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  • NORMATIVA COMUNITARIASULLE MACCHINE

    Commenti alla direttiva 98/37/CE

    Commissione delle Comunit EuropeeEdizione 1999

  • PREFAZIONE ALLA GUIDA EUROPEANel 1993, la Commissione aveva pubblicato una prima versione di questo documento intitolata "La normativacomunitaria sulle macchine. Commenti sulle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE 1". Il presente documento necostituisce una nuova versione che tiene conto dell'applicazione pratica della direttiva e degli insegnamenti che ne sonostati tratti.Il documento riprende il testo della direttiva modificata (con gli emendamenti successivi inseriti nella loro posizionelogica) con commenti aggiuntivi.Dalla redazione di questo testo la direttiva stata sottoposta ad una codificazione recante il titolo "Direttiva 98/37/CE 2del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Statimembri relative alle macchine". Tale direttiva non modifica in nulla i testi che sostituisce. L'articolo 14 di questa nuovadirettiva indica che i riferimenti fatti ai testi abrogati sono considerati come essendo fatti alla direttiva codificata;nessuna modifica, infatti, stata apportata ai riferimenti eventuali nell'interno del testo.Tali commenti sono stati elaborati da funzionari, tra i quali l'ing. Van Gheluwe, che hanno partecipato a tutti i lavoripreparatori ed in sede di Consiglio, di commissioni parlamentari ed in sedute plenarie del Parlamento europeo e delComitato economico e sociale; essi sono rivolti a chi utilizzer la direttiva e sono stati elaborati in base alle domandeche i fabbricanti, i loro mandatari o gli utilizzatori delle macchine potrebbero porsi.Il progetto di questo documento stato sottomesso alle differenti parti interessate, compresi gli esperti rappresentanti gliStati membri nel Comitato istituito dalla direttiva. I loro commenti sono stati, nella misura del possibile, integrati neltesto.Si attira l'attenzione del lettore sul fatto che il presente documento ha unicamente lo scopo di facilitare l'applicazionedella direttiva "Macchine", il cui testo giuridicamente vincolante.Il presente documento non costituisce un'interpretazione giuridica vincolante della direttiva. Esso rappresenta comunqueun riferimento ai fini di un'applicazione omogenea della direttiva da parte di tutti gli interessati.Contemporaneamente a questi commenti sulla direttiva "macchine", la Commissione ha pubblicato, in lingua inglesesoltanto, un documento che riprende I "fatti" principali utili all'applicazione della direttiva; si tratta del documento"Machinery : Useful facts in relation to Directive 98/37/EC" che pu essere ottenuto dai servizi della Commissione (fax: 32 2 296 62 73) che comprende :- domande e risposte approvate dal Gruppo di Lavoro istituito dalla direttiva,- la lista degli organismi notificati secondo detta la direttiva,- la lista delle norme armonizzate pubblicate nella Guida Ufficiale delle Comunit europee e delle altre norme e progetti

    di norme in relazione con la direttiva,- le schede "Recommendation for use" approvate dal coordinamento degli organismi notificati e sottoposte al gruppo di

    Lavoro istituito dalla direttiva per approvazione,- indirizzi utili.

    I CONSIDERANDO

    I considerando 3 non hanno valore giuridico proprio e non figurano necessariamente negli atti nazionali di attuazione. Incaso di controversia, tuttavia, i tribunali possono prenderli in considerazione al fine di tener conto delle intenzioni delConsiglio all'atto dell'elaborazione di taluni articoli.Si raccomanda pertanto di leggerli e di tenerli presenti nel consultare la direttiva stessa: essi permettono di eliminarealcune apparenti ambiguit e di precisare il significato di taluni termini impiegati nella direttiva in senso restrittivo oinusitato.Non si deve attribuire un'importanza particolare all'ordine in cui sono disposti, che di solito legato a quello degliarticoli della direttiva pi che ad un ordine di priorit.

    Considerando n. 1Considerando che gli Stati membri sono tenuti a garantire nel loro territorio la sicurezza e la salute delle persone e,all'occorrenza, degli animali domestici e dei beni, in particolare dei lavoratori, specie nei confronti dei rischi chederivano dall'uso delle macchine;

    1 Direttiva 89/392/CEE del 14 giugno 1989 (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 9), modificata dalle direttive 91/368/CEE(GU L 198 del 22.7.1991, pag. 16), 93/44/CEE (GU L 175 del 19.7.1993, pag. 12) e 93/68/CEE (GU L 220 del30.8.1993, pag. 1.).2 Direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998 (GU L 207 del 23.7.1998, p.1)

    3 Per agevolare la lettura i considerando sono numerati.

  • La tutela della sicurezza delle persone un obbligo e una prerogativa fondamentale degli Stati membri: l'articolo 36 deltrattato 4 lo conferma, consentendo una deroga al principio della libera circolazione di cui allarticolo 30. Larticolo inquestione del trattato che istituisce la Comunit europea prevede, in effetti, che le restrizioni alla libera circolazionedelle merci tra Stati membri sono accettabili se giustificate, tra laltro, da motivi di ordine pubblico e di tutela dellasalute. Tali divieti e restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, n una restrizionedissimulata al commercio tra gli Stati membri.La direttiva non consente pi agli Stati membri dinvocare larticolo 36 per quanto attiene ai rischi oggetto delladirettiva. Essa stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza, la cui violazione pu giustificare lapplicazione di unarestrizione commerciale; in questo modo il trattato risulta pienamente applicato al settore delle macchine. Gli Statimembri non possono invocare l'articolo 36 per vietare la libera circolazione di una macchina nei settori contemplatidalla direttiva: possono solo addurre il fatto che un determinato requisito incompleto o insufficiente. Possono tuttaviainvitare la Commissione a proporre una modifica della direttiva per quanto riguarda gli aspetti che desiderano venganomigliorati.Nel frattempo, non sono giuridicamente autorizzati ad ostacolare la libera circolazione delle macchine conformi alladirettiva.

    Considerando n. 2Considerando che le legislazioni in materia di prevenzione degli infortuni differiscono notevolmente negli Statimembri; che le disposizioni coattive in materia, frequentemente completate da specificazioni tecniche cogenti de factoe/o da altre norme facoltative non comportano necessariamente livelli di sicurezza e di tutela della salute diversi ma amotivo delle loro disparit costituiscono degli ostacoli agli scambi all'interno della Comunit; che anche i sistemi diattestazione di conformit e di certificazione nazionale delle macchine differiscono notevolmente;

    Questo considerando constata che i livelli di sicurezza negli Stati membri possono essere simili, ma che i mezzi pergarantirli sono molto diversi. Ne risulta che, armonizzando i mezzi, verranno eliminati gli ostacoli agli scambi derivantidalle normative in materia di sicurezza, favorendo la libera circolazione delle macchine.

    Considerando n. 3Considerando che il mantenimento o il miglioramento del livello di sicurezza raggiunto negli Stati membri costituisceuno dei principali obiettivi della presente direttiva e della sicurezza quale viene definita mediante i requisiti essenziali;

    Cfr. il commento 10.

    Considerando n. 4Considerando che le attuali disposizioni nazionali in materia di sicurezza e di tutela della salute, che garantiscono laprotezione dai rischi originati dalle macchine devono essere ravvicinate per garantire la libera circolazione dellemacchine senza abbassare i livelli di protezione esistenti e giustificati negli Stati membri; che le prescrizioni diprogettazione e di costruzione delle macchine di cui alla presente direttiva, essenziali nella ricerca di un ambiente dilavoro pi sicuro, saranno accompagnate da disposizioni specifiche concernenti la prevenzione di taluni rischi cuipossono essere esposti i lavoratori durante il lavoro, ed anche da disposizioni basate sull'organizzazione dellasicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;

    4 Trattato che istituisce la Comunit economica europea del 25 marzo 1957, modificato dallAtto unico europeo del 17 e18 febbraio 1986 (GU L 169 del 29.6.1987), dal trattato sullUnione europea del 7 febbraio 1992 (GU C 191 del29.7.1992) e dal trattato di adesione della Repubblica di Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Sveziafirmato a Corf il 24 giugno 1994 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 9), modificato dalla decisione del Consiglio del 1gennaio 1995.

  • Questi due considerando ricordano che il livello di sicurezza gi raggiunto da uno Stato membro non pu essere ridotto.Pertanto la direttiva armonizzer i mezzi che garantiscono la sicurezza per migliorarla complessivamente.Questi considerando tolgono anticipatamente ogni legittimit a qualsiasi ostacolo tecnico nazionale connesso con unodei requisiti essenziali della direttiva ed eventualmente mantenuto dopo l'entrata in vigore della stessa. Gli Stati membridevono riprendere i requisiti essenziali della direttiva, senza apportare o eliminare alcun elemento.L'obiettivo di un elevato livello di sicurezza peraltro previsto nell'articolo 100 A, paragrafo 3, del trattato.Alla fine del quarto considerando si afferma infine che verranno emanate direttive sull'impiego delle macchine pergarantire la sicurezza dei lavoratori, integrando cos le misure previste allatto della progettazione. Tra le direttive inquestione la pi importante la 89/655/CEE, modificata5, relativa alluso delle attrezzature di lavoro da parte deilavoratori. fondamentale non confondere le norme di utilizzo delle attrezzature di lavoro attinenti alla legislazione incampo sociale ( art. 118 A del trattato).Contrariamente alle norme di progettazione delle macchine, quelle relative allutilizzo delle attrezzature di lavororappresentano prescrizioni minime che gli Stati membri possono rafforzare; in tal caso, tuttavia, non devono ostacolarela libera circolazione delle macchine conformi alla direttiva macchine.

    Considerando n. 5Considerando che il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria;

    Questo considerando riconosce l'importanza economica del settore, in cui sconvolgimenti troppo radicalipotrebbero avere effetti socioeconomici nefasti. La Commissione europea ha pubblicato unimportantecomunicazione sul ruolo centrale svolto dal settore della fabbricazione delle macchine nellambitodelleconomia europea.

    Considerando n. 6Considerando che il Libro bianco concernente il completamento del mercato interno, approvato dalConsiglio europeo nel giugno 1985, prevede ai paragrafi 65 e 68 il ricorso alla nuova strategia in materiadi ravvicinamento delle legislazioni;

    La direttiva macchine sinserisce nel programma di realizzazione del mercato interno, avviato nel 1985.Secondo il nuovo approccio, le direttive si limitano a fissare requisiti essenziali in materia di sicurezza edi salute la cui osservanza obbligatoria, mentre rinviano a norme armonizzate facoltative per quantoconcerne i mezzi di applicazione. Al contrario, lapproccio usato in precedenza prevedeva che le direttivefissassero in dettaglio i requisiti tecnici essenziali applicabili ai prodotti.

    Considerando n. 7Considerando che il costo sociale dovuto all'alto numero di infortuni provocati direttamentedall'utilizzazione delle macchine pu essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nellacostruzione stesse delle macchine nonch una corretta installazione e manutenzione;

    Questo considerando sottolinea l'importanza di integrare la sicurezza gi nella fase di progettazione dellamacchina; questo significa che garantire la sicurezza di una macchina di vecchia concezione con mezziaggiunti in seguito o rimediati non conforme al disposto della direttiva. Il requisito di integrare la sicurezzafin dal momento della progettazione caratterizza la normativa concernente le macchine nuove rispetto aquelle in servizio e ricondizionate (direttiva 89/655/CEE, modificata), per le quali ammissibile apportaresoluzioni di sicurezza in un secondo tempo.

    5 Direttiva 89/655/CEE del 30 novembre 1989 (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13), modificata dalla direttiva 95/63/CE(GU L 335 del 30.12.1995, pag. 28).

  • Considerando n. 8Considerando che il campo d'applicazione della direttiva deve essere basato su una definizione generica deltermine macchina onde consentire l'evoluzione tecnica delle produzioni; che lo sviluppo delleinstallazioni complesse nonch i rischi che esse provocano sono di natura equivalente, tale dagiustificarne l'inclusione esplicita nella direttiva;

    Il concetto di macchina presentato nella direttiva di natura generica e riguarda una grande variet diapparecchi o attrezzature, che presentano essenzialmente rischi meccanici. Nelle osservazioni sullarticolo 1si esamina il campo di applicazione della definizione in questione.

    Considerando n. 9Considerando che sin d'ora prevista l'emanazione di direttive specifiche che comportano disposizioni relative allaprogettazione ed alla costruzione per talune categorie di macchine; che il campo d'applicazione molto vasto delladirettiva dev'essere limitato nei confronti delle suddette direttive ma anche delle direttive gi esistenti che prevedonodisposizioni in materia di progettazione e di costruzione;

    Questo considerando stabilisce la necessit di emanare direttive particolari che disciplinino macchine specifiche. Finoad oggi la direttiva macchine stata modificata al fine di includere i rischi legati alla mobilit (riguardanti, in primoluogo, i materiali per lavori pubblici) e quelli connessi con il sollevamento di carichi e di persone. Gli ascensori 6 e imateriali adibiti al trasporto via fune delle persone (teleferiche e simili) sono disciplinati da direttive specifiche.

    Considerando n. 10Considerando che necessario disciplinare il caso dei componenti di sicurezza che sono immessi separatamente sulmercato e per cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunit dichiari la funzione da essi svolta;

    Linserimento dei componenti di sicurezza nella direttiva macchine stato necessario vista limportanza delle attivitsvolte per conformare le macchine gi in commercio alla direttiva sociale 89/655/CEE, modificata. fondamentale chele imprese desiderose di modificare materiali esistenti trovino sul mercato componenti di sicurezza affidabili. In alcuniStati membri alcuni componenti di sicurezza sono disciplinati da una regolamentazione specifica. La direttiva intendegarantirne la libera circolazione.

    Considerando n. 11Considerando che l'attuale diritto comunitario, in deroga a una delle regole fondamentali della Comunit costituitadalla libera circolazione delle merci, prevede che gli ostacoli alla circolazione intracomunitaria dovuti alla disparitdelle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione dei prodotti devono essere ammessi qualora detteprescrizioni possano essere riconosciute necessarie per far fronte ad esigenze inderogabili; che pertantol'armonizzazione legislativa nella fattispecie deve limitarsi alle prescrizioni necessarie per soddisfare i requisitiinderogabili e essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alle macchine; che detti requisiti, in quantoessenziali, devono sostituire le prescrizioni nazionali in materia;

    Questo considerando illustra il principio della sussidiariet. La direttiva macchine si limita a fissare le disposizioniminime atte a garantire la libera circolazione e lelevato livello di sicurezza previsto dal trattato. I requisiti essenziali dinatura amministrativa e tecnica che essa contiene sono tali da essere proporzionati e sufficienti ad ottenere leffetto utileperseguito. In questo senso, la direttiva macchine non limita il diritto degli Stati membri a regolamentare il settoredelle macchine nel caso di problemi diversi da quelli trattati nella direttiva medesima. evidente che per gli altri settoriin questione si applicano le regole del trattato.

    6 Direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995 (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1).

  • Considerando n. 12Considerando che il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute imperativo per garantire lasicurezza delle macchine; che detti requisiti dovranno essere applicati con discernimento per tener conto del livellotecnologico esistente al momento della costruzione nonch degli imperativi tecnici ed economici;

    I PARERI DELLA COMMISSIONE EUROPEAD.12. La lingua delle istruzioni per luso di sottogruppi venduti in vari Paesi.

    Questo considerando introduce la seconda osservazione preliminare dell'allegato I: le misure tecniche imposte dalladirettiva devono essere proporzionate al rischio, al costo della macchina e alle condizioni reali di utilizzo diquestultima. Pur essendo possibile concepire dispositivi molto sofisticati che permettano di eliminare qualsiasi rischio,la loro riduzione richiesta soltanto se non incide sull'economia della macchina, ossia sul prezzo nonch sul costo diutilizzo. I dispositivi di sicurezza devono inoltre poter essere realisticamente utilizzati dalloperatore: evidente infattiche la direttiva non pu imporre linstallazione di dispositivi che rendano limpiego del materiale praticamenteimpossibile o molto difficoltoso. Per definire la macchina inoltre importante tener conto dello stato dellarte deiprofessionisti che devono utilizzarla.In caso di interpretazione divergente degli imperativi economici, e previo ricorso ai mezzi di arbitrato disponibili,spetter al giudice determinare, caso per caso, la soglia realistica dal punto di vista economico.

    Considerando n. 13Considerando che la messa in servizio della macchina ai sensi della presente direttiva concerne soltanto l'impiegodella macchina stessa per l'uso previsto dal fabbricante; che ci non pregiudica eventuali condizioni di utilizzazioniestranee alla macchina eventualmente imposte purch tali condizioni non comportino modifiche della macchina perquanto concerne le disposizioni della presente direttiva;

    L'obbligo, per il fabbricante, di integrare la sicurezza nella fase di progettazione e di costruzione della macchina silimita agli usi previsti dal fabbricante stesso e a quelli prevedibili, e non riguarda impieghi inconsueti. Gli Stati membrihanno tuttavia la facolt di imporre determinate condizioni di impiego se ci non comporta una modifica della macchinastessa; possono, per esempio, imporre un limite d'et e una data qualifica per l'operatore, e cos via.

    Considerando n. 14Considerando che in occasione di fiere, esposizioni, ecc., dev'essere possibile esporre delle macchine che non sonoconformi alla presente direttiva; che peraltro opportuno informare in modo adeguato gli interessati di questamancanza di conformit e dell'impossibilit di acquistare le macchine nelle condizioni di presentazione;

    Questo considerando introduce semplicemente il paragrafo 3 dell'articolo 2. Si tratta di una deroga necessaria, in quanto frequente il caso in cui nuovi modelli vengano presentati senza protezioni per esigenze di esposizione. Inoltre alcunemacchine esibite possono essere destinate allesportazione al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), dove ladirettiva macchine non applicabile.

    Considerando n. 15Considerando che, di conseguenza, la presente direttiva definisce unicamente i requisiti essenziali di sicurezza e ditutela della salute di portata generale, completati da una serie di requisiti pi specifici per talune categorie dimacchine; che per facilitare ai produttori la prova della conformit con i suddetti requisiti essenziali opportunodisporre di norme armonizzate a livello europeo in materia di prevenzione dei rischi dovuti alla progettazione ed allacostruzione delle macchine nonch per consentire il controllo della conformit ai requisiti essenziali; che ai sensi dellapresente direttiva una norma armonizzata una specificazione tecnica (norma europea o documento diarmonizzazione) adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazioneelettrotecnica (CENELEC), oppure da entrambi, su mandato della Commissione conformemente alle disposizioni delladirettiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore dellenorme e delle regolamentazioni tecniche, modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE, nonch ai sensi degliorientamenti generali summenzionati;

  • Questo considerando, estremamente importante, contiene la definizione di norma armonizzata, la quale devepresentare le due caratteristiche seguenti:- essere una norma europea o un documento di armonizzazione;- essere stata elaborata su mandato della Commissione delle Comunit europee.Aggiungiamo che, per garantire la presunzione di conformit, i riferimenti delle norme armonizzate devono esserepubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunit europee (cfr. larticolo 5, paragrafo 1) ed essere inoltre compresi neidati di cui all'articolo 12 della direttiva.La direttiva 83/189/CEE 7 , modificata, prevede una procedura dinformazione nel settore delle norme e dellaregolamentazione tecnica e costituisce pertanto il quadro giuridico della normazione europea.

    Considerando n. 16Considerando che occorre migliorare il quadro legislativo per assicurare un contributo efficace e appropriato deidatori di lavoro e dei lavoratori al processo di normalizzazione; che ci deve essere completato entro la data di entratain vigore della presente direttiva;

    Questo considerando, aggiunto su richiesta del Parlamento europeo, non incide direttamente sul contenuto delladirettiva, ma ha indotto la Commissione a facilitare l'accesso dei sindacati al processo di normazione.

    Considerando n. 17Considerando che secondo l'attuale prassi generalmente applicata negli Stati membri opportuno lasciare aifabbricanti la responsabilit di attestare la conformit delle loro macchine ai requisiti essenziali; che la conformit adette norme armonizzate conferisce una presunzione di conformit ai requisiti essenziali di cui trattasi; che vienelasciata unicamente alla discrezione del fabbricante la possibilit di ricorrere, qualora ne provi la necessit, ad esamied a certificazioni da parte di terzi;

    Il principio di base si pu riassumere nel fatto che lattestazione di conformit spetta al fabbricante, senza lacertificazione di terzi, che rimane uneccezione. Si tratta di una scelta giustificata, visto che ogni anno vengono creatimigliaia di tipi di macchine. In generale, lindustria meccanica tende a specializzarsi e dunque a produrre macchine inpiccole serie e sempre pi spesso i fabbricanti adeguano i materiali alle esigenze specifiche dei rispettivi clienti.Unevoluzione di questo tipo impedisce la certificazione sistematica delle macchine da parte di terzi, sia sotto il profilotecnico che economico.

    Considerando n. 18Considerando che, per taluni tipi di macchine che presentano un potenziale maggiore di rischi, auspicabile unaprocedura di certificazione pi rigorosa; che la procedura d'esame per la certificazione CE adottata pu essere seguitada una dichiarazione CE del costruttore senza che siano necessari sistemi pi rigorosi quali ad esempio garanzia diqualit, verifica CE o vigilanza CE;

    I considerando 17 e 18 giustificano le procedure di certificazione prescritte dalla direttiva, vale a dire, nellamaggioranza dei casi, la dichiarazione di conformit del costruttore stesso senza l'intervento di terzi e, nel caso dellemacchine elencate nell'allegato IV, lesame per la certificazione CE (noto anche come esame CE del tipo) eseguito daterzi.

    Considerando n. 19Considerando che indispensabile che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunit, prima di redigere ladichiarazione CE di conformit, costituisca un fascicolo tecnico della costruzione; che non tuttavia indispensabileche tutta la documentazione esista materialmente in permanenza, ma basta che sia disponibile su richiesta; che essapu non comprendere i disegni dettagliati dei sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione delle macchine, salvo se laloro conoscenza indispensabile alla verifica della conformit ai requisiti essenziali di sicurezza;

    7 Direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983 (GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8), modificata dalle direttive 88/182/CEE(GU L 81 del 26.3.1988, pag. 75) e 94/10/CE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30).

  • Se al fabbricante concessa la facolt di dichiarare la conformit, egli per tenuto a costituire un fascicolo tecnicocontenente lanalisi dei rischi che ha il compito di svolgere e gli elementi che consentono di ricostruire il processo diprogettazione seguito. I commenti all'articolo 8 e all'allegato V della direttiva precisano il contenuto del suddettofascicolo.

    Considerando n. 20Considerando che non occorre soltanto garantire la libera circolazione e la messa in servizio delle macchine munitedella marcatura CE e dell'attestazione di conformit CE; che si deve anche garantire la libera circolazione dellemacchine non munite della marcatura CE qualora destinate ad essere incorporate in una macchina o ad essereassemblate con altre macchine per formare un'installazione complessa;

    Questo considerando non bisogna commenti particolari.

    Considerando n. 21Considerando che la responsabilit degli Stati membri in materia di sicurezza, di salute e di altri aspetti considerati dairequisiti essenziali sul loro territorio deve essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia che preveda adeguateprocedure comunitarie di protezione;

    La protezione della sicurezza delle persone un aspetto di ordine pubblico che non rappresenta affatto una limitazionedella direttiva. Gli Stati membri conservano la possibilit di limitare limmissione in commercio e lutilizzo dellemacchine che dovessero rivelarsi pericolose. Essi possono inoltre contestare il contenuto delle norme europee che, aloro parere, non offrono soluzioni sufficienti a soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva. Lesuddette procedure di divieto o contestazione sono oggetto di concertazione comunitaria, nellambito delle cosiddetteprocedure di salvaguardia.

    Considerando n. 22Considerando che i destinatari di ogni decisione presa nel quadro della presente direttiva devono conoscere lemotivazioni di tale decisione ed i mezzi di ricorso loro offerti;

    Gli Stati membri non possono arbitrariamente vietare la circolazione di una macchina. Una decisione analoga deveessere motivata e i destinatari devono essere informati delle modalit di ricorso di cui dispongono.

    Considerando n. 23Considerando che necessario adottare le misure intese ad instaurare gradualmente il mercato interno entro il 31dicembre 1992; che detto mercato comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale garantita la liberacircolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

    La direttiva macchine sinserisce nellobiettivo di realizzare il mercato interno previsto dal trattato: la seconda partedel considerando riprende, in effetti, letteralmente larticolo 7 A del trattato.Lo spazio senza frontiere contemplato dal considerando comprende ora i 15 Stati membri dellUnione europea (Belgio,Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Austria, Paesi Bassi, Portogallo, RegnoUnito, Svezia e Finlandia) e i paesi firmatari dellaccordo sullo Spazio economico europeo 8 (Liechtenstein, Islanda eNorvegia). Con il termine Spazio economico europeo (SEE) si designa linsieme dei territori dei diciotto Statisummenzionati.Per quanto riguarda lapplicazione a livello territoriale, necessario precisare quanto segue: - la direttiva macchine siapplica a qualsiasi intervento di prima immissione in commercio di una macchina o di un componente di sicurezza, atitolo oneroso o gratuito, sul territorio del SEE, a fini di distribuzione e/o di utilizzo sul medesimo territorio;

    8 Decisione 94/1/CE del Consiglio e della Commissione del 13 dicembre 1993 (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1). LaSvizzera, che ha partecipato ai negoziati sullaccordo SEE, non lha ratificato.

  • - la direttiva non si applica alle operazioni di importazione sul mercato SEE in vista di una riesportazione. Talioperazioni si svolgono nellambito di specifici regimi doganali comunitari;

    - la direttiva non si applica allesportazione di macchine e di componenti di sicurezza nei paesi terzi (al di fuori delSEE).

    Considerando n. 24Considerando che necessario stabilire un regime transitorio per consentire ai costruttori la commercializzazione e lamessa in servizio delle macchine fabbricate in conformit delle normative nazionali vigenti al 31 dicembre 1992;

    Era un'illusione pensare che, a mezzanotte in punto tra il 31 dicembre 1992 e il 1 gennaio 1993, le vecchie normativenazionali sarebbero state sostituite dalle norme nazionali di attuazione della direttiva comunitaria e che, come permiracolo, tutte le macchine immagazzinate nei circuiti di distribuzione si sarebbero trovate munite di marcatura allalbadel 1 gennaio.Questo considerando introduce larticolo 13, che istituisce un passaggio graduale da effettuarsi tra il 1993 e il 1994, alfine di:- smaltire al massimo le scorte;- consentire agli organismi notificati di organizzarsi per lo svolgimento dei rispettivi compiti di certificazione;- consentire ai fabbricanti di adeguare progressivamente i propri prodotti ai requisiti essenziali richiesti dalla direttiva.

    Si ricorda, tuttavia, che a partire dal 1 gennaio 1993, nel caso in cui nessuna direttiva comunitaria si applichi alla fasedi immissione in commercio del prodotto, le imprese dellUnione europea devono mettere a disposizione del personalesolo materiali conformi allallegato tecnico della direttiva 89/655/CEE, modificata.

    LA PARTE GIURIDICA DELLA DIRETTIVA MACCHINE

    CAPITOLO ICAMPO DI APPLICAZIONE, IMMISSIONE IN COMMERCIO E LIBERA

    CIRCOLAZIONE

    Articolo 1Articolo 1 - paragrafo 11. La presente direttiva si applica alle macchine e ne stabilisce i requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tuteladella salute, quali definiti nell'allegato I.Essa si applica anche ai componenti di sicurezza che sono immessi separatamente sul mercato.

    L'articolo 1 riguarda il campo di applicazione della direttiva.Nel paragrafo 1 si afferma che la direttiva stabilisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute.La direttiva 89/392/CEE, modificata, si applica a due tipi di prodotti: le macchine e affini da un lato e i componenti disicurezza dallaltro.La direttiva stabilisce requisiti essenziali di sicurezza e di salute delle persone che riguardano principalmente glioperatori e le persone che si trovano in prossimit della macchina. Essi non riguardano direttamente la protezionedellambiente o le prestazioni tecniche delle macchine, anche se evidente che alcuni di essi possono contribuire alrispetto di questi ultimi. A titolo esemplificativo, la riduzione intrinseca del rumore prodotto dalla macchina per tutelareloperatore favorisce la riduzione del rumore rispetto allambiente circostante. Pu tuttavia accadere che alcuni requisitiessenziali di sicurezza siano difficilmente compatibili con requisiti di natura diversa: la captazione dei gas di unamacchina e la relativa emissione allesterno pu porre un problema ambientale, cos come il rispetto delle distanze disicurezza pu causare problemi digiene alimentare. Lattivit di normazione tenter di conciliare questi diversi requisitiessenziali. Nei settori tecnici non disciplinati da una direttiva europea, gli Stati membri sono liberi di adottare normativeconformemente al trattato (articoli 30 e 36).

  • La direttiva 89/655/CEE modificata, obbliga le imprese dello Spazio economico europeo (SEE) a conformare il parcomacchine in servizio di cui dispongono ad una serie di requisiti essenziali minimi in materia di sicurezza.Gli utilizzatori delle macchine, che non sono necessariamente esperti del settore, dovranno procurarsi i componenti disicurezza sul mercato; dunque necessario che i componenti a loro disposizione svolgano le funzioni richieste e sianoestremamente affidabili. Per questo motivo i componenti di sicurezza venduti separatamente sono stati inclusi nel campodi applicazione della direttiva: in tal caso, i fabbricanti devono assumersi alcune responsabilit e conformarsi alledisposizioni della direttiva9

    Al contrario, quando il fabbricante incorpora un componente di sicurezza in una macchina, significa che si gi assuntola responsabilit al momento della scelta del componente ed ha eventualmente preparato il capitolato doneri che ilfabbricante del componente deve rispettare. Il fabbricante che incorpora il componente deve assumersi la responsabilitdi scegliere i componenti e di garantire che la macchina finita sia conforme alla direttiva.

    Articolo 1 - paragrafo 22. Ai sensi della direttiva, s'intende per macchina un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegatitra loro, e eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza, ecc., connessi solidamente perun'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e ilcondizionamento di un materiale.Inoltre, si considera un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti ecomandati in modo da avere un funzionamento solidale.Inoltre, si considera un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata peressere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti incui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.Ai fini della presente direttiva, per componente di sicurezza si intende un componente, purch non siaun'attrezzatura intercambiabile, che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunit immette sul mercatoallo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamentopregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.

    I PARERI DELLA COMMISSIONE EUROPEAD.1. Le rampe regolabili di trasbordo.D.2. I carrelli elevatori.D.4. Le macchine che hanno gli organi mobili completamente chiusi (es.: macchine per pesatura, gruppi direfrigerazione, attrezzature scientifiche connesse alle pompe a vuoto,...).D.34. I trasportatori.D.41. I distributori automatici muniti di gettoniereD.53. La direttiva "macchine" e le macchine di seconda mano.D.58. Gli equilibratori (bilancieri).D.60. Le modifiche attuate su compressoriD.64. Gli aerogeneratori.D.65. I motori a scoppio e le turbineD. 67. Le pistole fissachiodi (o da macellazione), a esplosivo e le relative munizioni.D.70. Le gru galleggianti.D.75. I banchi di prova a rulli per moto, automobili, ecc.D.82. Le pistole fissachiodi che funzionano con la forza prodotta dall'esplosione di una miscela aria/propano.D.83. Il fascicolo tecnico e le istruzioni per luso degli accessori di sollevamento.D. 85. Le piattaforme galleggianti utilizzate come installazioni fisse.D. 86. Le imbragature utilizzate per il carico e scarico delle navi.DP.88. Le attrezzature di laboratorio.DP.90. I robot.DP.94. Le sedie per ufficio e i tecnigrafi regolabili tramite un dispositivo che utilizza una riserva di gas a pressione; lelibrerie scorrevoli su rotaie, a spostamento manuale o elettrico; i sistemi di classificazione tipo Noria a spostamentoverticale tramite motori elettrici programmati.DP.95. I pianali, i cassoni, le sponde montacarichi e le gru ausiliarie montate su autocarri.DP.96. Gli impianti di condizionamento d'aria, di refrigerazione, ecc.D.97. Le porte automatiche. 9 Cfr., nel commento allarticolo 1, paragrafo 2, la spiegazione relativa ai componenti di sicurezza.

  • DP.101. Le macchine speciali, ossia prodotte in un unico esemplare per un utilizzo particolareD. 106. I sistemi di supporto posizionati con laria compressa usati sui container smontabili.D.126. Le "macchine pirotecniche".DP.133. Le attrezzature antincendio.DP.134. Le rampe di carico collegate manualmente o appoggiate agli autocarri per il carico e lo scarico di merci oveicoli (gru, elevatori a forche, ecc.).DP.136. Le cabine di verniciatura.DP.138. I polverizzatori manuali di tipo professionale utilizzati per il giardinaggio, la frutticoltura, eccD.139. Gli equipaggiamenti per panifici: forni ventilati, congelatori e refrigeratori?DP.141. I tritarifiuti per sostanze organiche collegati in serie in un sistema di smaltimento dei rifiutiDP.143. Le pistole a spruzzo portatili per verniciatura

    LE RACCOMANDAZIONI PER LUSO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATIgdl Settore n. scheda Argomento5 Macchine per lavori sotterranei 05.217 Supporti idraulici - Attrezzature intercambiabili5 Macchine per lavori sotterranei 05.801 Macchine per tunnel

    Nel paragrafo 2 figura la definizione di macchina, cos com' intesa nella direttiva. Il concetto fondamentale che unamacchina si definisce essenzialmente per il suo carattere meccanico.Si tratta di una definizione di carattere universale; tuttavia importante ricavarne ed insistere sulle precisazioniindicate di seguito.

    - Un insieme di pezzi: questa definizione esclude a priori tutti i componenti di base. Nell'ultimo comma si vedr chealcuni componenti di base come, ad esempio, gli accessori di sollevamento (ganci, anelli, golfari, ecc.) sono compresinel campo di applicazione (pur non essendo dei componenti di sicurezza veri e proprie n delle macchine, questiprodotti sono implicitamente disciplinati dalla direttiva). Questa precisazione conferma l'esclusione degli altricomponenti. Si vedr inoltre che sono esclusi anche alcuni insiemi di pezzi che costituiscono sottoinsiemi o delle quasimacchine 10 .

    - I pezzi devono essere collegati tra loro : non sono escluse le macchine vendute in pezzi smontati per comodit ditrasporto o vendute in kit, in quanto il fabbricante tenuto a progettare la macchina in conformit della direttiva. Inquesti casi particolari, il fabbricante fornisce al cliente le necessarie istruzioni di montaggio. La marcatura CE siriferisce ovviamente solo alla progettazione del prodotto e alle istruzioni di montaggio; lassemblaggio responsabilitdellutilizzatore e il fabbricante non responsabile di uneventuale erronea applicazione delle istruzioni di montaggiofornite. Ci confermato, se necessario, dai requisiti essenziali 1.1.2.a ), 1.5.4, 1.7.4.a) e 3.6.3.b) dellallegato I.

    - Uno dei pezzi deve essere mobile: la mobilit deve essere prodotta da una fonte di energia esterna (elettricit, batteria,combustibile, ecc.) o immagazzinata (molla, peso). In deroga a questa regola, la direttiva macchine include anchealcune macchine di sollevamento alimentate da energia di origine umana applicata direttamente; sono invece escluse lealtre macchine alimentate dalla forza umana, come gli insiemi statici (scaffalature, impalcature, pallet, utensili manuali,carrelli spinti a mano).

    - Per un'applicazione ben determinata: ci implica che una macchina non completa al punto da non poter assolvere leproprie funzioni, non rientra nel campo di applicazione della direttiva, come confermato dall'articolo 4, paragrafo 2. Leapplicazioni elencate in questo comma non sono esaustive e non devono essere prese alla lettera. Il terminesegnatamente deve conservare tutto il suo significato.Tuttavia, il concetto stesso di applicazione presuppone che le macchine siano commercializzate per essereeffettivamente utilizzate da un operatore. evidente che le macchine che vengono cedute per essere demolite oricondizionate non devono essere conformi alla direttiva 89/392/CEE, modificata. Si rimanda il lettore al regimegiuridico applicabile alle macchine ricondizionate e alle macchine di seconda mano di cui alla fine del presentedocumento.

    10 Cfr. il commento allarticolo 4.

  • Linterpretazione del campo di applicazione della direttiva macchine non deve essere portata allestremo, in quanto importante capire leffetto utile perseguito dalla direttiva, che ha fondamentalmente lo scopo di favorire la circolazionedei prodotti e di aumentare il livello di sicurezza dei prodotti che presentano rischi. In effetti, il campo di applicazionedelle direttive del nuovo approccio costituito dallinsieme della definizione molto generica fornita globalmenteallarticolo 1 e dei rischi previsti. Sul piano giuridico, le macchine che rispondono alla definizione dellarticolo 1 sonodisciplinate dalla direttiva anche se non presentano alcuno dei rischi contemplati dallallegato I. Con lespressionealcuno dei rischi contemplati sintende prima di qualsiasi misura adottata al momento della progettazione: evidenteche una macchina che non presenta alcun rischio perch racchiusa in un carter disciplinata dalla presente direttivaperch, se non ci fosse il carter, esisterebbero rischi. Si potrebbe invece mettere in dubbio lutilit della direttivamacchine applicata ad un orologio meccanico: in effetti un orologio un insieme di pezzi o di organi, di cui almenouno mobile ... per un'applicazione ben determinata (cio indicare lora) ma, anche in assenza della cassa, i meccanisminon presentano i rischi contemplati dallallegato I.

    Il criterio del rischio un criterio complementare, che consente di modulare il campo di applicazione, onde evitareapplicazioni aberranti della direttiva. I prodotti che non corrispondono alla definizione di macchina o di componentidi sicurezza non possono rientrare nel campo di applicazione della direttiva, anche se presentano alcuni dei rischi di cuiallallegato I e sono invece disciplinati da altre direttive o dalle legislazioni nazionali.

    Applicare nella pratica la definizione di macchina non ancora unoperazione automatica. Per citare un esempio, unmotore a scoppio destinato ad essere incorporato in una macchina ai sensi della direttiva non una macchina, perchmanca di unapplicazione ben determinata prima della sua incorporazione. Un motore fuoribordo e la sua elica, invece,che viene venduto direttamente allutilizzatore, presenta una funzione ben definita - fungere da propulsore per undispositivo galleggiante - senza necessit di apportarvi alcuna modifica o di eseguire altre operazioni da parte dipersonale specializzato. Il motore fuoribordo rientra nel campo di applicazione della direttiva, mentre il motore di bordoche alimenta unimbarcazione ne escluso. Lunica eccezione a questa regola sono i motori a combustione internadestinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei inseriti nellallegato IV, che sono stati inclusi nella direttiva inattesa della direttiva sulle apparecchiature destinate a essere utilizzate in atmosfera esplosiva.

    Il problema ancora pi ambiguo con prodotti come le valvole (o saracinesche) motorizzate, perch in questo caso ladestinazione finale del prodotto lelemento che determina se il prodotto rientra nel campo di applicazione delladirettiva o meno: a volte la destinazione stabilita dal fabbricante della valvola, se questultima una macchina a tuttigli effetti.

    Nella maggior parte dei casi il fabbricante della valvola motorizzata non fissa alcuna destinazione particolare; perquesto si pu stabilire la regola indicata di seguito.Se una valvola motorizzata, ad esempio una valvola a saracinesca di una chiusa venduta come tale, viene installataisolatamente essa rientra nel campo di applicazione della direttiva in quanto, cos come viene consegnata, presentaunapplicazione definita nel senso che rappresenta lelemento principale della chiusa e ne garantisce il correttofunzionamento.Se una valvola motorizzata destinata ad essere incorporata in una macchina o in un insieme viene venduta ad unfabbricante di macchine o di insiemi pi complessi, che richiedono la marcatura CE ai sensi della direttiva macchine,questa non deve essere considerata una macchina ai sensi della direttiva, ma un componente normale. Se necessario, saraccompagnata da una dichiarazione del fabbricante, come previsto dallallegato II, punto B.

    Il secondo comma del paragrafo 2 precisa che:gli insiemi di macchine o le installazioni complesse sono macchine. Per installazioni complesse sintende un insiemedi macchine, apparecchi e dispositivi che, per contribuire allo stesso risultato, di solito una stessa produzione, sonodisposti e installati in modo tale da essere solidali nel funzionamento.Le installazioni complesse costituiscono pertanto un insieme coerente. Questa disposizione si riferisce in particolare aisistemi robotizzati e automatizzati. Le linee di produzione e le macchine speciali costituite da varie macchine sonoinstallazioni complesse. La definizione in questione importante perch non avrebbe senso prevedere la conformitdegli elementi (singole parti o componenti) o degli elementi costitutivi delle macchine (apparecchi, dispositivi,sottoinsiemi) alle disposizioni della direttiva considerate nel loro complesso: la sicurezza deve essere concepita inmaniera globale. Questo concetto stato sempre presente nelle intenzioni degli estensori e gli articoli 4, paragrafo 2 e 8,

  • paragrafo 6 ne sono una dimostrazione. L'esame di quest'ultimo articolo contiene un'analisi pi approfondita. Sonocompresi anche i grossi impianti, quali gli impianti di colata dei metalli e le macchine per carta.

    I PARERI DELLA COMMISSIONE EUROPEADP.89. Gli insiemi complessi contenenti parti costruite da fabbricanti diversi.

    La definizione di insiemi di macchine deve applicarsi con buon senso e prudenza. Sarebbe inutile, ad esempio,estenderla a unit industriali complete come le centrali elettriche o le raffinerie di petrolio.La questione se applicare la direttiva macchine ad uninstallazione industriale complessa, in effetti, si pone soltanto almomento della prima messa in servizio di uninstallazione completamente nuova; dopo la prima messa in serviziolinstallazione evolve sotto la responsabilit del capo dellimpresa, che la modifica a fini di utilizzo: in questo caso, gliatti nazionali di recepimento della direttiva 89/655/CEE sono sufficienti a trattare le principali disposizioni di sicurezzaapplicabili. In questo senso la direttiva macchine non apporta alcun effetto utile per quanto riguarda la sicurezza diqueste unit industriali e, seguendo il buon senso, essa non dovrebbe essere applicata a tali installazioni complete. Sarinvece spesso possibile delimitare, nellambito di questi grandi insiemi, i sistemi omogenei che possono essere ritenutidelle macchine rispetto alla definizione di cui allarticolo 1 della direttiva.

    Il concetto di macchina viene esteso anche alle attrezzature intercambiabili che modificano la funzione principale diuna macchina. Questa estensione stata aggiunta per contemplare i rischi derivanti dalle apparecchiature montatesuccessivamente su macchine mobili o destinate al sollevamento. In effetti, esse sono spesso composte da una macchinadi base (ad esempio un trattore) alla quale possono essere aggiunte attrezzature di vario genere che la trasformano in unamacchina per aratura, raccolta, movimento terra, sollevamento, carico e scarico, ecc. Spesso queste attrezzature vengonoacquistate molto tempo dopo la macchina di base, presso un fornitore diverso. Per evitare che i principi di progettazionedelle macchine e delle rispettive attrezzature intercambiabili divergano eccessivamente, come pure il loro livello disicurezza, la direttiva macchine disciplina anche queste ultime. Il fatto di disporre di ununica regolamentazionedovrebbe aiutare gli utilizzatori al momento dellintegrazione nel rispetto della sicurezza. In questottica, non indispensabile che le apparecchiature intercambiabili rispondano, di per s, a tutti i criteri previsti dallarticolo 1 delladirettiva, che definisce il concetto di macchina. Il criterio fondamentale che rende queste attrezzature soggette alladirettiva il fatto che esse siano destinate allintegrazione in una macchina disciplinata dalla direttiva o in un trattore, inquanto tale intervento modifica la funzione principale del materiale. Ne consegue pertanto che ciascuna attrezzaturaintercambiabile deve essere munita di certificazione e di marcatura CE ai sensi della direttiva macchine 11 .

    Il concetto di attrezzatura intercambiabile12 non deve essere inteso letteralmente, in particolare dal punto di vistapuramente tecnico. Si tratta infatti di un concetto giuridico proprio della direttiva macchine e non si riferisceassolutamente ai molteplici pezzi di ricambio delle macchine. Tali pezzi intercambiabili sotto il profilo tecnico nonmodificano la funzione principale della macchina e non possono pertanto essere considerati attrezzatureintercambiabili n dal punto di vista giuridico n tecnico.

    Componenti di sicurezza. Questo termine stato definito nella seconda direttiva che modifica la direttiva macchine(91/368/CEE).I componenti di sicurezza sottoposti allesame di certificazione CE (allegato IV) sono i seguenti:- dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori

    elettromagnetici);- blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivi di comando a due mani;- schermi mobili automatici per la protezione delle presse per la lavorazione dei metalli, formatrici di materie plastiche o

    di gomma per iniezione o compressione, a carico o scarico manuale;- strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS);- strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

    11 Cfr. alcuni commenti supplementari sul requisito 3.6.3 dellallegato I.

    12 Il processo verbale del Consiglio Mercato interno del 20 giugno 1991 precisa che il Consiglio e la Commissionedichiarano che si considera utensile un pezzo terminale di una macchina, a diretto contatto con loggetto o il materialeda lavorare, come le punte di perforatrici, le mole, le lame per segatrici, i fioretti er martelli pneumatici.

  • I PARERI DELLA COMMISSIONE EUROPEAD.54. Le strutture ROPS e FOPS.D.77. I componenti di sicurezza.

    LE RACCOMANDAZIONI PER LUSO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATIgdl Settore n. scheda Argomento3 Presse per la lavorazione a freddo del

    metallo03.007 Valvole di sicurezza

    I componenti di sicurezza per i quali il fabbricante deve presentare una dichiarazione di conformit senza l'esame dicertificazione CE da parte di un organismo notificato non sono stati inclusi in un elenco preciso. Il problema sapereche tipo di componenti possono essere considerati componenti di sicurezza. Ai sensi della direttiva macchine, uncomponente di sicurezza corrisponde ad un concetto giuridico ben preciso, che non si pu estendere a qualsiasicomponente.Si pu affermare che ogni componente di macchina deve essere sicuro e affidabile, conformemente allobbligo generaledi sicurezza che i fornitori devono adempiere e allobbligo di applicare la tecnologia pi aggiornata disponibile.Laffidabilit e la sicurezza richieste dai componenti non sono sufficienti a trasformare tutti i componenti incomponenti di sicurezza, nel significato particolare attribuito dalla direttiva macchine.

    Larticolo 1, paragrafo 2 consente un approccio progressivo al concetto di componente di sicurezza e lo stesso elencodei suddetti componenti soggetti a esame di certificazione CE aiuta a chiarire il concetto.Un componente di sicurezza sempre un componente: non dunque possibile considerare componente di sicurezzaun sottoinsieme di macchine di cui allarticolo 4, paragrafo 2. Un componente di sicurezza non pu essere, a maggiorragione, una macchina completa o unattrezzatura intercambiabile di cui allarticolo 1, paragrafo 2.

    Un componente di sicurezza non contribuisce direttamente e principalmente a garantire unapplicazione determinatadella macchina, in quanto la sua funzione specifica garantire la sicurezza ed una funzione collaterale rispetto allafunzione principale della macchina.Lassenza di funzionamento, un guasto o un cattivo funzionamento del componente possono mettere in pericolo lasicurezza o la salute delle persone esposte alla macchina. Se un guasto ad un componente di sicurezza non provocaalcuna ripercussione negativa sulla sicurezza, non lo si pu considerare un componente di sicurezza.

    Per alcuni elementi il concetto di componente di sicurezza oggettivo e incontestabile e non dipende pertanto dallavolont del fabbricante. Per altri componenti, invece, la questione pi delicata, in quanto lo statuto giuridico dipenderdalle funzioni che il fabbricante intende attribuire loro: in tal caso, sar questultimo a decidere se definire il suoprodotto un componente di sicurezza. Un limitatore di corsa pu cos servire al funzionamento normale del prodotto enon un componente di sicurezza. Se, tuttavia, lo stesso finecorsa svolge esclusivamente una funzione di sicurezza,potr essere definito un componente di sicurezza. Non molto difficile fare la distinzione tra i due casi. evidente che un riduttore di velocit, per esempio, o un cuscinetto a sfere non sono componenti di sicurezzaqualunque sia la loro posizione nella macchina, perch quando sono venduti separatamente, il fabbricante o ildistributore non attribuisce loro alcuna funzione di sicurezza nella documentazione tecnica, diversamente da quantoavviene nel caso di un comando a due mani o di una valvola di ritegno per circuito idraulico.

    Dopo aver consultato gli esperti degli Stati membri, la Commissione ha escluso dai componenti di sicurezza queicomponenti che svolgono un ruolo funzionale: la funzione principale che essi rivestono, e che viene percepita come taleda fabbricanti e utilizzatori, non rientra nellambito della sicurezza. Ci non significa, evidentemente, che possanoprescindere dai requisiti di sicurezza e affidabilit, ma solo che non sono contemplati dalla direttiva macchine. Uneventuale guasto pu comportare rischi: in quel caso, il fabbricante del componente deve ridurre il pericolo rispettandolo stato dellarte nella progettazione del prodotto ed eventualmente le regolamentazioni applicabili.

    compito del fabbricante di macchine che acquista componenti per incorporarli nella macchina evitare le conseguenzeprodotte dal guasto del componente a livello di macchina complessiva. Il fabbricante della macchina pu seguire variestrategie. Per citare un esempio, pu decidere di attribuire una funzione di sicurezza ad un componente di sicurezzamolto affidabile, oppure pu scegliere di attribuire la stessa funzione a due componenti di provenienza diversa eleggermente meno affidabili, nel qual caso il secondo sopperisce al primo in caso di guasto.

  • Gli esperti degli Stati membri ritengono che solo i componenti di sicurezza che garantiscono una funzione diretta disicurezza debbano essere considerati componenti di sicurezza ai fini della direttiva.Per funzione di sicurezza diretta sintende una funzione che, se non svolta correttamente, pu aumentare il rischio dilesioni o avere altre conseguenze sulla salute.

    Alcuni esempi possono contribuire ad illustrare la definizione di componente di sicurezza.In questa categoria figurano:- i sistemi di arresto di emergenza;- le valvole di ritegno da installare nei circuiti idraulici delle macchine per motivi di sicurezza;- le cinture di sicurezza e i dispositivi di ritenuta contro il capovolgimento;- i moduli di continuit o di autocontrollo delle parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza, come i rilevatori di

    posizione in un dispositivo di blocco;- i prodotti che servono ad impedire lavvio indesiderato di una macchina;- i prodotti che evitano la ripetizione del ciclo della macchina;- i prodotti o i sistemi che regolano la temperatura della macchina per mantenerla entro parametri di funzionamento

    sicuri;- i sistemi di estrazione dei fumi o delle polveri da installare nelle macchine;- i dispositivi di protezione e i relativi dispositivi di blocco;- i carter anti-rumore;- i dispositivi antideragliamento delle macchine di sollevamento sospese;- i dispositivi di limitazione del carico dei dispositivi di sollevamento;- i dispositivi uomo-morto di cui allallegato I, requisito 5.5.

    I sistemi di sicurezza di emergenza, che intervengono in un secondo momento, sono sistemi di sicurezza a tutti gli effettie sono dunque considerati componenti di sicurezza. Un sistema di finecorsa installato dopo il dispositivo di arrestonormale della macchina che pu evitare i rischi legati a eventuali guasti dellarresto un componente di sicurezza.La prassi industriale e luso portano a considerare come componenti di sicurezza alcuni componenti che svolgono unafunzione di sicurezza, indissolubilmente legata ad unaltra funzione. il caso, ad esempio, di un comando a due mani, sincrono, di presse per la lavorazione dei metalli o di un comandomanuale di una macchina che venga utilizzato a funzionamento ridotto, in mancanza di un sistema di protezione (in fasedi formazione, manutenzione di un robot, ecc.). Negli esempi citati la funzione di sicurezza dei componenti talmentedecisiva per la sicurezza delloperatore che sia il fabbricante sia gli utilizzatori li considerano componenti disicurezza.

    difficile fornire una definizione pi precisa dei componenti di sicurezza. La Commissione non ha voluto includerevari gruppi di prodotti: la definizione dovrebbe includere solo quelli che svolgono, integralmente o principalmente, dellefunzioni di sicurezza. Viceversa, i componenti che non svolgono principalmente una funzione di sicurezza non sonoritenuti componenti di sicurezza, anche se le funzioni che saranno tenuti a garantire presentano una certa relazione conla sicurezza del materiale. Per questo motivo i cavi di sollevamento non sono mai dei componenti di sicurezza, perch lamacchina perde completamente la sua funzione in assenza del cavo: la funzione principale di questultimo infatti ilsollevamento e non la sicurezza del sollevamento. La rottura del cavo pu ovviamente risultare pericolosa, ma non unaragione sufficiente per definire questultimo un componente di sicurezza.

    Se il fabbricante attribuisce ad un prodotto la definizione di componente di sicurezza, il fabbricante di questultimo obbligato a rispettare i requisiti essenziali in materia di sicurezza di cui allallegato I. Si potr giustamente osservare chetali requisiti sono stati elaborati per le macchine e non per i componenti di sicurezza; tuttavia opportuno ricordare ilprincipio contenuto nella prima osservazione preliminare dellallegato I, e cio che i requisiti essenziali si applicanosolo quando esiste il rischio corrispondente. Il fabbricante del componente di sicurezza selezioner, nellambitodellallegato alla direttiva, i requisiti tecnici attinenti al suo prodotto. e dovr seguire le stesse procedure dicertificazione applicate alle macchine, ad esclusione della marcatura CE.

    Lallegato I della direttiva contiene vari punti applicabili ai componenti di sicurezza. Al requisito 1.3.2, ad esempio, sancito lobbligo di resistenza agli sforzi cui gli elementi devono essere sottoposti durante lutilizzazione prevista dalfabbricante, mentre il requisito 1.4 descrive in dettaglio le caratteristiche applicabili alle protezioni e ai dispositivi diprotezione. La direttiva macchine avrebbe potuto fissare un obbligo generale di sicurezza e di prestazioni dei

  • componenti di sicurezza; in pratica, i fabbricanti di alcuni componenti di sicurezza ricorrono gi a metodi di prova checonsentono di valutare laffidabilit degli stessi. La normazione svolger un ruolo fondamentale nella definizione deimetodi in questione.

    Per quanto riguarda gli obblighi amministrativi, il fabbricante dei componenti di sicurezza deve preparare un fascicolotecnico di costruzione, comunicare le istruzioni per luso e una dichiarazione di conformit. Il contenuto del fascicolo edelle istruzioni deve corrispondere alla realt dei componenti di sicurezza. Occorre tener presente che le parti delladirettiva relative ai fascicoli e ai componenti sono state elaborate prima che i componenti di sicurezza venissero inclusinel campo di applicazione. Sarebbe assurdo obbligare un fabbricante di barriere immateriali o di valvole di ritegno adichiarare la potenza acustica del rispettivo componente di sicurezza.

    Quando un componente di sicurezza viene fornito direttamente ad un utilizzatore come pezzo di ricambio originale dalfabbricante della macchina originale, si tratter di sapere se tale componente debba seguire o meno le procedure delladirettiva, in particolare lesame di certificazione CE (esame CE del tipo) per i componenti dellallegato IV. In questocaso, si potrebbe in effetti ritenere che la fornitura di un pezzo di ricambio originale rientri nella continuit del contrattodi vendita iniziale.

    Articolo 1 - paragrafo 33. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:- le macchine la cui unica fonte di energia sia la forza umana diretta, fatto salvo il caso di una macchina utilizzata per

    il sollevamento di carichi,- le macchine per uso medico utilizzate direttamente sul paziente,- i materiali specifici per i parchi di divertimenti,- le caldaie a vapore e i recipienti a pressione,- le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, se difettose, possono provocare un'emissione

    di radioattivit,- le fonti radioattive incorporate in una macchina,- le armi da fuoco,- i serbatoi di magazzinaggio e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili

    e sostanze pericolose,- i mezzi di trasporto, vale a dire i veicoli ed i loro rimorchi destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea

    oppure sulle reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e i mezzi di trasporto, nella misura in cui sonoconcepiti per il trasporto di merci per via aerea oppure sulle reti stradali o ferroviarie pubbliche o per vianavigabile. Non sono esclusi i veicoli utilizzati nell'industria per l'estrazione di minerali,

    - le navi marittime e le unit mobili offshore, nonch le attrezzature utilizzate a bordo di tali navi o unit,- gli impianti a cavi, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico e non pubblico di persone,- i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell'articolo 1 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del

    4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione deitrattori agricoli o forestali a ruote, modificata dalla direttiva 88/297/CEE,

    - macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine,- gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che si

    sposta lungo guide rigide la cui inclinazione sull'orizzontale superiore a 15 gradi, e che destinata al trasporto:- di persone,- di persone e cose,- soltanto di cose se la cabina accessibile, ossia se una persona pu penetrarvi senza difficolt, e attrezzata con

    elementi di comando situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno,- i mezzi adibiti al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera,- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere,- gli elevatori di scenotecnica,- gli ascensori da cantiere.

    I PARERI DELLA COMMISSIONE EUROPEAD.3. I veicoli di svago fuoristrada.D.37. Gli ascensori dei pozzi di miniera.D.71. Le porte a scomparsa azionate a mano degli autocarri.D. 85. Le piattaforme galleggianti utilizzate come installazioni fisse.D. 86. Le imbragature utilizzate per il carico e scarico delle navi.DP.95. I pianali, i cassoni, le sponde montacarichi e le gru ausiliarie montate su autocarri.

  • DP.130. I fuoristrada, i veicoli da diporto, i gatti delle nevi, le motociclette da corsa, eccDP.133. Le attrezzature antincendio.

    Il paragrafo 3 dell'articolo 1 contiene l'elenco completo delle macchine non disciplinate dalla direttiva.Alcuni punti dellelenco in questione meritano una trattazione pi approfondita.a) Esclusione delle macchine la cui unica fonte di energia la forza umana diretta. Gli estensori della direttiva volevano

    escludere utensili a mano quali pinze, martelli, forbici, trapani a mano, taglierine e piegatrici manuali, ecc., la cuiazione cessa quando termina l'applicazione della forza umana, anche quando tale azione demoltiplicata dameccanismi quali ingranaggi, bracci di leva, ecc. Sono escluse anche le macchine mobili manuali, i carrelli mobili apiattaforma fissa, i carrelli a ruote e le carriole.

    Al contrario, sono disciplinate dalla direttiva le macchine che utilizzano l'energia umana accumulata in molle,accumulatori idraulici o pneumatici, ecc., e la cui azione pericolosa pu prodursi o continuare anche dopo l'interruzionedell'azione umana.

    Gli apparecchi di sollevamento, anche se azionati dalla forza umana diretta come i martinetti, i palanchi e i verricelli amano, rientrano nel campo di applicazione della direttiva per i rischi particolari che presentano, anche se la corsa disollevamento ridotta.

    b) Le fonti radioattive incorporate in una macchina. L'esclusione riguarda soltanto la fonte in s, vale a dire la capsulacontenente il prodotto radioattivo.Le macchine che utilizzano una fonte radioattiva per una determinata applicazione rientrano nel campo delladirettiva (cfr. il requisito essenziale 1.5.10 sulla prevenzione dei rischi dovuti alle radiazioni). Le macchine cheinvece utilizzano una fonte radioattiva ma che sono azionate dalla forza umana diretta non sono disciplinate (adesempio alcuni apparecchi per radiografie industriali).

    c) I recipienti semplici a pressione sono disciplinati da una direttiva particolare (87/404/CEE) 13, modificata. I recipientisemplici a pressione immessi in commercio per essere incorporati in una macchina devono conformarsi alla direttiva87/404/CEE, come pure gli apparecchi semplici a pressione progettati da fabbricanti di macchine per i propri prodotti.

    La direttiva 97/23/CE esclude dal campo di applicazione le attrezzature a pressione appartenenti al massimo allacategoria I della suddetta direttiva, che sarebbero disciplinate dalla direttiva macchine, ascensori, bassa tensione,dispositivi medici, apparecchi a gas o apparecchi destinati allimpiego in atmosfera esplosiva (direttivacomunemente nota con lacronimo ATEX).Gli apparecchi a pressione, siano essi disciplinati dalla direttiva 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), dalladirettiva 97/23/CEE del 27 maggio 1997 che riguarda gli altri apparecchi a pressione, a prescindere dalla categoria, oche ne siano esclusi (si pensi alle canalizzazioni e alle tubazioni), sono esclusi dalla direttiva macchine se sonoimmessi in commercio isolatamente. Tuttavia, la macchina in cui viene incorporato un apparecchio a pressione (adesempio un accumulatore oleodinamico o una tubazione pressurizzata) soggetta ai requisiti essenziali della direttivamacchine per i rischi di rottura e i rischi dovuti a forme di energia diverse dallenergia elettrica, ferma restandolapplicazione delle suddette direttive allapparecchio a pressione in s.

    d) I mezzi di trasporto: l'esclusione riguarda solo i veicoli adibiti unicamente al trasporto e non i veicoli che svolgonoaltre funzioni contemplate dalla direttiva macchine (autogr, carro-gru ferroviario, autocarro, ecc.) n i veicoli dotatidi altri materiali (gru ausiliarie, sponde idrauliche, dispositivi di compattazione, betoniere. I rischi legati alla funzionedi trasporto non rientrano nel campo di applicazione dellarticolo 1, paragrafo 4 della direttiva macchine, in quantosono gi disciplinati dalle direttive comunitarie specifiche in materia di illuminazione, visibilit delle vie dicircolazione, carichi massimi sugli assi, frenatura, ecc. Invece gli altri rischi dovuti alle apparecchiature aggiuntivesono disciplinati dalla direttiva macchine e devono essere valutati sulla macchina presa nel suo complesso (adesempio, stabilit della macchina al momento dello scarico di una benna o delle operazioni di sollevamento, visibilitdellarea di lavoro a partire dal posto di comando degli apparecchi di compattazione, di miscelatura, ecc.).

    13 Direttiva 87/404/CEE del 25 giugno 1987 (GU L 220 dell8.8.1987, pag. 48), modificata dalle direttive 90/488/CEE(GU L 270 del 2.10.1990, pag. 25) e 93/68/CEE (GU L 220 del 31.8.1993, pag. 1).

  • Lesclusione dei mezzi di trasporto ha sollevato molti quesiti. Uno riguarda i veicoli da corsa (automobili, motociclette):essi non sono disciplinati dalla direttiva, visto che essa non riguarda i mezzi adibiti al trasporto di persone impiegatisulla rete stradale, senza specificare se si tratti di mezzi pubblici o privati. Il percorso tracciato per una gara, anche se aldi fuori della rete pubblica, pu essere considerato come rete stradale per la durata della corsa. Al contrario, i veicoliprogettati esclusivamente per limpiego in aree non riservate alla circolazione pubblica, ad esempio allinterno di unostabilimento, un aeroporto, un campo da golf o altro, in generale non devono rispettare il codice della strada e rientranopertanto nel campo di applicazione della direttiva per i rischi che comportano. Pur partendo da questo presupposto,sarebbe eccessivo affermare che un veicolo da turismo normale che non esce dal territorio privato di unimpresa debbaessere considerato alla stregua di una macchina, ai sensi della direttiva. Anche se non immatricolato e non controllatodai servizi amministrativi competenti, si suppone che il veicolo da turismo sia conforme alle norme tecniche diprogettazione caratteristiche dei veicoli in questione.

    e) Le navi marittime e le unit mobili offshore sono escluse, come pure le attrezzature installate a bordo, perchdisciplinate dalle convenzioni dell'IMO. Invece le piattaforme offshore fisse e le relative attrezzature rientranonell'ambito della direttiva, come anche le navi che non sono considerate marittime, ovvero quelle di stazza inferiorea 500 tonnellate, quelle non progettate per navigare al largo e quelle destinate alla navigazione interna su fiumi, canali,laghi, ecc Limbarcazione intesa come mezzo di trasporto, ivi compreso il sistema di propulsione, non disciplinatadalla direttiva, mentre lo sono le macchine messe in servizio a bordo (gru, argani, ecc.).

    f) Gli ascensori che collegano ... sono esclusi, perch disciplinati dalla direttiva 95/16/CE 14 sugli ascensori. Alcontrario, le piattaforme elevatrici a movimento verticale o inclinato, destinate al trasporto dei disabili, sonodisciplinate dalla direttiva macchine, come pure gli apparecchi utilizzati lungo le scale.

    g) Gli elevatori di scenotecnica sono definiti in un verbale del Consiglio 15come i dispositivi di sollevamento dipersone, installati in modo permanente o provvisorio nelle sale da spettacolo, che permettono il passaggio dellepersone, siano esse attori o macchinisti, dalla scena verso luoghi annessi alla scena (cantina, sottotetti, quinte, fossad'orchestra, scene) e viceversa. difficile immaginare una cantante comparire in scena circondata da barriere!

    h) Le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari ... sono quelle destinate direttamente edesclusivamente a fini militari o per il mantenimento dellordine pubblico. Invece, tutte le macchine normali, vale adire non progettate appositamente per detti usi, ma che possono essere utilizzate da militari o dalle forze dell'ordine,sono disciplinate dalla presente direttiva. Si ricorda che larticolo 223 del trattato prevede che gli Stati membripossono adottare le misure che ritengono necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che siriferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico. opportuno precisare che i servizidei vigili del fuoco non sono considerati forze dellordine e dunque le macchine costruite appositamente per ipompieri sono disciplinate dalla direttiva.

    Articolo 1 - paragrafo 44. Se per una macchina o un componente di sicurezza i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti in tutto o inparte, da direttive comunitarie specifiche, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a questemacchine o a questi componenti per questi rischi, a partire dalla messa in applicazione delle direttive specifiche.

    I PARERI DELLA COMMISSIONE EUROPEAD.51. La marcatura CE sulle apparecchiature elettriche.

    14 Direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995 (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1).

    15 15 Processo verbale del Consiglio Mercato interno del 20 giugno 1991.

  • Esistono direttive a carattere orizzontale riguardanti principalmente i fenomeni elettromagnetici 16 , le atmosfereesplosive 17 , la potenza acustica dei martelli demolitori e pneumatici 18, ecc.: in questo senso, ovvio che la direttivanon si applichi ai rischi gi contemplati da direttive pi specifiche. possibile che la direttiva specifica preveda una procedura di certificazione pi rigorosa, ad esempio un esame per lacertificazione CE o una verifica CE del prodotto. In questo caso, gli esami o le verifiche devono limitarsi al rischiocontemplato dalla direttiva specifica e non possono mai riguardare gli altri rischi di cui all'allegato I della presentedirettiva. Il campo di applicazione di una direttiva dunque limitato ai rischi ivi previsti, come affermato nel commentoal paragrafo 3. Daltronde, un organismo notificato ai sensi di una direttiva non pu intervenire ai sensi di unaltradirettiva per la quale non stato notificato. Nel caso della direttiva macchine, un organismo pu essere notificato soloper una macchina che figura nellelenco dellallegato IV, che tuttavia alquanto ristretto. Lorganismo notificato per ladirettiva macchine non esaminer pertanto i rischi specifici (esplosione, compatibilit elettromagnetica, rumore,pressione) come farebbe un organismo notificato ai sensi delle rispettive direttive specifiche. ovvio che nullaimpedisce ad un organismo notificato ai sensi di varie direttive di fornire vari attestati in ununica operazione.Con la graduale entrata in vigore delle direttive del nuovo approccio probabile che insorgeranno difficolt pratiche diapplicazione dei requisiti essenziali ivi fissati. Anche in quel caso, linterpretazione dovr basarsi sul buon senso e sullamoderazione: meglio attenersi ad unanalisi dei rischi concreta e realistica piuttosto che ad unanalisi giuridica astrattadei testi delle varie direttive. Il legislatore non aveva lintenzione di cumulare gli obblighi tecnici ed amministrativi delledirettive.

    Quando si analizzano i problemi di sicurezza delle macchine a volte si cita la direttiva in materia di responsabilit civileper danno da prodotti difettosi 19. necessario pertanto chiarire linterazione tra la direttiva summenzionata, la direttivamacchine e le altre direttive del nuovo approccio.

    Le direttive del nuovo approccio armonizzano le normative tecniche nazionali in materia di sicurezza delle persone o dilealt delle transazioni. Si tratta essenzialmente di regolamentazioni tecniche intese alla prevenzione dei rischi o, in casipi rari, delle frodi (si veda, ad esempio, la direttiva 90/384/CEE, modificata, in materia di strumenti per pesare afunzionamento non automatico 20 ), che fissano norme obbligatorie che i fabbricanti devono rispettare prima diimmettere in commercio i prodotti.Tale obiettivo non rientra invece tra quelli della direttiva sulla responsabilit civile per danno da prodotti difettosi: essainfatti armonizza parzialmente le modalit di indennizzo dei danni fisici subiti dalle vittime di un guasto provocato da unproblema di sicurezza del prodotto. Essa dunque armonizza solo un aspetto limitato dei regimi di responsabilit civile invigore negli Stati membri, definendo con precisione il fabbricante o la persona che immette in commercio un prodotto.Fornisce pertanto definizioni estremamente precise per lapplicazione delle direttive di nuovo approccio, senzaspecificare mai il contenuto delle prescrizioni tecniche che i produttori devono rispettare prima di immettere incommercio i loro prodotti e limitandosi a semplificare le modalit di prova richieste alle vittime, dispensandole daldover dimostrare la colpa del fabbricante.Lesistenza stessa della direttiva implica che i fabbricanti e gli assicuratori prestino maggiore attenzione alla sicurezzadei prodotti. Il testo non contiene tuttavia alcun orientamento preciso sulla natura delle modifiche da apportare aiprodotti, n sulle informazioni per gli acquirenti. Tutto dipende dal tipo di prodotto, dal pericolo reale e dalla normativaapplicabile.

    16 Direttiva 89/336/CEE del 3 maggio 1989 (GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19), modificata dalle direttive 91/263/CEE(GU L 128 del 23.5.1991, pag. 1), 92/31/CEE (GU L 126 del 22.5.1992, pag. 11) e 93/68/CEE (GU L 220 del31.8.1993, pag. 1).

    17 Direttiva 94/9/CE del 23 marzo 1994 (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).

    18 Direttiva 84/537/CEE del 17 settembre 1984 (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 13), modificata dalla direttiva85/409/CEE (GU L 233 del 30.8.1985, pag. 20). Esistono altre direttive in materia di rumore.

    19 Direttiva 85/374/CEE del 25 luglio 1985 (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

    20 Direttiva 90/384/CEE del 20 giugno 1990 (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE(GU L 220 del 31.8.1993, pag. 1).

  • Varie direttive europee riguardano larmonizzazione delle legislazioni in materia di aggiudicazione degli appaltipubblici, sia di forniture che di opere21. La stessa armonizzazione tecnica era stata estesa alla fornitura di acqua e dienergia, ai servizi di trasporto e alle telecomunicazioni 22 . Le direttive in questione prevedono che gli enti aggiudicatoridefiniscano le specifiche tecniche dei documenti generali o dei capitolati doneri degli appalti pubblici rispetto allenorme nazionali che recepiscono le norme europee. Gli enti aggiudicatori possono prevedere deroghe alla regola inquestione, qualora sussistano determinate condizioni.Il riferimento alle norme europee non pregiudica la normativa tecnica obbligatoria purch essa sia compatibile con ildiritto comunitario23. Lapplicazione della direttiva macchine pertanto obbligatoria per le macchine e i componentidi sicurezza destinati agli appalti pubblici.

    La direttiva macchine e quelle sugli appalti pubblici non rendono obbligatorie le norme. In particolare, le direttive inmateria di appalti pubblici impongono agli acquirenti pubblici di inserire le norme nel capitolato doneri; i privati invecepossono decidere se includerle o meno. Sono tuttavia previste deroghe per i bandi di gara degli appalti pubblici;lobbligo giuridico di riferirsi alle norme incombe unicamente allente aggiudicatore, mentre lobbligo del fabbricante dirispettare le norme europee di origine strettamente contrattuale. Se il contratto non lo stabilisce, il fabbricante non tenuto a rispettare le norme europee negli appalti pubblici di forniture. In questo senso, le direttive sugli appalti pubblicinon hanno ripercussioni sulleconomia generale della direttiva macchine.

    Articolo 1 - paragrafo 55. Se per una macchina i rischi sono principalmente di origine elettrica, questa macchina disciplinata esclusivamentedalla direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, relativa al materiale elettrico destinato ad essereutilizzato entro certi limiti di tensione.

    I PARERI DELLA COMMISSIONE EUROPEAD.139. Gli equipaggiamenti per panifici: forni ventilati, congelatori e refrigeratori?

    Alcuni materiali elettrici considerati anchessi alla stregua delle macchine sono completamente esclusi dal campo diapplicazione della direttiva macchine, ai sensi dellarticolo 1, paragrafo 5.Per constatare se lesclusione dal campo di applicazione della direttiva macchine ai sensi del suddetto articolo validaper un determinato prodotto che pu essere considerato una macchina ai sensi della direttiva 89/392/CEE e un materialeelettrico ai sensi della direttiva 73/23/CEE, il fabbricante deve effettuare unanalisi dei rischi che detto prodottocomporta.I principi applicabili a tale valutazione dei rischi sono quelli contenuti nella norma europea EN 292 -Parti 1 e 2(sicurezza delle macchine, concetti di base, principi generali di progettazione) e nella norma EN 1050 (sicurezza dellemacchine, principi di valutazione dei rischi).Se lanalisi del fabbricante dimostra che si tratta principalmente di rischi legati a guasti elettrici, il materiale vienegiudicato solo ai sensi della direttiva bassa tensione, che prende in considerazione tutti gli aspetti di sicurezza,compresa quella meccanica. gi disponibile una serie di norme sui prodotti elettrotecnici, che pu agevolare le decisioni concernenti lapplicazionepratica dellarticolo 1, paragrafo 5.Ad esclusione delle macchine di cui allarticolo 1, paragrafo 5, tutte le macchine elettriche alimentate da una tensionecompresa tra i 50 e i 1 000 V per la corrente alternata e tra i 75 e i 1 500 V per la corrente continua rientrano nel campodi applicazione della direttiva macchine e della direttiva bassa tensione, che si applica in maniera complementareper i rischi di natura elettrica.

    Per le macchine alimentate dallenergia elettrica nei limiti di tensione definiti dalla direttiva bassa tensione valgono iseguenti elementi:

    21 Direttiva 93/36/CEE, appalti pubblici di forniture, del 14 giugno 1993 (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1).Direttiva93/37/CEE, appalti pubblici di lavori, del 14 giugno 1993 (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54).

    22 Direttiva 93/38/CEE del 14 giugno 1993, articolo 18 (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84).

    23 Direttiva 90/531/CEE del 17 settembre 1990, articolo 13 (GU L 297 del 29.10.1990, pag. 1).

  • a) vanno rispettate le disposizioni fissate dalla direttiva bassa tensione per i rischi legati allenergia elettrica; il rispettodelle norme armonizzate corrispondenti pubblicate nellambito della medesima direttiva presuppone la conformit atali requisiti di base;

    b) per tutte le macchine in questione, comprese quelle che rientrano nel campo di applicazione dellallegato IV delladirettiva macchine, le procedure di valutazione della conformit di cui allarticolo 8 della direttiva stessa siapplicano a tutti i tipi di rischio. Se del materiale elettrico viene messo in circolazione separatamente per linserimentoin una macchina conformemente alla direttiva macchine, ai sensi di questultima la valutazione della conformit pulimitarsi agli aspetti legati allassemblaggio e alla valutazione della sicurezza globale della macchina.

    Articolo 2

    Articolo 2 - paragrafo 11. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinch le macchine o i componenti di sicurezza cui si applicala presente direttiva possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e lasalute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, purch siano debitamente installati,mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione.

    I PARERI DELLA COMMISSIONE EUROPEAD.26. La messa in servizio di macchine destinate a non professionisti.D.68. Linstallazione di una macchina nei locali di un potenziale cliente per una valutazione delle prestazioni.DP.93. Le modifiche su di un compressore nuovo e la marcatura CE.DP.98. Le macchine ricondizionate.DP.100. Le macchine che includono componenti disciplinati da disposizioni nazionali (valvole di sicurezza,accumulatori idropneumatici, ecc.).DP.102. La fornitura di componenti di sicurezza (cellule fotoelettriche) ai costruttori di presse.DP.104. Gli apparecchi a gas destinati ad uso industriale.

    LE RACCOMANDAZIONI PER LUSO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI5 Macchine per lavori sotterranei 05.208 Supporti idraulici - Immissione sul mercato, messa in

    servizio

    Il paragrafo 1 ricorda uno dei doveri fondamentali degli Stati membri: l'obbligo di attuare correttamente la direttiva e disorvegliarne l'applicazione, sia perch si tratta di una direttiva comunitaria sia perch si tratta di un dovere 24 .L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie nei confronti delle macchine pericolose,senza fare distinzioni tra quelle conformi alla direttiva e le altre. Una macchina formalmente conforme alla direttiva puessere vietata se si rivela pericolosa, a prescindere dal fatto che il rischio sia attribuibile ad un aspetto tecnico trattato omeno dalla direttiva. Una macchina pericolosa pu essere vietata applicando la procedura relativa alle clausole disalvaguardia di cui allarticolo 7, quando il divieto legato ad un requisito essenziale in materia di sicurezza. Gli Statimembri hanno la possibilit di vietare una macchina per altri motivi (ad esempio, lealt delle transazioni, tuteladellambiente), nel rispetto degli articoli 30 e 36 del trattato.

    importante sottolineare che consentito vietare limmissione in commercio di una serie di macchine solo se il rischio conseguenza della progettazione stessa della macchina. Ci significa che il materiale si probabilmente rivelatopericoloso in una configurazione dinstallazione, di manutenzione e di utilizzo conforme a quanto previsto dalfabbricante. Non pertanto possibile vietare una serie di macchine se lorigine del rischio determinata dalcomportamento dellutilizzatore (ad esempio cambio di destinazione duso della macchina).Larticolo 2 non fa distinzione dorigine e la direttiva si applica a tutte le macchine, fabbricate o meno allinterno delloSpazio economico europeo, e destinate ad uso personale o alla vendita. La macchina deve tuttavia essere impiegataallinterno del SEE, come ribadito nei commenti allarticolo 4.In questo paragrafo compaiono i concetti di commercializzazione e di messa in servizio.

    24 Cfr. il primo considerando ed il relativo commento.

  • Come si gi avuto modo di precisare, la commercializzazione deve essere interpretata come la prima messa adisposizione, a titolo oneroso o meno, di una macchina fabbricata allinterno dello Spazio economico europeo oimportata da un paese terzo, per essere distribuita o impiegata sul territorio SEE. La prima immissione in commerciocomprende pertanto linsieme delle operazioni che consentono il trasferimento di propriet della macchina o del dirittodi utilizzo del fabbricante (o del suo mandatario) al primo utilizzatore finale.Se la macchina fabbricata allinterno dello Spazio economico europeo, la prima messa a disposizione implica che ladirettiva concerne soltanto prodotti nuovi; per le macchine importate provenienti da un paese terzo (ovvero nonappartenente al SEE), invece, la prima messa a disposizione si riferisce a tutti i prodotti, nuovi o usati. Una nota inseritaalla fine del presente documento esamina le norme che regolamentano la libera circolazione delle macchine usate e dellemacchine in locazione.

    La commercializzazione pu essere effettuata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel SEE.L'articolo 8, paragrafo 6, offre un'altra possibilit per l'immissione sul mercato, che sar illustrata nell'esame di dettoarticolo.La commercializzazione si riferisce ad ogni singolo esemplare di macchina materialmente esistente e completo, aprescindere dal momento o dal luogo in cui stata fabbricata.Se la macchina venduta tramite catalogo, si pu parlare di commercializzazione solo all'atto della prima messa adisposizione effettiva; tuttavia, l'offerta deve riguardare macchine conformi alla direttiva se sono destinate all'impiegosul territorio del SEE.

    Il concetto di commercializzazione deve essere ben distinto dalla vendita: essa significa infatti mettere fisicamente adisposizione il prodotto, indipendentemente dagli aspetti giuridici che qualificano latto di cessione (che si tratti cio diun prestito, di una donazione, di una vendita o di una locazione). Il furto non ovviamente contemplato nel concettoesaminato. Il momento in cui avviene il passaggio di propriet non invece rilevante (data della firma del contratto oultima data di pagamento).Conformemente alla legislazione in materia di vendita in vigore in alcuni paesi, il passaggio di propriet coincide con loscambio del consenso tra le parti (vedasi la Francia). La conformit della macchina venduta non viene determinata almomento del passaggio di propriet, ma quando il materiale verr effettivamente messo a disposizione del cliente. Inpratica, la conformit della macchina alla legislazione applicabile si verifica solo quando il prodotto viene consegnato,in via provvisoria o definitiva.In altri paesi o in alcuni contratti, il passaggio di propriet definitivo avviene solo quando lutilizzatore ha ultimato ilpagamento della macchina: in tal caso, la conformit della macchina viene valutata quando essa viene messamaterialmente a disposizione per la prima volta, senza attendere il passaggio di propriet vero e pr