le novità del d.l. orlando dopo la conversione l.162/2014

Post on 08-Jul-2015

592 Views

Category:

Law

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

DESCRIPTION

Relazione tenuta al convegno di Bergamo il 28/11/2014

TRANSCRIPT

La riforma degiu della giustizia civile (i primi 16 articoli della L. 162/14)

Bergamo – 28 novembre 2014

www.renatosavoia.com

Quanti interventi sul processo civile dal 2003 a oggi?

L'art.16 ha davvero ridotto le ferie dei magistrati o solo degli avvocati?

Gli Art. 90 R.D. n.12/1941 e la L. 937/1977 non sono stati abrogati...

VI TEDIERÒ CON:

1) PIÙ DIFFICILE LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE (FORSE)

2) RITO SOMMARIO ÜBER ALLES?

3) LA NORMA PIÙ INUTILE DEL MONDO

4) NEGOZIARE PER VOGLIA (E COSTRIZIONE)

5) SEPARARSI NEGOZIANDO (O NEGOZIARE SEPARANDOSI?)

6) SEPARARSI DAL SINDACO

1) PIÙ DIFFICILE LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE (FORSE) IN VIGORE DAL: 11/12/2014 (NUOVI PROCEDIMENTI)

Modificato l'art. 92, 2° comma c.p.c. (art. 13)

Spese compensate solo nel caso di:● soccombenza reciproca● assoluta novità della questione trattata● mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti

2) RITO SOMMARIO ÜBER ALLES? IN VIGORE DAL: 11/12/2014 (NUOVI PROCEDIMENTI)

● nuovo art. 183-bis c.p.c. (art. 14)

● il giudice valutata la complessità [?] può disporre il mutamento del rito invitando le parti a indicare i mezzi di prova e i documenti in udienza a pena di decadenza

● Se richiesto può fissare una nuova udienza con termini di 15 giorni per mezzi di prova e documenti e ulteriori 10 per prova contraria

IN VIGORE DAL: 11/12/2014 (NUOVI PROCEDIMENTI)

3) LA NORMA PIÙ INUTILE DEL MONDO (ovvero: l'arbitrato forense - art. 1) GIÁ IN VIGORE

● solo per diritti disponibili, no lavoro● volontario● passaggio semiautomatico con la P.A. per cause < € 50.000 in materia di responsabilità aquiliana o pagamento somme

● collegio arbitrale > € 100.000● no obbligo solidale per il pagamento degli arbitri● in appello 120 giorni (+30). Riassunzione entro 60 ● In primo grado? Non si sa... (cfr. art 1, comma 4)

4) NEGOZIARE PER VOGLIA (E COSTRIZIONE) (artt. 2-11) IN VIGORE DAL: 9/02/2015

1) N.A. OBBLIGATORIA (art. 3)

2) N.A. VOLONTARIA (art. 2, comma 1)

Tra cui (ipotesi tipizzata – art.6) per:● Separazione● cessazione effetti civili/scioglimento del matrimoni0

● modifica delle condizioni di separazione art.6

Convenzione di negoziazione assistita: “accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza degli avvocati”

Le parti litiganti devono stipulare prima la convenzione di negoziazione, poi l'eventuale accordo.

Parti 1 mese < durata < 3 mesi

● Obbligo deontologico di informare il cliente (art.2, comma 7)

● Invito a stipulare la convenzione deve contenere:

1) oggetto della controversia

2) l'avvertimento che il rifiuto o la mancata risposta entro 30 giorni potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese, della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc e della concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642,2 comma [non primo!]

3) chi deve farlo (l'avvocato? La parte?) [problema! - art. 4, 2° comma Vs. art. 3, 1 comma]

L'eventuale accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 5, comma 1)

Gli avvocati certificano (art. 5 comma 2)1) l'autografia delle firme e2) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico

In caso di precetto l'accordo deve essere integralmente trascritto

In caso di necessità di trascrizione occorre autentica del pubblico ufficiale della sottoscrizione (art. 5 co. 3)

Accordo va trasmesso al COA (art. 11)

L'invito a stipulare la convenzione di n.a. interrompe prescrizione e decadenza (una volta) (art.8)

La domanda dovrà essere però proposta entro il medesimo termine di decadenza/prescrizione:

a) in caso di rifiuto dal rifiutob) in caso di silenzio decorsi i 30 giornic) in caso di esito negativo dalla dichiarazione di mancato accordo certificato dagli avvocati

Quando la n.a. NON è condizione di procedibilità:

1) quando la parte può stare in giudizio personalmente (art. 3, comma 7)2) controversie contrattuali tra professionisti e consumatori (art. 3, comma 1)3) nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione (art 3, comma 3 lett. a)4) a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c. (... lett.b)5) procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata (... lett. c)6) procedimenti in camera di consiglio (… lett d)7) azione civile esercitata nel processo penale (… lett. e)

N.A. OBBLIGATORIA (condizione di procedibilità)

1) controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (art 3, comma 1) - problemi

2) domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme < € 50.000,00 (art 3, comma 1)

Se non è stata esperita: il giudice fissa altra udienza e assegna alle parti 15 giorni per l'invito.

Dopo 30 giorni dall'invito con silenzio o rifiuto la condizione si considera avverata (art. 3 comma 2)

Art 3, comma 5: “il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi”

Che significa???

RISORGE IL GRATUITO PATROCINIO (Art. 3, comma 6) abrogato dall'art. 23 della legge 134/2001 dal 1/07/2002!

5) SEPARARSI NEGOZIANDO (O NEGOZIARE SEPARANDOSI?) NEGOZIAZIONE ASSISTITA finalizzata alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione, cessazione degli effetti civili, scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio

● almeno un avvocato per parte (art. 6, comma 1)

● Procedura diversa a seconda che ci siano o no:- figli minori- figli maggiorenni incapaci O economicamente non autosufficienti O portatori di handicap grave

IN OGNI CASO (art. 6 comma 3)

● L'accordo a seguito di convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali

● Si deve dare atto [perché???] che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare (segue)

● Si deve dare atto che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore

● L'avvocato entro 10 giorni deve trasmettere copia autenticata dallo stesso dell'accordo sottoscritto dalle parti e avvocati all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto [SANZIONE da € 2.000 a € 10.000]

CON FIGLI NELLE PREDETTE CONDIZIONI

- entro 10 giorni l'accordo va trasmesso al Procuratore della Repubblica

a) se ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli autorizza l'accordo (e scatta obbligo entro i 10 giorni di trasmissione, a pena della sanzione)

b) altrimenti entro 5 giorni trasmette al Presidente del Tribunale (che fissa entro 30 giorni la comparizione delle parti)

SENZA FIGLI NELLE PREDETTE CONDIZIONI

- entro 10 giorni l'accordo va trasmesso al Procuratore della Repubblica

Se non vengono ravvisate irregolarità

NULLA OSTA (e scatta obbligo entro i 10 giorni di trasmissione a pena della sanzione)

6) SEPARARSI DAL SINDACO IN VIGORE DAL: 9/02/2015

Separazione, richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio innanzi al sindaco (art. 12)

NON È POSSIBILE SE CI SONO- figli minori- figli maggiorenni incapaci O economicamente non autosufficienti O portatori di handicap grave (come da L.104/92 art. 3 comma 3)

● Dichiarazione (con l'assistenza facoltativa di un avvocato) delle parti personalmente di volersi:

1) separare2) far cessare gli effetti civili del matrimonio3) far sciogliere il matrimonio4) modificare consensualmente le condizioni di separazione o divorzio

Nei primi 3 casi le parti devono tornare di fronte all'ufficiale dello stato civile non prima di 30 giorni

● Nei primi 3 casi le parti devono tornare di fronte all'ufficiale dello stato civile non prima di 30 giorni

● La mancata comparizione al secondo appuntamento equivale alla mancata conferma dell'accordo

● L'accordo NON può contenere patti di trasferimento patrimoniale (case, auto, ciclomotori...)

● Da quando decorrono i 3 anni per il divorzio?

NUOVI OBBLIGHI DEONTOLOGICI

● informativa sulla convenzione di negoziazione assistita (art. 2, 7° comma)

● comportarsi con lealtà e tenere riservate le informazioni ricevute nella n.a. (art. 9, co. 4 bis)

● non impugnare un accordo dopo aver partecipato alla sua redazione nella procedura di n.a. (art. 5 co.4)

top related