ddl 912 - riforma afam

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DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori BUGNANO, ASTORE, MASCITELLI e CARLINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2008 Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati Senato della Repubblica X V I LEGISLATURA

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Page 1: ddl 912 - Riforma AFAM

N. 912

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUGNANO, ASTORE, MASCITELLI e CARLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2008

Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma

delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,

dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori

per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica

e degli Istituti musicali pareggiati

Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 912– 2 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegnodi legge si prefigge lo scopo di implementarei princıpi contenuti nell’ultimo comma del-l’articolo 33 della Costituzione, il quale re-cita: «Le istituzioni di alta cultura, universitaed accademie, hanno il diritto di darsi ordi-namenti autonomi nei limiti stabiliti dalleleggi dello Stato». Questi princıpi rappresen-tano un approccio che si suole dire federali-sta alla questione educativa e culturale. L’au-tonomia scientifica, economica ed organizza-tiva, inserita in un quadro normativo statale,consente alle istituzioni di alta cultura, uni-versita ed accademie di essere piu libere.

La legge 21 dicembre 1999, n. 508, avevatentato di inglobare le istituzioni di alta cul-tura nel sistema dell’alta formazione e spe-cializzazione artistica e musicale, non te-nendo in considerazione la questione dell’e-quiparazione dei titoli rilasciati da tali istitutia quelli universitari. Questa legge, anche seha dovuto seguire un iter lungo e tortuoso,ha rappresentato una svolta dal punto di vistaculturale, perche ha trasferito la gestionedella questione delle accademie e dei conser-vatori dalle competenze dell’allora Ministerodella pubblica istruzione a quella dell’alloraMinistero dell’universita e della ricercascientifica e tecnologica, oggi riuniti in ununico Ministero.

La legge n. 508 del 1999 ha finalmenteeliminato la disparita di riconoscimento etrattamento fra le istituzioni di alta culturaitaliane e quelle europee, anche se la que-stione dei titoli, dell’ordinamento giuridicodei docenti e delle stesse istituzioni rimaneancora da definire. In Europa le equivalentiistituzioni sono tutte riconosciute comeaventi grado universitario.

L’articolo 33 della Costituzione stabilisceil principio della parita di riconoscimento etrattamento fra accademie e universita, fraarte e scienza, definite istituzioni di alta cul-tura.

Questa parita e disattesa dalla legge n. 508del 1999, perche non rispetta questo princi-pio costituzionale.

L’inquadramento delle istituzioni di altaformazione nel sistema dell’istruzione supe-riore universitaria rappresenta una rivolu-zione copernicana, perche permette di valo-rizzare il mestiere impossibile dei docenti,come direbbe Freud, e, al contempo, di con-sentire il riconoscimento dell’arte e dellascienza come tangibili prodotti dell’intellettoumano.

Il processo di riconoscimento dei titoli dialta formazione passa attraverso quello diconferire un peso ed un valore alla scienzae all’arte, vale a dire consiste in una rimodu-lazione della concezione della cultura in Ita-lia come quel quid che non solo permette diconoscere tout court la realta, ma consente diinterpretarla, farla propria e trasmetterla. Unpopolo senza cultura perde la sua identita, lasua storia, la sua memoria. La cultura per-mette ad un popolo di essere piu consapevoledi se stesso e degli altri, e allontana il peri-colo delle dittature che, prima di essere poli-tiche, sono culturali. La cultura di un popoloconsente di costruire una societa migliore edi elaborare un’idea di futuro che sta scom-parendo in un mondo sempre piu globaliz-zato e precario per lasciare il posto alla pre-sentificazione di valori come direbbe il so-ciologo Alessandro Cavalli. Un popolo senzafuturo e senza valori durevoli nel tempo edestinato a scomparire.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 912– 3 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L’articolo 1 della legge 21 dicembre1999, n. 508, e sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Finalita della legge). – 1. Lapresente legge e finalizzata alla riforma delleAccademie di belle arti, dell’Accademia na-zionale di danza, dell’Accademia nazionaledi arte drammatica, degli Istituti superioriper le industrie artistiche (ISIA), dei Conser-vatori di musica e degli Istituti musicali pa-reggiati, nonche dell’Opificio delle pietredure, dell’Istituto centrale per il restauro,dell’Istituto centrale di patologia del libro edel Centro sperimentale di cinematografia».

Art. 2.

1. All’articolo 2 della legge 21 dicembre1999, n. 508, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

«1. Le Accademie di belle arti, l’Accade-mia nazionale di arte drammatica e gliISIA, l’Opificio delle pietre dure, l’Istitutocentrale per il restauro, l’Istituto centrale dipatologia del libro, il Centro sperimentaledi cinematografia nonche, con l’applicazionedelle disposizioni di cui al comma 2, i Con-servatori di musica, l’Accademia nazionaledi danza e gli Istituti musicali pareggiati co-stituiscono, nell’ambito delle istituzioni dialta cultura cui l’articolo 33 della Costitu-zione riconosce il diritto di darsi ordinamentiautonomi, il sistema della ricerca e dell’altaformazione artistica, musicale e coreutica.Le predette istituzioni sono disciplinate dallapresente legge, dalle norme in essa richia-

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mate e dalle altre norme che vi fannoespresso riferimento»;

b) il comma 5 e sostituito dal seguente:

«5. Le istituzioni di cui all’articolo 1 rila-sciano specifici titoli di laurea magistrale, dilaurea specialistica, dottorati di ricerca e di-plomi di specializzazione. A tali titoli si ap-plicano l’articolo 1 della legge 13 marzo1958, n. 262, l’articolo 4 della legge 3 luglio1998, n. 210, gli articoli 6 e 9 della legge 19novembre 1990, n. 341, e successive modifi-cazioni, e le altre disposizioni legislative eregolamentari vigenti relative ai corsi univer-sitari, in quanto compatibili con la presentelegge»;

c) il comma 6 e sostituito dal seguente:

«6. Il rapporto di lavoro e le procedure direclutamento del personale delle istituzionidi cui all’articolo 1 sono regolati a regimesotto il profilo economico e giuridico in ana-logia con la normativa vigente per le univer-sita. Gli insegnamenti sono conferiti tramiteprocedure concorsuali nazionali equivalentia quelle in vigore per le universita. Nellafase di prima attuazione delle disposizionidel presente comma, il personale docente inservizio nelle istituzioni di cui al comma 1alla data di entrata in vigore della presentedisposizione e ricollocato in ruoli di gradouniversitario, nelle fasce previste dagli ordi-namenti universitari vigenti relativi allapianta organica dell’istituzione di cui all’arti-colo 1. Il personale non docente, in servizionelle istituzioni di cui all’articolo 1, e inqua-drato nei corrispondenti ruoli relativi al per-sonale non docente delle universita ed e sot-toposto alle norme che ne regolano il rap-porto di lavoro»;

d) il comma 7 e sostituito dal seguente:

«7. Con uno o piu regolamenti emanati aisensi dell’articolo 17, comma 2, della legge23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Mi-nistro dell’universita e della ricerca, sentiti ilCNAM e le competenti Commissioni parla-mentari, le quali si esprimono dopo l’acquisi-

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 912– 4 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 912– 5 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione degli altri pareri previsti per legge,sono disciplinati:

a) i requisiti di qualificazione didattica,scientifica e artistica delle istituzioni e deidocenti;

b) i requisiti di idoneita delle sedi;

c) le modalita di trasformazione di cuial comma 2;

d) le modalita di convenzionamento conistituzioni scolastiche e universitarie e conaltri soggetti pubblici e privati;

e) le procedure di reclutamento del per-sonale;

f) i criteri generali per l’adozione deglistatuti di autonomia e per l’esercizio dell’au-tonomia regolamentare;

g) le procedure, i tempi e le modalitaper la programmazione, il riequilibrio e losviluppo dell’offerta didattica nel settore;

h) i criteri generali per l’istituzione el’attivazione dei corsi, ivi compresi quellidi cui all’articolo 4, comma 3, per gli ordina-menti didattici;

i) la valutazione dell’attivita delle istitu-zioni di cui all’articolo 1»;

e) al comma 8, le lettere h) e i) sono so-stituite dalle seguenti:

«h) facolta di convenzionamento, nei li-miti delle risorse attribuite a ciascuna istitu-zione, con istituzioni universitarie per losvolgimento di attivita formative finalizzateal rilascio dei rispettivi titoli;

i) facolta di costituire, sulla base dellacontiguita territoriale, nonche della comple-mentarieta e integrazione dell’offerta forma-tiva, Politecnici delle arti, nei quali possonoconfluire le istituzioni di cui all’articolo 1nonche strutture analoghe su base europea.Ai Politecnici delle arti si applicano le dispo-sizioni del presente articolo».

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vi-gore della presente legge, i corsi di alta for-

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 912– 6 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mazione e di specializzazione artistica, musi-cale e coreutica sono istituiti esclusivamentenell’ambito delle istituzioni di cui all’articolo1 della legge n. 508 del 1999, come modifi-cato dall’articolo 1 della presente legge.

2. I titoli conseguiti anteriormente alladata di entrata in vigore della presente leggepresso le istituzioni di cui all’articolo 1 dellalegge n. 508 del 1999, nel testo previgentealla data di entrata in vigore della presentelegge, mantengono la loro validita ai fini del-l’accesso all’insegnamento e ai corsi di spe-cializzazione di cui all’articolo 4 della citatalegge n. 508 del 1999.

3. Per i diplomati presso le istituzioni dicui all’articolo 1, nel testo previgente alladata di entrata in vigore della presente legge,in possesso dei titoli di cui ai commi 2 e 3del presente articolo, purche in possesso didiploma di scuola secondaria di secondogrado, qualora ne facciano richiesta entro iltermine di tre anni dalla data di entrata in vi-gore della presente legge, a partire dall’annoaccademico 2009-2010, sono istituiti appositicorsi integrativi della durata minima di unanno, al fine del conseguimento della laureamagistrale prevista dal regolamento di cui aldecreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-versita e della ricerca 22 ottobre 2004,n. 270.

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