Economia delle aziende non profit
Inquadramento generale
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I settori in cui intervengono sono i più diversi
Sociale
Sanitario
Culturale
Sportivo
Educazione
Quali sono i fattori peculiari delle anp?
• finalità istituzionali non economiche, ma caratterizzate da un elevato contenuto sociale; risulta prevalente la logica di produzione di “benessere tramite persone”;
• governance, caratterizzata dall’assenza di specifici interessi proprietari;
• assenza della distribuzione degli utili, non vi è un divieto a conseguire il profitto, ma sono presenti vincoli specifici all’assegnazione dello stesso.
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Le aziende non profit
Lo sviluppo dell’economia e delle aziende Non Profit è strettamente e correlato a questi principi:
1. Principio di coinvolgimento e di partecipazione (senso di identificazione);
2. Principio di solidarietà (sul piano individuale) e di sussidiarietà (sul piano sociale);
3. Principio dell’autorealizzazione (l'esigenza di ogni individuo di "diventare ciò che si è capaci di diventare" e di "attuare le proprie migliori potenzialità". Maslow)
Classificazione:• aziende auto-produttrici, sono aziende che
destinano la propria produzione a soggetti predeterminati, che contribuiscono nella azienda a vario titolo.
L’azienda nasce dalla volontà di questi soggetti, al fine di soddisfarne i bisogni in modo sistematico e duraturo.
Le aziende non profit
• aziende erogatrici, sono aziende che offrono, sulla base di spinte filantropiche, religiose, etiche, beni e servizi alla collettività o ad una parte specifica della stessa in assenza di scambio economico.
• La controprestazione in denaro al bene/servizio offerto, quando presente, assume un valore “poco più che simbolico” in quanto insufficiente a remunerare i fattori della produzione.
• All’impiego di risorse non sono direttamente correlati ricavi ed il valore della prestazione non rappresenta l’espressione di criteri di convenienza economica.
• imprese sociali, sono aziende che destinano la propria produzione al mercato, che realizzano processi di produzione ed allocazione caratterizzati dallo scambio economico.
• Queste aziende di produzione però si differenziano dalle aziende for profit in quanto caratterizzate da finalità diverse dal profitto. La produzione e lo scambio economico sono strumentali a finalità sociali ispirate da valori etici e morali.
•
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I SOGGETTI GIURIDICI CHE APPARTENGONO AL NON PROFIT
minor grado di formalizzazione maggior grado di formalizzazione
associazioni
non
riconosciute
organizzazioni di volontariato
L.266/91
Associazioni
Fondazioni
Coop. sociali
L. 381/91
fondazioni di partecipazione
fondazioni ex enti lirici L. 367/96
ex bancarie L.del.461/98 e D. lgs. 153/99
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Anp: Inquadramento Anp: Inquadramento giuridicogiuridico
Codice
Civile
• Associazioni e fondazioni riconosciute (art. 14 e segg)
• Associazioni e fondazioni non riconosciute (art. 36 e segg.)
• Comitati (art. 36 e segg.)
• Società cooperative (art. 2511-2545)
• Società di mutuo soccorso (art. 2546-2548)
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Anp: Inquadramento giuridico
• Piena capacità d’agire dell’Anp
• Responsabilità in capo all’ente
• Maggiore trasparenza
• Contratti pubblici di fornitura
• Sgravi ed agevolazioni fiscali
Riconoscimento
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
(artt. 36-42 del c.c.)
• irrilevanza del patrimonio
• responsabilità personale degli amministratori
ASSOCIAZIONERICONOSCIUTA
(artt. 14-35 del c.c.)
• l’associazione acquisisce la personalità giuridica
• responsabilità limitata e irresponsabilità patrimoniale degli amministratori
ASSOCIAZIONEartt. 14-35, Libro I, Titolo II, Capo II del c.c.
• prende vita dall’accordo degli associati: tale accordo si manifesta nel contratto di associazione, cioè nell’atto costitutivo (contratto plurilaterale)
• l’associazione è un contratto con comunione di scopo, in cui le parti mirano a realizzare un interesse comune a tutti i soggetti che partecipano all’associazione
• scopo dell’associazione, diversamente da quello delle società è quello di soddisfare i bisogni di natura ideale, o comunque non economica, dei propri membri
• l’assenza di finalità di lucro non impedisce all’associazione di svolgere attività economiche, purché esse siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO (anche per le non riconosciute)
La distinzione fra atto costitutivo e statuto nasce dalla diffusa pratica di stabilire in momenti diversi, e quindi in atti diversi, gli elementi dell’ente:
• prima, nell’atto costitutivo, gli elementi individualizzanti e, per così dire, essenziali ai fini dell’identificazione del nuovo ente
• poi, nello statuto, le regole di organizzazione e funzionamento
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Atto costitutivo
• Contratto, sottoscritto dai fondatori, con cui sicostituisce l’Anp• Implica la nascita dell’Anp ma non spiega il suofunzionamento
Statuto
• Atto che contiene leregole di funzionamentodell’Anp
Anp: Atto costitutivo e statuto
ATTO COSTITUTIVO E STATUTOart. 16 c.c.
devono contenere:
• denominazione dell’ente deve essere nuova, distintiva e veridica• scopo deve essere lecito, non economico e di pubblica utilità deve essere specifico e non generico• sede• patrimonio deve essere sufficiente per il perseguimento dello scopo• norme sull’ordinamento e l’amministrazione possono contenere:• norme relative all’estinzione dell’ente e alla devoluzione
del patrimonio• norme relative all’eventuale trasformazione dell’ente
ATTO COSTITUTIVO E STATUTOart. 16 c.c
per le associazioni:
• norme sull’ordinamento e l’amministrazione gli organi obbligatori sono l’assemblea e quelli relativi
agli amministratori
• diritti e obblighi degli associati• condizioni per l’ammissione degli associati
per le fondazioni:
• norme sull'ordinamento e l’amministrazione un organo amministrativo, formato da una o più persone
NORME SULL’ORDINAMENTO E L’AMMINISTRAZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE
• ASSEMBLEA GENERALE - è l’organo fondamentale dell’associazione, è org. sovrano, costituito da tutti gli associati in funzione deliberante; le spettano tutte le decisioni concernenti l’esistenza, la disciplina e l’attività dell’ente; deve essere convocata almeno una volta all’anno; modalità di convocazione; I e II convocazione;
democrazia diretta; delega;
• AMMINISTRATORI - Consiglio di Amministrazione o - Consiglio Direttivo nominati dall’assemblea (possono anche non essere associati)
devono rendicontare, rendere conto di quello che si è fatto
NORME SULL’ORDINAMENTO E L’AMMINISTRAZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE
• COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI controlla la regolarità delle scritture contabili, parte
redazionale, documentale.
• COLLEGIO DEI PROBIVIRI è un organo interno, di elezione assembleare,
permanente, definito da una clausola statutaria, sorta di commissione per le garanzie statutarie
• CLAUSOLA ARBITRALE le controversie interne vengono demandate a arbitri di
parte, che formeranno un Collegio Arbitrale, di cui normalmente si prevede un rappresentante nominato per ciascuna delle parti contendenti.
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Anp: contenuto dell’atto costitutivo
• Denominazione unica per provincia
• Scopo: definisce il contenuto del sodalizio. Deve essere:- lecito-non economico (non di lucro)
• Attività: può avere contenuto economico• Patrimonio: elemento non sempre indispensabile• Sede
• Norme sull’amministrazione ed organi sociali:1) Assemblea principio di democraticità della struttura2) Amministratori: rapporto di mandato
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Democraticità della struttura una testa un voto
Associati diritto di:• voto• eleggibilità alle cariche associative • partecipazione alle assemblee e diritto di intervento in assemblea• diritto di impugnare le delibere (una delibera assembleare è annullabile quando è contraria alle norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume, all’a.c. o allo s.)•diritto di recesso (è un aspetto della libertà di associazione, non si possono ripetere il contributo versato, è considerata una liberalità)
Associati obbligo di: conferire la quotasociale rispettare le normestatutarieCollaborazioneCONDIZIONE PER L’AMMISSIONEClausola di gradimento; di adesione
Diritti e doveri degli associati
ESTINZIONE DELL’ENTE
• un’associazione si può estinguere quando lo prevedono l’atto costitutivo o lo statuto
(art. 21 c.c.: l’assemblea può deliberare lo scioglimento dell’ass. e la devoluzione del patrimonio, ma occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati)
• o quando lo scopo è stato raggiunto o diventa impossibile, quindi l’associazione non ha più motivo di esistere (art. 27)
• o quando tutti gli associati sono venuti a mancare (art. 27)
• cause legali
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Associazioni
Fondazioni
ElementofondamentalePersone Patrimonio
Causa comune Causa comune
Anp: Inquadramento giuridico
FONDAZIONE
• Non esiste una definizione da codice civile
•Ente di diritto privato con personalità giuridica dotato di un
PATRIMONIO destinato ad uno scopo
l’associazione può esistere senza patrimonio
la fondazione non può esistere senza patrimonio
COMITATI (c.c. 39 e segg.)
Comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati Promotori di opere monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmentee solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato
I sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare leoblazioni promesse
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Anp: Inquadramento Anp: Inquadramento giuridicogiuridico
Leggi di settore
• Associazioni di volontariato: L. 266/1991
• Cooperative sociali: L. 381/1991
• Ong: L. 49/1987
• Onlus: D.Lgs 460/1997
• Associazioni sportive dilettantistiche: L. 398/1991
• Ipab: L. 328/2000
• Patronati: L. 152/2001
• Enti lirici: D.Lgs. 367/1996
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Leggi di riferimento
• La legge 266/1991 che riconosce la funzione sociale e pubblica del volontariato e ne regola il rapporto con l’istituzione pubblica.
• Definisce l’attività di volontariato: attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito; l’attività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
• Istituisce il Fondo speciale presso le Regioni alimentato dalle Fondazioni bancarie e gestito da un Comitato di gestione per i Centri di servizio del volontariato (organismi nati per sostenere ed aiutare, attraverso servizi gratuiti le associazioni nello svolgimento delle loro attività)
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Adv: alcune Adv: alcune normenorme
• Art. 4: Assicurazione obbligatoria per i volontari
• Art. 5: Problema della marginalità delle attività
commerciali:
- vendite occasionali (campagne, manifestazioni, ecc.);
- vendita, senza intermediari, di beni regalati da terzi;-somministrazione di alimenti e bevande.
• Art. 7: Convenzioni pubbliche con Adv registrate (da almeno 6
mesi, che dimostrino attitudine e capacità operative)
• Art. 17: Flessibilità nell’orario di lavoro (i lavoratori che facciano parte di
organizzazioni iscritte nei registri hanno diritot di usufruire delle forme di flessibilità di
orari di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi
compatibilmente con l’organizzazione aziendale)
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• Il dlgs 460/97 che istituisce le ONLUS - organizzazioni non lucrative di attività sociale - le quali usufruiscono di agevolazioni fiscali
• es. la possibilità per i donatori di detrarre il 19% delle erogazioni liberali in denaro (per un importo non superiore a 4 milioni).
• La legge 328/2000 Legge quadro di riforma dell’assistenza: dichiara che le ANP sono chiamate a collaborare nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di carattere sociale.
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Aspetti fiscali delle Anp: le Onlus (D.lgs. 460/97)
Sono Onlusdi diritto
• Associazioni di volontariato• Organizzazioni non governative (Ong)• Cooperative sociali (e loro consorzi al 100%)
PossonoessereOnlus
• Associazioni• Fondazioni• Comitati• Società cooperative• Altri enti di carattere privato
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Aspetti fiscali delle Anp: le Onlus
Non possono in nessun caso essere Onlus
• Enti pubblici
• Società commerciali diverse dalle cooperative
• Fondazioni bancarie
• Partiti e movimenti politici
• Organizzazioni sindacali
• Associazioni di datori di lavoro
• Associazioni di categoria
• Enti non residenti
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Le Anp che possono essere Onlus devono :
1) Svolgere attività solo nei settori previsti
2) Perseguire esclusivamente finalità
di solidarietà sociale
3) Non svolgere attività diverse da quelle
espressamente previste, ad eccezione delle
attività direttamente connesse
4) Non distribuire, anche indirettamente,
utili ed avanzi di gestione
5) Devolvere il patrimonio, in caso di
scioglimento, ad un’altra Onlus
Come si diventa Onlus (Art 10 D.Lgs. Come si diventa Onlus (Art 10 D.Lgs. 460/97460/97))
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Onlus: alcuni vantaggi Onlus: alcuni vantaggi fiscalifiscali
• Attività istituzionali: esenzione Irpeg
• Proventi da attività direttamente connesse a quelle istituzionali: non concorrono alla formazione del reddito imponibile
• Alcune attività (trasporto malati o feriti, attività didattiche di ogni genere, prestazioni sociosanitarie domiciliari, ecc.) sono esenti Iva• Esenzione dall’imposta di bollo• Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative (brevetti industriali, registrazione marchi, ecc.)• Esenzioni ed agevolazioni su tributi locali• Agevolazioni per lotterie, tombole, pesche di beneficenza
STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUSD.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 - riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
• DENOMINAZIONE - deve contenere la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ONLUS (art. 10, comma 1, lettera i) d.lgs. 460/97);
l’art. 27 del detto decreto vieta l’uso della locuzione a chi non lo sia, con sanzioni da 600.000 £ a 6.000.000 £
• SCOPO - “L’Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale,...e svolge la propria attività nei settori:
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Onlus Onlus Anp che svolgono attività nei Anp che svolgono attività nei settorisettori
• Assistenza sociale e socio sanitaria• Assistenza sanitaria• Beneficenza• Istruzione• Formazione• Sport dilettantistico• Tutela beni artistici e storici• Tutela ambiente• Promozione cultura e arte• Tutela diritti civili• Ricerca scientifica
STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUSD.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460
(segue) “L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse e comunque in via non prevalente...”
- La legge ha fissato precisi “vincoli di eterodestinazione” dell’attività da svolgere, poiché l’interesse collettivo presente nell’esercizio di determinate attività, disgiunto dalle finalità solidaristiche (requisito qualificante delle Onlus) non sarebbe stato sufficiente a fornire una linea di separazione fra le Onlus e la generalità degli enti non commerciali
- le finalità di solidarietà sociale sono perseguite qualora le attività elencate siano rivolte unicamente a favore di “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari...”, (art. 10, comma 2 e 3, 460/97)
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LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA
può influenzare la gestione dell’ente?
me
cca
nis
mi d
i co
invo
lgim
en
to-
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- +meccanismi di controllo
• org. vol.
•ass.
•coop. soc. ....
•ente pubblico
•coop. impresa
•impresa