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In evidenza:

- Domestici: versamento IV rata 2017

- APE e RITA

- L’obbligo dichiarativo prescinde dal versamento della retribuzione

- Bozza CU 2018: le novità in sintesi

- Visite fiscali 2018 le nuove regole per i dipendenti pubblici

- Conguaglio di fine anno 2017: le istruzioni INPS

- LdB 2018: sgravio contributivo giovani

- LdB 2018: esonero contributivo 2018 per giovani CD e IAP

CIRCOLARE DEL LAVORO

n. 02 del 13/01/2018

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QUESTA SETTIMANA SU FISCAL FOCUS

QUESTA SETTIMANA SUL QUOTIDIANO FISCAL FOCUS… ............................................... 3

PRASSI E GIURISPRUDENZA DELLA SETTIMANA............................................................ 4

INPRATICA LAVORO ....................................................................................................... 5 DOMESTICI: VERSAMENTO IV RATA 2017 6

FOCUS LAVORO .............................................................................................................. 8 APE E RITA 9

GIUSTIZIA & LAVORO .................................................................................................... 10 L’OBBLIGO DICHIARATIVO PRESCINDE DAL VERSAMENTO DELLA RETRIBUZIONE 11

CASI LAVORO ............................................................................................................... 13 ANTICIPO DELLA RETRIBUZIONE 14 DIMISSIONI: DURATA PREAVVISO E SANZIONI PER MANCATO AVVISO 16

LAVORO & PREVIDENZA ............................................................................................... 18 BOZZA CU 2018: LE NOVITÀ IN SINTESI 19 VISITE FISCALI 2018 LE NUOVE REGOLE PER I DIPENDENTI PUBBLICI 20 CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2017: LE ISTRUZIONI INPS 21 LDB 2018: SGRAVIO CONTRIBUTIVO GIOVANI 22 LDB 2018: ESONERO CONTRIBUTIVO 2018 PER GIOVANI CD E IAP 24

L’AGENDA DEL PROFESSIONISTA & CCNL DELLA SETTIMANA ..................................... 25 CCNL AUTOSTRADE E STRADE ANAS 26 SCADENZE DAL 15.01.2018 AL 19.01.2018 27

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Questa settimana sul Quotidiano Fiscal Focus…

lunedì 8 gennaio 2018

PENSIONI 2018: ECCO IL NUOVO CALENDARIO DEI PAGAMENTI

CONGUAGLIO 2017: ARRIVANO LE ISTRUZIONI DALL’INPS

CONSULTAZIONE E RILASCIO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

martedì 9 gennaio 2018

CNO-INAIL: NUOVO SERVIZIO A SUPPORTO DEI CDL

CIGS SETTORE EDITORIALE: LE ISTRUZIONI PER FARE

DOMANDA

mercoledì 10 gennaio 2018

BONUS SUD: INCENTIVI CONTRIBUTIVI ANCHE PER IL 2018

INFORTUNI DOMESTICI: PREMIO 2018 IN SCADENZA

giovedì 11 gennaio 2018

LDB 2018: LAVORO OCCASIONALE PIÙ AMPIO PER GLI ASSISTENTI DI STADIO

MANOVRA 2018: NUOVA PROROGA PER IL LUL TELEMATICO

venerdì 12 gennaio 2018

RESTO AL SUD: VIA LIBERA ALLE DOMANDE

ANF ARRETRATI: NUOVO MECCANISMO DI RECUPERO

FAMIGLIE NUMEROSE: VIA LIBERA ALLA CARTA DELLA FAMIGLIA

sabato 13 gennaio 2018

CO.CO.CO.: NUOVO AUMENTO CONTRIBUTIVO DAL 1° GENNAIO 2018

ATTREZZATURE NON A NORMA: SANZIONE KO IN CASO DI VENDITA PER RIPARAZIONE

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PRASSI E

GIURISPRUDENZA

DELLA

SETTIMANA…

Prassi e giurisprudenza della settimana

INPS, Messaggio n. 95 del 11.01.2018 Giornate internazionali di informazione previdenziale per l’anno 2018.

INPS, Messaggio n. 100 del 11.01.2018 Cessione del quinto della pensione – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2017 - Aggiornamento tassi I trimestre 2018

INPS, Messaggio n. 115 del 11.01.2018 Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 – Risoluzione n. 160/E del 21 dicembre 2017 concernente l’istituzione del codice tributo per l’utilizzo delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana ex art. 46 del D.L. 50/2017.

INPS, Messaggio n. 95 del 11.01.2018 Giornate internazionali di informazione previdenziale per l’anno 2018.

MLPS, Comunicato Stampa del 09.01.2018 Dati ISTAT relativi a occupati e disoccupati di novembre 2017.

INAIL, Circolare n. 2 del 10.01.2018 Fondo per le vittime dell'amianto. Misura dell’addizionale per l’anno 2017. Non applicazione dell’addizionale a carico delle imprese per gli anni 2018-2020.

INAIL, Comunicato stampa del 08.01.2018 Infortuni domestici, entro il 31 gennaio il versamento del premio assicurativo di 12,91 euro. Al via una campagna di comunicazione.

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InPratica Lavoro

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Giustizia & Lavoro

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InPratica n. 01 del 08.01.2018

Domestici: versamento IV rata 2017 Il 10 gennaio 2018 scade il termine per il versamento contributivo della quarta rata 2017 dovuto in favore

del personale domestico

A cura di Daniele Bonaddio

Sintesi

Importante scadenza in vista per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze una colf o una badante.

Infatti, il prossimo 10 gennaio scade l’ultimo giorno utile per adempiere al versamento contributivo del

personale domestico, relativo al IV trimestre 2017 (ottobre – novembre - dicembre).

Al riguardo, si rammenta che la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 287 ha stabilito che

“[…] la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore

medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente

il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può

risultare inferiore a zero”. Quindi, considerato che tale variazione per il periodo “gennaio 2015 – dicembre

2015” ed il periodo “gennaio 2016 – dicembre 2016” è risultato nella misura del -0,1%, per l’anno 2017 si

applicano gli stessi importi contributivi dello scorso anno.

Adempimento

Per adempiere ai propri obblighi, i datori di lavoro domestici potranno scegliere uno fra i seguenti mezzi di

pagamento (resi operativi dal 1° aprile 2011):

rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” dichiarando soltanto il codice fiscale del

datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro.

In tal, caso, la procedura calcolerà automaticamente l’importo dei contributi in base ai dati comunicati al

momento dell’assunzione o successivamente. Il pagamento è disponibile, senza necessità di supporto

cartaceo:

presso le tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”;

presso gli sportelli bancari di Unicredit Spa;

tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online;

presso tutti gli sportelli di Poste Italiane, con le modalità previste per il circuito Reti Amiche.

online sul sito Internet dell’INPS (www.inps.it), utilizzando la carta di credito, seguendo il percorso:

“Servizi Online” -> “Per tipologia di utente” -> “Cittadino” -> “Pagamento contributi lavoratori domestici”;

utilizzando il “bollettino MAV” (pagamento mediante avviso): già dallo scorso anno, la comunicazione

di accoglimento della richiesta di iscrizione di rapporto di lavoro domestico conterrà in allegato i

bollettini MAV in numero variabile da uno a quattro, a seconda del trimestre di inizio, e comunque a

copertura del primo anno solare di contribuzione. Inoltre, la comunicazione di rinnovo sarà inviata una

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volta l’anno e conterrà anch’essa i bollettini MAV in numero variabile da uno a quattro in relazione alla

durata definita per il rapporto di lavoro. Ovviamente, i bollettini inviati al domicilio possono essere

utilizzati soltanto se il rapporto di lavoro non ha subito variazioni nei parametri che determinano il

calcolo dei contributi da pagare e se il datore di lavoro non si avvale di qualche forma di assistenza

contrattuale, in quanto i MAV prodotti dall’Istituto non possono tenere conto della relativa quota;

contattando il Contact Center al numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito.

Qualunque sia la modalità scelta, utilizzando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di

lavoro, è proposto l’importo complessivo per il trimestre in scadenza, calcolato in base ai dati comunicati

all’assunzione o successivamente variati con l’apposita comunicazione.

Prima di confermare l’importo, si può chiedere la modifica di elementi che determinano il calcolo e

automaticamente verrà rideterminato il nuovo importo complessivo da versare.

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Focus Lavoro n. 01 del 09.01.2018

Premessa

Incisivo l’intervento apportato dal c.d. "Pacchetto pensioni” della Legge di Bilancio alla disciplina di APE e RITA,

le due misure previste per sostenere l’accesso alla pensione dei soggetti che, avendo perso il posto di lavoro,

hanno difficoltà a rientrare nel mercato. L’intervento del Legislatore estende i requisiti d’accesso e amplia le

possibilità di impiego della pensione quale ammortizzatore sociale, anche con il concorso dei fondi pensione

complementari.

APE: le novità per il 2018

La Legge di Bilancio prevede l’allargamento della platea di chi può accedere all’Ape sociale a carico dello Stato:

- includendo15 categorie di lavori gravosi (tra cui i lavoratori che prestano servizio presso gli impianti

siderurgici, i braccianti agricoli, ai lavoratori marittimi e i pescatori), a condizione di avere 6 anni di lavoro

gravoso svolto negli ultimi 7 anni prima del pensionamento;

- riconoscendo una riduzione dei requisiti contributivi per accedere all’Ape social per le donne con figli pari a

6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni;

- consentendo l’accesso a coloro che, in possesso dei prescritti requisiti anagrafici, assistono, al momento

della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in

situazione di gravità ovvero, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge

della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano

anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e sono in possesso di un'anzianità

contributiva di almeno 30 anni.

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APE e RITA

Le novità della Legge di Bilancio

A cura di Debhorah Di Rosa

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Giustizia & Lavoro n. 01 del 11.01.2018

Premessa

La Corte di Cassazione ha fornito precisazioni in ordine al reato previdenziale previsto dall’articolo 37 della

Legge 24 novembre 1981 n. 689. La norma punisce il datore di lavoro che con denunce false, ovvero

omettendo denunce e registrazioni obbligatorie abbia perseguito il fine di non versare in tutto o anche solo in

parte i contributi previdenziali e i premi assistenziali dovuti per legge. L’omesso versamento - derivante da

falsità o omissione nelle registrazioni o nelle denunce - assume rilevanza penale quando abbia determinato

un’evasione contributiva il cui importo complessivo superi i 2.582,28 euro e sia contestualmente superiore alla

metà dei contributi dovuti (v. a seguire MLPS Circ. n. 12 del 22 gennaio 2001).

La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

Legge 24/11/1981 n. 689

Art. 37. Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria

In vigore dal 1° gennaio 2001

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o

in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o

più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in

parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso

versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un

importo mensile non inferiore al maggiore importo fra euro 2582,28 mensili e il cinquanta per cento

dei contributi complessivamente dovuti. [1]

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato,

qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento

penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del

Codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario

di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria

dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario. [2]

[1] La soglia del “cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti” deve intendersi riferita,

per ragioni di comparazione fra dati omogenei, al lasso temporale del mese e non della totalità dei

contributi dovuti (Cass. pen. Sez. III, 18/03/2008, n. 15674);

[2] L’obbligo di comunicazione si riferisce alla sola fase delle indagini preliminari e non si applica alle

fasi successive del giudizio penale (Cass. pen. Sez. III, 4/03/2010, n. 12575).

L’obbligo dichiarativo prescinde dal versamento della retribuzione

Il reato non presuppone l’effettivo versamento delle retribuzioni: l’obbligo dichiarativo deriva dalla

costituzione del rapporto di lavoro

A cura di Paola Mauro

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Il testo della norma è stato così sostituito dall'art. 116, comma 19, L. 23/12/2000, n. 388, a

decorrere dal 1° gennaio 2001.

Relativamente alle soglie di valore di cui al comma 1, con la Circolare n. 12 del 2001, il MLPS

ha sostenuto che: “mentre il tenore letterale dell’originario art. 37 L.689/81 ancorava la

responsabilità penale del datore di lavoro, in materia di omissione o falsità di registrazioni o

denunce obbligatorie, all’omesso versamento di contributi e premi pari ad un importo mensile

non inferiore a 5 milioni, la nuova formulazione dello stesso aggiunge a tale necessario requisito

l’ulteriore precisazione per cui l’omissione deve comunque superare la metà dei contributi

dovuti complessivamente nel mese di riferimento.

Avuto riguardo sia alla formulazione letterale della norma, sia alla ratio ispiratrice della stessa,

si ritiene che i suddetti criteri siano da considerare come concorrenti, nel senso che, al fine di

valutare la sussistenza del reato, sia necessaria la loro compresenza nella fattispecie concreta.

L’omissione o falsità delle registrazioni quindi assumerà rilevanza penale tutte le volte in cui

abbia determinato un’evasione contributiva che superi in ogni caso i 5 milioni di lire e che sia

altresì superiore alla metà dei contributi dovuti (così, ad esempio, nel caso in cui il datore di

lavoro, attraverso omissioni o falsità di registrazioni, evada una somma mensile pari a 10 milioni

su 30 milioni di contributi che sarebbero stati dovuti nel mese, il comportamento dello stesso

non assumerà rilevanza penale, atteso che l’evasione realizzata, pur superiore a 5 milioni, risulta

però inferiore al 50% dei contributi complessivamente dovuti).” L’esempio proposto dal

Ministero indica gli importi ancora in lire.

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Casi Lavoro

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Casi Lavoro n. 01 del 12.01.2018

Anticipo della retribuzione

A cura di Daniele Bonaddio

Domanda

Un’azienda che gestisco mi ha chiesto se è tenuto a norma di legge ad anticipare la retribuzione a titolo di

acconto. Potreste darmi maggiori delucidazioni in merito?

Risposta

Sebbene non esiste una norma bene precisa che obbliga il datore di lavoro ad erogare parte della retribuzione

prima del compimento del mese, è possibile che lo stesso possa versare un anticipo prima del termine previsto

dal CCNL di riferimento applicato.

Si tratta, dunque, di una di quelle materie rimesse alla volontà delle parti e alle regole aziendali, in quanto, il

datore di lavoro non è tenuto ad anticipare parte della retribuzione spettante.

Laddove si decidesse comunque di erogare quanto richiesto dal dipendente, bisogna in ogni caso prestare

attenzione alle modalità di richiesta ed erogazione dell’anticipo. Non esiste un modulo univoco da compilare

per la richiesta di anticipi sullo stipendio, anche se è consigliabile presentare una domanda per iscritto

motivata.

All’erogazione dell’acconto, il datore di lavoro deve far firmare una ricevuta, nella quale si specifica l’importo

e la mensilità di stipendio a cui l’anticipo si riferisce.

ESEMPIO

Dunque, poniamo il caso che un dipendente chiede il 15 gennaio un anticipo del mese in corso di 300 euro.

Come deve comportarsi il datore?

Ebbene, innanzitutto, come detto pocanzi, sarebbe preferibile che il dipendente richiedesse l’anticipo in

forma scritta, cosicché all’atto dell’elaborazione dei cedolini il consulente del lavoro si ricorda di quanto è

stato già anticipato. Infatti, l’importo verrà poi decurtato dal netto della busta paga semplicemente. Nulla

cambia sulla tassazione dello stipendio, poiché l’anticipo erogato diminuisce il netto da corrispondere al

dipendente, non l’imponibile.

Chiarito ciò, bisogna anche stare attenti su come verrà erogato l’anticipo. Si ricorda, a tal proposito, che dal 1°

luglio 2018 è vietato pagare gli stipendi, o parti di esse, in contati.

Quindi è obbligatorio in tal caso avere la tracciabilità di quanto effettivamente versato mediante uno dei mezzi

ammessi dall’art. 1, co. 910 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2015/2017), ossia:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

- strumenti di pagamento elettronico

- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto

corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

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- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento,

a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il

coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a

sedici anni.

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Casi Lavoro n. 02 del 12.01.2018

Dimissioni: durata preavviso e sanzioni per mancato avviso

A cura di Daniele Bonaddio

Domanda

Ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato e vorrei rassegnare le dimissioni all’anno nuovo. Quanto

tempo prima sono tenuto a informare il datore di lavoro? In caso di mancato avviso, quali saranno le

conseguenze?

Risposta

Premesso che il preavviso deve essere dato sia nel caso di dimissioni, quanto nel caso di licenziamento, si

precisa che si tratta di quel lasso di tempo che intercorre tra la comunicazione delle dimissioni o licenziamento

e il momento in cui lo stesso acquista effetto. Tale periodo ha la funzione di evitare che la risoluzione

immediata del contratto possa recare danni all’altra parte. Pertanto, durante il preavviso il contratto di lavoro

viene eseguito regolarmente.

È importante tenere presente che, mentre nel preavviso in caso di licenziamento esso può avvenire solo al

ricorrere di specifiche condizioni dettate dalla legge (grave comportamento del dipendente, ossia il

cosiddetto licenziamento disciplinare, oppure riorganizzazione o crisi dell’azienda, ossia il cosiddetto

licenziamento per giustificato motivo oggettivo), il dipendente può dare le dimissioni senza giustificarne il

motivo e per qualsiasi ragione.

Tuttavia, anche se il dipendente può recedere per qualsiasi ragione o motivo, nel caso in cui il preavviso non

sia stato dato dal dipendente, scatta la c.d. indennità di mancato preavviso o indennità sostitutiva del

preavviso. Essa viene pagata mediante trattenuta sulle somme che l’azienda deve versargli all’atto della

cessazione del rapporto (eventuale ultima mensilità e/o TFR). In ogni caso, al dipendente che recede senza

preavviso sono dovute le somme per il periodo in cui ha lavorato (anche se ha interrotto il mese a metà).

Sia il dipendente che il datore di lavoro non devono dare il preavviso solo nel caso in cui la cessazione del

rapporto di lavoro dipende da una causa grave, che non consenta neanche per poco la prosecuzione del

contratto.

Detto ciò, e rispondendo alla prima domanda, è possibile affermare che non esiste una durata univoca per tutti

i rapporti di lavoro, in quanto, è di norma fissata dai contratti collettivi. In genere varia a seconda della categoria

dei lavoratori (operai o impiegati), del livello di inquadramento, dell’anzianità e, a volte, a seconda che si tratti

di licenziamento o di dimissioni. Il contratto individuale può prevedere solo termini più lunghi rispetto a quelli

dei contratti collettivi.

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Si ricorda, infine, che il preavviso decorre dal momento in cui è conosciuto dall’altra parte. Si considerano

tutti i giorni del calendario e non solo quelli lavorativi, salvo diverso accordo individuale o collettivo.

La decorrenza del preavviso è interrotta al sopraggiungere dei seguenti eventi:

malattia;

ferie;

secondo alcuni maternità e infortunio.

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Lavoro & Previdenza n. 05 del 08.01.2018

Bozza CU 2018: le novità in sintesi A cura di Daniele Bonaddio

Premessa

Il Modello CU 2018 è la nuova certificazione unica che ha sostituito il vecchio Modello CUD. Ricordiamo che

la CU, come di consueto, deve essere rilasciata da tutti i sostituti di imposta per la certificazione delle ritenute

operate su pensionati e dipendenti e su quelle effettuate sui lavoratori autonomi per le prestazioni di

professionisti con Partita IVA e per le collaborazioni dei collaboratori a progetto e anche occasionali. Il 22

dicembre 2017 l’Amministrazione Finanziaria ha reso disponibile sul proprio sito le bozze delle CU 2018, che

contengono alcuni elementi di novità che vale la pena citare al fine di una corretta compilazione e gestione

delle stesse.

CU 2018

Per il periodo d’imposta 2017, i sostituiti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle

Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonome

a i redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 31 marzo. Come lo scorso anno, la CU è composta in tre

macro sezioni:

Frontespizio

che contiene le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto,

ai dati relativi al rappresentate firmatario della comunicazione alla firma della

comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;

Quadro CT nel quale vengano riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via

telematica dei dati relativi ai Mod. 730/4 resi disponibili all’AdE;

CU 2018

nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni

di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro

autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni

dei redditi relativi alle locazioni brevi.

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Lavoro & Previdenza n. 06 del 09.01.2018

Visite fiscali 2018 le nuove regole per i dipendenti pubblici A cura di Daniele Bonaddio

Premessa

Entrerà in vigore il 13 gennaio 2018 il Decreto che regolamenta le modalità per lo svolgimento delle visite

fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie

di reperibilità.

La novità principale che salta fuori dal Decreto 17 ottobre 2017, n. 206 è la mancata armonizzazione delle

fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali tra il settore pubblico e quello privato.

Richiesta della visita di controllo

I primi articoli del Decreto in trattazione stabiliscono le modalità di richiesta della visita fiscale, che possono

essere effettuate, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del

dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS.

L'INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all'assegnazione tempestiva della

visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari. La visita può essere disposta nei confronti

dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS, nei casi e secondo le modalità preventivamente definite

dallo stesso Istituto.

Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle

giornate festive e di riposo settimanale.

Fasce di reperibilità

Per quanto concerne le fasce di reperibilità dei dipendenti delle P.A. in caso di assenza per malattia, il Decreto

mantiene gli orari attualmente previsti per i dipendenti pubblici – ossia tra le 9:00 e le 13:00 e tra le 15:00 e

le 18:00 di ciascun giorno (anche non lavorativi e festivi) - e lasciando immutata la differenziazione tra il

pubblico e il privato, dove le finestre sono più brevi, ricomprese tra le ore 10:00 e le 12:00 e tra le ore 17:00 e

le 19:00.

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Lavoro & Previdenza n. 07 del 10.01.2018

Conguaglio di fine anno 2017: le istruzioni INPS I datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio di fine anno entro il 16.01.2018 o al limite, nel

mese di competenza di gennaio, entro il 16.02.2018 A cura di Daniele Bonaddio

Premessa

L’anno nuovo, come di consueto, coincide con il momento in cui i datori di lavoro sono chiamati a effettuare

alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali dell’anno di competenza.

A tal fine, sarà necessario seguire alcuni step che riepiloghiamo sinteticamente di seguito:

Le operazioni di conguaglio

Step 1: pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo;

Step 2: applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso;

Step 3: imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i

quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia nel mese di gennaio

2018.

L’Istituto previdenziale si sofferma sulle modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

elementi variabili della retribuzione, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza

sociale 7 ottobre 1993;

massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995;

contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’art. 3-ter della Legge n. 438/1992;

conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito di fruizione delle stesse;

“fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, comma 3, del

T.U.I.R.);

auto aziendali ad uso promiscuo;

prestiti ai dipendenti;

conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

gestione delle operazioni societarie.

Termine per l’effettuazione del conguaglio

Come precisato in premessa, il termine per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio coincide:

con il mese di “dicembre 2017” (scadenza 16/01/2018);

ovvero con il mese di competenza di “gennaio 2018” (scadenza 16/02/2018).

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Lavoro & Previdenza n. 08 del 11.01.2018

LdB 2018: sgravio contributivo giovani Sintesi dello sgravio contributivo previsto per le assunzioni effettuate dallo 01.01.2018 al

31.12.2018 A cura di Daniele Bonaddio

Premessa

La Legge di Bilancio relativa al 2018 (L. n. 2015/2017) agli artt. 100-108, 114-115 introduce una riduzione dei

contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dovuti con riferimento alle assunzioni con contratto di

lavoro dipendente a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs. n. 23/2015, effettuate a decorrere

dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni

effettuate dal 2019.

Lo sgravio è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto (neanche con altri datori)

precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato; i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di

lavoro - qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - non costituiscono una

causa ostativa. Vale la pena evidenziare che nel testo della norma non è possibile rinvenire il famoso

requisito della disoccupazione di 6 mesi precedenti l’assunzione che ha caratterizzato tutti gli incentivi

contributivi da ormai 4 anni a questa parte, escludendo pertanto tutti i lavoratori che abbiano avuto nella

loro carriera lavorativa un contratto a tempo indeterminato. È dunque facile intuire che la fruibilità

dell’esonero messo in campo dal governo è pressoché limitato a chi non ha mai avuto un rapporto di lavoro

o comunque a chi è stato impiegato con contratti di lavoro diversi da quello indeterminato.

L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al

monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi della normativa in commento e delle conseguenti

minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al

Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Soggetti interessati

Come accennato, l’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata,

non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, e non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato

con il medesimo o con altro datore di lavoro. L’incentivo è rivolto in favore dei datori di lavoro del settore

privato. Dall’ambito di applicazione sono escluse le assunzioni di dirigenti.

Tuttavia, limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto ai

soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

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Dunque, l’ambito soggettivo viaggia su due binari:

1. dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 è possibile assumere con l’agevolazione giovani di età pari

o inferiore a 34 anni e 364 giorni (35 anni non compiuti);

2. dal 1° gennaio 2019 è possibile assumere con l’agevolazione solo giovani di età pari o inferiore a 29

anni e 364 giorni (30 anni non compiuti).

ANNO 2018 ANNO 2019

Assunzione di soggetti con età pari o inferiore a 34

anni e 364 giorni.

Assunzione di soggetti con età pari o inferiore a 29

anni e 364 giorni.

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Lavoro & Previdenza n. 09 del 12.01.2018

LdB 2018: esonero contributivo 2018 per giovani CD e IAP A cura di Daniele Bonaddio

Premessa

Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli

professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la Legge di Bilancio 2018 (L. n.

205/2017) ha concesso un’importante agevolazione contributiva ai lavoratori agricoli autonomi, ed in

particolare ai Coltivatori Diretti (CD) e agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP).

Normativa

All’art. 1, co. 117 e 118 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) è riconosciuto un esonero contributivo

triennale (da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per i giovani

coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima

volta alla gestione contributiva agricola nel periodo “01.01.2018 – 31.12.2018”.

Soggetti interessati

Il coltivatore diretto (CD)

Dal combinato disposto dell’art. 48 della Legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell’art. 2083 del Codice Civile, si ha la

definizione di Coltivatore Diretto:

Sono coltivatori diretti i soggetti che si dedichino direttamente ed abitualmente alla coltivazione del

fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, e che la loro forza lavorativa non sia inferiore ad un

terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.

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Rinnovi e ipotesi di accordo della Contrattazione Collettiva

Nazionale del Lavoro

CCNL Autostrade e strade Anas

PARTI

STIPULANTI

Gruppo Anas con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, Ugl

viabilità e logistica, Sada Fast Confsal e Snala Cisal

AMBITO

SOGGETTIVO

Apprendistato professionalizzate per i dipendenti del

Gruppo Anas

DECORRENZA

E DURATA

Efficacia fino al 31 dicembre 2018

Con l'accordo 18 dicembre 2017 Anapa Rete ImpresAgenzia con

l'assistenza di Confcommercio con First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna e Ulca-Uil

hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in

gestione libera.

L'accordo, che decorre dal 1° gennaio 2016 e scade il 30 giugno 2020.

ACCORDO IN SINTESI

NOVITÀ

Periodo di prova:

La durata del periodo di prova è quella stabilita dal CCNL

per la qualifica da conseguire.

Attività formativa:

La durata della formazione è pari a 120 ore nel triennio

(base e trasversale) e di almeno 80 ore medie annue

(professionalizzante).

Condizioni di applicabilità:

Possono essere assunti come apprendisti non più del

30% del personale in possesso della medesima

professionalità da acquisire, escluse quelle relative a

posizioni di coordinamento di strutture ed unità

organizzative anche elementari.

DA

RICORDARE

Inquadramento e retribuzione:

- 70% dal 1º al 12º mese

- 85% dal 13º al 24º mese

- 92% dal 25º al 36º mese

Di seguito si allega l’accordo del contratto.

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“Accordo del 30

novembre 2017”

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L’agenda del professionista

Scadenze dal 15.01.2018 al 19.01.2018

LUNEDÌ

15 GENNAIO SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO – Denuncia infortuni settore estrattivo

MARTEDÌ

16 GENNAIO

CADIPROF – Versamento contributi

CASAGIT - Denuncia e versamento contributi

CONSORZI DI BONIFICA – Versamento contributi fondo quiescenza

dipendenti consorziali fissi

INPS – Versamento contributi manodopera agricola

INPGI – Denuncia e versamento contributi lavoro dipendenti

INPS – Versamento contributi Gestione Separata

INPS – Versamento contributi coltivatori diretti, coloni e mezzadri

INPS - Versamento contributi lavoro dipendente

INPS – Versamento contributi mensili

INPS – Versamento contributi pescatori autonomi

INPS – Versamento contributi TFR al Fondo di tesoreria

INPS EX-ENPALS – Imposta sugli intrattenimenti

INPS EX-ENPALS – Versamento contributi mensili

LIBRO UNICO DEL LAVORO – Registrazione (Scadenza prorogata fino a

fine mese, ai sensi dell’art. 40, c. 4, L. 214, di conversione al D.L. 201/2011)

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