decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35

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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077) (GU n.82 del 8-4-2013) Vigente al: 8-4-2013 Capo I Misure in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Viste le risoluzioni approvate dal Parlamento in data 2 aprile 2013, che hanno approvato la relazione del Governo concernente l'aggiornamento del quadro economico e di finanza pubblica, predisposta ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dalla quale, con riferimento al pagamento alle imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, emerge la assoluta necessita' di predisporre interventi di immediata eseguibilita' rivolti a graduare il flusso dei pagamenti, accordando priorita' ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema creditizio; Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione; Considerata, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure in materia di patto di stabilita' interno, interventi finalizzati a garantire l'equilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' disposizioni relative al versamento di tributi degli enti locali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, per la coesione territoriale e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Pagamenti dei debiti degli enti locali 1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1 di 43 10/04/2013 07:50

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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della

pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti

territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti

locali. (13G00077)

(GU n.82 del 8-4-2013)

Vigente al: 8-4-2013

Capo I

Misure in materia di pagamenti dei debiti della pubblica

amministrazione maturati al 31 dicembre 2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni approvate dal Parlamento in data 2 aprile

2013, che hanno approvato la relazione del Governo concernente

l'aggiornamento del quadro economico e di finanza pubblica,

predisposta ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, dalla quale, con riferimento al pagamento alle

imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni,

emerge la assoluta necessita' di predisporre interventi di immediata

eseguibilita' rivolti a graduare il flusso dei pagamenti, accordando

priorita' ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema

creditizio;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire

in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;

Considerata, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di

adottare misure in materia di patto di stabilita' interno, interventi

finalizzati a garantire l'equilibrio finanziario degli enti

territoriali, nonche' disposizioni relative al versamento di tributi

degli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 6 aprile 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del

Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo

economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i

Ministri dell'interno, della giustizia, per la coesione territoriale

e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Pagamenti dei debiti degli enti locali

1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed

esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

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capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente

di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati

pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso

del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di

stabilita' interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di

euro.

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i

singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il

sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine

del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per

sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si

considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto

termine.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla

base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013

sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalita'

di riparto individuate dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie

locali che potra' fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in

mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da

escludere dal patto di stabilita' interno per il 90% dell'importo di

cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio

2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima

rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente,

si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente

alle disponibilita' non assegnate con il primo decreto.

4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei

conti accertino, su segnalazione del collegio dei revisori, che gli

enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli

spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al comma

2, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013,

ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi

concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due

mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali

e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli

importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio

dell'ente.

5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale

puo' effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del

13 per cento delle disponibilita' liquide detenute presso la

tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento

degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile

2013 ai sensi del comma 2.

6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi

da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n.16,

come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.

44.

7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali, per l'anno 2013,

non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del

patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome i

trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al

patto di stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte

corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi degli

enti locali.

8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita'

interno delle regioni e province autonome derivanti dalla

disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il

pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al

31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia

stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il

predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati

prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in

favore degli enti locali.

9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli

enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementato, sino

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alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.

L'utilizzo della maggiore anticipazione di cui al primo periodo

vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate

dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 e per le province una

quota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita'

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i

ciclomotori, per l'anno 2013.

10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per

assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed

esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e

di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo

precedente e' distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre

articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati

rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti

dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una

dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e

2014, "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle

province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed

esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione

di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro

per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti

dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio

Sanitario Nazionale", con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro

per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al

Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni

compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti

articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal

fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al

successivo comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello

Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo.

E'accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione

complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui

all'articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013,

unitamente alle disponibilita' non assegnate in prima istanza e con

le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita'

per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in

data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque,

non oltre il 30 settembre 2013.

11. Ai fini dell'immediata operativita' della "Sezione per

assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed

esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero

dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e

prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e

trasferisce le disponibilita' della predetta sezione su apposito

conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato,

intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa

depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di

prelevamento e versamento per le finalita' di cui alla predetta

Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e

modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della

Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del

direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del

Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e

prestiti S.p.A., nonche' i criteri e le modalita' per lo svolgimento

da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della

Sezione. L'addendum e' pubblicato sui siti internet del Ministero

dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti

S.p.A..

12. Per le attivita' oggetto dell'addendum alla convenzione di cui

al comma precedente e' autorizzata la spesa complessiva di 500.000

euro per gli anni 2013 e 2014.

13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei

debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre

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2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o

richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa

di carenza di liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa

depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite

nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013

l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti.

L'anticipazione e' concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla

Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme

sullo stesso annualmente disponibili ed e' restituita, con piano di

ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota

interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni

sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalita'

dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali puo' individuare modalita' di

riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo

periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire dalla scadenza

annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non

potra' cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di

interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' pari, per le

erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni

Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro

alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul

sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno

2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni

sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni

Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato

del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito

internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15

gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di

ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei

dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia

delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni

interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta

municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di

conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento

alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la

responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

14. All'atto dell'erogazione, gli enti locali interessati

provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13

dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative

registrazioni contabili l'ente locale fornisce formale certificazione

alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., rilasciata dal responsabile

finanziario dell'ente.

15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo

243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che

richiedono l'anticipazione di liquidita' di cui al comma 13, sono

tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da

adottarsi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla concessione della

anticipazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del

comma 13.

16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa

eventualmente concesse in applicazione dell'articolo 5, del decreto

legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono

recuperate da parte del Ministero dell'interno.

17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al

comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17,

dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito

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con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai 5

esercizi finanziari successivi a quello in cui e' stata concessa

l'anticipazione stessa, e' pari almeno al 50 per cento dei residui

attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi

anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di

revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui

attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano

analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni

del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'.

Art. 2

Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai

pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31

dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura

o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine,

diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi

inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data

del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidita', in deroga

all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281,

con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile

finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze,

entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai

predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per

assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli

finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a

ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013 e

il 15 febbraio 2014. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto,

diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui

al presente articolo, si provvede, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche

legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso

dell'anticipazione di liquidita', maggiorata degli interessi;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,

liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei

debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente

di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in

favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura

prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli

accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza

dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione

interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di

restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo

non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione non

adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di

ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime

somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia

l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico

della Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali

del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c),

provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato

o da un suo delegato, e composto:

a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza

del Consiglio dei Ministri o suo delegato;

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b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia

e delle finanze o suo delegato;

c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo

delegato;

d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e

delle Province autonome o suo delegato.

5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono

all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento:

dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative

registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al

Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile

finanziario della Regione.

6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve

riguardare, per almeno due terzi, residui passivi, anche perenti, nei

confronti degli enti locali, purche' a fronte di corrispondenti

residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la

loro totalita'. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere

utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di

debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012

ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta

equivalente di pagamento entro il predetto termine.

7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4,

dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' sostituito

dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000

milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno

2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.".

8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede

con gli stessi criteri e modalita' dettati dall'articolo 3, comma 2,

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico -

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei

dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del

comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,

effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla

data del 30 giugno, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione

e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto

ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al

comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio,

il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora

sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province

autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse

un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa

assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di

riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite

complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio

finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla

effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre di riferimento.

Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente e'

tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze

- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 3

Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN

1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare anticipazioni di

liquidita' alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di

Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la

liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli

enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma

10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti

degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti

all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

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b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle

somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a

titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi

compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal

bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari,

come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente"

e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito

degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e

delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio

2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidita' fino

a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in

proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti

dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e

ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del

2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata

in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse

di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma

5. Il decreto di cui al presente comma e' trasmesso alle Regioni e

alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed

e' pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle

finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e' stabilito il

riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per

l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a

concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in

proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui

al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma e'

effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica

degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo

2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1,

lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle

ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come

risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini

dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente

comma, al netto di quelle gia' erogate per l'anno 2013 ai sensi del

comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto

di cui al presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province

autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei

Presidenti delle Regini e delle Province autonome ed e' pubblicato

sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le regioni trasmettono, con certificazione congiunta del

Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia

e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale

dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso

all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro il 15

dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidita' di

cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative

ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle

finanze, con decreto direttoriale, puo' attribuire alle regioni che

ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi

superiori a quelli di cui al comma 3, con l'istanza di cui al primo

periodo, nei limiti delle somme gia' attribuite ad altre regione ai

sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.

5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui

al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanita'

di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche

legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso

dell'anticipazione di liquidita', verificate dal Tavolo di verifica

degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,

liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e

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comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli

accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti

fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla

legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali

il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo

12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate

alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui

rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai

sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al

primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti puo'

comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012,

intendendosi per sorti i debiti per il quali sia stata emessa fattura

o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero

dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione

interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di

restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo

non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione non

adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di

ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime

somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia

l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico

della Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali

del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono

all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento:

dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative

registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al

Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della

citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria

accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla

Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4.

Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale

ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c),

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013

dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale -

ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c),

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013

dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 -

verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui

all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da

parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la

fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa

nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio

sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su

risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio

servizio sanitario regionale.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche

alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e

di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio

sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette

regioni e province autonome, per le finalita' di cui al comma 3, e

comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al

comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui

all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine

del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei

dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali.

Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla

trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano

in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze,

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' autorizzato a

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recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidita'

ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non

certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi

titolo.

9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere

le somme attinte sull'anticipazione di liquidita' di cui al presente

articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di

cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di

verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine

del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30

dicembre 2004, n. 311 e' differito al 30 giugno e conseguentemente il

termine del 30 aprile e' differito al 15 maggio.

Art. 4

Verifica equilibri strutturali delle regioni

1. Al fine di garantire effettivita' al raggiungimento degli

obiettivi programmati di finanza pubblica, per le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i

contratti di cui agli articoli 2 e 3 la possibilita' di sottoscrivere

nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalita' e

di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui

da parte di enti e societa' controllati o partecipati resta

subordinata all'attestazione regionale da cui risulti, oltre al

conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per

l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti

una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono

verificate dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2, comma 4 e

all'articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del

Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.

Art. 5

Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato

1. Ai fini dell'estinzione dei debiti dei Ministeri per

obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni,

forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data

del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui

passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito

elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei

relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013

al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria

generale dello Stato per il tramite del coesistente Ufficio Centrale

di Bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito

internet istituzionale di ciascun Ministero, i predetti debiti sono

aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con separata

evidenza di quelli relativi a fitti passivi.

2. Per garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al

comma 1, con priorita' per il pagamento delle spese diverse dai fitti

passivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 500 milioni di euro per

l'anno 2013. In caso di insufficienza delle risorse stanziate

rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto

fondo e' ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze proporzionalmente sulla base delle

richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1,

complete degli elenchi di cui al medesimo comma. Le predette somme

sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei

suddetti elenchi.

3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai

coesistenti Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un

prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando

altresi' quelli che non hanno potuto essere estinti. L'Ufficio

centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti

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di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.

289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente

impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli

elenchi di cui al comma 1.

4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con il Fondo

di cui al comma 2 e al fine di prevenire il formarsi di nuove

situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno

2013, definiscono con apposito decreto del Ministro competente di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare

alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un

piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure

di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Ai fini del

suddetto piano di rientro possono essere utilizzate le dotazioni

finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,

lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui

all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive

modificazioni, monitorano l'attuazione dei piani di rientro di cui al

comma 4.

6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini

previsti, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia

apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti

Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del

territorio sono stabiliti i termini e le modalita' attuative per la

riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al

fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per

un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per

l'anno 2013 e 4.000 milioni per l'anno 2014.

Art. 6

Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche

amministrazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare

l'unita' giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi

pagamenti sono effettuati dando priorita', ai fini del pagamento, ai

crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra piu' crediti non

oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al

credito piu' antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta

equivalente di pagamento.

2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita' di

cui al presente Capo, la prima rata decorre dall'anno successivo a

quello di sottoscrizione del contratto.

3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati

dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi

di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.

4. Ferma restando l'indicazione del codice unico di progetto

dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della

legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29

dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere

pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai

pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere,

sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo

le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.

5. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso

all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione, a

tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi

atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai

pagamenti di cui al presente Capo.

6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'articolo 5-quater e'

inserito il seguente:

"Art. 5-quinquies - Esecuzione forzata.

1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei

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pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente

legge, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la

Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per

la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente

legge.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e

294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i creditori di dette

somme, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio, eseguono i

pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del

libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con

atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero

al funzionario delegato del distretto in cui e' stato emesso il

provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di

sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente

alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui

all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di

pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono

tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreche'

esistano in contabilita' fondi soggetti ad esecuzione forzata; la

notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento

che risultino gia' emessi.

3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a

pena di nullita' rilevabile d'ufficio il provvedimento

giurisdizionale posto in esecuzione.

4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente

notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello

Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle

Tesorerie medesime, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore

delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono

dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente

disposizione di legge.

5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si

applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a

norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante

aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici

centrali e periferici delle amministrazioni interessate.".

7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il

comma 294-bis, e' inserito il seguente:

"294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle

contabilita' speciali del Ministero dell'economia e delle finanze

destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24

marzo 2001, n. 89.".

8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123

sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1, e' aggiunto il seguente periodo:

"Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui

al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le

disposizioni del comma 4-bis";

b) al comma 3, dopo le parole "richiesta di chiarimenti" sono

aggiunte le seguenti parole: ", salvo quanto previsto al comma

4-bis";

c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo

nelle transazioni commerciali devono pervenire all'ufficio di

controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine

di pagamento. L'ufficio di controllo espleta i riscontri di

competenza e da' comunque corso al pagamento entro i 15 giorni

successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di

esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o

richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente

responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti

forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l'ufficio

di controllo e' tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale

della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti

dal pagamento cui si e' dato corso. Resta fermo il divieto di dare

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corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma

2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilita' del

dirigente che ha emanato l'atto.".

9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli

articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta

elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno

rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articolo 1, 2, 3

e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilita' per

danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e

dall'articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da

parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di

cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2, commi 3 e 5,

all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, all'articolo 5, commi 1 e 3,

all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7, comma 4, che ha

causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o

per interessi moratori e' causa di responsabilita' amministrativa a

carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.

11. Al fine di garantire la massima tempestivita' nelle procedure

di pagamento previste dal presente decreto-legge, le amministrazioni

competenti possono omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per

gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14

gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati

delle anticipazioni di liquidita' di cui al presente Capo.

Capo II

Disposizioni in materia di certificazione e cessione dei crediti nei

confronti di pubbliche amministrazioni

Art. 7

Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle

somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, ai sensi

dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge

2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

aprile 2012, n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma

elettronica per la gestione telematica del rilascio delle

certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi

dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012,

come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.

2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il

termine di cui al comma 1 e' rilevante ai fini della misurazione e

della valutazione della performance individuale dei dirigenti

responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare

ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili

sono assoggettati, altresi', ad una sanzione pecuniaria pari a 100

euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma

elettronica.

3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 e' effettuata

esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo

comma 1.

4. Ferma restando la possibilita' di acquisire la certificazione di

somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle

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pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come

modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19

ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche

amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal

1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando

la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio

delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo

dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31

dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del

creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello

scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale e' data separata

evidenza ai crediti gia' oggetto di cessione o certificazione. Il

creditore puo' segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in

tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo,

l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei

confronti della stessa.

5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni

debitrici alle disposizioni di cui al precedente comma rileva ai fini

della misurazione e della valutazione della performance individuale

dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e

disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Per i crediti diversi da quelli gia' oggetto di cessione o

certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a

certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e

3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12,

comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La

certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai

sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152.

7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte

dell'amministrazione pubblica di uno o piu' debiti, il creditore puo'

richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la

comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla

data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia

provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore puo'

presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta, mediante la

piattaforma elettronica, secondo le modalita' di cui al decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come

modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19

ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico

dell'amministrazione debitrice.

8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari

finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione Bancaria

Italiana, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento del tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi

ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla

data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in

favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con

l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e

dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto

e cessioni pro-solvendo.

9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con

il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla

Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorita' europee e su

deliberazione delle Camere, la legge di stabilita' per il 2014, puo'

autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei

debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di

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cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari

finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia

di cui al comma 8.

Art. 8

Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei

confronti delle pubbliche amministrazioni

1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili

maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture

ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo.

La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta

sul valore aggiunto.

2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei

crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, puo' essere effettuata anche dall'ufficiale rogante

dell'amministrazione debitrice, ove presente. Nel caso in cui

l'autenticazione delle sottoscrizioni sia effettuata da un notaio gli

onorari sono comunque ridotti alla meta'. La notificazione dei

predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data

di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere effettuata

direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto con

raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.

3. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del

Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31

luglio 2013, sono stabilite le modalita' attraverso le quali la

piattaforma elettronica istituita per le finalita' di cui all'art.

120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385 e delle relative disposizioni di attuazione, e' utilizzata anche

per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro

notificazione.

Art. 9

Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, dopo l'articolo 28-quater, e' aggiunto il seguente:

"Art. 28-quinquies. - (Compensazioni di crediti con somme dovute

in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi

del contenzioso tributario). 1. I crediti non prescritti, certi,

liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti

dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti

locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per

somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con

l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i

servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,

con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi

dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di

definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo

5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi

dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione

agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai

sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.

546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso

decreto. A tal fine e' necessario che il credito sia certificato ai

sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b),

ultimo periodo, del medesimo decreto. La compensazione e' trasmessa

immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla

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piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle

certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con

modalita' idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito

certificato. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio

sanitario nazionale non versi sulla contabilita' speciale numero 1778

"Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal

termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di

cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle

somme dovute all'ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito

della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17,

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il

recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne da'

comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle

finanze e l'importo e' recuperato mediante riduzione delle somme

dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse

le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di

gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di

cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze.".

2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto

dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e'

aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per

l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno

2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella

contabilita' speciale 1778 - fondi di bilancio dell'Agenzia delle

entrate. Per l'anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi

programmati di cui all'articolo 5, comma 7.

Capo III

Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti

territoriali

Art. 10

Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in

materia di versamento di tributi locali

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 7,

- al secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013" sono

sostituite dalle seguenti: "31 dicembre di ciascun anno precedente a

quello di riferimento";

- dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per gli anni

2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in

caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono

pari agli importi indicati nell'allegato 3-bis del presente

decreto.";

b) dopo l'allegato 3, e' inserito l'allegato 3-bis di cui

all'allegato 3 al presente decreto.

2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto

dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo

sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche

nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e

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pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni

prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e

comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono

inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati gia'

predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2,

ovvero indicare le altre modalita' di pagamento gia' in uso per gli

stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono

scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a

titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato

e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente

all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di

cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14

del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24

dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" sono

sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di

cui alla lettera c);

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione

del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei

rifiuti urbani.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Sono escluse dalla

tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree

scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree

comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che

non siano detenute o occupate in via esclusiva.".

4. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-ter le parole: "novanta giorni dalla data" sono

sostituite da: "il 30 giugno dell'anno successivo a quello";

b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: "13-bis. A

decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione

delle aliquote e della detrazione nonche' i regolamenti dell'imposta

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel

sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresi',

tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti

dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita

l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia

delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il

versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base

degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di

ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad

effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello

stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16

maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata

pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base

dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto

articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero

anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base

degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di

ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare

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l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso

anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16

novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio

dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per

l'anno precedente.".

Art. 11

Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della

Regione Piemonte, nonche' per la programmazione regionale del Fondo

per lo sviluppo e la coesione

1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al

regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo

3 novembre 2005, n. 241, e' attribuito alla Regione Siciliana il

gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali

e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in

misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli

stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013,

l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000,

mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura

di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio

1998, n. 183.

2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1

spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito e' assicurato,

a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalita' applicative previste

dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre

2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale

dell'economia della Regione Siciliana.

3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per

le annualita' 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro

50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si

provvede:

a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma

114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8

per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione

Siciliana relative alle annualita' dell'edilizia agevolata di cui

all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

112, come individuate nel Piano di rientro sul quale e' stata sancita

intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;

c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre

2005, n. 266;

d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma

3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei

rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al

simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel

territorio regionale, con le modalita' previste dallo statuto

speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto

legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e dal decreto legislativo 3

novembre 2005, n. 241. Dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle

disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto

dirigenziale di cui al comma 2 e' subordinata al completamento delle

procedure di cui al periodo precedente.

6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario

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derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale

inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di

trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un

piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in

vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle

finanze. Il piano di rientro dovra' individuare le necessarie azioni

di razionalizzazione ed efficientamento da conseguire attraverso

l'adozione dei criteri e delle modalita' di cui all'articolo 16-bis,

comma 3, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella

legge n. 135 del 7 agosto 2012.

7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la

Regione Piemonte e' autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le

risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di

cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata

nella G.U. n. 80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di

euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la

presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse

disponibili.

8. Al fine di garantire una sufficiente liquidita' per far fronte

ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la

parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di

infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma

3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

dopo le parole: "compartecipazione ai tributi erariali" sono inserite

le seguenti parole: "o, previo accordo tra la Regione richiedente, il

Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla

programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione" ed

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di utilizzo delle

risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di

cui al presente comma, la Regione interessata propone

conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione

nel limite delle disponibilita' residue, con priorita' al

finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello

sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti

locali.".

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 12

Copertura finanziaria

1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidita'

necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto

e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a

20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali

somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo

di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione

del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito

dalla legge di stabilita', in conformita' con la Risoluzione di

approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi

dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e

successive integrazioni e modificazioni.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate da

presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al

comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di

tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di

pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la

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conclusione dell'esercizio in cui e' erogata l'anticipazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di

maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti

derivanti dal comma 6, pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e

a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri di

cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal

2015 al 2017, si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014

e 6,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da

ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando,

quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, e a 2 milioni di euro

annui per gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro

annui per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 mediante

corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul

valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2,

3 e 5;

c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,

mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie

disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza

e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa

di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati

nell'Allegato 1 al presente decreto.

Dalla riduzione sono esclusi gli stanziamenti relativi al Fondo

sviluppo e coesione.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il

monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b).

Nelle more del monitoraggio, e' accantonato e reso indisponibile

l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 con le modalita'

di cui alla lettera c) del medesimo comma 3. In base agli esiti del

monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,

si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse

necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera b).

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle

successive riduzioni e' autorizzato ad accantonare e rendere

indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre

variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli

accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di

finanza pubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto. Resta precluso l'utilizzo degli

accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

6. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti

territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli

articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati ad appositi capitoli

dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato,

distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi

dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo

per l'ammortamento dei titoli di Stato.

7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello

Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni

degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su

cui si siano formati debiti di cui al comma 1, dell'articolo 4 del

presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.

8. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre

2012, n. 228, e' sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto.

9. Ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini di

indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella

Relazione presentata al Parlamento, ai sensi dell'articolo 10-bis,

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comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero

dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio

dell'attuazione delle misure previste dal presente decreto.

10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto anche conto degli

andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato

raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento

di economia e finanza 2013 e suoi eventuali aggiornamenti

dell'obiettivo di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle

finanze, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da

allegare comunque alla nota di aggiornamento al Documento di economia

e finanza, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli anni

2013 e 2014 delle spese autorizzate dal presente decreto, ovvero

l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, primo

periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l'adozione di

provvedimenti correttivi urgenti.

11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti

dall'articolo 1, comma 13, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo

3, comma 1, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma

precedente, possono essere destinate, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, ad incremento prioritariamente di

quelle previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 8 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Grilli, Ministro dell'economia e

delle finanze

Passera, Ministro dello sviluppo

economico e delle infrastrutture e

dei trasporti

Cancellieri, Ministro dell'interno

Severino, Ministro della giustizia

Barca, Ministro per la coesione

territoriale

Gnudi, Ministo per gli affari

regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili

nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

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---------------------------------------------------------------------

Ministero | 2014 | 2015

|-----------------|------------------

Missione | | di cui | | di cui

|Accanto-| prede- |Riduzio-| prede-

Programma |namenti |termina-| ni |termina-

| | te per | | te per

| | legge | | legge

---------------------------------------------------------------------

MINISTERO DELL'ECONOMIA E | 231.228 146.254| 195.684 97.053

DELLE FINANZE | |

1 Politiche economico-finan- | |

ziarie e di bilancio (29) | 61.305 2.219| 71.152 2.607

| |

1.1 Regolazione giurisdi- | |

zione e coordinamento del | |

sistema della fiscalita' (1)| 45.550 1.134| 52.305 943

| |

1.3 Prevenzione e repres- | |

sione delle frodi e delle | |

violazioni agli obblighi | |

fiscali (3) | 3.582 605| 3.983 578

| |

1.4 Regolamentazione e | |

vigilanza sul settore | |

finanziario (4) | 107 0| 132 0

| |

1.5 Regolazioni contabili, | |

restituzioni e rimborsi | |

d'imposte (5) | 9.006 0| 10.664 0

| |

1.6 Analisi e programmazione| |

economico-finanziaria (6) | 568 49| 665 56

| |

1.7 Analisi, monitoraggio e | |

controllo della finanza | |

pubblica e politiche di | |

bilancio (7) | 2.455 431| 3.363 1.031

| |

1.8 Supporto all'azione di | |

controllo, vigilanza e | |

amministrazione generale | |

della Ragioneria generale | |

dello Stato sul territorio | |

(8) | 37 0| 41 0

| |

2 Relazioni finanziarie con le| |

autonomie territoriali (3) | 3.434 3.391| 3.427 3.380

| |

2.3 Regolazioni contabili | |

ed altri trasferimenti alle | |

Regioni a statuto speciale | |

(5) | 182 182| 212 212

| |

2.4 Concorso dello Stato al | |

finanziamento della spesa | |

sanitaria (6) | 2.907 2.907| 3.168 3.168

| |

2.5 Rapporti finanziari con | |

Enti territoriali (7) | 346 303| 47 0

| |

3 L'Italia in Europa e nel | |

mondo (4) | 93 3| 108 3

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

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| |

3.1 Partecipazione italiana | |

alle politiche di bilancio | |

in ambito UE (10) | 69 0| 80 0

| |

3.2 Politica economica e | |

finanziaria in ambito | |

internazionale (11) | 24 3| 28 3

| |

4 Difesa e sicurezza del | |

territorio (5) | 40 40| 2.023 2.023

| |

4.1 Missioni militari di | |

pace (8) | 40 40| 2.023 2.023

| |

5 Ordine pubblico e | |

sicurezza (7) | 2.600 0| 3.064 0

| |

5.1 Concorso della Guardia | |

di Finanza alla sicurezza | |

pubblica (5) | 1.102 0| 1.260 0

| |

5.2 Sicurezza democratica | |

(4) | 1.498 0| 1.803 0

| |

6 Soccorso civile (8) | 3.291 3.291| 5.345 5.345

| |

6.2 Protezione civile (5) | 3.291 3.291| 5.345 5.345

| |

7 Agricoltura, politiche | |

agroalimentari e pesca (9) | 3.669 3.669| 4.197 4.197

| |

7.1 Sostegno al settore | |

agricolo (3) | 3.669 3.669| 4.197 4.197

| |

8 Competitivita' e sviluppo | |

delle imprese (11) | 42.955 42.437| 23.555 22.969

| |

8.3 Interventi di sostegno | |

tramite il sistema della | |

fiscalita' (9) | 42.955 42.437| 23.555 22.969

| |

9 Diritto alla mobilita' (13) | 54.752 54.517| 7.608 7.334

| |

9.1 Sostegno allo sviluppo | |

del trasporto (8) | 54.752 54.517| 7.608 7.334

| |

10 Infrastrutture pubbliche e | |

logistica (14) | 53 0| 52 0

| |

10.1 Opere pubbliche e | |

infrastrutture (8) | 53 0| 52 0

| |

11 Comunicazioni (15) | 4.631 0| 5.410 0

| |

11.1 Servizi postali e | |

telefonici (3) | 363 0| 424 0

| |

11.2 Sostegno all'editoria | |

(4) | 4.268 0| 4.986 0

| |

12 Ricerca e innovazione (17) | 3.779 3.737| 4.300 4.252

| |

12.1 Ricerca di base e | |

applicata (15) | 3.779 3.737| 4.300 4.252

| |

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

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13 Sviluppo sostenibile e | |

tutela del territorio e | |

dell'ambiente (18) | 18 0| 21 0

| |

13.2 Sostegno allo sviluppo | |

sostenibile (14) | 18 0| 21 0

| |

14 Casa e assetto urbanistico | |

(19) | 8.848 8.848| 8.270 8.270

| |

14.1 Edilizia abitativa e | |

politiche territoriali (1) | 8.848 8.848| 8.270 8.270

| |

16 Istruzione scolastica (22) | 478 478| 522 522

| |

16.1 Sostegno all'istruzione| |

(10) | 478 478| 522 522

| |

17 Diritti sociali, politiche | |

sociali e famiglia (24) | 2.443 1.913| 2.842 2.227

| |

17.1 Protezione sociale per | |

particolari categorie (5) | 626 618| 731 721

| |

17.2 Garanzia dei diritti | |

dei cittadini (6) | 314 0| 363 0

| |

17.3 Sostegno alla famiglia | |

(7) | 666 666| 778 778

| |

17.4 Promozione e garanzia | |

dei diritti e delle pari | |

opportunita' (8) | 630 630| 728 728

| |

17.5 Lotta alle dipendenze | |

(4) | 208 0| 243 0

| |

18 Politiche previdenziali | |

(25) | 1.861 1.861| 2.174 2.174

| |

18.1 Previdenza obbligatoria| |

e complementare, sicurezza | |

sociale - trasferimenti agli| |

enti ed organismi | |

interessati (2) | 1.861 1.861| 2.174 2.174

| |

21 Organi costituzionali, a | |

rilevanza costituzionale e | |

Presidenza del Consiglio dei | |

ministri (1) | 5.546 2.966| 6.439 3.464

| |

21.2 Organi a rilevanza | |

costituzionale (2) | 2.000 682| 2.337 796

| |

21.3 Presidenza del | |

Consiglio dei Ministri (3) | 3.546 2.284| 4.102 2.668

| |

22 Giovani e sport (30) | 1.650 205| 1.879 234

| |

22.1 Attivita' ricreative | |

e sport (1) | 1.444 0| 1.645 0

| |

22.2 Incentivazione e | |

sostegno alla gioventu' (2) | 205 205| 234 234

| |

23 Turismo (31) | 376 376| 435 435

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| |

23.1 Sviluppo e | |

competitivita' del turismo | |

(1) | 376 376| 435 435

| |

24 Servizi istituzionali e | |

generali delle amministrazioni| |

pubbliche (32) | 7.631 98| 8.657 113

| |

24.2 Indirizzo politico (2) | 78 0| 92 0

| |

24.3 Servizi e affari | |

generali per le | |

amministrazioni di | |

competenza (3) | 2.685 0| 3.033 0

| |

24.4 Servizi generali, | |

formativi ed | |

approvvigionamenti per le | |

Amministrazioni pubbliche | |

(4) | 4.773 98| 5.424 113

| |

24.5 Rappresentanza, difesa | |

in giudizio e consulenza | |

legale in favore delle | |

Amministrazioni dello Stato | |

e degli enti autorizzati (5)| 94 0| 108 0

| |

25 Fondi da ripartire (33) | 21.278 16.205| 33.611 27.504

| |

25.1 Fondi da assegnare (1) | 17.336 12.263| 22.916 16.809

| |

25.2 Fondi di riserva e | |

speciali (2) | 3.942 3.942| 10.695 10.695

| |

27 Giustizia (6) | 498 0| 591 0

| |

27.1 Giustizia tributaria | |

(5) | 498 0| 591 0

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Ministero | 2014 | 2015

|-----------------|------------------

Missione | | di cui | | di cui

|Accanto-| prede- |Riduzio-| prede-

Programma |namenti |termina-| ni |termina-

| | te per | | te per

| | legge | | legge

---------------------------------------------------------------------

MINISTERO DELLO SVILUPPO | |

ECONOMICO | 18.874 17.152| 8.424 6.258

| |

1 Competitivita' e sviluppo | |

delle imprese (11) | 13.499 13.288| 2.070 1.665

| |

1.1 Regolamentazione, | |

incentivazione dei settori | |

imprenditoriali, riassetti | |

industriali, sperimentazione| |

tecnologica, lotta alla | |

contraffazione, tutela della| |

proprieta' industriale. (5) | 1.269 1.076| 1.982 1.598

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

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| |

1.2 Promozione, | |

coordinamento, sostegno e | |

vigilanza del movimento | |

cooperativo (6) | 64 54| 74 63

| |

1.3 Incentivazione per lo | |

sviluppo industriale | |

nell'ambito delle politiche | |

di sviluppo e coesione (7) | 12.166 12.157| 14 4

| |

2 Sviluppo e riequilibrio | |

territoriale (28) | 104 0| 121 0

| |

2.1 Politiche per lo | |

sviluppo economico ed il | |

miglioramento istituzionale | |

delle aree sottoutilizzate | |

(4) | 104 0| 121 0

| |

3 Regolazione dei mercati (12)| 46 15| 54 20

| |

3.1 Vigilanza sui mercati e | |

sui prodotti, promozione | |

della concorrenza e tutela | |

dei consumatori (4) | 46 15| 54 20

| |

4 Commercio internazionale ed | |

internazionalizzazione del | |

sistema produttivo (16) | 1.973 1.950| 2.441 2.416

| |

4.1 Politica commerciale in | |

ambito internazionale (4) | 17 12| 21 14

| |

4.2 Sostegno | |

all'internazionalizzazione | |

delle imprese e promozione | |

del made in Italy (5) | 1.955 1.939| 2.420 2.402

| |

5 Energia e diversificazione | |

delle fonti energetiche (10) | 14 8| 17 10

| |

5.6 Gestione, | |

regolamentazione, sicurezza | |

e infrastrutture del settore| |

energetico (6) | 14 8| 17 10

| |

6 Comunicazioni (15) | 1.444 1.197| 1.639 1.354

| |

6.1 Pianificazione, | |

regolamentazione, vigilanza | |

e controllo delle | |

comunicazioni elettroniche | |

e radiodiffusione (5) | 217 0| 250 0

| |

6.3 Regolamentazione e | |

vigilanza del settore | |

postale (7) | 23 0| 27 0

| |

6.7 Servizi di comunicazione| |

elettronica e di | |

radiodiffusione (8) | 1.204 1.197| 1.362 1.354

| |

7 Ricerca e innovazione (17) | 764 690| 875 791

| |

7.1 Sviluppo, innovazione e | |

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ricerca in materia di | |

energia ed in ambito | |

minerario ed industriale | |

(14) | 694 690| 795 791

| |

7.3 Innovazione Tecnologica | |

e ricerca per lo sviluppo | |

delle comunicazioni e della | |

societa' dell'informazione | |

(18) | 70 0| 80 0

| |

8 Sviluppo sostenibile e | |

tutela del territorio e | |

dell'ambiente (18) | 5 0| 6 0

| |

8.1 Prevenzione e riduzione | |

dell'inquinamento | |

elettromagnetico e impatto | |

sui sistemi di comunicazione| |

elettronica (10) | 5 0| 6 0

| |

9 Servizi istituzionali e | |

generali delle amministrazioni| |

pubbliche (32) | 104 0| 135 0

| |

9.1 Indirizzo politico (2) | 49 0| 69 0

| |

9.2 Servizi e affari | |

generali per le | |

amministrazioni di | |

competenza (3) | 55 0| 66 0

| |

10 Fondi da ripartire (33) | 922 3| 1.067 3

| |

10.1 Fondi da assegnare (1) | 922 3| 1.067 3

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Ministero | 2014 | 2015

|-----------------|------------------

Missione | | di cui | | di cui

|Accanto-| prede- |Riduzio-| prede-

Programma |namenti |termina-| ni |termina-

| | te per | | te per

| | legge | | legge

---------------------------------------------------------------------

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE | |

POLITICHE SOCIALI | 4.052 3.514| 4.076 3.370

| |

1 Politiche per il lavoro (26)| 1.878 1.649| 1.506 1.243

| |

1.3 Politiche attive e | |

passive del lavoro (6) | 1.472 1.469| 1.043 1.039

| |

1.6 Coordinamento e | |

integrazione delle politiche| |

del lavoro e delle politiche| |

sociali, innovazione e | |

coordinamento amministrativo| |

(7) | 1 0| 1 0

| |

1.7 Politiche di | |

regolamentazione in materia | |

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

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Page 27: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

di rapporti di lavoro (8) | 113 110| 128 125

| |

1.8 Programmazione e | |

coordinamento della | |

vigilanza in materia di | |

prevenzione e osservanza | |

delle norme di legislazione | |

sociale e del lavoro (9) | 77 0| 87 0

| |

1.9 Servizi e sistemi | |

informativi per il lavoro | |

(10) | 139 69| 159 79

| |

1.10 Servizi territoriali | |

per il lavoro (11) | 76 0| 87 0

| |

1.11 Servizi di | |

comunicazione istituzionale | |

e informazione in materia di| |

politiche del lavoro e in | |

materia di politiche sociali| |

(12) | 1 0| 1 0

| |

2 Politiche previdenziali (25)| 2 0| 3 0

| |

2.2 Previdenza obbligatoria | |

e complementare, | |

assicurazioni sociali (3) | 2 0| 3 0

| |

4 Diritti sociali, politiche | |

sociali e famiglia (24) | 1.868 1.865| 2.130 2.127

| |

4.3 Terzo settore: | |

associazionismo, | |

volontariato, Onlus e | |

formazioni sociali (2) | 12 11| 14 13

| |

4.5 Trasferimenti | |

assistenziali a enti | |

previdenziali, finanziamento| |

nazionale spesa sociale, | |

promozione e programmazione | |

politiche sociali, | |

monitoraggio e valutazione | |

interventi (12) | 1.855 1.854| 2.116 2.114

| |

5 Immigrazione, accoglienza e | |

garanzia dei diritti (27) | 2 0| 2 0

| |

5.1 Flussi migratori per | |

motivi di lavoro e politiche| |

di integrazione sociale | |

delle persone immigrate (6) | 2 0| 2 0

| |

7 Servizi istituzionali e | |

generali delle amministrazioni| |

pubbliche (32) | 286 0| 417 0

| |

7.1 Indirizzo politico (2) | 8 0| 10 0

| |

7.2 Servizi e affari | |

generali per le | |

amministrazioni di | |

competenza (3) | 277 0| 407 0

| |

8 Fondi da ripartire (33) | 16 0| 18 0

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

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Page 28: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

| |

8.1 Fondi da assegnare (1) | 16 0| 18 0

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Ministero | 2014 | 2015

|-----------------|------------------

Missione | | di cui | | di cui

|Accanto-| prede- |Riduzio-| prede-

Programma |namenti |termina-| ni |termina-

| | te per | | te per

| | legge | | legge

---------------------------------------------------------------------

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 17.220 640| 19.846 553

| |

1 Giustizia (6) | 16.886 640| 19.462 553

| |

1.1 Amministrazione | |

penitenziaria (1) | 5.654 166| 6.674 8

| |

1.2 Giustizia civile e | |

penale (2) | 10.747 474| 12.222 545

| |

1.3 Giustizia minorile (3) | 485 0| 566 0

| |

2 Servizi istituzionali e | |

generali delle amministrazioni| |

pubbliche (32) | 55 0| 63 0

| |

2.1 Indirizzo politico (2) | 55 0| 63 0

| |

3 Fondi da ripartire (33) | 279 0| 322 0

| |

3.1 Fondi da assegnare (1) | 279 0| 322 0

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Ministero | 2014 | 2015

|-----------------|------------------

Missione | | di cui | | di cui

|Accanto-| prede- |Riduzio-| prede-

Programma |namenti |termina-| ni |termina-

| | te per | | te per

| | legge | | legge

---------------------------------------------------------------------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 7.957 3.788| 9.002 4.284

| |

1 L'Italia in Europa e nel | |

mondo (4) | 7.464 3.788| 8.478 4.284

| |

1.1 Protocollo | |

internazionale (1) | 38 0| 43 0

| |

1.2 Cooperazione allo | |

sviluppo (2) | 3.511 3.439| 3.967 3.885

| |

1.3 Cooperazione economica e| |

relazioni internazionali (4)| 87 60| 99 69

| |

1.4 Promozione della pace e | |

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

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sicurezza internazionale (6)| 160 8| 189 9

| |

1.5 Integrazione europea (7)| 233 222| 269 255

| |

1.6 Italiani nel mondo e | |

politiche migratorie (8) | 414 51| 473 58

| |

1.7 Promozione del sistema | |

Paese (9) | 744 0| 848 0

| |

1.8 Presenza dello Stato | |

all'estero tramite le | |

strutture diplomatico- | |

consolari (12) | 1.668 0| 1.897 0

| |

1.9 Rappresentanza | |

all'estero e servizi ai | |

cittadini e alle imprese | |

(13) | 249 0| 282 0

| |

1.10 Coordinamento | |

dell'Amministrazione in | |

ambito internazionale (14) | 50 7| 57 8

| |

1.11 Comunicazione in ambito| |

internazionale (15) | 310 0| 355 0

| |

2 Servizi istituzionali e | |

generali delle amministrazioni| |

pubbliche (32) | 471 0| 500 0

| |

2.1 Indirizzo politico (2) | 1 0| 1 0

| |

2.2 Servizi e affari | |

generali per le | |

amministrazioni di | |

competenza (3) | 471 0| 499 0

| |

3 Fondi da ripartire (33) | 22 0| 24 0

| |

3.1 Fondi da assegnare (1) | 22 0| 24 0

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Ministero | 2014 | 2015

|-----------------|------------------

Missione | | di cui | | di cui

|Accanto-| prede- |Riduzio-| prede-

Programma |namenti |termina-| ni |termina-

| | te per | | te per

| | legge | | legge

---------------------------------------------------------------------

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, | |

DELL'UNIVERSITA' E DELLA | |

RICERCA | 64.461 21.905| 72.698 24.691

| |

1 Istruzione scolastica (22) | 35.207 8.897| 39.760 10.145

| |

1.1 Programmazione e | |

coordinamento | |

dell'istruzione scolastica | |

(1) | 28 0| 37 0

| |

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

29 di 43 10/04/2013 07:50

Page 30: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

1.2 Istruzione prescolastica| |

(2) | 5.527 5| 6.194 6

| |

1.3 Istruzione primaria (11)| 6.631 27| 7.443 33

| |

1.4 Istruzione secondaria di| |

primo grado (12) | 3.438 23| 3.843 27

| |

1.5 Istruzione secondaria di| |

secondo grado (13) | 9.787 16| 11.012 20

| |

1.8 Iniziative per lo | |

sviluppo del sistema | |

istruzione scolastica e | |

per il diritto allo studio | |

(8) | 904 94| 1.080 112

| |

1.9 Istituzioni scolastiche | |

non statali (9) | 8.305 8.305| 9.474 9.474

| |

1.11 Istruzione post- | |

secondaria, degli adulti e | |

livelli essenziali per | |

l'istruzione e formazione | |

professionale (15) | 420 419| 465 464

| |

1.12 Realizzazione degli | |

indirizzi e delle politiche | |

in ambito territoriale in | |

materia di istruzione (16) | 167 7| 212 9

| |

2 Istruzione universitaria | |

(23) | 22.409 6.595| 25.177 7.269

| |

2.1 Diritto allo studio | |

nell'istruzione | |

universitaria (1) | 1.528 1.121| 1.694 1.250

| |

2.2 Istituti di alta cultura| |

(2) | 476 156| 530 178

| |

2.3 Sistema universitario e | |

formazione post- | |

universitaria (3) | 20.406 5.318| 22.953 5.840

| |

3 Ricerca e innovazione (17) | 6.425 6.413| 7.292 7.277

| |

3.1 Ricerca per la didattica| |

(16) | 50 47| 55 51

| |

3.2 Ricerca scientifica e | |

tecnologica applicata (9) | 2 0| 2 0

| |

3.3 Ricerca scientifica e | |

tecnologica di base (10) | 6.374 6.366| 7.235 7.225

| |

4 L'Italia in Europa e nel | |

mondo (4) | 251 0| 280 0

| |

4.1 Cooperazione in materia | |

culturale (5) | 160 0| 177 0

| |

4.2 Cooperazione culturale e| |

scientifico-tecnologica (3) | 91 0| 103 0

| |

5 Servizi istituzionali e | |

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

30 di 43 10/04/2013 07:50

Page 31: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

generali delle amministrazioni| |

pubbliche (32) | 56 0| 67 0

| |

5.1 Indirizzo politico (2) | 21 0| 25 0

| |

5.2 Servizi e affari | |

generali per le | |

amministrazioni di | |

competenza (3) | 35 0| 42 0

| |

6 Fondi da ripartire (33) | 112 0| 123 0

| |

6.1 Fondi da assegnare (1) | 112 0| 123 0

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Ministero | 2014 | 2015

|-----------------|------------------

Missione | | di cui | | di cui

|Accanto-| prede- |Riduzio-| prede-

Programma |namenti |termina-| ni |termina-

| | te per | | te per

| | legge | | legge

---------------------------------------------------------------------

MINISTERO DELL'INTERNO | 17.179 2.792| 16.874 1.474

| |

1 Amministrazione generale e | |

supporto alla rappresentanza | |

generale di Governo e dello | |

Stato sul territorio (2) | 183 0| 210 0

| |

1.2 Attuazione da parte | |

delle Prefetture - Uffici | |

Territoriali del Governo | |

delle missioni del Ministero| |

dell'Interno sul territorio | |

(2) | 175 0| 201 0

| |

1.3 Supporto alla | |

rappresentanza generale di | |

Governo e dello Stato sul | |

territorio e amministrazione| |

generale sul territorio (3) | 8 0| 9 0

| |

2 Relazioni finanziarie con le| |

autonomie territoriali (3) | 649 34| 631 43

| |

2.2 Interventi, servizi e | |

supporto alle autonomie | |

territoriali (2) | 60 0| 70 0

| |

2.3 Elaborazione, | |

quantificazione, e | |

assegnazione dei | |

trasferimenti erariali; | |

determinazione dei rimborsi | |

agli enti locali anche in | |

via perequativa (3) | 343 34| 396 43

| |

2.4 Gestione dell'albo dei | |

segretari comunali e | |

provinciali (8) | 247 0| 165 0

| |

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

31 di 43 10/04/2013 07:50

Page 32: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

3 Ordine pubblico e sicurezza | |

(7) | 8.096 1.749| 7.829 274

| |

3.1 Contrasto al crimine, | |

tutela dell'ordine e della | |

sicurezza pubblica (8) | 4.159 68| 5.023 77

| |

3.2 Servizio permanente | |

dell'Arma dei Carabinieri | |

per la tutela dell'ordine e | |

la sicurezza pubblica (9) | 788 0| 901 0

| |

3.3 Pianificazione e | |

coordinamento Forze di | |

polizia (10) | 3.149 1.681| 1.905 196

| |

4 Soccorso civile (8) | 4.003 73| 4.652 83

| |

4.1 Organizzazione e | |

gestione del sistema | |

nazionale di difesa civile | |

(2) | 101 0| 115 0

| |

4.2 Prevenzione dal rischio | |

e soccorso pubblico (3) | 3.902 73| 4.537 83

| |

5 Immigrazione, accoglienza e | |

garanzia dei diritti (27) | 1.995 380| 940 430

| |

5.1 Garanzia dei diritti e | |

interventi per lo sviluppo | |

della coesione sociale (2) | 1.893 380| 823 430

| |

5.2 Gestione flussi | |

migratori (3) | 101 0| 115 0

| |

5.3 Rapporti con le | |

confessioni religiose e | |

amministrazione del | |

patrimonio del Fondo | |

Edifici di Culto (5) | 1 0| 2 0

| |

6 Servizi istituzionali e | |

generali delle amministrazioni| |

pubbliche (32) | 789 0| 920 0

| |

6.1 Indirizzo politico (2) | 12 0| 15 0

| |

6.2 Servizi e affari | |

generali per le | |

amministrazioni di | |

competenza (3) | 776 0| 905 0

| |

7 Fondi da ripartire (33) | 1.463 557| 1.693 644

| |

7.1 Fondi da assegnare (1) | 1.463 557| 1.693 644

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Ministero | 2014 | 2015

|-----------------|------------------

Missione | | di cui | | di cui

|Accanto-| prede- |Riduzio-| prede-

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

32 di 43 10/04/2013 07:50

Page 33: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Programma |namenti |termina-| ni |termina-

| | te per | | te per

| | legge | | legge

---------------------------------------------------------------------

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA | |

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE| 5.223 4.276| 6.162 4.899

| |

1 Sviluppo sostenibile e | |

tutela del territorio e | |

dell'ambiente (18) | 3.968 3.463| 4.697 3.989

| |

1.2 Prevenzione e riduzione | |

integrata dell'inquinamento | |

(3) | 70 42| 116 84

| |

1.3 Sviluppo sostenibile (5)| 1.203 1.200| 1.514 1.510

| |

1.6 Vigilanza, prevenzione e| |

repressione in ambito | |

ambientale (8) | 17 0| 19 0

| |

1.8 Coordinamento generale, | |

informazione ed educazione | |

ambientale; comunicazione | |

ambientale (11) | 299 18| 480 42

| |

1.9 Tutela e conservazione | |

del territorio e delle | |

risorse idriche, trattamento| |

e smaltimento rifiuti, | |

bonifiche (12) | 1.751 1.593| 1.854 1.658

| |

1.10 Tutela e conservazione | |

della fauna e della flora, | |

salvaguardia della | |

biodiversita' e | |

dell'ecosistema marino (13) | 628 611| 715 696

| |

2 Ricerca e innovazione (17) | 809 806| 905 902

| |

2.1 Ricerca in materia | |

ambientale (3) | 809 806| 905 902

| |

3 Servizi istituzionali e | |

generali delle amministrazioni| |

pubbliche (32) | 34 0| 40 0

| |

3.1 Indirizzo politico (2) | 2 0| 2 0

| |

3.2 Servizi e affari | |

generali per le | |

amministrazioni di | |

competenza (3) | 33 0| 37 0

| |

4 Fondi da ripartire (33) | 412 7| 520 8

| |

4.1 Fondi da assegnare (1) | 412 7| 520 8

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Ministero | 2014 | 2015

|-----------------|------------------

Missione | | di cui | | di cui

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

33 di 43 10/04/2013 07:50

Page 34: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

|Accanto-| prede- |Riduzio-| prede-

Programma |namenti |termina-| ni |termina-

| | te per | | te per

| | legge | | legge

---------------------------------------------------------------------

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | |

E DEI TRASPORTI | 65.566 59.609| 82.484 76.213

| |

1 Infrastrutture pubbliche e | |

logistica (14) | 54.779 52.542| 66.771 64.712

| |

1.2 Sistemi stradali, | |

autostradali, ferroviari ed | |

intermodali (11) | 26.371 25.763| 49.082 48.874

| |

1.5 Sistemi idrici, | |

idraulici ed elettrici (5) | 149 147| 213 211

| |

1.6 Sicurezza, vigilanza e | |

regolamentazione in materia | |

di opere pubbliche e delle | |

costruzioni (9) | 19 15| 22 17

| |

1.7 Opere strategiche, | |

edilizia statale ed | |

interventi speciali e per | |

pubbliche calamita' (10) | 28.240 26.617| 17.454 15.610

| |

2 Diritto alla mobilita' (13) | 8.934 6.677| 13.563 11.052

| |

2.1 Sviluppo e sicurezza | |

della mobilita' stradale (1)| 1.756 1.331| 2.043 1.554

| |

2.3 Sviluppo e sicurezza del| |

trasporto aereo (4) | 1.222 1.181| 1.446 1.401

| |

2.4 Autotrasporto ed | |

intermodalita' (2) | 2.571 2.560| 2.977 2.964

| |

2.5 Sviluppo e sicurezza del| |

trasporto ferroviario (5) | 8 0| 9 0

| |

2.6 Sviluppo e sicurezza | |

della navigazione e del | |

trasporto marittimo e per | |

vie d'acqua interne (9) | 3.155 1.475| 6.834 4.984

| |

2.7 Sviluppo e sicurezza | |

della mobilita' locale (6) | 222 130| 254 149

| |

3 Casa e assetto urbanistico | |

(19) | 119 118| 136 135

| |

3.1 Politiche abitative, | |

urbane e territoriali (2) | 119 118| 136 135

| |

4 Ordine pubblico e sicurezza | |

(7) | 1.460 232| 1.642 265

| |

4.1 Sicurezza e controllo | |

nei mari, nei porti e sulle | |

coste (7) | 1.460 232| 1.642 265

| |

5 Ricerca e innovazione (17) | 4 3| 5 3

| |

5.1 Ricerca nel settore dei | |

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

34 di 43 10/04/2013 07:50

Page 35: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

trasporti (6) | 4 3| 5 3

| |

6 Servizi istituzionali e | |

generali delle amministrazioni| |

pubbliche (32) | 144 37| 224 45

| |

6.1 Indirizzo politico (2) | 21 0| 24 0

| |

6.2 Servizi e affari | |

generali per le | |

amministrazioni di | |

competenza (3) | 123 37| 200 45

| |

7 Fondi da ripartire (33) | 126 0| 144 0

| |

7.1 Fondi da assegnare (1) | 126 0| 144 0

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Ministero | 2014 | 2015

|-----------------|------------------

Missione | | di cui | | di cui

|Accanto-| prede- |Riduzio-| prede-

Programma |namenti |termina-| ni |termina-

| | te per | | te per

| | legge | | legge

---------------------------------------------------------------------

MINISTERO DELLA DIFESA | 87.291 3.698| 109.934 4.130

| |

1 Difesa e sicurezza del | |

territorio (5) | 20.528 206| 27.735 133

| |

1.1 Approntamento e impiego | |

Carabinieri per la difesa e | |

la sicurezza (1) | 2.849 0| 3.252 0

| |

1.2 Approntamento e impiego | |

delle forze terrestri (2) | 2.201 36| 2.497 42

| |

1.3 Approntamento e impiego | |

delle forze navali (3) | 993 0| 1.122 0

| |

1.4 Approntamento e impiego | |

delle forze aeree (4) | 1.400 0| 1.859 0

| |

1.5 Funzioni non | |

direttamente collegate ai | |

compiti di difesa militare | |

(5) | 1.695 10| 1.933 11

| |

1.6 Pianificazione generale | |

delle Forze Armate e | |

approvvigionamenti militari | |

(6) | 11.390 160| 17.073 80

| |

2 Ricerca e innovazione (17) | 1.752 1.752| 2.012 2.012

| |

2.1 Ricerca tecnologica nel | |

settore della difesa (11) | 1.752 1.752| 2.012 2.012

| |

3 Servizi istituzionali e | |

generali delle amministrazioni| |

pubbliche (32) | 217 0| 248 0

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

35 di 43 10/04/2013 07:50

Page 36: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

| |

3.1 Indirizzo politico (2) | 12 0| 14 0

| |

3.2 Servizi e affari | |

generali per le | |

amministrazioni di | |

competenza (3) | 205 0| 234 0

| |

4 Fondi da ripartire (33) | 64.794 1.740| 79.939 1.985

| |

4.1 Fondi da assegnare (1) | 64.794 1.740| 79.939 1.985

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Ministero | 2014 | 2015

|-----------------|------------------

Missione | | di cui | | di cui

|Accanto-| prede- |Riduzio-| prede-

Programma |namenti |termina-| ni |termina-

| | te per | | te per

| | legge | | legge

---------------------------------------------------------------------

MINISTERO DELLE POLITICHE | |

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI | 4.058 2.112| 4.771 2.544

| |

1 Agricoltura, politiche | |

agroalimentari e pesca (9) | 3.270 2.110| 3.725 2.403

| |

1.2 Politiche europee ed | |

internazionali e dello | |

sviluppo rurale (2) | 1.781 1.558| 2.031 1.776

| |

1.4 Vigilanza, prevenzione e| |

repressione frodi nel | |

settore agricolo, | |

agroalimentare, | |

agroindustriale e | |

forestale (5) | 33 1| 38 1

| |

1.5 Politiche competitive, | |

della qualita' | |

agroalimentare, della pesca | |

e mezzi tecnici di | |

produzione (6) | 1.455 552| 1.655 627

| |

2 Sviluppo sostenibile e | |

tutela del territorio e | |

dell'ambiente (18) | 360 0| 414 0

| |

2.1 Tutela e conservazione | |

della fauna e della flora e | |

salvaguardia della | |

biodiversita' (7) | 360 0| 414 0

| |

3 Ordine pubblico e sicurezza | |

(7) | 147 0| 169 0

| |

3.1 Sicurezza pubblica in | |

ambito rurale e montano (6) | 147 0| 169 0

| |

4 Soccorso civile (8) | 203 1| 374 140

| |

4.1 Interventi per soccorsi | |

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

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Page 37: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

(1) | 203 1| 374 140

| |

5 Servizi istituzionali e | |

generali delle amministrazioni| |

pubbliche (32) | 38 0| 44 0

| |

5.1 Indirizzo politico (2) | 15 0| 17 0

| |

5.2 Servizi e affari | |

generali per le | |

amministrazioni di | |

competenza (3) | 24 0| 27 0

| |

6 Fondi da ripartire (33) | 40 0| 46 0

| |

6.1 Fondi da assegnare (1) | 40 0| 46 0

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Ministero | 2014 | 2015

|-----------------|------------------

Missione | | di cui | | di cui

|Accanto-| prede- |Riduzio-| prede-

Programma |namenti |termina-| ni |termina-

| | te per | | te per

| | legge | | legge

---------------------------------------------------------------------

MINISTERO PER I BENI E LE | |

ATTIVITA' CULTURALI | 19.399 16.410| 21.621 18.323

| |

1 Tutela e valorizzazione dei | |

beni e attivita' culturali e | |

paesaggistici (21) | 18.098 16.339| 20.146 18.251

| |

1.2 Sostegno, valorizzazione| |

e tutela del settore dello | |

spettacolo (2) | 12.306 12.158| 14.055 13.888

| |

1.5 Vigilanza, prevenzione e| |

repressione in materia di | |

patrimonio culturale (5) | 23 0| 26 0

| |

1.6 Tutela dei beni | |

archeologici (6) | 53 27| 61 31

| |

1.9 Tutela dei beni | |

archivistici (9) | 70 9| 80 11

| |

1.10 Tutela dei beni | |

librari, promozione e | |

sostegno del libro e | |

dell'editoria (10) | 837 707| 953 804

| |

1.12 Tutela delle belle | |

arti, dell'architettura e | |

dell' arte contemporanee; | |

tutela e valorizzazione del | |

paesaggio (12) | 434 295| 497 337

| |

1.13 Valorizzazione del | |

patrimonio culturale (13) | 124 110| 142 125

| |

1.14 Coordinamento ed | |

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

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Page 38: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

indirizzo per la | |

salvaguardia del patrimonio | |

culturale (14) | 16 10| 16 9

| |

1.15 Tutela del patrimonio | |

culturale (15) | 4.235 3.024| 4.317 3.046

| |

2 Ricerca e innovazione (17) | 108 71| 114 71

| |

2.1 Ricerca in materia di | |

beni e attivita' culturali | |

(4) | 108 71| 114 71

| |

3 Servizi istituzionali e | |

generali delle amministrazioni| |

pubbliche (32) | 304 0| 347 0

| |

3.1 Indirizzo politico (2) | 5 0| 6 0

| |

3.2 Servizi e affari | |

generali per le | |

amministrazioni di | |

competenza (3) | 299 0| 341 0

| |

4 Fondi da ripartire (33) | 889 1| 1.014 1

| |

4.1 Fondi da assegnare (1) | 889 1| 1.014 1

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Ministero | 2014 | 2015

|-----------------|------------------

Missione | | di cui | | di cui

|Accanto-| prede- |Riduzio-| prede-

Programma |namenti |termina-| ni |termina-

| | te per | | te per

| | legge | | legge

---------------------------------------------------------------------

MINISTERO DELLA SALUTE | 16.993 15.390| 18.871 17.008

| |

1 Tutela della salute (20) | 7.002 6.068| 8.032 6.924

| |

1.1 Prevenzione e | |

comunicazione in materia | |

sanitaria umana e | |

coordinamento in ambito | |

internazionale (1) | 873 804| 998 918

| |

1.2 Sanita' pubblica | |

veterinaria, igiene e | |

sicurezza degli alimenti (2)| 572 546| 655 625

| |

1.3 Programmazione sanitaria| |

in materia di livelli | |

essenziali di assistenza e | |

assistenza in materia | |

sanitaria umana (3) | 841 65| 1.003 74

| |

1.4 Regolamentazione e | |

vigilanza in materia di | |

prodotti farmaceutici ed | |

altri prodotti sanitari ad | |

uso umano e di sicurezza | |

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delle cure (4) | 4.673 4.653| 5.330 5.306

| |

1.5 Vigilanza, prevenzione | |

e repressione nel settore | |

sanitario (5) | 42 0| 47 0

| |

2 Ricerca e innovazione (17) | 9.383 9.319| 10.154 10.081

| |

2.1 Ricerca per il settore | |

della sanita' pubblica (20) | 9.383 9.319| 10.154 10.081

| |

3 Servizi istituzionali e | |

generali delle amministrazioni| |

pubbliche (32) | 275 0| 314 0

| |

3.1 Indirizzo politico (2) | 12 0| 14 0

| |

3.2 Servizi e affari | |

generali per le | |

amministrazioni di | |

competenza (3) | 263 0| 300 0

| |

4 Fondi da ripartire (33) | 334 3| 371 3

| |

4.1 Fondi da assegnare (1) | 334 3| 371 3

| |

| |

Totale | 559.500 297.540| 570.450 260.801

---------------------------------------------------------------------

Allegato 2

---------------------------------------------------------------------

RISULTATI DIFFERENZIALI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'

---------------------------------------------------------------------

IN MILIONI DI EURO

---------------------------------------------------------------------

Descrizione risultato differenziale | 2013 | 2014 | 2015

---------------------------------------------------------------------

Livello massimo del saldo netto da | | |

finanziare, al netto delle regolazioni | | |

contabili e debitorie pregresse (pari a | | |

6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230| | |

milioni di euro per il 2014 e a 3.150 | | |

milioni di euro per il 2015), tenuto conto| | |

degli effetti derivanti dalla presente | | |

legge |- 31.600| -29.100| -900

---------------------------------------------------------------------

Livello massimo del ricorso al mercato | | |

finanziario, tenuto conto degli effetti | | |

derivanti dalla presente legge (*) | 265.000| 255.000| 260.000

---------------------------------------------------------------------

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima

della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con

ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2013 di un

importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a

interventi non considerati nel bilancio di previsione.

---------------------------------------------------------------------

Allegato 3

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"Allegato 3-bis

(articolo 16, comma 7)

-------------------------------------------

Provincia 2013-2014

-------------------------------------------

AGRIGENTO 6.224.806

-------------------------------------------

ALESSANDRIA 10.941.680

-------------------------------------------

ANCONA 10.470.964

-------------------------------------------

AREZZO 8.615.204

-------------------------------------------

ASCOLI PICENO 4.863.157

-------------------------------------------

ASTI 5.298.154

-------------------------------------------

AVELLINO 7.855.456

-------------------------------------------

BARI 29.721.771

-------------------------------------------

BARLETTA ANDRIA E TRANI 7.146.566

-------------------------------------------

BELLUNO 5.091.148

-------------------------------------------

BENEVENTO 6.873.883

-------------------------------------------

BERGAMO 14.983.417

-------------------------------------------

BIELLA 4.700.796

-------------------------------------------

BOLOGNA 19.750.042

-------------------------------------------

BRESCIA 20.944.128

-------------------------------------------

BRINDISI 9.832.396

-------------------------------------------

CAGLIARI 16.396.844

-------------------------------------------

CALTANISSETTA 5.343.800

-------------------------------------------

CAMPOBASSO 8.080.178

-------------------------------------------

CARBONIA IGLESIAS 3.809.575

-------------------------------------------

CASERTA 17.445.239

-------------------------------------------

CATANIA 26.248.855

-------------------------------------------

CATANZARO 13.817.928

-------------------------------------------

CHIETI 7.653.315

-------------------------------------------

COMO 11.026.226

-------------------------------------------

COSENZA 14.705.671

-------------------------------------------

CREMONA 7.041.683

-------------------------------------------

CROTONE 5.524.345

-------------------------------------------

CUNEO 14.000.143

-------------------------------------------

ENNA 3.268.072

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-------------------------------------------

FERMO 2.920.501

-------------------------------------------

FERRARA 5.873.587

-------------------------------------------

FIRENZE 23.696.503

-------------------------------------------

FOGGIA 12.149.905

-------------------------------------------

FORLI'CESENA 7.359.985

-------------------------------------------

FROSINONE 16.770.042

-------------------------------------------

GENOVA 19.985.985

-------------------------------------------

GROSSETO 6.182.145

-------------------------------------------

IMPERIA 4.838.500

-------------------------------------------

ISERNIA 3.675.213

-------------------------------------------

LA SPEZIA 5.049.431

-------------------------------------------

L'AQUILA 9.760.786

-------------------------------------------

LATINA 13.167.303

-------------------------------------------

LECCE 15.274.530

-------------------------------------------

LECCO 7.854.103

-------------------------------------------

LIVORNO 7.474.334

-------------------------------------------

LODI 5.291.245

-------------------------------------------

LUCCA 10.635.539

-------------------------------------------

MACERATA 7.067.590

-------------------------------------------

MANTOVA 9.120.509

-------------------------------------------

MASSA CARRARA 4.853.713

-------------------------------------------

MATERA 4.099.113

-------------------------------------------

MEDIO-CAMPIDANO 3.565.016

-------------------------------------------

MESSINA 10.288.937

-------------------------------------------

MILANO 53.126.026

-------------------------------------------

MODENA 10.920.618

-------------------------------------------

MONZA E BRIANZA 8.681.127

-------------------------------------------

NAPOLI 43.146.333

-------------------------------------------

NOVARA 8.433.994

-------------------------------------------

NUORO 5.170.807

-------------------------------------------

OGLIASTRA 2.753.378

-------------------------------------------

OLBIA-TEMPIO 5.136.443

-------------------------------------------

ORISTANO 5.282.502

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-------------------------------------------

PADOVA 14.075.407

-------------------------------------------

PALERMO 25.514.148

-------------------------------------------

PARMA 8.865.021

-------------------------------------------

PAVIA 13.268.868

-------------------------------------------

PERUGIA 12.765.466

-------------------------------------------

PESARO E URBINO 10.640.894

-------------------------------------------

PESCARA 5.866.813

-------------------------------------------

PIACENZA 8.362.502

-------------------------------------------

PISA 12.512.822

-------------------------------------------

PISTOIA 4.678.568

-------------------------------------------

POTENZA 16.465.356

-------------------------------------------

PRATO 6.295.805

-------------------------------------------

RAGUSA 5.990.486

-------------------------------------------

RAVENNA 6.198.458

-------------------------------------------

REGGIO CALABRIA 12.651.771

-------------------------------------------

REGGIO EMILIA 9.794.527

-------------------------------------------

RIETI 7.507.497

-------------------------------------------

RIMINI 6.643.055

-------------------------------------------

ROMA 78.268.334

-------------------------------------------

ROVIGO 3.979.386

-------------------------------------------

SALERNO 27.904.418

-------------------------------------------

SASSARI 8.906.083

-------------------------------------------

SAVONA 6.764.463

-------------------------------------------

SIENA 10.420.240

-------------------------------------------

SIRACUSA 10.312.306

-------------------------------------------

SONDRIO 4.311.495

-------------------------------------------

TARANTO 11.939.035

-------------------------------------------

TERAMO 5.565.731

-------------------------------------------

TERNI 4.685.311

-------------------------------------------

TORINO 38.863.606

-------------------------------------------

TRAPANI 7.947.866

-------------------------------------------

TREVISO 15.042.108

-------------------------------------------

VARESE 15.226.363

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-------------------------------------------

VENEZIA 15.727.459

-------------------------------------------

VERBANO-CUSIO-OSSOLA 10.970.522

-------------------------------------------

VERCELLI 6.019.706

-------------------------------------------

VERONA 13.421.841

-------------------------------------------

VIBO VALENTIA 5.070.695

-------------------------------------------

VICENZA 14.807.507

-------------------------------------------

VITERBO 8.466.871

-------------------------------------------

Totale 1.200.000.000

-------------------------------------------

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