diritto canonico - norme generali

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Una dispensa sul primo libro del codice di Diritto Canonico

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  • PontificiaFacoltTeologicadiSiciliaSanGiovanniEvangelista

    Appuntidi IntroduzionealDirittoCanonico

    corsotenutodalprof.Murgano

    vers.1.0del15gennaio2016graditalasegnalazionedirefusiederroriaiseminaristi

    annoaccademico2015.2016SeminarioArcivescovilediPalermo

  • 2

    IndicegeneraleINDICEGENERALE.................................................................................................................................. 2

    OBIETTIVIECONTENUTI..........................................................................................................................3

    INTRODUZIONEALCORSO....................................................................................................................... 4

    UNANOZIONEDIDIRITTOEILRAPPORTOTRADIRITTOEPERSONA...................................................................5

    ILDIRITTONELLACHIESA.........................................................................................................................7

    STORIADELLEFONTIDELDIRITTOECCLESIASTICO........................................................................................12

    ILLIBROPRIMODELCODICEDIDIRITTOCANONICO.......................................................................................19

    Normegenerali.........................................................................................................................19

    TitoloVI:Lepersonefisicheegiuridiche..................................................................................23

    Leleggiecclesiastiche...............................................................................................................59

  • 3

    Obiettiviecontenuti ObiettiviIlcorsovuoleintrodurreallaconoscenzageneraledelDirittodellaChiesa,evidenziandolapeculiaritdelDirittoCanonicosullabasedell'ecclesiologiadelVaticanoII. ContenutiLaprimaparte,molto sintetica,prendeavviodallanozionediDirittoedevidenzia il rapporto traDirittoepersona.LasecondapartetrattailtemadellanaturaedellafunzionedeldirittonellaChiesa.Laterzapartepresentaunexcursusstoricotrattandolosviluppodellefontisindaiprimisecoli,pergiungereallacodificazionedel1983,evidenziandoillegametraCodiceeConcilioVaticanoII.Laquartapartepresentalenormegenerali,conparticolareriferimentoallalegge,allaconsuetudine,allepersonefisicheegiuridicheeallapotestdigoverno.

  • 4

    Introduzionealcorso

    ObiettiviIlDirittoCanonicovienestudiatoperquattroanni:ilprimoannodiintroduzione,ilsecondoannosistudiaildirittoconlattenzionerivoltaalPopolodiDio,ilterzoannocisisoffermasuibenitemporalielesanzioni,ilquarto,invece,sistudiaildirittomatrimoniale.DurantequestonostrocorsocercheremodicapireperchildirittonellaChiesa.SipugiustificarelapresenzadeldirittonellaChiesaconlemotivazionieiprincipifondantidegliordinamentistatali?Nonpossiamotrasferirenellarealtecclesiale iprincipidegliordinamentigiuridicistatali.SenellesocietilDirittofondatosulprincipioubisocietasibiius,questoprincipiononsufficienteperquantoriguardailDirittonellaChiesa.

    LetrepartidelcorsoLaprima fasedel corsomirer a giustificare lapresenzadelDirittonellaChiesa.Vedremoche lapresenzadelDirittonellavitadellaChiesascaturiscedallanaturastessadellaChiesa.Lasecondafasesarunbreveexcursusstorico,sullosviluppodellefontidelDirittoapartiredallaprimafontechelaSacraScritturachenormanormans,nonnormatafinoadarrivareaigiorninostri con la codificazionedel 1917pio-benedettina e a quella che ancora in vigore, del 1983.Insisteremo sulla relazione esistente tra il Codice attualmente in vigore e il Concilio Vaticano II,affrontandoladalpuntodivistastoricochecontenutistico.DalpuntodivistastoricoapriremounafinestrasuquellochesuccedenelleChieseorientali.

    LaterzapartedelcorsoprevedelesamedellibroprimodelCodicediDirittoCanonicoequindidellenorme generali che sono alla base della strutturazione del Codice stesso e di tutto il sistemanormativodellaChiesa.IlCodicesuddivisoinsettelibri.

  • 5

    UnanozionedidirittoeilrapportotradirittoepersonaUbisocietas, ibi ius,dovec'societc'undiritto,unprincipiovalidoancheper laChiesa.Laintersoggettivit,lapluralitdipersone,infatti,postulaundiritto.

    LetrecondizionidellasocietLaddovec'unapluralitdipersonecideveessereunDirittoaltrimentivigelaleggedelpiforte.OgnisociethabisognodiapprendereunDiritto.Perchungruppodipersonepossadirsisocietoccorrechequellarealtsocialeottemperiatrecondizioni:

    1. Regoledicondotta:ilcomportamentodeisingolinondeveesserelasciatoall'improvvisazioneoallaleggedelpiforteoallaspontaneit.Alcontrario,occorrecheilcomportamentodeisingolisianormato.Occorronociodelleregolechesioccupinodiregolareilcomportamentodeisingoli;

    2. Regoledistruttureodicompetenza:significacheleregoledicondottadicuisopradebbonoessereprodotteedapplicatedaorganismicheagisconoinbaseapreciseregoledistruttureodicompetenza.Leregoledistrutturadevonostabilire:

    2.1.Chiproduceleregoledicondotta(Adesempio,inItalia,ilParlamento);2.2.Chidevemandarleinesecuzione(InItalia,ilGoverno);2.3.Chideveintervenireincasodiviolazione(InItalia,laMagistratura);

    3. Principiodieffettivit:postulachesialeregoledicondottachelealtresianoeffettivamenteosservate.UnadefinizionediDiritto

    Checos'ildiritto?Uninsiemediregole?Occorresmarcarcidaunaposizionedipositivismogiuridicoedistinguereildirittodallalegge,ildirittodallanorma.Unapossibiledefinizione:dirittoordinedigiustiziafragliuomini.

    ViunadistinzionetraDirittoeDirittopositivo(ciolalegislazione),traDirittoeLegge,traDirittoeNorma.IlDirittol'animadelDirittopositivo;quest'ultimolamediazionestorico-culturaledelDiritto.

    Il Diritto Naturale un nucleo di Diritto che esiste a prescindere da qualunque

    positivizzazione:esisteconl'uomo.Inessoabbiamounrapportodiversificatotranormaeprecetto:

    Explicatioterminorum

    Ordine: la composizionedi realtplurime inuna realtorganica.Comesi stabilisceunordine?Attraversouncriterio.

    Giustizia:ilcriterioordinatoredirealtplurimeedilriconoscerelaparidignitaciascunapersona.

    Uomini:lasociet.Ildirittopersuanaturaintersoggettivoeimplicarelazione.

  • 6

    in buona sostanza il precetto conseguente al Diritto, mentre nel Diritto positivo, il Diritto conseguentealprecetto."Nonuccidere"precettocheconseguentealDirittoallavita.NelDirittopositivoalcontrario.IlDirittonaturalemutabile,maesistesempre.IlDirittoeilDirittopositivosonorealtcomplementari.

    InbaseachecosainunanostrasocietsigiustificailDirittopositivo?Conlerelazionisociali,

    infatti,dovec'unasocietc'diritto.

    Lequattrofamigliegiuridiche

    Paesi di Diritto romano-germanico: quei paesi la cui formazione giuridica la risultantedell'incontrotrailDirittoromanoeilDirittogermanico(quasituttal'Europa);

    Commonlaw:sonoipaesichevengonodaquellatradizionegiuridicachenasceesisviluppainInghilterraechehannosviluppatounadiversagerarchiadellafonte;

    PaesidiDirittoislamico:quellicheadottanolaShariah; PaesidiDirittosocialista:Ades.lURSS.

  • 7

    IldirittonellaChiesaPer giustificare il diritto nella chiesabisogna andare alla natura della chiesa, non infatti

    sufficienteilcriteriodellasocialitpergiustificareundirittoecclesiastico.CategoriediChiesa

    Partiamodall'esaminarequattrocategoriecheciaiutanonellariflessionesullanaturadellaChiesa:

    Chiesa Sacramento: il termine "sacramento" subentra nella cristianit latina al termine grecomysteriumilqualeindical'eternodecretosalvificodiDiochesimanifestaedsiattuaconpotenzatragliuomini.PerchilpianosalvificodiDiopossaessereconosciutodagliuominidevemanifestarsiattraversodeisegnichegliuominipossonocapire,segniintellegibili.proprioquestalacaratteristicadel mysterium,quellodi avereunelemento sensibileumanochemanifestaedattua l'invisibilepresenza dell'azione di Dio. Quando un elemento della realt umana viene scelto da Dio comesimbolononperdeilsuoessere,nondeformato,manipolato.Conservaintegralmenteilsuoessereeattraversoilsuosignificatosimbolicorendepresentel'azioneinvisibilediDio.

    IlprimosacramentofondamentalelapersonadiGesCristoperchinLuisihalapigrandemanifestazione visibile del Dio invisibile. Egli il Verbo creatore che ha assunto una naturaperfettamenteumana. L'intera suaesistenzaunamissione in favoredegliuominiepropriopersalvaregliuoministatomandatodalPadreeuntodalloSpiritoSanto.L'umanitdiGes,secondol'espressionedellaLG,unvivoorganodisalvezzaa lui indissolubilmenteunito.Ges ilgrandesacramentoperchilsegnodell'amoreredentivodiDio.

    Nel tempo che va dall'ascensione alla parusia, il sacramento primogenito sulla terra la

    Chiesa.LaChiesapresenzaperenneevisibiledelSignoreglorificato.operadiDioperlasalvezzadegliuomini.QuindiusiamolaparolasacramentosiainriferimentoaCristocheallaChiesamanoninmanieraunivoca,bensanaloga.

    Nell'applicarelacategoriasacramentovisonodelleconvergenzemaanchedelledivergenze.

    InCristoviunioneipostaticanell'essere;nellaChiesanonviunioneipostatica,percilesueazioninonpossonoessereuniteaDio.Mac'unrapportodialleanza.AnalogamenteaquantoavvieneperlanaturaumanadiGesCristo laChiesa, inquanto realt visibile, conserva integralmente la suaesistenza.Comel'umanitdiGesunaveraumanit,laChiesa,inquantorealtvisibile,conservalasuaesistenza.LaLumenGentiumaln.8dice"[laChiesa]perunanondeboleanalogia,paragonataalmisterodelVerboincarnatoInfatti,comelanaturaassuntaservealVerbodivinodavivoorganodisalvezza,a lui indissolubilmenteunito, cos inmodonondissimile l'organismosocialedellaChiesaservealloSpiritodiCristochelavivifica,perlacrescitadelcorpo(cfr.Ef4,16)[...]".Essasacramentoperchcontiene lagraziadelloSpiritodelSignoreglorificatoeperchcomunicaquestagrazia; lorendepossibilemediantesingoleazionispecificheequindisacramentali.

    Segno sacramentale: il segno sacramentale di Cristo la sua natura umana. Il segno

    sacramentaledellaChiesailpopolocostituitoinunacomunionedivitaedicarit.Aln.9dellaLGsidice:unpopoloconcretocon lasuastoriae lasuaculturachenellasuatotalitassume il suosignificatodisegno.

  • 8

    Essendo popolo allora necessario il Diritto. Perch un insieme di persone possa esserepopolo,possaformareun'unitnellacomunioneoccorrechesianocoordinati icompitideisingoli(regoledicondotta)estabilitelefunzionicomunitarie(regoledistrutturaodicompetenza).unasocietstrutturatasecondoleesigenzedellasuanaturachequellodiesseresegnosacramentaleaventecomefineultimolasalvezzadelleanime.

    Chiesa-Comunione:Diosirivelacomeunacomunioneinterpersonalediamoreelasalvezzaacui

    chiamagliuominientrareincomunioneconluiinCristomedianteloSpirito.Unacomunionecheha inizionel tempoechetrover lasuacompletezzanell'eternit.Gesha fondato lasuaChiesacomeunasociet,unacomunitstrutturatasocialmenteeformatadaun insiemedipersonechesono unite a Cristo mediante il Battesimo. Questa particolare societ che la Chiesa, ha unacaratteristicafondamentalecheladistinguedatuttelealtresociet:nonstatafondatadagliuominimadallostessoCristoGes.luichechiamai12,chechiamaidiscepoli,luichecostituiscequestoprimonucleochediventailgermedellaChiesa.Cristochestrutturaidiscepoli.Questogruppodidiscepoli diventa il nucleo strutturante nella Pentecoste (Atti 2,36; Atti 2,41). Si innesta unacomunioneverticalechenonpurimaneresulpianointeriore,devemanifestarsiesteriormentenellarelazionetraibattezzati.Siattuaunacomunioneorizzontalecheabbracciatuttiibattezzati.AncheselacomunionepersonaleanimatadalloSpiritol'elementopiessenzialenellaChiesa,lestrutturesocialinonsonoaffattosecondarieperchnonsipuaverenessunacomunioneveramenteumanachenonsiesprimainunorganismosociale.Allorapossiamoparlaredicomunioneecclesialechehadellecaratteristichebendefinite:

    1-nasceperiniziativadiDio;2-undono;3-hailsuomodellonellacomunionetrinitaria;4-unacompartecipazionedirealtdivineeumane;5 -nonraggiungelasuaperfezioneneltempoperchcoesisteconlafragilitumana.

    Chiesa istituzione: Quando ragioniamo sulla Chiesa istituzione facciamo riferimento a dati

    civilistici. Il termineistituirederivadal latino institureestaad indicarequalcosache fondatastabilmenteecheduraneltempo.Listituzionequellarealtchehaunavitaautonomarispettoallepersonechelacompongonoeperduraaldiladellavitastessadellepersonechelacompongono.Perquestomotivo,quandoparliamodiistituzionepossiamocoglieredueaspetti,unosostanzialeelaltroprevalentementeformale.

    Dalpuntodivistasostanzialelistituzioneunenteformatodapersoneodacose,ordinato

    inmodostabileperservireadunfine.Invece,laltroaspettoprevalentementeformaleesitrattadellorganizzazionechepermettediconsiderareinmodounitariounapluralitdipersoneodicoseconsideratefinoaquelmomentoinmodoindividuale.

    SantiRomanodaunadefinizionediistituzione,dicendocheunaistituzioneununitferma

    epermanentechenonperdelasuaidentitperilmutaredeisingolisuoielementi,dellepersonechenefannoparte,delsuopatrimonio,deisuoimezzi,deisuoiinteressi,deisuoidestinatari.Essapurinnovarsi,conservarsilamedesima,mantenendolapropriaindividualit.

    DalladefinizionediSantiRomano,possiamocoglieredueelementicostitutividellistituzione:

    laprimalamolteplicit;lasecondachesitrattadiunentecheacquistaunesistenzaoggettivaeconcretachepermaneneltempononostanteilmutaredeisuoielementi,dellepersone,etc.

  • 9

    LadefinizionediSantiRomanovaleperqualsiasi istituzione, siaperquella statale, siaperquella che interessa a noi e cio la Chiesa poich in entrambe le realt ci sono gli elementicaratteristiciefondantidientrambeleistituzioni;tuttaviaperladefinizionediSantiRomanononcipermettedicoglierelecaratteristichediquellaistituzionespecificachelaChiesa.

    PercogliereilsignificatodellaChiesacomeistituzionefacciamoriferimentoalladefinizionedi

    papaInnocenzoIV,SinibaldoFieschi:Istituzioneunentechenondipendedallaliberavolontdeisuimembrimaviveedagisceinvirtdiunavolontautoritativacheloguidadallesternoedallalto.Questaautoritsuperiorerendepossibileallentediperdurareneltempononostanteilmutaredellepersonefisichechelocostituiscono.

    InquestomodoabbiamoaconfrontoduedefinizionidiistituzioneequelladipapaInnocenzo

    IVciutileperchtieneinconsiderazionelesistenzadiunarealtsuperiore.In che senso la Chiesa istituzione? Il concetto si ricollega a quelli di Sacramentalit e

    Comunione.ComenonpossibileseparareDiodalsegnosacramentale,cosnonpossibileseparareilcarismadallistituzione,infattilaChiesasiacarismacheistituzione,equestoceloricordaLGalnumero 8. La Chiesa, in quanto istituzione, si distingue dalle altre istituzioni poich il suoordinamentonondeterminatodallavolontdeisuoimembrimadallavolontdelsuofondatore.

    InquantoIstituzione,nellaChiesapossiamodistinguereunordinamentoinsensomateriale

    chelarealtvivadelpopolodiDioadunatodallaParola,arricchitodaldonodelloSpiritoSanto,alimentatodaisacramenti,eunordinamentoinsensoformalecheesplicitalorganizzazionediquestielementi individuando ci che costitutivoper volontdi Cristo. (La validit dellordinamento insensoformalederivadallacorrispondenzaallordinamentoinsensomateriale).

    A che serve listituzionalit della Chiesa? La primamotivazione quella dimanifestare e

    trasmettere visibilmente e storicamente il carisma, per questomotivo carisma e istituzione nonpossonoesserescissi.Possiamo,quindi,direche ilcompitodellelemento istituzionalequellodirenderevisibileeoperanteilsuocarisma.AncoraunavoltacivieneincontroLG8:

    MalasocietcostituitadiorganigerarchicieilcorpomisticodiCristo,lacomunitvisibilee

    quella spirituale, laChiesa terrestree laChiesaormai inpossessodeibeni celesti,nonsidevonoconsiderarecomeduecosediverse,maformanounasolacomplessarealtrisultantediundupliceelemento,umanoedivino.Perunanondeboleanalogia,quindi,paragonataalmisterodelVerboincarnato. Infatti, come la natura assunta serve al Verbodivino da vivo organodi salvezza, a Luiindissolubilmenteunito,inmodonondissimilelorganismosocialedellaChiesaservealloSpiritodiCristochelavivifica,perlacrescitadelcorpo(cfr.Ef4,16).

    Parliamo allora di una complementariet tra carisma e istituzione; nonostante per la

    complementariet,traidueelementivisarsempreunatensioneperchlistituzioneappartieneallacondizionestoricaconlesueesigenzeeincertezze;ilcarismarimanda,invece,alladimensionedellagrazia,deldono.Ilcarisma,inquantoelementovitale,hailcompitodifarcrescere,dirinnovaree,diconseguenza,stentaadaccettareschemitropporigidi;listituzione,alcontrario,perassolverealsuocompitotentaallaformazionedischemistabilieduraturi.Quindilasoluzionequelladiportaresiail carisma che listituzione aquella funzione volutadaCristo. Perquestomotivononpuessercicontrapposizionetracarismaeistituzione,inquantoentrambiappartengonoallanaturastessadellaChiesa.

  • 10

    GiuridicitdellaChiesa

    Il Diritto della Chiesa comprende un aspetto sostanziale e un aspetto formale. Laspettosostanzialecomprendeglielementieivalorichecostituisconounadeterminatarealtsocialeecheesigonounordinamento;invece,dalpuntodivistaformalelordinamentochenederiva.QuindiilDiritto comprende sia un aspetto sostanziale che un aspetto formale e vale per ogni situazionegiuridica.

    SeapplichiamoquestoconcettoallaChiesanederivacheilsegnosacramentalecostituito

    dalpopolodiDio,cheformatodaunamolteplicitdipersone,didoniedicarismi,edformatodaunamolteplicitchedeveformareununit,equindiunacomunit;questocifacomprenderechechiarochelaChiesadeveavereunavitasocialenormativa.Allora lagiuridicitdellaChiesanonsifondasulprincipiogenericoubisocietasibiiusmalagiuridicitdellaChiesasifondasullanecessitche laChiesa sia sacramentodi salvezzaper ilmondo, cio si fonda sulla sua stessanatura, cionellorganizzazionedeiministeri,nellacorrispondenzatraordinamentosostanzialeeordinamentoformale,nelcomportamentocoerentedeisuoimembri.

    PertantolaspecificitdelDirittoecclesialederivadallatipicarealtsocialedellaChiesa.Ein

    questa realt troviamo intimamente connessi elementi divini e umani proprio per la sua naturateandricachesirispecchianellordinamentoecclesiale.

    Questanaturateandricasirispecchianellostessoordinamentodellachiesaperchunadelle

    caratteristichedeldirittocanonicolapresenzadeldirittodivinoelasuainfluenzasuldirittoumanoopositivoecclesiastico.UnacaratteristicadelDirittoCanonicolapresenzadelDirittoDivinoelasuainfluenzasuquelloumanoecclesiastico.

    Selachiesahaunanaturateandricailsuodirittonerispecchialanaturaedundirittoche

    haelementisiadiDirittosiadivinocheumano.Vediamodacosa formato ilDirittodivinoequal il rapporto tradirittodivinoediritto

    umanoallinternodellordinamentocanonico.

  • 11

    IlDirittoCanonico formatodalDirittoDivinoedalDirittoPositivoEcclesiastico. IlDiritto

    DivinoFormatoda3nucleinongerarchici:

    1. IlprimonucleodatodaelementidesuntidallavolontdiCristofondatoredellaChiesaesonoessenzialmentelaParola,ilsacramentoelasuccessioneapostolica;

    2. Il secondo nucleo dato da principi ed esigenze che hanno carattere formativo e chescaturisconodaunacondizionesacramentale;

    3. Il secondo nucleo dato da principi ed esigenze che hanno carattere normativo e chescaturisconodalladignitdellapersonaedunquedallastessanaturaumana.

    QuestitrenucleipossiamoraggrupparliinDirittoDivinoRivelato(dicuifannoparteipunti1e2)eDirittoDivinoNaturale.

    QuallafunzionedelDirittoDivinoneiconfrontidelDirittoumano?IlDirittoDivinosvolge

    nei confronti del Diritto umano una funzione positiva e una negativa. La funzione positiva chedeterminaicontenutiessenzialideldirittocanonico;lafunzionenegativachecostituisceunlimiteinvalicabileallattivitdiproduzionedellegislatoreumano,quindinessunanormapositivapuessereincontrastoconildirittodivino,penalanullitinsanabiledellanormastessa.

  • 12

    StoriadellefontideldirittoecclesiasticoLaSacraScritturaLaprimaefondamentalefontedelDirittocanonicolaSacraScrittura.IlFigliodiDiosifatto

    uomoquandovennelapienezzadeitempiinuncontestocheeralanticaalleanza.Gesstesso,cidicechenonvenutoadabrogarelaleggemaaportarlaacompimento:inLuichesi istauralanuovaalleanza.

    IlibridelNuovoTestamentosonostatiscrittinelgirodiduegenerazioniedhannounduplice

    scopo:1. trasmetterelavitadelloperadiGes;2. trasmetterelafedeelazionedegliapostoli.

    LefontidelNuovoTestamentociaiutanoacapirecomeGesvollelasuaChiesaecomeisuoi

    apostoliiniziaronoadattuarlanelleprimecomunit.Percorriamo velocemente il Nuovo Testamento per vedere come la Chiesa diventa una realtorganica:

    IlpassaggiodaIsraeleallaChiesaavvieneperlapersonadiGesCristochevenutoadattuarelamissione che il Padre gli ha affidato. LaChiesa lorganismo in cuiGes realizza la suaoperasalvifica.LacomunionedivitaconCristoacquisitadalsingoloconlafedeinLui,malacomunioneconluinonunfattoindividuale,mapersonaleelacomunionelasiriceveinunorganismounitariochelaChiesa.

    Imezziperdareemantenerelavitasonoisacramenti,inparticolareilBattesimoelEucaristia

    chemanifestanolastrutturasocietariadellaChiesa.PerdifenderequestacomunionedivitaGesdapoteri aPietroeagli apostoli sulpeccato. Inoltre,Pietroegli apostoli sonomandati apredicare,insegnare,battezzare,guarire,cacciareidemoni,rimettereipeccati,ciosonomandatiacontinuarelastessaoperadiGes.Manonsonomandatiallapari:Geschescegliei72discepoli,trai72scegliungruppodidodici,edallinternodeidodicichescegliePietroacuidailcompitodiconfermareifratellinellafede.DaquestastrutturazionepossiamovederecomeGesstiaformandolasuaChiesacomeacerchiconcentricidoveallinternocsolounocheconfermaifratellinellafedeecioPietro.Questastrutturazioneidiscepolilhannobenchiaraehannoildoveredimantenerla,comesivedenellasostituzionediGiudaincuiPietrodettaicriteripertalesostituzione:Bisognadunqueche,tracoloro che sono stati connoi per tutto il temponel quale il SignoreGesha vissuto tranoi, dalbattesimo di Giovanni fino al giorno in cui stato dimezzo a noi assunto in cielo, uno divengatestimone,insiemeanoidellasuarisurrezione,(At1,21-22).

    LaChiesauna,santa,cattolicaeapostolicanonsoloperlafedecheiniziacongliapostolima

    proprio perch fondata sulle dodici colonne che sono gli apostoli. Da loro la Chiesa riceve unastruttura organica, da loro i successorimutuano funzioni e poteri. Gli apostolimandati da Cristoannunziano laParola,amministrano i sacramenti,accettano ineofiti alBattesimo,comunicano loSpirito,presiedonolafractiopanis.

    SonoloroadorganizzarelaChiesa,ascegliereicollaboratori,adecidereirapporticoniGiudei

    edelrapportoconlaLegge.Dalorodipendetutto:l'aiutoaipoveri,lacolletta,lacomunionedeibeni,ilprimoconcilio.Lafunzionegerarchicavienepartecipataconl'imposizionedellemani,checomunicaloSpiritoSanto.CapodiquestocollegioPietrochehaavutolechiavidelregnoeilpoteredilegare

  • 13

    edisciogliereediconfermareifratellinellafedeeanchel'incaricodipascereilgreggeaffidatoglidaCristo.ConluiiDodiciformanounorganismosocietario,dunqueunorganismostrutturato.

    DaquantoabbiamodettovediamochenelNuovoTestamento risultache laChiesahaun

    ordinamentogiuridicoproprio,diversoedistintodallaLeggeebraicaedaglialtrisistemicheregolanolealtresocietumane.Ilfine,imezzieipoteriassegnatidaCristonedelineanolastrutturaorganica.unastrutturasocietaria,maquestanondiscendedaunattivitumanamascaturiscedallavolontfondazionalediCristo.LaChiesaunarealtvolutadaCristopercomunicarelasuavitadivina,stata voluta come organismo societario e come organismo di comunione con Cristo e i fratelli.Ritornano i due aspetti mistico e societario di LG che sono strettamente interdipendenti ecostituiscono ununitariet organica. una societ che divina e umana nello stesso tempo epertanto ilDirittodellaChiesanerispecchia lanaturaedunDirittodivinoeumanonellostessotempo.

    PertantonelDirittodellaChiesaabbiamo:

    norme di Diritto Divino, che si distingue in Diritto Divino Rivelato (parola, sacramento,successioneapostolica)eDirittoDivinoNaturale;

    normediDirittoPositivoEcclesiastico.SviluppodellastoriadellefontiNellosviluppodellastoriadellefontidistinguiamo:1. Raccoltedelprimomillennio

    1.1. Iusantuquum(finoalIVsec.)

    1.1.1. Epistole1.1.2. Scritticanonico-liturgici

    1.2. Collezioniantiche(VeVIsec.)1.3. Collezionidellariformagregoriana(VIIXIsec.)

    2. Raccoltedelsecondomillennio.RaccoltedelprimomillennioIlImillenniocaratterizzatodalloIusantiquum(finoalVIsec.d.C.)periodoincuisicomincia

    aconfigurareilDirittonellaChiesa.Leprimissimefontinonsonodellefontiprettamentegiuridicheesonocostituitedalettereescritticanonico-liturgici.

    1.1.1. EpistoleGliscrittichefannopartedelleletterenonsononormeneleggi,masonolettereconlequali

    venivanosuggeritedelleregoledivitaperlacomunit.Essesono:

    - IletteradiClementeRomanoallaChiesadiCorinto(96d.C.);- letterediIgnaziodAntiochia;- letteradiBarnaba.

  • 14

    1.1.2.Scritticanonico-liturgiciGli scritti, invece, che fannopartedel corpuscanonico-liturgico, sonocostituitedanorme

    giuridichecollegateallavitaliturgicaeallepreoccupazionipastoraliditutelarelacomunione.SonoscrittichevannodalIsecoloallafinedelIVsecoloegliobiettividelleletteresono:linsegnamentodellafede,delladisciplina,delcultoedellaliturgia.Traquestiscrittitroviamo:

    - laDidach;- laTraditioApostolicadiIppolito,(consideratoilpianticoordinamentoecclesiasticoegrazie

    aquesteopereveniamoallaconoscenzadellenormeperlopi legateallavita liturgicaecifannovedereunacomunitgirettadaundiritto).Ilperiodopost Iusantiqumvdal IVsec finoalle finedel Imillennio. Inquestoperiodosi

    cominciaasviluppareundirittoautonomo,chesisviluppasoprattuttodopoil313,ciodopoledittodiMilano.Unavoltachesihaunasituazionedipacificazione,comincianounaseriedisinodieconcililegatialterritorioediconseguenzasicominciaadelineareunagerarchiadifonti.

    ConlattivitconciliaresicominciaasviluppareunDirittoautonomo,costituitodallattivit

    conciliareedalledecretali.Conquestotermineinizialmentesiintendeunacosaepoiun'altra,poichcon lo stesso termine si intendono tipologie di documenti diversi perch c' stata unevoluzionenell'usodeltermine.

    Inizialmente sonodelle rispostepontificieaduna interpellanzadapartediunvescovo. La

    rispostapontificiaelaregolacheessaindicava,riguardavanosoltantoquelcaso.unaveraeproprianormachehaunaportatasingolare,ciovalesoltantoperquelcaso.

    Conilpassaredeltempo,datalautorevolezzadellafonte,cheilromanopontefice,ivescovi

    cominciarono ad applicare le decretali nei casi analoghi e dunque per via di prassi, le decretalicominciano ad avere una portata pi ampia, finch con il passare del tempo anche il romanopontefice,sepurpartendodauncasoparticolare,cominciadareunanormaconvalenzauniversale.Daunanormasingolaresipassaadunanormagenerale.

    TrailVeilVIsecolosicominciaadaverelanecessitdiraccoglierelevariefonti,ivaritesti,

    levarienormeprodotteperunduplicescopo:assicurarnelaconservazioneeladivulgazione.Proprioin questa fase comincia la differenziazione tra Oriente e Occidente, perch in Oriente le fonticomprendevanoleggiecclesiasticheecivilichesichiamanonomocanones,inveceinOccidentelecollezionicomprendevanosoltantoleleggiecclesiastiche.

    Unaltra fase vadalVII allXI secolo in cui troviamo le collezioni cheprecedono la riforma

    gregoriana. Sono soprattutto penitenziali e capitolari. Il termine capitolare ha uno sviluppo:inizialmente indicava lettere regali, del re,poi comincia ad indicare le costituzioni sinodali. InfineentriamonellXIsecoloconlecollezionidellariformagregorianaesonoessenzialmentetre:

    - ilDecretodiBurcardodiWormsincuiponeiprincipidellanuovariforma;- ilDictatusPapcheunindicedeiDirittidellaSantaSedeconlindicazionedeitestiprobanti;- collezionedei74titoli,unasortadilibermanualisdellacuriaromanaedeipapi.

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    RaccoltedelsecondomillennioDallasecondametdelXIIsecolosientranelletaureadelDirittoCanonicoequestotermine

    indicalarcoditempochevadaGraziano(1140)al1178,ciotuttoilperiodoavignonese.Inquestoperiodosielaboraunarevisioneesistemazionedelsistemagiuridico.inquestafasechesiformailCorpusIurisCanonicicomelavoroconvergentedelluniversitedeipadri.

    ConladenominazioneCorpusIurisCanonici(CIC)siintendeunaraccoltadicollezionidinaturagiuridica,dicuitresonoufficialietrenonufficiali.

    Laprima raccolta,oprimapartedelCIC, datadal DecretumGratiani omeglio ancora

    Concordia Discordantium Canonum. Graziano era un monaco che insegnava Diritto a Bologna escrisselasuaoperatrail1120eil1140.Questoperanasceconunintentosquisitamentedidattico.

    Ceraladifficoltdireperiremilleannidifontipromulgateeprodottedafontidiverseintempidiversieinzonediverseedunqueunagrandedifficoltdiconoscenzaediapplicazione.LuifeceunlavoroenormediraccoltadituttelefonticheeranostateprodottedallaSacraScritturaallecollezioniantiche,allecostituzionisinodalieconciliariecercdimetterleinsiemeinmanierasistematica,cioper argomento, cercando di ricondurre ad unit secondo criteri precisi quando queste fontiapparivano contraddittorie tra di loro,mettendo a confronto i testi contraddittori sulmedesimoargomento della medesima materia. Propone unarmonizzazione spiegando le ragioni dellecontraddizioniedandounasuasoluzionedaadottare.Eccoperchlasuaunoperadiraccoltaditestimaanchedidottrinaperchproponedellesoluzioni.Maquestaoperanonhaalcunaautoritlegaleperchscrittaascopodidattico.

    Itestiinessariportaticonservanoillorovaloreoriginarioinrelazioneallagerarchiadellefonti

    e pertanto non acquistano una nuova forza perch inseriti in questopera. Chiaramente fu unsuccessopercuituttiimaestricominciaronoadusareiltestodiGrazianoeloesposeroinmanieraesegetica-scolastica,tantocheiprimicommentatoridelloperadiGrazianosichiamanodecretisti.

    DuesonoglieventichehannosuscitatoilfioriredelDiritto:lariformagregoriananellaquale

    lattivitlegislativadelledecretalioccupanounpostodiprimopiano;nellostessotempoilDecretumGratiani aveva suscitatoanchessouna ripresanellapprofondimentodeldiritto;pertanto siha inquesto periodo uno sviluppo delle decretali chemoltiplicandosi si sente il bisogno di farne delleraccoltesistematiche.Vifuronodiversitentatividiraccoltemarimaserosempreraccolteprivate;varicordataquelladiBernardodaPaviaperilfattoche,condizionpositivamenteleraccoltesuccessive,perladivisioneincinquelibri:Iudex,Iudicium,Clerus,Connubia,Crimem,ciogerarchia,processo,clero,matrimonioedirittopenale.

    LasecondapartedelCorpusIuriusCanoniciilLiberextrachecostituitodalledecretalidi

    PapaGregorioIX.GregorioIXsirendecontoditrovarsidifronteadunamoleimmensadidecretalicheavevano lesigenzadiesseresistemate,perquestomotivovuoleraccoglieretutte ledecretaliessenzialiinunsolovolumeedeliminarequellesuperflueaffidandoquestocompitoaRaimondodaPenafort.LacollezionevennechiamataCompilatioefupubblicatail5novembre1234.Questotipodi opera ufficiale perch promulgata dal legislatore ed esclusiva perch il papa stabil che ledecretaliprecedentichenoneranostateinseriteinquestaraccoltaperdevanovaloredilegge.

    TerzapartedelCorpusIuriusCanoniciLibersextus.Dopoil1234laproduzionedeipapi

    continu.PapaInnocenzoIV(SinibaldoFieschi)produssemoltedecretalisoprattuttoneidueConcilidi Lione.Nel 1296BonifacioVIII per superare lincertezza legislativa incaricuna commissionedi

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    raccoglieretuttiitestilegislativipromulgatidopoil1234inununicolibrochefupromulgatail3marzo1298.IlpapaavvertivachedovevanoritenersiabrogatetutteledecretalisuccessiveaGregorioIXchenon rientrassero in questa raccolta, pertanto da ritenersi autentica ed esclusiva anche questaraccolta.

    LaquartapartecostituitadalleClementine,collezionevolutadaClementeVcheraccoglie

    anchessaincinquelibrilesuedecretalieledecisionidelConciliodiViennadel1331;lacollezionefupromulgatadaGiovanniXXII,suosuccessore,il25ottobre1317,maquestaraccoltaufficialeperchpromulgatama non esclusiva. Il corpus lo si consider completo, infatti dur per i due secolisuccessivi.Lealtreduepartisonostateinseritenel1500.

    LaquintapartecostituitadalleExtravagantes,raccoltadi22decretalidipapaGiovanniXXII.Nel1500inunedizioneastampadelCIC,uneditorefrancesedecisediinserirequestedecretalichiamandoleExtravagantes.

    LasestapartedatadalleExtravagantescommunes,raccoltadi74decretalipubblicateda

    diversiponteficichevannodapapaUrbanoIVapapaSistoIVeinseritenellastessapubblicazionedel1500.Anchequestitestisonostatisuddivisipermateriaincinquelibri.

    DelCorpusIurisCanonicisonoufficialilaII,laIIIelaIVparte;nonufficialisonolaI,laVelaVI,

    cherimaseinvigorefinoal1917.Madopoil1500nonsifermatutto,nonsifannoraccoltesistematiche,percuituttelealtre

    raccolte,comeleraccoltedeiCanonideiConciliodelledecisionidellecongregazioneromane,nonhannopinaturasistematica.

    GliActaSanctaeSedes,cheunperiodico,dal1904diventaunperiodicoufficiale.Dal1909

    viene sostituito dagliActa Apostolicae Sedes che il bollettino della Santa Sede, dove vengonopubblicatelenormedellaSantaSede

    IlfenomenodellacodificazioneNel corso della storia della Chiesa abbiamo avuto due Codici, quello del 1917 e il Codice

    attualmenteinvigore,promulgatodapapaGiovanniPaoloII,promulgatonel1983.Ilfenomenodellacodificazioneprettamentemoderno.IlprimoCodicequellopromulgatodaNapoleone.

    tra lOttocento e il Novecento che avviene la codificazione del Codice in una raccoltasistematicachepresentaarticoliocanonibrevi.

    PioX,elettopapaallamortediLeoneXIII,alliniziodelsuopontificatosirendecontocheeranecessarioperlaChiesaavereunCodicediDirittoCanonicoe,il19marzo1904conilMotuProprioArduum sanemunus, istitu una commissioneper la redazionedel Codice diDiritto Canonico. Lacommissione fusuddivisa induesottocommissionicondue incontri settimanaliche lavor finoal1917.IlCodicefupromulgatonellaPentecostedel1917dapapaBenedettoXVedentrinvigorenellaPentecostedel1918.

    Dobbiamofareunadistinzionetraistituzione,promulgazioneedentratainvigore.Infatti,una

    leggeprimadientrareinvigore,habisognodiessereconosciutaeperquestomotivononentrasubitoinvigore,malarcoditempocheintercorretralapromulgazioneelentratainvigorevienechiamatovacatio legis, in cui permangono le leggi precedenti. Nel Diritto Canonico listituzione epromulgazionecoincidono.Ilmomentodell'attoufficialeconcuiillegislatoreintimalesistenzadiuna

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    leggelapromulgazione.OggiilCodicedel1917,perdistinguerlodaquelloattualmenteinvigore,loidentifichiamoocomeCodicedel1917oCodicepio-benedettino.

    QuestoCodice,seguendolatradizionecanonisticaassodata,suddivisoincinquepartiper

    una scelta giuridica. Ebbe una portata straordinaria nella Chiesa e, successivamente fu istituitalappositacommissioneperinterpretareleleggi.

    IlCodicedel1917rimase invigorefinoal1959,quandopapaGiovanniXXIII, il29gennaio

    1959,nellaBasilicadiSanPaolodiedeuntripliceannunzio.Infatti,inquelloccasioneilpapaannunzi:unsinodoperladiocesidiRoma,unConcilioEcumenicoperlaChiesauniversaleelarevisionedelCodicediDirittoCanonico.IlprogettoinizialediGiovanniXXIIIeraquellodicompletareecoronareilSinodoeilConcilioconlarevisionedelCodice,perchritenevacheCodiceeConcilioeranoinstrettarelazione.

    Ancheinquestocasofuistituitaunacommissionechecomincialavorareesubitosirese

    contochesidovevanosospendereilavoriperchnonpotevaeffettivamenteporreinessereunoperadirevisionedelCodiceallorainvigorefinquandononsifosseconclusoilConcilio.

    ConclusoilConcilio,ilnuovopapaPaoloVI,nelnovembredel1965,ricostitulacommissione

    ediedeiprincipiprogrammaticiperlarevisionedelCodicediDirittoCanonicodandotreprincipicheavrebberodovutoguidareillavorodirevisione:

    AdeguamentodelCodiceallemutateesigenzedelpopolodiDio.Quandovienepromulgata

    unalegge,questacorrispondeadunarealtstoricaconlesuecaratteristiche,lesueesigenze,isuoiprincipiec'unacorrispondenzaperfettatra lavitae lanormacheesprimequestecaratteristiche,esigenzeeprincipi.Laleggefissa,malavitadelpopolosisviluppa,quindigradualmentetranormaevitasicreaundistacco,unoiato.Leriformelegislativehannoilcompitodicolmarequestodivariocheneltemposivenutoacreare.Ildirittocanonicononsfuggeaquestoprincipio;

    FedeltalConcilio.IlCodicedevetradurreinformuledileggequellechesonoleacquisizionielecclesiologiadelConcilio.

    Fedelt alla tradizione giuridico-canonica della Chiesa. Per capire questo terzo principiodobbiamosaperechenellimmediatopost-concilioci fuunaventatadispiritualismocheandavanocontroilDiritto.ProponevanoilCodicecomeunaraccoltadiindicazionipastorali,perquestomotivoPaoloVIintervennedicendocheilCodicedovevaessereunverotestodileggechesicollocanelsolcodiquellagrandetradizionegiuridicocanonicodellaChiesa.Nel 1967 ci fu il primo sinodo dei vescovi, anche i padri sinodali diedero dei principi alla

    commissioneesono10.IlprimoprincipiodicecheilnuovoCodicedevemantenerelindolegiuridicadelvecchioCodice.Chiaramenteneldeclinarequestiprincipihannomesso in luce i legamicon ilconcilio.

    DobbiamopuntualizzareunacosadelDirittodel1917, infattiquesti fupromulgato, come

    detto,nellaPentecostedel1917manellaChiesalatina.Nelfrattempo,quandofuronoavviatiilavoriperlacodificazionelatina,fuavviatoillavoroperlacodificazionedellaChiesaorientaleeillavorofumoltopicomplesso,equestilavoriandaronoarilentofinoalpontificatodiPioXII,ilqualepreseunadecisione:piuttostocheaspettarechefosseprontotuttoilCodicedecisedipromulgarlomanmanochelevariepartieranopronte;questoassumeilnomeCodexIurisCanoniciOrientalis,trail42eil57(CICO).

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    LacommissionepostConcilioformatadaPaoloVIsitrovdifronteadundilemma:formarei

    dueCodiciinparallelooppurefareunCodicecomuneeduespecifici?IlprogettochesivolleportareavantifuquellodelLEF(LexEcclesiaeFundamentalis).

    LEF:Lat+OrLexEcclesiaeFundamentalis

    LacommissionesimossesulloschemadellaLEF,eciounCodicecomunepiiduespecifici.

    AllamortediPaoloVI,GiovanniPaoloIIripreseilavoriperlarevisionedelCodiceevollechelevariebozzedelCodicerinnovatofosserosottoposteallepiscopato. Iquesiti riguardano lopportunitdipromulgareunaLEFedueCodicispecificiesepiacesseaivescovilaquestionedelloschemadellaLEFloroinviato.

    Lerispostenonfurononette,alloraGiovanniPaoloIIdecisedinonpromulgarelaLEF,percui

    icanonidellaLEFconfluirononeglischemideidueCodici.IlCodicefupromulgatoil25gennaio1983con laCostituzioneApostolica SacraeDisciplinaeLeges edentr invigore il 27novembre1983primadomenicadAvvento.

    Lanno successivo, il papa, nomin la commissione di interpretazione autentica che poi

    divennePontificioConsiglioperlinterpretazionedeltestodilegge.AnalogamenteinOrienteabbiamolacommissionechelavoreGiovanniPaoloIIil18ottobre

    1990promulgilCodicedeiCanonidelleChieseorientali.CodexCanonumEcclesiarumOrientaliumcheentrinvigoreil1ottobre1991.

    IlnuovoCodice,superandoladivisioneclassicaincinquelibri,vienestrutturatoinsettelibri:

    1. Normegenerali;2. IlPopolodiDio,corrispondenteilLG;3. LafunzionediinsegnarenellaChiesa;4. LafunzionedisantificarenellaChiesa;5. Ibenitemporali;6. LesanzioninellaChiesa;7. Iprocessi.

  • 19

    IllibroprimodelCodicediDirittoCanonico

    Struttura

    1. Normegenerali;2. IlPopolodiDio,corrispondenteilLG;3. LafunzionediinsegnarenellaChiesa;4. LafunzionedisantificarenellaChiesa;5. Ibenitemporali;6. LesanzioninellaChiesa;7. Iprocessi.

    Normegenerali

    Lenormegeneralisonoilprimolibroallabasenonsolodelcodicedidirittocanonicomaallabasediognialtraleggeocostituzionenellachiesa.

    Percomprenderelimportanzadellibroprimosufficienteleggerequalchecanonedelcodiceeosservarecome,conconsequenzialit,tuttorimandiallenormegenerali.Inclassesonostatifattiiseguenti esempidi canoni che,peresserepienamentecompresi,hannobisognodi attingereallenormegenerali:

    Can.10771. Can.10781. Can.1341,2e3. Can.85. Can.1073(leggeinabilitante). Can.14. Can.10. Can.1071.

    Illibroprimosuddivisoin11titoliequestastrutturazionepartedallefontideldirittoedunquedalleleggiecclesiastichechesonolaprimafontedeldirittocanonicoe,viavia,sviluppalealtrefontichesonolaconsuetudine,idecretigeneraliegliattiamministrativigenerali.Gli undici titoli del libro primo sono preceduti da sei canoni introduttivi, atti a chiarire lo spazioapplicativodelcodice.

    Can. 1. Canones huius Codicis unam Ecclesiam latinam respiciunt.

    Can. 1 - I canoni di questo Codice riguardano la sola Chiesa latina.

    IlCan.1cidiceche"IcanonidiquestocodiceriguardanolasolaChiesaLatina".

  • 20

    Canon 2. Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria.

    Can. 2 - Il Codice il pi delle volte non definisce i riti, che sono da osservarsi nel celebrare le azioni liturgiche; di conseguenza le leggi liturgiche finora vigenti mantengono il loro vigore, a meno che qualcuna di esse non sia contraria ai canoni del Codice.

    Can.2.nellaChiesaesisteundirittoliturgicochedatodall'insiemedellenormechesonopromulgatedallegislatoreecheprecedonoillibroliturgico.Daquestocanoneconseguecheleleggiliturgichechesonovigorealmomentodell'entratainvigoredelcodicemantengonolaloroforzaeillorovigore.

    Canon 3. Codicis canones initas ab Apostolica Sede cum nationibus aliisve societatibus politicis conventiones non abrogant neque iis derogant; eaedem idcirco perinde ac in praesens vigere pergent, contrariis huius Codicis praescriptis minime obstantibus.

    Can. 3 - I canoni del Codice non abrogano le convenzioni stipulate dalla Sede Apostolica con le nazioni o con le altre societ politiche n ad esse derogano; le medesime perci continuano ad essere in vigore come al presente, non opponendosi in alcun modo le disposizioni contrarie di questo Codice.

    Can. 3. La Santa Sede, come organo della Chiesa Universale soggetto di diritto internazionale.Quantostabilitodagliaccordiinternazionalinonmodificatodalcodice.

    Canon 4. Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab Apostolica Sede ad haec usque tempora personis sive physicis sive iuridicis concessa, in usu sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur.

    Can. 4 - I diritti acquisiti, e parimenti i privilegi che, concessi dalla Sede Apostolica fino al presente alle persone sia fisiche sia giuridiche, sono in uso e non revocati, permangono integri, a meno che non siano espressamente revocati dai canoni di questo Codice.

    Can.4.IdirittiacquisitieiprivilegiconcessidallaSedeApostolicapermangonoamenochenonsianorevocatidalcodiceche,eventualmentedeveesplicitarelarevoca.Permangonoquelliconcessidallasedeapostolica,nonaltri.

    Canon 5. 1. Vigentes in praesens contra horum praescripta canonum consuetudines sive universales sive particulares, quae ipsis canonibus huius Codicis reprobantur, prorsus suppressae sunt, nec in posterum reviviscere sinantur; ceterae quoque suppressae habeantur, nisi expresse Codice aliud caveatur, aut centenariae sint vel immemorabiles, quae quidem, si de iudicio Ordinarii pro locorum ac personarum adiunctis submoveri nequeant, tolerari possunt.

    2. Consuetudines praeter ius hucusque vigentes, sive universales sive particulares, servantur.

  • 21

    Can. 5 - 1. Le consuetudini sia universali sia particolari vigenti al presente contro le disposizioni di questi canoni, che sono riprovate dagli stessi canoni di questo Codice, sono soppresse del tutto, n siano lasciate rivivere in futuro; anche le rimanenti si ritengano soppresse, a meno che non sia disposto espressamente altro dal Codice oppure siano centenarie o immemorabili; queste appunto, se a giudizio dell'Ordinario non possono essere rimosse a causa di circostanze di luoghi e di persone, possono essere tollerate.

    2. Le consuetudini fuori del diritto finora vigenti, sia universali sia particolari, sono conservate.

    Can.5Unadellefontideldirittoildirittoconsuetudinario.Nellanostraculturaunafontedigranderilievo. Cosa succede delle consuetudini? (consuetudine intesa come comportamento continuo ecostantediunacomunitcapacediricevereleleggicheessostessofontedeldiritto).

    Canon 6. 1. Hoc Codice vim obtinente, abrogantur:

    1 Codex Iuris Canonici anno 1917 promulgatus;

    2 aliae quoque leges, sive universales sive particulares, praescriptis huius Codicis contrariae, nisi de particularibus aliud expresse caveatur;

    3 leges poenales quaelibet, sive universales sive particulares a Sede Apostolica latae, nisi in ipso hoc Codice recipiantur;

    4 ceterae quoque leges disciplinares universales materiam respicientes, quae hoc Codice ex integro ordinatur.

    2. Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habita.

    Dirittoconsuetudinario

    Storicamente laprimafontedeldiritto lacomunit.Quandounacomunitpone inessereuncomportamentocontinuoecostanteetuttiimembridiunacomunitsisentonovincolatiaquestocomportamento,questalaconsuetudine.

    Leconsuetudinipossonoessereditretipi(vediCan.23esuccessivi):

    1. Contrarieallalegge;2. Secondolalegge;3. Aldifuoridellalegge;

    Siaquelleuniversalicheparticolaricontrariealcodicecessanodiavereparola,vengonoabrogate.Lealtre,siritengonosoppresseamenoche:

    1. Nonsiadettodiversamentenelcodice2. Nonsianocentenarieoimmemorabili.

  • 22

    Can. 6 - 1. Entrando in vigore questo Codice, sono abrogati:

    1) il Codice di Diritto Canonico promulgato nell'anno 1917;

    2) anche le altre leggi, sia universali sia particolari, contrarie alle disposizioni di questo Codice, a meno che non sia disposto espressamente altro circa quelle particolari;

    3) qualsiasi legge penale, sia universale sia particolare emanata dalla Sede Apostolica, a meno che non sia ripresa in questo stesso Codice;

    4) cos pure tutte le altre leggi disciplinari universali riguardanti materia, che viene ordinata integralmente da questo Codice.

    2. I canoni di questo Codice, nella misura in cui riportano il diritto antico, sono da valutarsi tenuto conto anche della tradizione canonica.

    Can.61Cidicecosasuccededituttoildirittopositivoprecedenteilcodice.Ilcanone6entranellospecificodeldirittopositivoecclesiastico.1)Iln.1delprimocommaabrogatuttelenormeapplicativeeleinterpretazioniautentichedelcodicedel1917.2)Vengonopoidatetreprecisedisposizioniperlealtrelegginoncontenutenelcodicedel17maemanate successivamente. C' un'eccezione per l'abrogazione delle leggi particolari. La nonabrogazionefacilmenteverificabiledaespressionicome"salvo ildirittoproprio...","amenochenonsiastabilitodiversamente...".3)Le leggipenali sonoquellechestabilisconoundirittoe infliggonounapena. Ildirittopenalesottopostoarigidiprincipidilegalit"nullumcrimensinelegge,nullapenasinelegge""nonc'delittose non previsto dalla legge, non si pu infliggere una pena se non previsto dalla legge". Illegislatorecidicechel'unicocriterioperconoscereildirittopenaleilcodice,l'unicafonte.Selaleggepenaleerastataemanatadaun'altraautoritcessasecontrariaalcodice.4)Al#4vediamoabrogataunaterzacategoriadileggi,quelledisciplinariuniversalicheriguardanounamateriachevieneordinataintegralmentedalcodice

    Can.62Icanonisonodavalutarsianchetenutocontodellatradizionecanonica.Offreunprincipioermeneutico. Il diritto antico perde la forza di legge ma mantiene un'ermeneutica per lacomprensionedelnuovodiritto.

    Leggeuniversale

    Si definisce legge universale una legge che riguarda tutta la chiesa universale (principio diterritorialit). Sono altres universali le leggi che riguardano una categoria di persona.Specularmentesono leggiparticolariquellecheriguardanounaparteterritorialedellaChiesao,specularmente,sonoleggiparticolariquellecheriguardanounapartediunacategoriadipersone.Es.leggeperichiericioperireligiosileggeuniversale.Leggecheriguardal'istitutoreligiosotaldeitalileggeparticolare

  • 23

    TitoloVI:Lepersonefisicheegiuridiche

    LepersonefisicheegiuridicheCapitoloI-LacondizionecanonicadellepersonefisicheCapitoloII-LepersonegiuridicheIniziamoadanalizzareisingolicanoniecominciamodalcanone96,contenutonelTitoloVI,sezionecheriguardalepersonefisicheegiuridicheechesiarticolainduecapitoli:ilprimodedicatoaLacondizionecanonicadellepersonefisiche,ilsecondodedicatoaLepersonegiuridiche.Macomemaiquestadifferenza?Questadistinzionedataperchcunadifferenzasostanzialetrapersonegiuridicheelepersonegiuridiche.Infatti,mentrelepersonefisicheesistonoaprescinderedalCodice,lepersonegiuridicheesistononelCodicediDirittocanonico.Quellocheanoiinteressaprenderein considerazione la condizione nella quale la singola persona fisica si viene a trovare dentrolordinamentocanonico.CominciamoavederelastrutturadelcapitoloIdiquestoTitolo.IlTitoloVIdelCodicecominciaconilcanone96cheilcanonefondante,dibaseequestoperchessocidicecomesicollocalapersonafisicaallinternodellordinamentocanonico.

    Can. 96 - Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur et in eadem constituitur persona, cum officiis et iuribus quae christianis, attenta quidem eorum condicione, sunt propria, quatenus in ecclesiastica sunt communione et nisi obstet lata legitima sanctio.

    Can. 96 - Mediante il Battesimo luomo incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purch non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta.

    IlCan.96afondamentoecidicecomesicollocalapersonafisicaneldirittocanonica.ICanoni seguentimettono inevidenzaquattroelementi chedeterminano lacondizionecanonicadellapersonafisica: 1.Et 2.Luogo 3.Parentela 4.Rito

    Ilcanone96prendeinconsiderazionelincorporazionedellapersonanellaChiesamedianteilbattesimo.IllegislatoreaffermacheilbattesimocheincorporalapersonanellaChiesadiCristoecidiceimplicitamentecheilbattesimo,anchesericevutoinunaChiesanoninpienacomunioneconlaChiesa Cattolica, ugualmente incorporato nella Chiesa di Cristo. Il battesimo ha due effettiimmediati:incorporanellaChiesadiCristoecostituiscepersonanellaChiesa,titolaredidirittiedidoveri.Maqualidirittiedovericonferisce?Rendetitolarideidirittiedeidoverideicristiani.Maquestidirittiedoverinonsonougualipertutti,masonorelativiallacondizioneincui ilsoggettovieneatrovarsiallinternodellordinamentocanonico.QuestacondizionevariaperDirittoDivinooperDirittoPositivoEcclesiastico.LavariazionediDirittoDivinolavariazionesacramentaleincuiunapersonasitrova(sposato,ordinatopresbiteroovescovo).TaledifferenziazionepuavvenireancheallinternodelDirittoPositivoEcclesiastico(ilparrocohadirittiedoveridiversidalvicarioparrocchiale).

  • 24

    Percomprenderetaledistinzioneciaiutailcanone207incuidistinguenel1lordineistituzionaledovesidistinguonoichiericidailaicienel2lordinedellagraziaincuitrachiericielaiciemergonoireligiosi:

    Canon 207. 1. Ex divina institutione, inter christifideles sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur; ceteri autem et laici nuncupantur.

    2. Ex utraque hac parte habentur christifideles, qui professione consiliorum evangelicorum per vota aut alia sacra ligamina, ab Ecclesia agnita et sancita, suo peculiari modo Deo consecrantur et Ecclesiae missioni salvificae prosunt; quorum status, licet ad hierarchicam Ecclesiae structuram non spectet, ad eius tamen vitam et sanctitatem pertinet.

    Can. 207 - 1. Per istituzione divina vi sono nella Chiesa tra i fedeli i ministri sacri, che nel diritto sono chiamati anche chierici; gli altri poi sono chiamati anche laici.

    2. Dagli uni e dagli altri provengono fedeli i quali, con la professione dei consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri, riconosciuti e sanciti dalla Chiesa, in modo speciale sono consacrati a Dio e dnno incremento alla missione salvifica della Chiesa; il loro stato, quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santit.

    Ma torniamo al canone 96 e analizzandolo ancora pi a fondo vediamo due clausole limitative.Quest'ambitodeidirittiedeidoveripienosesi realizzanoduecondizioni: se il soggettonellacomunioneecclesiasticaeseilsoggettononincorsoinunasanzionelegittimamenteinflitta.Alcontrario:lambitodeidirittiedeidoverilimitatoseilsoggettononnellacomunioneecclesiasticaeseilsoggettoincorsoinunasanzionelegittimamenteinflitta.Clausolelimitative.Quest'ambitodeidirittiedoveripienosesirealizzanoquesteduecondizioni: 1.Ilsoggettoinpienacomunioneecclesiastica; 2.Ilsoggettononincorsoinunasanzionelegittimamenteinflitta; Percapiremeglio,daaltraprospettiva:l'ambitodeidirittiedoverilimitatose: 1.Ilsoggettononinpienacomunioneecclesiastica;Ilsoggettoincorsoinunasanzionelegittimamenteinflitta;Esaminiamoquestedueclausolelimitative:

    Comunioneecclesiastica.Pervederequalisonoicriteriperchsiabbialapienacomunioneecclesiasticadobbiamoandarealcanone205:

    Canon 205. Plene in communione Ecclesiae catholicae his in terris sunt illi baptizati, qui in eius compage visibili cum Christo iunguntur, vinculis nempe professionis fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis.

  • 25

    Can. 205 - Su questa terra sono nella piena comunione della Chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico.

    Daquestocanonevediamocheicriteriperessereinpienacomunioneecclesiasticasono3:

    1. comunionedifede;2. sacramenti;3. governoecclesiastico.

    AltracosachenotiamoinquestocanonechespecificalambitodellaChiesacattolicaadifferenzadellaChiesadiCristodelcanone96.Macosaledelapienacomunione?Ivincolidellapienacomunionepossonoessereallentatioinfranticonlapostasia,leresiaeloscisma.Pervederecosasonolapostasia,leresiaeloscismadobbiamoandarealcanone751:

    Canon 751. Dicitur haeresis, pertinax, post receptum baptismum, alicuius veritatis fide divina et catholica credendae denegatio, aut de eadem pertinax dubitatio; apostasia, fidei christianae ex toto repudiatio; schisma, subiectionis Summo Pontifici aut communionis cum Ecclesiae membris eidem subditis detrectatio.

    Can. 751 - Vien detta eresia, lostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verit che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa; apostasia, il ripudio totale della fede cristiana; scisma, il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti.

    (Da stare attenti in questo canone allaggettivo pertinax, cio ostinata negazione o dubbioostinato).Eresia:ostinata(pertinax)negazionediunaveritchesidevecredereperfededivinaoCattolica,oildubbioostinatosudiessa.Apostasia:ilrifiutototaledellafedecristianaScisma:loscismainteragiscepisulpianodisciplinareedilrifiutodellasottomissionealRomanoPontefice Secondaclausolalimitativa:

    Mancatacomunioneecclesiastica.Questaclausolariguardaqueifedeliche,anchesesonoinpienacomunioneconlaChiesa,possonovederelimitatoleserciziodei lorodirittiedoveridaunasanzionelegittimamenteinflitta.Quandodiciamolegittimamentestiamodicendoinconformitallalegge,equisiamonelcampodeldirittopenale,LibroVI,cheprevedequalisonoidelittiequalisonolepeneinconseguenzadeidelitti.Infatti,laChiesahaildirittodipunirequeifedelichehannocommessounqualchedelitto.

  • 26

    Canon 1311. Nativum et proprium Ecclesiae ius est christifideles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere.

    Can. 1311 - La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti.

    Questocanonecidicecheessoundirittonativo.Questovasoggettoalduplicecriteriodinullit:Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali. Per poter infliggere una pena si deve faresecondo i procedimenti stabiliti secondo il diritto purch non si frapponga una sanzionelegittimamenteinflitta.Lepenepossonoesserediduetipi:

    Canon 1312. 1. Sanctiones poenales in Ecclesia sunt:

    1 poenae medicinales seu censurae, quae in cann. 1331-1333 recensentur;

    2 poenae expiatoriae, de quibus in can. 1336.

    2 et 3 [...]

    Can .1312 - 1. Le sanzioni penali nella Chiesa sono:

    1 le pene medicinali o censure, elencate nei cann. 1331 - 1333;

    2 le pene espiatorie di cui nel can. 1336.

    2 e 3 [...]

    2. La leggepustabilirealtrepeneespiatorie, cheprivano il fedelediqualchebenespiritualeotemporaleesianocongruenticonilfinesoprannaturaledellaChiesa.3.Sonoinoltreimpiegatirimedipenaliepenitenze,quellisoprattuttoperprevenireidelitti,questepiuttostopersostituirelapenaoinaggiuntaadessa.Qualisonolepenemedicinali?

    Canon 1331. 1. Excommunicatus vetatur:

    1 ullam habere participationem ministerialem in celebrandis Eucharistiae Sacrificio vel quibuslibet aliis cultus caerimoniis;

    2 sacramenta vel sacramentalia celebrare et sacramenta recipere;

    3 ecclesiasticis officiis vel ministeriis vel muneribus quibuslibet fungi vel actus regiminis ponere.

    2. Quod si excommunicatio irrogata vel declarata sit, reus:

    1 si agere velit contra praescriptum 1, n. 1, est arcendus aut a liturgica actione est cessandum, nisi gravis obstet causa;

    2 invalide ponit actus regiminis, qui ad normam 1, n. 3, sunt illiciti;

  • 27

    3 vetatur frui privilegiis antea concessis;

    4 nequit valide consequi dignitatem, officium aliudve munus in Ecclesia

    5 fructus dignitatis, officii, muneris cuiuslibet, pensionis, quam quidem habeat in Ecclesia, non facit suos.

    Can 1331 - 1. Allo scomunicato fatto divieto:

    1 di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dellEucarestia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico;

    2 di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti;

    3 di esercitare funzioni in uffici o misteri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, o di porre atti di governo.

    2. Se la scomunica fu inflitta o dichiarata, il reo:

    1 se vuole agire contro il disposto del 1, n. 1, deve essere allontanato o si deve interrompere lazione liturgica, se non si opponga una causa grave:

    2 pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del 1, n. 3 sono illeciti;

    3 incorre nel divieto di far uso dei privilegi a lui connessi in precedenza:

    4 non pu conseguire validamente dignit, uffici o altro incarico nella Chiesa;

    5 non si appropria dei frutti della dignit, dellufficio, di qualunque altro incarico, della della pensione, che abbia effettivamente nella Chiesa.

    Cosalinterdetto?

    Canon 1332. Interdictus tenetur vetitis, de quibus in can. 1331 1, nn. 1 et 2; quod si interdictum irrogatum vel declaratum sit, praescriptum can. 1331 2, n. 1 servandum est.

    Can. 1332 - Chi interdetto tenuto dai divieti di cui nel can. 1331, 1, nn.1 e 2; che se linterdetto fu inflitto o dichiarato si deve osservare il disposto del can. 1331, 2, n.1.

    Cosalasospensione?

    Canon 1333. 1. Suspensio, quae clericos tantum afficere potest, vetat:

    1 vel omnes vel aliquos actus potestatis ordinis;

    2 vel omnes vel aliquos actus potestatis regiminis;

  • 28

    3 exercitium vel omnium vel aliquorum iurium vel munerum officio inhaerentium.

    2. In lege vel praecepto statui potest, ut post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam actus regiminis suspensus valide ponere nequeat.

    3. Vetitum numquam afficit:

    1 officia vel regiminis potestatem, quae non sint sub potestate Superioris poenam constituentis;

    2 ius habitandi, si quod reus ratione officii habeat;

    3 ius administrandi bona, quae ad ipsius suspensi officium forte pertineant, si poena sit latae sententiae.

    4. Suspensio vetans fructus, stipendium, pensiones aliave eiusmodi percipere, obligationem secumfert restituendi quidquid illegitime, quamvis bona fide, perceptum sit.

    1333 1. La sospensione, che pu essere applicata soltanto ai chierici, vieta:

    1 tutti od alcuni atti della potest di ordine;

    2 tutti od alcuni atti della potest di governo;

    3 lesercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti lufficio.

    2. Nella legge o nel precetto si pu stabilire che dopo la sentenza di condanna o chi dichiara la pena, chi sospeso non possa porre validamente atti di governo.

    3. Il divieto non tocca mai:

    1 gli uffici o la potest di governo che non ricadano sotto la potest del Superiore che ha costituito la pena;

    2 il diritto di abitare se il reo lo abbia in ragione dellufficio;

    3 il diritto di amministrare i beni, che eventualmente appartengono allufficio di colui che sospeso, se la pena sia latae sententiae.

    4. La sospensione che vieta di percepire i frutti, lo stipendio, le pensioni o altro, comporta lobbligo della restituzione di quanto fu illegittimamente percepito, anche se in buona fede.

    Qualisonolepeneespiatorie?

    Canon 1336. 1. Poenae expiatoriae, quae delinquentem afficere possunt aut in perpetuum aut in tempus praefinitum aut in tempus indeterminatum, praeter alias, quas forte lex constituerit, hae sunt:

    1 prohibitio vel praescriptio commorandi in certo loco vel territorio;

  • 29

    2 privatio potestatis, officii, muneris, iuris, privilegii, facultatis, gratiae, tituli, insignis, etiam mere honorifici;

    3 prohibitio ea exercendi, quae sub n. 2 recensentur, vel prohibitio ea in certo loco vel extra certum locum exercendi; quae prohibitiones numquam sunt sub poena nullitatis;

    4 translatio poenalis ad aliud officium;

    5 dimissio e statu clericali.

    2. Latae sententiae eae tantum poenae expiatoriae esse possunt, quae in 1, n. 3 recensentur.

    Can. 1336 - 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge pu eventualmente aver stabilito, sono queste:

    1 la proibizione o lingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio;

    2 la privazione della potest, dellufficio, dellincarico, di un diritto, di un privilegio, di una facolt, di una grazia, di un titolo, di uninsegna, anche se semplicemente onorifica;

    3 la proibizione di esercitare quanto si dice nel n. 2, odi farlo in un determinato luogo o fuori di esso; queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullit;

    4 il trasferimento penale ad altro ufficio;

    5 la dimissione dallo stato clericale.

    2. Soltanto le pene espiatorie recensite nel 1, n.3, possono essere pene latae sententiae.

    Lescomunichepossonoesserediduetipi:Lataesententiae,scomunicachescattaautomaticamentequandosicommetteundelitto,ipsofacto,comeadesempiolaborto.Can1364;Ferendaesententie,scomunicacheinflitta,secondolenormedelCodice,inseguitoadunprocesso.Perspiegareladifferenzatralataesententiaeeferendaesententiedobbiamotornareadanalizzareilcanone13312.Infattiinquestocanonetroviamoiltermineinflittachefariferimentoalferendaesententiae,etroviamoancheilterminedichiaratachefariferimentoallataesententiae.Quindilautoritecclesiasticanonfaaltrochedichiarareformalmentechelascomunicaincorso.NOTAPERILLETTORE:QUITERMINALALUNGASPIEGAZIONEDELCANONE96

  • 30

    Torniamoallacondizionecanonicadellapersona.(et,luogo,parentela,rito)Elementichedeterminanolacondizionecanonicadellepersonefisiche: 1.Et 2.Luogo 3.Parentela

    4.Rito

    Et

    il Codice di Diritto canonico conosce, come del resto tutte le legislazioni, la distinzione tramaggiorenneeminorenne.

    Canon 97. 1. Persona quae duodevigesimum aetatis annum explevit, maior est; infra hanc aetatem, minor.

    2. Minor, ante plenum septennium, dicitur infans et censetur non sui compos, expleto autem septennio, usum rationis habere praesumitur.

    Can. 97 - 1. La persona che ha compiuto diciotto anni, maggiorenne; sotto tale et, minorenne.

    2. Il minorenne, prima dei sette anni compiuti, viene detto bambino e lo si ritiene non responsabile dei suoi atti, compiuti per i sette anni, si presume che abbia luso di ragione.

    Al1stabilisceladifferenzatramaggiorenneeminorenneestabiliscechesidiventamaggiorennialcompimentodel18annod'et.IlCan.98,1cidicecosacambiaconildiventaremaggiorenne:Percapirequestadifferenzadobbiamodistinguerecapacitgiuridicaediagire:

    - lacapacitgiuridical'esseretitolaredidirittiedidoveri.Celhachiunque.- lacapacitdiagirelacapacitdiesercitarepersonalmenteidirittieidoveridicuisititolari,

    eciavvieneconlamaggioreet.Ladifferenzatramaggiorenneeminorennecivienedatadalcanone98:

    Canon 98. 1. Persona maior plenum habet suorum iurium exercitium.

    2. Persona minor in exercitio suorum iurium potestati obnoxia manet parentum vel tutorum, iis exceptis in quibus minores lege divina aut iure canonico ab eorum potestate exempti sunt; ad constitutionem tutorum eorumque potestatem quod attinet, serventur praescripta iuris civilis, nisi iure canonico aliud caveatur, aut Episcopus dioecesanus in certis casibus iusta de causa per nominationem alius tutoris providendum aestimaverit.

    Can. 98 - 1. La persona maggiorenne ha il pieno esercizio dei suoi diritti.

    2. La persona minorenne nellesercizio dei suoi diritti rimane sottoposta alla potest dei genitori o dei tutori, eccetto per quelle cose nelle quali i minorenni

  • 31

    sono esenti per legge divina o per diritto canonico; per ci che attiene alla costituzione dei tutori e alla loro potest, si osservino le disposizioni del diritto civile, a meno che non si disponga altro dal diritto canonico, o il Vescovo diocesano in casi determinati abbia per giusta causa stimato doversi provvedere con la nomina di un altro tutore.

    Comeabbiamolettonelcanone982,lacondizionedellepersoneminorenni,puressendotitolarididirittiedoveri,sonosottopostiallautoritdeigenitoriodeitutori.Quindiilminorennesottopostoallapotestdeigenitoriodeitutori.Adaiutarci il2delcanone98checicolloca lacondizionecanonicadelminorenneeadiversilivelli.Il 2 colloca a diversi livelli la condizione canonica del minorenne. All'interno della categoriaminorenne,illegislatorefaunadistinzionenelCan.972

    Canon 97. 1. Persona quae duodevigesimum aetatis annum explevit, maior est; infra hanc aetatem, minor.

    2. Minor, ante plenum septennium, dicitur infans et censetur non sui compos, expleto autem septennio, usum rationis habere praesumitur.

    Can. 97 1. La persona che ha compiuto diciotto anni, maggiorenne; sotto tale et, minorenne.

    2. Il minorenne, prima dei sette anni compiuti, viene detto bambino e lo si considera non responsabile dei suoi atti, compiuti per i sette anni, si presume che abbia l'uso di ragione

    Prima dei sette anni il bambino non responsabile delle sue azioni. Il canone 97 1 dice che ilminorennecoluichenonharaggiuntoi18annidiet.Nel2,invece,troviamounadistinzioneincuisidicecheilminorenneprimadeisetteannicompiutichiamatobambinoenonresponsabiledeisuoiatti,madopoisetteannisipresumechaabbialusodellaragione.Nelcanone11,invece,troviamotrecriteripersituareilminorenneallinternodellaChiesacattolica.Essisono:ecclesiologico,psicologicoecronologico. Ilcriteriocronologicocidicechebisognaavercompiutosetteannidetperesseresottopostoalleleggiecclesiastiche.

    Canon 11. Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti, quique sufficienti rationis usu gaudent et, nisi aliud iure expresse caveatur, septimum aetatis annum expleverunt.

    Canonizzazionedellaleggecivile

    Esisteunmeccanismodicanonizzazionedellaleggecivile,eciounrimandodelcodicealeggicivili.Talemeccanismoregolatodalcan.22.Can. 22 - Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengono osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altriment

  • 32

    Can. 11 - Alle leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, e che godono di sufficientemente uso di ragione e, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto, hanno compiuto il settimo anno di et.

    Torniamo al 98 2. Afferma che nell'esercizio dei suoi diritti rimane sottoposta alla potest deigenitoriodeitutorieponeimmediatamenteunaeccezioneperquellecosenellequaliiminorennisonoesentidallaloropotestperleggedivinaoperdirittocanonico.Visonodunquedellematerienellequali iminorennisonoesentidapotestgenitorialepossonoderivaredaldirittodivinoodaquelloecclesiastico.Riguardoilbattesimo:

    Canon 865. 1. Ut adultus baptizari possit, oportet voluntatem baptismum recipiendi manifestaverit, de fidei veritatibus obligationibusque christianis sufficienter sit instructus atque in vita christiana per catechumenatum sit probatus; admoneatur etiam ut de peccatis suis doleat.

    2. Adultus, qui in periculo mortis versatur, baptizari potest si, aliquam de praecipuis fidei veritatibus cognitionem habens, quovis modo intentionem suam baptismum recipiendi manifestaverit et promittat se christianae religionis mandata esse servaturum.

    Can. 865 - 1. Affinch un adulto possa essere battezzato, necessario che abbia manifestato la volont di ricevere il battesimo, sia sufficientemente istruito nelle verit della fede e sui doveri cristiani e sia provato nella vita cristiana per mezzo del catecumenato; sia anche esortato a pentirsi dei propri peccati.

    2. Ladulto, che si trova in pericolo di morte, pu essere battezzato qualora, avendo una qualche conoscenza delle verit principali della fede, in qualunque modo abbia manifestato lintenzione di ricevere il battesimo e prometta che osserver i comandamenti della religione cristiana.

    PerlaConfermazione:

    Canon 866. Adultus qui baptizatur, nisi gravis obstet ratio, statim post baptismum confirmetur atque celebrationem eucharisticam, communionem etiam recipiendo, participet.

    Can. 866 - Ladulto che viene battezzato, se non vi si oppone una grave ragione, subito dopo il battesimo riceva la confermazione e partecipi alla celebrazione eucaristica, ricevendo anche la comunione.

    PerilMatrimonio:

    Canon 1083. 1. Vir ante decimum sextum aetatis annum completum, mulier ante decimum quartum item completum, matrimonium validum inire non possunt.

    2. Integrum est Episcoporum conferentiae aetatem superiorem ad licitam matrimonii celebrationem statuere.

  • 33

    Can. 1083 - 1. Luomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici pure compiuti, non possono celebrare un valido matrimonio.

    2. La Conferenza Episcopale libera di fissare una et maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio.

    Perlingressoinnoviziato:

    Canon 643. 1. Invalide ad novitiatum admittitur: 1 qui decimum septimum aetatis annum nondum compleverit; [...]

    Can. 643 - 1 ammesso invalidamente al noviziato:

    1 chi non ha ancora compiuto 17 anni di et; [...]

    Invece,queidirittichederivanodallaleggepositivaecclesiasticasono:

    Canon 105. 1. Minor necessario retinet domicilium et quasi-domicilium illius, cuius potestati subicitur. Infantia egressus potest etiam quasi-domicilium proprium acquirere; atque legitime ad normam iuris civilis emancipatus, etiam proprium domicilium.

    2. Quicumque alia ratione quam minoritate, in tutelam vel curatelam legitime traditus est alterius, domicilium et quasi-domicilium habet tutoris vel curatoris.

    Can. 105 - 1. Il minorenne ritiene necessariamente il domicilio e il quasi-domicilio di colui alla cui potest soggetto. Uscito dallinfanzia pu acquistare anche un proprio quasi-domicilio; e legittimamente emancipato a norma del diritto civile, anche un domicilio proprio.

    2. Chiunque per una ragione diversa dalla minore et stato affidato legittimamente in tutela o in curatela di un altro, ha il domicilio e il quasi-domicilio del tutore o del curatore.

    Perfaredapadrino;

    Canon 874. 1. Ut quis ad munus patrini suscipiendum admittatur, oportet:

    1 ab ipso baptizando eiusve parentibus aut ab eo qui eorum locum tenet aut, his deficientibus, a parocho vel ministro sit designatus atque aptitudinem et intentionem habeat hoc munus gerendi;

    2 decimum sextum aetatis annum expleverit, nisi alia aetas ab Episcopo dioecesano statuta fuerit vel exceptio iusta de causa parocho aut ministro admittenda videatur;

  • 34

    3 sit catholicus, confirmatus et sanctissimum Eucharistiae sacramentum iam receperit, idemque vitam ducat fidei et muneri suscipiendo congruam;

    4 nulla poena canonica legitime irrogata vel declarata sit innodatus;

    5 non sit pater aut mater baptizandi.

    2. Baptizatus ad communitatem ecclesialem non catholicam pertinens, nonnisi una cum patrino catholico, et quidem ut testis tantum baptismi, admittatur.

    Can. 874 - 1. Perch uno possa essere ammesso allincarico di padrino necessario che:

    1 sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia lattitudine e lintenzione di esercitare questo incarico;

    2 abbia compiuto i sedici anni, a me no che da Vescovo diocesano non sia stata stabilita unaltra et, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere leccezione;

    3 sia cattolico, abbia gi ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dellEucarestia, e conduca una vita conforme alla fede e allincarico che assume;

    4 non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;

    5 non sia il padre o la madre del battezzando.

    2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunit ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.

    PersceglierelaChiesarituale;

    Canon 111. 1. [...] 2. Quilibet baptizandus qui quartum decimum aetatis annum expleverit, libere potest eligere ut in Ecclesia latina vel in alia Ecclesia rituali sui iuris baptizetur; quo in casu, ipse ad eam Ecclesiam pertinet quam elegerit.

    Can. 111 - 1 [...] 2. Qualsiasi battezzando che abbia compiuto quattordici anni di et, pu liberamente scegliere di essere battezzato nella Chiesa latina o in unaltra Chiesa rituale di diritto proprio; nel qual caso, egli appartiene a quella Chiesa che avr scelto.

    Canon 112. 1. Post receptum baptismum, alii Ecclesiae rituali sui iuris adscribuntur:

    [...] 3 filii eorum, de quibus in nn. 1 et 2, ante decimum quartum aetatis annum completum itemque, in matrimonio mixto, filii partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam ritualem legitime transierit; adepta vero hac aetate, iidem possunt ad latinam Ecclesiam redire. [...]

  • 35

    Can. 112 - 1. Dopo aver ricevuto il battesimo, sono ascritti a unaltra Chiesa rituale di diritto proprio:

    [...] 3 i figli di quelli di cui nei nn. 1 e 2, prima del compimento dei quattordici anni di et e parimenti, nel matrimonio misto, i figli della parte cattolica, che sia passata legittimamente a unaltra Chiesa rituale; raggiunta per questa et, i medesimi possono ritornare alla Chiesa latina. [...]

    C una categoria di fedeli che, a prescindere dallet, vengono equiparati agli infanti e sonoabitualmentecolorochenonhannolusodellaragioneequindinonresponsabilideiloroatti:

    Canon 99. Quicumque usu rationis habitu caret, censetur non sui compos et infantibus assimilatur.

    Can. 99 - Chiunque manca abitualmente delluso di ragione, lo si ritiene non responsabile dei suoi atti ed assimilato ai bambini.

    Elementichedeterminanolacondizionecanonicadellepersonefisiche: 1.Et 2.Luogo 3.Parentela

    4.Rito LuogoOra andiamo allaltra condizione canonica della persona che il LUOGO. Il luogo ci dicelappartenenzaelagiurisdizionedellapersona(salvolachiesachehagiurisdizioneterritoriale)ecidiceanchelasoggezionediunsoggettoalleleggiparticolari.Nelluogodistinguiamotreelementi:illuogodorigine,ildomicilioeilquasi-domicilio.IllegislatoreciddelledefinizioninelCan.100chenonvaspiegato.

    Canon 100. Persona dicitur: incola, in loco ubi est eius domicilium; advena, in loco ubi quasi-domicilium habet; peregrinus, si versetur extra domicilium et quasi-domicilium quod adhuc retinet; vagus, si nullibi domicilium habeat vel quasi-domicilium.

    Can. 100 -La persona viene detta: abitante, nel luogo in cui il suo domicilio; dimorante, nel luogo in cui ha il quasi-domicilio; forestiero, se si trova fuori del

    Tutori

    Itutorisonocolorocheesercitanolapotestsuiminorenniincasodiassenzadeigenitorioincasodiincapacitdeigenitori.Perquantoriguardalacostituzionedeitutoriedeiloropoteriilcodicenondaalcunanormativaerimandaalcodicecivile.unesempiodicanonizzazionedellaleggecivileeconsisteinquelprocessodiricezionedellaleggecivilecuiabbiamoaccennatonellaschedaprecedente.PuaccadereanchecheilVescovodiocesanonominieglistessountutore.

  • 36

    domicilio e del quasi-domicilio che ancora ritiene; girovago, se non ha in alcun luogo il domicilio o il quasi-domicilio.

    Macomesiacquisisceildomicilioeilquasi-domicilio?Celodiceilcanone102:

    Canon 102. 1. Domicilium acquiritur ea in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis commoratione, quae aut coniuncta sit cum animo ibi perpetuo manendi si nihil inde avocet, aut ad quinquennium completum sit protracta.

    2. Quasi-domicilium acquiritur ea commoratione in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis, quae aut coniuncta sit cum animo ibi manendi saltem per tres menses si nihil inde avocet, aut ad tres menses reapse sit protracta. 3.[...]

    Can. 102 - 1.Il domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con lintenzione di rimanervi in perpetuo se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta per cinque anni completi.

    2. Il quasi-domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con lintenzione di rimanervi almeno per tre mesi se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta effettivamente per tre mesi. 3.[...]

    Ilquasi-domiciliosiacquisisceconladimoranelterritorio,congiuntaconlintenzionedirimanervialmenotremesi,oppureconunadimorachesiprotraeperalmenopertremesi,trascorsiiqualiilsoggettohaacquisitoilquasi-domicilio.

    Ladimoranelterritorioundatofondantemanonesaustivo,ciocondizionenecessariamanonsufficiente,poichessadeveesserecongiuntaadunelementointenzionaleofattuale(outout).Lacondizione intenzione, e ce lo dice la parola stessa, nasce quando la persona ha lintenzione diprotrarrelasuadimorainquelluogo,ciodirimanerviinperpetuo.Oppurepuesserefattuale,cioquandoladimorasiprotraepercinqueannicompleti,compiutoilquintoanno,ilsoggettoacquisisceildomicilio.Ildomiciliocanonicodiversodaldomiciliocivilistico.Comesiperdeildomicilio?

    Canon 106. Domicilium et quasi-domicilium amittitur discessione a loco cum animo non revertendi, salvo praescripto can. 105.

    Can. 106 - Il domicilio e il quasi-domicilio si perdono con la partenza dal luogo con intenzione di non tornare, salvo il disposto del can. 105.

    IpsofactoeIpsoiure

    Quando il domicilio si acquisisce con la dimora nel territorio con lintenzione di rimanervi inperpetuo,allorasidicecheessosiacquisisceipsofacto;invece,quandoildomiciliosiacquisiscedopounadimoraprotrattapercinqueannicompiuti,allorasidiceipsoiure

  • 37

    TorniamoalCan.1022

    Canon 102. 2. Quasi-domicilium acquiritur ea commoratione in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis, quae aut coniuncta sit cum animo ibi manendi saltem per tres menses si nihil inde avocet, aut ad tres menses reapse sit protracta.

    Can. 102 - 2. Il quasi-domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con l'intenzione di rimanervi almeno per tre mesi se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta effettivamente per tre mesi.

    Il quasi-domicilio si acquisisce con dinamiche analoghe a quelle del domicilio: con un elementointenzionaleeunofattualedatientrambidatremesi.

    Canon 105. 1. Minor necessario retinet domicilium et quasi-domicilium illius, cuius potestati subicitur. Infantia egressus potest etiam quasi-domicilium proprium acquirere; atque legitime ad normam iuris civilis emancipatus, etiam proprium domicilium.

    2. Quicumque alia ratione quam minoritate, in tutelam vel curatelam legitime traditus est alterius, domicilium et quasi-domicilium habet tutoris vel curatoris.

    Can. 105 - 1. Il minorenne ritiene necessariamente il domicilio e il quasi-domicilio di colui alla cui potest soggetto. Uscito dallinfanzia pu acquistare anche un proprio quasi-domicilio; e legittimamente emancipato a norma del diritto civile, anche un domicilio proprio.

    2. Chiunque per una ragione diversa dalla minore et stato affidato legittimamente in tutela o in curatela di un altro, ha il domicilio e il quasi-domicilio del tutore o del curatore.

    Ilcan.1071cidiceunaprimaapplicazione,uneffettodelquasi-domicilio,ecioesseresudditidiunordinario:

    Canon 107. 1. Tum per domicilium tum per quasi-domicilium suum quisque parochum et Ordinarium sortitur.

    2. Proprius vagi parochus vel Ordinarius est parochus vel Ordinarius loci in quo vagus actu commoratur.

    3. Illius quoque qui non habet nisi domicilium vel quasi-domicilium dioecesanum, parochus proprius est parochus loci in quo actu commoratur.

    Can. 107 - 1. A ciascuno sia per il domicilio sia per il quasi-domicilio tocca il parroco e l'Ordinario proprio.

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    2. Il parroco o l'Ordinario proprio del girovago il parroco o l'Ordinario del luogo in cui il girovago dimora attualmente.

    3. Il parroco proprio di colui che non ha se non il domicilio o il quasi-domicilio diocesano, il parroco del luogo in cui attualmente dimora.

    Aciascunosiaperildomiciliosiaperilquasi-domiciliotoccailparrocoelOrdinarioproprio.Cisonocategoriedipersonecherifiutanoildomicilioeilquasi-domicilio,esonoigirovaghi.Inquestocasoilcan.1072cidicechiilparrocoelOrdinariodelluogodelgirovago:ilparrocoolOrdinariopropriodelgirovagoilparrocoolOrdinariodelluogoincuiilgirovagodimoraattualmente. DomiciliolegaleQuando diciamo domicilio legale ci riferiamo a quel domicilio stabilito dalla legge. Vi sono trecategoriedipersonechehannodomiciliolegale:

    imembridiunistitutoreligiosoodiunasocietdivitaapostolicasecondoilcanone103:

    Canon 103. Sodales institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae domicilium acquirunt in loco ubi sita est domus cui adscribuntur; quasi-domicilium in domo ubi, ad normam can. 102 2, commorantur.

    Can. 103 - I membri degli istituti religiosi e delle societ di vita apostolica acquistano il domicilio nel luogo dove situata la casa cui sono ascritti; il quasi-domicilio nella casa in cui, a norma del can. 102, 2, dimorano.

    iconiugi:

    Canon 104. Coniuges commune habeant domicilium vel quasi-domicilium; legitimae separationis ratione vel alia iusta de causa, uterque habere potest proprium domicilium vel quasi-domicilium.

    Can. 104 - I coniugi abbiano in comune il domicilio o il quasi-domicilio; a motivo di legittima separazione o per altra giusta causa, entrambi possono avere un proprio domicilio o quasi- domicilio.

    Inconseguenzadelvincolomatrimonialeessiacquisisconolostessodomicilioequasi-domicilio.Laleggeprevedetuttaviachepossonoavereunpropriodomiciliooquasidomicilioperduemotivi:perlegittimaseparazioneoperaltragiustacausa,comeadesempiomotividilavoro.

    Casadiascrizione

    Siintendequellacasanellaqualelepersonesonostateassegnatedalrispettivosuperioremaggioreechinefaparteacquisisceilquasidomiciliosecondolemodalitcomuni.quellacasaassegnatadovecilsuperiorediretto.(Es:Ilsuperioremaggiore,chiamatoprovinciale,assegnailreligiosotizio che vive a Palermonella casa di Agrigento. In quelmomento tizio acquisisce domicilio adAgrigento.Ildomiciliodelreligiosolacasadiascrizione);

  • 39

    iminorenni:

    Canon 105. 1. Minor necessario retinet domicilium et quasi-domicilium illius, cuius potestati subicitur. Infantia egressus potest etiam quasi-domicilium proprium acquirere; atque legitime ad normam iuris civilis emancipatus, etiam proprium domicilium.

    2. Quicumque alia ratione quam minoritate, in tutelam vel curatelam legitime traditus est alterius, domicilium et quasi-domicilium habet tutoris vel curatoris.

    Can. 105 - 1. Il minorenne ritiene necessariamente il domicilio e il quasi-domicilio di colui, alla cui potest soggetto. Uscito dall'infanzia pu acquistare anche un proprio quasi-domicilio; e legittimamente emancipato a norma del diritto civile, anche un domicilio proprio.

    2. Chiunque per una ragione diversa dalla minore et stato affidato legittimamente in tutela o in curatela di un altro, ha il domicilio e il quasi-domicilio del tutore o del curatore.

    Tengononecessariamenteildomiciliooilquasi-domiciliodellautoritacuisonosottoposti.Questocanonecidicecheildomicilioprescindedadoveviveilminorenne.Per,superatoilsettimoannodiet,puacquisireunquasi-domicilioproprio.Ilprimoparagrafodelcanonestrutturatointrenucleieilterzonucleocidicechelegittimamenteemancipatoanormadeldirittocivile,ancheundomicilioproprioequestoperchessostacanonizzandolaleggecivile.Infatti,unminorenne,puressendounminorennepuusciredallapotestdeigenitoriodeitutoriperragioniprevistedallalegge.Inquestocasoildirittocanonicorecepiscequestodirittocivile.

    LuogodorigineAquestopuntopossiamotornareindietroalCan.101perpresentareilluogodorigine,infattiesso,senzaprimaaverspiegatoildomicilioequasi-domiciliononsipucapire.

    Canon 101. 1. Locus originis filii, etiam neophyti, est ille in quo cum filius natus est, domicilium, aut, eo deficiente, quasi-domicilium habuerunt parentes vel, si parentes non habuerint idem domicilium vel quasi-domicilium, mater.

    2. Si agatur de filio vagorum, locus originis est ipsemet nativitatis locus; si de exposito, est locus in quo inventus est.

    Can. 101 - 1. Il luogo di origine del figlio, anche neofita, quello in cui, quando il figlio nato, i genitori avevano il domicilio o, mancando questo, il quasi-domicilio, oppure, se i genitori non avevano il medesimo domicilio o quasi-domicilio, laveva la madre.

    2. Se si tratta di un figlio di girovaghi, il luogo di origine il luogo stesso della nascita; se di un esposto, il luogo in cui fu trovato.

  • 40

    Elementichedeterminanolacondizionecanonicadellepersonefisiche: 1.Et 2.Luogo 3.Parentela

    4.Rito

    ParentelaDopoaverparlatodiete luogo, cominciamoa tratteggiareunaltroelementochedetermina lacondizionecanonicadellepersonefisichechelaparentela.Infattiesistonotreformediparentelachesono:

    1. consanguineit;2. affinit;3. adozione.

    ConsanguineitLa consanguineit un vincolo di sangue che nasce dalla copula carnale, cui fa seguito unconcepimento.AffinitLaffinit consiste nella discendenza da uno stesso stipite. Per stipite si intende la persona o lepersonedallequalidiscendono lealtre,pergenerazionemediatao immediata.La linea laserieordinatadellepersonechediscendonodaunostessostipite.Inbuonasostanzailrapportoincuiiconsanguinei si trovano fra di loro. La linea pu essere retta o obliqua, retta se le personediscendono luna dallaltra, obliqua se le persone discendonodallo stesso stipitemanon lunadallaltra.

    Unproblemachedobbiamoaffrontarequellodiancorarelaconsanguineiteilcanone108cidunprincipiogenerale:

    Iterminichiave

    Stipitesi intendela/lepersona/edal/lequale/idiscendonolealtrepergenerazioneimmediataomediata.

    Esempiodigenerazioneimmediata:padrefiglio-madrefiglioEsempiodigenerazionemediata:nonno-nipote

    Linea:serieordinatadellepersonechediscendonodallostessostipitedellaporta.ilrapportoconcuiiconsanguineisitrovanotradiloro.Lalineapuessererettaoobliqua(ocollaterale):rettaselepersonediscendonol'unadall'altra;obliquaselepersonediscendonodallostessostipitemanonl'unadall'altra(ex.fratello-sorella).Grado:distanzadaunagenerazioneall'altra.

  • 41

    Canon 108. 1. Consanguinitas computatur per lineas et gradus.

    2. In linea recta tot sunt gradus quot generationes, seu quot personae, stipite dempto.

    3. In linea obliqua tot sunt gradus quot personae in utraque simul linea, stipite dempto.

    Can 108 - 1. La consanguineit si computa per linee e per gradi.

    2. Nella linea retta tanti sono i gradi quante le generazioni, ossia quante le persone, tolto il capostipite.

    3. Nella linea obliqua tanti sono i gradi quante le persone in tutte e due le linee insieme, tolto il capostipite.

    inquestoesempiodiconsanguineitvediamocheabbiamounesempiodilinearettaelineaobliqua.LalineaAnna-Lucaunalineaobliqua,invecequellaGiuseppe,Anna,Pino,Ugounalinearetta.Seinvece,dobbiamoprendereinconsiderazioneilgradovediamochelaconsanguineitGiuseppe-Annadiprimogradodiconsanguineit,invece,quelladiGiuseppe-Pinodisecondogrado.Leconseguenzecheripotanoigradidiconsanguineitsonodigranderilievosoprattuttonelcampomatrimoniale,manonsolo.Adesempioilcanone10911e2stabiliscegliimpedimentidirimenticherendononulloilmatrimonio:

    Canon 1091. 1. In linea recta consanguinitatis matrimonium irritum est inter omnes ascendentes et descendentes tum legitimos tum naturales.

    2. In linea collaterali irritum est usque ad quartum gradum inclusive.

  • 42

    3. Impedimentum consanguinitatis non multiplicatur.

    4. Numquam matrimonium permittatur, si quod subest dubium num partes sint consanguineae in aliquo gradu lineae rectae aut in secundo gradu lineae collateralis.

    Can. 1091 - 1. Nella linea retta della consanguineit nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali.

    2. Nella linea collaterale il matrimon