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Sommario

• Lo statuto • Il regolamento delle borse di studio • Il regolamento del sostegno al reddito

• Le nostre sedi

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Statuto

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

Conformemente a quanto previsto dal CCNL/Turismo 30 maggio 1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli atti notarili 23 dicembre 1994, 21 novembre 1996, 11 marzo 2002, registrati presso il tribunale di Firenze, e successivi ad accordi regionali intervenuti in sede sindacale, è costituito l’Ente Bilaterale del Turismo Toscano denominato E.B.T.T.

ARTICOLO 2 NATURA

L’ E.B.T.T. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

ARTICOLO 3 DURATA

La durata dell’E.B.T.T. è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 SEDE E STRUTTURA TERRITORIALE

L’E.B.T.T. ha sede legale in Firenze, con indirizzo civico piazza M. D’Azeglio 13. L’indirizzo civico può essere mutato, in ragione di esigenze di sviluppo, organizzative, con delibera del comitato direttivo, ratificata nella prima assemblea successiva. L’E.B.T.T. si articola nell’ambito del territorio regionale, ai fini dello svolgimento della sua attività, in centri servizi provinciali e subprovinciali, la cui costituzione, conduzione e gestione si realizza con specifici accordi tra le parti datoriali e sindacali , soci dello EBTT come meglio indicati nel successivo articolo 7. L’E.B.T.T., a questo fine apre sedi, sportelli, propri o presso le sedi delle organizzazioni costituenti, con delibera del Comitato Direttivo. Le attività e la gestione, anche amministrativa, dei Centri di Servizio sono regolamentati da norme definite dal Comitato Direttivo, e ratificate in assemblea ed affidate al controllo di comitati di gestione locali diretti da due coordinatori, uno per parte sindacale ed uno per parte datoriale.

ARTICOLO 5

SCOPI

L’ E.B.T.T. ha come scopi: a) la promozione e gestione di attività ed iniziative in materia di formazione e qualificazione

professionale sia in connessione con i sistemi istituzionali che in collaborazione con la Regione Toscana e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;

b) la promozione e gestione di iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti;

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c) la promozione e gestione di interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori compresi gli stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;

d) la promozione dell’incontro domanda offerta di lavoro è realizzata dall’Ente in connessione con i sistemi istituzionali.

e) anche in relazione al DL 80/98 fornisce l’assistenza e la segreteria necessarie al funzionamento delle Commissioni Paritetiche, costituite tra le parti sociali secondo la norma del CCNL/Turismo. Il finanziamento delle Commissioni paritetiche è comunque distinto da quello dell’Ente. Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale, e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. L’E.B.T.T. istituisce l’Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine l’Osservatorio: a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di

analisi dell’Osservatorio Nazionale inviando a quest’ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 L.n. 56/87 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;

b) ricerca ed elabora, a fini statistici: i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro; di apprendistato; di eventuali convenzioni ex art. 17 L. 56/87; di contratti a termine, nonché al lavoro extra (artt. 3 e 4 C.C.N.L.), inviandone i risultati,d i norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale;

c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalla realtà territoriale del comparto;

d) cura la raccolta e l’invio degli accordi territoriali ed aziendali all’ Ente Bilaterale Nazionale del Turismo;

e) svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio delle attività dei centri di servizio in materia di lavoro.

ARTICOLO 6 STRUMENTI

Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’E.B.T.T. potrà avviare, partecipare, contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali. L’istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata, sentire le parti sociali, dall’Assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

ARTICOLO 7 SOCI E BENEFICIARI

Sono soci dell’ E.B.T.T. a) le organizzazioni regionali dei lavoratori aderenti a

- Filcams CGIL - Fisascat Cisl

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- Uiltucs UIL b) le organizzazioni regionali aderenti a

- Faita - Federalberghi - Fiavet - Fipe - Rescasa

che sono costituite in Confturismo Toscana. In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non da nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell’associazione, né durante la vita dell’associazione stessa, né in caso di suo scioglimento. Le iniziative di cui al presente Statuto integrano i trattamenti minimi normativi contrattuali e sono destinate ai dipendenti ed alle aziende che corrispondono all’E.B.T.T. le quote di finanziamento di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 8 FINANZIAMENTO

L’E.B.T.T. è finanziato con le quote stabilite dal CCNL/Turismo 30 maggio 1991 e successive modifiche ed integrazioni, con modalità di riscossione definite con appositi accordi in sede sindacale. Lo EBTT, così come previsto dal CCNL/Turismo, corrisponde allo Ente Bilaterale Nazionale del Turismo EBNT la quota di competenza.

ARTICOLO 9 ORGANI DELL’ E.B.T.T.

Sono organi dell’E.B.T.T.:

- l’ Assemblea - il Presidente ed il Vicepresidente - il Comitato Direttivo - il Collegio dei Sindaci

ARTICOLO 10 ASSEMBLEA

L’Assemblea, composta dai soci di cui al precedente articolo 7, è costituita da 42 (quarantadue membri) membri designati dai soci stessi, 21 in rappresentanza delle Organizzazioni dei datori di lavoro e 21 di quelle delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori . I componenti dell’Assemblea , durano in carica quattro anni e si intendono riconfermati di quadriennio in quadriennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E’ però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri componenti anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta. Il nuovo componente avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito. E’ comunque e sempre garantita, secondo il principio della bilateralità, la rappresentanza paritaria delle parti imprenditoriale e sindacale.

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ARTICOLO 11

POTERI DELL’ASSEMBLEA Spetta all’Assemblea:

- approvare e deliberare su statuto e regolamento dell’E.B.T.T.; - deliberare le iniziative per l’attuazione degli scopi di cui all’ art. 5 del presente Statuto; - provvedere all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi; - promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari; - deliberare in ordine all’eventuale compenso della Presidenza, dei componenti il Comitato Direttivo,

dei Sindaci; - deliberare in ordine all’eventuale modifica dell’indirizzo civico della sede sociale; - stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento; - svolgere tutte le altre attività ad essa demandate del presente Statuto; - approvare i verbali delle proprie riunioni;

ARTICOLO 12 RIUNIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno:

- entro i primi cinque mesi della chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo;

- entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno successivo. L’Assemblea si riunisce comunque straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno quattordici membri effettivi dell’Assemblea, o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci. Le riunioni di assemblea con all’ordine del giorno le modifiche di cui al successivo art. 23 sono in seduta straordinaria e verbalizzate, quando lo si ritenga necessario, o sia richiesto, da un notaio. La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’E.B.T.T., ed in sua assenza dal vicepresidente . Per la validità delle adunanze dell’Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti dei datori di lavoro e la metà più uno dei rappresentanti dei lavoratori . In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’assemblea è convocata in seconda convocazione, per la cui validità è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti dell’ assemblea. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Ciascun componente può farsi rappresentare, per delega, da altro componente dell’assemblea. Ogni componente può essere portatore di due deleghe. Le delibere , relative alla approvazione di statuto e regolamento, partecipazioni , richiedono la partecipazione diretta al voto di almeno un rappresentante per ciascuna delle parti sociali dei cui al precedente art. 7.

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ARTICOLO 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell’E.B.T.T. - è collegialmente eletto dalla parte sociale interessata, in seno al Comitato Direttivo, alternativamente, una volta fra i consiglieri rappresentanti la parte del sindacato dei lavoratori e la volta successiva tra i consiglieri rappresentanti la parte imprenditoriale - rappresenta l’E.B.T.T. di fronte ai terzi ed a stare in giudizio; - promuove le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del Comitato Direttivo e ne presiede le adunanze; - da esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo; - svolge tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall’Assemblea o dal Comitato Direttivo. Il Presidente ha la firma sociale. Al fine di migliorare l’efficienza della funzionalità dell’Ente, di consentire la gestione dei Centri di Servizio nomina procuratori, a firma congiunta con il Vicepresidente, secondo le delibere assunte dal Comitato Direttivo. Il Presidente dura in carica quattro anni, salvo che sia sostituito prima della scadenza del quadriennio, con comunicazione scritta delle parti sociali designatici. Il nuovo componente avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

ARTICOLO 14 IL VICE PRESIDENTE

Il vicepresidente dell’E.B.T.T., è eletto con le stesse modalità del presidente , alternativamente, una volta tra i membri rappresentanti le associazioni dei datori di lavoro e la volta successiva fra i membri rappresentanti i Sindacati dei lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente sarà scelto fra i rappresentanti l’Associazione dei datori di lavoro, il Vicepresidente sia scelto fra i rappresentanti i Sindacati dei lavoratori e viceversa Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. Il vicepresidente dura in carica quattro anni, salvo che sia sostituito prima della scadenza del quadriennio, con comunicazione scritta dalle parte sociale designatrice Il nuovo componente avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

ARTICOLO 15 IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo si compone di diciotto consiglieri e cioè

a) nove consiglieri in rappresentanza dei sindacati dei lavoratori; b) nove consiglieri in rappresentanza della parte imprenditoriale.

I componenti il Comitato Direttivo non possono essere coordinatori dei Centri di Servizio. Nella designazione,con lettera scritta, da parte delle rispettive organizzazioni, le stesse terranno conto dell’opportunità di una adeguata rappresentatività in ragione della territorialità e, per la sola parte imprenditoriale, della valenza rappresentativa delle diverse componenti di categoria . I consiglieri durano in carica quattro anni: è però consentito alla parte rappresentata di provvedere alla sostituzione dei propri consiglieri anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta. Nella seduta di insediamento del CD, ogni quattro anni, si provvede alla elezione del Presidente e del Vicepresidente, così come indicato agli artt. 13 e 14.

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ARTICOLO 16 POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO

Spetta al Comitato Direttivo di: - sovrintendere all’applicazione del presente Statuto; - deliberare sulla nomina dei procuratori di Presidente e Vicepresidente, determinando limiti e

competenze - vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi; - vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dall’E.B.T.T. e riferirne all’Assemblea; - vigilare sul funzionamento e le iniziative assunte dagli enti costituiti ai sensi del precedente art. 6; - provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell’E.B.T.T.; - deliberare , su proposta dei componenti la Presidenza, specifiche deleghe a consiglieri , con

funzioni di direzione dell’Ente o di responsabilità di singoli settori di attività dell’Ente, definendo poteri e competenze.

- assumere e licenziare , su proposta dei componenti la Presidenza, il personale dell’E.B.T.T.. regolandone il trattamento economico;

- predisporre il regolamento interno dell’E.B.T.T. ; - approvare il regolamento di gestione dei Centri di Servizio , il regolamento di rendicontazione delle

attività formative, il regolamento di gestione del Fondo Sostegno al Reddito; - proporre all’Assemblea le iniziative per l’attuazione degli scopi sociali; - promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell’interesse dell’E.B.T.T.; - vigilare sul funzionamento dei Centri di Servizio e deliberare eventuali interventi per attivare, far

funzionare i Centri di Servizio stessi; - determinare annualmente gli eventuali rimborsi spese per i componenti i comitati di gestione dei

Centri di Servizio; - riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere; - approvare i verbali delle proprie riunioni.

ARTICOLO 17 RIUNIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente di norma con frequenza bimestrale, e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno quattro membri effettivi del Comitato o dal Presidente. La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e al convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’E.B.T.T. ed, in sua assenza, dal Vicepresidente. Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno dieci membri. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno dieci membri. Ciascun membro ha un voto. Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa, senza diritto al voto, almeno un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni regionali aderenti, quando non sia già rappresentata in seno al Comitato stesso. Ogni componente il Comitato, ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente, può delegare provvisoriamente altro componente l’assemblea della stessa parte sociale rappresentata. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell’inizio della riunione.

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ARTICOLO 18 IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno dalle associazioni dei datori di lavoro, uno dei sindacati dei lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra gli iscritti all’albo dei revisori contabili, che ne è il Presidente. Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinate a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all’assemblea l’eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni. Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell’E.B.T.T. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale. I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni degli organi sociali senza voto deliberativo.

ARTICOLO 19 IL PATRIMONIO

Le disponibilità dell’E.B.T.T. sono costituite dall’ammontare dei contributi di cui al precedente art. 8, dagli interessi attivi maturati sull’ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell’E.B.T.T. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell’E.B.T.T. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali. In adesione allo spirito ed alle finalità del Comitato Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da Aziende del settore Turismo, il patrimonio dell’E.B.T.T. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 5 o accantonato, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni e, e più in generale, al patrimonio dell’E.B.T.T., è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni. I singoli associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’E.B.T.T., sia durante la vita dell’Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

ARTICOLO 20 GESTIONE DELL’E.B.T.T.

Per le spese di impianto e di gestione della sede e dei CS, l’E.B.T.T., potrà avvalersi delle disponibilità di cui all’art. 18. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione, per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione . Ogni pagamento, in qualsiasi forma erogato dovrà essere firmato congiuntamente dal Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, da suo procuratore, e dal Vicepresidente, in caso di suo impedimento o assenza, da suo procuratore, garantendo comunque la bilateralità degli atti. Per le spese dirette dei Centri di Servizio (CS) , il presidente e vicepresidente rilasciano procura permanente ai coordinatori degli stessi CS.

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ARTICOLO 21 BILANCIO

Gli esercizi finanziari dell’E.B.T.T. hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell’E.B.T.T.. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio de cioè entro il 31 maggio dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico, accompagnati dalla relazione del Comitato Direttivo e dei Sindaci, devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall’approvazione, al Comitato Vigilanza Nazionale di chi all’ art. 6 del CCNL Turismo del 30 maggio 1991 ed alle Organizzazioni Sindacali di cui all’ art. 1 del presente Statuto. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall’Assemblea, convocata entro il mese di novembre di ciascun anno, e trasmesso entro il mese di gennaio dell’anno successivo, al Comitato Vigilanza Nazionale dei cui all’art. 6 del CCNL Turismo del 30 maggio 1991 ed alle Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 1 del presente Statuto.

ARTICOLO 22 LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione dell’E.B.T.T. è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all’art. 1, nei seguenti casi:

a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge; b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e

funzionale; c) qualora per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle

disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.

Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l’obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l’E.B.T.T. i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi. Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dall’Associazione dei datori di lavoro e tre nominati dai Sindacati dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in dei feto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale. Le anzidette Organizzazioni determinano all’atto della messa in liquidazione dell’E.B.T.T. I compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni firmatarie del presente atto. In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi.

ARTICOLO 23 MODIFICHE STATUTARIE

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere oggetto di accordo unanime tra le parti sociali di cui all’art. 7, e , sentito il parere del Comitato di Vigilanza Nazionale, il quale è tenuto ad esprimerlo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, deliberata dall’Assemblea, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l’Assemblea stessa, tenuto conto di quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 12. Nel caso in cui lo si ritenga necessario , o sia richiesto, l’atto di modifica di statuto è registrato.

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ARTICOLO 24 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché del Regolamento, è deferita dall’esame del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all’Ente Bilaterale Nazionale.

ARTICOLO 25 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.

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Borse di studio Articolo n. 1: Introduzione Articolo n. 2: Requisiti del Beneficiario Articolo n. 3: Requisiti Speciali Articolo n. 4: Modalità di segnalazione dei candidati e di erogazione del premio Articolo n. 5: Commissione Ebtt e graduatorie e pubblicità

Art. n.1 (Introduzione)

L’Ente Bilaterale Turismo Toscano istituisce per l’anno scolastico 2007-2008 un concorso per l’assegnazione di borse di studio, in memoria del Presidente Michelagnoli Antonio pioniere della Bilateralità, per un valore complessivo di 10.000,00 €. Tali borse di studio verranno assegnate a studenti degli Istituti Statali Superiori della Toscana cha anno conseguito un diploma, meritevoli in base al profitto secondo i criteri che verranno meglio definiti nei successivi articoli.

Art. n. 2 (Requisiti del beneficiario) Le borse di studio Ebtt sono riservate esclusivamente ai soggetti che dimostrino almeno uno dei tre requisiti sotto elencati in ordine di importanza:

a. Il beneficiario dovrà avere almeno un genitore che lavori nel settore turismo come titolare o dipendente di un’azienda toscana che versa il contributo (codice versamento azienda, copia versamento, copia busta paga genitore).

b. Il beneficiario dovrà aver effettuato un periodo di stage in aziende o enti che operano nel settore turismo previa convenzione con l’Istituto presso cui lo studente ha conseguito il diploma e previa dimostrazione della documentazione (convenzione, piano formativo di stage, valutazione tirocinio a cura del tutor interno e del tutor aziendale …).

c. Il beneficiario dovrà aver lavorato, anche per brevi periodi (stagione) presso aziende o enti che operano nel settore turismo nella regione toscana previa dimostrazione della documentazione (contratto e busta paga).

Tra coloro che verranno individuati in possesso di uno dei requisiti sovra citati, saranno premiati con la borsa di studio Ebtt coloro che avranno conseguito il diploma (di terza o quinta superiore) con il più alto punteggio di valutazione finale. Si precisa che qualora non fosse possibile esibire la documentazione espressa tra parentesi nei requisiti a, b e c, in osservanza della legislazione sulla privacy, sarà la Scuola a fornire una autocertificazione dei dati richiesti.

Art. n. 3 (Requisiti speciali) La scuola potrà decidere di segnalare studenti che abbiano i seguenti requisiti fermo restando che dovrà fornire all’Ebtt un verbale ad ok in cui si evidenzino le decisioni prese e le giustificazioni addotte e al quale vengano allegate le autodichiarazioni e le documentazioni aggiuntive:

a. Previa segnalazione la scuola, a seguito di una riunione o collegio interno, può segnalare come beneficiario uno studente che, pur non avendo conseguito il punteggio più alto all’esame risulti essersi distinto particolarmente per impegno, capacità personali, umane e contribuzione per la socializzazione con studenti diversamente abili durante l’intero anno scolastico. Sarà la scuola a fornire un’autodichiarazione che giustifichi e dimostri tali requisiti allegando laddove possibile quant’altro possa dimostrare impegno e capacità (es: relazione professori, documentazione di concorsi letterari o professionali …).

b. Previa segnalazione la scuola, a seguito di una riunione o collegio interno, può decidere di suddividere la borsa di studio di 1000,00 € in 2 borse di studio da 500,00 €. Ciò perché lo studente che avrà il 110 e lode verrà premiato dal Ministero con una borsa di studio di 1000,00 €. In questo modo potrebbe essere data la possibilità anche ad altri studenti comunque meritevoli dando a tutti

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un maggiore esempio per essere incentivati e mantenendo comunque una differenza con il voto più alto. Sarà la scuola a fornire un’autodichiarazione che giustifichi e dimostri tale necessità in base ai requisiti del secondo e terzo studente più meritevole.

Art. 4 (Modalità di segnalazione dei candidati e di erogazione del premio) È necessario che le scuole che intendano segnalare alunni da premiare presentino il/i nominativo/i e la/le classe/i dello/degli studente/i accompagnata da una breve e personalizzata motivazione alla scuola stessa, dalle eventuali autodichiarazioni che dimostrino i requisiti dei soggetti e da eventuali allegati; il tutto accompagnato dal verbale in cui sono stati individuati i nominativi. Le segnalazioni e l’intera documentazione dovranno pervenire non appena saranno disponibili i risultati degli esami finali delle classi terze e quinte. Le borse di studio verranno consegnate da uno dei rappresentanti Ebtt mezzo assegno direttamente al beneficiario, nell’occasione al vincitore verrà anche consegnata una pergamena ricordo. La scuola potrà decidere di consegnarLe durante un evento dal Lei organizzato ed ufficiale. Tutti i nominativi dei ragazzi che avranno ricevuto le borse di studio e i riferimenti delle Scuole di provenienza verranno messi nel sito www.ebt.toscana.it e citati nella newsletters del mese di consegna previa autorizzazione delle scuole stesse e dei relativi beneficiari.

Art. 5 (Commissione Ebtt, graduatorie e pubblicità)

A seguito delle segnalazioni, l’Ebtt costituirà una commissione che valuterà i nominativi e la documentazione forniti delle scuole, stenderà la graduatoria predisporrà il relativo verbale. La Commissione sarà composta da i due Consiglieri Delegati alla formazione diretta dell’Ebtt. Il contenuto del presente bando verrà divulgato attraverso tutti i mezzi di comunicazione compresi i siti di ciascun socio costituente dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano, lo stesso vale per la graduatoria finale dei vincitori.

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Sostegno al reddito Art. 1 – Soggetti interessati – ambiti di applicazione Il presente regolamento si applica: a) A tutte le aziende iscritte alle associazioni firmatarie del C.C.N.L. TURISMO del 19.07.2003 in quanto

tenute al versamento delle quote contrattuali a favore dell’E.B.T.T. al fine di assicurarne il finanziamento e la conseguente operatività;

b) A tutte le aziende che versano le quote all’E.B.T.T. con riferimento ed in applicazione di quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva settore turismo Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita;

c) Ai lavoratori delle aziende di cui alle precedenti lettere assunti con contratto di lavoro subordinato Art. 2 – Dotazione del fondo sostegno al reddito Ogni anno, in sede di presentazione del bilancio preventivo da parte del Comitato Direttivo dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano, lo stesso Comitato provvederà, per ogni centro servizio, alla delibera di stanziamento delle risorse per il sostegno al reddito per l’anno di pertinenza. Al fine di soddisfare tutte le eventuali richieste di ricorso al sostegno al reddito, il centro servizi interessato potrà proporre quantificazioni diversi e minori rispetto a quanto stabilito nei punti A, B, C, D; dell’ Art. 3 e al punto A dell’art. 4. tali proposte dovranno essere autorizzate preventivamente dall’Ente Regionale. Le richieste potranno essere esaudite fino a capienza stabilita. Le somme eventualmente non utilizzate nell’anno di pertinenza andranno ad aumentare la dotazione del fondo per gli anni successivi. Eventuali splafonamenti rispetto alle risorse stabilite e preventivate per ogni centro servizio non sono ammessi se non autorizzati espressamente e preventivamente dall’Ente Bilaterale. Il ricorso al fondo di sostegno al reddito iscritto a bilancio regionale potrà avere luogo soltanto su preventiva autorizzazione degli organi direttivi e solo successivamente all’eventuale esaurimento delle risorse assegnate al C.S. per l’anno di pertinenza. Art. 3 – Prestazione a favore dei dipendenti Tramite le risorse finanziarie disponibili del fondo di cui al precedente art. 2 l’E.B.T.T. partecipa al sostegno dei lavoratori dipendenti nelle seguenti circostanze: A) Sospensione al reddito dal lavoro e dalla retribuzione a seguito di processi di ristrutturazione

e/o riorganizzazione aziendale nonché per permettere adeguamenti strutturali necessari; B) Licenziamenti per riduzione del personale a seguito di processi di crisi, ristrutturazione e/o

riorganizzazione aziendale; C) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovute a eventi atmosferici eccezionali e calamità

che provochino la sospensione dell’attività aziendale; D) Borse di studio per i figli dei dipendenti.

Art. 4 – Prestazioni a favore delle imprese Tramite le risorse finanziarie disponibili nella dotazione del fondo di cui al precedente art. 2 l’E.B.T.T. partecipa al sostegno al reddito delle imprese nelle seguenti circostanze: A) Sospensione di attività dovute ad eventi atmosferici eccezionali e calamità che provochino

danni documentabili e non ripristinabili nell’arco di una settimana lavorativa. B) Aziende con lavoratori a tempo determinato-stagionali, apprendisti o aziende che assumono

lavoratori che hanno chiesto di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione Art. 5 – Prestazioni a favore dei dipendenti – Condizioni – Trattamento economico e Procedure

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CONDIZIONI Il sostegno al reddito previsto dalle precedenti lettere A), B), C), D), del precedente articolo 3 erogato dall’E.B.T.T. resta subordinato alle seguenti condizioni:

1. Imprese L’impresa per avere diritto al sostegno al reddito del proprio personale dipendente dovrà dimostrare di avere versato la quota di adesione all’E.B.T.T. da almeno tre anni dalla richiesta di intervento. Possono altresì presentare richiesta di intervento al sostegno del reddito per i propri dipendenti le imprese nei cui confronti l’obbligo del versamento sia iniziato da meno di tre anni e che abbiano rilevato la gestione dell’azienda nel rispetto delle procedure previste dall’art. 2112 c.c.; in tal caso per verificare l’avvenuto raggiungimento del previsto triennio di adesione che da diritto alle prestazioni dell’E.B.T.T. dovrà farsi riferimento anche a quanto già versato allo stesso E.B.T.T. dalle gestioni precedenti.

2. Dipendenti Avranno diritto al sostegno al reddito: a) I dipendenti a tempo indeterminato. b) I dipendenti con contratto di inserimento e con contratto di apprendistato avranno diritto al sostegno al

reddito nei limiti previsti per i dipendenti a tempo indeterminato. c) I dipendenti a tempo determinato usufruiranno del sostegno al reddito se il loro rapporto di lavoro è

stato stipulato per un periodo pari e/o superiore a tre mesi e comunque nel limiti del periodo intercorrente fra la data di inizio della sospensione e la scadenza del contratto a termine, fermo restando che tale periodo non potrà superare quello previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. Il sostegno al reddito contemplato alla precedente lettera B) e D) del presente art. 3 non è previsto per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

d) Lavoratori a tempo parziale. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) tutti gli importi fissi eventualmente accordati come contributo di sostegno al reddito dovranno essere riproporzionati al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di quaranta ore settimanali.

e) Le prestazioni di cui alle lettere A) e C) non sono dovute se nel periodo interessato alla sospensione il lavoratore svolge attività lavorativa a qualsiasi titolo presso altra azienda. Gli importi verranno erogati in una unica soluzione al termine del periodo di sospensione concordato.

TRATTAMENTO ECONOMICO E PROCEDURE Sostegno al reddito erogato nei casi previsti dalla lettera A) del precedente art. 3 (casi di sospensione)

- Trattamento economico Il Contributo Integrativo di sostegno al reddito è pari al 20% lordo della retribuzione tabellare mensile. Andrà altresì escluso dal calcolo ogni eventuale importo erogato a titolo di superminimo individuale; dovranno anche essere esclusi eventuali importi erogati a titolo di straordinario forfettizzato. Fermo restando la misura massima del contributo del 20% lordo qui sopra indicata, l’importo erogato a titolo di sostegno al reddito, sommato alla indennità di disoccupazione, se percepita dal dipendente sospeso, dovrà essere contenuto nella somma necessaria al raggiungimento del massimale, minimo netto, previsto annualmente per la erogazione della C.I.G. Il contributo integrativo di Sostegno al Reddito spetterà a partire dalla seconda settimana della messa in sospensione per un massimo di mesi sei, (tale periodo potrà essere frazionato in non più di due periodi) ferme restando le limitazioni previste per i lavoratori a tempo determinato. Nel caso in cui le sospensioni siano riferite a frazione di mese, il contributo mensile del 20% lordo previsto, spetterà per tanti trentesimi quanto sono i giorni di calendario ricompresi nel periodo di sospensione cadente nello stesso mese. Il contributo integrativo di sostegno al reddito non è compatibile con i programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che, anziché alla sospensione del personale, abbiamo dato luogo ad accordi che prevedano prestazioni lavorative ad orario ridotto. Il contributo integrativo di sostegno al reddito non è compatibile con i periodi di sospensione eventualmente coperti da indennità per malattia, infortuni, aspettative non retribuite, congedi di maternità, congedi parentali, festività, ferie e permessi (R.O.L.). Il contributo integrativo per i dipendenti la cui impresa abbia fatto richiesta e ottenuto il sostegno al reddito spetterà una sola volta nell’arco del triennio. Il computo del periodo durante il quale non potrà farsi ricorso all’intervento del fondo (triennio), dovrà effettuarsi a partire dal termine della sospensione che ha dato diritto all’intervento del fondo stesso. Il contributo verrà erogato comunque entro i limiti di capienza del fondo appositamente istituito e, per soddisfare tutte le richieste, l’importo potrà essere determinato secondo quantità e percentuali di intervento inferiori a quelle stabilite nel presente regolamento e verranno decise del comitato di gestione del Centro Servizi territorialmente competente e previa autorizzazione dell’E.B.T.T.

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- Procedura e documentazione necessaria per la richiesta di intervento del fondo sostegno al reddito.

a) - Comunicazione da parte dell’impresa al Centro di Servizio dell’E.B.T.T. competente per territorio

L’impresa per permettere ai propri dipendenti di usufruire del contributo integrativo di sostegno al reddito di cui al punto A) dell’art. 3 dovrà darne tempestiva comunicazione alle O.O.S.S. dei lavoratori ed alla associazione datoriale di comparto, almeno 10 giorni prima la data di inizio della sospensione. La comunicazione potrà essere inoltrata anche tramite fax. La comunicazione dovrà essere inoltrata alle O.O.S.S. di categoria e alla associazione datoriale di riferimento, tramite il Centro Servizi dell’E.B.T.T. territorialmente competente. (Mod.Dip.A1). la richiesta dovrà contenere il periodo di sospensione previsto per la ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale e il numero dei dipendenti interessati. Il Centro Servizi dovrà immediatamente trasmettere la richiesta presentata dall’azienda alle O.O.S.S. dei lavoratori e alla associazione imprenditoriale di riferimento. (Mod. Dip. A2). b) - Accordo sindacale. L’accordo sindacale dovrà essere sottoscritto fra la parti sociali (Associazione di categoria datoriale di comparto e le O.O.S.S dei lavoratori) prima del provvedimento di sospensione e/o di licenziamento. Tale accordo dovrà essere in seguito ratificato in sede di Commissione Paritetica per la conciliazione delle controversie di lavoro, istituita presso il Centro Servizi territoriale, ovvero, ove questa non sia operante, in sede di Commissione Paritetica Regionale così come costituita tra le parti sociali regionali con accordo del 6 febbraio 2002. La Commissione Paritetica di Conciliazione sarà convocata di norma entro 45 giorni dalla data di comunicazione di messa in sospensione e/o licenziamento. Sarà cura delle parti sociali verificare preventivamente all’accordo la capacità di copertura del fondo sostegno al reddito di competenza del C.S. territorialmente competente. L’accordo sindacale dovrà contenere, la firma del legale rappresentante e/o di persona delegata dall’azienda, del rappresentante dell’Associazione di categoria datoriale e la firma dei componenti i membri della R.S.A. , R.S.U. e/o del delegato sindacale d’impresa, là dove presenti, unitamente ai rappresentanti di Filcams, Fisascat e Uiltucs provinciali. c) - Prospetto lavoratori interessati alla sospensione (Mod.Dip.A3).

d) - Copia della comunicazione della sospensione agli uffici pubblici competenti (Centro per

l’Impiego). e) - Copia della comunicazione della sospensione ad ogni singolo lavoratore. f) - Foglio presenze del periodo (il foglio presenze del periodo potrà essere fornito dall’azienda

successivamente alla scadenza della sospensione). g) - Scheda aziendale (Mod.Dip.A3). h) - Copia busta paga dei lavoratori interessati. i) - Dichiarazione di accettazione di ogni singolo dipendente da sottoscrivere dopo l’accordo

sindacale e trasmessa alla segreteria del CS tramite le O.O.S.S (Mod.Dip.A5). Sarà cura del Centro Servizi, una volta in possesso di tutta la documentazione, provvedere all’elaborazione dei conteggi per l’attribuzione ad ogni singolo lavoratore della quota sostegno al reddito spettante. La documentazione di cui ai punti c) e g) dovrà essere inviata alla segreteria del CS al momento della richiesta di messa in sospensione. La documentazione di cui ai punti d), e), f) e h) dovrà essere inviata alla segreteria del CS al termine del periodo di sospensione. Liquidazione degli importi riconosciuti ai singoli dipendenti: la liquidazione degli importi riconosciuti verrà effettuata dall’E.B.T.T. tramite bonifico bancario sul conto corrente che l’azienda avrà cura di indicare nella scheda aziendale di cui alla precedente lettera g). La liquidazione avverrà al termine della sospensione e al momento del completamento e presentazione di tutta la documentazione richiesta alle lettere precedenti. Tutta la documentazione dovrà essere inviata dalla segreteria del CS interessato all’Ente Bilaterale per la liquidazione definitiva. L’azienda provvederà a liquidare l’importo ai lavoratori interessati tramite la prima busta paga utile e previo impegno di inviare all’Ente Bilaterale copia della busta paga del dipendente interessato attestante l’avvenuto pagamento. Se nel periodo di sospensione il rapporto di lavoro venisse a qualsiasi titolo a cessare, l’importo di sostegno al reddito riconosciuto sarà quantificato in ragione del periodo di effettiva dipendenza. Sostegno al reddito erogato nei casi previsti dalla lettera B) del precedente art. 3 (Licenziamenti per riduzione di personale)

- Trattamento economico

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Il contributo economico “una tantum” in caso di licenziamento per riduzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di servizio superiore a tre anni è pari al 50% lordo della retribuzione tabellare mensile. Se successivamente al licenziamento lo stato di disoccupazione del lavoratore resterà limitato ad un periodo inferiore a tre mesi, non spetterà alcun contributo. Le domande dei lavoratori, per il tramite delle O.O.S.S., dovranno essere trasmesse all’E.B.T.T., Centro Servizi territorialmente competente.

- Procedura e documentazione necessaria per la richiesta di intervento del fondo sostegno al reddito.

a) - Comunicazione da parte dell’impresa alle O.O.S.S. dei lavoratori ed all’E.B.T.T. L’impresa per permettere ai propri dipendenti di usufruire del contributo integrativo di sostegno al reddito di cui al punto B); dell’art. 3 dovrà darne comunicazione contestualmente alla notifica del licenziamento al Centro Servizi territorialmente competente dell’Ebtt (Mod.Dip.B1). La comunicazione potrà essere inoltrata anche tramite fax. La richiesta dovrà essere inoltrata alle O.O.S.S. di categoria e alla associazione datoriale di riferimento, tramite il Centro Servizi dell’E.B.T.T. territorialmente competente e dovrà contenere i nominativi dei lavoratori interessati, la data di effettiva cessazione e le motivazioni (Mod.Dip.B2). b) - Accordo sindacale L’accordo sindacale dovrà essere sottoscritto fra le parti sociali (Associazione di categoria datoriale di riferimento e le O.O.S.S dei lavoratori) entro 60 giorni dalla notifica del licenziamento. Tale accordo dovrà essere in seguito ratificato in sede di Commissione Paritetica per la conciliazione delle controversie di lavoro istituita presso il Centro Servizi territoriale, ovvero ove questa non sia operante, in sede di Commissione Paritetica Regionale così costituita tra le parti sociali con accordo 6 febbraio 2002. la Commissione Paritetica di Conciliazione sarà convocata di norma entro 60 giorni dalla data di comunicazione del licenziamento. L’accordo sindacale dovrà contenere, la firma del legale rappresentante e/o di persona delegata dall’azienda e del rappresentante dell’Associazione di categoria datoriale e la firma dei componenti i membri della R.S.A., R.S.U. e/o del delegato sindacale d’impresa, là dove presenti, unitamente ai presenti di Filcams, Fisascat e Uiltucs provinciali. Sarà cura delle parti sociali verificare preventivamente all’accordo la capacità di copertura del fondo sostegno al reddito assegnato al C.S. territorialmente competente. c) - Prospetto lavoratori interessati al licenziamento (Mod.Dip.B3). d) - Copia comunicazione del licenziamento agli uffici pubblici competenti (Centro per l’Impiego). e) - Copia della comunicazione di licenziamento di ogni singolo lavoratore. f) - Scheda aziendale (Mod.Dip.B4). g) - Dichiarazione di accettazione di ogni singolo dipendente (Mod.Dip.B5) da sottoscrivere dopo

l’accordo sindacale e trasmessa alla segreteria del CS tramite le O.O.S.S. h) - Copia ultima busta paga dei lavoratori interessati. i) - Documentazione rilasciata dal Centro per l’Impiego attestante il permanere dello stato di

disoccupazione fino a tre mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Sarà cura del Centro Servizio, una volta in possesso di tutta la documentazione, provvedere all’elaborazione dei conteggi per l’attribuzione ad ogni singolo lavoratore della quota sostegno al reddito spettante. La documentazione di cui ai punti c), e) e f) dovrà essere inviata alla segreteria del CS al momento della richiesta di intervento. La documentazione di cui ai punti d), g) e h) dovrà essere inviata alla segreteria del CS al termine della procedura di licenziamento. Liquidazione degli importi riconosciuti ai singoli dipendenti: Liquidazione degli importi riconosciuti verrà effettuata dell’E.B.T.T. al momento del completamento e presentazione di tutta la documentazione indicata nei precedenti punti, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l’azienda avrà cura di indicare nella scheda aziendale di cui alla precedente lettere f). La liquidazione avverrà al momento del completamento e presentazione di tutta la documentazione richiesta alle precedenti lettere. Tale documentazione dovrà essere inviata dalla segreteria del centro servizio interessato all’Ente Bilaterale per la liquidazione definitiva. L’azienda provvederà ad erogare l’importo “una tantum” ad integrazione delle competenze di fine rapporto sotto la voce “altre somme – incentivazione all’esodo – quota E.B.T.T.” previo impegno della stessa di inviare all’Ente Bilaterale copia della busta paga del dipendente interessato attestante l’avvenuto pagamento.

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Sostegno al reddito nei casi previsti della lettera C) del precedente art. 3, (Sospensione dal lavoro per eventi atmosferici eccezionali e calamità)

- Trattamento economico. Il Contributo Integrativo di sostegno al reddito è pari al 20% lordo della retribuzione tabellare mensile. Pertanto andrà escluso dal calcolo ogni eventuale importo erogato a titolo di superminimo individuale; dovranno anche essere esclusi eventuali importi erogati a titolo di straordinario forfettizzato. Fermo restando la misura massima del contributo del 20% lordo qui sopra indicata, l’importo erogato a titolo di sostegno al reddito, sommato alla indennità di disoccupazione, se percepita dal dipendente sospeso, dovrà essere contenuto nella somma necessaria al raggiungimento del massimale, minimo netto, previsto annualmente per la erogazione della C.I.G. Il Contributo Integrativo di sostegno al reddito spetterà a partire dalla seconda settimana della messa in sospensione per un massimo di mesi due (non frazionabile) e comunque per un periodo non superiore allo stato di disoccupazione documentata dal lavoratore sospeso, fermo restando le limitazioni previste per i lavoratori a tempo determinato. Nel caso in cui le sospensioni siano riferite a frazione di mese, il contributo mensile del 20% lordo previsto, spetterà per tanti trentesimi quanti sono i giorni di calendario ricompresi nel periodo di sospensione cadente nello stesso mese. Il Contributo Integrativo di sostegno al reddito non è compatibile con i periodi di sospensione eventualmente coperti da indennità per malattia, infortuni, congedi da maternità, congedi parentali, festività, ferie e permessi (R.O.L.). Il Contributo Integrativo spetterà una sola volta per i dipendenti la cui impresa abbia fatto richiesta e ottenuto il sostegno al reddito una volta nell’arco di un triennio. Il computo del periodo durante il quale non potrà farsi ricorso all’intervanto del fondo (triennio), dovrà effettuarsi a partire dal termine della sospensione che ha dato il diritto all’intervento del fondo stesso. Il contributo verrà erogato comunque entro i limiti di capienza del fondo appositamente istituito e, per soddisfare tutte le richieste, l’importo potrà essere determinato secondo quantità e percentuali di intervento inferiori a quelle stabilite nel presente regolamento e verranno decise dal comitato di gestione del C.S. territorialmente competente previa autorizzazione dell’E.B.T.T.

- Procedura e documentazione necessaria per la richiesta di intervento del fondo sostegno al reddito.

a) - Comunicazione da parte dell’impresa al Centro di Servizio dell’E.B.T.T. Territorio competente

L’impresa per permettere ai propri dipendenti di usufruire del contributo integrativo di sostegno al reddito di cui al punto C) dell’art. 3 dovrà darne tempestiva comunicazione alle O.O.S.S. dei lavoratori ed alla associazione datoriale di comparto (Mod.Dip.C1) entro 7 giorni dopo la data di manifestazione dell’evento calamitoso. La comunicazione potrà essere inoltrata anche tramite fax. La richiesta dovrà essere inoltrata alle O.O.S.S. di categoria e alla associazione datoriale di riferimento, tramite il Centro Servizi dell’E.B.T.T. territorialmente competente (Mod.Dip.C2). La richiesta dovrà contenere il periodo di sospensione previsto per il ripristino dell’attività produttiva e il numero dei dipendenti interessati. Il Centro Servizi dovrà immediatamente trasmettere la richiesta presentata dall’azienda alle O.O.S.S. dei lavoratori e alla associazione imprenditoriale di riferimento. b) - Accordo sindacale L’accordo sindacale dovrà essere sottoscritto fra la parti sociali (Associazione di categoria datoriali di comparto e le O.O.S.S. dei lavoratori) entro 21 giorni dal manifestarsi dell’evento calamitoso. Tale accordo dovrà essere in seguito ratificato in sede di Commissione Paritetica per la Conciliazione delle controversie di lavoro, istituita presso il Centro Servizi territoriale, ovvero se questa non sia operante in sede di Commissione Paritetica Regionale così come costituita tra le parti sociali con accordo 6 febbraio 2002. La Commissione Paritetica di Conciliazione sarà convocata di norma entro 45 giorni dalla data di comunicazione di messa in sospensione. Sarà cura delle parti sociali verificare preventivamente all’accordo la capacità di copertura del fondo sostegno al reddito assegnato al C.S. territorialmente competente. L’accordo sindacale dovrà contenere, la firma del legale rappresentante e/o di persona delegata dall’azienda e del rappresentante di Filcams, Fisascat e Uiltucs provinciali. Sarà cura delle parti sociali verificare preventivamente all’accordo la capacità di copertura del fondo sostegno al reddito assegnato al C.S. territorialmente competente. c) - Prospetto lavoratori interessati alla sospensione (Mod.Dip.C3). d) - Copia della comunicazione della sospensione agli uffici pubblici competenti (Centro per

l’Impiego) e) - Copia della comunicazione della sospensione ad ogni singolo lavoratore f) - Foglio presenze del periodo (il foglio presenze del periodo potrà essere fornito dall’azienda

anche successivamente alla scadenza della sospensione).

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g) - Scheda aziendale (Mod.Dip.C4). h) - Dichiarazione di accettazione di ogni singolo dipendente (Mod.Dip.C5) da sottoscrivere dopo

l’accordo sindacale e trasmessa alla segreteria del CS tramite le O.O.S.S. i) - Copia ultima busta paga dei lavoratori interessati. l) - Dichiarazione autorità competente da cui si rileva l’evento calamitoso (Comune, Vigili del

fuoco, ecc.) Sarà cura del Centro Servizio, una volta in possesso di tutta la documentazione, provvedere all’elaborazione dei conteggi per l’attribuzione ad ogni singolo lavoratore della quota di sostegno al reddito spettante. La documentazione di cui ai punti c), g) e l) dovrà essere inviata alla segreteria del CS al momento della richiesta di messa in sospensione. La documentazione di cui ai punti d), e), f) e i) dovrà essere inviata alla segreteria del CS al termine del periodo di sospensione. Liquidazione degli importi riconosciuti ai singoli dipendenti: la liquidazione degli importi riconosciuti verrà effettuata dall’E.B.T.T. tramite bonifico bancario sul conto corrente che l’azienda avrà cura di indicare nella scheda aziendale di cui alla precedente lettera g). La liquidazione avverrà al termine della sospensione, e al momento del completamento e presentazione di tutta la documentazione richiesta alle lettere precedenti. Tutta la documentazione dovrà essere inviata dalla segreteria del CS interessato all’Ente Bilaterale per la liquidazione definitiva. L’azienda provvederà a liquidare l’importo ai lavoratori interessati tramite la prima busta paga utile e previo impegno di inviare all’Ente Bilaterale copia della busta paga del dipendenti interessato attestante l’avvenuto pagamento. Se nel periodo di sospensione il rapporto di lavoro viene a qualsiasi titolo a cessare, l’importo riconosciuto a titolo di sostegno al reddito sarà quantificato in ragione del periodo di effettiva dipendenza. Sostegno al reddito nei casi previsti dalla lettera D) del precedente art. 3 (Borse di studio per i figli dei dipendenti Tale attività verrà gestita direttamente dall’Ente Regionale che si impegna a istituire per ogni anno a partire dal 2005 la quantità di borse di studio da erogare su tutto il territorio regionale. Per l’anno 2005 lo stanziamento previsto è di Euro 20.000,00 (ventimila euro). Il finanziamento potrà avvenire ricorrendo alla riserva costituita nell’apposito fondo iscritto a bilancio “sostegno al reddito”. Il Comitato Direttivo assolverà tale impegno stabilendo il numero, l’entità economica, le modalità e le condizioni di accesso alle borse di studio secondo criteri di valutazione che il Comitato Direttivo stesso assumerà annualmente. Tra i criteri che dovranno orientare le caratteristiche di tale prestazione si indicano come essenziali:

a) Che i fruitori delle borse di studio siano dipendenti, e/o loro figli, in possesso di una anzianità minima di attività di lavoro subordinato nel settore turistico;

b) Che le aziende delle quali si è dipendente siano in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale da

almeno tre anni;

c) Che le borse di studio siano previste per iscrizione al corso di studio, per conseguimento diploma, maturità, laurea in scuole tecniche, medie superiori e università pubbliche i cui indirizzi formativi siano attinenti al settore turistico;

d) Che l’ammontare delle singole borse di studio sia proporzionale al grado di istituto scolastico a cui ci

si iscrive e ai relativi attestati conseguiti (diploma, laurea, ecc.);

e) Che siano adottate procedure istruttorie e di erogazione documentate.

Art. 6 – Presentazioni a favore delle imprese – Condizioni – Riconoscimento economico e Procedure Partecipazione di sostegno al reddito nei casi previsti dalla lettera A) del precedente Art. 4, (sospensione di attività dovute ad eventi atmosferici eccezionali e calamità che provochino danni documentabili non ripristinabili nell’arco di una settimana lavorativa).

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Condizioni Il sostegno al reddito resta subordinato alle condizioni prescritte al punto 1 dell’art. 5 del presente regolamento e all’ottemperanza richiesta a carico dell’azienda. Riconoscimento economico in favore dell’azienda Partecipazione alle spese necessarie al ripristino dell’attività produttiva pari al 10% delle spese documentate e comunque per un importo non superiore a Euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00). Il contributo verrà erogato comunque entro i limiti di capienza del fondo sostegno al reddito e, per soddisfare tutte le richieste, l’importo potrà essere determinato secondo quantità e percentuali di intervento inferiori a quelle stabilite nel presente regolamento e verranno decise dal CS territorialmente competente previa autorizzazione dell’EBTT. Procedura e documentazione necessaria per richiesta di intervento 1 – Le richieste di intervento dovranno pervenire tramite l’azienda richiedente alla sede del Centro Servizi territorialmente competente dell’EBTT. (Mod..AZ..A1). 2 – Dichiarazione autorità competenti da cui rileva l’evento (Comune – Vigili del Fuoco, ecc.). 3 – Perizia danni. 4 – Copia delle fatture di acquisto o riparazione con l’indicazione di riferimento all’evento. 5 – Scheda aziendale (Mod.AZ..A2). Liquidazione degli importi riconosciuti alle imprese La liquidazione del contributo di partecipazione avverrà entro novanta giorni dal completamento e presentazione della documentazione occorrente indicata nei numeri precedenti tramite bonifico bancario emesso dall’Ente Bilaterale sul conto corrente che l’azienda avrà cura di indicare sulla scheda aziendale di cui al punto 5. Tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dell’importo dovrà essere inviata dalla segreteria del Centro Servizio interessato all’Ente Bilaterale. Partecipazione di sostegno al reddito nei casi previsti dalla lettera B) del precedente Art. 4, (casi di formazione di personale con contratto a termine o di lavoratori che hanno richiesto di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione) I due casi di intervento sono i seguenti: I°) sostegno al reddito a favore di imprese che assumono lavoratori con contratto a termine (stagionali, apprendisti, tempo determinato full time e part time). II°) sostegno al reddito a favore di imprese che assumono lavoratori assunti con diritto di precedenza.

CASO I° - Trattamento economico

Il Contributo Integrativo di sostegno al reddito è pari € 10,00 orarie forfetarie per le ore di formazione svolte all’interno di progetti finanziati dall’Ente Bilaterale del Turismo Toscano per la riqualificazione del personale e per l’acquisizione di competenze finalizzate all’inserimento lavorativo.

- Documentazione da produrre Per il sostegno al reddito a favore di lavoratori con contratto a termine (stagionali, apprendisti, tempo determinato full time e part time) è necessario produrre i seguenti documenti:

- Modello 71.11 fornito dall’azienda contenente i dati dell’azienda e il codice di iscrizione all’Ebtt, l’elenco dei lavoratori da formare, la durata dei contratti a termine, l’area professionale di inserimento e i dati bancari aziendali sui quali effettuare la liquidazione degli importi.

- Copia del contratto a termine e busta paga del lavoratore Una volta raccolta tale documentazione sarà cura dell’Ebtt verificare attraverso il registro d’aula le presenze effettive del lavoratore per quantificare le ore da indennizzare. Si precisa che qualora il lavoratore non abbia raggiunto il 70% di presenze, non avrà diritto all’attestato di frequenza e l’azienda non avrà diritto al sostegno al reddito. Il contributo integrativo di sostegno al reddito non è compatibile con i periodi di sospensione eventualmente coperti da indennità per malattia, infortuni, aspettative non retribuite, congedi di maternità, congedi parentali, festività, ferie e permessi (R.O.L.). Il contributo verrà erogato comunque entro i limiti di capienza del fondo appositamente istituito e, per soddisfare tutte le richieste, l’importo potrà essere determinato secondo quantità e percentuali di intervento inferiori a quelle stabilite nel presente regolamento e verranno decise del comitato di gestione del Centro Servizi territorialmente competente e previa autorizzazione dell’E.B.T.T. Sarà cura della Sede Regionale o del Centro Servizi di riferimento, una volta in possesso di tutta la documentazione, provvedere all’elaborazione dei conteggi per l’attribuzione ad ogni azienda della quota sostegno al reddito spettante.

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Liquidazione degli importi riconosciuti La liquidazione degli importi riconosciuti verrà effettuata dall’E.B.T.T. tramite bonifico bancario sul conto corrente che l’azienda avrà cura di indicare sul modello 71.11. La liquidazione avverrà a seguito del completamento del percorso formativo e successivamente alla presentazione di tutta la documentazione richiesta alle lettere precedenti. Tutta la documentazione dovrà essere inviata dalla segreteria del CS interessato alla sede regionale dell’Ente Bilaterale per la liquidazione definitiva.

CASO II° - Trattamento economico

Il Contributo Integrativo di sostegno al reddito è pari al costo orario lordo aziendale del lavoratore assunto con diritto di precedenza nella riassunzione per le effettive ore di formazione svolte all’interno di progetti finanziati dall’Ente Bilaterale del Turismo Toscano per la riqualificazione del personale e per l’acquisizione di competenze finalizzate all’inserimento lavorativo.

- Documentazione da produrre Per il sostegno al reddito a favore di lavoratori assunti con diritto di precedenza. è necessario produrre i seguenti documenti:

- Modello 71.08 fornito dal lavoratore per l’iscrizione al corso di formazione contenente i dati del lavoratore, il titolo del corso di formazione e la sede di svolgimento.

- Autocertificazione del lavoratore per esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione come previsto dal Ccnl.

L’azienda per ricevere il sostegno al reddito dovrà produrre la seguente documentazione: - dichiarazione dell’avvenuta assunzione con diritto di precedenza del lavoratore contenente i dati

aziendali, i dati del lavoratore, il titolo del corso di formazione e il centro servizi di svolgimento, le coordinate bancarie aziendali e il costo orario lordo aziendale del dipendente.

- copia del contratto stipulato dall’azienda a favore del lavoratore e/o copia della comunicazione obbligatoria inviata al Centro per l’Impiego

Una volta raccolta tale documentazione sarà cura dell’Ebtt verificare attraverso il registro d’aula le presenze effettive del lavoratore per quantificare le ore da indennizzare in base al costo lordo aziendale indicato. Si precisa che qualora il lavoratore non abbia raggiunto il 70% di presenze, non avrà diritto all’attestato di frequenza e l’azienda non avrà diritto al sostegno al reddito.

Il contributo integrativo di sostegno al reddito non è compatibile con i periodi di sospensione eventualmente coperti da indennità per malattia, infortuni, aspettative non retribuite, congedi di maternità, congedi parentali, festività, ferie e permessi (R.O.L.). Il contributo verrà erogato comunque entro i limiti di capienza del fondo appositamente istituito e, per soddisfare tutte le richieste, l’importo potrà essere determinato secondo quantità e percentuali di intervento inferiori a quelle stabilite nel presente regolamento e verranno decise del comitato di gestione del Centro Servizi territorialmente competente e previa autorizzazione dell’E.B.T.T. Sarà cura della Sede Regionale o del Centro Servizi di riferimento, una volta in possesso di tutta la documentazione, provvedere all’elaborazione dei conteggi per l’attribuzione ad ogni azienda della quota sostegno al reddito spettante. Liquidazione degli importi riconosciuti La liquidazione degli importi riconosciuti verrà effettuata dall’E.B.T.T. tramite bonifico bancario sul conto corrente che l’azienda avrà cura di comunicare. La liquidazione avverrà a seguito del completamento del percorso formativo e successivamente alla presentazione di tutta la documentazione richiesta alle lettere precedenti. Tutta la documentazione dovrà essere inviata dalla segreteria del CS interessato alla sede regionale dell’Ente Bilaterale per la liquidazione definitiva. Art. 7 – Natura delle erogazioni. Le erogazioni dell’E.B.T.T. ai lavoratori di cui ai casi previsti alle lettera A) – C), hanno carattere di sussidio, evidentemente occasionale, per sopperire a concreti e documentati stati di bisogno. Le parti ritengono di evidenziare che tali erogazioni provengono da un Fondo formato anche da un contributo paritetico dei lavoratori; contributo derivante da prelievi effettuati su somme che hanno già scontato sia le ritenute previdenziali sia le ritenute fiscali. Tali erogazioni impegnano il solo E.B.T.T. ad intervenire nei casi indicati e con le modalità fissate dal presente regolamento nel limite delle disponibilità economiche previste dal Fondo Sostegno al Reddito. In caso di non accoglimento delle domande presentate dalle aziende, dalle O.O.S.S. e

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dai lavoratori, l’E.B.T.T. dovrà comunicarne i motivi alle imprese, ai lavoratori, ed alle O.O.S.S. entro trenta giorni dal ricevimento delle domande stesse. Art. 8 – Normativa di riferimento Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento da valere per il Fondo Sostegno al Reddito dell’E.B.T.T., si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL Settore Turismo 22 gennaio 1999, nel testo ufficiale sottoscritto in data 04 luglio 2001, al capo IV – Enti Bilaterali e dagli articoli dal 16 al 20 con relative premessa e dichiarazioni a verbale così come modificati dall’accordo di rinnovo del CCNL del 19/07/03. Il presente regolamento sarà sottoposto a verifica entro il 30/11/05 per valutare le eventuali modifiche da apportare in base all’esperienza acquisita nel periodo di funzionamento e comunque qualora dovessero intervenire, da parte delle associazioni nazionali dei datori di lavoro e dei dipendenti stipulanti il CCNL di riferimento, diverse regolamentazioni del Sostegno al Reddito.

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Allegato: tabella riassuntiva interventi di sostegno al reddito

Casi di sostegno al

reddito

A favore dei dipendenti

A favore delle imprese

Sospensione al

reddito dal lavoro e dalla retribuzione a

seguito di processi i

ristrutturazione aziendale

nonché per permettere

adeguamenti strutturali necessari

Licenziamenti per riduzione

del personale a seguito di processi di

crisi, ristrutturazione e/o riorganizza-zione aziendale

Sospensione dal lavoro e

dalla retribuzione

dovute a eventi atmosferici

eccezionali e calamità che provochino la sospensione dell’attività aziendale

Borse di studio per figli dei dipendenti

Sospensione di attività dovute

ad eventi atmosferici e

calamità naturali che provochino

danni documentabili e non ripristinabili nell’arco di una

settimana lavorativa

Aziende con lavoratori a

tempo determinato –

stagionali, apprendisti o aziende che assumono

lavoratori che hanno chiesto di esercitare il

diritto di precedenza

nella riassunzione

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