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Autorizzazioni ordinarie allo smaltimento e recupero dei rifiuti

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Page 1: Corso resp   09 lezione - ordinaria

Autorizzazioni ordinarie allo smaltimento e recupero dei rifiuti

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Autorizzazioni al recupero

I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di recupero di rifiuti devono richiedere ed ottenere un'autorizzazione unificata.

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Autorizzazioni al recupero

Debutta l’autorizzazione ordinaria unificata per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero, in luogo delle due previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997, mentre le comunicazioni d’inizio attività necessarie per intraprendere operazioni di recupero avvalendosi delle “procedure semplificate” devono essere indirizzate alle Sezioni regionali dell’Albo gestori ambientali e non più alle Province.

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Autorizzazioni al recupero

Le autorizzazioni ottenute con procedura ordinaria o semplificata, così come le iscrizioni all’Albo gestori ambientali, le revoche e le sospensioni vengono inserite in una banca dati nazionale.

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Autorizzazioni al recupero

i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono presentare apposita domanda alla regione (o alla provincia autonoma o delegata) competente per territorio, allegando:il progetto definitivo (non “il progetto esecutivo”, che è ben altra cosa) dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

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Autorizzazioni al recupero

Ai sensi dell’art. 208, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, entro trenta giorni dal ricevimento da parte della regione (o provincia autonoma o delegata) della domanda:deve essere nominato il responsabile del procedimento e deve essere convocata l’apposita conferenza di servizi cui partecipano:– i responsabili degli uffici regionali competenti,– i rappresentanti delle Autorità d’ambito e degli enti locali interessati,– il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante (su invito comunicato con preavviso di almeno 20 giorni).

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Autorizzazioni al recupero

Deve essere convocata l’apposita conferenza di servizi cui partecipano:– i responsabili degli uffici regionali competenti,– i rappresentanti delle Autorità d’ambito e degli enti locali interessati,– il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante (su invito comunicato con preavviso di almeno 20 giorni).

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Autorizzazioni al recupero

La documentazione allegata alla domanda di autorizzazione deve essere inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.Entro i successivi 90 giorni la conferenza:procede alla valutazione del progetto; acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali; acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

Page 9: Corso resp   09 lezione - ordinaria

Provvedimento conclusivo

Ai sensi dell’art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, sulla base delle risultanze della congerenza di servizi, entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della stessa, la regione:approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto.

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Approvazione

L’approvazionesostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico; comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

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Autorizzazioni al recupero

In tutta evidenza vi è una stretta correlazione tra:la «la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica» che deve essere allegata all’istanza di approvazione del progetto definitivo (si ripete: non del progetto esecutivo); la composizione della «conferenza» che provvede all’istruttoria; il contenuto dell’attività istruttoria, in particolare per la parte in cui la conferenza «acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali»; gli effetti sostitutivi del provvedimento conclusivo;

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Strumento urbanistico comunale

il richiedente l’autorizzazione ha presentato tutta la documentazione tecnica prevista per legge come necessaria e sufficiente per l’ottenimento (in via ordinaria) dei visti, pareri, autorizzazioni e concessioni che vengono sostituiti (meglio sarebbe dire: incorporati) nel provvedimento finale; partecipano alla conferenza, e quindi sono costruttori, i rappresentanti degli organi ed enti ai quali, in via ordinaria, competerebbe il rilascio di detti visti, pareri, autorizzazioni e concessioni.

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Istruttoria

L’istruttoria della domanda si conclude entro 150 giorni dalla presentazione della domanda. L’autorizzazione unica è concessa per un periodo determinato (dieci anni) ed è rinnovabile. A tal fine (al fine cioè di ottenere un rinnovo tempestivo), almeno 180 giorni prima dalla scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione

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Autorizzazione ordinaria allo smaltimento

I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento di rifiuti devono richiedere ed ottenere un'autorizzazione unificata.

Debutta l’autorizzazione ordinaria unificata per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento, in luogo delle due previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997.

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Autorizz. allo smaltimento

Le autorizzazioni degli impianti di gestione, ottenute le revoche e le sospensioni vengono inserite in una banca dati nazionale.

Sono considerate operazioni di smaltimento: la distruzione (incenerimento), il confinamento (discarica) o la dispersione nell’ambiente (lagunaggio, scarico nell’ambiente idrico, immersione) dei rifiuti, nonché le relative operazioni preliminari (di trattamento, raggruppamento, deposito preliminare).

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Autorizz. allo smaltimento

Non costituisce operazione di smaltimento il "deposito temporaneo [dei rifiuti] ... nel luogo in cui sono prodotti". Lo è, invece, lo "stoccaggio", preliminare o provvisorio.

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Autorizz. allo smaltimento

Per impianti d’incenerimento, si intendono quegli impianti atti a smaltire, mediante processi di combustione,i rifiuti che, diversamente, andrebbero smaltiti in discarica. In realtà i rifiuti sono di tipologie (solidi, liquidi più o meno densi, sfiati) e caratteristiche (pericolosi e non pericolosi) molto diverse, per cui lo smaltimento mediante termocombustione implica l’impiego di impianti differenti.

Page 18: Corso resp   09 lezione - ordinaria

Definizione di discarica

La discarica, è definita come: "area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi [ovviamente, "sul suolo o nel suolo", non con altri processi: un inceneritore resta tale e comunque non diventa una discarica] da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo [meglio sarebbe stato parlare di "stoccaggio" per non dare adito a possibili confusioni con il "deposito temporaneo" di cui all’art. 183, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152/2006) per più di un anno.

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Definizione di discarica

Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno"

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Discariche

Esistono tre tipi di discariche:discariche per rifiuti inerti; discariche per rifiuti non pericolosi; discariche per rifiuti pericolosi;

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Autorizz. allo smaltimento

Il d.lgs. n. 22/1997 prevedeva separatamente per gli impianti di smaltimento l’approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione (art.27) e l’autorizzazione all’esercizio (art.28).

In luogo dei due separati procedimenti e provvedimenti l’art. 208 del nuovo d.lgs 152/2006. ora prevede la “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”.

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Autorizz. allo smaltimento

In sintesi:1.I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio … 8. L’istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa … 12. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile …”.

Page 23: Corso resp   09 lezione - ordinaria

I contenuti dell’autorizzazione

I contenuti dell’autorizzazione, ovviamente da determinarsi in concreto in relazione allo specifico impianto ed operazione da autorizzarsi, consistono, in particolare, nell’individuazione:dei tipi e dei quantitativi di rifiuti da smaltire; dei requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell’impianto al progetto approvato;

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I contenuti dell’autorizzazione

delle precauzioni da prendere in materia di sicurezza e igiene ambientale; del luogo di smaltimento; dei limiti di emissione in atmosfera; delle prescrizioni per la messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito; delle garanzie finanziarie; dell’idoneità del soggetto richiedente.

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Un esempio di richiesta di autorizzazione

L’impianto di stoccaggio Rifiuti NP della ditta ELITE Ambiente

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Inquadramento territoriale

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Aree di stoccaggio

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Il lay-out funzionale

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Miscelazione di rifiuti

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Processo prosuttivo

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Stoccaggio rifiuti

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Schema di flusso

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Schema di flusso

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Traffico veicolare

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Gestione operativa

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Quadro temporale

Page 37: Corso resp   09 lezione - ordinaria

Fine 13° lezione