dipartimento di scienze cliniche veterinarie tonino talone

22
Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone

Upload: adriano-del-prete

Post on 02-May-2015

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone

Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie

Tonino Talone

Page 2: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone

 Serie generale, n. 180 del 6 agosto 1931

 Legge 12 giugno 1931, n. 924

Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali a sangue caldo (mammiferi ed uccelli). completa di modifiche apportate dalla legge 1 maggio 1941, n. 615

1. La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale e si eseguono negli istituti e laboratori scientifici del regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale (2), può essere consentito che gli esperimenti di cui al precedente comma siano eseguiti, sempre ai fini ivi indicati, in locali diversi dagli istituti e dai laboratori scientifici del regno. Nel decreto deve essere indicato il sanitario responsabile degli esperimenti.Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in caso di inderogabile necessità, quando cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

……. Omissis ………

La legge del 1931La legge del 1931e le modifiche del 1941e le modifiche del 1941

Page 3: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone

Normativa in Normativa in vigorevigore

Page 4: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone

DIRETTIVA DEL CONSIGLIOdel 24 novembre 1986 concernente il

ravvicinamento delle disposizioni legislative,regolamentari e amministrative degli Stati membri

relative alla protezione degli animaliutilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

(86/609/CEE)

Page 5: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone

La Direttiva 86/609 è stata La Direttiva 86/609 è stata emanata per armonizzare le emanata per armonizzare le procedure nel settore degli procedure nel settore degli

animali utilizzati a fini animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini sperimentali o ad altri fini

scientificiscientifici

Dal 1986 ad oggi non ha mai Dal 1986 ad oggi non ha mai subito sostanziali modifichesubito sostanziali modifiche

Page 6: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone

L’Italia da L’Italia da attuazione alla attuazione alla

Direttiva Direttiva 86/609 con il 86/609 con il

Decreto Legislativo Decreto Legislativo n.116 del 1992n.116 del 1992,,

norma unica norma unica attualmente in attualmente in vigore per la vigore per la

protezione degli protezione degli animali utilizzati a animali utilizzati a fini sperimentali o fini sperimentali o

ad altri fini ad altri fini scientificiscientifici

Page 7: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone

Ha sottoposto a regime

autorizzativo enti che fino a quel momento

avevano operato “ope legis” in virtù della legge n. 615 del 1941.

Page 8: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone

Viene introdotto il Viene introdotto il

concetto di concetto di

““protezioneprotezione””

e quindi un controllo e quindi un controllo

preventivo e in itinere preventivo e in itinere

di tutta l’attività di tutta l’attività

sperimentale ad sperimentale ad

opera principalmente opera principalmente

del Ministero della del Ministero della

SanitàSanità

Page 9: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone
Page 10: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone

OBIEZIONE DI COSCIENZA

ALLA SPERIMENTAZIONE

ANIMALE

Page 11: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone

LEGGE 12 ottobre 1993 LEGGE 12 ottobre 1993 n. 413n. 413

Art. 2 1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti

laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che

abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti

alla sperimentazione animale.

Page 12: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

Relativa a linee guida per la sistemazione e la tutela degli

animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini

scientifici

Gli stati membri dovrebbero attenersi alle linee guida istituite

nell’allegato della presente raccomandazione ai fini

dell’attuazione dell’art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della

direttiva 86/609/CEE

PARTE GENERALELocali di permanenza Locali di servizio

Ventilazione Temperatura

Umidità Illuminazione

Rumore Impianto di allarme

Istruzione e formazione Tutela Salute Cattura

Trasporto Quarantena

Alimentazione Abbeveraggio

PuliziaManeggiamento

Ecc.

Page 13: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone

La Direttiva in

discussione in Europa

(Modifiche alla direttiva 86/609)

La Direttiva in

discussione in Europa

(Modifiche alla direttiva 86/609)

Page 14: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone

Nella Proposta diNella Proposta diDIRETTIVA DEL PARLAMENTO DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOEUROPEO E DEL CONSIGLIO

Sulla protezione degli animali Sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientificiutilizzati a fini scientifici

(presentata dalla Commissione)(presentata dalla Commissione)Bruxelles, 5.11.2008Bruxelles, 5.11.2008vi sono alcune novità:vi sono alcune novità:

Page 15: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone
Page 16: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone
Page 17: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone
Page 18: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone

introduce il concetto di introduce il concetto di eticità eticità

La La valutazionevalutazione e e l’autorizzazione di progettil’autorizzazione di progetti che prevedono l’impiego di che prevedono l’impiego di

animali, ivi compresa la animali, ivi compresa la valutazione retrospettivavalutazione retrospettiva

Page 19: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone

La proposta di direttiva all’art. La proposta di direttiva all’art. 25 prevede un organismo 25 prevede un organismo permanente di esame etico permanente di esame etico presso gli stabilimenti di presso gli stabilimenti di

allevamentoallevamento fornitorifornitori utilizzatoriutilizzatori

Page 20: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone
Page 21: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone

La LEGGE N. 189/2004 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento

degli animali, nonché l’impiego degli stessi in

combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate)ha introdotto un intero titolo

nel

CODICE PENALE

Titolo IX – bis dei delitti contro il

sentimento per gli animali

INFINE INFINE

Page 22: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone

Art. 544-bis Art. 544-bis Uccisione di animaliUccisione di animali

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 morte di un animale è punito con la reclusione da 3

a 18 mesia 18 mesi

Art. 544-terArt. 544-terMaltrattamento di animaliMaltrattamento di animali

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori

insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a 1 anno o con punito con la reclusione da tre mesi a 1 anno o con

la multa da 3.000 a 15.000 eurola multa da 3.000 a 15.000 euro