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Dott. CG Medico-Chirurgo Specialista in Medicina Legale Dott. FC MD, Ph.D Medico-Chirurgo Specialista in Ostetricia e Ginecologia Dottore di Ricerca in Medicina Fetale MEMORIA MEDICO LEGALE SUL CASO TT Contro AZ. OSP. VV NOTE ALLA CTU REDATTA DAL DOTT. DD (in sede di 696bis) Alla luce della epicrisi dei fatti, caratterizzata da lacune espositive e scarsa epicrisi deduttiva, prima di procedere all’esame delle risposte ai quesiti, così come rappresentate dal CTU, al fine di introdurre il presente elaborato alla piena disponibilità del Giudice, ci corre l’obbligo di ripercorrere e commentare la vicenda sanitaria. LA VICENDA SANITARIA: MOMENTI SALIENTI ED EPICRISI Il caso riguarda una gravidanza protratta alla 41° settimana di gestazione per la quale, in data 2.11.2011 alle ore 13.38, dopo accesso presso PS, si provvedeva a ricovero presso la Azienda Ospedaliera di VV. La gravidanza si terminava con parto vaginale a cui si deve ricollegare l’inatteso esito di una paralisi ostetrica a carico del plesso brachiale dell’arto superiore destro per lesione delle radici C5-C6-C7. DOCUMENTAZIONE SANITARIA VERSATA IN ATTI E DA NOI ESAMINATA: 1

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Dott. CGMedico-Chirurgo Specialista in Medicina Legale

Dott. FC MD, Ph.DMedico-Chirurgo Specialista in Ostetricia e Ginecologia Dottore di Ricerca in Medicina Fetale

MEMORIA MEDICO LEGALE SUL CASO

TT

Contro

AZ. OSP. VV

NOTE ALLA CTU REDATTA DAL DOTT. DD

(in sede di 696bis)

Alla luce della epicrisi dei fatti, caratterizzata da lacune espositive e scarsa epicrisi deduttiva,

prima di procedere all’esame delle risposte ai quesiti, così come rappresentate dal CTU, al fine

di introdurre il presente elaborato alla piena disponibilità del Giudice, ci corre l’obbligo di

ripercorrere e commentare la vicenda sanitaria.

LA VICENDA SANITARIA: MOMENTI SALIENTI ED EPICRISI

Il caso riguarda una gravidanza protratta alla 41° settimana di gestazione per la quale, in data

2.11.2011 alle ore 13.38, dopo accesso presso PS, si provvedeva a ricovero presso la Azienda

Ospedaliera di VV. La gravidanza si terminava con parto vaginale a cui si deve ricollegare l’inatteso

esito di una paralisi ostetrica a carico del plesso brachiale dell’arto superiore destro per lesione delle

radici C5-C6-C7.

DOCUMENTAZIONE SANITARIA VERSATA IN ATTI E DA NOI ESAMINATA:

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Ecografia del 1.04.11;

Ecografia del 22-06.11;

Ecografia del 19.08.11;

Fotocopia della cartella clinica n. 018658 relativa al ricovero presso l’Unità Operativa di

Ginecologia e Ostetricia dell’Azienda Ospedaliera di VV;

Lettera di dimissione della sig.ra SS dalla Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia

dell’Azienda Ospedaliera di VV;

Fotocopia della cartella clinica n. 018704 del piccolo JJ, relativa al ricovero presso il Nido

dell’Azienda Ospedaliera di VV;

Relazione fisiatrica del piccolo JJ, del 21.01.12, a firma della dott.ssa RR dell’Unità Operativa

di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Azienda Ospedaliera di VV;

Videat del piccolo JJ del 23.01.12, a firma del dott. FF, Direttore S.O.C. di Neurochirurgia,

Ospedale RR;

Relazione fisiatrica del piccolo JJ, del 7.03.12, a firma del prof. SS dell’Unità Operativa di

Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Azienda Ospedaliera di VV;

Videat del piccolo JJ del 08.03.12, a firma del dott. FF, Direttore S.O.C. di Neurochirurgia,

Ospedale di RR;

Videat del piccolo JJ del 11.03.12, a firma del dott. FF, Direttore S.O.C. di Neurochirurgia,

Ospedale di RR;

Relazione fisiatrica del piccolo JJ, del 27.12.12., a firma della dott.ssa RR dell’Unità

Operativa di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Azienda Ospedaliera di VV;

Videat del piccolo JJ del 31.12.12, a firma della dott.ssa GG, della S.O.C. di Neurochirurgia,

Ospedale di RR;

Videat del piccolo JJ del 7.01.13, a firma del dott. FF, Direttore S.O.C. di Neurochirurgia,

Ospedale di RR;

Lettera di dimissione del piccolo JJ del 02.05.13, a firma della dott.ssa GG, dalla S.O.C. di

Neurologia, Ospedale di RR.

La storia clinica può essere così sinteticamente riassunta:

Trattasi di una paziente, all’epoca dei fatti, di anni 31, con un’altezza di 157 cm ed un peso di 58 kg,

nullipara, la gestazione veniva datata per una epoca della U.M. riferita al 15.01.11., pertanto al

momento del ricovero la gravidanza decorreva nel corso della 41° settimana.

L’anamnesi familiare risulta sostanzialmente irrilevante per il caso da noi trattato.

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In data 04.08.11 (28^ sett.), eseguiva una curva da carico orale di glucosio che permetteva di

evidenziare una glicemia basale di 87 mg/dl, di 165 mg/dl dopo 60’ e di 161 mg/dl dopo 120’.

Prima ecografia il 01.04.11 (10^ sett.+6gg), per un segnalato un ritardo concezionale motivo per il

quale viene eseguita una ridatazione ecografica (10^sett.+2gg).

Ecografia di screening del II trimestre il 22.06.11 (22^sett., dopo la ridatazione): biometria

corrispondente, la morfologia fetale normale, evidenza la presenza di un fibroma posteriore previo

laterale di destra, del diametro medio di 40 mm.

Ecografia del III trimestre, eseguita il 19.08.11 (30^sett.+2gg, dopo la ridatazione): biometria

corrispondente, presentazione cefalica, localizzazione posteriore della placenta, LA regolare per

quantità e conferma la presenza del fibroma che viene descritto “posteriore a livello del corpo destra,

intramurale e del diametro di 40mm”.

L’aumento ponderale complessivo, nel corso della gravidanza, è stato pari a 10 kg.

Accedeva presso il P.S. dell’Ospedale Policlinico di VV alle ore 11.16 del 2.11.2011 a seguito

della comparsa di contrazione uterine. PA 120/60, T 36,4°. Esegue tracciato CTG (dalle 11.09 alle

11.36 e dalle 11.49 alle 12.12), valutato reattivo con attività contrattile presente ma incoordinata.

Alle ore 13.39 risulta ricoverata presso il reparto di Ostetricia dello stesso nosocomio.

Ore 13.40 visita di accettazione: situazione longitudinale del feto in presentazione cefalica, livello

PP -4, PVC di 2 cm, raccorciata, intermedia di lunghezza e di consistenza diminuita. L’ecografia di

ammissione in reparto evidenzia la presenza di un oligoamnios, del BCF, la placenta normo-inserita e

conferma la presentazione cefalica (Bishop score = 5). Sotto la firma del medico che compare la

scritta “PREPIDIL 2 mg”.

Ore 16.15 Inizia tracciato CTG che vede, come indicazione, “induzione con Prepidil 1 mg”.

Bishop score 6. Applicazione di Prepidil 1 mg. Ore 16.47 termine CTG che viene indicato come

reattivo. L’attività contrattile risulta ancora incoordinata. Ore 20.00 Nella diaria clinica viene

riportata: “BCF presente”.

NOTA: Imprudentemente e con critico discostamento da L.G. e sapere comune, pur in corso di induzione del travaglio

con prostaglandine, vi è un critico lasso temporale (ore 16.47- ore 20.00) durante il quale non viene più controllato il

BCF né con il monitoraggio CTG in continua né con l’auscultazione intermittente. Assente la valutazione circa l’attività

contrattile in risposta alla stimolazione farmacologica.

03.11.11 (41^ sett.+1g)

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La registrazione CTGca riprende alle ore 21.41 Inizia tracciato CTG. La registrazione risulta

interrotta alle ore 23.48 per consentire alla paziente di recarsi in bagno: riprenderà, poi, alle ore 23.56.

NOTA: Al momento della ripresa del tracciato CTG, si nota la presenza di una decelerazione, non classificabile per

l’assenza della registrazione tocografica. Ore 22.30 Bishop score=7 Lo score aumenta di 1 ma senza la specifica quale

parametro si sia modificato.

Ore 00.03

Termina tracciato CTG che viene indicato come reattivo. L’attività contrattile appare più

coordinata, in modo particolare dalle 23.28 in poi.

Ore 00.15

Inizia tracciato CTG

Ore 00.45

La visita recita: “collo raccorciato 80%, dilatato 4 cm. Rexi: scolo di LA M1. CTG in

continua”.

NOTA: Non si fa menzione del livello raggiunto dalla PP.

Ore 06.05 Il tracciato CTG che viene classificato come “nella norma” in periodo dilatante e

come di “allarme” in periodo espulsivo, per la presenza di decelerazioni tardive, si interrompe (in

quanto coincide con la nascita del piccolo JJ).

Il parto vaginale avviene alle ore 06.05; Risulta essersi trattato di Parto operativo: 2 manovre di

Kristeller, 1 applicazione di ventosa ostetrica (Kiwi) e successive 2 trazioni “per decelerazioni

tardive in periodo espulsivo...”. Viene, inoltre, effettuata una episiotomia mediana, che, poi, si

sutura, come pure una lacerazione II grado, in anestesia locale.

Nascita di un feto di sesso maschile, del peso di 4900 gr, con Apgar 6/9.

Le condizioni del NEONATO

Il piccolo JJ ha subito presentato un quadro di ipomobiltà e ipotono dell’arto superiore

destro,“lievemente intraruotato”, che è stato descritto dal neonatologo nell’esame obiettivo alla

nascita. Il controllo radiologico esclude la presenza di una frattura della clavicola.

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Effettua trattamento FKT presso la struttura

11.11.11 Dimesso in buone condizioni, con istruzioni circa la postura da adottarsi e con un peso di

4666 gr.

23.01.12 Il dott. FF, neurochirurgo, indica la presenza di una paralisi ostetrica C5-C6-C7 dx e

richiede un controllo a due mesi per valutare l’opportunità di un intervento chirurgico.

31.03.12 Al controllo, il dott. FF soprassiede all’intervento ma richiede una ulteriore valutazione

verso i 16 mesi.

07.01.13 Il dott. Ferraresi propone un intervento chirurgico di “release del legamento coracoomerale

e re-innervazione selettiva del soprascapolare con l’XI nervo”. Intervento, questo, che verrà eseguito

nel mese di aprile del corrente anno.

EPICRISI DEI FATTI

CONSIDERAZIONI SPECIALISTICHE GINECOLOGICHE E CONCLUSIONI MEDICO-

LEGALI

Al fine di meglio comprendere la criteriologia medico-legale messa in atto per la valutazione del

caso, si deve premettere che, nella materia della responsabilità medica, si è venuto ad affermare il

modello unitario di responsabilità contrattuale imperniato sulle regole normative di cui all’art. 1218

c.c. in tema di responsabilità del debitore (Cass. Civ. Sez III del 13.4.2007 n. 8826). In materia si

deve quindi sottolineare che in conseguenza della responsabilità contrattuale dei sanitari convenuti, la

Sig.SS sarà tenuta a provare soltanto la fonte negoziale del proprio credito e la misura e tipologia dei

danni patiti, il loro nesso causale con il parto e un inadempimento in astratto dei sanitari a provocare

il danno lamentato. Dalla epicrisi del percorso assistenziale, si osserva come all’esito dell’esame delle

allegazioni documentali, risulteranno, comunque, provati anche i presupposti della responsabilità

aquiliana dei convenuti sanitari; inoltre nel caso concreto, si richiedeva una diligenza e perizia

qualificata, propria e necessaria di una prestazione di assistenza ostetrica, quale quella che

dobbiamo presumere dovesse essere in possesso dei convenuti trattandosi di punto nascita di

adeguato livello.

Per la discussione e quindi l’accertamento del rapporto causale tra operato sanitario ed inatteso

esito, facciamo riferimento a:

TRIBUNALE DI ROMA SEZ. XIII SENT. 15652/2012 “ valutato sul piano della causalità materiale

(rettamente intesa come relazione tra la condotta e l’evento di danno, alla stregua di quanto disposto

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dall’art. 1227, primo comma, codice civile) e della efficienza etiologica della condotta rispetto

all’evento in applicazione della regola di cui all’art. 41 cod. penale (a mente della quale il concorso di

cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione del colpevole, non

esclude il rapporto di causalità fra l’azione, l’omissione e l’evento “

CASS. SEZ. UNITE CIVILI 581/2008, seppure i criteri di accertamento del nesso causale, secondo i

sottosistemi penalistici e civilistici, sarebbero differenti “in assenza di norme civili che

specificatamente regolino il rapporto causale, ancora oggi corre far riferimento ai principi generali di

cui all’art. 40 e 41 c.p.. Essendo questi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini

della ricostruzione del nesso causale” quindi riguardo alla sussistenza del nesso di causalità, fra

l’evento dannoso e la condotta colpevole (omissiva o commissiva) del medico, il nesso di causalità

materiale va determinato a norma degli articoli 40 e 41 c.p., e che non è consentito dedurre

automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno,

dell’ipotesi dell’esistenza del nesso causale, poichè il giudice deve verificare la validità nel caso

concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del

ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l’esistenza di fattori alternativi, risulti giustificata e

processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva o in ogni caso colpevole del medico è

stata condizione necessaria dell’evento lesivo con elevato grado di credibilità razionale o probabilità

logica.

GIUDIZIO DI NON IMPROBABILITÀ DELL’EVENTO. CASS. SEZ. UNITE 576 DEL 2008: “per

la teoria della regolarità causale, ampiamente utilizzata anche negli ordinamenti di common low,

ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che

appaiono sufficientemente prevedibili al momento del quale ha agito, escludendosi in tal modo la

responsabilità per tutte le conseguenze assolute atipiche o imprevedibili... In altri termini ciò che

rileva è che l'evento sia prevedibile non da parte dell’agente, ma (per così dire) da parte delle regole

statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non

improbabilità dell’evento.

Riscontriamo che in sede di PS veniva fatta la sola visita ostetrica ed un monitoraggio

cardiotocografico, omettendo una valutazione ecografica completa mirata non solo alla valutazione

dello stato di benessere fetale attuale e prospetticamente in corso di induzione farmacologica del

travaglio, nonché e soprattutto una valutazione biometrica con stima del peso fetale stante l’essersi

significativamente protratta la gestazione in un contesto di alterata curva glicidica.

Il riscontro sarebbe stato quello di macrosomia fetale, ne sarebbe conseguita una doverosa

informativa alla gestante ed una diversa consapevolezza della equipe ostetrica.

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Una definizione precisa rappresenta un aspetto fondamentale nell’ambito di unadiscussione relativa ad una qualsiasi condizione clinica ed è strettamente necessaria nelcomparare esperienze che si riferiscono ad esiti clinici e caratteristiche di trattamento.Viene definito come macrosoma un neonato che presenta un peso superiore a 4500grammi o superiore a 10 libbre, ciò che equivale a 4530 grammi (4). Anche secondol’International Classification of Diseases la macrosomia è definita come neonato dipeso superiore a 4500 grammi (ICD 9: 766.0).Per quanto riguarda l’aspetto fetale, può solamente essere presa in considerazioneuna stima di peso. L’ACOG, allineandosi sulle posizioni sopracitate per quanto riguardail feto, indica “come ragionevole considerare come macrosoma ogni feto con un pesostimato superiore a 4500 grammi”

Pur nella lacunosità di registrazioni in cartella clinica, possiamo riscontrare I SEGUENTI

PASSAGGI CRITICI:

La previsione di feto macrosoma è stata inescusabilmente tralasciata laddove la stessa risultava

doverosa poichè l’ultimo riscontro ecografico era avvenuto alla 30° settimana;

L’ACCERTAMENTO ECOGRAFICO STESSO sarebbe risultato possibile poiché la gravida

giungeva alla osservazione dei sanitari fuori travaglio attivo quindi in condizioni permettenti una

valutazione ecografica; la attendibilità della valutazione biometrica, più probabilmente che non,

avrebbe portato ad una stima corretta del peso fetale e reso consapevole la gestante dei rischi connessi

ad un parto vaginale.

Inoltre, la valutazione delle biometrie riscontrate nelle ecografie effettuate dalla gestante, unitamente

alla alterazione della curva da carico di glucosio, dovevano indurre l’equipe ostetrica ad una

rivalutazione della scelta di procedere alla induzione del travaglio.

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L’andamento del travaglio iniziava a virare sfavorevolmente ma non si misero in atto procedure di

salvaguardia del benessere materno fetale.

In data 2.11.2011, ad orario non indicato, presente in c.clinica richiesta urgente di ECG per

“probabile TC”; dalla registrazione ECg l’orario di inizio dell’esame era delle ore 14.53.

In effetti, per tabulas, non abbiamo riscontro ostetrico di segni di sofferenza fetale.

L’andamento del travaglio in termini di benessere fetale, si complicava alla luce di un riscontro CTG

di sicuro allarme

PERCHE’ LA SOFFERENZA FETALE?

Il travaglio risulta indotto farmacologicamente con prostaglandine (Prepidil) alle ore 16.15 ad un

dosaggio non chiaro (1 o 2 MG) poi, imprudentemente nel contesto di un CTG delle ore 00.10,

giudicato non rassicurante (motivo per cui veniva avviata in sala parto) pur con attività contrattile

valida si infondeva ossitocina (ore 4.50), generando una tachifilassi e quindi il precipitare delle

condizioni ossigenativo metaboliche del feto così da dover accelerare il periodo espulsivo con una

applicazione di vacuum a condizioni permittenti non ottimali;

DI SEGUITO L’ANDAMENTO DEL BCF PRIMA, DURANTE E POI LA IMMOTIVATA E

RISCHIOSA INFUSIONE DI OSSITOCINA

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E’ in re ipsa che l’avere applicato il vacuum in condizioni non ottimali ed essere ricorsi all’ausilio

della Kristeller, ha obbligato l’ostetrico che assisteva per via vaginale a trazioni eccessive e quindi a

generare il danno al plesso brachiale.

Poiché i neonatologici e gli ostetrici non descrivono la posizione della testa fetale, il punto di

applicazione del vacuum ed il suo riscontro sulla testa fetale, non possono affermare che il vacuum

sia stato correttamente applicato e che vi fossero le condizioni permettenti locali e di posizione ed

atteggiamento della PP. INOLTRE, il Partogramma risulta incompleto nella sua compilazione

rendendo inattendibile una valutazione del livello della PP e dei tempi del suo progredire nel canale

da parto; la progressione risulta comunque rallentata.

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Tenuto conto del peso fetale alla nascita, della lenta progressione della PP nel canale da parto

(desumibile in atti e non smentibile da altre e chiare registrazioni di visite ostetriche) e della

inefficacia dell’incremento incoordinato delle contrazioni uterine, VI ERANO TUTTE LE

INDICAZIONI A TERMINARE IL TRAVAGLIO CON PARTO CESAREO

ALLA LUCE DELLA NOSTRA SERENA EPICRISI DELLA VICENDA SANITARIA IN

CONCORDANZA CON IL COMUNE SAPERE OSTETRICO, CON LE REFERENZE

SCIENTIFICHE E CON LE LINEE GUIDA DELL’EPOCA DEI FATTI, RITENIAMO DI

NON POTERE CONCORDARE CON QUANTO RIPORTATO DAL CTU NEL SUO

ELABORATO PERITALE,

IN PARTICOLARE:

Scrive il CTU: “ il travaglio della paziente è stato indotto in considerazione la diagnosi di

oligoamnios in gravidanza oltre il termine. Tale diagnosi rappresenta correttamente un'indicazione

all'induzione del travaglio che insorto dopo la somministrazione di una singola dose di Prepidil”.

Note di Parte: Per tutto quanto sopra espresso la induzione del travaglio non ha tenuto conto del

rischio di parto distocico collegato ad un rischio significativo di sproporzione feto pelvica;

infatti, già in sede di visita di pronto soccorso e nelle ore immediatamente successive era possibile e

doverosa una valutazione ecografica mirata alla valutazione dello stato del benessere fetale e

soprattutto del suo sviluppo biometrico e ponderale; sarebbe risultato, più probabilmente che non, un

peso fetale ben oltre i limiti superiori delle curve di accrescimento atteso che l'ecografia ostetrica il

che, in assenza di significativi fattori limitanti, avrebbe permesso un attendibile valutazione

biometrica; a tale riguardo vale la pena segnalare che l'ultima ecografia ostetrica effettuata dalla

gestante risaliva alla 30ª settimana ossia a distanza di 11 settimane al momento del ricovero. Ancor

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più grave la mancata considerazione di rischio di parto distocico alla luce delle valutazioni della

biometria fetale della 30ª settimana ed allo stato di alterazione della curva da carico di glucosio

infatti, tali dati potevano e dovevano rappresentare un allarme di futura sproporzione feto

pelvica e quindi imporre una rivalutazione della biometria e peso fetale nell'immediatezza del

parto.

Scrive il CTU: “ la tempistica di insorgenza del travaglio dopo induzione medica non è stato

assolutamente prolungata … “

Note di Parte: Quest'asserzione del CTU, ancorché corretta, non porta alcun contributo al

giudizio di adeguatezza della prestazione sanitaria eseguita: risulterebbe ovvio dedurre che

laddove la induzione farmacologica fosse fallita non si sarebbe generato il danno al feto; il

discrimine di questa vicenda sanitaria tra corretta assistenza ostetrica e malpractice, non

consiste nella efficacia della induzione farmacologica del travaglio, piuttosto nei rischi connessi

alla perseverata scelta del parto vaginale ed ancor più alla mancata considerazione

dell'elemento di distocica alla luce del prevedibile peso fetale, delle caratteristiche del travaglio

e della situazione ostetrica ivi compresa la posizione e presentazione della parte presentata

nelle fasi del travaglio (elementi non rilevati); pertanto questa ultima considerazione del CTU

potrebbe risultare fuorviante nel giudizio dell'operato dei sanitari, in termini di non

riconoscimento di profili di malpractice.

Vi è poi da aggiungere una imprudente gestione della induzione farmacologica del travaglio,

infatti: il travaglio risulta indotto farmacologicamente con prostaglandine (Prepidil) alle ore 16.15 ad

una dosaggio non chiaro (1 o 2 MG) poi, imprudentemente nel contesto di un CTG delle ore 00.10

non rassicurante (motivo per cui veniva avviata in sala parto e veniva richiesto un ECG con

indicazione la esecuzione di un taglio cesareo), pur con attività contrattile valida si infondeva

ossitocina(ore 4.50) generando una tachifilassi uterina e quindi il precipitare delle condizioni

ossigenativo-metaboliche del feto così da dover accelerare il periodo espulsivo con una applicazione

di vacuum a condizioni permettenti quanto meno non ottimali (ancora una volta le registrazioni

ostetriche non sono esaustive se non addirittura mancanti).

Scrive il CTU: “ è stato correttamente eseguito monitoraggio ecotomografico del benessere fetale

all'ingresso in concomitanza alla somministrazione di Prepidil ed in previsione della rivalutazione

successiva per l'eventuale seconda somministrazione … Il CTG in alla valutazione medica

all'accettazione, durante l'induzione e durante la fase dilatante sempre risultato rassicurante” ed

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ancora “ risulta quindi evidente che travaglio della paziente ha avuto il decorso tempistica regolare

e non ha mai presentato distocica in nessuna fase”.

Note di Parte: Come ampiamente illustrato nel capitolo precedente, il monitoraggio

cardiotocografico sotto la rischiosa e non indicata infusione ossitocica (come peraltro conferma

il CTU nel giudicare regolare la tempistica del travaglio) evidenziava prima una critica quanto

attesa tachifilassi uterina e poi inesorabilmente il deteriorarsi del battito cardiaco fetale; tutto

questo il CTU non esamina, ossia non evidenzia il motivo del precipitare degli eventi tanto da

obbligare i sanitari ad una immediata terminazione del travaglio con un parto operativo.

Scrive il CTU: “ il parto operativo vaginale nella descrizione è stato eseguito con procedura

consueta. Nella descrizione presente in cartella clinica non risulta cenno relativo all'evenienza di

una distocia di spalla. Non c'è quindi nessun presupposto per ipotizzare manovre operazioni

anomale sul feto secondarie ad un evento del quale non esiste nessun riscontro che si sia mai

verificato”.

Note di Parte: Il CTU omette di considerare la indicazione all'opportunità di terminare il

travaglio con parto cesareo e quanto le procedure del parto operativo fossero state effettuate in

condizioni non ottimali se non permittenti; a tale riguardo riportiamo quanto già da noi

espresso nel precedente capitolo: E’ in re ipsa che l’avere applicato il vacuum in condizioni non

ottimali ed essere ricorsi all’ausilio della Kristeller, ha obbligato l’ostetrico che assisteva per via

vaginale a trazioni eccessive e quindi a generare il danno al plesso brachiale. Poiché i neonatologici e

gli ostetrici non descrivono la posizione della testa fetale, il punto di applicazione del vacuum ed il

suo riscontro sulla testa fetale, non possono affermare che il vacuum sia stato correttamente applicato

e che vi fossero le condizioni permettenti locali e di posizione ed atteggiamento della PP. INOLTRE,

il Partogramma risulta incompleto nella sua compilazione rendendo inattendibile una valutazione del

livello della PP e dei tempi del suo progredire nel canale da parto; la progressione risulta comunque

rallentata. Tenuto conto del peso fetale alla nascita, della lenta progressione della PP nel canale da

parto (desumibile in atti e non smentibile da altre e chiare registrazioni di visite ostetriche) e della

inefficacia dell’incremento incoordinato delle contrazioni uterine, vi erano tutte le indicazioni a

terminare il travaglio con parto cesareo

QUALIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI PATITI DAL PICCOLO JJ E DAI

SUOI GENITORI

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DANNO CONSEGUENZA

Genitori (vittime secondarie):

A carico dei genitori è pesata, in termini di riduzione della qualità di vita sociale e familiare,

certamente il dover assistere il figlio in misura gravemente maggiore rispetto a un figlio sano. Questo

sia in termini di assistenza rieducativa motoria che di relazione.

Da un punto di vista della “sofferenza psichica” non è presunzione affermare che la sofferenza di un

proprio caro (e che caro!) si ripercuote in termini di sofferenza interiore che spesso degenera in

patologia. Vedere un figlio soffrire per non poter più espletare quelle attività della vita quotidiana

proprie dell’età non può che deprimere psiche degli genitori.

JJ (vittima primaria):

A carico del minore esistono sia danni patrimoniale che NON patrimoniali che cercheremo di

esplicitare di seguito:

- Invalidità Permanente (danno biologico): la valutazione espressa dal CTU in fase conciliativa

ci sembra congrua dopo aver visitato il piccolo presso il ns studio medico di Roma. Quindi la

valutazione della ridotta validità è valutabile nella misura del 18% (diciotto);

- Danno morale (sofferenza psicofisica): è grave la sofferenza fisica che ha patito il minore nel

periodo post partum e per gli anni successivi, vuoi per l’ulteriore intervento chirurgico, vuoi,

come detto, per la lunga riabilitazione.

Tale lungo periodo di malattia, quantificabile in un anno di Invalidità temporanea assoluta, in

6 mesi di I. temporanea parziale al 75%, di ulteriori 6 mesi di I. T. P. al 50% e ulteriori 3 mesi

di ITP al 25%, giustifica presuntivamente una valutazione della sofferenza fisica pari a quella

del danno biologico in se. La sofferenza psichica ha certamente prevalso dall’età dell’asilo

fino ad oggi in quanto il disagio dell’handicap, col passare degli anni, viene percepito come

tale grazie alla maturazione cognitiva del ragazzo. Tale disagio fisico e psichico andrà

valutato con psicoterapia negli anni a venire in quanto potrebbe tranquillamente degenerare in

patologia psichica e quindi in danno biologico. Tale verosimile coscienza certamente altererà i

rapporti sociali del minore e finanche quelli familiari.

Tale quadro non può non essere valutato in sede risarcitoria in via equitativa anche solo

appesantendo il valore economico del punto di invalidità.

- Danno esistenziale: è in re ipsa, anche per quanto sopra discusso, che il cambiamento di

qualità della vita del minore sarà in pejus proprio perché un portatore di handicap che non si

sente “normale” rispetto ai coetani sani. Tale influenza negativa priverà in maniera subtotale

tutte le attività della vita quotidiana del minore, per cui nella valutazione complessiva del

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danno non patrimoniale andranno valutate le tre voci di danno fin qui espresse affinchè la

unitaria valutazione rappresenti il più possibile un risarcimento integrale e quindi equo.

- DANNO PATRIMONIALE:

La valutazione di questo tipo di danno oggi è fattibile in termini di grave perdita di chance di svolgere

la totalità delle attività manuali e anche quelle intellettuali specie se un’analisi psicologica del minore

accerti una evoluzione delle proprie sofferenze in patologia psichica. Tale eventualità non potrà che

diminuire le chance di successo in qualsiasi attività intellettuale.

Dr. CG

Dr. FC

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