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H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2018-19,05 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu ABSTRACT. Considering that among the objectives of modern didactics aimed at students of scientific disciplines, there is a need to translate laws and principles into numbers, and that such translations especially when they affect the safety of people are regulated by regulations, in publication 2018-19.05 we have conducted studies and research on gases both concerning general physical aspects that legislative, with interest in the safety of equipment operating with pressurized gas. Keywords: fluorinated gases, safety of equipment in operation with pressurized gas, air conditioning and for motor vehicles, criminal protection of the environment. Author: engineering Vito Gnazzo. Publication number 05 for magazine H Research Edition No 2018-19.

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H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2018-19,05 Division edition Group HTNET

www.htnetEdition.eu ABSTRACT.

Considering that among the objectives of modern didactics aimed at students

of scientific disciplines, there is a need to translate laws and principles into

numbers, and that such translations especially when they affect the safety of

people are regulated by regulations, in publication 2018-19.05 we have

conducted studies and research on gases both concerning general physical

aspects that legislative, with interest in the safety of equipment operating with

pressurized gas.

Keywords: fluorinated gases, safety of equipment in operation with pressurized gas, air conditioning and for motor vehicles, criminal protection of the environment.

Author: engineering Vito Gnazzo. Publication number 05 for magazine H Research Edition No 2018-19.

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Fenomeni fisici generali - Quadro legislativo

Apparati funzionanti con gas fluorurati.

1 - INTRODUZIONE. Tra gli obbiettivi delle didattiche moderne rivolte agli allievi di discipline scientifiche si evidenzia la necessità di tradurre leggi e principi in numeri, necessità che per essere posta in pratica richiede definizione di modelli teorici che si prestano ad affrontare problemi numerici relativi alla interpretazione dei possibili risultati fisici al variare delle condizioni iniziali del problema, valori, come pressione, masse, temperatura, condizioni ambientali, energie in gioco, movimento, forze. La chimica fondamentale è una delle discipline che si prefigge gli obbiettivi di sopra studiando la composizione, la struttura e le trasformazioni della materia e le implicazioni energetiche che accompagno le trasformazioni stesse. La chimica assurse al rango di scienze solo quando le sue conclusioni scientifiche derivarono, mediante ragionamenti logici, da misure sistematiche controllate e riproducibili su fenomeni, naturali o causati, riguardanti il comportamento della materia e tali misure furono espresse in numeri. Le osservazioni sistematiche potevano portare alla scoperta di schemi di comportamenti regolari che potevano al loro volta essere descritti mediante leggi e spiegati mediante modelli o teorie. I primi significativi studi condotti nel XVIII e XIX secolo, portarono alla formulazione di leggi che descrivono il comportamento chimico della materia: legge della conservazione globale della massa, (Lavoisier, 1785), legge delle proporzioni definite (Proust, 1799), legge delle proporzioni multiple (Dalton, 1805), legge della combinazione dei volumi (Gay-Lussac, 1808).

La legge di Lavoisier nota anche come legge di conservazione della massa afferma che nel corso di una reazione chimica la somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei prodotti. In altre parole, nel corso di una reazione chimica la materia non si crea e non si distrugge.

Antoine-Laurent de Lavoisier (Parigi, 26 agosto 1743 - Parigi, 8 maggio 1794) è stato un chimico, biologo, filosofo ed economista francese. Lavoisier fu uno dei più importanti personaggi della storia della scienza: enunciò la

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prima versione della legge di conservazione della massa (la somma dei pesi delle sostanze di partenza o reagenti deve essere uguale alla somma dei pesi delle sostanze che si ottengono o prodotti), riconobbe e battezzò l'ossigeno (1778) e l'idrogeno (1783), confutò la teoria del flogisto e aiutò a riformare la nomenclatura chimica. È universalmente riconosciuto come il "padre della chimica". è stato anche il primo a scoprire la stretta relazione esistente fra combustione e respirazione polmonare mettendo in rilievo il ruolo svolto dall'aria in ambedue i processi. Lavoisier fu anche, essendo di nascita nobiliare, un potente membro di vari consigli aristocratici, fra cui la Società filomatica francese. Le sue attività politiche ed economiche gli consentirono di finanziare la sua ricerca scientifica. A causa del suo ruolo di funzionario fiscale, venne però considerato coinvolto con la monarchia deposta dalla Rivoluzione francese, cosa che gli costò la vita: Lavoisier venne infatti accusato di tradimento, condannato a morte e ghigliottinato nel 1794.

Legge delle proporzioni (nota anche come legge di Proust) che afferma: in un composto chimico gli elementi che lo costituiscono sono sempre presenti in rapporti in massa costanti e definiti.

Joseph Louis Proust (Angers, 26 settembre 1754 - Angers, 5 luglio 1826) è stato un chimico francese, divenuto famoso per la sua legge delle proporzioni definite e costanti. Figlio di uno speziale, nel 1775 fu nominato farmacista dell'Ospedale de la Salpêtrière a Parigi. Fu amico del professor Jacques Charles che lo coinvolse nei suoi esperimenti con gli aerostati e nel 1784 intraprese un volo sulla mongolfiera La Marie-Antoinette. In seguito si trasferì a Segovia dove insegnò chimica, grazie ad un accordo tra i re Luigi XVI di Francia e Carlo III di Spagna. Ritornò in Francia nel 1806 per questioni di famiglia ma non poté più lasciare il paese per cause legate all'intervento di Napoleone Bonaparte negli affari di Spagna. Dopo il suo rientro in Francia si dedicò allo studio degli alimenti arrivando a scoprire la leucina, uno degli amminoacidi fondamentali che entra nella costituzione delle proteine. Divenne membro dell'Accademia delle Scienze nel 1816. è considerato uno dei precursori della teoria atomica.

John Dalton, applicando la legge delle proporzioni definite di Proust, nel 1808 enunciò la legge delle proporzioni multiple secondo la quale: quando due elementi si combinano tra loro per formare dei composti, una certa quantità di un elemento si combina con quantità multiple dell'altro che stanno tra loro come numeri piccoli e interi.

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John Dal ton nacque a Eaglesfield, nei pressi di Cockermouth, nel Cumberland. Fu allievo di suo padre (che faceva il tessitore) e di John Fletcher, un quacchero che gestiva una scuola privata in un villaggio vicino. Si dice che già dall'età di dodici anni lui stesso insegnasse in una scuola privata a Kendall. "I quaccheri (nome con cui è conosciuta la Società degli Amici) sono i fedeli di un movimento cristiano nato nel XVII secolo in Inghilterra appartenente al calvinismo puritano, che si concentra sul sacerdozio dei credenti". Più tardi, nel 1793, si trasferì a Manchester, dove restò per tutta la vita a fare l'insegnante di fisica e matematica e il ricercatore al New College. Appassionato di meteorologia, fu indotto a interessarsi delle proprietà dei gas; pubblicò i risultati dei suoi studi nel 1803. Importanti sono state le sue ricerche sul tempo atmosferico e sullo sviluppo della pioggia che veniva inizialmente considerata come il prodotto di un cambiamento della pressione dell'aria, mentre Dalton mise in luce il rapporto esistente tra essa e il cambiamento di temperatura. John Dalton era affetto dall'omonimo daltonismo. I suoi occhi sono stati rimossi e conservati a scopo di studio dopo la sua morte. Dalton si rese conto di essere affetto da tale malattia solo quando, dovendo partecipare a una riunione di quaccheri, si era comprato un paio di calze di colore rosso fuoco, ritenendo che fossero invece di un più sobrio colore marrone. Accortosi del problema, intraprese uno studio sistematico del proprio difetto visivo, giungendo nel 1794 alla sua prima descrizione scientifica rigorosa. Dalton fu membro della Royal Society di Londra, la più grande società culturale inglese dell'epoca.

La legge dei volumi di combinazione, o legge dei volumi di combinazione di Gay-Lussac, formulata da Joseph Louis Gay-Lussac nel 1808, afferma che quando due sostanze gassose si combinano tra loro, per dare origine a una nuova sostanza gassose, i volumi delle sostanze prodotte, stanno tra loro secondo rapporti esprimibili con numeri interi, razionali e semplici.

Joseph Louis Gay-Lussac (Saint-Léonard-de-Noblat, 6 dicembre 1778 - Parigi, 10 maggio 1850) è stato un fisico e chimico francese, conosciuto soprattutto per le leggi sui gas che portano il suo nome (Prima legge di Gay-Lussac e Seconda legge di Gay-Lussac). Importante scienziato francese, studiò fra il 1798 e il 1800 all'école Polytechnique di Parigi dove poi iniziò la sua carriera di professore di fisica e chimica. Nel 1804 compì vari esperimenti sulla composizione chimica dell'atmosfera terrestre e sulle variazioni nel campo magnetico terrestre utilizzando alcuni aerostati riempiti di idrogeno. Si occupò dello studio quantitativo delle proprietà dei gas. Effettuò importanti

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esperimenti sui gas per studiare il loro comportamento alle variazioni di temperatura a pressione costante.

2 - FENOMENI FISICI DI CARATTERE GENERALE, FENOMENI UNIVERSALI. Tramite la chimica le forze che si generano in un gas in pressione possono essere individuate nel modello di interazione dipolare delle particelle secondo cui le molecole sono schematizzate come dipoli posizionati in modo da formare una forza attrattiva elettrostatica definita come forza di Van der Waals in cui al disotto della distanza r0 prevalgono forze repulsive tra i dipoli. Da un punto di vista esclusivamente fisico sarebbe possibile ricorrere alla forza elastica tra le molecole (di seguito indicate come particelle) quando, ad esempio, l'aria viene compressa da un compressore centrifugo (che sfrutta l'energia cinetica rotazionale delle pali del rotore per comprimere l'aria in un recipiente a pressione). Le particelle compresse in contatto (aria allo stato liquido) reagiscono con una forza elastica repulsiva che determina la pressione del fluido accumulata nel recipiente in pressione.

Il fenomeno che determina la trasformazione del corpo è la variazione della densità, variazione del peso della singola particella, variazione delle forza di attrazione tra le singole particelle (aumento). Il principio base è l'aumento di peso delle singole particelle dovuto all'energia fornita tramite il calore; tutte le particelle hanno una forza di attrazione variabile con il peso della medesima, a partire dall'aria dove la forza di attrazione non è sufficiente a legare le singole particelle, si arriva al ferro dove l'attrazione tra le particelle raggiunge i valori massimi possibili allo stato solido. L'aumento di temperatura in tutti i corpi tende a causare il movimento reciproco delle singole particelle, fino alla fusione del materiale e quindi da solido a liquido. Estrapolando il ragionamento fisico è possibile immaginare il sole come un grosso corpo di ferro fuso allo stato liquido, dove le particelle a causa della temperatura, sono in movimento reciproco ordinato essendo comunque legate nel nucleo, generando la rotazione del sole. L'ovvia domanda nella estrapolazione del fenomeno: la sorgente termica del sole? L'ovvia risposta: lo stesso sole in considerazione che l'aumento di densità di un copro aumenta la temperatura di esistenza del medesimo. Quando la densità di un copro raggiunge valori nell'ordine della densità del sole assume valori di temperatura sufficiente a causarne la fusione (ovviamente il sole è esistito ed esisterà sempre allo stato attuale). Il fenomeno non risulta completo perché variare le dimensioni

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di un corpo non varia la densità; è anche noto che il ferro fornisce proprietà attrattive, con altri copri metallici, attrazione che varia con l'aumento delle dimensioni per tanto se immaginiamo un copro di ferro grande quanto il sole risulta ovvio immaginare una attrazione capace di variare la distanza tra le singole particelle dello stesso corpo fino a raggiungere livelli di densità molto alti, è come se le particelle a causa della enorme forza attrattiva si uniscono formando nuove particelle più pesanti, dinamica che si ripete per tutte le particelle è che si amplifica perché le nuove particelle si attrarranno con forza maggiore essendo di maggiore peso; risultato ovvio: aumento elevato della densità che causa la temperatura di fusione. Per avere una idea delle dimensioni in gioco immaginiamo di guardare un isola dallo spazio, Cuba, visibilmente grande come un pixel, un granello di polvere, eppure da terra non vedremmo il mare. Il moto rotazionale del sole è conseguenza della temperatura, come nel caso di un gas dove le forze in gioco sono molto piccole è con un piccolo aumento di temperatura si causa movimento delle medesime. Il moto rotazionale (quindi ordinato) è conseguenza del legame comunque esistente tra le singole particelle del sole, anche se allo stato liquido, che le vincola ad una rotazione ordinata (1°). Nel caso del nucleo di un pianeta, le dimensioni non sono sufficienti come per il sole a raggiungere le condizioni termiche di fusione e rotazione: la formazione della crosta del pianeta, la crosta terrestre nel caso del pianeta terra, nella fase di raffreddamento del pianeta ha causato un effettato di conservazione delle condizioni termiche derivate dal sole come avviene in un forno.

(1°) Nota. Se l'ordine fosse perturbato potrebbe avvenire una espulsione di parti del sole nello spazio circostante evento certamente accaduto nella creazione dell'universo del sistema solare in cui le perturbazioni del moto ordinato in una qualche parte di volume del sole ha causato l'espulsione di una massa del nucleo responsabile della successiva generazione dei pianeti, incluso il pianeta terra. Le cause di perturbazione sono da ricercarsi in squilibri di densità (in eccesso) in alcuni sotto volumi del sole che per un tempo infinito hanno potuto esistere perché distanti le une dalle altre; in un qualche tempo accade che alcuni o tutti dei sotto volumi si sono trovati a distanza di interazione causando nell'insieme un sottovolume di maggiore densità e di dimensione superiore al limite entro cui può esistere nel sole (restare legata nel liquido) quindi espulsa un po' come avviene per la spinta dei corpi immersi in un fluido. L'interazione dei sottovolumi a maggiore densità (peso delle singole particelle superiore al peso delle particelle del restante nucleo) innesca una quantità di moto delle medesime che si

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aggiunge al moto ordinato, un po' come avviene al limite di esistenza della fase liquida verso il cambio di stato, "vapore"; il risultato è un aumento di volume tale che la spinta verso l'esterno (spinta che un corpo immerso in un fluido riceve: spinta di "Archimede") supera le forze di legame del volume con il nucleo circostante, fenomeno che causa l'espulsione. La separazione del volume a maggiore densità negl'attuali pianeti del sistema solare inizia in fase di espulsione per lo stesso motivo per cui l'intero sotto volume viene espulso dal sole, secondo una scala dimensionale, quella dei pianeti, fenomeno dovuto alla continua variazione della densità del volume espulso ovvero riduzione a causa della separazione in successione di volumi che formano i pianeti del sistema solare. Lo stato limite di esistenza liquida in cui si viene a trovare il volume espulso dal sole è causa di moto non ordinato all'interno di esso che senza il nucleo del sole circostante causa la separazione di sotto volumi con dimensioni crescenti (i pianeti). Subito all'esterno del sole l'intera massa, non liquido stabile, assume una configurazione in sotto volumi ipotizzabili di uguale volume; le dimensioni dei sottovolumi variano al variare delle dimensioni dell'intera massa di nucleo per la successiva separazione in pianeti. Se aumentasse, aumentasse l'instabilità interna, le singole particelle avrebbero maggiore peso, la massa avrebbe maggiore densità, temperatura più alta, la separazione avverrebbe in sottovolumi di dimensioni sempre più piccoli con l'aumento della densità. Viceversa al diminuire della massa, quindi del peso delle singole particelle, della densità della massa di nucleo del sole espulso e della relativa temperatura, la separazione avviene in sottovolumi di dimensioni crescenti; fenomeno che causa la separazione della massa nei pianeti del sistema solare con massa variabile e crescente a partire dal pianeta più lontano. La separazione si ripete fino al raggiungimento del massimo volume in cui la massa di nucleo del sole può esistere allo stato liquido stabile, il pianeta più vicino al sole, di dimensioni maggiori rispetto agl'altri pianeti del sistema solare. Va considerato che la separazione avviene in un tempo in cui la variazione di temperatura e quindi di densità della massa causata dall'allontanamento dal sole è evento minore rispetto alla riduzione che causa la separazione della massa nei pianeti del sistema.

I principi fisici descritti anche se in apparenza deviano dall'oggetto della ricerca, risulteranno idonei a capire l'aumento di pressione causato dall'aumento di temperatura che si genera all'interno di un recipiente in pressione contenente gas compresso allo stato liquido in condizioni di quiete. L'aumento di temperatura, anche se tenderebbe a muovere le

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particelle del fluido (in tal caso si potrebbe essere in situazione di instabilità e pericolo di esplosione), causa un aumento di pressione del gas perché interviene nelle proprietà meccaniche della singola particella. Il fenomeno fisico che interessa l'aumento di pressione causato dall'aumento di energia dovuto alla trasmissione di calore è l'aumento di peso delle singole particelle che pur causando un aumento della mutua forza attrattiva non è sufficiente a legare le singole particelle (fuori dal recipiente ritornerebbero allo stato gassoso) è però sufficiente a causare l'aumento della costante elastica delle particelle (variazione delle proprietà meccaniche). In linea con la descrizione iniziale del fenomeno relativo all'aumento di pressione causato dall'innalzamento della temperatura in un gas compresso allo stato liquido in un recipiente in pressione, l'aumento della costante elastica aumenta la forza elastica repulsiva tra le particelle compresse del gas. Nel caso di un gas contenuto in un recipiente non compresso, l'aumento di temperatura causerebbe comunque un aumento di pressione (per valori molto più bassi rispetto ad un gas compresso) dovuto all'aumento di moto delle singole particelle che urtano tra di loro e con le pareti del recipiente causando l'aumento di pressione.

Le condizioni di lavoro dei recipienti in pressione e delle apparecchiature che lavorano con gas in pressione sono importanti e determinano nei progetti i coefficienti di sicurezza come nel caso della pubblicazione 2017-18, 04. Temperatura di esercizio, condizioni di moto (ad esempio i recipienti in pressione installati sugl'autocarri per il trasporto dei gas compressi) possono variare in modo rilevante lo spessore di realizzazione delle pareti e fondo dei recipienti in pressione, affinché risultino in sicurezza nelle condizioni di esercizio.

3 - SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE IN FUNZIONE CON GAS IN PRESSIONE - REGOLAMENTO CE 842/2006. Le apparecchiature che funzionano con gas in pressione come un sistema di trattamento dell'aria, in caso di cattiva manutenzione e scarsi controlli può generare perdite di gas refrigerante che se di tipo incendiario diventa ovviamente pericoloso perché può essere causa di incendi addirittura esplosioni. Altri eventi dannosi che possono causare le perdite delle apparecchiature che funzionano con gas in pressione sono dovuti all'inquinamento che alcuni tipi di gas possono causare all'ambiente

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circostante, fino ad essere nocivi. Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ha individuato nei cambiamenti climatici una priorità d'intervento. Esso riconosce che la Comunità si è impegnata a realizzare tra il 2008 e il 2012 una riduzione dell'8 % delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e che, a lungo termine, sarà necessario ridurre le emissioni complessive di gas ad effetto serra del 70 % circa rispetto al 1990. Il 17 maggio 2006 la Commissione Europea adotta il Regolamento CE 842/2006 con l'obbiettivo di contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. Il regolamento si applica ai gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato A del suddetto protocollo. L'allegato I del presente regolamento contiene un elenco dei gas fluorurati ad effetto serra attualmente contemplati dal presente regolamento, insieme ai rispettivi potenziali di riscaldamento globale. Alla luce delle revisioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto (2°) ed accolte dalla Comunità e dagli Stati membri, l'allegato I può essere riesaminato e, se necessario, successivamente aggiornato. Il global warming potential (GWP, potenziale di riscaldamento globale) esprime il contributo all'effetto serra di un gas serra relativamente all'effetto della CO2, il cui potenziale di riferimento è pari a 1 (3°). Il presente regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I, l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo degli usi di dell'esafluoruro di zolfo cui all'articolo 8 (in quantità non superiore a 850 kg per anno nella pressofusione del magnesio ed il divieto dal 2007 di riempimento dei pneumatici) e i divieti in materia di immissione in commercio dei prodotti e apparecchiature di cui all'articolo 9 e all'allegato II (L'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell'allegato II, realizzate in date successive alla entrata in vigore del regolamento 842/2006/CE), nonché la formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate dal presente regolamento.

(2°) NOTA: Il protocollo di Kyoto è un trattato internazionale in materia ambientale riguardante il surriscaldamento globale, redatto l'11 dicembre 1997 nella città giapponese di Kyoto da più di 180 Paesi in occasione della Conferenza delle Parti "COP3" della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Il trattato è entrato in vigore il 16

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febbraio 2005, dopo la ratifica da parte della Russia. A maggio 2013 gli Stati che hanno aderito e ratificato il protocollo sono 192.

(3°) NOTA: «potenziale di riscaldamento globale», il potenziale di riscaldamento climatico di un gas fluorurato ad effetto serra rispetto a quello dell'anidride carbonica. Il potenziale di riscaldamento globale (GWP) è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad un chilogrammo di CO2. I dati relativi al GWP elencati nell'allegato I sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione (TAR) adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici («Valori 2001 IPCC GWP») Terza relazione di valutazione IPCC sui cambiamenti climatici 2001.

Il regolamento CE 842/2006 nell'articolo 2 paragrafo 6 definisce l'operatore tecnico quale persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore tecnico. Il medesimo regolamento nell'articolo 3 stabilisce che gli operatori per le seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I, adottino tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per: a) prevenire perdite di tali gas; e b) riparare non appena possibile le perdite rilevate. Stabilisce inoltre che gli operatori per le medesime applicazioni (il cui funzionamento si basa sull'utilizzo di gas fluorurati) provvedono affinché esse siano controllate, per individuare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento CE 842/2006 (4°), con la frequenza indicata nell'articolo 3 del regolamento CE 842/2006 paragrafi 2-5 e di seguito indicati.Nel paragrafo 6 dell'articolo 3 è stabilito che gli operatori per le applicazioni fisse di sopra (riportate nel paragrafo 1 dell'articolo 3) contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4

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dell'articolo 3 e le informazioni pertinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse che contengono oltre 3 Kg di gas e meno di 30 Kg separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), apparecchiature che contengono oltre 30 Kg di gas o oltre 300 kg di gas fluorurato: gli operatori provvedono affinché personale certificato effettui i controlli per le applicazioni contenenti oltre 3 kg di gas fluorurati vanno controllati una volta all'anno da personale tecnico certificato (4°), se contengono oltre 30 Kg di gas fluorurati vanno controllati ongi 6 mesi, per olre 300 Kg i controlli devono effettuarsi ogni 3 mesi. Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione. Per le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra devono essere installati sistemi di rilevamento delle perdite e dovranno essere controllati almeno una volta all'anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati entro il 4 luglio 2010. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli per applicazioni contenente oltre 30 Kg di gas fluorurato può essere dimezzata. In caso di riparazioni si dovranno effettuare controlli entro un mese dalla riparazione per individuare eventuali perdite. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma ISO 14520, queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto frequenti. Per controlli finalizzati alla individuazione di perdite il regolamento CE 842/2006 intende che le apparecchiature o gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell'apparecchiatura o dell'impianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la presenza di eventuali perdite devono essere specificati nei requisiti di ispezione standard definiti con il regolamento numero 1516/2007 del 19 dicembre 2007 (per apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento di arie e pompe di calore) e con regolamento numero 1497/2007 del 18 dicembre 2007 per i sistemi antincendio, regolamenti contenuti nel paragrafo 4 di questa pubblicazione.

(4°) NOTA: entro il 4 luglio 2007, sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e consultandosi con i settori interessati, sono stabiliti i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per le società sia per il

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personale interessato che intervengono nell'installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I del regolamento CE 842/2006, nonché per il personale che interviene nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4. Entro la stessa data, sono stabiliti i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento, relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per le società sia per il personale interessato che intervengono nell'installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi indicati,, stesso per il personale che interviene nello svolgimento delle attività di installazione, riparazioni, manutenzione, recupero dei gas. Entro il 4 luglio 2009 gli Stati membri assicurano che le società coinvolte nell'esecuzione delle attività indicate prendano in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale addetto è in possesso dei certificati. L'operatore dell'applicazione pertinente provvede a che il personale interessato abbia ottenuto la necessaria certificazione, che comporta una conoscenza appropriata dei regolamenti e delle norme applicabili, e che egualmente disponga della necessaria competenza in materia di prevenzione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell'apparecchiatura in questione.

L'articolo 4 stabilisce che gli operatori dei tipi di apparecchiature fisse, indicate nei righi successivi, hanno la responsabilità di predisporre il corretto recupero dei gas fluorurati ad effetto serra da parte di personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5 (4°, nota di sopra), al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione: a) circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore; b) apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra; c) impianti di protezione antincendio ed estintori; e d) commutatori ad alta tensione.

Per gli impianti di condizionamento il cui quantitativo di gas fluoruro non superi i 3 Kg esiste il solo obbligo morale per la sicurezza e quindi richiedere controlli per la verifica di eventuali perdite a personale certificato in frequenze tali da non comportare costi sproporzionati; da considerare che al disotto dei 3 Kg gli apparati sono considerati a minore rischio per la sicurezza. In caso di più apparecchiature per il

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trattamento dell'aria nello lo stesso ambiente, il quantitativo totale di gas fluorurato va ottenuto dalla somma dei gas contenuti nelle singole apparecchiature, con adeguata maggiorazione in caso di condotti con lunghezza non trascurabile. Tra i gas più comunemente utilizzati per questo tipo di apparecchiatura si riporta il Gas fluoruro refrigerante R407c presente nella tabella dell'allegato I del regolamento CE 842/2006 con la formula chimica CH2F2 in sigla HFC-32 miscelato con altri gas HFC-125 con formula chimica C2HF5 e HFC-134° con formula chimica CH2FCF3 (anche indicati con le sigle R32, R125, R134a). Nel paragrafo 5 di questa pubblicazione con riferimento all'aggiornamento legislativo del regolamento CE 842/2006 viene indicato il nuovo limite minimo per il quantitativo di gas refrigerante (fluoruro) oltre il quale gli Stati membri idevono imporre gli obblighi di controllo delle apparecchiature. Il nuovo limite risulta essere 2,8 Kg. Il Metodo di calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) per un preparato (miscela di Gas fluorurati) è una media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze moltiplicata per i rispettivi GWP. Il risultato (GWP) ottenuto è riferito ad un Kg della miscela di gas (preparato) e per tanto consente di trattarlo come un unico gas potendo ricavare il GWP totale dalla moltiplicazione del GWP, media ponderata, per il peso totale.

L'articolo 7 del regolamento 842/2006/CE stabilisce che i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra sono immessi in commercio solo se le denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra sono identificate mediante un'etichetta conforme alla nomenclatura accettata dall'industria; restano invariate le disposizioni delle precedenti direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE relative all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Tale etichetta indica chiaramente che il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto e le relative quantità, e questo figura in modo chiaro e indelebile sul prodotto o sull'apparecchiatura, vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra, o sulla parte del prodotto o dell'apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti. I sistemi ermeticamente sigillati sono etichettati come tali. Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra, compreso il loro potenziale di riscaldamento globale, sono incluse nei manuali di istruzioni forniti per tali prodotti e apparecchiature. L'etichetta di sopra deve essere applicata ai seguenti tipi di prodotti e apparecchiature: a) prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti perfluorocarburi o preparati contenenti perfluorocarburi; b) prodotti e apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, estintori,

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qualora il rispettivo tipo di apparecchiatura o prodotto contenga idrofluorocarburi o preparati contenenti idrofluorocarburi; c) commutatori contenenti esafluoruro di zolfo o preparati contenenti esafluoruro di zolfo; e d) tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra.

In Italia il regolamento CE 842/2006 viene attualizzato con il decreto del Presidente della Repubblica numero 43 del 27 gennaio 2012.

4 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI ETICHETTATURA, REQUISITI, STANDARD, CONDIZIONAMENTO ARIA E PER VEICOLI A MOTORE, TUTELA PENALE

DELL'AMBIENTE. Con il regolamento 1494/2007/CE conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 842/2006 è stata valutata l'opportunità di includere ulteriori informazioni rilevanti per la tutela dell'ambiente nelle etichette dei prodotti e delle apparecchiature di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Per esigenze di chiarezza, è opportuno fissare la formulazione esatta delle informazioni da indicare sulle etichette. Gli Stati membri devono potere decidere in merito all'utilizzazione della loro lingua sulle etichette. Nell'etichetta aggiuntiva sono contenute informazioni che segnalano se i prodotti e le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono stati isolati con schiuma insufflata mediante gas fluorurati ad effetto serra. Rientrano nell'ambito del presente regolamento a) prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti perfluorocarburi o preparati contenenti perfluorocarburi; b) prodotti e apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, estintori, qualora il rispettivo tipo di apparecchiatura o prodotto contenga idrofluorocarburi o preparati contenenti idrofluorocarburi; c) commutatori contenenti esafluoruro di zolfo o preparati contenenti esafluoruro di zolfo; e d) tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra. Nei casi in cui i gas fluorurati ad effetto serra sono aggiunti al prodotto o all'apparecchiatura al di fuori degli impianti di fabbricazione, l'etichetta deve indicare il quantitativo totale di gas fluorurati ad effetto serra contenuto nel prodotto o nell'apparecchiatura. L'etichetta deve essere chiaramente leggibile e visibile per i tecnici dell'installazione e manutenzione.

Il regolamento (CE) numero 303/2008 del 2 aprile 2008 stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del

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Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore. Il regolamento viene successivamente abrogato dal nuovo regolamento UE 2015/2067 che comprenderà obblighi riguardanti la certificazione di imprese e persone fisiche per intervento oltre che sulle apparecchiature incluse nel regolamento 842/2006/CE anche sulle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero. Definirà obblighi di aggiornamento dei requisiti minimi previsti e degli ambiti d'attività previsti, oltre che per le competenze e conoscenze in merito alla sostituzione dei gas fluorurati a minore effetto serra e manipolazione delle apparecchiature per tali fini, definirà l'obbligo di specificate le modalità di certificazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco delle certificazioni tra gli Stati membri. L'aggiornamento del regolamento 303/2008 è causato dall'abrogazione del regolamento CE 842/2006 che sarà sostituita dal nuovo regolamento UE 517/2014 studiato nel paragrafo 5 di questa pubblicazione nelle variazioni della norma di interesse per questa.

Il regolamento (CE) numero 304/2008 del 2 aprile 2008 stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Il regolamento (CE) numero 305/2008 del 2 aprile 2008 stabilisce, stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione. Il regolamento (CE) numero 306/2008 del 2 aprile 2008 stabilisce, stabilisce, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature. Il regolamento numero 307/2008 del 2 aprile 2008 stabilisce, stabilisce i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Il regolamento (CE) numero 308/2008 del 2 aprile 2008 che stabilisce il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione che gli Stati membri devono notificare alla Commissione Europea con il fine di agevolare l'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 5 del regolamento 842/2006/CE con riferimento al riconoscimento da parte dei Stati membri dei certificati rilasciati al personale tecnico in qualunque Stato

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Membro astenendosi dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro.

Il regolamento (CE) numero 1493/2007 del 17 dicembre 2007 istituisce, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 6, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra che hanno l'obbligo di comunicare mediante una relazione alla Commissione, trasmettendole anche all'autorità competente dello Stato membro interessato informazioni dell'anno precedente in merito alla quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotto, principali categorie di applicazioni previste (refrigerazione, climatizzazione, schiume, aerosol, apparecchiature elettriche, produzione di semiconduttori, solventi e protezione antincendio), comunica la quantità dei medesimi gas immessi in commercio nella Comunità, le quantità di ciascun gas fluoruro ad effetto serra riciclato, rigenerato o distrutto. Lo stesso per gli importatori ed esportatori da uno stato membro che importano o esportano più di una tonnellata per anno di gas fluorurati ad effetto serra.

Il regolamento numero 1497/2007 del 18 dicembre 2007 stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Nei sistemi di protezione antincendio composti di vari contenitori interconnessi installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito, la carica di gas fluorurati ad effetto serra deve essere calcolata sulla base della carica totale dei contenitori in modo da assicurare che la frequenza dei controlli corrisponda alla carica effettiva dei gas fluorurati ad effetto serra esistente nell'intero impianto. Conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, articolo 3, paragrafo 6 (che definisce il registro di sistema in possesso della persona o soggetto giuridico operatore tecnico), il registro del sistema di protezione antincendio deve contenere determinate informazioni, in particolare l'operatore indica il suo nome, l'indirizzo postale e il numero di telefono, nel registro deve essere indicata la carica di gas fluorurati ad effetto serra. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull'etichetta del sistema, l'operatore assicura che sia determinata da personale certificato. Il personale certificato, quando effettua il controllo di verifica, si concentra sulle parti in cui sono state individuate e riparate le perdite nonché sulle parti adiacenti nei casi in cui sia stata esercitata una pressione durante la riparazione, effettua il controllo

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visivo dei dispositivi di comando, dei contenitori, dei componenti e dei collegamenti sotto pressione per individuare danni e segni di perdite, ogni presunzione di perdita di gas fluorurati ad effetto serra dal sistema di protezione antincendio viene verificata dal personale certificato. Costituisce presunzione di perdita una o più delle seguenti situazioni: a) un sistema fisso di rilevazione delle perdite segnala una perdita; b) un contenitore segnala una perdita di pressione, regolata secondo la temperatura, di più del 10 %; c) un contenitore segnala una perdita della quantità di estinguente di più del 5 %; d) altri segni indicano una perdita della carica. I manometri e i dispositivi di monitoraggio del peso sono controllati una volta ogni 12 mesi per assicurare il loro corretto funzionamento. In caso di presunzione di perdita, occorre effettuare un controllo per individuare la perdita e ripararla, i sistemi di nuova installazione vengano controllati immediatamente dopo la loro messa in funzione per verificare l'assenza di perdite.

Il regolamento CE numero 1516-2007 del 19 dicembre 2007 stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Il regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra. Il presente regolamento non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra, oppure alle apparecchiature contenente meno di 3 Kg di Gas fluorurato. Le informazioni sulla carica di gas fluorurati ad effetto serra devono essere incluse nel registro delle apparecchiature. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra non è nota, l'operatore dell'apparecchiatura interessata deve assicurare che la carica venga determinata da personale certificato in modo da facilitare il controllo delle perdite, inoltre il personale certificato prima di effettuare i controlli sulle perdite individua sul registro eventuali problemi precedenti. Il personale controlla sistematicamente 1) giunti; 2) valvole, compresi i condotti; 3) giunti a tenuta, compresi giunti a tenuta sugli essiccatori e sui filtri sostituibili; 4) parti del sistema soggette a vibrazioni; 5) connessioni ai dispositivi di sicurezza o di funzionamento. I metodi per la misurazione sempre applicabili sono definiti dalla normativa diretti e riguardano il controllo dei circuiti che presentano rischi di perdite tramite adeguati rilevatori, il rilevamento di perdite può essere effettuato con un fluido ultravioletto (UV) o di un colorante adeguato nel circuito, possono

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essere usate soluzioni schiumose in acqua da posizionarsi all'esterno dei circuiti e componenti a rischio di perdite. I dispositivi di rilevazione vanno controllati ogni 12 mesi e devono avere una sensibilità di rilevazione pari a 5 grammi l'anno, quindi devono essere in grado di rilevare una perdita che produrrebbe una emissione di 5 grammi in un anno. L'applicazione di un fluido di rilevazione UV o di un colorante adeguato nel circuito di refrigerazione viene effettuata soltanto se il fabbricante dell'apparecchiatura ha approvato detti metodi di rilevazione come tecnicamente possibili. Il metodo viene applicato unicamente da personale certificato ad effettuare attività che implicano un intervento sul circuito di refrigerazione contenente gas fluorurati ad effetto serra. Se non vengono rilevate perdite, il personale certificato ispeziona le altre parti dell'apparecchiatura. Vengono effettuate prove di pressione tramite azoto senza ossigeno che prevedono la rimozione dei gas fluorurati tramite il recupero del medesimo da personale certificato a recuperare i gas fluorurati ad effetto serra dal tipo specifico di apparecchiatura. I controlli si concentreranno sulle eventuali parte in cui sono state individuate perdite e riparate, oltre che sulle zone adiacenti nei casi in cui sia stata esercitata una pressione durante la riparazione (informazioni che devono essere reperibili dal registro dell'operatore). Le apparecchiature di nuova installazione sono controllate subito dopo la messa in funzione. Il secondo metodo di misurazione applicabile è definito dalla normativa indiretto e si basa sull'individuazione di un funzionamento anormale del sistema e sull'analisi dei parametri pertinenti. I metodi di misurazione indiretti devono essere applicati nei casi in cui le perdite si sviluppano molto lentamente e l'apparecchiatura è installata in locali ben ventilati, il che rende difficile l'individuazione di fuoriuscite dal sistema dei gas fluorurati a effetto serra a differenza del metodi di misurazione diretta sono necessari per determinare il punto esatto della perdita. La decisione sul metodo di misurazione da utilizzare deve essere presa dal personale certificato che dispone della formazione e dell'esperienza necessarie per stabilire caso per caso il metodo di misurazione più adeguato. Con l'applicazione del metodo di misurazione indiretta il personale certificato, prima di individuare una perdita effettua un controllo visivo e manuale dell'apparecchiatura e analizza uno o più dei seguenti parametri: a) pressione; b) temperatura; c) corrente del compressore; d) livelli dei liquidi; e) volume di ricarica. Ogni presunzione di perdita di gas fluorurati ad effetto serra viene verificata tramite un metodo diretto. Il regolamento stabilisce che è presunzione di perdita una o più delle seguenti situazioni: a) un sistema fisso di rilevamento delle perdite segnala una perdita; b) l'apparecchiatura produce rumori o vibrazioni anormali, vi è formazione di ghiaccio o la capacità di refrigerazione è insufficiente; c) segni

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di corrosione, perdita di olio e danni ai componenti o al materiale nei possibili punti di perdita; d) indicazione di perdita dalle specole visive o dagli indicatori di livello o da altri ausili visivi; e) segni di danni negli interruttori di sicurezza, nei pressostati, nei manometri e nei collegamenti dei sensori; f) deviazioni rispetto alle normali condizioni di funzionamento indicate dai parametri analizzati, compresa la lettura dei sistemi elettronici in tempo reale; g) altri segni che indicano la perdita di carica del refrigerante. Le perdite devono essere riparate da personale certificato (l'operatore si assicura), prima della riparazione esso procede allo svuotamento della apparecchiatura e recupero del gas. L'operatore assicura che venga effettuata una prova di tenuta con azoto esente da ossigeno o altra prova di pressione e gas secco adeguati, seguita se necessario da evacuazione, ricarica e prova di tenuta, che i gas fluorurati ad effetto serra vengono, se necessario, recuperati da tutto il sistema prima della prova di pressione. La causa della perdita deve esse individuata per evitare il ripetersi della perdita per quanto possibile.

La direttiva 2006/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio adottata il 17 maggio 2006 relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (in merito alla omologazione dei veicoli a motori e rimorchi trainati oggetto di future ricerche del magazine sceintific professional H Research edition). La presente direttiva stabilisce i requisiti per l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale dei veicoli in materia di emissioni degli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli e di utilizzazione sicura di tali impianti. Stabilisce altresì le disposizioni concernenti l'adattamento e la ricarica di detti impianti. Definisce le prescrizioni che gli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore devono rispettare per essere ammessi sul mercato e vieta, a partire da una determinata data, gli impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150. A decorrere dal 1 gennaio 2011 gli impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 non possono essere adattati a veicoli omologati da tale data in poi. A decorrere dal 1 gennaio 2017 tali impianti di condizionamento d'aria non possono essere adattati su nessun veicolo. Gli impianti di condizionamento d'aria installati su veicoli omologati al 1 gennaio 2011 o dopo tale data non devono essere riempiti con gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150. A decorrere dal 1 gennaio 2017 gli impianti di condizionamento d'aria installati su tutti i veicoli non vengono riempiti con gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, tranne per quanto riguarda la ricarica

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di impianti di condizionamento d'aria contenenti tali gas che sono stati installati su veicoli prima di tale data. I fornitori dei servizi che offrono servizi e riparazioni per gli impianti di condizionamento d'aria non riempiono, fino al termine della necessaria riparazione, un impianto con gas fluorurati ad effetto serra se in esso sono state rilevate perdite abnormi di refrigerante.

La direttiva 2008/99/CE adottata il 19 novembre 2008 dal Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea ha per oggetto la tutela penale dell'ambiente. L'esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell'ambiente. Tale osservanza può e dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile. La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente. La presente direttiva non crea obblighi per quanto riguarda l'applicazione di tali sanzioni, o di altri sistemi di applicazione della legge disponibili, in casi specifici. La Commissione Europea ritiene che un'efficace tutela dell'ambiente esige, in particolare, sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie. L'inosservanza di un obbligo di agire può avere gli stessi effetti del comportamento attivo e dovrebbe quindi essere parimenti passibile di sanzioni adeguate. Pertanto, tali condotte dovrebbero essere perseguibili penalmente in tutto il territorio della Comunità qualora siano state poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza. Pertanto, tali condotte dovrebbero essere perseguibili penalmente in tutto il territorio della Comunità qualora siano state poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza.

5 - AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI DEL REGOLAMENTO 842/2006/CE. NUOVO

REGOLAMENTO UE 517/2014. Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea il 16 aprile 2014 adotta il regolamento UE numero 517/2014 che abroga il regolamento CE numero 842/2006, a seguito della quarta relazione di valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici

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(Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), di cui l'Unione è parte (5°), in cui si affermato che, sulla base degli attuali dati scientifici, è opportuno che i paesi sviluppati riducano le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 per limitare i cambiamenti climatici a un aumento della temperatura di 2 °C e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima.

NOTA (5°): La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in inglese United Nations Framework Convention on Climate Change da cui l'acronimo UNFCCC o FCCC), nota anche come Accordi di Rio, è un trattato ambientale internazionale prodotto dalla Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED, United Nations Conference on Environment and Development), informalmente conosciuta come Summit della Terra, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. Il trattato punta alla riduzione delle emissioni dei gas serra, sulla base dell'ipotesi di riscaldamento globale. Il trattato, come stipulato originariamente, non poneva limiti obbligatori per le emissioni di gas serra alle singole nazioni; era quindi, sotto questo profilo, legalmente non vincolante. Esso però includeva la possibilità che le parti firmatarie adottassero, in apposite conferenze, atti ulteriori (denominati "protocolli") che avrebbero posto i limiti obbligatori di emissioni. Il principale di questi, adottato nel 1997, è il protocollo di Kyoto. Il FCCC fu aperto alle ratifiche il 9 maggio 1992 ed entrò in vigore il 21 marzo 1994. Il suo obiettivo dichiarato è raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni dei gas serra in atmosfera a un livello abbastanza basso per prevenire interferenze antropogeniche dannose per il sistema climatico.

La relazione della Commissione del 26 settembre 2011 sull'applicazione, gli effetti e l'adeguatezza del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, evidenzia che le vigenti misure di contenimento, se pienamente applicate, consentirebbero di ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Tali misure dovrebbero pertanto essere mantenute e chiarite sulla base dell'esperienza acquisita nella loro applicazione. Alcune misure dovrebbero essere estese ad altre apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati a effetto serra, quali autocarri e rimorchi frigorifero; articolo 4 paragrafo 2 del regolamento 517/2014/UE. L'obbligo di istituire e tenere registri delle apparecchiature contenenti detti gas dovrebbe

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essere esteso ai commutatori elettrici; articolo 4 paragrafo 1 del regolamento 517/2014/UE. Data l'importanza delle misure di contenimento a fine vita di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, gli Stati membri dovrebbero tener conto del valore dei regimi di responsabilità del produttore e incoraggiarne l'istituzione, sulla base delle migliori prassi esistenti per il recupero di gas fluorurati a effetto serra e il relativo riciclaggio, rigenerazione o distruzione; (risultato: articolo 9 del regolamento 517/2014/UE). Viene ritenuto opportuno dalla Commissione intervenire sulla formazione delle persone che svolgono attività che comportano l'uso di gas fluorurati a effetto serra, la formazione dovrebbe riguardare informazioni sulle tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra e ridurne l'uso. In considerazione che alcuni gas fluorurati a effetto serra alternativi utilizzati in prodotti e apparecchiature per sostituire e ridurre i gas fluorurati a effetto serra possono essere tossici, infiammabili o ad alta pressurizzazione, la Commissione Europea dovrebbe esaminare la normativa vigente dell'Unione relativa alla formazione delle persone fisiche per la manipolazione in condizioni di sicurezza dei refrigeranti alternativi e presentare, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa di modifica della pertinente normativa dell'Unione; (risultato: articolo 10 del regolamento 517/2014/UE). è opportuno istituire programmi di certificazione e di formazione o adeguarli in considerazione di quelli stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 ed integrali nei sistemi di formazione professionale. Qualora siano disponibili soluzioni alternative valide all'uso di determinati gas fluorurati con maggiore effetto serra, è opportuno introdurre divieti di immissione in commercio riguardanti le nuove apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di protezione antincendio che contengono o il cui funzionamento si basa su tali sostanze, a favore delle soluzioni con gas fluorurati alternativi a minore impatto ambientale. Qualora non siano disponibili alternative o non possano essere utilizzate per ragioni tecniche o di sicurezza o qualora l'uso di tali alternative comporti costi sproporzionati, la Commissione dovrebbe poter autorizzare una deroga per consentire l'uso e l'immissione in commercio di tali prodotti e apparecchiature per un periodo limitato. Alla luce dei futuri sviluppi tecnici, la Commissione dovrebbe valutare ulteriormente i divieti di immissione in commercio riguardanti le nuove apparecchiature per commutatori secondari a media tensione e nuovi piccoli sistemi di condizionamento d'aria monosplit; (risultato: articolo 11 del regolamento 517/2014/UE). La riduzione graduale dei quantitativi di idrofluorocarburi che possono essere immessi in commercio è stata riconosciuta come il modo più efficace anche sotto il profilo dei costi per ridurre le emissioni di tali sostanze a lungo termine. Per attuare la

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riduzione graduale delle quantità di idrofluorocarburi che possono essere immesse in commercio nell'Unione, è opportuno che la Commissione assegni ai singoli produttori e importatori quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, affinché non sia superato il limite quantitativo complessivo per l'immissione degli idrofluorocarburi sul mercato. Al fine di proteggere l'integrità della riduzione graduale delle quantità di idrofluorocarburi immesse in commercio nell'Unione, gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature dovrebbero essere considerati all'interno del sistema di quote dell'Unione; (risultato: articolo 14 del regolamento 517/2014/UE). Qualora gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature non siano stati immessi in commercio prima di caricare le apparecchiature, è opportuno richiedere una dichiarazione di conformità per provare che tali idrofluorocarburi sono considerati all'interno del sistema di quote dell'Unione. Inizialmente, il calcolo dei valori di riferimento e l'assegnazione di quote ai singoli produttori e importatori dovrebbe basarsi sulle quantità di idrofluorocarburi che hanno riferito che sono state immesse in commercio nel periodo di riferimento 2009-2012. Tuttavia, per non escludere le piccole imprese, l'11 % del limite quantitativo complessivo dovrebbe essere riservato agli importatori e ai produttori che nel periodo di riferimento non hanno immesso in commercio 1 tonnellata o più di gas fluorurati a effetto serra. La Commissione, nel ricalcolare regolarmente i valori di riferimento e le quote, dovrebbe assicurare che le imprese siano in grado di proseguire la loro attività sulla base dei volumi medi da essi immessi in commercio negli anni recenti; (risultato: articolo 15-18 del regolamento 517/2014/UE). Il processo di fabbricazione di alcuni gas fluorurati può determinare forti emissioni di altri gas serra fluorurati prodotti come sottoprodotti. La distruzione o il recupero per un uso successivo di tali emissioni di sottoprodotti dovrebbe essere la condizione per poter immettere in commercio gas fluorurati a effetto serra. Al fine di consentire il controllo dell'efficacia del presente regolamento, è opportuno estendere gli attuali obblighi di comunicazione ad altre sostanze fluorurate che hanno un considerevole potenziale di riscaldamento globale o che potrebbero sostituire i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I. Per lo stesso motivo è opportuno notificare anche la distruzione di gas fluorurati a effetto serra e l'importazione nell'Unione di tali gas se contenuti in prodotti e apparecchiature. Per evitare un onere amministrativo sproporzionato, in particolare per le piccole e medie imprese e le microimprese, è opportuno fissare soglie minime oltre il quale applicare i limiti imposti dalle quote per il commercio dei gas fluorurati; (risultato: articolo 15-19 del regolamento 517/2014/UE).

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IMPORTANTE: iI regolamento UE 517-2014 (come anche l'abrogato CE 842/2006) definisce gas fluorurato anche una miscela di un fluido (gassoso) composto da due o più sostanze di cui almeno una sia una sostanza elencata nell'allegato I. Con il medesimo regolamento è definito potenziale di riscaldamento globale» o «GWP», il potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto serra in relazione a quello dell'anidride carbonica (CO2), calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas a effetto serra rispetto a un chilogrammo di CO2, di cui agli allegati I, II e IV o, nel caso delle miscele, calcolato a norma dell'allegato IV; è definita tonnellata di CO2 equivalente, la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale. Con riferimento ai limiti quantitativi di gas oltre cui vengono richiesti controlli di manutenzione periodica e registro dell'operatore delle apparecchiature funzionanti con gas fluorurati, rispetto al regolamento CE 842/2006 vanno rilevati i cambi dei valori: il limite di 3 kg di gas fluorurato diventa 5 tonnellate di CO2 equivalente che per il Gas con sigla industriale R407c (miscela di gas fluorurati) di interesse per questa pubblicazione corrisponde a circa 2,8 chilogrammi. Nell'articolo 4 del regolamento 517-2014 vengono definiti gli altri limiti tramite la nuova misura, tonnellate di CO2 equivalente: le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente, non sono soggette ai controlli delle perdite stabiliti nello stesso articolo, purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate. Il imiti dell'articolo 3 del regolamento CE 842/2006 cambiano come segue: 3 kg diventano 5 tonnellata di CO2 equivalente, 30 Kg di Gas diventano 50 tonnellata di CO2 equivalente, 300 Kg di Gas diventano 500 tonnellata di CO2 equivalente. Articolo 4 paragrafo 3 del regolamento UE 517-2014.

6 - APPENDICE: EFFETTI INDIRETTI DI UN QUADRO LEGISLATIVO RESTRITTIVO. Nel XIX secolo l'industria nel campo della refrigerazione ha avuto una rivoluzione economica causando una produzione smisurata di apparati per la refrigerazione, frigoriferi. Lo stesso è accaduto negl'ultimi decenni per i sistemi refrigeranti degli ambienti interni, apparati refrigeranti fissi. L'eccessiva produzione nella prima fase causa una utile riduzione dei costi consentendo a tutte le fasci dei lavoratori l'acquisto di un frigorifero e, o anche l'acquisto di un apparato per il trattamento dell'aria. Successivamente

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causa l'incontrollato spreco di risorse se si considera il dannoso aspetto del mercato che tramite l'utilità dell'innovazione tende a riproporre stessi prodotti ai lavoratori (poco diversi, stesse funzioni) a costi accessibili, causando accumuli di apparati sostituiti non realmente per utili esigenze ma solo per una convenienza economica, design ed altri fattori che pur trovando la loro utilità in un contesto di eccessivo spreco di risorse primarie del pianeta diventano fattori minori (colore, forma della maniglia di apertura della porta dell'anta del frigo, forma più innovativa dell'unità interna dell'apparato per il trattamento dell'aria). Un quadro legislativo restrittivo oltre agl'obbiettivi primari per cui viene definito, causa degli effetti indiretti spesso meno visibili come la complessità di produzione e quindi la riduzione di una produzione senza controllo nei lotti, l'assestamento delle sole aziende altamente specializzate, l'inevitabile aumento di costi che riduce il riacquisto da parte dei lavoratori di un apparato nuovo a sostituzione dell'esistente solo per il design o per futili funzioni innovative.

Fonti per le ricerche: REGOLAMENTO (CE) numero 842/2006, gas fluorurati | Applicazione CE, Protocollo di Kyoto | Decreto del Presidente della Repubblica numero del 27 gennaio 2012, (attuazione regolamento 842/2006/CE) | REGOLAMENTO (CE) Numero 1516/2007, perdite apparecchiature fisse refrigerazione | Regolamento CE 1497/2007, perdite sistemi protezione antincendio | Direttiva 1967/548/CEE, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose | DIRETTIVA 1999/45/CE, etichettatura ed imballaggio preparati pericolosi | Regolamento (CE) numero 1494/2007, forma e requisiti etichetta | Regolamento CE 303/2008, certificazione professionale impianti refrigerazione, condizionatori e pompe di calore | Regolamento UE numero 2015/2067, abrogazione del regolamento 303/2008/CE | REGOLAMENTO CE numero 304/2008, certificazione imprese estintori ed impianti antincendio con gas | REGOLAMENTO CE numero 305/2008, certificazione imprese estintori ed impianti antincendio con gas | Regolamento CE n 306/2008, certificazione professionale per addetti recupero solventi a base di gas fluorurati | Regolamento CE numero 307/2008, attestati formazione professionale | Regolamento CE numero 308/2008, formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione | REGOLAMENTO (CE) numero 1493/2007, relazione produttori |DIRETTIVA 2006/40/CE, condizionamento aria veicoli a motore | DIRETTIVA 2008/99/CE, tutela penale ambiente | Regolamento UE numero 517/2014 che abroga il regolamento 842/2006/CE |

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PUBBLICAZIONE 2018-19,05 1) REGOLAMENTO (CE) n. 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE). 2) DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 aprile 2002 riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (2002/358/CE). 3) Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 2012, numero 43. Regolamento attuazione del regolamento (CE) numero 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. 4) REGOLAMENTO (CE) N. 1516/2007 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE). 5) REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2007 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE). 6) DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (67/548/CEE). 7) DIRETTIVA 1999/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. 8) REGOLAMENTO (CE) N. 1494/2007 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE). 9) REGOLAMENTO (CE) N. 303/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE). 10) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2067 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e

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condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE). 11) REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE). 12) REGOLAMENTO (CE) N. 305/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (Testo rilevante ai fini del SEE). 13) REGOLAMENTO (CE) N. 306/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature (Testo rilevante ai fini del SEE). 14) REGOLAMENTO (CE) N. 307/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE). 15) REGOLAMENTO (CE) N. 308/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE). 16) REGOLAMENTO (CE) N. 1493/2007 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2007 che istituisce, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra. 17) DIRETTIVA 2006/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE). 18) DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE). 19) REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE).

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