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REGOLAMENTO CLP
Riguarda la CLASSIFICAZIONE. L’ETICHETTATURA e L’IMBALLAGGIO delle sostanze e delle miscele pericolose
Il Regolamento 1272/2008 è stato pubblicato sulla GU. UE il 21 dicembre 2008.
Entrato in vigore il 20 gennaio 2009
QUADRO NORMATIVO INMATERIA DI SOSTANZE PERICOLOSE
classificazione, imballaggio, etichettatura delle sostanze pericoloseD.Lgs.3 febbraio 1997, n.52
Recepimento della direttiva 92/32/CE (67/548 CEE)
QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI PREPARATI PERICOLOSI:
classificazione, imballaggio, etichettatura, scheda informativa in materia di sicurezzaD.Lgs.14 marzo 2003, n.65
Recepimento direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE
SCHEDE DI SICUREZZADM del 7 settembre 2002
Recepimento Direttiva 2001/58/CE
CLP: scopo
� Classificazione del pericolo
� Comunicazione del pericolo (Etichettatura + SDS)
� Armonizzazione
� Inventario delle sostanze pericolose
� Aggiornamento
Come nasce il Regolamento CLP?
Trasposizione europea del GHS ONU: Global HarmonizationSystem of Classification and Labelling of Chemicals
Come nasce il GHS?
Il GHS nasce come un programma volontario mondialedi armonizzazione della Classificazione ed Etichettatura dei prodotti chimici.
Nello specifico, con l’obiettivo di stabilire una base comune e coerente per il pericolo chimico, che contenesse gli elementi fondamentali di:
� sicurezza per il trasporto delle merci pericolose� prevenzione per la salute e la sicurezza del consumatore, del lavoratore e dell’ambiente.
Campo di applicazione
� Tutte le sostanze chimiche e le miscele, compresi i biocidi e gli
antiparassitari, senza limiti di quantità prodotte per anno.
� Esclusi i preparati che ricadono sotto altra normativa europea (come
farmaci,dispositivi medici, alimenti e mangimi,cosmetici), gli intermedi
non isolati, le sostanze per R&S non immesse sul mercato e i rifiuti.
� Si applica alla produzione e all’uso di sostanze o miscele e non al
trasporto sebbene i criteri per le proprietà chimico fisiche derivino dal
trasporto
Struttura Regolamento CLP
“corpo” del Regolamento sulle regole generali e i principi costituito da sette titoli e sette allegati tecnici.
Titolo I: Criteri generali
Titolo II: Identificazione, valutazione e classificazione del pericolo
Titolo III: Comunicazione del pericolo sotto forma di etichettatura
Titolo IV: Imballaggio
Titolo V: Armonizzazione delle classificazioni
Titolo VI: Autorità Competenti ed entrata in vigore
Titolo VII: Disposizioni comuni e finali
Struttura Regolamento CLP
Allegati tecnici
� Allegato I: Criteri di classificazione ed etichettatura per sostanze e miscele pericolose
� Allegato II: Regole specifiche di etichettatura ed imballaggio
� Allegato III: Elenco delle Frasi di pericolo ed elementi supplementari di etichettatura
� Allegato IV: Elenco dei Consigli di prudenza
� Allegato V: Simboli (Pittogrammi)
� Allegato VI: Lista armonizzata delle sostanze pericolose
� Allegato VII: Tabelle di conversione per la classificazione
Struttura del RegolamentoTESTO Memorandum, 7 Titoli e 62 Articoli
ALLEGATO I Comprende un'introduzione generale (parte 1), le classi di pericolo e i criteri di classificazione relativi ai pericoli fisici (parte 2), per la salute (parte 3) e per l'ambiente (parte 4) e sostituisce l'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, tranne per quel che riguarda i pericoli per lo strato d'ozono (parte 5). ALLEGATO II La parte 1 comprende le disposizioni supplementari in materia di etichettatura dell'allegato VI della direttiva67/548/CEE non ancora coperte dal GHS. La parte 2 contiene le disposizioni particolari per l'etichettatura di alcune sostanze o miscele, tratte principalmente dall'allegato V della direttiva 1999/45/CE. La parte 3 riprende dal sistema comunitario in vigore le disposizioni relative alle chiusure di sicurezza per i bambini e alle avvertenze riconoscibili al tatto. La parte 4 contiene disposizioni particolari concernenti l'etichettatura dei prodotti fitosanitari. Parte 5: lista delle sostanze e miscele cui si applicano disposizioni speciali di etichettatura. ALLEGATO III Elenco di indicazioni di pericolo (ex allegato III della direttiva 67/548/CEE).ALLEGATO IV Regole per l'applicazione dei consigli di prudenza (ex allegato IV della direttiva 67/548/CEE).ALLEGATO V Riproduce i pittogrammi di pericolo (ex allegato II della direttiva 67/548/CEE). ALLEGATO VI La parte 3 è un elenco di sostanze per le quali esistono classificazioni armonizzate in specifiche classi di pericolo o differenziazioni e categorie di pericolo. Poiché le autorità devono concentrarsi sulle sostanze più problematiche, saranno aggiunte principalmente sostanze classificate per la loro cancerogenicità, la loro mutagenicità sulle cellule germinali o la loro tossicità per la riproduzione delle categorie 1A o 1B e per la sensibilizzazione delle vie respiratorie, ma altri effetti potranno essere aggiunti in casi giustificati. La tabella3.1 dell'allegato include le voci dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, adattate, se necessario, ai criteri diclassificazione del GHS. La tabella 3.2 contiene le voci non adattate riprese dall'allegato I della direttiva67/548/CEE.ALLEGATO VII Comprende le tavole di conversione per i fornitori di sostanze e miscele già valutate secondo le norme attuali per le categorie di pericolo per le quali esiste una semplice equivalenza.
Obblighi CLP
�Classificare,imballare ed etichettare secondo CLP per l’immissione in commercio (art 4)
�Classificare per registrare o notificare secondo REACH (art.6,9,17 o 18) Notificare C&L a ECHA per l’Inventario (art. 40)
�Aggiornare C&L in caso di nuove informazioni tecniche e scientifiche (art. 15, art.30)
�Mantenere disponibili tutte le informazioni utilizzate per C&L per almeno 10 anni (art. 49)
CLP e registrazione REACH
� Sostanze registrate prima del 1°dicembre 2010 devono riportare C&Lsecondo il vecchio sistema e possono riportare C&L secondo CLP
� Sostanze registrate tra 1°dicembre 2010 e1°giugno 2015 devono riportare C&L secondo entrambi i sistemi
� Sostanze registrate dopo il 1° giugno 2015 devono riportare C&Lsecondo CLP
Criteri
La classificazione descrive il tipo e la severità dei pericoli per salute umana o ambiente intrinseci di sostanze o miscele
Pericolo e non rischio
Pericolo: il potenziale di una sostanza o una miscela di provocare effetti avversi in base alle proprietà intrinseche
Rischio: probabilità che si verifichi un determinato effetto avverso a seguito della esposizione ad una sostanza o miscela pericolosa
Comunicazione del pericolo:
L’etichettatura destinata all’utilizzatore per avvertire della presenza di un pericolo e dellenecessità di evitare l’esposizione e i rischi che ne risulterebbero.
La scheda di sicurezza destinata ai datori di lavoro per l’uso professionale.
CLASSIFICAZIONE PERICOLOD.Lgs.3 febbraio 1997, n.52
D.Lgs.14 marzo 2003, n.65
• CATEGORIE DI PERICOLO PER L’AMBIENTEPROPRIETA’ PERICOLOSE PER L’AMBIENTE
• CATEGORIE DI PERICOLO PER LA SICUREZZAESPLOSIVE
ALTAMENTE IMFIAMMABILI
FACILMENTE INFIAMMABILI,INFIAMMABILI, COMBURENTI
• CATEGORIE DI PERICOLO PER LA SALUTEPROPRIETA’ TOSSICOLOGICHE A BREVE e MEDIO TERMINE
MOLTO TOSSICHE TOSSICHE
CORROSIVESENSIBILIZZANTI NOCIVE
IRRITANTI
PROPRIETA’ TOSSICOLOGICHE A LUNGO TERMINECANCEROGENEMUTAGENETOSSICHE PER IL CICLO RIPRODUTTIVO
CLP - Tipo di pericoli
Pericoli fisici
Classificazione basata sulla sperimentazione
Pericoli per la salute umana
Classificazione basata su dati epidemiologici sull’uomo, sperimentazione
Pericoli per l’ambiente
Classificazione basata su sperimentazione
Regolamento metodi EC 440/2008 del 30Maggio 2008 su GU L142 del 31Maggio 2008
Classi di Pericolo di tipo fisico
Esplosivi Gas sotto pressione
Gas infiammabili Sostanze autoriscaldanti
Aerosol infiammabili Sostanze autoreattive
Gas comburenti Solidi comburenti
Liquidi infiammabili Corrosivi per i metalli
Solidi infiammabili Perossidi organici
Liquidi piroforici Liquidi comburenti
Solidi piroforici
Sostanze che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammabili
Da 5 classi di pericolo nella Dir67/548/CE a 16 classi nel CLP• Le classi di pericolo CLP sono divise in categorie o gruppi (gas sotto pressione) o divisioni(esplosivi)
Classi di pericolo per la salute
� TOSSICITA’ ACUTA
� CORROSIONE/IRRITAZIONE CUTANEA
� GRAVI DANNI/IRRITAZIONE OCULARE
� SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA E CUTANEA
� MUTAGENICITA’
� CANCEROGENICITA’
� TOSSICITA’ RIPRODUTTIVA
� TOSSICITA’ SISTEMICA SUORGANI BERSAGLIO PER ESPOSIZIONE SINGOLA
� TOSSICITA’ SISTEMICA SUORGANI BERSAGLIO PER ESPOSIZIONE RIPETUTA
� PERICOLO DI ASPIRAZIONE
Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza
� indicatori di pericolo
lettera H + numeri a tre cifre
� consigli di prudenza
lettera P +codice a tre cifre
� Frasi supplementari per criteri solo UE e non GHS EU+ tre cifre (0 + il numero della vecchia frase R)
CLP: Codici di pericolo
H1xx REGOLE SPECIALI
H2xx PERICOLI FISICI
H3xx PERICOLI PER LA SALUTE
H4xx PERICOLI PER L’AMBIENTE
P1xx CONSIGLI DI PRUDENZA A CARATTERE GENERALE
P2xx PREVENZIONE
P3xx REAZIONE
P4xx STOCCAGGIO
P5xx SMALTIMENTO
CLP Classe di pericolo tossicità acuta
Via di esposizione Cat. 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat5
DL50 orale(mg/kg) ≤5 ≤50 ≤ 300 ≤ 2000 5000
DL50 cutanea(mg/kg) ≤50 ≤200 ≤1000 ≤2000 5000
CL50 inalaoria gas (ppm) ≤100 ≤500 ≤2500 ≤20000
vapori (mg/l) ≤0.5 ≤2 ≤10 ≤20
Polveri fini e nebbie (mg/l) ≤0.05 ≤0.5 ≤1 ≤5
Nuovi valori; cambio rilevante ai fini della classificazione e delle frasi di rischio
Sperimentazione
nuove prove su animali, se necessarie, ai sensi della direttiva 86/609/CEE, sono
effettuate soltanto se non esistono alternative che offrano adeguata
attendibilità e qualità dei dati.
sono vietate le prove su primati non umani
non sono effettuate prove su esseri umani Tuttavia i dati ricavati da altre fonti,
quali studi clinici, possono essere utilizzati ai fini del presente regolamento.
Regolamento CLP criteri di classificazione:
Che cosa cambia per gli effetti sulla salute?
• I valori limite per la tossicità acuta orale, cutanea e inalatoria cambiano
• Le due categorie per la corrosione cutanea (R35 e R34) diventano tre in base al tempo di esposizione necessario per l’insorgere degli effetti.
• I valori degli indici per l’irritazione cutanea cambiano
• I criteri per gli effetti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione non cambiano, ma le categorie 1 e 2 diventano cat.1A e cat.1B e la categoria 3 diventa cat.2
Alcuni criteri di prioritàDove cominciare e cosa bisogna fare
�Applicare il CLP per tutte le sostanze e miscele o usare le tabelle di conversione. Tutte perché qualcosa che non era pericoloso potrebbe diventarlo con i nuovicriteri.
�Disporre di informazioni dai fornitori specie per i formulatori di miscele contenenti altre miscele
�Adeguare il sistema di creazione delle SDS
�Adeguare il sistema di creazione delle etichette
�Verificare gli imballaggi
� Tempi di transizione per sostanze e miscele
�Implicazioni sulla legislazione correlata (es. quantità coinvolte nella Seveso, capacità di smaltimento, misure, preventive in ambiente di lavoro).
�Disporre dell’inventario delle sostanze e miscele (compresi i componenti delle sostanze e le sostanze negli articoli). REACH
Il CLP, andando a sostituire le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, andràad incidere, anche se a volte in maniera indiretta e non sempre immediata, su tutte le disposizioni normative che si rifanno ai criteri di classificazione delle sostanzee delle miscele.
Impatto del Regolamento CLP “a valle”
� Seveso (D.Lgs. 334/1999 e sm.i.)
� Rifiuti (Allegati D e I alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
� Acque (Allegati 1 e 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
� Aria (Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
� Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e mod.)
Seveso
La disciplina “Seveso” definisce regole per la sicurezza degli stabilimenti nei quali determinate sostanze (lista nominale) o certe categorie di sostanze pericolose (es.: T, T+, N, …) superano determinate quantità di riferimento.Nello specifico:le miscele che hanno subito un cambiamento di classificazione a seguito dell’entrata in vigore del CLP (in particolare ciò riguarda la classe“pericoloso per l’ambiente”) e che quindi ora rientrano nell’elenco di cui alla Parte 2 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 334/1999:
adeguarsi entro il 20 gennaio 2010
Rifiuti
L’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 riporta il “Catalogo Europeo dei Rifiuti - CER”, istituendo l’elenco dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e indicando i criteri per l’assegnazione al rifiuto di una o più caratteristiche di pericolo
Acqua e Aria Emissioni in atmosfera
Non si ritiene che il Regolamento CLP abbia impatti diretti sulla disciplina delle Acque (Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e relativi Allegati) e delle Emissioni in atmosfera (Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 e relativi Allegati) in quanto generalmente vienefattori ferimento ad un elenco nominale di sostanze e a concentrazioni specifiche
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
In ragione sia dei nuovi dati che saranno disponibili in virtùdell’applicazione del REACH, sia della classificazione operata secondo i nuovi criteri dettati dal CLP, sono prevedibili i seguenti impatti direttamente collegati alla "variazione del documento di Valutazione del rischio chimico":
�necessità di valutare lo svolgimento di nuove analisi
�dell'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici ;
�necessità di formare e informare i Lavoratori circa i nuovi criteri di
�classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze ed elle miscele pericolose;
�necessità di aggiornare la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal CLP.
E inoltre …….
�Detergenti (Reg. 648/2004/CE)
� Eco-labelling (Reg. 1980/2000/CE)
� Biocidi (Dir. 1998/8/CE)
� Antiparassitari agricoli (Dir. 91/414/CEE)
� PIC (Reg. 689/2008/CE)
� Aerosol (Dir.2008/47/CE)
� Sicurezza giocattoli (Dir. 1988/378/CEE)
� Cosmetici (Dir. 76/768/CE)
Articolo 33 CLP
Disposizioni particolari relative all'etichettatura dell'imballaggioesterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico
1. Quando un collo comprende un imballaggio esterno e uno interno
nonché un eventuale imballaggio intermedio e l'imballaggio esterno
è conforme alle disposizioni in materia di etichettatura previste
dalle norme per il trasporto di merci pericolose, l'imballaggio
interno e l'eventuale imballaggio intermedio sono etichettati in
conformità del presente regolamento.
Anche l'imballaggio esterno può essere etichettato conformemente al
presente regolamento. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di
pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo
contemplato dalle norme per il trasporto di merci pericolose, il pittogramma
o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono
non figurare sull'imballaggio esterno.
2. Quando l'imballaggio esterno di un collo non è soggetto alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, sia l'imballaggio esterno che quello interno, nonché l'eventuale imballaggio intermedio, sono etichettati conformemente al presente regolamento. Tuttavia,se l'imballaggio esterno permette di vedere chiaramente l'etichettatura dell'imballaggio interno o di quello intermedio,l'imballaggio esterno può non essere etichettato.
3. I colli unici conformi alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose sono etichettati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alle norme in materia di trasporto delle merci pericolose. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme in materia di trasporto di merci pericolose, il pittogramma o ipittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare.
CLP – Trasporto
NON SI APPLICA AL TRASPORTO, MA:
� I criteri di classificazione sulla base delle proprietà chimico fisichederivano dalla normativa ONU sul trasporto di merci pericolose (Orange Book)
� I test per i pericoli chimico-fisici sono quelli indicati nel Manuale dei Test e dei Criteri dell’ONU
� Le classi di pericolo basate sulle proprietà chimico-fisiche sono le stesse del trasporto e includono pericoli non contemplati dall’attuale normativa UE (es.: sostanze e miscele corrosive sui metalli; sostanze e miscele auto-riscaldanti)
� I pittogrammi di pericolo del trasporto prevalgono su quelli CLP
Regolamento CE 1907/06 (REACH)
’art. 31 – Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza (Allegato II- guida alla compilazione)
Aggiornamento SCHEDA DI SICUREZZA
�Secondo Allegato II REACH
�Sempre 16 punti
�inversione 2-3
�aggiunta e-mail
�Riassunto CSR
�Nuovi pittogrammi e codici di pericolo
La composizione della SDS rimane invariata (16 punti)Chi è tenuto a predisporre il CSR (quantità di sostanza > 10 t/anno):deve predisporre una SDS estesa (scenario di esposizione per gli usi identificati con le relative misure di prevenzione eprotezione)
La lingua di compilazione è quella dello Stato membro in cui avviene l’immissione sul mercato
Deve essere riportata la data di compilazione della SDS
La fornitura deve essere gratuita (cartaceo o elettronico)
AGGIORNAMENTO DELLA SDS AL REACH
� Se sono rese disponibili nuove informazioni sui pericoli (es. PBT, vPvB, SVHC) o sulle misure di gestione dei rischi
� Se viene rilasciata o ritirata un’autorizzazione
� Se viene imposta una restrizione
1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa2. Composizione/informazioni sugli ingredienti3. Identificazione dei pericoli4. Interventi di primo soccorso;5. Misure antincendio;6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale7. Manipolazione e immagazzinamento8. Protezione personale/controllo dell’esposizione9. Proprietà fisiche e chimiche10. Stabilità e reattività11. Informazioni tossicologiche12. Informazioni ecologiche13. Osservazioni sullo smaltimento14. Informazioni sul trasporto15. Informazioni sulla normativa16. Altre informazioni
CAMBIAMENTI INTERVENUTI PER LA COMPILAZIONE:
Punto 1.1. Identificazione della sostanza o del preparatoPer le sostanze soggette a registrazione deve essere indicato il numero di registrazione assegnato
Punto 1.1. Identificazione della sostanza o del preparatoPer la sostanza/preparato devono essere indicati gli usi Quando è richiesto un CSR, la SDS deve contenere informazioni su tutti gli usi identificati pertinenti per il destinatario della scheda in questione.
Punto 1. Identificazione della sostanza o del preparatoDeve essere specificato se il numero telefonico di chiamata urgente è se disponibile solo nelle ore d’ufficio
Punto 2. Identificazione dei pericoliPunto 3. Composizioni/informazioni sugli ingredientiA SEGUITO DEL CPL DAL Il 20/1/2009
CAMBIAMENTI INTERVENUTI PER LA COMPILAZIONE:
L’allegato I della DSP è stato trasferito nell’Allegato VI del CLP (Tab. 3.2)
Punto 3. Composizioni/informazioni sugli ingredientiViene conservata la classificazione armonizzata (circa 8000 sostanze) con la sua traduzione ai criteri CLP fino al XXIX adeguamento alprogresso tecnico
Punto 3. Composizioni/informazioni sugli ingredientiTutti i preparati sia classificati pericolosi sia non pericolosi deve essere indicata la presenza di sostanze PBT e vPvB in conc: > 0,1%
CAMBIAMENTI INTERVENUTI PER LA COMPILAZIONE:
Quando è prescritta il CSR occorre indicare i DNEL (livelli derivati privi di effetto) e le PNEC (concentrazioni prevedibili prive di effetto) pertinenti per la sostanza per gli scenari di esposizione riportati
Punto 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale
Quando è prescritta il CSR per gli scenari di esposizione riportati deveessere fornito un sommario delle misure di gestione dei rischi.
Quali i riflessi attesi per il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro?
Aspetti positivi
Gli scenari di esposizione dovrebbero facilitare la valutazione del rischio chimico soprattutto per le piccole realtà
Si è realizzato una sorta di “testo unico” anche per la regolamentazione in ambito di prodotto
La “chiusura del cerchio” (da valle a monte) ottimizza la il processo e quindi la sicurezza
Aspetti negativi
Un doppio sistema di classificazione per le miscele di 6 anni potrà causare una certa difficoltà:• per il controllo• l’utilizzatore a valle (es. formulatore) che ha poca dimestichezza con la classificazione
Conclusioni: impatto CLP
Classificazione delle Sostanze� 30000 sostanze soggette al REACH
� Altre sostanze entreranno in inventario
� Riclassificazione in accordo CLP
Classificazione dei Preparati� 2000000 miscele stimate essere sul mercato europeo
� Preparati attualmente classificati saranno classificati in maniera piùsevera
� Aumento significativo del numero di preparati classificati
Comunicazione dei pericoli� Etichettatura cambiamenti significativi
� Scheda di sicurezza