delibera del direttore generale 52 / 2019 del...
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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
52 / 2019 del 07/02/2019
Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE NELL’AMBITO DELL’IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO REGIONALE E INTERREGIONALE DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO - PROVVEDIMENTI
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OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE NELL’AMBITO DELL’IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO REGIONALE E INTERREGIONALE DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO - PROVVEDIMENTI ____________________________________________________________________________________ vista la seguente proposta di deliberazione n. 62/2019, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali
IL DIRETTORE GENERALE PREMESSO che:
• l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, nell’ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio della Regione Lombardia (ai sensi dell’art. 16 L.R. 33/2009 così come modificata dalla L.R. n. 23/2015), tra le altre funzioni, lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
• il predetto soccorso viene effettuato attraverso l’utilizzo di mezzi su gomma (Mezzi di Soccorso Avanzato e Autoambulanze) e su ala rotante (elicotteri);
• AREU gestisce, per il tramite delle proprie Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU), l’elisoccorso regionale, con sede presso cinque elibasi HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), site in Bergamo, Brescia, Como, Milano e Sondrio, due delle quali, Como e Milano, autorizzate al volo notturno;
EVIDENZIATO che il servizio di elisoccorso viene reso in orario sia diurno sia notturno e, in particolare per quest’ultima attività, è necessario operare su idonee elisuperfici certificate ai sensi della vigente normativa aeronautica;
RICHIAMATO che il Consiglio della Regione Lombardia, con delibera n. 766 del 29 luglio 2015, ha approvato il completamento della rete di elisoccorso in Lombardia, prevedendo:
a) il completamento delle elisuperfici al servizio degli ospedali, in particolare la necessaria presenza in tutti i presidi ospedalieri HUB delle varie reti di patologia, e la definizione di una mappa delle elisuperfici al servizio anche degli ospedali SPOKE con, in alcuni casi, adeguamento per il volo notturno delle infrastrutture già esistenti;
b) il valido utilizzo di tali elisuperfici per i rendez-vous con il trasporto su gomma e per i trasporti secondari per patologie tempo-dipendenti;
c) l’individuazione di ulteriori aree idonee all’atterraggio notturno degli elicotteri (siti HEMS), collocate nei punti ritenuti logisticamente strategici, per l’attività di soccorso e di rendez-vous con i mezzi di soccorso su gomma;
d) l’implementazione della navigazione PBN (Performance Based Navigation) che, grazie all’uso dei satelliti, potrebbe costituire un valido supporto per i voli diurni (in condizioni meteo avverse) e per i voli notturni finalizzati al collegamento delle basi HEMS, delle strutture ospedaliere, dei siti di interesse pubblico, delle comunità isolate e dei rifugi
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alpini;
e) l’implementazione, altresì, della tecnologia per il volo notturno attraverso l’utilizzo degli N.V.G. (Night Vision Googles - visori notturni ad intensificazione di luce), oggi consentita dalla normativa europea;
f) l’istituzione di un coordinamento unico regionale dell’elisoccorso, presso la Sala Operativa Regionale dell’Emergenza Urgenza (SOREU) delle Alpi (Bergamo) di AREU già esistente, per gestire al meglio non solo le attività in orario diurno, ma anche quelle in orario notturno;
ATTESO che:
• AREU, in tale contesto, ha avviato un percorso atto a realizzare un progetto sperimentale, in adempimento alla normativa aeronautica (Regolamento UE n. 965/2012), al fine di consentire l’atterraggio, soprattutto notturno, degli elicotteri HEMS su idonee aree diverse da elisuperfici;
• AREU ha promosso l’adesione al predetto progetto presso gli Enti Locali e altri soggetti, pubblici o privati, così da rendere disponibili aree per l’atterraggio dell’elisoccorso sia diurno sia, soprattutto, notturno in adempimento ai requisiti declinati dal Regolamento UE n. 965/2012;
• AREU ha attivato un’apposita commissione aziendale per la realizzazione delle predette finalità;
EVIDENZIATO, altresì, che:
• l’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) Città della Salute e della Scienza di Torino, per il tramite del Dipartimento Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118, ha il compito di coordinare in Regione Piemonte l’attività relativa al soccorso sanitario primario extraospedaliero;
• l’AOU Città della Salute, in applicazione della D.G.R. n. 42-9368 del 01.08.2008, svolge, per il tramite del Dipartimento Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118, le funzioni in materia di organizzazione del sistema regionale di Elisoccorso, con sede presso quattro elibasi HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), site in Alessandria, Cuneo, Torino e Borgosesia, una delle quali, Torino, autorizzata al volo notturno;
• l’AOU Città della Salute, in qualità di titolare della gestione del servizio di elisoccorso della Regione Piemonte ed al fine di realizzare una gestione unitaria a livello regionale delle elisuperfici ed eliporti HEMS 118, ha messo a disposizione dei soggetti proprietari delle suddette strutture una risorsa interna per l’attività di gestione mediante appositi accordi con le parti;
• l’AOU Città della Salute fornisce il supporto di cui al punto precedente per il completamento delle elisuperfici al servizio degli ospedali HUB e SPOKE e l’adeguamento per il volo notturno delle infrastrutture già esistenti;
DATO ATTO che:
• l’AOU Città della Salute ha avviato un progetto per realizzare, in adempimento al Regolamento UE n. 965/2012, una rete regionale di aree idonee all’atterraggio, principalmente in orario notturno, degli elicotteri HEMS, diverse da elisuperfici,
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collocate nei punti ritenuti logisticamente strategici, per l’attività di soccorso, per i rendez-vous con i mezzi di soccorso terrestri e per i trasporti secondari per patologie tempo-dipendenti;
• l’AOU Città della Salute ha in fase di sviluppo una rete di procedure PBN (Performance Based Navigation), ai sensi del doc. ICAO 9613, a supporto delle diverse fasi di volo, sia in orario diurno che in orario notturno, tali da collegare le Basi, le destinazioni sanitarie e le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e i siti di interesse pubblico e comunità isolate con il duplice obiettivo di garantire, da un lato, un flessibile ed efficiente utilizzo delle elisuperfici, in termini di operazioni e, dall’altro, un ampliamento delle operazioni di volo, in particolare in condizioni diverse dal VFR;
• l’AOU Città della Salute intende implementare la tecnologia per il volo notturno attraverso l’utilizzo degli N.V.G. (Night Vision Googles - visori notturni ad intensificazione di luce), oggi consentita dalla normativa europea;
• l’AOU Città della Salute ha istituito una Commissione Tecnica deputata a garantire il controllo di conformità e di qualità dei servizi aeronautici richiesti dal capitolato d’appalto e dalla normativa ENAC;
RICHIAMATO l’articolo 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
RAVVISATO l’interesse di AREU, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, di provvedere al rinnovo della convenzione con l’AOU Città della Salute di Torino, approvata con delibera n. 90 del 22.03.2018;
ATTESO che la convenzione in parola, e ogni suo successivo atto integrativo o attuativo, definisce i reciproci impegni di collaborazione assunti dalle Parti nell’implementazione dell’elisoccorso sanitario in ambito regionale e interregionale, così da rendere quanto più efficace possibile l’utilizzo e l’intervento dello stesso;
EVIDENZIATO che AREU, con nota prot. 11347 del 21.12.2017, ha trasmesso alla predetta AOU una proposta di rinnovo del testo convenzionale, la quale è stata informalmente condivisa e approvata;
PRESO ATTO che la collaborazione di cui alla convenzione in parola consiste nella messa a disposizione reciproca delle professionalità impegnate nelle rispettive commissioni regionali e che i relativi componenti potranno vicendevolmente partecipare attivamente nei gruppi di lavoro che verranno attivati, così da poter contribuire con le esperienze maturate e acquisire nuove indicazioni da poter replicare all’interno delle reciproche realtà, ciò al fine di migliorare il livello di servizio reso a favore dei propri cittadini di riferimento;
DATO ATTO che nessun onere economico verrà posto a carico né del bilancio di AREU né di quello dell’AOU Città della Salute, in quanto le collaborazioni sono rese nel reciproco interesse e corrispettivamente a titolo gratuito;
PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
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ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo facente funzioni e del Direttore Sanitario facente funzioni, giusti provvedimenti deliberativi di nomina n. 10/2019 e n. 11/2019, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
DELIBERA Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:
1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo dell’accordo, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l’AREU e l’AOU Città della Salute di Torino per la definizione dei reciproci impegni di collaborazione assunti dalle Parti nell’implementazione dell’elisoccorso (HEMS) sanitario in ambito regionale e interregionale, così da rendere quanto più efficace possibile l’utilizzo e l’intervento dello stesso;
2. di prendere atto che la predetta convenzione è sottoscritta ai sensi dell’articolo 15 della Legge del 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
3. di dare atto che la collaborazione di cui alla convenzione in parola consiste nella messa a disposizione reciproca delle professionalità impegnate nelle rispettive commissioni regionali e che i relativi componenti potranno vicendevolmente partecipare attivamente nei gruppi di lavoro che verranno attivati, così da poter contribuire con le esperienze maturate e acquisire nuove indicazioni da poter replicare all’interno delle reciproche realtà, ciò al fine di migliorare il livello di servizio reso a favore dei propri cittadini di riferimento;
4. di disporre che:
• il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà la durata sino al 31.12.2019, con esclusione del tacito rinnovo;
• le Parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche/integrazioni con le stesse modalità di approvazione del presente atto;
• stante la strategicità e l’importanza a favore della salute pubblica della convenzione in parola, le Parti rinunciano espressamente all’esercizio del diritto di recesso dal contratto;
5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il dott. Andrea Albonico, Direttore della SC Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).
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La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da: Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi Il Direttore Sanitario Claudio Mare Il Direttore Generale Alberto Zoli Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico
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CONVENZIONE NELL’AMBITO DELL’IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO
REGIONALE E INTERREGIONALE DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO
Si stipula il seguente accordo tra:
Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con
sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135, in atto
rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore,
nella sua qualità di Direttore Generale;
E
Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di
Torino - Dipartimento Interaziendale Emergenza Sanitaria Territoriale 118 (di
seguito per brevità AOU Città della Salute) con sede in Torino Corso
Bramante n. 88/90, C.F./ P.IVA n. 10771180014 in atto rappresentata dal
Dott. Silvio Falco, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di
Direttore Generale.
Congiuntamente definite Parti.
PREMESSO CHE
AREU ha il compito di coordinare in Regione Lombardia l’attività
relativa al soccorso sanitario primario extraospedaliero;
il predetto soccorso viene effettuato attraverso l’utilizzo di mezzi su
gomma (automediche e autoambulanze) e su ala rotante (elicotteri);
AREU gestisce, per il tramite delle proprie Sale Operative Regionali
Emergenza Urgenza (SOREU), l’elisoccorso regionale, con sede presso
cinque elibasi HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), site in
Bergamo, Brescia, Como, Milano e Sondrio, due delle quali, Como e
Brescia, autorizzate al volo notturno;
Atto sottoscritto con firma
digitale ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 15,
comma 2-bis della Legge
n. 241/1990.
Imposta di bollo pari a
€64.
Assolta virtualmente ai
sensi dell’art. 15 del DPR
26/10/72 n. 642.
Autorizzazione AREU -
Agenzia delle Entrate n.
AGE.AGEDP2MI.REGISTR
OUFFICIALE.0001467. 04-
01-2017-U
Autorizzazione Azienda
Ospedaliero-Universitaria
Città e della Scienza di
Torino Agenzia delle
Entrate – Dir. Prov. 1
TORINO – Ufficio
Territoriale di Torino 3 – n.
prot. 2012/116611 del
17.07.2012
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il servizio di elisoccorso viene reso in orario sia diurno sia notturno e, in
particolare per quest’ultima attività, è necessario operare su idonee
elisuperfici certificate ai sensi della vigente normativa aeronautica;
Consiglio della Regione Lombardia con la propria delibera n. 766 del
29 luglio 2015 ha approvato il completamento della rete di elisoccorso in
Lombardia, prevedendo:
a) il completamento delle elisuperfici al servizio degli ospedali, in
particolare è necessario che queste ultime siano presenti in tutti i presidi
ospedalieri HUB delle varie reti di patologia, e che insieme alla definizione
dei siti HEMS sul territorio lombardo, si definisca la mappa delle elisuperfici
al servizio anche degli ospedali SPOKE dove, in alcuni casi, sarebbe
sufficiente l’adeguamento per il volo notturno delle infrastrutture già
esistenti;
b) di utilizzare validamente tali elisuperfici per i rendez-vous con il trasporto
su gomma e per i trasporti secondari per patologie tempo-dipendenti;
c) di individuare ulteriori aree idonee all’atterraggio notturno degli
elicotteri (siti HEMS), collocate nei punti ritenuti logisticamente strategici,
per l’attività di soccorso e di rendez-vous con i mezzi di soccorso su gomma;
d) di implementare la navigazione PBN (Performance Based Navigation)
che, grazie all’uso dei satelliti, potrebbe costituire un valido supporto per i
voli diurni (in condizioni meteo avverse) e per i voli notturni finalizzati al
collegamento delle basi HEMS, delle strutture ospedaliere, dei siti di
interesse pubblico, delle comunità isolate e dei rifugi alpini;
e) di implementare, altresì, la tecnologia per il volo notturno attraverso
l’utilizzo degli N.V.G. (Night Vision Googles-visori notturni ad intensificazione
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di luce), oggi consentita dalla nuova normativa europea;
f) di istituire un coordinamento unico regionale dell’elisoccorso, presso
una Sala operativa regionale dell’Emergenza (SOREU) di AREU già
esistente, per gestire al meglio non solo le attività in orario diurno, ma anche
quelle in orario notturno;
AREU, in tale contesto, ha avviato un percorso atto a realizzare un
progetto sperimentale, in adempimento alla nuova normativa aeronautica
(Regolamento UE n. 965/2012), al fine di consentire l’atterraggio,
soprattutto notturno, degli elicotteri HEMS su idonee aree diverse da
elisuperfici;
AREU intende promuovere l’adesione al predetto progetto presso gli
Enti Locali e altri soggetti, pubblici o privati, così da rendere disponibili aree
per l’atterraggio dell’elisoccorso sia diurno sia, soprattutto, notturno in
adempimento ai requisiti declinati dal Regolamento UE n. 965/2012;
che AREU ha attivato un’apposita commissione aziendale per la
realizzazione delle predette finalità;
AOU Città della Salute, per il tramite del Dipartimento Interaziendale
per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118, ha il compito di coordinare in
Regione Piemonte l’attività relativa al soccorso sanitario primario
extraospedaliero;
AOU Città della Salute, in applicazione della D.G.R. n. 42-9368 del
01.08.2008, svolge, per il tramite del Dipartimento Interaziendale per
l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118, le funzioni in materia di organizzazione
del sistema regionale di Elisoccorso, con sede presso quattro elibasi HEMS
(Helicopter Emergency Medical Service), site in Alessandria, Cuneo, Torino
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e Borgosesia, una delle quali, Torino, autorizzata al volo notturno;
AOU Città della Salute, in qualità di titolare della gestione del servizio di
elisoccorso della Regione Piemonte ed al fine di realizzare una gestione
unitaria a livello regionale delle elisuperfici ed eliporti HEMS 118 ha messo a
disposizione dei soggetti proprietari delle suddette strutture una risorsa
interna per l’attività di gestione mediante appositi accordi con le parti;
AOU Città della Salute fornisce il supporto di cui al punto precedente
per il completamento delle elisuperfici al servizio degli ospedali HUB e
SPOKE e l’adeguamento per il volo notturno delle infrastrutture già esistenti;
AOU Città della Salute ha avviato un progetto per realizzare, in
adempimento alla nuova normativa aeronautica (Regolamento UE n.
965/2012), una rete regionale di aree idonee all’atterraggio,
principalmente in orario notturno, degli elicotteri HEMS, diverse da
elisuperfici, collocate nei punti ritenuti logisticamente strategici, per
l’attività di soccorso, per i rendez-vous con i mezzi di soccorso terrestri e per
i trasporti secondari per patologie tempo-dipendenti;
AOU Città della Salute ha in fase di sviluppo una rete di procedure PBN
(Performance Based Navigation) ai sensi del doc. ICAO 9613 a supporto
delle diverse fasi di volo, sia in orario diurno che in orario notturno, tali da
collegare le Basi, le destinazioni sanitarie e le elisuperfici a servizio di strutture
ospedaliere e i siti di interesse pubblico e comunità isolate con il duplice
obiettivo di garantire, da un lato, un flessibile ed efficiente utilizzo delle
elisuperfici, in termini di operazioni e, dall’altro, un ampliamento delle
operazioni di volo, in particolare in condizioni diverse dal VFR;
AOU Città della Salute intende implementare la tecnologia per il volo
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notturno attraverso l’utilizzo degli N.V.G. (Night Vision Googles - visori
notturni ad intensificazione di luce), oggi consentita dalla nuova normativa
europea;
AOU Città della Salute ha istituito una Commissione Tecnica deputata
a garantire il controllo di conformità e di qualità dei servizi aeronautici
richiesti dal capitolato d’appalto e dalla normativa ENAC.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Oggetto
Attuando il fondamentale principio di un’efficace ed efficiente
collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, la presente convenzione, e
ogni suo successivo atto integrativo o attuativo, definisce i reciproci
impegni di collaborazione assunti dalle Parti nella implementazione
dell’elisoccorso sanitario in ambito regionale e interregionale, così da
rendere quanto più efficace possibile l’utilizzo e l’intervento dello stesso.
3. Condizioni operative
La collaborazione di cui alla presente convenzione consiste nella messa a
disposizione reciproca delle professionalità impegnate nelle rispettive
commissioni regionali. I relativi componenti potranno vicendevolmente
partecipare attivamente nei gruppi di lavoro che verranno attivati, così da
poter contribuire con le esperienze maturate e acquisire nuove indicazioni
da poter replicare all’interno delle reciproche realtà, ciò al fine di
migliorare il livello di servizio reso a favore dei propri cittadini di riferimento.
4. Condizioni economiche
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Nessun onere economico verrà posto a carico né del bilancio di AREU né
di quello di AOU Città della Salute, in quanto le collaborazioni sono rese
corrispettivamente, pertanto a titolo completamente gratuito per le Parti.
5. Durata
Il presente atto decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà la
durata sino al 31.12.2019, con esclusione del tacito rinnovo.
Le Parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche/integrazioni
con le stesse modalità di approvazione del presente atto.
Stante la strategicità e l’importanza a favore della salute pubblica della
convenzione in parola le Parti rinunciano espressamente all’esercizio il
diritto di recesso dal contratto.
6. Imposte e oneri
La presente convenzione viene redatta per scrittura privata non
autenticata in formato digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2bis, della L. n.
241/1990. Essa sconta l’imposta di bollo sin dall’origine, assolta in formato
virtuale per la parte di competenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Città e della Scienza di Torino con autorizzazione Agenzia delle Entrate –
Dir. Prov. 1 TORINO – Ufficio Territoriale di Torino 3 – n. prot. 2012/116611 del
17.07.2012 e per la parte di competenza dell’AREU con Autorizzazione
Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALE.0001467. 04-
01-2017-U.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto
dall’art. 5 del DPR n. 131/86.
7. Controversie
Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere, nell’interpretazione o
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nell’esecuzione del presente atto, e che non possa essere risolta
amichevolmente tra le parti o definita in via amministrativa, l’autorità
competente in via esclusiva sarà il Foro di Milano.
8. Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia
alle disposizioni generali previste dalla normativa vigente.
Nel caso in cui le Parti, o i soggetti dalle stesse individuate, rilevassero la
necessità di regolamentare ulteriori aspetti non disciplinati nel presente
atto, è fatta salva la possibilità di stipulare successivi atti integrativi o
attuativi.
9. Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento
Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al
reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e
Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti
internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni
del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale
risoluzione del rapporto.
10. Modifiche
Qualsiasi modifica o integrazione al presente accordo dovrà avvenire per
iscritto.
11. Riservatezza dei dati
Le Parti ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente accordo,
garantiscono il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché delle
ulteriori disposizioni normative alla luce dell’entrata in vigore del
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Regolamento Europeo n. 2016/679.
Letto, approvato e sottoscritto, a far data dall’ultima sottoscrizione digitale.
AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli
AOU Città della Salute rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Silvio
Falco
Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo “Controversie”
relativo alla competenza del Foro.
AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli
AOU Città della Salute rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Silvio
Falco
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PROPOSTA DI DELIBERA N. 62/2019
Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE NELL’AMBITO DELL’IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO REGIONALE E INTERREGIONALE DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO - PROVVEDIMENTI
Attestazione
Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all’oggetto. La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all’oggetto.
Milano, 04/02/2019 Il/La proponente del provvedimento
ALBONICO ANDREA
(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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