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Circolare informativa 8 del 01 Agosto 2017 Si comunica ai gentili Clienti che nel periodo da mercoledì 9 a venerdì 25 agosto 2017 lo Studio effettuerà il seguente orario: dalle ore 9,15 alle ore 12,15 Il giorno lunedì 14 agosto lo Studio rimarrà chiuso Da lunedì 28 agosto lo Studio riprenderà il normale orario di lavoro (dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30)

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Circolare informativa

n° 8 del 01 Agosto 2017

Si comunica ai gentili Clienti che nel periodo

da mercoledì 9 a venerdì 25 agosto 2017 lo Studio effettuerà il seguente orario: dalle ore 9,15 alle ore 12,15 Il giorno lunedì 14 agosto lo Studio rimarrà chiuso Da lunedì 28 agosto lo Studio riprenderà il normale orario di lavoro (dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30)

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Indice della circolare n. 8

Differimento imposte sui redditi: decreto in Gazzetta Ufficiale

Controversie tributarie pendenti, definizione agevolata entro il 2 ottobre

Confermate le agevolazioni fiscali per l’autotrasporto

Modalità di comunicazione dell’indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate

Artigiani e commercianti, compilazione quadro RR

Bonus asilo nido: servizio online dal 17 luglio

Servizio civile universale: riscatto a fini pensionistici

Istruzioni Inps sul cumulo dei periodi assicurativi

Lavoro autonomo, le nuove norme

Disciplina del lavoro agile (“smart working”)

Lavoro occasionale e Libretto di famiglia

Contratto di prestazione occasionale

Alternanza scuola-lavoro, le istruzioni per l’esonero contributivo

DIS-COLL: istruzioni operative

Cantieri edili e CIGO, gli obblighi in materia di unità produttive

Notifiche a mezzo PEC, le novità

Telefono per finalità anche aziendali, quale trattamento fiscale?

Principali scadenze dal 1° al 31 agosto 2017

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Ai Signori Clienti

Loro indirizzi Oggetto: circolare informativa del mese di agosto 2017 Il lavoro agile (o “smart working”) e le nuove forme di lavoro occasionale, dal libretto di famiglia al vero e proprio contratto di prestazione occasionale. Questi i temi interessati dagli interventi di maggiore rilievo, dal punto di vista giuslavoristico, nelle ultime settimane. Accanto alle nuove modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, tuttavia, non mancano spunti su svariati altri fronti, come le istruzioni operative per la DIS-COLL (indennità di disoccupazione) e l’esonero contributivo relativo alle assunzioni in ambito di alternanza scuola-lavoro. Di questi e altri argomenti diamo conto nella circolare (fonte: Euroconference Editoria), strumento attraverso il quale lo Studio intende aggiornare i propri clienti in merito alle recenti modifiche in campo normativo e previdenziale. Per le notizie e gli aggiornamenti in materia di lavoro, vi invitiamo a consultare la sezione News (in home page o raggiungibile attraverso il menù del portale) del nostro sito: www.studiocentenari.it Naturalmente, lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti. IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI Differimento imposte sui redditi: decreto in Gazzetta Ufficiale È stato pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21 luglio 2017 il D.P.C.M. 20 luglio 2017 relativo al differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi. I titolari di reddito d’impresa versano il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 nonchè la prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo: - entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione; - dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

(D.P.C.M. 20/7/2017, G.U., 21/7/2017, n. 169) Controversie tributarie pendenti, definizione agevolata entro il 2 ottobre 2017 L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 140216 del 31 luglio 2017, ha indicato le modalità di attuazione dell’articolo 11, D.L. 50/2017, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate: i contribuenti interessati possono risolverle entro il 2 ottobre 2017 pagando un importo agevolato. Il provvedimento in oggetto ha approvato il modello di domanda per la definizione, con le relative istruzioni. La possibilità di definizione agevolata riguarda le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni e quelle inerenti agli avvisi di liquidazione e ai ruoli.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 21/7/2017, n. 140216) Confermate le agevolazioni fiscali per l’autotrasporto L’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 4 luglio 2017, ha confermato, per l’anno 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori. Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2016, nella misura di 51 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

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Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono inoltre recuperare, nel 2017, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24 con codice tributo “6793”) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 4/7/2017) Modalità di comunicazione dell’indirizzo Pec all’Agenzia delle entrate Con provvedimento n. 120768/2017, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità di comunicazione, esclusivamente in via telematica dal sito www.agenziaentrate.gov.it, dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti. Anche la variazione e la revoca dell’indirizzo Pec precedentemente trasmesso devono essere comunicate con modalità telematica. L’indirizzo Pec comunicato può essere utilizzato dal 1° luglio 2017dall’Agenzia delle entrate per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati e dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate. (Agenzia delle entrate, provvedimento, 28/6/2017, n. 120768) Artigiani e commercianti, compilazione quadro RR L’Inps, con circolare n. 104 del 23 giugno 2017, ha indicato le modalità di compilazione del quadro “RR” del modello Redditi 2017 e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2016 e in acconto 2017 per le Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata.

(Inps, circolare, 23/6/2017, n. 104) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Bonus asilo nido: servizio online dal 17 luglio L’Inps, con notizia del 10 luglio 2017, ha reso noto che dalle ore 10 di lunedì 17 luglio 2017 è attivo il servizio on line per richiedere il bonus asilo nido. L’istanza relativa al contributo di massimo 1.000 euro annui può essere presentata: • a beneficio di bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento

delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. bonus asilo nido);

• in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgano di servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).

(Inps, notizia, 10/7/2017) Servizio civile universale: riscatto ai fini pensionistici L’Inps, con circolare n. 108 del 6 luglio 2017, ha offerto indicazioni sulla disciplina del rapporto di servizio civile universale, su base volontaria, con particolare riferimento al riscatto dei corrispondenti periodi ai fini pensionistici.

(Inps, circolare, 6/7/2017, n. 108) Istruzioni Inps sul cumulo dei periodi assicurativi L’Inps, con circolare n. 103 del 23 giugno 2017, è intervenuto in tema di cumulo dei periodi assicurativi a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 24, D.L. 201/2011, fornendo l’aggiornamento delle istruzioni contenute nella circolare n. 116/2011 e chiarimenti su aspetti non trattati in precedenza.

(Inps, circolare, 23/6/2017, n. 103)

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INFORMAZIONI UTILI PER LE AZIENDE Lavoro autonomo, le nuove norme Nella Gazzetta Ufficiale n. 135/2017 è stata pubblicata la L. 81/2017, nota per aver apportato diverse novità normative sul tema del lavoro autonomo. Tali regole sono valide per tutte le libere professioni, per l’esercizio delle quali occorre l’iscrizione a un ordine o collegio, ma anche per le attività professionali svolte in via non occasionale, e quindi con titolarità di partita Iva, dagli iscritti alla Gestione separata Inps. Vi rientrano, infine, anche le prestazioni relative ai contratti d’opera. Ne sono estranei gli imprenditori, anche quelli considerati civilisticamente piccole imprese. Queste, in estrema sintesi, le novità più rilevanti. Pagamento prestazioni Sul tema dei pagamenti delle prestazioni ai lavoratori autonomi, si rileva un’equiparazione alla disciplina sulle transazioni commerciali delle imprese (D.Lgs. 231/2002), che obbligano il committente a un pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla data di prestazione del servizio. Tale termine potrà essere spostato, fino a un massimo di 60 giorni, dal contratto tra le parti. Nel caso di mancato pagamento saranno applicabili, da parte del creditore, gli interessi di mora. Saranno inoltre considerate abusive, quindi come non apposte, alcune clausole contrattuali considerate vessatorie, ossia: quelle che attribuiscono al committente la facoltà di variazione unilaterale del contratto; quelle che, nel caso di prestazione continuativa, concedono al committente un recesso senza congruo preavviso; quelle con le quali si concordano tempi di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di richiesta di pagamento o invio fattura. Anche i professionisti potranno far valere in giudizio, quali prove documentali del loro credito, le scritture contabili. Tutele in caso di assenza giustificata Viene introdotta una serie di tutele all’attività del lavoratore autonomo a fronte di possibili periodi di assenza giustificata, per i casi di malattia, infortunio o gravidanza. Nell’ipotesi di rapporto continuativo, in caso di tali assenze, non si realizza l’estinzione del rapporto, ma su richiesta del lavoratore stesso l’esecuzione resta sospesa, senza compenso, per un periodo che non potrà essere superiore al 150 giorni per anno solare. Ciò fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente. Vi è inoltre, nel caso di astensione per maternità, una sorta di sostituzione della lavoratrice autonoma con altri lavoratori della medesima categoria, che andranno a svolgere l’attività mantenendo il rapporto in essere, con il necessario consenso del committente. Sostegno al reddito Viene delegato il Governo a emanare, entro 12 mesi, dei decreti attuativi che stabiliscano nuove competenze pubblicistiche per i professionisti iscritti a ordini o collegi. Sempre per tali professionisti viene previsto che le casse professionali provvedano a stabilire nuove misure di aiuto per i casi di significativa riduzione involontaria del reddito e per malattie oncologiche. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata Inps vengono previsti criteri meno stringenti in relazione all’indennità di maternità e di malattia, loro spettanti, così come sono previste nuove misure relative al congedo parentale fino a 3 anni di vita del bambino. Dal 1° luglio 2017 diviene definitiva la c.d. DIS-COLL, ovvero l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Vi rientrano collaboratori coordinati e continuativi, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, così come gli assegnisti e i dottori di ricerca con borsa di studio.

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Novità fiscali Sul piano fiscale si assiste ad alcune modifiche dell’articolo 54 Tuir. Le spese per alloggio e vitto sostenute direttamente dal lavoratore autonomo per eseguire l’incarico divengono, dal 2017, totalmente deducibili se sono analiticamente addebitate al committente, non applicandosi quindi le precedenti limitazioni previste (in precedenza: “deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta”). Le spese sostenute per la formazione professionale (convegni, congressi e simili o corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno), deducibili in precedenza nella misura del 50% del loro ammontare, divengono dal 2017 deducibili integralmente fino al limite massimo di 10.000 euro annui. Le spese sostenute per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, sono totalmente deducibili fino al limite massimo di 5.000 euro annui. Semplificazioni Sul tema semplificazioni si attua l’apertura di uno sportello per i lavoratori autonomi, presso i Centri per l’impiego, così da poter meglio raccogliere offerta e domanda di lavoro fornendo informazioni a professionisti e committenti. Il Governo viene inoltre delegato a emanare le regole attuative, entro un anno, in relazione al riassetto della materia della sicurezza e igiene sul lavoro negli studi professionali, individuando idonee misure di prevenzione a tutela della salute, misure tecniche e amministrative compatibili con l’attività specifica, una semplificazione degli adempimenti formali e, infine, offrendo una riformulazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale sul tema. Viene prescritto alle Pubbliche Amministrazioni, quali stazioni appaltanti, di garantire e agevolare la partecipazione dei professionisti alle gare pubbliche per appalto di servizi. Nuova descrizione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa Anche un accenno, infine, sulla definizione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che vedono modificata la loro definizione posta nel codice di procedura civile (art. 409) con l’inserimento di questa descrizione: “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”. Disciplina del lavoro agile (“smart working”) Il 13 giugno 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 81/2017, che ha disciplinato per la prima volta nell’ordinamento italiano il lavoro agile. Di seguito le principali caratteristiche del lavoro agile.

- il lavoro agile non è una nuova forma contrattuale, bensì una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”;

- la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, sotto forma di lavoro agile, deve essere “stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”;

- l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore;

- il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

- il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro;

- il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

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Lavoro occasionale e Libretto di famiglia Con la circolare n. 107/2017 e con il messaggio n. 2887/2017, l’Inps ha reso note le istruzioni per l’utilizzo del nuovo lavoro occasionale introdotto con l’articolo 54-bis, D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017. La norma prevede, entro certi limiti, la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità:

- il Libretto famiglia (LF); - il Contratto di prestazione occasionale (Cpo).

Ciascuna delle suddette modalità, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili specifici in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Inps. In questa informativa saranno evidenziati gli aspetti comuni e le specifiche relative al Libretto di famiglia, in altra informativa saranno riportate le specifiche per il Contratto di prestazione occasionale. Definizione e limiti Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma (Libretto famiglia e Contratto di prestazione occasionale) e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Gli importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore “con riguardo alla totalità dei prestatori”, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; - giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un

istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; - persone disoccupate; - percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che

costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

I limiti di compenso complessivo riferiti a ciascun singolo prestatore sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Ai prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, l’Inps sottrae dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese. I compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell’Irpef.

È, inoltre, previsto un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Per il settore agricolo tale limite è diversamente calcolato. Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali:

- da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa:

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- nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i 6 mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Modalità operative L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Inps, che conteggia tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasione (LF e Cpo) rese nell’ambito del mese e li eroga, nel loro importo totale, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore o, in mancanza dell’indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato presso gli uffici postali.

Per la gestione delle prestazioni occasionali c’è un’apposita piattaforma telematica sul sito dell’Inps, servizio Prestazioni occasionali, attraverso la quale il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte. Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori, nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:

- direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN Inps, credenziali SPID – Sistema pubblico di identità digitale, CNS - Carta nazionale dei servizi);

- avvalendosi dei servizi di Contact-center Inps, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa, purché si sia in possesso delle credenziali personali (PIN Inps, credenziali SPID – Sistema pubblico di identità digitale, CNS - Carta nazionale dei servizi).

Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte:

- dagli intermediari di cui alla L. 12/1979; - dagli Enti di patronato di cui alla L. 152/2001, esclusivamente per i servizi di registrazione

del prestatore e tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto famiglia. Gli sviluppi della piattaforma informatica per l’operatività di intermediari e patronati saranno resi disponibili entro il mese di luglio 2017.

Ai fini dell’accesso alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono registrarsi preventivamente al servizio:

- scegliendo se accedere al Libretto famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali per il quale sono previste 3 distinte opzioni (per le Pubbliche Amministrazioni, per le imprese agricole, per gli altri utilizzatori);

- fornendo le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Inps erogherà il compenso pattuito: deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore, o di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo. Occorre essere attenti nella registrazione dei dati relativi all’Iban e, in caso di errore, effettuare tempestivamente la variazione delle informazioni: in caso di errore, infatti, l’Inps è esente da ogni forma di responsabilità per l’erogazione del compenso a beneficiari diversi dal prestatore.

In caso di mancata indicazione dell’Iban, l’Inps eroga il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali con oneri di pagamento a carico del prestatore e trattenuti sul compenso. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione per la disponibilità delle somme riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento

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di identità e della medesima comunicazione. È importante, perciò, indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica anche il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (LF o Cpo) abbia preventivamente versato le somme necessarie. Le modalità di versamento sono:

- versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi ELIDE (le PA utilizzeranno il modello F24EP), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto famiglia ovvero di Contratto di prestazione occasionale. In particolare, per il Libretto famiglia i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “LIFA”, mentre per il Cpo, i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “CLOC”; nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore ed è esclusa la facoltà di compensazione dei crediti ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997;

- strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni occasionali del Portale dei Pagamenti Inps attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema pubblico di identità digitale). Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà possibile entro il mese di luglio 2017.

A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali e assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento. Per il Libretto famiglia, ogni versamento è pari a 10 euro ovvero a multipli di 10 euro. Ogni versamento alimenta il portafoglio virtuale destinato all’utilizzo del Libretto famiglia. Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dall’utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale. La trattenuta delle somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali, nella misura prevista per ogni tipologia di prestazione occasionale, è effettuata al momento dell’acquisizione della dichiarazione/comunicazione di prestazione lavorativa tramite la piattaforma informatica Inps. Nel Contratto di prestazione occasionale, in caso di revoca della dichiarazione andata a buon fine, l’importo sarà riaccreditato nel portafoglio virtuale dell’utilizzatore. Diritti del prestatore Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'Ivs, con iscrizione alla Gestione separata, e all'assicurazione Inail con oneri interamente a carico dell’utilizzatore. L'Inps accredita alla Gestione separata i contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore contestualmente all’erogazione del compenso. Libretto di famiglia Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto famiglia (LF) solo le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa. Mediante il Libretto famiglia l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:

- lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; - assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; - insegnamento privato supplementare.

Il Libretto famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

- 8 euro per il compenso a favore del prestatore; - 1,65 euro per la contribuzione Inps; - 0,25 euro per il premio assicurativo Inail; - 0,10 euro per gli oneri di gestione.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica o il Contact-center, è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della

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prestazione; l’ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto. La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni. Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, sia titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o a un ciclo di studi presso l’università, con meno di 25 anni di età, persona disoccupata, percettore di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito, l’utilizzatore ne fornisce apposita dichiarazione. Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore il prestatore ne riceve notifica via mail e/o sms e MyINPS. Profili sanzionatori e regolarizzazioni Nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di importo di 2.500 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a euro 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida. Tale disposizione non si applica se utilizzatore è una Pubblica Amministrazione. Bonus baby sitting L’Inps continuerà ad emettere i voucher baby sitting fino al 31 dicembre 2017 mediante le modalità previste dal D.Lgs. 81/2015. Dal mese di gennaio 2018 il contributo Bonus baby sitting sarà erogato secondo le modalità previste per il Libretto famiglia, sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate. Resta ferma l’utilizzabilità, entro il 31 dicembre 2017, dei buoni di lavoro accessorio di cui al D.Lgs. 81/2015 già richiesti alla data di entrata in vigore del D.L. 25/2017. Per gli stessi si continueranno a utilizzare le procedure informatiche del lavoro accessorio. Causali contributo per F24 Con la risoluzione n. 81/E/2017, l’Agenzia delle entrate ha istituito le causali contributo LIFA (per il Libretto famiglia) e CLOC (per il Contratto di lavoro occasionale) da utilizzare nei modelli di pagamento F24 ELIDE ed Enti pubblici per il versamento delle somme dovute per prestazioni di lavoro occasionale. Contratto di prestazione occasionale Con la circolare n. 107/2017 e con il messaggio n. 2887/2017, l’Inps ha reso note le istruzioni per l’utilizzo del nuovo lavoro occasionale introdotto con l’articolo 54-bis, D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017, distinguendo due diverse modalità, il Libretto famiglia (LF) e il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), ciascuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili specifici in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Inps. Evidenziamo di seguito le specifiche per il Contratto di prestazione occasionale, rinviando alla specifica normativa per quanto riguarda gli aspetti comuni e il Libretto famiglia. Contratto di prestazione occasionale Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Possono fare ricorso al Cpo, nel rispetto dei limiti economici e degli ulteriori vincoli di seguito evidenziati, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di

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natura privata, nonché Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, con specifiche regolamentazioni valide per la Pubblica Amministrazione e per le imprese del settore agricolo. La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo di 9 euro per ogni ora di prestazione lavorativa con un minimo di 36 euro, pari a 4 ore di retribuzione, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria. Al compenso spettante al prestatore si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore: contribuzione Inps del 33% e premio assicurativo Inail del 3,5% (sul compenso minimo orario di 9 euro, la misura dei predetti oneri è pari a 2,97 euro e 0,32 euro). Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione nella misura dell’1%. Ai fini dell’individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore gli importi dei predetti oneri si sommano al compenso. Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è delimitato da ulteriori limiti rispetto a quelli generali. In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato nel semestre che va dall’8° al 3° mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione (ad esempio, se la prestazione verrà resa il 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 ad aprile 2017). Per la verifica delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento: ad esempio, con valore medio della forza aziendale del semestre pari a 5,1, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale. Ai fini del calcolo si applicano le regole per la valorizzazione dell’elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato. In particolare, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, etc.), esclusi gli apprendisti. I lavoratori part-time sono computati in proporzione all'orario svolto. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre. Ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario. Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento. Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.

È altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:

- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);

- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi; - in agricoltura, fatte salve le specifiche esclusioni.

Almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica o il Contact-center mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero con l’indicazione giornaliera delle prestazioni, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore; - la misura del compenso pattuita; - il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; - la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;

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- il settore di impiego del prestatore; - altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, sia titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università con meno di 25 anni di età, disoccupato, percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, o di altre prestazioni di sostegno del reddito, l’utilizzatore ne fornisce apposita dichiarazione. Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per esempio indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore deve revocare la dichiarazione inoltrata entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera. Una volta decorso il terzo giorno successivo, l’Inps integra il compenso pattuito nel primo prospetto paga da formare e valorizza la posizione assicurativa del lavoratore.

La piattaforma telematica invia al prestatore, attraverso mail e/o sms e MyINPS, la dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore, l’eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa (qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all’accredito del compenso e alla valorizzazione della posizione assicurativa). Inoltre, supporta la conferma, da parte del prestatore o dell’utilizzatore, dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera. Una volta comunicato l’avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all’utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

Le Pubbliche Amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

- nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;

- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; - per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di

volontariato; - per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Alle Pubbliche Amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di 5 dipendenti, è prevista la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; - giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un

istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; - persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 150/2015; - percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che

costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

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L’Inps sottrae dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali. I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli operai a tempo determinato - OTD di più recente pubblicazione. La misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal Ccnl stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (Ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014). Ai predetti minimi salariali è aggiunto il cd. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità). Pertanto, in relazione alle aree professionali in cui è articolato il sistema di classificazione degli operai agricoli, le misure minime oraria e giornaliera del compenso relativo allo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo sono le seguenti:

Area professionale

Misura del compenso minimo Orario Giornaliero (non superiore a 4

ore) 1^ € 9,65 € 38,60 2^ € 8,80 € 35,20 3^ € 6,56 € 26,24

L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria. Almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica o il Contact center, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore; - la misura del compenso pattuita; - il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; - la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni

consecutivi; - altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero che prevede l’indicazione dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a 3 giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione. Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per esempio, indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a 3 giorni consecutivi). Una volta decorso il terzo giorno, l’Inps integra il compenso nel primo prospetto paga da formare e valorizza la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e Inail, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali. Nel caso in cui l’arco temporale della prestazione sia a cavallo fra 2 mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato (ad esempio prestazione dal 30 settembre 2017 al 2 ottobre 2017, pagamento del compenso entro il 15 novembre 2017). Gli sviluppi della piattaforma informatica per l’operatività della dichiarazione su un arco temporale superiore a quello giornaliero saranno resi disponibili entro il mese di settembre 2017.

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Alternanza scuola-lavoro, le istruzioni per l’esonero contributivo Con la circolare 10 luglio 2017, n. 109, l’Inps ha fornito le prime istruzioni operative alle aziende per poter fruire delle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2017 relativamente alle assunzioni di giovani in virtù del progetto di alternanza scuola-lavoro. Ecco dunque le principali indicazioni operative. Datori di lavoro interessati L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori. L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001. Tipologie di lavoratori interessati Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i contratti di lavoro riguardanti gli operai del settore agricolo. Sono esclusi dall’agevolazione anche i lavoratori a chiamata, mentre consentono l’agevolazione i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001 e a scopo di somministrazione. Condizione oggettiva per la fruizione del beneficio L’esonero contributivo in oggetto spetta ai datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:

- 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, L. 107/2015; - 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai

sensi del capo III, D.Lgs. 226/2005; - 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di

cui al capo II, D.P.C.M. 25 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 86/2008; - 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi

previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. Inoltre, l’esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Misura del beneficio La misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione. Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente. L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

- l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili; - l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.

Modalità di riconoscimento dell’incentivo I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “308-2016”, messa a disposizione dall’Istituto all’interno

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dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. In particolare, i datori di lavoro interessati al riconoscimento dell’agevolazione dovranno inviare, utilizzando il canale sopra evidenziato, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso, indicando:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione; - l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; - l’aliquota contributiva datoriale che verrà applicata; - la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part time.

A seguito dell’invio dell’istanza di prenotazione e, di norma, entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, salve le precisazioni contenute nel presente paragrafo, l’Inps:

- calcolerà l’importo dell’incentivo spettante; - verificherà la disponibilità residua della risorsa; - in caso di sufficiente capienza di risorse, accertata in via prospettica per tutto il periodo

agevolabile, informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida – mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione – per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione. Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo – entro 10 giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, visualizzabile in calce all’istanza inviata – avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza del predetto termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda. A seguito della conferma della richiesta, l’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i necessari controlli in ordine alla sussistenza delle comunicazioni obbligatorie e provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo all’istanza, visualizzabile dall’utente. Il datore di lavoro la cui istanza telematica di conferma verrà accolta riceverà l’indicazione – all’interno dello stesso modulo di conferma dell’istanza – della misura massima complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito in 36 quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio. Modalità di recupero dell’esonero L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio operato sulle denunce contributive. I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza luglio 2017, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “BASL” avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232”;

- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); - nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio

relativo al mese corrente;

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- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a giugno 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2017.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice “L470” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”;

- con il codice “L471” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno 2017 esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”.

Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di 270,83 euro, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo e il terzo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens. L’esposizione dell’agevolazione eccedente la soglia massima mensile nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:

- <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L709” avente il significato di “conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”;

- <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M316” avente il significato di “Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”;

- nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). DIS-COLL: istruzioni operative La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Con la circolare n. 115/2017 l’Inps ha impartito le istruzioni applicative sull’estensione della tutela per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017, introdotta dall’articolo 7, L. 81/2017. La L. 81/2017 ha disposto, attraverso la modifica e integrazione dell’articolo 15, D.Lgs. 22/2015, la stabilizzazione e estensione dell’indennità, prevedendo che, a decorrere dal 1° luglio 2017, la stessa sia riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data. Inoltre, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, dalla medesima data è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%. Non è più richiesto il requisito contributivo/reddituale previsto dal D.Lgs. 22/2015 (il collaboratore doveva far valere, nell’anno in cui si fosse verificato l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di un mese con un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione). Destinatari Sono destinatari dell’indennità i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché, esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° luglio 2017, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria

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occupazione. Rientrano nell’ambito della tutela in argomento anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni. I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, gli assegnisti e i dottorandi con borsa di studio ai fini dell’accesso alla prestazione, devono essere privi di partita Iva al momento della presentazione della domanda. L’interessato, titolare di eventuale partita Iva attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), deve preliminarmente chiudere la partita Iva. Sono esclusi dal novero dei destinatari gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Requisiti L’indennità è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione; - possano fare valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio

dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di 3 mensilità).

Base di calcolo e misura L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali (risultante dai versamenti contributivi effettuati e derivante dai rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio) relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile. Esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata dell’indennità, per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio. Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali deve essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel periodo di riferimento come sopra individuato, anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e anno civile precedente. L’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui lo stesso sia pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura è pari al 75% del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro. L’indennità non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2017, annualmente rivalutato. L’indennità si riduce in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione. Durata L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo a erogazione della DIS-COLL. Anche per la durata della prestazione si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Pertanto l’indennità è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo a erogazione di precedente DIS-COLL. La durata massima dell’indennità non può comunque superare i 6 mesi di fruizione. Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi. Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione Per la fruizione dell’indennità occorre presentare apposita domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto a pena di decadenza dal diritto. L’indennità spetta a decorrere dall’8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto se la

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domanda è presentata entro l’8° giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto successivamente cessato, il termine di 68 giorni decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati. Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua. Nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera l’indennità decorre, se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, dall’8° giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata presentata successivamente, ma comunque nei termini di legge, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto e proseguiti oltre la cessazione di quest’ultimo, nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto, non determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda e non incidono sulla decorrenza dell’indennità. Per le cessazioni intercorse tra il 1° e il 19 luglio 2017, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 19 luglio 2017.

Le eventuali domande relative ad eventi di cessazione dei rapporti intervenuti a far data dal 1° luglio 2017, già presentate tra il 1° e il 19 luglio 2017, saranno gestite senza necessità di ripresentazione della domanda. Saranno anche riesaminate le domande presentate per eventi di cessazione intervenuti nel 2017 e respinte, in quanto alla data di presentazione delle domande medesime non era ancora intervenuta la proroga della prestazione. Nei casi sopra richiamati, la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro. Condizionalità L’erogazione della prestazione è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’impiego. La domanda presentata all’Inps equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Il beneficiario, ancora privo di occupazione, è tenuto a contattare il Centro per l’impiego entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l’assicurato è convocato dal Centro per l'impiego. Inoltre, il percettore di DIS-COLL è tenuto a partecipare alle iniziative proposte. Le sanzioni previste, applicate dall’Inps, sono la decurtazione di 1/4 di una mensilità di prestazione per la mancata presentazione alla prima convocazione da parte del Centro per l’impiego, la decurtazione di una mensilità di prestazione in caso di seconda mancata presentazione alla convocazione e la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione nel caso di terza mancata presentazione alla convocazione. Nuova attività lavorativa Contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a 5 giorni La prestazione è sospesa d’ufficio e, al termine del periodo di sospensione, riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante. Contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni Si decade dal diritto alla DIS-COLL. Attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o attività parasubordinata In caso di attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o attività parasubordinata dalla quale derivi un reddito pari a 8.000 euro per il parasubordinato e a 4.800 euro per il lavoro autonomo: occorre comunicare all’Inps entro 30 giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di

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trarre dalla predetta attività. Qualora il reddito dichiarato sia inferiore o pari ai suddetti limiti, la prestazione sarà ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; si procederà in tale caso a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente recuperate. La riduzione della prestazione sarà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’Inps un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Lavoro accessorio L’indennità è interamente cumulabile con i compensi nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile (lordo 4.000 euro). Qualora i compensi non superino detto limite il beneficiario dell’indennità DIS-COLL non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione DIS-COLL sarà ridotta dell’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Qualora i compensi derivanti dal lavoro accessorio superino il predetto limite di 3.000 euro per anno civile (lordo 4.000 euro), il beneficiario dell’indennità deve effettuare la comunicazione all’Inps. Prestazioni di lavoro occasionale Il beneficiario della DIS-COLL può svolgerle nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile e non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso che ne deriva. Decadenza Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione; - non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai Centri per l’impiego; - nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni; - inizio di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività

parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’Inps, entro 30 giorni, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;

- titolarità di trattamenti pensionistici diretti; - acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti

per l’indennità DIS-COLL. Regime fiscale L’indennità è considerata reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime della tassazione ordinaria con le aliquote previste e con il riconoscimento delle detrazioni, se richieste. L’Inps opererà il conguaglio fiscale e rilascerà la CU. Cantieri edili e CIGO, gli obblighi in materia di unità produttive Ai fini della corretta gestione e della concessione degli ammortizzatori sociali è essenziale definire il concetto di unità produttiva. L’Inps la definisce come l’articolazione aziendale nel cui ambito si svolge, in tutto o in parte, la produzione di beni o servizi e che presenta una propria distinta fisionomia con le seguenti caratteristiche, presenti anche alternativamente:

- autonomia finanziaria e impiego in via continuativa di maestranze; - autonomia tecnico-funzionale e impiego in via continuativa di maestranze.

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Specifica altresì che, nel settore edile, per poter qualificare un cantiere come unità produttiva, esso deve avere una durata di almeno 30 giorni. Ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale occorrerà verificare che i lavoratori impegnati nel cantiere abbiano un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni. Tale verifica dovrà avvenire, per i cantieri che costituiscono unità produttiva, con riferimento al singolo cantiere. Giova qui ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 148/2015, la suddetta verifica non dovrà essere effettuata in caso di eventi oggettivamente non evitabili. Il Ministero del lavoro, con nota n. 9631 del 14 giugno 2017, evidenzia che, nel caso in cui un cantiere abbia una durata inferiore a 30 giorni e non sia dunque qualificabile come unità produttiva autonoma rispetto all’impresa, può essere considerata, come unità produttiva di riferimento dei lavoratori, la sede dell’impresa, alla quale vengono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive. Notifiche a mezzo PEC, le novità Nell’ambito delle notifiche di atti riguardanti la materia dell’accertamento delle imposte sui redditi (D.PR. 600/1973), con decorrenza dal 1° luglio 2017 si registra un’interessante novità. A mezzo di una modifica normativa avvenuta nel corso del 2016, ma operante dalla data sopra esposta, viene adesso prescritto che la notificazione degli avvisi e altri atti concernenti l’imposizione diretta - da notificare alle imprese individuali, alle società e ai professionisti iscritti in albi o elenchi - avverrà a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), secondo le indicazioni previste dal regolamento recante disposizioni per l'utilizzo di tale mezzo digitale (D.P.R. 68/2005). Ciò in deroga alle disposizioni preesistenti riguardanti dette notifiche. La notifica sarà inviata all’indirizzo del destinatario, risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC); per tale motivo, quindi, sono stati indicati i soggetti destinatari (imprese e professionisti) obbligati per legge a dotarsi di un proprio indirizzo Pec, operandone la conseguente registrazione (registro imprese o ordine professionale). Anche i soggetti privati, se dotati di Pec, possono richiedere esplicitamente che sia provveduto per tale canale alla notificazione degli atti a loro destinati, potendo utilizzare anche un indirizzo Pec del coniuge o di un parente o affine entro il quarto grado, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto dell’interessato. Ai fini dei tempi di notifica, viene indicato che la notificazione si intende perfezionata:

- per il soggetto notificante (mittente), nel momento in cui il gestore della sua casella Pec gli trasmette la ricevuta di accettazione, quale certificazione di avvenuta spedizione del messaggio;

- per il soggetto destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della Pec del destinatario trasmette all’ufficio notificante.

Viene prevista anche una particolare procedura di notificazione, nel caso di saturazione o mancato funzionamento della Pec del soggetto destinatario. Tali nuove indicazioni, per gli atti relativi all’imposizione diretta, sono poste in deroga anche a quanto disposto, sul tema, dall’articolo 149-bis c.p.c. e da eventuali altre modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle adesso novellate. Si richiama quindi l’attenzione verso un controllo costante della propria casella Pec, stante il ricorso sempre maggiore a tale mezzo, da parte della Amministrazione finanziaria, per le notifiche di atti di vario genere. Telefono per finalità anche aziendali, quale trattamento fiscale? L’Agenzia delle entrate interviene, con risoluzione n. 74/E del 20 giugno 2017, sul trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali. Nello specifico caso l’azienda gestisce, per i propri dipendenti, il servizio di telefonia mobile secondo le seguenti modalità:

- il telefono viene acquistato dal dipendente a sua scelta e a sue spese;

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- il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto e tutte le spese sono quindi da lui direttamente sostenute.

Poiché il dipendente utilizza il telefono sia per finalità private che aziendali, l’azienda rimborsa allo stesso il 50% delle spese sostenute; si pone quindi il problema di verificare quale sia il trattamento ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente delle somme rimborsate dalla società datrice di lavoro in relazione all'utilizzo del telefono per finalità aziendali. In tale caso, ricorda l’Agenzia delle entrate, i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 Tuir, sono disciplinati, ai sensi del successivo articolo 51, comma 1, dal principio di onnicomprensività, in applicazione del quale "tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro" costituiscono reddito imponibile per il dipendente. In generale, quindi, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto, per le trasferte e i trasferimenti, dai commi 5 ss. del medesimo articolo 51. In relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, si fa presente che l'Amministrazione finanziaria, con circolare n. 326/1997, ha ritenuto, in generale che "possano essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellezza operativa, ad esempio per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc.". In ragione di tali argomentazioni, il documento di prassi citato ha precisato che il rimborso documentato dei costi relativi ai collegamenti telefonici configura "l'ipotesi considerata dalla citata circolare n. 326 del 1997 di rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente" e, come tali, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Ciò premesso, l’Agenzia fa presente che in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal Legislatore. Laddove, invece, il Legislatore non abbia indicato tale criterio forfetario, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Pertanto, l’Agenzia delle entrate è dell'avviso che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società istante rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi (ad esempio numero e/o durata delle telefonate, etc.), nel silenzio del Legislatore al riguardo, non possa essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Inoltre, si rileva che, nell'ipotesi sopra rappresentata, non emerge neanche il costo rimborsato riguardo il servizio di telefonia utilizzato nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. Il collegamento tra l'uso del cellulare e l'interesse del datore di lavoro è inoltre dubbio, in quanto il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro, che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale istaurato con il gestore telefonico. Sulla base di quanto argomentato, l’Agenzia conclude che il rimborso del 50% dei costi sostenuti dai propri dipendenti per l'utilizzo del telefono cellulare rilevi fiscalmente nei confronti di questi ultimi, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, Tuir.

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PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 AGOSTO 2017 ILI PER LE AZIENDE IE UTILI PER LE AZIENDE Di seguito, i principali adempimenti dal 1° al 31 agosto 2017, con il commento dei principali termini di prossima scadenza. Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante, nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo. L’articolo 18, D.Lgs. 241/1997, recita infatti: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”. Sabato 5 agosto Chimici – Distinta contributi previdenza complementare Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim. Mercoledì 16 agosto Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente. Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente. Contributi Inps – Gestione separata Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente. Contributi Inps – Pescatori autonomi Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi. Contributi Inps – Datori di lavoro Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente. Contributi Inps ex Enpals – Versamento Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Contributi Inpgi – Versamento

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Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti. Contributi Casagit – Versamento Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti. Contributi Inps – Artigiani e Commercianti Versamento della seconda rata trimestrale dei contributi dovuti sul minimale. Autoliquidazione Inail – Versamento rata premio Versamento della rata, maggiorata degli interessi, del premio Inail relativo al saldo 2016 e all’acconto 2017, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale. Domenica 20 agosto Fonchim – Contributi previdenza complementare Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim. Enasarco – Versamento Versamento dei contributi relativi al 2° trimestre relativi agli agenti e rappresentanti. Venerdì 25 agosto Contributi Enpaia – Versamento Versamento dei contributi dovuti all’Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente. Giovedì 31 agosto UniEMens – Invio telematico Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente. Fasi – Versamento Pagamento dei contributi relativi al terzo trimestre dell’anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.