deliberazione n° x / 1465 seduta del 06/03/2014 · • l’aumento della prevalenza delle malattie...

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DELIBERAZIONE N° X / 1465 Seduta del 06/03/2014 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali MARIO MANTOVANI Vice Presidente ALBERTO CAVALLI VALENTINA APREA MAURIZIO DEL TENNO VIVIANA BECCALOSSI GIOVANNI FAVA SIMONA BORDONALI MASSIMO GARAVAGLIA PAOLA BULBARELLI MARIO MELAZZINI MARIA CRISTINA CANTU' ANTONIO ROSSI CRISTINA CAPPELLINI CLAUDIA TERZI Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni Su proposta dell'Assessore Mario Mantovani I Dirigenti Mauro Agnello Luca Merlino Il Direttore Generale Walter Bergamaschi L'atto si compone di 39 pagine di cui 28 pagine di allegati parte integrante Oggetto DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA SPERIMENTAZIONE CREG (CHRONIC RELATED GROUP) - ANNO 2014

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DELIBERAZIONE N° X / 1465 Seduta del 06/03/2014

Presidente ROBERTO MARONI

Assessori regionali MARIO MANTOVANI Vice Presidente ALBERTO CAVALLI VALENTINA APREA MAURIZIO DEL TENNO VIVIANA BECCALOSSI GIOVANNI FAVA SIMONA BORDONALI MASSIMO GARAVAGLIA PAOLA BULBARELLI MARIO MELAZZINI MARIA CRISTINA CANTU' ANTONIO ROSSI CRISTINA CAPPELLINI CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Mario Mantovani

I Dirigenti Mauro Agnello Luca Merlino Il Direttore Generale Walter Bergamaschi

L'atto si compone di 39 pagine

di cui 28 pagine di allegati

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA SPERIMENTAZIONE CREG (CHRONIC RELATED GROUP) - ANNO 2014

Page 2: DELIBERAZIONE N° X / 1465 Seduta del 06/03/2014 · • l’aumento della prevalenza delle malattie croniche in Lombardia, ... RICHIAMATO il “Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014”

PREMESSO che:• l’aumento della prevalenza delle malattie croniche in Lombardia, che

riguardano più del 30% della popolazione richiede un adeguamento delle risposte assistenziali sia sul piano clinico, sia su quello organizzativo-gestionale;

• lo stato di salute di un malato cronico, spesso anziano e affetto da più patologie, è influenzato non solo da fattori biologici legati alla malattia, ma in larga misura anche da determinanti personali e da fattori di contesto che interagiscono fra loro in maniera dinamica e condizionano la capacità di accesso alle cure;

• i bisogni derivanti da situazioni di cronicità richiedono, quindi, una presa in carico “proattiva” e omnicomprensiva del malato, continuità di assistenza ospedale-territorio e percorsi clinico-assistenziali personalizzati, cioè congruenti col livello di complessità della malattia e con le caratteristiche individuali del paziente;

• le evidenze scientifiche dimostrano che quando i malati cronici ricevono un trattamento integrato e un supporto al self-management e al follow-up, migliorano e ricorrono meno alle cure ospedaliere;

• l’idea della sperimentazione CReG (Chronic Related Groups), avviata da Regione Lombardia in 5 ASL, nacque proprio dall’osservazione della discontinuità del percorso del malato cronico e dalla consapevolezza della necessità di introdurre modalità organizzative innovative di presa in carico del paziente a livello territoriale, anche con la fornitura di servizi aggiuntivi.

VISTO il “Piano Sanitario Nazionale 2011-2013” che individua la “sanità d’iniziativa” quale nuovo approccio organizzativo che affida alle Cure Primarie il compito di programmare e coordinare gli interventi a favore del malato cronico, indicando, tra i principali obiettivi del SSN, il miglioramento della presa in carico del cittadino, la continuità delle cure e l’integrazione ospedale-territorio;

RICHIAMATO il “Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014” approvato con d.c.r. n. X/88 del 17.11.2010, il quale:

• indica la necessità di rispondere ai fabbisogni della cronicità individuando soluzioni strutturali e organizzative per superare il modello assistenziale ospedaliero;

• prevede, tra gli obiettivi strategici, la valorizzazione del ruolo dei Medici di Medicina Generale (MMG), anche attraverso lo sviluppo dell’associazionismo, come punto di attuazione della continuità

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assistenziale sul territorio, al fine di consentire le cure ai pazienti cronici mediante protocolli terapeutici condivisi e la pianificazione di un programma stabilito con il paziente, che riduca i tempi e le risorse;

• prevede di dare continuità al progetto “Dote Sanitaria”, avviato con modalità sperimentale nel 2009 e finalizzato a migliorare l’appropriatezza dell’assistenza ai pazienti affetti da alcune patologie croniche, modificando in modo significativo la prospettiva della medicina territoriale, mettendo realmente al centro il paziente e definendo una ‘dotazione’ di risorse annuali attese per la sua presa in carico;

• prevede di sperimentare forme di convenzionamento con specialisti ospedalieri per lo svolgimento delle loro attività presso l'ambulatorio dei MMG;

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti regionali:• la d.g.r. n. IX/937 dell’1.12.2010 “Determinazioni in ordine alla gestione del

servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2011 (di concerto con l’assessore Boscagli)” e, in particolare, l’allegato 14 “Cronicità e CreG”, che ha previsto di implementare sperimentalmente il CReG (Chronic Related Group), quale innovativa modalità di presa in carico dei pazienti affetti da malattie croniche che, a fronte della corresponsione anticipata di una quota predefinita di risorse (CReG), deve garantire senza soluzioni di continuo e cali di assistenza tutti i servizi extra-ospedalieri necessari per una buona gestione clinico-organizzativa della malattia (prevenzione secondaria, follow-up, monitoraggio della persistenza terapeutica, specialistica ambulatoriale, protesica, farmaceutica);

• la d.g.r. n. IX/1283 dell'1.2.2011 "Definizione degli obiettivi aziendali di interesse regionale dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2011, nonché delle modalità di valutazione del loro raggiungimento", che ha individuato gli ambiti territoriali di sperimentazione del CReG e, precisamente, le ASL di Milano, Bergamo, Como, Lecco e Milano 2;

• la d.g.r. n. IX/1479 del 30.3.2011 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2011 - II° Provvedimento di aggiornamento in ambito sanitario” che: ha fornito, all’Allegato 2), ulteriori indicazioni per l’implementazione del

CReG, con particolare riferimento agli obiettivi e ai contenuti del modello organizzativo, sottolineando che l’aspetto innovativo del CReG, è rappresentato dalla individuazione del “soggetto” che garantisce la continuità del percorso e della presa in carico dei pazienti, interagendo con tutti gli attori coinvolti nella gestione della patologia;

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ha fornito indicazioni circa i requisiti dei soggetti Gestori del CReG, i contenuti generali del contratto stipulato tra ASL e Gestori, nonchè i criteri di remunerazione del servizio;

ha previsto che le risorse da assegnare per la presa in carico dei pazienti: siano individuate dalla DG Sanità, in collaborazione con le ASL sito di

sperimentazione; siano assegnate, con atto della DG Sanità, a quei soggetti individuati

e governati dalla ASL i quali, previa sottoscrizione di specifico accordo con la ASL stessa, si faranno carico di garantire la piena adesione dei pazienti reclutati al percorso del CReG;

• il Decreto del Direttore Generale Sanità n. 4383 del 16.5.2011 “Determinazioni in materia di CReG (Chronic Related Group), in attuazione della d.g.r. n. IX/1479 del 30 marzo 2011. Classi CReG e tariffe”, che approva una metodologia di classificazione dei pazienti cronici finalizzata ad individuare - a partire dalla Banca Dati Assistito (BDA) - categorie omogenee dal punto di vista clinico e del consumo di risorse sanitarie (Classi CReG), definendo, tra l’altro, all’Allegato E), il valore di costo di ogni Classe CReG individuata (“Tariffe Standard Regionali”);

• la d.g.r. n. IX/3976 del 6.8.2012 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2012 anche alla luce dei provvedimenti nazionali", che ha condiviso la proposta dell’ASL Milano di bandire un secondo avviso pubblico per incrementare il numero di Medici di Medicina Generale (MMG) e assistiti cronici arruolati nella sperimentazione, stabilendo, tra l’altro, di consentire lo sviluppo di accordi con le Aziende Ospedaliere pubbliche per il coinvolgimento di specialisti ospedalieri nell'erogazione di semplici prestazioni ambulatoriali per i pazienti arruolati, anche presso gli studi associati dei MMG;

• la d.g.r. n. IX/4334 del 26.10.2012 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013" che ha previsto di continuare la sperimentazione CReG nel 2013, senza incrementare il numero delle ASL coinvolte;

RICHIAMATA, in particolare, la d.g.r. n. X/1185 del 20.12.2013 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014”, che dopo aver ribadito, all’Allegato 1), la necessità di nuovi modelli organizzativi per affrontare il tema della cronicità, stabilisce, all’Allegato 3):

• la prosecuzione della sperimentazione CReG nelle 5 ASL individuate (Bergamo, Como, Lecco, Milano, Milano 2) attraverso il follow-up attivo della coorte di pazienti già arruolati, con l’obiettivo di valutare l’impatto

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della presa in carico su indicatori di qualità e di salute, nonché sui consumi e sulla spesa sanitaria;

• la necessità di rimodulare il sistema di valorizzazione del servizio, al fine di poter eventualmente pervenire, una volta a regime, al completo riconoscimento di un budget ai soggetti erogatori;

• che sia corrisposta al Gestore CReG una “quota di responsabilità” per ogni paziente arruolato, per la copertura dei costi delle attività aggiuntive di presa in carico dei pazienti, sostenuti nel corso del 2014;

• che tale quota di responsabilità sia stimata sulla base degli scenari di spesa indagati nella prima fase sperimentale, e che sia propedeutica all’evoluzione verso un sistema di remunerazione basato sulla corresponsione al Gestore dell’intera Tariffa CReG;

SOTTOLINEATO che la “quota di responsabilità” rappresenta l’importo, unico per tutte le classi CReG, da corrispondere al Gestore CReG a copertura delle attività necessarie a garantire la presa in carico dei pazienti nel 2014, interagendo con tutti gli attori coinvolti nella gestione della patologia, garantendo, al contempo, il rispetto delle procedure e delle soluzioni organizzative previste dal modello CReG in sperimentazione, come declinate all’articolo 4 dello “Schema-tipo di Contratto 2014”, allegato alla presente deliberazione;

VISTA la Nota del Direttore Generale Sanità H1.2013.0006717 del 26.2.2013 che ha ribadito i contenuti della d.g.r. n. IX/1479/2011 relativi alla gestione dei contratti con i Gestori del CReG, definendo alcuni aspetti che i contratti debbono necessariamente prevedere e dettagliare e fornendo ulteriori indicazioni in merito alle modalità di remunerazione dei Gestori stessi;

DATO ATTO che le ASL coinvolte hanno proseguito la sperimentazione nel corso del 2012 e del 2013 in conformità con le indicazioni della DG Sanità (ora DG Salute), stipulando contratti con Cooperative di MMG (individuati dalle stesse ASL quali attuali soggetti Gestori del CReG), ed in particolare con quattro Cooperative presso l’ASL Como, due presso l’ASL Milano 2, e con una Cooperativa rispettivamente, presso le ASL di Bergamo, Lecco e Milano;

VALUTATI i risultati preliminari della sperimentazione CReG condotta nel 2012 e nel 2013 nelle 5 ASL individuate, riportati nell’Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento, i quali:

• evidenziano un’associazione tra arruolamento e ‘presa in carico’ secondo il modello CReG, con una riduzione degli accessi ospedalieri (Pronto

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Soccorso e Ricovero Ordinario), supportando così l’ipotesi alla base della sperimentazione di un impatto favorevole del modello CReG sulla salute dei pazienti e sull’utilizzo delle risorse del sistema sanitario;

• indicano la necessità di proseguire il follow-up dei pazienti arruolati, al fine di valutare le variazioni nel tempo degli esiti analizzati e approfondire l’impatto del CReG anche su outcome di salute a lungo termine, nonché sul consumo di risorse sanitarie;

PRESO ATTO delle determinazioni condivise tra i Direttori Generali delle suddette ASL e la Direzione Generale Salute, in occasione di ripetuti incontri di monitoraggio della sperimentazione - finalizzati ad identificare eventuali criticità, soluzioni e ambiti di sviluppo del disegno CReG - a seguito dei quali è stata evidenziata la necessità di indirizzi regionali relativamente a:

• contenuti dei Contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le ASL e i soggetti gestori del CReG per l'erogazione dei servizi territoriali previsti dal modello CReG;

• contenuti e modalità per la gestione della sperimentazione, la definizione degli obiettivi, le modalità di monitoraggio e controllo del servizio erogato, gli indicatori e gli strumenti di verifica;

• criteri per gestire fattori di variabilità nell’arruolamento (mobilità dei pazienti, dei MMG, ecc.);

• eventuali prestazioni di natura diagnostica e di telemedicina erogate direttamente dai Gestori del CReG nell’ambito della sperimentazione, e definizione dei relativi requisiti di qualità;

• contenuti dei flussi informativi della sperimentazione CReG, e del relativo debito informativo;

CONSIDERATA la necessità di fornire ulteriori indicazioni per dar corso alla prosecuzione della sperimentazione CReG secondo quanto stabilito dalla sopra citata d.g.r. n. X/1185/2013;

PRESO ATTO del provvedimento dell’ASL Milano (delibera ASL Milano n. 771 del 21.6.2013) che, in ottemperanza alle disposizioni regionali di cui alla sopra citata d.g.r. n. IX/3976/2012, allo scopo di incrementare il numero di MMG e di pazienti arruolati nella sperimentazione, ha approvato le risultanze dei lavori della commissione di valutazione dei progetti pervenuti alla stessa ASL per la realizzazione del CReG, individuando nuovi soggetti Gestori per l'affidamento del servizio sperimentale CReG;

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SOTTOLINEATA l’opportunità, condivisa con le ASL in sperimentazione, di estendere il periodo di osservazione della coorte di pazienti già arruolati senza procedere ad ulteriori arruolamenti, allo scopo di valutare i costi effettivi della presa in carico contenendo fattori di variabilità o di potenziale distorsione della sperimentazione, fatta eccezione per l’ASL Milano la quale potrà procedere a nuovi arruolamenti, limitatamente ai nuovi gestori già individuati per il servizio sperimentale CReg;

RITENUTO, in condivisione con le 5 ASL coinvolte nella sperimentazione:• di approvare lo Schema-tipo di Contratto 2014 - e i relativi indirizzi per la

predisposizione del “Protocollo Attuativo del Contratto CReG” - per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ASL e Gestori CReG per l'erogazione dei servizi territoriali previsti nel corso del 2014, allo scopo di indirizzare le modalità di gestione della sperimentazione, che costituisce l’Allegato 2), parte integrante del presente provvedimento;

• di allineare temporalmente i Contratti da stipulare nelle 5 ASL per l’erogazione del servizio CReG nel corso del 2014;

• di definire i criteri per gestire fattori di variabilità nell’arruolamento (mobilità dei pazienti, dei MMG, ecc.), secondo quanto descritto nell’Allegato 3), parte integrante del presente provvedimento;

• di definire i contenuti dei flussi informativi della sperimentazione CReG - con riferimento particolare al flusso dei Piani Assistenziali Individuali (PAI), delle attività del Centro Servizi - e del relativo debito informativo, secondo le modalità illustrate nell’Allegato 4), parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di rinviare a successivo atto della DG Salute:• l’istituzione di un Comitato Regionale finalizzato al monitoraggio della

sperimentazione, prevedendo inoltre incontri periodici di confronto con rappresentanti dei Gestori del CReG;

• la definizione delle prestazioni di natura diagnostica e di telemedicina che possono essere erogate dai Gestori CReG nell’ambito della sperimentazione, e i relativi requisiti di qualità;

• l’approvazione delle specificità organizzative in materia di privacy e protezione dei dati personali che i soggetti Gestori dovranno garantire nel trattamento di dati sensibili;

• l’assegnazione alle ASL dei contributi necessari all’attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

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DATO ATTO che con il Decreto del Direttore Generale Salute n. 11454 del 5.12.2013 “Determinazioni relative alla quantificazione delle risorse da riconoscere ai gestori per il primo anno di sperimentazione CReG (Chronic Related Group)” sono stati approvati i criteri, uniformi a livello regionale, per il calcolo della quota parte da riconoscere ai Gestori CReG nel primo anno di sperimentazione ed i relativi importi da erogare;

DATO ATTO che, con Nota della DG Salute Prot. H1.2014.0007550 del 20.02.2014, si è dato mandato alle ASL di erogare ai Gestori CReG un acconto sugli importi relativi alla seconda annualità, nei limiti massimi del 40% dell’importo autorizzato con DDG 11454/2013 per il primo anno di sperimentazione, rinviando l’erogazione del saldo a un successivo provvedimento, non appena saranno disponibili i dati definitivi relativi al consuntivo 2013;

RITENUTO di dar seguito alla sopra citata d.g.r. n. X/1185/ 2013:• stimando per le attività aggiuntive sostenute dai Gestori CReG nel corso del

2014, una “quota di responsabilità” unica per tutte le classi CReG, calcolata sulla base degli scenari di spesa dei primi due anni di sperimentazione, e basata sul valore medio del differenziale tra ‘consumi attesi’ e ‘consumi osservati’, risultante nelle 5 ASL in sperimentazione;

• di definire, di conseguenza, in € 84,00 (IVA esclusa), l’ammontare di tale “quota di responsabilità”;

RITENUTO di utilizzare, per la valutazione dei dati sperimentali nel corso del 2014, le Classi CReG di cui al DDG n. 4383 del 16.05.2011, Allegato B) “Piramide della rilevanza delle patologie croniche e del consumo di risorse sanitarie”, rinviando a successivo provvedimento il completamento della rappresentazione dell’evoluzione delle patologie croniche secondo il modello della “classificazione CReG iso-risorse”;

VALUTATI i costi tendenziali per l’attività svolta dai Gestori nei primi due anni di sperimentazione (2012 e 2013), nonché i costi dell’attività da svolgere nel corso del 2014, calcolati anche sulla base dei costi sostenuti per l’attività realizzata dalle ASL nel corso dei due anni precedenti;

RITENUTO di prevedere un finanziamento dell’importo massimo di € 11.500.000,00, per la remunerazione della sperimentazione per il biennio 2013/2014, di cui € 5.500.000,00 per il 2013 ed € 6.000.000,00 per il 2014 (in considerazione dei nuovi arruolamenti previsti all'ASL Milano), dando atto che le risorse saranno

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successivamente oggetto di specifico provvedimento di assegnazione da parte della DG Salute e troveranno copertura a carico degli stanziamenti del Fondo Sanitario Regionale iscritti al capitolo 13.01.104.8374 del bilancio di previsione 2014 (competenza e reiscrizione ex art. 50 LR 34/78);

VISTI gli artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013, che demandano alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

VAGLIATE e fatte proprie le predette considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di prendere atto dell’Allegato 1) “Risultati preliminari della prima fase di sperimentazione CReG (2012-2013)”, parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare i seguenti allegati, parti integranti del presente provvedimento:• Allegato 2) “Schema-tipo Contratto 2014” e indirizzi per la predisposizione

del relativo Allegato “Protocollo Attuativo del Contratto CReG”, quale modello indicato per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ASL e Gestori CReG per l'erogazione dei servizi territoriali previsti nel corso del 2014, allo scopo di indirizzare le modalità di gestione della sperimentazione;

• Allegato 3) “Criteri per gestire fattori di variabilità nell’arruolamento” che definisce i criteri per gestire fattori di variabilità nell’arruolamento (mobilità dei pazienti, dei MMG, ecc.);

• Allegato 4) “Flussi informativi di rilevazione della sperimentazione CReG” che definisce i contenuti dei flussi informativi della sperimentazione CReG - con riferimento particolare al flusso dei PAI e alle attività del Centro Servizi - e del relativo debito informativo;

3) di stabilire una ‘quota di responsabilità' dell’ammontare di € 84,00 (IVA esclusa) per ogni paziente arruolato, unica per tutte le classi CReG, da corrispondere al Gestore CReG a copertura delle attività necessarie a garantire la presa in carico dei pazienti nel corso del 2014, garantendo al contempo, il rispetto

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delle procedure e delle soluzioni organizzative del modello CReG in sperimentazione, come declinate all’articolo 4 dello “Schema-tipo di Contratto 2014”, allegato alla presente deliberazione;

4) di impegnare le ASL di Bergamo, Como, Lecco, Milano e Milano2:• a proseguire la sperimentazione CReG attraverso il follow-up attivo della

coorte dei pazienti già arruolati senza procedere ad ulteriori arruolamenti, fatta eccezione per l’ASL Milano la quale potrà arruolare nuovi pazienti, limitatamente ai nuovi gestori CReG già individuati;

• ad effettuare i controlli secondo le modalità definite nel sopra citato Allegato 2);

• di richiedere ai Gestori la trasmissione periodica dei dati della sperimentazione (debito informativo), secondo i tracciati record dei vari flussi informativi, così come specificato sopra citato Allegato 4);

5) di rinviare ad un successivo provvedimento della DG Salute:• il completamento della rappresentazione dell’evoluzione delle patologie

croniche secondo il modello della “classificazione CReG iso-risorse”;• l’istituzione di un Comitato Regionale finalizzato al monitoraggio della

sperimentazione, prevedendo inoltre incontri periodici di confronto con i rappresentanti delle Cooperative;

• la definizione delle prestazioni di natura diagnostica e di telemedicina che possono essere erogate dai Gestori CReG nell'ambito della sperimentazione, e i relativi requisiti di qualità;

• l’approvazione delle specificità organizzative in materia di privacy e protezione dei dati personali che i soggetti Gestori dovranno garantire nel trattamento di dati sensibili di loro competenza;

• l’assegnazione alle ASL dei contributi necessari all’attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

6) di prevedere un finanziamento dell’importo massimo di € 11. 500.000,00, per la remunerazione della sperimentazione per il biennio 2013/2014, di cui € 5.500.000 per il 2013 ed € 6.000.000 per il 2014 (in considerazione dei nuovi arruolamenti previsti all'ASL Milano), dando atto che le risorse saranno successivamente oggetto di specifico provvedimento di assegnazione da parte della DG Salute e troveranno copertura a carico degli stanziamenti del Fondo Sanitario Regionale iscritti al capitolo 13.01.104.8374 del bilancio di previsione 2014 (competenza e reiscrizione ex art. 50 LR 34/78);

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7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito web della DG Salute.

IL SEGRETARIOMARCO PILLONI

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Risultati preliminari della prima fase di sperimentazione CReG (2012-2013)

Sommario

Obiettivo delle analisi .................................................................................................................................... 1

Metodologia applicata ................................................................................................................................... 1

Risultati preliminari ....................................................................................................................................... 2

Tabella 1. Caratteristiche delle coorti in studio al 1/1/2012. ..................................................................... 2

Tabella 2. Tassi di accesso al Pronto Soccorso 2012-2013 nelle coorti in studio ..................................... 3

Tabella 3. Stime del Rischio di accesso a Pronto Soccorso 2012-2013 nella coorte CReG rispetto alla

coorte di controllo ...................................................................................................................................... 3

Tabella 4. Tassi di Ricovero Ospedaliero 2012-2013 nelle coorti in studio .............................................. 3

Tabella 5. Stime del Rischio di Ricovero Ospedaliero 2012-2013 nella coorte CReG rispetto alla coorte

di controllo ................................................................................................................................................. 4

Conclusioni .................................................................................................................................................... 4

Obiettivo delle analisi

Le analisi preliminari della prima fase di sperimentazione CReG (2012-2013) si propongono di verificare

l’associazione tra il modello di presa in carico dei pazienti cronici CReG e l’utilizzo di risorse ospedaliere.

Metodologia applicata

Lo studio segue un disegno di coorte prospettica.

La coorte in studio è costituita da tutti gli assistiti delle ASL incluse nella sperimentazione CReG

classificabili come ‘malati cronici’ attraverso il sistema classificativo CReG (classificati) al 1/1/2012.

All’interno dei ‘classificati’, i pazienti dei MMG (Medici di Medicina Generale) che aderiscono alla

sperimentazione costituiscono la ‘coorte degli arruolabili’, mentre i pazienti dei medici che non aderiscono

alla sperimentazione costituiscono la ‘coorte di controllo’.

All’interno della coorte degli arruolabili, i pazienti che sono stati effettivamente arruolati costituiscono la

‘coorte degli arruolati’.

Gli esiti sono misurati come ‘numero di accessi al Pronto Soccorso’ (PS) e come ‘numero ricoveri

ospedalieri’, nel periodo compreso tra l’inizio dell’osservazione e il 31/12/2013.

La relazione tra esposizione ed esito di malattia è stata valutata attraverso modelli lineari generalizzati e i

risultati sono presentati come ‘incident rate ratio’ (IRR) e intervallo di confidenza al 95% (95% CI). I

modelli sono stati aggiustati per età, genere, ASL di riferimento, classe CReG, numero di accessi al PS e

numero di ricoveri ospedalieri nei due anni precedenti. Analisi di influenza hanno valutato le stime

rimuovendo i dati di ogni ASL, una alla volta.

ALLEGATO 1 ALLA D.G.R. N. X/…….. DEL ……...

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Risultati preliminari

Le principali caratteristiche descrittive basali delle coorti in studio sono riportate in Tabella 1.

Tabella 1. Caratteristiche delle coorti in studio al 1/1/2012.

Coorte CReG -

Arruolabili

Coorte CReG -

Arruolati

Coorte di

controllo

N 103,986 61,901 478,048

Età, media (SD) 69.00 (13.68) 69.03 (12.75) 69.55 (14.06)

Femmine, N. (%) 52,898 (50.87) 31,253 (50.49) 246,241 (51.51)

Ramo CReG, N. (%)

1-Insufficienza renale dialisi 391 (0.38) 154 (0.25) 1,854 (0.39)

2-Ossigenoterapia 472 (0.45) 251 (0.41) 2,822 (0.59)

3-Scompensati 10,816 (10.40) 6,080 (9.82) 48,492 (10.14)

4-BPCO 5,964 (5.74) 3,502 (5.66) 27,922 (5.84)

5-Cardio-vasculopatici 25,646 (24.66) 15,547 (25.12) 117,248 (24.53)

6-Insufficienza renale 683 (0.66) 342 (0.55) 3,355 (0.70)

7-Diabete ID 1,546 (1.49) 771 (1.25) 8,109 (1.70)

8-Dislipidemia 13,167 (12.80) 8,374 (13.53) 61,167 (12.66)

9-Ipertensione 37,828 (36.38) 22,924 (37.03) 172,682 (36.12)

A-Asmatici 2,440 (2.35) 1,294 (2.09) 11,384 (2.38)

B-Diabete non ID 4,980 (4.79) 2,642 (4.27) 22,760 (4.76)

ASL, n (%)

301- BG 41,805 (40.20) 21,380 (34.54) 91,015 (19.04)

303- CO 23,134 (22.25) 16,871 (27.25) 56,747 (11.87)

305- LE 17,474 (16.80) 11,624 (18.78) 30,683 (6.42)

308- MI 11,500 (11.06) 6,472 (10.46) 223,535 (46.76)

310- MI 10,073 (9.69) 5,554 (8.97) 76,068 (15.91)

N. Ricoveri Ospedalieri 2010-11

media (SD) 0.35 (0.79) 0.32 (0.75) 0.36 (0.84)

Accessi PS 2010-11, media (SD) 0.37 (0.90) 0.35 (0.84) 0.39 (0.93)

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Il tassi di accesso al PS e i relativi IRR sono riportati rispettivamente nelle Tabelle 2 e 3.

Tabella 2. Tassi di accesso al Pronto Soccorso 2012-2013 nelle coorti in studio

anni persona Tasso di incidenza (1,000*PY)

Coorte di controllo 935,783.8 381

Coorte CReG - Arruolabili 205,014.2 354

Coorte CReG - Arruolati 122,426.6 333

Tabella 3. Stime del Rischio di accesso a Pronto Soccorso 2012-2013 nella coorte CReG

rispetto alla coorte di controllo

Incident Rate

Ratio* 95%CI p value

Coorte di controllo reference - -

Coorte CReG - Arruolabili 0.93 0.92, 0.94 <0.001

Coorte CReG - Arruolati 0.92 0.91, 0.94 <0.001

* aggiustato per sesso, età, ASL, CReG (1), N ricoveri 2010-2011, accessi PS 2010-2011

L’appartenenza alla coorte CReG si associa ad un tasso di accessi a PS significativamente inferiore

rispetto alla coorte di controllo, anche aggiustando per le differenze tra le coorti in termini di sesso,

età, appartenenza ad una specifica classe CReG, e numero di ricoveri e di accessi a PS nei due anni

precedenti all’inizio dell’osservazione.

L’analisi di influenza delle singole ASL ha rilevato IRR per l’analisi della corte degli arruolati vs la

coorte di controllo che, rispetto alla stima generale di 0.93 (0.92, 0.94) variavano tra 0.91 e 0.93.

I tassi di ricovero ospedaliero nelle diverse coorti e i relativi IRR sono riportati rispettivamente

nelle Tabelle 4 e 5. L’appartenenza alla coorte CReG si associa ad un numero di ricoveri

significativamente inferiore rispetto alla coorte di controllo, anche aggiustando per le differenze tra

le coorti in termini di sesso, età, appartenenza ad una specifica classe CReG, e al numero di ricoveri

e di accessi al PS nei due anni precedenti all’inizio dell’osservazione.

Tabella 4. Tassi di Ricovero Ospedaliero 2012-2013 nelle coorti in studio

anni persona Tasso di incidenza (1000*PY)

Coorte di controllo 935783.8 200

Coorte CReG - Arruolabili 205014.2 191

Coorte CReG - Arruolati 122426.6 174

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Tabella 5. Stime del Rischio di Ricovero Ospedaliero 2012-2013 nella coorte CReG rispetto alla

coorte di controllo

Incident Rate

Ratio* 95%CI p value

Coorte di controllo Reference - -

Coorte CReG - Arruolabili 0.94 0.93, 0.95 <0.001

Coorte CReG - Arruolati 0.88 0.87, 0.90 <0.001

* aggiustato per sesso, età, ASL, CReG (1), N ricoveri 2010-2011, accessi PS 2010-2011

L’analisi di influenza delle singole ASL ha rilevato IRR per l’analisi della corte degli arruolati vs la

coorte di controllo che, rispetto alla stima generale di 0.88 (0.87, 0.90) variavano tra 0.87 e 0.89.

Conclusioni

I risultati delle analisi preliminari presentate evidenziano un’associazione tra arruolamento

all’interno della sperimentazione CReG con una riduzione degli accessi ospedalieri (PS e ricovero

ordinario), anche controllando per le principali differenze tra le coorti in esame.

La prosecuzione del follow-up sarà necessaria per poter valutare gli esiti a lungo temine, la

variazione nel tempo degli esiti analizzati, e l’impatto della qualità delle cure sugli esiti e sul

consumo di risorse sanitarie.

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SCHEMA-TIPO DI CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA

SANITARIA LOCALE (ASL) E I SOGGETTI GESTORI DI CUI ALLA DGR N. IX 937 DEL 01/12/2010, PER L'EROGAZIONE DEI

SERVIZI EXTRAOSPEDALIERI PER LA GESTIONE CLINICO-ORGANIZZATIVA DELLE PATOLOGIE CRONICHE SECONDO IL

MODELLO “CREG” (CHRONIC RELATED GROUP)

Le sottoscritte parti

L'Azienda Sanitaria Locale ..………., nel seguito indicata come “ASL” con sede legale a….………….in via …………………. n°………. C.F. e P.IVA ……………………………………………. nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante, Sig./Dott. …………….. domiciliato per la carica presso la sede dell’ASL, e L’Ente Gestore …………………………………………….., nel seguito indicato come "Gestore CReG", con sede legale a………………. in Via ……………… n° …….. C.F. - P. IVA ……………………………. nella persona del Sig./Dott. ……………………., in qualità di legale rappresentante, nel seguito indicate congiuntamente come "le Parti". Preso atto della DGR IX/937 del 1 dicembre 2010 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2011", che ha previsto di implementare sperimentalmente il CReG (Chronic Related Group) inteso come una innovativa modalità di presa in carico dei pazienti che, a fronte della corresponsione anticipata di una quota predefinita di risorse (tariffa CReG), deve garantire, senza soluzioni di continuo e cali di assistenza, tutti i servizi extraospedalieri necessari per una buona gestione clinico organizzativa delle patologie croniche; Richiamata la DGR IX/1283 del 1 febbraio 2011 che ha individuato gli ambiti territoriali di sperimentazione dei CReG, tra cui rientra anche l'ASL di …….. Vista la DGR IX/1479 del 30 marzo 2011 che:

ha evidenziato come l'individuazione del Gestore CReG che garantisce la continuità del percorso e la presa in carico dei pazienti - interagendo con tutti gli attori coinvolti nella gestione della patologia e garantendo le necessarie competenze di tipo amministrativo, organizzativo e gestionale - costituisca l'aspetto centrale del progetto ed il vero elemento innovativo del CReG;

prevede che la gestione complessiva del CReG sia affidata a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla stessa DGR e individuati dall’ASL attraverso idonee procedure di selezione;

Visto il DDG Sanità 4383 del 16 maggio 2011 "Determinazioni in ordine in materia di CReG (Chronic Related Group), in attuazione della D.G.R. n. IX 1479 del 30 maggio 2011”; Viste la DGR IX/3976 del 6 agosto 2012 e la DGR IX/4334 del 26 ottobre 2012, che prevedono, nell’ambito della sperimentazione CReG, la facoltà per il Gestore CReG di sviluppare specifici accordi/convenzioni con gli erogatori accreditati, per il coinvolgimento degli specialisti nell’erogazione di semplici prestazioni ambulatoriali per pazienti arruolati, anche presso studi associati dei medici di medicina generale (in seguito “MMG”); Vista la DGR X/1185 del 20 dicembre 2013 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014”, che stabilisce:

di proseguire la sperimentazione CReG attraverso il follow-up attivo della coorte dei pazienti già arruolati, al fine di completare il “modello CReG” sulla scorta dei dati sperimentali,

di rimodulare il sistema di valorizzazione del servizio sulla base di una “Quota di Responsabilità” da corrispondere al Gestore per ogni paziente arruolato,

che le ASL procedano, in considerazione del carattere straordinario del servizio, ad una proroga degli accordi

ALLEGATO 2 ALLA D.G.R. N. X/…….. DEL ….

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contrattuali già stipulati - sostanziando tale proroga una circostanza né prevista né imputabile alle ASL - secondo le indicazioni fornite dalla Regione.

Visti ……. citare i provvedimenti pertinenti della ASL …….. (ad es. avviso pubblico per l’affidamento del servizio CReG, esito delle procedure di selezione ai sensi della DGR IX/1479, ….) Atteso che:

la richiamata DGR IX/1479 del 30 marzo 2011 definisce i contenuti del contratto da condividere e stipularsi con il Gestore CReG;

la Direzione Generale Salute, con Nota Prot. H1.2013.0006717 del 26.02.2013, pone alla base dei rinnovi dei contratti in essere una migliore presa in carico del paziente in termini quali-quantitativi, quale valore aggiunto rispetto all’attuale assistenza assicurata dai MMG;

la richiamata DGR X/1185 del 20 dicembre 2013 ribadisce la necessità che venga pattuito negli accordi contrattuali: che l'obbligazione discendente dal contratto è di risultato e non di mezzi, che emerga il valore aggiunto della “presa in carico” anche attraverso la definizione di obiettivi specifici e

misurabili, sostanziandosi la finalità del servizio nella sommatoria degli specifici obiettivi, che il riconoscimento economico al Gestore sia subordinato alla verifica, da parte dell'ASL, del

raggiungimento degli obiettivi pattuiti. ……….(citare altri atti regionali pertinenti)

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto Il presente contratto disciplina i rapporti giuridici ed economici tra le “Parti”, derivanti dalle attività di attuazione del servizio sperimentale di gestione del CReG per i cittadini residenti nell'ambito della provincia di ……….., rientranti nelle classi CReG di cui al DDG Sanità n. 4383 del 16/05/2011. Il servizio sperimentale è disciplinato dalle DGR 937/2010 e DGR 1479/2011 e successive disposizioni regionali, oltre che dall’avviso pubblico n° ….. del …(data) …. per l’affidamento del servizio dell’ASL di ……… (citare provvedimento ASL per l’affidamento del servizio CReG). Il Gestore CReG si impegna a monitorare il percorso del cittadino, verificandone l'aderenza ai Piani Assistenziali Individuali (in seguito “PAI”) e la distribuzione delle prestazioni secondo l’Elenco delle Prestazioni Attese (EPA) fornito dalla Regione, fornendo "consulti" al paziente e al singolo MMG, monitorando l'utilizzo delle strutture, delle attrezzature, dei servizi, del personale secondo i criteri e standard definiti dalla Regione. Nell'ambito delle attività sopra descritte il Gestore CReG può altresì erogare servizi, ancorché marginali, di teleassistenza e telemonitoraggio con le modalità e i limiti previsti nel progetto presentato. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, nonché della revisione dei criteri tecnico-operativi previsti a cura della ASL, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato di conseguenza, previa comunicazione e informazione al Gestore CReG. In tali casi, il Gestore CReG ha facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra o dalla comunicazione dei nuovi criteri tecnico-operativi, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione all'ASL mediante raccomandata con avviso di ricevimento; il recesso avrà effetto decorsi 90 gg. dalla comunicazione, in costanza delle condizioni preesistenti al provvedimento di modifica. Il presente contratto non modifica quanto previsto dalle vigenti normative in termini di partecipazione alla spesa da parte del cittadino, e non deve determinare alcun vincolo alla libertà di scelta del cittadino.

Articolo 2 - Prestazioni e ambito di applicazione Le attività del Gestore CreG riguardano l’insieme di attività, servizi e prestazioni previsti nel pacchetto rappresentato dal CReG ai sensi della DGR 937/2010 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare le attività organizzative generali, nonché il governo dei consumi a carico del SSR per le seguenti componenti: specialistica ambulatoriale,

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spesa farmaceutica, ossigeno, protesica minore.

Nella presa in carico del Gestore CReG sono altresì ricompresi: la compilazione dei PAI, il debito informativo, la certificazione dell’esenzione per patologia, l’eventuale attività ambulatoriale direttamente erogata, il follow-up, il governo delle forniture ai pazienti in carico di protesica minore per diabetici e dei farmaci. Sono esclusi i ricoveri per acuti, sub-acuti, quelli in riabilitazione. Il Gestore CReG, fermo restando il possesso dei necessari requisiti verificati dall’ASL, potrà fornire ai pazienti arruolati le prestazioni diagnostiche previste nel PAI, secondo le indicazioni fornite dalla Regione. Tali prestazioni non saranno rendicontate a carico del SSR, ma dovranno essere rendicontate a cura delle ASL, con flusso dedicato. Articolo 3 - Durata del contratto

Il presente contratto ha durata a partire dal 1° gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2014, con facoltà per l’ASL - salvo diversa disposizione regionale – di disporre il rinnovo di ulteriori 12 mesi, salvo revoca o recesso anticipato. Articolo 4 - Obblighi del Gestore CReG

Il Gestore CReG si impegna a: a. garantire il mantenimento dei requisiti organizzativi e funzionali, previsti dalla DGR IX/1479 del 30.3.2011 (e

successive modifiche e integrazioni) per i soggetti gestori del CReG; b. garantire la presa in carico e il follow-up dei pazienti già arruolati al 1° gennaio 2014 e con PAI redatto, che

dovrà essere condiviso col paziente, e dallo stesso formalmente sottoscritto; c. Segnalare all’ASL per l’eventuale riclassificazione, i pazienti già arruolati che dovessero aggravarsi con modifica

del CReG di appartenenza. Deve inoltre essere tempestivamente segnalata all’ASL ogni eventuale criticità del percorso clinico degli assistiti arruolati.

d. garantire l'erogazione delle prestazioni di cui all'Articolo 2 secondo le modalità e gli obiettivi concordati con l’ASL e indicati nell’Allegato A) “Protocollo Attuativo del Contratto CReG”, parte integrante del presente contratto;

e. aggiornare il PAI per ciascun paziente in carico, in modo da assicurare cure appropriate e personalizzate nel contesto socio-ambientale del paziente e del caregiver, secondo il principio di centralità dell'assistito e nel rispetto della libera scelta del cittadino;

f. monitorare il percorso dei pazienti arruolati e il livello di conseguimento degli obiettivi concordati (e indicati nell’Allegato A) “Protocollo Attuativo del Contratto CReG”, parte integrante del presente contratto), verificando l'aderenza ai PAI formulati e la distribuzione delle prestazioni secondo l’EPA fornito dalla Regione.

g. comunicare tempestivamente all'ASL ogni eventuale modifica o integrazione delle soluzioni organizzative adottate, per le necessarie verifiche di conformità;

h. comunicare all'ASL, prima della sottoscrizione, accordi o convenzioni con erogatori accreditati per il coinvolgimento di specialisti nell'erogazione di prestazioni ambulatoriali anche presso gli studi associati dei MMG;

i. adottare, anche su indicazione dell’ASL, le necessarie soluzioni organizzative e procedure per garantire la qualità e continuità del servizio, indicate nell’Allegato A) “Protocollo Attuativo del Contratto CReG”;

j. conservare e fornire evidenza dei dati relativi alle chiamate e interrogazioni al Centro Servizi degli utenti in carico, nonché documentare le soluzioni adottate a fronte delle richieste pervenute, al fine di consentire le necessarie verifiche da parte dell'ASL e organismi competenti;

k. compilare, conservare e trasmettere la documentazione socio sanitaria, nel rispetto delle indicazioni regionali ed in conformità con i requisiti SISS e il D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il Gestore CReG si impegna inoltre ad effettuare il servizio in oggetto a regola d'arte, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio e in totale autonomia secondo i termini e le condizioni previste dalla citata D.G.R. 1479 del 30.03.2011 e successive disposizioni regionali.

Articolo 5 - Obblighi dell'ASL L'ASL si impegna a:

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a. verificare il mantenimento, da parte del Gestore CReG, dei requisiti organizzativi e gestionali previsti dalla DGR n. 1479 del 2011 e successivi atti regionali;

b. fornire un aggiornamento periodico dei soggetti arruolati e l’elenco dei pazienti eventualmente riclassificati secondo le disposizioni regionali;

c. monitorare, con le proprie funzioni e organismi competenti, la corretta esecuzione del servizio, nonché adottare tutte le soluzioni necessarie, incluse eventuali sanzioni, per garantire il rispetto degli impegni contrattuali ai fini del buon esito della sperimentazione e nell'interesse dei cittadini assistiti;

d. operare, nell'ambito della propria competenza, al fine di assicurare al Gestore CreG la disponibilità delle informazioni e le prerogative di accesso ai dati sanitari necessari per l'attuazione del servizio.

e. verificare i PAI predisposti per i pazienti in carico e monitorarne la congruenza con le indicazioni generali relative al progetto CReG. Fornire regolare comunicazione al soggetto Gestore dei risultati di tali verifiche;

f. verificare la distribuzione quali/quantitativa delle prestazioni rispetto all'EPA; g. verificare il conseguimento degli obiettivi concordati nell’Allegato A) “Protocollo Attuativo del Contratto

CReG”, anche ai fini del riconoscimento economico del servizio; h. acquisire eventuali accordi o convenzioni tra Gestore CReG ed erogatori accreditati, che disciplinino l’attività

degli specialisti nell’erogazione di prestazioni ambulatoriali anche presso gli studi associati dei MMG, fermo restando il possesso dei requisiti di funzionamento da parte di questi ultimi e l’ininfluen za delle prestazioni sui budget già assegnati, secondo le indicazioni fornite dalla Regione;

i. operare, nell'ambito della propria competenza, al fine di garantire un'armonizzazione del Progetto con gli attori del sistema territoriale.

Articolo 6 - Centralità dell’Assistito La centralità della persona da assistere caratterizza la relazione che si instaura tra Gestore CReG e paziente, da considerarsi secondo la triplice valenza di paziente, cliente e cittadino, tanto nella sua dimensione personale quanto in quella derivante dal contesto familiare e sociale di riferimento. Tale centralità deve orientare tutti i comportamenti sia del Gestore CReG sia degli altri soggetti della rete territoriale coinvolti nelle cure primarie, area specialistica, livello ospedal iero, con i quali dovranno essere sottoscritti opportuni protocolli d’intesa. La centralità dell’assistito nella relazione d’aiuto deve comprendere:

l’assenza di scelte gestionali e/o di comunicazioni incoerenti con la natura delle prestazioni di coordina mento e gestione da erogare;

la tempestiva e corretta informazione della persona assistita e/o dei suoi familiari sulle funzioni e sui livelli di responsabilità interni all’organizzazione stessa rispetto all’attuazione dei contenuti del contratto;

l’esercizio di effettiva competenza e diligenza professionale nello svolgimento delle prestazioni;

il miglioramento della qualità dell’assistenza individualmente percepibile da parte della persona assistita;

il rispetto del credo religioso della persona assistita;

il rispetto della riservatezza in relazione a fatti e/o circostanze di rilievo personale relative alla persona assistita o ai suoi familiari;

uno stile di lavoro funzionale alla valorizzazione di tutte le risorse relazionali, familiari e sociali attivabil i in favore della persona assistita;

la disponibilità ad agevolare la persona assistita e/o i suoi familiari nell’esprimere la mutevolezza degli stati di bisogno o eventuali segnalazioni o reclami.

Articolo 7 - Remunerazione del progetto Sarà corrisposta al Gestore CReG per le attività aggiuntive di presa in carico sostenute nella sperimentazione di cui all’Articolo 2, una “quota di responsabilità” per ogni paziente arruolato, omnicomprensiva, pari a € 84,00 (IVA esclusa), come definito dalla Direzione Generale Salute con DGR …(citare l’atto pertinente)……., fatta salva la quota capitaria di remunerazione dei MMG e quanto già previsto dal vigente Accordo Collettivo Nazionale e dall’Accordo Integrativo Regionale, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nell’Allegato A) “Protocollo Attuativo del Contratto CReG”. Secondo le indicazioni regionali di cui alla DGR 1479/2011, l’ASL continuerà a remunerare direttamente i diversi

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erogatori dei servizi (specialistica ambulatoriale, farmaceutica, protesica, ossigeno, ecc.), rilevando mensilmente i consumi dei singoli pazienti e monitorando la spesa sostenuta. La “quota di responsabilità” sarà erogata in frazioni quadrimestrali, a partire dal mese di maggio 2014, calcolate sul numero dei pazienti in carico al 1° Gennaio 2014. L’ultima quota parte sarà determinata tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi di cui all’Allegato A) “Protocollo Attuativo del Contratto CReG”, e del numero effettivo degli assistiti in carico nel corso dell’anno. Nel caso in cui l’assistito arruolato esca dalla sperimentazione, al Gestore CReG sarà corrisposto il corrispondente rateo mensile della Quota di Responsabilità. In caso di parziale raggiungimento degli obiettivi, saranno applicate le penali previste in Allegato A) “Protocollo Attuativo del Contratto CReG”, previo contradditorio avviato dall’ASL con contestazione scritta al Gestore CReG. Come precisato nel successivo Articolo 9 (Debito informativo), dal punto di vista amministrativo gli anni-uomo di presa in carico del paziente saranno conteggiati in base al periodo di validità del PAI, in altre parole la “presa in carico” si interrompe se il PAI non viene confermato (o modificato), e la “quota di responsabilità” sarà abbattuta in relazione ai periodi effettivi di validità del PAI. Articolo 8 - Monitoraggio e controllo Le attività di monitoraggio della presa in carico dei pazienti sono effettuate dal Gestore CReG, in stretta collaborazione con l’ASL, sulla base dei dati forniti dall’ASL e ricavati dai flussi informativi sanitari e di quanto rendicontato all’ASL dallo stesso Gestore CReG. I controlli e le verifiche dell’ASL riguardano:

1. lo stato di avanzamento delle attività di progetto; 2. il livello di raggiungimento degli obiettivi concordati in Allegato A) “Protocollo Attuativo del Contratto CReG”,

anche ai fini del riconoscimento economico, monitorando l’andamento degli indicatori individuati; 3. l’utilizzo dei servizi complementari del Gestore CReG, definiti in Allegato A) “Protocollo Attuativo del

Contratto CReG”; 4. il trend della spesa e il suo allineamento rispetto ai costi attesi.

L'ASL effettuerà i controlli e le verifiche, anche presso gli studi dei MMG per il monitoraggio sull'appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle stesse ai PAI, anche attraverso la raccolta:

degli EPA dei pazienti in carico così come forniti dal sistema regionale, verificando l'adesione ai PAI individuati. In particolare, saranno effettuati controlli puntuali di: il …..% ….(indicare una %, che dovrà essere ≥ 20%) dei PAI pervenuti all’ASL, utilizzando un criterio di

estrazione casuale del caso, il …..% ….(indicare una %, che dovrà essere ≥ 20%) dei PAI completati alla fine del periodo contrattuale di

osservazione;

dei consumi relativi ai ricoveri ospedalieri e all'attività specialistica ambulatoriale;

del numero degli accessi "codici bianchi/verdi" effettuati in Pronto Soccorso nelle ore diurne (8-20) dal lunedì al venerdì e al sabato mattina (8-12) e riferiti ai pazienti inseriti nel CReG;

della percentuale di prescrizione di farmaci a brevetto scaduto o di farmaci che presentano il miglior profilo costo/efficacia comunque riferiti ai percorsi diagnostico-terapeutici individuati.

Sono previsti più momenti di controllo, di cui il primo entro il ……. (ogni ASL valuta data, indicativamente entro il 30 aprile). L'ASL si rende disponibile ad un confronto con il Gestore CreG sugli esiti delle attività di cui al presente articolo. Articolo 9 - Debito Informativo Il Gestore CReG si impegna ad adempiere al flusso informativo chiesto dall’ASL in riferimento alla presa in carico degli assistiti, attraverso l’invio periodico del tracciato record PAI e dei flussi previsti in Allegato A) al presente Contratto (“Protocollo Attuativo del Contratto CReG”) e secondo le indicazioni fornite dalla Regione.

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Per considerare il paziente realmente “preso in carico”, non è sufficiente la sola condizione di arruolato, ma è necessaria la presenza di un PAI attivo, ovvero validato dal sistema informativo (SMAF). Se non diversamente precisato, SMAF prevede che il PAI abbia validità massima di un anno dalla data di inizio validità, al termine del quale il PAI decade automaticamente se non confermato dal medico entro il mese successivo alla scadenza. Allo scadere del PAI, il MMG deve rivalutare il paziente, confermare il precedente PAI (o se necessario apportare eventuali modifiche) e attivare la procedura di “invio” su SMAF del nuovo PAI. Dal punto di vista amministrativo, gli anni-uomo di presa in carico saranno conteggiati in base al periodo di validità del PAI, in altre parole la “presa in carico” si interrompe se il PAI non viene confermato (o modificato), e la “quota di responsabilità” sarà abbattuta in relazione ai periodi effettivi di validità del PAI. Articolo 10 - Revoca e recesso Violazioni degli obblighi contrattuali che, ad insindacabile giudizio dell'ASL, siano di gravità tale da compromettere la regolarità del servizio, e gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari, pattizie e deontologiche, anche in materia d'igiene e sanità o impiego di personale non professionalmente adeguato, non eliminate a seguito di diffide formali da parte dell'ASL, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto, oltre ad integrare violazioni della vigente legislazione nazionale e regionale e a dar corso alle conseguenze di cui all’ art. 1453 CC e s.m.i. Le inadempienze di cui sopra saranno contestate formalmente al Gestore CReG che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie controdeduzioni. L'ASL ha diritto nei casi sotto indicati e considerati quale giusta causa:

mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di competenza e modalità di erogazione del servizio oggetto del presente capitolato,

reiterati inadempimenti del Gestore CReG, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi al Gestore CReG con lettera raccomandata AR. In caso di recesso dell’ASL, il Gestore CReG ha diritto al pagamento della Quota di Responsabilità maturata (secondo quanto previsto all’Articolo 7, Remunerazione del progetto), rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del CC. Il Gestore CReG ha facoltà di recesso, con obbligo di comunicazione scritta e preavviso di almeno 60 giorni, per giusta causa. Entrambe le parti potranno recedere consensualmente per ragioni che le parti determineranno di volta in volta. Articolo 11 - Copertura Assicurativa Il Gestore CReG, a garanzia dei sinistri che possano derivare agli utenti o a terzi - ivi compresa l’ASL ed i soggetti erogatori – durante l’espletamento del servizio, s’impegna a stipulare e produrre idonea polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile propria e dei propri operatori, esonerando l’ASL, il MMG ed i soggetti erogatori delle prestazioni da ogni responsabilità a riguardo della propria attività. Articolo 12 - Responsabilita' L'ASL è sollevata da qualunque tipo di responsabilità nei rapporti che insorgono tra il Gestore CReG e il paziente arruolato ed eventuali terzi coinvolti nel piano di cura dell'assistito.

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Articolo 13 - Divieto di Cessione del Contratto – Divieto di Subappalto E’ vietato al Gestore CReG, a pena di nullità, di cedere sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto, di dare in subappalto l’esecuzione di tutto o di parte del servizio, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso, nonché del risarcimento dei danni conseguenti. Articolo 14 - Controversie e Foro competente Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente contratto le parti indicano come competente il Foro di …….. Articolo 15 - Riservatezza Il Gestore CReG ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui sia in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. In particolare, il dipendente del soggetto aggiudicatario dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'ASL o i pazienti in carico, dei quali abbia avuto notizia durante l'esecuzione del servizio. Per la realizzazione e la gestione del progetto CReG, l’ASL, titolare del trattamento dei dati, individua mediante specifico atto deliberativo, il Gestore CReG e la Società Lombardia Informatica SPA quali Responsabili esterni del trattamento dei dati. Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento delle attività. Il Gestore CReG è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetto. Si impegna altresì a rispettare tutto quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Gestore CReG sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Articolo 16 - Codice Etico Il Gestore CReG dà atto di conoscere, condividere ed impegnarsi a rispettare i principi e le norme contenuti nel Codice Etico dell'ASL, la cui violazione - contestata per iscritto - in assenza di giustificazioni ritenute valide e ad insindacabile giudizio dell'ASL costituirà causa di risoluzione di diritto del presente contratto, fatta salva la pretesa dell'ASL medesima al risarcimento per eventuali danni, patrimoniali e non, ad essa derivati dall'inadempimento degli obblighi assunti dalla controparte. Articolo 17 – Penalità L'attività oggetto del presente contratto non potrà essere sospesa se non per decisione consensuale delle parti. Pertanto, il Gestore CReG assume a proprio carico la responsabilità della puntuale organizzazione dei servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del medesimo. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’ASL di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo. In caso di inadempienze contrattuali contestate dall’ASL al Gestore CReG, in assenza di controdeduzioni o ritenute le stesse non soddisfacenti, l’ASL applicherà, fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni conseguiti, una penale da un minimo di € 1.000,00 fino ad un massimo di € 5.000,00, secondo la gravità. L’importo delle suddette penalità si intende trattenuto direttamente dall’ASL sui pagamenti dovuti. Articolo 18 – Stipula del Contratto Il Gestore CReG si assumerà tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione della presente scrittura privata, che potrà essere registrata in caso d’uso dalla parte richiedente, nonché l’onere della predisposizione di tutte le copie in

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bollo del contratto stesso e dei documenti che ne fanno parte integrante, nel numero necessario e secondo l’occorrenza dell’ASL. Articolo 19 - Rispetto D.L.Vo N.81/2008 Il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i. Il Gestore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di strumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e dovrà adottare tutti i procedimenti a le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. II Gestore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità del D.L.vo n.81/2008 e s.m.i, la più completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette atte alle forniture stesse e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'ASL da ogni qualsiasi responsabilità. Articolo 20 – Disposizioni finali ed Allegati Il presente contratto è costituito da n. ……. (…in lettere….) articoli, e da n. …. (……) pagine e da n….. allegati. Letto, confermato e sottoscritto. Città, ______________________ Per l’ASL di ............... Per il (…nome Gestore CReG ………………) Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante (Dott…………………………………………..) (Dott. ………………) Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 Cod. Civ., si accetta e si sottoscrive espressamente gli Articoli 4 (Obblighi del Gestore CReG), 7 (Remunerazione del progetto), 10 (Revoca e recesso), 11 (Copertura assicurativa), 17 (Penalità).

Per l’ASL di …… Per il (…nome Gestore CReG ………………) Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante (Dott…………………………………………..) (Dott. ………………)

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Indicazioni per la predisposizione dell’Allegato al Contratto “Protocollo attuativo del Contratto CREG”

Contenuti del “Protocollo attuativo del Contratto CREG” (nel seguito “Protocollo”) Si forniscono nel seguito alcune indicazioni generali per la predisposizione del “Protocollo Attuativo del Contratto CREG”, allegato tecnico e parte integrante del Contratto 2014 tra ASL e soggetti Gestori del CReG, con riferimento particolare ai seguenti aspetti: 1. Contenuti e modalità di gestione della sperimentazione

a. Procedure di arruolamento (solo per l’ASL Milano) b. Modalità di presa in carico c. Sistema qualità

2. Definizione di obiettivi specifici e misurabili 3. Definizione di indicatori e strumenti di verifica 4. Flussi informativi 5. Strumenti di monitoraggio e controllo 6. Sistema di penalizzazione Il Protocollo potrà essere adattato alle specificità di ciascuna ASL. A tale proposito si sottolinea che le parti di testo relative ai nuovi arruolamenti sono indicate come di pertinenza esclusiva dell’ASL Milano, in quanto unica ASL che potrà aprire la sperimentazione a nuovi soggetti Gestori, nel corso del 2014, per incrementare il numero dei pazienti arruolati secondo precedenti indicazioni della Regione. Per quanto riguarda le altre ASL in sperimentazione, la d.g.r. n. X/1185 del 20.12.2013 (Regole di sistema 2014) ha indicato l’opportunità di non procedere ad ulteriori arruolamenti, ma di estendere il periodo di osservazione della coorte già arruolata, allo scopo di contenere fattori di variabilità nell’analisi dell’impatto del modello CReG su outcome di salute e di spesa.

Il Protocollo allegato al Contratto dovrà fornire indicazioni in merito a:

1) Contenuti e modalità di gestione della sperimentazione: secondo quanto previsto all’Art. 4 del Contratto (Obblighi del Gestore CReG). In particolare, dovranno essere descritte le modalità attuative della prestazione, con riferimento a:

Procedure di arruolamento (solo per l’ASL Milano): specificare le modalità di arruolamento dei pazienti, selezionati esclusivamente dalla lista dei pazienti eleggibili fornita dall’ASL, in particolare:

─ i criteri di inclusione (tutti gli assistiti arruolabili del singolo MMG presenti nell’elenco fornito da ASL e Regione Lombardia - Portale CReG);

─ i criteri di esclusione (da condividere con l’ASL, e secondo le indicazioni regionali).

Modalità di presa in carico: indicare le procedure di gestione dei pazienti arruolati, che dovranno prevedere, in particolare: 1. l’acquisizione del Consenso Informato da parte del paziente, secondo le procedure previste nel Portale

CReG (solo per l’ASL Milano); 2. le funzionalità del Software di gestione nel quale registrare (requisiti minimi):

─ Una scheda clinica individuale per la registrazione del percorso territoriale (SPT - Scheda Percorso Territoriale);

─ La predisposizione/aggiornamento del PAI per ciascun paziente, tenendo a riferimento il complesso delle indicazioni generali rispetto alla patologia e ai PDTA aziendali, agli EPA e al tracciato record del Flusso CReG-PAI;

3. le modalità di registrazione di tutte le prestazioni sanitarie effettuate dal paziente in carico e previste dal profilo di cura in un Electronic Patient Record compatibile col SISS;

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4. le modalità di sensibilizzazione del paziente rispetto ai contenuti del proprio PAI (che dovrà essere condiviso col paziente, e dallo stesso formalmente sottoscritto);

5. la struttura organizzativa del Centro Servizi; 6. dettaglio sui servizi complementari che saranno forniti.

(ad esempio: telemedicina, strumentazioni a domicilio e teleassistenza, triage clinico, modalità di consegna dei farmaci, programmi di informazione al paziente, programmi di formazione ai MMG e agli altri operatori, ecc.)

Sistema qualità Il Protocollo dovrà indicare il sistema di valutazione e miglioramento della qualità del servizio erogato, coerente con gli obiettivi e indicatori di processo individuati. Allegare eventuale documentazione. (ad esempio interventi di tutoraggio di Call Center su pazienti arruolati, questionari di gradimento da parte dell’assistito e/o dei suoi familiari, ecc.).

2) Definizione degli obiettivi specifici : Il Protocollo dovrà indicare gli obiettivi ‘misurabili’ che il Gestore CReG dovrà conseguire nel periodo contrattuale, gli indicatori che saranno utilizzati per le attività di monitoraggio e controllo, anche ai fini del riconoscimento economico del servizio, nonché gli strumenti che saranno utilizzati per la verifica. Nell’individuazione degli obiettivi, dovrà emergere il valore aggiunto del modello organizzativo CReG rispetto all’ordinaria attività di assistenza assicurata dal MMG in forza del Contratto in essere, con particolare focus su obiettivi di salute e non solo di processo assistenziale. Gli indicatori scelti, dovranno dimostrare:

il miglioramento quali/quantitativo del servizio alla persona,

la razionalizzazione dei costi.

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Tabella 1: alcuni esempi di Obiettivi e strumenti di valutazione (ogni ASL potrà definire obiettivi in relazione alle specificità locali)

TIPO DESCRIZIONE OBIETTIVO STRUMENTI

processo

presa in carico degli assistiti conformemente al PAI e applicazione dello stesso con verifica mediante flusso informatico

≥ 70 % dei pazienti arruolati

linkage tra flussi PAI, EPR, flussi amministrativi regionali (specialistica ambulatoriale, farmaceutica, protesica, File-F)

qualità Customer Satisfaction su pazienti arruolati, entro il ……

n° questionari compilati/ totale arruolati ≥ 40 %

Report (trasmissione all’ASL entro il 30 ottobre 2014)

processo

Tutoraggio del Centro Servizi (call center) su pazienti arruolati: % di pazienti contattati dal Centro Servizi

≥ 60 % dei pazienti arruolati Analisi flusso informativo di rendicontazione dell’attività del Centro Servizi

processo

Accordi con erogatori accreditati a contratto per la condivisione della presa in carico dei pazienti CReG (prenotazioni, prestazioni e visite specialistiche)

almeno una struttura ospedaliera entro il mese di Dicembre 2014

Copia dell’accordo con i soggetti erogatori

processo Sperimentare innovazioni di processo

ad esempio: - erogazione della Ricetta elettronica associata al PAI

Valutazione in collaborazione con LISPA

Risultato Accesso al PS in codice bianco o verde

% dimessi dal PS tra i pazienti in CReG nel periodo

Verifica diretta dell’ASL confronto 2014 vs anni precedenti

risultato Governo dei consumi ∑ consumi osservati / ∑ consumi attesi ≤ 1

Elaborazione in collaborazione con LISPA (riferimento alla DDG Salute n° 4383 del 16.05.2011, Allegato 1)

risultato Outcome di salute generali

ad esempio: - riduzione dei ricoveri ripetuti, - maggior aderenza alle terapie, - etc…..

Analisi dei flussi informativi

risultato Outcome di salute malattia-specifici

ad esempio: - calo ponderale -riduzione Hb Glicata - riduzione PA - etc.…..

Analisi dei flussi informativi

3) Flussi informativi:

Fermo restando le indicazioni fornite nell’Allegato 4 sui Flussi Informativi di cui alla presente DGR ed ulteriori indicazioni regionali, il Protocollo dovrà indicare eventuali dettagli relativi ai flussi informativi di rilevazione della sperimentazione, oltre a quanto specificato all’Articolo 9 del Contratto (Debito Informativo). Si richiama l’Allegato 4, in particolare per:

Flusso informativo CReG-PAI: trasmissione dei Piani Assistenziali Individuali

Flusso di rendicontazione attività svolta dal Centro Servizi.

4) Strumenti di monitoraggio e controllo: Oltre a quanto già stabilito all’Articolo 8 del Contratto (Monitoraggio e Controllo), il Protocollo dovrà fornire dettagli sulle modalità di monitoraggio dello stato avanzamento del Progetto e di controllo del livello di raggiungimento degli obiettivi concordati ai fini del riconoscimento economico, specificando:

numerosità dei percorsi da controllare

oggetto e frequenza dei controlli

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strumenti che saranno utilizzati per le verifiche (ad esempio: Comitato di Monitoraggio, riunioni periodiche, visite ispettive e controlli documentali, analisi flussi informativi, ecc.).

A titolo di esempio: Viene istituito un Comitato di Monitoraggio ASL/Gestore, che si riunirà periodicamente con scadenze definite nel corso degli incontri (almeno trimestrali). Il Gestore CReG si impegna a partecipare alla riunioni del Comitato di Monitoraggio. Saranno oggetto di verifica e controllo i seguenti aspetti:

Attività Centro Servizi

Analisi consumi prestazioni sanitarie

Analisi indicatori di qualità

Analisi indicatori di processo

Analisi indicatori di performance

Analisi indicatori di risultato. L’ASL potrà effettuare visite ispettive presso la sede del Gestore CReG e gli ambulatori dei MMG. Saranno oggetto di verifica ispettiva:

Mantenimento dei requisiti organizzativi e funzionali

Possesso dei requisiti tecnologici specialistici ed organizzativi per l’erogazione di eventuali prestazioni ambulatoriali presso gli studi dei MMG

Consensi informati

Modalità di consegna del PAI (e sottoscrizione da parte del paziente)

Software di gestione (sistema informatico/informativo)

Interventi di formazione effettuati.

5) Sistema di penalizzazione Descrivere le penalità (previste all’Articolo 17 del Contratto) che saranno applicate a seguito delle risultanze delle attività di monitoraggio e controllo, in relazione al livello di raggiungimento dei singoli obiettivi.

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Tabella 2. Alcuni esempi di “penalità” (ogni ASL potrà definire penalità in relazione alle specificità locali)

OBIETTIVI PENALITA’

presa in carico degli assistiti conformemente al PAI e applicazione dello stesso con verifica mediante flusso informatico

riduzione del 2% sull’ammontare complessivo delle Quote di Responsabilità dovute

Tutoraggio del Centro Servizi su pazienti arruolati: % di pazienti contattati dal Centro Servizi

riduzione del 2% sull’ammontare complessivo delle Quote di Responsabilità dovute

Accordi con erogatori accreditati a contratto per condivisione della presa in carico dei pazienti CReG (prenotazioni, prestazioni e visite specialistiche)

riduzione del 1% sull’ammontare complessivo delle Quote di Responsabilità dovute

Governo dei consumi riduzione del 1% sull’ammontare complessivo delle Quote di Responsabilità dovute

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CRITERI PER LA GESTIONE DI FATTORI DI VARIABILITÀ NELL’ARRUOLAMENTO

NELL’AMBITO DEL PROGETTO CREG (MOBILITÀ TERRITORIALE DEI MEDICI DI

MEDICINA GENERALE E DEGLI ASSISTITI)

Si riportano le regole, condivise con le ASL in sperimentazione, per la gestione di fattori di variabilità

nell’arruolamento dovuti per esempio alla mobilità territoriale degli ‘Assistiti Arruolati’ o dei Medici di Medicina

Generale (MMG) attivi nella sperimentazione CReG.

1) il paziente è deceduto: il paziente Arruolato che decede, passa in stato ‘Non arruolabile’ (il Sistema

Anagrafico Centrale “NAR” informa il Gestore della data ufficiale di decesso che causa un disarruolamento

automatico);

2) il paziente emigrato fuori RL (non più assistito o assistito a termine): il paziente Arruolato che emigra fuori

Regione, non essendo più assistito o assistito a termine, diventa ‘Non arruolabile’ (nel caso in cui rientrasse

come assistito in RL ritornerebbe in stato ‘Arruolabile’);

3) il paziente è ricoverato in RSA: il paziente ‘Arruolato’ che viene ricoverato in RSA esce dal progetto ed entra

in stato ‘Non Arruolabile’ (il paziente viene sempre disarruolato; dovesse uscire dalla RSA potrebbe

nuovamente diventare prima ‘Arruolabile’ e poi ‘Arruolato’);

4) il paziente Cambia MMG, il nuovo MMG è dello stesso Gestore CReG: se il nuovo MMG è aderente allo

stesso Gestore CReG, il Paziente Arruolato rimane tale cambiando solo MMG (tecnicamente il paziente viene

disarruolato per essere nuovamente Arruolato; il MMG deve redigere un nuovo PAI);

5) il paziente Cambia MMG, il nuovo MMG è di Altro Gestore CReG: se il nuovo MMG è aderente ad altro

Gestore CReG, il Paziente Arruolato rimane tale cambiando MMG e Gestore CReG (tecnicamente il paziente

viene disarruolato per essere nuovamente Arruolato; il MMG deve redigere un nuovo PAI);

6) il paziente Cambia MMG (non CReG): se il nuovo MMG non è aderente al progetto CReG, il Paziente

Arruolato diventa ‘Non Arruolabile’;

7) il MMG/Gestore CReG segnala un nuovo paziente potenzialmente arruolabile, che potrebbe divenire

arruolabile al successivo ricalcolo delle Classi: il paziente ‘Non Arruolabile’ rimane tale in attesa della

periodica riclassificazione della classe (al ricalcolo potrebbe diventare ‘Arruolabile’);

8) il MMG Cessa la propria Attività, con preavviso (es. pensione, cambio regione): il paziente ‘Arruolato’

diventa ‘Non Arruolabile’ (quando gli verrà riassegnato un nuovo MMG, se aderente CReG, il paziente potrà

nuovamente diventare ‘Arruolabile’;

9) il MMG Cessa la propria Attività, per decesso:

9a. il paziente ‘Arruolato’ diventa ‘Non Arruolabile’ (quando gli verrà riassegnato un nuovo MMG, se

aderente CReG, il paziente potrà nuovamente diventare ‘Arruolabile’);

9b. se la ASL predispone un incaricato temporaneo in sostituzione del MMG non c’è disarruolamento,

pertanto il paziente rimane Arruolato;

10) il MMG esce dal Gestore CReG: il paziente ‘Arruolato’ diventa ‘Non Arruolabile’ (l'informazione è anticipata

alla ASL, che procederà a modificare l'associazione Gestore CReG-MMG e i pazienti sono disarruolati con la

data di uscita del MMG);

11) il MMG migra ad Altro Gestore CReG: il paziente ‘Arruolato’ rimane tale (tecnicamente il paziente viene

disarruolato per essere nuovamente ‘Arruolato’);

12) il MMG entra in un Gestore CReG: il paziente, da ‘Non Arruolabile’ diventa ‘Arruolabile’ (l'informazione è

anticipata alla ASL, che procederà a modificare l'associazione Gestore CReG-MMG e i nuovi arruolabili sono

comunicati ai Gestori CReG. Si rende necessaria l'apertura di una finestra di arruolamento).

ALLEGATO 3) ALLA D.G.R. N. X/……….. DEL …………

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FLUSSI INFORMATIVI DI RILEVAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CREG

(CHRONIC RELATED GROUP)

Sommario

1. FLUSSO CReG-PAI ................................................................................................................................. 2

1.2 INVIO DEL DEBITO INFORMATIVO ................................................................................................ 2

1.2.1 Raccolta dei File ............................................................................................................................... 2

1.2.2 Principali Regole per la compilazione .............................................................................................. 4

1.2.3 Preparazione del Package ................................................................................................................. 5

1.2.4 Invio del Package via SMAF ............................................................................................................ 5

1.2.5 Tempistica dell’invio ........................................................................................................................ 5

1.2.6 Controlli di Business sugli invii ....................................................................................................... 5

2. FLUSSO CReG CENTRO SERVIZI ........................................................................................................ 7

2.1 INVIO DEL DEBITO INFORMATIVO ................................................................................................ 7

2.1.1 Preparazione del Package ................................................................................................................. 8

2.1.2 Invio del package via SMAF ............................................................................................................ 8

2.1.3 Tempistica dell’invio ........................................................................................................................ 8

2.1.4 Controlli di integrità sugli invii ........................................................................................................ 9

3. MODALITA’ DI ACCESSO A SMAF ..................................................................................................... 9

4. INVIO DI TEST ........................................................................................................................................ 9

5. FORMAZIONE E TRAINING ONLINE ............................................................................................... 10

6. SERVIZIO DI ASSISTENZA ................................................................................................................. 10

ALLEGATO 4 ALLA D.G.R. N. X/…….. DEL ….

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1. FLUSSO CReG-PAI Dal mese di ottobre 2012 è stato attivato per le ASL coinvolte nella sperimentazione, e successivamente

anche per i Gestori CReG, un primo servizio, offerto dal nuovo Sistema Modulare di Accoglienza dei Debiti

Informativi (SMAF), relativo all’acquisizione dei Piani Assistenziali Individuali (PAI).

Si è previsto di impiegare tale sistema per governare l’intero processo di acquisizione (e restituzione degli

esiti da parte del Debito) dei PAI che ogni Medico CReG è tenuto a compilare per ogni assistito arruolato ed

ogni Gestore ad inviare mensilmente alla DG Salute.

1.2 INVIO DEL DEBITO INFORMATIVO Il flusso informativo CReG-PAI è costituito da due file che tengono separate le informazioni anagrafiche

dalle informazioni riguardanti le prestazioni richieste per gli assistiti arruolati.

1.2.1 Raccolta dei File Il tracciato record è strutturato in due file così denominati:

“CREG PAI1.txt”, file di testata, contenente i dati anagrafici del paziente e l’identificativo del PAI, che

ne definisce le principali caratteristiche (paziente al quale è assegnato, validità temporale del piano, data

di arruolamento, etc..);

“CREG PAI2.txt”, file di dettaglio, contenente l’elenco di tutte le prestazioni che costituiscono il PAI

(una riga per ogni prestazione).

I campi Ente, Codice Gestore, Codice PAI e Data Arruolamento sono comuni ai due suddetti file e

costituiscono le chiavi di legame tra testata e dettaglio.

Per ogni paziente CReG arruolato dovranno essere inviati un file di testata ed un file di dettaglio,

quest’ultimo composto da un numero variabile di record, ciascuno dei quali corrispondente ad una

prestazione che costituisce il piano individuale.

Si richiede la compilazione di un piano che copra l’arco temporale di un anno solare dalla Data di Inizio

Validità del Piano. Nel caso in cui si preveda di effettuare prestazioni con cadenze superiori all’anno, è

necessario riportare nel PAI esclusivamente le prestazioni che, sulla scorta delle precedenti erogazioni, si

ritiene di effettuare nell’arco di validità annuale del piano che si sta trasmettendo.

Testata - CREG PAI1

# Campo Inizio Fine Lunghezza Tipo Descrizione

1 Ente 1 3 3 N Codice a 3 caratteri identificativo dell’ASL

2 Codice Gestore 4 14 11 AN Codice Gestore (PARTITA IVA)

3 Codice Fiscale Assistito 15 30 16 AN Codice Fiscale dell’assistito arruolato

4 Sesso 31 31 1 AN Indicare “F” per Femmina, “M” per Maschio

5 Data di Nascita 32 39 8 DAT

A

Indicare la data di nascita del paziente arruolato

(ggmmaaaa)

6 Contatore PAI 40 49 10 AN Identificativo PAI (codice)

7 Data Arruolamento 50 57 8 DAT

A

La data di arruolamento del paziente è usata come

chiave ridondante assieme al contatore del PAI

(ggmmaaaa)

8 Inizio validità piano 58 65 8 DAT

A

Data di assegnazione, coincidente con la data in

cui il piano è stato fatto dal MMG (ggmmaaaa)

9 Fine validità piano 66 73 8 DAT

A

Data di chiusura del piano, da utilizzare solo in

caso di comunicazione della chiusura di un piano

precedentemente comunicato. Se valorizzata

questa data non necessitano ulteriori righe di

dettaglio (ggmmaaaa).

10 Destinazione del Record 74 74 1 AN Valorizzato con:

─ N, se il piano viene inviato per la prima volta,

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3

# Campo Inizio Fine Lunghezza Tipo Descrizione

─ M, per modificare un piano precedentemente

inviato,

─ A, per l’annullamento di un piano

precedentemente inviato (in tal caso non

saranno presenti record di dettaglio CREG

PAI2 per le prestazioni)

11 Codice CReG 75 77 3 AN

Codice CReG assegnato da RL all’assistito, così

come ottenuto a valle dell’ultima procedura di

riclassificazione.

Dettaglio - CREG PAI2

# Campo Inizio Fine Lunghezza Tipo Descrizione

1 Ente 1 3 3 N Codice a 3 caratteri identificativo dell’ASL

2 Codice Gestore 4 14 11 AN Codice Gestore (PARTITA IVA)

3 Contatore PAI 15 24 10 AN Identificativo PAI, come da campo 6 della testata

4 Data Arruolamento 25 32 8 DAT

A

La data di arruolamento del paziente è usata come

chiave ridondante assieme al contatore del PAI

(ggmmaaaa).

5 Tipo Prestazione 33 34 2 AN

Individua la tipologia di Prestazione Pianificata.

Può assumere i seguenti valori:

SA – Specialistica Ambulatoriale

FA – Farmaceutica

PR – Protesica

6 Codice Prestazione 35 49 15 AN

Codice Prestazione (farmaco, lab. analisi,

specialistica) con queste specifiche:

Farmaco: ATC 4 caratteri.

Solo nel caso di farmaci la cui radice nel ATC

inizi per V03A, il numero di caratteri richiesti

deve essere portato a 7.

Lab. Analisi: Cod Nomenclatore SISS senza

punti

Specialistica: Cod. Nomenclatore SISS senza

punti

Protesica: Cod. ISO (Flusso Protesica)

Allineamento a sinistra con aggiunta di spazi per i

caratteri mancanti. Nel caso in cui il piano preveda

più ripetizioni della medesima prestazione per lo

stesso paziente questa dovrà essere comunicata su

un'unica riga del file, indicandone la quantità

nell’apposito campo.

7 Quantità 50 52 3 N

Quantità di prestazioni nell’anno.

Per i farmaci inserire la quantità in giornate annuali

previste nella pianificazione della copertura

terapeutica: max 365

8 Data inizio Prestazione 53 60 8 DAT

A

Data ipotizzata di prima effettuazione della

prestazione (ggmmaaaa).

In assenza di uno specifico giorno di pianificazione,

è necessario valorizzare il campo con il primo

giorno del mese in cui la prestazione è prevista,

ovvero con la metà del medesimo. Questo dato è

evidentemente significativo per prestazioni che

presentano una quantità prevista inferiore a 6

nell’anno.

NOTA: I campi di testo vanno allineati a sinistra con aggiunta di spazi, mentre quelli numerici vanno

allineati a destra con aggiunta di uno o più 0 davanti.

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1.2.2 Principali Regole per la compilazione Ogni paziente arruolato dovrà avere un PAI, stilato secondo le seguenti regole, alcune delle quali

aggiornate e in attivazione a partire da aprile 2014:

• Il primo PAI inviato per un paziente arruolato ha Destinazione Record “N” e validità pari al massimo a

365 giorni. Quindi se il campo

[(Data Fine Validità Piano - Data Inizio Validità Piano) > 365 giorni], allora il record viene respinto;

• Non è possibile inviare piani con Destinazione Record “M” per piani ormai già scaduti (si accetta solo

il valore “N”);

• Ogni variazione ad un PAI già inviato, anche in termini di durata, avrà Destinazione Record “M” e

stesso Contatore PAI del piano precedentemente inviato. Ad esempio a fronte della variazione del

codice CReG, il PAI esistente deve essere modificato;

• Se non diversamente precisato nel campo Data Fine Validità Piano, ogni modifica “M” ad un piano

avrà implicitamente durata pari a 365 giorni dalla data di modifica;

• Con l’approssimarsi della scadenza di un piano (quindi della Data Fine Validità Piano) sarà necessario

inviarne alternativamente:

prima della scadenza del piano, una sua modifica con Destinazione Record “M” e stesso Contatore

PAI rispetto piano in scadenza. Automaticamente la Data Fine Validità del Piano modificato sarà

spostata in avanti di 365 giorni, se non diversamente precisato in Data Fine Validità Piano. In tal

caso l’invio del piano modificato deve avvenire al più tardi entro un mese dalla Data Inizio Validità

del piano stesso, altrimenti SMAF restituirà un allarme (warning) del tipo “Data Inizio Validità

Piano antecedente al mese di competenza” ed il sistema forzerà la Data Inizio Validità Piano al

primo giorno del mese relativo al periodo di riferimento dell’invio;

uno nuovo con Destinazione Record “N”, diverso Contatore PAI rispetto al piano in scadenza e Data

Inizio Validità Piano successiva o coincidente alla Data Fine Validità del Piano precedente. L’invio

del nuovo piano deve avvenire al più tardi entro un mese dalla Data di Inizio Validità del piano

stesso, altrimenti SMAF restituirà un allarme (warning) del tipo “Data Inizio Validità Piano

antecedente al mese di competenza” ed il sistema forzerà la Data Inizio Validità del piano al primo

giorno del mese relativo al periodo di riferimento dell’invio;

Non deve quindi essere inviato un annullamento, Destinazione Record “A”, di un piano in scadenza:

questo decade automaticamente.

• L’annullamento di un piano, Destinazione Record “A” è richiesto solo nel caso in cui si intenda

eliminare definitivamente un PAI già correttamente acquisito da SMAF, ma considerato errato da parte

del medico (CF, prestazioni,.. errate);

• L’annullamento di un piano sarà caratterizzato dal medesimo Contatore PAI del piano inviato da

annullare.

Il periodo di copertura PAI di uno stesso paziente [Data Inizio Validità, Data Fine Validità],

identificherà il periodo di corresponsione economica (Presa in Carico) del Gestore, laddove questo si

sovrappone al periodo di arruolamento.

ESEMPI:

Se [Data Inizio Validità, Data Fine Validità] = [01/01/2012, 31/12/2012]

e Periodo di Arruolamento = [01/03/2012, 31/01/2013]

allora Periodo di Presa in Carico = [01/03/2012, 31/12/2012]

Ogni eventuale periodo di interruzione della pianificazione assistenziale (PAI), quindi, non concorrerà alla

maturazione del rateo del Gestore.

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1.2.3 Preparazione del Package Per uniformare l’invio del flusso alle altre tipologie di Debiti Informativi è richiesta la preparazione di un

package (file compresso .zip) contenente i file di testo .txt descritti al punto 1.

Il caricamento del file compresso .zip non richiede l’apposizione di una firma digitale, ma semplice

autenticazione con Carta Operatore o CRS cittadino.

1.2.4 Invio del Package via SMAF Per il Gestore, dopo l’autenticazione al debito informativo (SMAF), dalla maschera “Invio Flusso”, inserire i

dati richiesti, selezionare il package ed azionare il pulsante “Invio File”. Al termine sarà restituito

immediatamente un riscontro sull’esito dell’invio.

Alla ASL, a seguito dell’acquisizione, sarà reso disponibile il package (uno per ogni Gestore ad essa

afferente) comprensivo del file di testata e di quello di dettaglio, per eventuali controlli. A seguito di

eventuali verifiche, potrà:

Approvarlo, in modo da rendere disponibile il file ai sistemi centrali per attività di verifica/reporting;

Rifiutarlo, per restituirlo al mittente (Gestore) per opportune modifiche/integrazioni.

1.2.5 Tempistica dell’invio I flussi dati relativi ai Piani Assistenziali Individuali, vengono trasmessi mensilmente e in maniera

INCREMENTALE, entro il quinto giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Ad esempio il flusso relativo al periodo aprile 2014, dovrà essere trasmesso entro il 5 maggio 2014

(compreso). Le ASL sono abilitate ad eseguire la validazione solo a seguito della chiusura del calendario.

Ogni mese si trasmettono solo i piani nuovi, le modifiche o gli annullamenti dei piani acquisiti nei mesi

precedenti.

In caso di invii multipli avvenuti con successo nello stesso periodo di riferimento, sarà considerato valido

solo il più recente che sarà quindi il solo ad essere consolidato ed utilizzato a scopo di reportistica.

In mancanza di invii per un dato periodo di riferimento, tutta la reportistica di monitoraggio CReG/CReG-

PAI sarà popolata con le informazioni contenute nei PAI inviati in precedenza.

1.2.6 Controlli di Business sugli invii

CREG-PAI1 Tipo errore

Campo 1 - Codice Ente

Può assumere solo uno dei seguenti valori 301, 303, 305, 308, 310 Bloccante invio

Campo 2 – P.I. Gestore

Verifica che la P.I. sia composta di 11 caratteri Bloccante invio

Campo 3 – C.F. Assistito Controllo appartenenza del C.F. ad uno dei pazienti arruolati (presenti nel DB CReG),

quindi accettazione PAI dei soli pazienti arruolati almeno una volta

Bloccante invio

Campo 3 – C.F. Assistito C.F. “obsoleti” di pazienti arruolati che ne hanno uno nuovo vengono comunque

accettati ma segnalati all’utente

Warning

Campo 4 – Sesso

Verifica congruenza campo Sesso con campo C.F.:

• se Sesso = F, posizioni 10 e 11 nel CF = 40+giorno_nascita

• se Sesso = M, posizioni 10 e 11 nel CF = giorno_nascita

Warning

Campo 5 - Data di Nascita

Verifica corrispondenza giorno di nascita NAR giorno nascita nel C.F. Warning

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6

CREG-PAI1 Tipo errore

Campo 8 – Inizio Validità Piano

• Posteriore o coincidente con la Data di Arruolamento;

• Allo scadere di un piano con Destinazione Record “N”, l’invio del suo

aggiornamento (“N” con Contatore PAI diverso dal precedente oppure “M” con

stesso Contatore PAI) deve avvenire al massimo entro un mese dalla Data Inizio

Validità del piano stesso aggiornato;

• Se (Data Fine Validità Piano - Data Inizio Validità Piano) > 365 giorni, il record

viene respinto.

• Bloccante invio

• Warning

• Bloccante invio

Campo 9 – Data Fine Validità Piano

• Se campo 10 = “A”, questa data deve essere valorizzata;

• Sia per piani “N” che “M”, se Data Fine Validità Piano non è valorizzata, si forza

a 365 dalla Data Inizio Validità Piano ma se è valorizzata ed è > 365 il record

viene scartato.

• Warning

• Bloccante invio

Campo 10 – Destinazione Record

• Se Destinazione Record vale “A”, non devono esistere record corrispondenti nel

file di dettaglio CReG PAI2;

• Ogni piano con Destinazione Record “M” e stesso Contatore PAI di un piano “N”

già inviato ma scaduto (Data Fine Validità Piano < Data acquisizione SMAF),

viene rifiutato;

• A parità di Contatore PAI e CF, non possono esistere due (o più) righe con

Destinazione Record “N” nello stesso invio o in invii diversi;

• A parità di CF, nello stesso invio non possono esistere due (o più) righe con

Destinazione Record “N” e con diverso Contatore PAI;

• Bloccante invio

• Bloccante invio

• Bloccante invio

• Bloccante invio

Campo 10 – Destinazione Record

• A parità di CF e Contatore PAI, per ogni record nuovo Destinazione Record “N”

non può esistere nello stesso invio un altro con Destinazione Record “M”;

• Per ogni riga con Destinazione Record “M” inviata per un dato CF, deve esistere

negli invii precedenti un’altra riga con Destinazione Record “N” , stesso CF e

stesso Contatore PAI;

• Per ogni riga con Destinazione Record “A”, deve esistere un piano inviato in

precedenza con stesso Contatore PAI;

• Per un dato CF non posso esistere nello stesso invio, due piani con Destinazione

Record “M” (uguale o diverso Contatore PAI di una riga con Destinazione Record

“N” negli invii precedenti).

• Bloccante invio

• Bloccante Invio

• Warning

• Bloccante invio

Campo 11 – Codice CReG

• Verifica corrispondenza Codice CReG del PAI con codice CReG del paziente: se

non viene trovata la corrispondenza, il record viene rifiutato. • Bloccante invio

CREG-PAI2 Tipo errore

Campo 1 - Codice Ente

• Può assumere solo uno dei seguenti valori 301, 303, 305, 308, 310 • Bloccante invio

Campo 2 – Codice Gestore

• Verifica che la P.I. sia composta di 11 caratteri • Bloccante invio

Campo 5 – Tipo Prestazione

• Può assumere i solo valori “SA”, “FA”, “PR” • Bloccante invio

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7

CREG-PAI2 Tipo errore

Campo 6 – Codice Prestazione Se campo 5 è uguale a:

• SA, allora campo 6 (Codice Prestazione) deve essere nel Nomenclatore SISS

• FA, il campo 6 deve essere un codice ATC e verificare una delle seguenti

condizioni:

Se ATC inizia per V03A, allora numero di caratteri ATC presenti in campo

6 del PAI è pari a 7

Se ATC non inizia per V03A, allora numero di caratteri ATC presenti in

campo 6 del PAI può essere >= a 4

• Warning

Campo 7 – Quantità

• se campo 6 = FA, deve essere minore o uguale a 365 • Warning

Campo 8 – Data Inizio Prestazione • Deve essere successiva o coincidente con la Data Inizio Validità Piano (e

successiva o coincidente con la Data di Arruolamento)

• Bloccante invio

2. FLUSSO CReG CENTRO SERVIZI A partire dal mese di aprile 2014 viene attivato su due livelli, quello dei Gestori CReG per l’invio e delle

Aziende Sanitarie (ASL) coinvolte nella sperimentazione per la validazione, il servizio di acquisizione del

nuovo flusso relativo alle attività erogate dal Centro Servizio dei Gestori CReG mediante il Sistema

Modulare di Accoglienza dei Debiti Informativi (SMAF).

Si è previsto di impiegare tale sistema per governare l’intero processo di acquisizione e restituzione degli

esiti di tale flusso che ogni Gestore ha l’onere di inviare trimestralmente alla DGS.

2.1 INVIO DEL DEBITO INFORMATIVO Il flusso informativo CReG - Centro Servizi è costituito da un solo file, denominato “CREG CS.txt”,

contenente informazioni riguardanti il Gestore e l’operatore che ha svolto l’attività, l’assistito arruolato

contattato dal Gestore, il momento ed il motivo del contatto, lo stato del ticket al termine della chiamata.

Testata - CREG CS

Id Campo Inizio Fine Lunghezza Tipo Descrizione

1 Id ticket 1 10 10 AN Codice identificativo del ticket aperto (ogni

chiamata corrisponde ad un ticket)

2 Codice Gestore 11 21 11 AN Codice fiscale del soggetto Gestore

3 CF 22 37 16 AN Codice fiscale assistito chiamante e/o ricevente

4 Data 38 45 8 AN Inserire data della chiamata - apertura del ticket

(ggmmaaaa)

5 Ora inizio 46 50 5 AN Inserire l'ora di inizio chiamata (oo.mm)

6 Ora fine 51 55 5 AN Inserire l'ora di chiusura chiamata (oo.mm)

7 Tipo ticket 56 56 1 AN

E- chiamata in entrata proveniente da assistito U

- chiamata in uscita effettuata dal centro servizi

per la gestione organizzativa del percorso

clinico dell'assistito

8 Codice ticket 57 58 2 AN Inserire codici definiti nella Tabella 1 o 2 di

seguito indicate

9 Motivo ticket 59 88 30 AN Inserire descrizione (es. informazioni,

prenotazioni, richiesta di....)

10 Inoltro 89 90 2 AN

In caso di chiamata in entrata in emergenza

indicare l'inoltro verso second opinion o

servizio emergenza urgenza:

01- second opinion, 02 - attivazione 118

11 Operatore inoltro 91 106 16 AN

Codice Fiscale operatore che gestisce secondo

livello (obbligatorio in caso di inserimento del

valore "01" nel campo inoltro)

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8

Id Campo Inizio Fine Lunghezza Tipo Descrizione

12 Stato ticket 107 108 2 AN 01 - chiuso, 02 - in attesa di chiusura, 03 - in

attesa di chiusura per criticità

13 Nota 109 138 30 AN Inserire nota operatore

14 Data chiusura 139 146 8 AN Data chiusura del ticket

Tabella 1- Codici chiamate in Uscita

Descrizione chiamate in uscita “U” Codice

Contatti per verifiche su cure e follow-up UA

Contatti per segnalazione scadenze UB

Contatti per prenotazione di prestazioni per conto assistito UC

Verifica adesione PDTA UD

Verifica compliance farmacologica UE

Tabella 2- Codici chiamate in Entrata

Descrizione chiamate in entrata “E” Codice

Chiamata emergenza EA

Chiamata urgente differibile EB

Chiamata consulenza clinica senza sintomi in condizioni di

gestione ordinari EC

Chiamata per informazioni di tipo amministrativo (prenotazioni,

richieste varie, reclami) ED

Chiamata inappropriata (altro) EE

NOTA: I campi di testo vanno allineati a sinistra con aggiunta di spazi, mentre

quelli numerici vanno allineati a destra con aggiunta di uno o più 0 davanti.

2.1.1 Preparazione del Package Per uniformare l’invio del flusso alle altre tipologie di Debiti Informativi è richiesta la preparazione di un

package (file compresso .zip) contenente il file di testo “CREG CS.txt”.

Il caricamento del file compresso .zip non richiede l’apposizione di una firma digitale, ma semplice

autenticazione con Carta Operatore, CRS cittadino o login IDPC.

2.1.2 Invio del package via SMAF Per il Gestore, dopo l’autenticazione al debito informativo (SMAF), dalla maschera “Invio Flusso”, inserire i

dati richiesti, selezionare il package ed azionare il pulsante “Invio File”. Al termine sarà restituito

immediatamente un riscontro sull’esito dell’invio.

Alla ASL, a seguito dell’acquisizione, sarà reso disponibile il package (uno per ogni Gestore ad essa

afferente) comprensivo del file di testata e di quello di dettaglio, per eventuali controlli. A seguito di

eventuali verifiche, potrà:

Approvarlo, in modo da rendere disponibile il file ai sistemi centrali per attività di verifica/reporting;

Rifiutarlo, per restituirlo al mittente (Gestore) per opportune modifiche/integrazioni.

2.1.3 Tempistica dell’invio I flussi dati relativi al Centro Servizi, vengono trasmessi trimestralmente e in maniera INCREMENTALE,

entro il 15 del mese successivo al periodo di riferimento.

Ad esempio il flusso relativo al trimestre [febbraio-marzo-aprile]/2014, dovrà essere trasmesso entro il 15

maggio 2014. Le ASL sono abilitate ad eseguire la validazione solo a seguito della chiusura del calendario.

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2.1.4 Controlli di integrità sugli invii All’atto dell’invio (trimestrale) del flusso da parte del Gestore, i seguenti controlli vengono effettuati in

tempo reale da SMAF restituendo all’utente dei riscontri “parlanti” a seconda dei tipi di errori rilevati.

Centro Servizi Tipo errore

Campo 1 – Id Ticket

Deve essere 10 caratteri Bloccante Invio

Campo 2 – Codice Gestore

Deve essere la partita Iva di uno dei Gestori CReG (11 caratteri) Bloccante invio

Campo 3 – CF

Può essere solo uno dei CF degli assistiti CReG arruolati almeno 1 volta Bloccante invio

Campo 4 – Data

Deve avere formato del tipo ggmmaaaa Warning

Campo 5 – Ora Inizio

Deve avere formato del tipo oomm Warning

Campo 6 – Ora Fine

Deve avere formato del tipo oomm Warning

Campo 7 - Tipo Ticket

Può avere valore “E” oppure “U” Bloccante invio

Campo 8 - Codice Ticket

Se campo7=E, può valere EA, EB, EC, ED, EE

Se campo7=U, può valere UA, UB, UC, UD, UE

Bloccante invio

Campo 9 - Motivo Ticket

Max 20 caratteri Warning

Campo 10 - Inoltro

Se presente e se campo 7 = EA allora campo 10 = “01” oppure “02” Bloccante Invio

Campo 11 - CF Operatore

Se campo10=01, questo campo è obbligatorio e deve contenere un CF a 16 caratteri. Bloccante Invio

Campo 12 – Stato Ticket

Può avere solo uno dei seguenti valori

“01”, “02”, “03”

Bloccante Invio

Campo 13 – Nota operatore

Massimo 30 caratteri Warning

Campo 14 – Data Chiusura

Deve avere formato del tipo ggmmaaaa Warning

3. MODALITA’ DI ACCESSO A SMAF L’accesso a SMAF è consentito ad ogni utente, preventivamente autorizzato, dotato di Carta Operatore CRS

o mediante IDPC e dotato di una postazione di lavoro (PdL) SISS. Il sistema è raggiungibile, usando un web

browser, all’indirizzo: https://dit.servizirl.it

4. INVIO DI TEST Per acquisire familiarità con la piattaforma e verificare la correttezza del package da inviare, SMAF mette a

disposizione degli utenti un’ ulteriore interfaccia denominata “Invio di Test”.

L’impiego di tale maschera (del tutto assimilabile a quella di Produzione) è facoltativo, consentirà di

simulare l’invio del package preparato ed ottenere un immediato riscontro sull’esito dell’invio. Tale

simulazione non inficerà in alcun modo la trasmissione dei dati effettivi ma consentirà di testare la

validazione del package creato.

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5. FORMAZIONE E TRAINING ONLINE Per consentire al personale addetto agli invii di apprendere le nozioni indispensabili per un corretto utilizzo

del sistema SMAF si è reso disponibile all’interno del sistema stesso una sezione specifica “Documentazione

> Archivio Documenti”, dedicata alla formazione, comprensiva di filmati auto esplicativi che descrivono le

funzionalità principali ed i passaggi da seguire per un valido impiego della piattaforma SMAF.

6. SERVIZIO DI ASSISTENZA Per problemi e quesiti tecnici legati al sistema SMAF si riferisca all’ ufficio Assistenza Flussi Informativi,

utilizzando i seguenti contatti:

Email: [email protected]

Telefono: 02/39331.693 oppure 02/39331.517