associazione industriali vicenza l’impresa di fronte agli obblighi in materia di rumore esterno:...

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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA L’IMPRESA DI FRONTE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA L’IMPRESA DI FRONTE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI RUMORE ESTERNO: DI RUMORE ESTERNO: PROFILI GIURIDICI PROFILI GIURIDICI avv. Angelo Merlin avv. Angelo Merlin Studio Legale Associato Studio Legale Associato Negri – Clementi Toffoletto Montironi & Soci Negri – Clementi Toffoletto Montironi & Soci Milano – Roma – Verona - Vicenza Milano – Roma – Verona - Vicenza Contrà Porti n.15 - 36100 Vicenza Contrà Porti n.15 - 36100 Vicenza 7 OTTOBRE 2004 – ORE 15.00 7 OTTOBRE 2004 – ORE 15.00

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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZAASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA

L’IMPRESA DI FRONTE AGLI OBBLIGHI IN L’IMPRESA DI FRONTE AGLI OBBLIGHI IN

MATERIA DI RUMORE ESTERNO: MATERIA DI RUMORE ESTERNO:

PROFILI GIURIDICIPROFILI GIURIDICI

avv. Angelo Merlinavv. Angelo Merlin

Studio Legale Associato Studio Legale Associato Negri – Clementi Toffoletto Montironi & SociNegri – Clementi Toffoletto Montironi & Soci

Milano – Roma – Verona - VicenzaMilano – Roma – Verona - VicenzaContrà Porti n.15 - 36100 VicenzaContrà Porti n.15 - 36100 Vicenza

7 OTTOBRE 2004 – ORE 15.007 OTTOBRE 2004 – ORE 15.00

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INDICE DELL’INTERVENTOINDICE DELL’INTERVENTO

1.1. NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE DI NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO RIFERIMENTO

2.2. L’AZIONE PUBBLICA DI L’AZIONE PUBBLICA DI CONTROLLOCONTROLLO SULL’INQINAMENTO ACUSTICO: I PARAMETRI CHE SULL’INQINAMENTO ACUSTICO: I PARAMETRI CHE LE IMPRESE DEVONO RISPETTARE E RELATIVO LE IMPRESE DEVONO RISPETTARE E RELATIVO SISTEMA SANZIONATORIOSISTEMA SANZIONATORIO

3.3. LA LA PROTEZIONE PENALEPROTEZIONE PENALE DEL RUMORE DEL RUMORE

4.4. PROFILI CIVILISTICIPROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI SONORE DELLE IMMISSIONI SONORE

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NORMATIVA NAZIONALE DI INTERESSENORMATIVA NAZIONALE DI INTERESSE

Regio Decreto n.1398 del 19.10.1930Regio Decreto n.1398 del 19.10.1930 - Approvazione del testo definitivo del Codice - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale (Penale (art.659art.659))

Regio Decreto n.262 del 16.03.1942Regio Decreto n.262 del 16.03.1942 - Approvazione del Codice Civile ( - Approvazione del Codice Civile (art.844 c.c.art.844 c.c.))

D.M. 1444/68D.M. 1444/68 (in particolare (in particolare art. 2art. 2))

D.P.C.M. 01.03.1991D.P.C.M. 01.03.1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esternonell’ambiente esterno

Legge n.447 del 26.10.1995Legge n.447 del 26.10.1995 - Legge quadro sull’inquinamento acustico - Legge quadro sull’inquinamento acustico

D.M. 11.12.1996D.M. 11.12.1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuocontinuo

D.P.C.M. del 14.11.1997D.P.C.M. del 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

D.M. del 16.3.1998D.M. del 16.3.1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico

D.Lgs. n.262 del 4.9.2002D.Lgs. n.262 del 4.9.2002 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’apertoall’aperto

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NORMATIVA DELLA REGIONE VENETONORMATIVA DELLA REGIONE VENETO

D.G.R. N.4313 del 21.09.1993D.G.R. N.4313 del 21.09.1993 - - Approvazione del documento “Linee Approvazione del documento “Linee guida per la zonizzazione acustica del guida per la zonizzazione acustica del territorio”territorio”

Legge Regionale 10.05.1999 n.21Legge Regionale 10.05.1999 n.21 - - Norme in materia di inquinamento Norme in materia di inquinamento acusticoacustico

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L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DI VIGILANZA E L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DI VIGILANZA E CONTROLLO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICOCONTROLLO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO

Alla provincia sono affidate le funzioni di controllo e Alla provincia sono affidate le funzioni di controllo e vigilanza qualora le problematiche di inquinamento vigilanza qualora le problematiche di inquinamento acustico riguardino ambiti territoriali ricadenti sul acustico riguardino ambiti territoriali ricadenti sul territorio di più comuni compresi nella circoscrizione territorio di più comuni compresi nella circoscrizione provinciale (provinciale (art.14 L.447/1995art.14 L.447/1995))

Quando l’inquinamento acustico riguarda siti collocati Quando l’inquinamento acustico riguarda siti collocati all’interno del territorio di un unico comune, le funzioni all’interno del territorio di un unico comune, le funzioni amministrative relative al controllo restano di esclusiva amministrative relative al controllo restano di esclusiva competenza della stessa municipalità (competenza della stessa municipalità (art.14 L.447/1995art.14 L.447/1995))

Per le funzioni tecniche di controllo i comuni e le Per le funzioni tecniche di controllo i comuni e le province si avvalgono dell’ARPAV (province si avvalgono dell’ARPAV (art.8 L.R. 21/1999art.8 L.R. 21/1999) pur ) pur restando in capo ad essi la responsabilità del restando in capo ad essi la responsabilità del procedimento amministrativoprocedimento amministrativo

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PARAMETRI DI MISURAPARAMETRI DI MISURA DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO

Si deve distinguere tra:Si deve distinguere tra:

Comune dotato del piano di Comune dotato del piano di classificazioneclassificazione acusticaacustica del territorio in del territorio in zone ai sensi dell’zone ai sensi dell’art.6art.6,, 1° comma 1° comma, , della della L.447/1995L.447/1995

Comune che Comune che nonnon ha ancora provveduto ha ancora provveduto alla classificazione del territorio in alla classificazione del territorio in zonezone

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LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALETERRITORIO COMUNALE

L’adozione della L’adozione della classificazione acustica del territorioclassificazione acustica del territorio è un atto che è un atto che genera un preciso onere a carico dei comuni già dal 1991 (genera un preciso onere a carico dei comuni già dal 1991 (D.P.C.M. D.P.C.M. 01.03.199101.03.1991), che è stato poi ribadito dalla L. 447/1995, ancorché la sua ), che è stato poi ribadito dalla L. 447/1995, ancorché la sua esecuzione non sia sottoposta dalla legge ad un termine perentorio;esecuzione non sia sottoposta dalla legge ad un termine perentorio;

La La L.R. n.21/1999L.R. n.21/1999, anche se non ha previsto sanzioni per le , anche se non ha previsto sanzioni per le inadempienze, stabilisce che i comuni debbano provvedere alla inadempienze, stabilisce che i comuni debbano provvedere alla redazione del piano di classificazione acustico redazione del piano di classificazione acustico entro 6 mesi dalla data entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della leggedi entrata in vigore della legge; la maggioranza dei comuni allo stato ; la maggioranza dei comuni allo stato attuale non vi ha ancora provveduto;attuale non vi ha ancora provveduto;

La classificazione acustica del territorio comunale consiste nella La classificazione acustica del territorio comunale consiste nella suddivisione del territorio in zone acustichesuddivisione del territorio in zone acustiche con l’assegnazione, a con l’assegnazione, a ciascuna di esse, di una delle ciascuna di esse, di una delle 6 classi indicate nella Tab. A 6 classi indicate nella Tab. A deldel D.P.C.M. D.P.C.M. 14.11.199714.11.1997; ad ognuna delle classi corrispondono altrettanti limiti ; ad ognuna delle classi corrispondono altrettanti limiti (limite di immissione – limite di emissione – valori di qualità – valori di (limite di immissione – limite di emissione – valori di qualità – valori di attenzione);attenzione);

La La zonizzazionezonizzazione fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore nel territorio; su questa base verranno poi programmati gli rumore nel territorio; su questa base verranno poi programmati gli interventi di prevenzione o riduzione dell’inquinamento acustico interventi di prevenzione o riduzione dell’inquinamento acustico

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COMUNE DOTATO DI ZONIZZAZIONE COMUNE DOTATO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIOACUSTICA DEL TERRITORIO

Le imprese devono rispettare:Le imprese devono rispettare:

• i limiti di emissionei limiti di emissione di cui all’ di cui all’art. 2art. 2 e alla e alla tabella tabella BB del del d.p.c.m. 14.11.1997d.p.c.m. 14.11.1997

• i limiti assoluti di immissionei limiti assoluti di immissione di cui all’ di cui all’art. 3art. 3 e e alla alla tabella Ctabella C del del d.p.c.m. 14.11.1997d.p.c.m. 14.11.1997

• il limite differenziale di immissioneil limite differenziale di immissione di cui all’ di cui all’art. art. 44 del del d.p.c.m. 14.11.1997d.p.c.m. 14.11.1997, salvo non siano , salvo non siano ubicate inubicate in Classe VI esclusivamente industrialeClasse VI esclusivamente industriale

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I LIMITI DI EMISSIONEI LIMITI DI EMISSIONE

Sono i Sono i valori massimi di rumorevalori massimi di rumore che possono essere emessi da una che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa * sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa * ((art. 2, comma 1 lett.e), L. 447/95art. 2, comma 1 lett.e), L. 447/95))

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Classi di destinazione d’uso del Classi di destinazione d’uso del territorioterritorio

Diurno (06.00 - 22.00) Diurno (06.00 - 22.00) Leq in dB (A)Leq in dB (A)

Notturno (22.00 - 06.00) Leq Notturno (22.00 - 06.00) Leq in dB (A)in dB (A)

I aree particolarmente protetteI aree particolarmente protette 4545 3535

II aree prevalentemente II aree prevalentemente residenzialiresidenziali

5050 4040

III Aree di tipo mistoIII Aree di tipo misto 5555 4545

IV aree di intensa attività umanaIV aree di intensa attività umana 6060 5050

V aree prevalentemente V aree prevalentemente industrialiindustriali

6565 5555

VI aree esclusivamente VI aree esclusivamente industrialiindustriali

6565 6565

* * Il d.p.c.m. 14.11.1997 sembra correggere tale indicazione, precisando che i Il d.p.c.m. 14.11.1997 sembra correggere tale indicazione, precisando che i rilevamenti e le verifiche sono effettuati rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati in corrispondenza degli spazi utilizzati dalle personedalle persone (art.2, comma 3, d.p.c.m. 14.11.1997) (art.2, comma 3, d.p.c.m. 14.11.1997)

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I LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONEI LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE

Sono riferiti al Sono riferiti al rumorerumore risultante dall’insieme di tutte le sorgenti risultante dall’insieme di tutte le sorgenti sonore attive nell’ambientesonore attive nell’ambiente

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Classi di destinazione d’uso del Classi di destinazione d’uso del territorioterritorio

Diurno (06.00 - 22.00) Diurno (06.00 - 22.00) Leq in dB (A)Leq in dB (A)

Notturno (22.00 - 06.00) Leq Notturno (22.00 - 06.00) Leq in dB (A)in dB (A)

I aree particolarmente protetteI aree particolarmente protette 5050 4040

II aree prevalentemente II aree prevalentemente residenzialiresidenziali

5555 4545

III Aree di tipo mistoIII Aree di tipo misto 6060 5050

IV aree di intensa attività umanaIV aree di intensa attività umana 6565 5555

V aree prevalentemente V aree prevalentemente industrialiindustriali

7070 6060

VI aree esclusivamente VI aree esclusivamente industrialiindustriali

7070 7070

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IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (1)IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (1)

I valori I valori limite differenzialilimite differenziali riguardano la riguardano la differenzadifferenza tra il tra il rumore ambientalerumore ambientale (che è rappresentato dal (che è rappresentato dal livello di pressione sonora prodotta da tutte le livello di pressione sonora prodotta da tutte le sorgenti acustiche esistenti ed attive in un dato sorgenti acustiche esistenti ed attive in un dato luogo e durante un determinato tempo) ed luogo e durante un determinato tempo) ed il rumore il rumore residuoresiduo (costituito dal livello di pressione sonora (costituito dal livello di pressione sonora risultante dopo aver escluso le sorgenti sonore risultante dopo aver escluso le sorgenti sonore disturbanti) e sono:disturbanti) e sono:

5 dB5 dB per il per il periodo diurnoperiodo diurno;;

3 dB3 dB per il per il periodo notturnoperiodo notturno, all’interno degli , all’interno degli ambiente abitativiambiente abitativi

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IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (2)IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (2)

I limiti differenziali I limiti differenziali nonnon si applicano: si applicano:

Nelle Nelle aree esclusivamente industrialiaree esclusivamente industriali (classe VI) (classe VI)

Al rumore provocato Al rumore provocato dalle infrastrutture di trasportodalle infrastrutture di trasporto, , dalle dalle attività non produttiveattività non produttive, commerciali, , commerciali, professionali, ed infine dai professionali, ed infine dai servizi comuni dell’edificioservizi comuni dell’edificio

““in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabiletrascurabile”, cioè se il rumore misurato a finestre ”, cioè se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a aperte è inferiore a 50 dB50 dB (A) di giorno e (A) di giorno e 40 dB40 dB(A) di (A) di notte, ovvero a finestre chiuse è inferiore a notte, ovvero a finestre chiuse è inferiore a 35 dB35 dB (A) (A) e e 25 dB25 dB (A). (A).

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IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (3)IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (3)

Il criterio differenziale trova una speciale applicazione per Il criterio differenziale trova una speciale applicazione per gli gli impianti a ciclo produttivoimpianti a ciclo produttivo continuo continuo non ubicati in zone non ubicati in zone che abbiano una destinazione esclusivamente industrialeche abbiano una destinazione esclusivamente industriale ((D.M. 11.12.1996D.M. 11.12.1996).).

Per tali impianti si intendono:Per tali impianti si intendono:

1.1. quelli di cui non è possibile interrompere l’attività senza quelli di cui non è possibile interrompere l’attività senza provocare danni all’impianto stesso, pericolo di incidenti o provocare danni all’impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenzialeessenziale

2.2. quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle 24 ore per nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzionecicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione

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IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (4)IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (4)

Negli Negli impianti a ciclo produttivo continuoimpianti a ciclo produttivo continuo il criterio il criterio differenziale si applica:differenziale si applica:

Agli impianti esistenti al Agli impianti esistenti al 19.3.199619.3.1996, nel caso non , nel caso non osservino i valori limite assoluti di emissioneosservino i valori limite assoluti di emissione

Agli impianti a ciclo produttivo continuo realizzati Agli impianti a ciclo produttivo continuo realizzati dopo il 19.3.1996dopo il 19.3.1996; in questo caso il rispetto del ; in questo caso il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione ediliziarilascio della concessione edilizia

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COMUNE CHE NON HA ANCORA PROVVEDUTO ALLA COMUNE CHE NON HA ANCORA PROVVEDUTO ALLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONECLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

Le imprese devono rispettare:Le imprese devono rispettare:

a)a) I I limiti provvisori di accettabilità del rumorelimiti provvisori di accettabilità del rumore secondo livelli differenziati a seconda delle secondo livelli differenziati a seconda delle quattro zone acustiche previste dall’art.6 del quattro zone acustiche previste dall’art.6 del d.p.c.m. 1.3.1991d.p.c.m. 1.3.1991

b)b) Il Il limite differenziale di immissionelimite differenziale di immissione di cui all’art.4 di cui all’art.4 del d.p.c.m. 14.11.1997 (del d.p.c.m. 14.11.1997 (su questo punto vi è su questo punto vi è incertezza interpretativaincertezza interpretativa) salvo che non siano ) salvo che non siano ubicate in Classe VI esclusivamente industrialeubicate in Classe VI esclusivamente industriale

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I LIMITI PROVVISORI DI ACCETTABILITA’I LIMITI PROVVISORI DI ACCETTABILITA’ DEL RUMORE DEL RUMORE

Sono contenuti all’Sono contenuti all’art.6art.6 del del d.p.c.m. 1.3.1991d.p.c.m. 1.3.1991 che opera la che opera la seguente seguente zonizzazione “automatica”zonizzazione “automatica” del territorio nazionale: del territorio nazionale:

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ZoneZone Diurno Diurno Leq (A)Leq (A)

Notturno Notturno Leq (A)Leq (A)

Tutto il territorio nazionaleTutto il territorio nazionale 7070 6060

Zona A d.m. n.1444/68 Zona A d.m. n.1444/68 (sono considerate (sono considerate Zone AZone A le parti del le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi). integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi).

6565 5555

Zona B d.m. n.1444/68 Zona B d.m. n.1444/68 (sono considerate (sono considerate Zone BZone B le parti del le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate diverse dalle territorio comunale totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A, nelle quali la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia zone A, nelle quali la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore ad un ottavo della superficie fondiaria della zona e nelle quali inferiore ad un ottavo della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc./mq.)la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc./mq.)

6060 5050

Zona esclusivamente industrialeZona esclusivamente industriale 7070 7070

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IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONEIL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE

E’ controverso se tale limite si possa applicare ai E’ controverso se tale limite si possa applicare ai Comuni che Comuni che nonnon hanno adottato la classificazione hanno adottato la classificazione acustica:acustica:

a)a) per l’applicazione del limite differenziale vedasi per l’applicazione del limite differenziale vedasi Circolare Ministero dell’Ambiente 6.9.2004Circolare Ministero dell’Ambiente 6.9.2004 in G.U. in G.U. 15.9.2004 n.217 e TAR Toscana, sez.II, 24.1.2003 15.9.2004 n.217 e TAR Toscana, sez.II, 24.1.2003 n.39;n.39;

b)b) ContraContra vedasi vedasi Consiglio di StatoConsiglio di Stato, sez.IV, 18.2.2003, , sez.IV, 18.2.2003, n.880 e n.880 e TAR VenetoTAR Veneto, sez.II, 28.5.2003, n.5123, sez.II, 28.5.2003, n.5123

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I PROVVEDIMENTI DELLA P.A. IN CASO DI I PROVVEDIMENTI DELLA P.A. IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI LEGGESUPERAMENTO DEI LIMITI DI LEGGE

Irrogazione delle Irrogazione delle sanzioni amministrativesanzioni amministrative

Emissione di Emissione di provvedimenti amministrativiprovvedimenti amministrativi per ottenere l’eliminazione del disturbo per ottenere l’eliminazione del disturbo acusticoacustico

Comunicazione in Procura della RepubblicaComunicazione in Procura della Repubblica per la violazione dell’per la violazione dell’art.650 c.p.art.650 c.p. in caso di in caso di inottemperanza alla adottata ordinanza inottemperanza alla adottata ordinanza contingibile ed urgentecontingibile ed urgente

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LE SANZIONI AMMINISTRATIVELE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Superamento dei limiti di emissione o di immissioneSuperamento dei limiti di emissione o di immissione (art.10, (art.10, comma 2° L.447/1995)comma 2° L.447/1995)

Superamento dei limiti provvisori fissati dal d.p.c.m. 1.3.1991Superamento dei limiti provvisori fissati dal d.p.c.m. 1.3.1991 (art.8, comma 2° d.p.c.m . 14.11.1997)(art.8, comma 2° d.p.c.m . 14.11.1997)

Violazione dei regolamenti statali di esecuzioneViolazione dei regolamenti statali di esecuzione o di altre o di altre disposizioni statali, regionali o locali (art.10, comma 3° L.447/1995)disposizioni statali, regionali o locali (art.10, comma 3° L.447/1995)

Inottemperanza al limite differenziale per gli impianti a ciclo Inottemperanza al limite differenziale per gli impianti a ciclo continuocontinuo (art.5, d.m. 11.12.1996) (art.5, d.m. 11.12.1996)

Inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dalla Inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dalla P.A. ai sensi dell’art.9 L.447/1995P.A. ai sensi dell’art.9 L.447/1995 (art.10, comma 1° L.447/1995) (art.10, comma 1° L.447/1995)

Le Le sanzioni amministrativesanzioni amministrative previste dalla legge sono di tipo previste dalla legge sono di tipo pecuniariopecuniario, variabili da un minimo, variabili da un minimo

di di € 260,00€ 260,00 ad un massimo di ad un massimo di € 10.400,00€ 10.400,00

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LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA L.R. VENETO N.21/1999DALLA L.R. VENETO N.21/1999

Violazione delle disposizioni riguardanti l’esercizio delle Violazione delle disposizioni riguardanti l’esercizio delle attività svolte all’aperto attività svolte all’aperto oo temporanee temporanee, es. cantieri edili , es. cantieri edili (art.7, comma 3° lett.a)(art.7, comma 3° lett.a)

Violazione delle disposizioni riguardanti degli orari Violazione delle disposizioni riguardanti degli orari ee divieti divieti posti dalle attività temporanee (art.7, comma 3° lett.b)posti dalle attività temporanee (art.7, comma 3° lett.b)

Superamento dei limiti fissati dal comuneSuperamento dei limiti fissati dal comune a tutela delle a tutela delle aree particolarmente sensibiliaree particolarmente sensibili

Le Le sanzioni amministrativesanzioni amministrative previste dalla legge sono di tipo previste dalla legge sono di tipo pecuniariopecuniario, variabili da un minimo, variabili da un minimo

di di € 104€ 104 ad un massimo di ad un massimo di € 1033,00€ 1033,00

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I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER OTTENERE I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER OTTENERE L’ELIMINAZIONE DEL DISTURBO ACUSTICOL’ELIMINAZIONE DEL DISTURBO ACUSTICO

PrescrizionePrescrizione

DiffidaDiffida

Ordinanza contingibile Ordinanza contingibile eded urgente urgente (art.9 L. 447/1995) (art.9 L. 447/1995)

Quale sia il tipo di provvedimento emanato esso deve Quale sia il tipo di provvedimento emanato esso deve espressamente contenere la espressamente contenere la prescrizioneprescrizione nei confronti nei confronti

dell’impresa affinché adotti dell’impresa affinché adotti ogni intervento utileogni intervento utile a a determinare il rientro del rumore nei limiti di leggedeterminare il rientro del rumore nei limiti di legge

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LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTILE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI- DEFINIZIONE -- DEFINIZIONE -

““qualora sia richiesto da qualora sia richiesto da eccezionalieccezionali ed ed

urgentiurgenti necessità di tutela della salute necessità di tutela della salute

pubblica o dell’ambiente, il pubblica o dell’ambiente, il sindacosindaco ….. con ….. con

provvedimento motivatoprovvedimento motivato può ordinare il può ordinare il

ricorso temporaneo a ricorso temporaneo a speciali forme di speciali forme di

contenimentocontenimento o di o di abbattimentoabbattimento delle delle

emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale

o totale di determinate attività”o totale di determinate attività”

((art.9 L. 447/1995art.9 L. 447/1995))

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LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTILE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI- PRESUPPOSTI -- PRESUPPOSTI -

Necessità di provvedere con immediatezza in ordine a Necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di situazioni di natura eccezionalenatura eccezionale ed ed imprevedibileimprevedibile, cui , cui non sarebbe possibile far fronte ricorrendo agli non sarebbe possibile far fronte ricorrendo agli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento (es. strumenti ordinari previsti dall’ordinamento (es. ordinanze, diffide, ecc..)ordinanze, diffide, ecc..)

Necessità che sussista una Necessità che sussista una situazione di pericolosituazione di pericolo per per l’incolumità pubblica, quale ragionevole probabilità l’incolumità pubblica, quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso nel caso in cui il che accada un evento dannoso nel caso in cui il Comune non intervenga prontamenteComune non intervenga prontamente

Il pericolo, cui si intende fra fronte, deve Il pericolo, cui si intende fra fronte, deve minacciareminacciare un un interesse di natura generaleinteresse di natura generale

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LA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORELA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORE

““chiunque, mediante chiunque, mediante schiamazzischiamazzi o o rumorirumori, ovvero , ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazione abusando di strumenti sonori o di segnalazione acustiche, ovvero suscitando o non impedendo acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, strepiti di animali, disturba le occupazionidisturba le occupazioni o il o il riposoriposo delle persone … è punito con l’arresto fino a tre mesi delle persone … è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 309o con l’ammenda fino a € 309” (” (art.659, 1° comma, art.659, 1° comma, c.p.c.p.))

““si applica l’ammenda da € 103 a € 516 a chi esercita si applica l’ammenda da € 103 a € 516 a chi esercita una una professioneprofessione o un o un mestiere rumorosomestiere rumoroso contro le contro le disposizioni della legge o le prescrizioni disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autoritàdell’Autorità” (” (art.659, 2° comma, c.p.art.659, 2° comma, c.p.))

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LA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORELA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORE(Art. 650, 1^ comma, C.P.)(Art. 650, 1^ comma, C.P.)

Il reato si manifesta attraverso una “Il reato si manifesta attraverso una “condotta tipicacondotta tipica” (schiamazzi o ” (schiamazzi o rumori ….)rumori ….)

Può essere commessa da “Può essere commessa da “chiunquechiunque””

Ai fini della realizzazione del reato sono sufficienti emissioni sonore Ai fini della realizzazione del reato sono sufficienti emissioni sonore che superino il limite della che superino il limite della normale tollerabilitànormale tollerabilità concretamente concretamente apprezzabile in relazione all’ambiente e all’ora (apprezzabile in relazione all’ambiente e all’ora (reato di pericoloreato di pericolo))

Il reato può essere Il reato può essere realizzato anche nello svolgimento di attività realizzato anche nello svolgimento di attività legittimalegittima sotto il profilo amministrativo in quanto si valuta soltanto sotto il profilo amministrativo in quanto si valuta soltanto il disturbo arrecato ai terzi mediante la condotta descritta dalla il disturbo arrecato ai terzi mediante la condotta descritta dalla normanorma

NonNon è configurabile la è configurabile la colpa del titolarecolpa del titolare di uno stabilimento di uno stabilimento industriale che abbia adottato, anche con notevole anticipo rispetto industriale che abbia adottato, anche con notevole anticipo rispetto alle ditte concorrenti e considerevole dispendio di risorse in termini alle ditte concorrenti e considerevole dispendio di risorse in termini economici, economici, tecnologie di intervento altamente qualificatetecnologie di intervento altamente qualificate per per prevenire le immissioni (prevenire le immissioni (Cass. pen., 19.3.1996 n. 204635Cass. pen., 19.3.1996 n. 204635))

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FORMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVAFORMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA

Si afferma comunemente in Si afferma comunemente in giurisprudenzagiurisprudenza che per la che per la valutazione relativa all’accertamento in concreto della valutazione relativa all’accertamento in concreto della potenzialità diffusiva delle immissioni sonorepotenzialità diffusiva delle immissioni sonore e del e del pregiudizio pregiudizio per la tranquillità esistenzialeper la tranquillità esistenziale delle persone a causa del delle persone a causa del superamento dei limiti di tollerabilità non vi è alcuna necessità superamento dei limiti di tollerabilità non vi è alcuna necessità di ricorrere ad una di ricorrere ad una perizia fonometricaperizia fonometrica realizzata sulla base dei realizzata sulla base dei metodi di valutazione previsti dalle normative pubblicistiche, metodi di valutazione previsti dalle normative pubblicistiche, allorchè il Giudice, basandosi su allorchè il Giudice, basandosi su altri elementi probatorialtri elementi probatori acquisiti agli atti (soprattutto le acquisiti agli atti (soprattutto le dichiarazioni testimonialidichiarazioni testimoniali di di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti), si sia formato il convincimento che per le dei rumori percepiti), si sia formato il convincimento che per le sue modalità d’uso la fonte sonora emetta suoni fastidiosi di sue modalità d’uso la fonte sonora emetta suoni fastidiosi di intensità tale da intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità.superare i limiti di normale tollerabilità.

(Cass. pen., sez.I, 6.3.1997, n.3000; Cass. pen., sez.I, 28.6.1996, (Cass. pen., sez.I, 6.3.1997, n.3000; Cass. pen., sez.I, 28.6.1996, n.7768; Cass. pen., sez.I, 7.4.1995, n.5215)n.7768; Cass. pen., sez.I, 7.4.1995, n.5215)

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LA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORE LA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORE (Art. 659, 2^comma, C.P.)(Art. 659, 2^comma, C.P.)

È un È un reato “proprio”reato “proprio” (esercizio di professione o mestiere rumoroso (esercizio di professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità)contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità)

L’illiceità penale dell’attività può essere affermata solo se L’illiceità penale dell’attività può essere affermata solo se l’esercizio dell’attività si verifica l’esercizio dell’attività si verifica fuori dai limiti modali, spaziali o fuori dai limiti modali, spaziali o temporali imposti dalla legge o da altro provvedimentotemporali imposti dalla legge o da altro provvedimento (es. (es. svolgimento dell’attività rumorosa in orari diversi da quelli stabiliti svolgimento dell’attività rumorosa in orari diversi da quelli stabiliti dal regolamento comunale)dal regolamento comunale)

La prevalente giurisprudenza di legittimità afferma che la condotta La prevalente giurisprudenza di legittimità afferma che la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall’esercizio di professioni o mestieri rumorosi sonore derivanti dall’esercizio di professioni o mestieri rumorosi non costituisce più reato ma non costituisce più reato ma illecito amministrativoillecito amministrativo ai sensi ai sensi dell’art.10, comma 2°, della L. 447/1995 (da ultima Cass. pen., dell’art.10, comma 2°, della L. 447/1995 (da ultima Cass. pen., sez.I, 26.4.2000, n.3123; per l’opposto e minoritario indirizzo sez.I, 26.4.2000, n.3123; per l’opposto e minoritario indirizzo interpretativo cfr. Cass. pen., sez.I, 19.5.1998, n.2316)interpretativo cfr. Cass. pen., sez.I, 19.5.1998, n.2316)

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PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI SONORE (1)PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI SONORE (1)

““il proprietario di un fondo non può impedire le il proprietario di un fondo non può impedire le

immissioni di … rumori … derivanti dal fondo immissioni di … rumori … derivanti dal fondo

del vicino, se non superano la del vicino, se non superano la normale normale

tollerabilitàtollerabilità, avuto anche riguardo alle , avuto anche riguardo alle

condizioni dei luoghi. Nell’applicare questa condizioni dei luoghi. Nell’applicare questa

norma l’autorità giudiziaria deve contemperare norma l’autorità giudiziaria deve contemperare

le le esigenze della produzioneesigenze della produzione con le con le ragioni della ragioni della

proprietàproprietà. Può tener conto della priorità di un . Può tener conto della priorità di un

determinato determinato usouso” (” (art. 844 c.c.art. 844 c.c.))

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PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI SONORE (2)PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI SONORE (2)

Scopo della norma è quello di tutelare il Scopo della norma è quello di tutelare il godimento fondiariogodimento fondiario rispetto rispetto alle immissioni sonore e di altro tipoalle immissioni sonore e di altro tipo

L’accertamento viene effettuato dal giudice civile, attraverso un L’accertamento viene effettuato dal giudice civile, attraverso un prudente apprezzamento prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della che tenga conto della particolarità della situazione concretasituazione concreta, ovvero delle condizioni naturali e sociali dei , ovvero delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione, come, per es. la rumorosità luoghi e delle abitudini della popolazione, come, per es. la rumorosità di fondo, con riferimento alla normale tollerabilità del fenomeno (cfr. di fondo, con riferimento alla normale tollerabilità del fenomeno (cfr. Cassaz. Civ., sez.II, 03.08.2001 n.10735 la quale afferma che “Cassaz. Civ., sez.II, 03.08.2001 n.10735 la quale afferma che “il limite il limite di 3 db di incremento del rumore rappresenta un valido ed equilibrato di 3 db di incremento del rumore rappresenta un valido ed equilibrato parametro di valutazione tale da consentire un idoneo parametro di valutazione tale da consentire un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietaricontemperamento delle opposte esigenze dei proprietari”)”)

La legge quadro sull’inquinamento acustico (L.477/1995) e il d.p.c.m. La legge quadro sull’inquinamento acustico (L.477/1995) e il d.p.c.m. 1.3.1991 non trovano applicazione nei 1.3.1991 non trovano applicazione nei rapporti tra privatirapporti tra privati (Cass.civ., (Cass.civ., se.II, 27.1.2003, n.1151; Cass.civ., sez.II, 3.8.2001, n.10735)se.II, 27.1.2003, n.1151; Cass.civ., sez.II, 3.8.2001, n.10735)

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PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI SONORE (3)PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI SONORE (3)

Il proprietario che si ritiene danneggiato può adire la Il proprietario che si ritiene danneggiato può adire la giustizia civilegiustizia civile per: per:

a)a) far accertare l’illegittimità delle immissioni chiedendo o l’inibizione assoluta far accertare l’illegittimità delle immissioni chiedendo o l’inibizione assoluta dell’attività inquinante o l’imposizione di determinati accorgimenti tecnici idonei dell’attività inquinante o l’imposizione di determinati accorgimenti tecnici idonei a ricondurre l’attività aggressiva nei limiti della tollerabilità;a ricondurre l’attività aggressiva nei limiti della tollerabilità;

b)b) richiedere il risarcimento:richiedere il risarcimento:

b1)b1) del del danno patrimonialedanno patrimoniale, ovverosia della effettiva diminuzione del patrimonio , ovverosia della effettiva diminuzione del patrimonio subita;subita;

b2)b2) del del danno non patrimonialedanno non patrimoniale (c.d. danno morale) che si determina sulla base (c.d. danno morale) che si determina sulla base dell’apprezzamento discrezionale del Giudice di merito, il quale deve dell’apprezzamento discrezionale del Giudice di merito, il quale deve preventivamente verificare se l’evento dannoso rivesta gli estremi del reato per preventivamente verificare se l’evento dannoso rivesta gli estremi del reato per poi proporzionare, in via equitativa, la misura del danno alla gravità del reato e poi proporzionare, in via equitativa, la misura del danno alla gravità del reato e all’entità del turbamento ingiusto dello stato d’animo;all’entità del turbamento ingiusto dello stato d’animo;

b3)b3) del del danno biologicodanno biologico (ex art. 2043 c.c. e 32 Cost.) che implica una diminuzione (ex art. 2043 c.c. e 32 Cost.) che implica una diminuzione durevole del benessere morale e materiale;durevole del benessere morale e materiale;

b4)b4) del c.d. “ del c.d. “danno esistenziale da inquinamento ambientaledanno esistenziale da inquinamento ambientale”, cioè il danno ”, cioè il danno derivante dalle alterazioni non direttamente riconducibili ad una lesione psichica derivante dalle alterazioni non direttamente riconducibili ad una lesione psichica accertabile medicalmente che, tuttavia, appaia suscettibile di tutela, provocando accertabile medicalmente che, tuttavia, appaia suscettibile di tutela, provocando una alterazione nel modo d’essere dell’individuo, ledendone i diritti fondamentali una alterazione nel modo d’essere dell’individuo, ledendone i diritti fondamentali quali la serenità domestica (cfr. Corte d’Appello di Milano, 14.02.2003 n. 974) quali la serenità domestica (cfr. Corte d’Appello di Milano, 14.02.2003 n. 974)

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