regolamento sul funzionamento degli …...regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e...
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REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DEL COMUNE
approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 88 del 13/12/2018
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Indice
PARTE I CONSIGLIO COMUNALE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Ambito di applicazione pag. 8
Art. 2 Interpretazione del regolamento pag. 8
Art. 3 Attività pag. 8
Art. 4 Luogo delle riunioni pag. 8
Art. 5 Funzioni di indirizzo pag. 8
Art. 6 Funzioni di controllo pag. 9
Art. 7 Competenza esclusiva pag. 10
TITOLO 2 CONSIGLIERI COMUNALI
CAP I INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO
Art. 8 Entrata in carica – convalida pag. 10
Art. 9 Consigliere anziano pag. 11
Art. 10 Dimissioni pag. 11
Art. 11 Decadenza e rimozione della carica pag. 11
Art. 12 Sospensione dalle funzioni pag. 12
CAP II DIRITTI DEI CONSIGLIERI
SEZIONE I PREROGATIVE
Art. 13 Gettoni di presenza e permessi pag. 12
SEZIONE II ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Art. 14 Criteri pag. 13
Art. 15 Provvedimenti di cui è ammessa la visione e il rilascio di copia pag. 13
Art. 16 Diritto alla visione ed informazione pag. 13
Art. 17 Rilascio di copie di atti e documenti pag. 14
SEZIONE III ESERCIZIO DEL MANDATO
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Art. 18 Divieto di mandato operativo pag. 14
Art. 19 Iniziativa pag. 14
Art. 20 Richiesta di convocazione del consiglio pag. 14
Art. 21 Funzioni rappresentative pag. 15
Art. 22 Consiglieri delegati pag. 15
CAPO III DOVERI DEI CONSIGLIERI
Art. 23 Partecipazione alle adunanze pag. 15
Art. 24 Astensione obbligatoria pag. 16
Art. 25 Responsabilità personale – Esonero pag. 16
Art. 26 Pubblicità delle spese elettorali pag. 16
CAPO IV GRUPPI CONSILIARI
Art. 27 Costituzione pag. 16
Art. 28 Conferenza dei capigruppo pag. 17
TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I CONVOCAZIONE
Art. 29 Competenza pag. 17
Art. 30 Avviso di convocazione pag. 18
Art. 31 Sessioni ordinarie e d’urgenza pag. 18
Art. 32 Ordine del giorno pag. 18
Art. 33 Pubblicazione e diffusione pag. 18
Art. 34 Modalità consegna avviso pag. 19
Art. 35 Termini consegna pag. 19
Art. 36 Deposito degli atti pag. 20
CAPO II PRESIDENZA
Art. 37 Presidente pag. 20
Art. 38 Compiti e poteri del presidente pag. 20
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Art. 39 Revoca pag. 21
CAPO III ADUNANZE
Art. 40 Adunanze di prima convocazione pag. 21
Art. 41 Adunanze di seconda convocazione pag. 21
Art. 42 Adunanze pubbliche pag. 22
Art. 43 Adunanze aperte pag. 22
Art. 44 Adunanze private pag. 23
Art. 45 La partecipazione del segretario all’adunanza pag. 23
Art. 46 Ammissione di dirigenti, funzionari e consulenti in aula pag. 23
CAPO IV SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
SEZIONE I ORGANIZZAZIONE ED INTERVENTI
Art. 47 Organizzazione dei lavori pag. 24
Art. 48 Comportamento dei consiglieri pag. 24
Art. 49 Comportamento del pubblico pag. 25
SEZIONE II ORDINE DEI LAVORI
Art. 50 Ordine di trattazione degli argomenti pag. 25
Art. 51 Discussione – Norme generali pag. 25
Art. 52 Questione pregiudiziale, sospensiva e ritiro degli argomenti pag. 26
Art. 53 Fatto personale pag. 26
Art. 54 Termine dell’adunanza pag. 27
TITOLO IV ATTIVITA’ E PROVVEDIMENTI
CAPO I ATTIVITA’
Art. 55 Criteri pag. 27
Art. 56 Comunicazioni pag. 27
Art. 57 Interrogazioni pag. 28
Art. 58 Interrogazioni – trattazione pag. 28
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Art. 59 Interrogazioni – procedura semplificata pag. 29
Art. 60 Mozioni pag. 29
Art. 61 Ordini del giorno pag. 29
Art. 62 Ordini del giorno – presentazione pag. 29
Art. 63 Ordini del giorno – trattazione pag. 30
CAPO II PROVVEDIMENTI
SEZIONE I MODALITA’ DI ADOZIONE
Art. 64 Proposte pag. 30
Art. 65 Giusto procedimento pag. 30
Art. 66 Approvazione – revoca - modifica pag. 31
Art. 67 Emendamenti pag. 31
Art. 68 Deliberazioni immediatamente eseguibili pag. 31
SEZIONE II VERBALE DI DELIBERAZIONE
Art. 69 Il verbale dell’adunanza pag. 32
Art. 70 Contenuto e firma pag. 32
Art. 71 Verbale, deposito, rettifiche pag. 32
SEZIONE III VOTAZIONI
Art. 72 Modalità generali pag. 33
Art. 73 Votazioni in forma palese pag. 34
Art. 74 Votazione per appello nominale pag. 34
Art. 75 Designazioni e funzioni pag. 34
Art. 76 Votazioni segrete pag. 35
Art. 77 Esito delle votazioni pag. 35
TITOLO IV NOMINA – DESIGNAZIONE – REVOCA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
E DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I CRITERI GENERALI
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Art. 78 Nomina e designazione dei rappresentanti del comune e del consiglio comunale pag. 36
Art. 79 Requisiti soggettivi pag. 36
Art. 80 Durata dell’incarico, sostituzioni pag. 36
Art. 81 Adempimenti dei rappresentanti pag. 36
CAPO II NOMINE E CESSAZIONI
Art. 82 Nomine e designazioni di competenza del sindaco pag. 37
Art. 83 Nomine e designazioni di consiglieri comunali pag. 37
Art. 84 Partecipazione di nomina pag. 38
Art. 85 Revoca e decadenza dei rappresentanti del comune pag. 38
PARTE II COMMISSIONI CONSILIARI
TITOLO I COMMISSIONI PERMANENTI
Art. 86 Ambito di applicazione pag. 38
Art. 87 Costituzione e composizione pag. 38
Art. 88 Presidenza e vice presidenza pag. 39
Art. 89 Convocazione pag. 39
Art. 90 Funzionamento delle commissioni pag. 39
Art. 91 Competenze pag. 40
Art. 92 Segreteria delle commissioni pag. 41
TITOLO II COMMISSIONI SPECIALI
Art. 93 Commissioni consiliari speciali di indagine o di inchiesta pag. 41
Art. 94 Nomina ed attribuzione delle commissioni speciali pag. 41
Art. 95 Commissioni speciali – Poteri pag. 42
PARTE III GIUNTA COMUNALE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 96 Ambito di applicazione pag. 42
Art. 97 Composizione pag. 42
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Art. 98 Requisiti pag. 42
Art. 99 Divieto di incarichi pag. 43
Art. 100 Status dei componenti della giunta pag. 43
TITOLO II NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE
CAPO I PROCEDURA PER LA NOMINA
Art. 101 Attività del sindaco pag. 43
CAPO II DIMISSIONI E DECADENZA DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI COMPONENTI
Art. 102 Dimissioni e decadenza della giunta pag. 43
Art. 103 Dimissioni e cessazione dalla carica – Sostituzione pag. 44
Art. 104 Revoca e decadenza pag. 44
Art. 105 La mozione di sfiducia pag. 44
TITOLO III ATTIVITA’ E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE
Art. 106 Attività della giunta pag. 45
Art. 107 Riunioni – Funzionamento pag. 45
Art. 108 Competenza pag. 45
Art. 109 Competenze degli assessori pag. 45
Art. 110 Vice sindaco pag. 46
Art. 111 Deliberazioni pag. 46
Art. 112 Verbalizzazione delle sedute pag. 46
Art. 113 Astensione da deliberazioni, appalti, contratti e servizi pag. 46
Art. 114 Pubblicazione delle deliberazioni pag. 47
Art. 115 Entrata in vigore pag. 47
Art. 116 Diffusione pag. 47
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PARTE I CONSIGLIO COMUNALE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Ambito di applicazione
La presente parte del regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio
comunale, nel rispetto dei principi dettati dal D. Lgs.18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. e dallo statuto.
Art. 2 Interpretazione del regolamento
1. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla
legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente, ispirandosi ai
principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario generale ed eventualmente dei
capigruppo.
Art. 3 Attività
1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e la prosegue
con l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti nel presente titolo.
2. Dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del
decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono
contenere l'indicazione specifica dei motivi d‘urgenza ed indifferibilità che ne hanno resa necessaria
l’adozione.
Art. 4 Luogo delle riunioni
1. Le sedute del consiglio comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale; qualora
circostanze del tutto eccezionali o giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo
richiedano, il presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capi gruppo, determina il diverso
luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione.
2. In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.
3. In occasione delle sedute del consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale, per
l'intera giornata, la bandiera nazionale.
Art. 5 Funzioni di indirizzo
1. Il consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico – amministrativi, secondo i principi
affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti
fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
a) Agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i
regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione
popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi,
le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
b) Agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i criteri
generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti dell’Ente, la
disciplina dei tributi e delle tariffe;
c) Agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di
opere pubbliche e piani d'investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio
immobiliare dell‘ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
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d) Agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione
attuativa;
e) Agli indirizzi formalmente rivolti alla giunta, all'organizzazione generale dell'ente, alle
aziende speciali ed agli enti dipendenti, relativi a tutte le attività del Comune.
2. Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale
definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli
obiettivi da realizzare, indicando il o i responsabili del procedimento; i tempi per il raggiungimento,
le risorse e gli strumenti da impiegare.
3. Il consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri - guida per la loro concreta
attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi
per l’attuazione degli indirizzi generali di governo contenuti nel documento proposto dal sindaco e
approvato nella prima seduta.
4. Il consiglio, inoltre, è tenuto a formulare gli indirizzi per la nomina e le designazioni, da parte
del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, secondo le disposizioni
degli artt. 19, comma 5; 24, comma 2, ed art. 27 dello statuto; provvede altresì a nominare, in relazione
a quanto stabilito con l'art. 83 del presente regolamento, i rappresentanti del consiglio stesso presso
enti, aziende ed istituzioni; può infine esprimere indirizzi per l'adozione da parte della giunta, di
provvedimenti richiesti dai revisori dei conti, per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale,
concernenti la gestione delle attività comunali.
Art. 6 Funzioni di controllo
1. Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo mediante
l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, con le modalità stabilite dallo statuto, dai
regolamenti e dalle norme sulle commissioni consiliari.
2. È facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e
proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali,
con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e
collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo:
a) Segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i
contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
b) Segnalando aspetti e situazioni della gestione economico - finanziaria corrente, capaci
di incidere negativamente sul risultato della gestione;
c) Sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione
e formulando in base ad essi eventuali proposte;
d) Sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;
e) Partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del
consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e, nella persona del
presidente, tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal sindaco o dal presidente del consiglio
di propria iniziativa o su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati, per riferire o dare
pareri consultivi su particolari argomenti.
4 Il controllo politico - amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi,
ai quali il comune partecipa finanziariamente, è esercitato dal consiglio comunale attraverso le
relazioni, almeno annuali, dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti
e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della
gestione, rispetto alle finalità per le quali il comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla
gestione stessa.
5 Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico - amministrativo il consiglio comunale si
avvale delle commissioni consiliari permanenti e/o speciali, attribuendo alle stesse compiti ed
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incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le commissioni esercitano le funzioni
suddette con tutti i poteri spettanti al consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività
effettuata.
Art. 7 Competenza esclusiva
1. Sono di esclusiva competenza del consiglio gli argomenti trattati nella prima seduta del
consiglio comunale, come disciplinata dall'art. 15 dello statuto.
2. Il consiglio comunale ha, altresì, competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi
elencati nel secondo comma dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con i quali esercita le
funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della
politica amministrativa dell'ente.
3. Sono inoltre di competenza del consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso
attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, nonché quelli
relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali,
nonché alla surrogazione di questi ultimi.
4. Il consiglio comunale non può delegare le proprie funzioni ad altri organi; questi non possono
adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto
alla esclusiva competenza del consiglio, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 42 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., esclusivamente per le variazioni di bilancio.
5. Il sindaco e la giunta comunale possono proporre al consiglio l'integrazione e la modifica di
atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli
stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dal sindaco o dalla giunta
stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la
giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.
TITOLO II CONSIGLIERI COMUNALI
CAPO I INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO
Art. 8 Entrata in carica – convalida
1. Il sindaco e i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, nei casi di
surrogazione di questi ultimi, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.
2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il consiglio comunale, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare
la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e dichiarare
la ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, secondo la procedura indicata
dall’art. 69 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.
3. Sulle contestazioni od eccezioni circa l‘ineleggibilità od incompatibilità alla carica di sindaco
o di consigliere per taluno dei membri del consiglio, ciascun consigliere potrà chiedere la parola,
compreso il consigliere o i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata l'eccezione. Ciascun
intervenuto avrà diritto di replicare una sola volta.
4. Al termine della discussione, il presidente porrà in votazione l’eccezione proposta ed alla
votazione conseguente avranno diritto di partecipare anche il consigliere od i consiglieri nei confronti
dei quali è stata sollevata. L'eccezione dovrà considerarsi accolta se avrà ottenuto la maggioranza
assoluta dei votanti ed in tale caso il consigliere interessato non potrà considerarsi convalidato nella
carica e dovrà essere sostituito da quel candidato che immediatamente lo segue nella sua lista.
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5. Ove il candidato chiamato a surrogare si trovi in aula, il presidente provvederà alla sua
chiamata invitandolo a prendere posto tra i seggi consiliari. Dopo di che il consiglio procederà alla
convalida di tutti i consiglieri previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge.
6. Nel caso in cui dei consiglieri abbiano fatto pervenire alla presidenza, prima dell'invio
dell'avviso di convocazione della prima seduta, la propria rinuncia alla carica, il sindaco convoca il
candidato primo dei non eletti nella lista del consigliere rinunciatario.
Art. 9 Consigliere anziano
1. Il consigliere anziano, secondo la previsione dell'art. 21, comma 4, dello statuto, è il
consigliere che nelle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio, ha conseguito la maggior cifra
elettorale individuale con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco
proclamati consiglieri.
2. Al consigliere anziano, in caso di assenza o impedimento del sindaco ed in mancanza di
nomina del vice sindaco, compete la convocazione della prima adunanza del consiglio, nella quale si
esaminano gli ordini del giorno previsti dall’art. 15 - comma 2 - dello statuto.
3. Lo stesso consigliere anziano presiede la seduta convocata per gli adempimenti previsti nel
comma precedente, fino all'elezione del presidente dell'assemblea.
4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente del consiglio, le
relative funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.
Art. 10 Dimissioni
1. Le dimissioni dalla carica, indirizzate al Consiglio, debbono essere presentate personalmente
dai consiglieri ed assunte immediatamente al protocollo comunale nell’ordine temporale di
presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al
protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
2. Le dimissioni sono irrevocabili non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci.
3. Il consiglio comunale procede, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle
dimissioni, alla surroga dei consiglieri dimissionari, previo accertamento dell'insussistenza di
condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità per il soggetto surrogante.
Art. 11 Decadenza e rimozione dalla carica
1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di incandidabilità prevista
dall’art.10 del Dlgs 31 dicembre 2012 n. 235, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla
carica del consigliere interessato, non appena venutone a conoscenza.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla D.Lgs.
18 agosto 200 n. 267 e s.m.i, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o
si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità, il consiglio attiva la procedura
di cui all'art. 69 del succitato decreto. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità
o di incompatibilità risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei
confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla
costituzioni; o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, secondo
quanto dispone l'art. 142 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
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4. Il presidente del consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti
commi, convoca il consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni
conseguenti.
5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per un intero
semestre, sono dichiarati decaduti. Prima di dichiarare la decadenza il consiglio esamina le eventuali
giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato, e decide conseguentemente.
6. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta
nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di
ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.
Art. 12 Sospensione dalle funzioni
1. I consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto quando
sussistono i motivi di cui all’art. 142 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.
Sono, invece, sospesi di diritto dalla carica, qualora sopravvenga dopo le elezioni, alcuna delle
condizioni previste dall'art. 11 del Dlgs 31 dicembre 2012 n. 235.
2. Il Presidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio comunale che
prende atto della sospensione decretata. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna
delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell’ambito del comune, sia in enti, istituzioni
ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune. Nel periodo di sospensione
il consigliere sospeso, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata
la supplenza, non è computato al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di
qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
3. Il consigliere sospeso è, temporaneamente, sostituito ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
CAPO II DIRITTI DEI CONSIGLIERI
SEZIONE I PREROGATIVE
Art. 13 Gettoni di presenza e permessi
1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo hanno diritto ai permessi retribuiti
e non retribuiti nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per l’effettiva
partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno; si ha "effettiva
partecipazione" quando il consigliere abbia presenziato alla trattazione di almeno la metà degli
argomenti discussi nella seduta.
3. Il gettone di presenza è dovuto ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime
condizioni, per l’effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari, formalmente
istituite e convocate, nonché per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o
regionali.
4. I gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non
sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta
l'indennità di funzione, prevista dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, non è dovuto alcun gettone per la
partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.
5. I consiglieri comunali che risiedono fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso
delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la
partecipazione alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e delle altre
commissioni comunali previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
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6. Ai consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal presidente a recarsi, per
ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute, ed il rimborso delle spese di soggiorno documentate, secondo quanto
stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi
nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali, che hanno rilevanza nazionale. Gli
amministratori in missione sono impegnati ad attenersi a criteri di rigore economico.
7. Il consiglio comunale, in conformità a quanto dispone all'art. 86 del Dlgs 18 agosto 2000 n.
267 e s.m.i., può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti
all'espletamento del mandato.
SEZIONE II ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Art. 14 Criteri
1. L'esercizio del diritto dei consiglieri comunali di prendere visione e di richiedere il rilascio di
copia di tutti i provvedimenti, in qualunque momento adottati e ancorché non efficaci,
dall'amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 43 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., è
disciplinato dalla presente sezione del regolamento.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende,
istituzioni ed enti dipendenti, dalle società a prevalente capitale comunale, nonché dai concessionari
di servizi comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del
mandato elettivo.
3. La visione dei provvedimenti comunali, comprensivi degli atti preparatori, deve avvenire
nell'ufficio comunale depositario degli atti, alla presenza del funzionario responsabile.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Art. 15 Provvedimenti di cui è ammessa la visione e il rilascio di copia
1. Sono ammessi in visione o al rilascio di copia tutti i provvedimenti che costituiscono
manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio o di natura mista, posti in essere dagli organi
comunali nell‘esercizio delle loro funzioni.
2. È ammessa, inoltre, la presa visione ed il rilascio di copia degli atti preparatori richiamati nei
provvedimenti.
Art. 16 Diritto alla visione ed informazione
1. Per diritto alla visione deve intendersi il diritto di prendere conoscenza, mediante lettura o
consultazione, dei provvedimenti di cui all'art. 15 del presente regolamento.
2. Per informazione si intende la possibilità di ottenere notizie circa l'attività svolta dagli organi
dell’amministrazione comunale, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti.
3. A tal fine il consigliere può accedere durante il normale orario di lavoro presso tutti gli uffici
comunali, avendo cura di non alterare la normale funzionalità amministrativa, e ricevere,
esclusivamente dal funzionario responsabile dati, precisazioni, notizie e chiarimenti esclusivamente
relativi ad atti o situazioni già sottoposti all'attenzione della giunta comunale o del sindaco, ovvero
relativi all'esecuzione di provvedimenti efficaci.
4. Altre informazioni, dati o notizie il consigliere potrà acquisirli mediante le interrogazioni.
5. L'esercizio dei suddetti diritti, da parte del consigliere comunale, non deve tradursi in un
potere di inchiesta o di ispezione, a meno che lo stesso non sia stato espressamente incaricato dal
consiglio.
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6. In nessun caso il consigliere può far uso delle notizie e dei documenti acquisiti in forza del
presente articolo, per fini personali
Art. 17 Rilascio di copie di atti e documenti
1. I consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del consiglio e della
giunta, di determinazioni dirigenziali, di verbali delle commissioni consiliari, di verbali delle altre
commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal
sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli
organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la
segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il
consigliere deve indicare gli estremi dell’atto di cui richiede copia ed apporre la data, l'ora e la firma.
Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio
dei diritti connessi alla carica ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta,
salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta
viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il segretario generale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della
copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con
comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato
all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B n. 1 del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in
conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni.
SEZIONE III ESERCIZIO DEL MANDATO
Art. 18 Divieto di mandato imperativo
1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà
d'azione, di espressione e di voto.
Art. 19 Iniziativa
1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del consiglio
comunale.
2. Possono presentare proposte di deliberazione, interrogazioni e mozioni su argomenti che
riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del consiglio
e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
3. I consiglieri hanno, altresì, facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione
iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
Art. 20 Richiesta di convocazione del consiglio
1. Il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore
a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del
giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
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2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la
richiesta dei consiglieri, indirizzata al presidente del consiglio, che viene immediatamente registrata
al protocollo generale dell'ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, il
consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare
deliberazioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra
l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l’adozione di deliberazioni o di mozioni, deve essere
osservato quanto stabilito dagli artt. 64 e 65 del presente regolamento, in osservanza del principio,
del giusto procedimento, sancito dall'art. 22 dello statuto.
4. Nel caso dell’inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, di cui al primo comma,
previa diffida, provvede il prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del
Dlgs 18 agosto 2000 n. 267
Art. 21 Funzioni rappresentative
1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette
dall’amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita
una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa
interviene assieme al sindaco, al presidente del consiglio ed alla giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita dal consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla conferenza dei
capigruppo.
Art. 22 Consiglieri delegati
1. Nelle materie previste dai commi 1 e 3 dell’art.54, nonché dall’art. 14 del Dlgs.18 agosto 2000
n. 267 e s.m.i, il sindaco, può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle
funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
2. Il sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al prefetto e/o al procuratore della
repubblica della delega che intende conferire, indicando le funzioni delegate
3. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può
essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle
funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.
CAPO III DOVERI DEI CONSIGLIERI
Art. 23 Partecipazione alle adunanze
1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare alle adunanze del consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta,
inviata al presidente del consiglio, il quale ne dà notizia al consiglio. La giustificazione può essere
effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al consiglio dal capo del gruppo al quale
appartiene il consigliere assente.
3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
4. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala,
avvertire il segretario generale perché sia presa nota a verbale
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Art. 24 Astensione obbligatoria
1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in
servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori
e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il comune e le istituzioni, aziende
ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico - amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia del coniuge
che dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall’adunanza per tutto
il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I consiglieri obbligati ad assentarsi ne informano il segretario generale che dà atto a verbale
dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
Art. 25 Responsabilità personale — Esonero
1. Il consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i
provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. È esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che, nei casi
previsti dall'articolo precedente, non abbia preso parte alla deliberazione.
3. È parimenti esente da responsabilità, conseguente all'adozione di un provvedimento
deliberativo, il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio motivato voto
contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione, con la connessa motivazione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal 1°
e 4° comma dell'art. 93 del Dlgs18 agosto 2000 n. 267.
Art. 26 Pubblicità delle spese elettorali
1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali sono tenuti a presentare, in forza
di quanto stabilito dall'art. 13 della legge 6 luglio 2012 n. 96 e dall'art. 14 dello statuto, unitamente
alle candidature, un bilancio preventivo delle spese elettorali alle quali intendono vincolarsi.
2. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche tramite affissione all'albo pretorio on line del comune.
3. I candidati e le liste, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, devono presentare,
per la pubblicazione all'albo pretorio on line per 30 giorni, il rendiconto delle spese effettivamente
sostenute.
4. Ai candidati ed alle liste che non ottemperano alle incombenze previste dal presente articolo
è comminata dal segretario generale la sanzione prevista per le contravvenzioni ai regolamenti
comunali
CAPO IV GRUPPI CONSILIARI
Art. 27 Costituzione
1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il gruppo consiliare è composto da almeno due consiglieri, tranne che trattasi di unico
consigliere eletto in rappresentanza di una lista.
3. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato
eletto, deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio, entro dieci giorni dalla convalida
degli eletti, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
4. Nel corso della tornata amministrativa, i consiglieri devono comunicare al presidente del
consiglio, per iscritto, entro dieci giorni, gli eventuali mutamenti intercorsi nell’appartenenza ai
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rispettivi gruppi. La partecipazione ad un gruppo diverso da quello di provenienza è subordinata alla
dichiarazione di accettazione.
I consiglieri che non aderiscono ai gruppi costituiti confluiscono nel gruppo misto. L’adesione al
gruppo misto non è subordinata all’accettazione da parte di chi già compone tale gruppo
5. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto al presidente del consiglio ed al segretario
generale, entro dieci giorni dalla proclamazione, il nome del proprio capogruppo; in mancanza sarà
considerato tale il consigliere che abbia riportato la maggior cifra individuale nella lista di
appartenenza.
6. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l‘esplicazione delle loro funzioni, locali e risorse
organizzative idonee ad operare, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la
consistenza numerica di ognuno di essi.
Art. 28 Conferenza dei capigruppo
1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio, concorre a
definire la programmazione ed a stabilire quant’altro risulti utile per il proficuo andamento
dell'attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal
presente regolamento e dal consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della
conferenza sono illustrati al consiglio dal suo presidente.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi
legalmente ne fa le veci. La conferenza è, inoltre, convocata dal presidente quando ne sia fatta
richiesta scritta e motivata da almeno tre capigruppo.
4. Il sindaco è membro della conferenza dei capigruppo.
5. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla
conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6. Alla conferenza dei capigruppo partecipa il segretario generale o suo delegato ed i funzionari
richiesti dal presidente o dal sindaco. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art.
88. Delle riunioni viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del funzionario
designato dal segretario
generale
7. Nel caso in cui la conferenza dei capigruppo, regolarmente convocata, non possa operare per
mancanza del numero legale, le relative funzioni sono demandate al presidente del consiglio.
TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I CONVOCAZIONE
Art. 29 Competenza
1. La convocazione del consiglio comunale, fatta eccezione per la prima seduta per la quale
provvede il sindaco neo eletto, è disposta dal presidente ed in caso sua impossibilità da chi ne fa
legalmente le veci, ai sensi dell'art. 17 dello statuto.
2. La convocazione può essere richiesta dal sindaco o da un quinto di consiglieri assegnati, in
entrambi i casi il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni,
inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste purché corredate da proposte di deliberazioni,
assoggettate già al procedimento di cui al successivo art. 65.
3. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro 24 ore, per la trattazione delle questioni
urgenti richieste dal sindaco.
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4. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in
caso di inosservanza di tale obbligo, provvede, previa diffida, il prefetto
Art. 30 Avviso di convocazione
1. Il consiglio comunale è convocato a mezzo di avvisi contenenti l'indicazione del giorno e
dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a
parteciparvi.
2. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio
di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza
Art. 31 Sessioni ordinarie e d'urgenza
1 Tutte le adunanze del Consiglio Comunale sono ordinarie.
2. Il consiglio è convocato d‘urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che
rendono necessaria l’adunanza.
3. Nell'avviso deve sempre essere precisato se la adunanza è in sessione ordinaria o d'urgenza e
se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell’avviso è indicato che gli argomenti da
trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
Art. 32 Ordine del giorno
1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale, costituisce
l'ordine del giorno.
2. Spetta al presidente del consiglio formulare l'ordine del giorno, definito unitamente al sindaco
ed alla conferenza dei capigruppo, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte pervenute da consiglieri
comunali e dagli altri soggetti previsti dall'art. 64 del presente regolamento, secondo l'ordine di
ricezione risultante dal protocollo.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con
definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l‘oggetto.
L’ordine del giorno è inserito od allegato all’avviso di convocazione del quale costituisce parte
integrante.
Art. 33 Pubblicazione e diffusione
1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sessioni ordinarie è pubblicato all'albo pretorio on
line del comune nei cinque giorni precedenti quello della riunione.
2. Gli elenchi degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad
argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle sessioni ordinarie, sono pubblicati all'albo pretorio on
line almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di
convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura
dell’ufficio segreteria
• Al presidente del collegio dei revisori dei conti;
• Agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto e dall'apposito regolamento,
che ne abbiano fatto esplicita richiesta;
• Ai dirigenti del comune.
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4. Il presidente del consiglio, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare
importanza per la comunità, può disporre ulteriori ed adeguate forme di pubblicità per far noto il
giorno e l'ora di convocazione del consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai
quali viene attribuita speciale rilevanza.
Art. 34 Modalità consegna avviso
1. L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al
domicilio eletto del consigliere nel territorio comunale, a mezzo di un messo, ai sensi dell’art.22
comma 5, dello statuto.
2. Il messo rimette all'ufficio segreteria le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti
l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La
dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente più
consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi, e del messo. I documenti predetti sono
conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. E’altresì prevista la consegna dell’avviso di
convocazione con procedura informatizzata tramite posta elettronica ordinaria o certificata
all’indirizzo indicato dal consigliere, previa espressa autorizzazione, fermo restando il computo del
termine di consegna di cui all’art. 35.
3. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla
proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera
indirizzata al presidente del consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono
essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando
l'amministrazione da qualsiasi responsabilità, nel caso in cui il domiciliatario non provveda a
recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il presidente
del consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere,
a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre
particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso
al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna
dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
Art. 35 Termini consegna
1. L‘avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri:
a) per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima della riunione,
b) per le convocazioni d’urgenza, almeno 24 ore prima della riunione.
2. Nel calcolo dei giorni si tiene conto del giorno di pubblicazione dell’avviso e non si tiene
conto del giorno dell’adunanza. Nei termini di cui al precedente comma non sono inclusi i giorni di
sabato e domenica, nonché i giorni festivi ricorrenti per calendario.
3. Qualora, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del
giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai
consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
4. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti
all'ordine del giorno di cui al comma quarto possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale
può stabilire, a maggioranza dei votanti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od
anche ad altro stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai
consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere
interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.
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Art. 36 Deposito degli atti
1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso
la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, di norma, a partire
dalla data di spedizione degli avvisi. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti
aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione corrisponde a quello di apertura degli uffici comunali. In casi
straordinari il presidente del consiglio può stabilire un diverso orario di consultazione, sentita la
conferenza dei capi gruppo ed il segretario generale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio, se non è stata
depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo con i pareri di cui all'art. 49
e l'attestazione di cui all'art. 147 bis del Dlgs18 agosto 2000 n. 267, corredata, inoltre, di tutti i
documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio
richiamati o citati nelle proposte depositate e nei relativi allegati.
4. Le proposte ed i documenti devono essere, nel corso dell'adunanza, depositati nella sala
consiliare per consentirne la consultazione.
CAPO II PRESIDENZA
Art. 37 Presidente
1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura
l‘esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Il presidente del consiglio è il consigliere eletto dall'assemblea. In caso di sua assenza od
impedimento, la presidenza è assunta dal vice presidente ed ove anche questi sia assente od impedito,
dal consigliere anziano o da un altro consigliere secondo l'ordine di anzianità in base a quanto previsto
dall'art. 9 del presente regolamento.
3. L'elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale deve essere effettuata
nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, con la procedura stabilita dall’ art. 16 dello
statuto.
4. Lo "status" del presidente del consiglio è stabilito dalla legge.
Art. 38 Compiti e poteri del presidente
1. Il presidente del consiglio provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea coordinandone
i lavori. Disciplina la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il
presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e
precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne
controlla e proclama il risultato.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a
difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
3. Il presidente del consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, predispone
e programma periodicamente il calendario dell’attività consiliare, sentiti il sindaco e la conferenza
dei capigruppo.
4. Il presidente promuove i rapporti del consiglio comunale con il sindaco, la giunta, il collegio
dei revisori dei conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il comune
partecipa.
5. Il presidente ha, altresì, facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritiene necessario, per
dare spiegazioni o chiarimenti. È, inoltre, investito di potere discrezionale per il mantenimento
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dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di
sospendere o sciogliere l'adunanza nei casi di grave turbativa che ne impedisca l'ordinato
svolgimento.
Art. 39 Revoca
1. Il presidente ed il vice presidente del consiglio possono essere revocati, per gravi e comprovati
motivi.
2. La proposta motivata di revoca può essere formulata dal sindaco o da un terzo dei consiglieri
assegnati ed è iscritta alla prima adunanza del consiglio comunale, insieme con la proposta per la
sostituzione.
3. La proposta è formulata per iscritto e depositata a disposizione dei consiglieri comunali nei
termini stabiliti per le adunanze ordinarie del consiglio.
4. La seduta si svolge con la presidenza di soggetto diverso da chi è direttamente interessato alla
revoca. Alla discussione possono prendere parte tutti i consiglieri, compreso l'interessato alla proposta
di revoca. Conclusa la discussione il presidente pone in votazione la proposta di revoca e di nomina
del sostituto. La deliberazione è adottata in forma palese ed a maggioranza dei consiglieri votanti.
Con distinta votazione, effettuata nelle forme di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
CAPO III ADUNANZE
Art. 40 Adunanze di prima convocazione
1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la
metà dei consiglieri assegnati.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene
accertato mediante appello nominale, eseguito dal segretario generale ed i cui risultati sono annotati
a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente
dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito
l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare,
il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all‘inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero
dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano
dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne espressa comunicazione verbale al segretario il quale,
quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il
presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa
la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Qualora dall'appello risulti che il numero dei
consiglieri è inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta
dal presidente per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale,
indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero
necessario a rendere legale l'adunanza.
Art. 41 Adunanze di seconda convocazione
1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto
all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
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2. L'adunanza che segue ad una prima, iniziatasi col numero legale dei presenti ed interrotta nel
suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda
convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello
in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide
purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discusse e deliberate, le proposte
di deliberazione per le quali la legge o lo statuto, prevedano una maggioranza qualificata, per
l'approvazione.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal presidente. La
convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità e nei termini
previsti per la prima convocazione.
6. Quando l’avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la
seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai
soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al
momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove
manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti
compresi fra quelli previsti al precedente quarto comma, il consiglio provvede a deliberare su di essi
soltanto nel caso che sia presente almeno la maggioranza richiesta dei consiglieri. In caso contrario
gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione,
possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima
convocazione, andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo
quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per
la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso
da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro
trattazione in conformità a quanto stabilito dall’art. 35 comma 4 del presente regolamento.
10. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta
successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta, per motivo diverso
dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima
convocazione".
Art. 42 Adunanze pubbliche
1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 44 del
presente regolamento.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo
comma.
3. Nel corso di tali adunanze è consentito al presidente, su conforme parere dei capigruppo, di
concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo aver sospeso i lavori della
seduta formale e resa l'adunanza nella forma di adunanza aperta.
Art. 43 Adunanze aperte
1. Quando sussistono rilevanti motivi d'interesse della comunità, il presidente, sentiti il sindaco
e la conferenza dei capi gruppo, può convocare il consiglio comunale, nella forma di "consiglio
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aperto", tanto nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente
regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono
essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della città metropolitana, di altri comuni, di
enti, aziende e società partecipate dall’Ente nonché degli organismi di partecipazione popolare e delle
associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri
del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano
il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli
orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non è richiesta la presenza del segretario
generale e non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico del comune.
La verbalizzazione, se richiesta, può essere assolta mediante registrazione magnetica o altro sistema
similare degli interventi.
Art. 44 Adunanze private
1. L’adunanza del consiglio comunale si tiene in forma privata quando vengono trattati
argomenti che comportino apprezzamenti sulla capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e
circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni
sulla moralità e capacità di persone il presidente invita i consiglieri a non proseguire sull'argomento
e non consente ulteriori interventi. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone
che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.
3. Durante le adunanze private può restare in aula, oltre ai componenti del consiglio, solo il
segretario generale.
Art. 45 La partecipazione del segretario all'adunanza
1. Il segretario generale partecipa alle adunanze del consiglio, ad eccezione di quelle previste
dall'art. 43 del presente regolamento, ove esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente
regolamento
2. Può richiedere al presidente di intervenire nella discussione sia per fornire informazioni al
fine di facilitare l’esame dell’argomento in discussione, sia per fornire chiarimenti, nonché pareri in
ordine ad emendamenti che non comportino modificazioni sostanziali di natura tecnica e non
richiedano un ulteriore impegno di spesa.
3. Nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, il segretario generale assente o impedito, è
sostituito dal vice segretario.
Art. 46 Ammissione di dirigenti, funzionari e consulenti in aula
1. Il presidente, per le esigenze della giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare a
partecipare alle adunanze del consiglio comunale funzionari comunali perché effettuino relazioni o
diano informazioni e quant’altro risulti necessario.
2. Possono essere, altresì, invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi
per conto della amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
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3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente e/o dai
consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, a meno che venga
loro richiesto di restare a disposizione.
4. I dirigenti dei vari settori organizzativi dell'ente assistono alle sedute consiliari e possono
intervenire nel dibattito esclusivamente per chiarimenti tecnici, su esplicita richiesta del presidente
del consiglio
CAPO IV SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
SEZIONE I ORGANIZZAZIONE ED INTERVENTI
Art. 47 Organizzazione dei lavori
1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove
richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente, sentita
la conferenza dei capigruppo.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto
rivolti al presidente ed al consiglio.
3. I consiglieri che intendono intervenire nel dibattito ne fanno richiesta al presidente. Debbono
essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente interviene
togliendo la parola a coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a
parlare.
4. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento
od ai termini di durata degli interventi.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il
presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nel limiti fissati dal regolamento, può essere
interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
7. Le sedute del consiglio comunale, per finalità di trasparenza e pubblicità, possono essere
oggetto di ripresa audiovisiva e diffusione telematica in streaming e/o in differita, secondo quanto
previsto nell’apposito regolamento comunale
Art. 48 Comportamento dei consiglieri
1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di
esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti,
opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità
personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del
civile rispetto. Non è consentito fare, affermazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei
precedenti commi, il presidente lo richiama, formalmente
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta,
senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirgli la parola fino
alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, su richiesta del
presidente, il consiglio senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese
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Art. 49 Comportamento del pubblico
1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso
riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso
dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che
interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell’ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano,
discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell‘opera della polizia
municipale. A tal fine due agenti possono essere comandati di restare a disposizione per il tempo di
durata delle adunanze del consiglio comunale.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula, soltanto previo consenso del presidente.
5. Quando da parte di persone che assistano all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori
della stessa od al pubblico presente, il presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un
comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla
sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del
presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo
posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, udito il parere dei capi
gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite
dal regolamento, per il completamento dei lavori.
7. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del consiglio, accedere durante le
sedute alla parte dell'aula riservata al consiglio stesso
SEZIONE II ORDINE DEI LAVORI
Art. 50 Ordine di trattazione degli argomenti
1. Il consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine
di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un
consigliere, qualora nessuno dei membri del consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il
consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine
del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga
presentata nel corso della discussione della proposta principale.
4. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni, estranee agli argomenti all'ordine
del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto
notizia a seduta iniziata.
Art. 51 Discussione - Norme generali
1. Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell‘ordine,
la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino
consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo - o il consigliere
dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per non più di due volte, la prima per
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non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all‘intervento di replica del
relatore.
3. Gli altri consiglieri iscritti a parlare possono intervenire nella stessa discussione una sola volta,
per non più di dieci minuti ciascuno, ad eccezione che per fatto personale.
4. Il relatore, ultimati gli interventi, replica in forma concisa, associando quelli che hanno avuto
lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
5. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto
richiesta, avvenuta la replica del relatore e le controrepliche dei capi gruppo o dei consiglieri dagli
stessi incaricati, dichiara chiusa la discussione.
6. Il consiglio, su proposta del presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a
maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga
che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente
dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo, in
modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino
di rinunciare.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto,
ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. I
consiglieri che dissentono dal voto preannunciato dal gruppo di appartenenza possono fare
dichiarazione di voto in difformità, per una durata non superiore a due minuti.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali
relative alle linee generali di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani
regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere
fissati dalla conferenza dei capigruppo, dandone avviso al consiglio all'inizio della seduta o prima
che si proceda all'esame dell'argomento
Art. 52 Questione pregiudiziale, sospensiva e ritiro degli argomenti
1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso,
precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della
deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell‘argomento
ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della
deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito
vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all’esame dell'argomento cui si
riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi nel caso che la
proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre
cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei votanti, con votazione palese.
4. In ogni caso, ai proponenti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è data la facoltà di
ritirarli prima dell'inizio della votazione.
Art. 53 Fatto personale
1. Costituisce "fatto personale" l'essere fatto oggetto di apprezzamenti sulla propria condotta o
sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente
decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del
presidente decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza dei votanti.
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3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatti personale unicamente il consigliere o i
consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro
complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua
onorabilità, può chiedere al presidente di far nominare dal consiglio, nel suo interno, una commissione
composta da tre membri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.
6. Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.
Art. 54 Termine dell'adunanza
1. Le adunanze si debbono concludere, di norma, entro le ore 24.00. Eccezionalmente i lavori
possono essere protratti non oltre le ore 1.00, senza che ciò costituisca seconda giornata di consiglio.
2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il presidente dichiara
conclusa la riunione.
3. Nel caso in cui il consiglio proceda nei suoi lavori fino al termine previsto dal 1° comma e
rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l‘esame e la
votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il presidente dichiara terminata l'adunanza,
avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso
di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione
degli argomenti ancora previsti dall’ordine del giorno.
TITOLO IV ATTIVITÀ E PROVVEDIMENTI
CAPO I ATTIVITÀ
Art. 55 Criteri
1. Il consiglio comunale assume collegialmente le proprie determinazioni trattando,
esclusivamente, gli argomenti posti all'ordine del giorno, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 50 del
presente regolamento.
2. L'attività politico - amministrativa di indirizzo e di controllo, si traduce e manifesta in
provvedimenti formali denominati “deliberazioni”, nonché, attraverso le “interrogazioni”, le
“mozioni” e gli “ordini del giorno”.
Art. 56 Comunicazioni
1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il presidente ovvero il sindaco
possono effettuare comunicazioni proprie o della giunta su attività, fatti ed avvenimenti di particolare
interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del presidente o del sindaco, un consigliere per ciascun gruppo può
effettuare comunicazioni per la celebrazione di eventi o per la commemorazione di persone, un
consigliere per ciascun gruppo può, inoltre, comunicare fatti riguardanti il gruppo stesso.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del presidente, del sindaco e dei
consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun
gruppo, per un tempo non superiore a tre minuti.
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Art. 57 Interrogazioni
1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al presidente del consiglio, al sindaco od alla
giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere
i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci
si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
2. Le interrogazioni sono presentate al presidente e/o al sindaco entro il quarto giorno lavorativo
precedente quello stabilito per l'adunanza del consiglio. Sono sempre formulate per iscritto e firmate
dai proponenti e devono pervenire in comune, anche con procedura informatizzata tramite posta
elettronica ordinaria o certificata, entro l’orario di apertura dell’ufficio protocollo.
3. Quando l’interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche verbalmente durante
l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. In tale caso il
consigliere deve darne informazione preventiva al presidente del consiglio. I motivi dell’urgenza
possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti,
che l’interrogazione sia rinviata ad altra seduta consiliare. Lo stesso presidente, il sindaco o l'assessore
delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In
caso contrario verrà data risposta scritta all’interrogante entro quindici giorni da quello di
presentazione. Ciascun consigliere non può presentare più di due interrogazioni urgenti nella stessa
seduta.
Art. 58 Interrogazioni – trattazione
1. Alle interrogazioni viene data risposta esclusivamente nella parte iniziale della seduta
pubblica, dopo le comunicazioni.
2. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione al
protocollo attribuendo la parola ai consiglieri a rotazione in base al gruppo di appartenenza. Se il
consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa
s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al consiglio dal presentatore, con riferimento al
testo della stessa depositato, entro i termini prescritti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione,
il presidente o il sindaco possono dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare
all'assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute
nel tempo di cinque minuti.
4. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o
meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti. Alla replica del
consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del presidente, del sindaco o dell'assessore
delegato per materia.
5. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e
di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
6. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate
contemporaneamente.
7. Più interrogazioni, riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della
seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
8. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi le linee generali di mandato, il bilancio
preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del
giorno la trattazione delle interrogazioni.
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Art. 59 Interrogazioni – procedura semplificata
1. Le interrogazioni per le quali i consiglieri proponenti richiedano soltanto risposta scritta,
vengono evase direttamente dal presidente, dal sindaco o dall'assessore delegato per materia entro
trenta giorni dalla richiesta e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio.
Entro lo stesso termine il sindaco o l'assessore delegato devono fornire risposta ad ogni altra istanza
di sindacato ispettivo.
2. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente di trattare l'interrogazione in
consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.
3. Al fine di assicurare a1l'attività di controllo effettività e tempestività, è consentito, altresì, ai
consiglieri, chiedere che alle interrogazioni venga data risposta nella competente commissione
consiliare, nel caso in cui trascorsi novanta giorni dalla presentazione, non ne sia stata possibile la
trattazione in aula.
4. Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio della trattazione delle interrogazioni, il presidente fa
concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre, eventualmente
rimaste da trattare, alla successiva seduta del consiglio comunale.
Art. 60 Mozioni
1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale,
nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio
delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di
interventi da parte del consiglio o della giunta nell’ambito dell'attività del comune e degli enti ed
organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione
ed è sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle
deliberazioni.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al presidente del consiglio, anche con
procedura informatizzata tramite posta elettronica ordinaria o certificata, sottoscritte dal consigliere
proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio, che sarà convocata
dopo la loro presentazione e dopo aver acquisito i pareri previsti dall'art. 49 e l’attestazione di cui
all'art. 147 bis del Dlgs18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
3. Per ciascuna seduta del consiglio non può essere presentata più di una mozione da ciascun
consigliere.
Art.61 Ordini del giorno
1. L’ordine del giorno è l’atto approvato dal consiglio comunale con il quale esprime la propria
posizione, o formula proposte e richieste, su questioni di rilevante interesse pubblico esulanti la
competenza amministrativa del Comune.
Art:62 Ordini del giorno – Presentazione
1. La proposta di ordine del giorno è presentata in forma scritta, anche con procedura
informatizzata tramite posta elettronica ordinaria o certificata, e sottoscritta da uno o più consiglieri
proponenti, al presidente del consiglio comunale che la trasmette immediatamente al sindaco,
inviandone copia a tutti i capigruppo.
2. Il presidente, ricevuta la proposta di ordine del giorno, la iscrive all'ordine del giorno della
prima adunanza del consiglio, che sarà convocata dopo la presentazione.
3. Il presidente del consiglio può dichiarare inammissibile una proposta di ordine del giorno e
non iscriverla all’ordine del giorno del consiglio comunale, quando la sua formulazione violi la legge,
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dandone motivata comunicazione scritta entro i cinque giorni successivi alla presentazione al primo
firmatario fra i consiglieri presentatori
Art.63- Ordini del giorno - Trattazione
1. Gli ordini del giorno sono discussi e sottoposti all’approvazione del consiglio nelle forme
previste per le votazioni delle deliberazioni.
2. La discussione si apre con l’illustrazione da parte del proponente che ha la facoltà di replica
dopo la discussione e prima del voto.
3. Sulle mozioni e sugli ordini del giorno possono essere presentati emendamenti e sub-
emendamenti.
4 Più mozioni od ordini del giorno distinti ma attinenti allo stesso oggetto sono trattati
congiuntamente. Un proponente per ciascuno di essi, di norma il primo firmatario, ne illustra all’inizio
le motivazioni ed i fini e ha diritto alla replica prima delle votazioni finali. Le mozioni e gli ordini del
giorno vengono posti in votazione nell’ordine di presentazione. La votazione degli emendamenti e
sub-emendamenti precede la votazione del documento complessivo.
CAPO II PROVVEDIMENTI
SEZIONE I MODALITÀ DI ADOZIONE
Art. 64 Proposte
1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali,
necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Ogni deliberazione è preceduta da una proposta redatta ed istruita secondo le norme del
presente regolamento e deve essere completata con le indicazioni prescritte dall'art. 19, comma 3,
dello statuto.
3. Le proposte di deliberazione possono essere presentate dal sindaco, dalla giunta, dai
consiglieri comunali, dalle commissioni consiliari permanenti, nonché da almeno il cinque per cento
degli elettori ai sensi dell'art. 62 dello statuto.
Art. 65 Giusto procedimento
1. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità
tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di
ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono
essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
finanziario. Senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto.
2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione è curata dal dirigente di
settore. Il segretario generale è responsabile dell’istruttoria e verifica, altresì, che i pareri siano
espressi con chiarezza, in modo da assicurare al consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione
necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento,
non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia
data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone
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i motivi. Qualora vengano proposti emendamenti nel corso del dibattito, si applica l'art. 67, comma
3, del presente regolamento.
4. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario generale, soltanto
perfezionamenti di carattere meramente letterale.
5. Di tutti i pareri preventivi obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il
contenuto conclusivo e gli estremi nella parte motivata dell’atto. Se i pareri non sono espressi nei
termini previsti da disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare
nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal comune e l'indicazione del tempo
decorso.
Art. 66 Approvazione – revoca – modifica
1. Il consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui alla successiva Sezione III, adotta
le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in
votazione.
2. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, oltre all'autoannullamento, ha il
potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie
deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati
valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del precedente comma, deve essere fatta espressa menzione nell'atto, della
volontà dell’organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni
di precedenti deliberazioni esecutive, comportino per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi
od acquisite, danni a terzi, il consiglio comunale dovrà preventivamente pronunciarsi sulla
preminenza degli interessi pubblici rispetto agli interessi privati toccati dall'atto di revisione.
Art. 67 Emendamenti
1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali
sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al
presidente del consiglio, entro il terzo giorno precedente quello dell'adunanza. Essi sono subito
trasmessi al segretario generale ed al dirigente competente per materia che ne cura, con procedura
d‘urgenza, l‘istruttoria.
2. Quando si tratta di proposte di variazione di modesta entità, possono essere presentate, per
iscritto, al presidente nel corso della seduta del consiglio. Ciascun consigliere può presentare più
emendamenti, modificarli o ritirarli fino alla chiusura della discussione.
3. Sugli emendamenti deve essere acquisito il parere tecnico del dirigente competente per
materia, nonché quello contabile del dirigente finanziario. Quando necessitino ulteriori elementi di
valutazione e/o approfondimenti, ciascuno dei suddetti dirigenti può richiedere il rinvio della
trattazione ad adunanza successiva.
Art. 68 Deliberazioni immediatamente eseguibili
1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della
deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
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SEZIONE II VERBALE DI DELIBERAZIONE
Art. 69 Il verbale dell’adunanza
1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che, attraverso le deliberazioni adottate, documenta
la volontà espressa dal consiglio comunale. La sua redazione viene curata dal segretario generale, che
si avvale degli appositi uffici.
2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta nelle
premesse le motivazioni dell'atto; contiene, inoltre, la parte dispositiva della deliberazione ed il
numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la
seduta abbia avuto luogo in forma privata e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Nel verbale vengono esplicitamente indicati:
• L’anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
• I nomi dei consiglieri presenti e quelli assenti, giustificati o meno;
• Il numero degli astenuti, dei votanti a favore e dei contrari;
• I nominativi degli astenuti e dei contrari nelle votazioni palesi;
• Nelle votazioni segrete, il numero delle schede bianche e delle schede nulle ed il
nominativo degli astenuti;
• L'eventuale dichiarazione, con relativa separata votazione, di immediata eseguibilità
e/o urgenza della deliberazione.
Art. 70 Contenuto e firma
1. Gli interventi dell'intera seduta vengono registrati mediante incisione magnetica o altro
sistema similare. I singoli nastri sono custoditi a cura dell’ufficio segreteria dell'ente in apposita
nastroteca, con possibilità di accesso da parte dei consiglieri e dei singoli cittadini interessati. Gli
stessi, in qualsiasi momento, oltre che chiederne l'ascolto, possono ottenere dal responsabile
dell'ufficio segreteria copia della trascrizione dattiloscritta. I nastri registrati vengono conservati per
almeno cinque anni.
2. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni
sono richiamati per relationem, nella deliberazione. Eseguita la trascrizione, una copia della stessa
viene allegata all'originale della deliberazione. Quando gli interessati ne facciano richiesta al
presidente, gli interventi e/o le dichiarazioni vengono riportati integralmente a verbale, purché il
relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario, prima della sua lettura al consiglio.
3. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere
riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso
dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
4. Il verbale della seduta privata è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza
scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano
esprimere necessariamente giudizi sul loro operato. Per le sedute private non si procederà alla
registrazione degli interventi.
5. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza medesima e dal segretario
generale.
Art. 71 Verbale, deposito, rettifiche
1. I verbali di deliberazione della seduta precedente vengono depositati, a disposizione dei
consiglieri, cinque giorni prima dell'adunanza del consiglio.
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2. All'inizio della seduta, ogni consigliere, previa segnalazione all'ufficio di segreteria, effettuata
durante il deposito previsto al precedente comma, può presentare osservazioni sulla formulazione e/o
contenuto degli atti della seduta precedente.
3. In tal caso il segretario generale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale il
consigliere intende richiedere modifiche. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per
iscritto, quanto si intende sia modificato.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione
sul merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni
alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono
manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno
per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano,
la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della
modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale di deliberazione cui
si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario generale e portano
l’indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. La raccolta delle deliberazioni è depositata nell'archivio comunale a cura del segretario
generale.
7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla
competenza del segretario generale
SEZIONE III VOTAZIONI
Art. 72 Modalità generali
1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli
73 e 74.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla
legge e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, una facoltà discrezionale fondata
sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa
svolta.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge o lo statuto dispongano
diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti
nel numero necessario per render legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, per
la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
a) La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione
dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in
cui la questione stessa viene sollevata;
b) Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
• Emendamenti soppressivi;
• Emendamenti modificativi;
• Emendamenti aggiuntivi;
c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei
consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte
della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono
lo schema di atto deliberativo;
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d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono
conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in
conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
a) Il presidente rende noti gli emendamenti presentati. Discusse e votate tali proposte, il testo
definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese. Anche
per gli emendamenti in materia regolamentare si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del
presente regolamento;
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi o di
assentarsi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle
disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
Art. 73 Votazioni in forma palese
1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al presidente
indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a dichiarare le
astensioni, quindi a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari;
3. I consiglieri che si astengono debbono dichiararlo prima dell'espressione di voto, affinché la
loro posizione risulti nominativamente a verbale. Nel verbale saranno, altresì, indicati
nominativamente i consiglieri che hanno espresso voto contrario.
4. Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del segretario generale, il presidente
ne proclama il risultato.
Art. 74 Votazione per appello nominale
1. Alla votazione per appello nominale si procede, oltre che per la mozione di sfiducia, quando
l'esito della votazione palese è confuso o contraddittorio o comunque tale da non consentire la corretta
verbalizzazione della volontà del consiglio. La suddetta modalità di votazione può essere richiesta
dal presidente o dal segretario generale.
2. Il presidente precisa al consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta
e del "no", alla stessa contraria.
3. Il segretario generale effettua l'appello a cui i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed
il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori
e del segretario stesso.
4. Le astensioni ed i voti contrari espressi da ciascun consigliere nelle votazioni per appello
nominale sono annotate a verbale.
Art. 75 Designazioni e funzioni
1. Prima della votazione segreta il presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni
di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il
presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato
verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.
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Art. 76 Votazioni segrete
1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
a) Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e
formato, prive di segni di riconoscimento;
b) Ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende designare, nel
numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.
Quando la votazione non concerne l’individuazione di persone, il presidente può chiedere che i
consiglieri esprimano il voto accettando o meno la proposta, scrivendo semplicemente "si" o "no"
sulla scheda.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti,
iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza;
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una
rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate
espressamente le norme che disciplinano l'elezione, si applicano in maniera analogica le norme
previste per le nomine della C.EC. di cui al D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché
ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede
allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato e/o i nominativi di
coloro che sono stati prescelti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito
dai consiglieri presenti meno quelli astenuti
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti,
il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che
le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
Art. 77 Esito delle votazioni
1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo statuto, per i quali si
richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale
s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale
l'adunanza.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti
non esaurisce l’argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude una nuova espressione
di voto nella stessa seduta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge e dallo statuto, una deliberazione
non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere
ulteriormente oggetto di discussione e di- votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una
adunanza successiva.
5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la
formula: "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio ha respinto".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e
quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun
nominativo, inclusi i non eletti.
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TITOLO V NOMINA - DESIGNAZIONE – REVOCA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE E
DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I CRITERI GENERALI
Art. 78 Nomine e designazioni dei rappresentanti del comune e del consiglio comunale
1. Entro venti giorni dalla prima seduta, il consiglio comunale si pronuncia, confermandoli o
modificandoli, sugli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso
enti, aziende ed istituzioni, nonché per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, aziende
ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. La deliberazione di conferma o di modifica degli indirizzi è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Art. 79 Requisiti soggettivi
1. I rappresentanti del comune e del consiglio comunale presso enti, aziende, istituzioni e
commissioni debbono, in ogni caso, possedere i seguenti requisiti:
a) Essere cittadini italiani;
b) Avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale;
c) Avere una comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti,
esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private;
d) Essere di indiscussa probità;
e) Non ricoprire cariche elettive nel comune, nella regione, nel parlamento nazionale o
nel parlamento europeo, oppure dimettersi, a pena di decadenza, da tali cariche elettive, entro
10 giorni dal perfezionamento della nomina stessa, ad eccezione dei casi disciplinati dal
successivo art. 83;
f) Non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado del
sindaco.
Art. 80 Durata dell'incarico, sostituzioni
1. I rappresentanti del comune il cui mandato in base alla legge, allo statuto o al regolamento, è
corrispondente alla durata della tornata elettorale degli organi comunali, cessano dalla carica in
concomitanza con l'organo che li ha nominati. Nelle more della rinnovazione restano in carica ed
esercitano i relativi poteri, nei limiti del D. L. 16. maggio 1994, n. 293, convertito in legge 17 luglio
1994, n. 444, sino alla nomina dei successori.
2. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per
qualunque altra causa prima della normale scadenza dell'incarico, l'organo del comune che l'aveva
nominato provvede alla sostituzione.
Art. 81 Adempimenti dei rappresentanti
1. Coloro che sono chiamati a ricoprire incarichi in rappresentanza del comune presso enti,
aziende, istituzioni e commissioni debbono presentare entro cinque giorni dalla richiesta il proprio
"curriculum vitae" comprovato da eventuali certificazioni. I "curricula" e l'atto di accettazione sono
pubblicati nel sito istituzionale dell’ente alla sezione Amministrazione Trasparente
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2. I rappresentanti del comune sono tenuti, in ogni tempo, a corrispondere alla richiesta di
informazione formulata dai consiglieri comunali tramite l‘organo che li ha nominati.
3. Coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il comune sono tenuti,
nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi nel documento ed
approvati dal consiglio stesso nei settori di competenza degli enti, aziende, società, istituzioni ed
organizzazioni nelle quali sono stati chiamati ad operare.
4. Quando ne sia fatta richiesta, coloro che sono stati nominati o designati rappresentanti del
comune, sono tenuti ad inviare al sindaco una relazione dell'attività svolta, che viene comunicata alla
giunta ed ai capigruppo consiliari e depositata agli atti della seduta del consiglio comunale alla quale,
ove il sindaco ne ravvisi la necessità, chiederà di iscrivere l'argomento per consentirne la discussione.
CAPO II NOMINE E CESSAZIONI
Art. 82 Nomine e designazioni di competenza del sindaco
1. Il sindaco si deve attenere agli indirizzi fissati dal Consiglio, in esecuzione dei criteri dettati
dallo statuto e dal presente regolamento, nel procedere alle nomine od alle designazioni dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del comune o da
esso dipendenti o controllati.
2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate dal sindaco entro 45 giorni
dall'insediamento dell'amministrazione, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Quando il consiglio non deliberi sulla conferma o sulle modifiche degli indirizzi per le nomine
entro il termine previsto dall'art. 78 del presente regolamento, negli ulteriori venti giorni il sindaco,
sentiti i capi gruppo consiliari, provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al consiglio nella
prima adunanza, in attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio precedente.
4. Nel caso il sindaco non provveda entro il termine stabilito si applicano i poteri sostitutivi
previsti dall’art. 136 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Art. 83 Nomine e designazioni di consiglieri comunali
1. Nei casi in cui leggi, statuti regolamenti, espressamente, prevedano che di un determinato
organo, collegio, commissione, ente, azienda od istituzione debbano o possano far parte
rappresentanti del consiglio comunale, questi devono essere nominati o designati, nel suo seno, dal
consiglio, che vi provvede in seduta pubblica, con voto palese. Il consiglio tutela il diritto di
rappresentanza delle minoranze ed il rispetto dei principi sanciti dall'art. 24 dello statuto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi
consiliari, compete a ciascun gruppo comunicare alla presidenza, in seduta pubblica ed in forma
palese, il nominativo del consigliere designato.
3. Gli incarichi e le funzioni conferite in base al presente articolo non costituiscono causa di
ineleggibilità e di incompatibilità, secondo il dettato del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
4. Il consiglio è, in ogni caso, competente per le designazioni di suoi membri presso commissioni
o altri organismi, qualora la suddetta partecipazione sia espressamente prevista dalla legge.
5. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni
o per qualunque altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione, nella seduta successiva al
verificarsi delle predette condizioni.
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Art. 84 Partecipazione di nomina
1. Appena effettuata la nomina o la designazione il sindaco, per le nomine di sua competenza ne
dà comunicazione all'interessato invitandolo a produrre, entro 5 giorni, una dichiarazione in carta
libera, autenticata, contenente:
a. L'accettazione della carica alla quale è stato nominato;
b. L'attestazione dell'assenza di motivi di incompatibilità con la stessa;
c. L'attestazione dell'inesistenza di conflitti d'interesse i con l'incarico da assumere;
d. Cariche elettive e non, ricoperte
e. Eventuali condanne penali o carichi pendenti
2. La partecipazione di nomina al consigliere è curata dal presidente.
Art. 85 Revoca e decadenza dei rappresentanti del comune
1. I rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, qualora non osservino gli
indirizzi definiti dal comune o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con
provvedimento motivato, dal sindaco o dal consiglio comunale, che provvedono contestualmente allo
loro sostituzione.
2. I rappresentanti del comune, sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte dello stesso organo
che ha proceduto alla nomina, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di
ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.
3. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte dello stesso organo
che ha proceduto alla nomina, quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico,
sia inutilmente trascorso il termine assegnato, per rimuovere tali cause.
PARTE II COMMISSIONI CONSILIARI
TITOLO I COMMISSIONI PERMANENTI
Art. 86 Ambito di applicazione
1. La presente parte del regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle
commissioni consiliari, ad esclusione delle commissioni comunali disciplinate da leggi speciali. Al
funzionamento delle stesse si applicano, comunque, le norme del presente regolamento, per quanto
compatibili.
Art. 87 Costituzione e composizione
1. Il consiglio comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, costituisce nel
proprio seno, commissioni consiliari permanenti. Dette commissioni sono organi interni del consiglio
comunale e corrispondono, di norma, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori
funzionali dell'amministrazione.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da un massimo di cinque consiglieri comunali che
rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal
consiglio con votazione palese. Qualora un gruppo consiliare sia rappresentato da meno di tre
consiglieri è concessa la possibilità di aggregazione con altri gruppi o di delega ad altro gruppo
rappresentato in commissione . Non sono presi in considerazione i resti
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3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un
consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro
rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. In caso di impedimento temporaneo a partecipare ai lavori di una commissione consiliare,
ciascun membro ha facoltà di delegare per iscritto, di volta in volta, un altro consigliere del suo gruppo
o, in caso di impossibilità oggettiva, altro consigliere di maggioranza o di minoranza a seconda
dell’appartenenza del consigliere delegante. La delega deve essere preventivamente comunicata sia
al presidente della commissione, sia al capo del gruppo di appartenenza
Art. 88 Presidenza e vice presidenza
1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto nel suo seno, con votazione palese,
a maggioranza dei voti dei presenti.
2. L‘elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione, convocata dal
presidente del consiglio, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di
nomina. I lavori della commissione sono presieduti dal presidente del consiglio fino alla nomina del
presidente della commissione
3. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il vice presidente, eletto con osservanza dei
tempi e modalità previsti per il presidente
Art. 89 Convocazione
1. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli
argomenti da trattare in ciascuna di esse; ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione
all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente
decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la
decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
2. La convocazione delle commissioni consiliari, successive alla prima, è effettuata dal
presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso
indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno
un terzo dei consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro 15 giorni da quello successivo
alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.
3. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora,
luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della
commissione nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.
4. Il presidente della commissione, entro lo stesso temine di cui al comma precedente, dà
comunicazione della convocazione al presidente del consiglio, al sindaco ed agli assessori delegati
alle materie da trattare nella riunione.
5. Le commissioni consiliari non possono essere convocate, di norma, nella stessa settimana
nella quale è convocato il consiglio.
6. Nei casi di mancata- osservanza delle modalità procedurali prescritte nei commi precedenti, a
semplice richiesta di un terzo dei componenti la commissione, ciascun argomento in discussione
viene rinviato alla seduta successiva.
Art. 90 Funzionamento delle commissioni
1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari
che rappresentano almeno la meta dei consiglieri in carica e almeno con la presenza di tre consiglieri.
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2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i
rappresentanti degli organi di informazione. Il presidente convoca la commissione in seduta privata
esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e
della moralità di persone o quando la pubblicità dell‘adunanza possa arrecare grave nocumento agli
interessi del comune.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi
associativi, funzionari comunali e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame
di specifici argomenti.
4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale,
almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.
5 Quando la commissione, regolarmente convocata, non possa operare per mancanza del
numero legale spetta al presidente darne immediata informazione al presidente del consiglio che può
disporre di inserire nell’ordine del giorno del consiglio comunale le proposte di deliberazioni non
esaminate in commissione.
Art. 91 Competenze
1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano
le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso
attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa
e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli
investimenti, previsti dall'art. 42, secondo comma, lett. b), del Dlgs18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Possono, altresì, essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al
funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di
aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune.
2. Le commissioni provvedono prioritariamente all‘esame preliminare delle proposte di
deliberazioni consiliari, alle stesse rimesse dal sindaco o rinviate dal consiglio. Sono sottoposte
obbligatoriamente all‘esame delle commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati
espressi pareri non favorevoli dai dirigenti di settore o dal segretario generale, ai sensi dell'art. 49 del
Dlgs18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
3. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più
breve tempo, e comunque entro i tempi fissati sulla lettera di rimessione degli atti, riferendo al
consiglio con relazioni inviate al sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con
il sindaco può riferire all‘adunanza il presidente della commissione. Separate relazioni possono essere
presentate dai rappresentanti della minoranza che provvede a delegare un membro della commissione
per la relazione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della commissione,
entro il termine fissato dal consiglio per l'espletamento dell'incarico.
4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e
mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al
sindaco il quale le trasmette al dirigente competente per materia per l‘istruttoria prevista dagli artt.
49, 107 e 147 bis del Dlgs18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.. Quando l'istruttoria si conclude con
l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene
iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del consiglio. Se manca l'attestazione di
copertura finanziaria ed i pareri sono - tutti o in parte - contrari, la proposta è restituita dal sindaco
alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni
effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.
5. È, altresì, consentita al presidente la facoltà di disporre sopralluoghi, nell‘ambito del territorio
comunale, qualora si rendesse necessario acquisire elementi fattuali di valutazione. Al sopralluogo
devono partecipare il presidente e membri della commissione che rappresentino almeno un terzo dei
consiglieri comunali in carica.
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Art. 92 Segreteria delle commissioni
1. Le funzioni di segretario della commissione, qualora il presidente richieda preventivamente
la verbalizzazione della seduta, sono svolte dal funzionario comunale designato dal segretario
generale.
2. Spetta al dirigente di ogni settore curare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione,
la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. L'ufficio
di segreteria provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della
commissione.
3. Quando è presente il segretario della commissione lo stesso provvede a redigere il verbale
sommario dell‘adunanza che viene firmato dal presidente. Copia del verbale viene trasmessa al
presidente del consiglio, al sindaco e al segretario generale.
4. Il presidente provvede a farsi interprete presso la dirigenza dell'Ente delle proposte, dei rilievi
e delle segnalazioni, emersi nel corso dei lavori della commissione, interessanti profili gestionali.
TITOLO II COMMISSIONI SPECIALI
Art. 93 Commissioni consiliari speciali di indagine o di inchiesta
1. Il consiglio può nominare, ai sensi dell'art. 25, comma 5, dello statuto, commissioni consiliari
speciali di indagine o di inchiesta, per l'esame di questioni di carattere particolare o generale che
esulino dalle competenze delle commissioni ordinarie o per le quali non risulta costituita la relativa
commissione permanente. Esse possono avere natura consultiva, di controllo e di sindacato ispettivo;
non vincolano il consiglio nelle sue definitive determinazioni e hanno carattere temporaneo.
2. La composizione delle commissioni consiliari speciali, la presidenza ed il funzionamento sono
disciplinati dalle norme dettate per le commissioni consiliari permanenti, per quanto compatibili. Le
sedute delle commissioni speciali sono pubbliche solo se espressamente previsto nella deliberazione
costitutiva.
3. Le Commissioni speciali costituite per le finalità disciplinate dall’art. 25, comma 5, dello
Statuto ed in particolare per l’esame delle questioni di carattere generale, possono essere costituite da
un numero doppio rispetto ai componenti delle commissioni permanenti, purché si ottemperi al
principio di garantire la presenza proporzionale dei consiglieri di maggioranza e di minoranza
Art. 94 Nomina ed attribuzioni delle commissioni speciali
1. Le commissioni d'indagine possono essere istituite per svolgere attività finalizzate alla
migliore conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale per consentire
all'amministrazione di adottare le proprie determinazioni con maggior consapevolezza.
2. Le commissioni d'inchiesta, che si avvalgono anche di attività di indagine, possono essere
istituite per ricercare, nell'ambito degli indirizzi fissati dal consiglio, le responsabilità connesse
all'esistenza di situazioni patologiche nell'attività amministrativa dell'ente.
3. L'iniziativa della nomina delle commissioni speciali può essere assunta, con motivazione
adeguata dalla giunta comunale o da almeno cinque consiglieri. Al momento della istituzione
debbono essere definiti i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi.
4. La nomina della commissione è decisa dal consiglio, a maggioranza assoluta dei propri
membri . I componenti debbono essere consiglieri e nella composizione va rispettato il criterio
proporzionale che può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o
per delega.
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Art. 95 Commissioni speciali - Poteri
1. Le commissioni speciali hanno tutti i poteri necessari per l’espletamento dell‘incarico su
richiesta del presidente della commissione, il segretario generale mette a disposizione della
commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, per il raggiungimento del fine assegnato.
2. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell‘incarico
ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio e della giunta, del
collegio dei revisori, del segretario generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro
dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti ed organismi. Può chiedere, altresì, l'intervento
di soggetti qualificati, anche esterni al comune. I soggetti invitati alle audizioni nelle udienze
conoscitive, ad eccezione degli esterni, non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze
dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione.
Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto
d'ufficio.
3. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini
eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non
sono risultati, direttamente o indirettamente connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è
mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente secondo comma.
4. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti
conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in
merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
5. Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la
propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal presidente consegnati al segretario
generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.
PARTE III GIUNTA COMUNALE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 96 Ambito di applicazione
1. La presente parte terza del regolamento disciplina la procedura per la nomina, l'attività ed il
funzionamento della giunta comunale, in attuazione delle norme fissate dal Dlgs18 agosto 2000 n.
267 e dallo statuto.
Art. 97 Composizione
1. La giunta comunale è l'organo che collabora con il sindaco nel governo del comune. Esercita
le funzioni conferitele dalla legge e dall'art. 34 dello statuto.
2. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da cinque assessori scelti nel rispetto del
principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
Art. 98 Requisiti
1. Il sindaco e gli assessori debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla
legge, che disciplina, altresì, la decadenza, la sospensione e la revoca.
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2. I componenti della giunta, ai sensi dell‘art. 47, comma 3 Dlgs18 agosto 2000 n. 267 e de1l'art.
31, comma 2, dello statuto, devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere
comunale e non devono trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente.
3. Gli assessori non devono, inoltre, ai sensi dell'art. 64 del Dlgs18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.,
rivestire la carica di consigliere comunale, né essere il coniuge del sindaco o un suo ascendente,
discendente, parente ed affine fino al terzo grado. I rapporti suddetti non devono intercorrere, altresì,
tra i componenti della giunta.
Art. 99 Divieto di incarichi
1. Al sindaco ed agli assessori comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze
presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
Art. 100 Status dei componenti della giunta
1. I componenti della giunta comunale per lo svolgimento dell'incarico hanno diritto ai permessi,
alle aspettative non retribuite, alle indennità ed ai rimborsi, nei limiti ed alle condizioni previste dalle
vigenti disposizioni in materia.
TITOLO II NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE
CAPO I PROCEDURA PER LA NOMINA
Art. 101 Attività del sindaco
1. La nomina dei componenti la giunta comunale è regolata dagli articoli 46 e 47 del Dlgs18
agosto 2000 n. 267 e dall‘art. 34 dello statuto.
2. La nomina è effettuata dal sindaco entro dieci giorni dalla data della sua proclamazione alla
carica o da quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni.
3. Il sindaco adotta l'ordinanza di nomina dei componenti della giunta tra i quali indica chi deve
svolgere le funzioni di vice sindaco e provvede a darne comunicazione al consiglio comunale nella
seduta indetta, successivamente alla consultazione elettorale, per la discussione ed approvazione del
documento degli indirizzi generali di governo.
4. L'atto di nomina della giunta, corredato delle autocertificazioni dei singoli componenti
attestanti l'inesistenza di cause ostative all’esercizio della funzione, viene depositato nei termini
previsti dall'art. 36, nella segreteria unitamente alle dichiarazioni degli assessori di accettazione della
nomina e dei rispettivi "curricula", a disposizione dei consiglieri.
5. Copia dell'atto di nomina è trasmessa al prefetto.
CAPO II DIMISSIONI E DECADENZA DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI COMPONENTI
Art. 102 Dimissioni e decadenza della giunta
1. Le dimissioni del sindaco comportano la decadenza della giunta comunale. La giunta decade,
unitamente al consiglio, anche nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso
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del sindaco. La decadenza della giunta è determinata, altresì, dallo scioglimento del consiglio
comunale.
2. La giunta rimane in carica sino all’elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.
3. Alla nomina della nuova giunta si provvede secondo le norme e nei termini di cui agli artt. 46
e 47 del Dlgs18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e con le modalità di cui all'articolo precedente.
Art. 103 Dimissioni e cessazioni dalla carica – Sostituzione
1. Le dimissioni dalla carica di assessore sono rassegnate per iscritto al sindaco e
contestualmente comunicate al segretario generale. Non è richiesto che siano motivate. Le dimissioni
dei componenti la giunta sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione, in base a
quanto disposto dall'art. 33, comma 3, dello statuto.
2. Alla sostituzione di singoli componenti della giunta comunale:
- Dimissionari;
- Cessati dall'ufficio per altra causa,
provvede il sindaco, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 98 e 101 del presente
regolamento.
Art. 104 Revoca e decadenza
1. I componenti della giunta comunale possono essere revocati dal sindaco, per dissensi sugli
indirizzi di governo o per altre cause che lo stesso sindaco deve motivare nella comunicazione da
dare al consiglio ai sensi dell'art. 46 del. Dlgs18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
2. I singoli componenti della giunta sono dichiarati dal sindaco decaduti dall‘incarico quando,
successivamente alla nomina, siano intervenute cause di ineleggibilità, di incompatibilità o siano stati,
dagli stessi, assunti incarichi vietati dalla legge per chi ricopre la carica di assessore e l’interessato
non abbia provveduto a rimuovere le cause ostative nei termini assegnati.
3. Il sindaco, con l'osservanza delle modalità stabilite dal presente regolamento, provvede
immediatamente alla sostituzione dei componenti la giunta revocati o dichiarati decaduti.
Art. 105 La mozione di sfiducia
1. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione
di sfiducia, votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al
comune.
2. La proposta di mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri
assegnati al comune e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta.
3. La proposta di sfiducia è depositata presso il segretario generale che ne cura la trasmissione
al sindaco ed al presidente del consiglio per la convocazione dello stesso. Tale documento viene
depositato nelle forme e nei termini previsti per gli atti delle adunanze consigliari.
4. La seduta del consiglio per la messa in discussione della mozione di sfiducia deve essere
convocata in data cadente non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni da quella della sua
presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio comunale e
la contestuale cessazione dalla carica del sindaco e della giunta. Le funzioni di tali organi sono
assegnate, in attesa dell'indizione di una nuova consultazione elettorale, ad un commissario nominato
ai sensi della legge.
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6. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne
comporta le dimissioni.
TITOLO III ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE
Art. 106 Attività della giunta
1. L'attività della giunta è collegiale.
2. La giunta è presieduta dal sindaco, o da chi lo sostituisce, ai sensi del successivo art. 110, che
ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne
assicura la collegiale responsabilità di decisione.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali
e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso, ai sensi dell'art. 37 dello statuto.
Art. 107 Riunioni – Funzionamento
1. La giunta comunale tiene le sue adunanze nella sede comunale, ma in presenza di motivate
circostanze, può riunirsi anche in altro luogo, purché all'interno del territorio comunale.
2. È convocata dal sindaco, che ne fissa la data e propone gli argomenti all'ordine del giorno di
ciascuna seduta, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori e dal segretario generale.
3. Le modalità di convocazione ed ogni altro aspetto del suo funzionamento sono stabilite con
atto della stessa giunta.
4. Le sedute della giunta non sono aperte al pubblico. Alle stesse partecipano i dirigenti di settore
per fornire informazioni o effettuare relazioni. Allo stesso scopo possono essere invitati i responsabili
di procedimento che, esaurito il loro compito, si allontanano dalla sala.
Art. 108 Competenza
1. La giunta comunale ha competenza generale per l'attuazione degli indirizzi politico -
amministrativi espressi dal consiglio comunale, per il governo del comune, ai sensi dell'art 48 del
Dlgs18 agosto 2000 n. 267. e dell’art. 37 dello statuto.
2. Provvede a:
a) Svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio, predisponendone,
tra l'altro, gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
b) Dare attuazione agli indirizzi del consiglio o a quelli derivanti da leggi statali e/o
regionali, mediante atti di carattere generale, indicando gli scopi da raggiungere, i mezzi da
impiegare, i criteri e le modalità da seguire da parte degli altri organi comunali;
c) Riferire al consiglio, con frequenza annuale, sulla propria attività;
d) Adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo
statuto ad altri organi elettivi e non rientrino nelle competenze della dirigenza.
Art. 109 Competenze degli assessori
1. Gli assessori esercitano poteri di indirizzo e controllo sull'attività amministrativa, nell‘ambito
dei singoli servizi, per i quali sia stata delegata la sovraintendenza. Tale attività è, peraltro, coordinata
con l‘attività di gestione riservata alla dirigenza.
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2. Il sindaco ha facoltà di modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore
ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, ne ravvisi l'opportunità. Delle
modificazioni dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile ed ai capi gruppo
consiliari immediatamente dopo il provvedimento.
3. Alle adunanze del consiglio debbono partecipare gli assessori, per poter rispondere alle
interrogazioni sulle materie ad essi delegate. Gli assessori, inoltre, partecipano ai lavori del consiglio,
intervenendo nel dibattito sulle materie delegate, senza diritto di voto. Gli assessori sono convocati
dal sindaco.
Art. 110 Vice sindaco
1. Le attribuzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco, designato dal sindaco stesso, in caso
di sua assenza o impedimento.
2. Qualora il vicesindaco sia impedito, il sindaco provvede a designare altro assessore che possa
temporaneamente sostituirlo. Avvenuta la designazione prevista al primo comma, le competenze del
sindaco sono esercitate dal sostituto.
Art. 111 Deliberazioni
1. La giunta comunale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti
ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. In caso di parità dei voti, prevale quello del
presidente.
2. Alle deliberazioni della giunta comunale si applica, con gli opportuni adattamenti, quanto
previsto dagli articoli 64 e seguenti sulle modalità di adozione, nonché dagli artt. 72 e seguenti sulle
votazioni, del presente regolamento.
3. Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri, e gli atti relativi agli argomenti
iscritti all'ordine del giorno, sono depositati presso la segreteria comunale, per la consultazione, nel
giorno dell'adunanza.
4. Gli assessori hanno diritto di prendere visione e di avere copia delle proposte di deliberazione
e degli atti preparatori in esse richiamati.
Art. 112 Verbalizzazione delle sedute
1. I verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del segretario generale e debbono contenere
gli elementi di cui all'art. 69 del presente regolamento. I verbali delle deliberazioni adottate nelle
adunanze sono raccolti e custoditi a cura del segretario.
2. Il segretario generale deve astenersi, obbligatoriamente, dal partecipare alle deliberazioni che
coinvolgano suoi interessi, ovvero del coniuge o di suoi parenti od affini entro il quarto grado; in tali
casi le funzioni sono svolte dal vicesegretario, se presente, ovvero da un assessore designato dal
sindaco.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal sindaco e dal segretario.
Art. 113 Astensione da deliberazioni, appalti, contratti e servizi
1. Gli assessori non possono intervenire alle riunioni né prendere parte alle deliberazioni aventi
ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi, il coniuge o i loro congiunti od
affini fino al quarto grado abbiano interesse.
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2. Debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni
di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del comune o delle aziende, istituzioni e
società, dipendenti o costituite dal comune medesimo.
3. Non possono infine assumere incarichi professionali retribuiti a carico dell'ente.
Art. 114 Pubblicazione delle deliberazioni
1. Tutte le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo
pretorio on line del comune.
2. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con
il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
3 Tutte le deliberazioni sono pubblicate nell'albo pretorio on line del comune per quindici giorni
consecutivi, fatte salve diverse e specifiche disposizioni di legge. Contestualmente alla pubblicazione
le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.
PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 115 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 28, primo comma, dello statuto, viene adottato dal
consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è richiesta per le
eventuali modifiche. Entra in vigore dopo l’esecutività della deliberazione con la quale è stato
approvato.
2. Sostituisce ed abroga tutte le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello statuto,
che disciplinano il funzionamento del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e dei diritti
dei consiglieri di accesso agli atti amministrativi.
Art. 116 Diffusione
1. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del consiglio
comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
2. Copia del regolamento è inviata dal presidente a tutti i consiglieri comunali in carica ed ai
consiglieri neoeletti, alla proclamazione. Viene altresì disposta la pubblicazione del regolamento nel
sito dell’ente alla sezione Amministrazione Trasparente per la relativa consultazione.
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