi di coloro che necessitano di assistenza, conducendoli al più presto nel luogo di raccolta più vicino;

• verificare per ciascun piano l'avvenuta evacuazione, controllando ciascun locale, compresi i bagni;

• verificare l'avvenuta evacuazione delle persone, mediante accertamento diretto che indiretto;

•affiancare i VV.F durante l'intervento fornendo tutte le informazioni del caso;

• segnalare il cessato allarme.

I COMPITI DELL’ADDETTO ANTINCENDIO

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GLI ADDETTI PRIMO SOCCORSO (P.S.)

Con il termine PRIMO SOCCORSO si intende “l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati”. Inoltre “dopo aver compiuto un esame primario inerente i parametri vitali, è necessario effettuare una chiamata di emergenza per attivare la catena del soccorso, adeguatamente predisposta dal datore di lavoro e finalizzata ad assicurare l’arrivo di personale specializzato e l’eventuale trasporto presso il più vicino centro medico con possibilità anche di ricovero”

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GLI ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Bisogna ricordare che “il giusto soccorso” significa: non mettere a repentaglio la propria vita, non prestare interventi superiori alle proprie capacità, non farsi prendere dal panico, non lasciare l’infortunato prima dell’arrivo del pers. sanitario

NON CREDERSI MAI MEDICI O INFERMIERI

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(*) Per 1000 addetti. - Media ultimo triennio disponibile

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CLASSIFICAZIONE AZIENDE PRIMO SOCCORSO

Gruppo A Aziende a rischio rilevante Aziende con oltre 5 lavoratori riconducibili ai gruppi tariffari INAIL * con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 Aziende con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell' agricoltura.

Gruppo B Aziende con più di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A

Gruppo C Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A

L'INAIL ha reso noti gli indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffa, per l'attuazione dell'art.1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004) in materia di pronto soccorso aziendale

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GLI ADDETTI PRIMO SOCCORSO

La formazione obbligatoria degli addetti, varia secondo la tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio. (art. 37 del D.Lgs. 81/08).

Come per l’antincendio, la normativa prevede che, nelle aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro possa svolgere in prima persona le funzioni di addetto primo soccorso, sottoponendosi alla formazione prevista.

Durata corsi a seconda della tipologia di aziende:

Aziende Gruppo A 16 ore Aziende Gruppo B, C 12 ore Aggiornamento Aziende Gruppo A 6 ore Aggiornamento Aziende Gruppo B, C 4 ore Aggiornamento triennale

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I COMPITI DELL’ADDETTO PRIMO SOCCORSO

•verificare che la scena dell’evento sia in sicurezza (es. soggetto folgorato, non toccare prima di staccare la corrente!); •provvedere ad allontanare la folla di curiosi, creare spazio per

l’infortunato e ai successivi soccorritori del 118; •esaminare l’infortunato, valutando la natura e entità del

malessere con particolare riferimento alle funzioni vitali: coscienza, respiro e polso ed eventuali emorragie in atto; •proteggere il soggetto (da se stesso, da stress termici, dal

sangue e da fluidi biologici di altri infortunati), e rassicurarlo se cosciente; •utilizzare guanti o dispositivi di protezione individuali se

necessari.

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I COMPITI DELL’ADDETTO PRIMO SOCCORSO

•telefonare al 118 in caso di urgenza/emergenza comunicando: l’indirizzo del luogo ove si è verificato l’infortunio, il numero degli infortunati, le condizioni delle funzioni vitali, specificando se sia cosciente o meno se respiri normalmente o no, se c’è stato un trauma con o senza emorragie. •praticare i primi provvedimenti necessari nei limiti delle proprie

competenze anche con azioni di valutazione e sostegno delle funzioni vitali, apprese durante i corsi di formazione, sino all’arrivo dei soccorritori del 118; •astenersi dall’eseguire manovre interventi od azioni inutili (es.

dare da bere acqua), o addirittura dannosi per il rischio di compromettere ulteriormente lo stato di salute dell’infortunato o di ritardare l’arrivo dei soccorsi (es. spostare il soggetto se non necessario);

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Omissione di soccorso (art 593 C.P.) Il reato è consumato da chiunque”…trovando abbandonato ... persona incapace di provvedere a sé stessa omette di darne avviso all’Autorità. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso alle Autorità.”

Datore di lavoro, dirigenti & preposti

Progettisti, fabbricanti & installatori

Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi con contratto d’appalto o contratto d’opera

Il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Medico competente

Il Rappresentante della sicurezza

Gli addetti al pronto soccorso

Gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze

I lavoratori

ROSSO:

figure contraddistinte dalla possibilità di

commettere REATI PROPRI

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La valutazione dei rischi

La valutazione del rischio

La valutazione del rischio è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI È ARTICOLATA COME SEGUE

• Identificazione dei pericoli • Identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti a rischi

potenziali • Valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo e

quantitativo • Studio della possibilità di eliminare i rischi e, in caso contrario, • Decisione sulla necessità di introdurre ulteriori provvedimenti

per eliminare/limitare i rischi

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OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 28)

1. La valutazione anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età’, alla provenienza da altri Paesi.

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Per una corretta valutazione del rischio è necessario procedere ad una attenta analisi delle attività lavorative. In particolare i passi operativi per l’individuazione e la valutazione dei rischi sono: a) identificazione dei luoghi di lavoro (rapporto uomo/ambiente) intesi come i luoghi destinati a contenere i posti di lavoro,

ubicati all’interno dell’azienda, nonchè ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro

b) identificazione dei posti di lavoro (rapporto uomo/macchina) per ogni luogo di lavoro verranno identificati uno o più posti di

lavoro c) identificazione delle mansioni (analisi specifica) sono tutte quelle attività particolari o atipiche che non possono

essere correlate ad un posto di lavoro specifico, per es: fattorini, montatori esterni, assistenza tecnica, ecc.

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEVE ESSERE SVOLTA NEL RISPETTO DELLE MISURE GENERALI DI TUTELA (ART. 15)

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonche’ l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEVE ESSERE SVOLTA NEL RISPETTO DELLE MISURE GENERALI DI TUTELA (ART. 15)

c) l’eliminazione dei rischi e, ove cio’ non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

Formazione generale dei lavoratori

f) la sostituzione di cio’ che e’ pericoloso con cio’ che non lo e’, o e’ meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorita’ delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

Formazione generale dei lavoratori

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;

Formazione generale dei lavoratori

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei RLS;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

Formazione generale dei lavoratori

v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Formazione generale dei lavoratori

Per la valutazione dei rischi è opportuna la completa partecipazione di tutte le parti interessate al fine di garantire l’identificazione di tutti i pericoli

1) raccolta di tutte le informazioni • sostanze chimiche • parti pericolose di macchine e impianti • misure di protezione già in uso e verifica della loro validità

2) indagine sul posto • conoscenza delle condizioni di lavoro • ispezione del luogo di lavoro • ispezione dei posti di lavoro • osservazione del metodo di lavoro e della sua

organizzazione (rivolgersi ai dirigenti, ai preposti e, principalmente, ai lavoratori interessati)

Formazione generale dei lavoratori

INDIVIDUARE I PERICOLI che sussistono nel luogo di lavoro

Pericoli Esempi ordinari o generici •ambiente di lavoro

•macchine e impianti •attrezzature

di processo •Rilasci sostanze pericolose •Contaminazioni •Incendi ed esplosioni

specifici •Presenza sostanze pericolose nell’ambiente di lavoro •Rilasci di energia nell’ambiente di lavoro •Esposizione ad agenti fisici

ergonomici •Movimentazione manuale di carichi •Videoterminali •Posture incongrue

organizzativi •Interferenza, confusione nei ruoli •Carenza di informazione e formazione •Carenza procedure •Carenza comunicazione

Formazione generale dei lavoratori

INDIVIDUARE LE PERSONE ESPOSTE Individuare per ciascun pericolo, chi sono le persone che potrebbero subire un danno tenendo conto dell'esposizione diretta e indiretta di tutti i lavoratori. Particolare attenzione deve essere prestata a: •questioni di genere •gruppi di lavoratori che possono essere maggiormente a rischio o che hanno particolari requisiti:

– lavoratori con disabilità – lavoratori migranti – lavoratori giovani e anziani – donne in gravidanza – personale privo di formazione o inesperto – lavoratori a tempo parziale e con contratti a tempo determinato

Formazione generale dei lavoratori

VALUTARE I RISCHI DERIVANTI DA CIASCUN PERICOLO in termini di probabilità, gravità e frequenza di esposizione

A tal fine si possono considerare i seguenti fattori: •il grado di probabilità che un pericolo possa determinare un danno (per esempio, improbabile, possibile ma poco verosimile, probabile o inevitabile nel tempo);

•la possibile gravità del danno (per esempio se il danno è contenuto, un infortunio che non provoca lesioni, una lesione superficiale -lividi o lacerazioni-, una lesione grave -fratture, amputazioni, malattie croniche-, un incidente mortale, o più infortuni mortali);

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MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

R > 15 Azioni correttive indilazionabili

12 < R < 10

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

9 < R < 5 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio periodo

5 < R < 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

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Val.

Livello Definizioni/criteri

4 Frequente •Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori •Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’azienda, della ASL, dell’ISPESL, ecc.) •Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda

3 Possibile •La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto •E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguire il danno •Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda

2 Raro •La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi •Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi •Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa

1 Improbabile

•La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti •Non sono noti episodi già verificatisi •Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

VALORI DI PROBABILITÀ

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Valore Livello Definizioni/criteri

4 Minaccioso •Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale •Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti

3 Critico •Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale •Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti

2 Sensibile •Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile •Esposizione cronica con effetti reversibili

1 Minimo •Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile •Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

VALORI DI DANNO

Formazione generale dei lavoratori

Formazione generale dei lavoratori

DECIDERE quali provvedimenti debbano essere presi per prevenire e proteggere la salute e la sicurezza ed effettuare la selezione delle migliori attrezzature di lavoro, dei prodotti e dei preparati chimici, nonché dell’organizzazione dello stesso.

Se possibile prevenire o eliminare i rischi alla radice, valutando: • se l'attività o il lavoro siano indispensabili; • la possibilità di eliminare il pericolo; • la possibilità di utilizzare sostanze o processi di lavoro diversi.

Qualora non sia possibile evitare o prevenire i rischi, allora stabilire se sia possibile ridurli a un livello idoneo a non compromettere la salute e la sicurezza degli esposti

Formazione generale dei lavoratori

INTERVENIRE con azioni concrete, mettere in atto misure e mezzi e definire le priorità

Un intervento efficace comprende l'elaborazione di un piano che specifichi: •quali misure attuare; •i mezzi messi a disposizione (tempo, risorse ecc.); •le persone responsabili •le scadenze.

Formazione generale dei lavoratori

CONTROLLARE e REVISIONARE i provvedimenti posti in atto per comprendere se risultano adeguati e se rimangano efficaci nel tempo. •Le modifiche, l'introduzione di un nuovo processo, nuove attrezzature o nuovi materiali, le variazioni apportate nell'organizzazione del lavoro •È fondamentale evitare il trasferimento del rischio; ciò significa che occorre evitare di creare un nuovo rischio per risolvere un problema;

•La valutazione non è più applicabile, in quanto i dati o le informazioni su cui si basa non sono più validi; in ogni caso deve essere revisionata almeno annualmente

Formazione generale dei lavoratori

DIMOSTRARE e DOCUMENTARE che tutti i fattori attinenti l’attività lavorativa siano stati presi in esame. • Conservare sempre una copia della VdR presso la sede

oggetto di valutazione • Provvedere a far firmare il documento alle persone

interessante alla sua stesura

Formazione generale dei lavoratori

IN CONCLUSIONE…

Il documento redatto deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per

la sicurezza e la salute durante l’attivita’ lavorativa,

nella quale siano specificati i criteri adottati per la

valutazione stessa;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di

protezione attuate e dei dispositivi di protezione

individuali adottati, a seguito della valutazione di cui

all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per

garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di

sicurezza;

Formazione generale dei lavoratori

IN CONCLUSIONE… d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da

realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi

debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente

soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha

partecipato alla valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i

lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta

capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e

addestramento.

Formazione generale dei lavoratori

ESEMPIO DI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

DEI RISCHI

Formazione generale dei lavoratori

Il documento può essere suddiviso in due parti:

- Teorica -Pratica

La struttura del DVR

Formazione generale dei lavoratori

In sintesi …

Prima Parte Seconda Parte

1. Descrizione struttura

0. Organigramma aziendale e della sicurezza

2. Attività svolte

3. Analisi di ciascuna attività svolte

4. Protocollo visite mediche

5. Criterio di Valutazione dei Rischi

1. Stima dei rischi

2. Matrice di calcolo

3. Programma di miglioramento

4. Procedure di sicurezza

Per ciascun settore …

La struttura del DVR Formazione generale dei lavoratori

1 . Stima del Rischio Viene innanzitutto individuato un rischio (es. rischio di caduta dall’alto durante l’uso di una scala); successivamente tale rischio deve essere calcolato. Quindi …

R = P x D

Documento di valutazione dei Rischi: Seconda Parte

Formazione generale dei lavoratori

1 . Stima del Rischio

L’analisi del rischio deve essere quindi riportata in tabella.

Documento di valutazione dei Rischi: Seconda Parte

Formazione generale dei lavoratori

2. Applicazione misure prevenzione e protezione Individuazione delle misure necessarie ad abbattere o quantomeno a ridurre il

rischio

Documento di valutazione dei Rischi: Seconda Parte

Formazione generale dei lavoratori

3. Programmazione delle Misure che garantiscano, nel tempo, il miglioramento dei livelli di

sicurezza programmazione entro l’anno di un’adeguata formazione sul corretto uso della scala, la stesura delle procedure (di sicurezza, per l’appunto) scritte che illustrino e descrivano nel dettaglio l’operazione, per far si che essa

sia svolta in sicurezza e nel modo corretto.

Documento di valutazione dei Rischi: Seconda Parte

Formazione generale dei lavoratori

Incidenti ed infortuni mancati

Caratteristiche dell’infortunio Evento:

non voluto

ad accadimento improvviso

dell’organismo umano

in occasione del lavoro

Infortunio Dal latino “fors” (sorte, destino) e “in” (avverso, contrario)

Formazione generale dei lavoratori

(art. 2, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali):

Alterazione dell’organismo… “… per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un‘inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione del lavoro per più di tre giorni“

Definizione di Infortunio sul lavoro

Formazione generale dei lavoratori

Si distinguono:

• inabilità permanente assoluta: la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro;

• inabilità permanente parziale: la conseguenza di un infortunio che diminuisca in misura superiore al 15% e per tutta la vita l'attitudine al lavoro;

• inabilità temporanea assoluta: la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto per più di tre giorni di assenza dal lavoro.

INABILITA’ Formazione generale dei lavoratori

Un elettricista lavora su una scala portatile piuttosto instabile e senza tenersi ben aggrappato. Ad un certo punto cade dalla scala e batte la spalla destra contro il pavimento riportando una forte contusione alla spalla stessa.

Forte contusione alla spalla destra

Batte la spalla destra contro il pavimento

Cade dalla scala

TRAUMA

CONTATTO

INCIDENTE

Formazione generale dei lavoratori

Forte contusione alla spalla destra

Batte la spalla destra contro il pavimento

Cade dalla scala

La scala portatile è piuttosto instabile

L’infortunato non si tiene ben aggrappato

Quali sono le cause?

Formazione generale dei lavoratori

Un lavoratore solleva un secchio di sabbia con una carrucola a mano stando a perpendicolo sotto di essa. Il secchio cade e lo colpisce al piede sinistro fratturandogli diverse dita (il lavoratore non indossava scarpe antinfortunistiche). L’indagine ha messo evidenza che a provocare la caduta del secchio sono stati i seguenti fattori: il gancio cui era appeso il secchio non aveva il dispositivo di chiusura; il lavoratore sollevava il carico “a strappi”.

Fratture a diverse dita del piede sinistro

Il secchio lo colpisce al piede sinistro

Il secchio cade

TRAUMA

CONTATTO

INCIDENTE

Formazione generale dei lavoratori

Fratture a diverse dita del piede sinistro

Il secchio lo colpisce al piede sinistro

Il secchio cade

Il gancio cui era appeso il secchio non aveva il dispositivo di chiusura

Il lavoratore sollevava il carico “a strappi”.

EVITARE CONTATTO Il lavoratore è posizionato sotto la carrucola

EVITARE TRAUMA Il lavoratore non indossava scarpe antinfortunistiche

Formazione generale dei lavoratori

Quali sono le cause?

Cosa avrebbe potuto evitare l’infortunio?

CLASSIFICAZIONE E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI

Possibili classificazioni in base a :

• Gravità • Indennizzabilità • Natura e sede della lesione.

Formazione generale dei lavoratori

Classificazione degli infortuni secondo la gravità e l’indennizzabilità

・ infortuni-medicazione: permettono ai lavoratori infortunati di riprendere il lavoro dopo medicazione della lesione subita;

・ infortuni in franchigia: l’abbandono dei lavoro da parte del lavoratore è limitato al periodo di franchigia o di non indennizzabilità (3 giorni) da parte dell’Istituto Assicuratore (INAIL);

・ infortuni indennizzabili comportando una assenza dal lavoro superiore al periodo di franchigia, sono indennizzati da parte dell’Istituto Assicuratore.

Formazione generale dei lavoratori

Classificazione degli infortuni secondo modalità di accadimento, cause e conseguenze ・ modalità di accadimento: Caduta di persone

Caduta di oggetti

Calpestamento di oggetti, urto contro oggetti o da

parte di oggetti

Esposizione o contatto con elettricità

Ecc…

Formazione generale dei lavoratori

CLASSIFICAZIONE DEGLI INFORTUNI SECONDO MODALITÀ DI ACCADIMENTO, CAUSE E CONSEGUENZE

・ agente materiale: elemento causa dell’infortunio; Macchine Mezzi di trasporto e di maneggio Materiali, sostanze, radiazioni Ambiente di lavoro Altri agenti Agenti materiali non classificabili per mancanza di dati

・ natura e sede della lesione • Fratture • Lussazioni • Storte o slogature • Commozioni o altri traumi interni • Amputazioni • ...

• Cranio • Occhi • Faccia • Collo • Cingolo toracico • ...

Formazione generale dei lavoratori

Le statistiche degli infortuni permettono di verificare l'andamento infortunistico di un tipo di attività, una tipologia di azienda, di un comparto industriale o di un gruppo di lavorazioni.

La necessaria omogeneizzazione è ottenuta attraverso due indici infortunistici: l'indice di frequenza e l'indice di gravità.

STATISTICHE INFORTUNI e INDICI

Formazione generale dei lavoratori

Indice di frequenza If: rapporto tra il numero di infortuni ed il numero di ore lavorative svolte dagli assicurati INAIL (misura dell'esposizione al rischio)

N = numero infortuni (t + p + m) H = numero di ore lavorate nel periodo nel complesso t = numero di infortuni temporanei p = numero di infortuni permanenti m = numero di infortuni mortali

=

HNI f

Formazione generale dei lavoratori

Indice di gravità Ig rapporto fra la durata dell'inabilità (giorni persi per infortunio) ed il numero di ore lavorative svolte

N = numero giorni persi H = numero di ore lavorate nel periodo nel complesso

=

HNI g

Formazione generale dei lavoratori

COSTI DIRETTI Premi assicurativi versati Spese sostenute per l’infortunato (medicinali, servizio

infermeria, assistenza medica)

Ore lavorative perse per il soccorso dell’infortunato Perdite di produzione per arresto del processo

produttivo Danni a materiali, macchine, impianti, attrezzature Minore rendimento di chi sostituisce l’infortunato Minore rendimento dell’infortunato alla ripresa del lavoro

(per inabilità temporanea o permanente)

COSTI INDIRETTI

Formazione generale dei lavoratori

Costi della non sicurezza

Individui/Lavoratori

Azienda

Sistema/Paese

Formazione generale dei lavoratori

Individui/Lavoratori

• Perdita della salute fisica

• Riduzione della qualità della vita

• Impatto a livello psicologico e sociale

• Riduzione degli introiti economici

Formazione generale dei lavoratori

Azienda

• Impatto sull’efficienza ed efficacia lavorativa

• Perdita di risorse (materiali e know how)

• Perdita di fiducia delle maestranze e conseguente peggioramento del “clima” sociale e organizzativo

• Aumento delle spese (multe, aumento premi assicurativi, sostituzione macchinari, ricerca, selezione e formazione nuovo personale)

• Aumento delle spese di gestione organizzativa

• Aumento delle spese legate alla gestione delle pratiche giudiziarie

Formazione generale dei lavoratori

Sistema/Paese

• Pesante incidenza sul Sistema Sanitario Nazionale (costo delle giornate ospedale, costo di utilizzo delle strutture sanitarie in generale)

• Pesante incidenza in termini di aumento dei contributi in caso di incidenti invalidanti (INPS, pensioni, assicurazioni)

• Pesante incidenza sul sistema familiare

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LE VALUTAZIONI POSSONO ESSERE DI DUE TIPI

Ex post

Valutazione dei costi di un singolo infortunio o

dell’insieme degli infortuni in un intervallo di tempo

Fattibilità investimenti

Valutazione degli effetti economici delle azioni

preventive o della prevenzione degli infortuni (analisi dei costi e benefici)

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Si definisce mancato infortunio, near miss o quasi infortunio qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte ma, solo per puro caso, non lo ha fatto: un evento quindi che ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio, ma non lo fa solo per fortuna.

NEAR MISS

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INFORTUNIO MANCATO: Sin dal 1931 lo studioso H. W. Heinrich, oggi considerato uno dei padri della moderna scienza della previsione degli infortuni, teorizzò la nota “piramide della sicurezza”

“Ad 1 infortunio mortale oppure a 29 infortuni gravi o minori, corrispondono 300 incidenti (senza infortunio) che non vengono registrati o analizzati “

È altamente improbabile che il primo evento negativo ad accadere sia proprio un infortunio grave o mortale, ma è più logico che possa avvenire in un contesto dove si siano già verificati eventi di gravità minore, anche senza conseguenze.

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Infort. mortali

Infortuni gravi

Infortuni lievi

Medicazioni

Segnalazioni incidenti mancati

Segnalazioni condizioni pericolose

Segnalazioni azioni pericolose

Piramide di Heinrich

L’obiettivo è quello di incrementare il numero di situazioni riportate nella base della piramide in modo da diminuire gli eventi nella parte alta

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2015 Formazione generale dei lavoratori

È possibile ridurre gli infortuni seguendo 3 fasi: La prima fase passa dal lato tecnico e progettuale (ricerca e l’applicazione tecnica su sicurezza e sistemi di protezione realizzati miratamente su strutture di cui si conosce il potenziale pericolo). In secondo luogo sono formulate procedure, regolamenti e leggi d’uso comune, basate sul concetto della “buona tecnica”, in altre parole regole scritte cui tutti si devono attenere, ma derivanti dalla cultura post-evento, dall’esperienza acquisita quando il danno è avvenuto. La terza fase è quella dove le persone adeguatamente motivate ed inserite nel sistema partecipativo, agiscono in modo preventivo, prima che il danno avvenga.

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I lavoraotri devono avere queste convinzioni: •Gli infortuni sono prevedibili e prevenibili • I comportamenti a rischio non sono giustificabili e riuscire a trasmetterle a tutti gli altri lavoratori.

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