osservazioni al piano regolatore
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Vivere Labico – piazza della Libertà, 15 – Labico – www.viverelabico.it
Osservazioni alla variante al piano regolatore generale del comune
di Labico – adottata con deliberazione del consiglio comunale in
data 31 gennaio 2007, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Sommario
Premessa .........................................................................................................................2 Standard urbanistici..........................................................................................................2 Incongruenze delle singole zone omogenee ....................................................................3 Assenza di spazi di socializzazione .................................................................................6 Edilizia scolastica .............................................................................................................6 Parcheggi .........................................................................................................................7 Quartiere Colle Spina .......................................................................................................7 Quartiere Santa Maria – Le Vignole .................................................................................9 Andamento demografico ..................................................................................................9 Indeterminatezza di previsioni normative .........................................................................9 Bretella autostradale Cisterna-Valmontone....................................................................10 Viabilità...........................................................................................................................10 Approfondimenti sulle norme tecniche di attuazione ......................................................11
Comparti edificatori (articolo 7) ...................................................................................11 Precrizioni per il recupero dei manufatti edilizi abusivi (articolo 14)............................12 Recupero urbanistico (articolo 15) ..............................................................................12 Zone agricole (articolo 17) ..........................................................................................12 Verde privato (articolo 18) ..........................................................................................12 Zona turistico ricettiva (articolo 21) .............................................................................13 Vincolo archeologico...................................................................................................13 Attrezzature di interesse pubblico (articolo 26)...........................................................13 (si omettono gli allegati)
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Premessa Questo documento contiene alcune osservazioni in merito agli strumenti urbanistici
adottati il 31 gennaio 2007 dal comune di Labico e pubblicati, ai sensi della legge 1150 del
1942, in data 15 febbraio 2007. L’impianto complessivo della variante appare, già ad un
esame superficiale, inadeguato a svolgere la funzione che legislativamente viene ad essa
attribuita. Funzione che consiste nella necessità di: regolare lo sviluppo e l’assetto del
territorio in funzione delle esigenze della collettività; garantire un quantitativo minimo di
servizi a beneficio dei cittadini; contemperare correttamente le esigenze del pubblico e dei
privati; garantire i giusti equilibri delle singole zone omogenee; assicurare una corretta
fruizione degli spazi nonché il sostanziale miglioramento della qualtà della vita di tutti
coloro ai quali lo strumento urbanistico è rivolto.
Sul punto si ritiene di dover sottolineare la stridente antinomia tra le dichiarazioni di
principio introdotte nel piano - a partire dal riferimento ai “principi della sostenibilità
ambientale” di cui all’articolo 1 delle norme tecniche di attuazione, alla “necessità di
salvaguardare le porzioni del territorio maggiormente pregiate dal punto di vista
ambientale”, nonché all’enunciazione di un ruolo attivo della variante al fine di “valorizzare
le risorse ambientali”, di cui nella premessa della relazione tecnica – e la filosofia
generale della variante che prevede un’ulteriore consumo del territorio, una crescita
ingiustificata dell’edificato, la progressiva riduzione delle aree agricole, verdi e boschive,
con drastiche conseguenze sugli equilibri sociali e ambientali del territorio.
Standard urbanistici Appare necessario il recupero degli standard urbanistici all’interno delle aree edificate, al
fine di consentirne una più agevole fruizione da parte della popolazione. Va rilevato che, ai
sensi del dm 1444/68, ad ogni cittadino spetta una dotazione minima di standard
urbanistici che attualmente non viene soddisfatta. E’ pertanto prioritaria l’individuazione
delle aree – all’interno delle zone urbanizzate – da destinare ai servizi di interesse
collettivo, così come stabilito dalla normativa vigente.
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Incongruenze delle singole zone omogenee Si ritiene inoltre opportuno rilevare la sostanziale inattuabilità di molte delle aree
individuate dalla variante in oggetto, a causa di una collocazione che ne rende di fatto
impossibile la fruzione. In particolare si segnalano le seguenti incongruenze:
VPh – verde pubblico a ridosso della stazione ferroviaria, la cui conformazione
morfologica non ne consente una effettiva fruibilità; (all. 1)
VPd – verde pubblico lungo la via Casilina, in corrispondenza della fascia di rispetto
stradale prevista dal regolamento attuativo del Codice della Strada; (all. 2)
Verde pubblico nelle zone destinate alla residenzialità. Spicca la mancanza di criteri
per l’individuazione del verde pubblico che sia realmente fatta nell’interesse e per la
libera fruizione da parte della collettività. In particolare va segnalata l’assoluta
mancanza di spazi destinati a verde pubblico nelle zone di recupero (zone O della
variante al piano regolatore), quando sarebbe possibile individuare delle aree in tal
senso là dove non sono ancora state realizzate edificazioni.
ISa – attrezzature sportive. La zona in cui sono previste la realizzazione sia di un
campo sportivo per il gioco del calcio, sia di un palazzetto dello sport polivalente, è
disegnata in un modo piuttosto irrazionale e presenta una striscia di collegamento
di pochi metri tra le due aree principali che sembra destinata al transito veicolare.
Non è chiara la ragione per cui alcuni spazi limitrofi siano stati destinati vuoi ad una
ulteriore urbanizzazione vuoi a zona agricola. Ed è altrettanto preoccupante il fatto
che nel riquadro dove dovrebbe essere realizzato il campo di calcio non vi è lo
spazio sufficiente per un campo dalle misure regolamentari. (all. 3)
ISb - attrezzature sportive. Appare singolare che siano individuati impianti sportivi in
una zona dove solo pochi mesi prima la medesima amministrazione che ha
elaborato il piano aveva inaugurato un’area di verde pubblico; (all. 4)
Impianti sportivi lungo viale Europa. Le aree sono confinanti con la linea ferroviaria
e l’asse viario principale. Va rilevato altresì che una delle tre aree è attualmente
destinata a parcheggio e pertanto a fronte della realizzazione di una tipologia di
standard urbanistico si assiste alla eliminazionedi un’altra tipologia, anch’essa di
grande importanza per la collettività. (all. 5)
Zone RS1 – Le zone RS1b, RS1c e RS1d sono state individuate all’interno della più
vasta area di recupero (zona O della variante) senza alcuna logica pianificatoria e
prevedendo una disarmonia tra le aree che non ha alcuna spiegazione razionale.
La stessa forma delle aree è priva di omogeneità e la coincidenza delle linee di
4
separazione tra le singole zone con le linee di confine delle particelle catastali è
un’ulteriore anomalia progettuale. (all. 6)
VP2b, VP2a e VP1d – Queste due tipologie di verde privato sono state inserite nel
quadrante nord-ovest del piano e confinano con una zona industriale, realizzata
improvvidamente, ai sensi del vigente piano regolatore, in prossimità della zona di
recupero. Una corretta pianificazione urbanistica richiede che le zone industriali,
quando risultino necessarie, debbano essere realizzate ad una corretta distanza
dagli insediamenti abitativi per le connaturate caratteristiche di incompatibilità con la
residenzialità e al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, così come
previsto dal dettato costituzionale. (all. 7)
ZIb, ZIc e ZId – Zona industriale. Va segnalato che la viabilità a servizio delle tre
zone industriali richiamate attraversa un’area, la cui destinazione è rimasta agricola
anche nella variante adottata dal consiglio comunale, ma nella quale sono presente
molte abitazioni e i cui abitanti verrebbero fortemente penalizzati dalla presenza di
un’infrastruttura viaria utilizzata prevalentemente dai mezzi di trasporto delle
aziende produttive. Agli scriventi apparrebbe più razionale che le aree industriali
identificate - in particolar modo quelle situate su Agrolatino/Colle Alto, le cui attività
principali vedono l' impiego di automezzi di grandi dimensioni, ad alto impatto
ambientale, per produzione di polveri, rumore e smog - debbano utilizzare una
viabilità interna, tra l' altro già in buona parte esistente, oppure all' interno delle aree
industriali stesse, con sbocco diretto sulla S.S. Casilina, senza compromettere la
viabilità ad uso civile esistente, che, cosi come è, risulta appena sufficente alle
necessità dei residenti. (all. 8)
VPA – Verde pubblico attrezzato. Ad un esame superficiale l’individuazione di
un’ampia superficie, pari ad 82mila mq, ai confini del territorio comunale (peraltro
con infrastrutture viarie evidentemente inadeguate), da destinare a “verde pubblico
attrezzato” appare piuttosto singolare. Secondo le norme tecniche nell’area è
prevista la realizzazione della cosiddetta “Città dell’arte”, una struttura nella quale
dovrebbe essere inserito un manufatto attribuito ad Eiffel, per la quale viene
consentito un indice di edificabilità pari a 0,35 mc/mq, decisamente eccessivo per
una zona definita come “verde pubblico” e che consentirà la realizzazione in zona
agricola di manufatti edilizi per circa 30mila metri cubi (esclusa la cubatura del
capannone attribuito ad Eiffel). Appare evidente che le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria saranno a totale carico del comune, in base all’accordo
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stipulato con la società a cui è stato affidato l’incarico di portare a termine il
progetto. (all. 9)
Zona RS3 – La zona RS3 – pari a 12200 mq - è attualmente di proprietà comunale
ed è stato indicato un indice di edificabilità fondiaria pari a 1,2 mc/mq. Le norme
tecniche prevedono l’alienabilità dell’area con procedura di evidenza pubblica, in
modo da realizzare opere di interesse pubblico da indicare in apposita
convenzione. L’ipotesi desta non poche perplessità perché appare in tutta evidenza
una operazione speculativa che avvantaggerebbe solo il privato a cui verrebbe
alienata l’area – con un indice di edificabilità altissimo rispetto al territorio – mentre
risulterebbe un danno evidente per la situazione patrimoniale del comune, in
contrasto con la tutela del pubblico interesse, che dovrebbe rappresentare uno
degli elementi di riferimento per l’azione della pubblica amministrazione. Ad avviso
degli scriventi la zona andrebbe destinata a verde pubblico attrezzato. (all. 10)
VPi e Ph - Le due aree contigue, pari rispettivamente a 1670 e 1600 metri quadrati
erano originariamente un’unica area destinata a parco pubblico. Il parco non è stato
ancora realizzato e già in sede di variante l’area verde è stata dimezzata per la
realizzazione di un’area di parcheggio, per far fronte alla mancata attuazione di
standard minimi di parcheggi pubblici nella zona. (all. 11)
ZIa – Zona industriale di Colle Spina. La zona, oltre ad essere in prossimità del
quartiere di Colle Spina (vedi infra), interessa parzialmente un’area sottoposta a
vincolo ai sensi del regio decreto 3267/23 (riordino della legislazione in materia di
boschi e territori montani). (all. 12)
AR - Zona turistica ricettiva. L’area, pari a 58.200 metri quadri, è destinata alla
realizzazione di strutture ad uso turistico-ricettivo. La volumetria di dette strutture,
sulla base delle norme tecniche, può essere realizzata attraverso il recupero della
volumetrie di manufatti esistenti, anche attraverso il loro accorpamento e con un
ulteriore possibile aumento pari al venti per cento. La norma è caratterizzata da una
indeterminatezza tale da risultare inefficace sotto il profilo di una corretta
regolazione dell’intervento edilizio. Alla indeterminatezza sottolineata va aggiunta la
possibilità di realizzare numerosi altri interventi (campi da gioco, piscine e gazebi) al
di fuori della volumetria indicata. Un ulteriore elemento di perplessità deriva dalla
mancanza di chiarezza della norma sulle superfici utilizzabili a scopo commerciale,
poiché inserita in un ambito in cui il parametro di riferimento è la volumetria e non la
superficie. (all. 13)
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Area cimiteriale. L’attuale area cimiterale è ormai satura ed è quindi necessario fare
fronte alle esigenze determinate dall’aumento della popolazione. La zona
individuata nella planimetria generale, ma di cui non si parla nelle norme tecniche,
non sembra poter rispondere alle esigenze della cittadinanza e la sua ubicazione
appare più adatta ad un’utilizzazione da parte del limitrofo comune di Palestrina.
(all. 14)
ISf e Pl. Impianti sportivi e parcheggi. Le indicate opere di interesse pubblico sono
state individuate in modo da incidere negativamente in alcune proprietà, destando
forti perplessità, sia a causa dell’ingiustificato affievolimento dei diritti soggettivi
attinenti alla proprietà delle persone interessate, in merito alla effettiva fattibilità
delle opere in questione, stante la situazione morfologica del terreno. (all. 15)
Assenza di spazi di socializzazione Si segnala la grave mancanza di ogni spazio di socializzazione, in particolare non è
prevista l’individuazione di piazze o altri luoghi destinati all’aggregazione. Non se ne fa
menzione nelle norme tecniche, mentre dalle cartografie si potrebbe desumere – ma le
legende non dicono nulla al riguardo – che una sorta di piazza sia stata individuata lungo
la Casilina, a circa 1 km dal centro storico, priva di collegamenti pedonali con qualunque
luogo di pubblico interesse e dalla parte opposta, rispetto alla via Casilina, di un’area
destinata a non meglio specificate “attrezzature di interesse comune”.
Edilizia scolastica Un tema su cui è necessario avviare una attenta riflessione attiene alla programmazione e
pianificazione delle opere edilizie destinate all’istruzione. Una deficitaria programmazione
ha creato una situazione emergenziale per la popolazione scolastica del paese, a cui è
stato posto un rimedio provvisorio ed insufficiente con l’ampliamento dei plessi scolastici
esistenti. L’individuazione di una nuova zona destinata ad edilizia scolastica (ESb), la cui
esigenza è pienamente condivisa, in una zona distante dal centro storico rischia di creare
problemi legati alla mobilità degli studenti e dei genitori. Andrebbe valutata l’opportunità di
individuare una zona il cui collegamento col centro storico sia più agevole, anche e
soprattutto per la mobilità pedonale. (all. 16)
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Parcheggi Nella redazione del piano spicca l’assenza di adeguate previsioni di spazio da destinare a
parcheggio in tutte le zone individuate che comportano inevitabilmente l’utilizzo
dell’automobile privata. Sia per quanto riguarda le zone destinate ad attrezzature sportive,
sia per quanto riguarda le zone destinate a servizi pubblici, sia per quanto riguarda il verde
pubblico (la cui difficile fruibilità peraltro rende meno evidente il problema), sia per quanto
riguarda le zone destinate a servizi privati. In questo caso l’elevato indice di edificabilità
della zona in questione lascia supporre una maggiore domanda di parcheggio da parte dei
potenziali fruitori delle strutture in essa dislocate.
Per quanto concerne la politica dei parcheggi il dettato normativo di cui al comma 3
dell’articolo 5 delle Norme tecniche non appare di chiara ed immediata interpretazione e
andrebbe correttamente riformulata onde evitare incertezze nella sua applicazione, mentre
il successivo comma 4 appare un discutibile escamotage per far fronte ad errrori
progettuali nella realizzazione dei parcheggi pertinenziali, ma che è di dubbia efficacia in
termini di utilizzabilità degli stessi.
Quartiere Colle Spina Un attenzione particolare va posta al quartiere di Colle Spina, per la cui configurazione
territoriale, per la distanza dal centro di Labico e per l’inadeguatezza delle infrastrutture
viarie di collegamento ha la comprensibile esigenze di trovare una propria autonomia per
quanto concerne buona parte dei servizi di interesse collettivo. In assenza assoluta di
previsioni di carattere specifico nelle norme tecniche del piano l’unico elemento di
riferimento è la cartografia, la cui modesta leggibilità indubbiamente non aiuta a fornire
quelle necessarie certezze sulle opere di pubblico interesse previste dal piano. Si pensi
alle zone di verde pubblico, spesso sovrapposte graficamente ad aree a destinazione
abitativa, lasciando il dubbio sulla reale destinazione dell’area, così come alcune delle
aree destinate a parcheggio. Resta la considerazione che, in assenza di spazi destinati
alla socialità e di zone per servizi e commercio, il destino del quartiere rischia di essere
quello di un’area abitativa priva di punti di aggregazione sociale.
Va inoltre sottolineato quanto segue:
il consorzio “Colle Spina” è firmatario di una convenzione col Comune di Labico. Tale
convenzione prevede l’applicazione del P.R.U. approvato dalla regione Lazio a cui è
stato dato inizio nel 1998.
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la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano è tutt’ora in corso di
attuazione;
con la variante al piano regolatore generale in esame, il comune si è preso la libertà di
cambiare la destinazione d’uso di alcuni terreni destinati a standard urbanistici senza
concordare nulla con l’amministrazione del consorzio, e senza neanche dare
comunicazione alcuna; i cambiamenti in questione sono i seguenti:
il lotto identificato dalle particelle 452/274 destinato a scuola materna è diventato
edificabile;
il lotto identificato dalla particella n° 68 destinato a verde pubblico è stato destinato
a “pubblica utilità” ovvero destinato ad attività religiose;
il lotto identificato alla part. 124, destinato ad attività religiose è stato reso
edificabile, addirittura è già stato edificato ed è stata concessa una sanatoria;
attualmente la costruzione già sanata è in espansione con regolare licenza edilizia;
il lotto identificato con le particelle 123/87 destinato ad attività religiose è stato reso
edificabile.
i lotti identificati alle particelle 350/355, 349/354, 348/353/361, che dovevano
ospitare il capolinea degli autobus di un futuro servizio di trasporti, sono diventati
edificabili;
i quattro lotti identificati con le particelle 203, 204, 205, 206 destinati a verde
pubblico, sono diventati edificabili, e sono stati destinati a verde pubblico i tre lotti
identificati alle particelle 223, 224, 225.
Ulteriori elementi che penalizzano la qualità del vivere nel quartiere di Colle Spina sono:
l’individuazione di una vasta area industriale (ZIa), pari a 270mila metri quadrati,
nell’immediata prossimità dell’abitato, con preoccupanti conseguenze anche sotto il
profilo della tutela della salute degli abitanti;
l’individuazione di un’area ad elevatissima densità abitativa (0,7 mc/mq) – destinata,
secondo quanto riportato dalle norme tecniche, alla realizzazione di edilizia
residenziale pubblica (ai sensi della legge 167/62) – che aumenterebbe in modo
considerevole la pressione antropica della zona;
l’assoluta inadeguatezza della rete infrastrutturale viaria, con immaginabili disagi per i
quotidiani collegamenti degli abitanti, ai quali è peraltro preclusa ogni possibilità di
soddisfare le proprie esigenze nell’ambito del quartiere. (all. 17)
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Quartiere Santa Maria – Le Vignole Il quartiere denominato Santa Maria – Le Vignole è una delle zone del paese
caratterizzata dalla più alta espansione urbanistica. Crescita che, purtroppo, non è stata
accompagnata dalle necessarie strutture e servizi a beneficio degli abitanti della zona,
mentre del tutto insufficiente ed inadeguata è stata l’individuazione e realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli standard urbanistici. In alcuni casi,
come in altre zone, standard dapprima individuati hanno visto cambiare la loro
destinazione in area edificabile.
Va sottolineato che il realizzando complesso “La Rondine”, oltre a non rispettare le
distanze di sicurezza dalla linea ad alta tensione (300.000 volt) che proviene dalla centrale
nucleare di Latina, è per buona parte posizionato sul bosco ceduo (che è stato
letteralmente cancellato dai lavori di movimentazione terra). Inoltre il parcheggio previsto
dalla cartografia va ad eliminare una porzione del bosco ceduo rimasto che sovrasta la
strada comunale, con un inaccettabile depauperamento dell’ormai modesto patrimonio
boschivo del paese. Infine si segnala la pericolosità del terreno di riporto, che sta già
smottando verso valle e non si esclude il rischio di un movimento franoso.
Andamento demografico Altro elemento che merita una attenta considerazione e l’esponenziale crescita
demografica del paese, la cui popolazione residente è rimasta per secoli attestata al di
sotto dei duemila abitanti e che ha visto una prima significativa crescita negli ultimi quindici
anni – con l’attuazione del vigente piano regolatore generale – e si è portata oltre
cinquemila abitanti. La crescita che si ipotizza nel piano porterà facilmente – con alcune
fisiologiche correzioni causate da consolidate dinamiche di crescita abitativa – il comune di
Labico ad avere oltre diecimila abitanti, con una densità di popolazione vicina ai 1000
abitanti per chilometro quadrato. Il che porterebbe il comune di Labico ad essere tra i dieci
comuni più popolosi del Lazio, senza però che a questa crescita demografica vi sia stata
una corrispondente crescita dei servizi e delle infrastrutture necessarie alla popolazione.
Indeterminatezza di previsioni normative All’articolo 9, comma 4, delle norme tecniche, viene disposta una procedura piuttosto
singolare relativa alle zone sottoposte a procedura di esproprio ai sensi del previgente
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piano regolatore. La sua indeterminatezza e la sua fumosità suscitano non poche
perplessità e andrebbe chiarito a quali aree viene fatto riferimento.
Bretella autostradale Cisterna-Valmontone Non appare condivisibile quanto asserito nella relazione tecnica in merito ai presunti
benefici della realizzazione di infrastrutture territoriali quali la viabilità di collegamento con
la bretella Valmontone-Cisterna di Latina, che dovrebbero “restituire qualità ed identità al
territorio del comune di Labico”, mentre è purtroppo vero esattamente il contrario, ossia la
presenza sul territorio di importanti assi infrastrutturali di attraversamento rischia di
comportare conseguenze molto gravi, sia per gli equilibri territoriali sia per le implicazioni
sociali che ne deriverebbero. Giova sottolineare che, secondo le previsioni della variante,
la connessione della nuova viabilità con la via Casilina avverrebbe in modo del tutto
sbagliato sotto l’aspetto progettuale, perché si prevede un pericoloso innesto di un asse
viario a scorrimento veloce sulla via Casilina con un angolo di incidenza che renderebbe
pericolosissima l’immissione dei veicoli nell’arteria stradale statale. Inoltre la nuova
viabilità attraverserebbe una importante zona archeologica ed agricola del territorio,
danneggiando gravemente un’azienda agricola che verrebbe tagliata in due dalla nuova
strada. Senza contare che nella planimetria non è correttamente indicata la situazione
dell’infrastruttura ferroviaria esistente, che, per come è riportata sulla carta, non risulta
passare in galleria, come è nella realtà, lasciando intendere che l’area è già in parte
compromessa. (all. 18)
Viabilità Con riferimento alla planimetria generale di zonizzazione (primo quadrante – tavola n. P2)
si segnala l’individuazione – disegnata, secondo la legenda, come “viabilità interna
principale esistente” – di una rete stradale di collegamento composta principalmente da
due assi viari di collegamento con circonvallazione Falcone (disposto in direzione est-
ovest) e con via della Cona (disposto in direzione nord-sud) e da altri assi viari minori di
raccordo. La viabilità indicata impropriamente come esistente non è stata neppure
tracciata in loco e la sua realizzazione appare di complessa fattibilità, tenuto conto della
quasi totale edificazione della zona interessata. In particolare il primo asse interessa
numerose particelle catastali (1406, 1394, 1408, 639, 1230, 1276, 738, fino a 1235)
mentre altrettanto numerose sono le particolle catastali che insistono sul secondo asse
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viario (1389, 1263, 1264, fino a 1802), con le immaginabili difficoltà e disagi che la tardiva
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (che l’amministrazione comunale
avrebbe dovuto far realizzare prima delle edificazioni) inevitabilmente comporterebbe.
Il primo asse di collegamento viario andrebbe ad intersecare una via attualmente senza
sbocco ad esclusivo uso residenziale, la cui conformazione è coerente con l’attuale
tipologia di fruizione, mentre sarebbe del tutto inadeguata ad un traffico di transito o,
peggio, di scorrimento. In particolare si segnala che la via in questione non consentirebbe
un traffico a doppio senso, mentre un eventuale senso unico costituirebbe un ingiustificato
fattore di rischio per i residenti, tenuto conto del fatto che la suddetta via non dispone di un
marciapiede sul lato dove sono situate le abitazioni né vi sarebbe lo spazio per realizzarlo.
Infine in alcune particelle il piano regolatore individua delle zone destinate a verde
pubblico (639, 1230, 1276, 738, 1215, 1222, 1203, 1207, 1223, 1204, 1208), che
rappresenterebbe un elemento di grande interesse per i residenti e la cui fruizione
verrebbe definitivamente compromessa dalla presenza di un’arteria stradale di transito a
ridosse delle suddette aree. (All. 19)
La strada denominata “Centogocce” (valle della Noce), per la quale la variante in esame
prevede una diramazione in prossimità dell’antico lavatoio che costeggerebbe la linea
ferroviaria per poi rientrare nel centro abitato presso la zona denominata “i Cerchi”, appare
di difficile e onerosa realizzazione, per via della situazione orografica della zona
interessata, per il pericolo che comporterebbe per la stabilità complessiva dell’abitato e per
i rischi legati alla presenza della linea ferroviaria. La realizzazione di detto collegamento
nonché l’asfaltatura dell’intera strada che attualmente costeggia la ferrovia creerebbe
indubbiamente un enorme danno di carattere paesaggistico ed ambientale. (All. 20)
Approfondimenti sulle norme tecniche di attuazione Si ritiene opportuno porre in evidenza alcune previsioni normative inserite nelle norme
tecniche, di cui si chiede la correzione.
Comparti edificatori (articolo 7) Ferme restando le valutazioni in merito allo sviluppo urbanistico sopra esposte, si giudica
negativamente l’introduzione di una superficie minima per la realizzazione di interventi
edilizi nelle zone omogenee destinate a nuovi insediamenti abitativi. Detto limite minimo,
pari a 10mila metri quadrati, sembra voler agevolare sotto il profilo economico chi esercita
a titolo professionale l’attività edilizia, costringendo i privati cittadini – che, disponendo di
un lotto sufficiente alla realizzazione di un corpo di fabbrica, vogliano realizzare un
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immobile ad uso abitativo privato – ad affidarsi all’attività di un costruttore. Né sembra
convincente la motivazione addotta proprio in consigilo comunale durante la seduta di
adozione del piano, secondo la quale, in assenza di un intervento da parte di un
costruttore non verrebbero realizzate le opere di urbanizzazione, quando proprio nel
comune di Labico, in località Santa Maria – Le Vignole, si sono registrate gravissime
carenze nella realizzazione delle opere in questione.
Precrizioni per il recupero dei manufatti edilizi abusivi (articolo 14) Per quanto concerne l’articolo 14, si fa un riferimento alla possibilità di rilascio di
“concessioni edilizie”, termine pealtro superato dalla vigente normativa in materia
urbanistica ed edilizia, e con riferimento all’ipotesi di “sanatoria”, in assenza, allo stato
attuale, di previsioni normative statali o regionali in tal senso, Peraltro, al comma 2, non
viene specificata alcuna motivazione per la quale la norma in questione stabilisca possibili
ulteriori incrementi di cubatura rispetto a quella già realizzata in violazione delle
disposizioni di legge.
Recupero urbanistico (articolo 15) La norma a cui si fa riferimento appare in netto contrasto con il dettato e lo spirito della
normativa regionale e nazionale in materia di recupero degli insediamenti abitativi sorti
spontaneamente e attribuisce un indice di fabbricabilità decisamente sovradimensionato –
peraltro ulteriormente aumentato in sede di adozione in consiglio comunale - rispetto alla
situazione territoriale della zona. Senza tenere conto che la previsione in questione non è
supportata da adeguati interventi per la realizzazione dei servizi necessari a soddisfare le
esigenze dei cittadini che risiedono nella zona.
Zone agricole (articolo 17) Un elemento di perplessità è rappresentato da quanto disposto al comma 5, che prevede
la possibilità di recupero di immobili dismessi in zona agricola con possibile destinazione
difforme rispetto alla zona. La possibilità di valorizzazione e recupero dell’economia
agricola non può prescindere dalla necessità di mantenere il più possibile integro l’assetto
territoriale delle zone omogenee E di cui all’art. 2 del d.m. 1444/68. La larvata possibiltà di
mutamenti di destinazione di aree più o meno estese prefigura la concreta possibilità di
definitiva compromissione della vocazione agricola della zona.
Verde privato (articolo 18) La nozione di verde privato ha una funzione ben definita nell’assetto territoriale di un
comune e l’eventuale possibilità di realizzare insediamenti abitativi proporzionati al
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contesto non può certo confliggere con parametri minimi inderogabili di riferimento. Appare
pertanto del tutto irrazionale una inconcepibile deroga di distacco dai confini, così come
prevista dalle disposizioni relative al secondo capoverso dell’articolo in questione (Zona
VP2).
Zona turistico ricettiva (articolo 21) Ferme restando le osservazioni di cui sopra in merito alla zona AR, si fa presente che
l’impostazione della variante è tale per cui una sola zona assorbe l’intera superficie
destinata alla funzione in questione e che, inoltre, non viene fatta alcuna ipotesi di
ricettività al servizio della prevista sede universitaria all’interno di palazzo Giuliani, nel
centro storico del paese.
Vincolo archeologico L’articolo 25 fa correttamente riferimento alla necessità di tutelare il valore storico dei
monumenti, ma manca ogni tipo di accenno ai vincoli di carattere archeologico. Mentre,
tenuto conto del patrimonio di elevato valore archeologico di cui dispone il territorio, risulta
necessario individuare e sottoporre a tutela tutti i siti che abbiano i prescritti requisiti.
Attrezzature di interesse pubblico (articolo 26) Si reputano incomprensibilmente sovradimensionati gli indici di fabbricabilità, sia per
quanto concerne le previsioni di cui al comma 3, per le quali si fa riferimento a quanto
esposto nel capoverso relativo al Verde pubblico attrezzato delle presenti osservazioni, sia
per quanto riguarda il disposto di cui al comma 5, in cui viene stabilito un indice di
fabbricabilità pari a 2 mc/mq, valore che viene giudicato decisamente eccessivo: si pensi
che, sulla base della superficie individuata in tale tipologia, verrebbe consentita la
realizzazione di circa 70mila metri cubi di nuova edificazione.
Le osservazioni sopra riportate si intendono espresse dai sottoscritti cittadini singolarmente nonché a nome
dell’assocazione “Vivere Labico” con sede in piazza della Libertà 15 Labico, costituita ai sensi dell’articolo 36
del Codice Civile. Si fa presente che dette osservazioni rivestono carattere di opposizione su specifiche
disposizioni del piano ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
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