circolare inps assegni familiari

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Voi siete qui: Versione Testuale 900222 SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI 2302 SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE 479 FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA 17 SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA 29 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA 51013 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 3223 SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI 908 SERVIZIO BILANCI 327 SERVIZIO RAGIONERIA 754 Circolare n. 57 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984). Cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e degli altri trattamenti di famiglia a decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1984. Norme contabili. Variazioni al piano dei conti. SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI 2302 SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE 479 FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA 17 SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA 29 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA 51013 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 3223 SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI 908 SERVIZIO BILANCI 327 SERVIZIO RAGIONERIA 754 Roma, 13 marzo 1984 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Circolare n. 57 Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati vari OGGETTO: Art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984). Cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e degli altri trattamenti di famiglia a decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1984. Norme contabili. Variazioni al piano dei conti. La legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) ha stabilito all'art. 20 (all. A) che "a decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1984, le quote di aggiunta di famiglia, nonche' ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato" (e, quindi, anche gli assegni familiari) "cessano di essere corrisposti, ad iniziare da quelli di importo piu' elevato, in relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico dei soggetti percettori secondo la tabella D allegata alla INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCirco... 1 di 28 29/10/2010 0.11

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Page 1: Circolare Inps Assegni Familiari

Voi siete qui:

Versione Testuale

900222

SERVIZIO PRESTAZIONI

GESTIONI SPECIALI 2302

SERVIZIO PRESTAZIONI

ASSICURAZIONI GENERALI

OBBLIGATORIE 479

FONDI SPECIALI DI

PREVIDENZA 17

SERVIZIO PREVIDENZA

MARINARA 29

SERVIZIO RISCOSSIONE

CONTRIBUTI E VIGILANZA

51013

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE

3223

SERVIZIO ELABORAZIONE

AUTOMATICA DATI 908

SERVIZIO BILANCI 327

SERVIZIO RAGIONERIA 754

Circolare n. 57

Ai Dirigenti centrali e periferici

e, per conoscenza,

Ai Consiglieri di amministrazione

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge

finanziaria 1984). Cessazione o riduzione della

corresponsione degli assegni familiari e degli altri

trattamenti di famiglia a decorrere dal periodo di paga in

corso al 1' gennaio 1984. Norme contabili. Variazioni al

piano dei conti.

SERVIZIO PRESTAZIONI

GESTIONI SPECIALI 2302

SERVIZIO PRESTAZIONI

ASSICURAZIONI GENERALI

OBBLIGATORIE 479

FONDI SPECIALI DI

PREVIDENZA 17

SERVIZIO PREVIDENZA

MARINARA 29

SERVIZIO RISCOSSIONE

CONTRIBUTI E VIGILANZA

51013

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE

3223

SERVIZIO ELABORAZIONE

AUTOMATICA DATI 908

SERVIZIO BILANCI 327

SERVIZIO RAGIONERIA 754

Roma, 13 marzo 1984 Ai Dirigenti centrali e periferici

e, per conoscenza,

Ai Consiglieri di amministrazione

Circolare n. 57 Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati vari

OGGETTO: Art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge

finanziaria 1984). Cessazione o riduzione della

corresponsione degli assegni familiari e degli altri

trattamenti di famiglia a decorrere dal periodo di paga in

corso al 1' gennaio 1984. Norme contabili. Variazioni al

piano dei conti.

La legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 1984) ha stabilito all'art. 20 (all. A) che "a

decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1984, le quote

di aggiunta di famiglia, nonche' ogni altro trattamento di famiglia

comunque denominato" (e, quindi, anche gli assegni familiari)

"cessano di essere corrisposti, ad iniziare da quelli di importo piu'

elevato, in relazione al reddito familiare ed al numero delle persone

a carico dei soggetti percettori secondo la tabella D allegata alla

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presente legge" (1' comma).

Per il richiamo esplicito (2' comma dello stesso art. 20)

al primo ed al terzo comma dell'art. 6 della legge 25 marzo 1983, n.

79 (1), concernente la maggiorazione degli assegni familiari e degli

altri trattamenti di famiglia, il reddito familiare da considerare e'

costituito dall'ammontare dei redditi assoggettabili all'imposta sul

reddito delle persone fisiche nel periodo di imposta dell'anno

immediatamente precedente al periodo di paga in corso al 1' luglio di

ciascun anno - conseguiti dai coniugi e dai figli minori ed

equiparati a carico nonche' dai figli maggiorenni conviventi; tale

determinazione reddituale ha valore per le erogazioni dei trattamenti

di famiglia da corrispondere fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Per l'accertamento del reddito familiare gli interessati debbono

produrre annualmente la dichiarazione prevista dall'art. 24 della

legge 13 aprile 1977, n. 114 (2).

I datori di lavoro, diversi dalle amministrazioni dello

Stato, che non applicano la normativa sugli assegni familiari in

quanto a cio' autorizzati dalle vigenti disposizioni, sono tenuti a

versare, entro il termine stabilito per il pagamento dei contributi

di previdenza ed assistenza, gli importi dei trattamenti di famiglia

non corrisposti per effetto di quanto in precedenza disposto (3'

comma).

Per gli enti pubblici, esclusi quelli territoriali e

relativi consorzi ed aziende, le economie conseguenti

all'applicazione del presente articolo sono recuperate mediante

corrispondente riduzione dei contributi comunque ad essi spettanti a

carico dello Stato (4' comma).

In caso di inadempimento totale o parziale, il datore di

lavoro e' tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva pari a due

volte l'ammontare dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni

amministrative e penali (5' comma).

Per quanto non previsto dall'art. 20 in questione si

osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano,

nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le materie degli assegni

familiari, delle quote di aggiunta di famiglia, nonche' di ogni altro

trattamento di famiglia comunque denominato (6' comma).

La cessazione della corresponsione dei trattamenti di

famiglia, per effetto delle disposizioni in discorso, non comporta la

cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a

carico e/o ad essa connessi (7' comma).

La nuova disciplina prevede, dunque, la cessazione ovvero

la riduzione della corresponsione dei trattamenti di famiglia in

relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico

dei soggetti percettori secondo lo schema, della tabella D allegata

al provvedimento (all. 1).

In sostanza, deve essere determinato il reddito familiare

del percettore (o richiedente) dei trattamenti di famiglia e, sulla

base di tale reddito e del numero delle persone a carico, si provvede

secondo la tabella D alla eventuale cessazione della corresponsione

di parte dei trattamenti di famiglia ad iniziare da quelli di importo

piu' elevato, ovvero di tutti i trattamenti di famiglia.

Premesso quanto sopra, si forniscono i seguenti chiarimenti

ed istruzioni.

PARTE PRIMA

Assegni familiari. Principi generali.

1) Soggetti

La norma si applica ai lavoratori dipendenti (compresi i

lavoratori ammalati, in cassa integrazione, i disoccupati, ecc.) ed

ai lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) cui

spettano o sono erogati gli assegni familiari a carico della CUAF; ai

pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; ai pensionati

dell' E.N.P.A.L.S. ed ai pensionati dei Fondi di previdenza cui

spettano o sono erogati gli assegni familiari a carico della

C.U.A.F..

2) Reddito familiare

Il reddito familiare deve essere determinato sulla base dei

redditi del percettore (o richiedente) degli assegni familiari e

delle persone che, alla data iniziale di applicazione della norma in

questione (1 gennaio 1984) e, successivamente, alla data dell' 1

luglio di ogni anno (3), si trovino rispetto allo stesso percettore

in una delle seguenti posizioni:

a) coniuge del percettore, non separato legalmente, anche se non

convivente;

b) figli ed equiparati maggiorenni conviventi con il percettore;

c) figli ed equiparati minori per i quali sono percepiti dal

soggetto titolare del diritto gli assegni familiari o che siano con

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lui conviventi.

Non concorrono a formare il reddito familiare i redditi dei

figli ed equiparati conviventi coniugati salvo che per i medesimi il

soggetto titolare del diritto percepisca gli assegni familiari.

Ai fini della determinazione del reddito familiare sono

equiparati ai figli i soggetti indicati dall'art. 38 del D.P.R. 26

aprile 1957, n. 818 e, quindi, soltanto i figli adottivi e gli

affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente

dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge

nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a

norma di legge.

Non sono, pertanto, da considerare tra gli equiparati ai

figli i fratelli, le sorelle ed i nipoti del titolare del diritto

anche se per essi a quel'ultimo spettino gli assegni familiari.

Sono altresi' esclusi, sempre ai fini della determinazione

del reddito familiare, i genitori e gli altri ascendenti del titolare

del diritto anche se per essi a quest'ultimo spettino gli assegni

familiari.

In caso di pensione ai superstiti sulla quale sono

percepiti gli assegni familiari ai sensi dell'art. 5 della legge 11

agosto 1972, n. 485 (4), il reddito familiare e' composto dalla somma

dei redditi delle seguenti persone:

a) genitore superstite convivente con almeno uno dei minori

titolari o contitolari della pensione ai superstiti o, se non

convivente, che sia contitolare della pensione stessa;

b) fratelli ed equiparati minori e maggiorenni non coniugati

conviventi con almeno uno dei minori titolari o contitolari della

pensione ai superstiti;

c) minori titolari o contitolari della pensione ai superstiti.

3) Redditi che concorrono a formare il reddito familiare

Come per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione

degli assegni familiari, i redditi da considerare sono quelli

assoggettabili all' IRPEF, relativi al periodo d'imposta dell'anno

precedente al periodo di paga in corso al 1' luglio di ciascun anno e

precisamente:

- i redditi dichiarati con il mod. 740 o 740/S, al loro degli

oneri deducibili e senza valutare le detrazioni di imposta, ovvero i

redditi indicati sui modd. 101 e 201 senza valutare le detrazioni di

imposta;

- i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati e

indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente, ecc.) compresi

nella dichiarazione dei redditi di mod. 740 o 740/S ovvero nei modd.

101 e 201;

- i redditi per i quali non e' prescritta la dichiarazione di

mod. 740 o 740/S in quanto di importo non superiore al limite

stabilito dalla normativa fiscale.

4) Accertamento della composizione della famiglia

Ai fini dell'individuazione dei soggetti i cui redditi

concorrono a formare il reddito familiare deve essere presentato, in

allegato alle dichiarazioni reddituali del percettore degli assegni

familiari (o richiedente) e dei familiari (v. successivo paragrafo

6), il certificato di stato di famiglia attestante la composizione

familiare (5).

Poiche' l'art. 6, primo comma, della legge 79/83

concernente la maggiorazione degli assegni familiari, cui fa rinvio

l'art. 20, secondo comma, della legge 730/83 di cui trattasi, prevede

che la determinazione del reddito familiare "ha valore per le

erogazioni corrisposte fino al 30 giugno dell'anno successivo", per

il primo semestre 1984, i predetti soggetti debbono essere

individuati sulla base del certificato di stato di famiglia riferito

al 1' gennaio 1984 (v. nota 3); il reddito familiare deve essere

determinato in base alle dichiarazioni reddituali degli stessi

soggetti riferite al periodo di imposta relativa all'anno 1982.

Il reddito familiare cosi' determinato avra' valore fino al

30 giugno 1984.

Per i periodi annuali successivi, il percettore degli

assegni familiari (o richiedente) ed i familiari di cui al precedente

paragrafo 2) dovranno essere individuati sulla base del certificato

di stato di famiglia riferito al 1' luglio di ciascun anno (v. nota

3); il reddito familiare deve essere determinato in base alle

dichiarazioni reddituali dei predetti soggetti con riferimento al

periodo di imposta dell'anno immediatamente precedente il periodo di

paga in corso al 1' luglio.

Il reddito familiare cosi' determinato avra' valore fino al

30 giugno successivo.

Circa la data di rilascio del suddetto certificato, si

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precisa che il certificato stesso rilasciato dopo il 1' gennaio 1984

o il 1' luglio di ciascun anno - ovvero dopo la diversa data

(successiva al 1' gennaio 1984 o al 1' luglio ) di decorrenza del

diritto agli assegni familiari - deve essere "storico", ossia deve

certificare la situazione esistente alla predetta data; e' peraltro

sufficiente un certificato di stato di famiglia non "storico" se

questo non contiene differenze nella composizione della famiglia

rispetto al certificato precedentemente presentato ai fini degli

stessi assegni familiari ovvero se le differenze consistano

nell'inclusione di altre persone in aggiunga a quelle gia' comprese

nel precedente certificato ovvero se le differenze riguardino persone

i cui redditi non concorrono alla formazione del reddito familiare.

5) Effetti della variazione del numero dei familiari il cui reddito

concorre a formare il reddito familiare e del numero delle persone

a carico

Come precisato al precedente paragrafo 4), per il primo

semestre 1984 il reddito familiare deve essere determinato in base

alle dichiarazioni reddituali dei componenti la famiglia interessata

riferite al periodo di imposta relativo all'anno 1982.

Il reddito familiare cosi' determinato avra' valore fino al

30 giugno 1984 anche se, nel frattempo, si producano variazioni che

riguardano i soggetti componenti la famiglia (ad es.: cessazione

della convivenza dei figli maggiorenni, separazione legale, ecc.) i

cui redditi hanno concorso alla formazione del reddito familiare.

Nel caso, peraltro, che il numero delle persone a carico

del percettore degli assegni familiari ovvero del titolare del

diritto agli stessi assegni subisca variazioni (ad es.: nascita di un

figlio, assunzione o cessazione del carico di un genitore, di un

fratello, ecc.) deve essere verificato, sulla base del nuovo numero

delle persone a carico, se debbano essere corrisposti assegni, in

quale numero e di quale importo, sempre con riferimento a reddito

familiare gia' individuato che, come detto prima, resta invariato

fino al 30 giugno 1984.

Si precisa che, qualora la variazione comporti un aumento

del numero degli assegni familiari da corrispondere, questa opera

dal primo giorno del periodo di paga nel corso del quale si e'

verificata, mentre ove la variazione comporti una riduzione del

numero degli assegni familiari da corrispondere o la cessazione di

tutti gli assegni, questa opera dalla fine del periodo di paga nel

corso del quale si e' verificata.

Per i periodi annuali successivi, il reddito familiare deve

essere determinato in base alle dichiarazioni reddituali dei

componenti la famiglia con riferimento al periodo di imposta

dell'anno immediatamente precedente al periodo di paga in corso al 1'

luglio.

Il reddito familiare cosi' determinato avra' valore fino al

30 giugno successivo.

Come gia' sopra precisato, in caso di variazioni del numero

delle persone a carico si dovra' verificare se debbano essere

corrisposti assegni familiari, in quale numero e di quale importo.

6) Dichiarazione dei redditi

Come per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione

degli assegni familiari, i lavoratori ed i pensionati interessati (

v. precedente paragrafo 1) ed i componenti la famiglia i cui redditi

concorrono a formare il reddito familiare (v. precedente paragrafo 2)

devono presentare la dichiarazione prevista dall'art. 24 della legge

13 aprile 1977, n. 114 in virtu' del quale i predetti possono

presentare, in luogo della certificazione rilasciata dagli Uffici

delle imposte dirette concernente la propria situazione reddituale,

una dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione

legge 4 gennaio 1968, n. 15 (6).

Le dichiarazioni devono essere rilasciate sui moduli

predisposti dall'Istituto:

- sul mod. Cs-af/01 C (all.2) dai lavoratori cui gli assegni

familiari sono corrisposti dal datore di lavoro;

- sul mod. Cs-af/01 D (all.3) dai pensionati titolari di

pensione di invalidita' e vecchiaia e dai lavoratori cui gli assegni

familiari sono corrisposti mediante pagamento diretto da parte

dell'Istituto;

- sul mod. Cs-af/02 (all.4) dai familiari dei percettori degli

assegni familiari nonche' dai titolari e contitolari della pensione

ai superstiti e relativi familiari.

Per i minori che non hanno conseguito redditi non occorre

la dichiarazione di mod. Cs-af/02 in quanto tale circostanza deve

essere dichiarata dal percettore degli assegni familiari

nell'apposito spazio del modulo Cs-af/01 C o Cs-af/01D o sul mod.

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Cs-af/01 SO (all.8) nel caso di pensione ai superstiti; analogamente

per i minori i cui redditi sono stati compresi nella denuncia fiscale

di mod. 740 o 740/S di un genitore, tale circostanza deve essere

dichiarata dal genitore nell'apposito spazio previsto nel testo della

propria dichiarazione reddituale (mod. Cs-af/01 C, Cs-af/01 D) ovvero

sul modulo Cs-af/01 SO che deve presentare chi esercita la potesta'

del genitore o ha la rappresentanza legale ovvero il titolare o

contitolare di pensione ai superstiti maggiorenne.

Se i redditi di uno o piu' minori sono compresi nella

dichiarazione di un genitore, i cui redditi personali non concorrono

alla formazione del reddito familiare (ad es. coniuge del percettore

degli assegni familiari legalmente separato), il genitore medesimo

deve presentare la dichiarazione con le proprie generalita' e il

proprio codice fiscale indicando, tuttavia, solo i redditi dei

minori. Tale particolarita' deve essere precisata in calce alla

dichiarazione stessa.

Ove debba essere rilasciata la dichiarazione per minori o

incapaci, questa deve essere sottoscritta da chi esercita la potesta'

dei genitori o ha la rappresentanza legale; in tale caso il modulo

deve essere intestato al percettore dei redditi e, in calce alla

dichiarazione, deve essere precisato che la dichiarazione e' resa da

chi esercita la potesta' dei genitori o ha la rappresentanza legale

dell'interessato.

La dichiarazione contenuta nei moduli anzidetti deve essere

letta, confermata e sottoscritta dinanzi al funzionario competente a

ricevere la documentazione (7) o dinanzi ad un notaio, cancelliere,

segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco, al

direttore di istituzioni pubbliche sanitarie presso le quali il

dichiarante sia ricoverato, all'autorita' consolare italiana che

provvede all'autenticazione della sottoscrizione previo accertamento

della identita' del dichiarante (8).

Ai sensi dell'art. 20 bis della legge 15/68 sopra citata la

dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare deve essere

sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei. Il

pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa

menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa

dell'impedimento a firmare.

In analogia a quanto stabilito dal Consiglio di

Amministrazione con deliberazione n. 220 del 25 novembre 1983 (9)

relativamente alle dichiarazioni rilasciate dagli interessati sul

mod. RED 1, le singole dichiarazioni reddituali possono essere

accettate - anche se prive di autenticazione della firma - quando il

reddito familiare del percettore degli assegni familiari rientra

nella fascia di reddito che, in relazione al numero delle persone a

carico, determina la cessazione della corresponsione di tutti gli

assegni spettanti ovvero risulta superiore all'importo iniziale della

fascia di reddito massima (da lire 34.001.000 in poi).

Tuttavia, ove per l'aumento delle persone a carico nel

periodo di validita' delle predette dichiarazioni, debbano essere

corrisposti assegni familiari al titolare del diritto (v. precedente

paragrafo 5), le dichiarazioni reddituali dovranno essere debitamente

autenticate.

Atteso che, per il rinvio fatto dalla norma in esame al

gia' citato art. 6 della legge 25 marzo 1983, n. 79, il reddito

familiare da prendere in considerazione ai fini della cessazione o

riduzione della corresponsione degli assegni familiari e' quello

stesso preso a base per il riconoscimento del diritto alla

maggiorazione degli stessi assegni e che tale reddito, una volta

determinato, ha valore per le erogazioni corrisposte fino al 30

giugno dell'anno successivo, i soggetti che alla data del 1' gennaio

1984 percepiscono le maggiorazioni degli assegni familiari non devono

presentare la suddetta documentazione riferita alla stessa data del

1' gennaio 1984.

7) Modalita' di compilazione delle dichiarazioni

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di mod.

740 debbono compilare i riquadri A e B del quadro 1; nel riquadro A

debbono trascrivere il reddito complessivo dichiarato al rigo 32 del

quadro N del mod. 740; nel riquadro B debbono trascrivere il totale

dei redditi soggetti a tassazione separata eventualmente dichiarati

ai righi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del quadro D dello stesso mod.

740.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di mod.

740/S debbono compilare i riquadri C e D del quadro 1; nel riquadro C

debbono trascrivere il reddito complessivo dichiarato al rigo 75 del

quadro N/O del mod. 740/S; nel riquadro D debbono trascrivere il

totale dei redditi soggetti a tassazione separata eventualmente

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dichiarati ai righi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del quadro D del mod. 740/S.

I soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei

redditi, ma hanno conseguito redditi da lavoro dipendente o da

pensione per i quali hanno ricevuto il mod. 101 o il mod. 201 dal

datore di lavoro o dall'ente erogante la pensione, devono compilare

il riquadro E del quadro 1 indicando il tipo del modello (101 0 201),

il codice fiscale del datore di lavoro o dell'ente erogante, gli

emolumenti imponibili indicati al punto 8 dei modd. 101 e 201 e gli

eventuali emolumenti soggetti a tassazione separata indicati al punto

22 dei modd. 101 o 201.

I soggetti, infine, che non hanno conseguito alcun reddito

assoggettabile all' IRPEF ovvero hanno conseguito redditi di importo

per il quale non e' prescritta la dichiarazione (10) devono compilare

il quadro 2.

In tale quadro deve essere indicato, se conseguito, il

reddito complessivo. Da quest'ultimo importo deve essere detratto

l'ammontare dei redditi da lavoro dipendente contenuti nei modd. 101

e 201 eventualmente indicati al riquadro E del quadro 1. Qualora il

dichiarante non abbia conseguito alcun reddito, dovra' cancellare

l'ipotesi che non ricorre.

8) Esame della documentazione reddituale, calcolo del reddito

familiare ed eventuale cessazione o riduzione della corresponsione

degli assegni familiari

I lavoratori dipendenti ai quali, secondo la disciplina vigente,

gli assegni familiari sono corrisposti dai datori di lavoro dovranno

presentare a questi ultimi la documentazione reddituale secondo le

modalita di cui alla allegata circolare per i datori di lavoro

(all.B).

I lavoratori ed i pensionati cui gli assegni familiari sono

corrisposti dall'Istituto mediante pagamento diretto dovranno

presentare la predetta documentazione secondo le modalita previste

per ciascuna categoria nella seconda e terza parte della presente

circolare.

Nelle ipotesi di nuove domande di assegni familiari i lavoratori

ed i pensionati interessati dovranno unire alle stesse domande le

dichiarazioni reddituali redatte sui previsti moduli della serie

Cs-af (allegati alla presente circolare), sempreche non abbiano

diritto anche alla maggiorazione degli assegni; in quest'ultimo caso,

infatti, dovranno essere utilizzati ed uniti alle domande i previsti

moduli della serie Mg-af (allegati alla circolare n.5354 G.S.-n.12427

O.-n.858 E.A.D. - n. 308B. del 29 luglio 1983, in "Atti ufficiali"

1983, pag. 2158).

Le Sedi avranno cura di avvertire, nei modi piu opportuni, i

lavoratori ed i pensionati interessati alla presentazione di nuove

domande di assegni familiari circa l'esigenza di utilizzare e far

utilizzare dai propri familiari unicamente i moduli della serie

Mg-af, quando gli stessi interessati ritengono di aver diritto anche

alle maggiorazioni.

Nell'ipotesi, tuttavia, che il diritto alle maggiorazioni non

venga riconosciuto, le Sedi potranno ugualmente ritenere valide le

dichiarazioni reddituali redatte sui moduli della serie Mg-af anche

ai fini dell'applicazione della normativa dell'art. 20 in questione.

Relativamente alle dichiarazioni dei redditi da presentare

direttamente all'Istituto, si precisa che nell'apposito riquadro del

mod. Cs-af/01 vanno indicati la categoria di appartenenza del

percettore (o richiedente) degli assegni familiari (contrassegnando

la corrispondente casella) ed i relativi elementi di individuazione.

Qualora la dichiarazione sia presentata allo sportello della

Sede, l'impiegato addetto, oltre a svolgere i normali accertamenti

(controllo della esatta compilazione del modulo, verifica della

documentazione, ecc..) dovra', se richiesto, provvedere

all'autenticazione della dichiarazione reddituale del richiedente

relativa ai propri redditi nonche' all'autenticazione delle

dichiarazioni dei familiari che siano presenti allo sportello.

I reparti delle Sedi competenti all'istruttoria ed alla

definizione delle pratiche di assegni familiari provvederanno

all'esame della certificazione familiare e della documentazione

reddituale attinenti le anzidette pratiche ed alle conseguenti

determinazioni.

Se la documentazione non risulta presentata con la richiesta di

assegni familiari o e' presentata incompleta o irregolare (mancanza

di una o piu' dichiarazioni dei componenti la famiglia, dichiarazione

incompleta o non regolarmente autenticata ecc.) gli interessati

dovranno essere invitati, a mezzo lettera, a perfezionare la

documentazione entro trenta giorni con l'avvertenza che, trascorso

inutilmente tale termine, dalla data di ricezione della lettera

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stessa, non sara dato corso alla erogazione degli assegni familiari

ad esclusione di quelli che eccedono il numero di quattro.

Sulla base del reddito familiare e del numero delle persone a

carico (cioe' di quelle persone per i quali il lavoratore ha diritto

a percepire gli assegni familiari secondo la normativa sugli assegni

stessi) si procedera', tenuto conto della tabella allegata (all.1),

alla eventuale cessazione della corresponsione di tutti o di parte

degli assegni familiari, ad iniziare da quelli di importo piu'

elevato (la corresponsione cessa, ad esempio, prima per quelli

mensili di lire 19.760 relativi ad un figlio od al coniuge, poi per

quelli mensili di lire 2.340 o di lire 6.500 - limitatamente ai

settori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari -

relativi ad un ascendente).

Relativamente alla tabella D si precisa che, ove il reddito

familiare risulti pari o superiore a lire 34.001.000, debbono essere

corrisposti soltanto gli assegni familiari relativi alle persone a

carico che eccedono il numero di quattro, avendo cura, tuttavia, di

decurtare i quattro assegni di importo piu' elevato.

Lo stesso criterio dovra' essere adottato nei confronti dei

lavoratori e pensionati che non presentino le prescritte

dichiarazioni reddituali.

Per il riepilogo dei dati relativi al reddito familiare ed

al numero di assegni familiari eventualmente da non corrispondere, le

Sedi si avvarranno dello schema predisposto sul retro del mod.

Cs-af/01 D.

Le Sedi, quindi, avranno cura di comunicare agli

interessati con apposita lettera i nominativi delle persone per le

quali e' stato riconosciuto il diritto agli assegni familiari,

precisando che gli assegni stessi non saranno corrisposti o saranno

corrisposti in numero ridotto in relazione al reddito familiare

dichiarato ed al numero delle persone a carico.

Tale comunicazione potra' essere utilizzata dagli stessi

interessati ai fini degli eventuali altri diritti e benefici

dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi (v. ultimo

comma dell'art. 20).

9) Mobilita' dei lavoratori. Documentazione occorrente.

Come per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione

degli assegni familiari, la determinazione del reddito familiare

individuato in base alla composizione della famiglia del percettore

degli assegni familiari alla data del primo luglio di ogni anno (v.

nota 3) ha valore per l'intero periodo annuale 1' luglio-30 giugno

(v. precedente paragrafo 4) anche nel caso in cui nella residua parte

dello stesso periodo il lavoratore passi alle dipendenze di altro

datore di lavoro ovvero inizi a percepire una prestazione da parte

dell'Istituto (pensione, trattamento di disoccupazione, ecc.) cui si

aggiungono gli assegni familiari.

In tali casi deve essere preso in considerazione il reddito

familiare calcolato in occasione della prima determinazione

concernente la corresponsione degli assegni familiari nel periodo

annuale predetto.

Come gia' precisato al precedente paragrafo 4, per il 1'

semestre 1984 la determinazione del reddito familiare ha valore dal

1' gennaio 1984 (v. nota 3) fino al 30 giugno 1984.

Si e' predisposto, pertanto, il mod. Cs-af/09 (all. 7) che

deve essere utilizzato nei casi in cui cessi il rapporto di lavoro o

il diritto alla prestazione previdenziale in relazione ai quali siano

stati corrisposti gli assegni familiari, allo scopo di consentire che

nelle eventuali successive situazioni che diano titolo agli stessi

assegni nel corso del medesimo periodo (1' luglio-30 giugno, ovvero

1' gennaio 1984-30 giugno 1984) sia preso in considerazione il

reddito familiare calcolato in occasione della prima determinazione

concernente la corresponsione degli assegni nel periodo predetto.

Tale modulo, che reca appunto l'indicazione del reddito

familiare inizialmente accertato, sara' rilasciato nei predetti casi

al lavoratore, debitamente compilato, dal datore di lavoro ovvero

dalla competente Sede dell'Istituto in caso di pagamento diretto

(11).

Il lavoratore, qualora nella residua parte del periodo

considerato abbia diritto agli assegni familiari in relazione ad un

nuovo rapporto di lavoro o ad una prestazione previdenziale, deve

presentare la documentazione comprovante il diritto agli assegni

stessi e, in luogo delle dichiarazioni reddituali, il mod. Cs-af/09

ovvero il mod. Mg-af/09 qualora abbia percepito le maggiorazioni

degli assegni familiari.

Il nuovo datore di lavoro o la Sede dell'Istituto, a

seconda dei casi, utilizzeranno il reddito familiare complessivo

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indicato nel mod. Cs-af/09 (o mod. Mg-af/09) per stabilire se nella

residua parte del periodo considerato debbano essere corrisposti

assegni familiari, in quale numero e di quale importo.

Il mod. Cs-af/09 (o Mg-af/09) rilasciato in relazione ad un

trattamento di famiglia diverso dagli assegni familiari (ad esempio

per indennita' antitubercolare) dovra' essere ritenuto valido anche

ai fini della corresponsione degli assegni familiari.

Le modalita' di cui sopra saranno seguite anche nei casi in

cui il lavoratore passi alle dipendenze di un ulteriore datore di

lavoro o inizi a percepire una ulteriore prestazione previdenziale.

10) Sanzioni.

Ai sensi del quinto comma dell'art. 20 in questione, in

caso di inadempimento totale o parziale, il datore di lavoro e'

tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva pari a due volte

l'ammontare dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni

amministrative e penali.

11) Contenzioso.

Considerato il rinvio contenuto nel sesto comma dell'art.

20 in discorso, per il contenzioso si applica la disciplina vigente

in materia di assegni familiari anche con riguardo agli adempimenti

previsti dal terzo comma dello stesso art. 20 (v. successivo

paragrafo 20).

12) Diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa

connessi.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 in argomento, il

venir meno della corresponsione degli assegni familiari, per effetto

dello stesso articolo, non comporta la cessazione da altri diritti e

benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Pertanto, per comprovare la vivenza a carico, i lavoratori

dovranno continuare a presentare la documentazione prescritta per il

riconoscimento del diritto agli assegni familiari anche se, per

effetto della norma in esame, gli assegni stessi non saranno piu'

corrisposti.

PARTE SECONDA

Assegni familiari. Istruzioni applicative

13) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che effettuano gli

adempimenti assicurativi e previdenziali con il sistema del

conguaglio ed applicano le norme sugli assegni familiari.

I lavoratori dipendenti ai quali, secondo la vigente

disciplina, gli assegni familiari sono corrisposti dai datori di

lavoro, devono presentare la propria dichiarazione dei redditi,

unitamente a quelle dei componenti la famiglia ed al certificato di

stato di famiglia, agli stessi datori di lavoro che provvederanno

alla eventuale cessazione o riduzione della corresponsione degli

assegni familiari secondo le istruzioni di cui alla allegata

circolare per i datori di lavoro (all. B), che forma parte integrante

della presente.

Per i pagamenti in corso alla data del 1' gennaio 1984 le

predette dichiarazioni reddituali ed il certificato di stato di

famiglia, attestante la composizione familiare alla stessa data del

1' gennaio 1984, devono essere presentati al datore di lavoro entro e

non oltre una data certa (12) successiva a quella in cui saranno

messi a disposizioni dei soggetti interessati i moduli da usare per

tali dichiarazioni.

L'omessa presentazione della predetta documentazione

comporta la sospensione della corresponsione degli assegni familiari,

con effetto dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1984, fatta

eccezione per gli assegni eccedenti il numero di quattro.

I datori di lavoro procederanno, comunque, alla cessazione

o riduzione immediata degli assegni familiari nei confronti di quei

lavoratori dipendenti per i quali risulti dai dati retributivi in

proprio possesso un reddito individuale o familiare che comporti tale

cessazione o riduzione, fatta sempre eccezione per gli assegni di

minore importo eccedenti il numero di quattro.

Nei casi di cessazione, riduzione o sospensione della

corresponsione degli assegni familiari con effetto retroattivo, i

datori di lavoro dovranno provvedere ai conseguenti recuperi di

assegni familiari nei confronti dei lavoratori dipendenti interessati

ed a versare, quindi, all'Istituto il corrispondente importo in

occasione della successiva prima denuncia contributiva di mod. DM

10/M, indicandolo in un rigo in bianco del quadro "C" successivo al

rigo 24. Detto importo dovra' essere preceduto dalla dizione

"Recupero A.F." e dal codice "F100" da apporre nella casella "COD".

Entro il 30 giugno 1984 i datori di lavoro debbono

trasmettere alla competente Sede dell'Istituto, interamente

compilato, il mod. Cs-af/06 (all. 6) con allegati gli originali dei

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modd. Cs-af/05 (all. 5). Non vanno, peraltro, trasmessi i moduli in

questione relativi ai lavoratori ai quali, per effetto della norma in

esame, non debbono essere piu' corrisposti assegni familiari.

Nei casi in cui il reddito familiare sia stato rilevato da

un mod. Cs-af/09 (v. precedente paragrafo 9), gli originali dei

relativi modd. Cs-af/05 debbono essere inviati alla competente Sede

dell'Istituto in allegato ad un apposito mod. Cs-af/06, distinto da

quello inviato con gli originali dei modd. Cs-af/05 normali, recante

nell'oggetto l'espressione "riferiti a modd. Cs-af/09".

I moduli suddetti devono essere conservati in apposito

archivio, in ordine di matricola di azienda, presso l'unita' che

tratta la materia degli assegni familiari; si fa riserva di

istruzioni per la loro utilizzazione e lavorazione.

Le aziende che utilizzano direttamente o per il tramite di

terzi procedure automatizzate per la gestione dei dati del proprio

personale potranno attenersi, ai fini della trasmissione all'Istiuto

dei dati contenuti nei modd. Cs-af/05 e Cs-af/06, alle istruzioni

impartite per la trasmissione dei modd. Mg-af/05 e Mg-af/06 con

circolare n. 45 G.S., n. 893 E.A.D. e n. 140 O. del 17 gennaio 1984;

cio' sia che la comunicazione dei dati anzidetti sia effettuata su

supporto magnetico, sia che gli stessi siano comunicati a mezzo di

moduli stampati meccanograficamente in striscia continua.

I moduli meccanografici dovranno essere conformi ai "tipi"

riprodotti negli allegati n. 5 e 6.

14) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano con

l'Istituto con il sistema del conguaglio, ai quali gli assegni

familiari vengono erogati direttamente dalle Sedi dell'Istituto.

Per i lavoratori in epigrafe le Sedi, sulla base della

documentazione trasmessa come precisato di seguito alle lettere a) e

b), provvederanno al calcolo del reddito familiare ed alla

determinazione delle eventuali riduzioni o cessazioni della

erogazione degli assegni familiari secondo le istruzioni di cui ai

precedenti paragrafi 4, 8 e 9, ad eccezione dei lavoratori ai quali

gli assegni familiari vengono erogati dalle Sedi in conseguenza del

pagamento diretto delle integrazioni salariali.

a) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro di particolari categorie

(aziende boschive, organismi cooperativi).

I datori di lavoro, per consentire alle Sedi che provvedono

al pagamento diretto degli assegni familiari ai lavoratori indicati

in epigrafe (boschivi, soci e non soci di organismi cooperativi) di

effettuare i necessari adempimenti, debbono trasmettere, entro e non

oltre una data certa (v. nota 12), la documentazione presentata dagli

stessi lavoratori (certificato di stato di famiglia, dichiarazione

reddituale del lavoratore da rilasciare sul mod. Cs-af/01 D,

dichiarazioni reddituali dei componenti il nucleo familiare da

rilasciare sul mod. Cs-af/02, ovvero il mod. Cs-af/09, secondo quanto

precisato al precedente paragrafo 9).

b) Lavoratori dipendenti ai quali gli assegni familiari vengono

erogati direttamente dalle Sedi dell'Istituto per particolari

situazioni.

I lavoratori ai quali in relazione a particolari situazioni

(dipendenti da aziende fallite, lavoratori in aspettativa sindacale,

ecc.) gli assegni vengono erogati direttamente dalle Sedi

dell'Istituto, devono presentare la documentazione prevista alla

precedente lettera a) alle citate Sedi, con le stesse modalita'

seguite per la presentazione della documentazione comprovante il

diritto agli assegni stessi. Per i pagamenti in corso al 1' gennaio

1984 la documentazione deve essere presentata entro e non oltre una

data certa (v. nota 12).

Per i lavoratori, infine, ai quali gli assegni familiari

vengono erogati dalle Sedi dell'Istituto in conseguenza del pagamento

diretto delle integrazioni salariali straordinarie, i datori di

lavoro debbono indicare nell'elenco con il quale forniscono i dati

necessari per il pagamento delle suddette prestazioni: nella colonna

"Assegni familiari", nelle singole fincature destinate

all'indicazione delle persone a carico (figli, coniuge, genitori), il

numero delle suddette persone e, sotto ciascun numero, quello delle

persone per le quali, ai sensi della norma in esame, devono essere

corrisposti gli assegni; nella colonna predisposta per l'indicazione

della fascia di reddito, l'importo massimo della fascia di reddito

nella quale e' compreso il reddito familiare espresso in milioni di

lire. Per i redditi oltre i 23 milioni e fino a 28 milioni, deve

essere indicato l'importo arrotondato al milione superiore (13). Per

i redditi da lire 34.001.000 in poi, deve essere indicato "+34".

In considerazione del termine previsto per la presentazione

delle dichiarazioni reddituali e dello stato di famiglia, i datori di

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lavoro che, per periodi di paga precedenti la scadenza di tale

termine (ovviamente a partire da quelli in corso al 1' gennaio 1984)

abbiano indicato nel suddetto elenco i dati concernenti gli assegni

familiari relativi a lavoratori per i quali si rilevi

successivamente, sulla base del reddito familiare risultante dalle

dichiarazioni reddituali e del numero delle persone a carico, che gli

assegni stessi non debbono piu' essere corrisposti per tutte o parte

delle persone a carico, dovranno segnalare tempestivamente tale

circostanza alle competenti Sedi dell'Istituto, precisando le

generalita' del lavoratore, il numero delle persone a carico per le

quali non debbono essere corrisposti gli assegni, il periodo ed il

relativo importo, per i conseguenti recuperi.

La stessa segnalazione dovra' essere effettuata

relativamente ai lavoratori che abbiano omesso di presentare, entro

il termine stabilito, la prescritta documentazione.

15) Lavoratori domestici.

a) Nuove domande

I lavoratori domestici debbono presentare, unitamente alla

domanda di assegni familiari redatta sul mod. AF 59/lD, la

documentazione indicata sul modulo stesso e la propria dichiarazione

reddituale nonche' le dichiarazioni dei componenti la famiglia i cui

redditi concorrono alla formazione del reddito familiare.

Qualora i lavoratori interessati abbiano diritto anche alla

maggiorazione degli assegni familiari, per tali dichiarazioni

reddituali dovranno essere utilizzati ed uniti alla domanda i

previsti moduli della serie Mg-af.

Le Sedi, una volta riconosciuto il diritto agli assegni

familiari, procederanno, sulla base delle dichiarazioni reddituali,

alla determinazione del reddito familiare secondo le istruzioni

impartite con la presente circolare, in particolare ai precedenti

paragrafi 4, 8 e 9 ovvero con la circolare numero 5354 G.S. - n.

12427 O. - n. 858 E.A.D. - n. 308 B., del 29 luglio 1983 (v.

paragrafo 19).

Qualora dalle operazioni effettuate risulti che si debba

far luogo alla riduzione o alla cessazione della corresponsione degli

assegni familiari, non dovranno essere trasmessi al Centro

elettronico, ai fini della liquidazione degli assegni stessi, i

nominativi di tanti familiari quanti sono gli assegni da non

corrispondere (ai sensi del 1' comma dell'art. 20 vanno esclusi prima

gli assegni di importo piu' elevato e cioe' quelli del coniuge e dei

figli, successivamente quelli dei genitori).

Nel contempo, le Sedi avranno cura di comunicare agli

interessati con apposita lettera i nominativi delle persone per le

quali e' stato riconosciuto il diritto agli assegni familiari

precisando che gli assegni stessi non saranno corrisposti o saranno

corrisposti in numero ridotto in relazione al reddito familiare

dichiarato ed al numero delle persone a carico.

Tale lettera potra' essere utilizzata dagli interessati ai

fini degli eventuali altri diritti e benefici dipendenti dalla

vivenza a carico e/o ad essa connessi (v. ultimo comma dell'art. 20).

b) Domande gia' presentate.

Considerato che i lavoratori domestici debbono presentare

la domanda di assegni familiari per il periodo 1' luglio-30 giugno

entro il 15 gennaio di ogni anno (termine ordinatorio), si presume

che buona parte di tali lavoratori abbia gia' presentato la domanda

relativa al periodo 1' luglio 1983-30 giugno 1984.

In tali casi pertanto le Sedi dovranno inviare agli

interessati con apposita lettera un mod. Cs-af/01 D (o Mg-af/01 D

qualora emerga che possano aver diritto anche alla maggiorazione

degli assegni) intestato al nominativo del richiedente e con

l'indicazione del numero della domanda; in tale lettera l'interessato

dovra' essere invitato a restituire il modulo con gli eventuali

allegati (modd. Cs-af/02 o Mg-af/02) entro 30 giorni dalla data di

ricezione, con l'avvertenza che, trascorso tale termine, non sara'

dato corso alla erogazione degli assegni familiari per il primo

semestre 1984.

A tale adempimento si dovra' soprassedere solo nei casi in

cui il lavoratore abbia presentato unitamente alla domanda di assegni

familiari anche la domanda di maggiorazione degli stessi in quanto la

determinazione del reddito familiare dovra' essere effettuata sulla

base della documentazione reddituale specificamente prevista per

detta maggiorazione (mod. Mg-af/01 D, Mg-af/02 o Mg-af/09).

Per quanto riguarda le domande i cui dati sono gia' stati

trasmessi al Centro elettronico, le Sedi, ove dal loro riesame

risulti che si debba procedere alla cessazione o alla riduzione della

corresponsione degli assegni, provvederanno alle variazioni negli

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archivi magnetici secondo le normali modalita' dandone comunicazione

agli interessati secondo quanto previsto al precedente punto a).

16) Operai agricoli dipendenti

Per gli operai in questione si devono tenere presenti sia

le particolari modalita' di richiesta degli assegni familiari

(domanda annuale, di norma entro il mese di marzo) e di relativo

pagamento (saldo dell'anno precedente ed acconti per i primi tre

trimestri dell'anno in corso), sia i diversi periodi di imposta da

prendere in considerazione per la determinazione del reddito

familiare ed i rispettivi termini per la presentazione delle relative

denunce fiscali (normalmente prevista entro il 31 maggio dell'anno

successivo al periodo di imposta da considerare).

Pertanto, potranno essere allegate alla domanda di

prestazioni mod. Prest. Agr. 21/TP da presentare nel corrente anno

per la richiesta degli assegni familiari a saldo dell'anno 1983 e in

acconto per l'anno 1984, soltanto le dichiarazioni reddituali,

redatte sui previsti moduli della serie Cs-af, relative al periodo

d'imposta 1982.

Ovviamente i lavoratori che hanno gia' presentato domanda

di maggiorazione degli assegni familiari per il periodo luglio

1983-giugno 1984 non devono presentare tali dichiarazioni (v.

precedente paragrafo 6).

Si ricorda che i lavoratori, che presentano per la prima

volta domanda di assegni familiari e che hanno diritto anche alla

maggiorazione predetta, devono utilizzare i moduli della serie Mg-af,

anziche' quelli della serie Cs-af (v. precedente paragrafo 8).

Sulla base della predetta documentazione e della situazione

di carico familiare determinata per i pagamenti in acconto per l'anno

1984 andra' valutato se debba o no essere ridotto il numero degli

assegni familiari da corrispondere, a decorrere dal 1' gennaio 1984 o

da diversa successiva data, comunque antecedente al 1' luglio 1984.

A quest'ultimo riguardo si rammenta, per le ipotesi in cui

si verifichino variazioni nel numero delle persone a carico che

comportino una modifica del numero degli assegni familiari spettanti

(v. precedente paragrafo 5), che va registrata la esatta data del

quella di inizio o fine del mese (a seconda che si tratti di

assunzione o cessazione del carico) solo agli effetti dell'erogazione

degli assegni familiari per attivita' di lavoro e non anche agli

effetti della erogazione degli assegni familiari connessi alle

prestazioni di disoccupazione o di infortunio, malattia e maternita'.

Il pagamento degli assegni familiari in acconto per il

terzo trimestre 1984 restera' invece condizionato al rinnovo della

documentazione necessaria per la determinazione del reddito familiare

per il periodo 1' luglio 1984-30 giugno 1985 (certificato di stato di

famiglia e dichiarazioni reddituali riferite al 1983), documentazione

che ovviamente sara' utilizzata anche per la definizione dei

pagamenti a saldo dell'anno 1984 ed in acconto per il primo e secondo

trimestre 1985; analogamente dovra' procedersi per gli anni

successivi.

Si fa riserva di successive istruzioni per quanto concerne

gli adempimenti connessi alla procedura di liquidazione

automatizzata.

17) Lavoratori che percepiscono un trattamento di disoccupazione non

agricolo ordinario o speciale.

I) Nuove domande e domande in corso di definizione presso le Sedi.

I lavoratori disoccupati debbono presentare, unitamente

alla domanda di assegni familiari redatta su mod. Ds 21, oltre alla

prescritta documentazione, anche la propria dichiarazione reddituale

nonche' le dichiarazioni dei componenti la famiglia i cui redditi

concorrono alla formazione del reddito familiare.

Qualora emerga che il disoccupato abbia anche diritto alla

maggiorazione degli assegni familiari, per tali dichiarazioni

reddituali dovranno essere utilizzati ed uniti alla domanda i

previsti moduli della serie Mg-af.

Per le domande gia' presentate e non ancora definite le

Sedi dovranno inviare agli interessati, fatta eccezione per quelli

che hanno presentato anche domanda di maggiorazione, con apposita

lettera un mod. Cs-af/01 D (o Mg-af/01 D qualora emerga che possano

aver diritto anche alla maggiorazione degli assegni) intestato al

nominativo del richiedente e con l'indicazione del numero della

pratica; in tale lettera l'interessato dovra' essere invitato a

restituire il modulo con gli eventuali allegati (Cs-af/02 o Mg-af 02)

entro 30 giorni dalla data di ricezione con l'avvertenza che,

trascorso tale termine, non sara' dato corso alla erogazione degli

assegni familiari (ovviamente gli assegni familiari dovranno comunque

essere corrisposti per le persone a carico che eccedono il numero di

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quattro).

Una volta definita secondo le normali modalita' la domanda

di assegni familiari e determinate le persone per le quali il

disoccupato ha diritto agli assegni familiari, sara' pesa in esame la

suddescritta documentazione reddituale acquisita al fine di accertare

se, in relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a

carico, si debba provvedere alla riduzione dell'erogazione degli

assegni familiari secondo quanto stabilito nell'allegata tabella D;

per tale ultima operazione si rinvia alle istruzioni contenute nei

paragrafi 4, 8 e 9.

Il mod. Ds P. 1 dovra' quindi essere compilato con la

indicazione del numero degli assegni familiari che debbono essere

corrisposti effettivamente al disoccupato (detratti quindi gli

eventuali assegni familiari da ridurre) per periodi comunque che non

superino il 30 giugno 1984. Infatti per il periodo successivo a tale

data dovra' essere riesaminata la domanda sulla base della

documentazione reddituale relativa al 1983 anziche' al 1982.

Le presenti istruzioni trovano applicazione anche per le

eventuali proroghe del trattamento speciale di disoccupazione per

l'edilizia.

II) Domande gia' definite per le quali sia stato inviato all'Ufficio

pagatore il mod. Ds P. 1.

Le sedi debbono individuare, consultando la raccolta dei

modd. Ds P. 1 I.N.P.S. i disoccupati interessati alla corresponsione

degli assegni familiari, distinguendo quelli per i quali il pagamento

riguarda solo gli assegni familiari da quelli per i quali il

pagamento concerne anche la maggiorazione degli stessi. A seconda

delle varie ipotesi occorre operare come segue.

a) Ds P. I relativo ai soli assegni familiari.

In tali casi e' necessario che sia acquisita la

documentazione reddituale (lo stato di famiglia dovrebbe essere gia'

in possesso della Sede) e che la domanda sia riesaminata alla luce di

tale documentazione per verificare se si debba far luogo alla

cessazione o alla riduzione della corresponsione degli assegni

stessi.

A tal fine le Sedi devono intestare al nominativo di ogni

disoccupato un mod. Cs-af/01 D indicandovi il numero della pratica.

I predetti modd. Cs-af/01 D devono essere trasmessi a

ciascun Organo erogatore, con apposita lettera contenente l'elenco

dei disoccupati interessati e l'invito a sospendere il pagamento

degli assegni familiari ai disoccupati stessi, a decorrere dalla data

che verra' resa nota non appena possibile.

Gli Organi Erogatori devono consegnare i predetti moduli ai

disoccupati in occasione del primo pagamento utile, invitando questi

ultimi a restituirli al piu' presto, regolarmente compilati ed

autenticati e con allegati i modelli Cs-af/02 degli eventuali

familiari all' Organo Erogatore medesimo il quale dovra' provvedere a

trasmetterli con ogni sollecitudine alla Sede competente.

Le Sedi, ricevuta ed esaminata la documentazione di cui

sopra, provvedono a confermare a mezzo lettera, ove non occorra

procedere a variazioni, la validita' del Ds P. 1 in possesso dell'

Organo Erogatore.

Qualora, invece, risulti che si debba procedere alla

cessazione o alla riduzione dell'erogazione degli assegni familiari,

le Sedi provvedono ad emettere "ex novo", e per l'intera durata della

concessione (14), secondo le nuove disposizioni, i modd. Ds P. 1

sostitutivi da inviare agli Organi Erogatori.

Tali nuovi ordinativi di pagamento debbono essere inviati

con lettera di accompagnamento, con la quale deve essere fatto

presente agli Organi Erogatori che i nuovi ordinativi di pagamento

sostituiscono quelli precedentemente inviati e che, al momento della

ricezione, occorre provvedere a:

1) chiudere il mod. Ds P. 1 sostituito, totalizzando gli

importi indicati nelle varie colonne ed annotando sullo stesso che i

pagamenti vengono proseguiti sul modello di nuova emissione;

2) liquidare, utilizzando la prima riga del nuovo mod. Ds P

1, le prestazioni di competenza del disoccupato, per lo stesso

periodo gia' pagato con il vecchio mod. Ds P.1;

3) contrassegnare la somma totale di cui al punto 2)

risultante alla colonna "somme pagate" con la dicitura "gia' pagate

con mod. Ds P. 1 allegato", utilizzando la colonna riservata alla

firma per quientanza del disoccupato;

4) riportare sulla seconda riga del nuovo modello Ds P. 1

nella colonna "somme pagate", la differenza tra l'importo totale gia'

pagato risultante dal vecchio mod. Ds P. 1 e quello liquidato col

nuovo mod. Ds P. 1, contrassegnando detta differenza con la stessa

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indicazione di cui al punto 3); tale importo, che costituisce la

differenza da recuperare a carico del disoccupato, deve essere

considerato come un acconto corrisposto sulle quindicine ancora da

scadere;

5) liquidare la quindicina in corso provvedendo ad indicare

nella colonna "somme pagate", solamente la somma che effettivamente

viene corrisposta al disoccupato, dopo aver provveduto ad effettuare

il recupero di quanto indicato al punto 4). Se la prestazione da

pagare e' inferiore alla somma da recuperare, nella colonna "somme

pagate" deve essere indicato "zero", in quanto tutta la somma va a

totale scomputo del debito; l'ulteriore recupero deve essere

effettuato sulla quindicina successiva;

6) spillare il vecchio mod. Ds P. 1 con i relativi modd. Ds

56 al nuovo ordinativo di pagamento;

7) proseguire i nuovi pagamenti periodici mediante i nuovi

ordinativi.

All'atto della rendicontazione, il totale delle somme

liquidate e' uguale a quello delle somme pagate solamente nel caso in

cui l'Organo Erogatore abbia provveduto al totale recupero degli

assegni familiari corrisposti in piu' dal 1' gennaio 1984 con il

vecchio mod. Ds P. 1.

Ove risulti una ulteriore somma da recuperare le Sedi

dovranno provvedere alla contabilizzazione delle somme pagate in piu'

dagli Enti Erogatori e procedere al recupero del credito

dell'Istituto secondo la normativa vigente.

b) Ds P. 1 relativi agli assegni familiari ed alle maggiorazioni

degli assegni familiari.

Qualora al disoccupato sia stato riconosciuto il diritto

alla maggiorazione degli assegni familiari, l'Organo Erogatore

continuera' ad erogare gli assegni familiari e le relative

maggiorazioni sulla base del mod. Ds P. 1 di cui e' in possesso (15).

III) Modd. Ds P. 1 cessati di validita' contenenti assegni familiari

successivi al 1' gennaio 1984.

Per i casi in epigrafe, le Sedi devono invitare i

beneficiari a presentare la documentazione prescritta, avvertendo

che, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, gli assegni

familiari erogati dopo il 1' gennaio 1984 saranno considerati

indebiti e si procedera' quindi, al loro recupero.

18) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Anche nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e

coloni trovano applicazione le istruzioni di carattere generale

impartite con la presente circolare.

Pertanto le Sedi, accertata l'esistenza di tutte le

condizioni cui e' subordinato il riconoscimento del diritto agli

assegni familiari, ai fini della corresponsione dei medesimi,

dovranno determinare il reddito familiare del richiedente sulla base

delle apposite dichiarazioni reddituali che devono essere rilasciate

dal richiedente stesso sul mod. Cs-af/01 D e da ciascuno dei

componenti il relativo nucleo familiare, indicati al paragrafo 2, sul

mod. Cs-af/02.

Dell'obbligo di corredare le domande di assegni familiari

con le dichiarazioni di cui trattasi e' fatta espressa menzione alla

voce "Avvertenze" del mod. CD/CM 71/TP, relativo all'anno 1984.

Il reddito familiare che le Sedi determineranno al 1'

luglio di ciascun anno, ai fini della corresponsione della

prestazione in argomento, avra' valore anche per i coltivatori

diretti, mezzadri e coloni, come per tutti gli altri lavoratori, fino

al 30 giugno dell'anno successivo; in pratica, per quanto riguarda in

particolare la categoria di assicurati di cui trattasi, il suddetto

reddito sara' valido sia per la liquidazione della seconda rata

semestrale di assegni familiari relativa all'anno in cui (al 1'

luglio) e' stato accertato il reddito familiare sia per la

liquidazione della prima rata semestrale dell'anno successivo (ad

esempio, determinato al 1' luglio 1984 il reddito familiare del 1983,

tale reddito e' valido per la corresponsione della seconda rata

semestrale 1984 e della prima rata semestrale 1985).

In merito alla corresponsione della prima rata semestrale

di ciascun anno, fermo restando, come gia' detto, il reddito

familiare determinato al 1' luglio dell'anno precedente, e',

ovviamente, necessario, prima di procedere alla corresponsione

stessa, controllare, sulla base dell'attestazione del competente

U.Pro.C.A.U., che per l'anno solare per il quale la domanda e' stata

presentata ed al quale si riferisce la prima rata di cui trattasi, il

richiedente gli assegni familiari rivesta la qualifica di coltivatore

diretto, mezzadro o colono ed, inoltre, che sussistano tutti gli

altri requisiti per il diritto agli assegni familiari medesimi. E'

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Page 14: Circolare Inps Assegni Familiari

evidente che gli accertamenti in parola hanno valore per tutto l'anno

solare, purche' non intervengano variazioni nella situazione del

richiedente gli assegni familiari o dei beneficiari degli assegni

stessi che abbiano riflessi sul diritto alla prestazione in parola.

Verificandosi, invece, l'ipotesi delle variazioni, le Sedi si

atterranno alle istruzioni impartite con la circolare n. 2397 G.S.

del 27 settembre 1967, paragrafo I, punto 5.

In sostanza, poiche' il periodo di validita' della

determinazione del reddito familiare (1' luglio-30 giugno dell'anno

successivo) non coincide con il periodo (anno solare) cui si

riferisce la domanda di assegni familiari e, conseguentemente,

l'accertamento dei requisiti per aver diritto alla prestazione in

parola, le Sedi, come per il passato, dovranno accertare l'esistenza

dei predetti requisiti per ogni anno solare tenendo fermo, si

ribadisce, ai fini della corresponsione della prima rata semestrale

degli assegni familiari, relativi a ciascun anno, il reddito

familiare gia' determinato al 1' luglio dell'anno precedente.

Si ritiene di dover far presente che, nell'ipotesi in cui

fossero presentate domande prive delle dichiarazioni reddituali di

cui sopra e' cenno, le Sedi dovranno inviare al richiedente una

lettera con allegato il modulo Cs-af/01 D, intestato al medesimo e

con l'indicazione del numero della pratica, da utilizzare per la sua

dichiarazione, precisando che deve essere restituito entro 30 giorni

dalla data di ricezione unitamente ai moduli Cs-af/02, che potranno

essere ritirati presso le Sedi stesse, compilati dagli altri

eventuali componenti il nucleo familiare i cui redditi concorrono

alla formazione del reddito familiare. All'interessato si dovra' far

presente che, trascorsi i 30 giorni suddetti senza che sia pervenuta

alla Sede la documentazione richiesta, la Sede non dara' corso alla

liquidazione degli assegni familiari, ad eccezione di quelli che

eccedono il numero di quattro.

Le Sedi si atterranno alle direttive suesposte per la

istruttoria delle pratiche in esame restando in attesa delle

necessarie norme operative, che saranno emanate appena possibile, per

la liquidazione degli assegni familiari con procedura automatizzata.

19) Pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei Fondi di

Previdenza integrativi dell'A.G.O., del Fondo di Previdenza del

personale addetto alle abolite imposte di consumo.

In attesa che siano stabilite le modalita' di gestione del

reddito familiare ai fini dell'erogazione degli assegni familiari ai

pensionati in epigrafe e messe a punto le relative procedure, la

norma di cui all'art. 20 della legge 730/1983 dovra' essere applicata

solo alle domande di assegni familiari non ancora definite alla data

che verra' resa nota non appena possibile.

Conseguentemente, ai fini della definizione di tali

domande, dovra' essere richiesta, in aggiunta alla normale

documentazione, la dichiarazione di mod. Cs-af/01 D o di mod.

Cs-af/01 SO - a seconda che si tratti di pensione diretta o ai

superstiti -alla quale debbono essere allegate le dichiarazioni di

mod. Cs-af/02 rilasciate dagli eventuali familiari: nei casi indicati

al paragrafo 9 in luogo delle predette dichiarazioni deve essere

presentato il mod. Cs-af/09 (16).

Si richiama l'attenzione sulle particolari istruzioni

concernenti le pensioni ai superstiti per quanto riguarda la

determinazione dei familiari i cui redditi concorrono alla formazione

del reddito familiare (v. precedente paragrafo 2).

La documentazione reddituale, ovviamente, non dovra' essere

richiesta qualora l'interessato abbia presentato anche domanda di

maggiorazione degli assegni familiari in quanto, in questi casi, la

determinazione del reddito familiare dovra' essere effettuata sulla

detta maggiorazione (Modd. Mg-af/01 D, Mg-af/01 SO, MG-af/02,

Mg-af/09).

Le Sedi, dopo aver accertato il diritto, provvederanno a

determinare sulla base delle anzidette dichiarazioni il reddito

familiare secondo le istruzioni impartite con la presente circolare

ai paragrafi 4, 8 e 9.

Qualora dalle operazioni effettuate risulti che si debba

far luogo alla riduzione o alla cessazione dell'erogazione degli

assegni familiari, non dovranno essere trasmessi, per le pensioni

dirette, ai fini della procedura automatizzata per la corresponsione

degli assegni familiari, i nominativi di tanti familiari quanti sono

gli assegni da ridurre.

Per le pensioni ai superstiti dovranno invece essere

acquisiti i nominativi di tutti i familiari contitolari, segnalando

il codice 2 nel campo "codice maggiorazioni" in corrispondenza dei

nominativi di tanti figli contitolari quanti sono gli assegni

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Page 15: Circolare Inps Assegni Familiari

familiari da ridurre.

Le relative pratiche, ovviamente, dovranno essere tenute in

evidenza, in attesa che siano emanate le apposite istruzioni, per la

loro ulteriore trattazione.

Particolari istruzioni saranno emanate per le domande che

alla data che verra' resa nota non appesa possibile risultino gia'

trasmesse al Centro Elettronico.

Le predette istruzioni, in linea di massima, trovano

applicazione anche nei confronti dei Fondi di Previdenza integrativi

dell'A.G.O. gestiti dall'INPS e del Fondo di Previdenza per il

personale addetto alle abolite imposte di consumo.

In particolare, le Sedi periferiche, relativamente agli

aventi titolo alle prestazioni a carico dei predetti Fondi sono

tenute ad accettare le dichiarazioni dei redditi necessarie per

l'applicazione della norma in esame, ad autenticarle, se del caso e a

trasmetterle, con ogni sollecitudine, ai competenti Servizi di questa

Direzione Generale.

PARTE TERZA

Trattamenti di famiglia diversi dagli assegni familiari

20) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che non applicano la

normativa sugli assegni familiari in quanto esclusi in base alla

disciplina vigente.

A norma del terzo comma dell'art. 20 in discorso, in datori

di lavoro - diversi dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti

pubblici previsti dal quarto comma dello stesso art. 20 - che non

applicano la normativa sugli assegni familiari, in quanto esclusi in

base alla disciplina vigente, sono tenuti a versare alla Cassa unica

per gli assegni familiari, entro il termine stabilito per il

pagamento all'Istituto dei contributi di previdenza e assistenza, gli

importi dei trattamenti di famiglia comunque denominati, non

corrisposti per effetto della nuova normativa in esame.

La norma del sopra citato terzo comma riguarda:

a) i datori di lavoro che sono esonerati dal pagamento dei contributi

dovuti alla Cassa unica assegni familiari in quanto assicurano al

personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non

inferiore a quello previsto per gli assegni familiari (ad esempio: i

datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d'Italia, i Partiti

politici, le Organizzazioni Sindacali, ecc.);

b) i datori di lavoro che non rientrano tra le categorie elencate

dall'art. 33 del T.U. sugli assegni familiari e nei cui confronti non

opera un decreto ministeriale di aggregazione ai sensi dell'art. 34

dello stesso T.U., i quali, per norma interna o per contratto,

corrispondono al personale dipendente un trattamento di famiglia

comunque denominato;

c) gli enti pubblici che corrispondono al personale dipendente un

trattamento di famiglia disciplinato per legge, regolamento o atto

amministrativo (v. art. 79 del T.U. sugli assegni familiari), esclusi

quelli previsti dal quarto comma dell'art. 20 in questione.

Tutti i datori di lavoro in discorso dovranno provvedere,

con le modalita' indicate nella presente circolare, all'accertamento

del requisito reddituale e del numero delle persone a carico dei

dipendenti ai fini della cessazione della corresponsione di parte dei

trattamenti di famiglia (ad iniziare da quelli di importo piu'

elevato) ovvero di tutti i trattamenti stessi.

Gli importi dei trattamenti di famiglia che non dovranno

piu' essere corrisposti ai dipendenti per effetto della norma in

esame dovranno essere versati a questo Istituto, mese per mese, a

mezzo della denuncia contributiva, indicandone l'importo in uno dei

righi in bianco successivi al rigo 24 del quadro "C", del mod.

DM/10M, preceduto dalla dizione : "T.F.L. 730/83" e dal codice "L

132" da apporre nella casella "COD".

Gli stessi datori di lavoro dovranno, altresi', trasmettere

alla competente Sede dell'Istituto gli originali dei modd. Cs-af/05

in allegato al mod. Cs-af/06, con le modalita' precisate al

precedente paragrafo 13).

Resta inteso che gli importi dei trattamenti di famiglia

versati all'INPS in base alla normativa in esame sono esclusi da ogni

forma di contribuzione previdenziale ed assistenziale.

21) Assistiti in godimento di indennita' antitubercolari per

assicurazione propria.

La dizione usata dal legislatore ("ogni altro trattamento

di famiglia comunque denominato") comporta l'applicazione della norma

anche nei confronti degli assicurati indicati in epigrafe, percettori

di maggiorazioni previste per carichi familiari.

Per tali prestazioni valgono, in conseguenza, le istruzioni

relative agli assegni familiari, comprese quelle concernenti l'uso

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Page 16: Circolare Inps Assegni Familiari

dei moduli, sui quali dovra' essere opposto - tranne che sul mod.

Cs-af/09 - timbro "PAT".

A) Nuove domande e domande in corso di definizione presso le Sedi.

Gli assicurati che presentano domanda di prestazioni

economiche antitubercolari - s'intende, per assicurazione propria -

debbono allegare alla domanda stessa, oltre ovviamente allo stato di

famiglia, il mod. Cs-af/01 D e i modd. Cs-af/02 relativi agli

eventuali familiari sui quali, come precisato, dovra' essere apposto

il timbro "PAT".

Conformemente ai criteri di carattere generale, tali

modelli non saranno necessari ove gli interessati presentino anche

domanda di "integrazione" delle maggiorazioni (17), in quanto i dati

reddituali, in tale ipotesi, saranno ricavati dai moduli

specificamente previsti.

Relativamente alle domande in corso di definizione, dovra'

essere provveduto, immediatamente, alla richiesta di integrazione

della documentazione.

Qualora i redditi familiari siano stati gia' accertati dal

datore di lavoro ai fini della erogazione degli assegni familiari o

per le maggiorazioni degli stessi, in luogo dei modelli sopraindicati

deve essere presentato il mod. Cs-af/09, ovvero quello utilizzato per

la "integrazione" delle maggiorazioni.

Nel confermare il rinvio alle istruzioni relative agli

assegni familiari per quanto attiene alla determinazione della

eventuale cessazione o riduzione della erogazione delle

maggiorazioni, si ritiene utile ricordare che la documentazione

reddituale da considerare e' quella relativa ai redditi del 1982 e,

pertanto, in base a tale documentazione, il diritto alle

maggiorazioni puo' essere riconosciuto limitatamente al 30 giugno

1984; per il periodo successivo a tale data l'interessato dovra'

presentare la documentazione reddituale relativa all'anno 1983, e

cosi' via per gli anni successivi.

b) Assistiti fruenti di indennita' antitubercolare alla data del 1'

gennaio 1984.

La situazione relativa agli assistiti fruenti, per

assicurazione propria, di indennita' antitubercolare alla data del 1'

gennaio 1984 e', praticamente identica a quella illustrata nel

precedente punto a), secondo capoverso: anche in tal caso, quindi,

gli interessati debbono essere invitati a produrre la necessaria

documentazione reddituale secondo il criterio di cui allo stesso

punto a), quarto capoverso.

Ovviamente, qualora, a seguito dell'esame di tale

documentazione, risulti che l'erogazione delle maggiorazioni deve

essere ridotta, ovvero deve cessare, si fara' luogo al recupero

dell'indebito.

La richiesta della documentazione reddituale deve essere

fatta anche nei confronti degli assistiti che abbiano cessato di

percepire le prestazioni economiche antitubercolari e le relative

maggiorazioni nel corso del 1984, ma prima della applicazione delle

presenti istruzioni, con l'avvertenza che, trascorsi inutilmente 30

giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, le

maggiorazioni erogate dopo il 1' gennaio 1984 saranno considerate

indebite e dovranno, quindi, essere restituite all'I.N.P.S.

22) Pensionati dei Fondi di Previdenza sostitutivi dell' A.G.O.

Ai chiarimenti e alle istruzioni contenute nella presente

circolare si fara' riferimento, in linea di massima, anche per la

cessazione e per la riduzione ex art. 20 in esame dei trattamenti di

famiglia concernenti le pensioni a carico dei Fondi di previdenza

sostitutivi dell'A.G.O. gestiti dall'Istituto.

A tal fine, le Sedi periferiche, relativamente agli aventi

titolo alle predette prestazioni, sono tenute ad accettare le

dichiarazioni dei redditi necessarie per l'applicazione della norma

in esame, ad autenticarle se del caso e a trasmetterle, con ogni

sollecitudine, ai competenti Servizi di questa Direzione Generale.

Per effetto delle precisazioni che precedono, si intende

sciolta la riserva contenuta nella circolare n. 5354 G.S. - 124270 O.

- 858 E.A.D. - 308 B del 29 luglio 1983 concernente la maggiorazione

degli assegni familiari a favore dei titolari di pensione a carico

dei predetti Fondi Speciali.

23) Pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi.

Tenuto conto del carattere generale della previsione

normativa contenuta nell'art. 20 della legge n. 730/83, che ha

riguardo non soltanto agli assegni familiari, ma anche alle "quote di

aggiunta di famiglia, nonche' ogni altro trattamento di famiglia

comunque denominato", i criteri stabiliti per la determinazione del

reddito familiare devono essere osservati anche per quanto attiene

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Page 17: Circolare Inps Assegni Familiari

all'accertamento del diritto alle quote di maggiorazione della

pensione per carichi familiari spettanti ai pensionati delle Gestioni

speciali per i lavoratori autonomi quote che, come e' noto, sono

attualmente previste - ai sensi dell'art. 4 del D.L. 14 luglio 1980,

N. 314, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 440 (18) - nella

stessa misura degli assegni familiari.

Cio' premesso, in attesa che siano stabilite le modalita'

di gestione del reddito familiare ai fini dell'erogazione delle quote

di maggiorazione ai pensionati in epigrafe e che siano messe a punto

le relative procedure, la norma di cui all' art. 20 della legge

730/1983 dovra' essere applicata solo alle domande non ancora

definite alla data che verra' resa nota non appena possibile.

Conseguentemente, ai fini della definizione di tali

domande, dovra' essere richiesta, in aggiunta alla normale

documentazione, la dichiarazione di mod. Cs-af/01 D o di mod.

Cs-af/01 SO - a seconda che si tratti di pensione diretta o ai

superstiti - alla quale debbono essere allegate le dichiarazioni di

mod. Cs-af/02 rilasciate dagli eventuali familiari.

A tal fine per le domande gia' presentate, le Sedi dovranno

inviare agli interessati con apposita lettera un mod. Cs-af/01 D o un

mod. Cs-af/01 SO intestato al nominativo del richiedente e con

l'indicazione del numero della domanda; in tale lettera l'interessato

dovra' essere invitato a restituire il modulo con gli eventuali

allegati (modd. Cs-af/02) entro 30 giorni dalla data di ricezione e

con la avvertenza che, trascorso tale termine, non sara' dato corso

alla erogazione delle quote di maggiorazione.

Le Sedi, quindi, dopo aver accertato il diritto,

provvederanno a determinare, sulla base delle anzidette

dichiarazioni, il reddito familiare secondo le istruzioni impartite

con la presente circolare ai paragrafi 4, 8 e 9.

Qualora dalle operazioni effettuate risulti che si debba

far luogo alla riduzione o alla cessazione della erogazione delle

quote di maggiorazione, non dovranno essere trasmessi, per le

pensioni dirette, ai fini della procedura automatizzata per la

corresponsione delle quote in parola, i nominativi di tanti familiari

quante sono le quote da ridurre.

Per le pensioni ai superstiti dovranno invece essere

acquisiti i nominativi di tutti i familiari contitolari, segnalando

il codice 2 nel campo "codice maggiorazioni" in corrispondenza dei

nominativi di tanti figli contitolari quanti sono gli assegni da

ridurre.

Tali pratiche, ovviamente, dovranno essere tenute in

evidenza, in attesa che siano emanate le apposite istruzioni , per la

loro ulteriore trattazione.

Particolari istruzioni saranno emanate per le domande che

alla data che verra' resa nota non appena possibile risultino gia'

trasmesse al Centro Elettronico.

Le Sedi, infine, in relazione alla circostanza che ai

pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi

competano quote di maggiorazione della pensione anziche' assegni

familiari, dovranno provvedere - in attesa della definitiva stesura

della modulistica - ad apporre sui modd. Cs-af/01 D, Cs-af/01 SO e

Cs-af/02 relativi a pensione delle gestioni speciali dei lavoratori

autonomi un timbro con la dicitura "Pensione lavoratori autonomi -

quote di maggiorazione".

PARTE QUARTA

Istruzioni contabili

24) Istruzioni contabili.

In sede di ripartizione contabile dei modd. DM 10/M, gli

importi contraddistinti dal cod. "L 132", verranno imputati ai conti

di nuova istituzione (v. all.9):

AFR 21/16 - contributi dovuti dai datori di lavoro per trattamenti di

famiglia non erogati ai sensi dell'art. 20, L. 730/1983,

di competenza degli anni precedenti;

AFR 21/76 - contributi dovuti dai datori di lavoro per trattamenti di

famiglia non erogati ai sensi dell'art. 20, L. 730/1983,

di competenza dell'anno in corso.

* * *

Copia della presente circolare dovra' essere invitata con

immediatezza agli Enti di Patronato.

Inoltre un congruo numero di esemplari dei moduli Cs-af/01

C, Cs-af/02, Cs-af/01 D e Cs-af/01 SO dovra' essere fornito ai

Comuni, agli Enti di Patronato, agli Uffici pagatori delle pensioni

ed agli Organi erogatori delle prestazioni di disoccupazione, in

IL DIRETTORE GENERALE

FASSARI

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Page 18: Circolare Inps Assegni Familiari

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(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 705.

(2) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 573.

(3) Qualora siano richiesti assegni familiari per la prima volta con

decorrenza successiva al 1' gennaio 1984 ovvero al 1' luglio di

ogni anno, dovra' farsi riferimento alla data di decorrenza del

diritto agli assegni.

(4) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 1943.

(5) Ove non vi sia convivenza dovranno essere presentati,

ovviamente, piu' certificati di stato di famiglia.

(6) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 13.

(7) Per le domande da presentare al datore di lavoro o ad uffici

diversi dalle Sedi dell'Istituto, le dichiarazioni relative ai

redditi non possono essere autenticate dal funzionario

dell'Istituto, in quanto lo stesso non e' competente a ricevere

la documentazione relativa che, in tali casi, e' diretta ad

altro soggetto.

(8) A termini dell'art. 26 della legge n. 15 "Le dichiarazioni

mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi

previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice

penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non piu'

rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso e le

dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8,

e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a

pubblico ufficiale".

(9) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 3032.

(10) Per l'anno 1982 i limiti sono: lire 3.500.000 per i soli redditi

da lavoro dipendente; lire 2.940.000 per i soli redditi da borse

di studio e assegni similari; lire 360.000 per i soli redditi da

fabbricati e terreni.

(11) Il mod. Cs-af/09 puo' essere rilasciato, ad esempio, dal datore

di lavoro che abbia erogato gli assegni familiari sulla

retribuzione, sulla integrazione salariale, sull'indennita' di

malattia, ecc., ovvero dalla Sede dell'Istituto che abbia

disposto il pagamento diretto degli assegni in relazione ad un

trattamento di disoccupazione, di integrazione salariale, o ad

un rapporto di lavoro domestico, in agricoltura, ecc.

(12) Tale data verra' resa nota non appena possibile.

(13) Esempi: in caso di reddito familiare di lire 26.350.000 deve

essere indicato 27; in caso di reddito familiare di lire

32.500.000 deve essere indicato 34.

(14) Ovviamente nei limiti del 30 giugno 1984 poiche' per i periodi

successivi occorre acquisire la documentazione reddituale

relativa all'anno 1983 e cosi' di seguito per gli anni

successivi.

(15) Dal 1' luglio 1984 la documentazione reddituale relativa al 1982

non e' piu' valida e deve essere presentata quella relativa al

1983.

(16) Per le domande gia' presentate, le Sedi dovranno inviare agli

interessati con apposita lettera un mod. Cs-af/01 D o un mod.

Cs-af/01 SO (o i corrispondenti moduli della serie Mg-af qualora

emerga che possano aver diritto anche alla maggiorazione degli

assegni) intestato al nominativo del richiedente e con

l'indicazione del numero della domanda; in tale lettera

l'interessato dovra' essere invitato a restituire il modulo con

gli eventuali allegati (Cs-af/02 o Mg-af/02) entro 30 giorni

dalla data di ricezione, con la avvertenza che, trascorso tale

termine, non sara' dato corso alla erogazione degli assegni

familiari.

(17) V. circolare n. 134409/A.G.O. n. 314 B/188 del 30 settembre 1983

in "Atti ufficiali" 1983, pag. 2807.

(18) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 2188.

--------------------------------------------------------------------

Allegato A.

LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 20.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio

1984, le quote di aggiunta di famiglia, nonche' ogni altro

trattamento di famiglia comunque denominato, cessano di essere

corrisposti, ad iniziare da quelli di importo piu' elevato in

relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico

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Page 19: Circolare Inps Assegni Familiari

dei soggetti percettori, secondo la tabella D allegata alla presente

legge.

Per la determinazione e l'accertamento del reddito

familiare si applicano il primo e terzo comma dell'articolo 6 del

decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni,

nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

I datori di lavoro, diversi dalle amministrazioni dello

Stato, che non applicano la normativa sugli assegni familiari di cui

al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni,

in quanto a cio' autorizzati dalle vigenti disposizioni, sono tenuti

a versare alla Cassa unica per gli assegni familiari, entro il

termine stabilito per il pagamento dei contributi di previdenza ed

assistenza, gli importi non corrisposti in conformita' a quanto

disposto dai precedenti commi.

Per gli enti pubblici, esclusi quelli territoriali e

relativi consorzi ed aziende, le economie conseguenti

all'applicazione del presente articolo sono recuperate mediante

corrispondente riduzione dei contributi comunque ad essi spettanti a

carico dello Stato.

In caso di inadempimento totale o parziale, il datore di

lavoro e' tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva pari a due

volte l'ammontare dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni

amministrative e penali.

Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano,

in quanto applicabili, le norme che disciplinano, nell'ambito dei

rispettivi ordinamenti, le materie degli assegni familiari, delle

quote di aggiunta di famiglia nonche' di ogni altro trattamento di

famiglia comunque denominato.

La cessazione dal diritto agli assegni familiari, per

effetto delle disposizioni del presente articolo, non comporta la

cessazione da altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a

carico e/o ad essa connessi.

....omissis....

-----------------------------------------------------------------

Allegato B

Istituto Nazionale

della Previdenza Sociale

Sede di

Ai datori di lavoro della

Provincia di

All. 7

Oggetto: Art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge

finanziaria 1984). Cessazione o riduzione della

corresponsione degli assegni familiari a decorrere dal

periodo di paga in corso al 1' gennaio 1984.

La legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 1984) ha stabilito all'art. 20 che "a decorrere

dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1984, le quote di aggiunta

famiglia, nonche' ogni altro trattamento di famiglia comunque

denominato" (e, quindi, anche gli assegni familiari) "cessano di

essere corrisposti, ad iniziare da quelli di importo piu' elevato, in

relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico

dei soggetti percettori secondo la tabella D allegata alla presente

legge" (1' comma).

La nuova disciplina prevede, dunque, la cessazione ovvero

la riduzione della corresponsione dei trattamenti di famiglia in

relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico

dei soggetti percettori secondo lo schema della tabella D allegata al

provvedimento (All. 1).

In sostanza, deve essere determinato il reddito familiare

del soggetto percettore dei trattamenti di famiglia e, sulla base di

tale reddito e del numero delle persone a carico, si provvede secondo

la tabella D alla eventuale cessazione della corresponsione di parte

dei trattamenti di famiglia, ad iniziare da quelli di importo piu'

elevato, ovvero di tutti i trattamenti di famiglia.

Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti ed

istruzioni.

1) Soggetti.

I soggetti cui si applicano le seguenti istruzioni sono sia

i lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori ammalati, in cassa

integrazione, ecc.) cui spettano o sono erogati gli assegni familiari

dalla Cassa unica di cui al T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 1955,

n. 797, sia i lavoratori dipendenti da datori di lavoro, diversi

dalle amministrazioni dello Stato e dagli Enti pubblici indicati al

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Page 20: Circolare Inps Assegni Familiari

quarto comma dell'art. 20 in questione, che non applicano le norme

del predetto T.U. in quanto a cio' autorizzati dalle vigenti

disposizioni (v. successivo paragrafo 13).

2) Reddito familiare.

Il reddito familiare deve essere determinato sulla base dei

redditi del percettore (o richiedente) degli assegni familiari e

delle persone che alla data di applicazione della norma in questione

(1' gennaio 1984) e, successivamente, alla data del 1' luglio di ogni

anno (ovvero alla diversa successiva data di decorrenza del diritto

agli assegni) si trovino rispetto allo stesso percettore in una delle

seguenti posizioni:

a) coniuge del percettore, non separato legalmente, anche se non

convivente;

b) figli ed equiparati maggiorenni conviventi con il percettore;

c) figli ed equiparati minori per i quali sono percepiti dal

soggetto titolare del diritto gli assegni familiari o che siano

con lui conviventi.

Non concorrono a formare il reddito familiare i redditi dei

figli ed equiparati conviventi coniugati salvo che per i medesimi il

soggetto titolare del diritto percepisca gli assegni familiari.

Ai fini della determinazione del reddito familiare sono

equiparati ai figli i soggetti indicati dall'art. 38 del D.P.R. 26

aprile 1957, n. 818 e, quindi, soltanto i figli adottivi, gli

affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente

dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge,

nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a

norma di legge. Non sono, pertanto, da considerare tra gli equiparati

ai figli i fratelli, le sorelle e i nipoti del titolare del diritto,

anche se per essi a quest'ultimo spettino gli assegni familiari.

Sono altresi' esclusi, sempre ai fini della determinazione

del reddito familiare, i genitori e gli altri ascendenti del titolare

del diritto anche se per essi a quest'ultimo spettino gli assegni

familiari.

3) Redditi che concorrono a formare il reddito familiare.

Come per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione

degli assegni familiari i redditi da considerare sono quelli

assoggettabili all'IRPEF, relativi al periodo di imposta dell'anno

precedente al periodo di paga in corso al 1' luglio di ciascun anno e

precisamente:

- i redditi dichiarati con il mod. 740 o 740/S, al lordo degli oneri

deducibili e delle detrazioni di imposta, ovvero i redditi indicati

sui modd. 101 e 201 al lordo delle detrazioni di imposta;

- i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati e indennita' di

fine rapporto di lavoro dipendente, ecc.) compresi nella

dichiarazione dei redditi di mod. 740 o 740/S ovvero nei modd. 101

e 201;

- i redditi per i quali non e' prescritta la dichiarazione di mod.

740 o 740/S in quanto di importo non superiore al limite stabilito

dalla normativa fiscale.

4) Effetti della variazione del numero dei familiari il cui reddito

concorre a formare il reddito familiare e del numero delle persone

a carico.

L'art. 6, primo comma, della legge 25 marzo 1983, n. 79,

concernente la maggiorazione degli assegni familiari, cui fa rinvio

l'art. 20, secondo comma, della legge n. 730/1983 di cui trattasi,

prevede che la determinazione del reddito familiare "ha valore per le

erogazioni corrisposte fino al 30 giugno dell'anno successivo".

Per la cessazione parziale o totale della corresponsione

degli assegni familiari devono essere considerati i redditi dei

familiari indicati al precedente paragrafo 2).

Per il primo semestre 1984, i predetti familiari debbono

essere individuati sulla base del certificato di stato di famiglia

riferito al 1' gennaio 1984 (ovvero alla diversa successiva data di

decorrenza del diritto agli assegni familiari, comunque anteriore al

1' luglio 1984); il reddito familiare deve essere determinato in base

alle dichiarazioni reddituali dei predetti familiari riferite al

periodo di imposta relativo all'anno 1982.

Il reddito familiare cosi' determinato avra' valore fino al

30 giugno 1984 anche se, nel frattempo, si producono variazioni che

riguardano i soggetti componenti la famiglia (cessazione della

convivenza dei figli maggiorenni, separazione legale, ecc.) i cui

redditi hanno concorso alla formazione del reddito familiare.

Nel caso, peraltro, che il numero delle persone a carico

del percettore degli assegni familiari ovvero del titolare del

diritto agli stessi assegni subisca variazioni (ad es.: nascita di un

figlio, assunzione o cessazione del carico di un genitore, di un

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Page 21: Circolare Inps Assegni Familiari

fratello, ecc.) deve essere verificato sulla base del nuovo numero

delle persone a carico se debbano essere corrisposti assegni, in

quale numero e di quale importo sempre con riferimento al reddito

familiare gia' individuato, che come detto prima resta invariato fino

al 30 giugno 1984.

Si precisa che qualora la variazione comporti un aumento

del numero degli assegni familiari da corrispondere, questa opera dal

primo giorno del periodo di paga nel corso del quale si e'

verificata, mentre ove la variazione comporti una riduzione del

numero degli assegni familiari da corrispondere o la cessazione di

tutti gli assegni, questa opera dalla fine del periodo di paga nel

corso del quale si e' verificata.

Atteso che per il rinvio fatto dalla norma in esame al gia'

citato art. 6 della legge 25 marzo 1983, n. 79, il reddito familiare

da prendere in considerazione ai fini della cessazione o riduzione

a base per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione degli

stessi assegni e che tale reddito, una volta determinato, ha valore

per le erogazioni corrisposte fino al 30 giugno dell'anno successivo,

i soggetti che alla data del 1' gennaio 1984 percepiscono le

maggiorazioni degli assegni familiari non devono presentare la

suddetta documentazione riferita alla stessa data del 1' gennaio

1984.

Per i periodi annuali successivi, i familiari di cui al

precedente paragrafo 2) dovranno essere individuati sulla base del

certificato di stato di famiglia riferito al 1' luglio di ciascun

anno (ovvero alla diversa successiva data di decorrenza del diritto

agli assegni familiari); il reddito familiare deve essere determinato

in base alle dichiarazioni reddituali dei familiari stessi con

riferimento al periodo di imposta dell'anno immediatamente precedente

periodo di paga in corso al 1' luglio.

Il reddito familiare cosi' determinato avra' valore fino al

30 giugno successivo.

Come gia' sopra precisato in caso di variazioni del numero

delle persone a carico si dovra' verificare se debbano essere

corrisposti assegni familiari, in quale numero e di quale importo.

5) Dichiarazione dei redditi.

Come per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione

degli assegni familiari i soggetti interessati (v. precedente

paragrafo 1) ed i componenti la famiglia i cui redditi concorrono a

formare il reddito familiare (v. precedente paragrafo 2) devono

produrre apposita dichiarazione, cui si applicano le disposizioni

della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La dichiarazione deve essere rilasciata sui moduli

predisposti dall'Istituto:

- sul mod. Cs-af/01 C (All. 2) dai lavoratori cui gli assegni

familiari sono corrisposti dal datore di lavoro;

- sul mod. Cs-af/01 D (All. 3) dai lavoratori cui gli assegni

familiari sono corrisposti mediante pagamento diretto da parte

dell'Istituto (v. successivo paragrafo 12);

- sul mod. Cs-af/02 (All. 4) dai familiari dei percettori degli

assegni familiari.

Per i minori che non hanno conseguito redditi non occorre

la dichiarazione di mod. Cs-af/02 in quanto tale circostanza deve

essere dichiarata dal percettore degli assegni familiari

nell'apposito spazio del modulo Cs-af/01 C o Cs-af/01 D; analogamente

per i minori i cui redditi sono stati compresi nella denuncia fiscale

di mod. 740 o 740/S di un genitore, tale circostanza deve essere

dichiarata dal genitore nell'apposito spazio previsto nel testo della

propria dichiarazione reddituale (mod. Cs-af/01 C, Cs-af/02 o

Cs-af/01 D).

Se i redditi di uno o piu' minori sono compresi nella

dichiarazione di un genitore i cui redditi personali non concorrono

alla formazione del reddito familiare (ad es. coniuge legalmente

separato del percettore degli assegni familiari) il genitore medesimo

deve presentare la dichiarazione con le proprie generalita' e il

proprio codice fiscale indicando tuttavia solo i redditi dei minori.

Tale particolarita' deve essere precisata in calce alla dichiarazione

stessa.

Ove debba essere rilasciata la dichiarazione per minori o

incapaci, questa deve essere sottoscritta da chi esercita la potesta'

dei genitori o la rappresentanza legale; in tale caso il modulo deve

essere intestato al percettore dei redditi e, in calce alla

dichiarazione, deve essere precisato che la dichiarazione e' resa da

chi esercita la potesta' dei genitori o la rappresentanza legale

dell'interessato.

La dichiarazione contenuta nei moduli anzidetti deve essere

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Page 22: Circolare Inps Assegni Familiari

letta, confermata e sottoscritta dinanzi al funzionario competente a

ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere,

segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, al

direttore di istruzioni pubbliche sanitarie presso le quali il

dichiarante sia ricoverato, all'autorita' consolare italiana che

provvede all'autenticazione della sottoscrizione previo accertamento

della identita' del dichiarante (1).

Ai sensi della'art. 20 bis della legge n. 15/1968 su citata

la dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare deve essere

sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei. Il

pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa

menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa

dell'impedimento a firmare.

Le singole dichiarazioni reddituali possono essere

accettate anche se prive di autenticazione della firma quando il

reddito familiare del percettore (o richiedente) degli assegni

familiari risulta superiore alla fascia di reddito che in relazione

al numero delle persone a carico determina la cessazione della

corresponsione (o la non corresponsione) di tutti gli assegni

spettanti ovvero risulta superiore alla fascia di reddito massima (da

lire 34.001.000 in poi).

Tuttavia, ove per l'aumento delle persone a carico nel

periodo di validita' delle predette dichiarazioni, debbano essere

corrisposti assegni familiari al titolare del diritto (v. precedente

paragrafo 4), le dichiarazioni reddituali dovranno essere debitamente

autenticate.

6) Modalita' di compilazione delle dichiarazioni.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di mod.

740 debbono compilare i riquadri A e B del quadro 1; nel riquadro A

debbono trascrivere il reddito complessivo dichiarato al rigo 32 del

quadro N del mod. 740; nel riquadro B debbono trascrivere il totale

dei redditi soggetti a tassazione separata eventualmente dichiarati

ai righi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del quadro D dello stesso mod.

740.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di mod.

740/S debbono compilare i riquadri C e D del quadro 1; nel riquadro C

debbono trascrivere il reddito complessivo dichiarato al rigo 75 del

quadro N/O del mod. 740/S; nel riquadro D debbono trascrivere il

totale dei redditi soggetti a tassazione separata eventualmente

dichiarati ai righi 6,7,8,9,10 e 11 del quadro D del mod. 740/S.

I soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei

redditi, ma hanno conseguito redditi da lavoro dipendente o da

pensione per i quali hanno ricevuto il mod. 101 o il mod. 201 dal

datore di lavoro o dall'ente erogante la pensione, debbono compilare

il riquadro E del quadro 1 indicando il tipo del modello (101 e 201),

il codice fiscale del datore di lavoro o dell'ente erogante, gli

emolumenti imponibili indicati al punto 8 dei moduli 101 e 201 e gli

eventuali emolumenti soggetti a tassazione separata indicati al punto

22 dei moduli 101 e 201.

I soggetti, infine, che non hanno conseguito alcun reddito

assoggettabile all'IRPEF ovvero hanno conseguito redditi di importo

per il quale non e' prescritta la dichiarazione (2), devono compilare

il quadro 2.

In tale quadro, deve essere indicato, se conseguito, il

reddito complessivo. Da quest'ultimo importo deve essere detratto

l'ammontare dei redditi da lavoro dipendente contenuti nei moduli 101

e 201 eventualmente indicati al riquadro E del quadro 1. Qualora il

dichiarante non abbia conseguito alcun reddito, dovra' cancellare

l'ipotesi che non ricorre.

7) Accertamento della composizione della famiglia.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti i cui redditi

concorrono a formare il reddito familiare deve essere presentato in

allegato alle dichiarazioni del percettore degli assegni familiari (o

richiedente) e dei familiari indicati al paragrafo 2) il certificato

di stato di famiglia attestante la composizione familiare, per il

primo semestre 1984, alla data del 1' gennaio 1984 e, per i periodi

annuali successivi, alla data del 1' luglio di ciascun anno (o alla

diversa successiva data dalla quale decorre il diritto agli assegni

familiari, nel caso di nuove domande).

Circa la data di rilascio del suddetto certificato si

precisa che il certificato stesso rilasciato dopo il 1' gennaio 1984

o il 1' luglio di ciascun anno (ovvero dopo la diversa successiva

data di decorrenza del diritto agli assegni familiari) deve essere

"storico", ossia deve certificare la situazione esistente alla

predetta data; e' peraltro sufficiente un certificato di stato di

famiglia non "storico" se questo non contiene differenze nella

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Page 23: Circolare Inps Assegni Familiari

composizione della famiglia rispetto al certificato precedentemente

presentato ai fini degli stessi assegni familiari ovvero se le

differenze consistano nell'inclusione di altre persone in aggiunta a

quelle gia' comprese nel precedente certificato.

8) Tabella - Numero degli assegni da non corrispondere.

La tabella D (All. 1) indica il numero degli assegni

familiari da non corrispondere in relazione al reddito familiare del

percettore o dell'avente diritto ed al numero delle persone a carico.

Sulla base del reddito familiare e del numero delle persone

a carico si provvede, secondo la tabella D, alla eventuale cessazione

della corresponsione di parte degli assegni familiari, ad iniziare da

quelli di importo piu' elevato (la corresponsione cessa, ad esempio,

prima per quelli mensili di lire 19.760 relativi ad un figlio od al

coniuge, poi per quelli mensili di lire 2.340 o di lire 6.500 -

limitatamente ai settori del credito, dell'assicurazione e dei

servizi tributari - relativi ad un ascendente) ovvero di tutti gli

assegni familiari.

Riguardo alla tabella D va infine precisato che per un

reddito familiare annuale da œ. 34.001.000 in poi possono essere

corrisposti assegni familiari per tutte le persone a carico che

eccedano il numero di quattro, ovviamente dopo aver decurtato i primi

quattro assegni di importo piu' elevato.

9) Adempimenti dei datori di lavoro.

I lavoratori debbono presentare al datore di lavoro, tenuto

secondo la vigente disciplina a corrispondere loro gli assegni

familiari, la dichiarazione di mod. Cs-af/01 C relativa ai redditi

propri ed allegare alla stessa le dichiarazioni di mod. Cs-af/02

rilasciate dal coniuge dell'avere diritto non separato legalmente,

dai figli ed equiparati minori e maggiorenni conviventi e dai figli

ed equiparati minori per i quali il lavoratore ha diritto a percepire

gli assegni familiari, nonche' il certificato di stato di famiglia

(v. precedente paragrafo 7).

Si ricorda che i lavoratori che percepiscono o richiedono

la maggiorazione degli assegni familiari non devono presentare la

citata documentazione (v. precedente paragrafo 4) in quanto la

determinazione del reddito familiare viene effettuata sulla base

della documentazione reddituale specificamente prevista per

quest'ultima prestazione (mod. Mg-af/01 C, Mg-af/02 o mod. Mg-af/09).

Il datore di lavoro deve verificare che il lavoratore

interessato abbia presentato, oltre alla propria, le dichiarazioni di

mod. Cs-af/02 relative al coniuge (a meno che il lavoratore non sia

celibe, nubile, divorziato, vedovo o sperato legalmente), ai figli ed

equiparati minori e maggiorenni conviventi (individuabili dallo stato

di famiglia) nonche' ai figli ed equiparati minori per i quali ha

diritto a percepire gli assegni familiari anche se non conviventi con

lo stesso lavoratore (3). Ove i figli ed equiparati minori non

posseggano redditi o questi siano compresi nella dichiarazione di uno

dei genitori, il lavoratore puo' omettere di presentare la

dichiarazione di mod. Cs-af/02 dichiarando nell'apposito spazio della

propria dichiarazione, a seconda dei casi, il nominativo dei minori

che non posseggono redditi o del genitore nella cui dichiarazione

sono compresi i relativi redditi.

Ove la documentazione risulti completa e regolare il datore

di lavoro deve compilare un mod. Cs-af/05 (All. 5), in duplice copia,

trascrivendovi le generalita' complete e il codice fiscale del

lavoratore e di ciacun componente la famiglia - compresi coloro che

hanno dichiarato di non aver conseguito redditi - nonche' i relativi

eventuali redditi dichiarati.

Per quanto concerne i redditi dichiarati si precisa che il

datore di lavoro dovra' riportare nella colonna A (Riquadro)

dell'anzidetto modulo il numero del quadro e l'eventuale lettera del

riquadro nel quale il dichiarante ha indicato i redditi (ad es. 1/A

se sono indicati redditi nel riquadro A del quadro 1) e trascrivere i

relativi redditi come di seguito specificato.

Nella colonna B (Reddito) debbono essere trascritti a

seconda dei casi, l'importo indicato nel riquadro 1/A (rigo 32) ed il

totale dei redditi a tassazione separata indicato nel riquadro 1/B;

l'importo indicato nel riquadro 1/C (rigo 75) ed il totale dei

redditi a tassazione separata indicato nel riquadro 1/D; le somme

degli importi indicati in entrambe le colonne del riquadro 1/E e

l'importo eventualmente indicato quale reddito complessivo nel quadro

2.

Per ogni nominativo sono disponibili due righe che possono

essere entrambe utilizzate ove, come e' possibile, i redditi siano

indicati in due riquadri (1/A e 1/B, 1/C e 1/D, 1/E e 2).

Sulle colonne corrispondenti ai nominativi di colono che

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Page 24: Circolare Inps Assegni Familiari

hanno dichiarato di non aver conseguito redditi dovra' essere

tracciata una barra.

Nell'eventualita' (v. precedente paragrafo 5, quarto

periodo) che in un mod. Cs-af/02 il dichiarante abbia precisato che

la dichiarazione riguarda solo i redditi di uno o piu' minori, tale

particolarita' va indicata nella parte riservata alle "eventuali

note".

Dopo aver eseguito le suddette trascrizioni, dovra' essere

effettuata la somma degli importi della colonna B determinando cosi'

il reddito familiare.

Sulla base del reddito familiare e del numero delle persone

a carico (cioe' di quelle persone per le quali il lavoratore ha

diritto a percepire gli assegni familiari secondo la normativa sugli

assegni stessi) deve essere stabilito, tenuto conto della allegata

tabella, se debbano essere corrisposti assegni, in quale numero e di

quale importo.

Si procedera', quindi, alla eventuale cessazione della

corresponsione di parte degli assegni familiari, ad iniziare da

quelli di importo piu' elevato (v. precedente paragrafo 8), ovvero di

tutti gli assegni stessi.

Le risultanze di tale determinazione vanno trascritte

nell'apposito spazio "Determinazione per la corresponsione degli

assegni familiari".

Il secondo riquadro di quest'ultimo spazio verra'

utilizzato qualora si modifichi il numero delle persone a carico che

comporti o meno una modifica degli assegni familiari (v. precedente

paragrafo 4).

L'originale del mod. Cs-af/05 con timbro e firma del datore

di lavoro deve essere trasmesso alla Sede dell'I.N.P.S. con le

modalita' indicate piu' avanti. Non vanno, peraltro, trasmessi i

moduli in questione relativi a lavoratori ai quali, per effetto della

norma in esame, non debbono piu' essere corrisposti assegni

familiari.

Per i pagamenti in corso alla data del 1' gennaio 1984 le

predette dichiarazioni reddituali ed il certificato di stato di

famiglia, attestante la composizione familiare alla stessa data del

1' gennaio 1984, devono essere presentati al datore di lavoro entro e

non oltre una data certa (4) successiva a quella in cui saranno messi

a disposizione dei soggetti interessati i moduli da usare per tali

dichiarazioni.

L'omessa presentazione della predetta documentazione

comporta la sospensione della corresponsione degli assegni familiari,

con effetto dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1984, fatta

eccezione per gli assegni eccedenti il numero di quattro.

I datori di lavoro procederanno comunque alla cessazione o

riduzione immediata degli assegni familiari nei confronti di quei

lavoratori dipendenti per i quali risulti dai dati retributivi in

proprio possesso un reddito individuale o familiare che comporti tale

cessazione o riduzione, fatta sempre eccezione per gli assegni

eccedenti il numero di quattro.

Nei casi di cessazione, riduzione o sospensione della

corresponsione degli assegni familiari con effetto retroattivo, i

datori di lavoro dovranno immediatamente provvedere ai conseguenti

recuperi di assegni familiari nei confronti dei lavoratori dipendenti

interessati ed a versare quindi all'Istituto il corrispondente

importo in occasione della successiva prima denuncia contributiva di

mod. DM 10/M, indicandolo in un rigo in bianco del quadro "C"

successivo al rigo 24. Detto importo dovra' essere preceduto dalla

dizione "Recupero A.F." e dal codice "F 100" da apporre nella casella

"COD".

10) Libri aziendali, trasmissione moduli riepilogativi.

Come e' noto i datori di lavoro sono tenuti a registrare

per ciascun lavoratore, sul libro matricola o documento equipollente,

il numero delle persone a carico per le quali sono corrisposti gli

assegni e sul libro paga, o documento equipollente, gli assegni

corrisposti.

In relazione alla norma in esame, si precisa che sul libro

matricola, o documento equipollente, dovranno essere, altresi',

registrati il numero delle persone a carico (anche se per le stesse

non vengono erogati, in tutto e o in parte, gli assegni familiari),

distintamente per coniuge e figli e per genitori, nonche' l'importo

massimo della fascia di reddito nella quale e' compreso il reddito

familiare espresso in milioni di lire (ad esempio, se il reddito e'

di L. 32.500.000 dovra' essere indicato "RF 34"). Per i redditi oltre

i 23 milioni e fino a 28 milioni deve essere indicato l'importo

arrotondato al milione superiore (ad esempio se il reddito

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24 di 28 29/10/2010 0.11

Page 25: Circolare Inps Assegni Familiari

arrotondato al milione superiore (ad esempio se il reddito e' di L.

26.350.000 dovra' essere indicato "RF 27"). Per i redditi da L.

34.001.000 in poi dovra' essere indicato "RF +34".

Entro il 30 giugno 1984 i datori di lavoro debbono

trasmettere alla competente Sede dell'INPS, interamente compilato il

mod. Cs-af/06 (All. 6) con allegati gli originali dei modd. Cs-af/05.

Come gia' precisato non vanno trasmessi i moduli in questione

relativi ai lavoratori ai quali, per effetto della norma in esame,

non debbono essere piu' corrisposti assegni familiari.

Si precisa che i datori di lavoro che, avendo piu' filiali,

cantieri, stabilimenti, ecc. dislocati nell'ambito territoriale di

piu' Sedi dell'INPS, hanno ottenuto l'autorizzazione ad accentrare

gli adempimenti contributivi presso un'unica Sede, debbono

trasmettere gli originali dei modd. Cs-af/05 in allegato al mod.

Cs-af/06 alla Sede accentrante, presso la quale effettuano gli stessi

adempimenti contributivi.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che i dati

forniti con gli originali dei modd. Cs-af/05 saranno utilizzati

dall'INPS per i controlli delle dichiarazioni relative ai redditi

presso gli uffici finanziari e che conseguentemente il mancato invio

dei moduli stessi puo' comportare responsabilita' per il datore di

lavoro inadempiente non consentendo all'Istituto di effettuare i

predetti controlli.

11) Mobilita' dei lavoratori - Documentazione occorrente.

Come per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione

degli assegni familiari, la determinazione del reddito familiare,

individuato in base alla composizione della famiglia del percettore

degli assegni familiari alla data di decorrenza del diritto, ha

valore per l'intero periodo annuale 1' luglio - 30 giugno (v.

precedente paragrafo 4) anche nel caso in cui nella residua parte

dello stesso periodo il lavoratore passi alle dipendenze di altro

datore di lavoro ovvero inizi a percepire una prestazione da parte

dell'Istituto (pensione, trattamento di disoccupazione, ecc.) cui si

aggiungono gli assegni familiari.

In tali casi deve essere preso in considerazione il reddito

familiare calcolato in occasione della prima determinazione

concernente la corresponsione degli assegni familiari nel periodo

annuale predetto.

Come gia' precisato la precedente paragrafo 4), per il

primo semestre 1984 la determinazione del reddito familiare ha valore

dal 1' gennaio 1984 (ovvero dalla diversa successiva data di

decorrenza del diritto agli assegni familiari, comunque anteriore al

1' luglio 1984) fino al 30 giugno 1984.

Si e' predisposto pertanto il mod. Cs-af/09 (All. 7) che

deve essere utilizzato nei casi in cui cessi il rapporto di lavoro o

il diritto alla prestazione previdenziale in relazione ai quali siano

stati corrisposti gli assegni familiari, allo scopo di consentire che

nelle eventuali successive situazioni che diano titolo agli assegni

stessi nel corso dello stesso periodo (1' luglio - 30 giugno ovvero

1' gennaio 1984 - 30 giugno 1984) sia preso in considerazione il

reddito familiare calcolato in occasione della prima determinazione

concernente la corresponsione degli assegni nel periodo predetto.

Tale modulo, che reca appunto l'indicazione del predetto

reddito familiare inizialmente accertato, sara' rilasciato nei

predetti casi al lavoratore, debitamente compilato, dal datore di

lavoro ovvero dalla competente Sede dell'INPS in caso di pagamento

diretto (5).

Il lavoratore, qualora nella residua parte del periodo

considerato abbia diritto agli assegni familiari in relazione ad un

nuovo rapporto di lavoro o ad una prestazione previdenziale, deve

presentare la documentazione comprovante il diritto agli assegni

stessi e, in luogo delle dichiarazioni reddituali, il mod. Cs-af/09.

Il nuovo datore di lavoro utilizzera' il reddito familiare

complessivo indicato nel mod. Cs-af/09, per stabilire se nella

residua parte del periodo considerato debbano essere corrisposti

assegni familiari, in quale numero e di quale importo.

Pertanto nei casi in cui riceva una domanda di assegni

familiari con allegato un mod. Cs-af/09, il datore di lavoro deve

compilare un mod. Cs-af/05, indicato, oltre ai dati identificativi

dell'azienda ed alle generalita' e al codice fiscale del lavoratore,

soltanto il reddito familiare (totale della colonna B).

Sulla base di detto reddito familiare e del numero delle

persone a carico, il datore di lavoro stabilisce se debbano essere

corrisposti assegni, in quale numero e di quale importo. Le

risultanze di tale determinazione vanno trascritte nell'apposito

spazio "Determinazione per la corresponsione degli assegni

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Page 26: Circolare Inps Assegni Familiari

familiari".

Nella parte riservata alle "eventuali note", deve essere

specificato che il reddito familiare e' stato rilevato da un mod.

Cs-af/09 ed indicato, a seconda dei casi, la denominazione, il numero

di matricola INPS, il codice fiscale e l'indirizzo della Ditta che ha

rilasciato tale modulo ovvero la Sede dell'Istituto che lo ha

rilasciato, gli estremi della pratica e la categoria di pagamento

diretto, rilevando tali dati dal predetto mod. Cs-af/09.

Gli originali dei modd. Cs-af/05 dovranno essere inviati

alla competente Sede dell'I.N.P.S. in allegato ad un apposito mod.

Cs-af/06 distinto da quello inviato con gli originali dei modd.

Cs-af/05 normali, aggiungendo nell'oggetto l'espressione "riferiti a

modd. Cs-af/09.

Le modalita' di cui sopra saranno seguite anche nei casi in

cui il lavoratore passi alle dipendenze di un ulteriore datore di

lavoro.

12) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano con l'INPS

con il sistema del conguaglio, ai quali gli assegni familiari

vengono erogati direttamente dalle Sedi dell'INPS.

a) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro di particolari

categorie (aziende boschive, organismi cooperativi).

I datori di lavoro, per consentire alle Sedi che provvedono

al pagamento diretto degli assegni familiari ai lavoratori indicati

in epigrafe (boschivi, soci e non soci di organismi cooperativi) di

effettuare i necessari adempimenti, debbono trasmettere, entro il

termine previsto al precedente paragrafo 9, la documentazione

presentata dagli stessi lavoratori (certificato di stato di famiglia,

dichiarazione reddituale del lavoratore da rilasciare sul mod.

Cs-af/01 D, dichiarazioni reddituali dei componenti il nucleo

familiare da rilasciare sul mod. Cs-af/02, ovvero il mod. Cs-af/09,

secondo quanto precisato al precedente paragrafo 11).

b) Lavoratori dipendenti ai quali gli assegni familiari vengono

erogati direttamente dalle Sedi INPS per particolari situazioni.

I lavoratori, ai quali in relazione a particolari

situazioni (dipendenti da aziende fallite, lavoratori in aspettativa

sindacale, ecc.) gli assegni vengono erogati direttamente dalle Sedi

di questo Istituto, devono presentare la documentazione prevista alla

precedente lettera a) alle citate Sedi, con le stesse modalita'

seguite per la presentazione della documentazione comprovante il

diritto agli assegni stessi.

Per i lavoratori, infine, ai quali gli assegni familiari

vengono erogati dalle Sedi di questo Istituto in conseguenza del

pagamento diretto delle integrazioni salariali straordinarie, i

datori di lavoro debbono indicare nell'elenco con il quale forniscono

i dati necessari per il pagamento delle suddette prestazioni: nella

colonna "Assegni familiari", nelle singole fincature destinate

all'indicazione delle persone a carico (figli, coniuge, genitori), il

numero delle suddette persone e, sotto ciascun numero, quello delle

persone per le quali, ai sensi della norma in esame, devono essere

corrisposti gli assegni; nella colonna predisposta per l'indicazione

della fascia di reddito, l'importo massimo della fascia di reddito

nella quale e' compreso il reddito familiare espresso in milioni di

lire. Per i redditi oltre i 23 milioni e fino a 28 milioni deve

essere indicato l'importo arrotondato al milione superiore (6). Per i

redditi da L.34.001.000 in poi deve essere indicato "+ 34".

In considerazione del termine previsto per la presentazione

delle dichiarazioni reddituali e dello stato di famiglia, i datori di

lavoro che, per periodi di paga precedenti la scadenza di tale

termine (ovviamente a partire da quelli in corso al 1' gennaio 1984)

abbiano indicato nel suddetto elenco i dati concernenti gli assegni

familiari relativi a lavoratori per i quali si rilevi

successivamente, sulla base del reddito familiare risultante dalle

dichiarazioni reddituali e del numero delle persone a carico, che

gli assegni stessi non debbono piu' essere corrisposti per tutte o

parte delle persone a carico, dovranno segnalare tempestivamente tale

circostanza alle competenti Sedi dell'INPS, precisando le generalita'

del lavoratore, il numero delle persone a carico per le quali non

debbono essere corrisposti gli assegni, il periodo ed il relativo

importo.

La stessa segnalazione dovra' essere effettuata

relativamente ai lavoratori che abbiano omesso di presentare, entro

il termine stabilito, la prescritta documentazione.

13) Datori di lavoro che non applicano la normativa sugli assegni

familiari in quanto esclusi in base alla disciplina vigente.

A norma del terzo comma dell'art. 20 in discorso, i datori

di lavoro - diversi dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti

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Page 27: Circolare Inps Assegni Familiari

pubblici previsti dal quarto comma dello stesso art. 20 - che non

applicano la normativa sugli assegni familiari, in quanto esclusi in

base alla disciplina vigente, sono tenuti a versare alla Cassa unica

per gli assegni familiari, entro il termine stabilito per il

pagamento all'Istituto dei contributi di previdenza e assistenza, gli

importi dei trattamenti di famiglia comunque denominati, non

corrisposti per effetto della nuova normativa in esame.

La norma del sopra citato terzo comma riguarda:

a) i datori di lavoro che sono esonerati dal pagamento dei contributi

dovuti alla Cassa unica assegni familiari in quanto assicurano al

personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non

inferiore a quello previsto per gli assegni familiari;

b) i datori di lavoro che non rientrano tra le categorie elencate

dall'art. 33 del T.U. sugli assegni familiari e nei cui confronti

non opera un decreto ministeriale di aggregazione ai sensi

dell'art. 34 dello stesso T.U., i quali corrispondono al personale

dipendente un trattamento di famiglia comunque denominato;

c) gli enti pubblici che corrispondono al personale dipendente un

trattamento di famiglia disciplinato per legge, regolamento o atto

amministrativo (v. art. 79 del T.U. sugli assegni familiari),

esclusi quelli previsti dal quarto comma dell'art. 20 in

questione.

Tutti i datori di lavoro in discorso, dovranno provvedere,

con le modalita' indicate nella presente circolare, all'accertamento

del requisito reddituale dei dipendenti ai fini della cessazione

della corresponsione di parte dei trattamenti di famiglia (ad

iniziare da quelli di importo piu' elevato) ovvero di tutti i

trattamenti stessi.

Gli importi dei trattamenti di famiglia che non dovranno

piu' essere corrisposti ai dipendenti per effetto della norma in

esame dovranno essere versati a questo Istituto, mese per mese, a

mezzo della denuncia contributiva, indicandone l'importo in uno dei

righi in bianco successivi al rigo 24 del quadro "C", del mod.

DM/10M, preceduto dalla dizione "T.F.L. 730/83" e dal codice "L 132"

da apporre nella casella "COD".

Gli stessi datori di lavoro dovranno, altresi', trasmettere

a questo Istituto gli originali dei modd. Cs-af/05 in allegato al

mod. Cs-af/06, con le modalita' precisate al precedente paragrafo

10).

Resta inteso che gli importi dei trattamenti di famiglia

versati all'INPS in base alla normativa in esame sono esclusi da ogni

forma di contribuzione previdenziale ed assistenziale.

14) Sanzioni.

Ai sensi del quinto comma dell'art. 20 in questione, in

caso di inadempimento totale o parziale, il datore di lavoro e'

tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva pari a due volte

l'ammontare dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni

amministrative e penali.

15) Contenzioso.

Considerato il rinvio contenuto nel sesto comma dell'art.

20 in discorso, per il contenzioso si applica la disciplina vigente

in materia di assegni familiari anche con riguardo agli adempimenti

previsti dal terzo comma dello stesso art. 20.

IL DIRIGENTE LA SEDE

-------------------------

(1) A termini dell'art. 26 della legge n. 15 "Le dichiarazioni

mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi

previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale

e delle leggi speciali in materia".

"A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non piu'

rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni

rese ai sensi dei precedenti articoli 2,3,4,8 e autenticate a norma

dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".

(2) Per l'anno 1982 i limiti sono di importo non superiore a lire

3.500.000 per i soli redditi da lavoro dipendente; di importo non

assegni similari; di importo non superiore a lire 360.000 per i soli

redditi da fabbricati e terreni.

(3) La dichiarazione non deve essere rilasciata dai figli ed

equiparati conviventi coniugati per i quali il lavoratore non ha

diritto a percepire gli assegni familiari.

(4) Tale data verra' resa nota mediante apposito comunicato stampa o

altro idoneo mezzo di informazione.

(5) Il mod. Cs-af/09 puo' essere rilasciato, ad esempio, dal datore

di lavoro che abbia erogato gli assegni familiari sulla

retribuzione, sulla integrazione salariale, sull'indennita' di

malattia, ecc. ovvero dalla Sede INPS che abbia disposto il pagamento

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Page 28: Circolare Inps Assegni Familiari

diretto degli assegni in relazione ad un trattamento di

disoccupazione e di integrazione salariale, ad un rapporto di lavoro

domestico, in agricoltura, ecc.

(6) Esempi: in caso di reddito familiare di œ. 26.350.000 deve essere

indicato 27; in caso di reddito familiare di lire 32.500.000 deve

essere indicato 34.

-------------------------------------------------------------------

Allegato 1

Tabella D

Tabella indicante il numero degli assegni familiari, quote di

aggiunta di famiglia o trattamenti di famiglia comunque denominati

non spettanti in rapporto al reddito familiare annuale. (vedi

supporto cartaceo).

...omissis.

-------------------------------------------------------------------

Allegato 2

Mod. Cs-af/01 C Dichiarazione dei redditi ai fini della

corresponsione degli assegni familiari

resa dal lavoratore.

....omissis....

------------------------------------------------------------------

Allegato 3

Mod. Cs-af/01 D Dichiarazione dei redditi ai fini della

corresponsione degli assegni familiari

resa dal lavoratore o pensionato cui gli

assegni sono erogati direttamente

dall'INPS. ...omissis

-----------------------------------------------------------------

Allegato 4

Mod. Cs-af/02 Dichiarazione dei redditi ai fini della corresponsione

degli assegni familiari resa dal familiare del

lavoratore o pensionato. ...omissis....

-----------------------------------------------------------------

Allegato 5

Mod. Cs-af/05 (v. supporto cartaceo) ....omissis....

----------------------------------------------------------------

Allegato 6

Mod. Cs-af/06 (v. supporto cartaceo) ...omissis...

-----------------------------------------------------------------

Allegato 7

Mod. Cs-af/09 (v. supporto cartaceo) ...omissis...

-----------------------------------------------------------------

Allegato 8

Mod. Cs-af/01 SO (v. supporto cartaceo) ....omissis...

-----------------------------------------------------------------

Allegato 9

Variazioni al piano dei Conti (allegato di cui alla lett. circ. n. 97

I.B. - n. 398 D.S.E.A.D. del 30.12.1976). ...omissis...

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