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Esecuzione forzata Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 59/2016 ... terza e non ultima puntata della never ending story (sulle sofferenze bancarie) di Alberto Tedoldi, Associato di Diritto processuale civile nell Università di Verona Larticolo illustra le novità in materia di esecuzione forzata contenute nel D.L. n. 59/2016 (con- vertito con modificazioni dalla L. n. 119/2016), introdotte con lo stesso metodo a macchia di leopardoche connotava i precedenti due decreti (D.L. n. 132/2014 e D.L. n. 83/2015), ai quali sono stati dedicati altri due scritti pubblicati su questa Rivista. Molte essendo le sparse novelle, elenchiamo di seguito, a modi indice-sommario, gli argomenti toccati da questo ennesimo in- tervento normativo: 1) La barriera preclusiva nellopposizione allespropriazione forzata ex art. 615, comma 2, c.p.c. e la relativa avvertenza, da inserire nellatto di pignoramento. 2) Le modifi- che all art. 2929 bis c.c. sull espropriazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici re- gistri, oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito. 3) Il custode come uffi- ciale giudiziario e agente immobiliare (art. 560 c.p.c.). 4) Ulteriori novità nelle vendite forzate (artt. 503, 532, 569 e 591 c.p.c.). 5) Lassegnazione forzata per persona da nominare (artt. 588 e 590 bis c.p.c.). 6) Lelenco e gli obblighi informativi periodici dei delegati alle vendite immobiliari e di beni mobili iscritti in pubblici registri (art. 179 ter disp. att. c.p.c. e art. 16 bis, commi 9 se- xies e septies, D.L. n. 179/2012). 7) La distribuzione parziale del ricavato (art. 596 c.p.c.). 8) La provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto (art. 648 c.p.c.); il procedimento per convalida di sfratto nel rent to buy (art. 23, comma 2, D.L. n. 133/2014); le ricerche telemati- che sul patrimonio del debitore nel recupero dei crediti delle procedure concorsuali e nei proce- dimenti in materia di famiglia (art. 155 sexies disp.att. c.p.c.). La notte della legislazione (e della Repubblica) Guglielmo da Occam, chi era costui? Oggi, grazie a Wikipedia e ad altre diavolerie di tal fatta a disposi- zione dellhomo digitalis, è molto più facile rispon- dere di quanto non fosse allepoca di Don Abbon- dio. Guglielmo da Occam era teologo, filosofo e re- ligioso francescano, nato in Inghilterra alla fine del XIII secolo, ventanni dopo Dante Alighieri, vissu- to a cavaliere dei due secoli in costante polemica con il Papato (da cui venne scomunicato durante la cattività avignonese) e che divenne celebre gra- zie a un metodo e a un romanzo: il rasoio di Oc- cam, che non gli serviva per radersi o per tenere in ordine la chierica, ma per debellare dialettica- mente gli avversari nelle dispute sugli universali, proponendo la soluzione più lineare e semplice, espressa con parole chiare e bandendo ogni super- fetazione (Frustra fit per plura quod potest fieri per paucioraod anche, ma con versione spuria, entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem), così meritandosi la fama di Doctor Invincibilis ;l esser stato, inoltre, una delle figure ispiratrici del leggen- dario Guglielmo da Baskerville, il protagonista del chef doeuvre di Umberto Eco, Il nome della rosa. Il nostro conditor pare rimasto allepoca di Don Ab- bondio, di Azzeccagarbugli e delle gride spagnole, Primo piano Processo civile il Corriere giuridico 11/2016 1329

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Esecuzione forzata

Le novità in materiadi esecuzione forzatanel D.L. n. 59/2016 ... terza e nonultima puntata della never endingstory (sulle sofferenze bancarie)di Alberto Tedoldi, Associato di Diritto processuale civile nell’Università di Verona

L’articolo illustra le novità in materia di esecuzione forzata contenute nel D.L. n. 59/2016 (con-vertito con modificazioni dalla L. n. 119/2016), introdotte con lo stesso metodo “a macchia dileopardo” che connotava i precedenti due decreti (D.L. n. 132/2014 e D.L. n. 83/2015), ai qualisono stati dedicati altri due scritti pubblicati su questa Rivista. Molte essendo le sparse novelle,elenchiamo di seguito, a mo’ di indice-sommario, gli argomenti toccati da questo ennesimo in-tervento normativo: 1) La barriera preclusiva nell’opposizione all’espropriazione forzata ex art.615, comma 2, c.p.c. e la relativa avvertenza, da inserire nell’atto di pignoramento. 2) Le modifi-che all’art. 2929 bis c.c. sull’espropriazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici re-gistri, oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito. 3) Il custode come uffi-ciale giudiziario e agente immobiliare (art. 560 c.p.c.). 4) Ulteriori novità nelle vendite forzate(artt. 503, 532, 569 e 591 c.p.c.). 5) L’assegnazione forzata per persona da nominare (artt. 588 e590 bis c.p.c.). 6) L’elenco e gli obblighi informativi periodici dei delegati alle vendite immobiliarie di beni mobili iscritti in pubblici registri (art. 179 ter disp. att. c.p.c. e art. 16 bis, commi 9 se-xies e septies, D.L. n. 179/2012). 7) La distribuzione parziale del ricavato (art. 596 c.p.c.). 8) Laprovvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto (art. 648 c.p.c.); il procedimentoper convalida di sfratto nel rent to buy (art. 23, comma 2, D.L. n. 133/2014); le ricerche telemati-che sul patrimonio del debitore nel recupero dei crediti delle procedure concorsuali e nei proce-dimenti in materia di famiglia (art. 155 sexies disp.att. c.p.c.).

La notte della legislazione(e della Repubblica)

Guglielmo da Occam, chi era costui? Oggi, grazie aWikipedia e ad altre diavolerie di tal fatta a disposi-zione dell’homo digitalis, è molto più facile rispon-dere di quanto non fosse all’epoca di Don Abbon-dio. Guglielmo da Occam era teologo, filosofo e re-ligioso francescano, nato in Inghilterra alla fine delXIII secolo, vent’anni dopo Dante Alighieri, vissu-to a cavaliere dei due secoli in costante polemicacon il Papato (da cui venne scomunicato durantela cattività avignonese) e che divenne celebre gra-zie a un metodo e a un romanzo: il “rasoio di Oc-

cam”, che non gli serviva per radersi o per tenerein ordine la chierica, ma per debellare dialettica-mente gli avversari nelle dispute sugli “universali”,proponendo la soluzione più lineare e semplice,espressa con parole chiare e bandendo ogni super-fetazione (“Frustra fit per plura quod potest fieri perpauciora” od anche, ma con versione spuria, “entianon sunt multiplicanda praeter necessitatem”), cosìmeritandosi la fama di Doctor Invincibilis; l’esserstato, inoltre, una delle figure ispiratrici del leggen-dario Guglielmo da Baskerville, il protagonista delchef d’oeuvre di Umberto Eco, Il nome della rosa.Il nostro conditor pare rimasto all’epoca di Don Ab-bondio, di Azzeccagarbugli e delle gride spagnole,

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che prendon forma oggi di decreti legge, dettati al-la bisogna per posticci “casi straordinari di necessi-tà e d’urgenza” (art. 77, comma 2, Cost.), con di-sposizioni che sono tanto urgenti da entrare usual-mente in vigore soltanto dopo la conversione inlegge del decreto, conseguita mercé questione di fi-ducia immancabilmente posta su un maxiemenda-mento governativo, onde troncare in radice ognipossibile sussulto di ragionamento o moto di iner-me ribellione della clase discutidora che siede inParlamento (1).Non soltanto le impugnazioni sono “un lusso chenon ci possiamo permettere” (come taluno scrissenel 2012 dimenticando che qualunque ordinamen-to vorrebbe fare il più possibile a meno, anzitutto,di errori giudiziari e che le impugnazioni esistonoappunto per emendarli), ma anche i processi civilisono una perdita di tempo, che l’imperante verbofinanziario mal tollera, al pari delle democrazieparlamentari: meglio abolire del tutto il processo,chiudere i parlamenti e affidare le nostre “magnifi-che sorti e progressive” a tecnocratiche authorities,selezionate inter possidentes et potentes che hannoin uggia quel che nei secoli, mercé sofferenze inau-dite ed enormi spargimenti di sangue, la civiltà oc-cidentale aveva conquistato: lo Stato di diritto e larule of law, che protegge il singolo dal potere asso-luto del Leviathan.Le norme che ci accingiamo a commentare sonoinutili e dannose: bene che vada, dove non creinodanni pratici, riducono la nobile disciplina del di-ritto dell’esecuzione civile a una disordinata conge-rie di regolette mal scritte, misconoscendo chel’antica ars legiferandi, come ogni arte, si compie to-gliendo e semplificando, mai aggiungendo e com-plicando. Già altrove (2) abbiamo espresso l’oleo-grafico cahier de doléances sulla produzione legislati-va del nostro tempo, che va deteriorandosi ognigiorno che passa. Ormai versiamo nel crepuscolonon solo degli dei, ma anche della democrazia edella res publica.

Dovere esegetico impone qui e ora di compiere ul-teriore lavorio ricostruttivo, cercando di fornire le“istruzioni per l’uso” e di dare, dove opportuno epossibile, continuità ai discorsi che andavamo fa-cendo nei precedenti due scritti. Dovremo, per ne-cessità di spazio e anche per evitar tedio su tedio achi legge, procedere per riduzioni e semplificazioniassai nette, anche mediante rinvii a tali scritti,nuovamente confidando che troncamenti ed elisio-ni giovino, a guisa appunto di “rasoio di Occam”, arischiarare un poco oscurità e contraddizioni deitesti legislativi, con l’ulteriore avvertenza che l’en-trata in vigore di ciascun gruppo di norme di cuiparleremo verrà indicata sempre in nota, in ogniparagrafo pertinente.

La barriera preclusiva nell’opposizioneall’espropriazione forzata ex art. 615,comma 2, c.p.c. e la relativa avvertenza,da inserire nell’atto di pignoramento (3)

L’art. 492 c.p.c. è lungo come la Gerusalemme libe-rata del Tasso. Assieme al successivo art. 492 bisc.p.c. giunge forse a superarla per lunghezza o, co-munque, molto vi si avvicina, ovviamente senzaprodurre alcun diletto, anzi astringendo il lettore auna prova di resistenza (al disgusto) e a un lavorodi parafrasi dal burocratese in cui la disposizione èscritta.Ancor non bastando la già di per sé censurabilelunghezza dell’art. 492 c.p.c., per detriti e sedimen-ti morenici via via accumulatisi in anni ancor re-centi, il conditor ha ritenuto di aggiungere un en-nesimo avvertimento a chi patisca l’espropriazioneforzata, accanto a quelli sull’onere di domiciliarsinel circondario dell’ufficio del giudice dell’esecu-zione e sulla possibilità di convertire il pignora-mento di beni o crediti in somma di danaro, dopoaver già ricevuto avviso della possibilità di ricorre-re alla procedura di composizione della crisi da so-vraindebitamento di cui alla L. n. 3 del 2012, se-

(1) “La forza legale non proteggeva in alcun conto l’uomotranquillo, inoffensivo, e che non avesse altri mezzi di far pauraaltrui. Non già che mancassero leggi e pene contro le violenzeprivate. Le leggi anzi diluviavano; i delitti erano enumerati, eparticolareggiati, con minuta prolissità; le pene, pazzamenteesorbitanti e, se non basta, aumentabili, quasi per ogni caso,ad arbitrio del legislatore stesso e di cento esecutori; le proce-dure studiate soltanto a liberare il giudice da ogni cosa che po-tesse essergli d’impedimento a proferire una condanna...Contutto ciò, anzi in gran parte a cagion di ciò, quelle gride, ripub-blicate e rinforzate di governo in governo, non servivano ad al-tro che ad attestare ampollosamente l’impotenza de’ loroautori; o, se producevan qualche effetto immediato, era princi-

palmente d’aggiunger molte vessazioni a quelle che i pacifici ei deboli già soffrivano da’ perturbatori, e d’accrescer le violen-ze e l’astuzia di questi. L’impunità era organizzata, e aveva ra-dici che le gride non toccavano, o non potevano smuovere…”(Manzoni, I promessi sposi, cap. I).

(2) Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l.n. 83/2015... in attesa della prossima puntata..., in questa Rivi-sta, 2016, 153 ss.

(3) Le modifiche agli artt. 492 e 615 c.p.c. si applicano aiprocedimenti di espropriazione forzata iniziati dal 3 luglio2016, giorno in cui è entrata in vigore la L. n. 119/2016 di con-versione del D.L. n. 59/2016.

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condo il novellato art. 480 c.p.c. sulla forma delprecetto.Il debitore esecutato e il soggetto che subisce l’e-spropriazione (quando non coincida con il debito-re), contestualmente al pignoramento e quale chesia la forma di questo (mobiliare diretto, presso ter-zi o immobiliare, anche contro il terzo proprietariodatore di garanzia o il cui acquisto sia stato resoinefficace per l’accoglimento di un’azione revoca-toria), deve essere avvertito altresì che, disposta lavendita o l’assegnazione del bene (mobile o immo-bile) o del credito pignorato, non potrà mai piùcontestare il diritto del creditore di procedere adesecuzione forzata, vuoi per difetto del sottostantecredito pecuniario, vuoi per mancanza di un titoloesecutivo, vuoi per impignorabilità dei beni o deicrediti vincolati o di qualche altro presupposto le-gittimante l’espropriazione forzata. Parlino il debi-tore o il terzo proprietario soggetto all’espropriazio-ne prima dell’ordinanza con cui il g.e. abbia dispo-sto la vendita o l’assegnazione forzata (a norma de-gli artt. 530, 552 o 569 c.p.c., a seconda della tipo-logia dell’espropriazione, rispettivamente mobilia-re, presso terzi o immobiliare) o... taccian per sem-pre e subiscano inarrestabilmente e irrevocabil-mente gli effetti dell’espropriazione, senza mai piùpoter reagire a un’esecuzione ingiusta, che deve aquel punto procedere a piè veloce verso la meta: lasoddisfazione dei creditori. Tutto ciò a meno chel’opposizione all’esecuzione - da proporre mediantel’usuale ricorso al g.e. ex art. 615, comma 2, c.p.c.(con annessa struttura bifasica dell’incidente di co-gnizione, camerale e sommario sull’istanza di so-spensione, da decidersi con ordinanza reclamabileal collegio; con il pieno dispiegarsi del giudizio dimerito, nella successiva fase, che prende corso a di-screzione delle parti, salvo metamorfosi della so-spensione in estinzione della procedura esecutiva,giusta i complicati meccanismi di cui all’art. 624,comma 3, c.p.c.) - non si fondi su fatti sopravvenu-ti o incolpevolmente conosciuti dal debitore o dalterzo proprietario soggetto all’espropriazione dopoche vendita o assegnazione siano state disposte osalvo che l’opponente non dimostri la sussistenzadi altra causa non imputabile, che gli abbia impe-dito di proporre tempestiva opposizione. Ipotesiqueste assai rare e francamente difficili a realizzarsi.L’avvertimento andrà dato ovviamente anchequando al pignoramento l’ufficiale giudiziario pro-

ceda immediatamente dopo l’esito positivo delleindagini telematiche ex art. 492 bis c.p.c.Va da sé che, trattandosi di mero “avviso ai navi-ganti”, sprovvisto di esplicita sanzione e comunquenon funzionale al conseguimento dello scopo delpignoramento, che è finalizzato a individuare e avincolare il bene o il credito su cui cade, nessunanullità dello stesso sia predicabile (4). La mancanzadell’avvertimento farà semplicemente sì che nonscatti barriera preclusiva alcuna a carico del debi-tore (o del terzo proprietario soggetto all’espropria-zione) il quale, ove specificamente lamenti di nonesser stato avvertito (se non lo faccia, dovrà rite-nersi conseguito lo scopo dell’avvertenza e sanatoil difetto, un po’ come avviene, a mente dell’art.164, comma 3, c.p.c. e mutatis mutandis, per lamancanza nella citazione dell’avvertimento al con-venuto sulle decadenze di cui agli artt. 38 e 167c.p.c.), avrà per ciò solo il potere di interporre op-posizione all’esecuzione anche dopo che sia statadisposta la vendita o l’assegnazione forzata, a luinon essendo imputabile alcun ritardo (come preve-de, infatti, l’art. 615, comma 2, c.p.c.), ovviamentefintanto che queste non si siano perfezionate, po-tendo e dovendo altrimenti far valere le sue ragioniunicamente sul ricavato ed ivi più agevolmentemediante contestazioni in sede distributiva ex art.512 c.p.c. (v. infra).La nuova preclusione, di cui il debitore e il terzoproprietario soggetto all’espropriazione vanno av-vertiti contestualmente al pignoramento in base algià descritto comma 3, ultima frase, dell’art. 492c.p.c., trova alfine compiuta e naturale formulazio-ne nell’art. 615, comma 2, c.p.c.: “nell’esecuzioneper espropriazione l’opposizione è inammissibile seè proposta dopo che è stata disposta la vendita ol’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569,salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovverol’opponente dimostri di non aver potuto proporlatempestivamente per causa a lui non imputabile”.Ratio di questa ennesima novella - “filobancaria”forse ancor più delle precedenti (il decreto è statogiornalisticamente ribattezzato “salva-banche” econtiene amenità di vario genere concernenti, ol-tre al pegno non possessorio e al patto marcianosub specie di “Finanziamento alle imprese garantitoda trasferimento di bene immobile sospensivamen-te condizionato”, anche un quartetto di banchecoattivamente liquidate, applicando l’ormai fami-gerato bail-in, sulle quali conviene stendere il pro-

(4) V. Saletti, in Saletti - Vanz - Vincre, Le nuove riforme del-l’esecuzione forzata, Torino, 2016, 44; G. Finocchiaro, Nuovo

avvertimento al debitore esecutato con il pignoramento, in Gui-da dir., 2016, 23, 46 s.

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verbiale velo pietoso) - è quella di evitare intoppinella sotto-fase di vendita o assegnazione forzatadel bene staggito o del credito pignorato: una sot-to-fase di regola demandata ai commissionari o aiprofessionisti delegati alle vendite, con il concorsodi altri ausiliari, gravata da spese peritali, di custo-dia e di pubblicità spesso ingenti, se non affattosproporzionate rispetto all’effettivo valore venale edi mercato del bene, e alla quale partecipano terziestranei al processo esecutivo, come gli offerentiinteressati ad acquistare i beni (o, teoricamente,anche il credito pignorato, nelle rarissime e assaiimprobabili ipotesi pratiche in cui di questo vengadisposta la vendita, al di là di quanto testualmente,ma un poco anacronisticamente, prevede l’art.553, comma 2, c.p.c. circa la vendita dei creditiscadenti in un termine maggiore di novanta giornio di censi o rendite perpetue o temporanee, quan-do non ne venga richiesta l’assegnazione su accor-do di tutti i creditori partecipanti all’espropriazio-ne). Quando, insomma, si passi a questa sotto-fase,troppo innanzi si è giunti nel procedimento diespropriazione forzata per consentirne la paralisi, laregressione o l’azzeramento completo per effetto diun’opposizione all’esecuzione che il debitore (o ilterzo proprietario soggetto all’espropriazione) abbiatenuto subdolamente in serbo sino all’ultimo mo-mento utile, per arrestare la procedura a suo caricoquando ormai è gravata di attività e di spese cospi-cue. Meglio sottoporre l’opposizione di merito al-l’esecuzione ex art. 615 c.p.c. - si è alfine ritenutonel dettar la novella - se non al breve termine pe-rentorio dell’opposizione formale ex art. 617 c.p.c.di venti giorni dal compimento o dalla conoscenzadell’atto invalido, quantomeno alla medesima bar-riera preclusiva dei vizi formali che affliggano gliatti anteriori all’udienza di autorizzazione alla ven-dita o all’assegnazione forzata, facendola grossomo-do coincidere con questa che, già prevista ab imme-morabili tempore, funge da purificante lavacro d’o-gni pregressa impurità, aprendo la via della sotto-fase di vendita senza portarsi appresso antecedentiresidui tossici e invalidanti (v. il comma 2 dell’art.569 c.p.c.) (5).Sul piano sistematico vien fatto però di notareche, fissando una barriera alle opposizioni sostan-ziali all’espropriazione (e solo a questa, non invecealle esecuzioni forzate in forma specifica) e così ne-gando l’esperibilità del rimedio dopo quel momen-to, si produce l’effetto, de facto se non propriamen-

te de iure, di privare l’esecutato della proprietà delbene pignorato ben prima della vendita o dell’asse-gnazione forzata e dell’atto o del provvedimentoche le sanciscono definitivamente chiudendo la fa-se liquidativa: se il proprietario, da un certo mo-mento in poi, non ha più rimedi idonei a impedirela vendita o l’assegnazione forzata del bene, ancor-ché il credito azionato in executivis non esista (fer-ma restando la rilevabilità del difetto di titolo ese-cutivo, anche d’ufficio, in ogni stato e fase dell’ese-cuzione), ben può affermarsi che l’espropriazionedel bene o del credito, pur compiendosi definitiva-mente sol quando l’effetto traslativo della venditao dell’assegnazione si perfezioni (il bene pignoratopotrebbe, invero, restare invenduto o non assegna-to e la procedura chiudersi per infruttuosità), co-minci a prodursi già quando il g.e. abbia provvedu-to ad aprire la sotto-fase di vendita.

(segue) L’efficacia meramenteendprocessuale della sentenzasull’opposizione di merito all’esecuzioneex art. 615 c.p.c.Va da sé che codesta preclusione endoprocessuale -testualmente riferibile, come già si notava, alle soleespropriazioni forzate, non invece all’esecuzione informa specifica, nella quale la divisione in sotto-fa-si non appare possibile - non potrà rimanere senzaconseguenze e sull’efficacia della sentenza emessain esito al giudizio di opposizione ex art. 615, com-ma 2, c.p.c. e sulla fase distributiva dell’espropria-zione forzata, che segue alla liquidazione del bene.Fintanto che l’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. era proponibile lungo l’intero arco dellaprocedura espropriativa, ben si poteva predicare,secondo opinione maggioritaria, l’idoneità della re-lativa sentenza ad acquisire piena efficacia di giudi-cato anche al di fuori di quel singolo procedimentoesecutivo, beninteso quando oggetto dell’opposizio-ne fossero non già la sussistenza del titolo esecutivoo la pignorabilità del bene o del credito, bensì lasottostante pretesa azionata in executivis, cioè l’an oil quantum del diritto al pagamento della sommapretesa dal creditore, fosse o meno da trattare allastregua di questione pregiudiziale in senso tecnico,sulla quale però l’accertamento non era puramenteincidentale, bensì con efficacia piena di giudicato:idoneità al giudicato sul diritto tutelato in executi-vis che, contraddittoriamente, permane per le ese-cuzioni in forma specifica, non per quelle per

(5) Una preclusione siffatta, ispirata alle suddette ragioni difondo, era stata proposta, senza esito, ormai molti anni addie-

tro con l’art. 2, punto 33, del d.d.l. delega varato dalla Com-missione Tarzia (in Riv. dir. proc., 1996, 945 ss., spec. 959 s.).

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espropriazione forzata, solo a queste riferendosi exlittera la novella barriera introdotta nel comma 2dell’art. 615 c.p.c. per le opposizioni endoesecuti-ve. Se il credito portato dal titolo esecutivo era di-chiarato inesistente, s’aveva non solo la chiusuradi quel singolo procedimento espropriativo, ma unaccertamento definitivo di insussistenza sia dell’a-zione esecutiva sia del diritto vantato dal creditore,con efficacia piena di giudicato anche extra moe-nia (6): valore questo del giudicato, che pone defi-nitivamente fine alla lite, tanto più prezioso quan-do, come spesso accade, si discuta in sede esecutivadi interessi o di altri accessori sul capitale, che il ti-tolo esecutivo determina soltanto indicando crite-ri, molte volte di assai dubbia interpretazione e ap-plicazione, quando non addirittura illegittimi, ades. ove il titolo abbia natura stragiudiziale e i rap-porti intercorrano proprio con il ceto bancario, cuiil decreto in esame vorrebbe prestare soccorso (sipensi alle controversie in materia di anatocismo,usura, commissioni variamente denominate e viadicendo, quando il titolo consista in un mutuo ipo-tecario o in altro contratto stipulato per atto pub-blico o mediante scrittura privata autenticata e,così, avente forza di titolo esecutivo stragiudiziale,alla stregua dell’art. 474, nn. 2 e 3, c.p.c.).Se si preclude al debitore o al terzo proprietariosoggetto all’espropriazione - da un certo momentoin avanti, ben prima che l’espropriazione si compiacon il trasferimento forzoso del bene - il potere dicontestare la pretesa azionata dal creditore, va dasé che l’efficacia del giudicato sull’opposizione en-doesecutiva, proposta ai sensi dell’art. 615, comma2, c.p.c., non solo non potrà più paralizzare la pro-cedura una volta caduta la barriera ma, quand’an-che l’opposizione sia stata tempestivamente propo-sta, i suoi effetti, emanata la sentenza, rimarrannoex necesse circoscritti a quel singolo procedimentoesecutivo, non potendo più dispiegarsi né dopo néal di fuori di questo, giusta la logica che già datempo connota le riforme processuali e che vuol li-mitare al minimo gli incidenti cognitivi in seno al-l’apparato giurisdizionale, accelerandoli e circoscri-vendone l’efficacia al singolo procedimento, comeè avvenuto exempli gratia per le misure cautelari an-ticipatorie a provvisorietà attenuata (art. 669 octiesc.p.c.), per i provvedimenti di sospensione dell’ese-cuzione che si traducano in estinzione della proce-dura, quando non siano seguiti dal giudizio sul me-

rito dell’opposizione (art. 624, comma 3, c.p.c.),per i provvedimenti di assegnazione dei crediti nel-le espropriazione presso terzi (art. 549 c.p.c.), perle controversie distributive, anche a seguito di op-posizione agli atti esecutivi (art. 512 c.p.c.) o, nelcampo dei fallimenti, per le impugnazioni del de-creto che approva lo stato passivo (art. 96, comma6, l. fall.).Così, la novella all’art. 615, comma 2, c.p.c. dise-gna un’opposizione a doppio regime, nelle soleespropriazioni forzate, come veduto, non nelle ese-cuzioni in forma specifica (per consegna o rilascio,per obblighi di fare o distruggere): quando vengaproposta nella forma dell’opposizione a precetto,ante executionem ai sensi del comma 1 dell’art. 615c.p.c., può aspirare a godere dell’efficacia piena delgiudicato, ove investa an o quantum del credito pe-cuniario posto a base dell’azione esecutiva; quandoinvece abbia le fogge dell’opposizione endoesecuti-va ai sensi del comma 2 dell’art. 615 c.p.c., per es-ser stato ormai eseguito il pignoramento, la nuovabarriera preclusiva fissata in coincidenza con ilprovvedimento del g.e. che disponga la vendita ol’assegnazione limita necessariamente il rimedio al-l’alveo esecutivo, cioè a quel singolo procedimen-to, con efficacia di giudicato puramente endopro-cessuale, mai al di fuori di esso, neppure quandooggetto di contestazione siano an o quantum delcredito pecuniario azionato in executivis. L’aporiapoi s’accresce allorché, come spesso avviene (nonfacendosi in tempo a inibire il pignoramento ex art.615, comma 1, c.p.c., prima che questo si attui),vengano proposte per identiche ragioni sia l’oppo-sizione a precetto sia l’opposizione all’esecuzione,che vengano successivamente riunite, avendo me-desime parti e identico oggetto: non potrebbe certoimmaginarsi una diversa efficacia oggettiva e sog-gettiva del giudicato, occasionalmente cagionatadal modus procedendi sol per una manciata di gior-ni, a seconda che sia o meno iniziata l’espropriazio-ne con il pignoramento.L’incongruenza si supera facendo virare l’efficaciadel giudicato, in ambedue le forme di opposizioneall’esecuzione ex art. 615, commi 1 e 2, c.p.c. equale che ne sia l’oggetto, verso quella meramenteendoprocessuale. Permane, tuttavia, una perplessi-tà: perché far dispiegare la cognitio causae sull’oppo-sizione ex art. 615 c.p.c. lungo tre interi gradi digiudizio, due di merito e uno di legittimità, per poi

(6) Sugli effetti della sentenza emessa a seguito di opposi-zione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. v. Proto Pisani, Lezioni didiritto processuale civile, Napoli, 2014, 700; Luiso, Diritto pro-

cessuale civile, III, Milano, 2015, 267 s.; Consolo, Spiegazioni didiritto processuale civile, I, Torino, 2015, 332.

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contentarsi di un’efficacia meramente endoproces-suale del giudicato così faticosamente conseguitocon dispiego di forze e di attività? Tanto vale aquel punto non solo imporre il procedimento sem-plificato ex artt. 702 bis ss. c.p.c. (o quel che vapreparandosi nelle fucine del conditor legum) pertutti gli incidenti di cognizione che trovino sfogoin forma di opposizione all’esecuzione o agli attiesecutivi (7), ma anche l’inappellabilità del prov-vedimento che li conclude, assoggettandolo al soloricorso straordinario in Cassazione per violazionedi legge, a mente dell’art. 111, comma 7, Cost., de-stinato fortunatamente e almeno per ora a soprav-vivere alla cieca furia devastatrice che va compien-dosi nei nostri giorni.Non va sottaciuto però che ad un’economia e adun’accelerazione endoprocessuali almeno apparenti- che qui peraltro può chiamare a pronunciarsi sul-l’opposizione ben nove giudici (solista in prime cu-re, in terzetto in appello, in quintetto in Cassazio-ne), per poi contentarsi sempre e comunque di unascialba efficacia del giudicato meramente internaal processo esecutivo - corrisponde talora e semprepiù spesso una moltiplicazione di altri e nuovi giu-dizi che, non preclusi dall’autorità piena del giudi-cato, indirettamente rimedino all’eventuale dannoingiusto che il processo esecutivo abbia generato,producendo evidenti diseconomie esoprocessuali,tenute a freno soltanto dallo scoramento psicologi-co e dall’impoverimento materiale che ormai annidi cause e di procedure usualmente inducono eproducono sui litiganti o, almeno, su quello più de-bole e sprovvisto di mezzi.

(segue) Rivisitazione dei rapporti traopposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.e controversie distributive ex art. 512 c.p.c.Con riguardo alla fase di distribuzione, si conside-ri che, stabilendo una preclusione al rimedio op-positivo di merito coincidente con l’ordinanza divendita, si dovrà superare l’insegnamento per cuil’opposizione distributiva di cui all’art. 512 c.p.c.non esclude che, quando la contestazione investail credito della parte procedente o l’esistenza o

l’ammontare di quello di un creditore munito dititolo, il debitore esecutato (o il terzo proprieta-rio soggetto all’espropriazione) possa tutelarsi an-che con lo strumento dell’opposizione all’esecu-zione di cui all’art. 615, comma 2, c.p.c., sussi-stendo in ogni momento dell’esecuzione e sino al-la sua conclusione, che coincide con l’approva-zione del riparto, l’interesse a contestare l’an o ilquantum dei crediti concorrenti, fatta comunquesalva la diversa scelta del medesimo debitore (odel terzo proprietario soggetto all’espropriazione)di formulare le proprie contestazioni nei modi eper gli effetti di cui all’art. 512 c.p.c., al fine diottenere se non altro la restituzione, integrale oparziale, di quanto conseguito dalla vendita o diquanto corrisposto a seguito di conversione delpignoramento (8).Per effetto del novellato comma 2 dell’art. 615c.p.c., l’opposizione all’espropriazione forzata divie-ne ora esperibile soltanto sino all’emanazione delprovvedimento che disponga la vendita o l’asse-gnazione forzata: dopo quel momento il debitore (oil terzo assoggettato all’espropriazione) dovrà atten-dere l’apertura della fase distributiva per far valeresul ricavato le proprie doglianze, relativamente al-l’an o al quantum dei crediti concorrenti, titolati onon titolati che siano, nel quadro del rimedio dicui all’art. 512 c.p.c., con annessi e connessi sub-procedimenti (sospensione anche parziale della di-stribuzione, reclamo avverso il provvedimentoemesso sull’istanza di sospensione, opposizione agliatti esecutivi avverso il provvedimento di approva-zione del riparto) (9), senza più alcun possibileconcorso con l’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c., una volta che sia caduta, appunto, lanuova barriera preclusiva.In egual modo, andrà rivisitato quell’arrêt dellaS.C. (10) che coordinava i due rimedii, ritenendoche l’opposizione ex art. 512 c.p.c. e quella pro-posta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. si ponessero inun rapporto di mera successione cronologica, conesclusione di una loro concorrenza (essendo l’unaesperibile sino a che non si fosse giunti alla fasedella distribuzione, l’altra invece a partire da tale

(7) V. in d.d.l. delega n. 2953-A, approvato dalla Commis-sione Giustizia della Camera dei deputati il 10 marzo 2016, cheal n. 2 ter) dei principii e criterii direttivi sul processo di cogni-zione in primo grado prevede l’obbligatorietà del procedimentosemplificato dinanzi al tribunale in composizione monocratica,denominato “rito semplificato di cognizione di primo grado” edisegnato sulle linee del procedimento sommario di cui agliartt. 702 bis ss. c.p.c., con divieto di conversione nel rito ordi-nario e con salvezza delle cause soggette al rito del lavoro.

(8) Così Cass. 11 dicembre 2012, n. 22642, in Foro it.,

2013, I, 1597 e in Giust. civ., 2013, I, 1767.(9) V., per tutti, Capponi, Manuale di diritto dell’esecuzione

civile, Torino, 2016, 355 ss.; Vincre, Profili delle controversiesulla distribuzione del ricavato (art. 512 c.p.c.). Processo e giudi-zio, Padova, 2010; nonché, si vis, Tedoldi, L’oggetto della do-manda di intervento e delle controversie sul riparto nella nuovadisciplina dell’espropriazione forzata, in Riv. dir. proc., 2006,1297 ss.

(10) Cass. 21 giugno 2013, n. 15654, in Giust. civ., 2013, I,1700 e in Riv. esec. forz., 2013, 762.

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momento (11)), desumendone che il silenzio dellegislatore nell’art. 512 c.p.c. circa le contestazio-ni sulla pignorabilità dei beni le escluderebbedall’area operativa di tale ultimo rimedio, preclu-dendole dopo che il bene sia stato venduto e unavolta che la procedura sia giunta alla fase distri-butiva, identica preclusione dovendo applicarsiall’ipotesi in cui la fase distributiva manchi deltutto, vuoi per la presenza di un unico credito-re (12), vuoi perché si è avuta un’assegnazionesatisfattiva del bene pignorato, così da escluderela necessità di dar corso ad alcuna fase distributi-va. Secondo questo indirizzo, quando il debitoreabbia proposto opposizione ai sensi dell’art. 615c.p.c. contro il creditore procedente originario etale opposizione sia ancora sub iudice, una voltaentrati nella fase distributiva, i fatti posti a basedell’opposizione non potrebbero essere nuova-mente dedotti dal debitore (o dal terzo soggettoall’espropriazione) mediante controversia distri-butiva ai sensi dell’art. 512 c.p.c., e nemmenovalutati automaticamente e nuovamente dal g.e.,anche solo al fine di sospendere, in tutto o inparte, la distribuzione, laddove in precedenza erastata negata la sospensione della procedura ese-cutiva ex art. 624 c.p.c., a seguito appunto di op-posizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (13).Se ora, dopo la novella in esame, il debitore (o ilterzo soggetto all’espropriazione) ha l’onere diproporre l’opposizione endoesecutiva ex art. 615,comma 2, c.p.c. prima che il g.e. abbia dispostola vendita o l’assegnazione forzata, ivi incluse leragioni che vertano sull’an o sul quantum del cre-dito azionato in executivis, non potrà più negarsiil diritto di far nuovamente valere le loro ragionisul ricavato e in sede distributiva, mediante laformulazione di contestazioni nei modi e nei ter-mini di cui all’art. 512 c.p.c. (con gli annessi e iconnessi subprocedimenti dianzi ricordati) (14),le quali hanno pur sempre e per definizione adoggetto l’an o il quantum dei diritti dei creditori aconcorrere alla fase satisfattiva, senza che si possadistinguere né tra tipologia ed oggetto delle ra-

gioni addotte, né tra soggetti legittimati a farlo(debitore, terzo proprietario, altri creditori con-correnti, titolati e non). Usciti dalla “terra dinessuno” che, dopo la novella, si crea tra ordi-nanza di vendita e trasferimento del bene oggettodell’espropriazione, nella quale ogni opposizioneall’esecuzione è preclusa per esplicita scelta delconditor, compiuta la liquidazione del bene eapertasi infine la fase distributiva, sul ricavatodovranno necessariamente riaprirsi le porte tem-poraneamente e improvvidamente chiuse allecontestazioni del debitore (o del terzo proprieta-rio soggetto all’espropriazione), nella sotto-fasedi vendita o di assegnazione forzata, circa l’esi-stenza e la misura dei crediti concorrenti, ivi in-cluso il credito vantato dal creditore procedente,ché l’art. 512 c.p.c. non contiene distinzioni disorta e ubi lex non distinguit nec nos distinguere pos-sumus.Se si ritenesse il contrario e si permanesse nelconvincimento espresso dal suddetto arrêt dellaS.C. circa la consecutio meramente cronologicatra opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. eopposizione distributiva ex art. 512 c.p.c. propo-ste dal debitore (o dal terzo soggetto all’espropria-zione), in rapporto di alternatività escludente an-ziché di concorrenza tra loro (salvo coordinarsimediante provvedimenti di riunione e di sospen-sione, anche parziale, del riparto), si dovrebbetrarre la conseguenza che il prezzo ricavato dallavendita e ancora da distribuire non appartienepiù al debitore esecutato (o al terzo soggetto all’e-spropriazione), ma è già di esclusiva pertinenzadei creditori, ancor prima che la distribuzione di-venga definitiva: rispetto ad esso i soggetti ormaiespropriati (finanche a far tempo dall’emanazionedell’ordinanza di vendita o di assegnazione, pre-clusiva d’ogni opposizione) non potrebbero piùinterloquire, salvo affidare a nuovi e separati giu-dizii, successivi alla chiusura del procedimentoesecutivo, rimedii risarcitorii o restitutorii rispet-to all’esecuzione ingiustamente patita, non impe-diti da alcun giudicato sostanziale né dalla c.d.

(11) V. in questo senso, se ben s’intende, anche Capponi,Manuale cit., 366 s.

(12) Cfr. Cass. 25 giugno 2003, n. 10126, che ha esclusol’esperibilità dell’opposizione distributiva, quando vi sia il solocreditore procedente e il ricavato venga a lui attribuito ex art.510, comma 1, c.p.c., non essendovi formazione e deposito diun progetto di distribuzione contenente la liquidazione dellequote spettanti a ciascuno, che possa servire di base all’emer-gere di controversie tra creditori o tra creditore e debitore,quali disciplinate dall’art. 512 c.p.c., accordando quale unicorimedio che possa ovviare al risultato di un’eventuale attribu-

zione de ricavato non conforme a diritto l’opposizione agli attiesecutivi ex art. 617 c.p.c., cui l’ordinanza medesima è sogget-ta in quanto atto della procedura esecutiva.

(13)Contra, sullo specifico punto, Capponi, op. ult. cit., se-condo cui il g.e. può valutare la possibilità di sospendere inparte qua la distribuzione, senza necessità di riproporre nelleforme della controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. la conte-stazione già oggetto di pregressa opposizione all’esecuzioneex art. 615 c.p.c. ancora pendente.

(14) V. Saletti, in Saletti - Vanz - Vincre, op. cit., 351.

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stabilità del riparto (15), che non genera neppureuna praeclusio pro iudicato, tanto meno oggi, al co-spetto di metodiche scelte legislative che, daqualche anno a questa parte, relegano gli effettidegli incidenti cognitivi al solo alveo endoesecuti-vo, avuto riguardo alla funzione meramente e vie-più liquidatoria e satisfattiva dell’espropriazioneforzata. Conclusione quella del compiersi dell’ef-fetto espropriativo fin dall’ordinanza di vendita odi assegnazione, sottraendo così anche il ricavatoalla titolarità del soggetto esecutato, che parefrancamente eccessiva e ben poco sostenibile (an-corché probabilmente assai gradita a ispiratori edartefici delle plurime novelle), quand’anche si vi-ri, come pare ora necessario, verso un’efficaciameramente endoprocessuale del giudicato sull’op-posizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualeche sia il modo e il tempo di sua proposizione e alpari di tutti gli altri rimedii interni al processoesecutivo, ivi inclusi i provvedimenti sulle con-troversie distributive ed anche a seguito di oppo-sizione agli atti (16). Preclusa l’opposizione all’e-secuzione dopo l’ordinanza di vendita, le conte-stazioni in sede distributiva ex art. 512 c.p.c. fun-gono da “valvola di sicurezza” del sistema, a mo’di opposizioni tardive poste a disposizione del de-bitore (o del terzo proprietario soggetto all’espro-priazione) per contestare an o quantum dei crediticoncorrenti, nessuno escluso.

Le modifiche all’art. 2929 bis c.c.sull’espropriazione di beni immobili o dibeni mobili iscritti in pubblici registri,oggetto di vincoli di indisponibilità o dialienazioni a titolo gratuito (17)

Dell’art. 2929 bis c.c. abbiamo già lungamente par-lato nel precedente contributo, cui è d’uopo perbrevità rinviare (18).Le modifiche e le aggiunte introdotte in sede diconversione in L. (n. 119/2016) del D.L. in esamesi limitano a esplicitare regole già agevolmenteevincibili dai principii e dal sistema, se di questi sisapesse e volesse tener debito conto, in ossequio al-l’aurea regola del “rasoio di Occam”, anziché ado-perare formule ridondanti per ripetere nozioni econcetti assolutamente scontati.Il nuovo comma 2 dell’art. 2929 bis c.c. - oltre a ri-badire che, quando il bene immobile o mobileiscritto in pubblici registri sia stato alienato a unterzo a titolo gratuito, occorre (Deo gratias) seguirele forme dell’espropriazione contro il terzo proprie-tario, coinvolgendo l’acquirente sin dalla notificadel precetto, ivi identificando con esattezza il beneche il creditore (leggasi, la banca che facilmente èdotata o rapidamente si dota di titoli esecutivi stra-giudiziali o giudiziali) intende pignorare e assogget-tandolo all’espropriazione forzata accanto al debi-tore esecutato ex artt. 602 ss. c.p.c. - chiarisce cheil creditore dell’alienante, che ha proceduto a tra-scrivere il proprio pignoramento ad effetti non sol-tanto conservativi, ma anche revocatori dell’attodi alienazione in suo danno, è preferito ai creditori

(15) Sul quale v., criticamente e per tutti, Luiso, Diritto pro-cessuale civile, III, Milano, 2015, 184 ss.; favorevoli invece allastabilità del riparto sono Capponi, Manuale di diritto dell’esecu-zione civile, Torino, 2016, 368 ss. nonché, di recente, Vincre,La stabilità della distribuzione e l’irripetibilità del “distribuito” nel-l’espropriazione, in Riv. esec. forz., 2015, 102 ss. e Nascosi,Note sulla stabilità della distribuzione della somma ricavata insede di espropriazione forzata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011,533 ss., dove ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.In giurisprudenza v., ex plurimis, Cass. 18 agosto 2011, n.17371, in Riv. esec. forz., 2012, 189, secondo cui il provvedi-mento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo,per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato,è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusu-ra di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte asalvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qual-siasi sua revocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di le-galità per la soluzione di eventuali contrasti, all’interno del pro-cesso esecutivo; ne consegue che il soggetto espropriato nonpuò esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzioneforzata, l’azione di ripetizione di indebito contro il creditoreprocedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quan-to costui abbia riscosso, sul presupposto dell’illegittimità permotivi sostanziali dell’esecuzione forzata.

(16) Cfr. Vincre, Profili delle controversie cit., 64 ss.; Nascosi,Contributo allo studio della distribuzione della somma ricavata

nei procedimenti di espropriazione forzata, Napoli, 2013; non-ché, si vis, Tedoldi, L’oggetto, loc. cit. Contra Capponi, Manua-le cit., 357 ss.; Carratta, Le controversie in sede distributiva fra“diritto al concorso” e “sostanza” delle ragioni creditorie, in que-sta Rivista, 2009, 559 ss.; Id., Distribuzione del ricavato, in Enc.giur., XVIII, Roma, 2009.

(17) Le modifiche all’art. 2929 bis c.c. sono state introdottedalla L. n. 119/2016 di conversione del D.L. n. 59/2016, senzaalcuna disciplina transitoria: deve perciò ritenersi che le stessevigano dal 3 luglio 2016 e si applichino alle procedure esecuti-ve iniziate successivamente a tale data, così come l’art. 2929bis c.c., nel testo introdotto con D.L. n. 83/2015, è applicabilealle procedure esecutive iniziate successivamente al 27 giugno2015. Peraltro, le modifiche che verremo esaminando dettanoregole già anteriormente desumibili dal sistema, avendo valen-za non innovativa.

(18) Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata neld.l. 83/2015... in attesa della prossima puntata, in questa Rivi-sta, 2016, 2, 155 ss. Sull’art. 2929 bis c.c. prima dell’ultima no-vella v. Proto Pisani, Profili processuali dell’art. 2929 bis c.c., inForo it., 2016, V, 136 ss.; Oberto, La revocatoria degli atti a tito-lo gratuito ex art. 2929 bis c.c. Dalla pauliana alla ‘renziana’?,Torino, 2015; Violante, L’esecuzione forzata senza revocatoria dicui all’art. 2929 bis c.c. introdotto con il d.l. 27 giugno 2015, n.83, conv. con modif. dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, in Riv. esec.forz., 2015, 588 ss.

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personali dell’acquirente, ovviamente purché que-sti non abbiano nel frattempo compiuto trascrizio-ni o iscrizioni anteriori alla trascrizione del pigno-ramento revocatorio effettuata dal creditore dell’a-lienante. Il che pareva naturale anche prima, giu-sta la disciplina generale sulle trascrizioni in pub-blici registri (art. 2644 c.c.) e se sol si consideral’effetto modificativo del regime dell’atto cagionatodalla trascrizione nei pubblici registri di codesto pi-gnoramento revocatorio. Anzi oggidì, di fronte alnuovo dettato del comma 2 dell’art. 2929 bis c.c.che il legislatore ha voluto esplicare e chiarire (sifa per dire), potrebbe sorgere il dubbio se di analo-ga prelazione possano giovarsi anche gli altri credi-tori dell’alienante, intervenuti nell’espropriazioneforzata entro un anno dall’atto dispositivo, comeprevede, sol poche righe prima, l’ultima frase delcomma 1 del medesimo articolo. Prelazione che,sempre secondo i principii obliterati dal conditor,va pleno iure riconosciuta anche a questi, stante l’i-nefficacia dell’atto di alienazione a titolo gratuitoprovocata dalla trascrizione del pignoramento avantaggio non solo del creditore che l’abbia pro-mosso (come avviene invece per l’actio pauliana dicui all’art. 2901 c.c.), ma di tutti creditori che in-tendano giovarsene, coniugandosi in questa formadi pignoramento i vantaggi del vincolo “a porteaperte”, cioè a disposizione di creditori anche di-versi da quello procedente, con gli effetti revocato-ri e, così, modificativi del regime dell’atto, proma-nanti dalla trascrizione del pignoramento nei pub-blici registri. Un sincretico connubio tra atto ese-cutivo, trascrizione ed efficacia revocatoria che sispera non generi mostri e mostriciattoli, come nel-la celebre acquaforte di Francisco Goya intitolata“El sueño de la razón produce monstruos”.Eguale sorte d’inefficacia relativa subiscono - nonv’era dubbio neppure prima della modifica - i dirit-ti reali minori di cui all’art. 2812, comma 1, c.c.(servitù, usufrutto, uso e abitazione), riservati o co-stituiti sempre con atto a titolo gratuito e travoltianch’essi dalla trascrizione del pignoramento revo-catorio, quando ricorrano le condizioni di cui al-l’art. 2929 bis c.c.: il bene dovrà andar subastatocome libero. Ed è sempre un’ovvietà ricordare chei titolari dei diritti reali minori costituiti gratiis etamore Dei, non potendoli opporre al creditore cheabbia legittimamente trascritto il pignoramento re-vocatorio ex art. 2929 bis c.c. (né ai creditori del-l’alienante intervenuti alle condizioni previste nel

comma 1 del medesimo articolo) e subendo l’estin-zione dei loro diritti con la vendita o l’assegnazioneforzata del bene, potranno rifarsi unicamente sul ri-cavato, ove mai capiente rispetto alla previa soddi-sfazione di quei creditori (evenienza questa semprepiù rara e meramente teorica ormai), con prevalen-za soltanto rispetto ai creditori personali dell’acqui-rente del bene che, com’è naturale, hanno diritto asoddisfarsi sul ricavato dalla vendita forzata del be-ne per come questo è stato acquistato dal loro de-bitore, id est gravato, a seconda dei casi, da servitù,usufrutto, uso o abitazione.Nulla insomma che non fosse ricavabile dai princi-pii. Mentre è appena il caso di notare che l’asse-gnazione della casa familiare a coniuge separato odivorziato non soltanto è un diritto personale digodimento non assimilabile ai suddetti diritti realiminori, ma non deriva mai da un atto a titolo gra-tuito: talché contro questa non potrà punto ado-prarsi il pignoramento revocatorio ex art. 2929 bisc.c., bensì unicamente l’actio pauliana ex art. 2901c.c. o l’opposizione di terzo revocatoria ex art. 404,comma 2, c.p.c. (a seconda che l’assegnazione deri-vi da un accordo tra i coniugi a seguito di negozia-zione assistita da avvocati o da un provvedimentogiudiziario, non importa se di volontaria giurisdi-zione, come la separazione consensuale, o di giuri-sdizione contenziosa), con l’onere per i creditori didimostrare la collusione del debitore e del coniugeassegnatario per frodare le loro ragioni, non senzatener conto della condizione dei figli, minori omaggiorenni, a protezione dei quali l’assegnazionedella casa familiare è concepita e dettata ex art.337 sexies c.c.Anche il comma 3 dell’art. 2929 bis c.c. altro nonfa che ribadire e chiarire l’ovvio: cioè che debitoreesecutato e terzo proprietario possono valersi dei ri-medii oppositivi di cui agli artt. 615 ss. c.p.c., inbase alla rispettiva sfera di applicazione, e segnata-mente dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615c.p.c., quando intendano contestare il diritto a pro-cedere con pignoramento revocatorio, non solo perinsussistenza del credito o del titolo esecutivo (chesono le più classiche ragioni oppositive) o per im-pignorabilità del bene, ma anche per difetto deipresupposti specificamente previsti dall’art. 2929bis c.c. per la produzione degli effetti revocatorii oper mancanza di pregiudizio alle ragioni creditorieo per inscientia damni da parte del debitore. Già al-trove (19) ricordavamo che il nuovo art. 2929 bis

(19) V. Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nelD.L. n. 83/2015, cit., 155 ss.

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c.c. vuol render superflue le azioni revocatorieex art. 2901, n. 1, c.c. (sempre secondo la modernafilosofia, per cui il processo di cognizione è “un lus-so che non ci possiamo permettere”: meglio oggi-giorno decidere le liti con il lancio della moneta,come facevano i Turchi descritti dal Guicciardini,o con il getto dei dadi, come soleva fare il miticogiudice Bridoye, partorito dalla pantagruelica fan-tasia di Rabelais), allorché l’atto dispositivo del de-bitore riesca inficiato da evidentissima scientia dam-ni: una scientia praticamente in re ipsa, che producenon tanto un’inversione dell’onere della prova (20)- sub specie di assenza di pregiudizio per le ragionidel creditore (cioè dell’oggetto della rappresenta-zione mentale) più che di inscientia di un tal pre-giudizio in mente debitoris, bastando anche solo undeterioramento qualitativo del patrimonio posto agaranzia delle obbligazioni di cui questi debba ri-spondere (21) - quanto un’inversione dell’onere dipromuovere il giudizio di cognizione, affidato nonpiù, appunto, all’iniziativa del creditore medianteactio pauliana, bensì a quella del debitore esecutatoo del terzo acquirente a titolo gratuito del bene,mercé opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.(ovvero, per i vizii unicamente formali della proce-dura, da far valere con opposizione agli atti esecuti-vi ex art. 617 c.p.c.), mai invece mediante opposi-zione di terzo ex art. 619 c.p.c., essendo l’acquiren-te a titolo gratuito parte necessaria nell’espropria-zione forzata, che deve svolgersi anche contro ilterzo proprietario a norma degli artt. 602 ss. c.p.c.,come risulta dallo stesso comma 2 dell’art. 2929 bisc.c. (22).Naturalmente, anche per la formula del pignora-mento revocatorio ex art. 2929 bis c.c. e per l’oppo-sizione all’esecuzione intrapresa mediante pignora-mento revocatorio varranno d’ora innanzi la bar-riera preclusiva posta dall’art. 615, comma 2, c.p.c.in coincidenza con l’ordinanza che dispone la ven-

dita o l’assegnazione forzata e la corrispondente av-vertenza da inserire nell’atto di pignoramentoex art. 492, comma 3 (ultima frase), c.p.c.: dopoquel momento né il debitore esecutato né il terzoacquirente a titolo gratuito potranno più opporrealcunché né più arrestare la procedura di vendita(o di assegnazione forzata) ormai avviatasi. Né, atenore del comma 3 dell’art. 2929 bis c.c., essi po-tranno far valere l’insussistenza dei presupposti delpignoramento revocatorio mediante opposizione insede distributiva ex art. 512 c.p.c. (norma ivi nonrichiamata), che resta invece proponibile quandodebitore o terzo soggetto all’esecuzione contestinoan o quantum dei crediti concorrenti, a guisa di op-posizione tardiva all’esecuzione, come si diceva nelprecedente paragrafo. Vigilantibus non dormientibusiura succurunt: quando non ricorrano i requisitiprevisti dall’art. 2929 bis c.c., debitore e acquirentedebbono affrettarsi a proporre opposizione primache venga emessa dal g.e. l’ordinanza che disponela vendita o saranno costretti a tacere per sempre,subendo ad un tempo l’inefficacia dell’atto di ac-quisto e l’espropriazione forzata del bene.L’ultimo comma aggiunto all’art. 2929 bis c.c. è de-gno del Jacques de La Palice: quando l’acquirentedal debitore a titolo gratuito abbia ceduto il bene aun terzo a titolo oneroso, l’acquisto di tale ultimoavente causa prevale sul pignoramento revocatoriodi cui andiamo parlando, salvo che questo non siastato trascritto nei registri immobiliari prima del-l’acquisto oneroso del terzo. Nulla che non derivigià dalla disciplina generale sulla trascrizione degliatti nei pubblici registri e dalla prevalenza dellatrascrizione anteriore su quelle successive, ancor-ché riferibili ad atti anteriormente compiuti, a nor-ma dell’art. 2644 c.c.

(20) Così, invece, la Relazione al d.d.l. di conversione delD.L. n. 83/2015.

(21) Cfr., ex multis, Cass. 9 febbraio 2012, n. 1896; Cass. 29aprile 2009, n. 10052; Cass. 17 gennaio 2007, n. 966.

(22) Nella Relazione al d.d.l. di conversione del D.L. n.83/2015 si rinviene, per vero, qualche inesattezza: “L’azioneesecutiva si svolge contro il debitore, se i beni sono tuttora alui appartenenti (ad esempio fondo patrimoniale, trust auto-di-chiarato), o nei confronti del terzo proprietario, se con l’atto di-spositivo o di vincolo o in esecuzione dell’atto stesso il benepignorato è stato trasferito, assegnato o conferito a personadiversa dal debitore-disponente. La presunzione di inefficaciadell’atto programmatico, costitutivo del vincolo, si estende al-l’atto esecutivo. Anche in tal caso, è trasparente l’identità tragli effetti della norma e quello che si verificherebbe se il credi-tore avesse ottenuto una sentenza di revoca ex articolo 2901.La cognizione sulla domanda revocatoria in forma esecutiva è

recuperata a posteriori tramite opposizione all’esecuzione, daproporre nelle forme di cui all’articolo 615 o 619 del codice diprocedura civile. Il tema dell’opposizione verte sull’irrevocabili-tà dell’atto, la quale implica l’impignorabilità dei beni se l’attorevocabile consiste in un vincolo di indisponibilità del tipo delfondo patrimoniale o trust auto-dichiarato, ovvero la non sog-gezione del terzo proprietario all’azione esecutiva (e quindi, an-che in tal caso, un’impignorabilità lato sensu) se l’atto revoca-bile consiste in un atto di alienazione o ha dato luogo a un tra-passo di proprietà a un terzo (ad esempio trustee). Poiché sonoinefficaci in pregiudizio soltanto atti gratuiti e soltanto nei con-fronti di creditori anteriori, il tema di prova è estremamentesemplificato e si articola su questi due punti: 1) pregiudiziodell’atto (eventus damni) per le ragioni dei creditori; 2) consa-pevolezza del pregiudizio da parte del debitore (scientia frau-dis). Coerentemente con la presunzione di frode, è previstal’inversione dell’onere della prova”.

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1338 il Corriere giuridico 11/2016

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Il custode come ufficiale giudiziarioe agente immobiliare (art. 560 c.p.c.) (23)

Vuotate le casse erariali e indebitato sino a invero-simile soglia, che viaggia a vele spiegate verso il re-cord del 135% del PIL, l’ormai esausto apparatostatale riduce i servizi, aumenta i costi a carico delcontribuente (per esorbitante pressione fiscale,spesso celata nelle pieghe dei tributi indiretti, diquelli locali, dei contributi previdenziali e assisten-ziali e delle accise), privatizza ed esternalizza sem-pre più le proprie funzioni essenziali, persino quellaiconograficamente simboleggiata dalla spada dellagiustizia: la forza esecutiva, che legittimamente puòinvadere la sfera del singolo e di cui lo Stato ha edeve detenere ancestrale e indeclinabile monopo-lio, onde garantire la tenuta della società mercé di-vieto di autodifesa e della ragion fattasi, giusta l’o-riginario pactum societatis ormai in brandelli.Così, senza pensare alla gravità di quel ha scritto ea conferma di come (pre)potenze degne dell’AncienRégime siano oggi riapparse come fantasmi in altrevesti, informatiche e finanziarie, ancor più insidio-se e perniciose di prima, il superficiale e spicciopragmatismo efficientistico del legislatore ha pen-sato bene di esonerare il custode, un privato incari-cato di pubbliche funzioni in occasionali fogge diausiliario del g.e. (24), dal seguire le forme dell’ese-cuzione forzata per rilascio (artt. 605 ss. c.p.c.), on-de liberare direttamente e senza mediazioni l’im-mobile pignorato, come era sinora previsto con di-sposizione che fu oggetto di intervento già nel2005-2006, senza spingersi allora sino a sancire l’i-naudito approdo cui oggi siamo costretti ad assiste-

re. L’ensemble cacofonico che ne risulta è, a parernostro, per più aspetti incostituzionale, ammesso enon concesso che dei principii della Costituzioneinteressi ancora a qualcuno, facendone il Levia-than quotidiano strame e ambendo ora ad apporviil definitivo suggello tecnocratico, finanziario edoligarchico (i tre attributi formano ormai un’in-scindibile crasi) con la riforma costituzionale del2016.Ai sensi del novellato comma 3 dell’art. 560 c.p.c.il g.e. dispone, con provvedimento impugnabilemediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617c.p.c., la liberazione dell’immobile pignorato senzaoneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acqui-rente, quando non ritiene di autorizzare il debitorea continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stes-so, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se con-cessa in precedenza, ovvero quando provvede al-l’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile.Fin qui l’unica novità è quella di aver assoggettatoespressamente l’ordine di liberazione al rimediodell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617c.p.c., come ogni altro atto del g.e.: il pregresso re-gime di non impugnabilità era già apparso, ai più ealla stessa giurisprudenza (25), incompatibile conle garanzie del giusto processo esecutivo, che ne-cessariamente vuol sottoposto a controllo di legitti-mità ogni atto giudiziario, ivi inclusi gli atti tuttidel processo esecutivo, proprio a tutela delle prero-gative del singolo che subisca gli effetti del provve-dimento.I problemi vengono appena appresso, nell’ultimoperiodo del novellato comma 3, che assoggetta an-

(23) La disciplina transitoria delle modifiche all’art. 560c.p.c. è un autentico rebus:

il nuovo comma 3, che innovativamente impone un brevetermine per l’opposizione agli atti esecutivi del terzo detentoredell’immobile che ritenga di vantare un titulus detinendi velpossidendi opponibile alla procedura, è stato introdotto con laL. n. 119/2016 di conversione, senza alcuna norma transitoria,entrando così in vigore dal 3 luglio 2016;

il nuovo comma 4, che esenta il custode dall’osservanzadelle forme dell’esecuzione in forma specifica per rilascio diimmobile onde eseguire l’ordine di liberazione impartito dalg.e. a norma del comma 4 e disciplina lo “smaltimento” deibeni mobili di proprietà del debitore o di terzi rinvenuti nell’im-mobile liberato, è stato introdotto con il D.L. n. 59/2016 e, aisensi del cui art. 4, comma 4, si applica agli ordini di liberazio-ne disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espro-priazione immobiliare, successivamente al decorso del terminedi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione n. 119/2016, cioè a partire dal 2 agosto 2016 (sal-va, Deo gratias, la sospensione feriale dei termini sino al 31agosto 2016);

la richiesta di visita dei soggetti interessati all’acquisto me-diante modalità telematiche, quale disciplinata nell’ultimocomma (quarto periodo) dell’art. 560 c.p.c., da formularsiesclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche,

prenderà effetto a decorrere dal novantesimo giorno successi-vo alla pubblicazione in G.U. del decreto del Ministro della giu-stizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, con il quale è accer-tata la piena funzionalità del portale delle vendite pubblicheprevisto dall’art. 161 quater disp. att. c.p.c.

(24) Sul ruolo del custode di immobile pignorato v., in moti-vazione, Cass., SS.UU., 16 maggio 2013, n. 11830, in Riv. dir.proc., 2014, 513, con nota di Vanz, Rinnovazione tacita del con-tratto di locazione in pendenza di esecuzione forzata ed inciden-za dell’autorizzazione giudiziale al rinnovo; in Giur. it., 2014, 315(m), con nota di Ronco, Rinnovo della locazione nel corso del-l’esecuzione per espropriazione immobiliare; in Riv. esec. forz.,2014, 127, con nota di Cerrato, Le sezioni unite si pronuncianosulla “necessità” o “superfluità” dell’autorizzazione da parte delgiudice dell’esecuzione ex art. 560, 2° comma, c.p.c., ai fini del-la rinnovazione tacita alla prima scadenza del contratto di loca-zione non abitativa di immobile pignorato; e in Foro it., 2015, I,3607.

(25) V. Cass. 17 dicembre 2010, n. 25654, in Riv. dir. proc.,2011, 1262, con nota di Vincre, L’ordine di liberazione dell’im-mobile pignorato: legittimazione passiva e rimedi, e in Foro it.,2011, I, 3390, con nota di Cavuoto, Sull’impugnazione dell’ordi-ne di liberazione dell’immobile pignorato. Cfr. inoltre Vanz, inSaletti - Vanz - Vincre, op. cit., 216 s., dove ulteriori richiami.

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il Corriere giuridico 11/2016 1339

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che il terzo, che vanti la titolarità di un diritto digodimento del bene opponibile alla procedura, al-l’onere dell’opposizione agli atti esecutivi ex art.617, comma 2, c.p.c. entro il termine perentorio diventi giorni, decorrenti dal giorno in cui si è perfe-zionata nei suoi confronti la notificazione del prov-vedimento; mentre l’incipit del nuovo comma 4dell’art. 560 c.p.c., per completare l’opera prava,ha cura di aggiungere che il provvedimento di libe-razione dell’immobile è attuato dal custode secon-do le disposizioni del g.e., senza l’osservanza delleformalità di cui agli artt. 605 ss. c.p.c., anche suc-cessivamente alla pronuncia del decreto di trasferi-mento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’asse-gnatario (sempre a spese della procedura), salvoche questi non lo esentino. Chiude il cerchio unadisposizione, che riserva al g.e. il potere di valersidella forza pubblica e di nominare altri ausiliari delcustode (il fabbro, l’assistente sociale, il medico le-gale, la protezione animali, e via dicendo), ai sensidell’art. 68 c.p.c., ben sapendosi che la riserva delpotere al g.e. è pura fictio, dacché questi farà sem-pre e soltanto quel che il custode, suo ausiliario, se-lettivamente riferisce e chiede.Non si avvede il conditor legum che il terzo “titolaredi un diritto di godimento del bene opponibile allaprocedura” - ad es., il conduttore dell’immobile ilcui contratto di locazione risponda ai requisiti pre-scritti dall’art. 2923 c.c., oppure i titolari di usu-frutto, uso, abitazione o il coniuge separato o di-vorziato assegnatario della casa coniugale, in forzadi provvedimento trascritto in data anteriore al pi-gnoramento - non è parte dell’espropriazione forza-ta immobiliare e ha tutto il sacrosanto diritto che

siano osservate nei suoi confronti le forme e le ga-ranzie dell’esecuzione in forma specifica per rilasciod’immobile, come ha ogni sacrosanto diritto di re-sistere al rilascio proponendo opposizione all’esecu-zione ex art. 615 c.p.c., egli essendo soggetto passi-vo di quello che semplicisticamente è chiamato or-dine di liberazione dell’immobile e della inerenteattuazione coattiva (26), non certo l’opposizioneagli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. entro bre-ve termine, come incongruamente impone ora l’ul-timo periodo del comma 3 dell’art. 560 c.p.c., pari-ficando il terzo detentore del bene al debitore ese-cutato o al terzo proprietario soggetto all’espropria-zione (27).Vi è in questa indebita parificazione un’intollerabi-le anomalia, che appare contraria al principio diragionevolezza (art. 3 Cost.), il quale vuol trattatediversamente situazioni dissimili come quella delterzo detentore rispetto all’esecutato, nonché al di-ritto di difesa e alla tutela giurisdizionale (art. 24,commi 1 e 2, Cost.): il titolare di un diritto di go-dimento opponibile alla procedura, non essendoparte del processo esecutivo, deve poter godere ditutte le garanzie date dall’esecuzione forzata per ri-lascio e dal sistema delle opposizioni a questa, sen-za esser costretto a entrare nel “calderone” dell’e-spropriazione immobiliare, né aver a che fare congli ausiliari e con le parti di questa. La proceduraesecutiva promossa contro il detentore del beneimmobile per ottenerne il rilascio è affatto diversada quella di espropriazione forzata: è costituzional-mente illegittimo astringere il terzo detentore a su-bire l’attuazione dell’ordine di liberazione, dato dalg.e. dell’espropriazione forzata cui egli è estraneo,

(26) V., per tutte, Cass. 13 febbraio 2015, n. 2855, secondocui, nell’esecuzione forzata per rilascio, “legittimato passivodell’azione esecutiva è colui che si trova ad occupare il beneoggetto dell’esecuzione; pertanto, qualora sia stato disposto ilrilascio dell’immobile detenuto dal convenuto, il titolo può es-sere eseguito dall’attore anche nei confronti del terzo occu-pante abusivo, il quale potrà fare valere eventualmente le pro-prie ragioni ai sensi dell’articolo 615 c.p.c. se sostiene di dete-nere l’immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pre-giudicato da detta sentenza; o ai sensi dell’articolo 404 c.p.c.,comma 2, se invece sostiene la derivazione del suo titolo daquello del convenuto ed essere la sentenza frutto di collusionetra le parti. Costituisce titolo autonomo il diritto di proprietàdel terzo qualora l’esecuzione per rilascio si fondi su una sen-tenza che abbia sancito l’obbligo di restituzione del bene a se-guito dell’annullamento o risoluzione o cessazione di un rap-porto contrattuale cui il terzo, che si qualifica proprietario delbene, sia rimasto del tutto estraneo. Si intende con ciò fare ri-ferimento all’eventualità che il terzo, dal quale si pretende il ri-lascio del bene, non assuma che il suo diritto di proprietà suquest’ultimo sia derivato da uno dei soggetti di quel rapportocontrattuale. La rivendicazione della proprietà acquisita perusucapione è paradigmatica di tale situazione, essendo l’ac-

quisto a titolo originario, quindi per definizione - contrariamen-te a quanto si sostiene col terzo motivo del ricorso - mai deri-vato da alcun dante causa. In conclusione, va affermato chequalora con sentenza passata in giudicato sia stato disposto ilrilascio dell’immobile detenuto dal convenuto in forza di unrapporto contrattuale, specificamente di un contratto di como-dato, il titolo costituito dalla sentenza di condanna alla restitu-zione può essere eseguito dall’attore anche nei confronti delterzo occupante l’immobile da rilasciare. Quest’ultimo è am-messo a far valere le proprie ragioni ai sensi dell’articolo 615c.p.c. se sostiene di possedere immobile in virtù di un titoloautonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza, speci-ficamente per averne acquistato la proprietà per usucapione”.Cfr. anche Cass. 12 gennaio 2011, n. 517, nonché Cass. 17settembre 2003, n. 13664, per la quale nell’esecuzione forzatadiretta non è ammessa l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.,sicché il terzo detentore dell’immobile sottoposto a rilascio de-ve ritenersi legittimato a proporre opposizione all’esecuzioneove voglia porre in discussione il diritto del creditore di esperi-re l’azione esecutiva in pregiudizio del suo anteriore diritto digodimento sul bene.

(27) V. per analoghe critiche Vanz, in Saletti - Vanz - Vincre,op. cit., 217 s., dove ulteriori richiami.

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1340 il Corriere giuridico 11/2016

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per mano di un privato custode (sic!), anziché del-l’organo esecutivo par excellence, l’ufficiale giudizia-rio, seguendo le forme di cui agli artt. 605 ss.c.p.c., previa notifica del precetto per rilascio edell’avviso di sloggio; ed è ancor più costituzional-mente illegittimo accordargli il solo rimedio del-l’opposizione agli atti esecutivi, da proporre al g.e.dell’espropriazione forzata (anziché al g.e. dell’ese-cuzione per rilascio di immobile), in unico gradoed entro breve termine perentorio, pena la cancel-lazione del suo diritto, pur considerato dallo stessocomma 3 dell’art. 560 c.p.c. “opponibile alla proce-dura”.Il Leviathan prosegue imperterrito ad abbattereforme processuali e garanzie: persino l’esecuzioneforzata viene consegnata alle mani dei privati(“outsourcing” proclama la neolingua aziendalisti-ca), mediante deleghe a professionisti o a commis-sionari esterni all’apparato giurisdizionale e a cu-stodi investiti di poteri di polizia, di cui non osia-mo pensare quale uso possano fare al di fuori diquella sacra cittadella della giustizia che, dilaniatae ridotta in macerie, non riesce e non tenta neppu-re più di por freno agli istinti dell’homo homini lu-pus, dimentica della funzione essenziale e pacifica-trice dello Stato.Quando nell’immobile rilasciato il custode rinven-ga beni mobili o altre carabattole dell’esecutato,che non debbano essere consegnati al custode me-desimo in quanto oggetto di pignoramento unita-mente all’immobile (secondo assai rara evenienza,pur contemplata dall’art. 556 c.p.c.), ovvero docu-menti inerenti allo (28) svolgimento di attività im-prenditoriale o professionale del debitore medesi-mo o di un terzo, il custode intima alla parte tenu-ta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi ri-sultino appartenere di asportarli, assegnando untermine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi diurgenza. L’intimazione è fatta a verbale ovvero, sel’intimato non è presente, mediante atto notificatoa cura del custode nei modi prescritti. Qualora l’a-sporto dei beni mobili non sia eseguito entro il ter-mine assegnato, i beni o i documenti sono conside-rati abbandonati e il custode, salvo diversa disposi-

zione del g.e., ne dispone lo smaltimento o la di-struzione, a guisa di res derelictaeQuesto è ciò che prevede la seconda parte dell’in-terminabile comma 3 dell’art. 560 c.p.c., ad instardi quel che è dettato nell’art. 609 c.p.c., quando siseguano le formalità dell’esecuzione forzata per rila-scio di immobile e in questo siano rinvenuti benimobili o documenti appartenenti al debitore o aterzi, ma con soluzione oltremodo spiccia e desti-nazione dei beni al puro e semplice smaltimento oalla distruzione, laddove l’art. 609 c.p.c., prima ditrattar la roba altrui qual res derelicta, adotta mag-giori cautele (ancorché un po’ complicate e farragi-nose), imponendone la rigorosa osservanza tanto alcreditore quanto all’ufficiale giudiziario procedential rilascio (29). Il custode, trasformato per legge inun piccolo autocrate abilitato a eseguire manu mili-tari contro chiunque la liberazione coattiva dell’im-mobile pignorato, è invece esonerato da ogni cau-tela: invita il proprietario all’asporto e, se questonon vi provvede entro breve termine, consegnatutto a un robivecchi di sua conoscenza, che si fre-gherà le mani per molti ottimi affari o, osiamo ap-pena pensarlo, tratterrà per sé quel che più gli ag-grada, essendo una res derelicta, non più apparte-nente a chicchessia.La seconda faccia di questo Giano bifronte, qual èil custode dell’immobile pignorato, è quella di unagente immobiliare, che vuol vendere il bene nelminor tempo e al miglior prezzo. A lui, che spessocoincide con il professionista delegato alla vendita,debbono rivolgersi fiduciosi gli interessati all’acqui-sto che intendano visitarlo, avendo appreso dalportale delle vendite pubbliche (quando sarà attivoe a regime) o per altre vie delle caratteristiche edel prezzo del bene immobile staggito. L’ultimocomma dell’art. 560 c.p.c. prevede che gli interes-sati a presentare l’offerta di acquisto abbiano dirit-to a esaminare i beni immobili entro quindici gior-ni dalla richiesta. La richiesta degli interessati an-drà formulata mediante il portale delle venditepubbliche, una volta che questo sia entrato in vi-gore (30) (prima di allora ogni altro mezzo di co-municazione della richiesta è ovviamente ammes-so), e non può essere resa nota a persona diversa

(28) Lo sgrammaticato conditor legum, ormai inguaribil-mente affetto da puro gergo burocratese e aziendalistico, trat-ta il verbo “inerire” come se fosse transitivo, facendolo seguiredal complemento oggetto (“inerente lo svolgimento...”): pardoveroso emendare almeno quest’orribile scelta ma, ancorpiù, scongiurare che analoga sorte tocchi alla Costituzione re-pubblicana, se non si voglia far la fine di Kurtz in Hearth ofDarkness di Joseph Conrad, che si congeda dal mondo ripe-tendo soltanto: “l’orrore! l’orrore!”.

(29) Cfr. Vanz, in Saletti - Vanz - Vincre, op. cit., 220 e 331ss. nonché, si vis, Tedoldi, Le novità in materia di esecuzioneforzata nel d.l. 132/2014, in questa Rivista, 2015, 3, 409 ss.

(30) Id est, secondo i programmi, al massimo nell’autunnodel 2017, trascorsi novanta giorni dall’attivazione del portalemediante decreto del Ministero della giustizia, da emettere en-tro il 30 giugno 2017, come prevede apposita norma transito-ria.

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dal custode. La disamina dei beni si svolgerà poicon modalità idonee a garantire la riservatezza del-l’identità degli interessati e a impedire che essi ab-biano contatti tra loro, al chiaro scopo di favorireil concorso tra plurime offerte e di evitare accordisottobanco.L’art. 587 c.p.c. altro non fa che richiamare le sudescritte modalità di attuazione dell’ordine di libe-razione dell’immobile ex art. 560, comma 4, c.p.c.,ove mai l’aggiudicatario sia stato immesso nell’an-ticipato possesso dell’immobile staggito e sia so-pravvenuta dichiarazione di decadenza dall’aggiudi-cazione per inadempiente dell’obbligo di pagamen-to del prezzo (31).

Ulteriori novità nelle vendite forzate(artt. 503, 532, 569 e 591 c.p.c.)

Seppellito ancor vivo l’incanto nelle vendite im-mobiliari, il novellato art. 503 c.p.c. ha cura diprecisare che le esequie dovranno celebrarsi ancheper le procedure di vendita mobiliare con incanto,ivi inclusi i beni mobili iscritti in pubblici regi-stri (32): a tanto conduce l’aggiunta apportata alcomma 2 dell’art. 503 c.p.c., in base al quale l’in-canto può essere disposto solo quando il g.e. riten-ga probabile che la vendita con tale modalità abbialuogo ad un prezzo superiore della metà rispetto alvalore del bene, determinato mediante perito anorma dell’art. 568 c.p.c. per i beni immobili non-ché, nel caso di beni mobili, mediante un espertostimatore, nominato ai sensi degli artt. 518 e 540bis c.p.c. Nessun g.e. s’assumerà certo la responsa-bilità di dire che con l’incanto sarà possibile otte-nere uno strepitoso ricavato d’asta, pari a oltre ilcentocinquanta percento del valore di stima (33).Tanto valeva scrivere tout court che la proceduradi vendita con incanto è abrogata.

Per la vendita forzata di beni mobili il novellatoart. 532 c.p.c. ha omesso di sostituire la rubrica,che oggi dovrebbe così suonare per i creditori: “la-sciate ogne speranza, voi ch’intrate”. Il testo del nuo-vo comma 2 dell’art. 532 c.p.c. (34) prevede orache la vendita di beni mobili senza incanto o tra-mite commissionario non possa mai dare luogo apiù di tre esperimenti, con successivi ribassi in mi-sura predeterminata, e che non possa protrarsicomplessivamente per più di un semestre (oltre al-l’eventuale sospensione feriale in agosto, trattando-si di termine processuale), trascorso il quale l’inca-ricato alla vendita deve restituire gli atti alla can-celleria. Quando gli atti sono restituiti, il g.e., senon vi sono istanze di integrazione del pignora-mento a norma dell’art. 540 bis c.p.c., dispone lachiusura anticipata del processo esecutivo, anchequando non sussistano i presupposti di cui all’arti-colo 164 bis disp. att. c.p.c., presumendosi iuris etde iure che non sia più possibile conseguire un ra-gionevole soddisfacimento delle pretese dei credi-tori, anche tenuto conto dei costi necessarii per laprosecuzione della procedura, delle probabilità diliquidazione dei beni e del presumibile valore direalizzo. Il provvedimento è soggetto ad opposizio-ne agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2,c.p.c. (35).Solo un pazzo scriteriato s’azzarderebbe a tentarepignoramenti mobiliari, a meno che non sappia dipoter trovare danari, titoli di credito, azioni, quotesocietarie, gioielli, opere d’arte, mobili antichi,autovetture di lusso o altri valori che, usualmente,il debitore incallito non tiene alla mercé dei credi-tori e che le indagini telematiche ex art. 492 bisc.p.c. difficilmente rinvengono (salvi i casi di auto-vetture e di partecipazioni societarie). Tanto piùpazzo questo creditore dacché una consolidata, esia pur criticabile, giurisprudenza lascia interamen-

(31) La disposizione, introdotta dalla L. n. 119/2016 di con-versione del D.L. n. 59/2016, è priva di disciplina transitoria:sarà dunque applicabile ai provvedimenti di decadenza dell’ag-giudicatario inadempiente e di liberazione del bene immobileanticipatamente consegnato emessi a partire dal 3 luglio2016, conformemente al consueto principio tempus regit ac-tum.

(32) Per la modifica all’art. 503 c.p.c. non è dettata alcunadisciplina transitoria: le condizioni per disporre l’incanto si ap-plicheranno, dunque, alle vendite mobiliari disposte a partiredal 4 maggio 2016, giorno di entrata in vigore del D.L. n.59/2016.

(33) Cfr. Vanz, in Saletti - Vanz - Vincre, op. cit., 83 ss.; non-ché, e sempre si vis, Tedoldi, op. ult. cit., 402 s.

(34) Anche in tal caso, come per l’aggiunta all’art. 503,comma 2, c.p.c., manca ogni disposizione transitoria: i nuovilimiti agli esperimenti di vendita (in numero massimo di tre edentro sei mesi) si applicheranno alle vendite mobiliari disposte

a far tempo dal 4 maggio 2016, data in cui ha preso vigore ilD.L. n. 59/2016.

(35) Sul nuovo art. 532 c.p.c. v. Vincre, in Saletti - Vanz -Vincre, op. cit., 126 ss., dove si propone di parificare il regimedell’estinzione della procedura in caso di mancata integrazionedel pignoramento ex art. 540 bis c.p.c., da pronunciarsi con or-dinanza soggetta a reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c., al re-gime del provvedimento di chiusura dell’espropriazione immo-biliare di cui al novellato art. 532 c.p.c., soggetto ad opposizio-ne agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Sulla chiusura anticipatadell’espropriazione per infruttuosità ex art. 164 bis disp. att.c.p.c. v. Vincre, in Saletti - Vanz - Vincre, op. cit., 371 ss., non-ché, scilicet, Tedoldi, op. ult. cit., 403 s.; in giurisprudenza v.Trib. Como 23 aprile 2015, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I,1038, con nota di Polizzi, L’infruttuosità dell’espropriazione for-zata tra primi chiarimenti operativi e pressanti esigenze di bilan-ciamento; Trib. Roma 1° ottobre 2015, in Foro it., 2016, I,1872, con nota di Desiato, dove ulteriori richiami.

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1342 il Corriere giuridico 11/2016

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te a suo carico le spese della procedura infruttuosa,che debbono trovare necessaria collocazione sul re-lativo ricavato, mai altrove quando ricavato nonsiavi (36): il che aggiunge il danno alla beffardainutilità dell’espropriazione mobiliare sciagurata-mente intrapresa.La novella all’art. 569 c.p.c. sulle vendite immobi-liari ha portata esclusivamente telematica, presup-ponendo uno scenario ben in là da venire, ancor-ché già nel D.L. n. 83/2015 fosse previsto di gene-ralizzare le vendite con siffatte modalità, discipli-nate con apposito decreto ministeriale, da integra-re con il portale delle vendite pubbliche e con iportali dei gestori delle vendite telematiche, iscrittinell’apposito registro istituito presso il Ministerodella giustizia, a norma dell’art. 161 ter disp. att.c.p.c. e del D.M. n. 32/2015 (37). Una volta a regi-me, dunque, con l’ordinanza di vendita il g.e. stabi-lirà, salvo che sia pregiudizievole per gli interessidei creditori o per il sollecito svolgimento dellaprocedura, che il versamento della cauzione, la pre-sentazione delle offerte, lo svolgimento della garatra gli offerenti e l’eventuale incanto (del tutto im-plausibile, stante la condizione prescritta dal già ri-cordato art. 503, comma 2, c.p.c., che farebbe delg.e. un moderno re Mida), nonché il pagamentodel prezzo, siano effettuati con modalità telemati-che, nel rispetto della normativa regolamentare dicui all’art. 161 ter disp. att. c.p.c., cioè secondo leregole tecnico-operative per lo svolgimento dellavendita mediante gara telematica stabilite conD.M., secondo principii di competitività, traspa-

renza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezzae regolarità delle procedure telematiche. Un’aureaaetas telematica, insomma, nella quale potremo fartutto comodamente seduti sulla sdraio en plein air osul divano nel focolare domestico, con pochi im-pulsi digitali, serenamente certi che tutto procedaed avvenga alla stregua dei suddetti principii, interprivatos e nella terra incognita del libero spazio ci-bernetico...Ad evitare che l’immobile staggito si deprezzi ec-cessivamente, il novellato art. 591, comma 2,c.p.c. (38) prevede che, quando vada deserta unaprima procedura di vendita e non vi siano istanzedi assegnazione, il g.e. ne disponga un’altra, sempre(s’intende) con procedura senza incanto, ribassan-do il prezzo di un quarto e facendola eventualmen-te precedere da nuove e più efficaci forme di pub-blicità. Falliti quattro ulteriori esperimenti di ven-dita, potranno esservi ulteriori ribassi sino alla so-glia della metà del valore stimato ex art. 568 c.p.c.:quando neppure questo basti a far vendere l’immo-bile e (diremmo per simmetria) dopo almeno altriquattro esperimenti di vendita, in mancanza diistanze di assegnazione, non resterà che chiudere laprocedura per infruttuosità, a norma dell’art. 164bis disp. att. c.p.c. (39).

L’assegnazione forzata per personada nominare (artt. 588 e 590 bis c.p.c.)

Altre disposizioni dettate a pro delle banche si tro-vano negli artt. 588 e 590 bis c.p.c. (40). Fa ingres-

(36) V., ex multis, Cass. 29 maggio 2003, n. 8634.(37) Il D.M. 26 febbraio 2015, n. 32 (in G.U. 24 marzo 2015,

n. 69), contiene il “Regolamento recante le regole tecniche eoperative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e im-mobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice diprocedura civile, ai sensi dell’articolo 161-ter delle disposizioniper l’attuazione del codice di procedura civile” ed era destina-to ad applicarsi “decorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigo-re” (v. art. 28, comma 1, D.M. cit.), cioè, tenuto conto della va-catio legis ex art. 10 prel. (e se non abbiamo sbagliato i calcoli),a far tempo dall’8 aprile 2016. Nulla però è avvenuto da allora,tant’è che - dopo una proroga al 31 dicembre 2016 del termi-ne già assegnato al responsabile per i sistemi informativi auto-matizzati del Ministero della giustizia per l’adozione delle spe-cifiche tecniche di cui all’art. 161 quater, comma 1, secondoperiodo, disp. att. c.p.c. - lo stesso D.L. n. 59/2016 qui com-mentato ha previsto l’emanazione di un ulteriore decreto delMinistero della giustizia entro il nuovo termine del 30 giugno2017, con il quale venga accertata la piena funzionalità delportale delle vendite pubbliche previsto dall’art. 161 quaterdisp. att. c.p.c.

Le norme che, come il novellato comma 4 dell’art. 569c.p.c., facciano riferimento al portale delle vendite pubbliche,diverranno operative decorsi novanta giorni dalla pubblicazio-ne in G.U. di tale ultimo D.M., cioè presumibilmente non primadell’autunno-inverno del 2017.

(38) Le modifiche hanno preso vigore immediato, il giorno

successivo alla pubblicazione del D.L. n. 59/2016 in G.U., cioèa far tempo dal 4 maggio 2016, ancorché la L. n. 119/2016 diconversione del D.L. in esame abbia elevato da tre a quattrogli esperimenti di vendita, conformandosi a studi statistici dellaBanca d’Italia. La norma transitoria chiarisce che, per il com-puto del numero degli esperimenti di vendita, si tiene contoanche di quelli svolti prima dell’entrata in vigore del D.L. n.59/2016. La norma si collega alla facoltà del creditore (banca-rio, ça va sans dire, nella manifesta intentio conditoris, non es-sendovi peraltro distinzione alcuna tra l’uno e l’altro) di chiede-re l’assegnazione forzata dell’immobile rimasto invenduto, persé o per persona da nominare ex artt. 588 ss. c.p.c., per un va-lore pari all’ultima base d’asta, in esito ai progressivi ribassi esino al limite della metà del valore di stima (sotto questa sogliaè parso iniquo persino al legislatore amorale dei nostri giorni),rivendendolo poi entro il biennio successivo, dopo aver fruitodell’integrale esenzione dall’imposta di registro sul decreto diassegnazione forzata (v. subito nel paragrafo successivo i ne-cessari richiami e i relativi commenti).

(39) Sul quale v. i richiami riportati supra in nota 35. Sull’art.591 c.p.c. v. Vanz, in Saletti - Vanz - Vincre, op. cit., 299 ss.,dove ulteriori riferimenti.

(40) Che si applicano alle istanze di assegnazione presenta-te a partire dal 2 agosto 2016, trentesimo giorno successivoall’entrata in vigore della L. n. 119/2016 di conversione del d.l.in esame.

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so così la nuova figura dell’assegnazione per perso-na da nominare.Scomparse, nei fatti, le offerte agli incanti formula-te per persona da nominare dagli avvocati (ancorchiamati dal codice di rito procuratori legali, scom-parsi dal 1997), a norma degli artt. 579, ultimocomma, e 583 c.p.c., non per abrogazione dellaspecifica norma, ma per “seppellimento ancor vi-vo” della procedura di vendita con incanto (v.l’art. 503 c.p.c., di cui s’è detto nel precedente par.3, non potendosi applicare il meccanismo pro ami-co eligendo alle procedure di vendita senza incanto,anche in ragione dell’efficacia immediata e irrevo-cabile dell’offerta in busta chiusa in queste avanza-ta), il legislatore (bancario) ha pensato di sblocca-re le vendite giudiziarie e, con queste, i crediti “insofferenza” - modernamente detti “crediti deterio-rati”, designati anche, nella neolingua finanziaria,con l’acronimo anglosassone npl (non performingloans) - mediante due misure sinergiche e collegatetra loro: quella fiscale, esentando da imposta di re-gistro i decreti di trasferimento di beni immobili,purché l’acquisto, mediante vendita o assegnazioneforzata, avvenga per destinare il bene a prima casaoppure per rivendita a terzi entro il biennio succes-sivo all’acquisto (v. l’art. 16, D.L. n. 18/2016, con-tenente “Misure urgenti concernenti la riformadelle banche di credito cooperativo, la garanziasulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fi-scale relativo alle procedure di crisi e la gestionecollettiva del risparmio”); quella processuale, con-sentendo al creditore (bancario) di chiedere l’asse-gnazione forzata per sé o per persona da nominare,quando non abbia dato esito la procedura di vendi-ta dell’immobile pignorato, nonostante plurimiesperimenti e ribassi del prezzo: vendita ormai daanni assai ardua per stagnazione completa del mer-cato immobiliare e di quello del credito, e non giàper speciale difetto delle forme processuali, che giàprima del diluvio di modifiche ben erano in gradodi fondare buone prassi, come a suo tempo mostra-rono i paradigmi monzesi e bolognesi (41), confer-mando il motto di Virgilio Andrioli circa la ten-denziale indifferenza delle regole procedurali scritterispetto alle buone o cattive prassi concretamente

adottate; oltre alla crisi, che impedisce o deprimeil prezzo e ritarda la vendita del bene immobile pi-gnorato, gravano sulle procedure spese del più va-rio titolo (peritali, pubblicitarie, per la custodia,per la delega al professionista, di manutenzione econdominiali, per imposte statali e locali sul patri-monio, ecc.), oltremodo onerose e viepiù crescenticon l’andare del tempo.Ogni creditore (per lo più bancario), purché muni-to di titolo esecutivo, può avanzare istanza di asse-gnazione del bene pignorato nel termine (non libe-ro) di dieci giorni prima della data fissata per l’e-sperimento di vendita, al prezzo base stabilito perquesta (che, a norma dell’art. 591 c.p.c., può esserefrutto di precedenti e progressivi ribassi, sino allasoglia minima della metà del valore stimato ex art.568 c.p.c.: v. supra) e, comunque, per un valorenon inferiore alle spese di esecuzione e ai creditiaventi diritti di prelazione anteriori a quello del ri-chiedente ex art. 506, comma 1, c.p.c. (evenienzaquest’ultima quanto mai rara, dacché usualmentela banca che chieda l’assegnazione forzata è titolaredi garanzia ipotecaria di primo grado, rispetto allaquale il valore di assegnazione dell’immobile è, disolito, largamente incapiente). E può farlo ora nonsoltanto pro se, ma anche per persona da nominare:leggasi, per una società di gestione del patrimonioimmobiliare appartenente al medesimo gruppobancario, che possa occuparsi di vendere il beneimmobile più rapidamente e proficuamente sul li-bero mercato ed entro un biennio, per non sconta-re l’imposta di registro non corrisposta sul decretodi trasferimento forzoso, con sanzioni e interessi dimora ex art. 16, comma 2, D.L. n. 18/2016.Ai sensi del nuovo art. 590 bis c.p.c. (42), l’electioamici dovrà avvenire entro cinque giorni da che ilcreditore assegnatario abbia ricevuto notizia delprovvedimento di assegnazione, indicando il nomedel terzo acquirente e depositando la dichiarazionedi voler profittare dell’acquisto, così da renderepossibile l’intestazione del bene direttamente a no-me del terzo. Non occorre, invece, che preesista unmandato in favore del creditore assegnatario, comeè invece prescritto dall’art. 583 c.p.c. (43). La nor-ma non richiede neppure che la firma del terzo sul-

(41) V. Miele, Roda, Fontana, La prassi delle vendite immo-biliari nel tribunale di Monza, in Riv. esec. forz., 2001, 501 ss.;Berti Arnoaldi Veli, Prassi e giurisprudenza del tribunale di Bolo-gna nelle espropriazioni immobiliari; in particolare, il custodegiudiziario e le azioni del legale della custodia finalizzate alla libe-razione del compendio, in Riv. esec. forz., 2003, 59 ss.

(42) Sulla norma v. Vanz, in Saletti - Vanz - Vincre, op. cit.,293 ss., dove più ampia riflessione sulla nuova figura e sui suoirapporti con il contratto per persona da nominare (artt. 1401

ss. c.c.), da cui il legislatore ha preso accuratamente le distan-ze, lasciando ogni obbligo in capo al creditore assegnatario,nel segno della completa estraneità del terzo alla proceduraesecutiva.

(43) Cfr. Di Benedetto, Aggiudicazione ex art. 583 c.p.c. conmandato rilasciato dopo la presentazione dell’istanza di parteci-pazione alla gara (Nota a Trib. Palermo 20 giugno 1991), in Riv.dir. proc., 1992, 996 ss.

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la dichiarazione venga autenticata da pubblico uffi-ciale o raccolta dal cancelliere, visto che il credito-re assegnatario rimane in ogni caso esclusivo desti-natario degli obblighi derivanti dall’assegnazioneda lui richiesta e ottenuta, come precisa il comma2 dello stesso art. 590 bis c.p.c.: i rapporti tra credi-tore assegnatario e terzo nominato rimangonoestranei alla procedura esecutiva, che deve solo oc-cuparsi di trasferire e di far intestare la proprietàdell’immobile al terzo nominato, verificata regola-rità e tempestività dell’electio. Nondimeno, nellaprassi sarà bene richiedere l’autenticazione dellafirma del terzo in calce alla dichiarazione di volerprofittare dell’electio: l’intestazione avverrà a favoredel terzo nominato e l’autenticazione della sua fir-ma mediante pubblico ufficiale (eventualmente an-che dopo l’electio amici, a integrazione e convalidadi questa) è il minimo che possa esigersi per la si-curezza dei traffici immobiliari e delle relative tra-scrizioni.Mancando l’electio o se questa fosse per qualsiasicagione invalida (ad es., perché difetta la dichiara-zione del terzo di voler profittare dell’acquisto),l’assegnazione avverrà a favore del creditore richie-dente.Francamente, di questa assegnazione per personada nominare non si sentiva il bisogno: le società digestione del patrimonio immobiliare appartenentia gruppi bancari ben potevano, come tuttora pos-sono, con maggior trasparenza e secondo effettivi(e non già meramente declamati) principii di com-petitività, partecipare alle procedure di vendita,

anziché attendere il deprezzamento del bene persuccessivi ribassi, per poi aggiudicarselo quali ami-cae del creditore assegnatario.

L’elenco e gli obblighi informativiperiodici dei delegati alle vendite (art. 179ter disp. att. c.p.c. e art. 16 bis, commi 9sexies e septies, D.L. n. 179/2012)

La L. n. 119/2016 di conversione del D.L. n.59/2016 ha integralmente riscritto l’art. 179 terdisp. att. c.p.c. sull’elenco dei professionisti delega-ti alle vendite immobiliari e di beni mobili regi-strati.Trattasi di disposizione regolamentare, scritta inpuro burocratese, che per comodità riportiamo innota (44), ma della cui minuta esegesi facciamograzia al paziente lettore, al pari di altri adminicularegolamentari sugli oneri informativi del delegato,che è appena il caso di ricordare ad finem del pre-sente paragrafo, in uno all’istituzione del registroelettronico delle procedure di espropriazione forza-ta immobiliari, delle procedure d’insolvenza e deglistrumenti di gestione della crisi.Come rivela il richiamo finale agli artt. 13 ss. disp.att. c.p.c., l’emanando D.M. (45) seguirà l’assai po-co felice modello degli albi dei consulenti tecnicid’ufficio, la cui selezione non ha mai dato né dàtutt’oggi risultati apprezzabili, se non addirittura,talvolta, men che commendevoli. Né a presidio ba-sterà imporre nel D.M. a venire requisiti di adegua-ta formazione e l’osservanza dei doveri deontologici

(44) “Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedonoalle operazioni di vendita).

1. Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professioni-sti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottene-re l’iscrizione nell’elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano diaver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con de-creto avente natura non regolamentare del Ministro della giu-stizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di for-mazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell’iscri-zione, sono fissate le modalità per la verifica dell’effettivo as-solvimento degli obblighi formativi e sono individuati il conte-nuto e le modalità di presentazione delle domande.

2. È istituita presso ciascuna corte di appello una commis-sione, la cui composizione è disciplinata dal decreto di cui alprimo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate lemodalità di funzionamento della commissione. L’incarico dicomponente della commissione ha durata triennale, può esse-re rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità oretribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spe-se.

3. La commissione provvede alla tenuta dell’elenco, all’eser-cizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle doman-de di iscrizione e all’adozione dei provvedimenti di cancellazio-ne dall’elenco.

4. La Scuola superiore della magistratura elabora le lineeguida generali per la definizione dei pro-grammi dei corsi di

formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionaleforense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e de-gli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile. La com-missione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche te-nendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui al-l’articolo 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per iquali sia stato revocato l’incarico in una o più procedure ese-cutive.

5. Quando ricorrono speciali ragioni, l’incarico può essereconferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedi-mento di conferimento dell’incarico devono essere analitica-mente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto di-versamente dal presente articolo, si applicano le disposizionidi cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I profes-sionisti cancellati dall’elenco non possono essere reinseriti neltriennio in corso e nel triennio successivo”.

Sulla norma e sul suo regime di operatività v. Saletti, in Sa-letti - Vanz - Vincre, op. cit., 405 ss., dove ulteriori richiami.

(45) Che dovrà essere emanato entro due mesi dal 3 luglio2016; la modifica dovrebbe poi andare a regime entro un annodall’emanazione di codesto D.M.: v. l’art. 5 bis, commi 3 e 5,D.L. n. 59/2016, che contiene una disciplina transitoria presso-ché incomprensibile, ma la cui sintesi parrebbe essere quellatesté sunteggiata.

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che, per vero, già bastevolmente parevano garantitidall’attuale disciplina sui professionisti delegati, at-tinti dal novero delle tradizionali professioni libe-rali (notai, avvocati e commercialisti): il problema,more solito, non sono le norme generali e astratte(in realtà sempre meno), ma la repressione concre-ta, efficace e severa degli eventuali illeciti. Vedre-mo quel che il D.M. detterà, ma l’impressione èche tutto cambi solo in apparenza, affinché “tuttorimanga come è”.Il professionista delegato alle vendite immobiliari(non anche a quelle per beni mobili registrati), en-tro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza divendita, deve depositare in via telematica un rap-porto riepilogativo iniziale delle attività svolte;successivamente, con cadenza semestrale, rapportiriepilogativi periodici e infine, entro dieci giornidalla comunicazione di avvenuta approvazione delprogetto di distribuzione, un rapporto riepilogativofinale, ad instar di quel che è tenuto a fare il cura-tore fallimentare (v. i novellati commi 9 sexies esepties dell’art. 16 bis D.L. n. 179/2012 sul processotelematico) (46): mirabile raggio di luce che pro-meteico conditor ha sottratto agli dei per farne do-no agli operatori della giustizia, che già faticavanoa leggere prima sovrabbondanti masse cartacee, fi-gurarsi ora quantità enormi di files, apribili e con-sultabili soltanto sul monitor di un computer, salvodotarsi comunque di fascicoli a stampa, ormai dif-fusi nella prassi ed eufemisticamente definiti “dicortesia”, moltiplicando gli adempimenti. “Privatiz-zare ed esternalizzare”, recita come un mantra laneolingua aziendalistica e finanziaria.Essendo stato istituito dall’art. 3, D.L. n. 59/2016 il“Registro elettronico delle procedure di espropria-zione forzata immobiliari, delle procedure d’insol-venza e degli strumenti di gestione della crisi”,quando andrà a regime, i rapporti riepilogativi in-formatici depositati dai professionisti saranno ivi

disponibili e consultabili, secondo le regole dettateda tale articolo e dai decreti attuativi a venire.

La distribuzione parziale del ricavato (art.596 c.p.c.) (47)

Sempre al dichiarato scopo di consentire alle ban-che lo “sblocco” (e la cartolarizzazione (48)) deicrediti deteriorati, il conditor introduce all’art. 596c.p.c. la possibilità di distribuzione parziale del (no-vanta per cento del) ricavato, anche quando pen-dano controversie distributive ex art. 512 c.p.c. edanche quando si debba procedere all’accantona-mento a favore di creditori intervenuti, che ancoranon siano muniti di titolo esecutivo: evenienzaquesta statisticamente assai rara, se si consideranola durata pluriennale delle vendite forzate immobi-liari e il termine non superiore a un triennio datoal creditore ex art. 510, comma 3, c.p.c. per munir-si di un titolo esecutivo, quando ne sia ancorasprovvisto e nei circoscritti e residuali casi nei qua-li è ammesso egualmente a intervenire nell’espro-priazione forzata, id est quando sia titolare di prela-zione o abbia ottenuto un sequestro sul bene o siaun imprenditore commerciale, in grado di produrreestratti autentici delle proprie scritture contabili,ai sensi dell’art. 499 c.p.c., avendo il debitore con-testato il suo credito e, in tal modo, impedito il di-ritto a concorrere alla distribuzione del ricava-to (49).Con le modifiche al comma 1 dell’art. 596 c.p.c. siè introdotto il potere del g.e. (recte, oramai, delprofessionista delegato alla vendita) di predisporreun progetto di distribuzione anche parziale a favoredei creditori, fino ad un massimo pari al novantaper cento del ricavato, secondo ponderata valuta-zione, che tenga conto delle somme disponibili edella composizione del ceto creditorio (50). La nor-ma fa il paio con quanto dettato dalla legge falli-mentare, attraverso recenti modifiche, per i ripartiparziali che il curatore ha l’obbligo di effettuare

(46) Manca per questi commi con avverbi numerali latini,dispersi nel marasma legislativo italiano, qualsiasi disciplinatransitoria: i delegati dovranno dunque depositare i rapportiriepilogativi nel fascicolo telematico della procedura a far tem-po dal 4 maggio 2016, ivi incluso il rapporto iniziale quandol’ordinanza di vendita sia stata emessa successivamente a taledata, limitatamente ai rapporti riepilogativi periodici e a quellofinale per le deleghe già in corso.

(47) In mancanza di ogni diversa disciplina transitoria, ilnuovo art. 596 c.p.c. è entrato in vigore in due tempi: il 4 mag-gio 2016 per le modifiche al comma 1 sulla possibilità di distri-buzione parziale del novanta per cento del ricavato; il 3 luglio2016 per il nuovo terzo comma, introdotto dalla L. n. 119/2016di conversione del D.L. n. 59/2016, che disciplina la distribu-zione parziale a fronte di fideiussione bancaria a prima richie-

sta, di cui diremo nel testo.(48) V. anche il D.L. n. 18/2016 che, agli artt. 3 ss., autoriz-

za il Ministero dell’economia e delle finanze a prestare garan-zia dello Stato sulle passività emesse nell’ambito di operazionidi cartolarizzazione ex art. 1, L. n. 130/1999, a fronte della ces-sione da parte di banche e di intermediari finanziari, iscritti al-l’albo di cui all’art. 106 T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e aventi se-de legale in Italia, di crediti pecuniari (compresi i crediti deri-vanti da contratti di leasing) classificati come “sofferenze”.

(49) Cfr. Vincre, Profili delle controversie sulla distribuzionedel ricavato (art. 512 c.p.c.). Processo e giudizio, Padova, 2010,passim; nonché, scilicet, Tedoldi, L’oggetto della domanda diintervento e delle controversie sul riparto nella nuova disciplinadell’espropriazione forzata, in Riv. dir. proc., 2006, 1297 ss.

(50) Cfr. Vincre, in Saletti - Vanz - Vincre, op. cit., 322.

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ogni quattro mesi, a pena di revoca dall’incaricoper giusta causa (cfr. gli artt. 110 e 104 ter, ultimocomma, l.fall., rispettivamente sul piano di ripartoe sul programma di liquidazione, nell’ultima riscrit-tura operata dallo stesso D.L. n. 59/2016, conv.dalla L. n. 119/2016). Tutto serve a smobilizzare li-quidità a pro delle banche, afflitte da abnormi cre-diti “in sofferenza”: correntisti e risparmiatori sof-fron patemi, però, ancora maggiori...Nelle more della conversione in legge è sovvenuto(a banche e banchieri: il conditor esegue prono)che, quando sorgano controversie distributiveex art. 512 c.p.c. e il giudice abbia sospeso il ripartoo quando il creditore sia ancora sprovvisto di un ti-tolo esecutivo e abbia diritto al solo accantona-mento infratriennale ex art. 510, comma 3, c.p.c.,si possa egualmente far luogo a distribuzione, an-che parziale, delle somme ricavate in favore di cre-ditori aventi diritto all’accantonamento ovvero dicreditori i cui crediti costituiscano oggetto di con-troversia distributiva, purché essi presentino una fi-deiussione autonoma, irrevocabile e a prima richie-sta, rilasciata da banche (consorelle, per lo più ap-partenenti al medesimo gruppo della banca credi-trice), società assicuratrici o intermediari finanzia-ri, che svolgono in via esclusiva o prevalente atti-vità di rilascio di garanzie e siano sottoposti a revi-sione contabile da parte di una società di revisione:la garanzia deve essere idonea ad assicurare la resti-tuzione alla procedura delle somme che risultino ri-partite in eccesso, anche in forza di provvedimentiprovvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agliinteressi al tasso applicato dalla Banca CentraleEuropea alle sue più recenti operazioni di rifinan-ziamento principali, a decorrere dal pagamento esino all’effettiva restituzione. La fideiussione èescussa dal custode o dal professionista delegato suautorizzazione del g.e. Possono offrire cauzione an-che i creditori che avrebbero diritto alla distribu-zione delle somme ricavate, nel caso in cui risulti

insussistente, in tutto o in parte, il credito dell’a-vente diritto all’accantonamento ovvero che abbiaformato oggetto di controversia distributiva (51).Il testo del nuovo comma 3 dell’art. 596 c.p.c., purintegrato e parafrasato ut supra per agevolarne unpoco (si spera) la comprensione, ne rende traspa-renti genesi, matrice e scrittura, anche per chi an-cora fingesse di non sapere chi regge la mano delconditor legum Gli è che oltremodo complessa, di-sagevole e rischiosa per gli organi della procedurapotrebbe risultare la determinazione dell’importodelle fideiussioni che ciascuno dei richiedenti è te-nuto a prestare, in proporzione a quanto percepitoe a garanzia del rimborso delle somme ricevute ingrazia di riparto parziale, in attesa che venga risoltala controversia sul credito dell’intervenuto. Oltre aciò, le controversie distributive posson durare anni,essendo possibile impugnare l’ordinanza di appro-vazione del riparto mediante opposizione agli attiesecutivi ex art. 617 c.p.c. (da decidere con senten-za soggetta a ricorso straordinario per cassazione),chiedendo la sospensione del riparto, su cui il g.e.provvede mediante ordinanza soggetta a reclamo alcollegio, secondo quel che risulta dall’art. 512c.p.c., che richiama l’art. 624 c.p.c. A distanza ditempo dalla distribuzione parziale disposta dal g.e.,non pare propriamente uno scherzo riattivare laprocedura, facendo escutere la fideiussione dal cu-stode (ammesso e non concesso che l’istituto fi-deiussore sia ancora esistente e solvibile...), recupe-rando i danari, redigendo il riparto delle somme di-venute nuovamente disponibili, soggetto anch’essoa opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ead annesse istanze di sospensione, reclami e succes-sivi ricorsi per cassazione, con buona pace del “mi-tico” (e assai controverso) principio di stabilità delriparto, costantemente applicato dalla giurispru-denza con il sostegno di prevalente dottrina (52),la cui esistenza riterremmo, peraltro, revocabile indubbio: il processo esecutivo è mero strumento di

(51) Analitica disamina delle varie ipotesi di distribuzioneparziale a fronte di rilascio di fideiussioni a prima richiesta, iviincluse le controversie distributive sui diritti di prelazione equelle promosse dal debitore esecutato o dal terzo proprietariosoggetto all’espropriazione, in Vincre, op. ult. cit., 323 ss.

(52) V., però, criticamente, Luiso, Diritto processuale civile,III, Milano, 2015, 184 ss.; Verde, Diritto processuale civile, III,Bologna, 2010, 112 s.; sostengono invece la tesi della stabilitàdel riparto Capponi, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, To-rino, 2016, 368 ss.; Vincre, La stabilità della distribuzione e l’irri-petibilità del “distribuito” nell’espropriazione, in Riv. esec. forz.,2015, 102 ss.; Nascosi, Note sulla stabilità della distribuzionedella somma ricavata in sede di espropriazione forzata, in Riv.trim. dir. proc. civ., 2011, 533 ss., dove ulteriori richiami. In giu-risprudenza v., ex plurimis, Cass. 18 agosto 2011, n. 17371, in

Riv. esec. forz., 2012, 189, secondo cui il provvedimento chechiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la man-canza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia,caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un pro-cedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguar-dare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua re-vocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per lasoluzione di eventuali contrasti, all’interno del processo esecu-tivo; ne consegue che il soggetto espropriato non può esperi-re, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata,l’azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente(o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui ab-bia riscosso, sul presupposto dell’illegittimità per motivi so-stanziali dell’esecuzione forzata.

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realizzazione materiale e di soddisfazione praticadelle situazioni soggettive, non già di accertamentodelle stesse con efficacia preclusiva di giudicato,tanto meno dopo le riforme intervenute dal 2005in avanti, univocamente ispirate a che sit finis exe-cutionum nei tempi sperabilmente più rapidi, ban-dendo il più possibile incidenti di cognizione o, intale evenienza, relegandoli a una funzione e aun’efficacia meramente endoesecutiva, come av-viene ora anche nell’opposizione all’espropriazioneforzata, stante la barriera introdotta nell’art. 615,comma 2, c.p.c. dal decreto in esame (v. supra).Codesta forma di distribuzione parziale risulta te-stualmente applicabile alle sole espropriazioni im-mobiliari, non già alle altre forme di espropriazio-ne: limitazione che ci sentiremmo di condividere,stante la natura eccezionale del novellato art. 596c.p.c. (53), ferme le ipotesi di riparto parziale giàcontemplate da esplicite norme di legge, come nelcaso degli accantonamenti per creditori sprovvistidi titoli esecutivi (art. 510, comma 3, c.p.c.), delledistribuzioni periodiche a seguito di conversione(art. 495, comma 4, c.p.c.) e della sospensione soloparziale della distribuzione (art. 512, comma 2,c.p.c.), applicabili alla generalità delle procedure.Quanto al problema dell’ammissibilità o meno diinterventi tardivi ex artt. 565 e 566 c.p.c. successi-vamente a riparti parziali disposti a fronte di fi-deiussioni rilasciate ai sensi del nuovo comma 3dell’art. 596 c.p.c., pare corretto tener ferma ancheper tali ipotesi la barriera preclusiva coincidentecon l’udienza fissata per la discussione sul progettodi riparto, a norma del comma 1 del medesimo art.596 c.p.c. (54): la distribuzione parziale si basa suun progetto di riparto al quale, in esito alla defini-zione delle controversie distributive o di quelleinerenti ai crediti aventi diritto all’accantonamen-to, verranno apportate le conseguenti variazioni,senza essere costretti a riformularlo ex novo per te-ner conto di interventi successivi; sotto il profilo

anche pratico, potrebbe risultare oltremodo com-plicato riaprire il progetto di riparto sulla cui baseerano state rilasciate le fideiussioni e, dopo l’even-tuale escussione di queste, predisporre un nuovo ri-parto per tener conto di ulteriori creditori interve-nuti nelle more ed ivi destinare a loro vantaggioanche l’esigua provvista del dieci percento pruden-zialmente accantonata a copertura di spese o dieventuali errori distributivi.Nulla osta, invece e ovviamente, a interventi suc-cessivi all’udienza di discussione del progetto di ri-parto, quando questo riguardi solo la parte vendutadel compendio pignorato (composto da più immo-bili o da diversi lotti del medesimo immobile) ol’assegnazione di rendite ex art. 594 c.p.c. (55).

Disiecta: la provvisoria esecutorietàparziale del decreto ingiuntivo opposto(art. 648 c.p.c.); il procedimento perconvalida di sfratto nel rent to buy (art.23, comma 2, D.L. n. 133/2014); lericerche telematiche sul patrimonio deldebitore nel recupero dei crediti delleprocedure concorsuali e nei procedimentiin materia di famiglia (art. 155 sexiesdisp.att. c.p.c.)

È appena il caso di segnalare due lievi modifiche,attinenti non già propriamente al processo esecuti-vo, bensì a due procedimenti speciali di cognizio-ne, che possiedono tradizionalmente, come scrive-va Chiovenda, prevalente funzione esecutiva, es-sendo protesi alla rapida formazione di un titoloesecutivo a favore dell’avente diritto.La prima modifica riguarda l’esecutorietà provviso-ria del decreto ingiuntivo opposto, “limitatamentealle somme non contestate, salvo che l’opposizionesia proposta per vizi procedurali”, a norma del (giàdi suo) infelice secondo periodo del comma 1 del-l’art. 648 c.p.c. L’ineffabile conditor ha sostituito al-la parolina “concede” riferita al giudice dell’opposi-

(53) Possibilista, invece, Vincre, in Saletti - Vanz - Vincre,op. cit., 327, che ravvisa nella novella il punto d’emersione diun principio di applicazione generale in materia.

(54) V., per tutte, Cass. 31 marzo 2015, n. 6432, in base allaquale la previsione ex art. 565 c.p.c. secondo cui il limite tem-porale ultimo dell’intervento tardivo del creditore chirografarioè “prima dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c.”, doveva e deveintendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopoche l’udienza abbia avuto inizio (nella data e nell’ora fissate) esi sia ivi svolta un’attività di trattazione effettiva, ancorché ven-ga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando,invece, lo stesso ancora possibile se, in tale udienza, sianocompiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad unanullità impediente il suo normale svolgimento e finalizzate al-l’adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di

una nuova udienza ex art. 596 c.p.c., ovvero se l’udienza stes-sa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di uf-ficio; in tali casi, l’intervento è ancora possibile prima dell’u-dienza di rinvio. Cfr. anche Cass. 28 dicembre 2012, n. 23993,in Foro it., 2013, I, 2582, con nota di Cavuoto; Cass. 8 giugno2012, n. 9285, in Foro it., 2013, I, 1654, con nota di Cavuoto,In tema di intervento tardivo nell’espropriazione immobiliare. Piùampio e articolato discorso in Vincre, in Saletti - Vanz - Vincre,op. cit., 328 ss., che propende invece per l’ammissibilità di in-terventi tardivi anche nelle ipotesi di riparti parziali previo rila-scio di fideiussioni, quali descritte nel nuovo comma 3 dell’art.596 c.p.c.

(55) V., in tal senso, Vincre, in Saletti - Vanz - Vincre, op.cit., 329.

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zione il sintagma “deve concedere”, come se nell’e-spressione “concede” non fosse già insito il potere-dovere del giudice, al ricorrere dei presupposti dilegge, di autorizzare la provvisoria esecutorietà par-ziale, limitatamente alle somme non contestate esalvo che l’opposizione sia proposta per vizi proce-durali. Fermo il fatto che anche ora, a valle di que-sta inutile modifica, dovrà il giudice stimare come“non contestata” una parte delle somme portatedal decreto ingiuntivo opposto: che è vaglio tut-t’altro che semplice, oltre che raro da riscontrarenella prassi, in cui il debitore opponente non tra-scura, di solito, di contestare l’intera pretesa del-l’intimante, a ciò spinto non solo dal vago dettatodell’art. 115 c.p.c. sull’onere di specifica contesta-zione, ma viepiù dalla norma costì esaminata.Senz’altro utile è invece aver reso applicabile ilprocedimento per convalida di sfratto anche aicontratti c.d. rent to buy, aventi ad oggetto beniimmobili e introdotti con D.L. n. 133/2014, con-vertito dalla L. n. 164/2014, bandendo ogni possi-bile dubbio in proposito, stante la natura mista delcontratto (un po’ locazione, un po’ preliminare divendita) (56). Da criticare è semmai la metodolo-gia seguita, intervenendo sulla norma speciale (v.il nuovo secondo periodo dell’art. 23, comma 2,D.L. n. 133/2014: “Per il rilascio dell’immobile ilconcedente può avvalersi del procedimento per

convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I,capo II, del codice di procedura civile”), anzichédirettamente sugli artt. 657 ss. c.p.c., per ampliarnel’ambito applicativo, profittando per estenderlo an-che al leasing immobiliare.Infine, all’art. 155 sexies disp. att. c.p.c., rubricato“Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per laricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”,è stato aggiunta una disposizione atta a consentireagli organi di procedure concorsuali l’utilizzo delleindagini telematiche ex art. 492 bis c.p.c. (edex artt. 155 bis ss. disp. att. c.p.c.), non solo per laricostruzione dell’attivo e del passivo, come sin quiera previsto, ma anche per il recupero o per la ces-sione dei crediti delle procedure stesse, accedendoai dati relativi ai soggetti nei cui confronti tali cre-diti sono vantati, pur in mancanza di titolo esecu-tivo nei loro confronti e in deroga a quanto pre-scritto dal comma 1 dell’art. 492 bis c.p.c., previaautorizzazione del giudice delegato alla procedu-ra (57).Quando di tali disposizioni ci si avvale nell’ambitodi procedimenti (di cognizione) in materia di fami-glia, di qualunque genere siano, l’autorizzazione al-le indagini telematiche sulla situazione redditualeed economica di uno dei coniugi o dei genitori puòesser data anche d’ufficio dal giudice, eventual-mente mediante delega alla polizia tributaria (58).

(56) V., per tutti, P. Rescigno - V. Cuffaro (a cura di), Rentto buy e locazione di scopo, in Giur. it., 2015, 491 ss.; V. Cuffa-ro, Oltre la locazione: il rent to buy, nuovo contratto per l’acqui-sto di immobili, in questa Rivista, 2015, 1, 5.

(57) Sulle indagini telematiche ex art. 492 bis c.p.c. v. Vin-cre, in Saletti, Vanz, Vincre, op.cit., 47 ss., dove ulteriori richia-mi; nonché, si vis, Tedoldi, Le novità in materia di esecuzioneforzata nel d.l. 132/2014 cit., 403 ss.; Id., Le novità in materia diesecuzione forzata nel d.l. n. 83/2015... in attesa della prossimapuntata… cit., 166 ss.; in giurisprudenza v. Trib. Napoli, 2 aprile2015; Trib. Pavia, 25 febbraio 2015; Trib. Novara, 21 gennaio2015, in Giur. it., 2015, 1625 ss., con nota di Bertillo, Il nuovo

art. 492 bis c.p.c. tra tutela del credito e diritto alla riservatezza.(58) V. Trib. Milano, 3 aprile 2015, in Fam. e dir., 2016, 608,

con nota di Bortolotto, Gli accertamenti patrimoniali e redditualinel processo della famiglia tramite banche dati telematiche e in-dagini di polizia tributaria, secondo cui il tribunale può disporreindagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vitadei coniugi/genitori, valendosi, se del caso, anche della poliziatributaria, ai sensi degli art. 5, comma 9, l. div., 337 ter, com-ma 6, c.c., 155 sexies disp. att. c.p.c., e 7, comma 9, d.P.R. n.605/1973 (come modif. nel 2014), delegando alla polizia tribu-taria anche le indagini telematiche previste da queste ultimenorme.

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