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    DDDIIIRRRIIITTTTTTOOO EEECCCCCCLLLEEESSSIIIAAASSSTTTIIICCCOOO FFFRRRAAANNNCCCEEESSSCCCOOO FFFIIINNNOOOCCCCCCHHHIIIAAARRROOO

    CAPITOLO I: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

    Il compito della scienza giuridica quello di studiare la produzione, linterpretazione elapplicazione delle norme giuridiche; tali norme si distinguono dalle altre regole inquanto la loro osservanza assicurata dallordinamento (a volte anche coattivamente).Lampiezza della materia presa in esame dalla scienza giuridica molto grande. Proprioper questo motivo utile operare una divisione degli studi giuridici nelle varie discipline(diritto costituzionale, commerciale, amministrativo, ecc.) per avere un maggiorapprofondimento delle stesse materie.Il DIRITTO ECCLESIASTICO studia il settore dellordinamento giuridico dello Stato che voltoalla disciplina del fenomeno religioso. Ma quando parliamo di fenomeno religioso nonintendiamo solo quello della Chiesa Cattolica, ma tutte le confessioni religiose e tutti gliindividui (in quanto credenti o non credenti). Il diritto ecclesiastico non costituito solodalle norme prodotte direttamente dal legislatore statale, ma molto spesso capita che sidebbano applicare norme prodotte direttamente da ordinamenti confessionali. Seconsideriamo lambito degli studi giuridici del diritto ecclesiastico, si nota come essoappartenga allarea del diritto pubblico: infatti, oggetto di studio di tale disciplina sonosoprattutto le norma costituzionali e le norme che regolano lattivit della pubblicaamministrazione. Ci non toglie che il diritto ecclesiastico presenti legami anche con ildiritto civile (matrimonio religioso, rapporti successori, ecc.), con il diritto internazionale(posizione della Santa Sede).Le FONTI DI COGNIZIONE del diritto ecclesiastico civile si trovano in disposizioni legislativedello Stato, emanate sia unilateralmente che in esecuzione di accordi con le confessionireligiose. Esse sono:1) LA COSTITUZIONE: qui troviamo numerose disposizioni in cui il fattore religioso viene

    espressamente menzionato (art. 3, 7, 8, 19 e 20). Le norme di derivazione concordatariasono protette e garantite dagli art. 7 cpv. e 8, 3 comma Cost.;

    2) I PATTI LATERANENSI E I VARI ACCORDI: i Patti Lateranensi sono gli accordi tra Stato eChiesa stipulati l11 Febbraio 1929. Qui troviamo un Trattato (per la soluzione dellaquestione romana con la creazione dello Stato Citt del Vaticano) ed un Concordato(che disciplina il trattamento della Chiesa Cattolica in Italia);

    3) LE LEGGI DELLO STATO UNILATERALI: nel nostro ordinamento vi sono norme voluteunilateralmente dallo Stato.

    4) ALTRE NORME STATALI (O REGIONALI).Le FONTI DI PRODUZIONE del diritto ecclesiastico (ossia i procedimenti con cui vengonoposte legittimamente le norme che si collocano in tale disciplina) sono poste su vari livellie fanno nascere alcuni problemi. Infatti, bisogna notare che vi un settore in cui la fontenormativa pu essere sia legge ordinaria che legge che legge costituzionale: sono le normeprotette dagli art. 7 cpv. e 8, 3 comma Cost.

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    Queste norme possono essere modificate da una legge ordinaria nel caso in cui essa diavita ad un nuovo accordo (tra lo Stato e la Chiesa Cattolica o tra lo Stato e le altreconfessioni che abbiano stipulato unIntesa approvata per legge); invece, se il legislatoreintende modificarle unilateralmente, si dovr ricorrere allemanazione di una leggecostituzionale. Adesso siamo in grado di ordinare gerarchicamente le fonti:1) NORME APPLICATIVE DEL CONCORDATO LATERANENSE;2) REGOLAMENTI: essi sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Queste

    non possono assolutamente essere in contrasto con le norme statali;3) CIRCOLARI: queste non sono altro che le norme interne della pubblica amministrazione,

    che si impongono come norme dazione agli uffici inferiori. La forza di tali circolaridipende dallo spazio che le leggi ed i regolamenti lasciano allamministrazione.

    4) LEGGI REGIONALI: tutte le regioni non hanno competenza nella materia prevista dagliart. 7 cpv. e 8, 3 comma Cost. Tuttavia, poich alcune materie di competenza regionale(assistenza sanitaria, ospedaliera, scolastica, ecc.) possono rientrare tra gli interessidelle confessioni religiose, esse possono essere comprese tra le fonti di norme deldiritto ecclesiastico.

    Un modo illegittimo di eseguire le intese rappresentato dal caso dei GIORNI FESTIVI.Infatti anzich essere decisi mediante una legge, lelenco delle festivit religiose si avutomediante decreto del Presidente della Repubblica. Qui previsto che la RepubblicaItaliana riconosca come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festivit religiosedeterminate dintesa tra le parti. Ma mentre le domeniche sono previste nellAccordo(promulgato mediante legge), le festivit non trovano spazio in tale documento: eccoallora che ci sarebbe stato bisogno di una legge, e non di un decreto.

    Infine dobbiamo ricordare che per lo studio del diritto ecclesiastico si possonointraprendere due diverse teorie:a) la prima ha imboccato la via del diritto positivo, del ius conditum, cercando di

    confrontare le vecchie norme con la Costituzione per vedere quali di esse potevanoconvivere con le nuove norme fondamentali e quali invece sarebbero risultateincostituzionali;

    b) la seconda teoria ha confuso lo ius conditum con lo ius condendum, ritenendo che unariforma della legislazione del 1929-1930 fosse praticabile al di fuori delle previsionidegli art. 7 cpv. e 8, 3 comma Cost. Questa via stata intrapresa sia da coloro che nonapprezzano i concordati sia da coloro che, credendo nella purezza della fede, ritengonoche la Chiesa non debba essere legata da patti di indubbia rilevanza politica con loStato.

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    CAPITOLO II: LA RELIGIONE ELORGANIZZAZIONE DEL POTERE CIVILE

    Il fenomeno religioso ha, ed ha sempre avuto, una grandissima importanza allinterno diogni societ. Per i latini, il termine RELIGIO aveva vari significati: i pi importanti sono ilculto del divino e la superstizione.Facendo un salto indietro nel tempo, notiamo come nella Roma arcaica non vi era alcunadistinzione tra istituzioni politiche e organizzazione religiose; anche quando, con lavventodella Repubblica, il governo civile si venne a distinguere dal sacerdozio rimase forte illegame tra politica e religione. Quando poi venne istituito lImpero, le funzioni dipontefice massimo furono assunte direttamente dallimperatore, il quale divenne una verae propria divinit da adorare. Era dovere di ogni suddito quello di adorare il proprioimperatore: ecco perch, durante il periodo imperiale, i cristiani erano continuamenteperseguitati (poich essi si rendevano colpevoli di lesa maest).Quando la civilt romana abbandono il paganesimo per intraprendere la strada delcristianesimo, le cose non cambiarono: come limperatore pagano era il pontefice massimodel paganesimo, cos limperatore cristiano era il pontefice massimo di questa nuovareligione. Lunione in ununica persona della figura del capo dello Stato e del capo dellaChiesa noto con il nome di CESAROPAPISMO: con questo termine si indica lunione delpotere civile con il potere ecclesiastico. Il cesaropapismo cess in Europa Occidentale conla fine dellImpero Romano dOccidente ma persistette nellImpero di Bisanzio fino al suocrollo (1453).

    Con la cessazione del cesaropapismo nellEuropa occidentale, venne accrescendosilautorit del Vescovo di Roma. Tanto pi che, con la caduta dellImpero, si fece strada ladottrina evangelica della distinzione tra il potere civile e il potere ecclesiastico.La formazione di Stati organizzati sotto il potere di un principe, anche se non attribuiva aquesti la forza di definire dogmi o di convocare Concili, gli dava la piena potest sulproprio territorio. Quindi il principe prevaleva su qualsiasi altra potest presente sul suoterritorio: quindi anche la Chiesa veniva a trovarsi sotto il suo potere. Questo stato di coseport a lotte politiche e guerre di religione (pensiamo al grande scisma doccidente, alleeresie e alla riforma protestante) che si conclusero con la PACE DI AUGUSTA avutasi nel1555. Qui si riconobbe ai principi la libert di aderire o meno alla religione riformata eattribu loro il ius reformandi, cio il potere di imporre la religione da essi professata a queisudditi che non avessero preferito emigrare in un altro paese. Solo un secolo pi tardi, conla PACE DI WESTFALIA avutasi nel 1648 alla fine della guerra dei Trentanni, si ebberiguardo anche alle minoranze religiose dando uguali diritti a tutti (cattolici, luterani ecalvinisti). Tra queste due date ora menzionate si consolidarono i sistemi nei quali laChiesa era subordinata allo Stato: in Germania si afferm il territorialismo, in Francia ilgallicanesimo, in Austria il giuseppinismo e cos via. In Italia si ebbero vari sistemiche sono stati compresi nel termine GIURISDIZIONALISMO: esso sta ad indicare il

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    prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica. I POTERI DEI SISTEMIGIURISDIZIONALISTI sono tradizionalmente classificati in due filoni: POTERI VOLTI A PROTEGGERE LA CHIESA- IUS ADVOCATIAE O PROTECTIONIS : lo Stato garantiva lunit della Chiesa e la purezza della

    fede. Inoltre, lo Stato tutelava gli enti ecclesiastici da eventuali affari dannosi;- IUS REFORMANDI : negli Stati protestanti era il potere del principe di intervenire

    nellorganizzazione interna della Chiesa; negli Stati cattolici era il potere di introdurrenella Chiesa quelle riforme necessarie ad eliminare gli abusi e ad ottenere un buonfunzionamento degli istituti ecclesiastici;

    POTERI DIRETTI A DIFENDERE LO STATO DALLA CHIESA- IUS NOMINANDI : il principe nominava i funzionari ecclesiastici;- EXEQUATUR O PAREATUR : lo Stato aveva il potere di esaminare gli atti emanati

    dallautorit ecclesiastica per accertare che non contenessero alcunch di pericoloso perlo stesso Stato;

    - SEQUESTRO DI TEMPORALIT : lo Stato poteva sequestrare i beni di un istituto ecclesiasticonel caso in cui il rappresentante dellente avesse male amministrato o avesse tenuto unacondotta contraria agli interessi dello Stato;

    - IUS APPELATIONIS : gli ecclesiastici o i fedeli potevano ricorrere al sovrano controprovvedimenti dellautorit ecclesiastica ritenuti lesivi dei diritti dei singoli o degliinteressi dello Stato;

    - IUS DOMINII EMINENTIS : nei confronti degli enti ecclesiastici, era la facolt di imporretributi e di amministrarne i beni in caso di vacanza (e di farne propri i frutti);

    - IUS INSPICIENDI : era il potere del principe di intervenire e di vigilare sulle istituzioniecclesiastiche, di istituire nuovi enti o sopprimere quelli inutili e dannosi, di sorvegliaresullinsegnamento nei seminari, sui Concili e sulle missioni.

    La TEOCRAZIA, ossia il sistema che prevede la soggezione dello Stato alla Chiesa, non si mai effettivamente realizzata nella civilt europea. La premessa delle rivendicazioniteocratiche stata data da Santo Agostino: egli afferma che la Civitas terrena, quando tendesolo alla felicit mondana dei sudditi, commette lo stesso peccato che commettelindividuo che ricerca solo la felicit terrena. Lo Stato pu sottrarsi a tale situazionepeccaminosa subordinando le sue leggi alla legge divina: solo in questo modo esso puguidare gli uomini verso il bene supremo, anticipando la Civitas coelestis.Nel momento della caduta dellImpero, si consider la Chiesa come lunica in grado dipoter realizzare il principio di unit: queste tesi ebbero grandi successi nel periodo dimaggior potenza della Santa Sede (cio tra il pontificato di Gregorio VII, 1073, e quello diBonifacio VIII, 1303). In questo arco di tempo, al Papa appartengono tutti i poteri spiritualie temporali in quanto essi gli derivano direttamente da Dio. Questo stato di cose fudefinito POTESTAS DIRECTA IN TEMPORALIBUS. Da ci seguiva che:a) solo alla Chiesa spettava decidere cosa fosse di sua competenza e cosa fosse di

    competenza dello Stato;

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    b) nel contrasto tra leggi civili e leggi ecclesiastiche, prevalevano le seconde;c) le leggi civili contrarie ai diritti della Chiesa erano illegittime;d) nessuna autorit era legittima se il proprio potere non fosse derivato da uninvestitura

    ecclesiastica;e) solo il Papa poteva decidere riguardo la pace e la guerra e lui disponeva di tutte le cose

    e di tutta la gente del mondo.Ma dopo la rottura dei cristiani doccidente avutasi con la riforma, si cominci a delinearela cos detta POTESTAS INDIRECTA IN TEMPORALIBUS: questo era il potere da parte della Chiesadi regolare con proprie norme anche rapporti civili, di non fare rispettare ai fedeli quellenorme dellordinamento statale che andavano contro la Chiesa e di evitare che tali leggivenissero emanate.

    Infine, lultimo sistema (che in realt un non sistema) rappresentato dal SEPARATISMO.Lidea della separazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose ha una lunga storiaalle spalle. Inizialmente il separatismo fu proposto per REALIZZARE LINDIPENDENZA DELLACHIESA e per tutelare i suoi interessi andando anche contro quelli statali. Il separatismocome mezzo di affrancazione della Chiesa nell800 stato sostenuto in Europa dalProtestantesimo liberale tedesco che dal Cattolicesimo liberale svizzero e francese; incomune vi era la considerazione che la religione, cio il rapporto tra luomo e Dio, qualcosa di estremamente personale. Da ci si deduce che non pu esistere una Chiesa diStato e che gli ecclesiastici non potevano e non dovevano essere considerati come pubbliciufficiali.Altro fine del separatismo quello di FAR PREVALERE LAUTORIT DELLO STATO: questa chiaramente una corrente antiecclesiastica. Uno dei promotori di tale teoria fu RuggeroWilliams: egli considerava lo Stato come un ente laico che non doveva pronunciarsi nellematerie religiose, proprio per rispetto di queste. Quindi la Chiesa era vista come un enteprivato che non aveva nulla in comune con lo Stato.Negli USA il separatismo ha seguito altre vie. Alla fine del 700, in seguito al processo cheport allindipendenza delle colonie inglesi, si dovevano superare in tutti i modi i contrastiesistenti tra le varie teocrazie locali: lunico modo era quello di adottare un separatismofondato sulla libert religiosa. Completamente diverso risulta il percorso seguito dalseparatismo nei paesi del socialismo reale, e in particolare nellURSS. Lart. 52 dellaCostituzione russa garantiva la libert di poter professare qualsiasi religione o di nonprofessarne nessuna, ma riconosceva solo il diritto di svolgere propaganda ateistica e nonpropaganda religiosa. Questo perch il socialismo affermava che compito del buoncittadino quello di liberare i propri compatrioti dalle illusioni indotte dalla religione.Sempre in URSS, ricordiamo le limitazioni che incontravano le associazioni religiose e glistessi credenti. In conclusione possiamo affermare che nellURSS la separazione tra Stato eChiesa era antiecclesiastica.In ITALIA, invece, il separatismo stato uno strumento politico per superare la cos dettaQUESTIONE ROMANA nel quadro dellunit dItalia. lenunciazione delle tesi separatiste si

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    devono al Cavour, il quale affermava: Libera Chiesa in Libero Stato. In realt, ilseparatismo ha avuto una scarsa applicazione in Italia; infatti, fino ai Patti Lateranensi del1929, il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa avrebbe dovuto esseredefinito come GIURISDIZIONALISMO LIBERALE. Tutte le varie denominazioni cristianeriformate dovevano rispettare le norme del diritto comune, mentre la Chiesa cattolica e leComunit israelitiche erano regolate da norme speciali.Dopo lentrata in vigore della Costituzione, si avuta la riproposizione del separatismo daparte della SINISTRA LAICA; logicamente da un punto di vista antiecclesiastico. Lo stessofecero i CATTOLICI DEL DISSENSO. Latteggiamento di questi cattolici coincise con il sorgeredi un movimento di protesta contro le autorit e le istituzioni nel mondo occidentale (checolp anche la Chiesa). In questottica, il separatismo era considerato come strumentopurificatore della Chiesa: la Chiesa doveva essere povera, non privilegiata, noncondizionata da accordi politici per poter meglio divulgare il Vangelo. Infine, per quantoriguarda il separatismo voluto dalla DOTTRINA, dobbiamo ricordare che gli scrittori laicichiedevano una legge uguale per tutte le confessioni religiose per agevolare la libert deisingoli; quindi la legge doveva dar vita ad un diritto comune delle confessioni religiose.Quindi anche il separatismo voluto dalla dottrina del tutto antiecclesiastico.

    Non dobbiamo dimenticare che il principio della separazione tra Stato e confessionireligiose un postulato dellIDEA LIBERALE. Infatti, lobiettivo del liberalismo quello dicostruire uno Stato di diritto dove basilare risulti lorganizzazione della libert; cio loStato deve lasciare i propri cittadini liberi di orientarsi in materia politica, filosofica,scientifica e anche religiosa. Per, lo Stato liberale non pu ignorare lesistenza sul proprioterritorio di istituzioni, come possono essere le confessioni religiose: in questo caso lo Statodovr separare i propri poteri da quelli spettanti a tali istituzioni.Lo strumento per realizzare tale parit di trattamento la legge dello Stato, in quanto iCONCORDATI avrebbero per definizione un CONTENUTO PRIVILEGIARIO (quindi incontrasto con il principio di uguaglianza). Per dobbiamo sottolineare come la disciplinaprivilegiaria a favore di una confessione religiosa pu essere introdotta non solo attraversouna legge che esegua un accordo, ma anche tramite una legge prodotta unilateralmentedal legislatore. Quindi il contenuto privilegiario non dipende n dal sistema separatista ndal sistema concordatario: pu trovarsi tanto in uno che nellaltro.

    Oltre ai vari sistemi visiti sino ad ora, non dobbiamo dimenticare quello dellaCOORDINAZIONE TRA LO STATO E LA CHIESA: questo il sistema indicato dalla nostraCostituzione (art. 7 cpv. e art. 8, 3 comma) per disciplinare i rapporti tra lo Stato e leconfessioni religiose.Per quanto riguarda i rapporti con la Chiesa cattolica, questi dipendono dai concordatistipulati dalla Santa Sede con gli Stati: accordi in cui le parti si obbligano a tenere undeterminato comportamento rispetto a tali materie. Quindi possiamo affermare che ILSISTEMA DELLA COORDINAZIONE UN SISTEMA NEUTRO, nel senso che il contenuto

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    dellaccordo a consentire una valutazione della posizione dello Stato e della Chiesa in undeterminato paese.

    Vari problemi possono sorgere intorno alla DETERMINAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA DEICONCORDATI. Ad ogni modo gli ordinamenti da considerare sono tre:1) ORDINAMENTO DELLA CHIESA CATTOLICA: secondo lordinamento canonico, i concordati

    sono di competenza della Santa Sede che da sempre soggetto di dirittointernazionale. Di conseguenza, lordinamento in cui si svolgono i rapporticoncordatari lordinamento internazionale;

    2) ORDINAMENTO DELLO STATO: per quanto riguarda lordinamento italiano, lart. 7, 1comma della Costituzione, non obbliga lo Stato a concordare con la Chiesa ladisciplina delle materie in comune. Ma nel caso in cui lo Stato cerchi di accordarsibilateralmente con la Chiesa, tali atti non devono considerarsi di diritto interno, bensdi diritto esterno;

    3) ORDINAMENTO IN CUI I RAPPORTI STESSI SI SVOLGONO.Ritornando allart. 7 della Costituzione, dobbiamo notare che esso, dichiarando la Chiesasovrana e indipendente dallo Stato nel proprio ambito, indica che vi sono delle materie incui lo Stato e la Chiesa si trovano sullo stesso piano: quindi si pongono in un ordinamentoesterno. Non di facile soluzione capire a quale ordinamento si faccia riferimento, ma disolito si preferisce lordinamento internazionale generale in quanto esso non costituitosolo da una comunit di Stati, ma anche da organismi no statali (tra cui compare anche laSanta Sede). Detto ci, possiamo affermare che i concordati ecclesiastici sono atti simili aitrattati internazionali: quindi lItalia, nel momento in cui conclude un concordato, si sentelegata al rispetto delle norme internazionali generali su quella determinata materia.

    Qualunque sia il sistema di rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, sorge il problemadella QUALIFICAZIONE DELLO STATO a livello costituzionale circa la sua posizione neiconfronti della religione. Si parla di STATO CONFESSIONISTA quando lo Stato esercita unaforma di dominio e controllo nellambito religioso, al fine di proteggere una determinataconfessione religiosa (riconosciuta come religione di Stato). Si parla di STATO LAICOquando tutte le confessioni godono dello stesso trattamento e sono ugualmente edeffettivamente libere nellesercizio delle loro attivit religiose. Questa situazione puverificarsi solo in un sistema separatista.Per quanto riguarda la QUALIFICA DEL NOSTRO STATO, dobbiamo dire che di solito talequalifica dovrebbe comparire allinterno della Costituzione: invece la nostra CartaCostituzionale non contiene alcuna norma che qualifichi lo Stato dal punto di vistaconfessionale in maniera esplicita. Questo stato di cose ha dato vita a due teorie:a) la prima affermava che, interpretando sistematicamente il 2 comma dellart. 7 della

    Costituzione con lart. 1 del Trattato del Laterano, lo Stato italiano fossesostanzialmente e formalmente cattolico;

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    b) la seconda teoria affermava invece che, dati i principi di libert e di democraziaaffermati dalla Costituzione, lo Stato italiano fosse uno stato laico: quindi uno Statoreligiosamente neutrale.

    Per queste sono tutte supposizioni: per questo motivo una parte della dottrina ritiene chela laicit o la confessionalit dello Stato possa aversi attraverso lesame dellattivit deisuoi organi. Da questo esame si deduce che lo Stato italiano non completamente etotalmente ispirato ai principi cattolici, ma a principi del tutto laici: pensiamo alpluralismo delle confessioni religiose, al rispetto delle minoranze, e via discorrendo. Moltihanno cercato di vedere nellart. 7 della Costituzione la conferma del principio fissatodallart. 1 del Trattato del Luterano: ma se cos fosse, nascerebbe uninsanabilecontraddizione con alcuni articoli della Carta Costituzionale. Infatti lart. 1 del Trattato delLuterano da vigore allart. 1 dello Statuto Albertino, il quale delineava uno Statoconfessionista che riconosceva una sola religione liberamente professabile (quellacattolica), mentre le altre confessioni religiose erano solamente e semplicemente tollerate. chiaro che se la Costituzione avesse voluto dichiarare che solo la Chiesa cattolica eralibera, mentre gli altri culti erano tollerati, si sarebbe posta in contraddizione con le suestesse disposizioni di libert (art. 3, 8 e 19).Possiamo perci dire che il principio confessionista stato abrogato dalla Costituzionestessa. Tale affermazione trova conferma nellACCORDO DEL 18 FEBBRAIO DEL 1984: qui leparti hanno deciso di non considerare pi valido il principio della religione cattolicacome lunica e sola religione dello Stato. Dalla Costituzione emerge uno Stato liberale epluralista, che riconosce la pi completa libert religiosa dei singoli e dei gruppi, che nondifferenzia gli individui a seconda della religione professata o non professata, che cerca diavere gli stessi identici rapporti con le varie confessioni religiose organizzate e che assegnaloro la stessa libert.Persino la Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 203 del 12Aprile 1989, ha desunto la laicit dello Stato italiano. Quindi, secondo la Corte, lo Statodeve garantire la salvaguardia della libert di religione in un regime di pluralismoconfessionale e culturale. Ma, effettivamente, non dovremmo dire che il nostro uno Statolaico; bens dovremmo definirlo LIBERISTA e PLURALISTA. Questo perch laggettivo laicopu essere utilizzato solo quando lo Stato completamente indifferente nei confronti delfenomeno religioso: invece, il nostro Stato non lo .

    Adesso siamo in grado di affrontare il discorso sulla POLITICA ECCLESIASTICA ITALIANA. Lastoria di tale politica divisibile in tre diversi periodi:DAL 1848 AL 1922: la politica ecclesiastica italiana prende avvio in Piemonte. Qui, lart. 1dello Statuto del Regno dichiarava la religione cattolica la sola religione dello Stato,mentre le altre erano tollerate conformemente alle leggi: comunque venne ribadito chela differenza di religione non doveva comportare discriminazioni. In questi anni, per, iSavoia cercavano di aprire delle trattative con la Santa Sede per la revisione dei concordati:ma Papa Pio IX (rifugiatosi a Gaeta) non era disposto a concedere alcuna concessione.Cos, fallite le trattative, il Parlamento approv le LEGGI SICCARDI: una abol ci che

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    rimaneva del privilegio del foro ecclesiastico, laltra concesse lautorizzazione agli acquistidegli enti.Da questa situazione notiamo come la Destra storica, anche se ispirata dalle idee liberali,utilizzava gli strumenti del GIURISDIZIONALISMO per raggiungere i propri scopi. Infatti,negli anni seguenti al 1848, si cominci a distinguere tra enti ecclesiastici utili e entiecclesiastici ritenuti inutili: in questo modo furono soppresse molte associazioni religiosedi vita contemplativa. Dopo furono soppresse tutte le associazioni religiose e furonoincamerati tutti i beni; infatti la Destra storica considerava il patrimonio ecclesiastico comepatrimonio di cui lo Stato poteva disporre in caso di necessit.Ma la vittoria dello Stato pontificio e la presenza in Roma della Santa Sede aveva fattonascere il problema della situazione giuridica della stessa e del Papa, che fu risolto dallalegge n. 214 del 13 Maggio del 1871; da un lato, lo Stato rinunciava allesercizio di alcunideterminati poteri di controllo sulla Chiesa; daltro canto, lo Stato rimaneva semprecompetente ad esercitare tutti gli altri poteri che aveva mantenuto e si riteneva competentea legiferare unilateralmente le norme riguardanti le garanzie offerte alla Santa Sede ed alPapa.Anche se nel 1876 cadde la Destra storica, lindirizzo liberal-giurisdizionalista dellapolitica ecclesiastica rimase. Proprio nellultimo ventennio dell800 vi furono numerosiprovvedimenti in materia ecclesiastica, per lo pi non accettabili dalla Chiesa: per questofurono definiti COLPI DI SPILLO dellItalia ormai unita nei confronti della Chiesa che nonvoleva accettare questa situazione.Alla morte da Pio IX, venne eletto Papa Leone XIII. Inizialmente sembrava che Leone XIIIavesse lintenzione di raggiungere definitivamente una intesa: ma si tratt solo di unaimpressione. Comunque, i politici non avevano alcuna fretta di trattare con la Santa Sedeuna questione che per loro era stata definitivamente risolta con la LEGGE DELLEGUARENTIGIE. Ma dobbiamo ricordare che la Camera era eletta a suffragio limitato, equindi rappresentava solo una parte della societ: infatti i cattolici non potevanopartecipare alle competizioni elettorali perch nel 1874 la Sacra Penitenzieria avevadichiarato non opportuno (non expedit) tale partecipazione. Questo divieto imposto aicattolici di essere eletti o elettori dur effettivamente sino al 1904, ma non sort gli effettisperati. Nel 1905 il divieto cominci ad attenuarsi, fino a quando nel 1913 Giolittiraggiunse una intesa elettorale con il conte Gentiloni (presidente dellunione cattolicaitaliana); tale intesa diede luogo ad unalleanza delle organizzazioni cattoliche con iliberali conservatori per le elezioni politiche di quellanno. Chiaramente, la Prima GuerraMondiale influ enormemente sulle vicende che stiamo considerando: tanto vero chedopo la guerra cominciarono a fiorire i PARTITI DI MASSA: pensiamo al partito socialistafondato nel 1891, o al partito popolare italiano fondato nel 1919 e capeggiato da Don LuigiSturzo. Quindi, il non expedit fu definitivamente abolito.La fine della guerra diede lopportunit ai vari Presidenti del Consiglio di quel tempo diavere continui e frequenti rapporti con i rappresentanti della Santa Sede per risolvere laquestione romana: ma questi contatti non portarono ad una soluzione del problema. Lanon riuscita di tali incontri dipese anche dalla incomunicabilit tra i partiti di massa e dalla

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    loro crisi, che port allascesa del fascismo. Fu proprio il fascismo a riprendere la politicalegislativa in materia ecclesiastica.

    DAL 1922 AL 1947: il MOVIMENTO FASCISTA non godeva di una vera e propria ideologiapolitica. Quando i fasci si presentarono alle elezioni, nei loro programmi era previsto chebisognava nuovamente devolvere allo Stato i beni ecclesiastici: quindi il loro PROGRAMMAera ANTICLERICALE. Ma nel 1919 il partito fascista non riusc a mandare neanche undeputato in Parlamento. non fu cos nel 1921, quando Mussolini ottenne il mandatoparlamentare e mostr che la POSIZIONE FASCISTA RIGUARDO LA POLITICA ECCLESIASTICA ERATOTALMENTE CAMBIATO: egli sottoline limportanza del Papato per accrescere linfluenzadellItalia nel mondo. Il fatto che il partito fascista si fosse fuso con il partito nazionalistacambi radicalmente il modo di considerare la politica ecclesiastica: infatti, la religionecattolica, in quanto religione dei padri e tradizione culturale del popolo italiano, era vistacome strumento valido ad unificare la nazione. Cos, cominciarono a spuntare le primenorme totalmente a favore della religione cristiana (pensiamo al delitto di vilipendio dellareligione dello Stato); nel frattempo, avendo liquidato lopposizione, il partito fascistacominci ad avere un potere totale. In questo clima, nel 1926, cominciarono le primetrattative per la stipulazione dei Patti Lateranensi: la solenne stipulazione dei Pattiavvenne nel palazzo del Laterano l11 Febbraio 1929. Gli accordi non riguardavano solo lasoluzione della questione romana (a cui dedicato il Trattato), ma anche la condizionedella Chiesa e della religione in Italia (a questo dedicato il Concordato). Il CONCORDATODEL 1929 riconosceva ampia libert alla Chiesa cattolica.Le leggi per lesecuzione dei Patti furono presentati per lapprovazione ad una Cameraeletta plebiscitariamente e ad un Senato largamente amico. Lunico discorso contrario fuquello fatto da Benedetto Croce e ci furono solo 6 voti contrari. In questo clima, ilParlamento approv rapidamente le leggi che davano esecuzione ai Patti. QuestaConciliazione era solo funzionale, in quanto avvenne tra uno Stato autoritario ed unaChiesa ancora non pacificata con il mondo moderno. Comunque, molti provvedimentipolitici furono ben visti ed approvati dalla Chiesa: per esempio la conquista dellEtiopiapoteva favorire lattivit missionaria; lintervento nella guerra civile spagnola a favore delgenerale Franco andava contro il comunismo ateo.Per il Governo fu di parola: aveva promesso di rinvigorire il principio della religione diStato, e cos fece. Infatti, furono promulgate leggi che vietarono totalmente di poterprofessare religioni diverse da quella cattolica: perci le minoranze furono debellate.Questo fu il periodo in cui i rapporti tra lo Stato e la Chiesa andavano relativamente bene:ma quando il Governo cominci a voler attuare quei principi razzisti che si erano diffusi inGermania con il nazismo, la Chiesa cominci ad opporsi (1938).Spazzato via il fascismo, negli incerti anni che precedettero la formazione dellaRepubblica, i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose andarono avanti sulla base delConcordato.DAL 1947 AI GIORNI NOSTRI: la stipulazione dei Patti Lateranensi incontr moltecritiche da parte dei gruppi antifascisti, i quali erano costretti alla clandestinit o allesilio.

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    Durante la guerra, la Chiesa fece il proprio dovere: tutti quelli che temevano lepersecuzioni o erano gi perseguitati dai nazifascisti trovavano rifugio negli istitutiecclesiastici. I cattolici, e in particolare la Democrazia Cristiana, presero parte al Comitatodi Liberazione Nazionale (CLN).Alla vigilia delle elezioni dellAssemblea costituente e del referendum istituzionale,nessun partito della sinistra propose la denuncia dei Patti Lateranensi o una politicaecclesiastica contraria alla Chiesa cattolica; questa situazione port alla formazione dellenorme costituzionali per la materia religiosa e alla riconferma dei Patti. Gli unici adopporsi furono il Partito dazione ed il Partito repubblicano. La DC segu le direttive dellaSanta Sede nella vicenda riguardante il richiamo dei Patti Lateranensi nella Costituzione:infatti la Santa Sede era preoccupata ad ottenere la firma della Repubblica su quegli stessiaccordi. Per il raggiungimento di questo obiettivo la DC trov un forte alleato nel PCI, ilquale era preoccupato di salvaguardare la pace religiosa degli italiani: questa pace sisarebbe ottenuta solo con la conferma dei Patti.Data la situazione politica del nostro paese, dobbiamo affermare che almeno nei primianni dallentrata in vigore della Costituzione, lo Stato italiano si presentava confessionistain tutti i sensi: tale confessionismo non affiorava nella Costituzione formale, macaratterizzava lordinamento. Solo quando ci fu il declino dei governi centristi la CorteCostituzionale ristabil la libert di culto delle minoranze religiose (con sentenze chevanno dal 1957 al 1959).Anche con lavvento dei governi di centrosinistra non si ebbe nessun rinnovamento:limmobilismo di tali governi spense tutti i progetti riformatori. In questo clima eraimpossibile pensare ad una revisione del concordato; solo il 5 ottobre del 1967 preselavvio il procedimento di revisione del Concordato. stato un procedimento molto lungoe faticoso che terminato solo nel 1984.Vediamo il perch delle lungaggini di questo procedimento. Una volta votato alla Cameralordine del giorno, il Ministro di Grazia e Giustizia nomin una commissione per leproposte da fare alla Santa Sede nel novembre del 1968. Questa commissione termin ilavori nel 1969, ma furono tenuti segreti fino al 1976; inoltre si deve ricordare che, durantei lavori, si vennero a verificare delle condizioni che facevano cadere ogni trattativa con laSanta Sede. Una di queste condizioni era lintroduzione del DIVORZIO in Italia. Infatti, nel1968, cominci liter legislativo per legalizzare lo scioglimento del matrimonio cheprovoc le proteste della Chiesa. Solo dopo questa vicenda iniziarono le trattative per larevisione del Concordato, favorite anche dal fatto che era in carica uno dei primi governidi solidariet nazionale. Forse anche grazie a questo nuovo quadro politico, le trattativeebbero uno stile completamente diverso: non pi riservate o segrete, ma pubblichediscussioni in Parlamento.Il fatto di regolare i rapporti tra Stato e Chiesa direttamente in Parlamento ci fa capirecome le forze politiche considerassero questa questione di rilevanza istituzionale, tanto daritenere opportuno la presenza della opposizione. Comunque, anche la presentazioneparlamentare dei problemi tra Stato Chiesa stata limitata.

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    La revisione del Concordato stata molto lenta (9 anni dallordine del giorno dellaCamera), e questa lentezza ha fatto nascere nuovi meccanismi per il rinnovamento delladisciplina tra Stato e Chiesa cattolica.Le trattative per la revisione hanno dato vita alla presentazione di varie bozze di Accordo:la prima fu presentata dal governo Andreotti nel 1976. Questa fu molto criticata perchaveva molte lacune ed era deludente. Dopo furono presentate altre bozze: tutte avevano incomune la decisione di lasciare ad unaltra intesa la disciplina della materia degli enti e delpatrimonio della Chiesa (di cui lart. 7 ha previsto soltanto alcuni dei principifondamentali).Comunque il tanto sospirato ACCORDO fu stipulato in forma solenne il 18 FEBBRAIO 1984 aVilla Madama dal Segretario di Stato Cardinale Agostino Casaroli e dal Presidente delConsiglio Bettino Craxi. Anche se questo Accordo presenta collegamenti con il vecchioConcordato, lo stesso e il successivo Protocollo del 15 Novembre del 1984 formano unnuovo Concordato perch nulla rimasto del vecchio. La differenza sostanziale tra ilvecchio ed il nuovo Concordato quantitativa: il vecchio presentava 46 articoli, mentre ilnuovo ne presenta ben 96 (anche se presenti in testi diversi). Ci che invece accomuna tuttigli accordi, a partire dal 1929 fino al 1984, il voler cercare la soluzione delle questionipendenti tra Stato e Chiesa mediante concordati. Perci c un certo rispetto dello Stato neiconfronti della Chiesa, in quanto non impone soluzioni unilaterali, ma ritiene opportunoche le sue leggi debbano dare esecuzione ad accordi.Oltre allAccordo stipulato con la Chiesa cattolica, il 21 Febbraio 1984 anche le confessionivaldese e metodista stipularono in maniera solenne unIntesa con lo Stato. Sulla scia diquesti fatti, il 26 Dicembre del 1986 lo Stato stipul altre due intese con le Assemblee diDio in Italia e con lUnione italiana delle Chiese avventiste del settimo giorno. Moltopi laboriosa stata la conclusione dellIntesa con lebraismo italiano: infatti le comunitebraiche dovettero prima formare un nuovo statuto interno. Cos, anche se lIntesa furaggiunta il 27 Febbraio 1987, la legge per lesecuzione di tale intesa si ebbe solo nel 1989.Ricordiamo, inoltre, che lo Stato ha stipulato unIntesa con lUnione cristiana evangelicadItalia (UCEBI) il 29 Marzo 1993; mentre 1l 20 Aprile del 1993 stata raggiunta unaintesa con la Chiesa evangelica luterana.Tutti gli accordi e le intese stipulati tra lo Stato e le varie confessioni religiose prevedono lapossibilit di essere successivamente riviste, nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Essendopi precisi, le leggi prevedono un riesame delle Intese ogni dieci anni dallentrata invigore della legge di approvazione.

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    CAPITOLO III: LORDINAMENTO STATUALE E IL FENOMENO RELIGIOSO. ISOGGETTI RELIGIOSI E I POTERI PUBBLICI

    Nel regolare il fenomeno religioso, lo Stato attribuisce rilevanza giuridica alle norme delleconfessioni religiose e riconosce vari SOGGETTI: le persone fisiche (in quanto credenti onon), gli enti personificati (con un fine di religione o di culto) e le confessioni religiose.Dato lart. 19 della Costituzione, in Italia assicurata la libert dellindividuo di poterprofessare qualsiasi religione riconosciuta; la posizione giuridica del singolo non cambia irelazione alla scelta religiosa da lui effettuata. Ma ci non impedisce allo Stato di attribuirerilevanza allappartenenza ad una certa confessione religiosa o al fatto di rivestireposizioni particolari allinterno delle stesse. La qualificazione confessionale pu esserediretta (pensiamo agli ebrei che devono pagare contributi alla propria Chiesa perchprevisto nello statuto di questa) o in maniera indiretta (pensiamo al fatto che la leggeprevede di destinare una quota del gettito fiscale alla Chiesa cattolica, o a quellerappresentate nella Tavola valdese, e cos via).Importanti risultano essere le QUALIFICHE SPETTANTI A TALUNE PERSONE FISICHE:ecclesiastico, sacerdote, religioso, Arcivescovo, Vescovo, Abate, Prelato, Sommo Pontefice,ministro di culto, e tanti altri. Definiamo le pi importanti.La qualifica di MINISTRO DI CULTO si riferisce a chi riveste una posizione differenziata dalsemplice fedele. Sono ministri di culto il sacerdote cattolico, il rabbino ebraico, ecc. Laqualifica di ECCLESIASTICO ha un significato pi ampio per la Chiesa cattolica, in quantogodono di tale qualifica non solo i sacerdoti ma anche coloro che abbiano ricevuto ildiaconato. Invece, i RELIGIOSI sono gli aderenti alle associazioni religiose di vitaconsacrata che abbiano pronunciato i voti.Come per lo Stato risulta indifferente la scelta e la posizione religiosa di un individuo, cos giuridicamente indifferente che un ENTE abbia o meno un carattere confessionale. Lart.20 della Costituzione prevede che il fine di culto di una associazione non possadeterminare limitazioni legislative o aggravi fiscali per la sua formazione e per ogni suaattivit. Un ente ecclesiastico se stato costituito o approvato dallautorit ecclesiasticae se abbia in modo essenziale un fine di religione e di culto. Nel nostro ordinamentohanno una relativa importanza anche le FORMAZIONI SOCIALI CON FINE DI RELIGIONE O DICULTO: esse sono garantite dallart. 2 della Costituzione, in quanto centri di svolgimentodella personalit individuale.Le istituzioni religiose che assumono maggiore importanza nella Costituzione sono leCONFESSIONI RELIGIOSE. Anche se vi sono alcuni articoli dedicati alla materia religiosa(pensiamo soprattutto agli art. 7 e 8 della Costituzione), nella nostra Costituzione mancauna nozione di confessione religiosa. Non neanche semplice riuscire a dare unadefinizione unica, in quanto i vari gruppi sociali qualificati come confessioni religiose oche aspirano a tale qualifica sono molto diversi luno dallaltro. Lunica caratteristica che siriscontra nella nostra Costituzione che una confessione religiosa un gruppo socialecon fine religioso: ma questo non ci aiuta molto.

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    Infatti, negli ultimi anni sono proliferate a dismisura molte iniziative che siautodefiniscono religiose: sono sia di origine nazionale che estere. Bisogna saperdistinguere. Nel mondo moderno molte persone hanno un bisogno di religiosit che,quando non viene soddisfatto dalle confessioni istituzionali, viene cercato in altreorganizzazioni che offrono una interpretazione fondamentalista del messaggio evangelico(pensiamo ai testimoni di Geova). Andando aldil di tali affermazioni, a noi interessaconoscere quale sia il rapporto trai dirigenti e gli aderenti a tali organizzazioni dal puntodi vista giuridico, e quali siano le modalit del proselitismo. Proprio per quanto riguardaquesto problema, intervenuto il Parlamento Europeo con una risoluzione approvata il 22Maggio del 1984; essa contiene i criteri a cui i nuovi movimenti religiosi devono attenersiper essere considerati leciti. Questi i principali:- non possono essere presenti minorenni;- devono concedere un sufficiente periodo di riflessione ai propri aderenti prima di

    assumere impegni finanziari o personali;- non devono impedire agli aderenti i contatti con parenti ed amici;- non devono incoraggiare gli aderenti ad infrangere la legge;- laderente deve poter liberamente abbandonare lorganizzazione, chiedere consigli

    legali (al di fuori dellorganizzazione) e chiedere assistenza medica.Questi criteri derivano dallesperienza, perch molto spesso successo (succede esucceder ancora) di incontrare truffatori pronti a tutto pur di potersi arricchire. Quandoquesti criteri non vengono rispettati, questi gruppi non possono essere definiti religiosi.

    Dallart. 7 della Costituzione di deduce subito che la CHIESA CATTOLICA gode di unORDINAMENTO GIURIDICO ORIGINARIO; alcuni affermano che, alla luce dellart. 8, 2 commadella Costituzione, non sicuro che tale qualifica spetti anche alle altre confessionireligiose. La disposizione dellarticolo che ci interessa afferma che le confessioni diverse daquella cattolica HANNO DIRITTO DI ORGANIZZARSI SECONDO I PROPRI STATUTI, IN QUANTO NONCONTRASTINO CON LORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO. Ma il fine della norma di far siche le confessioni diverse da quella cattolica abbiano un minimo di organizzazione,affinch si possa dire che esiste un ordinamento giuridico; quindi gli ordinamenti di tuttele confessioni ORIGINARIO.Molti hanno voluto trovare un collegamento tra lart. 8 , 2 comma Cost. con lart. 18 Cost.;ma lesistenza di un ordinamento giuridico qualcosa di diverso dallesistenza diunassociazione. Lordinamento giuridico originato dallimpulso organizzatorio delgruppo, che prescinde dallesistenza di unassociazione; invece, le associazioni sonoregolate dagli accordi presi dagli associati (nel rispetto delle norme previste dal codicecivile), e non hanno nulla a che fare con la religione. Non si cristiani, ebrei o musulmaniin forza di un contratto soggetto alle leggi dello Stato, ma un impulso che ognuno hadentro di s. Tanto vero che quando si stipulano degli accordi che creano diritti e doveritra i contraenti, non possiamo pi parlare di confessione religiosa, ma di associazione.

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    Per ottenere la qualifica di confessione religiosa, il primo problema quello dellENTITNUMERICA DEL GRUPPO. Infatti, non che un piccolo gruppo pu pretendere di essereconsiderato una confessione religiosa; ci vale per le associazioni, ma non per leconfessioni. Ma se pensiamo al fatto che Cristo aveva solo 12 discepoli, questo discorsopotrebbe facilmente cadere. Per questo la dottrina ha posto laccento su altrecaratteristiche:1) ISTITUZIONALIT DEL GRUPPO: il gruppo dovrebbe presentarsi legato dal vincolo di una

    fede comune che dia ad esso un assetto unitario. Ma questa tesi viene criticata perchlopinione che il gruppo, per essere qualificabile come confessione, debba averecarattere istituzionale va oltre la legge. Infatti, lart. 8 Cost. ammette che possanoesserci confessioni religiose organizzate o non, ma egualmente qualificabili comeconfessioni religiose.

    2) PECULIARIT DEL FINE SPECIFICO PERSEGUITO: anche questa tesi criticata in quanto nonriesce a chiarire la nozione di confessione religiosa. Infatti anche le associazionihanno un loro fine specifico; quindi potrebbe sembrare che non vi sia distinzione traassociazioni e confessioni religiose.

    3) TRADIZIONALIT RELIGIOSA: la critica mossa a questa tesi che la conformit del finereligioso alla tradizione italiana estraneo alla Costituzione, in quanto qui prevista lalibert di organizzazione religiosa per tutte le confessioni di minoranze, e perci ancheper quelle che non sono entrate nella tradizione italiana.

    La differenza sostanziale tra una confessione religiosa e unassociazione con fini direligione o di culto che LA CONFESSIONE RELIGIOSA HA UNA PROPRIA CONCEZIONE TOTALE EDORIGINALE DEL MONDO, che riguarda non solo i rapporti tra luomo e Dio, ma anche irapporti tra uomo e uomo (dettando regole che disciplinano il comportamentodellindividuo allinterno di altre comunit); invece, lassociazione non ha una propriaoriginale concezione del mondo e, quando cercano di averla, sono sempre degli organismilegati ad organizzazioni pi ampie. Quindi possiamo affermare che la caratteristicafondamentale di una confessione religiosa lavere una propria originale concezione delmondo.Per dobbiamo stare attenti al significato dellaggettivo religiosa: infatti esso qualifica igruppi e li differenzia dalle altre comunit. Con il termine RELIGIONE si intende quelcomplesso di dottrine costruite intorno al presupposto dellesistenza di un Esseretrascendente, al quale luomo tenuto a dare rispetto, obbedienza e anche amore. Lecomunit che accettano una fede trascendente, la esplica mediante riti con cui si adoraquesto Essere e si chiede ad esso un atteggiamento benevolo. Per il discorso cambia nelmomento in cui prendiamo in considerazione le religioni che hanno una concezioneimmanentista del divino. Secondo tali teorie, luomo deve cercare il divino in se stesso oper liberarsi nel nirvana dal desiderio e dalla volont di vita (buddismo), o per esaltare lapropria personalit e conoscere il divino attraverso la scienza (gnosi, Scientology) ocercando il divino in tutto ci che nel mondo sensibile. Da questo discorso possiamodefinire le CONFESSIONI RELIGIOSE come COMUNIT SOCIALI STABILI DOTATE (O NON) DIORGANIZZAZIONE E NORMAZIONE PROPRIA ED ORIGINALE CONCEZIONE DEL MONDO, BASATA

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    SULLESISTENZA DI UN ESSERE TRASCENDENTE, IN RAPPORTO CON GLI UOMINI O SULLA RICERCADEL DIVINO NELLIMMANENZA. Da qui nasce la differenza tra le confessioni religiose e iCIRCOLI ATEISTICI (i quali affermano la non esistenza di Dio).Quando lo Stato attribuisce la QUALIFICA di confessione religiosa deve tener conto deicriteri enunciati dalla Corte Costituzionale, da seguire dal primo allultimo:1) STIPULAZIONE DI UNINTESA (ex art. 8, 3 comma Cost.);2) EVENTUALI PRECEDENTI RICONOSCIMENTI PUBBLICI;3) ESISTENZA DI UNO STATUTO CHE ESPRIMA I CARATTERI DELLORGANIZZAZIONE;4) COMUNE CONSIDERAZIONE.Per quanto riguarda le confessioni diverse da quella cattolica, dobbiamo ricordare che lalegge non dice che essi sono ordinamenti, perch lo Stato non vuole violare limmagine diquesti gruppi; ma, ad ogni modo, la legge dice che quando una confessione religiosa diavita ad un ordinamento, questo rispettato dal diritto dello Stato. Chiaramente, perottenere il riconoscimento statale, tali confessioni devono avere uno statuto organizzativoconforme allordinamento italiano. Qui entra in gioco lart. 1 della legge n. 1159 del 24Giugno 1929: qui viene affermato il riconoscimento degli altri culti diversi da quellocattolico, purch non professino PRINCIPI e non seguano riti contrari allordine pubblico oal buon costume. Ma la posizione sostenuta da questa legge non accettabile per unaserie di motivi. Innanzitutto essa ha perso il suo carattere di generalit e non utilizzabileper intendere lart. 8, 2 comma Cost; poi, il citato art., prevede il diritto delle confessionidiverse da quella cattolica di organizzarsi secondo propri statuti non contrastanti conlordinamento giuridico italiano, ma i principi religiosi non possono essere valutati inquanto vanno al di l delle competenze statali. Ecco quindi che la legge suddetta ha persototalmente valore, anche alla luce dellACCORDO stipulato il 18 Febbraio 1984, ma rimaneancora viva la tesi della sua applicabilit per il timore che nel nostro Paese si diffondanoconfessioni che potrebbero stravolgere letica comune. Tale timore, per, totalmenteinfondato in quanto lo Stato non si oppone a comportamenti eterodossi (sempre che nonsiano contrari alla legge).Adesso importante capire quali sono le DIFFERENZE TRA LA FORMULAZIONE dellart. 7, 1comma Cost. e lart 8, 2 comma Cost.. La prima disposizione riguarda un determinatoordinamento giuridico, riconosciuto da sempre, che ha una struttura organizzativa bennota e con cui il diritto dello Stato collegato per la disciplina di varie materie; invece, laseconda disposizione si riferisce a tutte le confessioni religiose (anche a quelle che siformeranno in futuro) che, per la prima volta, vengono considerate come ordinamenti.Quindi, da parte dello Stato, c lo stesso riconoscimento del carattere di ordinamentogiuridico sia per la Chiesa cattolica che per le altre confessioni religiose: sarebbecontraddittorio il riconoscimento di un ordinamento giuridico come subordinato. Inoltre,non bisogna farsi ingannare dalla disposizione contenuta nellart. 8 Cost., la quale affermache gli statuti delle organizzazioni debbano essere conformi allordinamento statale: cinon significa che tali ordinamenti sono subordinati allo Stato, ma che lo Stato nonriconosce come ordinamenti giuridici primari quelle confessioni che hanno statuti nonconformi allo Stato.

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    Quindi, il vero significato dellart. 8, 2 comma Cost., che lo Stato riconosce comeordinamenti giuridici quelle confessioni i cui statuti non siano in contrasto con il suoordinamento: nel caso in cui ci fossero contrasti, lo Stato considera il gruppo non comeconfessione religiosa, bens come associazione. In definitiva, le confessioni religiose chehanno uno statuto conforme a quello statale sono considerati ordinamenti originari eindipendenti; mentre le confessioni religiose che hanno uno statuto in contrasto con quellostatale non godono di una loro indipendenza e devono rispettare le norme statuali didiritto comune, che devono essere applicate da quelle confessioni religiose che non hannostipulato intese con lo Stato.

    Un altro problema rilevante quello della PERSONALIT DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE neldiritto italiano. La Chiesa cattolica ha personalit nel diritto pubblico italiano: cio, unistituzione di diritto pubblico con caratteri del tutto speciali (con laiuto di moltaastrattezza, la sua posizione per alcuni rapporti pu essere avvicinata a quella degli Statistranieri). Invece, la Chiesa non ha personalit nel diritto privato: sia perch tale qualitnon mai stata riconosciuta sia, perch vengono riconosciuti titolari dei beni ecclesiastici isingoli enti e non la Chiesa considerata in modo unitario. Neanche le altre confessionireligiose, di regola, hanno personalit giuridica di diritto privato nellordinamento statale.Infatti, il fatto che venga riconosciuto lordinamento giuridico istituito da una comunitnon significa riconoscere anche la personalit giuridica. Anche quando la legge hariconosciuto la personalit giuridica ad alcune comunit (come avvenuto per leComunit israelitiche), il riconoscimento riguarda singoli enti esponenziali di essa e nonlintera comunit.

    Nel momento in cui lo Stato riconosce agli effetti civili lappartenenza confessionale di unapersona fisica o di un ente, o la qualifica da loro rivestita, la legge attua un COLLEGAMENTOtra lordinamento statale e lordinamento confessionale. Ci sono vari criteri dicollegamento tra ordinamenti giuridici: il rinvio recettizio, il rinvio formale e ilpresupposto in senso tecnico. Il criterio del RINVIO RECETTIZIO non usato, in quantoquesto viene utilizzato quando un dato ordinamento, ritenendosi competente adisciplinare una materia, attua tale disciplina utilizzando norme di un altro ordinamento.Si ha il PRESUPPOSTO IN SENSO TECNICO nel momento in cui il diritto dello Stato attribuisceefficacia ad una qualifica confessionale: le varie posizioni di Vescovo, fedele o SommoPontefice sono riconosciute dallordinamento italiano cos come sono disciplinate dagliordinamenti confessionali. Si ha il RINVIO FORMALE quando la legge rinvia allordinamentoconfessionale la disciplina di materie che sono regolate dal diritto statale, perch dicompetenza dello Stato, ma che sono anche di competenza dellordinamentoconfessionale. La caratteristica di tali norme il fatto che lo Stato competente adisciplinare materie quali il controllo sugli enti o il matrimonio ma, essendo presenti inessi delle caratteristiche di competenza religiosa aliene allo Stato, lordinamento attribuiscerilevanza al diritto delle confessioni religiose. Comunque dobbiamo ricordare che gli atti

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    rientranti nellautonomia delle confessioni religiose (riconosciuta dallo Stato) sono privi dirilevanza giuridica allinterno dellordinamento.Il collegamento che si istituisce tra lordinamento giuridico statale e i vari ordinamenticonfessionali pu riguardare la RILEVANZA NEL DIRITTO STATUALE DEGLI ATTI AUTORITATIVIcompiuti allinterno di tali confessioni: si tratta di atti normativi, atti amministrativi o diatti giurisdizionali. Logicamente, questo discorso vale soprattutto per gli atti posti inessere dalla Chiesa cattolica: qui entriamo nellambito della GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA.La rilevanza della giurisdizione ecclesiastica allinterno del diritto canonico diversa daquella allinterno del diritto dello Stato. Allinterno della Chiesa, tale definizione sta adindicare tutti i poteri (legislativo, amministrativo e giudiziario), che sono difficilmenteseparabili allinterno dellordinamento canonico. Invece, allinterno del diritto dello Stato,tale espressione si riferisce alla rilevanza di provvedimenti emanati dallautoritecclesiastica nellesercizio del potere giudiziario o con le modalit proprie degli attigiudiziari.La rilevanza civile dei provvedimenti canonici avviene su tre piani:1) GIUDIZIARIO: per es., lo Stato ha riconosciuto effetti giuridici alle sentenze emesse dai

    tribunali ecclesiastici che riguardano la nullit dei matrimoni canonici trascritti neiregistri dello stato civile;

    2) AMMINISTRATIVO: la Chiesa regola lo svolgimento, linstaurazione e la permanenza dialcuni rapporti di pubblico impiego (pensiamo allidoneit rilasciata a coloro che sonochiamati ad insegnare la religione cattolica nelle scuole pubbliche)

    3) CERTIFICATIVO: con il potere di certificazione non solo si producono effetti nel dirittodello Stato, ma si certifica la situazione giuridica esistente nellordinamento dellaChiesa (es.: parroco che attesta la celebrazione di un matrimonio ai fini della suatrascrizione civile). Inoltre, quando un individuo perde una determinata qualificaallinterno di una determinata confessione, questi perder tale qualifica anche ai finidel diritto dello Stato.

    Il fatto che la maggior parte delle norme statuali riguardino la Chiesa cattolica, non devefar dimenticare che vi sono altre norme che riconoscono dei poteri anche ad autorit delleconfessioni religiose di minoranza. Infine dobbiamo ricordare che lesercizio dellagiurisdizione confessionale incontra un limite nei diritti inviolabili garantiti ai singoli dallaCostituzione: ma i poteri delle confessioni religiose incontrano anche altri limiti (es.: lesentenze di nullit dei matrimoni canonici trascritti nei registri dello stato civile, devonoessere dichiarate esecutive dalla competente autorit giudiziaria italiana).

    Vi sono numerosi ORGANI COSTITUZIONALI ED UFFICI che hanno specifiche competenze nellamateria religiosa. Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, per quanto riguarda i rapporti con laChiesa cattolica, ha il potere di nominare i plenipotenziari per la conclusione deiconcordati e di ratificare, previa lautorizzazione del Parlamento, i concordati conclusi; perquanto riguarda le confessioni religiose di minoranza, egli ha il potere di promulgare leleggi basate su intese con le stesse confessioni. Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dei ministri

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    rappresenta lo Stato negli accordi con le confessioni religiose e coordina lattivit dei varidicasteri in materia ecclesiastica.

    Il CONSIGLIO DEI MINISTRI delibera sugli atti che riguardano i rapporti tra Stato e Chiesacattolica, e tra Stato e confessioni di minoranza: inoltre determina e mantiene lindirizzopolitico in materia ecclesiastica. Lorgano dellamministrazione centrale con unacompetenza generale in materia ecclesiastica il MINISTRO DELLINTERNO. Presso questoMinistero sono state istituite due direzioni generali per amministrare lattivitecclesiastica: la prima la Direzione generale degli Affari di culto; la seconda laDirezione generale del fondo per il culto e del fondo di religione e di beneficenza per lacitt di Roma. Nel 1977, queste due direzioni generali sono state fuse in un unico ufficiocentrale: DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI. A tale ufficio spettano: 1) lecompetenze in materia religiosa che riguardano gli enti della Chiesa cattolica e delleconfessioni di minoranza; 2) la vigilanza e la tutela sugli enti delle confessioni diminoranza ancora disciplinate dalle norme del 1929/30; 3) lapprovazione della nominadei ministri di culto di tali confessioni. Gli organi periferici del Ministero dellinterno,anche per la materia ecclesiastica, sono le singole Prefetture. Il Prefetto ha competenza pergli atti eccedenti lordinaria amministrazione degli enti delle confessioni di minoranza; unaltro compito quello di determinare con proprio decreto il numero delle chiese (che nonsiano cattedrali o dichiarate monumento nazionale).Accanto agli uffici pubblici che hanno competenze in materia religiosa, esistono UFFICIECCLESIASTICI ORGANIZZATI DALLO STATO. molto diffusa lassistenza spirituale delle cosdette comunit separate (forze armate, ospedali, carceri, ecc.); tale assistenza tende arealizzare effettivamente il diritto di libert religiosa, in quanto coloro che trascorrono quila maggior parte del loro tempo, possono usufruire del conforto spirituale delleconfessioni professate. Per quanto riguarda lorganizzazione dellassistenza spirituale per icattolici, qui importa che gli ecclesiastici incaricati di svolgere tali funzioni siano nominatidalle competenti autorit italiane su designazione dellautorit ecclesiastica. Pensiamo alConcordato del 1929, il quale presupponeva lesistenza del servizio di assistenza spiritualedelle forze armate: cos nacquero i CAPPELLANI MILITARI. Come per ogni impiego alledipendenze dello Stato, i sacerdoti che vogliono essere nominati cappellani militaridevono avere il godimento dei diritti civili e politici: inoltre, devono avere quei requisitifisici per poter bene esercitare tutte le funzioni inerenti allassistenza spirituale in qualsiasisede (sia in pace che in guerra).Lordinamento gerarchico del ruolo dei cappellani equiparato ai gradi degli ufficialidelle forze armate; per quanto riguarda la responsabilit in sede penale e in sededisciplinare, i cappellani militari sono soggetti alla giurisdizione penale militare e alregolamento di disciplina militare soltanto nei casi di mobilitazione totale o parziale, o incaso di imbarco di servizio presso unit dislocate fuori dal territorio nazionale. Riguardoai cappellani che operano presso gli istituti di prevenzione e pena, dobbiamo ricordare cheessi non sono impiegati di ruolo dello Stato, ma fanno parte del personale aggregato. Icappellani che operano presso enti pubblici diversi dallo Stato, possono provvedere a tale

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    servizio nel modo in cui ritengono pi opportuno: in ogni caso c sempre bisogno di unaintesa con lordinario locale. Infine, per quanto riguarda LASSISTENZA PER I MILITARIAPPARTENENTI ALLE CONFESSIONI DI MINORANZA, lassistenza spirituale organizzata divolta in volta secondo le richieste avanzate dagli interessati: le confessioni che hannostipulato Intese con lo Stato, hanno norme speciali.

    CAPITOLO IV: LA COSTITUZIONE ITALIANA EIL FENOMENO RELIGIOSO

    Trattando la materia religiosa, la Costituzione ha seguito un duplice criterio: da un lato hagarantito la libert religiosa individuale e dei gruppi informali (art. 2, 3 comma e art. 19Cost.), daltro canto ha garantito la libert delle confessioni religiose in misura uguale pertutte (art. 8, 1 comma Cost.) e ha riconosciuto il carattere originario e indipendentedellordinamento della Chiesa cattolica (art. 7, 1 comma Cost.) e delle altre confessionireligiose (art. 8, 2 comma Cost.). Tutte le norme sopra menzionate possono esserecoordinate in sistema, a cui possono essere collegate le altre disposizioni costituzionali cheriguardano un settore comune con il diritto di libert religiosa, come il diritto dimanifestare il proprio pensiero (art. 21 Cost.), il diritto di riunione (art. 17 Cost.) e il dirittodi associazione (art. 18 Cost.).Dando uno sguardo approssimativo alla nostra COSTITUZIONE, ci accorgiamo che essa haun CARATTERE totalmente PLURALISTA: infatti essa non prende in considerazione solo lalibert di scelta dei singoli individui, ma anche il diritto allesistenza, allorganizzazione ealla funzionalit delle varie istituzioni che sorgono da iniziative del tutto autonome daquelle dello Stato e di altri enti pubblici. Non potrebbe esistere alcuna libert di sceltaideologica, religiosa o politica senza un adeguato riconoscimento delle istituzioni e senzaunadeguata garanzia delle loro libert.Ritornando alle norme contenute nella Costituzione, si nota come lart. 7 e lart. 8 siano ledisposizioni fondamentali in materia religiosa, in quanto regolano i rapporti tra lo Stato etutte le confessioni religiose.Art. 7 Cost.: LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA SONO, CIASCUNO NEL PROPRIO ORDINE,INDIPENDENTI E SOVRANI. I LORO RAPPORTI SONO REGOLATI DAI PATTI LATERANENSI. LEMODIFICAZIONI DEI PATTI, ACCETTATE DALLE DUE PARTI, NON RICHIEDONO PROCEDIMENTO DIREVISIONE COSTITUZIONALE.Art. 8 Cost.: TUTTE LE CONFESSIONI RELIGIOSE SONO EGUALMENTE LIBERE DAVANTI ALLALEGGE. LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA HANNO DIRITTO DIORGANIZZARSI SECONDO I PROPRI STATUTI, IN QUANTO NON CONTRASTINO CON

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    LORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO. I LORO RAPPORTI CON LO STATO SONO REGOLATI PERLEGGE SULLA BASE DI INTESE CON LE RELATIVE RAPPRESENTANZE.Risulta molto importante capire come si sono venute a formare queste disposizioni.Durante i lavori preparatori per lart. 7, si cerc di mettere da parte lonnipotenza delloStato: tant vero che Dossetti propose una formula che riconosceva lo Stato come membrodella comunit internazionale, e quindi riconosceva come originari gli ordinamenti deglialtri Stati e della Chiesa. Per, nella formazione di questo articolo, ci furono alcune critichesollevate dai laici; questi non accettavano che tale disposizione fosse contenuta nella CartaCostituzionale, ma affermavano che essa poteva essere largomento di un trattatointernazionale (in cui due potest riconoscono la reciproca indipendenza e sovranit).Mentre lapprovazione del 1 comma stata rapida, lelaborazione e lapprovazione del 2comma dellart. 7 (riguardante i Patti Lateranensi) stata abbastanza laboriosa. Ladisputa nasceva sulla valore che la norma doveva attribuire ai Patti, poich non si sapevase il loro valore fosse uguale o minore alle norme della Costituzione.Una volta approvata la parte sui Patti, il legislatore ha voluto mettere in evidenza comequesti accordi non hanno un valore vincolante eterno: infatti, la disposizione prevede checi possono essere delle modifiche da apportare a tali accordi. Dobbiamo sottolineare chetutti quelli che furono convinti sostenitori dellapprovazione di tale disposizione, conaltrettanta convinzione affermavano che il richiamo alle norme contenute nei Patti, nonattribuiva ad esse un valore uguale a quello delle norme costituzionali: quindi, lart. 7non era altro che una norma sulla produzione giuridica che indicava liter da seguire performulare le norme che avrebbero potuto modificare i Patti. Gli oppositori, invece,sostenevano che tale disposizione costituzionalizzasse gli Accordi del 1929. Comunque,obiettivamente, non si pu affermare che il 2 comma dellart. 7 attribuisca valorecostituzionale alle norme contenute nei Patti; in pi, da nessuna parola contenuta inquesta disposizione si pu dedurre che il legislatore avesse intenzione di fare ci. Ledifficolt nellapprovazione di questa disposizione erano anche di origine politica: infatti,con o senza costituzionalizzazione, lapprovazione di tale testo significava mantenere vivigli Accordi del 1929. Minor importanza ebbero gli iter per la formazione degli altri articoliin materia religiosa, e cio gli art. 8, 19 e 20. Questi furono approvati senza che nascesseroscontri tra le parti impegnate nellAssemblea costituente.Come per tutte le situazioni, anche intorno al 1 comma dellart. 7 nacquero critiche egiustificazioni: da un lato cera chi vedeva in questa disposizione un omaggio politicoalla Chiesa; dallaltro lato cera chi sottolineava il valore di tale disposizione. Ad ognimodo, risulta importante il riconoscimento delloriginariet dellordinamento canonico: ilsuo carattere primario deriva dal fatto che esso nato per forza propria, senza linterventoesterno di nessun altro ente. Il fatto che loriginariet sia riconosciuta allinterno dellaCarta, fa si che la posizione della Chiesa sia elevata a presupposto costituzionale neiconfronti del diritto statuale. Dunque, tutti gli atti statali che considerano la Chiesa comeun ordinamento subordinato allo Stato, sarebbero in contrasto con tale norma. LaCostituzione non esclude che lo Stato possa intervenire nelle materie ecclesiastiche di suacompetenza, ma esclude che lo Stato possa considerare la Chiesa come ordinamento

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    subordinato: quindi, in Italia non potrebbe mai esserci un regime cesaropapista dove ilcapo dello Stato anche capo della religione. Ovviamente, anche lo Stato non pu esseresubordinato alla Chiesa.Sempre il 1 comma dellart. 7 risulta impreciso: infatti, quando afferma la sovranit elindipendenza dei due ordinamenti, afferma che queste si realizzano OGNUNA NELPROPRIO ORDINE. Ma quale sia questo ordine, non viene specificato. In mancanza di taledeterminazione, la dottrina ha pensato che lordine proprio della Chiesa coincida (pi omeno) con i rapporti spirituali e religiosi. Questo problema di rapporti tra i dueordinamenti non stato ancora risolto: il cos detto problema della COMPETENZA DELLECOMPETENZE, ossia non si sa a quale soggetto attribuire la risoluzione di un eventualeconflitto di competenza insorto tra lo Stato e la Chiesa. Essendo impensabile che la Chiesasi sottometta al volere dello Stato, e viceversa, non resta che cercare di risolvere ilproblema attraverso un accordo tra le parti. Se le parti non riescono a mettersi daccordo,lo Stato pu sempre decidere in maniera unilaterale anche per i casi che non sono di suacompetenza, perch gli spetta la competenza delle competenze.La soluzione di questo problema non di facile soluzione anche se prendiamo inconsiderazione il 2 comma dellart. 7. Infatti, anche se ci rifacessimo ai Patti Lateranensi,ci accorgeremmo che tali protocolli trattano soprattutto materie che non sono dicompetenza esclusiva n della Chiesa n dello Stato. Qui troviamo regolate le cos detteMATERIE MISTE, cio le materie di competenza comune.

    Il dibattito dottrinale sullinterpretazione dellart. 7 stato molto vivo sino a quando nonc stato lintervento della Corte Costituzionale. Subito dopo lentrata in vigore dellaCostituzione, i giuristi che posero lattenzione su questo articolo sostennero che i PattiLateranensi erano stati costituzionalizzati. Avendo lo stesso valore delle leggicostituzionali, le disposizioni contenute nei Patti risultavano gerarchicamente superiorialle norme poste dalla legge ordinaria; non solo, se venivano considerate normecostituzionali speciali, esse finivano per prevalere sulle stesse norme costituzionali.Abbandonata la tesi della costituzionalizzazione delle norme concordatarie, si cominci adaffermare che la Carta avrebbe costituzionalizzato il PRINCIPIO CONCORDATARIO. UnaPRIMA TESI afferma che lo Stato obbligato regolare in maniera concordataria tutte lematerie che toccavano gli interessi della Chiesa cattolica: questa teoria, oltre a garantire iPatti e la sua legge di esecuzione, garantirebbe anche le future modificazioni. UnaSECONDA TESI afferma che lart. 7 avrebbe introdotto un sistema particolare che nonsubirebbe linfluenza della norme costituzionali: anzi, le disposizioni di questo sistemaprevarrebbero sulle norme costituzionali generali che interferiscono nelle materie regolatedallo stesso sistema. La TERZA TESI, invece, vede nellart. 7 il riconoscimento della regolainternazionale dello stare pactis e garantirebbe tutte le convenzioni stipulate con la SantaSede (anche le future); le leggi ordinarie in contrasto con le norme garantite dallart. 7sarebbero viziate da illegittimit costituzionale.Opposto alla costituzionalizzazione del principio concordatario, si affermata la teoriadella costituzionalizzazione del PRINCIPIO PATTIZIO. Questo principio, oltre a garantire

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    le norme concordatarie del 1929, garantirebbe anche i nuovi accordi che riguardano lematerie disciplinate dai Patti Lateranensi.Abbandonando i principi concordatario e pattizio, nasce unaltra tesi: quella checonsidera lart. 7 come una NORMA DI ADATTAMENTO AUTOMATICO AGLI ACCORDI CON LASANTA SEDE. Lart. 7 sarebbe un ordine di esecuzione nellordinamento interno dellenorme pattizie: esso garantirebbe tutti gli accordi conclusi in qualsiasi momento tra loStato e la Santa Sede.Alcuni autori considerano lart. 7 come NORMA SULLE FONTI DEL DIRITTO. Secondaquesta teoria, nella scala gerarchica delle leggi, tra le norme costituzionali e le leggiordinarie ci sarebbe un gradino intermedio occupato dalle cos dette FONTI NORMATIVEATIPICHE; queste, pur avendo il valore di leggi ordinarie, resistono allabrogazione, allamodifica e alla deroga delle norme di legge costituzionale. La legge n. 810 del 1929(esecutiva dei Patti Lateranensi) sarebbe una fonte atipica. Per cui le norme garantitedallart. 7 non possono essere abrogate, modificate o derogate da una legge ordinaria, maallo stesso tempo queste norme non possono essere in contrasto con le disposizionicostituzionali.

    C anche chi ha considerato lart. 7 considerando i suoi EFFETTI SUL POTERE DELLOSTATO; la tutela risulta essere duplice. Infatti, da un lato bisogna tutelare i PattiLateranensi nellordinamento internazionale; dallaltro lato si deve tutelare la legge n. 810del 1929 nellordinamento interno. Per quanto riguarda il primo ambito, lart. 7 avrebbeprivato il governo della facolt di denunciare i Patti; invece, per il secondo ambito, lostesso art. 7 avrebbe privato il legislatore della competenza di abrogare, modificare oderogare le norme contenute nella legge di esecuzione. In caso di stravolgimenti dellesituazioni previste dai Patti, il governo sarebbe legittimato solo ad intraprendere dellenuove trattative con la Santa Sede: se queste non portassero ad alcun risultato, il governoavrebbe la facolt di modificare le norme di origine concordataria con legge costituzionale.Chi ha affrontato il problema dellinterpretazione dellart. 7 dopo la pronuncia della CorteCostituzionale, ritiene che tale norma abbia parificato la legge n. 810 del 1929 alle leggicostituzionali; per, gli stessi autori hanno previsto un procedimento diDECOSTITUZIONALIZZAZIONE. Questo si verifica quando questa legge, per le parti toccateda un nuovo accordo, perde la parificazione alle leggi costituzionali: per essere modificata,basta una legge ordinaria di ratifica e di esecuzione del nuovo accordo tra lItalia e la SantaSede.

    Lintervento della Corte Costituzionale sullinterpretazione dellart. 7 stato moltograduale. Infatti, ha cominciato a trattare questo problema solo 15 anni dopo la sua entratain funzione, adottando sempre delle valutazioni molto generiche. Secondo le primepronunce della Corte, lart. 7 Cost. non sancisce solo un generico principio pattizio da farvalere solo nella disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene unpreciso riferimento al Concordato in vigore e, perci, HA PRODOTTO DIRITTO. Perprecisare quale fosse il diritto prodotto dallart. 7, la Corte Costituzionale ha collegato

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    tutto lart. 7 con il suo 1 comma: in questo modo ha evidenziato come pur riconoscendolindipendenza e la sovranit dello Stato e della Chiesa, il richiamo ai Patti non ha la forzadi negare i PRINCIPI SUPREMI DELLORDINAMENTO COSTITUZIONALE dello Stato. Quindi, se lenorme derivate dai Patti potevano essere dichiarate incostituzionali nel caso in cui fosserostate in contrasto con i principi supremi, significa che lart. 7 aveva prodotto dirittonel senso di parificare le norme di origine concordataria alle norme poste da leggicostituzionali. La qualifica delle norme derivanti dai Patti di norme parificate a quelleprodotte da leggi costituzionali messa in evidenza dalla sentenza della CorteCostituzionale che ha dichiarato inammissibile il referendum proposto per labrogazionedi tali norme, proprio perch la legge di esecuzione dei Patti da considerare protetta egarantita dalla Costituzione (quindi, non soggetta a referendum). Perci, il diritto positivovigente considera la legge n. 810 del 1929 protetta alla stregua di una legge costituzionale.Per quanto riguarda lINDIVIDUAZIONE DELLE NORME DI LEGGE PROTETTE DALLART. 7 COST.,la Corte si dimostrata al quanto indecisa ed oscillante. Inizialmente la Corte consideravaprotette non solo le norme di origine concordataria introdotte dalla legge diesecuzione n. 810 del 1929, ma anche quelle dirette ad indicare una delle tante applicazionipossibili delle norme che erano state cos adattate. In una successiva sentenza, la Cortetenne a precisare che lart. 7 Cost. protegge solo la legge n. 810 del 1929, mentre le leggi diapplicazione erano comuni leggi ordinarie (che potevano risultare illegittime per contrastocon le norme costituzionali). Dopo lentrata in vigore degli Accordi del 18 Febbraio e del15 Novembre del 1984, che hanno abrogato il Concordato del 1929, la garanzia offertadallart. 7 Cost. dovrebbe essere limitata al Trattato del Luterano (lunico protocollosuperstite dei Patti del 1929); invece, la Corte Costituzionale sembra presupporre che lart.7 garantisca anche i nuovi Accordi.Questi Accordi (e le leggi che ad essi hanno dato esecuzione) hanno avuto un effetto moltopi ampio di una semplice modificazione, in quanto essi hanno abrogato tutte le normedel vecchio Concordato del 1929 e della legge che lha eseguito. Quindi risulta fuori didubbio che il Concordato sia stato solamente modificato. Comunque, sia che i nuovitrattati si considerino una modificazione o una totale sostituzione dei vecchi accordi, comunque da escludere che le leggi di esecuzione n. 121 e n. 206 del 1985 e gli accordi cuiesse si riferiscono siano garantiti dallart. 7 Cost. Chi invece afferma la tesi opposta si basasu questa considerazione: se ai nuovi Accordi riguardanti la Chiesa cattolica e alle nuoveleggi di esecuzione di tali accordi non viene riconosciuta la garanzia dellart. 7 Cost.,sarebbe riservato un trattamento deteriore rispetto a quello previsto dallart. 8, 3 commaCost. per le intese con le altre confessioni, le cui leggi di approvazione sono sempre e inogni caso garantite da tale norma.In conclusione possiamo dire che risulta inequivocabile che lart. 7 Cost. tutela solo edesclusivamente i Patti Lateranensi, senza curarsi degli sviluppi futuri.

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    CAPITOLO V: LO STATO E LE CONFESSIONI RELIGIOSEDI MINORANZA NELLA COSTITUZIONE

    Oltre allart. 7 (riguardante i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica), nella Costituzionerisulta fondamentale lart. 8: questo detta le norme fondamentali sui rapporti con tutte lealtre confessioni. In particolare modo, il 2 ed il 3 comma di suddetto articolo sonoimportanti per capire quale posizione tiene lo Stato nei confronti di tali confessioni. Gi ilfatto che nel 2 comma le qualifichi come CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DA QUELLACATTOLICA, fa capire che in realt non esiste quellimparzialit che lo Stato dovrebbeavere nei confronti di tutte le confessioni. Quindi, data questa situazione si pu dedurreche mentre lart. 7 Cost. disciplina i rapporti con la confessione di maggioranza, lart. 8Cost. regola i rapporti con le confessioni di minoranza.In precedenza, abbiamo gi visto che tutte le confessioni religiose organizzate danno vitaad altrettanti ordinamenti originari ed indipendenti da quello dello Stato. Questo implicache i rapporti tra queste confessioni e lo Stato devono essere REGOLATI PER LEGGE SULLABASE DI INTESE CON LE RELATIVE RAPPRESENTANZE. Questa norma presente al 3 commadellart. 8 Cost., ed essa vale per tutte le confessioni.Le intese che si stipulano tra lo Stato e le confessioni religiose fanno sorgere moltiproblemi come la natura giuridica delle intese, la posizione delle intese nei confronti delprocedimento legislativo, a chi spetto la capacit di spularle ed altri ancora. Il 3 commadellart. 8 Cost. contiene una riserva di legge nella materia della disciplina dei rapporti traStato e confessioni di minoranza; questa riserva, poich garantisce la libert religiosa (cheha un importanza pari alla libert personale), deve essere compresa tra le riserve assolutedi legge o le riserve rafforzate o aggravate nel senso che il potere legislativo pu essereesercitato solo con modalit particolari (cio sulla base di accordi ed intese).

    Una tesi che riguarda le intese quella che nega loro qualsiasi natura giuridica,considerandole solo come atti politici che non vincolerebbero il legislatore a adeguarsi allesituazioni di esse; ma questa tesi stata confutata in quanto stato osservato che LEINTESE APPARTENGONO EFFETTIVAMENTE AL CAMPO DEL DIRITTO. Infatti, essendocostituzionalmente garantito il fatto che le norme riguardanti i rapporti tra le confessionidi minoranza e lo Stato debbano essere poste su basi di intese, una legge che regolasse talirapporti non in base a tali intese sarebbe incostituzionale (lo stesso vale per labrogazionedi tali norme, che possono avvenire solo mediante accordi). Possiamo perci definire leINTESE come un LIMITE PER IL LEGISLATORE ORDINARIO, il quale, per non eludere lagaranzia costituzionale offerta alle minoranze religiose, deve attenersi alle intese per poterlegiferare. Il compito del Parlamento, perci, dovrebbe essere solo quello di tradurre informa giuridica le disposizioni concordate; per, siccome il Parlamento ha il potere dirifiutare lapprovazione di una legge di esecuzione di intese con una confessione diminoranza, esso ha un potere deterrente nei confronti di accordi che non siano accettabilidallo Stato.

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    Per quanto riguarda la CAPACIT A STIPULARE LE INTESE, essa spetta solo a quelleconfessioni di minoranza organizzate, cio a quei gruppi che (usufruendo della libert diorganizzazione) abbino assunto un preciso assetto istituzionale.Un altro problema riguarda le cos dette INTESE PLURIME: cio bisogna vedere se le intesepossono essere stipulate solo tra lo Stato ed una sola confessione religiosa, o se possonoessere stipulate con il concorso di pi confessioni. Alcuni autori appoggiano la prima tesiaffermando che ogni confessione ha un suo proprio carattere, diverso dalle altreconfessioni, e quindi le intese devono essere fatte singolarmente; ma queste difficoltpossono essere superate, dato che alcune confessioni di minoranza potrebbero avereinteressi comuni e quindi potrebbero dare vita ad intese plurime.La COMPETENZA A STIPULARE LE INTESE spetta senza dubbio al GOVERNO. Siccome le intesecomportano lemanazione di una legge, esse rientrano nella responsabilit politica delGoverno; inoltre, sono accordi che devono essere valutati sotto il profilo dellopportunitpolitica e del rispetto della Costituzione. Quando viene stipulata una intesa generale o unaintesa che ricca di contenuti, c bisogno dellintervento del Presidente del Consiglio:quando si stipulano intese che rientrano nella competenza di un singolo dicastero, bastalintervento del Ministro di quel determinato settore. chiaro che le decisioni prese daqueste personalit devono essere esaminate dal Consiglio dei Ministri: esso ha il potere siadi autorizzare la stipulazione dellintesa, sia di deliberare il disegno di legge diapprovazione dellintesa stipulata.Risulta essere importante anche il problema del CONTENUTO DELLE INTESE: esse vanno dallaposizione giuridica delle istituzioni religiose allistruzione religiosa nella scuola pubblica,dalla tutela della libert religiosa alla disciplina del matrimonio religioso e cos via. Anchese per alcuni autori esistono delle restrizioni ai possibili temi selle intese, dobbiamo direche in realt queste limitazioni non sono giustificate dal nostro ordinamento: difatti essoimpone al Parlamento solo di rispettare la Costituzione. Quindi LINTESA AMMISSIBILEPER OGNI MATERIA.Adesso dobbiamo definire qual la NATURA GIURIDICA DELLE INTESE: cio dobbiamo capirese queste siano ATTI DI DIRITTO INTERNO o ATTI DI DIRITTO ESTERNO. Chi afferma che le intesesiano simili ai concordati si sbaglia: difatti il CONCORDATO UNA CONVENZIONE ESTERNAregolato da un ordinamento diverso da quello dello Stato e della Chiesa, mentre lINTESA UNA CONVENZIONE DI DIRITTO INTERNO dalla forma libera, i cui vizi danno vita solo aquestioni di legittimit costituzionale. Quindi la dottrina considera lintesa come un atto didiritto interno, in considerazione del fatto che le confessioni di minoranza sono viste comeordinamenti subordinati allo Stato: ma se affermiamo questo, automaticamente viene acadere la preclusione a considerare le intese come atti di diritto esterno, comunque diversidai concordati (poich i concordati sono regolati da norme di diritto internazionalegenerale). In astratto, possiamo affermare che le intese sono atti di un ordinamento esternocreato dallincontro della volont dello Stato con la volont delle confessione diminoranza: dunque, un ordinamento esterno diverso dallordinamento internazionale.Il carattere esterno delle intese sembra essere confermato dalla stipulazione dellIntesa del21 febbraio 1984 tra lo Stato e la Tavola Valdese. Questo accordo, per le forme solenni e

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    per la partecipazione di alte autorit governative, da considerare un atto di dirittoesterno.Dobbiamo ricordare che esistono ordinamenti esterni che non vivono a pieno titolonellordinamento internazionale. Un esempio rappresentato dallOrdine di Malta(S.M.O.G.M.), il quale considerato soggetto di diritto internazionale. Escludendo questocaso, LE CONFESSIONI DI MINORANZA NON HANNO SOGGETTIVIT DI DIRITTO INTERNAZIONALE:ma il diritto italiano, riconoscendo tali confessioni come ordinamenti giuridici e regolandoi rapporti con queste sulla base di intese bilaterali, esteriorizza tali rapporti. Ci comportache nellatto di stipulare le intese, le confessioni non siano considerate come sudditi delloStato e le intese non siano considerate atti interni allordinamento italiano.In definitiva, possiamo affermare che le INTESE SONO ATTI BILATERALI CHE LACOSTITUZIONE COLLOCA in una sfera giuridica diversa da quella dellordinamento statuale,cio IN UN ORDINAMENTO CHE VIENE DI VOLTA IN VOLTA CREATO DALLINCONTRO DELLAVOLONT DELLO STATO CON LA VOLONT DELLA CONFESSIONE DI MINORANZA.

    Come abbiamo gi visto in precedenza, compito del Governo stipulare queste intese. IlPROCEDIMENTO LEGISLATIVO PER LESECUZIONE DELLE INTESE ha inizio con la presentazione alParlamento del disegno di legge necessario per adattare lordinamento italiano alcontenuto delle intese stesse. I disegni di legge qualificano le disposizioni proposte comeNORME DI APPROVAZIONE DELLINTESA (e non come norme dirette a eseguire lintesa);durante il dibattito parlamentare nono possibile presentare emendamenti che mutino ilsenso delle disposizioni concordate. Una volta emanata, LA LEGGE DI APPROVAZIONE NONPU ESSERE SOSPESA, MODIFICATA, DEROGATA O ABROGATA SE NON IN ESECUZIONE DI NUOVEINTESE TRA LO STATO E LA CONFESSIONE INTERESSATA: il 3 comma dellart. 8 Cost. ha tolto lapossibilit allo Stato di poter modificare tali leggi senza intese con la confessione diminoranza considerata, ma ha la possibilit di abrogare le norme delle leggi del 1929-30che siano in contrasto con la Costituzione (se limitano luguale libert di tutte leconfessioni). Inoltre, queste leggi sono garantite dalla Costituzione nei confronti diqualsiasi altra legge ordinaria. Questa garanzia fa s che tali leggi siano inserite nellacategoria delle "leggi rinforzate". Infine bisogna tener presente che, anche se fondamentale lintervento del Parlamento per la formazione di queste leggi, lo stessoParlamento non pu produrre una legge valida in questo settore che non sia preceduta daintese o che non dia piena esecuzione a queste.

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    CAPITOLO VI: LA LIBERT RELIGIOSANELLORDINAMENTO ITALIANO

    Come abbiamo gi visto in precedenza, la LIBERT RELIGIOSA nel nostro Paese garantitadalla Costituzione: pensiamo agli art. 2, 3, 7, 8, 19 e 20. Per, oltre queste norme, dobbiamoricordare anche le leggi introdotte nellordinamento in esecuzione di convenzioniinternazionali.Per quanto riguarda i TRATTATI INTERNAZIONALI BILATERALI, lordinamento italiano hacominciato ad assumere obbligazioni rilevanti nellambito internazionale dopo la finedella guerra nel 1918. Siccome lItalia conquist territori come lIstria, cominci ad esseredi rilevante importanza il problema degli ortodossi: cos furono stipulati vari accordi. Matali accordi furono completamente stravolti dalla 2 Guerra Mondiale e dal Trattato dipace che lha conclusa. Ad ogni modo, questi tipi di accordi erano diretti a garantire lalibert religiosa: infatti, il singolo che professava quella determinata confessione eracompletamente libero da impedimenti che potessero derivare dallordinamento statuale;inoltre lo Stato doveva rispettare tale libert e non poteva interferire nel suo esercizio.Per quanto riguarda i TRATTATI INTERNAZIONALI MULTILATERALI dobbiamo dire che, dopola fine della 2 Guerra Mondiale, la libert religiosa stata proclamata come principiofondamentale da osservare da una serie di convenzioni internazionali e da moltedichiarazioni dellONU; molto importanti risultano le convenzioni che sono state reseesecutive nel nostro ordinamento interno. Le pi importante sono il TRATTATO DI PACE DEL1947 tra lItalia e vari Paesi e la CONVENZIONE EUROPEA DEL 1950 PER LA SALVAGUARDIA DEIDIRITTI DELLUOMO E DELLE LIBERT FONDAMENTALI; lart. 15 del Trattato obbliga lItalia arispettare la libert di culto; la Convenzione riconosce ad ogni singolo individuo la libertdi conoscenza e di religione.Il diritto di libert religiosa garantito dalla Convenzione europea assicurato anche dalTRATTATO DELLUNIONE EUROPEA stipulato a Maastricht il 7 Febbraio 1992, il qualerichiama espressamente la Convenzione. Le norme derivanti da tali accordi internazionalisono state poste nellordinamento italiano da leggi ordinarie; tali leggi ordinarie hanno lacaratteristica che, fino a quando saranno in vigore nellordinamento internazionale fra gliStati che li hanno stipulati, non potranno essere modificate o abrogate unilateralmente dallegislatore ordinario.Il diritto alla libert religiosa presente anche nello STATUTO DELLONU, dove troviamoche uno dei fini di tale organizzazione quello di promuovere ed incoraggiare il rispettodei diritti delluomo e delle libert fondamentali senza distinzioni di sesso, razza, lingua oreligione. Sempre nellambito dellONU sono state stipulate delle CONVENZIONI (a c


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