antiriciclaggio: gli obblighi per i professionisti simone nepote

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  • Antiriciclaggio: Gli obblighi per i professionisti Simone Nepote
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  • 13 ottobre 20082 IL QUADRO NORMATIVO Direttiva CEE 10 giugno 1991 n. 308 Decreto legge 3 maggio 1991 n.143 (conv. Legge 5 luglio 1991 n197) Direttiva CE 4 dicembre 2001 n. 97 Direttiva CE 26 ottobre 2005 n. 60 Decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374 in vigore dal 9 maggio 1991 Decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 56 in vigore dal 14 marzo 2004 Decreto MEF 3 febbraio 2006 n. 141 Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 Decreto MEF 10 aprile 2007 n. 60 in vigore dal 22 aprile 2006 25 maggio 2007 Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 in vigore dal 29 dicembre 2007
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  • 13 ottobre 20083 Il decreto legislativo 231 per i Professionisti misure di prevenzione estese al contrasto del finanziamento del terrorismo norme pi rigorose per la limitazione delluso del contante e dei titoli al portatore introduzione dellobbligo di adeguata verifica della clientela con la previsione di una graduazione degli obblighi in funzione del rischio (obblighi semplificati e obblighi rafforzati)
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  • 13 ottobre 20084 Finalit del decreto legislativo 231 Articolo 2 comma 5 Tutelare lintegrit del sistema finanziario e di quello economico per prevenire il loro utilizzo per finalit di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
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  • 13 ottobre 20085 Riciclaggio Articolo 2 comma 1 - la conversione o il trasferimento - loccultamento o la dissimulazione - lacquisto,la detenzione o lutilizzazione ESSENDO A CONOSCENZA CHE I BENI PROVENGONO DA UNATTIVIT CRIMINOSA O DA UNA PARTECIPAZIONE A TALE ATTIVIT
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  • 13 ottobre 20086 Finanziamento del terrorismo Articolo 2 comma 4 (art. 1 c. 1 lett. a) d.lgs. 109/2007) Qualsiasi attivit diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o pi delitti con finalit di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o pi delitti con finalit di terrorismo previsti dal codice penale, e ci indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.
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  • 13 ottobre 20087 Professionisti destinatari degli obblighi soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili soggetti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro ogni altro soggetto che fornisce a titolo professionale servizi in materia di contabilit e tributi notai e avvocati (per determinate operazioni) prestatori di servizi relativi a societ e trust
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  • 13 ottobre 20088 I fondamentali adempimenti cui obbligato il professionista Adeguata verifica della clientela (art. 16) Conservazione dei documenti e di registrazione delle informazioni acquisite (art. 36) Segnalazione alla UIF delle operazioni sospette (art. 41) Comunicazione al MEF delle infrazioni alle limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore (art. 51)
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  • 13 ottobre 20089 Ulteriori adempimenti cui chiamato il professionista Articolo 3 Principi generali Adottare idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di controllo interno e di gestione del rischio Rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali Articolo 54 Formazione del personale Adottare misure di adeguata formazione al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio
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  • Obblighi di adeguata verifica della clientela Capo I, Titolo II, del d.lgs. 231/2007, Artt. 15. - 35.
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  • 13 ottobre 200811 Si osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela quando limporto della prestazione ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilit di valore pari o superiore a 15.000 quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000, anche se effettuate con pi operazioni che appaiono collegate o frazionate tutte le volte che loperazione di valore indeterminato o indeterminabile, al riguardo la costituzione, la gestione o lamministrazione di societ, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso unoperazione di valore non determinabile quando vi sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile quando vi sono dubbi sulla veridicit o sulladeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dellidentificazione di un cliente
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  • 13 ottobre 200812 Il valore delloggetto della prestazione mezzi di pagamento, beni o utilit di importo pari o superiore ai 15.000 (prima superiore ai 12.500 ) anche se tramite pi operazioni collegate o frazionate sempre quando il valore indeterminato o indeterminabile (la costituzione, la gestione o lamministrazione di societ, enti, trust o soggetti giuridici analoghi )
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  • 13 ottobre 200813 Non si osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela mera attivit di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi adempimenti in materia di amministrazione del personale (art. 2 c. 1, legge 12/1979)
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  • 13 ottobre 200814 Adempimento dellobbligo di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgere le seguenti attivit Identificazione e verifica dellidentit informazioni su scopo e natura della prestazione professionale controllo costante nel corso della prestazione professionale del cliente del titolare effettivo
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  • 13 ottobre 200815 Chi il titolare effettivo ? In caso di societ: 1.la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entit giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entit giuridica, anche tramite azioni al portatore, purch non si tratti di una societ ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento pi uno di partecipazione al capitale sociale; 2.la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entit giuridica;
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  • 13 ottobre 200816 Chi il titolare effettivo ? In caso di entit giuridiche (fondazioni) o di istituti giuridici (trust) che amministrano e distribuiscono fondi: 1.se i futuri beneficiari sono gi stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o pi del patrimonio di un'entit giuridica 2.se le persone che beneficiano dell'entit giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale istituita o agisce l'entit giuridica 3.la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o pi del patrimonio di un'entit giuridica
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  • 13 ottobre 200817 Identificazione consiste nella verifica dellidentit anagrafica, in presenza del cliente, sulla base di un documento di riconoscimento non scaduto se societ o ente: anche nella verifica delleffettiva esistenza del potere di rappresentanza e dellidentit dei rappresentanti delegati alla firma
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  • 13 ottobre 200818 Identificazione il cliente al momento in cui conferito lincarico di svolgere una prestazione professionale o dellesecuzione della prestazione il titolare effettivo contestualmente allidentificazione del cliente
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  • 13 ottobre 200819 Identificazione del cliente: tramite documento didentit del titolare effettivo: tramite pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo
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  • 13 ottobre 200820 Articolo 21: Obblighi del cliente I clienti forniscono, sotto la propria responsabilit, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilit, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.
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  • 13 ottobre 200821 Articolo 3: Principi generali, nel c.1.. soggetti destinatari delle disposizioni.. adempiono agli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni posseduto o acquisite nellambito della propria attivit istituzionale o professionale.
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  • 13 ottobre 200822 Verifica dellidentit del titolare effettivo per le persone giuridiche, i trust e i soggetti analoghi imposta ladozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di propriet e di controllo del cliente
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  • 13 ottobre 200823 Processo di identificazione e di verifica dellidentit Quando? al momento di conferimento dellincarico o di esecuzione delloperazione Chi? Il cliente ed eventualmente il titolare effettivo Come? Da parte del professionista, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, in presenza del cliente Se societ o ente anche i rappresentanti delegati alla firma Tramite? documento didentit dichiarazioni del cliente pubblici registri elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque
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  • 13 ottobre 200824 Esecuzione da parte di terzi Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela possibile fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi. IDONEA ATTESTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALLARTICOLO 30 COMMA 1 IDONEA A CONFERMARE LIDENTIT TRA SOGGETTO DA IDENTIFICARE E SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO CON LATTESTANTE E LESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI COMUNICATE A DISTANZA IN NESSUN CASO LATTESTAZIONE PU ESSERE RILASCIATA DA SOGGETTI CHE NON HANNO INSEDIAMENTI FISICI IN ALCUN PAESE SE SORGONO DUBBI SULLIDENTITA DEL CLIENTE BISOGNA COMPIERE UNA NUOVA IDENTIFICAZIONE CHE DIA CERTEZZA
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  • 13 ottobre 200825 Ladeguata verifica della clientela durante il rapporto professionale controllo costante nel corso della prestazione professionale analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto professionale in modo da attivit propedeutica allobbligo di segnalazione delle operazioni sospette che si attua avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che il professionista ha del proprio cliente, delle sue attivit commerciali e del suo profilo di rischio
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  • 13 ottobre 200826 Approccio basato sul rischio + - A UN MAGGIOR GRADO DI RISCHIO CORRISPONDONO DEGLI OBBLIGHI RAFFORZATI ARTICOLO 28 A UN MINOR GRADO DI RISCHIO CORRISPONDONO DEGLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI ARTICOLO 25 Rischio associato al TIPO DI CLIENTE a alla PRESTAZIONE PROFESSIONALE
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  • 13 ottobre 200827 Approccio basato sul rischio I professionisti devono essere in grado di dimostrare agli ordini professionali, che promuovono e controllano losservanza degli obblighi antiriciclaggio, che la portata delle misure adottate adeguata allentit del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
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  • 13 ottobre 200828 Criteri generali di valutazione del rischio Con riferimento al CLIENTE 1.NATURA GIURIDICA 2.PREVALENTE ATTIVIT SVOLTA 3.COMPORTAMENTO AL MOMENTO DELLOPERAZIONE O ALLINSTAURAZIONE DEL RAPPORTO 4.AREA DI RESIDENZA DEL CLIENTE O DELLA CONTROPARTE Con riferimento alla PRESTAZIONE PROFESSIONALE 1.TIPOLOGIA DELLOPERAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE 2.MODALIT DI SVOLGIMENTO 3.AMMONTARE 4.FREQUENZA E DURATA 5.RAGIONEVOLEZZA IN RAPPORTO ALLATTIVIT DEL CLIENTE 6.AREA DI DESTINAZIONE DELLOGGETTO DELLA OPERAZIONE
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  • 13 ottobre 200829 Obblighi semplificati Articolo 25 non si tenuti agli obblighi di adeguata verifica della clientela comunque necessario raccogliere informazioni sufficienti per stabilire se verso quel cliente si pu beneficiare dellesenzione
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  • 13 ottobre 200830 Quando si applicano gli obblighi semplificati Quando il cliente un intermediario finanziario un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva un ente creditizio o finanziario extracomunitario soggetto a obblighi equivalenti a quelli della direttiva articolo 4 dellallegato tecnico
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  • 13 ottobre 200831 Quando si applicano gli obblighi semplificati Quando riguarda contratti di assicurazione sulla vita entro una certa soglia forme pensionistiche complementari e obbligatorie moneta elettronica entro certe soglie prodotti o transazioni caratterizzati da basso rischi riciclaggio articolo 4 dellallegato tecnico
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  • 13 ottobre 200832 Non si applicano gli obblighi semplificati di adeguata verifica Articolo 25 qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.
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  • 13 ottobre 200833 Obblighi rafforzati (Art. 28) Per compensare il rischio pi elevato misure rafforzate, pi specifiche ed adeguata, di adeguata verifica della clientela assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale
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  • 13 ottobre 200834 Quando si applicano gli obblighi rafforzati In presenza di un rischio pi elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo 1.Accertare lidentit del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari 2.Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva 3.Assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio Quando il cliente non fisicamente presente Quando loperazione o la prestazione professionale riguarda persone politicamente esposte
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  • 13 ottobre 200835 In merito alla presenza fisica del cliente SE IL CLIENTE PRESENTE SE IL CLIENTE ASSENTE Obblighi ordinari Obblighi RAFFORZATI Esecuzione da parte di TERZI COMUNQUE IRRILEVANTE LA PRESENZA DEL CLIENTE -Quando GI STATO IDENTIFICATO in relazione ad un altro rapporto in essere -Quando i dati identificativi e le altre informazioni risultano da ATTI PUBBLICI, SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE, CERTIFICATI QUALIFICATI -Quando i dati da acquisire risultano da DICHIARAZIONE DELLAUTORIT CONSOLARE ITALIANA
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  • 13 ottobre 200836 Obbligo di astensione (Articolo 23) NON PU ESEGUIRE OPERAZIONI O PRESTAZIONI PROFESSIONALI PONE FINE ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE GI IN ESSERE E VALUTA SE EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE ALLUIF Quando il professionista non in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela Quando il professionista sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o il finanziamento al terrorismo SI ASTIENE DALLESEGUIRE LOPERAZIONE E LA SEGNALA QUALE SOSPETTA ALLUIF
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  • Obblighi di registrazione Capo II, Titolo II, del d.lgs. 231/2007, Artt. 36. - 40.
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  • 13 ottobre 200838 Obbligo di registrazione (Articolo 36) I professionisti conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
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  • 13 ottobre 200839 I professionisti hanno lobbligo di CONSERVARE La copia o i riferimenti dei documenti utilizzati per ladeguata verifica del cliente I documenti originali o le copie relative alle prestazioni professionali svolte Per 10 ANNI dalla fine della prestazione professionale
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  • 13 ottobre 200840 I professionisti hanno lobbligo di REGISTRARE Con riferimento alla PRESTAZIONE PROFESSIONALE: la data di instaurazione i dati identificativi del cliente le generalit dei delegati a operare il codice del rapporto ove previsto e conservano per 10 ANNI Con riferimento alla OPERAZIONI = > 15.000 : la data la causale limporto la tipologia delloperazione i mezzi di pagamento i dati identificativi del soggetto che effettua loperazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera
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  • 13 ottobre 200841 Registrazione deve avvenire TEMPESTIVAMENTE !! NON OLTRE 30 GIORNI dal compimento delloperazione dalla fine della prestazione professionale
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  • 13 ottobre 200842 Non si osservano gli obblighi di registrazione e di conservazione mera attivit di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi adempimenti in materia di amministrazione del personale (art. 2 c. 1, legge 12/1979)
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  • 13 ottobre 200843 Registro (Art. 38) Per la registrazione delle informazioni da parte dei professionisti il decreto prevede l'adozione di un Un Fascicolo per ciascun Cliente IN ALTERNATIVA POSSONO ISTITUIRE Il registro della clientela ai fini antiriciclaggio dove sono registrati i DATI IDENTIFICATIVI DEI CLIENTI dove raccolta la DOCUMENTAZIONE e gli ulteriori dati e informazioni Archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici
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  • 13 ottobre 200844 Registro della clientela ai fini antiriciclaggio (Art. 38) numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del professionista o di un suo collaboratore delegato per iscritto l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui composto e l'apposizione della firma del professionista e del un suo collaboratore delegato. deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.
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  • 13 ottobre 200845 Registro della clientela ai fini antiriciclaggio (Art. 38) Nel caso di persona fisica il nome e il cognome il luogo e la data di nascita l'indirizzo il codice fiscale gli estremi del documento di identificazione Nel caso di soggetti diversi da persona fisica la denominazione la sede legale il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA i dati del rappresentante legale e dei delegati alla firma delloperazione
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  • 13 ottobre 200846 Articolo 41 comma 6 I dati e le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali
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  • Obblighi di segnalazione Capo III, Titolo II, del d.lgs. 231/2007, Artt. 41. - 48.
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  • 13 ottobre 200848 Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (Articolo 41) QUANDO I PROFESSIONISTI SANNO HANNO RAGIONEVOLI MOTIVI PER SOSPETTARE CHE SOSPETTANO Siano in corsoSiano state compiuteSiano state tentate OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO DEVONO INVIARE ALLA UIF UNA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA
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  • 13 ottobre 200849 Il sospetto desunto (Art. 41) Caratteristiche Entit Natura DELLOPERAZIONE Qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate SOGGETTO CUI RIFERITA Capacit economica Attivit svolta
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  • 13 ottobre 200850 Informazioni a disposizione del professionista acquisite nel corso delladeguata identificazione del cliente relative alle operazioni svolte dal cliente nel corso del rapporto professionale resesi disponibili durante lo svolgimento della prestazione professionale
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  • 13 ottobre 200851 Modalit di segnalazione da parte del professionista SENZA RITARDO POSSIBILMENTE PRIMA DI ESEGUIRE LOPERAZIONE APPENA SI MATURA IL SOSPETTO La segnalazione allUIF deve avvenire
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  • 13 ottobre 200852 Modalit di segnalazione da parte del professionista SENZA RITARDO E PRIVA DEL NOMINATIVO DEL SEGNALANTE UIF I PROFESSIONISTI TRASMETTONO LA SEGNALAZIONE Ordine Professionale
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  • 13 ottobre 200853 Modalit di segnalazione da parte del professionista
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  • 13 ottobre 200854 Esenzione dallobbligo di segnalazione (Art.12 comma 2) L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualit di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
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  • Obbligo di comunicazione Titolo III, del d.lgs. 231/2007, Art. 51.
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  • 13 ottobre 200856 Obbligo di comunicazione (Art. 51) denaro contante Titoli al portatore Comunicazione al MEF delle violazioni alle limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore ENTRO 30 GIORNI Assegni bancari e postali Assegni circolari vaglia postali e cambiari Libretti di deposito al portatore Utilizzo di conti e libretti di risparmi anonimi o fittizi
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  • 13 ottobre 200857 Linvio della comunicazione al MEF Entro 30 giorni dalla data in cui il professionista ha avuto conoscenza dellinfrazione MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE VALUTARIO, ANTIRICICLAGGIO E ANTIUSURA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 - ROMA PER GLI IMPORTI SUPERIORI A 250.000
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  • 13 ottobre 200858 Linvio della comunicazione al MEF Competente la Direzione provinciale servizi vari competente MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE VALUTARIO, ANTIRICICLAGGIO E ANTIUSURA COMPETENTE TERRITORIALMENTE PER IL PIEMONTE GENOVA PER GLI IMPORTI INFERIORI A 250.000
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  • Disposizioni sanzionatorie Titolo V, del d.lgs. 231/2007,
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  • 13 ottobre 200860 Sanzioni penali (Art. 55) Violazione delle disposizioni relative agli OBBLIGHI DI ADEGUATA IDENTIFICAZIONE (c. 1) Multa da 2.600 a 13.000 euro Omissione di indicazione delle generalit del soggetto per conto del quale esegue loperazione o false (c. 2) Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 500 a 5.000 euro Se lesecutore delloperazione non fornisce informazioni sullo scopo e natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professione o false (c. 3) Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da 5.000 a 50.000 euro Omessa, tardiva o incompleta registrazione di cui allart. 36 (c. 4) Multa da 2.600 a 13.000 euro
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  • 13 ottobre 200861 Sanzioni penali (Art. 55) Omessa comunicazione da parte degli organi di controllo di cui allart. 52 (c. 5) Reclusione fino a un anno e multa da 100 a 1.000 euro Assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione con mezzi fraudolenti al fine di ostacolare lindividuazione del soggetto che ha effettuato loperazione (c. 6) Sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 raddoppiata Omessa comunicazione prevista dallart. 36 da parte dei soggetti di cui allart. 11, c. 1 lettera h) e 3, lettere c) e d) (c. 7) Multa da 2.600 a 13.000 euro
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  • 13 ottobre 200862 Sanzioni penali (Art. 55) Violazione del divieto di comunicare lavvenuta segnalazione di operazione sospetta e le informazioni in seguito ricevute di cui allart. 46 c. 1 e 48 c. 4 (c. 8) Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro Utilizzo, non essendone titolare, falsificazione, di carte di credito o pagamento o altro analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o allacquisto di beni o alla prestazione di servizi Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 a 1.550 euro
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  • 13 ottobre 200863 Sanzioni amministrative (Art. 57) Mancato rispetto del provvedimento di SOSPENSIONE DELLOPERAZIONE SOSPETTA (c. 1) Sanzione pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro Omessa istituzione dellarchivio unico informatico di cui allart. 37 (c. 2) Sanzione pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro Omessa istituzione del registro della clientela (c. 3) Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
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  • 13 ottobre 200864 Sanzioni amministrative (Art. 57) Omessa segnalazione di operazioni sospette (c. 4) Sanzione pecuniaria dall1% al 40% dellimporto delloperazione non segnalata Violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF (c. 5) Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
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  • 13 ottobre 200865 Sanzioni amministrative (Art. 58) Violazione delle limitazioni al TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI O TITOLI AL PORTATORE, ASSEGNI SENZA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILIT (c. 1) Sanzione pecuniaria dall1% 40% dellimporto trasferito Violazione delle limitazioni del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore di cui allart. 49 c. 12 (c. 2) Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo Violazioni delle prescrizioni di cui allart. 49 c. 13 e 14 (c.3) Sanzione pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore Violazione delle prescrizioni di cui all art. 49 c. 18 e 19 (c. 4) Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% dellimporto trasferito
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  • 13 ottobre 200866 Sanzioni amministrative (Art. 58) Violazione del divieto di apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o intestazione fittizia di cui allart. 50 c. 1 (5) Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo Violazione del divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o intestazione fittizia aperti presso Stati Esteri di cui allart. 50 c. 2 (6) Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del saldo Violazioni dellobbligo di informazione di cui allart. 51 c. 1 (c.7) Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dellimporto delloperazione, del saldo del libretto o del conto