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Corso di Diritto Ecclesiastico Prof. Giovanni Cimbalo Enti Ecclesiasici A.A. 2010/2011

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Corso di Diritto EcclesiasticoProf. Giovanni Cimbalo

Enti Ecclesiasici

A.A. 2010/2011

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Art. 7 Concordato 1984

• Art. 7 - 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principioenunciato dall'art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattereecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione oistituzione non possono essere causa di speciali limitazionilegislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione,capacità giuridica e ogni forma di attività.

• 2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici chene sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domandadell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà ariconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventisede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del dirittocanonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto.Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili diogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

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Art. 7 Concordato 1984

• 3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o diculto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati aquelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse daquelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sonosoggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alleleggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributarioprevisto per le medesime.

• 5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici èsoggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questienti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italianeper gli acquisti delle persone giuridiche.

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Articoli 15 e 16 della Legge222/85

15. Gli enti ecclesiastici civilmentericonosciuti possono svolgere attivitàdiverse da quelle di religione o di culto, allecondizioni previste dall'articolo 7, n. 3,secondo comma, dell'accordo del 18febbraio 1984.

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Articoli 15 e 16 della Legge222/85

16. Agli effetti delle leggi civili si consideranocomunque:

a) attività di religione o di culto quelle diretteall'esercizio del culto e alla cura delle anime, allaformazione del clero e dei religiosi, a scopimissionari, alla catechesi, all'educazionecristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di cultoquelle di assistenza e beneficenza, istruzione,educazione e cultura, e, in ogni caso, le attivitàcommerciali o a scopo di lucro.

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Riconoscimento personalitàgiuridica civile

• Per antico possesso di stato• Per Legge• Per decreto ministerialea) con procedimento abbreviatob) Con procedimento ordinario

• Con decreto del Presidente dellaRepubblica

• In forza di trattati internazionali

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Procedura di riconoscimento

• Enti Chiesa Cattolica• Enti confessioni con intesa• Enti confessioni prive di intesa• Enti morali

- La domanda diretta al Ministero degli Interni è presentata dai rappresentanti dell’Ente allaPrefettura competente per territorio. Il prefetto istruisce la pratica e la trasmette alMinistero degli Interni che emana il decreto. Contro il diniego del riconoscimento e’ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo, per le controversie sull’efficacia evalidità dell’atto la competenza è del giudice ordinario,

- Per le confessioni con intesa si guarda al contenuto di queste relativamente ai requisitinecessari.

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Requisiti per ilriconoscimento

• Fine prevalente di religione e di culto• Collegamento organico con la confessione

religiosa e Decreto dell’autorità confessionale diapprovazione dell’Ente

• Possesso delle risorse necessarie a raggiungere ilfine

• Statuto dal quale risulti il nome del rappresentantedell’Ente

• Sede in Italia

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Il fine prevalente di religionee di culto

Per gli enti cattolici è costitutivo ed essenziale e puòessere:

• Connesso a finalità di carattere caritativo previstedal diritto canonico

• Congiunto a fini d’istruzione, assistenza ebeneficienza

• Le intese stabiliscono norme particolari in materiadi finalità congiunte per le confessioni diversedalla cattolica

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Iscrizione nel registrodelle persone giuridiche

• L. 222/85 art. 4 Gli enti ecclesiastici che hanno la personalitàgiuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di entiecclesiastici civilmente riconosciuti.

• L. 222/85 art. 5 Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devonoiscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro, con leindicazioni prescritte dagli articoli 34 del codice civile, devonorisultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi dirappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non può comunqueessere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso daquello previsto per le persone giuridiche private. I provvedimentiprevisti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessid'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

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Regime Tributario

• L’ente ecclesiastico riconosciuto non èricompreso tra i soggetti passivi dell’IVA, inquanto non ha come oggetto principalel’esercizio abituale di un’attività commerciale.

• Tuttavia le sue attività a carattere commercialedovrebbero essere soggette a imposta.

• In giurisprudenza esiste un vasto contenzioso ariguardo

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Regime Tributario

• Sono stati esentati dall’ICI i fabbricai destinatiesclusivamente all’esercizio del culto, le loropertinenze, quelli appartenenti a enti noncommerciali e quindi anche agli enti ecclesiasticie quelli destinati esclusivamente allosvolgimento di attività assistenziali, previdenziali,sanitarie, didattiche, ricettive, culturali. ricreative,e sportive, oltre che di religione e di culto acondizione che tali attività non abbiano naturaesclusivamente commerciale.

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Regime Tributario

• Contro tale regime è stata aperta unaprocedura d’infrazione dalla ComunitàEuropea per violazione della concorrenza.

• Il contenzioso è in corso• Con l’introduzione dell’IMU vedremo il

nuovo Governo alla prova della laicità !

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ONLUS eimprese di utilità sociale

• Considerato che a volte il regime delleOnlus e delle imprese di attività socialeconsentono maggiori vantaggi sotto ilprofilo del pagamento delle imposte e deicontratti di lavoro del personale impiegatomolti enti ecclesiastici optano per questotipo di regime. - ESEMPI.