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APPUNTI DI DIRITTO CIVILE ITALIANO Programma di seconda liceo L. Dossena

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APPUNTI DI DIRITTO

CIVILE ITALIANO

Programma di seconda liceo

L. Dossena

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Sommario

Sommario .......................................................................................................................................................................................... 2

Introduzione al diritto .................................................................................................................................................................. 7

Le norme giuridiche e il diritto ............................................................................................................................................ 7

Le norme .................................................................................................................................................................................. 7

La funzione delle norme .................................................................................................................................................... 7

Le diverse tipologie di norme .......................................................................................................................................... 7

I caratteri delle norme giuridiche ....................................................................................................................................... 7

La coattività ............................................................................................................................................................................. 7

Le funzioni della sanzione ................................................................................................................................................. 7

Le tipologie di sanzioni ........................................................................................................................................................... 8

Le principali tipologie di norme giuridiche .................................................................................................................... 9

Diritto positivo e diritto naturale ....................................................................................................................................... 9

Il diritto positivo ................................................................................................................................................................... 9

Il diritto naturale................................................................................................................................................................ 10

Rapporti tra diritto positivo e diritto naturale ...................................................................................................... 10

Le partizioni del diritto ........................................................................................................................................................ 10

Le situazioni regolate dal diritto: ................................................................................................................................ 10

Il diritto privato: ................................................................................................................................................................. 10

Il diritto pubblico: .............................................................................................................................................................. 10

I rami del diritto ................................................................................................................................................................. 11

Le fonti del diritto italiano ....................................................................................................................................................... 12

Il diritto e le sue fonti ............................................................................................................................................................ 12

Fonti di produzione .......................................................................................................................................................... 12

Fonti di cognizione ............................................................................................................................................................ 12

L’organizzazione gerarchica delle fonti .................................................................................................................... 12

La Costituzione e i suoi caratteri ................................................................................................................................. 13

Le leggi costituzionali ...................................................................................................................................................... 14

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Le fonti primarie ................................................................................................................................................................ 14

Le fonti secondarie ............................................................................................................................................................ 15

L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio ............................................................................................................ 17

L’inizio dell’efficacia della legge ....................................................................................................................................... 17

La promulgazione .............................................................................................................................................................. 17

La pubblicazione ................................................................................................................................................................ 17

La vacatio legis: .................................................................................................................................................................. 17

L’entrata in vigore: ............................................................................................................................................................ 17

La presunzione di conoscenza: .................................................................................................................................... 17

Il principio di irretroattività .............................................................................................................................................. 18

La cessazione dell’efficacia delle norme giuridiche ................................................................................................. 18

La perdita di efficacia di una legge ............................................................................................................................. 18

Abrogazione espressa e tacita ...................................................................................................................................... 19

Il referendum abrogativo ............................................................................................................................................... 19

L’efficacia delle norme nello spazio ................................................................................................................................ 20

Il possibile conflitto tra leggi ........................................................................................................................................ 20

Il diritto internazionale privato ................................................................................................................................... 20

Cinque criteri (diritto internazionale) ...................................................................................................................... 20

L’interpretazione delle norme giuridiche ......................................................................................................................... 22

Chi interpreta le leggi ........................................................................................................................................................... 22

Interpretazione giuridica: .............................................................................................................................................. 22

L’interpretazione giudiziale: ......................................................................................................................................... 22

I diversi tipi di interpretazione: ................................................................................................................................... 22

Il carattere vincolante / non vincolante. .................................................................................................................. 23

I criteri di interpretazione .................................................................................................................................................. 23

Rapporti giuridici ........................................................................................................................................................................ 25

La nozione di rapporto giuridico ..................................................................................................................................... 25

Diritti e doveri: ................................................................................................................................................................... 25

Le parti del rapporto giuridico: ................................................................................................................................... 25

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Le situazioni giuridiche attive ........................................................................................................................................... 25

Il diritto soggettivo............................................................................................................................................................ 25

L’interesse legittimo ......................................................................................................................................................... 26

La potestà .............................................................................................................................................................................. 26

Il diritto potestativo .......................................................................................................................................................... 26

Le situazioni giuridiche passive ....................................................................................................................................... 26

Dovere e obbligo ................................................................................................................................................................ 27

La soggezione ...................................................................................................................................................................... 27

L’onere ................................................................................................................................................................................... 27

Le classificazioni dei diritti soggettivi: .......................................................................................................................... 27

I diritti non patrimoniali (personali) ......................................................................................................................... 28

I diritti patrimoniali .......................................................................................................................................................... 28

Diritto trasmissibili e non trasmissibili .................................................................................................................... 29

La prescrizione ........................................................................................................................................................................ 29

I termini di prescrizione ................................................................................................................................................. 29

La decadenza ............................................................................................................................................................................ 30

Le persone fisiche: ...................................................................................................................................................................... 31

La capacità giuridica .............................................................................................................................................................. 31

La perdita della capacità giuridica .............................................................................................................................. 31

Capacità di agire ...................................................................................................................................................................... 31

Acquisto della capacità di agire ................................................................................................................................... 31

Il ruolo del curatore .......................................................................................................................................................... 33

Capacità di intendere e volere ...................................................................................................................................... 33

Incapacità di agire .................................................................................................................................................................. 33

Incapacità di agire assoluta ........................................................................................................................................... 33

Incapacità di agire relativa ............................................................................................................................................ 34

Incapacità di agire naturale ........................................................................................................................................... 34

La Rappresentanza ................................................................................................................................................................ 35

Rappresentanza legale..................................................................................................................................................... 35

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Rappresentanza volontaria ........................................................................................................................................... 36

Le sedi della persona fisica ................................................................................................................................................. 36

La residenza ......................................................................................................................................................................... 36

Il domicilio ............................................................................................................................................................................ 36

La dimora .............................................................................................................................................................................. 37

L’estinzione della persona fisica ...................................................................................................................................... 37

Diritti personali e patrimoniali .................................................................................................................................... 37

Scomparsa / dichiarazione di morte presunta ........................................................................................................... 38

Scomparsa ............................................................................................................................................................................ 38

L’assenza ............................................................................................................................................................................... 38

La morte presunta ............................................................................................................................................................. 38

Le organizzazioni ........................................................................................................................................................................ 40

Gli enti o organizzazioni ...................................................................................................................................................... 40

Classificazione degli enti ..................................................................................................................................................... 40

Le associazioni .................................................................................................................................................................... 40

La società: ............................................................................................................................................................................. 40

Le fondazioni: ...................................................................................................................................................................... 41

I comitati: .............................................................................................................................................................................. 41

Organizzazioni private e pubbliche............................................................................................................................ 41

Costituzione e riconoscimento.......................................................................................................................................... 42

L’atto costitutivo ................................................................................................................................................................ 42

Statuto .................................................................................................................................................................................... 42

Le persone giuridiche: ..................................................................................................................................................... 42

Le associazioni non riconosciute................................................................................................................................. 42

L’organizzazione degli enti ................................................................................................................................................. 43

Gli organi ............................................................................................................................................................................... 43

Gli amministratori ............................................................................................................................................................. 43

L’assemblea .......................................................................................................................................................................... 43

Organi di controllo ............................................................................................................................................................ 44

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Estinzione degli enti .............................................................................................................................................................. 44

Raggiungimento e impossibilità .................................................................................................................................. 44

Decisione degli associati ................................................................................................................................................. 44

I beni ................................................................................................................................................................................................. 46

I caratteri dei beni .................................................................................................................................................................. 46

Beni privati e pubblici .......................................................................................................................................................... 46

I beni demaniali .................................................................................................................................................................. 46

I beni patrimoniali ............................................................................................................................................................. 46

Beni immobili e beni mobili ............................................................................................................................................... 47

Beni consumabili e inconsumabili ................................................................................................................................... 48

Classificazioni dei beni: ........................................................................................................................................................ 48

Fungibili e infungibili ....................................................................................................................................................... 48

Materiali e immateriali .................................................................................................................................................... 48

Divisibili e indivisibili ...................................................................................................................................................... 49

Semplici e composti .......................................................................................................................................................... 49

Pertinenze, universalità di mobili e frutti ................................................................................................................... 49

Frutti naturali e civili ....................................................................................................................................................... 50

I diritti reali .......................................................................................................................................................................... 50

I diritti reali minori ........................................................................................................................................................... 50

Caratteri dei diritti reali .................................................................................................................................................. 51

Fonti .................................................................................................................................................................................................. 52

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Introduzione al diritto

Le norme giuridiche e il diritto

Le norme

Le norme giuridiche sono delle regole di condotta imposte dallo Stato.

Sono dirette a regolare i comportamenti umani e hanno come scopo quello di garantire ad ogni

individuo una pacifica convivenza sociale.

La funzione delle norme

L’esistenza delle norme giuridiche e il rispetto, in ogni comunità, di determinate regole di

comportamento rendono la convivenza più armonica e pacifica.

Le diverse tipologie di norme

norme di buona educazione: Comportamenti esterni dei cittadini

norme religiose: Si osservano per l’appartenenza a una confessione

norme morali: Dettate dalla nostra coscienza

norme giuridiche: Sottoposte dallo stato in cui viviamo

L’insieme delle norme giuridiche costituisce il d i r i t t o

Es. Allacciare le cinture in macchina = norma giuridica.

I caratteri delle norme giuridiche

La coattività

Le regole giuridiche, a differenza delle altre, prevedono una punizione concreta (sanzione) se non

vengono rispettate. Questa caratteristica delle norme giuridiche si esprime dicendo che sono coattive

o obbligatorie. Se non rispettiamo le norme, veniamo sottoposti a una sanzione da parte dello stato.

La sanzione (per esempio una multa) è la conseguenza negativa cui va incontro chi non si adegua alla

norma giuridica.

Le funzioni della sanzione

Per natura non è punitiva ma preventiva, prevenire i comportamenti illegali

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Funzione punitiva

Punire la persona che ha trasgredito una norma, si viola non solo un interesse individuale ma un

interesse collettivo.

Funzione riparatrice

Obbligare il responsabile della violazione a ripararne le conseguenze, viene leso un interesse privato

Le tipologie di sanzioni

Detentive: Privazione della libertà personale

Pecuniarie: Pagamento di somme di denaro (multe e ammende)

Restrittive: Limitazioni di determinate libertà (ritiro della patente)

Ulteriore distinzione:

Penali: Violazione regole poste a tutela della collettività

Civili: Infrazione norme che proteggono un interesse privato

Amministrative: Illeciti nei confronti della Pubblica amministrazione

Coattività = Potere delle norme giuridiche di stimolare i cittadini a determinati comportamenti

dietro la minaccia di una sanzione.

Ma le norme giuridiche hanno anche altre caratteristiche.

I caratteri delle norme giuridiche:

La generalità

L’astrattezza

La bilateralità

L’esteriorità

Generali Si rivolgono a tutti i soggetti della collettività, non a singoli

individui

Astratte Non disciplinano un caso concreto ma situazioni che possono

diventare realtà

Bilaterali Tutte le volte che riconoscono un diritto per qualcuno,

assegnano ad altri un dovere o un obbligo

Esteriori Vogliono determinare solo il comportamento esterno e non si

occupano dei sentimenti delle persone

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Le principali tipologie di norme giuridiche

Norme derogabili e inderogabili

Derogabili: Impongono comportamenti che i destinatari possono modificare

Inderogabili: Contenuto non può essere modificato

Norme scritte e consuetudinarie

Le norme giuridiche possono essere scritte o non scritte

Le norme non scritte si basano su comportamenti ripetuti, giuridicamente obbligatorie e

corrispondono alle consuetudini o usi.

Norme permissive, proibitive e percettive

Permissive: Concedono ai destinatari determinati diritti. (es.: disdetta di un contratto)

Proibitive: Contengono un divieto. (es.: codice della strada)

Precettive: Impongono determinati comportamenti (obbligo di pagare gli alimenti).

Diritto positivo e diritto naturale

Il diritto positivo

Insieme delle norme giuridiche che sono in vigore in uno Stato in un determinato momento storico

(norme che ogni cittadino deve rispettare evitando di incorrere in sanzioni).

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Il diritto naturale

Complesso delle norme ideali proprie della natura dell’uomo (principi di giustizia propri della natura

umana, diritti riconosciuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani)

Rapporti tra diritto positivo e diritto naturale

Solitamente coincidono, quindi le norme dello Stato rispettano i fondamentali principi di giustizia

compresi nella natura umana. Può succedere che questa corrispondenza non si realizzi (regimi

totalitari).

Le partizioni del diritto

Le situazioni regolate dal diritto:

Le norme giuridiche sono dirette a disciplinare situazioni molto diverse. Fondamentalmente a

regolare:

Rapporti tra soggetti privati

Rapporti tra gli enti pubblici e cittadini

Organizzazione dello Stato e degli enti Territoriali.

Comportamenti pericolosi per la società

Il diritto privato:

Insieme di norme che regolano i rapporti tra soggetti privati. Principale obiettivo di fissare alcune

regole di comportamento alle quali tutti i privati sono tenuti ad adeguarsi per assicurare una

convivenza sociale il più possibile pacifica. (es.: rapporti tra vicini di casa).

Il diritto pubblico:

Insieme delle norme giuridiche volte a disciplinare l’organizzazione degli enti pubblici e i rapporti tra

questi e i cittadini. Quelle che individuano i comportamenti lesivi della società nel suo insieme e ne

stabiliscono le corrispondenti sanzioni. Si occupa pertanto dei poteri dello Stato e degli altri enti

pubblici e dei limiti che essi devono rispettare, disciplina dei reati. (es.: espropriazione di un terreno

per il bene pubblico).

I rapporti tra le parti

Diritto privato: I soggetti interessati sono posti su un piano di parità

Diritto pubblico: Gli enti pubblici ricoprono un ruolo di superiorità rispetto ai cittadini.

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Essi hanno perciò il potere di imporre determinati comportamenti nel rispetto delle libertà

fondamentali.

I rami del diritto

Ramo diritto privato:

Diritto civile: Disciplinare rapporti tra soggetti privati (famiglia, proprietà e contratti)

Diritto commerciale: Attività di coloro che svolgono professionalmente un attività economica

(imprenditori)

Ramo diritto pubblico:

Diritto costituzionale: Regola organizzazione Stato e degli enti pubblici territoriali

Diritto amministrativo: Disciplina funzionamento uffici pubblici destinati a offrire servizi ai

cittadini.

Diritto penale: Norme che stabiliscono i reati e le pene a essi correlate.

Diritto processuale: Attività dei magistrati e della modalità di svolgimento dei processi.

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Le fonti del diritto italiano

Il diritto e le sue fonti

Con l’espressione fonte del diritto si indicano gli atti e/o i fatti produttivi di diritto ovvero gli atti che

contengono norme giuridiche e i mezzi attraverso i quali il diritto viene portato a conoscenza dei

cittadini appartenenti ad uno stesso ordinamento. Infatti, secondo la loro funzione, le fonti del diritto

si distinguano in:

Fonti di produzione

Atti o fatti idonei a produrre norme giuridiche, approvati dagli organi competenti, secondo le

procedure previste.

Fonti di cognizione

Documenti formali e pubblicazioni ufficiali attraverso i quali il testo delle norme giuridiche viene

portato a conoscenza del cittadino (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Bollettini Ufficiali

Regionali, siti ufficiali che pubblicano legislazione).

L’organizzazione gerarchica delle fonti

Le fonti di produzione del diritto sono ordinate gerarchicamente, cioè in base al principio di gerarchia

le fonti del diritto non hanno tutte lo stesso valore. Esse sono disposte su una scala gerarchica: le

norme che si trovano sui gradi superiori della scala hanno forza maggiore di quelle che si trovano sui

gradi inferiori.

FONTI DEL DIRITTO

Fonti di produzione

Atti/fatti ideonei a produrre norme

giuridiche

Fonti di cognizione

Documenti ufficiali. Consentono ai

cittadini di conoscere

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Fonti costituzionali:

Costituzione

Leggi costituzionali

Leggi di revisione

Fonti primarie:

Regolamenti comunitari

Leggi ordinarie

Leggi sostanziali

Leggi regionali

Fonti secondarie:

Regolamenti

Usi o consuetudini

Giurisprudenza

Il principio cronologico:

Tra norme di pari gradi grado, prevale la più recente.

La Costituzione e i suoi caratteri

La Costituzione rappresenta la principale fonte del diritto; in vigore dal 1 gennaio 1948 ed è la legge

fondamentale dello Stato e si caratterizza:

per origine popolare

per la democrazia

per i numerosi diritti civili

per la rigidità nella modifica della Costituzione attraverso la revisione costituzionale.

CONTRASTO TRA DUE NORME

Principio gerarchico

Prevale la fonte di grado

superiore

Principio cronologico

Tra norme pari grado prevale la più recente

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Le leggi costituzionali

Il massimo livello gerarchico delle fonti è condiviso dalle leggi costituzionali e dalle leggi di revisione

costituzionale. Le prime possono essere emanate per integrare la Costituzione mentre le altre per

modificarla.

Le fonti primarie

Le fonti primarie del diritto si collocano, nella scala gerarchica, immediatamente al di sotto della

Costituzione. La riserva di legge ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie

particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano

prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento come previsto

dall'articolo 70.

Prima fonte primaria:

Regolamenti comunitari

Sono le norme emanate dalla Comunità europea (Italia fa parte dal 1957). Le leggi emanate dall’Unione

europea devono ritenersi subordinate solo alla Costituzione ma non alle altre fonti normative.

Le leggi ordinarie

Sono le leggi emanate dall’organo titolare del potere legislativo, il Parlamento, secondo una particolare

procedura, l’iter legislativo. Le leggi entrano in vigore dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione sulla

Gazzetta ufficiale.

La riserva di legge

ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come

nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall’organo più

rappresentativo del potere, dal Parlamento.

La competenza speciale del Parlamento

per argomenti specifici come la politica estera, la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico.

Le leggi sostanziali

Sono atti aventi forza di legge emanati dal Governo e possano essere di due tipi: i decreti legge e

decreti legislativi.

I decreti legge

Sono atti con efficacia di legge emanati dal Governo di propria iniziativa nei casi di necessità e di

urgenza. Entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione. I decreti legge decadono e perdono

efficacia in caso in cui non sono trasformati entro 60 giorni in legge dal Parlamento.

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La legge delega

E’ una legge approvata dal Parlamento che delega il Governo a legiferare su una determinata materia.

L’atto con forza di legge emanato dal Governo in base alla legge di delega è detto decreto legislativo.

I codici / Il codice civile

Raccoglie le più importanti norme relative ai rapporti tra cittadini.

Leggi:

ordinarie

sostanziali

decreti legge

decreti legislativi

Le leggi regionali

Sono quelle che ogni Regione, attraverso il Consiglio Regionale può emanare con validità limitata al

proprio territorio.

Le fonti secondarie

Le fonti secondarie si collocano al terzo grado della scala gerarchica delle fonti del diritto e sono

costituite dai regolamenti adottai dal potere esecutivo oppure dagli enti pubblici territoriali. I

regolamenti amministrativi sono atti emanati da organi della Pubblica amministrazione

Le 3 principali tipologie:

i regolamenti esecutivi: hanno la funzione di chiarire i contenuti di una legge e di specificarne

l’applicazione.

I regolamenti indipendenti: sono diretti a disciplinare materie non regolate dalla legge

I regolamenti delegati: possano derogare provvisoriamente a norme di legge.

Gli usi e consuetudini:

Sono fonti del diritto non scritte e consistono in comportamenti ripetuti nel tempo da una

determinata collettività con la convinzione che essi siano giuridicamente obbligatori.

Perché si formino delle norme consuetudinarie devono presenti due elementi:

Elemento materiale: dato dalla ripetizione continua e uniforme di un certo comportamento da parte

di un gruppo sociale (elemento oggettivo o materiale).

Elemento psicologico: La convinzione da parte dei membri di tale gruppo sociale dell’obbligatorietà di

quel comportamento.

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Le consuetudini ammesse dal diritto italiano:

Non sono ammesse le consuetudini contrarie al diritto scritto (contra legem). Quindi in caso

di contrasto tra una norma consuetudinaria e una norma del diritto scritto è sempre

quest’ultima a prevalere.

Nelle materie regolate dal diritto scritto le norme consuetudinarie valgono solo se

esplicitamente richiamate dalla legge stessa (secundum legem).

Nelle materie non regolate dal diritto scritto la consuetudine può produrre norme giuridiche

pienamente efficaci (praeter legem).

Le norme consuetudinarie non possono comunque essere applicate nel campo del diritto

penale. “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge”.

Le sentenze giudiziarie:

Consiste nell’insieme delle sentenze che vengono emanate dai giudici. La giurisprudenza è una fonte

normativa, che spesso i giudici risolvano un caso tenendo conto decisioni emanate da altri giudici

ispirandosi ad esse in tutto o in parte.

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L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio

L’inizio dell’efficacia della legge

La promulgazione

Una nuova legge dello Stato, dopo essere stata approvata dal Parlamento, viene promulgata (cioè

proclamata) dal Presidente della Repubblica. Con questo atto si dichiara solennemente che la legge è

stata approvata e per tanto si invitano i cittadini a rispettarla.

La pubblicazione

Le norme giuridiche vengono fatte conoscere ai cittadini tramite la loro pubblicazione su documenti

ufficiali quali la Gazzetta ufficiale della Repubblica per le leggi ordinarie e sostanziali e il Bollettino

ufficiale della Regione per le leggi regionali.

La vacatio legis:

Una volta che esse sono state pubblicate si lascia un ragionevole lasso di tempo, solitamente di

quindici giorni, per consentire di conoscerle e pertanto di rispettarle in modo adeguato. Questo

periodo è chiamato vacatio legis, che letteralmente significa: “sospensione della legge” nel senso che

essa esiste già, ma non è ancora in funzione.

L’entrata in vigore:

Trascorsa la vacatio legis, la legge entra finalmente in vigore, inizia cioè a produrre i suoi effetti.

La vocatio legis può avere anche un termine minore o maggiore a dipendenza della norma giuridica

che lo prevede espressamente.

La presunzione di conoscenza:

Una volta che la nuova legge è entrata in vigore si presume che tutti ne siano a conoscenza e che di

conseguenza sia rispettata.

Nel caso della presunzione di conoscenza delle norme giuridiche ci si trova di fronte ad una

presunzione assoluta, in quanto, trascorsa la vacatio legis, nessuno può invocare come propria

scusante il fatto di non aver potuto apprendere il provvedimento normativo: in altre parole

ingnorantia legis non excusat (l’ignoranza della legge non scusa).

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Schema del capitolo.

Il principio di irretroattività

Il principio di irretroattività è la legge per cui le norme giuridiche valgono solo per l’avvenire e non

possono far valere i loro effetti a situazioni che si sono verificate in passato, prima della loro entrata in

vigore. In realtà esistono però dei casi in cui le norme hanno effetto retroattivo.

Tra esse possiamo individuare:

le norme espressamente retroattive dall’organo che le ha emanate, sempre che non si tratti di

norme penali (dove l’irretroattività è sempre valida).

le norme penali favorevoli al reato

le norme con cui il Parlamento chiarisce il significato di una legge precedentemente emanata

La cessazione dell’efficacia delle norme giuridiche

La perdita di efficacia di una legge

Una volta entrata in vigore, una norma rimane efficace finché non verrà annullata o abrogata.

L’annullamento di una legge:

può essere dato con una dichiarazione di invalidità per contrasto ad una norma gerarchicamente

superiore.

L’annullamento viene proclamato dal giudice tramite una sentenza ed ha effetto retroattivo. L’organo

che maggiormente utilizza il “potere” di annullare le leggi è la Corte costituzionale composta da

quindici giudici.

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L’abrogazione di una legge

può avvenire o per effetto di una nuova legge (quindi per volontà del Parlamento) o a causa di un

referendum abrogativo (quindi per volontà dei cittadini).

Abrogazione espressa e tacita

Nel primo caso può verificarsi che venga emanata una nuova norma che dichiara espressamente

l’abrogazione della precedente; in tale ipotesi si parla di abrogazione espressa. Se invece la nuova

norma non fa esplicito riferimento all’abrogazione, ma il suo contenuto è diverso rispetto al

precedente, si ha l’abrogazione tacita. Si tratta di un evento piuttosto frequente: pensiamo infatti all’

ipotesi in cui venga approvato un nuovo codice. Dato che il suo contenuto ridisciplina completamente

la materia che ha per oggetto, si deve ritenere tacitamente abrogato il codice precedente. Qualunque

sia il tipo di abrogazione, essa non ha effetto retroattivo.

Il referendum abrogativo

Come già detto in precedenza, l’abrogazione di una norma può anche avvenire per effetto di un

referendum abrogativo. In questo caso il compito di colmare il conseguente “vuoto” legislativo è

affidato al Parlamento.

Cessazione di efficacia

Annullamento

disposto da un giudice, in

particolare dalla Corte costituzionale

Abrogazione

tramite referendum abrogatico e tramite

nuova legge.

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L’efficacia delle norme nello spazio

Il possibile conflitto tra leggi

Nella realtà di tutti i giorni si presentano spesso situazioni in cui esistono elementi di contatto con più

sistemi nazionali e si può pertanto determinare una situazione di conflitto tra leggi di Stati diversi.

Il diritto internazionale privato

In queste situazioni si applicano le disposizioni del diritto internazionale privato, che servono appunto

a stabilire quale legge (italiana o straniera) debba essere applicata ai rapporti che si originano

all’interno, dell’Italia, tra italiani e stranieri o tra stranieri e stranieri.

Cinque criteri (diritto internazionale)

I cinque criteri a cui si ispira il diritto internazionale privato sono: il principio di nazionalità, il principio

della legge locale, il principio dell’autonomia contrattuale, il principio di territorialità e il criterio di

reciprocità.

Il principio di nazionalità

Si applica nei rapporti in cui è la persona ad assumere principale rilievo (rapporti famigliari, eredità,

capacità personali, …). Si applica la legge dello stato a cui la persona appartiene, anche se si trova

all’estero.

Il principio della legge locale

Si applica invece nei rapporti che riguardano principalmente cose o fatti. Queste cose o fatti successi in

Italia saranno regolati, anche per stranieri secondo le leggi italiane.

Esempio: Un cittadino straniero in vacanza in Italia noleggia un’auto, urta erroneamente un’altra

auto sul territorio italiano. Il turista dovrà risarcire il danno provocato secondo quanto

dispone la norma giuridica italiana.

Il principio dell’autonomia contrattuale

Per quanto riguarda le relazioni che nascono da un contratto, si fa riferimento al principio della legge

locale, salvo una diversa volontà delle parti, le quali possono ricorrere alla legge nazionale di uno dei

contraenti.

Il principio di territorialità.

Opera in materia penale e di pubblica sicurezza. Le leggi penali si applicano a tutti coloro che, per

qualsiasi motivo, si trovano sul territorio dello Stato.

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Il criterio di reciprocità

Gli stranieri godono in Italia degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini italiani nello Stato in cui

appartengono. Va però evidenziato che una legge straniera non può mai essere applicata in Italia se

contiene disposizioni contrastanti con la sua Costituzione.

Princiapali criteri del diritto internazionale

privato

principio di nazionalità

applicata ai rapporti in cui assumo principale

rilievo la persona

principio della legge locale

trova applicazione nei rapporti che

riguardano una cosa o un fatto

principio dell'autonomia

contrattuale

consente alle parti di un contratto di

scegliere quale legge applicare

principio di territorialità

opera in materia penale e di pubblica

sicurezza

criterio di reciprocità

Stranieri=pari diritti riconosciuti ai cittadini

italiani nello Stato d'appartenenza

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L’interpretazione delle norme giuridiche

Chi interpreta le leggi

Quando si deve applicare una norma giuridica risulta evidente attribuirle prima di tutto il suo reale

significato. Per questo c’è l’interpretazione giuridica che consiste appunto nell’attività volta ad

attribuire alle norme giuridiche il loro esatto significato, allo scopo di poterle applicare secondo

giustizia a casi concreti. Nonostante l’attività di interpretazione (margine di apprezzamento) svolta dai giudici sia quella

prevalente, esistono anche altri tipi di interpretazione:

Interpretazione giuridica:

Consiste nell’attività diretta ad attribuire alle norme giuridiche il loro estto significato, allo scopo di

poterle applicare secondo giustizia ai casi concreti.

L’interpretazione giudiziale:

È quella svolta dai magistrati, che hanno prevalentemente il compito di interpretazione delle leggi. I

magistrati quindi applicano le norme alle situazioni concrete sottoposte al loro giudizio. Sono i soggetti

più indicati ad affrontare il compito interpretativo.

L’interpretazione dei magistrati prende il nome di interpretazione giudiziale.

I diversi tipi di interpretazione:

E’ prevalente l’interpretazione che i giudici svolgono. Esistono però, in realtà, anche altri tipi di

interpretazione.

L’interpretazione autentica

È quella con cui l’organo che ha emanato una norma ne chiarisce i contenuti mediante una norma dello

stesso livello gerarchico (pari importanza).

La nuova norma infatti serve a spiegarne una già esistente.

L’interpretazione burocratica

È quella effettuata da un organo della Pubblica amministrazione relativamente ad un atto interno.

L’interpretazione dottrinale

È quella attuata dagli studiosi di diritto e contenuta in testi giuridici, quali articoli, saggi o libri.

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Il carattere vincolante / non vincolante.

Mentre l’interpretazione autentica è vincolante per tutti, l’interpretazione giudiziale è obbligatoria

solo per le parti del processo, quella burocratica solo per gli organi amministrativi subordinati e quella

dottrinale non assume mai carattere vincolante.

I criteri di interpretazione

L’interpretazione delle leggi non è libera, bensì anch’essa regolata dal diritto. In questo modo

l’ordinamento si propone di ridurre la discrezionalità dell’interpretazione: infatti, per quanto i giudici

cerchino di essere il più possibile obbiettivi, esiste sempre la possibilità che possano, in quanto esseri

umani, risentire involontariamente dai propri orientamenti ideologici e culturali, con il rischio di

compromettere così l’imparzialità del loro giudizio. Il primo passo che il magistrato deve compiere è

quello di cogliere lo specifico significato che trapela dalle parole utilizzate in una data norma: si parla

in questo caso di interpretazione letterale. Al fine di una corretta interpretazione è però necessario

anche comprendere l’intenzione del legislatore: ci si trova quindi di fronte all’interpretazione logica.

Il vuoto legislativo e il ricorso all’analogia:

Può verificarsi anche l’ipotesi che, di fronte a un caso da disciplinare, il giudice non riesca ad

individuare una specifica norma che lo regoli. Non per questo però un magistrato può sottrarsi alla sua

funzione: egli deve infatti ricorrere alla cosiddetta analogia, principio in base al quale se una

situazione non è espressamente regolata dalla legge il giudice deve risolverla ispirandosi alle norme

che regolano casi simili.

Il ricorso all’analogia non è però permesso per le leggi penali e per le leggi eccezionali, cioè quelle che

creano un’eccezione rispetto a una legge generale.

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Il ricorso ai principi generali:

Nell’ipotesi in cui non esistano norme che regolano casi simili, il giudice dovrà riferirsi ai cosiddetti

principi generali dell’ordinamento; ciò vuol dire che egli dovrà comunque emanare una sentenza

richiamandosi allo spirito complessivo dell’ordinamento giuridico.

Interpretazione dichiarativa:

Si definisce un’interpretazione dichiarativa se la ratio legis (motivazione che spinge il Parlamento a

produrre una data legge) corrisponde al significato letterale delle parole contenute nella norma

giuridica, consentendo così all’interprete di cogliere il preciso significato della norma stessa.

Interpretazione restrittiva:

Si definisce restrittiva se essa stabilisce che l’intenzione del legislatore è meno ampia di quanto si

possa cogliere dal significato letterale.

Interpretazione estensiva:

È invece definita estensiva se l’interpretazione riconosce all’intenzione del legislatore un senso più

ampio di quello che risulta dal semplice significato letterale.

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Rapporti giuridici

La nozione di rapporto giuridico

Il rapporto giuridico è una relazione tra più persone regolata dal diritto.

Esempio: Leo e Rita sono fidanzati. Il loro è un rapporto sentimentale consolidato, visto che non

esistono leggi che regolano un d’amore, i due non sono di fronte ad un rapporto

giuridico. Se Leo e Rita si sposassero, invece il loro rapporto acquisterà natura

giuridica. Il rapporto sarà quindi regolate dalle norme specifiche che disciplinano il

matrimonio.

Diritti e doveri:

Quando si costituiscono rapporti giuridici la legge prevede per le controparti diritti che corrispondono

dei doveri.

Esempio: Se A presta del denaro a B ha il diritto di farselo restituire entro un determinato

termine di tempo.

Attraverso un rapporto giuridico quindi si determinano situazioni giuridiche attive e passive.

Le parti del rapporto giuridico:

Si chiamano parti tutti quei soggetti che instaurano un rapporto giuridico. I terzi invece sono i soggetti

estranei ad essi. Tra un rapporto giuridico tra le parti, i terzi solitamente non hanno effetti a questo

rapporto anche se talvolta può esistere un coinvolgimento.

Le situazioni giuridiche attive

Il diritto soggettivo

Il diritto soggettivo è il potere di una o più persone di esercitare una propria facoltà con la debita

protezione dell’ordinamento giuridico.

Diritti soggettivi assoluti

è un potere che si può esercitare verso tutti come il diritto di proprietà. (erga omnes).

Diritti soggettivi relativi

Il diritto soggettivo relativo si può esercitare nei confronti di uno o più soggetti determinati, come nel

caso dei crediti.

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L’interesse legittimo

Si intende un potere riconosciuto ad un soggetto non in quanto singolo individuo. Come portatore di

un interesse generale riconosciuto all’interna collettività sociale.

La potestà

La potestà corrisponde al diritto - dovere di un soggetto di agire a tutela di un altro.

Esempio: I genitori esercitano la potestà nei confronti dei figli. Questo è un potere educativo e

formativo atto ad indirizzare positivamente la crescita dei figli. Non è una sorta di

dominio assoluto su di essi.

Il diritto potestativo

Dalla potestà si differenzia il diritto potestativo. Consiste in pratica al potere di un soggetto di operare

allo scopo di soddisfare un proprio interesse modificando la situazione giuridica di altri.

Esempio: Un lavoratore può inoltrare una disdetta di un rapporto di lavoro senza che il datore di

lavoro possa opporsi alla decisione.

Le situazioni giuridiche passive

Alle situazioni giuridiche attive corrispondono, come rovescio della medaglia, situazioni giuridiche

passive.

Corrispondono essenzialmente al dovere, all’obbligo, alla soggezione ed all’onere.

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Dovere e obbligo

È un dovere quello di non appropriarci di beni che non ci appartengono invece è un obbligo quello di

pagare i debiti. Dovere = situazione giuridica correlata ai diritto soggettive assoluti. Obbligo

corrisponde ai diritto soggettivi relativi.

La soggezione

La soggezione è una posizione particolare. Chi si trova esposto ad un diritto potestativo altrui dovrà

tollerarne l’esercizio.

La soggezione è ad esempio quello di comunicare (da parte di un dipendente) in anticipo le dimissioni

al proprio datore di lavoro.

L’onere

Consiste in un comportamento da tenere se si vuole realizzare un diritto. L’onere, consiste in un

comportamento che determinati soggetti devono tenere in vista del raggiungimento di uno specifico

risultato.

Le classificazioni dei diritti soggettivi:

La situazione giuridica più importante e’ costituita dal diritto soggettivo.

La parola diritto viene comunemente impiegata con due differenti significati.

In senso oggettivo ci si riferisce alla pretesa che il soggetto A che altri tenga il comportamento

prescritto dalla norma.

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Possiamo perciò definire il diritto oggettivo come il potere che ha norma giuridica (diritto oggettivo)

attribuisce al soggetto di tenere o di pretendere che altri tenga un determinato comportamento, per la

realizzazione di un suo interesse.

I diritti soggettivi sono relativi quando possono essere esercitati nei confronti di uno o più soggetti

determinati; sono assoluti quando possono essere fatti valere nei confronti di qualunque soggetto.

Il diritto del creditore e’ quindi relativo, perché egli potrà far valere la pretesa di pagamento solo nei

confronti del debitore.

Il diritto di proprietà e’ invece assoluto perché il proprietario potrà escludere qualunque altro

soggetto dal godimento del bene di cui e’ titolare esclusivo.

I diritti soggettivi si distinguono anche in non patrimoniali se attribuiscono al titolare un vantaggio che

non può essere valutato in denaro. Patrimoniali se attribuiscono al titolare un vantaggio di tipo

economico, cioè valutabile in denaro.

I diritti soggettivi patrimoniali si distinguono a loro volta, in diritti reali e diritti discredito (o

obbligazioni).

Quindi, oltre alla classificazione in diritti assoluti e relativi, i diritto soggettivi si distinguono in diritti

non patrimoniali e patrimoniali e in diritti trasmissibili e non trasmissibili (intrasmissibili).

I diritti non patrimoniali (personali)

I diritti personali hanno particolare rilievo come nel diritto all’immagine o alla riservatezza.

Altre classificazioni:

Diritto all’immagine

Diritto alla riservatezza

Diritto alla tutela dei dati personali

I diritti patrimoniali

Molti diritti attingono alla sfera personale (non patrimoniale). Alcuni diritti invece attengono alla sfera

economica e vengono indicati come diritti patrimoniali. Si distinguono in:

Diritto reali

Sono quelli che si possono affermare su beni materiali (diritto di proprietà).

Diritti di obbligazioni

Sono quelli in basi ai quali un soggetto può pretendere da un altro un determinato comportamento in

relazione ad un rapporto che si è costituito precedentemente tra di loro.

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Diritto trasmissibili e non trasmissibili

La distinzione tra trasmissibili e non trasmissibili (intrasmissibili) si determina in base alla possibilità

o meno di trasferirli in tutto o in parte ad altri. Ovvero potervi rinunciare. Sono trasmissibili i diritti

patrimoniali (vendere o donare). Intrasmissibili invece quelli di natura personale.

La prescrizione

La prescrizione corrisponde all’estinzione di un diritto soggettivo al suo mancato esercizio entro i

termini stabiliti dalla legge. Si verifica quindi prescrizione in presenza di due requisiti:

Il decorso del tempo

Il mancato esercizio del diritto da parte del titolare

I termini di prescrizione

Normalmente il termine di prescrizione corrisponde a dieci anni anche se la legge prevede numerose

eccezioni. Alcune di queste sono (tempi maggiori) relative ai diritti reali su beni altrui, tempi minori

invece per il risarcimento dei danni derivanti da atto illecito. Diritti non sottoposti a prescrizione

sono per esempio i diritti alla personalità oppure quelli relativi ai rapporti di natura famigliare. Il

tempo di prescrizione può essere anche sospeso o interrotto e comincia dal momento in cui il diritto

viene fatto valere.

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La decadenza

La decadenza è l’estinzione di un diritto per effetto del mancato esercizio da parte del suo titolare. La

decadenza non è soggetta n’è a sospensione né a interruzione.

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Le persone fisiche:

La capacità giuridica

Le norme giuridiche sono rivolte sia agli individui sia agli enti che operano nella società. Quindi si

distinguono in tal senso in persone fisiche da enti o organizzazioni.

Le persone fisiche sono tutti gli individui cui sono destinate le norme giuridiche. Secondo

l’ordinamento tutte le persone fisiche sono dotate di capacità giuridica (diritti e doveri).

Dalla nascita un individuo si vede riconosciuto dall’ordinamento giuridico una serie di diritti, la cui

violazione costituisce illecito ed è punito dalla legge. La capacità giuridica si acquista dal momento

della nascita e la si perde con la morte.

Nel momento in cui si nasce si acquisiscono in modo certo i seguenti diritti:

Personalità

Diritto alla vita

Diritto alla salute

Diritto all’integrità fisica e morale

Altri diritti si possiedono invece solo in via potenziale come la proprietà o l’eredità. Potrebbe

accadere, ma non necessariamente, che i genitori intestino al figlio neonato un’immobile o che un

parente deceduto abbia nominato suo erede un bimbo.

La perdita della capacità giuridica

Come detto sopra si perde la capacità giuridica solo con la morte, cioè da quando cessano tutte le

funzioni celebrali.

Capacità di agire

La capacità di agire è la capacità di esercitare validamente i propri diritti e di assumere dei precisi

doveri.

Acquisto della capacità di agire

La capacità di agire si acquisisce dai 18 anni e consiste nel poter esercitare i propri diritti e assumere

dei doveri. Il diciottenne quindi potrà concludere qualsiasi atto giuridico come ad esempio la

sottoscrizione di contratti.

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Presunzioni di capacità/incapacità

La legge italiana prevede che i minorenni (minori di 18 anni) non siano assolutamente in grado di

provvedere in modo maturo ai propri interessi quindi che siano incapaci di agire in modo assoluto.

Nello stesso modo la legge presume in modo relativo che la maggiore età comporti la piano capacità di

agire.

Capacità di agire limitata di alcuni minorenni

Troviamo dei casi in cui un minore ottiene una limitata capacità di agire prima dei 18 anni d’età. Un

esempio che è possibile portare è quello relativo ai diritti d’autore. In merito a quanto il minore ha

prodotto (scrivere un libro, scrivere una canzone, …) può esercitare tutti gli atti inerenti la sfera

relativa un rapporto riguardante la sua opera. La sua capacità però non si estende ad altri atti al di

fuori di quanto prodotto. Altro esempio può essere riferito al riconoscimenti di un figlio al di fuori dal

matrimonio.

Il minore emancipato

Altra possibilità in cui un minorenne può acquistare la capacità di agire, sia pure in modo limitato, può

essere il seguente:

“Un minorenne può sposarsi, dietro autorizzazione del Tribunale, prima di avere l’età adulta (a partire

dai 18 anni d’età”.

Il Tribunale, dopo un iter complesso, dopo pareri psicologici per valutare la maturità del minorenne e

dopo aver sentito anche i genitore del richiedente l’emancipazione (non vincolante quest’ultimo caso)

potrà concedere o meno l’emancipazione al minorenne che però abbia compiuto almeno 16 anni di età.

Capacità di agire del minore emancipato

La limitata capacità di agire del minore emancipato da diritto a compiere solo atti di ordinaria

amministrazione. Per gli atti che escono dall’ordinario (straordinaria amministrazione), il minore

emancipato dovrà servirsi dell’assistenza di un curatore (maggiorenne nominato dal Tribunale).

Attraverso il curatore il minore emancipato potrà compiere atti di straordinaria amministrazione

alfine di sottoscrivere contratti o atti.

Ordinaria amministrazione: normale gestione di un patrimonio di cui non intaccano

l’integrità dello stesso (acquisto di un cellulare, di un computer,

di una TV, …)

Straordinaria amministrazione: sono quegli atti eccedenti all’ordinaria amministrazione, atti che

possano mettere in pericolo l’integrità del patrimonio o una

diminuzione significativa o importante.

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Il ruolo del curatore

Il curatore (che non è il tutore) non potrà sostituirsi al minore emancipato. Il suo lavoro sarà quello di

assisterlo nel compimento degli attivi di straordinaria amministrazione.

Esempio: se un minore emancipato che ha possibilità finanziarie desidera acquistare

un’abitazione oppure vendere un’immobile ricevuto in eredità, non potrà sottoscrivere

autonomamente l’atto se non con l’approvazione del curatore che dovrà valutare la

situazione. Per approvazione significa che l’atto sarà valido solo ed esclusivamente con

la firma del curatore accanto a quella del minore emancipato.

Capacità di intendere e volere

Non è da confondere con la capacità di agire! Questa situazione si trova in soggetti che palesano

problematiche che potrebbero procurare danni a terzi. Per esempio le persone instabili di mente.

Incapacità di agire

L’incapacità di agire sono soggetti maggiorenni che non possono fare valere la propria capacità di

agire.

Ci sono diverse tipologie di incapacità di agire e più precisamente:

Incapacità di agire assoluta

I minorenni (fino a 18 anni) sono incapaci di agire in modo assoluto.

CAPACITA' PERSONE FISICHE

capacità giuridica

Si acquista dalla nascita

Si perde con la morte

capacità di agire Si acquista a 18 anni

capacità di intendere e volere

capacità di valutare effetti ad atti in

relazione all'età e condizioni mentali

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Attraverso la maggiore età l’incapacità di agire cessa di conseguenza dalla maggiore età l’individuo

diventa capace di agire.

Nella stessa posizione giuridica dei minorenni, ci sono anche gli interdetti legali e gli interdetti

giudiziali.

Anche in questo caso si parlerà di incapacità assoluta di agire.

Interdetti legali

Sono persone private dalla legge della capacità di agire. La conseguenza può essere una condanna

all’ergastolo oppure una pena carceraria superiore ai 5 anni.

Interdetti giudiziali

Attraverso una sentenza giudiziale che indica la persona con gravissime forme di infermità mentale è

dichiarata interdetta giudiziale.

La sentenza dell’interdizione giudiziale viene emanata da un Tribunale in seguito ad una specifica

richiesta.

La sentenza può anche essere revocata attraverso il Tribunale nell’ipotesi la persona sia venuta a

cessare la situazione che l’aveva determinata.

L’interdizione legale risponde ad una funzione punitiva mentre quella giudiziale ha invece lo scopo di

tutelare il soggetto dalla possibilità di danneggiare se stesso o il proprio patrimonio.

Incapacità di agire relativa

Alcune persone, oltre ad avere l’incapacità assoluta di agire possono trovarsi nell’incapacità limitata di

agire. In questa ipotesi si dirà quindi incapacità di agire relativa, che opera per i minori emancipati e

per gli inabilitati. Infatti la relatività nell’agire significa: soggetti che vengono parzialmente privati

delle capacità di agire da una sentenza giudiziale.

In questo settore troveremo quindi un curatore che si occuperà di salvaguardare gli interessi del

soggetto. Possono essere inabilitati:

Alcolisti

Tossici

Persone affette da malattia mentale non troppo gravi

Persone che spendono il denaro con eccessivi slanci sociali e con noncuranza

Ciechi o sordomuti dalla nascita o dalla prima infanzia che non hanno ricevuto un’adeguata

educazione.

Incapacità di agire naturale

Questo tipo di incapacità può essere presa in considerazione a quelle persone che si trovano in una

situazione di temporanea incapacità mentale.

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La legge non prevede sanzioni per queste situazioni momentanee, tuttavia sorge spontanea una

domanda: se in condizioni di momentanea capacità di agire (troppo alcol, droga, …) una persona

dovesse compiere qualche atto giuridico, (sottoscrivere un contratto), quell’atto avrebbe valore o ne

per il diritto? A questo proposito la normativa stabilisce che gli atti compiuti in condizione di

incapacità naturale sono validi a meno che il soggetto che si è trovato in questa condizione non riesca a

provare la malafede dell’altro soggetto. Vale a dire che questi era a conoscenza della sua momentanea

incapacità di agire e ne ha in qualche modo profittato.

La Rappresentanza

Istituto giuridico tramite il quale un soggetto, detto rappresentante, agisce in nome e conto di un altro

detto rappresentato.

Esempio: I genitori aprono un conto in banca intestato al figlio per tutelargli il futuro versando

del denaro periodicamente. Il minore è proprietario della somma di denaro ma potrà

disporre solo quando sarà maggiorenne.

Rappresentanza legale

Si intende rappresentanza legale quando la legge prevede che determinati soggetti rappresentino altri,

genitori nei confronti dei figli oppure tutori verso figli di minori senza genitori e interdetti.

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Rappresentanza volontaria

La rappresentanza volontaria, come dice la parola, può essere richiesta direttamente del soggetto

attraverso una procura.

Può essere conferita procura di per rappresentanza volontaria anche per ogni singolo affare (esempio

quando un soggetto desidera acquistare un bene prezioso di cui non conosce il reale valore.

Esempio un quadro, un gioiello, un oggetto d’arte).

Le sedi della persona fisica

La residenza

E’ il luogo dove una persona ha la dimora abituale, dove abita e dove vive. Si determina con l’iscrizione

presso l’anagrafe di un Comune.

Il luogo di residenza ha importanza giuridica sotto diversi aspetti perché determina il luogo di

esercizio del diritto di voto, l’appartenenza di un determinato Comune, il luogo in cui si notificano atti.

Il domicilio

E’il luogo dove una persona ha stabilito la propria sede dei suoi affari e interessi. Il domicilio può

coincidere con la residenza.

Rappresentanza

Legale opera in casi stabiliti

dalla legge (figli / genitori) o interdetti

Volontaria tramite procura per singoli affari o tutti

gli affari.

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La dimora

La dimora indica il luogo dove una persona si trova occasionalmente, dove passa le vacanze o dove

soggiorna di tanto in tanto.

L’estinzione della persona fisica

La morte corrisponde alla fine di una persona perdendo così tutte le loro capacità col il cessare di

esistere. La morte quindi è giuridicamente riconosciuta se risulta del tutto assente qualsivoglia attività

celebrale e respiratoria.

Diritti personali e patrimoniali

Con la morte si estinguono diritti personali mentre quelli patrimoniali si trasmettono ai possibili eredi

degli scomparsi.

Esempio: una coppia sposata perde la vita in un incidente stradale. Sia la moglie che il marito

muoiono nello schianto.

E’, in questo caso, necessario sapere chi dei due è deceduto prima in quanto possono sorgere dei dubbi

sull’ipotesi in cui due o più persone muoiano in una stessa circostanza. In questo caso risulterà

difficilissimo stabilire chi sia deceduto prima.

Questi casi estremi però sussistono soprattutto per determinare l’eredità in quanto se il marito è

morto prima della moglie, quest’ultima ha avuto il diritto di ereditare i beni del marito che gli spettano

ed in questi casi, in famiglie particolari, potrebbero sussistere situazioni ereditarie complesse proprio

in merito a questi casi.

fine della persona=morte

Diritti personali

Estinzione

Diritti patrimoniali

Trasmissione agli eredi

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Scomparsa / dichiarazione di morte presunta

La scomparsa corrisponde all’allontanamento di una persona, non si hanno più notizie.

Una prima domanda che ci si pone: è ancora viva la persona scomparsa?

Altra domanda: problemi famigliari e civili (validità di un matrimonio, il pagamento di eventuali debiti,

la conservazione di un patrimonio, …).

Questi dubbi vengono affrontati giuridicamente attraverso gli istituti della scomparsa, dell’assenza o

della morte presunta.

Scomparsa

La scomparsa è una situazione che corrisponde all’allontanamento di una persona dalla sua ultima

residenza o dal suo ultimo domicilio senza che nessuno abbia più notizie.

In caso di scomparsa il tribunale del luogo di residenza della persona può nominare un curatore con la

sola funzione di occuparsi della conservazione del patrimonio dello scomparso.

L’assenza

E’ una situazione di diritto che determina quando una persona è scomparsa da oltre due anni. Dopo la

scomparsa è evidente che, dopo due anni si possano avere dubbi sull’esistenza della persona assente.

E’ possibile quindi che i possibili eredi o le persone che vantano diritti sul patrimonio dell’assente

possano presentare al tribunale di dichiarare con sentenza la situazione di assenza. Dall’accertamento

giudiziale dell’assenza gli effetti sono i seguenti:

Apertura del testamento della persona assente, sempre che questa lo abbia predisposto.

Gli eredi vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente con divieto di

vendere o ipotecare.

Coloro che, per effetto della morte dell’assente, sarebbero liberati da debiti possono essere

temporaneamente esonerati dal relativo adempimento.

Il ritorno dell’assente

L’assenza non produce invece effetti personali di conseguenza il marito / moglie della persona assente

non potrà contrarre, per esempio, matrimonio.

Gli effetti dell’assenza cessano al momento in cui l’assente ritorni.

La morte presunta

Trascorsi 10 anni dal giorno dell’ultima notizia dell’assente il tribunale può dichiarare la morte

presunta che è la situazione che viene accertata dal tribunale qualora siano passati, appunto, dieci

anni.

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Qualora l’assenza si sia verificati in casi di guerre o eventi atmosferici particolari questa situazione si

può abbreviare ad uno o due anni.

Effetti della morte presunta

Gli effetti della morte presunta sono uguali a quelli della morte naturale di conseguenza il coniuge

potrà sposarsi di nuovo e si potrà aprire la successione ereditaria.

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Le organizzazioni

Gli enti o organizzazioni

Gli enti sono dotati di capacità giuridica e di capacità di agire. Ciò che li distingue dalle persone fisiche

é di essere un insieme di persone e di beni che vengono considerati come un unitario, come un unico

soggetto. La costituzione delle organizzazioni collettive nasce dalla necessità di unire le risorse umane

ed economiche necessarie per realizzare scopi che sarebbe possibile in via individuale. L’articolo 18

della Costituzione cita: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini

che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”. La libertà di dare vita ad organizzazioni collettive é

sancita dalla Costituzione. Le organizzazioni si distinguono in: associazioni e fondazioni. Le

organizzazioni possono avere natura privata, se perseguono scopi privati, o pubblica, se per il loro

scopo é di carattere pubblico.

Classificazione degli enti

Le associazioni

La tipologia di organizzazione collettiva più comune é l’associazione. Le associazioni sono enti

costituiti da più persone che mettono in comune beni e servizio, con l’obbiettivo di ottenere un

determinato scopo. Le associazioni non hanno scopo di lucro.

La società:

Se lo scopo perseguito da un’associazione ha natura economica, l’associazione prende nome di società.

Ci sono sei diversi tipi di società divise in società di persone e società di capitali:

Società di persone:

1. società semplice

2. società in nome collettivo

3. società in accomandita semplice

Società di capitali:

1. società per azioni

2. società a responsabilità limitata

3. società in accomandita per azioni.

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Le prime tre (società di persone) fanno parte di una categoria delle società di persone e hanno la

responsabilità illimitata. Gli altri tre tipi (società di capitali) fanno parte alla categoria delle società di

capitali dove chi risponde è, principalmente, il capitale conferito.

Le fondazioni:

Mentre nella associazione prevale l’elemento personale, nelle fondazioni é fondamentale l’elemento

patrimoniale, ovvero i beni destinati a una determinata finalità. Le fondazioni sono un insieme di beni

che vengono vincolati a uno scopo specifico. L’autorità pubblica controlla le fondazioni per evitare che

il patrimonio che le costituisce sia utilizzato per fini diversi rispetto a quelli che sono peculiari. Inoltre

per la raccolta fondi c’é la possibilità di creare dei comitati. Le fondazioni hanno controlli periodici

pubblici alfine che i fondi recuperati seguano lo scopo per cui la fondazione è stata costituita.

I comitati:

Oltre alle associazioni e fondazioni il Codice Civile prevede la possibilità di costituire dei comitati per

la raccolta di fondi che possono avere finalità diverso, soprattutto di beneficienza.

Esempi: Comitato sportivo, comitato sagra del …, ecc …,

Organizzazioni private e pubbliche

Le organizzazioni / enti possono avere una natura sia privata che pubblica. Per privata si intende che

si perseguono interessi e scopi privati mentre pubblica se il fine e lo scopo hanno una carattere

pubblico, utile per la collettività.

ORGANIZZAZIONI

Private

Associazioni Fondazioni Comitati

Pubbliche

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Costituzione e riconoscimento

L’atto costitutivo

Le associazioni e le fondazioni vengono create tramite un atto costitutivo, nel quale si dichiara

l’intenzione di dare vita ad un’organizzazione con un scopo ben specifico.

L’atto costitutivo di un’associazione corrisponde ad un contratto.

Le fondazioni possono anche nascere tramite un testamento oltre che, chiaramente con un contratto.

Statuto

L’atto costitutivo é integrato da un statuto, nel quale sono indicate le specifiche norme relative al

funzionamento dell’associazione. Nello statuto sono regolate le norme relative all’ente costituito.

Le persone giuridiche:

Le organizzazioni possono ottenere il riconoscimento come: persone giuridiche. Le persone giuridiche

sono enti riconosciuti dall’autorità amministrativa della capacità giuridica e della capacità di agire.

L’iscrizione delle persone giuridiche ha efficacia costitutiva, cioè l’ente nasce nel momento in cui viene

registrato.

La caratteristica principale delle persone giuridiche é l’autonomia patrimoniale perfetta: il loro

patrimonio é del tutto separato da quello dei soggetti che ne fanno parte.

Le associazioni non riconosciute

Le fondazioni possono esistere solo con il riconoscimento statale.

Riconoscimento persone

giuridiche

Iscrizione a Registro persone

giuridiche

Efficacia costitutiva

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Le associazioni invece possono esistere anche senza un riconoscimento e si qualificano come

associazioni non riconosciute o enti di fatto.

Le associazioni non riconosciute, o enti di fatto, sono gruppi di persone che si uniscono per realizzare

uno scopo comune senza avere il riconoscimento da parte dello Stato, restando prive della personalità

giuridica.

Le persone che agiscono in nome e per conto delle associazioni non riconosciute sono responsabile

delle obbligazioni dell’ente in modo illimitato (con tutto il loro patrimonio).

L’organizzazione degli enti

Le organizzazioni per esercitare la loro capacità di agire operano attraverso persone fisiche chiamate

organi.

Gli organi

Gli organi sono persone fisiche con il compito di rappresentare le organizzazioni collettive. Gli organi

si distinguono in: esecutivi, deliberativi e di controllo.

Un organo specifico delle associazioni é l’assemblea, alla quale partecipano gli aderenti

dell’organizzazione.

Gli amministratori

In tutte le organizzazioni sono presenti gli amministratori, che gestiscono l’organizzazione dell’ente a

agiscono per conto di esso.

Gli amministratore svolgono un lavoro esecutivo.

L’amministrazione può essere affidata ad un unico amministratore unico oppure a più persone. In

questo caso l’organo prende il nome di Consiglio di Amministrazione.

L’assemblea

All’assemblea possono partecipare tutti gli aderenti all’organizzazione che ha potere decisionale nel

senso che nel suo interno si prendono le decisioni relative all’attività da svolgere.

La sua funzione è quindi quella deliberante.

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Organi di controllo

In alcuni enti operano organi di controllo interni come il collegio sindacale o consiglio di sorveglianza

nelle società di capitali.

Estinzione degli enti

Gli enti possono estinguersi per svariati motivi oltre a quello che compare nell’atto costitutivo e tra

questi:

Raggiungimento e impossibilità

Una volta raggiunto lo scopo prefissato l’ente può estinguersi. Nello stesso caso l’ente si potrà

estinguere anche se, nel prosieguo dell’attività, ci sono le serie possibilità di non essere più in grado di

raggiungere lo scopo per cui è nato l’ente.

Decisione degli associati

Le associazioni potranno estinguersi anche attraverso la volontà di tutti gli associati. Tutti gli associati

quindi liberano l’estinzione.

La liquidazione:

Le persone giuridiche possono estinguersi. Quando una persona giuridica viene a cessare é necessaria

l’emanazione di un provvedimento da parte dell’autorità che l’aveva riconosciuta, in cui deve esserci

dichiarata la causa di estinzione. Una volta estinto l’ente, si apre la liquidazione, che consiste nella

trasformazione del patrimonio dell’organizzazione in denaro.

Organi

Esecutivi

Amministratori

Deliberanti

Assemblea

Di controllo

Collegio sindacale

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Estinzione di fatto

L’estinzione degli enti di fatti corrisponde a quella delle persone giuridiche anche se ne mancano

comprensibilmente gli aspetti formali, corrispondenti alla dichiarazione dell’autorità amministrativa.

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I beni

I beni sono le proprietà, quello che si possiede. Sono le cose che possono formare oggetto di diritti

(articolo 180 c.c.).

Non si possono pertanto considerare beni in senso giuridico le cose inaccessibili e le cose che esistono

in quantità illimitata.

I caratteri dei beni

I beni, per essere considerati tali dal punto di vista giuridico devono presentare tre caratteri essenziali

come segue:

esistere in natura in quantità limitata;

essere utili, idonei a soddisfare ogni bisogno;

essere accessibili, che sia possibile appropiarsene.

Beni privati e pubblici

I beni si distinguono in privati e pubblici in relazione alla loro appartenenza a un soggetto privato o ad

un ente pubblico.

I beni privati

Sono quelli che appartengono a soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) e sono normalmente

trasferibili.

I beni pubblici

Sono quelli che, per legge, sono di proprietà dello Stato o altri enti pubblici.

I beni demaniali

Dei beni pubblici alcuni sono inalienabili, cioè che non possono essere venduti a enti privati perché il

loro uso é al vantaggio di tutta una collettività, questi sono chiamati beni demaniali tra cui rientrano:

Beni del demanio necessario come per esempio le spiagge, i porti, i fiumi, i laghi, …

Beni del demanio accidentale come per esempio le strate, autostrade, immobili di interesse

artistico, storico, musei, …

I beni patrimoniali

Non rientrano nella disciplina dell’inalienabilità.

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Alcuni di essi sono indisponibili (impossibilità di destinazione economica come per esempio le cave e

le miniere).

Altri invece sono disponibili come per esempio gli arredi dei pubblici uffici, …

Beni immobili e beni mobili

A differenza della loro trasferibilità, i beni si classificano in immobili e mobili.

I beni immobili sono:

il suolo

le sorgenti d’acqua

gli alberi

gli edifici e tutto ciò che é naturalmente incorporato al suolo.

È possibile dedurre che esistono i beni immobili per natura e i beni immobili per destinazione di legge.

I beni mobili sono tutti i beni che non rientrano nell’elenco civilistico degli immobili.

Beni mobili registrati

Oltre ai beni mobili e quelli immobili, ci sono i beni mobili registrati, che hanno la natura dei beni

mobili ma vengono sottoposti alla disciplina degli immobili. Sono tutti quei beni mobili che sono

registrati dall’ordinamento italiano come:

Navi

Autoveicoli

Aerei

BENI PUBBLICI

Demaniali

Demanio necessario

Demanio accidentale

Patrimoniali

Disponibili Indisponibili

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Trasferimento dei beni

La differenza tra beni mobili e immobili va in relazione alle modalità del loro trasferimento.

Per trasferire un bene mobile la legge non richiede alcuna formalità.

Per trasferire un bene immobile, invece, la legge richiede la forma scritta a pena di nullità.

Le formalità richieste dalla legge per trasferire un bene immobile corrispondono alla scrittura privata,

alla scrittura autenticata e all’atto pubblico.

La scrittura privata é un documento scritto da una o più persone che appongono le loro firme e ne

attestano l’autenticità, producendo una scrittura privata autenticata.

L’atto pubblico é un documento redatto da un notaio che riconosce sotto la proprio responsabilità la

veridicità di quanto affermato dalle parti.

Beni consumabili e inconsumabili

In riferimento alla loro durata i beni possono essere appunto consumabili ed inconsumabili.

I beni consumabili si esauriscono in una sola utilizzazione mentre quelli inconsumabili sono

suscettibili di ripetute utilizzazioni.

Classificazioni dei beni:

Le classificazione ulteriori dei beni sono:

Fungibili e infungibili

Materiali e immateriali

Divisibili e indivisibili

Specifici e composti

Fungibili e infungibili

Una distinzione in materia di obbligazione é quella tra beni fungibili e infungibili.

I beni fungibili sono beni che si possono sostituire con altri dello stesso genere.

I beni infungibili sono dotati di una specificità che li rende insostituibili.

Materiali e immateriali

In base alla presenza di una consistenza corporea dei beni si distinguono i beni materiali da quelli

immateriali.

I beni materiali sono dotati di una consistenza corporea.

I beni privi di tale consistenza sono definiti immateriali.

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Divisibili e indivisibili

In relazione alla possibilità di frazioni i beni possono essere divisibili o indivisibili. I beni divisibili

possono essere frazionati in più parti, ciascuna delle quali mantiene un determinato valore.

I beni indivisibili invece non si possono frazionare senza che siano alternati il loro valore o la loro

natura.

Semplici e composti

In relazione alla loro composizione i beni si dividono in semplici o composti. I beni semplici sono

costituiti inscindibilmente.

I beni composti sono l’unione di più parti che hanno una destinazione unitaria.

Pertinenze, universalità di mobili e frutti

Esistono particolari categorie di beni che la legge divide in specifiche discipline:

Pertinenze

Universalità di mobili

Frutti.

Le pertinenze sono le cose destinate in modo durevole al servizio di altre.

Le universalità di mobili sono costituite da più cose che appartengono alla stessa persona e hanno

destinazione unitaria. I frutti sono i beni prodotti da altri beni.

CLASSIFICAZIONE DEI BENI

Regime giuridico

Beni privati e pubblici

Trasferibilità

beni immobili, mobili e registrati

Durata

beni consumabili e inconsumabili

Natura

beni fungibili e infungibili,

materiali/immateriali

divisibili/indivisibili

Composizione

beni composti e semplici

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Frutti naturali e civili

I frutti si distinguono in naturali e civili. I frutti naturali sono quelli che provengono direttamente dalla

cosa, quelli civili si ritraggono da una cosa per permettere il loro godimento ad un altra.

I diritti reali

Ogni persona può essere titolare di diritti su cose materiali.

I diritti sulle cose prendono il nome di diritti reali.

La proprietà é un diritto che si ha su cose proprie. Il diritto reale si afferma sui beni altrui.

I diritti reali minori

I diritti reali si distinguono in:

Diritti reali di godimento

Diritti reali di garanzia.

Diritti reali di godimento

I diritti reali di godimento danno il potere al loro titolare di utilizzare determinati beni, pur non

essendone proprietario.

I diritti reali di godimento sono:

l’usufrutto

l’uso

l’abitazione

la superficie

l’enfiteusi

la servitù prediale.

Diritti reali di godimento

I diritti reali di garanzia conferiscono a un soggetto il potere di vendere determinati beni di suo

debitore:

Pegno

Ipoteca

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Caratteri dei diritti reali

Tutti i diritti reali hanno in comune alcune caratteristiche:

l’assolutezza: si posso far valere verso tutti

l’immediatezza: i titolari dei diritti fanno valere il proprio potere senza aiuto

la tipicità: diritti reali disciplinati dalla legge senza crearne di nuovi

la patrimonialità: valutazione in senso economico

il diritto di seguito: il diritto segue il bene. Acquisto di un’immobile e la sua ipoteca

CARATTERI DIRITTI REALI

Assolutezza Immediatezza Tipicità Patrimonialità diritto di seguito

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Conclusioni

Il presente manuale “Appunti di diritto civile italiano” è stato redatto in base al programma

scolastico di SECONDA LICEO (IIIa Mid).

E’ un materiale didattico utile sia per la preparazione agli esami orali di diritto civile italiano che quale

supporto alle lezioni.

Questo fascicoletto è quindi un aiuto, un supporto didattico al manuale di diritto civile (DIMENSIONE

DIRITTO - Cattani) utilizzato quale materiale di testo indicato dai docenti o dalle sedi scolastiche di

conseguenza NON lo sostituisce.

Aggiornamenti e/o integrazioni di materiale al presente manuale “Appunti di diritto civile italiano”

non sono attualmente in previsione e la versione attuale è la nr. 1.01/2010.

Per informazioni:

Luca Dossena – docente

www.lucadossena.jimdo.com

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Fonti

Dimensione diritto (Cattani)

Codice Civile Italiano

Legge Costituzionale

Appunti di diritto civile (L. Dossena)

Wikipedia

Sito della Repubblica Italiana