carlo prisco, profili giuridici della corrispondenza elettronica e tutela della riservatezza

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Profili giuridici della corrispondenza elettronica e tutela della riservatezza (Avv. Carlo Prisco)

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Page 1: Carlo prisco, profili giuridici della corrispondenza elettronica e tutela della riservatezza

Profili giuridici della corrispondenza

elettronica e tutela della riservatezza

(Avv. Carlo Prisco)

Page 2: Carlo prisco, profili giuridici della corrispondenza elettronica e tutela della riservatezza

Diritto alla riservatezza della Diritto alla riservatezza della corrispondenza: elettronica vs. corrispondenza: elettronica vs. cartaceacartacea1)1) Il casoIl caso

2)2) La sentenza della Corte di CassazioneLa sentenza della Corte di Cassazione

3)3) Le differenze e le similitudini tra Le differenze e le similitudini tra

posta cartacea ed elettronicaposta cartacea ed elettronica

4)4) Il diritto alla riservatezzaIl diritto alla riservatezza

5)5) Soluzioni all’uso dell’email aziendaleSoluzioni all’uso dell’email aziendale

Avv. Carlo Prisco

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1) Il caso1) Il caso

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino, sezione di Chivasso, ha prosciolto Torino, sezione di Chivasso, ha prosciolto T.G. perchè il fatto non sussiste T.G. perchè il fatto non sussiste dall'imputazione di avere abusivamente dall'imputazione di avere abusivamente preso cognizione della corrispondenza preso cognizione della corrispondenza informatica aziendale della dipendente M. informatica aziendale della dipendente M. R., licenziata poi sulla base delle R., licenziata poi sulla base delle informazioni così acquisite.informazioni così acquisite.

Avv. Carlo Prisco

Page 4: Carlo prisco, profili giuridici della corrispondenza elettronica e tutela della riservatezza

All'esito del dibattimento il Tribunale di Chivasso assolveva, ritenendo che mancasse l'elemento oggettivo del reato, costituito dall'altruità della corrispondenza, dato che i messaggi inviati tramite l‘e-mail aziendale del lavoratore rientrano "nel normale scambio di corrispondenza che l'impresa intrattiene nello svolgimento della propria attività organizzativa e produttiva e, pertanto, devono ritenersi relativi a quest'ultima, materialmente immedesimata nelle persone che sono sottoposte alle singole funzioni".

Avv. Carlo Prisco

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Ancora il Tribunale ritiene che, anche ammessa l'assimilazione della posta elettronica a quella tradizionale, non sia possibile invocare un principio generale di segretezza nel caso in cui il lavoratore utilizzi lo strumento per fini privati, ossia extra lavorativi, dato che "giammai un uso illecito di uno strumento di lavoro può consentire di attribuire alcun diritto a colui che tale illecito commette“.

Avv. Carlo Prisco

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In conclusione, secondo il Tribunale, non configura il reato di violazione di corrispondenza la condotta del datore di lavoro che acceda ad una casella di posta elettronica attribuita al dipendente per sole ragioni di servizio e legga i messaggi che lì sono contenuti

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Ricorre per Cassazione il pubblico ministero e deduce violazione dell'art. 616 c.p., lamentando che il giudice del merito si sia fondato sull'erroneo presupposto della rilevanza della proprietà aziendale del mezzo di comunicazione violato, senza considerare il profilo funzionale della destinazione del mezzo telematico non solo al lavoro ma anche alla comunicazione, tutelata dall'art. 15 Cost.

Avv. Carlo Prisco

Page 8: Carlo prisco, profili giuridici della corrispondenza elettronica e tutela della riservatezza

Art. 616 c.p. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.

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Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e' punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

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2) La sentenza Cass. Pen. Sez. 2) La sentenza Cass. Pen. Sez. V, n. 47096/07V, n. 47096/07

L'art. 616 c.p., comma 1 punisce "chiunque L'art. 616 c.p., comma 1 punisce "chiunque prende cognizione del contenuto di una prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime". Sicchè, in parte, la distrugge o sopprime". Sicchè, quando non vi sia sottrazione o distrazione, quando non vi sia sottrazione o distrazione,

Avv. Carlo Prisco

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la condotta di chi si limita a "prendere cognizione" è punibile solo se riguarda "corrispondenza chiusa". Chi "prende cognizione" di "corrispondenza aperta" è punito solo se l'abbia a tale scopo sottratta al destinatario ovvero distratta dalla sua destinazione.

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Ciò posto, e indiscussa l'estensione della tutela anche alla corrispondenza informatica o telematica (art. 616 c.p., comma 4), deve tuttavia ritenersi che tale corrispondenza possa essere qualificata come "chiusa" solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all'accesso ai sistemi informatici di invio o di ricezione dei singoli messaggi

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Infatti, diversamente da quanto avviene per la corrispondenza cartacea, di regola accessibile solo al destinatario, è appunto la legittimazione all'uso del sistema informatico o telematico che abilita alla conoscenza delle informazioni in esso custodite. Sicchè tale legittimazione può dipendere non solo dalla proprietà, ma soprattutto dalle norme che regolano l'uso degli impianti.

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E quando in particolare il sistema telematico sia protetto da una password, deve ritenersi che la corrispondenza in esso custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente dispongano della chiave informatica di accesso. Anche quando la legittimazione all'accesso sia condizionata, l'eventuale violazione di tali condizioni può rilevare sotto altri profili, ma non può valere a qualificare la corrispondenza come "chiusa" anche nei confronti di chi sin dall'origine abbia un ordinario titolo di accesso.

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Nel caso in esame è indiscusso, e ne da atto lo stesso ricorrente, che le password poste a protezione dei computer e della corrispondenza di ciascun dipendente dovevano essere a conoscenza anche dell'organizzazione aziendale, essendone prescritta la comunicazione, sia pure in busta chiusa, al superiore gerarchico, legittimato a utilizzarla per accedere al computer anche per la mera assenza dell'utilizzatore abituale.

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Ne consegue che del tutto lecitamente T.G. prese cognizione della corrispondenza informatica aziendale della sua dipendente, utilizzando la chiave di accesso di cui legittimamente disponeva, come noto alla stessa M.R. Infatti, secondo le prescrizioni del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 13 dell'1 marzo 2007, i dirigenti dell'azienda accedono legittimamente ai computer in dotazione ai propri dipendenti, quando delle condizioni di tale accesso sia stata loro data piena informazione.

Avv. Carlo Prisco

Page 17: Carlo prisco, profili giuridici della corrispondenza elettronica e tutela della riservatezza

Nel caso in esame è indiscusso, e ne da atto lo stesso ricorrente, che le password poste a protezione dei computer e della corrispondenza di ciascun dipendente dovevano essere a conoscenza anche dell'organizzazione aziendale, essendone prescritta la comunicazione, sia pure in busta chiusa, al superiore gerarchico, legittimato a utilizzarla per accedere al computer anche per la mera assenza dell'utilizzatore abituale.

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3) Differenze e similitudini tra 3) Differenze e similitudini tra posta elettronica e cartaceaposta elettronica e cartacea

A seguito dell’emanazione della legge A seguito dell’emanazione della legge 547/93 l’oggetto materiale del reato di 547/93 l’oggetto materiale del reato di cui all'articolo 616 del codice penale cui all'articolo 616 del codice penale prevede anche la corrispondenza prevede anche la corrispondenza ""informatica ovvero effettuata con informatica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a ogni altra forma di comunicazione a distanza”distanza”

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La posta elettronica, a differenza di quella cartacea, viaggia attraverso server messi a disposizione dai fornitori dei servizi, ed è da questi conoscibile.

L’utilizzo di sistemi di crittografia rende i messaggi di posta elettronica non intellegibili da altri all’infuori del mittente e del destinatario

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La Corte ritiene ravvisabile una distinzione tra posta cartacea, la cui conoscenza è rimessa esclusivamente al destinatario, e posta elettronica, cui potrebbero avere accesso anche terzi, in quanto legittimati ad utilizzare il sistema informatico o telematico sul quale questa si basa.

Avv. Carlo Prisco

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Secondo tale impostazione la Corte sostiene che la posta elettronica può considerarsi "chiusa" ma non nei confronti di quei soggetti che godano del diritto di accedere ai server di posta.

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L’utilizzo di sistemi di crittografia, quali quelli a chiave asimmetrica, rende in tutto e per tutto equiparabile la corrispondenza elettronica a quella cartacea, in quanto non conoscibile nemmeno dagli operatori che intervengono nel passaggio da mittente a destinatario.

Anche nel caso di utilizzo di sistemi crittografici, comunque, il datore di lavoro che abbia diritto di accedere al pc del dipendente potrebbe legittimamente conoscere il contenuto della corrispondenza elettronica.

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4) Il diritto alla riservatezza4) Il diritto alla riservatezzaSecondo le asserzioni del reclamante, Marsh S.p.A. Secondo le asserzioni del reclamante, Marsh S.p.A. avrebbe raccolto dati personali a lui riferiti in avrebbe raccolto dati personali a lui riferiti in assenza della prescritta informativa (art. 13 del assenza della prescritta informativa (art. 13 del Codice).Codice).Per confutare la tesi avversaria la società ha Per confutare la tesi avversaria la società ha depositato la dichiarazione di consenso depositato la dichiarazione di consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, dell'interessato al trattamento dei dati personali, reso a seguito dell'apposita informativa della società reso a seguito dell'apposita informativa della società al reclamante per finalità di gestione del rapporto di al reclamante per finalità di gestione del rapporto di lavoro in generale.lavoro in generale.

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Giova rilevare, al riguardo, che il Codice in materia di protezione dei dati personali considera valido il consenso solo se questo è manifestato in relazione a un trattamento "chiaramente" individuato (art. 23, comma 3). Dalle risultanze istruttorie non risultano invece, elementi atti a comprovare la puntuale conoscenza, da parte dell'interessato, delle finalità e modalità della raccolta della corrispondenza a lui riferita.

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Ne consegue che, allo stato, il consenso prestato dal reclamante per finalità di gestione del rapporto di lavoro non può essere ritenuto riferibile anche al trattamento in esame; né, peraltro, risulta provato che l'interessato sia stato effettivamente informato in ordine all'acquisizione delle e-mail a lui relative.

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A tale ultimo proposito, va rilevato che questa Autorità si è espressa più volte sulla necessità di informare "chiaramente" gli interessati in ordine alla possibilità (nonché alle finalità e modalità) di controlli preordinati alla verifica del corretto utilizzo degli strumenti aziendali (cfr. Provv. del 2 febbraio 2006; Provv. 18 maggio 2006, cit.; da ultimo, v. le Linee guida su internet e posta elettronica); sì che, anche nel caso di specie, l'omessa informativa da parte della società non può che riverberare i propri effetti in termini di liceità del trattamento.

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5) Soluzioni all’uso dell’email 5) Soluzioni all’uso dell’email aziendaleaziendale

Il provvedimento n. 13 dell’1/3/07 del Il provvedimento n. 13 dell’1/3/07 del Garante della PrivacyGarante della Privacy

5.2 5.2 b) Posta elettronicab) Posta elettronicaIl contenuto dei messaggi di posta elettronica –Il contenuto dei messaggi di posta elettronica –come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i filefile allegati– riguardano forme di corrispondenza allegati– riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui anche costituzionalmente, la cui ratioratio risiede nel risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalitàumana e il pieno sviluppo della personalità

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nelle formazioni sociali; un'ulteriore protezione deriva dalle norme penali a tutela dell'inviolabilità dei segreti (artt. 2 e 15 Cost.; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281 e 11 marzo 1993, n. 81; art. 616, quarto comma, c.p.; art. 49 Codice dell'amministrazione digitale). (14)

Tuttavia, con specifico riferimento all'impiego della posta elettronica nel contesto lavorativo e in ragione della veste esteriore attribuita all'indirizzo di posta elettronica nei singoli casi, può risultare dubbio se il lavoratore, in qualità di destinatario o mittente, utilizzi la posta elettronica operando quale espressione

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dell'organizzazione datoriale o ne faccia un uso personale pur operando in una struttura lavorativa.La mancata esplicitazione di una policy al riguardo può determinare anche una legittima aspettativa del lavoratore, o di terzi, di confidenzialità rispetto ad alcune forme di comunicazione.Tali incertezze si riverberano sulla qualificazione, in termini di liceità, del comportamento del datore di lavoro che intenda apprendere il contenuto di messaggi Avv. Carlo

Prisco

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inviati all'indirizzo di posta elettronica usato dal lavoratore (posta "in entrata") o di quelli inviati da quest'ultimo (posta "in uscita").É quindi particolarmente opportuno che si adottino accorgimenti anche per prevenire eventuali trattamenti in violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza. Si tratta di soluzioni che possono risultare utili per contemperare le esigenze di ordinato svolgimento dell'attività lavorativa con la prevenzione di inutili intrusioni nella sfera personale dei lavoratori, nonché violazioni della disciplina sull'eventuale segretezza della corrispondenza.

Avv. Carlo Prisco

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In conclusione:l’uso dell’email aziendale è consentito anche per finalità personali e, in tale contesto, determina il diritto alla riservatezza del lavoratore.

L’adozione di policy aziendali è essenziale al fine di garantire il rispetto dei diritti del lavoratore e, al contempo, consentire al datore di lavoro, di effettuare controlli e/o limitare l’utilizzo dello strumento aziendale.

Avv. Carlo Prisco