finanziaria 2007 novita fiscali reddito di lavoro dipendente
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FINANZIARIA 2007
NOVITA’ FISCALI
REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
Finanziaria 2007- irpef2006
IMPONIBILE LORDOMeno deduzione no family area
IMPONIBILE ADDIZIONALIMeno deduzione non tax area
IMPONIBILE NETTO
ALIQUOTE
IMPOSTA NETTA
23.688.004.724,45
18.963,55
2.829,75
16.133,80 ( 23%)
3.710
2007
IMPONIBILE ALIQUOTE
IMPOSTA LORDA
MENO DETRAZIONE LAV. DIP
MENO DETRAZIONE FAMILIARI
IMPOSTA NETTA
23.688,00 ( IRPEF E ADDIZ.)
( 23%- 27%)
5.795,76
1.047,38
1290,52
3.457,86
LA NUOVA IRPEF- scaglioni ed aliquote
23% Fino a euro 26.000
33% Oltre 26.000 e fino a euro 33.500
39% Oltre 33.500 e fino a 100.000 euro
43% Oltre 100.000 euro
23% Fino a euro 15.000
27% Oltre 15.000 e fino a euro 28.000
38% Oltre 28.000 e fino a euro 55.000
41% Oltre 55.000 e fino a euro 75.000
43% Oltre euro 75.000
Dall’1.1.2007 (art. 3, comma
1 DDL)
Fino al 31.12.2006
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
REGOLE COMUNI-Le detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscano possiedano un reddito complessivo computando anche le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali , rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni nonché quelle corrisposte dalla S.Sede
, non superiore a € 2840, 51, al lordo degli oneri deducibili
-Sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
LA DETRAZIONE SPETTA SE IL CONIUGE NON E’ LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE
SEPARATO
Reddito Misura fissa Rapportofino a 15.000 800 MENO
(110x (redd.comples.)
15.000
oltre 15.000 e fino a 40.000
690 690 +……
Oltre 40.000 e fino a 80.000
690 PER
80.000-red.compl.
40.000
LA DETRAZIONE BASE PER CONIUGE: MISURA E
CALCOLO
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
Reddito Misura (euro)
Da 29.000,01 a 29.200,00 10
oltre 29.200 fino a 34.700 20
Oltre 34.700 e fino a 35.000 30
Oltre 35.000 e fino a 35.100 20
Da 35.100 e fino a 35.200 10
LA DETRAZIONE AGGIUNTIVA PER CONIUGE: MISURA
Reddito Misura (fino a 15.000)
10.000 800 Meno (110 X 10.000 :15.000) 73,33
800 – 73,33 = 726,66
(oltre 15.000 e
fino a 40.000)
30.000,00 690 + 20 = 710 (Oltre 40.000 e fino a 80.000)
60.000,00690 x ( 80.000 - 60.000 : 40.000) 0,5000
690 x 0,500 = 345,00
LA DETRAZIONE BASE PER CONIUGE: MISURA E
CALCOLO
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI- REGOLE GENERALI
-Spetta per i figli legittimi, naturali , adottivi, affidati o affiliati-E’ ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, eccetto il caso in cui un genitore dia a carico dell’altro. -Previo accordo tra gli stessi spetta per intero al genitore che ha un reddito complessivo più elevato-In caso di separazione o divorzio spetta , in mancanza di accordo , al genitore affidatario .-In caso di affidamento congiunto , la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, ad entrambi nella misura del 50%
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI- REGOLE GENERALI
-Nel caso in cui il genitore affidatario o uno dei due genitori, in caso di affidamento congiunto , non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito , la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore, il quale , salvo diverso accordo, sarà tenuto a riversare all’altro rispettivamente il 100% o il 50% della detrazione .-In caso di mancanza fisica ( orfano) o giuridica ( figlio naturale) di uno dei due genitori, la detrazione per il primo figlio spetta all’altro genitore( non coniugato) in misura pari, se più favorevole , a quella prevista per il coniuge
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI- 1 FIGLIO
1 figlio maggiore di tre anni non portatore di handicap
800 X ( 95.000 – reddito c. : 95.000)
Reddito 25.000,00
800 x ( 95.000 – 25.000 : 95.000) 0,73684
800,00 x 0,73684 = 589,47
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI- 1 FIGLIO
1 figlio minore di tre anni non portatore di handicap (+100)
900,00 X ( 95.000 – reddito c. : 95.000)
Reddito 25.000,00
900,00x ( 95.000 – 25.000 : 95.000) 0,73684
900,00 x 0,73684 = 663,16
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI- 1 FIGLIO
figlio minore di tre anni portatore di handicap (+ 220,00)
1.120,00 X ( 95.000 – reddito c. : 95.000)
Reddito 25.000,00
1.120,00x ( 95.000 – 25.000 : 95.000) 0,73684
1.120,00 x 0,73684 = 825,26
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI- 2 FIGLI
Entrambi maggiori di tre anni e non portatori di handicap
1.600,00 ( 800 + 800 ) X ( 110.000 – reddito c. : 110.000) ( 95.000,00 + 15)
Reddito 25.000,00
1.600,00x ( 110.000 – 25.000 : 110.000) 0,7727
1.600,00 x 0,7727 = 1.236,32
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI- 2 FIGLI
Uno minore ed uno maggiore di tre anni e non portatori di handicap
1.700,00 (900 + 800 ) X ( 110.000 – reddito c. : 110.000) ( 95.000,00 + 15)
Reddito 25.000,00
1.700,00x ( 110.000 – 25.000 : 110.000) 0,7727
1.700,00 x 0,7727 = 1. 313,59
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI- 3 FIGLI
Uno minore e due maggiori di tre anni e non portatori di handicap
2.500,00 (900 + 800 +800) X ( 125.000 – reddito c. : 125.000) ( 95.000,00 + 15+15)
Reddito 25.000,00
2.500,00x ( 125.000 – 25.000 : 125.000) 0,8000
2.500,00 x 0,8000 = 2.000,00
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI - 4 FIGLI
Uno minore e tre maggiori di tre anni e non portatori di handicap ( + 2OO)
4.100,00 (1.100 +1.000 +1.000 +1.000) X ( 140.000 – R.C. : 140.000) ( 95.000,00 + 15+15+15)
Reddito 25.000,00
4.100,00x ( 140.000 – 25.000 : 140.000) 0,82114
4.100,00 x 0,82114 = 3.367.85
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI •La detrazione spetta per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c., gli ascendenti, i generi, le nuore, i suoceri, le suocere, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, i nipoti.
•Si considerano a carico quando, oltre a non possedere redditi superiori a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili convivono con il contribuente, oppure percepiscono assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
750,00 X ( 80.000 – reddito c. : 80.000)
Reddito 25.000,00
750,00 x ( 80.000 – 25.000 : 80.000) 0,6875
750,00 x 0,6875 = 515,62
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 49 del TUIR CON ESCLUSIONE:
a) Delle pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
a) percepiti, dai lavoratori soci delle cooperative;
b) percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità,
c) borsa di studio
c-bis) compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
d) le remunerazioni dei sacerdoti,
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso,;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 124/93;
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE
SONO ESCLUSI I SEGUENTI REDDITI ASSIMILATI • e) i compensi per l'attività libero professionale
intramuraria del personale • f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni,
• g) le indennità per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816;
• i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente nè capitale nè lavoro,
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTERapportata a periodo di lavoro
REDDITI IMPORTO BASE
DETERMINAZIONE
Fino a 8.000,00 1.840,00 Detrazione effettiva non inferiore a euro 690,00. Per i tempi determinati non inferiore a 1.380,00
Oltre 8.000 e fino a 15.000
1.338 PIU’
[502 x (15.000 – redd.comp)]
7.000
Oltre 15.000 e fino a 55.000
1.338 PER
55.000-reddito compl.
40.000
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTERapportata a periodo di lavoro
REDDITI DETERMINAZIONE
CALCOLO
Fino a 8.000,00 1.840,00 Detrazione effettiva non inferiore a euro 690,00. Per i tempi determinati non inferiore a 1.380,00
7.000 ( per tutto l’anno)
1840,00 fino a concorrenza con l’imposta lorda.
7.000 x 23% = 1610,00
7.000 ( per tre mesi, T:D )
1.840,00 : 365 x 91= 458,73 – non può essere inferiore a 1.380,00, comunque fino a concorrenza con l’imposta lorda
7.000 x 23% = 1610,00 – 1.610,00 = 0
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTERapportata a periodo di lavoro
Oltre 8.000 e fino a 15.000
1.338 PIU’
[502 x (15.000 – redd.comp)]
7.000
13.000 ( per tutto l’anno)
Imposta lorda
13.000 x 23% = 2.990
Detrazione : 1.338 più
502 x (15.000 – 13.000 : 7.000) 0,2857 =143,42
1338 + 143,42 = 1.481,42
Imposta netta : 2990 – 1.481,42 = 1.508,57
13.000 ( per sei mesi, T.D )
Imposta lorda
13.000 x 23% = 2.990
Detrazione : 1.338 più
502 x (15.000 – 13.000 : 7.000) 0,2857 =143,42
1338 + 143,42 = 1.481,42 : 365 x181 = 730,56
Imposta netta : 2990 – 730,56 = 2.259,43
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTERapportata a periodo di lavoro
Oltre 15.000 e fino a 55.000
1.338 MOLTIPLICATO
55.000-reddito compl.: 40.000 ( con correttivo )
25.000 ( per tutto l’anno)
Imposta lorda
25.000 x 27%- 600 = 6.150
Detrazione : 1.338+ 20 MOLTIPLICATO
55.000-25.000: 40.000 = 0,750
1358 X 0,750 = 1.018,5
Imposta netta : 6150,00 – 1.018,5 = 5.131,5
25.000 ( per sei mesi TD)
Imposta lorda
25.000 x 27%- 600 = 6.150
Detrazione : 1.338 +20 MOLTIPLICATO
55.000-25.000: 40.000 = 0,750
1358 X 0,750 = 1.003,5 : 365 x 180 = 494,87
Imposta netta : 6150,00 – 494,87 =5.655,12
LA NUOVA IRPEFLE ALTRE DETRAZIONi “AGGIUNTIVE” PER LAV DIP. E ASSIM.
Reddito Misura (euro)Da 23.000,01 a 24.000,00 10
oltre 24.000 fino a 25.000 20
oltre 25.000 e fino a 26.000 30
oltre 26.000 e fino a 27.700 40
da 27.700 e fino a 28.000 25
LA NUOVA IRPEFLE ALTRE DETRAZIONI (PENSIONE ) : MISURA E CALCOLO
Ante 75 anni di età
Reddito Misura max Rapporto di detrazione
Fino a 7.500,00 1.725,00 detrazione effettiva non inferiore a euro 690,00
Oltre 7.500 e fino a 15.000
1.255 +(470 x (15.000 – redd.comp))
7.500
Oltre 15.000 e fino a 55.000
1.255,00 55.000-reddito compl.
40.000
LA NUOVA IRPEFLE ALTRE DETRAZIONI (PENSIONE) : MISURA E CALCOLO
Da 75 anni di età
Reddito Misura max Rapporto di detrazione
Fino a 7.750,00
1.783,00 detrazione effettiva non inferiore a euro 713,00
Oltre 7.750 e fino a 15.000
1.297 +(486 x (15.000 – redd.comp))
7.250
Oltre 15.000 e fino a 55.000
1.297,00 55.000-reddito compl.
40.000
LA NUOVA IRPEFLE ALTRE DETRAZIONI
LAVORO AUTONOMO E IMPRESA
Reddito Misura max Rapporto di detrazione
Fino a 4.800,00
1.104,00
Oltre 4.800 e fino a 55.000
1.104,00 (55.000 – redd.comp))
50.200
LA NUOVA IRPEF
TASSAZIONE TFR E INDENNITA’ EQUIVALENTI
↓
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
↓
APPLICAZIONE ALIQUOTE E SCAGLIONI FINO AL 31.12.06
(se più favorevoli)
Clausola di salvaguardia per il TFR importo del TFR 25.000 €
Periodo di maturazione : 12 anni• Reddito di riferimento € 25.000 = ( 25.000 : 12 x 12)• Aliquota : fino al 31.12.2006 = 23% • Dal1.1.2007 24,6• Periodo di maturazione 5 anni • Reddito di riferimento 60.000 = ( 25.000 : 5 x 12 ). • Aliquota : Fino al 31.1.2002= 32,29% nel 2003/4 32,19 % nel 2005-2006 31,32 nel 2007 32,12
Clausola di salvaguardia per il TFR
ANNO REDDITO IMPOSTA
2006 37.000 9.820
2005 35.000 9.040
2004 32.000 8.440
2003 30.000 7.820
2002 25.000 6.140
totale 159.00041.260 x 100 = 25,94%
159.000
41.260
LA NUOVA ADDIZIONALE COMUNALE
• Cessa la sospensione degli aumenti delle aliquote, che possono subire variazioni fino allo 0,80%
• Rileva il domicilio fiscale del lavoratore al 1° gennaio dell’anno al quale si riferisce l’imposta
• Versamento a saldo ed in acconto (pari al 30%)
• L’acconto è trattenuto dal sostituto in 9 rate a partire dal mese di marzo
LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
• RIDUZIONE DELLA DIFFERENZA TRA IL COMPENSO NETTO PER IL DIPENDENTE ED IL COSTO COMPLESSIVO PER IL DATORE DI LAVORO
• STRUMENTI UTILIZZATI DALLA FINANZIARIA 2007 PER RIDURLO:
1.RIDUZIONE IRPEF ED AUMENTI DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (PER IL DIPENDENTE)
2.RIDUZIONE IRAP (PER IL DATORE DI LAVORO)
• LE NUOVE DEDUZIONI IRAP
• (modifica art. 11 dlgs n. 446/97)
LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
1. Euro 5.000 per ogni
lavoratore TI al Centro e
al Nord
2. Euro 10.000 per ogni
lavoratore TI al Sud
3. Deduzione dei contributi
previdenziali assistenziali
dei lavoratori TI
•1. Sono escluse le banche, gli altri enti finanziari, le assicurazioni, i soggetti che operano in regime di concessione e tariffe
1.2. La deduzione di euro 5.000 e quella di euro 10.000 sono tra loro alternative
2.3. La deduzione di euro 10.000 è soggetta alla regola del de minimis
3.4. La deduzione è rapportata al periodo di lavoro e riproporzionata in caso di rapporto part time.
4.5. Le nuove deduzioni spettano da 02.2007 per la ½ della loro misura e da 07.2007 in misura intera.
LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
LE NOVITA’ PREVIDENZIALI
LE NOVITA’ PREVIDENZIALI
assegno per il nucleo familiareRequisiti reddituali
Redditi utili REDDITI ASSOGGETTABILI AD IRPEF, COMPRESI QUELLI TASSATI A TASSAZIONE SEPARATA, QUELLI ESENTI DA IRPEF O ASSOGGETTATI A TITOLO DI IMPOSTA SE COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A 1.032,9 E QUELLI REDDITI PRODOTI ALL’ESTERO O IN ENTI INTERNAZIONALI
Redditi esclusi TFR -ARRETRATI CIG ANNI PRECEDENTI -RENDITE VITALIZIE INAIL – PENSIONI DI GUERRA (RISARCIMENTO) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO (CIECHI, INVALIDI) = RIMBORSO SPESE
Requisiti
•IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE DEVE ESSERE ALMENO IL 70%-
•SI CONSIDERA L’ULTIMO REDDITO DICHIARATO ( PERIODO LUGLIO-GIUGNO)
•SE IL REDDITO E’ UGUALE A 0 ( O NEGATIVO) L’ASSEGNO SPETTA
LE NOVITA’ PREVIDENZIALI
assegno per il nucleo familiare
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
LAVORATORE RICHIEDENTECONIUGE NON LEGALMENTE O DI FATTO SEPARATO O CHE HA ABBANDONATO IL NUCLEO FAMILIAREFIGLI ED EQUIPARATI FINO A 18 ANNIFIGLI ED EQUIPARATI + 18 ANNI SE PERMANTEMENTE INABILI AL LAVORO
FRATELLI, SORELLE, NIPOTI (- 18 + 18) ORFANI DI ENTRAMBI I GENITORI E SENZA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
ESCLUSI
FIGLI ED EQUIPARATI, FRATELLI, SORELLE, NIPOTI SE CONIUGATI
FAMILIARI ALL’ESTERO DI CITTADINI STRANIERI SALVO CONDIZIONI DI RECIPROCITÀ
NOVITA’
NEL CASO DI NUCLEI FAMILIARI CON PIU’ DI TRE FIGLI O EQUIPARATI DI Età INFERIORE A 26 ANNI COMPIUTI, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO RILEVANO , ANCHE I FIGLIO DI ETA’ SUPERIORE A 18 ANNI COMPIUTI E INFERIORE A 21 PURCHE’ STUDENTI O APPRENDISTI
LE NOVITA’ PREVIDENZIALI
assegno per il nucleo familiare• AI FINI DEL NUMERO DEI FIGLI SI CONSIDERANO TUTTI QUELLI
INDICATI NELL’ARTICOLO 38 DEL TU ., INDIPENDENTEMNETE DALLA CONVIVENZA, DELLO STATO CIVILE , DAL CARICO FISCALE, DALLA CONDIZIONE DI STUDENTE O LAVORATORE
• IL VENIR MENO DEL REQUISITO DURANTE L’ANNO ( NON CI SONO PIU 4 FIGLI DI ETA INFERIORE A 26 ANNI- NON CI SONO FIGLI TRA 18 E 21 STUDENTI ED APPRENDISTI) FA VENIR MENO, DA QUEL MOMENTO , LA PARTICOLARE MODALITA’ DI CALCOLO
• E NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DELL’INPS ( MODELLO ANF42) . IL LAVORATORE DOVRA’ ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE SULLO STATO DI STUDENTE E DOVRA ALLEGARE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA CONDIZIONE DI APPRENDISTA
LE NOVITA’ PREVIDENZIALI
assegno per il nucleo familiare
IMPORTI
Gli importi dell’assegno per le famiglie in cui sia presente, oltre ai genitori, almeno un minore e non vi siano componenti inabili,
diminuiscono gradualmente per ogni 100 euro di aumento del reddito.
Viene introdotto un assegno aggiuntivo per le famiglie monoparentali: fino a un massimo di 1.000 euro annui per i nuclei con almeno tre o quattro componenti, tra cui un figlio minore, oltre al genitore; fino ad un massimo di 1.550 euro per quelli con 5 componenti oltre il genitore.
LE NOVITA’ PREVIDENZIALI
assegno per il nucleo familiarecon entrambi i genitori
3 componenti 1650 ridotto di:9,3 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 12.500 e fino a 24.000;0,5 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 24.000 e fino a 40.000;2,3 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 40.000
4 componenti 3.100 ridotto di:13 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 12.500 e fino a 29.000;0,9 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 29.000 e fino a 40.000;3,1 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 40.000.
5 componenti 4.500 ridotto di:11,5 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 12.500 e fino a 34.700;1,4 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 34.700 e fino a 40.000;4,8 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 40.000.
6 componenti 6.000 ridotto di:5 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 12.500 e fino a 21.300;10,5 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 21.300 e fino a 36.100;19,6 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 36.100 e fino a 45.000;6,2 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 45.000.
7 componenti 7.500 ridotto di:7,5 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 12.500 e fino a 21.300;11,20 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 21.300 e fino a 36.100;1,6 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 36.100 e fino a 39.000;25 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 39.000 e fino a 45.000;8,8 per ogni 100 euro di maggior reddito oltre 45.000
LE NOVITA’ PREVIDENZIALI
assegno per il nucleo familiare
Entrambi i genitori
1 2 3 4 5 6 7
fino a 12.500 137,50
130,66
258,3325048
375,00
358,94
500,00
492,18
625,00
619,75
Da 12.500,1 a 12.600 136,73 257,25 374,04 499,58 624,38
Da 12.600,1 a 12.700 135,95 256,17 373,08 499,17 623,75
Da 12.700,1 a 12.800 135,18 255,08 372,13 498,75 623,13
Da 12.800,1 a 12.900 134,40 254,00 371,17 498,33 622,50
Da 12.900,1 a 13.000 133,63
114,65
252,92
220,53
370,21
339.83
497,92
481,34
621,88
600,64
Reddito massimo 61.739
41.960
67.612
47.865 50.817 53.771 189.02
LE NOVITA’ PREVIDENZIALI
assegno per il nucleo familiare
Un solo genitore
1 2 3 4 5 6
fino a 12.500 137,50 258,33 458,33 583,33 754,17
Da 12.500,1 a 12.600 136,73 257,25 457,38 582,92 753,54
Da 12.600,1 a 12.700 135,95 256,17 456,42 582,50 752,92
Da 12.700,1 a 12.800 135,18 255,08 455,46 582,08 752,29
Da 12.800,1 a 12.900 134,40 254,00 454,50 581,67 751,67
Da 12.900,1 a 13.000 133,63 252,92 453,54 581,25 751,04
NOVITA’ PREVIDENZIALIASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
AUMENTANO DEL 15% ( SOLO L’IMPORTO DELL’ASSEGNO) LE TABELLE RELATIVE AI NUCLEI CON ALMENO UN FIGLIO
- TABELLA 13 – CON SOLO SOLO MINORI ORFANI TITOLARI DI PENSIONE AI SUPERSTITI NON INABILI
-TABELLE 14- CON ENTRAMBI I GENITORI ED ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE
-TABELLA 15 - CON UN SOLO GENITORE ED ALMENO UN FIGLI MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE
-TABELLA 16 – IN CUI SON PRESENTI ORFANI TITOLARI DI PENSIONE AI SUPERSTITI DI CUI ALMENO UN MINORE CON UN INABILE
-TABELLA 17- CON ENTRAMBI I GENITORI CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
-TABELLA 18 - CON UN SOLO GENITORE CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
-TABELLA 19- CON SOLO ORFANI MAGGIORENNI , TITOLARI DI PENSIONE AI SUPERSTITI
NOVITA’ PREVIDENZIALIASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
RIMANGONO INVARIATE TUTTE LE ALTRE TABELLE RELATIVE A NUCLEI FAMILIARI IN CUI NON SIA PRESENTI FIGLI
SOLO GENITORI
CON FRATELLI E SORELLE
CON NIPOTI
TABELLE 20 A - 20B – 21 A – 21B 21 C – 21 D -
LE NOVITA’ PREVIDENZIALI LAVORATORI DIPENDENTI
CONTRIBUTI A CARICO DEI LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI E FONDI SOSTITUTIVI
dall’1.1.2007 l’aliquota c/dipendente aumenta dell’0,30%
- generalità = 9,19% - Con contributo cigs = 9,49%
Clausola di salvaguardia :
l’aliquota c/dip.+ quella c/azienda non possono superare il 33%
LE NOVITA’ PREVIDENZIALI CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO
APPRENDISTI
Dal 1.1.2007 hanno diritto alla ind. Economica di malattia a carico dell’INPS
DATORI DI LAVORO
ALIQUOTA
FINO A 9 DIPENDENTI
1,5% (per il 1° anno di contratto)
3% (per il 2° anno di contratto)
10% (a partire dal 3° anno di contratto)
PIU’ DI NOVE DIPENDENTI
10% ( COMPRESO INAIL)
LE NOVITA’ PREVIDENZIALI CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO
APPRENDISTI
IL NUOVO CONTRIBUTO PER GLI APPRENDISTI SI APPLICA NEI CONFRONTI DI TUTTE LE CONTRIBUZIONI ASSIMILATE
-CONTRATTI DI INSERIMENTO-LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’-LAVORATORI SOSPESI IN CIGS
NON SI APPLICA AI LAVORATORI ASSUNTI AI SENSI DELLA LEGGE 407/90
LE NOVITA’ PREVIDENZIALI CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO
Fondo di garanzia del tfr
DAL 1.1.2007 I DATORI DI LAVORO SONO ESONERATI DAL VERSAMENTO ALL’INPS DEL CONTRIBUTO PER IL FONDO DI GARANZIA DEL TFR IN PROPORZIONE ALLE QUOTE DI TFR TRASFERITE AI FONDI DIPREVIDENZA COMPLEMENTARE ED ALL’INPS STESSO •per le aziende con più di 49 dipendenti la riduzione del contributo è totale dal momento che l’eventuale TFR non trasferito alla previdenza complementare dovrà essere obbligatoriamente trasferito all’INPS.
• Per le aziende con meno di 50 dipendenti la riduzione dello 0,20% sarà diversificata e cioè:•Totale per i dipendenti che trasferiscono il 100% del TFR•Nulla e cioè il contributo sarà interamente dovuto per i dipendenti che optano per la conservazione del TFR in azienda•ridotta parzialmente, in proporzione alla quota di TFR trasferito , per i dipendenti che trasferiscono solo una quota del TFR
LE NOVITA’ PREVIDENZIALI MISURE COMPENSATIVE PER LE AZIENDE- ABOLIZIONE O RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FONDO DI GARANZIA
Non aderente alla P.C
Aderente con versamento del 100% del TFR
Aderente con versamento del 10% del TFR
Aderente con versamento del 20% del TFR
Aderente con versamento del 50% del TFR
38,17
37,97% ( meno 0,20%)
38,15 ( meno 10% di 0,20%)
38,13 ( meno 20% di o,20%)
38,07 ( meno 50% di o,20%)
LE NOVITA’ PREVIDENZIALI
Il Durc per gli sgravi contributivi e normativi.
Dall’1.7.2007 per poter avviare quegli speciali rapporti di lavoro che danno diritto ai datori di beneficiare di agevolazioni di natura contributiva e normativa (es. inserimento, apprendistato, legge n. 407/1990, etc).è necessario essere provvisti del documento di regolarita’ contributiva
LE NOVITA’ PREVIDENZIALI
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE (CO.CO.CO- OCCASIONALI- AUTONOMI SEMZA CASSA- ASSOCIATI IN
PARTECIPAZIONE dall’1.1.2007
Tipologia
Privo di altra previdenza obbligatoria
Assicurato che percepisce una pensione diretta
Con altra forma di previdenza obbligatoria
Aliquota complessiva (di cui 1/3 lavoratore,2/3 committente)-
23,50% (prima era il 18,20%)-
16% (prima era il 15%)-
16% (prima era il 10%)
LE NOVITA’ PREVIDENZIALI
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE
L’INCEMENTO CONTRIBUTIVO DI CUI AL COMMA 770 NON PUO’ IN OGNI CASO DETERMINARE UNA RIDUZIONE DEL COMPENSO NETTO PERCEPITO DAL LAVORATORE SUPERIORE AD UN TERZO DELL’AUMENTO DELLA ALIQUOTA. A TAL FINE SI ASSUME A RIFERIMENTO IL COMPENSO NETTO MENSILE GIA’ RICONOSCIUTO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGOR DELLA PRESENTE LEGGE , IN CASO DI RAPPORTI IN ESSERER ALLA MEDESIMA DATA , OVVERO IL COMPENSO NETTO RICONOSCIUTO SULLA BASE DELL’ULTIMO CONTRATTO STIPULATO DAL LAVORATORE CON IL MEDESIMO COMMITTENTE. IN OGNI CASO I COMPENSI CORRISPOSTI AI LAVORATORI A PROGETTO DEVONO ESSERE PROPRORZIONATI ALLA QUANTITA’ E QUALITA’ DEL LAVORO ESEGUITO E DEVONO TENERE CONTO DEI COMPENSI NORMALMENTE CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI DI ANALOGA PROFESSIONALITA’ ANCHE SULLA BASE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI RIFERIMENTO
LE NOVITA’ PREVIDENZIALIiscritti alla gestione speciale – nuove tutele
dall’1.1.07 il congedo parentale c/Inps per i soli non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria:
- durata: max 3 mesi, entro 1 anno di età del bambino - misura: 30% del reddito preso a base per il calcolo
dell’indennità di maternità;- decorrenza: per gli eventi parto avvenuti
dall’1.1.2007
LE NOVITA’ PREVIDENZIALIiscritti alla gestione speciale – nuove tutele
dall’1.1.07 un’indennità di malattia c/Inps per i soli non iscritti, ad altra forma di previdenza obbligatoria (art. 86 comma DDL Finanziaria)
- durata: minima 20 gg. nell’anno solare (escluse le malattie< 4 giorni)
- misura: 50% di quella spettante per il caso di degenza ospedaliera
- sussistenza dei requisiti contributivi e reddituali per l’indennità di degenza ospedaliera;
- obbligo di certificazione dello stato di malattia, di rispettare le fasce di reperibilità e di essere sottoposti ai controlli dello stato di malattia.
NOVITA’ PREVIDENZIALI
Dall’1.1.07 il congedo parentale c/Inps per i soli non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
durata: max 3 mesi, entro 1 anno di età del bambino
misura: 30% del reddito preso a base per il calcolo dell’indennità di maternità;
decorrenza: per gli eventi parto avvenuti dall’1.1.2007
iscritti alla gestione speciale – nuove tutele
LE NOVITA’ PREVIDENZIALI
Artigiani e commerciati- dall’1.1.2007 l’aliquota passa al 19,5%
- Dall’1.1.2008 l’aliquota diventa 20%
ALTRE DISPOSIZIONI IN TEMA DI RAPPORTO DI LAVORO
OBBLIGO DI DENUNCIA ANTICIPATA RELATIVO ALL’INIZIO DEL RAPPORTO DI
SOGGETTI OBBLIGATI:
• TUTTI COLORO CHE SONO TITOLARI DI UN RAPPORTO CHE A SUA VOLTA DEVE ESSERE COMUNICATO, SIA PUBBLICO CHE PRIVATO –
• COMPRESI I DATORI DI LAVORO DOMESTICO- • NEL CASO DI TIROCINI L’OBBLIGO E’ DEL SOGGETTO OSPITANTE
RAPPORTI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATI• LAVORO DIPENDENTE INDIPENDENTEMENTE DALLE REGOLE DI
COLLOCAMENTO ( ANCHE I DISABILI- LAVORATORI DELLO SPETTACOLO AGRICOLI)
• LAVORO AUTONOMO INFORMA DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (CO.CO.CO- CO.CO.PRO.- AGENTE E RAPPRESENTATE)
• SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA• ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE• TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO ED ASSIMILATI ( STAGE)
COLLOCAMENTO
COLLOCAMENTO
INFORMAZIONI -DATI ANAGRAFICI DEL LAVORATORE
-DATA DI ASSUNZIONE
-DATA DI CESSAZIONE ( ANCHE PRESUNTA ) -ESATTA TIPOLOGIA CONTRATTUALE-QUALIFICA PROFESSIONALE ATTRIBUITA AL LAVORATORE ALL’ATTO DI ASSUNZIONE
-TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO RICONOSCIUTOPER I DIPENDENTI RIFERIMENTO AL CCNL§SE NON SI APPLICA IL CCNL, LA RETRIBUZIONE LORDA GIORNALIERA PATTUITA§PER GLI AUTONOMI IL CORRISPETTIVO LORDO CONCORDATO
COLLOCAMENTO
INFORMAZIONI
1. LAVORATORI DIPENDENTI - MODELLO C/ASS
2. CO.CO.CO. TIPO RAPPORTO ( COCOCCO-COCOPRO- AGENTE)
DATA INIZIO E DATA FINE
CORRISPETIVO LORDO
ATTIVITA’ E MANSIONI ( DESCRITTIVO)
3. SOCI – COME I DIPENDENTI O GLI AUTONOMI A SECONDA DEL TIPODI RAPPORTO)
4. TIROCINANTI – SOLO DATA INIZIO E DATA FINE
COLLOCAMENTO
UFFICIO COMPETENTE
CENTRO PROVINCIALE PER L’IMPIEGO RELATIVA ALLA SEDE DI LAVORO
SEDE DI LAVORO E’ IL LUOGO , INDICATO NEL CONTRATTO INDIVIDUALE , IN CUI SI SVOLGE LA PRESTAZIONE DI LAVORO .( UNITA’ LOCALE DEL DATORE DI LAVORO O DEL COMMITTENTE )
LAVORATORI EDILI: COMUNE DOVE E’ STATA FISSATA L’APERTURA DEL CNTIERE MOBILE-NON E’ RILEVANTE LO SPOSTAMENTOSUCCESSIVO DEL CANTIERE STESSO
GENTE DI MARE : LUOGO IN CUI SI VERIFICA L’IMBARCO
AGRICOLI -LA PROVINCIA IN CUI SI TROVA IL FONDO- SE SI TROVA IN PIU PROVINCIE VALUTA IL DATORE DI LAVORO
PROBLEMI DI INDIVIDUAZIONE PER AUTONOMI E AGENTI
COLLOCAMENTO
TERMINIENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO ANTECEDENTE L’INIZIO DEL RAPPORTO ( SE L’ASSUNZIONE DECORRE DAL 10 MARZO, ENTRO LE 24 DEL 9 MARZO)
INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE IL GIORNO ANTECEDENTE SIA FESTIVO( EVENTUALMENTE PUO’ ESSERE COMUNICATO IL PRIMO GIORNO ANTECEDENTE NON FESTIVO)
L’OBBLIGO NON SUSSISTE
PER LE ASSUNZIONI EFFETTUATE A CAUSA DI FORZA MAGGIORE NON PREVEDIBILI E TALI DA IMPORRE UNA ASSUNZIONE IMMEDIATA ( EVENTI NATURALI ECCEZIONALI- SOSTITUZIONI URGENTI COME PER I SUPLENTI SCOLASTICI)
COLLOCAMENTO
MODALITA’
DOCUMENTAZIONE DA CUI SI POSSA EVINCERE LA DATA CERTA
RACCOMANDATA A/R- CONSEGNA DIRETTA- FAX – PROCEDURA INFORMATICA DI VALIDAZIONE TEMPORALE ATTESTANTE IL GIORNO E L’ORA IN CUI IL MODULO E’ STATO RICEVUTO DAL SERVIZIO COMPETENTE- INVIO TELEMATICO SE IN GRADO DI VALIDARE LA DATA CERTA
IN CASO DI URGENZA CONNESSA AD ESIGENZE PRODUTTIVE SI PUO ANTICIPARE AL GIORNO ANTECEDENTE LE GENERALITA’ E LA DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO ED IL RESTANTE DEI DATI ENTRO 5 GIORNI
EVITARE DANNI ALLE PERSONE ED AGLI IMPIANTI – ALTRE ESIGENZE DI CARATTERE TECNICO PRODUTTIVO CHE NON CONSENTANO DI PROCRASTINARE L’IMPIEGO
IN CASO DI MANCATA INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO SI DEVE DARE COMUNICAZIONE ENTRO I CINQUE GIORNI SUCCESSIVI
COLLOCAMENTO
COMUNICAZIONI DI CESSAZIONE( ENTRO 5 GIORNI )
1. CESSAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
2. DIVERSA DATA DI CESSAZIONE DEI RAPPORTI A TERMINE PRECEDENTEMENTE COMUNICATO
COLLOCAMENTO
ALTRE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE( ENTRO 5 GIORNI- IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO )
1. TRASFORMAZIONE DA RAPPORTO DI TIROCINIO E SIMILI A RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE
2. PROROGA DEL CONTRATTO A TERMINE
3. TRASFORMAZIONE DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO
4. TRASFORMAZIONE DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO
5. TRASFORMAZIONE DA CONTTRATTO DI APPRENDISTATO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
6. TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE
7. DISTACCO DEL LAVORATORE
8. MODIFICA DELLA RAGIONE SOCILE DEL DATORE DI LAVORO
9. TRASFERIMENTO DI AZIENDA O RAMO DI ESSA
10. TRASFORMAZIONE CONTRATTO DI INSERIMENTO
COLLOCAMENTO
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
• E’ ABROGATA LA DISPOSIZIONE CHE OBBLIGA IL DATORE DI LAVORO A COMUNICARE L’ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO ENTRO 48 ORE
• A REGIME, LA COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE E DI CESSAZIONE AL CENTRO PROVINCIALE PER L’IMPIEGO ANNULLA L’OBBLIGO DI INVIARE ANALOGA COMUNICAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE
STABILIZZAZIONI CO.CO.CO
OBIETTIVI
• sanare rapporti di dubbia legittimità attraverso la la loro trasformazione in contratti di lavoro subordinato di durata non inferiore a 24 mesi.
PROCEDURA
• Stipula entro il 30.04.2007 di un accordo aziendale con le RSA/RSU, ovvero in mancanza, con le organizzazioni territoriali comparativamente più rappresentative.
• Sottoscrivere davanti alle apposite Commissioni del Lavoro atti di conciliazione individuale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.
• Versamento di un contributo straordinario integrativo pari al 50% della contribuzione a carico del committente per il periodo di vigenza del contratto per ogni singolo lavoratore, di cui 1/3 dovrà essere versato immediatamente, mentre la restante parte suddivisa in 36 rate mensili.
STABILIZZAZIONI CO.CO.CO
La definizione agevolata potrà essere utilizzata anche da quelle aziende che già sono destinatarie di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali non definitivi, a condizione che nell’accordo di stabilizzazione siano ricompresi anche quei lavoratori con caratteristiche simili a quei lavoratori che sono stati accertati in sede di ispezione.
REGOLARIZZAZIONI LAVORO NERO
OBIETTIVI • sanare rapporti di irregolari, non risultanti da scritture o da
altra documentazione obbligatoria. .
PROCEDURA • Stipula di un accordo aziendale con il quale vengano definiti i
contratti di lavoro subordinato che si intendono realizzare e siano altresì concordati gli atti di conciliazione individuale con i quali verranno chiuse tutte le pendenze di natura retributiva per i periodi pregressi ( non anteriori a cinque anni ) tra il datore di lavoro ed i lavoratori.
• Entro il 30 settembre 2007 , presentazione di una una apposita richiesta alla sede INPS territorialmente competente.
• Versamento da parte del datore di lavoro , a fronte degli obblighi contributivi derivanti dal rapporto irregolare, di due terzi dei contributi complessivamente dovuti , di cui un quinto all’atto della istanza, il restante in sessanta rate mensili di pari importo , senza interessi.
REGOLARIZZAZIONI LAVORO NERO
EFFETTI • Il versamento della suddetta somma comporta l’estinzione dei reati
previsti dalle leggi speciali in materia di versamenti contributi e premi .
• La riduzione dell’onere contributivo è subordinato al mantenimento in servizio del lavoratore per almeno due anni.
• Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione per la durata di un anno sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e di vigilanza che abbiano ad oggetto le stesse regolarizzazioni.
• Entro un anno dalla data di presentazione della richiesta di regolarizzazione i datori di lavoro devono completare, se necessario , gli adeguamenti strutturali ed organizzativi previsti
in tema di sicurezza del lavoro.
LIBRI OBBLIGATORI
l’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri paga e matricola è soggetta ad una sanzione amministrativa pari ad un valore compreso tra 4.000 e 12.000 euro.
RIFORMA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
STRUMENTI PER ADERIRE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1.Fondi chiusi settore, territoriali, aziendali, interaziendali, regionali ai quali possono aderire solo i soggetti appartenenti a quel settore, territorio, azienda (art. 3 comma 1 lett. da a) a g)
2. Fondi aperti ai quali possono aderire tutti i destinatari del dlgs n. 252 ( art. 12)
3. Contratti di assicurazione → ai quali possono aderire tutti i destinatari del dlgs n. 252 ( art. 13)
-
LE MODALITA’ DI ADESIONE
1.Solo con il Trattamento di fine rapporto Questa adesione non determina l’obbligo di versare ulteriori contributi né a
carico del lavoratore né a carico del datore di lavoro In ogni momento può essere integrata con il versamento dei relativi
contributi
2.Con il trattamento di fine rapporto ed i relativi contributi.
il datore è obbligato a versare la propria quota solo se il fondo scelto è quello negoziale
ADESIONE “SOLO CON TFR”
Con modalità ESPLICITA (art. 8 comma 7)- Il dipendente sceglie in modo autonomo la forma pensionistica
a cui trasferire il TFR
Con modalità TACITA (art. 8 comma 7)- Fondo negoziale- In mancanza, fondo a cui aderisce la maggioranza dei
lavoratori,- In via residuale, Fondo Inps
IL FINANZIAMENTO: contributi e TFR
A - LAVORATORI “ ASSICURATI OBBLIGATORIAMENTE” DOPO IL 28.04.1993 - GIA’ ADERENTI AL 31.12.2006
1- LAVORATORE GIA’ ADERENTE AL FONDO NEGOZIALE
PERIODI CONTRIB. LAVOR.
CONTRIB. DATORE
TFR DEDUCIBILITA’ FISCALE CONTRIBUTI
FINO AL 31.12.2006 DAL 1.1.2007
SI SI SI AL 100% SI – NON OLTRE: 12% DEL REDDITO COMPLESSIVO
IL 50% DEL TFR TRASFERITO
€ 5.167,00
DAL 1.1.2007 SI SI SI AL 100% SI – NEL LIMITE DI € 5.167,00
19
2 - LAVORATORE ADERENTE AD UN FONDO DIVERSO DA QUELLO NEGOZIALE, PREVISTO AL CONTRATTO
PERIODI CONTRIB. LAVOR.
CONTRIB. DATORE
TFR DEDUCIBILITA’ FISCALE CONTRIBUTI
FINO AL 31.12.2006
SI NO NO NO, PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Dal 1.1.2007 SI SOLO SE LO PREVEDONO I CCNL O ACCORDI AZIENDALI
SI SI – NEL LIMITE DI
€ 5.167,00
20
3- LAVORATORE DI SETTORE PRIVO DI FONDO NEGOZIALE, ADERENTE A FONDO APERTO O ASSICURATO CON UNA
POLIZZA PREVIDENZIALE
PERIODI CONTRIB. LAVOR.
CONTRIB. DATORE
TFR DEDUCIBILITA’ FISCALE CONTRIBUTI
FINO AL 31.12.2006
SI NO NO SI – NON OLTRE:
12% DEL REDDITO COMPLESSIVO
€ 5.167,00
DAL 1.1.2007 SI SOLO SE LO PREVEDONO I CCNL O ACCORDI AZIENDALI
SI SI – NEL LIMITE DI
€ 5.167,00
21
B- LAVORATORI “ ASSICURATI OBBLIGATORIAMENTE” DOPO IL 28.04.1993- NON ADERENTI AL 31.12.2006
1- ADESIONE AL FONDO NEGOZIALE NEL “ MODO NORMALE “
PERIODI CONTRIB. LAVOR.
CONTRIB. DATORE
TFR DEDUCIBILITA’ FISCALE CONTRIBUTI
DAL 1.1.2007 SI SI SI – 100% SI – NEL LIMITE DI
€ 5.167,00
- - - - -
22
2- ADESIONE AL FONDO NEGOZIALE SOLO
CON IL TFR
PERIODI CONTRIB. LAVOR.
CONTRIB. DATORE DI LAVORO
TFR DEDUCIBILITA’ FISCALE CONTRIBUTI
DAL 1.1.2007
NO
(FACOLTATIVO)
NO
(FACOLTATIVO )SI …..
- - - - -
23
3- ADESIONE AD UN FONDO NON NEGOZIALE ( INDIPENDENTEMENTE SE ESISTA O MENO QUELLO
NEGOZIALE) IN MODO “ NORMALE”
PERIODI CONTRIB. LAVOR.
CONTRIB. DATORE
TFR DEDUCIBILITA’ FISCALE CONTRIBUTI
DAL 1.1.2007
SI SOLO SE LO PREVEDONO I CCNL O ACCORDI AZIENDALI
SI – 100% SI – NEL LIMITE DI
€ 5.167,00
24
4- ADESIONE AD UN FONDO NON NEGOZIALE ( INDIPENDENTEMENTE SE ESISTA O MENO QUELLO
NEGOZIALE) SOLO CON IL TFR PERIODI CONTRIB.
LAVOR. CONTRIB. DATORE
TFR DEDUCIBILITA’ FISCALE CONTRIBUTI
DAL 1.1.2007
NO
(FACOLTATIVO)
NO
(FACOLTATIVO)
SI …..
25
5- ADESIONE IMPLICITA ( SILENZIO ASSENSO)
– SOLO CON IL TFR PERIODI CONTRIB.
LAVOR.CONTRIB. DATORE
TFR DEDUCIBILITA’ FISCALE CONTRIBUTI
DAL 1.1.2007
NO
(FACOLTATIVO)
NO
(FACOLTATIVO)
SI …..
26
6 - NON ADESIONE
• DEVE ESSERE ESPLICITA
• ENTRO IL 30 GIUGNO 2007 O ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI
ASSUNZIONE
27
C- LAVORATORI “ ASSICURATI OBBLIGATORIAMENTE” PRIMA DEL 28.04.1993- GIA’ ADERENTI AL 31.12.2006
1- LAVORATORE GIA’ ADERENTE AL FONDO NEGOZIALE
PERIODI CONTRIB. LAVOR
CONTRIB. DATORE
TFR DEDUCIBILITA’ FISCALE CONTRIBUTI
FINO AL 31.12.2006
SI SI SECONDO QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO DEL FONDO
SI – NON OLTRE:
12% DEL REDDITO COMPLES.
IL 50% DEL TFR TRASFERITO (CON ESCLUSIONE DEI VECCHI ISCRITTI)
€ 5.167,00
DAL 1.1.2007 SI SI POSSONO TRASFERIRE IL RESIDUO TFR AL FONDO AL QUALE GIA’ ADERISCONO
SI – NEL LIMITE DI € 5.167,00
28
2 - LAVORATORE ADERENTE AD UN FONDO DIVERSO DA QUELLO NEGOZIALE, PREVISTO AL CONTRATTO
PERIODI CONTRIB. LAVOR.
CONTRIB. DATORE
TFR DEDUCIBILITA’ FISCALE CONTRIBUTI
FINO AL 31.12.2006
SI NO NO NO, PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
DAL 1.1.2007 SI SOLO SE LO PREVEDONO I CCNL O ACCORDI AZIENDALI
POSSONO TRASFERIRE IL RESIDUO TFR AL FONDO AL QUALE GIA’ ADERISCONO
SI – NEL LIMITE DI € 5.167,00
29
3- LAVORATORE DI SETTORE PRIVO DI FONDO NEGOZIALE, ADERENTE A FONDO APERTO O
ASSICURATO CON UNA POLIZZA PREVIDENZIALE
PERIODI CONTRIB. LAVOR.
CONTRIB. DATORE
TFR DEDUCIBILITA’ FISCALE CONTRIBUTI
FINO AL 31.12.2006
SI NO NO SI – NON OLTRE:
12% DEL REDDITO COMPLESSIVO
€ 5.167,00
DAL 1.1.2007
SI SOLO SE LO PREVEDONO I CCNL O ACCORDI AZIENDALI
POSSONO TRASFERIRE IL RESIDUO TFR AL FONDO AL QUALE GIA’ ADERISCONO
SI – NEL LIMITE DI € 5.167,00
30
B- LAVORATORI “ ASSICURATI OBBLIGATORIAMENTE” PRIMA DEL 28.04.1993- NON ADERENTI AL 31.12.2006
1- ADESIONE AL FONDO NEGOZIALE NEL “ MODO NORMALE “
PERIODI CONTRIB. LAVOR.
CONTRIB. DATORE
TFR DEDUCIBILITA’ FISCALE CONTRIBUTI
DAL 1.1.2007 SI SI SI , NELLA MISURA FISSATA DAL CCNL OPPURE IL 100% (1)
SI – NEL LIMITE DI € 5.167,00
(1) Ipotesi non prevista espressamente dal decreto Legislativo
31
2- ADESIONE AL FONDO NEGOZIALE SOLO
CON IL TFR PERIODI CONTRIB.
LAVOR.CONTRIB. DATORE
TFR DEDUC.’ FISCALE
DAL 1.1.2007
NO
(FACOLTATIVO)
NO
(FACOLTATIVO)
SI , NELLA MISURA STABILITA DAL CCNL , OPPURE IL 100%
…..
32
3- ADESIONE AD UN FONDO NON NEGOZIALE ( INDIPENDENTEMENTE SE ESISTA O MENO QUELLO
NEGOZIALE) IN MODO “ NORMALE”
PERIODI CONTRIB. LAVOR.
CONTRIB. DATORE DI LAVORO
TFR DEDUCIBILITA’ FISCALE CONTRIBUTI
DAL 1.1.2007
SI SOLO SE LO PREVEDONO I CCNL O ACCORDI AZIENDALI
SI , NELLA MISURA STABILITA DAL CCNL , OPPURE IL 100%
IN ASSENZA DEL CCNL, NON MENO DEL 50%
SI – NEL LIMITE DI € 5.167,00
33
5- SILENZIO ASSENSO
SITUAZIONE CONTRIB. LAVOR.
CONTRIB. DATORE
TFR
GIA’ ADERENTI SI SI VIENE TRASFERITO IL RESIDUO TFR AL FONDO CUI E’ ISCRITTO
NON ADERENTI NO
(FACOLTATIVO)
NO
(FACOLTATIVO)
VIENE TRASFERITO TUTTO IL TFR maturando a:
Fondo negoziale
Fondo con maggior numero di iscritti
Fondo gestito dall’INPS
35
ANTICIPAZIONI
TIPOLOGIA MASSIMO
ANZIANITA ALTRE CONDIZIONI
REGIME FISCALE
TFR spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
70% 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro
-può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro- entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, e del 4 per cento del numero totale dei dipendenti
Provvisoria da parte del dat. Lavoro
Definitiva da parte della Amm. Fin. in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione
P. ZA COMPLEMENTARE
per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
75% IRRILEVANTE NESSUNA Ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota un massimo del 15% ad un minimo del 9
36SPESE SANITARIE
TIPOLOGIA MASSIMO
ANZIANITA ALTRE CONDIZIONI
REGIME FISCALE
TFR acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli
70% otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro
-può essere ottenuta una sola volta
- entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, e del 4 per cento del numero totale dei dipendenti
Provvisoria da parte del dat. Lavoro
Definitiva da parte della Amm. Fin. in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione
P.ZA COMPLEMENTARE
-acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
- interventi di ristrutturazione
75% otto anni di iscrizione alla previdenza (anche altri fondi)
NESSUNA Ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota DEL 23%
37PRIMA CASA
TIPOLOGIA MASSIMO ANZIANITA ALTRE CONDIZIONI
REGIME FISCALE
TFR Congedi parentali
Congedi per la formazione
In misura pari alla retribuzione persa
otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro
-può essere ottenuta una sola volta - entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, e del 4 per cento del numero totale dei dipendenti
Provvisoria da parte del Datore Lavoro
Definitiva da parte della Amm. Fin. in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione
P.ZA COMPLEMENTARE
Qualsiasi esigenza 30% otto anni di iscrizione alla previdenza (anche altri fondi)
NESSUNA Ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota DEL 23%
38ALTRE ESIGENZE