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CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI MODULI 1 - 2 ART. 36/37 D.LGS 81/08 ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21-12-2011 1 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 31/07/2012

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CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

MODULI 1 - 2

ART. 36/37 D.LGS 81/08 ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21-12-2011

1 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 31/07/2012

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• Docente sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi dal 2000 presso varie strutture in Italia, nell’ultimo triennio Resp. formazione presso Silaq con oltre 1.800 ore di docenze/convegni effettuate e circa 2.200 persone formate. Corsi RSPP, RLS, antincendio, carrellisti, ecc… curatore del Safety blog. • Consulente sicurezza e antincendio di grandi eventi dal 2005, moda, musica, spettacolo, mostre, presentazioni, party, tra cui: Valentino, Missoni,Richmond, Ferrè, Moschino, Ferragamo, Moncler, Diesel,Pitti uomo, Roberto Cavalli, Westwood, Blumarine. Andrea Bocelli, Michael Bolton, Roberto Bolle, Arbore, cameristi della scala, X Factor casting tour, Milano in sport, Wrangler, Lexus, Pirelli, Beer festival Milano, ecc… • Consulente Università Cattolica e IULM dal 2011. • Consulente sicurezza e antincendio del Savona calcio 1907, squadra di Lega Pro,dal 2010. • Consulente sicurezza e antincendio in Fiera Milano e Rho dal 2000 al 2009 in tutte le principali mostre ed eventi. • Consulente per il coordinamento cantieri ad alto rischio dal 1998, tra cui Olimpiadi invernali di Torino 2006, centrale Enel di Turbigo, numerosi cantieri edili e ristrutturazioni. • Consulente per analisi e valutazioni rischi dal 1999 in molteplici e differenti realtà aziendali, sistemi di gestione sicurezza, piani emergenza ed evacuazione, procedure di controllo.

Presentazione: chi sono

Del Maschio Luca:

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Formazione generale:

- la legislazione italiana

-Il Testo unico per la sicurezza

D.Lgs. 81/08

- Le figure della sicurezza aziendale

- il Documento di Valutazione del Rischio (DVR):

- Fattori di rischio

3 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 31/07/2012

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Formazione specifica:

- Analisi dei principali fattori di rischio specifici:

- Rischio incendio

- Rischio elettrico

- Videoterminali

- Movimentazione carichi

- Amianto

-Rischi aggiuntivi

-Campi elettromagnetici

-Segnaletica di sicurezza

-Dispositivi di protezione individuale

4 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Al fine di adempiere a quanto indicato negli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il presente documento è scaricabile da tutto il personale.

Scopo del presente materiale didattico è di provvedere affinchè ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione e formazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

f) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

5 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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L’Europa sta evidentemente vivendo un periodo fortemente critico

dell’intero mondo economico e lavorativo, con particolari riferimenti a:

Il momento storico

Scarsa competitività con i Paesi emergenti.

Crisi delle economie di mercato europee

Crisi delle politiche del lavoro e di sviluppo europee.

Situazione italiana: cambio di governo, forte debito pubblico, alta

tassazione, crisi del sistema bancario, precariato giovanile e dei

cinquantenni, lavoro in nero, mancanza di prevenzione.

Tali problematiche globali influenzano senza dubbio anche l’approccio

alla sicurezza delle lavorazioni.

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I CARDINI della normativa vigente sulla sicurezza sono i seguenti:

Il punto di partenza: I cardini della normativa

Effettuare la valutazione di tutti i rischi, comprendendo tutte

le forme di lavoro , con o senza retribuzione, con successivo

miglioramento nel tempo tramite misure di prevenzione e

protezione che vadano a ridurre i rischi.

Formazione e informazione dei lavoratori sui rischi specifici ,

con eventuale addestramento specifico + addetti antincendio e

primo soccorso.

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RESPONSABILE DELLA SICUREZZA: per legge è la persona con potere decisionale e di spesa sulle tematiche di sicurezza sul lavoro, ovvero il Datore di lavoro. Non è il RSPP, non è il RLS, tantomeno il consulente esterno. Nel caso di deleghe formali con formalizzazione valide e reali di tali poteri la responsabilità va spalmata su più persone. RSPP: Ha i seguenti compiti: Individua e valuta i rischi; Individua le misure da adottarsi per la sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro; Elabora le procedure di sicurezza; Propone i programmi per l’informazione e la formazione dei lavoratori; Fornisce ai lavoratori le informazioni riguardanti i rischi presenti in azienda e i provvedimenti necessari a prevenirli.

Definizioni

Sfatiamo alcuni falsi miti e scorrette definizioni:

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LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. PREPOSTO ALLA SICUREZZA: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Definizioni

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LIBRO QUINTO: DEL LAVORO TITOLO I : DISCIPLINA ATTIVITA' PROFESSIONALI TITOLO II: DEL LAVORO NELL'IMPRESA

Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

La storia della sicurezza - Il Codice civile

1942

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NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI introduzione di alcuni fondamenti della futura normativa:

Norma molto elaborata e completa, ha introdotto una serie di DOVERI e SANZIONI per i datori di lavoro nei confronti dei lavoratori ed anche i doveri dei lavoratori stessi per un lavoro sicuro (inizialmente riguardava solamente i lavoratori subordinati) tra cui: -rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi; -disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. -segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

D.P.R. 547/55 – la legge base della sicurezza

1955 (abrogata dal testo unico)

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UNO STRUMENTO DI TUTELA DELLE VITTIME DI INFORTUNI

1. Lo stato italiano stabilisce l’obbligo di assicurare i lavoratori subordinati (poi estesa ad altre categorie a rischio, recentemente dal 2000 anche le casalinghe) dal rischio contro possibili infortuni o malattie professionali.

2. INAIL gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Il costo dell'assicurazione, chiamato premio assicurativo versato, tiene conto della diversa pericolosità delle varie lavorazioni e dell'ammontare delle retribuzioni pagate ai dipendenti occupati.

4. In base all’infortunio o malattia vi sono indennizzi, rendite, integrazioni di rendita, assegni speciali.

INAIL – istituto nazionale per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro

Nasce nel 1933: dal 1965 comprende anche le malattie professionali

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NORME SULLA TUTELA E DIGNITA’ DEI LAVORATORI

È uno dei cardini del diritto del lavoro italiano Tratta i diritti dei lavoratori, in particolare: -Libertà d’opinione del lavoratore -Svincoli da forme di controllo improprie (audio, video, web) -Visite sanitarie -Adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto (art. 13). -Il licenziamento è lecito solo se avviene per giusta causa o motivo (art.18). -Divieto di atti discriminatori (politici, religiosi, razziali, di sesso, mobbing) -Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali

Lo statuto dei lavoratori

Legge n°300, 20 maggio 1970

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Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

Attuazione delle direttive 89\391\CEE, 89\654\CEE, 89\655\CEE, 89\656\CEE, 90\269\CEE, 90\270\CEE, 90\394\CEE, 90\679\CEE,

93\88\CEE, 97\42\CE e 1999\38\CE

L'Unione Europea (UE), istituita nel 1993 dai dodici paesi membri della Comunità Europea (CE), si propone di migliorare l'integrazione

economica, politica e sociale e la cooperazione tra gli stati membri. Segue così un’armonizzazione di molte leggi, tra le quali quelle sulla

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

L’evoluzione della sicurezza - D.Lgs. 626/94

1994

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Introduzione di molti concetti fondamentali: - l’obbligo di valutare tutti i rischi da parte del Datore di lavoro - L’obbligo di redazione ed aggiornamento di un documento specifico di

valutazione dei rischi. - L’eliminazione o riduzione dei rischi (rischi residui) - Controlli sanitari in funzione dei rischi specifici. - L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione e dell’organigramma

aziendale della sicurezza (Datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico competente, addetti antincendio, addetti primo soccorso)

- Informazione, formazione, addestramento e consultazione dei lavoratori. - Riunioni periodiche per la prevenzione e la protezione.

L’evoluzione della sicurezza - D.Lgs. 626/94

1994

15 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Dagli anni ’50 arriviamo così ai fatti recenti … 2007…

La Legge Delega N.123 Del 03/08/2007

I mass media danno sempre maggior rilievo a fatti di cronaca

inerenti le morti bianche e, dopo anni di tentativi di giungere ad un

riassetto normativo sulla sicurezza e all’adozione di un Testo

Unico, si riapre il dibattito politico sulla necessità di ridurre le morti bianche in Italia.

Analizziamo alcune statistiche ufficiali sugli infortuni sul lavoro

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Infortuni sul lavoro – decennio 2001-2010

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Infortuni sul lavoro 2001-2010

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Infortuni sul lavoro 2001-2010

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Infortuni sul lavoro - lavoratori stranieri

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Infortuni sul lavoro – lavoratori stranieri

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Il 25 Agosto 2007 è entrata in vigore la legge 123:

La Legge Delega N.123 Del 03/08/2007

“Misure in tema di tutela della salute e della

sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il

riassetto e la riforma della normativa in

materia”

la legge delega fissava il termine del 25 maggio 2008 entro il

quale il Governo dovrà approvare il Testo Unico (art. 1)

gli artt. 2-12 dettano alcune misure di immediata attuazione

di contrasto agli infortuni e al lavoro nero

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Art. 9 – introduzione del concetto di omicidio colposo Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Innovazioni normative

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".

Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-septies. - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

23 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Aprile 2011: sentenza del processo Thyssenkrupp

Sentenza Thyssen, una decisione storica

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IL TESTO UNICO

PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

“Attuazione dell’art.1 della legge n°123 del

3 agosto 2007 in materia di tutela della

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”

(GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl.

Ordinario n.108 )

D.Lgs. 81/2008

25 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Ripresi dall’allegato I del D.lgs. 81/08

Allegato I – Testo unico sicurezza

Gravi violazioni ai fini del provvedimento di sospensione dell’attività

imprenditoriale:

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione

Mancata formazione ed addestramento

Mancata costituzione del servizio prevenzione e protezione

Mancata elaborazione del PSC e POS (cantieri)

Mancata nomina del CSE o CSP (cantieri)

Violazioni che espongono a rischi di caduta dall’alto, mancato utilizzo di

cinture di sicurezza, mancanza di protezioni caduta verso il vuoto.

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NOVITA’

Principali Novita’ Introdotte Dal Testo Unico

Estensione del campo di applicazione a tutti i lavoratori, anche

artigiani, lavoratori autonomi, collaboratori sotto ogni forma con o

senza retribuzione.

Maggior riguardo alle persone, all’età, alla tipologia di lavoro, allo

stress correlato, alla provenienza del lavoratore.

Vigilanza più incisiva e sanzioni più severe (possibili imputazioni per

omicidio colposo con violazione di norme antinfortunistiche e tutela

della salute, possibile interdizione dell’esercizio dell’attività,

sospensione e revoca di licenze ed autorizzazioni)

Maggior peso alle rappresentanze sindacali

27 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Organigramma della sicurezza aziendale

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Le figure della sicurezza

LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. LAVORATORE EQUIPARATO: socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso; associato in partecipazione il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento il volontario il lavoratore socialmente utile

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Le figure della sicurezza

DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita', ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

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Le figure della sicurezza

DIRIGENTE: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa. PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

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Le figure della sicurezza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) Il Servizio di Prevenzione e Protezione è una sorta di organo tecnico di cui si serve il Datore di Lavoro, che resta comunque titolare delle responsabilità fondamentali relative all’igiene e alla sicurezza del lavoro. Ha i seguenti compiti: Individua e valuta i rischi; Individua le misure da adottarsi per la sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro; Elabora le procedure di sicurezza; Propone i programmi per l’informazione e la formazione dei lavoratori; Fornisce ai lavoratori le informazioni riguardanti i rischi presenti in azienda e i provvedimenti necessari a prevenirli.

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Le figure della sicurezza

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Uno dei punti cardine della nuova normativa che prevede la partecipazione attiva dei lavoratori al processo di prevenzione, direttamente e tramite i propri rappresentanti. può eseguire sopralluoghi negli ambienti di lavoro; deve essere consultato dal Datore di Lavoro sulla valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda e può fare sue proposte in merito; deve essere consultato dal Datore di Lavoro sulla designazione degli addetti a: Servizio di Prevenzione e Protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione in caso di emergenza; deve essere consultato dal Datore di Lavoro sull’organizzazione della formazione dei lavoratori riguardo la sicurezza e salute; deve ricevere dal Datore di Lavoro tutte le informazioni e la documentazione aziendale riguardante la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

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Le figure della sicurezza - RLS

deve essere formato in materia di igiene e sicurezza del lavoro; partecipa ad eventuali sopralluoghi degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc.), con la possibilità di formulare sue osservazioni; può consultare la valutazione dei rischi e il registro degli infortuni; se ritiene che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro, può richiedere l’intervento degli organi di vigilanza.

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Le figure della sicurezza

MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA:

Un’altra figura rilevante nell’attuazione della prevenzione è quella del Medico Competente: è un medico dotato di una specifica competenza in medicina del lavoro. Esegue la sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti a rischio, tramite l’esecuzione di visite mediche ed altri accertamenti (esami di laboratorio, prove strumentali, visite specialistiche), al termine dei quali formula il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il lavoratore può far ricorso contro il giudizio di idoneità, rivolgendosi, entro 30 giorni, all’ASL. Gli accertamenti effettuati dal medico comprendono: Accertamenti preventivi, all’atto dell’assunzione; Accertamenti da effettuarsi successivamente, in modo periodico, secondo un programma stabilito (protocollo sanitario).

35 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Le figure della sicurezza

MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA:

Oltre alla sorveglianza sanitaria al medico sono assegnati altri compiti che riguardano più in generale l’attività di prevenzione: Collabora con il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione nell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità dei lavoratori; Effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione; Compila la cartella sanitaria del lavoratore; Informa i lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti e sui loro risultati; Collabora all’attività di informazione e formazione dei lavoratori; Collabora all’organizzazione del primo soccorso in azienda.

36 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Le figure della sicurezza

ADDETTI ALL’EMERGENZA (PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE, PRIMO SOCCORSO)

La normativa prevede inoltre che le aziende debbano darsi una specifica organizzazione per fronteggiare situazioni di emergenza, cioè il soccorso in caso di infortunio o malore, la prevenzione incendi, la necessità di evacuare rapidamente i luoghi di lavoro. Lo scopo è quello di prevedere le possibili emergenze che possono verificarsi, e di avere a disposizione personale, appositamente formato, che sia in grado di attuare tempestivamente i primi interventi, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco o del Pronto Soccorso o, nel caso si debba abbandonare il posto di lavoro, dirigere ed organizzare la corretta evacuazione.

37 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Le figure della sicurezza

Il datore di lavoro designa quindi i lavoratori per:

• PRIMO SOCCORSO (formati ai sensi del DM 388/03)

• LOTTA ANTINCENDIO (formati ai sensi del DM 10/03/98)

• GESTIONE EMERGENZE (formati ai sensi del DM 10/03/98)

SQUADRA DI

EMERGENZA

38 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Il DATORE DI LAVORO ha l’obbligo di:

Obblighi del datore di lavoro

a. nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei

casi previsti dal presente decreto legislativo.

b. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso

di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di

gestione dell’emergenza;

c. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

d. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché

delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso

dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a

loro disposizione;

e. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza

e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 39 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Il DATORE DI LAVORO ha l’obbligo di:

Obblighi del datore di lavoro

l. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli

articoli 36 e 37;

m. Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una

situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della

salute;

o. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

copia del documento di valutazione dei rischi

p. elaborare il documento di valutazione dei rischi

40 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

41 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Obblighi dei lavoratori

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

42 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Il documento di valutazione dei rischi è il NUCLEO della sicurezza aziendale. Contiene:

La valutazione dei rischi – art. 28

Relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottati

Misure di prevenzione e protezione attuate, DPI adottati.

Programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

Procedure, ruoli aziendali, competenze, RSPP, RLS, medico competente.

Individuazione delle mansioni che espongono a rischi e richiedono informazione e formazione specifica.

Rispettare le indicazioni contenute nei titoli di legge successivi e negli allegati.

43 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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RISCHIO = PROBABILITA’ x DANNO

Il Rischio

Misure di Prevenzione

– attuazione di tutte le misure per ridurre il rischio mediante la riduzione della sola probabilità (frequenza attesa)

Misure di Protezione

– attuazione di tutte le misure per ridurre il rischio mediante la riduzione dell’ entità del danno (magnitudo)

Il processo di valutazione dei rischi ci obbliga a eliminare o ridurre i rischi nei nostri ambienti di lavoro; dobbiamo quindi ridurre i due fattori di probabilità e danno, tramite misure di prevenzione e

protezione:

44 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Ecco un esempio: P è la probabilità dell’evento

VALORE DI P SIGNIFICATO DEL VALORE CRITERIO DI SCELTA

1 MOLTO IMPROBABILE Il verificarsi del danno è subordinato ad un

concatenamento di eventi indipendenti tra

loro.

Il verificarsi del danno è creduto

impossibile dagli addetti.

Non è mai accaduto nulla di simile.

2 POCO PROBABILE Il verificarsi del danno dipende da

condizioni “sfortunate”.

Il verificarsi del danno provocherebbe

reazioni di grande stupore tra gli addetti

Eventi simili si sono verificati molto

raramente.

3 PROBABILE Il verificarsi del danno dipende da

condizioni non direttamente connesse alla

situazione ma possibili.

Il verificarsi del danno provocherebbe

reazioni di moderato stupore.

Eventi simili sono già stati riscontrati in

letteratura.

4 MOLTO PROBABILE Il verificarsi del danno dipende da

condizioni direttamente connesse alla

situazione.

Il verificarsi del danno non provocherebbe

alcuna reazione di stupore.

Eventi simili sono già accaduti in azienda o

in aziende dello stesso tipo.

Fasi standard per la redazione del documento

45 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Ecco un esempio: E è la Entità del Danno

VALORE DI E SIGNIFICATO DEL VALORE CRITERIO DI SCELTA

1 LIEVE Incidente che dà luogo a disturbi

rapidamente reversibili (pochi giorni).

Esposizione cronica che dà luogo a disturbi

rapidamente reversibili (pochi giorni).

2 DI MODESTA ENTITÀ Incidente che dà luogo a disturbi reversibili

(mesi)

Esposizione cronica che dà luogo a disturbi

reversibili (mesi).

3 GRAVE Incidente con effetti di invalidità

permanente parziale o comunque

irreversibili.

Esposizione cronica con effetti di invalidità

permanente parziale o comunque

irreversibili.

4 MOLTO GRAVE Incidente con effetti di invalidità totale o

mortale.

Esposizione cronica con effetti mortali o

totalmente invalidanti.

Fasi standard per la redazione del documento

46 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Ecco un esempio:

E = entità

P = probabilità degli effetti

R = P x E = rischio

P\ E 1 2 3 4 legenda

1 Intervallo di sicurezza

2 Intervallo di rischio accettabile

3 Intervallo di rischio significativo

4 Intervallo di grave rischio

Fasi standard per la redazione del documento

47 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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“eliminazione dei rischi in relazione

alle conoscenze acquisite in base al

progresso tecnico e, ove ciò non è possibile,

loro riduzione al minimo”

Ammissione del

RISCHIO RESIDUO

La Valutazione Dei Rischi: Obiettivi

48 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Ogni mansione lavorativa comporta diverse specificità, i cui rischi possono essere suddivisi

in tipologie o classi di rischio. Il datore di lavoro in base al D.lgs 81 ha l’OBBLIGO di valutare TUTTI i rischi specifici del proprio ambiente di lavoro, con l’applicazione di forti

sanzioni amministrative e penali in caso di inadempienze.

Analizziamo assieme le varie classi di rischio e le principali procedure da mettere in atto.

Analisi dei fattori di rischio principali

49 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Analisi dei rischi per mansione

Fattori di rischio

P D R Misure di sicurezza

Struttura luoghi di lavoro

Aerazione e microclima

illuminazione

Igiene ambienti

Impianto elettrico

Rischi d’incendio

macchinari

Agenti chimici

Rumore 50 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Fattori di rischio

P D R Misure di sicurezza

Vibrazioni

Movimentazione dei carichi

Stress

Lavoro solitario, ripetitivo

Rischi connessi a differenze di genere, età, provenienza

Lavoratori minorenni

Lavoro notturno

Interferenze

altro 51 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo

Analisi dei rischi per mansione

Rev. del 06/03/2012

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Informazione, formazione, addestramento

52 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Definizioni:

INFORMARE: portare a conoscenza di qualcuno fatti, dati, pensieri. Obiettivo: SAPERE non il cambiamento di comportamenti

FORMARE: agire sulle conoscenze, sulle capacità, e sulle convinzioni di un soggetto affinchè questo, in certe situazioni si comporti in un determinato modo. Obiettivo: il lavoratore, una volta conosciuta la procedura o un rischio (sapere), scelga di attivarsi nel comportamento oggetto di tale formazione anche senza controllo diretto…. Che quindi sappia essere sicuro. SAPER ESSERE

ADDESTRARE: insegnare a qualcuno come svolgere delle azioni finalizzate ad uno scopo. Obiettivo: SAPERE FARE (non si può prevedere che la persona poi lo faccia)

Informazione, formazione, addestramento

53 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Conclusioni:

La formazione è un concetto che racchiude sia il fare informazione, sia il fare addestramento e li completa inserendo anche le dinamiche legate ai valori, alla motivazione ed alle influenze che agiscono sulla persona

FORMAZIONE = INFORMAZIONE + ADDESTRAMENTO

Quindi:

SAPERE ESSERE = SAPERE + SAPERE FARE

Informazione, formazione, addestramento

54 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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LA FORMAZIONE NEI NUOVI ACCORDI

STATO-REGIONI DEL 21/12/2011

pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.8 del 11/01/2012

23/05/2012 55 a cura della Dott.ssa Cristina Pacchiardo / Luca Del Maschio

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L’ACCORDO STATO-REGIONI

La formazione al centro del processo di valutazione e riduzione dei rischi: Il recente accordo Stato regioni , atteso da tempo, regolamenta chiaramente una serie di importanti parametri inerenti la formazione sulle tematiche di sicurezza sul lavoro . In particolare chiarisce le durate dei corsi, le periodicità e le ore di aggiornamento, i requisiti dei docenti, diversificando e riclassificando la gravosità dei corsi in funzione delle classi di rischio, basso, medio, alto, determinato dalle tabelle del codice Ateco della società.

12/01/2012 56 a cura della Dott.ssa Cristina Pacchiardo

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L’ACCORDO STATO-REGIONI

La formazione al centro del processo di valutazione e riduzione dei rischi: L’accordo potenzia il numero di ore da destinare obbligatoriamente alla formazione sulla sicurezza sul lavoro, riconoscendo allo strumento formativo il ruolo cardine per la sensibilizzazione dei lavoratori e dei Datori di lavoro sulle tematiche di sicurezza, verso l’ambizioso obiettivo di proseguire con la graduale riduzione delle morti sul lavoro e delle tante inabilità permanenti.

12/01/2012 57 a cura della Dott.ssa Cristina Pacchiardo

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FORMAZIONE DEI LAVORATORI così strutturata:

12/01/2012 58 a cura della Dott.ssa Cristina Pacchiardo

Formazione generale

4 ore

Può essere svolta in modalità e-Learning

Formazione

Rischio Basso – 4 ore

Uffici e servizi, Commercio,

Artigianato, Turismo, Alberghi e ristoranti

Formazione

Rischio Medio – 8 ore

Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione,

Trasporti, Magazzinaggio,

Assistenza sociale NON residenziale

Formazione

Rischio Alto – 12 ore

Costruzioni, Industria alimentare, Tessile,

Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti,

Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi

residenziali

AGGIORNAMENTO: 6 ore quinquennali

per tutti i macrosettori di rischio

Può essere svolto in modalità e-Learning

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12/01/2012 59 a cura della Dott.ssa Cristina Pacchiardo

La formazione è strutturata in 4 moduli formativi

Modulo 1

AGGIORNAMENTO: quinquennale

Può essere svolto in modalità e-Learning

FORMAZIONE DL SPP così strutturata:

Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4

Giuridico-normativo Gestione ed organizzazione della sicurezza

Individuazione e valutazione dei rischi

Formazione e consultazione

Possono essere svolti in modalità e-Learning

Formazione Rischio Basso – 16 ore

Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo, Alberghi e ristoranti

Formazione Rischio Medio – 32 ore

Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti,

Magazzinaggio, Assistenza sociale NON residenziale

Formazione Rischio Alto – 48 ore

Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno,

Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali

Rischio Basso – 6 ore Rischio Medio – 10 ore Rischio Alto – 14 ore

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Altezza, cubatura, superficie:

I limiti minimi , per i locali occupanti almeno 5 lavoratori o lavorazioni sottoposte a sorveglianza sanitaria sono i seguenti:

-- altezza netta non inferiore a 3 mt (2,7 mt per la Lombardia).

-- Cubatura non inferiore a 10 mc a lavoratore

-- Superficie minima di 2 mq per lavoratore.

-I valori sono lordi, senza cioè contare mobili, macchine, impianti

Luoghi Di Lavoro

60 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Servizi igienici - bagni

Luoghi Di Lavoro

I bagni devono essere dotati di antibagno e di opportuni accessori.

Quando l’attività è insudiciante gli accessori e le rubinetterie devono essere del tipo con comando di erogazione automatico a pedale o con segnale di presenza.

I bagni devono essere in numero adeguato e divisi per sesso.

Il numero minimo è definito nei vari “regolamenti di igiene locali” emessi dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.

Si riporta, come esempio tratto dal “Regolamento locale di igiene-tipo” approvato dalla Regione Lombardia il 28 marzo 1985, il numero minimo di servizi igienici richiesti per un ambiente di lavoro (art. 3.11.7).

Fino a 3 addetti 1 WC + 1 lavabo nell’antibagno Da 4 a 10 addetti 2 WC + 1 lavabo in ciascun antibagno Da 11 a 40 addetti 3 WC + 1 lavabo in ciascun antibagno Oltre i 40 addetti 1 gabinetto in più ogni 30 lavoratori (oltre 40)

61 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Spogliatoi Gli spogliatoi sono obbligatori solo quando sia necessario cambiarsi d’abito, nel caso di Attività insudiciante, ad esempio. Se sono riservati a più di 10 addetti i locali spogliatoi devono essere separati per sessi, altrimenti possono essere usati alternativamente da uomini e donne. Gli spogliatoi devono essere vicini ai servizi igienici e (dove necessario) alle docce; devono essere dotati di armadietti (a doppio scomparto quando l’attività sia insudiciante o a rischio di contaminazione), di sedie, etc., e nella stagione invernale devono essere riscaldati. Quando esistono, le docce devono essere mantenute efficienti.

Luoghi Di Lavoro

62 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Illuminazione dei luoghi di lavoro

Illuminazione naturale: in ogni ambiente deve essere garantita una superficie di illuminazione adeguata; il rapporto aeroilluminante è stabilito dal regolamento d’igiene. e si intende soddisfatto qualora esista l’agibilità.

Illuminazione artificiale: deve consentire una buona visione e non deve creare zone d’ombra e abbagliamenti. Le lampade devono essere dotate di diffusori e protette dagli urti.

Illuminazione d’emergenza: deve essere predisposta lungo le vie di fuga e sopra le uscite d’emergenza e deve garantire almeno 5 lux.

Ricordarsi che le batterie non sono eterne! Controllarle periodicamente.

Luoghi Di Lavoro

63 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Vie di circolazione e passaggi

Vie di circolazione e passaggi devono potersi utilizzare in piena sicurezza da pedoni e veicoli, essere sgombri da ostruzioni e con distanze di sicurezza sufficienti per i pedoni. I veicoli devono passare a distanza di sicurezza da porte, passaggi per pedoni, scale, corridoi. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone. Ove si muovano veicoli, le vie di circolazione devono essere segnalate in modo visibile (righe gialle) e devono essere previsti passaggi pedonali e segnaletica di pericolo. Vanno evidenziate le zone di passaggio dei carrelli elevatori, le zone di carico e scarico e quelle di accesso di furgoni di fornitori.

Luoghi Di Lavoro

64 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Porte e portoni Le porte ed i portoni devono essere in numero proporzionato al numero di lavoratori ed all’attività (particolari rischi d’incendio o di esplosione),consentire una rapida uscita e quindi devono essere agevolmente apribili dall’interno. Se sono apribili nei due sensi devono essere almeno in parte trasparenti. Le porte trasparenti devono essere visibili e costruite con materiale di sicurezza. Le porte a saracinesca o girevoli non possono essere le uniche porte d’uscita. Fino a 25 occupanti di un locale, esclusi i locali ad alto rischio d’incendio, è sufficiente una porta di larghezza minima 80 cm. Tra 26 e 50 una da 1,20 mt apribile nel senso dell’esodo.

Luoghi Di Lavoro

65 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Porte e portoni

Generalmente viene dimenticata la fondamentale esigenza che in caso di mancanza di corrente eletrica le nostre uscite possano aprirsi facilmente in maniera meccanica. Se non fosse possibile almeno mantenere copia della chiave accanto alla porta stessa.

Luoghi Di Lavoro

66 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Solai , soppalchi, scaffalature Solai e soppalchi devono essere dotati di parapetto normale se più alti di 1,5 m. Non è consentito svolgere nessuna attività lavorativa sotto o sopra i soppalchi con una altezza inferiore ai 2,10 m I limiti di carico devono essere calcolati, esposti e segnalati con apposito cartello, espresso in Kg/m2.

Gli scaffali devono essere stabili (per es. ancorati), e con i ripiani perfettamente orizzontali, e non devono presentare parti sporgenti o taglienti.

Se necessario vanno dotati di traverse posteriori e laterali. Se sono dotati di cancelletti di carico, questi devono essere chiusi con chiusura di sicurezza e segnalati.

Luoghi Di Lavoro

67 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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D.lgs 81/08 – art. 111

Il Datore di lavoro sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

Il datore di lavoro dispone che sia utilizzata una scala portatile quale posto di lavoro in quota SOLO NEL CASO IN CUI l’uso di altre attrezzature considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti, che non può modificare. Lo stesso dicasi per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (linee vita). Il datore di lavoro individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, effettuando i lavori in quota solo se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori. E’ vietato assumere assumere bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.

Lavori in quota

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La segnaletica – riduzione interferenze

Mezzi in movimento

Segnaletica orizzontale

Fondamentale l’analisi dei rischi di interferenze e la loro riduzione. Zone di stoccaggio, passaggi dei mezzi, passaggi pedonali. Controllare periodicamente la loro usura.

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CONTEGNO – La moderazione e la condotta prudente di ogni lavoratore costituiscono una importantissima difesa contro gli infortuni. In mancanza di questa virtù c’è il rischio concreto che le leggi, le norme, le disposizioni aziendali per la sicurezza e le stesse misure tecniche di prevenzione perdano parzialmente o totalmente di efficacia.

ATTENZIONE - La capacità di mantenere viva la vigilanza e il controllo delle proprie azioni, nonchè di quelle persone che ci circondano, può garantire la nostra incolumità in situazioni diversissime sia sul lavoro come in casa o sulla strada. SENSIBILIZZAZIONE – E’ fondamentale possedere sensibilità al problema della sicurezza sul lavoro e collaborare a diffondere all’interno dell’azienda una CULTURA DELLA SICUREZZA che porti alla progressiva riduzione dei rischi, all’eliminazione e alla modifica di comportamenti evidentemente sbagliati ed iterati, portando ad esempio i comportamenti virtuosi. CONSAPEVOLEZZA – E’ importante essere consapevoli che il comportamento corretto e sicuro è fonte di miglioramento della qualità del lavoro e che è fondamentale sollecitare i colleghi a comportamenti corretti e collaborativi.

Norme generali di comportamento

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IL RISCHIO INCENDIO

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Il Triangolo del fuoco

Sono i tre parametri necessari affinchè vi sia una combustione:

Il Rischio Incendio

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4 classi:

Classificazione dei fuochi

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Tipologie d’estintori

74 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo

Il Rischio Incendio

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Modalità d’uso

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Il Rischio Incendio

Rev. del 06/03/2012

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Modalità d’uso

N.B. L’estintore portatile è un mezzo da utilizzare per l’estinzione di un principio di incendio

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Il Rischio Incendio

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La dinamica dell’incendio

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Obbligatorio negli ambienti di lavoro oltre i 10 lavoratori, ma a mio avviso necessariamente estensibile anche negli ambienti interni con meno di 10 lavoratori ma in cui un’eventuale emergenza andasse o coinvolgere sulle stesse vie di fuga più strutture e quindi decisamente più di 10 persone. Un piano di emergenza deve definire bene: • Chi fa che cosa, telefoni utili, persone da coinvolgere. • I principali rischi e pericoli da affrontare, le persone a rischio. • Le vie di fuga, i mezzi di protezione presenti, l’ubicazione. • Le procedure di verifica e controllo di efficienza degli stessi. • Il punto di ritrovo, il funzionamento degli allarmi, gli sganci elettrici, gas, acqua e tutto ciò che serve per gestire un ‘emergenza nel modo corretto, informando tutte le persone potenzialmente coinvolgibili nell’evento.

Il piano di emergenza:

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La gestione emergenze

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Segnalazione punto di raccolta

E’ molto importante identificare il luogo sicuro di ritrovo in caso di emergenza e che TUTTI sappiano dove si trova.

A tale proposito è fondamentale per i luoghi oltre i 10 lavoratori presenti eseguire una prova di evacuazione annuale.

79 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo

La gestione emergenze

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E’ fondamentale monitorare nel tempo che questo sistema di gestione emergenze sia efficace e funzionale. Il metodo migliore è una prova di evacuazione annuale, fatta seriamente, monitorando il tempo di arrivo di tutti al luogo sicuro e segnalando tutte le problematiche individuate (che spesso ci sono) per porvi rimedio nel tempo o con nuove procedure migliorative. E’ importante avere check list di controllo interne per monitorare l’accessibilità di uscite di sicurezza, vie di fuga, estintori e idranti, luci di emergenza, sganci elettrici, gas, acqua, maniglioni antipanico, manutenzioni periodiche impianti, mezzi di protezione attiva e passiva, mezzi di prevenzione, manutenzioni macchinari ed attrezzature. Per gestire bene un’emergenza è necessario aver pensato a tutto con MOLTO anticipo, altrimenti non si sarà capaci di gestirla.

Prova di evacuazione, check list di controllo:

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La gestione emergenze

80 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Rappresenta in pieno le principali carenze in Italia:

• Mancato rispetto di leggi e regole (distanza 5miglia dalla costa)

• Mancato valore della prevenzione (imprudenza- non è mai successo nulla, lo facevano tutti)

• Comportamenti iterati errati ( imperizia - negligenza - l’inchino, la mala gestione dell’emergenza, di modi e tempi) e scaricabarile successivo al disastro.

• La formazione carente (personale addetto non a conoscenza di regole, prassi, piani di emergenza)

• Piano di emergenza carente. • Prove di evacuazione superficiali • Prove pratiche scarse e poco efficaci (addestramento) • Non valutate le differenze di lingua e la comunicazione. • Gestione disabili e persone in difficoltà inefficace.

Il Caso Costa Concordia

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L’ELETTRICITA’

82 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;

b) contatti elettrici indiretti;

c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;

d) innesco di esplosioni;

e) fulminazione diretta ed indiretta;

f) sovratensioni;

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Il Rischio Elettrico – artt. 80/86

83 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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L’elettricità, anche se a bassa tensione, rappresenta un rischio gravissimo noto a tutti. Occorre quindi la massima prudenza per prevenire ogni possibilità di contatto accidentale con gli elementi sotto tensione. A tal fine è necessario seguire queste avvertenze: non effettuare allacciamenti elettrici con mezzi di fortuna ed in particolare inserendo le estremità di conduttori nudi negli alveoli delle prese; disinserire le spine dalle prese impugnandone l’involucro esterno e non tirando il cavo elettrico; evitare attorcigliamenti dei cavi; avere la massima cura del rivestimento isolante dei conduttori e degli apparecchi elettrici controllandone spesso l’integrità; segnalare ogni eventuale danneggiamento di apparecchi e di impianti elettrici con particolare riferimento all’integrità dei conduttori di messa a terra; non aprire gli armadi ed i contenitori delle apparecchiature nè effettuarvi interventi se non si è debitamente addestrati ed autorizzati;

L’elettricità

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Protezioni contro i contatti indiretti

La messa a terra

La messa a terra è una via preferenziale per il passaggio della corrente e garantisce che, in caso di dispersione, la corrente non si scarichi a terra attraverso l’utilizzatore, bensì tramite i cavi di messa a terra.

L’impianto è sempre unico per ogni edificio e ad esso si collegano tutti gli utilizzatori.

•La prima installazione (se eseguita prima del 07/01/2002) doveva essere denunciata all’ISPESL tramite l’apposito modello B (rosa). Successivamente, con l’entrata in vigore del DPR 462/01, la prima installazione deve essere denunciata alla ASL, ISPESL e ARPA o allo SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE, consegnando copia della Dichiarazione di Conformità alla regola dell’arte rilasciata dall’installatore e controfirmata dal Datore di Lavoro

Il Rischio Elettrico

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Protezioni contro i contatti indiretti La messa a terra

• Le verifiche all’impianto di messa a terra iniziale vengono effettuate:

- Ogni 2 anni nelle attività soggette a CPI e nelle strutture sanitarie

- Ogni 5 anni negli altri casi

Le verifiche degli impianti DEVONO essere effettuate da:

- ASL competenti per territorio

- Organismi di Ispezione Notificati dal Ministero delle Attività Produttive (società Private)

La ISPESL può effettuare anche dei collaudi (a campione) all’impianto

Il Rischio Elettrico

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Il Rischio sovraccarico

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LAVORO IN UFFICIO E VIDEOTERMINALI

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Titolo VII – artt. 172 – 179 – Attrezzature munite di videoterminale

Il datore di lavoro analizza i posti di lavoro, i rischi per la vista e gli occhi, la postura, l’ergonomia, l’igiene,l’affaticamento fisico o mentale, adotta le misure appropriate per ovviare a tutti i rischi dei lavoratori.

Si rientra nei lavoratori videoterminalisti utilizzando per 20 ore settimanali il videoterminale, dedotte le interruzioni (15 minuti ogni 2 ore di diritto).

I lavoratori hanno diritto a sorveglianza sanitaria, biennale per gli idonei con prescrizioni ed ultracinquantenni, quinquennale per gli altri.

Il datore di lavoro valuta e riduce i rischi, informa e forma i lavoratori, li fornisce di idonei DPI.

Il videoterminale

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In questo ambiente di lavoro esistono numerose variabili che possono essere la causa di malattie o disturbi nei lavoratori interessati. Non si può parlare a rigore, di vere e proprie patologie professionali, bensì di fattori che caratterizzando o condizionando l’individuo e/o l’ambiente possono in qualche modo influire sullo stato di salute del lavoratore.

Gli elementi che entrano in gioco possono essere:

microclima

fisici (postura, rumore, illuminazione)

psicologici (relativi all’organizzazione e alla faticosità del lavoro).

Rischi dell’ambiente lavorativo

90 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Rischi: Affaticamento visivo Cause principali: variazione della distanza occhio-lavoro; differenze di contrasto; presenza di fattori perturbanti (riflessi, sfarfallio dello schermo, etc.). Sintomi comuni: cefalee (50-70%); abbagliamento diretto o indiretto (52-80%); infiammazioni della congiuntiva (55-70%); indebolimento della capacità visiva (25-50%); alterazioni del campo visivo (30-45%).

Il videoterminale

91 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.

L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da distorsioni, sfarfallamento o da altre forme d'instabilità.

La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. È’ possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.

Lo schermo

80°

110°

Piano di lavoro

45°

45°

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Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.

Il piano di lavoro

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RIFLESSI E ABBAGLIAMENTI

FinestreDisposizione 3: correttaFinestreDisposizione 1: errata FinestreDisposizione2: errata

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Rumore

Non esistono particolari rischi legati al rumore in quanto il livello di 80 dB (livello minimo di pericolo per la salute) non viene raggiunto da nessun tipo di VDT.

Il lavoro al VDT richiede comunque, nella maggior parte dei casi, elevate capacità di concentrazione o necessità di comunicazione, pertanto è opportuno evitare di posizionare le postazioni VDT in ambienti particolarmente rumorosi.

Microclima

CALORE - Evitare di posizionare i videoterminali vicino a fonti di calore

MICROCLIMA - Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un' umidità soddisfacente.

I valori microclimatici confortevoli per il lavoro di ufficio e sedentario in genere sono:

temperatura in inverno tra 20 e 24 °C

temperatura in estate tra i 23 e 26 °C

umidità relativa compresa tra 40 e 60%;

95 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Indicazioni per una corretta postura

La posizione più adatta risulta quella in cui: le ginocchia formano un angolo di circa 90°. i piedi siano completamente appoggiati al pavimento (se non ci si riesce utilizzare un poggiapiedi) lo schienale sostenga la parte bassa (lombare) della schiena non si sia contretti a stare con il tronco flesso in avanti si possano appoggiare gli avambracci sul piano di lavoro Nessuna posizione è ergonomica se mantenuta per molto tempo, ricordare quindi di cambiare posizione di tanto in tanto, utilizzando la flessibilità disponibile del posto di lavoro e cercando di sgranchire il collo, spalle e schiena. Alzarsi e fare qualche passo, almeno ogni 120 minuti.

96 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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POSTAZIONE CORRETTA:

ALTEZZA MONITOR COME DA DISEGNO

RICHIEDERE EVENTUALMENTE IL SUPPORTO PER IL MONITOR PER

RAGGIUNGERE L’ALTEZZA IDONEA.

POSTAZIONE CORRETTA:

POSIZIONE FRONTALE COME DA DISEGNO

Esempi

97 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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POSTAZIONE SCORRETTA:

FACILITA L’INSORGENZA DI MAL DI SCHIENA E TORCICOLLO.

SI CONSIGLIA DI MANTENERE IL MONITOR E LA TASTIERA IN POSIZIONE FRONTALE , CON IL MONITOR TANGENTE

AGLI OCCHI.

POSTAZIONE SCORRETTA:

EVITARE RIFLESSI DIRETTI SULLO SCHERMO

SI CONSIGLIA DI POSIZIONARE IL MONITOR E LA TASTIERA

PERPENDICOLARI ALLA FINESTRA.

Esempi

98 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

99 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Titolo VI – artt. 168 – 171 - Movimentazione manuale dei carichi

Il datore di lavoro adotta le idonee misure tecniche ed organizzative e ricorre a mezzi appropriati per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Qualora non sia possibile fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale, in termini di organizzazione, progettazione, applicazione di norme tecniche , sorveglianza sanitaria.

Verifica il rispetto dei limiti massimi di sollevamento di peso consentito (20kg donne – 30kg uomini – meno se in posizioni disagiate)

Normativa di riferimento

100 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Esempi

101 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Esempi

102 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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NIOSH 1993. Modello per il calcolo del limite di peso raccomandato PESO MASSIMO KG (20-30) IN CONDIZIONI OTTIMALI DI

SOLLEVAMENTO X FATTORE ALTEZZA DA TERRA ALTEZZA DELLE MANI ALL’INIZIO

DEL SOLLEVAMENTO X FATTORE DISTANZA VERTICALE DEL PESO TRA INIZIO E FINE

DEL SOLLEVAMENTO X FATTORE DISTANZA ORIZZONTALE MASSIMA DEL PESO DAL

CORPO DURANTE IL SOLLEVAMENTO X FATTORE FREQUENZA DEL SOLLEVAMENTO IN FREQUENZA ATTI

AL MINUTO (=0 SE > 12 VOLTE/MIN.) X FATTORE DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO RISPETTO AL

PIANO SAGITTALE DEL SOGGETTO X FATTORE GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO –PRESA

= PESO RACCOMANDATO (PR)

Metodo NIOSH

103 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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MOVIMENTI RIPETITIVI DEGLI

ARTI SUPERIORI

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Alcune attività che comportano la ripetizione nel tempo di cicli lavorativi con le stesse modalità possono causare alcuni disturbi muscolari e/o articolari (spalla, gomito, polso, dita) che talvolta sfociano in una vera e propria patologia.

CTD = Cumulative Trauma Disorders

Principali fattori di rischio:

• Frequenza della azione lavorative

• Forza

• Postura

• Tempi di recupero

Movimenti ripetitivi degli arti superiori (CTD)

105 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Patologie più diffuse:

• Sindrome del tunnel carpale

• Sindrome di De Quervain

• Tendinite dei muscoli flessori ed estensori della mano

• Epicondiliti e epitrocleiti al gomito

• Periartriti scapolo-omerali alla spalla

• Dito a scatto

Lavorazioni tipo:

- Parrucchieri

- imbianchini

- Posatori di pavimenti/parquet

- Addetti a macchinari con uso continuativo e movimenti ripetitivi.

- Videoterminalisti con molte ore di utilizzo

Movimenti ripetitivi degli arti superiori (CTD)

106 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Valutazione rischio stress lavoro correlato

Indicatori oggettivi da valutare: • indicatori aziendali: indici infortunistici, assenteismo, assenze, ferie non godute, cessazione rapporti di lavoro, rotazione personale,sanzioni disciplinari, richieste visite mediche straordinarie, segnalazioni stress, istanze giudiziarie.

• Contesto del lavoro: cultura organizzativa, ruoli ed evoluzione della carriera, autonomia decisionale, rapporti interpersonali, conciliazione vita/lavoro.

• Contenuto del lavoro: ambiente lavorativo / attrezzature, pianificazione dei compiti, carichi di lavoro, ritmi di lavoro, orari di lavoro e straordinari.

In base a questi parametri si evidenzia un rischio stress BASSO-MEDIO-ALTO, con eventuali proposte di miglioramento o riduzione stress collettivi o individuali.

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Differenze di età, provenienza, genere

Esempi di procedure operative di sicurezza: Da valutare sempre il livello di assoluta comprensione delle istruzioni

impartite e delle misure di sicurezza per i lavoratori stranieri. Effettuare formazione specifica, con test di verifica

dell’apprendimento. Accentuare il piano formativo ed informativo per gli stranieri Accompagnare i giovani con maggior formazione ed apprendimento, con

affiancamento, tutori, azioni correttive e di controllo. In caso di personale “over 55” tenere conto dei maggiori rischi lavorativi

associati all’età nella distribuzione dei carichi di lavoro, delle mansioni e degli orari di lavoro

Differenti abitudini, differenti età, differenti modi di vedere le cose generano differenti rischi sul lavoro. E’ su questo parametro, che sembra ovvio ma che non era precedentemente considerato, che si basa una delle novità principali della valutazione dei rischi, ovvero la personalizzazione della valutazione dei rischi in base a criteri di differenze di età, di provenienza, di genere.

108 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Rischi aggiuntivi per lavoratori notturni

Pianificazione corretta della turnazione notte/giorno degli addetti

Controlli costanti che non vi siano turni di lavoro troppo lunghi o consecutivi notte/giorno

Idonee procedure per il corretto lavoro notturno e la riduzione dei rischi aggiuntivi.

Valutazione periodica assieme al Medico competente delle problematiche tipiche del lavoro notturno, sonnolenza, disturbi del sonno, fatica cronica, maggior consumo di farmaci, sintomi nevrotici, maggior prevalenza di infortuni.

Segnalazione di eventuali problematiche.

Sorveglianza sanitaria degli esposti

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Rischi aggiuntivi per lavoratrici in gravidanza

Analizzare la situazione specifica e valutare tutti i rischi aggiuntivi in relazione al luogo di lavoro, alla postura, alle attrezzature utilizzate, ai prodotti utilizzati.

Porre in essere eventuali misure integrative di prevenzione e protezione in seguito alla valutazione di tutti i rischi aggiuntivi.

Assistenza sanitaria: accertamenti preventivi per verificare l’assenza di controindicazioni alla lavorazione, accertamenti periodici per controllare lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione.

Organizzare eventuali riunioni per casi specifici, con eventuali decisioni operative per la riduzione dei rischi aggiuntivi.

Al termine delle valutazioni predisporre eventuali disposizioni aziendali.

110 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Rischi di infortuni in itinere

Con l'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati: - durante il NORMALE percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali); - durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi; - durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.

111 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Rischi di infortuni in itinere

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi: - interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro; - interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale); - le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

112 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Rischi di infortuni in itinere

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi). Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

113 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Accertamenti assunzione alcool e sostanze stupefacenti

• La stima è di circa 10mila infortuni/anno dovuti all’uso di alcolici. •Divieto di assunzione durante il lavoro e subito prima per lavorazioni “a rischio”, incolumità o salute di terzi : lavori in quota, lavori edili e costruzione, addetti alla guida (veicoli su strada, ferrovia, navigazione), insegnanti, mansioni sanitarie, manutentori speciali (ambienti a rischio di incidente rilevante, con gas, vapori tossici, polveri, atmosfere infiammabili o esplosive), lavorazioni con porto d’armi.

•Per le lavorazioni valutate a basso rischio, come da allegato IV D.lgs 81/08 al p.to 1.11.3.3., è consentita la modica somministrazione di birra o vino nei locali di refettorio durante la pausa pasti.

•Controlli medici possono essere effettuati dal medico competente per accertare la non dipendenza e l’idoneità alla mansione.

•Il datore di lavoro deve formalizzare tali divieti e verificarne il rispetto. •Per la tossicodipendenza esiste l’obbligo di accertamenti sanitari per le lavorazioni a rischio sopra elencate.

114 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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L’assunzione di alcolici e superalcolici e di droghe può causare gravi rischi e gravi danni per la salute e la sicurezza di chi lavora e dei terzi che possono essere coinvolti.

Lavorazioni per le quali è previsto il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche ed il controllo per l’assenza di tossicodipendenza:

- mansioni inerenti le seguenti attività:

• addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E… (per la tossicodipendenza il controllo è previsto dalla patente C in su)

• Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;

• Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza (solo per l’alcol)

115 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo

Accertamenti assunzione alcool e sostanze stupefacenti

Rev. del 06/03/2012

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Accertamenti assunzione alcool e sostanze stupefacenti

Rev. del 06/03/2012

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Accertamenti assunzione alcool e sostanze stupefacenti

Rev. del 06/03/2012

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RISCHI CONNESSI

ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

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Processo Eternit - Guariniello

L'Italia è stata fino alla fine degli anni '80 uno dei maggiori Paesi produttori e importatori di amianto. Dal secondo dopoguerra alla messa al bando del 1992 sono

state utilizzate più di 20 milioni di tonnellate del materiale, soprattutto nelle attività di coibentazione e

della produzione di manufatti in cemento-amianto

Ancora oggi il mesotelioma (tumore della pleura indotto dall’esposizione al amianto) colpisce circa 1350 persone all’anno.

119 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Artt 250: Prima dell'inizio dei lavori il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Art 251, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254. I lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria.

Art 253:Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. Art 254: Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,l fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite.

Lavorazioni con presenza di amianto

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Processo Eternit S.P.A. – p.m. Guariniello

Aprile 2009: i vertici della Eternit S.P.A. sono accusati di disastro doloso, per la morte dal 1983 ad oggi di 2889 persone.

Processo di portata storica, con INPS, regione Piemonte , Campania, Emilia parti civili, molti comuni interessati, legambiente, codacons, con richieste di indennizzo all’INAIL per 246mln di euro.

Torino, processo contro la Eternit

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Febbraio 2012: sentenza del processo Eternit

Sentenza Eternit

• Imputati condannati a 16 anni: Il Tribunale di Torino ha condannato a 16 anni di carcere ciascuno i due dirigenti Eternit, alla fine del processo Eternit. I due rispondevano di disastro doloso per la morte di numerosi operai per l'amianto. Il tribunale ha ritenuto i due imputati colpevoli di disastro doloso permanente e omissione dolosa di misure antinfortunistiche, solo per le condizioni degli stabilimenti di Cavagnolo (To) e Casale Monferrato (Al), con risarcimenti oltre i 60mln di euro. •Per altri due stabilimenti il reato e' stato dichiarato prescritto.

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AGENTI CANCEROGENI

123 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Sostituzione e riduzione Bisogna sempre cercare di evitare l'uso di agenti cancerogeni, adoperando quanto più possibile sostanze non nocive. Bisogna effettuare le lavorazioni a sistema chiuso, e ridurre il livello di esposizione al minimo tecnicamente possibile. Per gli agenti cancerogeni non esiste una soglia di esposizione corrispondente a rischio zero, per cui non è quindi possibile effettuare una vera e propria valutazione del rischio. La legge richiede infatti che sia stimata l’esposizione, con lo scopo di verificare se la concentrazione presente nell’ambiente di lavoro è la minima possibile, e di Identificare i lavoratori esposti.

Agenti cancerogeni

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Rischi nell’utilizzo del toner

• Stampanti laser e fotocopiatrici producono polveri ultrasottili ncive, gas volatili organici, con emissione di gas quali : ozono (irritante), formaldeide (canecerogeno), benzene (cancerogeno).

• La composizione chimica dei toner contiene composti metallici a volte cancerogeni. Su questo fatto c’è molta disinformazione.

• Elementi tossici di alcuni toner: Stirene (possibile cancerogeno) Nerofumo o Black carbon (cancerogeno) Nichel (R49 possibile cancerogeno per inalazione), Cromo.

• È FONDAMENTALE quindi farsi rilasciare le schede di sicurezza dei vostri toner, analizzarle e valutare l’eventuale presenza di prodotti nocivi, anche perché le etichette sono spesso molto carenti e poco esplicative dei rischi.

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Prevenzione nell’utilizzo del toner

•Utilizzare mascherine durante le manipolazioni

•evitare di disperdere la polvere del toner.

•ricambiare spesso l’aria negli ambienti in cui risiedono, possibilmente mantenendo le attrezzature lontano dalle postazioni lavoro.

•Lavare le mani alla fine delle manipolazioni di toner

•Evitare di mangiare, bere o fumare mentre si manipolano i toner

Particolari misure di sicurezza vanno prese per i centri stampa o gli utilizzatori continuativi, con idonei sistemi di aspirazione di polveri e corrette valutazioni dei rischi con valide misure di prevenzione e protezione.

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Nell'ambito della valutazione dei rischi agenti fisici, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300GHz) ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) , rispettando i limiti di esposizione di cui al ALLEGATO XXXVI. Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

Campi elettromagnetici

Art. 206 e successivi

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128 128

D. Lgs.81/08 - CAPO IV – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI

ELETTROMAGNETICI

Articolo 206 - Campo di applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto. 2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

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Principali rischi per la sicurezza e la salute

Nel campo degli studi sugli effetti dei campi elettromagnetici, non si è arrivati, al momento, a risultati definibili, soprattutto per quanto riguarda gli effetti a lungo termine.

Per quanto riguarda invece gli effetti a breve termine possono manifestarsi: la stimolazione di cellule dei tessuti nervosi muscolari (elettricamente eccitabili) ed il riscaldamento delle regioni interessate.

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Campi elettromagnetici

recenti news: OMS: 31-05-2011 Il cellulare è un possibile cancerogeno per l’uomo. Sentenza n°2659 del 2009: Unico caso di dimostrazione di correlazione diretta tra esposizione e malattia professionale. Telefonini: Ricerche private: per il 71% non è pericoloso (finanziamenti privati) Ricerche pubbliche: per il 33% non è pericoloso Le compagnie telefoniche iniziano a segnalare i rischi specifici e le misure preventive, in quasi ogni libretto c’è specificato: UTILIZZO A 1,5CM DAL CORPO DURANTE L’USO.

130 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Campi elettromagnetici

Studi recenti dei 30 maggiori studiosi mondiali Telefonini: Con 1 ora al giorno per 10 anni di utilizzo ne consegue 5 volte la possibilità di prendere il cancro. Esiste quindi un problema futuro per i grandi utilizzatori NEL LUNGO PERIODO (per definizione sono coloro che lo usano più di mezz’ora al giorno per 10 anni = 1.825 ore). La legge però parla al momento di valutazioni sul breve e medio periodo. Secondo gli studi l’auricolare riduce del 90% l’impatto. Nelle zone in cui prende poco si ha un maggiore impatto. Utilizzatori in Italia e nel mondo nel 1996: 4mln – 145mln. Utilizzatori in Italia e nel mondo nel 2011: 40mln – 5mld

131 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Il SAR, ovvero "Specific Absorption Rate" è una scala utilizzata in tutto il mondo per misurare il tasso specifico di assorbimento del campo magnetico dei telefonini da parte del cervello umano. Il limite europeo consigliato è 2,0 W/kg, negli USA e in altri Paesi è 1,6 W/kg.

Esempio: radiazioni emesse dai vostri telefonini

SAR unter 0,40 W/kg

(sehr gering)

SAR 0,40 bis

0,60 W/kg

(gering)

SAR 0,60 bis

1,00 W/kg

(mittel)

SAR über 1,00 W/kg (hoch)

Ausführliche Suche (cliccando qui si entra in una sezione in cui selezionate la marca , cliccate e vi escono le relative tabelle coi modelli ed i valori misurati.) Ci sono anche altri link interessanti ricavabili da Wikipedia, sotto la voce “tasso d’assorbimento specifico”, collegamenti esterni.

132 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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La segnaletica di sicurezza

133 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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I segnali si suddividono in segnali di divieto, di avvertimento, prescrizione, informazione, indicazione e ubicazione di mezzi di salvataggio e pronto soccorso; sono anche luminosi o acustici o gestuali. Hanno un colore specifico per ogni uso, rosso (divieto, pericolo, arresto, attrezzature antincendio) giallo (avvertimento, cautela, attenzione), azzurro (prescrizione, comportamentali), verde (salvataggio, soccorso, percorsi, uscite) Hanno una forma ben stabilita (tonda per i divieti e le prescrizioni, triangolare per gli avvertimenti, quadrata per i cartelli di salvataggio e l’antincendio I cartelli vanno sistemati in luoghi ben visibili ed accessibili, nelle immediate vicinanza del rischio specifico o dell’oggetto che intendiamo segnalare.

La segnaletica di sicurezza

134 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012

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Definizioni Segnale di divieto: vieta un comportamento che mette a rischio; Segnale di avvertimento: un segnale di sicurezza che avverte di un pericolo; Segnale di prescrizione: prescrive uno specifico comportamento; Segnale di salvataggio: indica l’uscita di sicurezza, il cammino verso un posto di pronto soccorso o l’ubicazione di un dispositivo di salvataggio; Segnale di informazione: trasmette informazioni differenti da quelle dei segnali di sicurezza e di salvataggio;

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La segnaletica di sicurezza

Rev. del 06/03/2012

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La segnaletica di sicurezza

Rev. del 06/03/2012

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La segnaletica di sicurezza

Rev. del 06/03/2012

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La segnaletica di sicurezza

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La segnaletica di sicurezza

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Dispositivi di protezione individuale

Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Non costituiscono DPI:

a. gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b. le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c. le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

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Protezione delle vie respiratorie

I dispositivi di protezione contro le sostanze tossiche sono apparecchi filtranti da scegliere in base alle sostanze e alle particelle da filtrare. Tutti gli equipaggiamenti di protezione respiratoria devono essere puliti dopo ogni utilizzo secondo le istruzioni d’uso.

Le maschere a filtro ed i facciali filtranti antipolvere sono di classi diverse (1,2,3) che corrispondono (ordine crescente) alla maggiore o minore efficienza filtrante (Classe 3 = protezione Max).

141 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo

Dispositivi di protezione individuale

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Respiratori usa e getta: Per le lavorazioni in ambienti con polveri o nebbie non nocive sono utilizzate le classiche mascherine, con caratteristiche e permeabilità diverse e con l'eventuale presenza di una valvola per favorire la respirazione. Osserviamo come le si indossa correttamente. Ponete la maschera sul viso e quindi regolate gli elastici. Infine stringete la maschera sul naso e posizionatela in modo da non lasciare spiragli per l'aria. Se indossata contemporaneamente ad altri DPI, come degli occhiali ad esempio, è importante che sia sempre coordinata e compatibile con questi. Non dimenticate, infine, che il potere filtrante delle maschere diminuisce nel tempo. Nel caso di dispositivi antipolvere, quando avvertite una resistenza alla respirazione significa che è ora di sostituire la maschera. Per i vapori o i fumi è invece necessario prevedere una regolare sostituzione alla fine di ogni turno di lavoro o secondo le scadenze indicate dal produttore.

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Dispositivi di protezione individuale

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Protezione degli occhi e del viso

Gli occhi e la faccia sono considerati le parti del corpo più critiche da proteggere. Qualsiasi oggetto o materiale proiettato da una macchina durante le lavorazioni che colpisca il viso può provocare un incidente più o meno grave, da un semplice taglio fino alla perdita di un occhio. Inoltre, le sostanze chimiche e/o le radiazioni ottiche sono considerati tutti agenti pericolosi.

I DPI degli occhi devono soddisfare almeno i seguenti criteri:

• ampio angolo di visuale

• resistere a urti e graffi

• anti-appannamento

• buona protezione laterale

• montatura confortevole e facilmente adattabile

• agevole pulizia

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Occhiali:

In particolare se vi sono proiezioni di particelle indosseremo un paio di occhiali in materiale plastico in grado di offrire la necessaria resistenza all'impatto, anche se proveniente dalle parti laterali. In caso di spruzzi di prodotti chimici o di solventi sono disponibili materiali plastici che offrono una specifica resistenza. È evidente che questi dispositivi possono proteggerci solo a condizione che siano sempre in perfette condizioni d'uso. Ad esempio, è inutile indossare degli occhiali con le protezioni laterali danneggiate o mancanti.

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Schermi facciali: Se è necessaria anche una protezione completa del viso si utilizzano gli schermi facciali. Secondo il tipo di materiale dello schermo, proteggono da sostanze variamente aggressive.

Occhiali a tenuta: Attenzione! In presenza di polveri o fumi dovremo adottare degli occhiali a tenuta che isolino ermeticamente dall'ambiente. Ma per farlo, gli occhiali devono aderire perfettamente al viso. Verificate perciò l'aderenza della maschera al viso facendo particolare attenzione quando indossate altri dispositivi di protezione.

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Protezione dell’udito

L’esposizione ripetuta al rumore produce danni irreversibili all’udito, sino alla sordità. I mezzi di protezione per l’udito a seconda del tipo di esposizione sono:

• cabina insonorizzata

• macchinari che, a parità di prestazioni, abbiano una minore emissione sonora

• protezioni individuali, tra cui:

-inseriti auricolari non modellabili e modellabili (devono essere arrotolati e compressi prima dell’introduzione nei canali uditivi, dove poi di dilatano adattandosi). I modelli devono essere conservati in appositi contenitori.

- cuffie di protezione (si indossano e si tolgono rapidamente): hanno un maggiore grado di protezione e devno aderire bene e non dare fastidio.

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Inserti:

Uno dei più semplici protettori auricolari è l'inserto. I più comuni sono di tipo monouso in schiuma sagomabile. Vanno compressi con le dita prima di essere inseriti. Ricordate che la modellazione va fatta con mani pulite! Una volta nel canale auricolare si espandono isolando dal rumore. Esistono, infine, anche tappi sagomati in gomme siliconiche, spesso collegati tra loro, che permettono il lavaggio e, dunque, l'uso ripetuto. Sono utili in caso di uso discontinuo in ambienti con rumorosità differenti.

Cuffie:La cuffia è un dispositivo che si adatta bene a lavorazioni in cui il DPI è frequentemente indossato e tolto.

Le cuffie sono rivestite internamente con cuscinetti di materiale soffice. Questi cuscinetti, per mantenere la capacità di riduzione del rumore, devono essere sempre in perfette condizioni e aderire perfettamente ai padiglioni auricolari. Controllate a questo scopo la compatibilità con altri dispositivi, come gli occhiali ad esempio. Se le condizioni dell'ambiente obbligano anche all'uso di un casco si utilizzano modelli appositi dotati di cuffie incorporate.

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Criteri di scelta degli otoprotettori

Una delle metodologie per indicare che livello di attenuazione possiede “l’otoprotettore” in esame è attraverso la sigla “SNR”.

Tale sigla è accompagnata da un numero che sta ad indicare la maggiore o minore attenuazione offerta dal dispositivo stesso (es. SNR=25).

INSERTI SE... CUFFIE SE...

Si ha un ambiente con

alta temperatura o umidità; Si suda molto; Si usano occhiali da

vista; Il lavoro comporta

frequenti movimenti del capo; Occorre usare

contemporaneamente altre attrezzature di protezione come elmetti e occhiali.

Vi è esposizione ripetuta a rumori di breve durata Vi è la necessità di

toglierle spesso Sono presenti processi di

infiammazione nelle orecchie

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I tappi devono essere introdotti nell’orecchio in modo corretto per poter fornire l’attenuazione richiesta.

Per inserirli in modo corretto si deve:

• prendere l’inserto dal lato che deve rimanere all’esterno dell’orecchio per evitare di sporcarlo; usualmente non occorre maniporarlo o comprimerlo, quando ciò è necessario occorre effettuare l’operazione con le mani perfettamente pulite;

• usare la mano destra per l’orecchio destro e viceversa. Tirare verso l’alto il padiglione auricolare con l’altra mano;

• spingere dentro l’orecchio il tappo con un leggero movimento rotatorio.

SINO

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Protezione delle mani

Come DPI si utilizzano i guanti (diversi a seconda del lavoro da svolgere), che devono soddisfare alcuni criteri:

• resistenza all’abrasione, al taglio, alla perforazione, al contatto con sostanze tossiche

• libertà di movimento, presa, manipolazione

• buona traspirazione

Esistono numerose tipologie di guanti adatti per ogni tipo di impiego:

• in lattice naturale oppure in nitrile, resistenti ai tagli e agli acidi, impermeabili ai liquidi

• in gomma naturale, in cotone rivestito in gomma, in fibre di acciaio, in kevlar per resistere ai tagli

• in tessuto alluminizzato per proteggere dal calore

• isolanti elettrici per lavorare su bassa tensione 150 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo

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Verificare lo stato di usura dei guanti ed eventualmente provvedere alla loro sostituzione.

Prima di togliersi i guanti è necessario pulirli accuratamente. Per evitare che batteri o muffe si instaurino nella fodera interna, conviene rivoltarli per farli asciugare rapidamente. Attenzione al PITTOGRAMMA

TIPI DI RISCHIO PITTOGRAMMA

RISCHI MECCANICI: Proteggono gli arti superiori contro le aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, taglio da scorrimento, foratura o strappo.

RISCHI DA CALORE: Isolano termicamente gli arti superiori evitando la trasmissione del calore nelle sue forme: calore per contatto, convettivo, radiante, piccoli o grandi spruzzi di metallo fuso, ecc..

RISCHI DA FREDDO: Permettono di mantenere una temperatura all’interno del guanto tale da non creare problemi all’operatore (almeno per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni).

RISCHI ELETTRICI: Permettono di effettuare lavori quando si è in potenziale presenza di tensioni elettriche pericolose. Prima dell’uso, bisogna verificare, gonfiandolo, le condizioni di integrità del guanto.

RISCHI CHIMICI E BIOLOGICI: Sono guanti strutturalmente impermeabili che pongono una barriera tra la cute e l’agente chimico e/o prodotti batteriologicamente infetti.

Anche per i guanti sono previste classi diverse (numeriche) che corrispondono alla maggiore o minore efficienza (a livelli minori corrispondono prestazioni più basse.). Se al posto di una cifra numerica appaiono le sigle “O” o “X” il dispositivo non è adatto per il tipo di rischio indicato.

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Protezione dei piedi

Danni ai piedi possono essere provocati dall’uso di macchinari e dalla caduta di materiali vari.

Le calzature per i lavori in orticoltura devono avere:

• suola antiscivolo con profilo profondo

• tomaia traspirante

• puntale antischiacciamento

Inoltre, è bene ricordare che l’abbigliamento utilizzato in tutti i lavori del ciclo colturale deve rispondere ai seguenti requisiti:

• robustezza

• praticità

• resistenza allo strappo e al contatto con sostanze diverse

• non avere estremità che potrebbero impigliarsi in organi in movimento

Gli abiti devono essere:

• adatti alla taglia dell’operatore;

• puliti, controllati e riposti separati dagli abiti civili

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Le calzature vengono distinte inoltre in funzione del rischio di schiacciamento e sono riconoscibili dalla sigla riportata nella marcatura:

CATEG. DESTINAZIONE

D’USO PROPRIETA’

S Calzature di sicurezza

Ha un puntale di protezione particolarmente resistente

P Calzature di protezione

Ha un puntale di protezione di resistenza pari alla metà delle calzature di tipo S

O Calzature da lavoro

Non ha un puntale di protezione

CLASSE REQUISITO SIMBOLO

I e II Caratteristiche di antistaticità A

I e II Assorbimento di energia nella zona del tallone

E

I e II Penetrazione e assorbimento acqua

WRU

I e II Resistenza alla perforazione dal fondo

P

I e II Conduttività C

I e II Isolamento dal calore HI

I e II Isolamento dal freddo CI

I e II Resistenza al calore della suola. HRO

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Protezione della testa

È’ la testa la parte del corpo che, in caso d'infortunio, registra la maggiore probabilità di casi mortali e di lesioni gravi. Il casco protegge in ogni lavorazione con pericolo di caduta o proiezione di materiali. Inoltre protegge dagli urti. Innanzitutto la durata di un casco non è illimitata: il tempo e le intemperie modificano le caratteristiche delle materie plastiche di cui è composto non dando più le garanzie iniziali di protezione. Un casco è fondamentalmente costituito da una calotta che svolge la funzione di resistenza agli urti. Questa calotta per non trasmettere gli urti deve però essere tenuta sollevata dalla testa. A questo provvedono le cinghie di regolazione. Sono proprio queste cinghie che ammortizzano il colpo: devono quindi essere regolate perfettamente, evitando che la calotta tocchi la testa. Inoltre, quando un casco subisce un forte urto o presenta delle incrinature sulla calotta perde buona parte del suo potere di assorbimento. Deve quindi essere immediatamente sostituito.

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DPI caduta dall’alto

La caduta dall'alto rappresenta in Italia e in altri paesi europei la causa di circa il 20% degli incidenti mortali. Nei casi in cui non sia possibile la realizzazione di idonee difese come parapetti o ponteggi, è necessario l'uso di uno specifico dispositivo di protezione individuale: la cintura di sicurezza.

Controllatele con cura prima dell'uso ed assicuratevi della loro perfetta integrità. E’ anche importante regolare bene l'imbracatura. Tutti i suoi componenti devono calzare perfettamente, senza ostacolare i movimenti ma rimanendo il più aderente possibile. Lo strappo dovuto ad una caduta deve infatti potersi distribuire uniformemente su tutta l'imbracatura. L'altra estremità della fune va agganciata ad un punto fisso. La scelta del punto cui attaccarsi è molto importante. L'attacco al punto fisso deve essere sempre più alto dell'attacco alla cintura. Se così non fosse si avrebbe un uno spazio di caduta eccessivo con un pericolose sollecitazioni al corpo. La regolazione della lunghezza della fune deve quindi conciliare l'esigenza di mobilità dell'operatore con i limiti di sicu-rezza. Inoltre, l'odierna tecnologia permette l'adozione di dispositivi anticaduta ad assorbimento progressivo di energia o dispositivi a blocco che si attivano di fronte a brusche variazioni di velocità di scorrimento della fune.

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Per evitare poi, in caso di caduta, oscillazioni pericolose, è bene lavorare il più possibile vicino alla verticale del punto fisso di attacco. Durante l'utilizzo evitate ogni contatto con sostanze corrosive, spigoli taglienti o quanto altro può causare deterioramento della cintura. Dopo l'uso riponetele pulite in ambienti asciutti e ventilati. La cintura si deteriora anche a causa dello strappo in seguito ad una caduta. In questo caso deve sempre essere sostituita.

Purtroppo ancora oggi si constata come molte volte non si fa uso di DPI confidando nelle proprie doti fisiche o nella propria abilità. Invece un improvviso malessere od una disattenzione sono sempre in agguato. E una caduta da posizioni sopraelevate, risulta quasi sempre mortale. La vita è troppo preziosa per permettersi di non assicurarla con una semplice cintura!

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