contratto di vendita obbligatoria. definizione vendita contratto che ha per oggetto il...

20
CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA

Upload: giordano-carrara

Post on 02-May-2015

221 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

CONTRATTO DI VENDITA

OBBLIGATORIA

Page 2: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

Definizione

Vendita contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo.

Contratto ad effetti reali la proprietà o il diritto si trasmettono o si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Page 3: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

Vendita obbligatoria

L’effetto traslativo non è contestuale al

consenso;

Il venditore ha «l’obbligazione» di

trasferire la proprietà successivamente al

consenso.

Page 4: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

Ipotesi (1)

Vendita di cose determinate solo nel genere l’effetto traslativo non può verificarsi per effetto del solo consenso; non si è in grado di sapere quali specifici beni della massa siano trasferiti (es. quali sacchi di grano nel granaio).

La proprietà si trasferisce quindi attraverso l’individuazione (art. 1378).

Vendita di cosa futura la cosa che non è ancora venuta ad esistenza può essere venduta.

L’acquisto della proprietà avviene non appena la cosa viene ad esistenza (art. 1472); se la cosa non viene ad esistenza la vendita è nulla.

Page 5: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

Ipotesi (2)

Vendita di cosa altrui Il venditore si obbliga a procurarsi la cosa altrui, e ritrasmetterla al compratore (art. 1478).

Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore sarà riuscito ad acquistare effettivamente la cosa dal terzo.

Vendita a rate con riserva di proprietà l’effetto traslativo si verifica al momento del pagamento dell’ultima rata (art. 1523).

Vendita sottoposta a condizione sospensiva ha il solo effetto di rendere il contratto, normalmente ad effetti reali, obbligatorio.

Gli effetti reali si produrranno al momento in cui si sarà avverato l’evento futuro e incerto, previsto come condizione.

Page 6: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

CONTRATTO DI PERMUTA

Page 7: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

Definizione

Nozione contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente ad un altro (art. 1552).

Applicabilità delle norme sulla vendita le norme stabilite per la vendita (art. 1470) si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.

Page 8: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

Caratteristiche

Consensuale si perfezione con il consenso delle parti e non necessita la consegna.

A titolo oneroso presuppone lo scambio tra due beni o diritti;

A prestazioni corrispettive la prestazione di trasferire la proprietà trova riscontro nel reciproco trasferimento; i beni scambiati sono l'uno misura del valore dell'altro.

Ad effetti reali il consenso produce l’effetto traslativo;

Ad esecuzione istantanea le prestazioni sono eseguite contestualmente

Page 9: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

Permuta di cosa presente con cosa futura

Il contratto di permuta si perfeziona anche con lo scambio tra un bene presente ed uno futuro;

L’acquisto della proprietà si verifica appena la cosa viene ad esistenza.

Es.: […] il proprietario di un terreno edificabile non ha danaro per costruirvi, quindi permuta il terreno per uno o più appartamenti dell’edificio che verrà costruito da un’impresa edile.

Page 10: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

Funzione, oggetto e causa

Funzione diffuso nel commercio internazionale (countertrade) e nell’edilizia.

Oggetto beni che vengono scambiati; deve essere determinato/determinabile (art. 1346).

Causa (≠motivo) utilità che le parti conseguono con il reciproco trasferimento di beni.

Page 11: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

Permuta obbligatoria

La permuta è un contratto consensuale ad effetti reali;

L’effetto reale può essere posticipato;

Si ha la permuta obbligatoria, ovvero l’effetto traslativo non è immediato e conseguente al consenso.

Page 12: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

SENTENZA DELLA PERMUTACASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, 29 GENNAIO 2008, N. 1960

Page 13: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

MASSIMA

Nel contratto di permuta – al quale sono applicabili, in quanto compatibili, le norme della vendita (art. 1555 c.c.) – ove l’acquirente non abbia già la disponibilità del bene, sussiste in capo al cedente l’ulteriore e specifico obbligo di consegna che costituisce un’attività materiale non coincidente con l’effetto traslativo della proprietà ed espressamente desumibile dalla regola dettata, per la vendita, dall’art. 1476 n.1 c.c.

Page 14: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

IL FATTO

Tizio Caio

Trasferisce la titolarità di un terreno edificabile

Cede la proprietà di immobili da costruire su di esso

CaioTrascorsi molti anni,

non esegue la prestazione

TizioCita Caio in giudizio, chiedendo:

risoluzione del contratto per inadempimento

+ restituzione del terreno+ risarcimento danni

Page 15: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

I giudici di primo e secondo grado

• Respingono la domanda

Causa

• Mancanza della materiale consegna del terreno da parte di Tizio a Caio

PERCORSO GIUDIZIARIO (1)

Page 16: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

PERCORSO GIUDIZIARIO (2)

Tizio

• Ricorre alla Corte di Cassazione

Causa

• Violazione dell’art. 1555

• Caio avrebbe potuto adempiere alla conclusione del contratto

Page 17: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

PERCORSO GIUDIZIARIO (3)

Corte di Cassazione

• Respinge il ricorso di Tizio

Causa

• Mancanza delle reciproche prestazioni contrattuali

Page 18: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

CONCLUSIONE

La consegna materiale del terreno è obbligo ulteriore e specifico del cedente ed è necessaria per l’efficacia reale del contratto di

permuta (art. 1476 c.c., applicabile alla permuta in virtù dell’art. 1555 c.c.).

(Cass., Sez. III, 28 maggio 2005, n. 15800) In tema di trasferimento della proprietà di un’autovettura

(art. 1477 c.c., compatibile con la permuta e applicabile ai sensi dell’art. 1555 c.c.) l’omessa consegna dei documenti necessari per la circolazione del veicolo,

da parte dell’alienante, costituisce inadempimento di un’obbligazione, giustificando il rifiuto da parte dell’acquirente di rimborsare all’altra parte

la somma a titolo di tassa sulla proprietà del veicolo.

Page 19: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

QUADRO NORMATIVO

Art. 1376 c.c. Contratto con effetti reali.

Art. 1476 c.c. Obbligazioni principali del venditore.

Art. 1477 c.c. Consegna della cosa.

Art. 1555 c.c. Applicabilità delle norme sulla vendita.

Page 20: CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA. Definizione  Vendita  contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento

Presentazione a cura di:

Martina Apollonio

Antonio De Giorgi

Silvia Stella