disciplinare, civile, penale, amministrativa e contabile ... · la responsabilità del pubblico...

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1 La responsabilità del La responsabilità del pubblico dipendente pubblico dipendente Disciplinare, civile, penale, amministrativa e Disciplinare, civile, penale, amministrativa e contabile nella recente giurisprudenza contabile nella recente giurisprudenza Avv. Mirco Favagrossa Premessa metodologica: la presentazione che segue riproduce, solo in forma più ordinata, appunti personali.

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La responsabilità del La responsabilità del

pubblico dipendentepubblico dipendenteDisciplinare, civile, penale, amministrativa e Disciplinare, civile, penale, amministrativa e

contabile nella recente giurisprudenzacontabile nella recente giurisprudenza

Avv. Mirco Favagrossa

Premessa metodologica: la presentazione che segue riproduce, solo in forma più

ordinata, appunti personali.

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Le diverse responsabilitàLe diverse responsabilità

penalepenale: non può esistere se non v’è una : non può esistere se non v’è una norma che qualifichi il fatto come norma che qualifichi il fatto come reato (reato (nullumnullum crimencrimen, nulla , nulla poenapoenasinesine legelege), il pubblico dipendente ), il pubblico dipendente può commettere reati propri, cioè può commettere reati propri, cioè reati per i quali non sarebbe reati per i quali non sarebbe imputabile chi fosse sfornito della imputabile chi fosse sfornito della sua qualifica soggettivasua qualifica soggettiva

amministrativaamministrativa: rispetto al danno : rispetto al danno economico subito dall’erarioeconomico subito dall’erario

disciplinaredisciplinare: per qualsiasi azione, dolosa : per qualsiasi azione, dolosa o colposa, contraria ai doveri di o colposa, contraria ai doveri di servizio, imputabile all’impiegato;servizio, imputabile all’impiegato;

civilecivile: riportata alle regole del diritto : riportata alle regole del diritto comune;comune;

contabilecontabile: si distingue da quella : si distingue da quella amministrativa, perché sorge solo a amministrativa, perché sorge solo a carico di quei funzionari che abbiano carico di quei funzionari che abbiano maneggio di valori e di cose della maneggio di valori e di cose della amministrazione (contabili di diritto) amministrazione (contabili di diritto) o nei confronti di coloro che si o nei confronti di coloro che si ingeriscono senza legale ingeriscono senza legale autorizzazione in tale maneggio autorizzazione in tale maneggio (funzionari di fatto).(funzionari di fatto).

disciplinare

contabile amministrativa

civile

penale

Responsabilità delDipendente pubblico

Una medesima condotta, può dar luogo a diversi profili di responsabilità: Se ,per

esempio, al fine di ottenere un vantaggio patrimoniale aggiudico illegittimamente l’appalto pubblico, potrò essere chiamato a rispondere per corruzione (

responsabilità penale), il vincitore pretermesso potrà rivolgersi direttamente nei miei

confronti per chiedere il risarcimento del danno patito ( responsabilità civile ) ed il

procuratore presso la Corte dei Conti potrà proporre l’azione di responsabilità ( amministrativa) chiedendo il risarcimento del danno all’erario. L’amministrazione di

appartenenza agirà sul piano contrattuale-disciplinare adottando le sanzioni in

proporzione alla gravità della mia condotta.

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La responsabilità penaleLa responsabilità penale

La responsabilità penale èLa responsabilità penale è

-- PersonalePersonale, ognuno risponde solo per se stesso , ognuno risponde solo per se stesso

-- Conseguente alla violazione di sole norme Conseguente alla violazione di sole norme penalipenali, , nullumnullum crimencrimennulla nulla poenapoena sinesine legelege poenalipoenali

-- Determinata dalla disciplina vigente al Determinata dalla disciplina vigente al momento della momento della commissionecommissione del fatto,del fatto, principio di irretroattivitàprincipio di irretroattività

Al di fuori dei casi di partecipazione concreta alla condotta, non potrò essere

condannato sul piano penale per l’atto del collega, nemmeno se ho contravvenuto al dovere di diligente controllo nei suoi confronti.

E’ un reato solo quello che è espressamente previsto dalla legge, mai da una fonte

normativa secondaria ( regolamento, circolare, provvedimento)

Potrò essere punito per un reato commesso, solo se era già previsto come tale nel

momento in cui ho commesso il fatto e se non è intervenuta una abrogazione della

norma incriminatrice.

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I reati più frequentiI reati più frequenti

�� Peculato (Peculato (maxmax 10 anni)10 anni)�� Concussione (Concussione (maxmax 12 anni)12 anni)�� Corruzione per un atto d'ufficio (1,3,5 Corruzione per un atto d'ufficio (1,3,5

anni)anni)�� Abuso d’ufficio ( Abuso d’ufficio ( maxmax 3 anni)3 anni)�� Rivelazione ed utilizzazione di segreti Rivelazione ed utilizzazione di segreti

d’ufficio. ( max. 5 anni)d’ufficio. ( max. 5 anni)�� Rifiuto di atti d’ufficio ( Rifiuto di atti d’ufficio ( maxmax 2 anni)2 anni)�� Interruzione d'un servizio pubblico o di Interruzione d'un servizio pubblico o di

pubblica necessità (pubblica necessità (maxmax 7 anni)7 anni)Altri, ex. Falsità materiale ed ideologica in atti Altri, ex. Falsità materiale ed ideologica in atti attiatti

pubblici o in certificati e autorizzazioni (pubblici o in certificati e autorizzazioni (maxmax 6 6 anni)anni)

Peculato: Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni (2), da sei mesi a tre anni se approfitta dell’errore altrui (art 316 c.p.) Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

E’ un reato pericoloso perché a volte è difficile percepire il disvalore della propria condotta: per esempio integra la fattispecie l’utilizzo a fini personali del telefono d’ufficio o l’impiego di dipendenti sottoposti alla propria utilità.

Concussione - Il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamenete, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni.

Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.Se un pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto da lui già compiuto, la pena è pari ad un anno. Se contrario ai doveri di ufficio da 2 a 5 anni. Se incaricato di un pubblico servizio la pena è ridotta di un terzo.

La concussione è punita più gravemente perché il soggetto privato subisce un’imposizione

Abuso d'ufficio.- Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Pena aumentata se rilevante gravità

Rivelazione ed utilizzazione di segreto di ufficio. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da 8 mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con reclusione da due a cinque anni. Se il fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Rifiuto di atti d'ufficio. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia , o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico,igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta ,li chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo Ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Il termine di trenta giorni può essere aumentato con regolamento dell’ente, art.2 l.241/90 e ss.mm.

Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità. -Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire un milione *. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni.

* Al reato previsto in tale comma sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dall’art. 53 e ss. L 689/81

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. - Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso,in certificati e autorizzazioni da 6 mesi a 3 anni.

Altro reato pericoloso considerata la prassi di vari enti pubblici di ( solo per esempio) redigere verbali virtuali, consentire firme successive ed intervenire sul registro cronologico delle delibere etc.. Si dovrebbe porre invece grande attenzione a quelli che spesso paiono solo gravosi formalismi.

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l’art. 28 Cost. stabilisce che:

“i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative,degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile

si estende allo Stato ed agli enti pubblici”.

La responsabilità è diretta e deve ritenersi autonoma rispetto a quella della P.A.

Da un identico fatto illecito può quindi nascere tanto la responsabilità del

funzionario, quanto quella dell’amministrazione e le due azioni di risarcimento potranno esercitarsi cumulativamente o separatamente.

Fatto illecitoFatto illecito

Responsabilità PAResponsabilità PA

Responsabilità dipendente pubblicoResponsabilità dipendente pubblico

La responsabilità dell’amministrazione si aggiunge a quella del funzionario pubblico

salvo che questi abbia agito per un fine privato strettamente egoistico e sia escluso il naturale collegamento con le attribuzioni proprie dell’agente

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Responsabilità civile verso terziResponsabilità civile verso terzi

Esercizio di funzione pubblica

Azione od ommissione

Nesso di causalitàDolo o colpa grave

danno

Il fatto, come già accennato in precedenza, deve essere commesso con dolo o colpa grave

Ex. Fonda tipicamente responsabilità del funzionario l’inadempimento ai precetti

contenuti nel provvedimento del giudice.

In caso di danno conseguente a provvedimento illegittimo, risponderà il responsabile del procedimento quando il vizio appartenga alla fase istruttoria. Per

vizio, invece, del provvedimento risponderà chi è attributario del relativo potere di

firma ( chi, anche se privo di qualifica dirigenziale, è posto al vertice dell’unità

organizzativa).

La delega alla firma delega è consentita solo quando espressamente ammessa

dalla legge e solo al di fuori dell’unità organizzativa ( interorganica e non

intraorganica), al di fuori di tali ipotesi la delega non trasferisce la responsabilità. Tale principio patisce un’eccezione nel caso ricorrano congiuntamente le seguenti

condizioni:natura formale ed espressa della delega, la sua natura strutturale e non

occasionale, la specificità dei poteri delegati, la pubblicità verso i terzi, la effettività

dei poteri decisionali trasferiti in capo al delegato in completa autonomia di gestione

economica, la capacità e l'idoneità tecnica del soggetto delegato.

Il dirigente, in deroga al principio gerarchico non può invadere la sfera di autonomia

del responsabile de procedimento, se non accollandosi la relativa responsabilità

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PA

Privato

Dipendente

pubblico

Azione di resp. civile

Azione di resp.

Az.responsab.amministrativa

-Se dolo o colpa grave

-Utile se solvibile

Le due azioni sono quindi in sé autonome: l’una può essere esercitata

indipendentemente dall’altra o possono essere esercitate l’una e l’altra congiuntamente. Peraltro, l’azione di responsabilità del terzo contro l’impiegato può

avere diversi effetti verso l’amministrazione. Può darsi che il terzo, ottenuta la

sentenza di condanna dell’impiegato, agisca contro la P.A., la cui difesa può trovarsi

pregiudicata dagli accertamenti compiuti nel precedente giudizio. Perciò sono dettate alcune norme per assicurare che la P.A. sia in ogni caso informata dello

svolgimento del giudizio e delle sentenze, rinunce o transazioni con cui viene

definito. Queste disposizioni mirano a consentire l’eventuale intervento

dell’amministrazione nel giudizio fra il terzo e l’impiegato ed anche a rendere edotta

la P.A. dell’eventuale responsabilità (civile e disciplinare) dell’impiegato verso la medesima.

Nella pratica è infrequente che il danneggiato proponga direttamente l’azione di

responsabilità civile verso il funzionario pubblico perché dovrebbe provare almeno la

sua colpa grave, mentre, nei confronti dell’amministrazione deve dimostrare la colpa semplice che, in molti casi è addirittura presunta. Il patrimonio della pubblica

amministrazione è, poi, più solido e offre garanzie per un’esito positivo

all’aggressione.

La pubblica amministrazione ha diritto di rivalsa verso il dipendente, ma l’utilità

viene in concreto perseguita con il giudizio contabile presso la Corte dei Conti.

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Responsabilità amministrativaResponsabilità amministrativa

I funzionari che, per azione o omissione, anche solo I funzionari che, per azione o omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle loro funzioni, colposa, nell’esercizio delle loro funzioni, cagionino danno all’amministrazione sono tenuti cagionino danno all’amministrazione sono tenuti a risarcirlo (art. 82, comma 1°, R.D. 18.11.1923 n. a risarcirlo (art. 82, comma 1°, R.D. 18.11.1923 n. 2440, 2440, cfrcfr. all. 4). all. 4)

per i giudizi relativi alla responsabilità per i giudizi relativi alla responsabilità amministrativa dei funzionari verso amministrativa dei funzionari verso l’amministrazione ha giurisdizione esclusiva la l’amministrazione ha giurisdizione esclusiva la Corte dei Conti (art. 52 T.U. sulla Corte dei Conti)Corte dei Conti (art. 52 T.U. sulla Corte dei Conti)

L’art 58 l 142/90 parifica gli impiegati dello stato e degli L’art 58 l 142/90 parifica gli impiegati dello stato e degli enti locali enti locali

La natura giuridica della responsabilità amministrativa è mista:

Pubblicistica.

-Deriva solo da un rapporto dall’esercizio di una pubblica funzione

-la relativa azione è promossa dal procuratore presso la Corte dei Conti

-il danno è divisibile ( non vige la solidarietà, come è invece in ambito civile)

-è estesa a chi non denuncia gli autori

-ha una funzione sanzionatoria , infatti la Corte dei conti ha il potere di ridurre la

somma che dovrebbe essere posta a carico del dipendente

Civilistica:

-Contrattuale perché deriva da un contratto di lavoro ora privatizzato

-Extracontrattuale perché l’azione si prescrive in 5 anni e si può essere chiamati

anche per danni verso una PA alla quale non si appartiene

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qualità di pubblico funzionario onorario o impiegato

danno erariale

colpa

nesso di causalità fra evento e dannoRESPONSABILITA’AMMINISTRATIVA

qualità di pubblico funzionario onorario o impiegato: non è necessario un vero e proprio rapporto d’impiego, essendo sufficiente un semplice rapporto di servizio, per esempio il tecnico esterno, direttore lavori in un appalto pubblico, è soggetto a responsabilità amministrativa. Tra i funzionari onorari soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti vanno annoverati anche i ministri (Corte dei Conti, Sez. Riun. 25.07.1984 n. 323/A);

danno erariale: l’amministrazione per il fatto del funzionario o impiegato deve avere subito una concreta menomazione patrimoniale, sia che tale menomazione si concreti in una minore entrata, sia che si concreti nell’esborso di una maggiore somma.. Per accertare l’entità del danno deve compensarsi il pregiudizio con il lucro che, nel caso concreto, possa aver avuto l’amministrazione.

colpa: L’art.1 della legge n. 20/1994 , come modificato dalla legge n. 639/1996, limita la responsabilità ai fatti commessi con dolo o colpa grave. Le tradizionali cause di giustificazione sono: la novità della normativa di riferimento, i contraddittori orientamenti giurisprudenziali, eventuali difficoltà tecniche e competenze professionali non pari al livello di compiti ricevuti in affidamento.

Negli organi collegiali non è responsabile chi si astiene, e i titolari dell’organo politico per gli atti approvati in buona fede.

nesso di causalità fra evento e danno: è necessario che il danno subito dall’amministrazione si ricolleghi con rapporto causale al comportamento colposo dell’impiegato o del funzionario. Non tutte le azioni o le omissioni, che hanno determinato l’evento dannoso, sono giuridicamente rilevanti come causa di esso, ma solo quelle che sono collegate da un nesso di causalità adeguato, perché idonee, secondo l’id quod plerumque accidit, a contribuire al verificarsi dell’evento.

Prescrizione:Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

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LA RESPONSABILITA’ CONTABILELA RESPONSABILITA’ CONTABILE

�� a carico di quei funzionari che abbiano maneggio di a carico di quei funzionari che abbiano maneggio di valori e di cose della amministrazione (contabili di diritto) valori e di cose della amministrazione (contabili di diritto) o nei confronti di coloro che si ingeriscono senza legale o nei confronti di coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione in tale maneggio (contabili di fatto).autorizzazione in tale maneggio (contabili di fatto).

�� L’elemento soggettivo non deve essere provatoL’elemento soggettivo non deve essere provato

3 TEORIE:

-PRESUNZIONE DI COLPA

-INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA

-RESPONSABILITA’ DEL DEPOSITARIO

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La responsabilità disciplinareLa responsabilità disciplinare

I doveri ( obblighi) del pubblico dipendente I doveri ( obblighi) del pubblico dipendente nelle autonomie localinelle autonomie locali

-- FedeltàFedeltà-- Diligenza Diligenza -- EsclusivitàEsclusività-- ImparzialitàImparzialità-- Condotta irreprensibile nella vita privataCondotta irreprensibile nella vita privata-- Conservazione del segreto d’ufficioConservazione del segreto d’ufficio-- ObbedienzaObbedienza-- Informazione circa la propria situazione personaleInformazione circa la propria situazione personale-- Dovere di denunciaDovere di denuncia

L’ art, 23 CCNL 6/7/95, modificato dall’art.23 CCNL 22.01.04, precisa alcune dei tradizionali doveri

del pubblico dipendente in relazione ai rapporti d’impiego con gli enti territoriali.

Fedeltà: non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di

servizio; non chiedere nè accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione

con la prestazione lavorativa; astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che

possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o di suoi

parenti entro il quarto grado o conviventi.

Diligenza:osservare le norme del contratto di lavoro, fornire tutte le informazioni cui il cittadino abbia

titolo, rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e

non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio,

Obbedienza: eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli

siano impartiti dai superiori - Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve

farne rimostranza a che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha

il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia

vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;

Obbligo di residenza: comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la

dimora temporanea, nonchè ogni successivo mutamento delle stesse

Segreto:rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai

sensi dell' art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241;non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga

per ragioni d'ufficio;

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Le sanzioni disciplinariLe sanzioni disciplinari

Illecito disciplinare

AZIONE

ANTIGIURIDICITA’

COLPEVOLEZZA

azione: può consistere in un atto positivo o in un atto negativo o in una semplice omissione, quando l’impiegato avrebbe dovuto agire. Allorché l’illecito sia commesso da un organo collegiale, sono esenti da responsabilità quegli impiegati che non abbiano espresso voto favorevole

antigiuridicità: il comportamento è antigiuridico allorché vìola una legge o un regolamento o un ordine di servizio; antigiuridico è anche il comportamento che sia comunque contrario ad un dovere (ad es. “atti in contrasto con il dovere di fedeltà”) o a norme di correttezza (ad es. atti non conformi al “contegno corretto” o alla “condotta irreprensibile”). Pur riscontrandosi nel diritto disciplinare alcune norme in bianco, tuttavia vale anche per illecito disciplinare il principio del “nullum crimen sine lege” (contra Cons. Stato Sez. VI del 20.02.1987 n. 67, cfr. all. B). Le cause di giustificazione, che fanno venire meno la responsabilità penale (forza maggiore, stato di necessità), escludono altresì la responsabilità disciplinare. Inoltre per l’illecito disciplinare bisogna tener conto sia delle circostanze attenuanti (ad es. la provocazione), sia delle circostanze aggravanti (ad es. recidiva). All’impiegato recidivo in infrazioni della medesima specie può essere inflitta la sanzione immediata più grave di quella prevista per la sanzione commessa.

colpevolezza: anche la responsabilità disciplinare presuppone la volontà e la coscienza dell’autore dell’infrazione; vero è che ai fini della punibilità di certi illeciti, si può prescindere dall’accertamento della colpa o del dolo; tuttavia l’elemento psicologico assume rilievo decisivo ai fini della graduazione della sanzione da infliggere.

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LE SANZIONI DISCIPLINARI

a) rimprovero verbale;b) rimprovero scritto (censura);c) multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni;e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;f) licenziamento con preavviso;g) licenziamento senza preavviso.

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione

alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l’entità

di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri

generali:

a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o

imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;

b. rilevanza degli obblighi violati;

c. responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d. grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al

disservizio determinatosi;

e. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al

comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio

previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f. al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.

Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od

omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un

unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più

grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

Il seguito dell’art.25 CCNL del 6/7/1995, sostituito dall’art.25 CCNL 22.1.2004,

individua quali siano specificatamente le sanzioni da comminarsi per le varie

tipologie di violazione

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Il procedimento disciplinareIl procedimento disciplinare

provvedimento

giudizio

Istruttoria

Contestazione degli addebiti

Accertamenti preliminari

Conoscenza del fatto illecito

Max 120 gg.

Max 20 gg.

La contestazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque nel termine

di 20 giorni che decorrono:

a) dal momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha

avuto conoscenza del fatto;b) dal momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su

segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto

conoscenza del fatto comportante la applicazione di sanzioni più gravi del

rimprovero verbale e di quello scritto.

La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi

cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il

procedimento si estingue.

Nel caso di commissione in servizio di illeciti di rilevanza penale, il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva