diritto sportivo

Download DIRITTO SPORTIVO

If you can't read please download the document

Upload: alessandra-enea

Post on 05-Jul-2015

269 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

SEZIONE N.1 L'ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO, LE FONTI DEL DIRITTO E LE FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO INTRODUZIONE Loperatore che si avvicina al mondo sportivo italiano, sia in relazione al Comitato Olimpico (CONI) che al Comitato Paralimpico Italiano (CIP), si accinge a divenire parte integrante di un ordinamento strutturato e retto secondo specifiche norme, che ne disciplinano il funzionamento e ne regolano i rapporti reciproci fra i vari soggetti attivi allinterno di esso. Entrare da protagonisti nelluniverso dello sport, contribuire alla sua crescita, partecipare attivamente alla vita che in esso si svolge, significa, innanzitutto, conoscere la sua realt, le sue regole, il suo funzionamento. Lordinamento sportivo nazionale, costituisce un ordinamento ellordinamento, nel senso che deve avere diretta derivazione da quellodello Stato al fine di vedersi riconosciuto il carattere della giuridicit. In sostanza, soltanto qualora si rispettino i principi dellordinamento giuridico nazionale, possibile garantire la liceit degli scopi dellordinamento sportivo. In virt di tale sua caratteristica, il sistema giuridico sportivo risulta, dunque, disciplinato sia dalle norme statuali, sia da regole poste in essere nellambito dellorganizzazione sportiva. Il complesso di queste norme costituisce il cosiddetto Diritto Sportivo nazionale, nel quale trovano frequente applicazione norme di natura civile, penale ed amministrativa, e che trova le sue fonti nelle norme comunitarie, statali, regionali, del CONI, del CIP e Federali. Prima di entrare nel vivo della disciplina dello sport opportuno premettere brevi cenni su quali siano le fonti giuridiche in grado di costituire, modificare ed estinguere il diritto sportivo, su cosa significhi Ente Pubblico ed Ente Privato, su cosa si intenda per Diritto pubblico e Diritto privato. Cognizioni che permetteranno di comprendere meglio i meccanismi che regolano lorganizzazione sportiva ed i profondi cambiamenti, che in seno ad essa, si sono maturati a seguito della riforma del CONI iniziata con lapprovazione del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 concernente, appunto il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e le modifiche ed integrazioni intervenute con il D.l.vo n.15/2004, nonch a seguito dellentrata in vigore della legge 189/03 e del D.P.C.M. attuativo dell8/04/04 attraverso cui stato istituito il Comitato Italiano Paralimpico, creando una particolare interazione tra le norme di diritto privato e di importanti aspetti pubblicistici sopravvissuti alle riforme, che di seguito si andranno ad analizzare . DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO Lordinamento giuridico sportivo, come quello statuale, risulta regolato, in considerazione della diversa natura giuridica dei soggetti che ne fanno parte ( PUBBLICA, PRIVATA E MISTA), sia dal diritto pubblico che dal diritto privato. Lordinamento giuridico dunque si divide in queste due grandi branche. Il diritto pubblico ha per oggetto, lorganizzazione dello Stato, degli Enti Pubblici Territoriali (Regioni-Province-Comuni) e di altri Enti Pubblici (tra cui il CONI): enti cio che sono costituiti per realizzare interessi collettivi e, a questo scopo, sono dotati di poteri di supremazia, in alcuni casi godono della cosiddetta autarchia, ad essi cio lordinamento riconosce almeno un minimo di potest pubbliche, che si estrinsecano nella possibilit di compiere atti amministrativi, fruiscono di agevolazioni e privilegi particolari, sono sottoposti a controlli permanenti pi o meno vincolanti da parte dello Stato, il quale interviene spesso nella nomina e nella revoca dei dirigenti. Rientrano nel diritto pubblico, inoltre, i rapporti reciproci fra questi Enti e fra essi ed i privati (in questultimo caso si manifesta la supremazia dellEnte Pubblico e la soggezione del Privato. Il diritto privato regola i rapporti reciproci fra gli individui nel campo personale, familiare e patrimoniale. Disciplina, inoltre, lorganizzazione e lattivit di societ, associazioni (tra cui quelle sportive), le Federazioni Sportive, il CIP ed altri Enti privati. SOGGETTI SPORTIVI NATURA PUBBLICA SOGGETTI SPORTIVI NATURA PRIVATA SOGGETTI SPORTIVI NATURA MISTA Enti Pubblici CONI C I P Enti Privati FSN, Societ Sportive FONTI GIURIDICHE STATUALI Il termine fonte implica unidea di origine, di derivazione. Lespressione Fonte del Diritto vuole appunto indicare ci da cui trae origine la norma giuridica. Fonti del diritto sono gli atti o i fatti di produzione normativa che costituiscono, nel loro insieme, l'ordinamento giuridico statale. Sono fonti del diritto italiano in ordine gerarchico: Alle fonti del diritto sono dedicate alcune disposizioni anteposte, con una propria numerazione, al codice civile: le disposizioni sulla legge in generale.

Lordine nel quale sono state elencate le fonti del diritto italiano esprime una precisa gerarchia: la Legge ordinaria non valida se contraddice alla Costituzione; la Legge Regionale deve essere contenuta entro i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle Leggi dello Stato; il Regolamento non valido se contraddice alla legge; nelle materie regolate dalle leggi e dai Regolamenti gli Usi hanno efficacia in quanto siano da essi richiamati. 1) la Costituzione 2) le Leggi Ordinarie dello Stato e le Norme Int.li e Comunitarie 3) le Leggi Regionali 4) i Regolamenti 5) gli Usi LA COSTITUZIONE La Costituzione della Repubblica Italiana prima nella gerarchia delle fonti del diritto sia per il carattere intrinseco di norma fondamentale che regge la comunit degli italiani, sia perch esprime i principi fondamentali dellordinamento giuridico. E un documento di altissimo livello civile, elaborato e promulgato in un momento in cui le speranze, loperosit, le energie creative, in singolare consonanza, consentivano di gettare i pilastri su cui doveva essere costruita la democrazia repubblicana. Essa detta i principi fondamentali di organizzazione dello stato, regolando le fonti creatici del diritto, determinando gli organi supremi, i loro compiti, responsabilit e reciproci rapporti, legittimando i pubblici poteri Inoltre, proclama i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini e dei gruppi sociali. Le disposizioni costituzionali non riguardano solo i rapporti fra i cittadini e lo Stato, ma anche i rapporti dei cittadini fra loro. In tal modo, la costituzione esprime anche regole fondamentali del diritto privato. La diversit fra norme costituzionali e leggi ordinarie sta nel fatto che le prime vincolano non solo i privati, i giudici e gli organi esecutivi dello Stato, ma anche lo stesso Parlamento, fissando direttive e limiti alla legislazione. Ci non implica che il Parlamento non possa derogare alla Costituzione, modificandola. Lo pu fare ma solo per mezzo di leggi di revisione costituzionale, da approvarsi con un particolare procedimento ed a maggioranza assoluta (art.138 Cost.9: in ci si manifesta la rigidit della Costituzione). Le leggi approvate nelle forme ordinarie , invece, devono essere conformi alla Costituzione; altrimenti non sono valide. Linvalidit per contrasto con la Costituzione viene accertata e dichiarata dalla Corte costituzionale(art.134 ss. Cost.). LE LEGGI ORDINARIE Leggi Ordinarie. Al secondo posto nella gerarchia delle fonti del diritto vengono le leggi ordinarie (cos designate in contrapposizione alle leggi costituzionali). La legge, innanzitutto, una norma di condotta dei comportamenti umani, emanata dagli organi ai quali istituzionalmente demandata la competenza (ordinariamente il Parlamento e, in casi determinati, il Governo, ma anche le Regioni nei casi specificati). Le leggi sono distinte in formali e sostanziali. Le leggi in senso formale sono gli atti deliberati dal Parlamento secondo un procedimento solenne che comporta: la proposta da parte del Governo o dello stesso Parlamento (ciascun deputato o senatore o gruppo), lesame e la discussione del disegno di legge, da parte della Camera dei Deputati e del Senato, lapprovazione dello stesso testo normativo da parte delle due Camere, la promulgazione del Presidente della Repubblica che, con tale atto documenta e proclama lavvenuta formazione della volont legislativa. Subito dopo la promulgazione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla stessa, la legge viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entra in vigore, cio diviene obbligatoria per i suoi destinatari, di norma il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Sono, invece, leggi in senso sostanziale, perch difettano del procedimento solenne ed hanno un contenuto normativo, i decreti legge ed i decreti legislativi delegati. I primi sono norme provvisorie emanate dal Governo in casi straordinari di necessit ed urgenza. Tali provvedimenti diventano definitivi solo dopo la conversione in legge effettuata dal Parlamento entro 60 gg. dalla loro emanazione; i decreti legislativi delegati, invece, sono sempre emanati dal Governo, ma a seguito di una legge di delega del Parlamento che conferisce le direttive generali, per regolare materie particolarmente complesse o tecniche, o che, comunque, richiedano tempi molto lunghi per essere esaminate ed approvate dalle camere. LEGGE ORDINARIA LEGGE IN SENSO FORMALE LEGGE IN SENSO SOSTANZIALE procedimento solenne decreto legge decreto legislativo delegato IL DIRITTO COMUNITARIO E LA NORMATIVA

NAZIONALE Per quanto concerne le leggi che vengono emanate allo scopo di adeguare lordinamento giuridico interno ad impegni assunti dallItalia mediante convenzioni internazionali, anche mediante limposizione di una disciplina uniforme nei vari paesi. Ma si tratta talvolta anche di convenzioni in tema di diritti delluomo e libert fondamentali, in materia sociale e in materia familiare. E opportuno chiarire che i trattati internazionali, in se e per se, si limitano a creare diritti ed obblighi internazionali fra gli stati contraenti, considerati ciascuno nella sua unit. Se si vuole che le disposizioni dei trattati si traducano, quando il caso, in doveri o poteri degli organi statali e in diritti e doveri dei cittadini occorre che lo Stato, in adempimento dellobbligo assunto sul piano internazionale, emani una legge, che dia esecuzione al trattato stesso, mediante la sua recezione nellordinamento statale, o mediante la formulazione di norme corrispondenti. Anche in questi casi, dunque, la fonte degli effetti giuridici interni la legge dello stato. Nondimeno alle leggi di esecuzione di trattati internazionali si riconosce una certa superiorit rispetto alle altre leggi, anche posteriori: si ritiene infatti che queste ultime debbano essere interpretate nel dubbio in modo da accordarsi con le convenzioni internazionali stipulate dallItalia e ancora in vigore, e non in modo da contraddirvi. Ci anche in conformit alla Costituzione che prevede un obbligo di rispetto delle convenzioni internazionali. Particolare rilievo hanno i trattati istitutivi delle comunit Europee, perch essi attribuiscono agli organi comunitari il potere di emanare, in determinate materie, delle norme (regolamenti comunitari) direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Si tratta di un vero e proprio potere legislativo della Comunit e di una corrispondente limitazione della sovranit dello Stato italiano, secondo la previsione dellart.11 della Costituzione: di conseguenza la norma comunitaria si trova, nella gerarchia delle fonti, allo stesso livello della legge ordinaria dello Stato. LA LEGISLAZIONE REGIONALE Proseguendo nella gerarchia delle fonti troviamo le leggi regionali, emanate a norma degli art. 116 e 117 della Costituzione, cos come novellati dalla Legge Cost. n.3/2001, che ha previsto un nuovo riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, indicando l'ordinamento sportivo tra le materie a legislazione concorrente, ossia quelle in cui la potest legislativa attribuita alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Esse devono restare contenute nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e non possono essere in contrasto con linteresse nazionale e con quello di altre Regioni. Ci vale per le leggi di tutte le regioni, ricordando per che quelle a statuto speciale hanno invero unautonomia legislativa pi accentuata. Le leggi regionali emanate in violazione dei suddetti principi sono incostituzionali e la loro illegittimit viene dichiarata dalla Corte Costituzionale. REGOLAMENTI Al terzo posto nella gerarchia delle fonti vengono i regolamenti. Essi si distinguono in varie categorie secondo la materia regolata e secondo il fondamento della loro efficacia. Come fonte di diritto privato vengono in considerazione solo i regolamenti di esecuzione, emanati per disciplinare lapplicazione delle leggi statali e regionali, specificandole e completandole. Pari efficacia riconosciuta ai decreti ministeriali. Le norme di regolamento contrarie a disposizioni di legge non sono valide e linvalidit pu essere rilevata dal giudice ordinario. Infine: gli usi. Gli usi (o consuetudini) nascono impersonalmente dalla tradizione, formatasi attraverso losservanza costante, da parte di un gruppo, di regole, con il convincimento che esse siano obbligatorie. Si diversificano dalle altre norme perch non sono poste dagli Organi del potere costituito. GLI USI Gli usi o consuetudini costituiscono la fonte pi antica del diritto: sono norme giuridiche non scritte, risultanti dalla generale, costante ed uniforme ripetizione di regole di comportamento, osservate dalla collettivit con la convinzione di dover ubbidire ad un preciso precetto giuridico. Negli ordinamenti giuridici moderni il ruolo della consuetudine relativamente ridotto, in confronto a quello della legge. LE FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO La conoscenza delle leggi e delle norme che regolano la vita dellorganizzazione sportiva da parte di coloro che operano allinterno di essa si pone senza dubbio come presupposto indispensabile a garanzia del corretto svolgimento delle attivit federali e della massima efficienza e funzionalit della struttura organizzativa. Se, infatti, gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole proprie delle varie discipline ed attivit, in conformit ai principi di lealt e probit sanciti dalle norme federali e CONI, coloro che operano nellorganizzazione, a qualsiasi titolo, devono fare riferimento alle norme che orientano in modo trasparente e produttivo la loro azione di supporto e di controllo della pratica sportiva.

Tali norme sono poste sia dallo Stato, sia, per quel che concerne gli aspetti propriamente organizzativi ed interni allorganizzazione sportiva, dal CONI e dalle Federazioni attraverso Statuti, Regolamenti ed Atti Deliberativi, nonch, di recente, dalla Commissione Europea(2007) e dai vari organismi internazionali competenti in materia olimpica e paraolimpica. Nel rimettere la trattazione degli aspetti concernenti lorganizzazione internazionale del movimento sportivo dei disabili ai successivi capitoli, si indicano, qui di seguito, le fonti del diritto sportivo internazionale e nazionale con particolare riferimento alle disposizioni di preminente interesse per lattivit sportiva dilettantistica federale. Per quanto riguarda lambito internazionale il quadro si pu cos configurare: 1) Carta Olimpica, Carta Paralimpica e Direttive e Raccomandazioni del CIO, fonti dello stesso rango delle prime; 2) Statuti delle Federazioni Sportive Internazionali; In ambito comunitario troviamo: 1) Il Libro Bianco sullo sport In relazione allambito nazionale possiamo invece individuare: 1) Fonti del diritto italiano; 2) Statuto, Principi fondamentali, Regolamenti e Deliberazioni del CONI; 3) Statuti, Regolamenti Organici, tecnici e di giustizia sportiva emanati dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Tale sistema si giustifica perch se vero che lordinamento sportivo italiano ha come riferimento lordinamento sportivo internazionale, ai cui principi si deve conformare e le cui norme deve rispettare, altrettanto vero che esso non pu per sottrarsi allapplicazione ed allosservanza dei principi e dei dettami delle fonti nazionali e comunitarie, configurandosi in tal modo un articolato quadro di disposizioni normative in costante e crescente evoluzione. NATURA GIURIDICA DELLE NORME E DEGLI ATTI EMANATI DAL CIP Il problema principale che si pone in ordine alle funzioni del Cip , invero, quello relativo alla potest normativa o regolamentare dello stesso e della natura giuridica delle norme che ne promanano. Preliminare alla trattazione di tale argomento quella relativa al concetto di autonomia normativa, di cui .tradizionalmente possono darsi due accezioni, o potere normativo dellente sovrano ovvero potere normativo che dallordinamento sovrano riconosciuto o attribuito a soggetti derivati. Il Comitato si occupa di emanare norme statutarie e di enucleare i principi cui dovranno uniformarsi gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e pi in generale di tutti quei soggetti che ottengono il riconoscimento dal CIP. Lattribuzione del potere di emanare il proprio statuto non pu tuttavia ritenersi sic et simpliciter quale espressione di autonomia normativa atteso che, come autorevolmente6 osservato, il potere statutario, detto correttamente autonomia statutaria, non ha alcuna corrispondenza con il potere di emanare regolamenti di autonomia, spettando sia ad enti che ne emanano, sia ad enti che non emanano. La dottrina tradizionale individua una tripartizione delle norme di natura sportiva cos configurabile: statuti, regolamenti organici e regolamenti tecnici. I primi contengono le principali regole di funzionamento della istituzione ed in particolare quelle che disciplinano gli organi in cui listituzione si articola, i secondi le norme applicative dei principi statutari e gli ultimi le norme relative al funzionamento delle gare. Da quanto si detto in precedenza il CIP si limiterebbe ad emanare soltanto i primi due tipi di norme mentre i regolamenti tecnici sono di competenza delle Federazioni. Non si pu affermare che tutti gli atti del CIP abbiano natura di atti di autonomia normativa. Soltanto un''articolata disamina di essi pu condurre linterprete a chiarire quando si sia in presenza di atti di autonomia normativa e quando, al contrario, tali atti possano e debbano ricondursi al fenomeno dellautonomia negoziale. In tal senso merita di essere condivisa laffermazione secondo cui il nostro sistema normativo caratterizzato dal pluralismo degli ordinamenti giuridici, riconoscendo rilevanza allautonomia privata, a quella collettiva, alle norme regionali, a quelle statali. Potrebbe ancora aggiungersi che lattribuzione della personalit giuridica ex lege e la disciplina dettata dal legislatore sul funzionamento interno del CIP non contrastano con la individuazione in esso della pi ampia manifestazione dellautonomia negoziale la quale finalizzata della realizzazione di interessi che trascendono lindividuo e si indirizzano verso la collettivit. In altri termini riscontrabile, con molta probabilit, il fenomeno che la dottrina pi autorevole ha qualificato come autonomia privata assistita, dove con tale locuzione si intende far riferimento ai condizionamenti e ai controlli della legislazione sullautonomia privata volti ad attribuire alle associazioni professionali e sindacali un ruolo legittimante o convalidante di atti compiuti dai soggetti privati appartenenti o no a dette associazioni di categoria. Sebbene il CIP non possa considerarsi una associazione di categoria tout court pur vero che esso ha il compito di presiedere, curare e coordinare lorganizzazione sportiva dei disabili sul territorio

nazionale e di conseguenza ha ad oggetto lo svolgimento di compiti pur sempre relativi alla categoria sport. Il fenomeno dellintervento statale nellambito del diritto sportivo deve essere letto poi alla luce dei c.d. limiti allautonomia privata che, come osservato, in una moderna concezione di essa, non sono i limiti di un dogma, non sono leccezione perch lautonomia privata non un valore in s ma, il giudizio di meritevolezza devessere espresso secondo i principi costituzionali. In altri termini il corretto inquadramento delle norme di natura sportiva si muove necessariamente fra termini diversi quali: autonomia statutaria, autonomia negoziale, intervento statale nel settore sportivo, limiti alla stessa autonomia negoziale da non intendere alla stregua di vincoli a difesa di un dogma inviolabile, ma come elementi interni di essa che la funzionalizzano a tutela di interessi della persona che valore preminente a livello costituzionale. In merito agli atti che gli organi del CIP emanano nell'ambito delle funzioni e delle competenze a loro attribuite essi rivestono diversi aspetti e caratteristiche in relazione all'oggetto ed alla finalit dei medesimi. A tal fine opportuno ricordare che un atto amministrativo un atto giuridico posto in essere da un'autorit amministrativa nell'esercizio di una sua funzione amministrativa. Esso espressione di un potere amministrativo, produttivo di effetti indipendentemente dalla volont del soggetto o dei soggetti cui rivolto. Esso un atto unilaterale, in quanto ha efficacia indipendentemente dalla volont del soggetto cui destinato (a cui pu anche essere imposto), un atto esterno, dato che non sono considerati atti amministrativi quegli atti posti in essere dall'autorit amministrativa nei confronti di s stessa (detti atti meramente interni, come le circolari) ed un atto nominativo, in quanto ciascuna tipologia di atto prevista nominativamente dalla legge. Tra gli atti amministrativi si distingue la categoria dei provvedimenti amministrativi ed una categoria residuale di atti che non ricade nella prima. Il provvedimento amministrativo un particolare tipo di atto con il quale un'autorit amministrativa manifesta la propria volont, nell'esercizio dei suoi poteri, nei confronti di soggetti determinati o determinabili. Tramite un provvedimento amministrativo pertanto si crea, modifica o estingue una determinata situazione giuridica soggettiva al fine di realizzare un particolare interesse pubblico affidato alla cura della P.A. che ha posto in essere il provvedimento. Tra i provvedimenti amministrativi ricordiamo, tra gli altri, le autorizzazioni, atti con in quali la P.A. nell'esercizio di un'attivit discrezionale provvede alla rimozione di un limite legale posto nell'esercizio di un'attivit inerente un diritto soggettivo o ad una potest, le delibere, atti di natura decisoria emanati da organi preposti, e le concessioni, provvedimenti con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche ampliando cos la sfera del destinatario, e che si distinguono fra quelle su beni e quelle di servizi. Infine tra gli atti che non sono provvedimenti amministrativi in senso stretto troviamo invece i pareri, gli atti di controllo, gli atti ricognitivi, ecc. AMBITO COMUNITARIO 1) Libro Bianco sullo sport AMBITO INTERNAZIONALE 1) Carta Olimpica, Paralimpica, Direttive Raccomandazioni CIO; 2) Statuti Federazioni Sportive Internazionali. AMBITO NAZIONALE 1) Fonti del Diritto Italiano 2) Statuto, Principi Fondamentali, Regolamenti Deliberazioni del CONI e del CIO; 3) Statuti, Regolamenti organici, tecnici e di giustizia sportiva emanati dalle singole AMBITO NAZIONALE 1) Fonti del Diritto Italiano 2) Statuto, Principi Fondamentali, Regolamenti Deliberazioni del CONI e del CIO; 3) Statuti, Regolamenti organici, tecnici e di giustizia sportiva emanati dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalla LEGISLAZIONE E NORMATIVA RIFERITA ALLO SPORT NAZIONALE Norme in materia di rapporti tra societ e sportivi professionisti (legge 23 marzo 1981 n.91) Norme per la tutela sanitaria dellattivit sportiva agonistica (Decreto del Ministero della Sanit 18 febbraio 1982; Norme per la tutela sanitaria dellattivit sportiva non agonistica (Decreto del Ministero della Sanit 28 febbraio 1983); Legge quadro sullhandicap (Legge 104 del 5 febbraio 1992) per lassistenza lintegrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, che favorisce in abbattimento delle barriere architettoniche allinterno degli impianti sportivi; Legge 138/92 Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalit del CONI; Determinazione dei protocolli per la concessione dellidoneit alla pratica sportiva agonistica alle

persone handicappate (D.M. 4 marzo 1993); Legge 18 novembre 1996 n. 586 Disposizioni urgenti per le societ sportive professionistiche; Decreto Legislativo Delegato del 23 luglio 1999, N. 242 (decreto Meandri) Riordino del Comitato Olimpico Nazionale CONI; Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano dal d.lgs 8 gennaio 2004 n. 15 (c.d. Decreto Pescante); Legge 14 dicembre 2000 n. 376 Disciplina della Tutela sanitaria delle attivit sportive e della lotta contro il doping; Legge n. 178/02 art. 8 Riassetto del CONI con istituzione della CONI S.p.A.; Legge 289/02 art. 90 cos come modificato dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, art. 4 Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche; Legge 15/7/2003 n. 189 Norme per la promozione della pratica dello sport delle persone disabili e relativo decreto del D.P.C.M. dell8/04/04; Legge 17/10/03 n. 280 Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva. Decreto legislativo 8/06/04 n.15 Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 23/07/1999 n.242. NORMATIVA CONI NORMATIVA CIP Principi informatori degli Statuti FederaliStatuto CONI Regolamento di Amministrazione e Contabilit Regolamento Antidoping Regolamento Organizzazione Territoriale Statuto CIP Regolamento Classificazioni Regolamento di Giustizia Regolamento Antidoping Regolamento per la Formazione e lInquadramento Regolamento di Amministrazione e Contabilit Regolamento Amministrazione Territoriale IL LIBRO BIANCO SULLO SPORT Il libro bianco elaborato dalla Commissione Europea, rappresenta il contributo al dibattito europeo sullimportanza dello sport nella vita di ogni giorno. E la prima volta che le problematiche dello sport a livello di Unione Europea vengono trattate in modo cos approfondito. Tale esigenza di coinvolgere la Commissione Europea, sia per intensificare la promozione dello sport europeo e delle sue peculiarit, che per assicurare una maggiore chiarezza giuridica, nasce da una istanza specifica sollevata da soggetti sportivi governativi e non governativi. La motivazione principale risiede nella considerazione che lo sport, suscitando linteresse della grande maggioranza dei cittadini europei, adempie un importante ruolo sociale, complementare alla sua dimensione sportiva ed economica, assicurando servizi che sono vitali per il benessere della societ. Il libro bianco, dunque, il prodotto di un lungo processo di consultazione con il mondo sportivo ufficiale, iniziato quindici anni fa con il lancio del primo Forum sportivo europeo. Lobiettivo principale che si intende raggiungere quello di dare un orientamento strategico sul ruolo dello sport in Europa, incoraggiando il dibattito su alcuni problemi specifici, migliorando la visibilit dello sport nel processo decisionale europeo e sensibilizzando il pubblico in merito alle esigenze ed alle specificit del settore. Liniziativa intende occuparsi di questioni importanti, in considerazione dello specifico apporto che lattivit sportiva fornisce alla societ europea in termini di salute istruzione cultura ed integrazione sociale. Per raggiungere gli obiettivi che sono stati prefissati, si proceder nellimmediato futuro ad aprire un dialogo strutturato con le parti interessate del settore sport. E evidente che, a differenza di altri ambiti, lorganizzazione sportiva presenta a livello nazionale una struttura piuttosto complessa, mentre a livello europeo, le strutture sportive sono molto meno sviluppate. Preso atto del sistema, la Commissione intende coinvolgere tra gli altri sia i Comitati Nazionali Olimpici che Paralimpici, quindi anche il CIP. LA COMMISSIONE EUROPEA, LINCLUSIONE SOCIALE E LO SPORT DISABILI Lo sport una sfera dellattivit umana che ha un potenziale enorme di riunire e raggiungere tutti ed per questo, un veicolo significativo per realizzare una societ pi integrata. Il libro bianco afferma come occorra tener conto delle esigenze specifiche e della situazione dei gruppi meno rappresentati, nonch del ruolo particolare che lo sport pu avere per le persone con disabilit.

La Commissione Europea incoraggia fortemente gli Stati Membri e le organizzazioni dello sport ad adattare le infrastrutture sportive per tener conto delle esigenze delle persone disabili che decidono di praticare sport a qualsiasi livello. In particolare gli Stati Membri e le autorit locali dovrebbero garantire che le strutture e gli alloggi siano accessibili. Si invita inoltre, a provvedere alladozione di misure specifiche per garantire la parit daccesso allo sport per tutti gli allievi, ed, in modo specifico, per i bambini con disabilit. La formazione delle figure preposte allo sport a vari livelli, sar finalizzata, perci, a permettere lacquisizione di competenze che favoriranno le capacit di accoglienza dei disabili. Esiste, dunque, una vera e propria strategia dellUnione Europea a favore dello sport-disabili, che sosterr le azioni degli Stati membri in questo campo. LItalia, attraverso il Comitato Italiano Paralimpico, ha il dovere, in quanto aderente allUnione Europea, di aprire un dialogo costruttivo con la Commissione, elaborando i nuovi orientamenti in materia di sport disabili nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie. SEZIONE N.2 I SOGGETTI DEL SISTEMA SPORTIVO INTERNAZIONALE E NAZIONALE IL CIO : COMITATO INTERNAZIONALE OLIMPICO A livello internazionale, il Movimento Olimpico fa capo al Comitt International Olympique (CIO) che ha sede a Losanna. Fondato il 23 giugno 1894 dal francese barone Pierre de Coubertin, con lintento di rinnovare nellera moderna le celebrazioni olimpiche, il CIO dispone oggi di una poderosa forza morale, riconosciuta e rispettata in tutto il mondo. Il CIO risulta, quindi, un organismo permanente, che segue i dettami della Carta Olimpica del 1995 . Attualmente il CIO ha sede a Losanna, in Svizzera e vi aderiscono 205 comitati olimpici nazionali. Il suo compito principale quello di supervisionare l'organizzazione dei Giochi Olimpici. Riceve le candidature per l'organizzazione dei Giochi olimpici estivi e invernali, e procede all'assegnazione tramite votazione dei propri membri. Il CIO coordina i Comitati Olimpici Nazionali e altre organizzazioni collegate, che assieme formano il Movimento Olimpico. I simboli olimpici, i cinque cerchi, la bandiera olimpica, il motto olimpico, il credo olimpico e l'inno olimpico appartengono al CIO. Organi del CIO sono : la Sessione, il Presidente, la Commissione Esecutiva. La Sessione, organo di indirizzo generale, lAssemblea Generale del CIO ed composta da 126 membri che si riuniscono almeno una volta all'anno. LAssemblea si rinnova attraverso la cooptazione e lelezione di personalit qualificate, residenti in Paesi dotati di un Comitato Nazionale riconosciuto. Gli eletti acquistano il titolo di membro del CIO. Per ogni nazione pu essere nominato un solo membro ad eccezione dei Paesi il 28 cui movimento molto esteso o di quelli dove hanno avuto luogo i Giochi Olimpici, che possono averne un massimo di due. Inoltre nella 98^ Sessione del 1992 stata approvata una modifica alla Regola 20 della Carta Olimpica, che consente al Presidente del CIO di designare due membri senza distinzione di nazionalit o di residenza. Tutti i membri sono rappresentanti del CIO presso i rispettivi paesi e non delegati dei loro Paesi in seno al CIO. Essi non possono accettare dai governi locali o da chi ne fa le veci, alcun mandato che influenzi in qualche modo la loro libert di voto. Il CIO elegge, attraverso i suoi membri, a voto segreto e a maggioranza assoluta, un Presidente, che rimane in carica per otto anni e che pu essere rieletto in seguito per periodi successivi di quattro anni. Elegge anche quattro Vicepresidenti ed altri sei membri della Commissione Esecutiva la quale lorgano direttivo che si occupa della gestione economico-finanziaria del Comitato; i componenti, salvo il Presidente, rimangono in carica quattro anni, . L'attivit del CIO finanziata dai proventi dei diritti televisivi sulle Olimpiadi (che sono l'evento pi seguito al mondo), dagli accordi di sponsorizzazione e dai diritti di sfruttamento dei loghi olimpici. Meno del 10% delle risorse recepite viene destinata per il mantenimento

della struttura amministrativa e organizzativa. 29 LE FEDERAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI Sul piano mondiale, le Federazioni Sportive Internazionali esercitano una funzione di organizzazione e amministrazione analoga a quella delle Federazioni Sportive Nazionali sul piano nazionale. Costituiscono pertanto gli elementi di una amministrazione mondiale della pratica sportiva, coordinando e monitorando le attivit delle Federazioni Nazionali. Sono altres responsabili delle competizioni internazionali ( Campionati del Mondo, Campionati Continentali, ecc.) dovendo garantirne sia lorganizzazione che il rispetto delle regole. Le Federazioni Sportive Internazionali collaborano con il CIO, al quale storicamente preesistono, e ad oggi vi sono 35 FSI Olimpiche e 30 FSI riconosciute ma non incluse nel Programma Olimpico. Ai fini di tale riconoscimento, per, esse devono rispettare i principi del Movimento Olimpico e devono essere in possesso di precisi requisiti quali la natura non governativa dellorganizzazione, che dirigano una o pi discipline sportive a livello mondiale e che comprendano a loro volta organizzazioni che gestiscano tali attivit nel proprio paese. Le Federazioni Internazionali interagiscono con il CIO potendo formulare proposte sulla Carta Olimpica e sulla preparazione ed organizzazione ei Giochi, esprimendo anche opinioni sulle candidature, oltre a partecipare alle attivit delle Commissioni del CIO. Generalmente nellarticolazione di ogni Federazione possiamo individuare un Organo Assembleare con funzioni di indirizzo generale che elegge il Presidente, un Organo Esecutivo con compiti di natura operativa ed esecutiva, ed una Segreteria con funzioni di natura amministrativa. 30 Possiamo infine ricordare, tra le associazioni di Federazioni Internazionali, la GAISF ( General Association of International Sport Federation ), comprendente sia le Federazioni riconosciute che quelle non riconosciute oltre ad altri soggetti ed enti sportivi uniti nello scopo di salvaguardare ed incrementare lo sport nel mondo, lASOIF ( Association of Summer Olympic International Federations) e lAIOWF ( Association of International Olympic Winter Federations), associazioni volte ad affrontare specifiche tematiche rispettivamente dei Giochi estivi e di quelli invernali. IL CONI : COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO Nellordinamento italiano lo svolgimento dellattivit sportiva assolutamente libero. Lo sport, infatti, risulta essere unattivit che favorisce lesplicazione della personalit dellindividuo, ed, in quanto tale, meritevole di essere promosso e tutelato dallo Stato. In attuazione di tali principi nel 1942, attraverso la legge n. 426, nacque il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), vale a dire un ente pubblico, autarchico1, ausiliario2 con il compito di organizzare, potenziare e promuovere lo sport nazionale, curando la preparazione 1 Autarchia : E la caratteristica degli enti diversi dallo Stato di disporre di potest pubbliche e consiste nella capacit, propria degli enti pubblici, di amministrare i propri interessi svolgendo unattivit amministrativa avente gli stessi caratteri e la stessa efficacia giuridica di quella dello Stato. Si ha pertanto, autarchia quando ad una persona giuridica, che svolge compiti o funzioni di interesse pubblico, o rappresenta una comunit di persone, attribuita la titolarit di pubblici poteri: riconoscimento che si ottiene mediante equiparazione degli atti da questa emanati agli atti amministrativi dello Stato 2 Ente ausiliario: si caratterizza perch persegue fini propri dellente di riferimento, nel caso specifico persegue le finalit dello Stato, ed perci legato a questo da vincoli di soggezione 31 degli atleti favorendo, altres, il miglioramento fisico e morale delle persone. In particolare, lart. 3 della suddetta legge sottoline come il CONI per la

concreta realizzazione dei propri scopi istituzionali dovesse: - provvedere alla conservazione, al controllo ed allincremento del patrimonio sportivo nazionale, - coordinare e disciplinare lattivit sportiva comunque e da chiunque esercitata, - esercitare un potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni Sportive Nazionali, gli statuti ed i regolamenti, - approntare gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le manifestazioni sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpica o per il raggiungimento di altre finalit. Successivamente, in virt del DPR n. 157/86 attuativo della legge istitutiva si stabil, inoltre, che tutte le finalit perseguite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, avrebbero dovuto armonizzarsi con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). 32 IL CONI DAL DECRETO MELANDRI AD OGGI. LA CONI SERVIZI SPA Si sono illustrate nel precedente paragrafo le finalit istituzionali che il CONI ha dovuto perseguire e per cui venne istituito nel lontano 1942. Soltanto nel 1999, a distanza, quindi, di quasi 60 anni dallentrata in vigore della legge istitutiva si ritenuto necessario, operare un sostanziale cambiamento dei meccanismi che hanno regolato, per tutti questi anni, la vita dellEnte. Conformemente alle generali tendenze attualmente in atto, infatti, anche il CONI non rimasto esente dal fenomeno della privatizzazione che ha investito numerosi Enti, originariamente di matrice pubblicistica. Non rimanendo avulso da tale contesto, anche il Comitato Olimpico ha subito, radicali mutamenti. Risale al luglio del 1999, infatti, il decreto legislativo, il n. 242, pi conosciuto come Riforma Melandri dal nome del Ministro proponente, avente ad oggetto proprio il riordino del CONI, il quale delinea un quadro preciso della rinnovata organizzazione, delle conseguenti dinamiche e le modalit dazione dellordinamento sportivo italiano. Nel marzo del 2000, il Consiglio Nazionale approva il nuovo Statuto del Comitato, elaborato nel rispetto dei nuovi principi dettati dal Decreto Melandri. Come nella precedente normativa sono ribaditi, anche se con minor dettaglio normativo, i compiti dellEnte, vale a dire, lorganizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la preparazione degli atleti e lapprontamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, e la promozione della 33 massima diffusione della pratica sportiva, ferme restando le competenze delle Regioni e dei Comuni. Le innovazioni pi importanti sono sintetizzabili invece: nellintroduzione di atleti e tecnici negli organi di vertice del CONI e delle Federazioni che avviciner lapparato politico dellEnte alle reali esigenze di coloro che lo sport lo conoscono perch lo hanno praticato in prima persona, nella nascita di un nuovo organo denominato Comitato Nazionale Sport per Tutti, avente come scopo la massima diffusione dello sport, il quale operer in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie, nel mutamento della procedura per lelezione ( non pi operata dal Consiglio Nazionale ma da un collegio elettorale allargato) nellapposizione del limite di due mandati relativamente al Presidente CONI e ai componenti la Giunta Nazionale, nella composizione arricchita e nella ridefinizione di alcuni compiti degli organi del CONI, che evidenziano un aumento di quelli assegnati alla Giunta Nazionale. Particolarmente importante, poi, per il movimento sportivo dei disabili, indubbiamente lintroduzione di un rappresentante della FISD per le deliberazioni concernenti le attivit di promozione dei disabili., che consente di avere maggiore e tempestiva attenzione verso le molteplici problematiche riguardanti lhandicap. Linnovazione pi rilevante, tuttavia, concerne le FSN in generale. Con lart.15 del decreto in argomento, si stabilisce, infatti, il mutamento della

natura giuridica delle Federazioni attribuendogli personalit giuridica di diritto privato. Nel luglio 2002 stata emanata la legge n. 178, la quale allart. 8 ha previsto nellottica del riassetto del CONI ente pubblico, listituzione al 34 suo fianco della CONI Servizi S.p.a. La CONI Servizi spa, soggetto di diritto privato, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia, la societ operativa delle attivit del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Questultima legata alla prima da un contratto di servizio annuale, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarit dei beni facenti capo allEnte Pubblico, potendo altres contare sullappoggio finanziario del Credito Sportivo. Il compito principale della CONI Servizi quella di creare valore per lo sport italiano consentendo al CONI di poter destinare maggiori contributi economici alle Federazioni Sportive Nazionali, fornendo alle medesime servizi ad alto valore aggiunto e sviluppando il proprio know-how, unico in Italia, nel campo dello Sport e delle discipline associate allo scopo di valorizzare il proprio patrimonio di risorse professionali e materiali. La CONI Servizi gestisce altres i Centri Nazionali di Preparazione Olimpica, la Scuola dello Sport, l'Istituto di Medicina e Scienza per lo Sport, fornisce consulenza per l'impiantistica sportiva di alto livello e sviluppa il progetto di riqualificazione del Parco del Foro Italico, il pi importante parco tematico sportivo in Italia. Successivamente, il legislatore italiano con d.lgs. n. 15 dell8 gennaio 2004 (cd. Decreto Pescante) nuovamente intervenuto, con lobiettivo di eliminare tutte le disfunzioni che si sono create con il riordino avviato attraverso il d.lgs. n.242/99, apportando notevoli innovazioni. Il decreto in questione modifica la disciplina che regola il funzionamento del CONI riaffermandone la tradizionale fisionomia di Confederazione di Federazioni sportive, mantenendo, e per taluni aspetti accentuando, la natura privatistica dellEnte tesa a consentire un migliore espletamento delle funzioni gestionali ed organizzative. 35 Alla luce del decreto Pescante il CONI viene riformato nelle parti seguenti: - Il CONI la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate la quale esercita un potere di controllo sulle stesse anche in relazione agli aspetti pubblicistici della loro attivit; - Viene restituito prestigio e competenza al Consiglio Nazionale, attribuendo allo stesso il compito di eleggere il Presidente ed i membri della Giunta Nazionale, in luogo di un Collegio Elettorale decisamente pletorico e disomogeneo; - Per quanto riguarda i compiti del Consiglio e della Giunta si provveduto a rettificare alcune anomalie. In particolare, in materia di approvazione di bilanci, precedentemente di competenza della Giunta, si ritiene che questi, riflettendo lindirizzo sullattivit da svolgere debbano essere approvati dal Consiglio Nazionale. Per ovviare ad eventuali ritardi procedurali, si prevede di utilizzare listituto della ratifica delle decisioni da parte del Consiglio, preventivamente assunte dalla Giunta. Analogamente, riportata tra i compiti del Consiglio Nazionale la deliberazione in merito al commissariamento delle FSN e delle DSA; - La previsione della presenza degli Enti di promozione Sportiva nel Consiglio Nazionale e nella Giunta Nazionale che risponde alle esigenze di mantenere lunitariet del sistema sportivo quale presupposto di base su cui articolare la riforma dello stesso sistema; - La soppressione del Comitato Nazionale Sport per Tutti, il quale, nella composizione prevista dallart.10 del decreto Melandri, si era da subito rivelato inattuabile per la ferma posizione assunta da Regioni ed Enti Locali, titolari di specifiche competenze in materia, le quali non hanno voluto essere parti di un organo appartenente ad un ente pubblico, quale il CONI, in relazione allesercizio di medesime competenze; 36 - In attuazione di una vera svolta in senso federalista e di sussidiariet con il concreto avvio di un processo sempre maggiore di decentramento e autonomia delle strutture periferiche dellorganizzazione sportiva, stata

prevista la presenza di un congruo numero di rappresentanti degli organi periferici di livello regionale e provinciale, tanto nel Consiglio (6 membri) che nella Giunta (2 membri) - Adeguandosi ai principi della l. n. 376/00, in materia di lotta al doping, il CONI dovr svolgere le attivit di prevenzione e repressione del doping, anche dintesa con la competente Commissione ministeriale. Ci in considerazione della sussistenza di una diversa e autonoma posizione fra gli ordinamenti sportivo e statale e degli obblighi che discendono anche dalle deliberazioni e dagli indirizzi degli organismi sportivi internazionali, in particolare con lavvenuta approvazione del Codice Mondiale Antidoping WADA; - Lespressa previsione (art.2 c.1, d.lgs n. 15/04) di una promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati, che di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per disabili - Viene confermata la presenza di atleti e tecnici delle FSN, ed ora anche delle DSA, negli organi di vertice del CONI, con la conseguenza di fondere lazione politica sportiva con le reali esigenze tecniche ed organizzative delle diverse realt sportive. Dal punto di vista organizzativo in sostanza il Coni risulta strutturato come segue: - Il Consiglio Nazionale: Nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dellidea olimpica, disciplina e coordina lattivit sportiva nazionale, armonizzando a tal fine lazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate. 37 - La Giunta Nazionale: esercita le funzioni di indirizzo generale dellattivit amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti. - Il Presidente del CONI: ha la rappresentanza legale dellente, anche nellambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dallordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto. - Il Collegio dei Revisori dei Conti: nominato ogni 4 anni con decreto del Ministero per i beni culturali, costituito da un totale di 5 membri di cui uno in rappresentanza del Ministero Vigilante, uno in rappresentanza del Ministero delleconomia e delle finanze e gli altri designati dallEnte tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalit.Il decreto di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti prevede, altres, la nomina di due componenti supplenti - Il Segretario Generale: nominato dalla Giunta Nazionale, tra i soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico- professionali. Il Segretario svolge i seguenti compiti: provvede alla gestione amministrativa dellEnte in base agli indirizzi generali della Giunta Nazionale e cura lorganizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalit del CONI predispone il Bilancio dellEnte espleta i compiti ad esso affidati dallordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto. 38 ORGANIGRAMMA DEL CONI NELLE VARIE RIFORME Legge istitutiva n. 426/42 e modifiche Presidente CONI Consiglio Nazionale Giunta Esecutiva Segretario Generale Collegio Revisori dei Conti Federazioni Sportive Nazionali Decreto l.vo n. 242/99 (cd. Melandri) Presidente CONI Consiglio Nazionale Giunta Nazionale Segretario Generale Collegio Revisori dei Conti Comitato Nazionale Sport per Tutti Decreto l.gs n. 15/04 (cd. Pescante) Presidente CONI Consiglio Nazionale

Giunta Nazionale Segretario Generale Collegio Revisori dei Conti 39 LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI Le Federazioni Sportive Nazionali, che, ai sensi della abrogata l.n.426/42 e modifiche,. venivano definite quali Organi del CONI, hanno subito, dunque, alla luce della Riforma, un mutamento della propria natura giuridica divenendo associazioni private riconosciute senza fini di lucro. Con una veste giuridica, del tutto opposta alla precedente, pertanto, le FSN vengono regolamentate dalle ordinarie norme civilistiche, anche se va sottolineato come lart.23 dello Statuto Coni ribadisca la valenza pubblicistica di specifici aspetti dellattivit dalle stesse perseguita confermandone una natura ibrida. Le Federazioni sono costituite dalle societ, dalle associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli Statuti, anche da singoli tesserati, sono rette da norme statutarie e regolamentari conformi allordinamento sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione allattivit sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunit. Per quanto concerne lattivit sportiva dei disabili, recentissima la trasformazione della Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) in Comitato Italiano Paralimpico, che racchiude sotto di se un numero elevatissimo di discipline, oltre 30, a differenza delle altre Federazioni alle quali ne corrisponde soltanto una. Al momento attuale le FSN sono 45, anche se dato al Consiglio Nazionale il potere di costituirne delle nuove, attraverso atto deliberativo e, semprech, riguardino sport non riconducibili alle Federazioni gi esistenti. In particolare, lo svolgimento dei compiti istituzionalmente assegnati prevede: lorganizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive in campo nazionale ed internazionale, limplementazione della promozione 40 sportiva curando, altres, la formazione di tecnici e docenti con corsi federali specifici. Il CONI, fornisce, inoltre, contributi finanziari annuali per la loro attivit, sulla base delle disponibilit dellente e proporzionali alle loro diverse necessit. In considerazione di quanto sopra, possibile definire i rapporti tra le FSN e lEnte riconoscendo alle Federazioni sportive nazionali lautonomia tecnica, organizzativa e di gestione ed al CONI un potere di vigilanza sulle stesse . Si pu a questo punto concludere affermando che il processo di aziendalizzazione in corso comporter la crescita di quelle Federazioni che saranno in grado di valorizzare le potenzialit derivanti dalla privatizzazione, mentre risulteranno fortemente penalizzate quelle strutture federali che non sapranno interpretare tale nuovo ruolo e utilizzare i vantaggi ad esso connessi . 41 LE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE, GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E LE ASSOCIAZIONI BENEMERITE Le Discipline Sportive Associate affiliate al CONI sono 16 e sono soggetti che svolgono attivit sportiva, anche di rilevanza internazionale, sul territorio nazionale, organizzando le relative competizioni ed attuando programmi di formazione per atleti e tecnici. Ai fini del riconoscimento devono altres possedere una tradizione sportiva ed una consistenza quantitativa oltre ad una struttura organizzativa, il cui ordinamento statutario e regolamentare sia ispirato al principio di democrazia e di pari opportunit oltre che conforme ai principi del CONI. Gli Enti di Promozione Sportiva sono soggetti che hanno quale fine istituzionale la promozione e lorganizzazione di attivit fisico-sportive con scopi ricreativi e formativi, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi e delle norme del CONI, delle FSN e delle DSA. Non hanno fini di lucro ed anchessi, al pari delle DSA, sono tenuti ad osservare rigorosamente i principi di democrazia interna e di pari

opportunit. Le Associazioni Benemerite svolgono invece attivit a vocazione sportiva, di notevole rilievo culturale scientifico o tecnico che propagandano e diffondono il valore dello sport attraverso iniziative promozionali a vari livelli. Anche tali associazioni devono conformarsi ai principi del CONI, primi fra tutti quelli di democrazia interna e di pari opportunit. 42 IL COMITATO PARALIMPICO INTERNAZIONALE Il movimento paralimpico a livello mondiale fa capo allInternational Paralympic Committee (IPC) fondato a Dusseldorf, in Germania nel 1989, il quale ha un organizzazione a livello continentale, che in Europa fa capo allE.P.C. LIPC, che attualmente ha sede Bonn, raggruppa 165 Comitati Paralimpici nazionali dei cinque continenti e riconosce quattro Federazioni Sportive Internazionali IOSDs specifiche per determinate tipologie di handicap: la CPISRA: Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association CPISRA - Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association , la IBSA: International Blind Sports Federation IBSA International Blind Sports Federation -, la INAS-FID: International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability INAS-FID: International Sport Federation for Persons with Intellectual Disability la IWAS: International Wheelchair and Amputee Sports FederationIWAS - International Weelchair and Amputee Sports Federation Il Comitato Paralimpico Internazionale ha competenza esclusiva sullorganizzazione e la gestione dei Giochi Paralimpici, estivi ed invernali, ed riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Promuove lo sport per disabili e favorisce lintegrazione degli atleti disabili nel movimento olimpico internazionale. 43 Il parallelismo tra le due organizzazioni internazionali ed i due prestigiosi eventi ancor pi accentuato dalla presenza di diritto, di membri dellesecutivo CIO nellesecutivo IPC e viceversa. L'Organo supremo del Comitato lAssemblea Generale e viene riunita ogni 6 anni. I suoi membri rappresentano le 9 Federazioni Sportive Internazionali, i 161 Comitati Paralimpici Nazionali (NPC), le 4 IOSDs e le 3 Organizzazioni Continentali. Sport). Abbiamo poi un Comitato Esecutivo, composto da 15 membri, che responsabile del governo dellIPC, un Gruppo Gestionale, 10 Commissioni permanenti e 4 Consigli Consultivi. Nel 2005, il Comitato Esecutivo stato sostituito da un Consiglio di Amministrazione i cui membri sono eletti direttamente dallAssemblea Generale. I Giochi Paralimpici rappresentano, dunque, la pi importante manifestazione sportiva per i disabili a livello mondiale. Si svolgono ogni quattro anni e, a partire dalledizione del 1988, vengono celebrati nella stessa sede che ospita i corrispondenti Giochi Olimpici e proprio un accordo siglato nel giugno 2001 tra il CIO e LIPC garantisce la stessa sede per il futuro. La prima Paralimpiade della storia si svolse a Roma, nel 1960 e vi parteciparono circa 400 atleti. E da ricondursi , invece al 1976 la prima Paralimpiade invernale svoltasi in Svezia. Le Paralimpiadi invernali di Lillehammer nel 1994, sono stati i primi Giochi Paralimpici sotto la direzione di IPC. La crescita del Movimento meglio esemplificato attraverso il notevole incremento dei Giochi Paralimpici. 44 Un maggior numero di nazioni ha partecipato ai Giochi Paralimpici di Pechino del 2008 (3.951 atleti, 146 paesi) che ai Giochi Olimpici di Monaco 1972. A Pechino il grado di copertura dei media stato senza precedenti rispetto alle altre edizioni delle Paralimpiadi, a dimostrazione della formidabile crescita del Movimento e del sempre crescente interesse del pubblico per questo tipo di manifestazioni.

Nel corso degli ultimi 4 anni lIPC ha, di fatto, dato una forte accelerazione al processo di trasformazione delle discipline da esso riconosciute ed in particolare relativamente allorgano di governo delle stesse. Esistono, infatti, a livello internazionale 3 diversi organi di governo che gestiscono le discipline paralimpiche. Da una parte c lo stesso IPC sotto il cui ombrello vengono governate le seguenti discipline sportive (praticate in Italia): Sci Alpino - Sci Nordico - Biathlon - Ice Sledge Hockey - Atletica Leggera - Tiro a segno - Nuoto - Tennis Tavolo Esistono poi gli IOSD (International Organizations of Sports far Disabled) che governano e seguenti discipline sportive (praticate in Italia): Torball - GoalbalI - Judo - Calcio a 5 Bl e B2/3 (IBSA) Scherma in carrozzina (IWAS) discipline sportive della disabilit intellettivo promozionale ([NASFID) Esistono, infine, le IES (International Federations of Sport) sotto il cui ombrello vengono governate le seguenti discipline sportive (praticate in Italia) e che, ad eccezione della pallacanestro corrispondono alle Federazioni Sportive Internazionali per normodotati: 45 Pallacanestro in Carrozzina (IWBF - International Wheelchair Basket Federation) Vela (IFDS - International Federation for Disabled Sciiling che fa parte, comunque, dellISE International Sailing Federation) Tennis in carrozzina (ITF - International Tennis Federation) Canottaggio (EISA- Fdration Internationale des Socits dAviron) Ciclismo (UCI - Unione Cyclistique lnternationale) Equitazione (FIE - Fdration Internationale dEquitation) Curling in carrozzina (WCF - World Curling Federation) e prossimamente anche il Tiro con larco (FITA - Fdration Internazionale de Tir a IArc) ed il Tennis Tavolo (FITET - International Table Tennis Federation). Ciascuna di queste federazioni internazionali, cos come gli IOSD e IIPC, relativamente alle discipline di propria competenza, ha una completa autonomia dal punto di vista tecnico-organizzativo. Ci significa che compete loro lorganizzazione dei rispettivi Campionati Continentali e Mondiali cos come di tutti gli altri eventi previsti e che sono dotati di una propria ed autonoma struttura per quanto attiene le classificazioni ed addirittura Ianti-doping. LIPC mantiene, ovviamente (cos come fa il Cb), la competenza esclusiva relativamente allorganizzazione e gestione dei Giochi Paralimpici. Ci precisato, proprio sulle discipline governate dalle IFS che necessario soffermarsi per meglio comprendere la linea politica adottata dallIPC in questi anni. E opportuno, quindi, fare dei netti distinguo. Infatti, la IWBF (pallacanestro in carrozzina) e la IFDS (vela) pur essendo organizzate come delle vere e proprie federazioni internazionali 46 hanno delle caratteristiche differenti rispetto alle altre discipline dellelenco. In particolare lIWBF non parte della FIBA (Fdration lnternationale de Basketball Amateur), mentre lIFDS pur facendo parte della ISAF (lnternational Sailing Federafion) ha una propria ed autonoma struttura organizzativa. Una nota particolare merita anche il tennis in carrozzina che, seppur parte integrante a tutti gli effetti dellhp gestito in realt al suo interno per mezzo di uno specifico comitato (ITF Wheehchair Tennis Committee). Tutte le altre discipline governate dalle IFS sono invece incluse e riconosciute allinferno dalle omologhe strutture organizzative delle Federazioni Sportive Internazionali per normodotati. Nel corso degli ultimi anni IIPC ha cercato, dunque, dincentivare, per mezzo di specifici accordi questo cambio di governo dalla competenza IPC a quella delle IFS internazionali. A seguito ditali accordi le IFS (in particolare la FISA, lUCI, la FIE, la WC9 hanno emanato delle disposizioni alle rispettive federazioni nazionali (FIC, FCI, FISE e FISG) attraverso le quali sollecitano

questultime ad occuparsi a livello nazionale anche delle discipline per disabifl riconoscendofe come uniche interlocutrici. Ci significa che tutte le informazioni su gare, news, chassifiche, ecc. vengono trasmesse direttamente alle FSN. Naturalmente con questo passaggio lIPC ha chiarito di fatto la volont di affrancarsi sempre di pi da questa sua duplice funzione politicoorganizzativa (governo deIle discipline e dei giochi parahimpici) ritaghiandosi un ruolo che sempre pi lo accomuni al Cb. Lobiettivo a lungo termine assolutamente non velato ed anzi espresso chiaramente in sede internazionale quello di accelerare il processo di autonomia di ciascuna disciplina sportiva facente parte del programma 47 paralimpico riconoscendo, per ciascuna di essa, una specifica ed autonoma organizzazione internazionale dotata di forza gestionale, politica ma soprattutto finanziaria necessaria per far sviluppare, qualitativamente e quantitativamente, le singole discipline. E non certamente un caso episodico ma la chiara manifestazione di un precisa volont politica quello di voler percorrere questo processo di sviluppo dellautonomia degli sport ricercando, laddove possibile e ce ne siano le condizioni, degli accordi di collaborazione con le federazioni Internazionali per normodotati con lobiettivo di far riconoscere tra le loro discipline ufficiali anche quelle per disabili. Comitato Internazionale Olimpico (CIO) CONI Comitato Internazionale Paralimpico (IPC) CIP 48 LE IOSDs QUALI MEMBRI A PIENO TITOLO DELL'IPC L'IPC riconosce, qualificandole come membri a pieno titolo, alcune Organizzazioni Internazionali che si occupano, singolarmente, di specifiche disabilit e la cui origine risale ad un periodo anteriore alla fondazione del Comitato Paraolimpico Internazionale. Attualmente tali Organizzazioni continuano ad essere dotate di autonomia nellorganizzazione delle proprie manifestazionie nella gestione dei propri affari, sia a livello mondiale sia europeo, ed inoltre assistono lIPC nelle manifestazioni in cui sono coinvolte una pluralit di disabilit e pertanto sono coordinate direttamente dal Comitato Paraolimpico. In particolare le Organizzazioni Internazionali (IOSDs) sono: Il CP-ISDRA (Cerebral Palsy International Sports Recreation Association) lrganismo internazionale che si occupa dellattivit sportiva mondiale dei cerebrolesi; LIBSA (International Blind Sport Association) lorganismo internazionale che gestisce e promuove lattivit sportiva e motoria mondiale dei ciechi e degli ipovedenti. Conta 120 nazioni affiliate; LINAS-FID (International Sports Federation for Person with Mental Handicap) lorganismo internazionale preposto allattivit agonistica degli atleti con ritardo mentale; LIWAS nasce da una recente fusione tra lISMWSF (International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Association) la Federazione Internazionale degli sport praticati dagli atleti in carrozzina con lISOD 49 (International Sports Organization for Disabled) che gestiva lo sport praticato dagli atleti amputati. IWAS: Organizzazione Internazionale per Sport praticati dagli atleti in carrozzina e amputati. CP-ISDRA: Organizzazione Internazionale per Sport praticati da cerebrolesi. IBSA: Organizzazione

Internazionale per Sport praticati da ipo e non vedenti. INAS-FID: Orga nizzazione Internazionale per attivit agonistica praticati da atleti con ritardo mentale. 50 LE FEDERAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI Una Federazione Internazionale (IF) un soggetto autonomo ed indipendente sotto il profilo tecnico-organizzativo. L'IPC attualmente riconosce 9 Federazioni Internazionali: la Federazione Equestre Internazionale (FEI), l'International Wheelchair Basketball Federation (IWBF), l'International Table Tennis Federation (ITTF), la Federazione Internazionale Tennis (ITF), la Federazione Internazionale per Disabled Sailing (IFDS), la Federazione Internazionale di Canottaggio (FISA), l'Unione Ciclistica Internazionale (UCI), l'Organizzazione Mondiale di Pallavolo per i disabili (WOVD) e la WorldCurlingFederation(WCF). La loro funzione quella di esercitare la giurisdizione e la guida tecnica delle proprie discipline sportive durante i Giochi Paralimpici. Come membri dellIPC, le FI hanno il diritto di presentare mozioni, di votare e possono nominare i candidati per i competenti organi IPC presso l'Assemblea Generale e possono altres partecipare a tutte le attivit dell IPC. 51 ORGANIZZAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI International Olympic Committee (IOC) International Amateur Athletic Federation (IAAF) International Cycling Federation (UCI) International Dance Sport Federation (IDSF) International Judo Federation (IJF) International Ski Federation (FIS) International Swimming Federation (FINA) International Sailing Federation (ISAF) International Wheelchair Rugby Federation (IWRF) World Rowing Federation (FISA) International Federation for Equestrian Sports (FEI) LA RECENTE EVOLUZIONE DELLO SCENARIO INTERNAZIONALE Nel corso degli ultimi 4 anni lIPC ha, di fatto, dato una forte accelerazione al processo di trasformazione delle discipline da esso riconosciute ed in particolare relativamente allorgano di governo delle stesse. A livello internazionale, come abbiamo appena visto nei capitoli predenti, esistono 3 diversi organi di governo che gestiscono le discipline paralimpiche. In primo luogo c lo stesso IPC a cui fanno riferimento le seguenti discipline sportive tra quelle praticate in Italia: 52 Sci Alpino - Sci Nordico - Biathlon - - Atletica Leggera - Tiro a segno - Nuoto Esistono poi gli IOSD (International Organizations of Sports far Disabled) che si occupano dei seguenti sport, sempre praticati in Italia: Torball - GoalbalI - Judo - Calcio a 5 Bl e B2/3 (IBSA) Scherma in carrozzina (IWAS) discipline sportive della disabilit intellettivo promozionale ([NASFID) Abbiamo infine le IFS (International Federations of Sport) a cui fanni capo le seguenti discipline sportive, sempre praticate praticate in Italia, e che, ad eccezione della Pallacanestro, corrispondono alle Federazioni Sportive Internazionali per normodotati. Pallacanestro in Carrozzina (IWBF - International Wheelchair Basket Federation) Vela (IFDS - International Federation for Disabled Sciiling che fa parte, comunque, dellISE International Sailing Federation)

Tennis in carrozzina (ITF - International Tennis Federation) Canottaggio (EISA- Fdration Internationale des Socits dAviron) Ciclismo (UCI - Unione Cyclistique lnternationale) Equitazione (FIE - Fdration Internationale dEquitation) Curling in carrozzina (WCF - World Curling Federation) e prossimamente anche il Tiro con larco (FITA - Fdration Internazionale de Tir a IArc) ed il Tennis Tavolo (FITET - International Table Tennis Federation). 53 Come gi accennato ognuna di queste federazioni internazionali, cos come gli IOSD e IIPC, ha una totale autonomia dal punto di vista tecnico-organizzativo in relazione alle discipline di propria competenza e ha quindi anche la responsabilit dellorganizzazione dei rispettivi Campionati Continentali e Mondiali, cos come di tutti le altre manifestazioni le quali sono dotate di una propria ed autonoma struttura per quanto attiene le classificazioni e lanti-doping. Tutte le discipline governate dalle IFS, salvo lIWBF che non fa parte della FIBA (Fdration lnternationale de Basketball Amateur) e lIFDS che pur facendo parte della ISAF (lnternational Sailing Federafion) ha una propria ed autonoma struttura organizzativa, sono incluse e riconosciute allinferno dalle omologhe strutture organizzative delle Federazioni Sportive Internazionali per normodotati. Una situazione particolare ha anche il tennis in carrozzina che, sebbene sia parte integrante a tutti gli effetti dellITF, in realt gestito al suo interno da uno specifico comitato (ITF Wheehchair Tennis Committee). Nel corso degli ultimi anni lIPC ha dunque cercato di stimolare e dincentivare tramite specifici accordi questo cambio di governo con un passaggio di competenze dallo stesso IPC medesimo alle IFS. A seguito ditali accordi queste ultime, in particolare la FISA, lUCI, la FIE, la WCF, hanno emanato delle disposizioni alle rispettive federazioni nazionali (FIC, FCI, FISE e FISG) sollecitandole ad occuparsi anche delle discipline per disabili riconoscendole in tal modo come unici soggetti interlocutori a livello istituzionale. Questo processo di trasformazione evidenzia sempre pi lintenzione dellIPC di abbandonare questa sua duplice funzione politicoorganizzativa, ovverosia di gestione diretta dei vari sport e contemporaneamente organizzazione dei Giochi Paralimpici, per darsi un ruolo che sempre pi lo avvicini al CIO. 54 In tale prospettiva si pone la volont di percorrere questo processo di autonomia delle varie discipline sportive stimolando, ove ve siano le condizioni, degli accordi di collaborazione con le Federazioni Internazionali per normodotati allo scopo di far riconoscere tra le loro discipline ufficiali anche quelle per gli atleti disabili. Lo scenario internazionale che si vuole prefigurare, pertanto, quello dove ciascuna disciplina sportiva facente parte del programma paralimpico arrivi ad una piena autonomia con il riconoscimento, per ciascuna di essa, di una specifica organizzazione internazionale dotata di forza gestionale, politica ma soprattutto finanziaria necessaria al completo sviluppo delle discipline medesime. 55 IL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO Per completare il quadro del sistema sportivo nazionale arriviamo infine al Comitato Italiano Paralimpico, la cui approfondita disamina e trattazione comunque demandata alla sezione successiva. In questa sede opportuno sottolineare il ruolo che lo Stato ha voluto attribuire al CIP, un ente la cui legge istitutiva - Legge n 189 del 15 luglio 2003 - ed il successivo recente decreto di attuazione - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell8 aprile 2004 - ha riconosciuto la valenza sociale dellorganismo che mira a garantire il diritto allo sport in tutte le sue espressioni promuovendo la massima diffusione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di et e di popolazione affinch ciascun disabile abbia lopportunit di migliorare il proprio benessere e di trovare una giusta dimensione nel vivere civile proprio attraverso lo sport quale strumento di recupero, di crescita culturale e fisica nonch di educazione dellindividuo disabile e non. Alla luce di ci il Comitato Italiano Paralimpico lente individuato dal

Legislatore quale distributore di benessere e quale responsabile dello svolgimento della pratica sportiva da parte della popolazione disabile a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilit e, dunque, quale soggetto deputato a riconoscere e coordinare le federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive riconosciute dallIPC e dal CIO, e comunque operanti sul territorio nazionale che curino prevalentemente lattivit sportiva per disabili. Lorganizzazione che il CIP si dato al momento della sua costituzione con listituzione di 9 diversi Dipartimenti Sportivi, dotati ciascuno di una propria autonomia tecnico-organizzativa nellambito delle discipline sportive di proprio competenza, ha consentito in questi primi anni di 56 sviluppare notevolmente il movimento nel suo complesso e le varie discipline sportive che ne fanno parte. Peraltro, i recenti ed importanti fattori che sono intervenuti nel quadro internazionale per iniziativa dellIPC, e a cui si fatto riferimento nel capitolo precedente, hanno ed avranno una profonda incidenza sul futuro assetto politico ed organizzativo del Comitato, portando con se notevoli trasformazioni sia sotto il profilo istituzionale, avvicinando sempre pi il ruolo del CIP a quello del CONI, sia sotto il profilo strutturale, con radicali modificazioni che sappiano far proprie le riforme in atto ed adeguarsi in tal modo alla nuova realt. 57 SEZIONE N.3 IL COMITATO PARALIMPICO ITALIANO (CIP) 58 DALLA FISD ALLA NASCITA DEL CIP La costituzione della FISD, avvenuta nel novembre del 1990, stata ottenuta dallunificazione volontaria delle tre Federazioni sportive competenti in materia di handicap: - FISHa (Federazione Italiana Sport Handicappati fisici e mentali) - FICS (Federazione Italiana Ciechi Sportivi) - FSSI (Federazione Italiana Silenziosi dItalia). Prima di giungere alla nascita di questo organismo unitario, lunico qualificato a promuovere e disciplinare lattivit sportiva per i disabili nel nostro paese, ciascuna di dette federazioni ha percorso autonomamente la propria strada. La FICS e la FSSI nacquero e svilupparono la loro attivit in seno, rispettivamente, allUnione Italiana Ciechi e allEnte Nazionale Sordomuti. Ma, per il ruolo che prima la FISD ed oggi il Comitato italiano paralimpico, occupa allinterno dellorganizzazione sportiva nazionale, determinante stata lattivit posta in essere dalla FISHa. Gli inizi risalgono ai primi anni sessanta, periodo in cui ad Ostia, presso il Centro Paraplegici dellINAIL, si diede piena attuazione ai principi dello sport-terapia. Per tutti gli anni 70, poi, la FISHa, che fino al 1978 ha agito come ANSPI (Associazione Nazionale Sportiva Paraplegici Italia), ha operato nel tentativo di stabilire un rapporto solido e chiaro con il Comitato Olimpico Nazionale. 59 Nel 1981 ottenne ladesione al CONI, compiendo il primo significativo passo verso il riconoscimento dellattivit sportiva svolta dai portatori di handicap. Sei anni dopo, il Comitato Olimpico ha decretato il riconoscimento giuridico della FISHa e il suo ingresso nellolimpo delle Federazioni Sportive Nazionali. Il Presidente della FISHa entrato cos di diritto nel governo dello sport nazionale rappresentando anche la FICS e la FSSI. La FISHa ha fatto pertanto da traino e da guida per linquadramento giuridico, ottenuto con la costituzione della FISD, anche di questultime due federazioni sportive. Il 1996 stato un anno di grandi cambiamenti strutturali. Il settore silenziosi si scorporato dalla FISD assumendo lo status di Federazionedisciplina associata a questultima. E stato costituito uno specifico settore per lhandicap mentale (la cui attivit venne inserita allinterno della FISHa a partire dal 1982), in ottemperanza a quanto deliberato

dallAssemblea delle societ sportive lanno precedente. Inoltre, in accordo con il corrispondente organismo internazionale, la FISD ha aderito, in assenza di una normativa nazionale che consenta la certificazione per lidoneit agonistica degli atleti disabili mentali, al movimento della Special Olimpic International. . Pertanto la FISD del quadriennio 1996/2000 risulta strutturata in tre settori di attivit: Settore Ciechi Sportivi; Settore Handicap Mentale e Settore Handicap Fisico. I settori godono di autonomia funzionale, tecnica ed organizzativa, gestiscono per delega del Consiglio Federale lattivit tecnico sportiva di loro competenza, nel rispetto dello Statuto federale 60 Nel corso di questi primi anni di vita, la FISD ha ottenuto importanti riconoscimenti, oltre che dal Comitato Olimpico, anche dalle Istituzioni nazionali, migliorando notevolmente la sua immagine nei confronti degli organi di informazione e dellopinione pubblica (Ministero Pubblica Istruzione, IUSM, Enti locali etc.) Il resto, storia moderna. Il 2000 , infatti, stato un anno di profonda trasformazione per la FISD, dovuta sia ad istanze provenienti dallesterno, quali appunto il Decreto 242/99 e il nuovo Statuto del CONI, sia a spinte unitarie provenienti dallinterno della Federazione. Il risultato di tale periodo stata lelaborazione di un nuovo Statuto Federale che completato liter approvativo nel giugno 2000, ha accolto le richieste di cambiamento, trasformando la FISD da Organo del CONI in associazione di diritto privato rivoluzionando cos lintero apparato federale, conformemente alla volont generale degli affiliati, come avremo modo di analizzare diffusamente nel prosieguo. Anche a livello organizzativo la FISD ha subito enormi mutamenti, risultando infatti ripartita in tre grandi aree di attivit facenti capo a due Comitati Nazionali, che curano rispettivamente lattivit Paralimpica e lattivit di Alto Livello e Promozionale. Il vero anno di svolta , tuttavia, il 2003. Con la legge 189/03 il legislatore ha, infatti, finalmente disposto la trasformazione della FISD in Comitato Italiano Paralimpico (CIP), affidandogli la disciplina, la regolamentazione e la gestione delle attivit sportive dei disabili sul territorio nazionale, secondo criteri democratici volti ad assicurare il diritto di partecipazione allattivit sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunit. 61 Linnovazione di estrema importanza perch il CIP diventa concretamente la casa comune dello sport, agonistico e non, praticato da persone con disabilit, dove tutti potranno trovare spazi idonei alla loro attivit, nel pieno rispetto delle autonomie precedentemente acquisite. Con il decreto del Presidente del Consiglio dell8/04/04 si sono, poi, chiariti alcuni ambiti di competenza fondamentali che la succitata legge n.189/2003 non approfondiva del tutto, regolando da un lato i rapporti tra il CIP, il CONI ed i relativi organismi internazionali ( IPC e CIO) e dallaltro, stabilendo che, per quanto riguarda le attivit strettamente riguardanti il CIP, conferito al Ministero per i Beni e le Attivit Culturali, il potere sia di nominare con proprio decreto il Presidente del CIP, sia di vigilare sullattivit svolte dal CIP, acquisito il parere del CONI, ferma restando la vigilanza esclusiva del CONI per gli aspetti di natura federale dellattivit sportiva disabili. Insomma i suddetti provvedimenti hanno sancito definitivamente la valenza sociale dellorganismo che mira a garantire il diritto allo sport in tutte le sue espressioni promuovendo la massima diffusione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di et e di popolazione affinch ciascun disabile abbia lopportunit di migliorare il proprio benessere e di trovare una giusta dimensione nel vivere civile proprio attraverso lo sport quale strumento di recupero, di crescita culturale e fisica nonch di educazione dellindividuo disabile e non. 62 1981: Adesione della Federazione Italiana Sport Handicappati (FISHa) al CONI 1987: il CONI decreta il riconoscimento della Federazione Italiana Sport Handicappati (FISHa);

1990: nascita della Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) dalla fusione della FISHa + FICS + FSSI; 1996: ristrutturazione della FISD in tre settori di attivit (ciechi sportivi, handicap mentale e handicap fisico); 1999: decreto Melandri trasforma la FISD in Associazione di Diritto Privato; 2003: la legge n. 189 sancisce la trasformazione della FISD in Comitato Italiano Paralimpico (CIP), la casa comune dello sport disabili; 2004: il decreto del Presidente del Consiglio chiarisce aspetti fondamentali per la gestione del CIP stabilendo una doppia vigilanza sullattivit del Comitato facente capo sia al CONI che al Ministero per i Beni e le Attivit Culturali. 63 NATURA GIURIDICA E FINALITA ISTITUZIONALI Il nuovo Comitato Italiano Paralimpico disciplinato dalla sua legge istitutiva e dallo Statuto, posto sotto l'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed altres vigilato dal CONI stesso per quanto riguarda le attivit che il CIP continua a svolgere in qualit di FSN, ossia quelle di preparazione paralimpica, di partecipazione ai Giochi Paralimpici e quelle previste dagli accordi internazionali tra IPC (Comitato Paralimpico Internazionale) e CIO. Dunque il CIP pu a pieno titolo considerarsi un ente che va al di l della semplice preparazione delle squadre agonistiche partecipanti agli appuntamenti previsti dal calendario dellIntenational Paralympic Committee, assumendo le vesti di distributore di benessere e responsabile dello svolgimento della pratica sportiva da parte della popolazione disabile a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilit. Sono infatti fini istituzionali del CIP: la cura dellorganizzazione e della preparazione atletica della rappresentanza nazionale ai Giochi Paralimpici o ad altre competizioni internazionali; il riconoscimento e la coordinazione delle Federazioni, delle Organizzazioni e delle Discipline Sportive riconosciute dallIPC e/o dal CIO; la promozione e il potenziamento dello sport nazionale per disabili in ogni fascia di et e di popolazione, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli Enti locali, il reclutamento di praticanti, la divulgazione capillare del messaggio ludico-sportivo, anche attraverso 64 lorganizzazione di manifestazioni giovanili e di eventi in cui lo sport possa divenire il veicolo di integrazione e socializzazione del disabile; lorganizzazione di gare sportive per disabili; la collaborazione e lo scambio di informazioni, attraverso specifiche convenzioni, con il CONI, le FSN, le DSA, gli Enti di Promozione Sportiva, le Istituzioni Scolastiche e Universitarie e le Istituzioni Pubbliche; il coordinamento e la gestione della attivit di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali e didattico-corsuale in generale per disabili, collaborando specificatamente in tal senso con gli uffici e strutture del CONI competenti, con il MIUR, gli IUSM e le Universit. Proprio in relazione allattivit svolta dal CIP ed alla realizzazione dei suddetti compiti istituzionali la natura giuridica del Comitato assume una sorta di doppia veste, ora privata ora pubblica, che lo rende di fatto un soggetto a natura mista. Invero se da un lato il CIP conserva la personalit giuridica di diritto privato propria delle FSN in quanto sorto a suo tempo come associazione non riconosciuta dallaltro, in presenza di determinati presupposti concernenti lattivit istituzionale svolta, le FSP, e con esse il Comitato, assumono la qualifica di Organi del CONI e partecipano alla natura pubblica di questultimo (vedi CdS adunanza del 08/11/06). Daltronde anche il Ministero dellEconomia e delle Finanze, in relazione allindennit di funzione da corrispondere ai componenti degli Organi Centrali del CIP, ha recentemente riconosciuto gli oggettivi caratteri pubblicistici che connotano lattivit e lorganizzazione del Comitato, cos come anche lAmministrazione Comunale di Roma si espressa in 65 tal senso in occasione della delibera del Consiglio Comunale del

23/02/2006 con la quale ha stabilito di affidare in concessione al CIP limpianto delle Tre Fontane, sottolineando la personalit giuridica di diritto pubblico di cui gode il CIP al pari del CONI. Risulta pertanto composita la natura giuridica del Comitato alla luce di tali elementi, che ne configurano un profilo di natura privatistica rispetto alla sua costituzione che nel 2003 lo vide ereditare dallallora FISD le caratteristiche di una Federazione Nazionale, ed allo stesso tempo una valenza pubblicistica per lattivit ed i fini istituzionali da esso perseguiti sotto il controllo delle competenti Amministrazioni dello Stato. Al di l delle trasformazioni di natura giuridica ed organizzativa che il CIP ha subito nel corso degli anni l'attivit di avviamento allo sport una delle finalit istituzionali alla quale il Comitato ha posto un'attenzione ed una cura sempre maggiore, destinandovi risorse umane e finanziarie crescenti nel tempo. La valenza sia strettamente sportiva che anche sociale di tale attivit ha quindi indotto il CIP a sensibilizzare gli Enti ed le Istituzioni competenti allo scopo di avviare una collaborazione sempre pi intensa e proficua finalizzata ad una efficace azione di coinvolgimento nella pratica sportiva di tutti quei soggetti disabili che possono vedere nello sport un importante e positivo percorso teso a fornire forti motivazioni e stimoli sotto il profilo personale. In seno al Comitato l'Ufficio preposto a tale attivit lUfficio Promozione e Scuola che favorisce, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni ed il supporto degli organi territoriali, azioni di orientamento ed avviamento allo sport per persone disabili nonch iniziative volte alla sensibilizzazione e informazione sui valori di una pratica sportiva ed educativa adatta ai bisogni degli alunni disabili in et scolare. 66 In primo luogo il CIP ha stipulato delle convenzioni sia con con le Unit Spinali ed i Centri di Riabilitazione presenti in alcune Aziende Ospedaliere, e specificamente l'Ospedale Niguarda di Milano, l'Istituto di Medicina dello Sport di Torino, l'Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia ed il Centro Paraplegici di Roma-Ostia, sia con lINAIL attraverso le quali, tramite lapprovazione di progetti promozionali ed il coinvolgimento delle proprie strutture e degli organismi territoriali, viene sostenuta lattivit promozionale rivolta a persone che si avvicinano allo sport adattato alla disabilit. Per quanto riguarda il mondo della Scuola il CIP interagisce con esso tramite le iniziative promosse dalla Commissione Nazionale Scuola e dallufficio CIP preposto. Il recente protocollo dintesa siglato con il Ministero Istruzione Universit e Ricerca, listituzione di un tavolo di lavoro permanente CIPMIUR, sono punti fondamentali dellazione che il CIP potr svolgere per potenziare sempre pi il suo intervento nella scuola a favore degli alunni disabili. Nel contempo si assiste ad un aumento sia del numero di ragazzi che partecipano ai Giochi Sportivi Studenteschi sia del numero di progetti scolastici promozionali finanziati dal CIP, grazie anche alla recente indizione di un Bando Nazionale studiato appositamente allo scopo. Da segnalare infine limportante norma approvata dal CIP che permette agli Istituti Scolastici, tramite apposite convenzioni, di tesserare, con una cifra simbolica, gli alunni disabili al Comitato al fine di consentire loro di partecipare direttamente a tutte le attivit sportive in calendario a livello regionale e provinciale. 67 LA RIFORMA DEI DIPARTIMENTI SPORTIVI E LA NASCITA DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE PARALIMPICHE Il CIP, costituito dalle societ sportive affiliate e dai tesserati, era inizialmente articolato in 9 Dipartimenti Sportivi, comprendenti ognuno vari sport, secondo 3 distinte fasce di attivit, Promozionale Agonistica Paralimpica, e riguardanti le diverse tipologie di handicap, con esclusione del Dipartimento n 9 (D.I.R.- p) che svolge attivit Promozionale per disabili intellettivo relazionali, mentre lattivit Agonistica (D.I.R.- a) degli stessi inserita e, dunque, gestita dal dipartimento di disciplina specifico. Nel caso in cui, tuttavia, si tratti di uno sport non presente in alcun Dipartimento, ma comunque svolto a

livello agonistico, lattivit dellinedita disciplina verr gestita direttamente dal D.I.R.- p. PALLACANESTRO PALLAVOLO NUOTO CANOA VELA WATER BASKET CANOTTAGGIO ATLETICA LEGGERA SCHERMA TIRO CON L'ARCO TIRO A SEGNO SCI NORDICO e ALPINO CURLING HOCKEY DANZA SPORTIVA TENNIS TENNIS TAVOLO BOCCE SHOWDOWN TORBALL GOALBALL CALCIO CICLISMO EQUITAZIONE JUDO 78 9 DIPARTIMENTI DISCIPLINE SPORTIVE 123456 DISABILITA' INTELLITIVA RELAZIONALE PROMOZIONALE (dir-p) 68 Per attivit Promozionale si intende sia il mero avviamento allo sport, sia la pratica ludico-sportiva attuata in forma pi avanzata, sia lazione di sviluppo e diffusione di discipline sportive creando i massimi presupposti di visualizzazione e integrazione: corsa su strada (ciechi, fisici), torball (femminile, serie B e C), goalball (femminile, serie B), pallacanestro in carrozzina (serie A2, D.I.R. - p), bocce (fisici, D.I.R. - p), vela (fisici), showdown (ciechi), tiro con larco (ciechi), biathlon (fisici, ciechi), calcio a 5 (cat. B1, D.I.R. - p), atletica leggera (settore giovanile, D.I.R. p), nuoto (D.I.R. - p), judo (ciechi, D.I.R. - p), sci nordico e alpino (D.I.R. - p), tennis (D.I.R. - p), tennis tavolo (D.I.R. - p), equitazione (D.I.R. - p), ginnastica artistica e ritmica (D.I.R. - p), Coppa Italia se prevista dalle singole discipline tranne pallacanestro, scherma (fisici). Per attivit Agonistica si intende lo sport praticato ad alto livello ma non rientrante nei programmi Paralimpici: calcio a 5 (B2, B3,), atletica leggera (D.I.R. - a), nuoto (D.I.R. - a), sci nordico e alpino (D.I.R. - a), torball (serie A), tennis tavolo (D.I.R. - a), equitazione (D.I.R. - a), canoa/kayak discesa-velocit (fisici), handbike (fisici). Per attivit Paralimpica si intende lo sport ricompresso nella programmazione paralimpica e finalizzata alla preparazione e partecipazione ai Giochi Paralimpici estivi ed invernali: atletica leggera (fisici, ciechi, mentali), equitazione (fisici, mentali), nuoto (fisici, ciechi, mentali), pallacanestro in carrozzina (serie A1, A2 e Coppa Italia), sport invernali (fisici, ciechi, mentali), tennis in carrozzina, tennis tavolo (fisici, mentali), tiro con larco (fisici), tiro a segno (fisici), goalball (serie A), ciclismo (fisici, ciechi), pallacanestro (mentali). Se da un lato tale organizzazione aveva determinato un notevole sviluppo del movimento dallaltro aveva comportato una eccessiva frammentazione causata dallaver associato alcune discipline con caratteristiche non omogenee, il tutto con evidenti problemi di gestione 69 che hanno indotto il Comitato a ridefinire un nuovo modello organizzativo contraddistinto da una maggiore autonomia gestionale di alcuni dipartimenti e da una rivisitazione del processo di accorpamento delle discipline in seno ai medesimi, oltre ad un maggiore impulso al processo davvicinamento al modello organizzativo internazionale . In tale contesto sono soprattutto il dipartimento Pallacanestro in carrozzina, il dipartimento degli Sport dellacqua, il dipartimento Sport Invernali ed il dipartimento per la Disabilit Intellettivo e Relazionale che pi di altri hanno manifestato complessit organizzative differenziate da rendere opportuno per il quadriennio 2009/2012 lattribuzione di una maggiore autonomia nella gestione delle attivit ad esse delegate. La Pallacanestro in carrozzina una disciplina particolarmente sviluppata nel movimento paralimpico che ha spesso dimostrato peculiarit e specifiche esigenze spesso poco compatibili con la gestione unitaria di una struttura che deve mantenere, comunque, la propria centralit dazione. Inoltre lorganismo internazionale di riferimento (IWBF) ha pi volte sollecitato la creazione nel nostro paese di una struttura indipendente, non accorpata con altre discipline, dotata di maggior autonomia nel contesto organizzativo del Comitato Paralimpico e pi rispondente alle

esigenze della Pallacanestro in carrozzina. Anche il Dipartime